Oggetto del Consiglio n. 193 del 22 luglio 1971 - Verbale

OGGETTO N. 193/71 - Disegno di legge regionale recante: "Norme per il controllo dei conti consuntivi degli Enti locali in Valle d'Aosta".

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale recante norme per il controllo dei conti consuntivi degli Enti Locali in Valle d'Aosta. disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposta relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 2 luglio 1971:

Per la regolamentazione della materia relativa al controllo dei conti consuntivi degli enti locali minori in Valle d'Aosta occorre tenere presenti non solo le norme di legge, ma anche le sentenze con le quali la Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità di alcune norme di legge in materia di giurisdizione contabile.

I = NORME DI LEGGE

A' sensi dell'articolo 23 del Testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383, è istituito in ogni Provincia un Consiglio di Prefettura, composto del Prefetto o da chi ne fa le veci, che lo presiede e da due Consiglieri di Prefettura, nonché da altri funzionari nelle sedute in cui il Consiglio stesso funziona in sede di giurisdizione contabile.

Il Consiglio di Prefettura esercita funzioni consultive e funzioni giurisdizionali.

In sede di giurisdizione contabile esercita funzioni di duplice natura: contenziosa vera e propria e sindacatoria.

Come è noto, la Prefettura di Aosta ed i relativi organi sono stati soppressi fin dal 1946 e le funzioni di controllo sugli atti degli Enti locali minori sono esercitate dagli organi della Regione a sensi degli articoli 4 e 7 del Decreto L.L. 7 settembre 1945 n. 545 e dell'articolo 43 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4.

L'attività e le funzioni contenziose in materia contabile (sulle controversie che dalle disposizioni di legge sono devolute alla competenza del Consiglio di Prefettura) furono devolute in Valle d'Aosta alla Giunta Giurisdizionale Amministrativa, a' sensi del D.L.C.P.S. 15/11/1946 n. 367 e successive modificazioni (D.L. 3-4-1948 n. 371 e legge 1° marzo 1949 n. 76).

La legge istitutiva della Giunta Giurisdizionale Amministrativa della Valle d'Aosta non ha però previsto la devoluzione alla Giunta stessa o ad altri Organi delle funzioni sindacatorie del Consiglio di Prefettura, cosicché manca in Valle d'Aosta un organo competente a decidere, in sede sindacatoria, in materia di conti consuntivi e di responsabilità degli Amministratori, degli impiegati e di chi ha maneggio di denaro per gli Enti locali soggetti al controllo degli organi regionali.

II = SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Con sentenza n. 55 in data 27 maggio 1966 della Corte Costituzionale sono state dichiarate costituzionalmente illegittime le norme relative alla composizione dei Consigli di Prefettura, quali organi di giurisdizione contabile di primo grado a livello locale.

Con sentenza n. 33 in data 9 aprile 1968 della Corte stessa sono state dichiarate costituzionalmente illegittime alcune norme del Decreto Legislativo 15/11/1946 n. 367, istitutivo della Giunta Giurisdizionale Amministrativa della Valle d'Aosta, cui competeva nell'ambito locale anche la giurisdizione contenziosa dei Consigli di Prefettura.

In seguito alle precitate sentenze si determinata una lacuna nell'ordinamento giuridico circa le garanzie giurisdizionali istituite a tutela della corretta gestione dei beni e del denaro degli Enti pubblici locali; per cui - secondo un indirizzo giurisprudenziale seguito dalla Corte dei Conti e ribadito dalla sentenza n. 2616 del 1968 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite -, spetta attualmente alla Corte dei Conti una competenza generale in materia di contabilità pubblica che si estende anche alle controversie già devolute ai Consigli di Prefettura.

Pertanto la Corte dei Conti, dovrebbe ora conoscere, quale giudice di primo grado, - anche con istituende Sezioni locali -, delle controversie già devolute ai Consigli di Prefettura in materia di conti e di responsabilità contabile; dovrebbe inoltre conoscere, quale giudice di secondo grado a Sezioni Unite, in sede di appello contro le decisioni di primo grado nella materia stessa.

III = NUOVA DISCIPLINA DELLA MATERIA IN SEDE NAZIONALE ED IN SEDE LOCALE

Per ovviare alla accennata lacuna dell'attuale ordinamento giuridico nella materia di cui si tratta è stato già predisposto e presentato, ad iniziativa del Governo, un disegno di legge con il quale, informandosi ai sopraccennati principi e con un limitato adeguamento dell'ordinamento già esistente, si provvede a regolare la materia in esame, ferma restando per le Regioni a Statuto speciale la competenza di appositi organi regionali per il controllo dei conti consuntivi degli Enti locali mediante la "verifica" dei conti stessi (a parziale modificazione di quanto già previsto dal 4° comma dell'articolo 310 del vigente Testo Unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383).

L'allegato disegno di legge regionale prevede che all'esercizio del controllo-verifica dei conti consuntivi degli Enti locali, soggetti al controllo degli organi regionali, provveda una apposita Commissione regionale secondo norme e modalità che si ispirano ai nuovi principi generali sopraccennati.

Con l'approvazione del disegno di legge regionale, che la Giunta sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio, verrebbe a colmarsi la lamentata lacuna dell'attuale legislazione nella materia di cui si tratta, al fine di ovviare ai vari inconvenienti derivanti dalla lacuna stessa.

(Segue disegno di legge regionale: ...Omissis...)

Il Presidente della Giunta, DUJANY, illustra brevemente il disegno di legge in esame e ne sottolinea l'importanza, rilevando fra l'altro che il controllo-verifica dei conti consuntivi degli Enti locali, soggetti al controllo degli Organi regionali, sarà effettuato da una apposita Commissione regionale di controllo contabile nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta come precisato all'articolo 2 del citato disegno di legge.

Il Consigliere DOLCHI dichiara che i Consiglieri del Gruppo comunista sono pienamente favorevoli all'approvazione del disegno di legge in questione che risponde ad una necessità che da anni era sentita e posta in evidenza.

Esprime il proprio compiacimento per il fatto che sia stato accolto il principio della istituzione di una apposita Commissione, costituita con criteri democratici poiché alcuni suoi membri, e cioè tra membri effettivi e tre membri supplenti, esperti in materia di contabilità degli Enti locali, saranno designati dal Consiglio Regionale.

Il Presidente MONTESANO, dopo aver rilevato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per formulare osservazioni di carattere generale sull'argomento in discussione, invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, per l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge regionale recante norme per il controllo dei conti consuntivi degli Enti locali in Valle d'Aosta.

Articoli dall'1 all'11 compresi - Si dà atto che gli articoli dall'1 all'11 compresi sono stati approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).

Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale recante norme per il controllo dei conti consuntivi degli Enti Locali in Valle d'Aosta.

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Disegno di legge regionale n. 13

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale n ..: NORME PER IL CONTROLLO DEI CONTI CONSUNTIVI DEGLI ENTI LOCALI IN VALLE D'AOSTA.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sono approvate le seguenti norme per il controllo dei conti consuntivi dei Comuni, dei Consorzi dei Comuni, degli Enti Comunali di Assistenza, delle Istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza, delle Consorterie e degli Enti Ospedalieri della Valle d'Aosta.

Restano in vigore le norme particolari delle leggi statali in materia di controllo dei conti consuntivi delle Aziende di Cura, Soggiorno e Turismo, delle Cooperative ed Associazioni di agricoltori e degli Enti agrari, di bonifica e di miglioramento fondiario.

Art. 2

Al controllo dei conti consuntivi degli Enti di cui al primo comma del precedente articolo provvede apposita Commissione regionale di controllo contabile nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale e composta dai seguenti membri:

- Il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore regionale alle Finanze, suo delegato, in qualità di Presidente della Commissione;

- tre membri effettivi e tre membri supplenti, esperti in materia di contabilità degli Enti locali, designati dal Consiglio Regionale;

- un funzionario regionale di ruolo del Servizio controllo Enti locali e morali della Regione;

- un funzionario di ruolo dell'Assessorato regionale alle Finanze.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono espletate da un funzionario regionale addetto al Servizio Controllo Enti locali e morali della Regione.

Art. 3

I conti consuntivi deliberati dagli Enti locali di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, dopo il deposito nei rispettivi uffici di segreteria a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, sono trasmessi, per la verifica, dopo otto giorni dall'ultimo del deposito, alla Commissione regionale di controllo di cui al precedente articolo unitamente alla relazione dei Revisori, alla deliberazione di approvazione ed alle osservazioni deduzioni e reclami dei contabili, degli Amministratori e dei contribuenti.

Art. 4

La Commissione regionale di controllo accerta in via sommaria - in base agli atti ed elementi di cui dispone e che può richiedere agli Enti interessati - l'esatto riporto sul conto del fondo di cassa e dei residui del conto dell'esercizio precedente, l'integrale iscrizione delle entrate e delle spese, accertando se le spese siano state contenute entro i limiti degli stanziamenti annuali del bilancio, tenuto conto delle eventuali variazioni apportate nel corso dell'esercizio finanziario agli stanziamenti iniziali del bilancio.

Qualora le risultanze del conto e della deliberazione assunta sul conto non siano contestate dal contabile, dagli Amministratori o dai contribuenti e non contrastino con gli accertamenti di cui al precedente comma, la Commissione regionale di controllo ne prende atto, dandone comunicazione all'Ente interessato.

In caso contrario, la Commissione regionale di controllo, entro novanta giorni dal ricevimento del conto e degli atti, espone le risultanze della eseguita verifica e le sue conclusioni in una motivata relazione che, a cura del Presidente della Commissione, viene trasmessa in copia all'Ente interessato e alla competente Sezione della Corte dei Conti per il giudizio sul conto stesso e sulle eventuali responsabilità dei contabili, degli Amministratori e dei funzionari dell'Ente interessato.

Art. 5

La Commissione regionale di controllo contabile ha sede presso l'Amministrazione Regionale e per l'esercizio delle sue funzioni si avvale degli uffici e del personale del Servizio Controllo Enti locali e morali della Regione e, ove necessario, del personale di altri uffici regionali, i cui responsabili possono essere chiamati a riferire alla Commissione. Alle spese per il funzionamento della Commissione provvede la Regione.

Art. 6

Non possono fare parte della Commissione regionale di controllo contabile:

a) il Senatore e il Deputato della Regione;

b) i Consiglieri regionali, ad eccezione del Presidente della Giunta e dell'Assessore regionale alle Finanze, quale suo delegato;

c) i componenti della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta di cui all'articolo 45 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta;

d) gli Amministratori e gli impiegati degli Enti locali i cui atti sono soggetti ai controlli previsti dalla presente legge.

Art. 7

Per la sostituzione dei componenti elettivi della Commissione regionale di controllo contabile, in caso di dimissioni, di decadenza o altri motivi, il Consiglio Regionale provvede alla designazione dei nuovi membri entro un mese dalla accertata vacanza.

Art. 8

Le sedute della Commissione regionale di controllo contabile sono valide se è presente la maggioranza dei componenti la Commissione.

I membri supplenti intervengono alle sedute solo in sostituzione dei membri effettivi assenti.

Le deliberazioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni della Commissione sono sottoscritte dal Presidente, dal Relatore e dal Segretario.

Gli interessati hanno diritto di avere copia, a loro spese, dei provvedimenti della Commissione che li riguardano.

Art. 9

Le spese annue per il funzionamento della Commissione di controllo contabile, previste in lire 900.000, graveranno sull'apposito capitolo 38 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971, che presenta la necessaria disponibilità, e sul corrispondente capitolo della Parte Spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni successivi.

Art. 10

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme delle leggi statali vigenti in materia.

Art. 11

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, lì