Oggetto del Consiglio n. 194 del 22 luglio 1971 - Resoconto
OGGETTO N. 194/71 - Disegno di legge regionale concernente: "Nuove norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili".
Benzo (D.P.) - Con legge regionale del 20 maggio 1964 e successive modificazioni è stata autorizzata la concessione agli invalidi civili irrecuperabili, residenti e domiciliati in Valle d'Aosta da almeno cinque anni a decorrere dal compimento del 14° anno di età, di un assegno mensile di assistenza integrativa regionale della misura massima di Lire 15.000.
La predetta legge regionale stabilisce, tra l'altro, che l'assegno mensile assistenziale deve essere corrisposto nella misura ridotta del 50% agli invalidi ricoverati in Istituti che provvedano alla loro assistenza e che a coloro che fruiscano di pensioni o assegni familiari, o rendite di qualsiasi natura e provenienza, l'assegno venga ridotto in misura corrispondente all'importo del trattamento già fruito.
La concessione dell'assegno mensile di assistenza è stata subordinata all'accertamento dell'invalidità totale 100% da parte di un Collegio medico.
L'articolo 2 della legge regionale predetta stabilisce che sono da escludere dal beneficio dell'assistenza integrativa regionale gli invalidi civili che usufruiscano di sussidi di assistenza, di pensioni di previdenza con carattere continuativo, di importo uguale o superiore a 15.000 che abbiano un reddito individuale di importo uguale o superiore all'importo massimo di 15.000 dell'assegno erogabile "pro capite" in base alla presente legge, che abbiano figlio o coniuge conviventi o non conviventi che siano nelle condizioni di fornire gli alimenti ai sensi di legge, che siano ricoverati in Istituti assistenziali a carico della Regione o di altri Enti pubblici.
La recente legge statale del 30 marzo 1971 prevede le seguenti forme di assistenza continuativa... (Siggia: per cortesia, volete lasciare finire all'Assessore la sua relazione?) ...a favore dei mutilati e invalidi civili:
1°) la concessione di un assegno di Lire 12.000 agli invalidi di età compresa tra il 18° e il 65° anno di età, ai quali venga riscontrata una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 al 67%;
2°) la concessione di una pensione di inabilità di Lire 18.000 mensili agli invalidi di età superiore ai 18 anni, ai quali venga accertata una totale inabilità lavorativa.
Le predette assistenze sono state ridotte nella misura del 50% a coloro che siano ricoverati in Istituti che provvedano alla loro assistenza;
3°) la concessione di un assegno di accompagnamento di Lire 12.000 mensili per mutilati e invalidi di età inferiore ai 18 anni non deambulanti; tale assegno è temporaneo e deve essere eventualmente prorogato di anno in anno.
Per fruire dei benefici non cumulabili dell'assegno mensile di Lire 12.000 e della pensione di inabilità di Lire 18.000 occorre che l'aspirante non goda di pensione, rendite, redditi ecc., di importo pari o superiore rispettivamente a Lire 12.000 e alle 18.000 e che non sia iscritto nei ruoli di R.Mobile e se coniugato il coniuge non sia iscritto nei ruoli dell'imposta complementare dei redditi.
È opportuno menzionare, inoltre, la legge del 27 maggio 1970 che prevede tra l'altro la corresponsione di un assegno mensile di Lire 12.000 ai sordomuti e l'art. 26 della legge 30 aprile 1969 che prevede la corresponsione della pensione sociale di Lire 12.000 agli ultra-sessantacinquenni.
Le condizioni economiche per poter beneficiare dell'assegno dei sordomuti e della pensione sociale sono identiche a quelle richieste per le provvidenze ai mutilati e invalidi civili.
Partendo dall'ovvia considerazione che le leggi emanate dallo Stato in questi ultimi anni nel campo dell'Assistenza ai mutilati e invalidi civili, sordomuti e anziani, hanno svuotato di effettivo contenuto sociale del 20 maggio 1964 e successive modificazioni, è stato predisposto l'allegato disegno di legge regionale secondo i seguenti presupposti informatori:
1°) Adeguamento alla terminologia adottata dalle leggi statali;
2°) Adozione di criteri meno restrittivi per la concessione delle provvidenze regionali e introduzione dei miglioramenti accessori in analogia a quanto previsto dalle leggi nazionali;
3°) Maggiorazioni della misura dell'assegno mensile degli invalidi già assistiti dalla Regione a Lire 19.000 mensili, parificandola praticamente a quella delle pensioni I.N.P.S. previste per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, commercianti, artigiani) e integrazione delle provvidenze coloniche assistenziali statali, con l'obiettivo di attuare una differenziazione dei trattamenti in relazione al grado di invalidità dell'invalido.
A tale proposito, debbo far presente che la Commissione permanente di studio per la Sanità ed Assistenza sociale, in sede di esame del progetto di legge, ha espresso parere favorevole ad una modificazione proposta dal sottoscritto al testo formulato dalla Giunta regionale, comportante l'elevazione da Lire 18.000 a Lire 19.000 dell'assegno mensile di assistenza integrativa regionale, e da Lire 6.000 a Lire 7.000 dell'assegno mensile spettante agli invalidi civili aventi titolo alle provvidenze statali di Lire 12.000 mensili.
Ho ritenuto opportuno porre tale modificazione, in quanto l'I.N.P.S. ha recentemente aumentato l'importo delle pensioni ai lavoratori autonomi a circa Lire 19.000, più precisamente Lire 18.850.
Vorrei a questo punto entrare nel merito dei contenuti e dei criteri formatori annunciati sopra in base ai quali è stato impostato il disegno di legge regionale in esame.
1°) Adeguamento alla terminologia adottata dalle leggi statali: l'espressione invalidi civili irrecuperabili usata dalla legge regionale del 20 maggio 1964 è stata sostituita con quella di inabili, mutilati e invalidi civili. Con i primi, si intendono coloro che sono da considerarsi incapaci a qualsiasi attività lavorativa, con i secondi coloro che mantengono una certa possibilità di lavoro.
La distinzione tra inabili, mutilati e invalidi civili, si rende necessaria anche per le differenti che pur cumulabili assistenze previste per le due categorie di minorati al disegno di legge regionale.
Gli inabili infatti possono fruire oltre che dell'eventuale assegno mensile di assistenza, anche dell'indennità di assistenza domiciliare, quella prevista dall'art. 5.
La dizione Commissione sanitaria sostituisce quella di Collegio medico. A questo proposito si è ritenuto opportuno affidare l'accertamento dell'inabilità e del grado e della natura dell'invalidità alla Commissione sanitaria prevista dalla legge 30 marzo 1971. Con la soppressione del Collegio medico, già previsto dalla legge regionale 20 maggio 1964, si evita un inutile duplicato e la possibilità di differenti valutazioni sul medesimo soggetto, ciò che ha causato in passato non pochi inconvenienti e contestazioni.
2°) Adozione di criteri meno restrittivi per la concessione delle provvidenze regionali e introduzione di miglioramenti normativi e accessori: come ho detto prima, in base alla legge statale del 30 marzo 1971 le condizioni per fruire delle provvidenze statali sono quelle di non aver... le pensioni, rendite, di qualsiasi natura o provenienza, di non essere iscritti nei ruoli dell'imposta di R.Mobile e di non avere il coniuge iscritto nei ruoli dell'imposta complementare dei redditi.
Il disegno di legge regionale, oltre ad adottare tali limitazioni, prevede anche che non possano fruire dei benefici regionali coloro che abbiano parenti o affini previsti dall'articolo 433 e seguenti del Codice civile, in grado di provvedere al loro completo mantenimento e a fornir loro l'eventuale assistenza necessaria.
Si è ritenuto opportuno aggiungere quest'ultima disposizione, certamente meno restrittiva rispetto a quella di cui all'articolo 2, lettera c della legge regionale del 1964, per evitare, come si è potuto constatare dall'applicazione della legge statale, la concessione di assistenze a invalidi obiettivamente non necessitanti di sussidi in quanto appartenenti a famiglie benestanti (casi di figli o genitori di impresari, possidenti, albergatori, commercianti, croupier, ecc.) è prevista una concessione di una tredicesima mensilità di importo pari all'ammontare dei benefici mensili previsti, da erogare con la mensilità relativa al mese di dicembre.
Inoltre, in analogia a quanto adottato dagli Enti previdenziali e dallo Stato stesso, i ratei sono pagati a bimestri anziché a mensilità posticipate come previsto dalla legge regionale 20 maggio 1964.
Tale procedura, oltre a semplificare le operazioni contabili ed amministrative, evita che l'assistito debba recarsi ogni mese agli Uffici comunali per la riscossione.
Nel disegno di legge regionale viene introdotta la possibilità da parte degli eredi di riscuotere i ratei maturati e non riscossi dall'aspirante, già riconosciuto invalido od inabile per sopravvenuto decesso. Con tale norma si intende evitare per il futuro le frequenti e giustificate rimostranze nei confronti dell'Amministrazione regionale, la legge 20 maggio 1964 non permette in nessun caso la devoluzione terzi di assegni maturati e non riscossi da parte dei familiari dell'invalido deceduto nelle more dell'istruttoria della pratica, i quali pur avendo provveduto al suo mantenimento e all'assistenza, si vedono negare la possibilità di entrare in possesso dei ratei maturati del congiunto.
3°) Maggiorazione della misura dell'assegno mensile agli invalidi già assistiti dalla Regione e integrazione delle provvidenze economiche assistenziali statali.
Il disegno di legge regionale in esame prevede, quindi, oltre all'aumento a Lire 19.000 dell'assegno mensile agli invalidi già assistiti dalla Regione, la corresponsione di un assegno integrativo di Lire 7.000 mensili a coloro che fruiscano del trattamento economico di Lire 12.000, derivante dall'applicazione delle leggi del 30 marzo 1971 "Mutilati e invalidi civili", 26 maggio 1970 "Sordomuti", 30 aprile 1969 "Ultra-sessantacinquenni - Pensione sociale" sempre che siano stati riscontrati affetti da una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore all'80%, nonché la concessione di una indennità di assistenza domiciliare della misura massima di Lire 12.000 a coloro che non abbiano pensioni, rendite, redditi, ecc. d'importo pari o superiore a Lire 30.000 e che siano stati riscontrati affetti da una inabilità totale e permanente, derivante da gravissime infermità che li rendano totalmente dipendenti e che comportino una continua assistenza da parte dei famigliari o terzi.
Pertanto, per il combinato delle leggi statali e dell'emananda legge regionale viene ad attuarsi per gli inabili e gli invalidi valdostani una scala di trattamenti economici in relazione al grado delle minorazioni che può essere schematicamente così riassunta:
1°) ai mutilati e invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%, Lire 12.000 mensili, derivanti dalle leggi statali;
2°) ai mutilati e invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore all'80% Lire 19.000 mensili, derivanti per Lire 12.000 dalle leggi statali e per Lire 7.000 dall'emananda legge regionale;
3°) ai mutilati e invalidi civili inabili Lire 30.000 mensili, derivanti per Lire 18.000 dalla pensione di inabilità di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971 - la legge statale - e per Lire 12.000 dall'indennità di assistenza domiciliare di cui all'articolo 5 del disegno di legge regionale.
Come i Signori Consiglieri avranno potuto notare dall'allegato trasmesso, la Commissione consiliare ha anche proposto di sostituire l'articolo 13 del disegno di legge formulato dalla Giunta con un nuovo testo riportato nell'allegato medesimo.
Il nuovo testo proposto è la conseguenza di un orientamento emerso in sede di discussione in Commissione e, cioè, l'opportunità che "ai fini del riconoscimento dell'indennità di assistenza domiciliare gli invalidi assistiti attualmente o in passato dalla Regione debbono essere sottoposti ad una nuova visita medico-collegiale per l'accertamento o meno dell'inabilità totale e permanente".
Mi pare indubbio che la nuova legge regionale per gli inabili, mutilati e invalidi civili, oltre che presentare una maggiore organicità e chiarezza rispetto alla precedente normativa, risponde all'esigenza di una maggiore giustizia sociale, in quanto prevede una differenziazione dei trattamenti in relazione al grado delle minorazioni invalidanti del soggetto e con l'aumento dell'assegno tiene conto della maggiorazione del costo della vita registrato in questi ultimi anni. Inoltre, con l'introduzione dell'indennità di assistenza domiciliare, si raggiunge il preciso scopo di venire incontro, in misura adeguata, alle necessità degli invalidi totalmente inabili e più bisognosi di assistenza continua.
Aggiungo, infine, che da calcoli effettuati sulla base del numero degli assistiti attualmente dalla Regione, ai sensi della legge 20 maggio 1964, degli assistiti ai sensi della legge statale del numero dei possibili beneficiari dell'indennità di assistenza domiciliare, si ha ragione di ritenere che il maggior onere derivante a carico della Regione dall'applicazione dell'allegato disegno di legge regionale possa essere agevolmente contenuto nei limiti dell'attuale stanziamento dell'apposito capitolo del bilancio che presenta una disponibilità di Lire 255 milioni.
Mi riservo, inoltre, in sede di esame dei singoli articoli del disegno di legge, di proporre al Consiglio alcuni emendamenti al testo degli articoli 3 e 5, la cui formulazione presenta inesattezze di forma.
Montesano (P.S.D.I.) - Chi chiede la parola? Allora si passa alla votazione articolo per articolo, se non ci sono osservazioni gli articoli vengono approvati. Allora sul primo? La parola al Consigliere Germano sull'articolo 1.
Germano (P.C.I.) - Osservazione. Nel secondo comma dell'articolo 1 è detto "L'assegno mensile assistenziale è corrisposto nella misura ridotta del 50% agli invalidi ospiti in Istituti che provvedono alla loro assistenza". Ora, Lei non ha nessuna responsabilità, Assessore Benzo, ma nel passato degli assistiti che erano in carcere, siccome si è considerato il carcere un istituto di cura, non potevano avere l'assegno.
Allora io direi solo di mettere in "Istituti di cura". No, è proprio un caso capitato all'Assessore Mappelli, che un tale che era in carcere, e lui, siccome era in istituto che provvedevano alla loro assistenza, io ogni mese dovevo andare a chiedere che facesse l'assistenza a questo che aveva un tumore al cervello, tra l'altro, mentre invece se si mette "in istituto di cura" si comprende che in carcere non è il luogo dove si provveda alla sua assistenza. "Istituti di cura".
Montesano (P.S.D.I.) - Accoglie l'emendamento. Benone. Allora viene votato l'articolo.
Benzo (D.P.) - Allora prego, solo per l'articolo 1 c'è da cambiare, no, come la Commissione, come quella mia proposta in Commissione, al posto di Lire18.000 diventa Lire 19.000 al primo capoverso.
Montesano (P.S.D.I.) - Allora "di cura".
Benzo (D.P.) - Dunque, prima di tutto, primo capoverso, Presidente, penultima riga "elevato da Lire 15.000 a Lire 19.000".
Secondo capoverso aggiungere la parola "di cura".
Terzo capoverso, quarta riga, "di importo inferiore a Lire 19.000".
Montesano (P.S.D.I.) - Chi approva alzi la mano. Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva.
Articolo 2.
Benzo (D.P.) -... alla terzultima riga dell'unico comma al posto di Lire 18.000, "19.000".
Montesano (P.S.D.I.) - Il Consiglio approva.
Articolo 3.
Benzo (D.P.) - Identicamente all'ultima riga dell'unico capoverso al posto di Lire 6.000, "7.000".
Montesano (P.S.D.I.) - Il Consiglio approva.
Articolo 4.
Benzo (D.P.) - alla lettera b) "non abbiano titolo a pensione, ad assegni, a rendite, ecc. importo pari o superiore a Lire 19.000".
Montesano (P.S.D.I.) - Il Consiglio approva.
Articolo 5.
Benzo (D.P.) - All'articolo 5, Presidente aspetti un attimo. Articolo 5. Ah, no, scusi Presidente, c'era una dizione dell'articolo 3 già corretto.
Montesano (P.S.D.I.) - Sì, articolo 3 corretto...
Benzo (D.P.) - No, no, c'è una cosa, c'è un contrasto, c'è una correzione Presidente. Vorrei tornare all'articolo 3, per cortesia. L'avevo detto nel mio discorso.
L'articolo 3 deve essere così modificato "Ai mutilati e invalidi civili aventi titolo alla pensione sociale prevista dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153, ovvero agli assegni mensili previsti dagli articoli 13 e 17 della legge 30 marzo 1971 n. 118, nonché all'assegno mensile previsto dall'articolo...
Montesano (P.S.D.I.) - ...e lasci finire. Signorina, per favore.
Personnettaz (D.P.) - ...è una cosa importantissima.
Montesano (P.S.D.I.) - sì, ma la dica, la dica...
Benzo (D.P.) - Dunque "nonché dell'assegno mensile previsto dall'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, è corrisposto, alle condizioni e modalità stabilite dai successivi articoli, un assegno mensile di Lire 7.000" viene soppressa la dizione finale "a decorrere dal 1° gennaio 1971", in quanto in contrasto con l'articolo 8, il quale prevede che le provvidenze sono concesse dal mese successivo a quello della presentazione della domanda. Quindi viene soppressa la dizione finale dell'articolo 3. Chiaro?
Montesano (P.S.D.I.) - Allora si ripete la votazione dell'articolo 3.
Il Consiglio approva.
Articolo 4, il Consiglio approva. (Benzo: con quella modifica).
Articolo 5.
Benzo (D.P.) - L'articolo 5. L'ultimo comma dell'articolo 5 deve essere così modificato "a coloro che abbiano titolo a pensioni, ad assegni, a rendite o a redditi di qualsiasi natura o provenienza, di importo inferiore alle Lire 30.000 mensili, l'indennità di cui al 1° comma è corrisposta nella misura pari alla differenza tra l'importo di cui sopra e l'ammontare del trattamento goduto". È un'esattezza di forma, anziché come era detto "l'indennità di cui al 1° comma è ridotta nella misura corrispondente all'importo del trattamento goduto". Questione che è chiaramente inesatta.
Montesano (P.S.D.I.) - No, no, me la vuole dettare.
Benzo (D.P.) - Allora "l'indennità di cui al primo comma è corrisposta nella misura pari alla differenza tra l'importo di cui sopra e l'ammontare del trattamento goduto". È una inesattezza di forma in cui era detto, non era chiaro qual era la differenza, tra le 19 e le 30 insomma.
Montesano (P.S.D.I.) - Allora il Consiglio approva?
Articolo 6.
Benzo (D.P.) - Articolo 6 non c'è niente.
Montesano (P.S.D.I.) - Il Consiglio approva.
Articolo 7 - Il Consiglio approva.
Articolo 8 - Il Consiglio approva.
Articolo 9 - Il Consiglio approva.
Articolo 10 - Il Consiglio approva.
Articolo 11 - Il Consiglio approva.
Articolo 12 - Il Consiglio approva.
Articolo 13 -...
Benzo (D.P.) -... là scritto nel nuovo testo della Commissione ha deliberato. La Commissione ha proposto di sostituire l'attuale articolo 13 del disegno di cui si tratta con il seguente nuovo testo. Presidente, c'è nel parere della Commissione, se vuole lo leggo perché resti agli atti. Lo leggiamo perché resti nel verbale.
Montesano (P.S.D.I.) - Sì, l'articolo 13 c'è nell'allegato della Commissione. È bene leggerlo.
Benzo (D.P.) - C'è nell'allegato, però è bene leggerlo.
"L'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza sociale provvederà, ai fini del riconoscimento dell'assegno di assistenza integrativa di cui all'articolo 3 della presente legge, all'accertamento delle singole posizioni dei mutilati ed invalidi civili, attualmente o in passato assistiti dalla Regione ai sensi della legge regionale 20 maggio 1964, n. 6 e successive modificazioni. Inoltre, ai fini del riconoscimento dell'indennità di assistenza domiciliare di cui all'articolo 5 della presente legge, provvederà a far sottoporre i mutilati ed invalidi civili di cui sopra all'esame dell'apposita Commissione sanitaria per l'accertamento dell'inabilità totale e permanente.
Su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza sociale, la Giunta regionale delibererà la concessione agli aventi diritto delle maggiori provvidenze di cui al primo comma, con decorrenza dal 1° gennaio 1971".
Montesano (P.S.D.I.) - Allora il Consiglio è chiamato ad approvare questo nuovo articolo 13.
Benzo (D.P.) - Scusi Presidente, mi è venuto solo un dubbio. Siccome abbiamo soppresso quella decorrenza precedente, in quanto era subordinata alla domanda, anche qui bisognerà correggere con decorrenza... quindi come era scritto alla domanda, no, alla presentazione, dove è detto qua "le provvidenze sono concesse dal mese successivo a quello della presentazione della domanda".
Quindi allora: "Su proposta dell'Assessore alla Sanità la Giunta delibererà... no, dal 1°, allora va bene dal 1° gennaio 1971" Non è in contrasto con l'articolo 8.
Montesano (P.S.D.I.) - Va bene. Allora il Consiglio approva questo nuovo articolo 13, in sostituzione di quello contenuto nel testo, cioè quello proposto dalla Commissione.
Articolo 14 - Il Consiglio approva.
Articolo 15 - Il Consiglio approva.
Articolo 16 - Il Consiglio approva.
Si passa alla votazione a scrutinio segreto.
Presenti 30, votanti 30, maggioranza 16, favorevoli 27, contrari 3. Il Consiglio approva.
Si passa all'oggetto n. 11.