Oggetto del Consiglio n. 207 del 23 luglio 1971 - Verbale

OGGETTO N. 207/71 - Legge regionale concernente norme integrative della legge statale 18 marzo 1968 n. 444 riguardanti l'istituzione delle Scuole Materne nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Il Vice Presidente FOSSON dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente norme integrative della legge statale 18 marzo 1968 n. 444 riguardanti l'istituzione delle Scuole Materne nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 22/23 luglio 1971:

Si premette che con legge 18 marzo 1968, n. 444 è stata istituita la Scuola materna statale a decorrere dall'anno scolastico 1968/1969, come nuova ed autonoma istituzione scolastica.

Però l'applicazione - tout court - di detta legge alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta non è stata ritenuta possibile dall'Amministrazione Regionale, dato il particolare ordinamento scolastico attualmente in essa vigente, ordinamento che è basato sulle seguenti norme di legge:

a) con provvedimento legislativo dello Stato (D.L.C.P.S. 11 novembre 1946, n. 365) le Scuole elementari (tra esse sono comprese le Scuole materne) e medie di qualsiasi ordine e tipo: esistenti nella Valle, sono state trasferite alle dipendenze della Valle, che, con l'art. 3 dello stesso provvedimento, è stata autorizzata ad istituire appositi ruoli regionali del personale insegnante e direttivo;

b) con il citato decreto legislativo, il Provveditorato agli Studi di Aosta è stato soppresso e sostituito dalla Sovraintendenza agli Studi per la Valle d'Aosta, dipendente dalla Regione;

c) lo stesso D.L.C.P.S. n. 365 pose a carico dell'Amministrazione della Valle l'onere finanziario relativo al funzionamento dei servizi scolastici, compreso quello per gli stipendi al personale.

L'attività della Regione, in materia di scuole materne, elementari e medie, di qualsiasi ordine e tipo, è infatti sostitutiva - per effetto del D.L.C.P.S. 11 novembre 1946 n. 365 - di quella dello Stato, il quale ha trasferito alla Valle l'intero complesso delle scuole primarie e secondarie. Dette scuole continuano ad avere l'ordinamento stabilito dalle leggi statali.

Alla Regione della Valle d'Aosta sono attribuiti in materia di istruzione pubblica due tipi di potestà normativa: una potestà di legislazione primaria, in base all'art. 2 del suo Statuto in materia di istruzione tecnico-professionale, per la quale la Regione può legiferare con l'osservanza dei limiti derivanti dalla Costituzione e di quelli scaturenti dai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, ed una potestà di legislazione integrativa e di attuazione delle leggi della Repubblica, in base all'art. 3 dello Statuto, per la quale, in materia di istruzione materna, elementare e media, la Regione può adattare la legislazione statale alle sue condizioni particolari.

La competenza amministrativa spetta, invece, alla Regione per l'istruzione tecnico-professionale e per l'istruzione materna, elementare e media, senza differenziazione alcuna, in base all'art. 4 dello Statuto speciale.

Tenute presenti le norme dello Statuto speciale e quelle del D.L.C.P.S. 11 novembre 1946 n. 365 (ratificato con legge 17 aprile 1956 n. 561), per effetto delle quali l'attività della Regione in materia di scuole materne, elementari e medie di qualsiasi ordine e tipo è sostitutiva di quella dello Stato, che ha trasferito alla Valle l'intero complesso delle Scuole primarie e secondarie, è stato predisposto dall'Assessorato alla P.I. l'unito disegno di legge regionale, al fine di dare anche in questa Regione attuazione alla legge 18 marzo 1968, n. 444, opportunamente adattata alle esigenze locali.

Illustra l'Assessore alla pubblica istruzione LUSTRISSY.

Intervengono i Consiglieri SIGGIA, TONINO, ANDRIONE che presenta un emendamento all'articolo 10, RAMERA, DOLCHI e FOSSON.

Risponde l'Assessore LUSTRISSY.

Intervengono il Consigliere MANGANONI, l'Assessore LUSTRISSY, i Consiglieri TONINO, RAMERA, ANDRIONE e il Presidente della Giunta DUJANY.

Sugli articoli intervengono i Consiglieri DOLCHI, RAMERA, ANDRIONE, FREPPAZ, GERMANO.

Risponde l'Assessore LUSTRISSY.

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i dodici articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Germano e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti: ventinove;

- Consiglieri votanti: ventotto;

- Voti favorevoli: ventiquattro;

- Voti contrari: quattro;

- Astenutosi dalla votazione il Consigliere Ramera.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente norme integrative della legge statale 18 marzo 1968 n. 444 riguardanti l'istituzione delle Scuole Materne nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta:

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 17)

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Disegno di legge regionale n. 17

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................ n.........: NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE STATALE 18 MARZO 1968 N. 444 RIGUARDANTI L'ISTITUZIONE DELLE SCUOLE MATERNE NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nella Regione Autonoma Valle d'Aosta il piano annuale per l'istituzione di nuove scuole materne previste dall'articolo 3, comma primo, della legge 18 marzo 1968 n. 444, è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione, sentita la Giunta Regionale e la Commissione consiliare permanente per l'Istruzione Pubblica e considerate le richieste dei Comuni, degli Enti e delle Istituzioni private.

Ai fini delle precedenze per l'istituzione di scuole materne si terrà conto delle effettive condizioni di bisogno di ogni singola zona, con particolare riguardo delle zone isolate di montagna, delle zone di accelerata urbanizzazione e delle zone depresse.

Art. 2

Il programma di attività delle scuole materne regionali sarà approvato con decreto dell'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione sulla scorta degli orientamenti emanati per la scuola materna statale di cui all'articolo 2 della legge 444 del 18 marzo 1968, opportunamente adattati alle esigenze regionali e alla obbligatorietà dell'insegnamento della lingua francese, sentite la Commissione mista di cui al comma secondo dell'articolo 40 dello Statuto speciale regionale (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4), la Giunta Regionale e la Commissione consiliare permanente dell'Istruzione Pubblica.

Art. 3

Le sezioni di scuola materna regionale sono istituite con decreto dell'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione. Alle sezioni potranno essere assegnati bambini divisi per età o di età diverse.

Considerate le particolari esigenze della Regione, il numero minimo degli iscritti, per giustificare l'istituzione di una scuola, e il numero massimo di bambini per ogni sezione sono stabiliti come segue:

- nelle zone isolate o di montagna il numero minimo di bambini è di 5 iscritti;

- il numero massimo di bambini per ogni sezione è di 20 iscritti;

- il numero massimo di sezioni per ogni scuola è di 6.

Le scuole, con un numero di iscritti inferiore alle 10 unità, saranno istituite soltanto nelle località nelle quali risulterà impossibile organizzare il trasporto degli alunni in centri ove funzioni o dove si possa istituire una scuola più idonea sotto il profilo didattico ed organizzativo. Per facilitarne la frequenza saranno istituite, ove possibile, scuole materne regionali "consolidate" con servizio di trasporto gratuito e di refezione.

Art. 4

Le scuole materne rimangono aperte per un periodo non inferiore ai dieci mesi all'anno.

Art. 5

I bambini affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali saranno iscritti, in numero non superiore a due, in sezioni normali, cui dovranno essere assegnate maestre provviste di particolari conoscenze e capacità nel campo psicologico e pedagogico.

Art. 6

Gli oneri per l'edilizia, l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale didattico delle scuole materne regionali sono a carico della Regione.

I Comuni competenti per territorio sono tenuti a fornire le aree necessarie per la costruzione degli edifici e possono chiedere che la Regione provveda direttamente all'acquisto dell'area prescelta, salvo rimborso della spesa relativa in 25 annualità senza interessi.

Gli edifici, le attrezzature, l'arredamento e il materiale didattico forniti dalla Regione restano di proprietà dei Comuni e debbono essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.

Gli edifici per le scuole materne regionali possono essere annessi ad edifici per scuole elementari qualora sia possibile avere ingresso, servizi e area verde per le attività educative esterne autonome,

Art. 7

Le spese per il servizio di assistenza sanitaria e per l'assicurazione contro gli infortuni sono a carico della Regione.

I trasporti e la refezione, quest'ultima per gli iscritti alla scuola materna che ne facciano richiesta, saranno a carico della Regione, dei Comuni e dei Patronati Scolastici secondo misure e modalità che saranno emanate con successivo provvedimento.

Art. 8

Le spese per la manutenzione e per il riscaldamento e di gestione e di custodia degli edifici delle scuole materne regionali sono a carico dei Comuni ove hanno sede le scuole.

Art. 9

Tutto il personale delle scuole materne regionali è alle dirette dipendenze dell'Amministrazione Regionale.

Nella prima applicazione della presente legge il personale delle scuole materne regionali è assunto in servizio mediante conferimento di incarichi.

Le modalità di affidamento degli incarichi di insegnamento saranno stabilite con ordinanze dell'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione, sentiti la Giunta Regionale, la Commissione consiliare permanente di studio per la Pubblica Istruzione e i Sindacati della Scuola.

Detto personale dovrà essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla legge n. 444 del 18 marzo 1968 ed avere superato, con esito positivo, la prova di idoneità per la conoscenza della lingua francese.

Al personale insegnante spetta il trattamento economico del corrispondente personale della scuola elementare.

Con successivo provvedimento legislativo verrà disciplinato lo stato giuridico del personale della scuola materna regionale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

L'Amministrazione Regionale corrisponderà al personale delle scuole materne non dipendenti dalla Regione un compenso mensile pari alla differenza tra il trattamento di cui hanno fruito nell'anno scolastico 1970/1971 e quello previsto al comma quinto dell'articolo precedente, con un massimo di lire 50.000.

Art. 11

Le spese annue per l'applicazione della presente legge, previste in annue lire 130.000.000 (centotrentamilioni), e per l'anno 1971 in lire 109.000.000 (centonovemilioni), saranno finanziate come segue:

a) per l'anno 1971 con imputazione ai sottoindicati capitoli:

- CAP. 587 recante lo stanziamento di lire 49.000.000 da integrare per lire 50.000.000 mediante prelevamento di corrispondente somma dal capitolo 206 (fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento);

- CAP. 639 recante lo stanziamento di lire 70.000.000 da integrare per lire 5000.000 mediante prelevamento di corrispondente somma dal capitolo 660 ("Contributi e sussidi per l'acquisto di arredamento e attrezzature scolastiche");

- CAP. 670 recante lo stanziamento di lire 40.000.000 da integrare per lire 5.000.000 mediante prelevamento di corrispondente somma dal capitolo 660 ("Contributi e sussidi per l'acquisto di arredamento e attrezzature scolastiche");

- lo stanziamento annuo del capitolo 587 ("Stipendi, indennità e compensi vari alle insegnanti di scuola materna") è aumentato per l'anno 1971 da lire 49.000.000 (quarantanovemilioni) a lire 99.000.000 (novantanovemilioni);

- lo stanziamento annuo del capitolo 639 ("Spese per l'acquisto di materiale didattico, di consumo, per le esercitazioni pratiche e spese d'ufficio e per materiale di pulizia nelle scuole di ogni ordine e grado") è aumentato per l'anno 1971 da lire 70.000.000 (settantamilioni) a lire 75.000.000 (settantacinquemilioni);

- lo stanziamento annuo del capitolo 670 ("Spese per l'arredamento e l'attrezzatura degli edifici adibiti ad uso scolastico") è aumentato per l'anno 1971 da lire 40.000.000 (quarantamilioni) a lire 45.000.000 (quarantacinquemilioni);

- lo stanziamento annuo del capitolo 206 ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento") è diminuito da lire 587.600.000 (cinquecentoottantasettemilioniseicentomila) a lire 537.600.000 (cinquecentotrenta-settemilioniseicentomila);

- lo stanziamento annuo del capitolo 660 ("Contributi e sussidi per l'acquisto di arredamento e di attrezzature scolastiche") è diminuito da lire 23.000.000 (ventitremilioni) a lire 13.000.000 (tredicimilioni);

b) Per l'anno 1972 e seguenti con imputazione ai seguenti capitoli di spesa del bilancio preventivo della Regione corrispondenti ai sottoelencati capitoli di spesa per l'anno 1971:

- CAP. 587 ("Stipendi, indennità e compensi vari alle insegnanti di scuola materna") con lo stanziamento annuo di lire 120.000.000 (centoventimilioni);

- CAP. 639 ("Spese per l'acquisto di materiale didattico, di consumo, per le esercitazioni pratiche e spese d'ufficio e per materiale di pulizia") per lire 5.000.000 sullo stanziamento annuo di dotazione del capitolo stesso;

- CAP. 670 ("Spese per l'arredamento e l'attrezzatura degli edifici adibiti ad uso scolastico") per lire 5.000.000 sullo stanziamento annuo del capitolo stesso.

Alla spesa di lire 130.000.000 (centotrentamilioni.) derivante dalla applicazione della presente legge si provvede per lire 109.000.000, già finanziata sul bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971, e per lire 21.000.000 mediante assorbimento parziale del maggior provento, già accertabile nell'anno 1971, del capitolo 49 ("Compartecipazioni sui proventi delle tasse automobilistiche").

L'onere per l'edilizia sarà finanziato in sede di approvazione dei piani annuali delle opere pubbliche regionali.

Art. 12

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, lì