Oggetto del Consiglio n. 224 del 7 ottobre 1971 - Verbale

OGGETTO N. 224/71 - Legge regionale concernente: "Concessione di un contributo straordinario nelle spese di gestione dello stabilimento della Centrale del Latte di Aosta".

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente concessione di un contributo straordinario nelle spese di gestione dello stabilimento della Centrale del Latte di Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7 ottobre 1971:

Il contributo di Lire 63.000.000 che la Giunta propone di concedere alla S.p.A. "Centrale Laitière d'Aoste" è destinato a coprire il passivo dell'esercizio 1970, ammontante a Lire 43.000.000, e il passivo dell'esercizio 1969 ammontante a Lire 20.000.000.

Per quanto concerne il passivo dell'esercizio 1969, si fa presente che l'Amministrazione Regionale predispose ed il Consiglio Regionale approvò nel decorso 1970 apposito disegno di legge per la concessione di un contributo di Lire 20.000.000, provvedimento che non ebbe seguito perché trasmesso per il parere alla Comunità Economica Europea, a' sensi del Trattato di Roma, istitutivo della C.E.E. stessa.

Poiché l'esercizio finanziario 1970, sul quale si intendeva finanziare la spesa, è scaduto, si rende indispensabile comprendere anche questa spesa nel presente provvedimento, destinato quindi a sanare le passività degli esercizi 1969 e 1970.

Circa la necessità, o meno, di sottoporre il presente disegno di legge al preventivo visto degli organi della C.E.E., ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato di Roma, si osserva che, in occasione dell'esame del precedente disegno di legge relativo alle passività per l'esercizio 1969, la C.E.E. richiese in più occasioni, per iscritto e telefonicamente, ulteriori chiarimenti e che gli organi della C.E.E., sia direttamente per le vie brevi (telefonate con il Dott. VASTANI e MORONI, della Direzione della Concorrenza), sia tramite il Segretario Generale aggiunto del Consiglio dei Comuni d'Europa, Dott. Gianfranco MARTINI (come da copia di lettera allegata) hanno ritenuto non necessario, nel caso in esame, il preventivo parere della C.E.E.

Se ne deduce che anche per l'approvazione del presente analogo disegno di legge non è necessario richiedere, tramite il competente Ministero, il parere circa la compatibilità dell'intervento regionale con le norme comunitarie di applicazione del Trattato di Roma per le seguenti ragioni.

I soci della S.p.A. "Centrale Laitière d'Aoste" sono Enti Pubblici e, precisamente, la Regione Valle d'Aosta ed il Comune di Aosta rispettivamente per il 50% del capitale azionario. L'Amministrazione Regionale è anche l'unica proprietaria dello stabile e delle attrezzature. La Società, per evidenti ragioni amministrative, ha una gestione ed un bilancio suo proprio, distinto da quelli dei due Enti Pubblici.

È evidente, pertanto, che il contributo non va a beneficio di privati, ma tende esclusivamente a permettere ai due Enti di assicurare la continuazione di un fondamentale ed essenziale servizio pubblico, avente un alto significato sociale.

Questo fatto esclude ogni turbamento della concorrenza sul mercato locale, anche perché alcun privato viene favorito e non esistono altri fornitori od impianti per il trattamento del latte alimentare.

D'altronde l'iniziativa della costituzione e della gestione della Centrale del Latte è stata adottata dai predetti due Enti Pubblici proprio per sopperire ad una carenza in questo settore da parte dei privati e per attuare un servizio sociale ritenuto indispensabile per la popolazione.

Da quanto sopra si deduce che per tale intervento dovrebbe quindi essere applicabile la norma della lettera a) del paragrafo 3 dell'articolo 92 del Trattato di Roma, che prevede deroghe al principio generale del divieto degli aiuti stabilito per la Comunità Economica Europea (C.E.E.).

Si osserva, poi, che la Centrale del Latte è obbligata a fornire il latte alla popolazione al prezzo fissato dal Comitato Regionale dei Prezzi.

L'intervento finanziario regionale si concreta quindi, nel caso in esame, in un trasferimento finanziario ad un Ente collegato con la Regione ed avente finalità di interesse pubblico.

Per quanto riguarda l'intervento finanziario della Regione per l'esercizio 1970, si fa presente che la Presidenza della Società che gestisce la Centrale del Latte di Aosta, con lettera in data 25 maggio 1971, ha comunicato quanto segue:

"In occasione dell'Assemblea Generale dei Soci, svoltasi il 6 maggio u.s. per l'approvazione del Bilancio Consuntivo 1970, dal Consiglio di Amministrazione è stata rilevata la particolare e precaria situazione finanziaria della Centrale, messa ancor più in risalto dalla perdita di Esercizio assommante a Lire 43.665.608.

Anche nella relazione del Collegio Sindacale vengono messe in evidenza le particolari condizioni di esercizio della Società, costretta da una parte a ricavi bloccati da disposizioni legislative e dall'altra a continui aumenti di spesa sia per la mano d'opera che per l'acquisto di materia prima.

Si rivolge pertanto un urgente appello ai Signori Soci affinché l'intera questione sia affrontata in tutta la sua gravità, onde provvedere con tempestività a garantire la copertura delle perdite subite.

Si ricorda ancora una volta che, essendo la perdita di esercizio superiore al capitale sociale, senza un immediato reintegro delle perdite stesse, in base all'art. 2447 del C.C., si dovrebbe avere una sospensione dell'esercizio, che, come è noto, è di interesse pubblico".

Dopo attento esame della situazione finanziaria e di gestione, la Giunta ritiene che la richiesta di intervento finanziario regionale sia giustificata, sul piano economico, dalle elevate spese che la Centrale deve sostenere in conseguenza del limitato quantitativo di latte raccolto e, soprattutto, degli alti costi di raccolta. La Centrale si approvvigiona, infatti, presso piccoli produttori spersi in località montane e impervie e sovente prive di vie di comunicazione. Durante la stagione estiva il latte viene reperito persino negli alpeggi e negli alti pascoli siti ad altitudini anche di mt. 2.500/3.000 s.l.m. e per di più privi di strade.

È indubbio che la polverizzazione e la dispersione degli approvvigionamenti, unitamente alle distanze ed alle difficoltà di accesso, si traducono in un costo del latte decisamente anormale e che non torva riscontro in altre regioni più favorite sul piano ambientale.

Questo fatto, fra l'altro, esclude che l'intervento finanziario proposto turbi il regime di concorrenza alla produzione, anzi neutralizza solo in parte i maggiori costi causati da fattori ambientali. L'intervento finanziario, del resto, è ancora giustificato dalla necessità di garantire la continuazione e il miglioramento dell'importante servizio di pubblica utilità per la fornitura e la distribuzione ad un prezzo equo, alla popolazione del Capoluogo e dei piccoli Comuni di montagna, di latte alimentare rispondente ai requisiti igienici richiesti per la immissione al consumo diretto.

Il proposto intervento finanziario della Regione deve essere, in sostanza, considerato come un aiuto a carattere sociale a favore di popolazioni residenti in zone di montagna e, come tali, economicamente depresse.

Va tenuto presente, infatti, che il prezzo di cessione del latte non è, di norma, fissato con criteri strettamente economici e di libera concorrenza, ma tiene conto delle esigenze della popolazione meno abbiente e del carattere sociale di largo consumo assunto dal latte.

È evidente che il contenimento del prezzo al consumo si ripercuote negativamente su tutte le altre fasi interessanti il latte e, in ultima analisi, anche sul bilancio della Centrale del Latte.

Il Comitato Regionale dei Prezzi ha di recente aumentato il prezzo del latte al consumo, il che si dovrebbe, per il futuro, tradurre in una notevole riduzione del passivo della gestione della Centrale del Latte.

Ritenuta accogliibile e giustificata la richiesta di intervento finanziario regionale nelle spese di gestione della Centrale del Latte di Aosta per gli anni 1969 e 1970, la Giunta ha predisposto e sottopone alla approvazione del Consiglio l'allegato disegno di legge regionale.

Segue: allegato disegno di legge regionale. (... Omissis ...)

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Relazione suppletiva al disegno di legge regionale concernente la concessione di un contributo straordinario nelle spese di gestione dello stabilimento della Centrale del latte di Aosta.

Con lettera in data 26.8.1971 prot. n. 3060, il Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta ha comunicato quanto segue in merito al disegno di legge regionale approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 249 in data 30 ottobre 1970 e riguardante la concessione di un contributo di Lire 20 milioni nelle spese di gestione della Centrale del Latte di Aosta per l'anno 1969:

"A scioglimento della riserva contenuta nell'ultimo capoverso della nota in data 4 dicembre 1970 n. 4503, si comunica che la Commissione della Comunità Europea non ha particolari obiezioni da formulare per quanto concerne il provvedimento legislativo di cui all'oggetto, ma che il suo parere nei confronti di questa misura non pregiudica il suo avviso nei riguardi di analoghe misure che potrebbero essere adottate in futuro ed in particolare modo a partire dal momento dell'istituzione della libera circolazione del latte da consumo.

Ciò stante restituisco vistato il provvedimento legislativo regionale indicato in oggetto".

Il provvedimento legislativo regionale di cui sopra, benché ora vistato, non può essere promulgato in quanto prevede il finanziamento della predetta spesa sul bilancio regionale dell'anno 1970, il cui esercizio si è chiuso al 31 dicembre 1970.

Per tale ragione il nuovo disegno di legge regionale, che la Giunta sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio, prevede la concessione, con finanziamento di spesa sul bilancio dell'anno 1971, di un contributo straordinario alla Società Centrale del Latte di Aosta dì Lire 63 milioni, a titolo di concorso finanziario della Regione nelle spese di gestione dello stabilimento della Centrale del Latte per gli anni 1969 (Lire 20 milioni) e per l'anno 1970 (Lire 43 milioni).

Al finanziamento della spesa di Lire 63 milioni, da imputare al capitolo 337 della parte Spesa del bilancio per l'anno 1971, si provvede mediante prelevamento della somma di Lire 50 milioni dal capitolo 206 del bilancio ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti:~ Allegato E"), nonché mediante prelevamento della somma di Lire 13 milioni dal capitolo 205 del bilancio ("Fondo di riserva per le spese previste e per far fronte a nuove e maggiori spese").

Illustra l'Assessore all'agricoltura e foreste MAQUIGNAZ.

Intervengono i Consiglieri GERMANO, FOSSON e MANGANONI.

Replica l'Assessore MAQUIGNAZ.

Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni palesi, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Ramera, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;

- Voti favorevoli: venticinque;

- Voti contrari: sei.

Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente concessione di un contributo straordinario nelle spese di gestione dello stabilimento della Centrale del Latte di Aosta.

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Disegno di legge regionale n. 20

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE .......... N. ........: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO NELLE SPESE DI GESTIONE DELLO STABILIMENTO DELLA CENTRALE DEL LATTE DI AOSTA.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È approvata la concessione di un contributo straordinario di Lire 63.000.000 alla Società "Centrale Laitière d'Aoste", con sede in Aosta, a titolo di concorso finanziarlo della Regione nelle spese di gestione dello stabilimento della Centrale del Latte di Aosta, di proprietà regionale, per gli anni 1969 e 1970.

Art. 2

La spesa di Lire 63.000.000 è finanziata con imputazione al capitolo 337 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 ("Contributi ad Enti, Consorzi ed Istituzioni che svolgono attività interessanti l'agricoltura"), capitolo il cui stanziamento annuo è aumentato di Lire sessantatré milioni, con le seguenti variazioni alla Parte Spesa del bilancio stesso:

a) prelevamento della somma di lire cinquanta milioni dal capitolo 206 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E);

b) prelevamento della somma di lire tredici milioni dal capitolo 205 ("Fondo di riserva per le spese impreviste e per far fronte a nuove e maggiori spese").

Art. 3

Il versamento del contributo straordinario di cui all'art. 1 della presente legge sarà disposto con deliberazione della Giunta Regionale, con imputazione della relativa spesa al capitolo 337 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971.

Art. 4

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.