Oggetto del Consiglio n. 223 del 7 ottobre 1971 - Verbale

OGGETTO N. 223/71 - Legge regionale concernente: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito per la concessione di fido bancario a favore del Consorzio Agrario regionale di Aosta. Società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa".

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di Credito, per la concessione di fido bancario a favore del Consorzio Agrario Regionale di Aosta - Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7 ottobre 1971:

Con D.M. 12.5.1970, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 13.6.1970, veniva accolta la richiesta di liquidazione, deliberata il 24.3.1970 dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario Regionale di Aosta, Società Cooperativa a responsabilità limitata, costituita a norma del D.L. 7.5.1948 n. 1235, socio a sua volta della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari (Soc. Coop. a r.l. tra i Consorzi d'Italia), con sede in Roma.

L'Ente in esame funzionava soltanto dal 1.1.1962 come entità esclusivamente autonoma (n. 2275 soci agricoltori valdostani), essendo avvenuta la scissione del Consorzio AOSTA-IVREA con il passaggio della zona e dei soci canavesani al Consorzio Agrario Provinciale di Torino.

Gli scopi istituzionali del Consorzio Agrario di Aosta sono di interesse pubblico, sintetizzati dalla legge istitutiva all'art. 2: "contribuire all'incremento ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alle iniziative di carattere sociale e culturale nell'interesse degli agricoltori". Lo stesso art. 2 specifica: "produce, acquista, vende beni strumentali e di consumo utili all'agricoltura e agli agricoltori; raccoglie, trasporta, lavora, commercializza i prodotti direttamente e per conto; affitta macchine e attrezzi; esercita il credito agrario in natura; studia, ricerca, applica e diffonde le tecniche agricole; ammassa per conto delle pubbliche amministrazioni.

Di fronte a questi scopi il Consorzio Agrario di che trattasi, dopo la scissione canavesana condotta dalla Federconsorzi e passivamente subita dagli amministratori dell'epoca, si è presentato spoglio di ogni sia pur minima risorsa patrimoniale e finanziaria indispensabile allo svolgimento della sua funzione in favore degli agricoltori.

I gravosi oneri derivanti dalla situazione deficitaria di partenza, la mancanza di garanzie patrimoniali per il credito bancario, l'annullamento di ogni fido commerciale e l'obbligo di approvvigionarsi in contanti presso la Federconsorzi, hanno irrimediabilmente compromesso le funzioni istituzionali ed hanno altresì portato la gestione ad assumere carattere di anti economicità.

Le funzioni in discussione sono nondimeno di primario interesse per il miglioramento del reddito agricolo, e vanno come tali salvaguardate, staccandole dall'organismo associativo ora in liquidazione, incapace di svolgerle anche per la sua stessa natura costituzionale che lo pone alla mercé di una centrale estranea alla Regione e agli interessi degli agricoltori valdostani.

Appare, quindi, quantomeno doveroso studiare il modo più conveniente perché le funzioni di tutela economico-agricola che il Consorzio non è stato in grado di svolgere, siano riprese da un organismo regionale, libero da ogni soggezione esterna.

Occorre peraltro verificare prima, per quanto possibile, la funzionalità dell'eventuale organismo e la sua rispondenza agli scopi istituzionali attraverso una gestione che sì dimostri economicamente sana, coprendo con i suoi stessi proventi i costi d'esercizio.

A tal fine può essere indubbiamente utile l'esercizio provvisorio, sia pure limitato a cinque mesi, dell'organismo aziendale in liquidazione, condotto sotto la diretta responsabilità del Commissario e Vice Commissario liquidatore.

La fideiussione potrà quindi costituire il costo della sperimentazione anche se, per le condizioni specificate nell'apposita convenzione, si può escludere ogni rischio di gestione da parte della Regione.

Illustra l'Assessore all'agricoltura e foreste MAQUIGNAZ.

Intervengono i Consiglieri FOSSON, CAVERI, MANGANONI e TONINO.

Replica l'Assessore MAQUIGNAZ.

Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che gli otto articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni palesi, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Pollicini e Ramera, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;

- Voti favorevoli: ventotto;

- Voti contrari: tre.

Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di Credito, per la concessione di fido bancario a favore del Consorzio Agrario Regionale di Aosta - Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa.

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Disegno di legge regionale n. 19

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ............. n. .......: CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO, PER LA CONCESSIONE DI FIDO BANCARIO A FAVORE DEL CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DI AOSTA. SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, per la durata di mesi cinque dall'entrata in vigore della presente legge, presso Istituti di credito, nell'interesse ed a favore della Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa "Consorzio Agrario Regionale di Aosta", con sede in Aosta - Piazza Arco d'Augusto, 10 - fino alla concorrenza massima di complessive Lire cinquantamilioni, per la esecuzione di operazioni indicate nel seguente articolo 2.

Art. 2

La garanzia fideiussoria regionale è destinata esclusivamente al finanziamento delle operazioni di pubblico interesse nel settore dell'agricoltura contemplate nell'articolo 9 del R.D. 7.5.1948 n. 1235, convertito in legge 17.4.1956. Più precisamente: contribuire all'incremento ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alle iniziative di carattere sociale e culturale nell'interesse degli agricoltori, produzione, acquisti, vendita di beni strumentali e di consumo utili alla agricoltura ed agli agricoltori; raccolta, trasporto, lavorazione, commercializzazione di prodotti, direttamente e per conto dei soci; affitto di macchine ed attrezzi agricoli; esercizio dei credito agrario in natura, diffusione delle tecniche agricole; ammasso per conto delle pubbliche amministrazioni.

Art. 3

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'osservanza, da parte del Consorzio Agrario Regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa, delle clausole e condizioni da approvare con deliberazione della Giunta Regionale, anche ai fini del controllo della gestione.

Art. 4

Il Presidente della Giunta Regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore Regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di Credito e le Aziende Bancarie e previamente concordate ed approvate con deliberazioni della Giunta Regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria su conforme parere della Giunta Regionale.

Art. 5

Al finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme, a debito ed a carico del Consorzio Agrario Regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa, si provvederà mediante imputazione di spese ed introito di somme agli istituendi sottoriportati capitoli della parte SPESA e della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971, con stanziamento di Lire cinquantamilioni:

Capitolo 259 della parte SPESA: "Spese per eventuali pagamenti di somme ad istituti di credito in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti a favore del Consorzio Agrario Regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa (legge regionale .......... n° ....)".

Capitolo 227 della parte ENTRATA: "Entrate per riscossioni di crediti verso il Consorzio Agrario Regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (legge regionale .......... n° ...)".

Art. 6

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, alla approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese, eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971.

Art. 7

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dal Consorzio Agrario Regionale di Aosta, in liquidazione coatta amministrativa, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione, in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 6, con introito al sopra menzionato apposito capitolo della parte ENTRATA del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971.

Art. 8

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.