Oggetto del Consiglio n. 221 del 29 luglio 1972 - Verbale
OGGETTO N. 221/72 - Legge regionale concernente: "Interventi regionali per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, in attività e pensionati, e dei familiari conviventi ed a carico, nonché a favore di tutti coloro cui detta assistenza non spetti in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia o per altro titolo".
Il Vice Presidente, SIGGIA, dopo aver ricordato che l'analoga proposta di legge di iniziativa del Consigliere Chamonin, iscritta al n. 24 dell'ordine del giorno dell'adunanza del 28 e 29 luglio 1972, è stata ritirata nel corso dell'odierna seduta antimeridiana (oggetto n. 210), dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Interventi regionali per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, in attività e pensionati, e dei familiari conviventi ed a carico, nonché a favore di tutti coloro cui detta assistenza non spetti in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia o per altro titolo", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza stessa:
Le leggi istitutive delle Casse Mutue Malattia per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali prevedono le seguenti prestazioni obbligatorie a favore degli assistiti:
a) l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio;
b) l'assistenza ospedaliera;
c) l'assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa;
d) l'assistenza ostetrica.
Le Casse Mutue hanno facoltà di estendere ai propri mutuati l'assistenza farmaceutica ed, in tal caso, i Consigli Direttivi delle singole Casse Mutue debbono determinare la misura della quota integrativa di contribuzione per la copertura del maggior costo delle spese per le prestazioni farmaceutiche.
In Valle d'Aosta le Casse Mutue Malattia non hanno finora ritenuto di estendere l'assistenza farmaceutica ai propri iscritti, per non appesantire l'onere dei contributi che già devono sopportare per 1' assistenza obbligatoria.
Oltre alle suddette categorie sono privi dell'assistenza farmaceutica tutti coloro cui detta assistenza non spetti in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia o per altro titolo. Il maggior numero di dette persone è composto di operai disoccupati, licenziati oppure assenti dal lavoro per malattia da oltre sei mesi.
La mancanza di assistenza farmaceutica da parte delle categorie di cui sopra - comportando la necessità dell'acquisto a proprie spese dei medicinali, il cui costo è molto aumentato negli ultimi anni rappresenta una evidente discriminazione di trattamento nei confronti di alcune categorie di lavoratori dipendenti, in stridente contrasto con il principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla tutela della salute.
Vi è poi da osservare che, nel mondo del lavoro, gli appartenenti alle predette categorie hanno in genere redditi esigui e spesso insicuri.
Per le suddette considerazioni, si ritiene necessario un adeguato intervento della Regione per mettere le categorie stesse in condizione di poter beneficiare di un notevole sconto nell'acquisto di medicinali, sanando in parte una lacuna dell'attuale sistema previdenziale.
Si ritiene, però, opportuno, limitare l'intervento regionale all'80% delle spese da sostenere dagli aventi diritto e unicamente per medicinali compresi tra quelli forniti dall'I.N.A.M. ai propri assistiti; la compartecipazione del cittadino a tali spese dovrebbe evitare eventuali abusi nella prescrizione dei medicinali e sarà un incentivo a far uso di prodotti farmaceutici solo nei casi di effettiva necessità.
La Giunta ha predisposto e sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge recante norme per interventi regionali per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favo re dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, in attività e pensionati, e dei familiari conviventi ed a carico, nonché a favore di tutti coloro cui detta assistenza non spetti in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia o per altro titolo.
(SEGUE: allegato disegno di legge regionale) (...Omissis...)
Intervengono l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, BENZO, i Consiglieri FOSSON, MANGANONI e il Presidente della Giunta DUJANY.
Il Vice Presidente, SIGGIA, dopo aver constatato e comunicato che gli undici articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Sugli articoli intervengono i Consiglieri FOSSON, l'Assessore BENZO, il Consigliere BALESTRI e l'Assessore alle finanze CHANTEL.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Balestri, Crétier e Pollicini, il Vice Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventisette;
- Voti favorevoli: venticinque;
- Voti contrari: due.
Il Vice Presidente, SIGGIA, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Interventi regionali per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, in attività e pensionati, e dei familiari conviventi ed a carico, nonché a favore di tutti coloro cui detta assistenza non spetti in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia o per altro titolo":
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 39)
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Disegno di legge regionale n. 39
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... N. ...: INTERVENTI REGIONALI PER L'ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA A FAVORE DEI COLTIVATORI DIRETTI, DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI, IN ATTIVITÀ E PENSIONATI, E DEI FAMILIARI CONVIVENTI ED A CARICO, NONCHÉ A FAVORE DI TUTTI COLORO CUI DETTA ASSISTENZA NON SPETTI IN VIRTÙ DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PROPRIA O DI ALTRI MEMBRI DELLA FAMIGLIA O PER ALTRO TITOLO.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concorrere nelle spese per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, in attività o pensionati, e dei familiari conviventi ed a carico, nonché a favore di tutti coloro a cui detta assistenza non spetti in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia o per altro titolo.
Art. 2
Possono beneficiare dell'assistenza integrativa regionale di cui al precedente articolo tutti i lavoratori autonomi iscritti alle rispettive Casse Mutue di Malattia, funzionanti in Valle d'Aosta, e tutti coloro che, residenti in Valle, non abbiano diritto all'assistenza farmaceutica.
Art. 3
I medicinali per i quali è ammessa la concessione dei contributi regionali devono essere compresi nell'elenco dei medicinali erogati dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie ai propri assistiti.
Art. 4
Il concorso regionale è stabilito nella misura del costo effettivo dei medicinali e consiste nel rimborso alle singole farmacie di pari importo, in base ad apposita convenzione da stipularsi fra l'Amministrazione Regionale e l'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta, su presentazione delle prescrizioni mediche e degli appositi fustelli comprovanti l'avvenuta fornitura del prodotto.
Art. 5
Al rimborso provvederà trimestralmente la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.
Art. 6
Per aver diritto al contributo regionale l'assistito dovrà presentare alla farmacia convenzionata la prescrizione medica sulla quale dovranno essere riportate le generalità e l'indirizzo dell'assistito, il libretto di iscrizione alla Cassa Mutua Malattia oppure la dichiarazione rilasciata dal Sindaco attestante che lo stesso non ha diritto all'assistenza farmaceutica.
Sarà cura del farmacista di riportare sulla prescrizione medica il numero del libretto o della dichiarazione del Sindaco.
Art. 7
Le Casse Mutue di Malattia per l'assistenza ai coltivatori diretti, agli artigiani ed agli esercenti attività commerciali dovranno, alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettere all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale l'elenco dei propri assistiti, avendo cura di inviare mensilmente l'elenco delle variazioni intervenute sia in aumento che in diminuzione.
I Comuni, a richiesta degli interessati e previo accertamento dei casi, rilasceranno una dichiarazione, con numerazione progressiva, attestante che l'interessato non ha diritto all'assistenza farmaceutica.
Art. 8
I contributi regionali previsti dalla presente legge saranno concessi sino a quando, con legge statale, non saranno stabilite analoghe provvidenze a carico dello Stato o di altri Enti.
Art. 9
Le disposizioni necessarie per la pratica applicazione della presente legge potranno essere approvate con deliberazioni della Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per la Sanità e l'Assistenza Sociale.
Art. 10
Le spese derivanti a carico della Regione dalla applicazione della presente legge, previste in annue Lire 150.000.000, saranno imputate ad apposito capitolo di spesa annualmente iscritto nel bilancio di previsione della Regione, a decorrere dall'anno 1972, con lo stanziamento annuo di Lire 150.000.000.
Per la copertura ed il finanziamento della spesa annua di Lire 150.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, è approvata l'istituzione nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972 del seguente nuovo capitolo di spesa 756 ("Contributi per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali"), con lo stanziamento annuo di Lire 150.000.000, somma da prelevare al capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E).
Art. 11
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
Aosta, lì