Oggetto del Consiglio n. 220 del 29 luglio 1972 - Verbale

OGGETTO N. 220/72 - Legge regionale concernente: "Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1967 n. 31 e 22 gennaio 1970 n. 7, concernenti norme di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge 29 dicembre 1956 n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani".

Il Vice-Presidente, SIGGIA, dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1967 n. 31 e 22 gennaio 1970 n. 7, concernenti norme di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge 29 dicembre 1956 n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 e 29 luglio 1972:

Con legge regionale 7 dicembre 1967 n.31 sono state approvate norme di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge statale 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

Ai sensi dell'art. 3 della citata legge regionale, la Regione ha finora corrisposto alla locale Cassa Mutua Regionale di Malattia per gli Artigiani, a titolo di contributo integrativo regionale nelle spese per il maggior costo dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 23 - lettera C della legge 29 dicembre 1956 n. 1533 - una quota annua integrativa pro-capite, sino ad un importo unitario massimo di lire 2.000, per ciascun artigiano e per ciascun familiare assistibile ai sensi della legge statale suddetta e per ciascun pensionato artigiano e familiare a carico, assistibili gratuitamente ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 260.

Con successiva legge regionale 22 gennaio 1970, n. 7 la quota integrativa regionale nelle spese per il maggior costo del l'assistenza sanitaria di cui sopra è stata aumentata da un importo unitario massimo di lire 2.000 ad un importo unitario massimo di lire 2.500 pro-capite, a decorrere dal 1° gennaio 1969.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua di Malattia per gli Artigiani della Valle d'Aosta ha inoltrato istanza all'Amministrazione Regionale intesa ad ottenere l'aumento della quota capitarla prevista dall'articolo 3 della legge regionale 7.12.1967, n. 31, in relazione alle riscontrate difficoltà di finanziare le spese per l'erogazione dell'assistenza sanitaria dì cui si tratta.

Il ricorso sempre maggiore all'assistenza, l'aumento costante ed inarrestabile dei costi, in particolare delle reti ospedaliere, l'incidenza delle classi anziane, bisognose di maggiori cure e assistenza gratuita ai pensionati artigiani che comporta un allargamento dell'assistenza ospedaliera, creano difficoltà crescenti per il bilancio della Cassa Mutua.

In particolare, occorre tener presente che la categoria degli artigiani è costituita in gran parte da piccole aziende a carattere prevalentemente familiare e che un oneroso contributo suppletivo inciderebbe sensibilmente sul bilancio economico del nucleo familiare.

Si ritiene quindi necessario accogliere favorevolmente la richiesta avanzata dalla Cassa Mutua di Malattia per gli Artigiani, mediante l'aumento del contributo integrativo regionale da un importo unitario di £. 2.500 sino a un importo unitario massimo di £. 3.000.

La Giunta propone, quindi, che il Consiglio Regionale

approvi

l'allegato disegno di legge regionale recante modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1967, n. 31 e 22 gennaio 1970 n. 7, concernente norme di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge 29 dicembre 1956 n. 1533 per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

(SEGUE: allegato disegno di legge regionale) (...Omissis...)

Illustra l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, BENZO.

Interviene il Consigliere TONINO.

Il Vice-Presidente, SIGGIA, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chincheré, Crétier e Pollicini, il Vice-Presi dente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventitré;

- Voti favorevoli: ventidue;

- Un voto contrario.

Il Vice-Presidente, SIGGIA, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1967 n. 31 e 22 gennaio 1970 n. 7, concernenti norme di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge 29 dicembre 1956 n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani":

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 38)

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Disegno di legge regionale n. 38

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ... N. ...: MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 7 DICEMBRE 1967 N. 31 E 22 GENNAIO 1970 N. 7, CONCERNENTI MODIFICAZIONI ATTUAZIONE, IN VALLE D'AOSTA, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1956 N. 1533, PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE PER GLI ARTIGIANI.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La quota integrativa regionale nelle spese per il maggior costo dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 23 - lettera c) della legge 29 dicembre 1956 n. 1533 - prevista dall'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1967 n. 31, successivamente modificata con legge regionale 22 gennaio 1970 n. 7, a favore degli artigiani e dei loro familiari assistibili ai sensi della legge suddetta e dei pensionati artigiani e familiari a carico assistibili gratuitamente ai sensi della legge statale 25.2.1963 n. 260 - è aumentata da un importo unitario massimo di lire duemilacinquecento a lire tremila procapite, a decorrere dal 1° gennaio 1972.

Art. 2

La maggiore spesa annua derivante a carico del bilancio regionale dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, prevista in lire cinquemilioni, sarà imputata al capitolo 747 ("Spese per integrazione assistenza malattia agli artigiani") del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1972 ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni successivi; a tal fine è approvato l'aumento da lire 15.000.000 a lire 20.000.000 dello stanziamento annuo del capitolo stesso.

Per la copertura ed il finanziamento della maggiore spesa annua di lire cinquemilioni derivante dall'applicazione della presente legge è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 747 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972 da lire 15.000.000 a lire 20.000.000, mediante prelievo della somma di lire cinquemilioni dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti Allegato 2").

Art. 3

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserti nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, lì