Oggetto del Consiglio n. 217 del 29 luglio 1972 - Verbale

OGGETTO N. 217/72 - Legge regionale concernente: "Modificazioni alle leggi regionali 12 novembre 1959, n. 5, 14 maggio 1964, n. 3, 30 agosto 1967, n. 26 e 22 gennaio 1970, n. 6 recanti norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, dei Decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 e 30 giugno 1965, n. 1124, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi".

Il Vice Presidente, SIGGIA, dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alle leggi regionali 12 novembre 1959 n. 5, 14 maggio 1964 n. 3, 30 agosto 1967, n. 26 e 22 gennaio 1970, n. 6, recanti norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, dei decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 e 30 giugno 1965, n. 1124, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi", disegno di legge regionale trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 e 29 luglio 1972:

Con Decreto Ministeriale 18 novembre 1971, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 325 del 24 dicembre 1971, le rendite per l'inabilità permanente liquidate ai malati di silicosi ed asbestosi e le rendite ai superstiti sono state rivalutate a decorrere dal 1° luglio 1971 e i relativi limiti salariali sono stati stabiliti in un massimale di lire 1.740.000 ed un minimale di lire 940.000.

Le rendite gestite dalla Regione vengono liquidate sul massimale per tutti gli assistiti in quanto, con l'applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, sono rimasti di competenza regionale solo i casi in cui l'attività lavorativa in presenza di rischio silicotigeno venne svolta all'estero o durante la prigionia, oppure anteriormente al 2 gennaio 1934 presso Ditte italiane che attualmente non esistono più.

Pertanto, la liquidazione delle rendite gestite dalla Regione sulla base delle retribuzioni percepite dal lavoratore durante il periodo nel quale è stato adibito a lavorazioni silicotigene sarebbe, nella maggioranza dei casi, molto aleatoria, se non impossibile. I silicotici attualmente assistiti dalla Regione, ai sensi della legge regionale 12.11.1959 n. 5 e successive modificazioni, sono in numero di 47 e sono in corso di istruttoria e di accertamento n. 12 domande di assistenza.

Per l'applicazione delle nuove disposizioni di cui al sopracitato Decreto Ministeriale dovranno quindi essere approvate apposite norme regionali. È stato all'uopo predisposto l'allegato disegno di legge, in cui si stabilisce di liquidare le rendite di competenza regionale sulla base del nuovo massimale di £.1.740.000, senza tener conto della qualifica e della retribuzione annua percepita dall'assistito alla data di abbandono del lavoro in ambiente di silicosi ed utilizzando i coefficienti di cui alla tabella 7 allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Dalla applicazione delle nuove norme è prevista a carico del bilancio della Regione una maggiore spesa annua di circa lire 10.000.000, per la copertura ed il finanziamento della quale si propone l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa n. 744 mediante prelievo di detta somma dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento"- Spese correnti - Allegato E).

Segue allegato disegno di legge regionale

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Disegno di legge regionale n.

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ... N. ... : MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 12 NOVEMBRE 1959 N. 5, 14 MAGGIO 1964 N. 3, 30 AGOSTO 1967 N. 26 E 22 GENNAIO 1970 N. 6, RECANTI NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE, IN VALLE D'AOSTA, DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 1956 N. 648 E 30 GIUGNO 1965 N. 1124, SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA SILICOSI E L'ASBESTOSI.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'importo della rendita dovuta, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1959 n. 5, modificata con leggi regionali 14 maggio 1964 n. 3, 30 agosto 1967 n. 26 e 22 gennaio 1970 n. 6, ai malati riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi in sede di primo accertamento e in sede di successive revisioni è calcolato, a decorrere dal 10 luglio 1971, in base alla retribuzione massimale rivalutata in lire 1.740.000 annue.

Art. 2

La maggiore spesa annua di lire diecimilioni, derivante a carico del bilancio regionale dall'applicazione della presente legge, sarà imputata al capitolo 744 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 ("Spese per l'assistenza, rendite, assegni e concorso in spese. agli invalidi colpiti da silicosi ed asbestosi sprovvisti di assistenza di invalidità (leggi regionali 12.11.1959 n. 5, 14.5.1964 n. 3, 30.8.1967 n. 26 e 22.1.1970 n. 6)") ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti; a tal fine è approvato l'aumento da lire 42.000.000 a lire 52.000.000 dello stanziamento annuo a decorrere dall'anno 1972.

Per la copertura ed il finanziamento della maggiore spesa annua di lire diecimilioni derivante dall'applicazione della presente legge, è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 744 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972 da lire 42.000.000 a lire 52.000.000, mediante prelievo della somma di lire 10.000.000 dal capitolo di spesa 205 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E).

Art.3

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà incerta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

?

Illustra l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, BENZO.

Intervengono il Consigliere MAPPELLI, l'Assessore BENZO e il Consigliere MANGANONI.

Il Vice Presidente, SIGGIA, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Pollicini e Tonino, il Vice Presidente, Siggia, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventitré;

- Voti favorevoli: ventidue;

- Un voto contrario.

Il Vice Presidente, SIGGIA, in base all'esito della votazione, di chiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alle leggi regionali 12 novembre 1959 n. 5, 14 maggio 1964 n. 3, 30 agosto 1967 n. 26 e 22 gennaio 1970, n. 6, recanti norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, dei decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 e 30 giugno 1965, n. 1124, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi".

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 35)

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Disegno di legge regionale n. 35

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ... N. ...: MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 12 NOVELERE 1959 N. 5, 14 MAGGIO 1964, N. 3, 30 AGOSTO 1967, N. 26 E 22 GENNAIO 1970, N. 6, RECANTI NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE, IN VALLE D'AOSTA, DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 1956, N. 646 E 30 GIUGNO 1965 N. 1124, SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA SILICOSI E L'ASBESTOSI.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'importo della rendita dovuta, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1959 n. 5, modificata con leggi regionali 14 maggio 1964 n. 3, 30 agosto 1967 n. 26 e 22 gennaio 1970 n. 6, ai malati riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi in sede di primo accertamento e in sede di successive revisioni è calcolato, a decorrere dal 10 luglio 1971, in base alla retribuzione massimale rivalutata in lire 1.740.000 annue.

Art. 2

La maggiore spesa annua di lire diecimilioni, derivante a carico del bilancio regionale dall'applicazione della presente legge, sarà imputata al capitolo 744 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 ("Spese per l'assistenza, rendite, assegni e concorso in spese agli invalidi colpiti da silicosi ed asbestosi sprovvisti di assistenza di invalidità (leggi regionali 12.11.1959 n. 5, 14.5.1964 n. 3, 30.8.1967 n. 26 e 22.1.1970 n. 6)") ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti; a tal fine è approvato l'aumento da lire 42.000.000 a lire 52.000.000 dello stanziamento annuo a decorrere dall'anno 1972.

Per la copertura ed il finanziamento della maggiore spesa annua di lire diecimilioni derivante dall'applicazione della presente legge, è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 744 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972 da lire 42.000,000 a lire 52.000.000, mediante prelievo della somma di lire 10.000.000 dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E).

Art. 3

La presente legge entrerà in vigore il Quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.