Oggetto del Consiglio n. 218 del 29 luglio 1972 - Verbale
OGGETTO N. 218/72 - Legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 1969 n. 17 recante norme integrative di attuazione della legge 12 febbraio 1968 n. 132, concernente gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera".
Il Vice Presidente, SIGGIA, dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 1969 n. 17 recante norme integrative e di attuazione della legge 12 febbraio 1968 n. 132, concernenti gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 e 29 luglio 1972:
Con legge regionale 22.12.1969 n. 17 sono state emanate norme integrative di attuazione della legge 12.2.1968 n. 132 concernente gli Enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera.
A seguito della costituzione dell'Ente Ospedaliero Regionale è stata modificata la situazione ospedaliera in Valle d'Aosta con la soppressione dell'Ospedale Mauriziano di Aosta e dell'Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta.
In relazione a quanto sopra e tenuto conto che i due Ospedali sopramenzionati fanno ora parte dell'unico Ente ospedaliero esistente in Valle d'Aosta, è necessario modificare l'articolo 4 della soprarichiamata legge regionale che stabilisce la composizione del Comitato regionale di programmazione ospedaliera, al fine di consentire all'Ente ospedaliero regionale di avere un proprio rappresentante in seno a tale Comitato perché possa illustrare ed evidenziare i problemi dell'Ente ospedaliero medesimo.
Va, inoltre, rilevata l'opportunità di includere tra i componenti del predetto Comitato regionale per la programmazione ospedaliera un Assessore regionale il quale possa esprimere, in seno al Comitato stesso, il parere della Giunta Regionale in ordine all'importanza del problema della programmazione ospedaliera.
In relazione a quanto sopra, la Giunta Regionale sottopone all'esame del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge recante modificazioni alla legge regionale 22.12.1969 n. 17.
(SEGUE: allegato disegno di legge) (...Omissis...)
Illustra l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, BENZO.
Il Vice Presidente, SIGGIA, dopo aver constatato e comunicato che i due articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chincheré, Crétier e Pollicini, il Vice Presidente, Siggia, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventitré;
- Voti favorevoli: ventidue;
- Un voto contrario.
Il Vice Presidente, SIGGIA, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 1969, n. 17 recante norme integrative e di attuazione della legge 12 febbraio 1968 n. 132, concernente gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 36)
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Disegno di legge regionale n. 36
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... N. ...: MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1969 N. 17 RECANTE NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1968 N. 132, CONCERNENTE GLI ENTI OSPEDALIERI E L'ASSISTENZA OSPEDALIERA.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 4 della leggo regionale. 22 dicembre 1969 m 17 è modificato come segue:
Il Comitato Regionale per la Programmazione ospedaliera in Valle d'Aosta nominato, ai fini dell'art. 62 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta, ed è composto come segue:
a) da un Assessore regionale designato dalla Giunta regionale;
b) da tre Consiglieri Regionali, due in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza, eletti dal Consiglio Regionale;
c) da un rappresentante del Comune di Aosta eletto dal Consiglio Comunale;
d) da un rappresentante dell'Ente Ospedaliero Regionale designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
e) da tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori più rappresentative della Regione;
f) da quattro rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui tre designati dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentativo od uno designato dall'Ordine dei Medici della Valle d'Aosta;
g) dal Medico Regionale;
h) da un Ispettore medico dell'Ispettorato Regionale del Lavoro;
i) dall'Ingegnere Capo dell'Amministrazione Regionale;
l) da un rappresentante del Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche, di Torino;
m) dal Dirigente dell'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale;
n) da un ingegnere designato dalla Giunta Regionale;
o) da tre rappresentanti degli Enti mutualistici;
p) da un rappresentante della Casa di Cura Privata più importante esistente nella Regione, designato dalla Casa di Cura stessa;
q) da un Architetto esperto in urbanistica, dipendente dell'Amministrazione Regionale, designato dalla Giunta Regionale;
r) da un membro del Comitato Tecnico Consultivo per la programmazione regionale, designato dalla Giunta Regionale;
s) da un Docente universitario della Facoltà di Medicina e Chirurgia, designato dalla Giunta Regionale.
Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente.
Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario della carriera di concetto dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale.
Art. 2
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi o dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Aosta, li