Oggetto del Consiglio n. 216 del 29 luglio 1972 - Verbale

OGGETTO N. 216/72 - Legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 1966 n. 16, concernente norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 22 novembre 1954 n. 1136, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti".

Il Vice Presidente, SIGGIA, dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 1966 n.16, concernente norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 22 novembre 1954 n. 1136, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 e 29 luglio 1972:

Il Consiglio Direttivo della Cassa Mutua Regionale Malattia Coltivatori Diretti ha inoltrato all'Amministrazione Regionale richiesta tendente ad ottenere l'aumento del contributo integrativo regionale nelle spese, sempre più onerose, da sostenere per l'assistenza specialistica e per i ricoveri in ospedale dei coltivatori diretti.

L'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 1966, n.16 prevede la corresponsione, da parte della Regione, alla Cassa Mutua Regionale di cui sopra, a titolo di contributo, delle somme annue necessarie per integrare le spese di assistenza ospedaliera e specialistica previste dalle lettere b) e c) dell'articolo 3 della legge statale 22 novembre 1954, n.1136 e sino ad una spesa annua massima di Lire settantamilioni.

La misura di tale contributo si è dimostrata insufficiente a causa del ricorso sempre maggiore all'assistenza ospedaliera e specialistica, della progressiva ed incontrollabile dinamica dei costi e, in particolare, a causa dell'aumento delle rette ospedaliere.

In contrapposto, i contributi a carico degli assistiti, salvo lievi ritocchi, sono rimasti pressoché inalterati dal lontano 1955, mentre il contributo annuo a carico dello Stato (art. 22, lett. a) della legge n. 1136 del 1968 è stato aumentato solo da Lire 1.500 a Lire 3.000 pro-capite.

Ne consegue, pertanto, che il contributo annuo di Lire 70.000.000, che poteva essere sufficiente nel 1966, non è più adeguato al fabbisogno del la Cassa Mutua Regionale e perciò si ritiene che la richiesta sopramenzionata debba essere accolta favorevolmente, aumentando il contributo integrativo annuo regionale per l'assistenza ospedaliera e specialistica da Lire 70.000.000 a Lire 150.000.000.

È stato all'uopo predisposto l'allegato disegno di legge. Per la copertura ed il finanziamento della maggiore spesa annua di Lire ottanta milioni, derivante a carico del bilancio regionale, si propone l'aumento dello stanziamento dell'apposito capitolo di spesa mediante prelievo di detta somma dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").

(SEGUE: allegato disegno di legge regionale) (...Omissis...)

Illustra l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, BENZO.

Intervengono il Consigliere DOLCHI e l'Assessore BENZO.

Il Vice Presidente, SIGGIA, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, in vita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Manganoni e Pollicini, il Vice Presidente, Siggia, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venti;

Il Vice Presidente,SIGGIA, in base all'esito della votazione, di chiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 1966 n. 16, concernente norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 22 novembre 1954 n. 1136, sull'estensione dell'assistenza dì malattia ai coltivatori diretti".

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 34)

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Disegno di legge regionale n. 34

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ............. n. ...: MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 1966 N. 16, CONCERNENTE NORME DI ATTUAZIONE IN VALLE D'AOSTA DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 1954 N. 1136, SULL'ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA DI MALATTIA AI COLTIVATORI DIRETTI.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il contributo integrativo regionale nelle spese di assistenza ospedaliera e specialistica di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3 della legge statale 22 novembre 1954 n. 1136, previsto a favore della Cassa Mutua Regionale Malattia Coltivatori Diretti della Valle d'Aosta dall'art. 4 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 16, è aumentato da un importo annuo massimo di Lire settanta milioni ad un importo annuo massimo di Lire centocinquanta milioni, a decorrere dal 1° gennaio 1972.

Art. 2

La maggiore spesa annua di Lire ottantamilioni, derivante a carico del bilancio regionale dall'applicazione della presente legge a decorrere dal 1° gennaio 1972, sarà imputata al capitolo 746 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 ("Spese e contributi per rimborso quote capitarie, integrazioni mutualistiche e prestazioni sanitarie ed assistenziali a favore dei coltivatori diretti") ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti; a tal fine è approvato l'aumento da Lire 96.000.000 a Lire 176.000.000 dello stanziamento annuo del capitolo stesso a decorrere dall'anno 1972.

Per la copertura ed il finanziamento della maggiore spesa annua di Lire ottantamilioni derivante dall'applicazione della presente legge, è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 746 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972 da Lire 96.000.000 a Lire 176.000.000, mediante prelievo della somma di Lire 80.000.000 dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E).

Art. 3

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare corre legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, lì