Oggetto del Consiglio n. 215 del 29 luglio 1972 - Verbale

OGGETTO N. 215/72 - Aumento delle misure dei sussidi, dei compensi e dei premi di allevamento dei minori illegittimi assistiti dalla Regione a' sensi di legge.

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta di aumento delle misure dei sussidi, dei compensi e dei premi di allevamento dei minori illegittimi assistiti dalla Regione a' sensi di legge, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 e 29 luglio 1972:

La Regione deve provvedere, per legge, al servizio ex provinciale di assistenza all'infanzia illegittima. Il numero dei bambini attualmente assistiti e che si prevede di assistere nel 1972 è di 285 circa.

L'articolo 1 del R.D.L. 8 maggio 1927 n. 798, sull'ordina mento del Servizio di assistenza agli illegittimi, nel fissare i criteri preferenziali da adottare per l'assistenza ai minori illegittimi, stabilisce che si debba provvedere:

- mediante la concessione di adeguati sussidi alle madri che allattino o allevino i propri figli;

- mediante ricovero e mantenimento dei fanciulli in appositi Istituti;

- mediante ricovero dei fanciulli, possibilmente insieme alla madre, quando sono poppanti oppure mediante il collocamento a baliatico ed in allevamento esterno dei minori presso famiglie di tenutari.

L'articolo 3 del R.D. 29 dicembre 1927 n. 2822, che approva il Regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 8.5.1927 n. 798, stabilisce che le misure dei sussidi da corrispondere alle madri che allattino e allevino i figli nell'interno dell'Istituto o a domicilio, - nonché la misura dei compensi da assegnare alle nutrici mercenarie ed agli allevatori -, sono determinate in sede di bilancio preventivo.

Secondo l'articolo 25 del predetto Regolamento, alla madre che riconosca il Figlio ammesso alla pubblica assistenza spetta pure, se povera, un congruo sussidio.

La vigilanza sull'allevamento dei minori illegittimi è affidata, ai sensi del R.D.L. 8.5.1927 n. 798, ai Sindaci dei Comuni di residenza dei minori stessi; la vigilanza sanitaria dei minori medesimi è affidata ai Medici condotti, i quali debbono anche prestare gratuitamente le cure sanitarie eventualmente occorrenti.

L'Amministrazione Regionale, preoccupandosi di controllare periodicamente le condizioni di allevamento dei minori illegittimi, effettua il controllo a mezzo delle incaricate Assistenti Sanitarie Visitatrici del locale Comitato Regionale dell'Opera Nazionale Maternità Infanzia (O.N.M.I.) e a mezzo delle Assistenti Sociali dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale, le quali visitano periodicamente i minori stessi.

Il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 134 in data 13.7.1970, - a parziale modificazione della deliberazione n. 41 in data 7 aprile 1954 -, stabiliva le misure seguenti, con decorrenza 1.7.1970, dei vari sussidi e premi per l'assistenza all'infanzia illegittima:

a) sussidio mensile alle madri che allattano e allevano a domicilio il figlio da esse riconosciuto:

durante il 1° anno di età - £. 10.000 mensili

durante il 2° anno di età - £. 7.000 mensili

durante il 3° anno di età - £. 5.000 mensili

dal 4° al 14° anno di età - £. 4.000 mensili

b) premio di riconoscimento alle madri:

per il 1° Figlio nel 1° anno di età - £. 30.000

per il 1° Figlio nel 2° anno di età - £. 20.000

per il 2° Figlio nel 1° anno di età - £. 20.000

per il 2° Figlio nel 2° anno di età - £. 10.000

per tutti gli altri figli nati successivamente e riconosciuti entro il 2° anno di età - £. 10.000.

c) premi di legittimazione:

nel 1° anno di età - £. 40.000

nel 2° anno di età - £. 30.000

nel 3° anno di età - £. 20.000

nel 4° anno di età - £. 15.000

In considerazione dell'avvenuto aumento del costo della vita dal 1970 in poi e al fine di adeguare le prestazioni assistenziali alle spese per le più elementari necessità di vita di un bambino, si rende necessaria la revisione delle misure dei predetti sussidi e premi alle madri nubili.

Quanto sopra premesso e tenute presenti le condizioni ambientali ed economiche locali;

ritenuto opportuno di seguire i criteri generalmente adottati in materia dalle Provincie;

la Giunta propone che il Consiglio Regionale

DELIBERI

1°) di approvare, - a parziale modificazione di quanto stabilito con la deliberazione consiliare n. 134 del 13.7.1970 -, le sottoriportate nuove tariffe e misure dei sussidi di baliatico da corrispondere dal 1° luglio 1972 alle madri nubili che allevano a domicilio il figlio da esse riconosciuto, nonché dei premi di riconoscimento e di legittimazione dei minori assisti ti dalla Regione ai sensi di legge:

a) sussidi mensili alle madri che allattano ed allevano a domicilio il figlio da esse riconosciuto:

durante il 1° anno di età - £. 15.000 mensili

durante il 2° anno di età - £. 12.000 mensili

durante il 3° anno di età - £. 10.000 mensili

dal 4° al 15° anno di età - £. 9.000 mensili

b) premi di riconoscimento alla madre:

per il 1° figlio nel 1° anno di età - £. 50.000

per il 1° figlio nel 2° anno di età - £. 40.000

per il 2° figlio nel 1° anno di età - £. 40.000

per il 2° figlio nel 2° anno di età - £. 20.000

per tutti gli altri figli nati successivamente e riconosciuti entro il 2° anno di età: £. 20.000.

c) premi dì legittimazione:

nel 1° anno di età - £. 80.000

nel 2° anno di età - £. 60.000

nel 3° anno di età - £. 40.000

nel 4° anno di età - £. 30.000

d) di fissare in £. 50.000 la misura massima dei sussidi straordinari da erogarsi in casi di estrema necessità.

2°) di approvare la relativa maggiore spesa annua, prevista in complessive £. 6.000.000 (seimilioni), da imputare al capitolo 138 ("Gestione Servizio Assistenza Illegittimi") della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per lo anno 1972, che presenta la necessaria disponibilità di fondi, ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti.

Illustra l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale BENZO.

Intervengono i Consiglieri RAMERA, FOSSON, SAVIOZ, DOLCHI e l'Assessore BENZO.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, BENZO, e concordando sulle proposte della Giunta;

- visti il R.D.L. 8 maggio 1927 n.798 ed il R.D. 29 dicembre 1927 n.2822;

- richiamate le proprie deliberazioni n.134 in data 13 luglio 1970 e n.41 in data 7 aprile 1954;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto);

DELIBERA

1°) di approvare, - a parziale modificazione di quanto stabilito con la deliberazione consiliare n.134 del 13.7.1970 -, le sottoriportate nuove tariffe e misure dei sussidi di baliatico da corrispondere dal 1° luglio 1972 alle madri nubili che alleva no a domicilio il figlio da esse riconosciuto, nonché dei premi di riconoscimento e di legittimazione dei minori assistiti dalla Regione a' sensi di legge:

a) sussidi mensili alle madri che allattano ed allevano a domicilio il figlio da esse riconosciuto:

durante il 1° anno di età - £. 15.000 mensili

durante il 2° anno di età - £. 12.000 mensili

durante il 3° anno di età - £. 10.000 mensili

dal 4° al 15° anno di età - £. 9.000 mensili

b) premi di riconoscimento alla madre:

per il 1° figlio nel 1° anno di età - £. 50.000

per il 1° figlio nel 2° anno di età - £. 40.000

per il 2° figlio nel 1° anno di età - £. 40.000

per il 2° figlio nel 2° anno di età - £. 20.000

per tutti gli altri figli nati successivamente e riconosciuti entro il 2° anno di età: £. 20.000.

c) premi di legittimazione:

nel 1° anno di età - £. 80.000

nel 2° anno di età - £. 60.000

nel 3° anno di età - £. 40.000

nel 4° anno di età - £. 30.000

d) di fissare in Lire 50.000 la misura massima dei sussidi straordinari da erogarsi in casi di estrema necessità.

2°) di approvare la relativa maggiore spesa annua, prevista in complessive Lire 6.000.000 (seimilioni), da imputare al capitolo 138 ("Gestione Servizio Assistenza Illegittimi") della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972, che presenta la necessaria disponibilità di fondi, ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti.

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Si dà atto che la seduta è tolta alle ore 13,30.