Oggetto del Consiglio n. 214 del 29 luglio 1972 - Verbale
OGGETTO N. 214/72 - Modificazioni alle vigenti norme riguardanti le prestazioni professionali di medici specialisti e psicologi presso il Centro Regionale di Medicina preventiva.
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta di modificazioni alle vigenti norme riguardanti le prestazioni professionali di medici specialisti e psicologi presso il Centro Regionale di Medicina preventiva, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14 luglio 1972:
I Medici specialisti liberi professionisti e gli psicologi incaricati, addetti al Centro di Medicina Preventiva della Regione, hanno inoltrato richiesta all'Amministrazione Regionale, tendente ad ottenere modificazioni alle vigenti norme per la regolamentazione delle prestazioni professionali effettuate presso il Centro suddetto, norme approvate con deliberazione del Consiglio Regionale n. 111 in data 12 luglio 1965 e parzialmente modificate con successiva deliberazione consiliare n. 215 del 9 ottobre 1970.
Tali richieste tendono ad ottenere un adeguamento del trattamento economico di incarico e alcune disposizioni chiarificatrici riguardanti il servizio di incarico.
Si ritiene accoglibile la richiesta di cui si tratta, perché l'attuale trattamento di incarico concesso ai Medici specialisti e agli psicologi è ormai inadeguato e perché il Centro di Medicina Preventiva, per necessità derivanti dal potenziamento dei servizi, rimane aperto durante l'intero periodo annuale.
La spesa derivante a carico del bilancio regionale dalle proposte di cui si tratta, prevista in annue lire due milioni circa, può essere finanziata con imputazione al capitolo 707 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per il corrente anno relativo alle spese per il funzionamento del predetto Centro di Medicina, capitolo che presenta la necessaria disponibilità.
Premesso quanto sopra, la Giunta propone che il Consiglio Regionale
Deliberi
di approvare le sottoriportate nuove norme per la regolamentazione delle prestazioni professionali dei Medici specialisti e degli psicologi incaricati presso il Centro Regionale di Medicina Preventiva, in sostituzione delle norme approvate dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 111 in data 12 luglio 1965 e parzialmente modificata con successiva deliberazione n. 212 del 9 ottobre 1970:
Art. 1
Il Centro Regionale di Medicina Preventiva effettua accerta menti diagnostici, con finalità di profilassi, nei confronti della popolazione in età prescolastica e scolastica, avvalendosi dei servizi specialistici appresso indicati:
1) Servizio otorinolaringologico e audiologico, comprendente anche l'audiometria neonatale, per la profilassi dell'adenoidismo, delle malattie otorinolaringoiatriche in genere, delle dislalie e dei disturbi emendabili del linguaggio;
2) Servizio di oculistica, con annesso servizio di ortottica, per la profilassi delle imperfezioni e delle malattie dell'apparato visivo;
3) Servizio medico-psico-pedagogico per il controllo dello sviluppo psicosomatico, comprendente anche l'orientamento professionale e l'elettroencefalografia;
4) Servizio di odontoiatria e di ortodontia per la profilassi delle imperfezioni e delle malattie dentarie;
5) Servizio cardioreumatologico;
6) Servizio ortopedico per la profilassi delle malformazioni dello scheletro e dell'apparato locomotore in genere.
Fa parte, inoltre, dei Servizi del Centro Regionale di Medicina. Preventiva, - con proprie finalità di indagine e di assistenza nei confronti di tutta la popolazione, - il Servizio di Igiene mentale.
Art. 2
Gli incarichi per prestazioni professionali presso il Centro di Medicina Preventiva della Regione sono affidati, in via precaria, con deliberazioni della Giunta Regionale a Medici liberi professionisti specialisti ed a psicologi che abbiano preventivamente rilasciato dichiarazione di accettazione degli incarichi stessi; tali incarichi non costituiscono rapporto di pubblico impiego tra i Medici liberi professionisti e gli psicologi in caricati e l'Amministrazione Regionale, in quanto si tratta di incarichi professionali regolati dalle norme degli articoli 2230 e seguenti del Codice Civile.
Art. 3
I servizi di cui al precedente articolo 1 sono diretti da Medici specialisti liberi professionisti, appositamente incarica ti, dai quali direttamente dipendono le équipe di lavoro. Per la suddetta direzione sarà corrisposto mensilmente un compenso forfettario di Lire 1.000 per ogni ora di effettivo servizio prestato.
Il Medico regionale controlla e coordina l'attività del Centro, stabilisce i programmi di funzionamento dei Servizi, in accordo con i Sanitari specialisti, previa intesa con l'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale e sentito l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione per quanto di competenza.
Art. 4
I Medici specialisti e gli psicologi incaricati addetti al Centro di Medicina Preventiva della Regione debbono impegnarsi a prestare la loro attività per il numero di ore settimanali che sarà per ciascuno stabilito nelle deliberazioni di incarico, nei giorni e nelle ore stabiliti su proposta del Medico Regionale.
Art. 5
Per le prestazioni professionali specialistiche di cui ai precedenti articoli, la Regione, con decorrenza dal 1° luglio 1972, corrisponderà ai Medici specialisti e agli psicologi incaricati un compenso mensile lordo di incarico da determinare in rapporto alle ore di lavoro effettivamente svolto, per un numero massimo di 14 ore settimanali.
Il compenso mensile lordo è ragguagliato al compenso che l'Istituto Nazionale di Malattia corrisponde ai Medici specialisti incaricati presso gli Ambulatori dell'Istituto stesso, compenso attualmente determinato nella misura riportata nella seguente tabella:
Ore settimanali |
Compenso mensile lordo |
1 |
25.450 |
2 |
49.050 |
3 |
70.850 |
4 |
90.700 |
5 |
108.450 |
6 |
124.400 |
7 |
143.200 |
8 |
162.000 |
9 |
183.400 |
10 |
200.900 |
11 |
218.200 |
12 |
235.650 |
13 |
252.950 |
14 |
270.200 |
Ai Medici, oltre ai compensi orari lordi di cui sopra, saranno aggiunte le quote relative alle variazioni del costo della vita praticate dall'Istituto Nazionale Assistenza. Malattia.
Al Medico Regionale, dirigente del Centro, sarà corrisposto un compenso mensile lordo rapportato alla retribuzione per n.14 ore settimanali di prestazioni specialistiche di cui sopra.
Art. 6
I compensi mensili di incarico di cui ai precedenti articoli sono liquidati mensilmente su proposte del Medico Regionale vistate dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale.
I Medici specialisti e gli psicologi incaricati sono esonerati dal prestare la loro opera nei giorni di eventuali festività infrasettimanali, senza che ciò comporti riduzione del compenso mensile.
Art. 7
I compensi mensili di incarico dei Medici specialisti sono soggetti alle trattenute di legge e alla ritenuta del 2% da versare all'E.N.P.A.M.
L'Amministrazione Regionale verserà all'E.N.P.A.M. i contri buti del 4% sui compensi mensili di incarico e rimborserà ai Medici specialisti incaricati la spesa per l'I.G.E, nella misura in vigore (attualmente 2%) dei compensi mensili di incarico.
Art. 8
Le ore di servizio non prestate per causa di malattia non saranno retribuite sino al compimento del primo anno di servizio.
Ai Medici specialisti e agli psicologi incaricati da oltre un anno, che si assentino per comprovata malattia, sarà conserva to il trattamento economico di incarico per 2 mesi nell'anno solare. Qualora la malattia si protragga per oltre due mesi, l'Amministrazione Regionale manterrà l'incarico, senza corresponsione di compenso mensile di incarico, per altri dieci mesi.
Non saranno retribuite le mancate prestazioni professionali per assenze non giustificate.
Art. 9
Ai Medici specialisti e agli psicologi incaricati è concesso, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, un. congedo annuale di complessivi ventisei giorni (non sono computabili. i giorni festivi e non lavorativi intermedi), congedo retribuito in misura di. 2/3 del compenso di incarico mensile lordo.
Art. 10
I Medici specialisti e gli psicologi incaricati hanno diritto ad un periodo di assenza giustificata non retribuita, per motivi di studio o di famiglia, sino ad un massimo di anni uno per ogni quinquennio di servizio prestato.
Art. 11
In caso di risoluzione del rapporto di incarico professionale non dovuto a dimissioni volontarie dall'incarico, o a revoca dell'incarico per colpa o per inadempienze, ai Medici speciali - sti ed agli psicologi incaricati spetterà, per ogni anno di servizio prestato, una mensilità di assegni pari a 2/3 dell'ultimo compenso lordo mensile di incarico, o frazione di anno per periodi inferiori ad un anno.
Art. 12
I Medici specialisti e gli psicologi incaricati, nell'accettare l'incarico, debbono assumere impegno di assicurare:
a) il massimo rispetto degli orari dì servizio secondo le disposizioni impartite dal Medico Regionale;
b) la segnalazione mensile delle ore di servizio effettivamente prestate mediante timbratura del cartellino annesso all'orologio marcatempo del Centro di Medicina Preventiva;
c) la massima diligenza nello svolgimento del servizio propria di una prestazione professionale qualificata.
Art. 13
Gli incarichi saranno conferiti in via precaria e a tempo indeterminato e potranno essere revocati per giusta causa in qualsiasi tempo dall'Amministrazione Regionale, previo preavviso di tre mesi, da notificarsi all'interessato con lettera- raccomandata con ricevuta di ritorno.
I Medici specialisti e gli psicologi incaricati potranno chiedere di essere esonerati dall'incarico con preavviso di 3 me si, da notificarsi all'Amministrazione Regionale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Su proposta del Medico Regionale, la Giunta Regionale può, per comprovate esigenze di servizio, ridurre il numero delle ore di servizio assegnate ad ogni Medico specialista e psicologo.
L'Amministrazione Regionale sì riserva il diritto di ricorrere alle prestazioni professionali di più Medici specialisti e psicologi nella stessa materia, per necessità derivanti dal potenziamento dei servizi, qualora il numero delle ore già prestate dal Medico specialista o psicologo incaricato raggiunga le quattordici ore settimanali.
Illustra l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, BENZO.
Intervengono i Consiglieri FOSSON, SAVIOZ e l'Assessore BENZO.
IL CONSIGLIO
- concordando sulle proposte della Giunta;
- richiamate le proprie deliberazioni n. 11 in data 12 luglio 1965 e 215 in data 9 ottobre 1970;
- ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trenta);
DELIBERA
di approvare le sottoriportate nuove norme per la regolamentazione delle prestazioni professionali dei Medici specialisti e degli psicologi incaricati presso il Centro Regionale di Medicina Preventiva, in sostituzione delle norme approvate dal Consiglio Regionale con deliberazione n.111 in data 12 luglio 1965 e parzialmente modificata con successiva deliberazione n. 212 del 9 ottobre 1970:
Art. 1
Il Centro Regionale di Medicina Preventiva effettua accertamenti diagnostici, con finalità di profilassi, nei confronti della popolazione in età prescolastica e scolastica, avvalendosi dei servizi specialistici appresso indicati:
1) Servizio otorinolaringologico e audiologico, comprendente anche l'audiometria neonatale, per la profilassi dello adenoidismo, delle malattie otorinolaringoiatriche in genere, delle dislalie e dei disturbi emendabili del linguaggio;
2) Servizio di oculistica, con annesso servizio di ortottica, per la profilassi delle imperfezioni e delle malattie dell'apparato visivo;
3) Servizio medico-psico-pedagogico per il controllo del lo sviluppo psico-somatico, comprendente anche l'orientamento professionale e la elettroencefalografia;
4) Servizio di odontoiatria e di ortodonzia per la profilassi delle imperfezioni e delle malattie dentarie;
5) Servizio cardioreumatologico;
6) Servizio ortopedico per la profilassi delle malformazioni dello scheletro e dell'apparato locomotore in genere
Fa parte, inoltre, dei Servizi del Centro Regionale di Medicina Preventiva, - con proprie finalità di indagine e di assistenza nei confronti di tutta la popolazione, il Servizio di Igiene mentale.
Art. 2
Gli incarichi per prestazioni professionali presso il Centro di Medicina Preventiva della Regione sono affidati, in via precaria, con deliberazioni della Giunta Regionale a Medici liberi professionisti specialisti ed a psicologi che abbiano preventivamente rilasciato dichiarazione di accettazione degli incarichi stessi; tali incarichi non costituiscono rapporto di pubblico impiego tra i Medici liberi professionisti e gli psicologi incaricati e l'Amministrazione Regionale, in quanto si tratta di incarichi professionali regolati dalle norme degli articoli 2230 e seguenti del Codice Civile.
Art. 3
I servizi di cui al precedente articolo 1 sono diretti da Medici specialisti liberi professionisti, appositamente incaricati, dai quali direttamente dipendono le équipe di lavoro. Per la suddetta direzione sarà corrisposto mensilmente un compenso forfettario di Lire 1.000 per ogni ora di effettivo servizio prestato.
Il Medico regionale controlla e coordina l'attività del Centro, stabilisce i programmi di funzionamento dei Servizi, in accordo con i Sanitari specialisti, previa intesa con l'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale e sentito l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione per quanto di competenza.
Art. 4
I Medici specialisti e gli psicologi incaricati addetti al Centro di Medicina Preventiva della Regione debbono impegnarsi a Prestare la loro attività per il numero di ore settimanali che sarà per ciascuno stabilito nelle deliberazioni di incarico, nei giorni e nelle ore stabiliti su proposta del Medico Regionale.
Art. 5
Per le prestazioni professionali specialistiche di cui ai precedenti articoli, la Regione, con decorrenza dal 1° luglio 1972, corrisponderà ai Medici specialisti e agli psicologi incaricati un compenso mensile lordo di incarico da determinare in rapporto alle ore di lavoro effettivamente svolto, per un numero massimo di 14 ore settimanali.
Il compenso mensile lordo è ragguagliato al compenso che l'Istituto Nazionale di Malattia corrisponde ai Medici specialisti incaricati presso gli Ambulatori dell'Istituto stesso, compenso attualmente determinato nella misura riportata nella seguente tabella:
Ore settimanali |
Compenso mensile lordo |
1 |
25.450 |
2 |
49.050 |
3 |
70.850 |
4 |
90.700 |
5 |
108.450 |
6 |
124.400 |
7 |
143.200 |
8 |
162.000 |
9 |
183.400 |
10 |
200.900 |
11 |
218.200 |
12 |
235.650 |
13 |
252.950 |
14 |
270.200 |
Ai Medici, oltre ai compensi orari lordi di cui sopra, saranno aggiunte le quote relative alle variazioni del costo della vita praticate dall'Istituto Nazionale Assistenza Malattia.
Al Medico Regionale, dirigente del Centro, sarà corrisposto un compenso mensile lordo rapportato alla retribuzione per n.14 ore settimanali di prestazioni specialistiche di cui sopra.
Art. 6
I compensi mensili di incarico di cui ai precedenti articoli sono liquidati mensilmente su proposte del Medico regionale vistate dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale.
I Medici specialisti e gli psicologi incaricati sono esonerati dal prestare la loro opera nei giorni di eventuali festività infrasettimanali, senza che ciò comporti riduzione del compenso mensile.
Art. 7
I compensi mensili di incarico dei Medici specialisti sono soggetti alle trattenute di legge e alla ritenuta del 2% da versare all'E.N.P.A.M.
L'Amministrazione Regionale verserà all'E.N.P.A.M. i contributi del 4% sui compensi mensili di incarico e rimborserà ai Medici specialisti incaricati la spesa per l'I.G.E, nella misura in vigore (attualmente 2%) dei compensi mensili di incarico.
Art. 8
Le ore di servizio non prestate per causa di malattia non saranno retribuite sino al compimento del primo anno di servizio.
Ai Medici specialisti e agli psicologi incaricati da oltre un anno, che si assentino per comprovata malattia, sarà conserva to il trattamento economico di incarico per 2 mesi nell'anno solare. Qualora la malattia si protragga per oltre due mesi, l'Amministrazione Regionale manterrà l'incarico, senza corresponsione di compenso mensile di incarico, per altri dieci mesi.
Non saranno retribuite le mancate prestazioni professionali per assenze non giustificate.
Art. 9
Ai Medici specialisti e agli psicologi incaricati è concesso, in. periodi compatibili con le, esigenze di servizio, un congedo annuale di complessivi ventisei giorni (non sono computabili i giorni festivi e non lavorativi intermedi), congedo retribuito in misura di 2/3 del compenso di incarico mensile lordo.
Art. 10
I Medici specialisti e gli psicologi incaricati hanno diritto ad un periodo di assenza giustificata non retribuita, per motivi di studio o di famiglia, sino ad un massimo di anni uno per ogni quinquennio di servizio prestato.
Art. 11
In caso di risoluzione del rapporto di incarico professionale non dovuto a dimissioni volontarie dall'incarico, o a revoca dell'incarico per colpa o per inadempienze, ai Medici speciali - sti ed agli psicologi incaricati spetterà, per ogni anno di servizio prestato, una mensilità di assegni pari a 2/3 dell'ultimo compenso lordo mensile di incarico, o frazione di anno per periodi inferiori ad un anno.
Art. 12
I Medici specialisti e gli psicologi incaricati, nell'accettare l'incarico, debbono assumere impegno di assicurare:
a) il massimo rispetto degli orari di servizio secondo le disposizioni impartite dal Medico Regionale;
b) la. segnalazione mensile delle ore di servizio effettivamente prestate mediante timbratura del cartellino annesso all'orologio marcatempo del Centro di Medicina Preventiva;
c) la massima diligenza nello svolgimento del servizio propria di una prestazione professionale qualificata.
Art, 13
Gli incarichi saranno conferiti in via precaria e a tempo indeterminato e potranno essere revocati per giusta causa in qualsiasi tempo dall'Amministrazione Regionale, previo preavviso di tre mesi, da notificarsi all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
I Medici specialisti e gli psicologi incaricati potranno chiedere di essere esonerati dall'incarico con preavviso di 3 mesi, da notificarsi all'Amministrazione Regionale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Su proposta del Medico Regionale, la Giunta Regionale può, per comprovate esigenze di servizio, ridurre il numero delle ore di servizio assegnate ad ogni Medico specialista e psicologo.
L'Amministrazione Regionale sì riserva il diritto di ricorrere alle prestazioni professionali di più Medici specialisti e psicologi nella stessa materia, per necessità derivanti dal potenziamento dei servizi, qualora il numero delle ore già prestate dal Medico specialista o psicologo incaricato raggiunga le quattordici ore settimanali.