Oggetto del Consiglio n. 213 del 29 luglio 1972 - Verbale
OGGETTO N. 213/72 - Legge regionale concernente: "Modifica della legge regionale 22.1.1970, n. 5 riguardante l'istituzione di un Centro regionale per la diagnosi precoce dei tumori ginecologici".
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata proposta di legge regionale di iniziativa del Consigliere Siggia Giovanna in Bianco, concernente: "Modifica della legge regionale 22.1.1970, n. 5 riguardante la istituzione di un Centro regionale per la diagnosi precoce dei tumori ginecologici", proposta di legge trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 e 29 luglio 1972:
1) - Atteso che, nella seduta consiliare del 17.4.1972, l'Assessore alla Sanità riferiva sulle trattative in corso con l'Ente Ospedaliero per il funzionamento del Centro regionale per la diagnosi precoce dei tumori ginecologici;
2) - Tenuto conto che, nelle more delle trattative (che peraltro non sono ancora iniziate), bene è modificare l'art. 4 - n.1 della legge citata (perché non è reperibile il "medico chirurgo, libero docente o specialista in ginecologia ed ostetricia, specializzato in istologia") con la dizione "medico anatomo-patologo-istologo";
3) - Atteso che la legge Mariotti in materia ospedaliera sottolinea la necessità che negli Ospedali Regionali esista una divisione di anatomia-patologia e che, quindi, nella prospettiva, il suo primario potrebbe diventare il sovraintendente del Centro Tumori;
SI PROPONE
di modificare l'articolo 4 della citata legge regionale (che in dica il personale da adibire al Centro) con il testo allegato.
Illustra il Consigliere SIGGIA.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i due articoli della proposta di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione della sottoriportata proposta di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Macheda e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventinove;
- Voti favorevoli: ventotto;
- Un voto contrario.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato la sottoriportata proposta di legge regionale concernente: "Modifica della legge regionale 22.1.1970 n.5 riguardante l'istituzione di un Centro regionale per la diagnosi precoce dei tumori ginecologici":
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 33)
---
Disegno di legge regionale n.
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... N. ..: MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 22.1.1970, N. 5 RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE DI UN CENTRO REGIONALE PER LA DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI GINECOLOGICI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art.1
L'art.4 della legge regionale 22 gennaio 1970 n.5 è sostituito dal seguente nuovo articolo:
"Al funzionamento del Centro regionale diagnostico si provvede mediante l'impiego del seguente personale:
1) un medico anatomo-patologo-istologo, quale incaricato che sovraintende al servizio;
2) un medico specialista in ginecologia, esperto nella citologia vaginale, quale incaricato e che dirige tecnicamente il servizio;
3) due tecniche ausiliarie in possesso di uno dei seguenti titoli: ostetrica, assistente sanitaria, infermiera professionale, tecnico-laboratorista, ovvero di altro titolo equiparato ai precedenti e idoneo alla ammissione ai corsi ministeriali per cito-tecnica; le due tecniche ausiliarie coadiuvano i Sanitari ed effettuano i prelievi;
4) una addetta al Centro con mansioni di dattilografa, archivista ed applicata.
L'espletamento dei servizi amministrativi del Centro è affidato agli uffici amministrativi regionali all'uopo incaricati".
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n.4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì