Oggetto del Consiglio n. 212 del 29 luglio 1972 - Verbale
OGGETTO N. 212/72 - Legge regionale concernente: "Estensione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei coltivatori diretti".
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sui seguenti progetti di legge iscritti, rispettivamente, ai numeri 26 e 37 dell'ordine del giorno dell'adunanza del 28 e 29 luglio 1972, progetti di legge trasmessi in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza stessa:
- Proposta di legge regionale, di iniziativa del Gruppo consiliare della D.C., concernente "Estensione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, residenti in Valle d'Aosta";
- Disegno di legge regionale recante: "Norme per l'estensione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei coltivatori diretti":
RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE, DI INIZIATIVA DEL GRUPPO CONSILIARE DELLA D.C., CONCERNENTE L'ESTENSIONE DELLA INDENNITA' GIORNALIERA PER INABILITA' TEMPORANEA CONSEGUENTE AD INFORTUNIO SUL LAVORO A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI DELL'AGRICOLTURA, RESIDENTI IN VALLE D'AOSTA.
Nel nostro ordinamento assicurativo infortunistico sono in atto, ancora oggi, una grave stortura ed una enorme ingiustizia sociale che appare quanto mai necessario eliminare: l'esclusione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni infortunati sul lavoro, dal diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.
Per tutte le altre categorie di lavoratori tale diritto è regolato dall'articolo 213 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
L'esclusione dei coltivatori diretti venne giustificata, all'atto della istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni agricoli, con la considerazione che tale categoria si trovava in condizioni economiche migliori, conducendo in forma autonoma ed imprenditoriale l'azienda agricola con la mano d'opera dell'intero nucleo familiare, ragion per cui pareva fosse agevole rimpiazzare il mancato apporto lavorativo dell'infortunato, senza danno economico, mediante il concorrente lavoro degli altri membri della famiglia rurale.
Tali motivi di esclusione non hanno, oggi, più alcuna ragione di essere in considerazione delle mutate condizioni economico-sociali della nostra agricoltura. Infatti, è ormai definitivamente sfatata la credenza secondo cui i coltivatori diretti sono dei "benestanti".
Tutti sanno che il reddito dell'agricoltura è di gran lunga inferiore a quello degli altri settori.
A ciò si aggiunga che, anche a seguito di tale precaria situazione economica, continua a ritmo accelerato l'esodo dalle campagne, per cui si ha:
1°) la riduzione del numero delle unità attive in agricoltura;
2°) l'invecchiamento della popolazione agricola;
3°) la diminuzione del numero medio dei componenti i nuclei familiari (nelle zone montane 1,8 per nucleo);
4°) l'esistenza di numerosissime aziende con un solo uomo.
Se vi è dunque un settore a cui, anche sul piano della tutela infortunistica, vanno dedicate particolari attenzioni, è proprio quello agricolo. E ciò in linea non soltanto con le direttive del Programma economico nazionale, ma anche della nostra Programmazione regionale.
Potremmo aggiungere che oggi, che da ogni parte, come per magia televisiva, nascono come funghi i difensori ed i tutori dell'agricoltura valdostana, occorre più che mai fare qualcosa di concreto, sia nel campo economico sia in quello sociale.
Tutti i provvedimenti che si dovranno e vorranno prendere per salvare l'agricoltura valdostana, considerati singolarmente, potranno forse anche sembrare inadeguati o insufficienti, ma nella loro globalità certamente riusciranno a ridare fiducia alla gente dei campi, ai nostri agricoltori valdostani.
Quanto detto, sia pure molto succintamente, giustifica pienamente la presentazione della proposta di legge regionale allegata, che pone la Valle d'Aosta tra le prime Regioni d'Italia che concretamente hanno visto e risolto un grosso problema ed eliminata una enorme ingiustizia.
(SEGUE: allegata proposta di legge)
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Proposta di legge regionale n.
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... N. ...: ESTENSIONE DELL'INDENNITA' GIORNALIERA PER INABILITA' TEMPORANEA CONSEGUENTE AD INFORTUNIO SUL LAVORO A FAVORE DEI LAVORATORI AU TONOMI DELL'AGRICOLTURA RESIDENTI IN VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dal 1° gennaio 1972, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, è corrisposta dal quarto giorno e per tutta la durata dell'inabilità stessa, compresi i giorni festivi, a favore delle persone indicate all'articolo 205 del Testo Unico Infortuni (D. P. R. 30 giugno 1965 n.1124) ed in particolare a favore dei proprietari, affittuari, mezzadri, loro mogli e figli, anche naturali ed adottivi, ed a ogni altro componente il nucleo familiare che presti opera manuale nelle rispettive aziende con carattere di abitualità.
Art. 2
La misura dell'indennità dovuta alle persone di cui all'art. 1 è la stessa prevista dal T.U. a favore dei lavoratori fissi ed avventizi della agricoltura ed è quindi pari a:
£. 1.350 giornaliere per i lavoratori di età superiore ai 16 anni -
£. 770 per i lavoratori compresi tra i 12 ed i 16 anni di età.
Quando la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i 90 giorni, anche non continuativi, le predette indennità sono elevate, a decorrere dal 90° giorno, rispettivamente a Lire 1.735 e a Lire 1.010.
La misura dell'indennità sarà adeguata automaticamente ogni tre anni, secondo quanto previsto dall'articolo 234 del T.U. Infortuni, in base alle variazioni dell'indice salariale relativo ai salari lordi minimi contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, quali risultano accertati nelle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Centrale di Statistica.
Art. 3
L'indennità per il periodo di inabilità temporanea viene erogata a favore di tutti gli infortunati appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, a condizione che l'infortunio sia stato denunciato all'Istituto Nazionale Infortuni (INAIL) e riconosciuto dall'Istituto stesso.
L'indennità non viene concessa ai lavoratori autonomi dell'agricoltura che subiscono infortuni durante l'uso di macchine agricole mosse da agente inanimato, ove - a favore degli stessi - venga già erogata analoga indennità a cura dell'INAIL, a norma dell'art. 209 del Testo Unico Infortuni.
Art. 4
Le spese per l'indennità giornaliera di cui ai precedenti articoli sono a carico della Regione.
Il pagamento dell'indennità giornaliera agli aventi diritto sarà effettuato direttamente dall'INAIL, secondo le modalità che saranno stabilite in apposita convenzione da approvare dalla Giunta Regionale, di intesa con l'INAIL, e da stipulare tra l'INAIL e l'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta ai fini del rimborso delle spese anticipate per il pagamento dell'indennità giornaliera di cui si tratta.
Art. 5
Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previste in annue Lire 22.000.000, saranno imputate nell'apposito capitolo di spesa annualmente iscritto nei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1972 e per gli anni successivi.
Per la copertura e il finanziamento delle spese annue di cui al precedente comma è approvata l'istituzione, nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972, del seguente nuovo capitolo di spesa ("Spese per indennità giornaliera di inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi della agricoltura"), con lo stanziamento annuo di Lire 22.000.000, somma da prelevare dal capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento" - Allegato E - Spese correnti).
Art. 6
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta,
Aosta, lì
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RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER L'ESTENSIONE DELL'INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITA', TEMPORANEA CONSEGUENTE AD INFORTUNIO SUI LAVORO A FAVORE DEI COLTIVATORI DIRETTI.
L'articolo 213 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul la voro e le malattie professionali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, stabilisce che l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, è corrisposta dal quarto giorno e per tutta la durata della inabilità stessa alle seguenti persone:
a) lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali;
b) coloro che esercitano funzioni retribuite di direzione o di sorveglianza di lavori nelle aziende agricole e Forestali.
Sono esclusi dal diritto all'indennità suddetta i proprietari, i mezzadri, gli affittuari, loro mogli e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende.
Tale esclusione ha comportato di fatto una evidente discriminazione di trattamento tra i lavoratori in agricoltura dipendenti e i lavoratori autonomi, in stridente contrasto con il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla tutela della salute.
Con il disegno di legge in esame si vuole eliminare tale lacuna e portare sullo stesso piano i lavoratori addetti all'agricoltura.
Pertanto, con la proposta di cui sopra a tutti i coltivatori diretti, in attività di servizio, sarà erogata, con spese a carico del bilancio della Regione, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, prevista dal Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, attualmente stabilita nella misura seguente:
- £. 1.050 giornaliere per i lavoratori compresi tra i dodici e sedici anni;
- £. 1.850 giornaliere per i lavoratori di età superiore ai sedici anni.
Qualora la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, le predette indennità sono elevate, dal novantesimo giorno, rispettivamente a £.1.380 ed a £. 2.370,
In relazione a quanto sopra, la Giunta ha predisposto e sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge recante norme per l'estensione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortuni sul lavoro a favore dei coltivatori diretti,
(SEGUE: allegato disegno di legge) (...Omissis...)
Interviene il Consigliere BORDON che dichiara di ritirare la proposta di legge presentata dalla D.C.
Illustra l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, BENZO.
Intervengono l'Assessore all'industria e commercio, ALBANEY, l'Assessore BENZO, e il Consigliere FOSSON.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i dieci articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Pollicini e Savioz, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventinove;
- Voti favorevoli: ventisette;
- Voti contrari: due.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della vota zione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Estensione della indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei coltivatori diretti":
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 32)
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Disegno di legge regionale n.32
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... N. ...: ESTENSIONE DELLA INDENNITA' GIORNALIERA PER INABILITA' TEMPORANEA CONSE GUENTE AD INFORTUNIO SUL LAVORO A FAVORE DEI COLTIVATORI DIRETTI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, di cui agli articoli 213, 210 e 211 e del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n.1124, è estesa nel territorio della Valle d'Aosta a tutti i coltivatori diretti, in attività di servizio, iscritti alle rispettive Casse Mutue Comunali di Malattia per i Coltivatori Diretti della Regione ed assicurati contro gli infortuni in agricoltura, a mente dell'articolo 25, lettera b) del Testo Unico di cui sopra.
Art. 2
La misura dell'indennità dovuta ai coltivatori di cui all'articolo 1 è quella prevista, - sia nella misura, sia nei limiti della durata, sia in relazione all'età dell'infortunato -, dall'articolo 213 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni.
Detta misura sarà adeguata automaticamente, ogni triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 234 del Decreto suddetto, in base alle variazioni dell'indice salariale relativo ai salari lordi minimi contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertati nelle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Centrale di Statistica.
Art. 3
L'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta provvede, a tal uopo, a sue spese al pagamento dell'indennità giornaliera di cui al precedente articolo dal quarto giorno successivo a quello di cui è avvenuto l'infortunio o accertata la malattia professionale e per tutta la durata dell'inabilità stessa, che impedisca totalmente e di fatto di attendere al lavoro.
Art. 4
Nel caso in cui l'infortunato abbia indugiato più di 3 giorni da quello dell'infortunio a farsi visitare dal medico, viene considerata come data dell'infortunio, agli effetti del pagamento dell'indennità, quella della prima visita medica.
Art. 5
L'indennità per il periodo di inabilità temporanea viene erogata a favore di tutti gli infortunati appartenenti alla categoria di cui all'articolo 1, a condizione che l'infortunio o la malattia professionale siano stati denunciati all'Istituto Nazionale Infortuni e riconosciuti dall'Istituto stesso.
L'indennità non viene concessa ai lavoratori che subiscono infortuni durante l'uso di macchine agricole mosse da agente inanimato, ove - a favore degli stessi - venga già erogata analoga indennità a cura dell'I.N.A.I.L.
Art. 6
L'istruttoria delle domande documentate per ottenere l'indennità giornaliera possono essere svolte dall'INAIL in base agli accordi e alle norme di apposita stipulanda Convenzione.
A tal fine, l'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale è autorizzato a valersi dei servizi dell'Istituto stesso.
Gli interventi della Regione, previsti dalla presente legge, cesseranno alla data in cui, con legge statale, saranno stabilite analoghe provvidenze a carico dello Stato o di altro Ente.
Art. 8
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono approvate e finanziate con deliberazioni della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, nei limiti dell'apposito stanziamento di spesa iscritto annualmente nel bilancio di previsione della Regione.
Art. 9
Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previste in annue lire ventidue milioni saranno imputate nell'apposito capitolo di spesa annualmente iscritto nei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1972 e per gli anni successivi.
Per la copertura ed il finanziamento della spesa annua di lire ventidue milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, è approvata l'istituzione nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972 del seguente nuovo capitolo di spesa 755 ("Spese per la estensione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura residenti in Valle d'Aosta"), con lo stanziamento annuo di lire ventidue milioni, somma da prelevare dal Capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso: ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.- Spese correnti-Capitolo 206").
Art.10
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle di Aosta.
Aosta, lì