Oggetto del Consiglio n. 213 del 29 luglio 1972 - Resoconto
OGGETTO N. 213/72 - Legge regionale concernente: "Modifica della legge regionale 22.1.1970, n. 5 riguardante l'istituzione di un Centro regionale per la diagnosi precoce dei tumori ginecologici".
Siggia (P.C.I.) - Anche qui breve. Nella tormentata storia di questo Centro regionale per l'accertamento dei tumori ginecologici, il Centro che è stato deliberato, e che però non è entrato in funzione anche se sui bilanci regionali troviamo gli stanziamenti per il suo funzionamento, ho ritenuto di trovare il motivo che non consentiva la messa in funzione nel tempo nella elencazione delle persone che erano responsabili del Centro stesso e, soprattutto, che il medico che era incaricato e doveva sovraintendere al servizio, nella direzione di cui chiedo la modifica, era il medico che in realtà era impossibile trovare perché non poteva contemporaneamente ricoprire tutte le varie specialità o caratteristiche che erano previste nella legge. Per cui ho ritenuto di presentare questa proposta di modifica per il solo articolo 1, per quanto riguarda proprio il medico incaricato che sovrintende al servizio di questo Centro, che indico come medico anatomo patologo istologo. Direi, al di là poi del funzionamento del Centro mi pareva, e nella relazione l'ho scritto, abbastanza importante dare un peso particolare al fatto che nei nuovi ospedali regionali si deve prevedere la costituzione di un reparto per cui il primario di questo eventuale reparto, che dovrebbe anche essere aperto nel nostro ente ospedaliero, potrebbe contemporaneamente ricoprire il ruolo del sovrintendente del servizio centro tumori.
Mi auguro che dopo, dicevo, le tormentate vicende che hanno costretto il Consiglio, a distanza di parecchi anni, di interessarsi sempre del problema, questa modifica dia la possibilità all'Assessore di metter in funzione un servizio sociale, che mi pare di estrema importanza, e per le quali le cittadine della Valle d'Aosta hanno sollecitato una soluzione.
Montesano (P.S.D.I.) - Interventi? Allora la legge è, la modifica alla legge è chiara, l'ha chiarita ancora di più la presentatrice; quindi passiamo ai voti.
Articolo 1: il Consiglio approva.
Articolo 2: il Consiglio approva.
Votazione a scrutinio segreto.
Risultato della votazione: presenti 29, votanti 29, maggioranza 15, favorevoli 28, contrari 1. Il Consiglio approva.
Allora si passa all'esame dell'oggetto n. 28.