Oggetto del Consiglio n. 212 del 29 luglio 1972 - Resoconto
OGGETTO N. 212/72 - Legge regionale concernente: "Estensione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei coltivatori diretti".
Bordon (D.C.) - Penso che dobbiamo pure accelerare i tempi; d'altronde, le intenzioni palesi e oneste ce le siamo già dette, quelle occulte e meno oneste ce le siamo immaginate.
Quindi, io sono sempre dello stesso parere di prima. L'essenziale, che cosa si voleva con questi provvedimenti? Avere l'infortunio, perché era la categoria che si trovava in difficoltà, non stiamo a ripeterle; chiacchierate inutili che le pubblicheremo sui nostri relativi giornali, dandogli a ognuno il colore che meglio ritiene e, così, l'essenziale è che passi questo provvedimento qui, come... naturalmente io sono sempre dello stesso parere; forse, modificando certe forme burocratiche, si è fatto bene, si accelereranno le pratiche. Io mi auguro che, coloro che hanno modificato quello che noi avevamo messo, essendo dei tecnici abbiano visto bene, vuol dire che, se poi troveremo delle lacune...saremo sempre a tempo a modificarle.
Montesano (P.S.D.I.) - Allora, lasciamo illustrare all'Assessore Benzo il provvedimento numero 37.
Benzo (D.P.) - Breve: il disegno di legge regionale di iniziativa dei Consiglieri D.C. prevedeva l'estensione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea, conseguente a infortunio sul lavoro, a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, con la corresponsione dell'assistenza a decorrere dal 1° gennaio 1972 e degli importi inferiori a quelli previsti dall'articolo 213 del decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni.
Detto disegno prevede, inoltre, che il pagamento dell'indennità venga effettuato direttamente dall'INAIL. Il disegno di legge di iniziativa della Giunta prevede l'erogazione dell'indennità ad avvenuta promulgazione della legge in quanto, per detta erogazione non è possibile la retroattività per motivi di controllo e della denuncia in tempo utile, entro tre giorni dalla data dell'infortunio, come prevede la legge nazionale. L'importo dell'indennità viene ragguagliato sia nella misura sia nei limiti della durata sia in relazione all'età dell'infortunato a quello previsto dal testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e, con decreto 1° luglio 1971, questo per conoscenza del Consiglio, è stabilito nella seguente misura: lire mille cinquanta giornaliere per i lavoratori compresi fra i dodici e i sedici anni; milleottocento cinquanta giornaliere per i lavoratori di età superiore ai sedici anni, con l'aumento, rispettivamente a mille trecentottanta e duemila duecentosettanta nei casi in cui l'inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, questa proposta, inoltre, la nostra, quella della Giunta, prevede l'erogazione dell'indennità direttamente dalla Regione, previo controllo degli infortuni da parte dell'INAIL, in analogia a quanto avviene per l'assistenza ai malati di silicosi e asbestosi assistiti dalla Regione, a monte della legge regionale del '59 e successive modificazioni.
Albaney (M.A.V.) - Solo una piccola osservazione ed è questa: se fosse possibile, dato che la legge 1124 sugli infortuni prevede non solo gli aventi diritto, non solo l'oggetto dell'infortunio e l'entità, e se fosse possibile aggiungere, dato che nel testo nostro è stato previsto pure le malattie professionali e non solo l'infortunio in agricoltura, di poter aggiungere "...di cui all'articolo 213, 210 e 211". Infatti, il 210 e il 211 contemplano l'oggetto dell'infortunio e all'articolo 3 aggiungere, quasi in fondo: "...l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta provvederà a sue spese al pagamento delle indennità... nel quarto giorno... a quello a cui è avvenuto l'infortunio o malattia professionale". Dato che l'abbiamo contemplato e, parimenti all'articolo 5, dopo la parola "infortunio" aggiungere: "malattia professionale" per il resto va tutto bene.
Benzo (D.P.) - Sì, d'accordo Assessore, è solo una precisazione ma penso anch'io che sia meglio metterla, in quanto nella legge è prevista anche la malattia professionale e questo garantisce meglio la sicurezza.
Quindi, allora, all'articolo 1 la proposta, sarebbe così l'articolo 1: "L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura di cui agli articoli 213, 210 e 211 del T.U....
Montesano (P.S.D.I.) - Lo possiamo mettere 210, 211 e 213?
Benzo (D.P.) - È meglio, le spiego il perché. Perché il 213 riguarda l'indennità vera e propria. Il 210 e il 211 riguardano l'oggetto della...
Montesano (P.S.D.I.) - Va beh...
Benzo (D.P.) - Penso di sì, non è una modifica...
Montesano (P.S.D.I.) - Le altre modifiche?
Benzo (D.P.) - Le altre modifiche all'articolo 3, quarto rigo, dopo: "successivo a quello in cui avvenuto l'infortunio o malattia professionale".
All'articolo 5, alla quarta riga, di nuovo: "infortunio o malattia professionale".
Montesano (P.S.D.I.) - Va bene. Allora, la legge va in votazione, chi interviene? Consigliere Fosson.
Fosson (U.V.) - Solo un chiarimento perché, praticamente, mentre ci sono certe misure nella legge proposta dal Gruppo D.C. e la somma globale è ventidue milioni. Desidero solo sapere se è stato preso questo ventidue milioni così "d'emblée", oppure se si sono basati su qualche cosa perché, altrimenti, c'è una diversità di trattamento e, quindi, automaticamente dovrebbe essere una differenza di spesa, se c'è una previsione.
Benzo (D.P.) - ...dato dal nostro ufficio sono stati fatti in base alle attuali, come si dice...costi, no del...le previsioni di spesa rientrano quindi nei ventidue milioni, ci stiamo perfettamente. I calcoli degli uffici rispondono a quanto costa l'erogazione.
Montesano (P.S.D.I.) - Allora si passa ai voti.
Articolo 1, così modificato come annunciato dall'Assessore Benzo? Il Consiglio approva.
Articolo 2: il Consiglio approva.
Articolo 3: io vorrei qui, Assessore Benzo, anche per suggerimento della Vice Presidente, al quarto rigo: "in quello in cui è avvenuto l'infortunio o accertata la malattia professionale". Ecco, modificato così il Consiglio approva.
Articolo 4: il Consiglio approva.
Articolo 5: il Consiglio approva.
Articolo 6: il Consiglio approva.
Articolo 7: il Consiglio approva.
Articolo 8: il Consiglio approva.
Articolo 9: c'è la spesa al numero 756 mi pare. Il Consiglio approva.
Articolo 10: il Consiglio approva.
Votazione a scrutinio segreto.
Risultato della votazione: presenti 29, votanti 29, maggioranza 15, favorevoli 27, contrari 2. Il Consiglio approva.
Si passa all'oggetto n. 27.