Oggetto del Consiglio n. 211 del 29 luglio 1972 - Verbale

OGGETTO N. 211/72 - Legge regionale concernente: "Norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri".

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sui seguenti progetti di legge iscritti, rispettivamente, ai numeri 25 e 34 dell'ordine del giorno dell'adunanza del 28 e 29 luglio 1972, progetti di legge trasmessi in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza stessa:

- Proposta di legge, di iniziativa del Gruppo consiliare della D.C., concernente: "concessione di un assegno "una tantum", in caso di parto, alle lavoratrici autonome dell'agricoltura residenti in Valle d'Aosta";

- Disegno di legge regionale concernente: "Norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri".

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE, DI INIZIATIVA DEL GRUPPO CONSILIARE DELLA D.C., CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI UN ASSEGNO "UNA TANTUM", IN CASO DI PARTO ALLE LAVORATRICI AUTONOME DELL'AGRICOLTURA RESIDENTI IN VALLE D'AOSTA.

Di fronte ad una proposta di legge come questa, che tende a concedere alle lavoratrici agricole un assegno "una tantum" in caso di parto, qualcuno potrebbe anche credere che si voglia introdurre un trattamento di favore a vantaggio di una singola categoria o addirittura chiedersi il perché si dovrebbe dare alle coltivatrici madri un qualcosa che altre lavoratrici non hanno.

Sgombriamo quindi subito il campo da queste perplessità.

La tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri è regolata dalla legge n. 860 del 26 agosto 1950, dal relativo regolamento approvato con D.P.R. n. 568 del 20 maggio 1953 ed infine dalla legge n. 7 del 9 gennaio 1963.

Tale tutela riguarda tutte le categorie di lavoratrici che prestano la loro opera alle dipendenze di un datore di lavoro, ivi comprese le lavoratrici domestiche, le lavoratrici a domicilio e le apprendiste. Ne sono invece escluse le mezzadre, colone e le lavoratrici autonome.

In che cosa consiste questa tutela, che le coltivatrici non hanno? Una tutela fisica che prevede il divieto di licenziamento, il divieto di trasporto e sollevamento dì pesi e di assegnazione di lavori pericolosi e insalubri.

Inoltre la tutela fisica prevede l'astensione obbligatoria dal lavoro, normalmente per tre mesi prima della data del parto e per otto settimane dopo il parto.

Vediamo che cosa succede, invece, alle lavoratrici madri che operano in agricoltura.

Il più delle volte la coltivatrice aspetta fino all'ultimo momento, trattenuta dalle non procrastinabili necessità di lavoro dell'azienda; viene, quindi, portata in ospedale e, di solito, dopo otto o dieci giorni dal parto, la rivediamo intenta a curare la stalla, la casa, il marito ed i figli. Questa è la verità delle cose.

Vediamo ora cosa prevede la tutela economica delle lavoratrici madri.

Per tutto il periodo di astensione obbligatoria (cinque mesi in tutto) è prevista la corresponsione di una indennità pari all'80% della normale retribuzione. Inoltre, per il periodo di eventuale astensione facoltativa dal lavoro (cioè oltre i cinque mesi obbligatori), è dovuto alla lavoratrice il normale trattamento economico di malattia.

Di contro cosa spetta, invece, alla madre coltivatrice? Assolutamente niente!

La grave sperequazione è talmente chiara ed evidente che ci pare inutile ancora sottolinearla. Anche in questo caso la discriminazione avvenne quando era di moda considerare gli agricoltori come dei piccoli capitalisti "benestanti"! Oggi nessuno più dovrebbe avere il coraggio di sostenere che la famiglia del coltivatore si trova in uno stato di privilegio economico, ed ecco, di conseguenza, la indiscutibile necessità di eliminare questa gravissima sperequazione.

Per questi motivi noi riteniamo sia ampiamente giustificata la presentazione dell'allegata proposta di legge regionale.

(SEGUE: allegata proposta di legge regionale).

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Proposta di legge regionale n.

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ... N. ...: CONCESSIONE DI UN ASSEGNO "UNA TANTUM", IN CASO DI PARTO, ALLE LAVORATRICI AUTONOME DELL'AGRICOLTURA.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la concessione di un assegno "una tantum" di Lire ottantamila alle lavoratrici agricole madri, residenti in Valle d'Aosta, comprese le mezzadre, le colone e le coltivatrici dirette, queste ultime iscritte, quali unità attive, negli appositi elenchi ai fini della assicurazione malattia.

Art. 2

L'assegno "una tantum" di cui al precedente articolo è concesso con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla Sanità e all'Assistenza Sociale.

Art. 3

Per ottenere la concessione dell'assegno "una tantum" di cui ai precedenti articoli, le interessate debbono inviare all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale domanda in carta libera con allegata dichiarazione, rilasciata dalla Cassa Mutua Regionale di Malattia per i coltivatori diretti o dalla Sede regionale dell'INAM, da cui risulti che la richiedente è iscritta negli elenchi delle lavoratrici autonome dell'agricoltura residenti in Valle d'Aosta.

Art. 4

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in annue Lire 13 milioni, saranno imputate ad apposito capitolo di spesa annualmente iscritto nei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1972 e per gli anni successivi.

Per la copertura e il finanziamento delle spese annue di cui al precedente comma è approvata l'istituzione nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972 del seguente nuovo capitolo di spesa.... ("Spese per assegni "una tantum" in caso di parto, alle lavoratrici autonome dell'agricoltura"), con lo stanziamento annuo di Lire 13 milioni, somma da prelevare dal capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento" - Allegato E - Spese correnti).

Art. 5

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nel la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE, IN VALLE D'AOSTA, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1971, SULLA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI".

Con legge 30 dicembre 1971 n. 1204 sono state apportate nuove provvidenze e benefici a favore delle lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri enti pubblici e società.

Con detta legge, infatti, sono state emanate nuove norme a tutela delle lavoratrici sopracitate, in particolare norme protettive nel periodo di gestazione, di gravidanza e puerperio con il mantenimento del trattamento economico o la corresponsione di apposita indennità giornaliera per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, nonché norme protettive negli ambienti di lavoro.

Con la suddetta legge, inoltre, lo Stato ha voluto, almeno in parte, provvedere all'eliminazione di un contrasto illogico esistente tra lavoratrici dipendenti e lavoratrici autonome ed in proposito alle coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui rispettivamente alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 29 dicembre 1956 n. 1533 e 27 novembre 1960 n.1397, è corrisposto, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico, un assegno, una volta tanto, di Lire 50.000.

Poiché in Valle d'Aosta il contrasto di cui sopra è ancora più evidente in quanto la categoria delle lavoratrici autonome è composta in maggioranza di persone che versano in modeste condizioni economiche in quanto conduttrici o coadiuvanti di piccole aziende agricole, artigianali e commerciali, si ritiene opportuno favorire le suddette lavoratrici madri approvando, con apposito provvedimento legislativo, una integrazione, a carico del bilancio della Regione, dell'assegno statale nella misura "una tantum" di Lire 30.000.

Il finanziamento e la copertura della spesa annua derivante a carico della Regione dall'applicazione del proposto provvedimento legislativo, prevista in complessive Lire 5.000.000, sono assi curati dallo stanziamento di Lire 5.000.000 compreso nella previsione del capitolo 206 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E").

La Giunta propone, quindi, che il Consiglio Regionale approvi l'allegato disegno di legge recante norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.

(SEGUE: allegato disegno di legge) (...Omissis...)

?

Illustrano, per quanto di loro competenza, il Consigliere BORDON e l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, BENZO.

Intervengono i Consiglieri FOSSON, DOLCHI e BORDON, che dichiara di ritirare la propria proposta di legge in quanto assorbita da quella presentata dalla Giunta.

Intervengono l'Assessore all'industria e commercio, ALBANEY, l'Assessore BENZO, i Consiglieri FOSSON e BALESTRI.

Rispondono l'Assessore BENZO, che presenta un emendamento all'articolo 2, e l'Assessore alla pubblica istruzione LUSTRISSY.

Interviene il Consigliere SAVIOZ.

Prende la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere FOSSON (favorevole).

Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i sei articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Mappelli e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;

- Voti favorevoli: ventisei;

- Voti contrari: due.

Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge 30 dicembre 1971 n.1204, sulla tutela delle lavoratrici madri":

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 31)

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Disegno di legge regionale n. 31

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ... N. ...: NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE, IN VALLE D'AOSTA, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1971 N. 1204, SULLA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione provvede, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, ad integrare l'assegno di natalità previsto nel titolo III della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, concernente la tutela delle lavoratrici madri.

Art. 2

Alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici esercenti attività commerciali di cui rispettivamente alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 29 dicembre 1956, n. 1533 e 27 novembre 1960 n. 1397, residenti in Valle d'Aosta, è concesso, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico, un assegno integrativo regionale, una volta tanto, nella misura di lire trentamila, con effetto a decorrere dal primo luglio 1972.

Art. 3

L'assegno integrativo di cui al precedente articolo è concesso in un'unica soluzione con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale alla Sanità e Assistenza Sociale.

Art. 4

Per ottenere la concessione dell'assegno integrativo deve essere presentata all'Assessorato Regionale della Sanità e Assistenza Sociale, a cura dell'interessata, apposita domanda, in carta libera, entro centoventi giorni successivi al parto o all'aborto, con allegata dichiarazione rilasciata dal le competenti Casse Mutue di Malattia da cui risulti che la richiedente ha inoltrato alle Casse Mutue stesse analoga domanda ai sensi dell'articolo 24 della legge statale sopracitata e che è in possesso di tutti i requisiti richiesti per poter beneficiare dell'assegno previsto dalla legge stessa.

Art. 5

Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previste in annue lire cinque milioni, saranno imputate all'apposito seguente capitolo di spesa annualmente iscritto nel bilancio di previsione della Regione.

Per l'anno finanziario 1972 è approvata l'istituzione nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione del seguente nuovo capitolo 754 di spesa ("Spesa per la corresponsione di un assegno integrativo di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici esercenti attività commerciali"), capitolo di spesa avente lo stanziamento annuo di Lire 5.000.000, somma da prelevare dal capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di far la osservare come legge della Regione.

Aosta, lì