Oggetto del Consiglio n. 31 del 31 gennaio 1973 - Verbale

OGGETTO N. 31/73 - Legge regionale recante: "Norme per il servizio di incenerimento dei rifiuti solidi".

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme per il servizio di incenerimento dei rifiuti solidi", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 30 e 31 gennaio 1973:

Il problema dello smaltimento dei rifiuti solidi si è progressivamente aggravato in Valle d'Aosta, in quest'ultimo decennio, per le seguenti cause: l'aumento del tenore di vita, l'aumento delle presenze di turisti e la variazione dei tipi di rifiuto solido che, da sostanze un tempo quasi totalmente biodegradabili, si presentano oggi non deperibili perché costituiti da materiali inerti, quali la plastica, il vetro ed il lattame in genere.

La soluzione di detto problema riveste carattere di particolare urgenza anche perché la Valle d'Aosta è una zona di preminente interesse turistico.

La situazione odierna per lo smaltimento dei rifiuti solidi nei 74 Comuni della Regione può essere brevemente riassunta come segue:

- 54 Comuni non dispongono di discarica autorizzata;

- 18 Comuni dispongono di discarica autorizzata e di servizio permanente o stagionale di raccolta;

- 2 Comuni utilizzano un impianto di incenerimento dei rifiuti.

Per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi la moderna tecnica di ingegneria sanitaria offre un certo numero di possibilità con sistemi igienicamente accettabili e tecnicamente rispondenti alle attuali esigenze di un ben funzionante servizio pubblico.

Tali sistemi riguardano, rispettivamente:

a) lo scarico controllato dei rifiuti solidi;

b) l'incenerimento, senza o con ricupero del calore;

c) la trasformazione in concime organico (compost) per via naturale od artificiale.

Tenuto conto dei vantaggi e degli svantaggi che emergono dal confronto fra i sistemi sopraelencati, nonché delle particolari caratteristiche della Valle d'Aosta non solo sotto l'aspetto geomorfologico ma anche sotto gli aspetti turistico e sanitario, il sistema dell'incenerimento rappresenta il sistema ottimale di smaltimento dei rifiuti per le zone della Valle d'Aosta.

Mentre le Amministrazioni Comunali possono autonomamente assicurare il servizio di raccolta con risultati soddisfacenti, adottando metodologia e procedimenti moderni, le stesse non sono in grado di smaltire in maniera autonoma e razionale i rifiuti prodotti, sia per la loro modesta dimensione, sia per l'escursione della popolazione.

Infatti, gli impianti di smaltimento non possono scendere al di sotto di certe dimensioni senza determinare sproporzionati costi di impianto e di gestione; inoltre il loro limitato dimensionamento comporta difficoltà di buon funzionamento in considerazione della variabilità delle quantità dei rifiuti da smaltire.

Ne consegue la necessità di affrontare il problema ricorrendo alla realizzazione e gestione di idonei impianti comprensoriali, tenendo conto di fattori importanti quali: dimensione dell'impianto - orografia - distanze e, soprattutto, il rapporto fra la massima popolazione nei periodi di maggior afflusso turistico e quella minima residente.

Le considerazioni di cui sopra consiglierebbero la suddivisione del territorio della Regione in due comprensori e, di conseguenza, la realizzazione di due Centri o impianti regionali di incenerimento, come suggerito da apposita Commissione tecnico-sanitaria di studio del problema.

I Comuni dovrebbero provvedere, ai sensi di legge, al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, nonché al loro trasporto ai depositi intermedi comprensoriali, dai quali i rifiuti solidi verrebbero trasferiti, a cura della Regione, ed a mezzo di servizio appaltato, ai Centri o impianti di incenerimento.

I Comuni nei quali hanno sede i Centri di incenerimento e i Comuni viciniori potranno provvedere al trasporto dei rifiuti solidi direttamente presso i Centri di incenerimento.

Alla costruzione e alla gestione dei due Centri o impianti di incenerimento la Regione provvederebbe mediante appalto-concorso, per la durata di anni venti, con l'obbligo per le Ditte aggiudicatarie di costruire e di gestire, a loro spese, gli impianti di incenerimento, che dovrebbero rimanere di proprietà della Regione al termine della gestione ventennale, comprendendo il canone annuo regionale per la gestione anche le quote di ammortamento delle spese di costruzione degli impianti di incenerimento.

Allo scopo di addivenire alla soluzione dell'importante problema di cui si tratta, la Giunta Regionale ha predisposto e raccomanda all'approvazione del Consiglio l'allegato disegno di legge regionale recante norme per il servizio di incenerimento dei rifiuti solidi.

(SEGUE: allegato disegno di legge regionale) (... Omissis ...)

Illustra l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale BENZO.

Intervengono i Consiglieri MANGANONE, ANDRIONE, PEDRINI, DOLCHI, DAYNÉ, SAVIOZ, MANGANONI, BANCOD, il Presidente della Giunta DUJANY, CHAMONIN, e l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, BENZO.

Sugli articoli intervengono i Consiglieri DAYNÉ, che presenta un emendamento, ANDRIONE, MANGANONI e l'Assessore BENZO.

Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i sei articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Chamonin e Pollicini, il Presidente Montesano accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;

- Voti favorevoli: ventisei;

- Voti contrari: due.

Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme per il servizio di incenerimento dei rifiuti solidi".

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 5)

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Disegno di legge regionale n. 5

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ........... n. ...: NORME PER IL SERVIZIO DI INCENERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Allo scopo di realizzare un razionale sistema di smaltimento dei rifiuti solidi, ai fini sanitari e della difesa del paesaggio, è approvata l'istituzione del servizio di incenerimento dei rifiuti solidi, esteso all'intero territorio della Regione, mediante la costruzione e la gestione appaltate di due Centri regionali di incenerimento.

Il predetto servizio comprende le operazioni di incenerimento dei rifiuti solidi ed il razionale trattamento dei prodotti residui della combustione, nonché il trasporto ai Centri di incenerimento dei rifiuti solidi dai depositi intermedi comprensoriali ubicati in località stabilite con deliberazione della Giunta Regionale, sentite le Amministrazioni Comunali interessate.

Al controllo tecnico-sanitario sul funzionamento del predetto servizio provvedono, per la parte di rispettiva competenza, l'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici e l'Assessorato Regionale alla Sanità.

Art. 2

Alla costruzione e alla gestione dei due Centri di incenerimento di cui al precedente articolo si provvederà mediante appalto-concorso da indire fra Ditte particolarmente qualificate ed in grado di provvedere alla costruzione e al funzionamento di idonei impianti di incenerimento, nonché allo svolgimento di tutte le operazioni necessarie, dal prelievo dei rifiuti presso i depositi intermedi comprensoriali fino al trattamento finale dei prodotti della combustione.

Il primo appalto-concorso sarà indetto per una gestione della durata di anni 20 e prevedrà l'obbligo per le Ditte aggiudicatarie di provvedere, a loro spese, alla costruzione ed al funzionamento degli impianti di incenerimento, nonché al trasporto dei rifiuti dai depositi intermedi ai Centri di incenerimento, con l'espressa condizione che gli impianti di incenerimento rimarranno di proprietà regionale alla scadenza della gestione ventennale e che siano consegnati in stato di funzionamento, comprendendo il canone annuo regionale per la gestione anche le quote di ammortamento delle spese di costruzione degli impianti di incenerimento.

Art. 3

I Comuni debbono provvedere, ai sensi di legge, al servizio di raccolta dei rifiuti solidi e al successivo loro trasporto dalle aree comunali di raccolta ai depositi intermedi comprensoriali.

I Comuni nei quali hanno sede i Centri di incenerimento e i Comuni viciniori potranno provvedere al trasporto dei rifiuti solidi direttamente presso i Centri di incenerimento.

Art. 4

Per la delimitazione dei comprensori territoriali facenti capo agli impianti di incenerimento, per la scelta delle aree nelle quali dovranno sorgere i due Centri di incenerimento, per la ubicazione dei depositi intermedi comprensoriali, nonché per le modalità di gestione del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi, per la predisposizione del bando di appalto-concorso, che dovrà essere approvato entro 15 giorni dalla promulgazione della presente legge, la Giunta Regionale si avvarrà del parere di una Commissione nominata con Decreto del Presidente della Giunta e costituita come segue:

a) Presidente della Giunta o suo delegato;

b) Assessore Regionale alla Sanità e Assistenza Sociale;

c) Assessore Regionale ai Lavori Pubblici;

d) Tre Consiglieri Regionali, di cui uno della minoranza;

e) Due Sindaci designati dall'Associazione Valdostana;

f) Medico Regionale;

g) Ingegnere Capo dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici;

h) Ingegnere Capo del Genio Civile di Aosta;

i) Un rappresentante dell'Ufficio Urbanistica dell'Assessorato Regionale al Turismo;

l) Due Ingegneri esperti in ingegneria sanitaria.

Un impiegato dell'Amministrazione Regionale espleterà le mansioni di Segretario della Commissione.

Tale Commissione provvederà inoltre all'esame delle proposte e degli elaborati dei concorrenti nonché alla formulazione. della graduatoria in base alla quale la Giunta è delegata ad assegnare il servizio di gestione e di costruzione, di cui al primo comma e a provvedere a tutti gli adempimenti del caso.

Art. 5

Le spese a carico regionale per l'attuazione della presente legge, previste in annue Lire 200.000.000 per la durata di anni venti a decorrere dal corrente anno, saranno imputate ad apposito capitolo di spesa annualmente iscritto nel bilancio di previsione della Regione per la durata di anni venti, a decorrere dall'anno 1973.

Per la copertura ed il finanziamento delle spese annue di cui sopra è approvata l'istituzione nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973 del seguente nuovo capitolo di spesa n. 534 ("Spese per il servizio di incenerimento dei rifiuti solidi"), con lo stanziamento di Lire 200.000.000, somma da prelevare dal capitolo 271 della Parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F").

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì