Oggetto del Consiglio n. 30 del 31 gennaio 1973 - Verbale
OGGETTO N. 30/73 - Legge regionale concernente: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1973, presso Istituti di Credito e Aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa "Caves Coopératives de Donnaz S.r.l." con sede in Donnaz".
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1973, presso Istituti di Credito e Aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa "Caves Coopératives de Donnaz S.r.l.", con sede in Donnaz, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 30 e 31 gennaio 1973:
Con D.P.R. 8 febbraio 1971, è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Donnaz".
Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione e ottenuto con uve prodotte in una zona ben delimitata, appartenente ai Comuni di Donnaz, di Perloz, di Pont St. Martin e di Bard.
Per la valorizzazione di tale produzione viticola, oltre al citato riconoscimento, da tempo si era ravvisata la necessità di costituire una Cooperativa, con lo scopo immediato di raccogliere, classificare, invecchiare e commercializzare il vino e, in un secondo tempo e se risulterà conveniente, di procedere anche alla vinificazione. La Cooperativa in questione è stata costituita da un gruppo di viticoltori di Donnaz in data 16 maggio 1971 con la denominazione di "Caves Cooperatives de Donnaz".
La nuova Cooperativa, prima in questo settore, ha incontrato notevoli difficoltà nell'avvio della sua attività per la mancanza di una cantina e di attrezzature proprie, per lo ancora scarso spirito cooperativo degli interessati e per la scarsa disponibilità finanziaria.
L'Amministrazione Regionale finora ha sostenuto i primi passi della Cooperativa stessa con una proficua assistenza tecnico-amministrativa, con la concessione di un prestito di esercizio a tasso agevolato e con la concessione di un adeguato contributo in conto capitale per l'acquisto delle prime fondamentali attrezzature vinicole.
Dal canto suo, la Cooperativa, per merito di pochi, ma attivissimi viticoltori, ha iniziato, verso la fine dell'anno 1971, il suo difficile cammino, prendendo in affitto una sede provvisoria e raccogliendo, per l'invecchiamento, i primi modesti quantitativi di vino della campagna 1971 (quintali 215 all'inizio e quintali 250 al termine della campagna). Una buona parte di tale quantitativo fu imbottigliato e sottoposta ad invecchiamento, che per il vino "Donnaz" ha la durata obbligatoria di 3 anni.
I tre anni di invecchiamento, se da un lato valgono a caratterizzare l'ottima qualità di tale vino, che può essere accostato ai più famosi e noti fratelli maggiori Barolo, Barbaresco e Gattinara, dall'altro comportano sacrifici iniziali piuttosto pesanti per i viticoltori, che sono costretti ad immobilizzare un ingente capitale per tre anni.
Dalle sovraesposte considerazioni e dalle altre ben note difficoltà comuni a tutte le Cooperative che iniziano la loro attività discende la assoluta necessità che la Cooperativa di Donnaz possa disporre del capitale di esercizio necessario per far fronte alle spese di funzionamento con una certa tranquillità, almeno in questi primi tre anni iniziali.
A tale scopo si sottopone all'esame e alla approvazione del Consiglio l'allegato disegno di legge.
(SEGUE: allegato disegno di legge regionale). (... Omissis ...)
L'Assessore all'agricoltura e foreste, MAQUIGNAZ fa una brevissima illustrazione.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i sette articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Pollicini e Tonino, il Presidente Montesano accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventisei;
- Voti favorevoli: ventiquattro;
- Voti contrari: due.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1973, presso Istituti di Credito e Aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa "Caves Coopératives de Donnaz S.r.l.", con sede in Donnaz".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 4)
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Disegno di legge regionale n. 4
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ........ n ....: CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PER L'ANNO 1973, PRESSO ISTITUTI DI CREDITO E AZIENDE BANCARIE, PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E DI FIDO BANCARIO, A FAVORE DELLA COOPERATIVA "CAVES COOPERATIVES DE DONNAZ S.r.l.", CON SEDE IN DONNAZ.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1973, presso Istituti di Credito Agrario ed aziende bancarie, nell'interesse ed a favore della Cooperativa "Caves Cooperatives de Donnaz S.r.l.", con sede in Donnaz, fino alla concorrenza massima di complessive Lire trentamilioni, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa.
La garanzia fideiussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli Istituti di Credito e Aziende Bancarie mutuanti.
Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.
Art. 2
La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa "Caves Cooperatives de Donnaz S.r.l.", con sede in Donnaz, di sottoporre la propria contabilità e operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta Regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei soci conferenti quantitativi di vino.
La concessione della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte degli Istituti di Credito e delle Aziende Bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa "Caves Cooperatives de Donnaz S.r.l.", con sede in Donnaz.
Art. 3
Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di Credito e le Aziende Bancarie e previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta Regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria su conforme parere della Giunta Regionale.
Art. 4
Al finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione della concessione della concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme, a debito ed a carico della Cooperativa "Caves Cooperatives de Donnaz S.r.l.", con sede in Donnaz, si provvederà mediante imputazione di spese e introito di somme agli istituendi sottoriportati capitoli della parte SPESA e della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973 con stanziamento annuo di Lire trenta milioni:
CAPITOLO N. 250 della parte SPESA: "Spese per eventuali pagamenti di somme ad Istituti di Credito Agrario e Aziende Bancarie, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti a favore della Cooperativa "Caves Cooperatives de Donnaz S.r.l.", con sede in Donnaz (Legge regionale ............ n. ...)".
CAPITOLO N. 234 della Parte ENTRATA: "Entrate per riscossioni di credito verso la Cooperativa "Caves Coopératives de Donnaz", in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (Legge regionale ........ n. ....)".
Art. 5
La Giunta Regionale provvederà, con motivate deliberazioni, alla approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese, eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973.
Art. 6
La Giunta Regionale provvederà, con motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalla Cooperativa "Caves Coopératives de Donnaz S.r.l.", con sede in Donnaz, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della parte ENTRATA del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973.
Art.7
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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Il Presidente MONTESANO informa il Consiglio che, vista l'ora, i lavori riprenderanno nel pomeriggio alle ore 18, dopo la premiazione della Fiera di Sant'Orso.
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Si dà atto che la seduta è tolta alle ore 12,57.