Oggetto del Consiglio n. 29 del 31 gennaio 1973 - Verbale

OGGETTO N. 29/73 - Legge regionale concernente: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1973, presso Istituti di Credito e Aziende bancarie per la concessione di prestiti e fido bancario a favore del Caseificio Cooperativo "Chatel Argent S.r.l.", con sede in Villeneuve".

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1973, presso Istituti di Credito e Aziende bancarie per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore del Caseificio Cooperativo "Chatel Argent S.r.l.", con sede in Villeneuve", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 30 e 31 gennaio 1973:

Nel corso dell'anno 1973, utilizzando un apposito fabbricato e adeguate attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Regionale, inizierà la sua attività il Caseificio Cooperativo di "Chatel Argent", Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Villeneuve, avente per scopo la raccolta e la lavorazione del latte e la successiva stagionatura e vendita dei prodotti caseari degli associati.

La predetta Cooperativa attualmente conta 180 soci, tutti conduttori di piccole aziende agricole produttrici di latte, situate nei Comuni di Villeneuve, St. Nicolas, Arvier, Rhêmes St. Georges, Rhêmes Notre Dame e Introd. Il quantitativo di latte conferito si aggirerà su 50 ql. giornalieri, per il periodo novembre-maggio.

La Cooperativa stessa ha però anche in programma, sia pure in un secondo tempo, la lavorazione del latte proveniente dagli alpeggi siti nei Comuni citati.

L'iniziativa congiunta dell'Amministrazione Regionale e dei produttori interessati verrà così a colmare una grave lacuna, apertasi nella zona sopraindicata, dal progressivo deterioramento del funzionamento delle ormai superate latterie turnarie.

In base alla esperienza ormai acquisita, risulta che i primi anni di funzionamento delle Cooperative sono proprio i più difficili e che, se l'Ente Pubblico, in tale fase, non interviene a loro sostegno sia nel campo dell'assistenza tecnica sia nel settore finanziario, tali Cooperative rischiano di cadere proprio all'inizio della loro attività. Superata la necessaria fase organizzativa iniziale, generalmente le Cooperative sono poi in grado di funzionare con i propri mezzi e con risultati soddisfacenti.

All'assistenza tecnica e, in parte, anche all'assistenza amministrativa, provvede l'Assessorato all'Agricoltura con il personale a ciò addetto; per far fronte, invece, alle necessità finanziarie, occorre assicurare alle Cooperative l'accesso al credito di esercizio, possibilmente a tasso agevolato.

Le principali spese d'esercizio dei Caseifici Cooperativi sono rappresentate dalla concessione di acconti ai soci sul latte conferito, dal costo della manodopera utilizzata e dagli oneri per l'acquisto di materiali vari.

Nel caso del Caseificio Cooperativo in questione, alle spese per la concessione di acconti ai soci si farà fronte con le anticipazioni che la Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta corrisponderà all'atto del conferimento alla medesima del formaggio fontina; alle spese per il personale e per l'acquisto di materiali vari, si provvederà mediante il ricorso al credito o mediante il versamento di adeguate quote sociali.

Si ritiene opportuno, comunque, analogamente a quanto effettuato per le altre Organizzazioni Cooperative, dare la possibilità anche al Caseificio Cooperativo di "Chatel Argent" di ricorrere al credito a tasso agevolato, almeno per i primi anni di funzionamento del Caseificio stesso.

A tale scopo, si sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio l'allegato disegno di legge regionale concernente la concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1973, presso Istituti di. Credito e Aziende Bancarie per la concessione di prestiti e fido bancario a favore del predetto Caseificio.

(SEGUE: allegato disegno di legge regionale) (...Omissis...)

Illustra l'Assessore all'agricoltura e foreste MAQUIGNAZ.

Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i sette articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consigliere a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Pollicini e Tonino, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventitré;

- Voti favorevoli: ventitré.

Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1973, presso Istituti di Credito e Aziende bancarie per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore del Caseificio Cooperativo "Chatel Argent S.r.l.", con sede in Villeneuve".

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 3)

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Disegno di legge regionale n. 3

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ............ n. .....: CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PER L'ANNO 1973, PRESSO ISTITUTI DI CREDITO E AZIENDE BANCARIE, PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E DI FIDO BANCARIO, A FAVORE DEL CASEIFICIO COOPERATIVO "CHATEL ARGENT S.r.l.", CON SEDE IN VILLENEUVE.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1973, presso Istituti di Credito Agrario ed Aziende bancarie, nell'interesse e a favore del Caseificio Cooperativo "Chatel Argent S.r.l." con sede in Villeneuve, fino alla concorrenza massima di complessive lire cinquantamilioni, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa.

La garanzia fideiussoria comprende, altresì, gli interessi, le spese, le imposte e gli altri oneri accessori richiesti dagli Istituti di Credito e Aziende Bancarie mutuanti.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte del Caseificio Cooperativo "Chatel Argent" di Villeneuve, di sottoporre la propria contabilità e operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta Regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei soci conferenti quantitativi di latte.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte degli Istituti di Credito e delle Aziende Bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili del Caseificio Cooperativo "Chatel Argent" di Villeneuve.

Art. 3

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore Regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di Credito e le Aziende Bancarie e previamente concordate ed approvate con deliberazioni della Giunta Regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria su conforme parere della Giunta Regionale.

Art. 4

Al finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme, a debito ed a carico del Caseificio Cooperativo "Chatel Argent" di Villeneuve, si provvederà mediante imputazione di spese e introito, di somme agli istituendi sottoriportati capitoli della parte SPESA e della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973 con stanziamento annuo di lire cinquantamilioni:

CAPITOLO N. 249 della Parte SPESA: "Spese per eventuali pagamenti di somme ad Istituti di Credito Agrario e Aziende Bancarie, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti a favore del Caseificio Cooperativo "Chatel Argent", di Villeneuve (Legge regionale ........... n. ......).

CAPITOLO N. 233 della Parte ENTRATA: "Entrate per riscossioni di crediti verso il Caseificio-Cooperativo "Chatel Argent", di Villeneuve, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (Legge regionale ........ n. ....)

Art. 5

La Giunta Regionale provvederà, con motivate deliberazioni, alla approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese, eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973.

Art. 6

La Giunta Regionale, provvederà con motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dal Caseificio Cooperativo "Chatel Argent", di Villeneuve, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della parte ENTRATA del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti dì osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì