Oggetto del Consiglio n. 26 del 31 gennaio 1973 - Verbale

OGGETTO N. 26/73 - Legge regionale concernente norme di integrazione, modificazione ed attuazione della legge regionale 30 giugno 1972 n. 13, sul riordinamento delle carriere e delle retribuzioni del personale regionale.

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme di integrazione, modificazione ed attuazione della legge regionale 30 giugno 1972 n. 13 sul riordinamento delle carriere e delle retribuzioni del personale regionale", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 30 e 31 gennaio 1973:

Con la legge regionale 30 giugno 1972, n. 13 è stato adottato un primo provvedimento legislativo volto al riordinamento delle carriere del personale regionale e del relativo trattamento economico.

Successivi provvedimenti, di portata più limitata, hanno esteso l'applicazione dei principi contenuti nella legge suddetta ad altre categorie di dipendenti regionali, rette da regolamenti speciali.

Si propone, in questa sede, l'approvazione di un ulteriore complesso di norme, principalmente diretto a realizzare un altro importante passo sulla via della progressiva ristrutturazione della burocrazia regionale e della riorganizzazione dei servizi, in base alle conclusioni alle quali è pervenuta, al termine di periodici incontri con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e del personale, la Commissione consiliare appositamente costituita.

Con lo stesso provvedimento (art. 11) si propone, inoltre, l'introduzione di alcune modifiche e di norme interpretative delle precedenti leggi, la cui adozione si rende necessaria per ovviare a qualche inconveniente di dettaglio, riscontrato in fase di applicazione.

L'innovazione più rilevante sul piano strutturale è rappresentata dalla unificazione dei gruppi o gradi delle carriere di concetto ed esecutiva (art. 1).

L'innovazione si fonda sulla considerazione che l'articolazione di ciascuna delle suddette carriere in due gruppi distinti (B/1 e B/2 - C/1 e C/2) è legata ad una concezione superata della carriera, secondo la quale la progressione economica era vincolata esclusivamente, o quasi, agli avanzamenti di grado; mentre la legge n. 13/1972 ha introdotto un ben diverso principio. Inoltre, tale articolazione non sembra più giustificata né da concrete differenziazioni di compiti nell'ambito di ciascuna carriera, né da effettive esigenze di organizzazione.

Si ritiene, pertanto, che la precedente classificazione possa essere sostituita vantaggiosamente con la presenza dì due soli gruppi (uno corrispondente a tutto il personale di concetto e l'altro corrispondente a tutto il personale esecutivo), attribuendo a ciascuno di essi lo sviluppo di carriera risultante dalla fusione delle tabelle retributive concernenti i due gradi precedenti. Tale operazione non comporta ulteriori aggravi di spesa per l'Amministrazione, salvo quello - invero irrilevante - di un piccolo beneficio a favore del personale appartenente ai gruppi B/2 e C/2 con un'anzianità di servizio, nella qualifica, superiore a vent'anni.

Le altre norme oggetto della proposta di legge contemplano:

1) la definizione (art. 2, ultimo comma - art. 4 - art. 5) del problema degli incarichi della reggenza di posti vacanti di gruppo superiore, lasciata insoluta dall'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 13/1972. Le soluzioni adottate (riconoscimento di un'anzianità aggiuntiva pari alla durata dell'incarico nel caso di personale appartenente alle carriere di concetto ed esecutiva e sistemazione straordinaria nel gruppo superiore per i dipendenti delle carriere direttiva ed ausiliaria) differiscono tra di loro soltanto in ragione della diversa struttura delle carriere di appartenenza;

2) l'effettuazione (artt. 5-6-7-8-9) di concorsi interni, strutturati in forma estremamente agile, per consentire al personale di ruolo in possesso del prescritto titolo di studio, o di fatto investito di funzioni di grado superiore, di accedere ai posti d'organico vacanti nelle carriere di concetto ed esecutiva, ristabilendo, in tal modo, condizioni di parità nei confronti del personale inquadrato in soprannumero;

3) il riconoscimento (art. 3) di un beneficio minimo (anticipazione di due anni della progressione economica di carriera) a personale delle carriere di concetto ed esecutiva che nel passato abbia di fatto espletato funzioni di grado superiore senza averne ottenuto l'incarico formale né aver fruito della trasformazione del posto. L'attribuzione del beneficio è demandata, nella misura massima di un decimo dei posti di organico di ciascuna delle due carriere suddette, alla Giunta Regionale, che procederà in base ad un esame comparativo, sentito il parere di apposita Commissione.

4) la corresponsione (art. 12) di una indennità giornaliera, per i soli giorni di effettiva presenza, al personale in servizio presso il Centro-Meccanografico regionale.

Il disegno di legge (art. 10) prevede, inoltre, a scioglimento della riserva contenuta nell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 21, la progressiva immissione nei corrispondenti posti del ruolo organico del personale inquadrato nel ruolo in soprannumero istituito con la legge predetta, specificandone le modalità.

(SEGUE: disegno di legge regionale) (...Omissis...)

Illustra l'Assessore alla pubblica istruzione LUSTRISSY.

Intervengono i Consiglieri DOLCHI, ANDRIONE, l'Assessore LUSTRISSY, il Presidente della Giunta DUJANY, i Consiglieri POLLICINI, BORDON e RAMERA.

Prende la parola il Presidente MONTESANO per dichiarazione di voto (contrario).

Il Presidente Montesano chiede sia messo a verbale che voterà contro il disegno di legge

in esame perché, in contrasto con quanto previsto dall'art. 118 del vigente Regolamento Interno per il funzionamento del Consiglio, nelle molte riunioni in cui sono stati trattati i problemi del personale della Regione, il Presidente del Consiglio non è stato sentito per quanto riguarda il personale dipendente dalla Presidenza del Consiglio.

Invita quindi il Consiglio a procedere all'esame e alle votazioni sui singoli articoli del disegno di legge.

Sugli articoli intervengono l'Assessore LUSTRISSY che propone una modifica formale all'art. 1, e i Consiglieri CAVERI, POLLICINI e DOLCHI.

Il Presidente Montesano, dopo aver constatato e comunicato che i 14 articoli e gli Allegati A e B del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Pollicini e Tonino, il Presidente Montesano accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventinove;

- Voti favorevoli: ventitré;

- Voti contrari: sei.

Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme di integrazione, modificazione ed attuazione della legge regionale 30 giugno 1972 n. 13 sul riordinamento delle carriere e delle retribuzioni del personale regionale".

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 1)

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Disegno di legge regionale n. 1

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ........... n. ....: NORME DI INTEGRAZIONE, MODIFICAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 1972 N. 13 SUL RIORDINAMENTO DELLE CARRIERE E DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE REGIONALE.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Con effetto dal 1° marzo 1973 le qualifiche delle carriere di concetto ed esecutiva, prevista dalla tabella Allegato A alla legge regionale n. 13 del 30 giugno 1972 e le relative classificazioni in gruppi regionali sono sostituite dalle nuove qualifiche e dai nuovi gruppi regionali indicati nella tabella organica annessa alla presente legge quale Allegato A.

Dalla stessa data avranno applicazione, limitatamente alle carriere di concetto ed esecutiva, le nuove tabelle di attuazione della carriera "a ruolo aperto" relative al trattamento economico iniziale e ai successivi scatti di stipendio, di cui all'Allegato B alla presente legge.

Al terzo comma punto 1° dell'art. 78 delle vigenti norme sul trattamento giuridico ed economico del personale regionale approvato con legge regionale 28 luglio 1956 n. 3 e successive modificazioni, la qualifica di "Capo Servizio Controllo Enti Locali e Morali" è sostituita dalla qualifica "Dirigente del Servizio Controllo Enti Locali e Morali".

Art. 2

Nella prima applicazione della presente legge, i titolari dei posti delle carriere di concetto ed esecutiva, già classificati nei gruppi regionali B/2 e C/2, ed il personale inquadrato nei posti corrispondenti del ruolo soprannumerario istituito con legge regionale n. 21 del 30 dicembre 1971 saranno inquadrati nel gruppo unificato della rispettiva carriera di appartenenza, conservando l'anzianità di servizio maturata nel gruppo soppresso.

Al personale della carriera esecutiva, al quale, per effetto dell'art. 5 della legge regionale n. 13 del 30 giugno 1972, è stato attribuito un assegno personale non riassorbibile e pensionabile dell'importo annuo lordo di Lire 104.000, sarà mantenuto detto assegno.

Ai titolari dei posti già classificati nei gruppi regionali B/1 e C/1 ed al personale inquadrato nel ruolo soprannumerario con qualifica corrispondente a C/I sarà riconosciuta nel gruppo unificato della rispettiva carriera d'appartenenza, una anzianità di servizio tale da consentire l'attribuzione al personale medesimo di uno stipendio uguale a quello maturato nel gruppo soppresso, fermo restando la normale maturazione dei successivi aumenti periodici e lo svolgimento di carriera a ruolo aperto.

Al personale di ruolo delle carriere di concetto ed esecutiva che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio in posti vacanti classificati nei gruppi regionali B/1 e C/1 per effetto di incarico conferito con deliberazione della Giunta Regionale a decorrere da data non posteriore al 31 marzo 1971, sarà riconosciuta dal 1° marzo 1973, nel gruppo unificato della rispettiva carriera d'appartenenza, un'anzianità aggiuntiva in misura pari alla durata dell'incarico, utile ai fini della attribuzione della classe di stipendio e degli aumenti periodici e del successivo svolgimento di carriera a ruolo aperto. Dalla stessa data gli incarichi conferiti ai predetti dipendenti cessano di avere effetto.

Art. 3

Con effetto dal 1° marzo 1973 la Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione indicata nel successivo quarto comma, potrà accordare, in base ad un giudizio comparativo, l'anticipo di due anni rispetto alla normale progressione economica della carriera a ruolo aperto ai titolari di posti già classificati nei gruppi regionali B/2 e C/2, che alla predetta data risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano prestato effettivo servizio di ruolo nel gruppo di appartenenza per un periodo non inferiore ad anni sei;

b) non siano incorsi in sanzioni disciplinari nell'ultimo triennio;

c) non abbiano beneficiato della trasformazione del posto né si trovino nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2;

d) abbiano esercitato lodevolmente le funzioni di posti del gruppo superiore della stessa carriera d'appartenenza, in assenza del titolare, o funzioni ad esse assimilabili per periodi di tempo, anche non continuativi, non inferiori ad anni due complessivamente.

Il beneficio potrà essere accordato nella misura massima del 10% dei posti di organico previsti dalla tabella annessa alla presente legge, cumulativamente per ciascuna carriera.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale renderà noti i termini e le modalità per la presentazione delle domande e fisserà i criteri per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie di merito.

Per il preventivo parere il Presidente della Giunta Regionale nominerà apposita Commissione, costituita da otto Consiglieri regionali e da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni sindacali presenti nella Commissione interna del personale.

Il provvedimento concessivo dell'anticipo nello sviluppo economico della carriera dovrà essere deliberato dalla Giunta Regionale entro il 30 aprile 1973.

Art. 4

I titolari dei posti del gruppo regionale A/3 della carriera direttiva, in possesso dei prescritti titoli di studio, ed i titolari di posti del gruppo regionale S/2 della carriera ausiliare che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio in posti vacanti di gruppo superiore della stessa carriera di appartenenza, per effetto di incarico conferito con deliberazione della Giunta Regionale a decorrere da data non posteriore al 31 marzo 1971, saranno inquadrati in via straordinaria, con effetto dal 1° marzo 1973, nei posti per i quali l'incarico è stato conferito.

Al personale sistemato in via straordinaria ai sensi del precedente comma sarà riconosciuto nel nuovo posto di titolarità, ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio e degli aumenti periodici e del successivo svolgimento di carriera a ruolo aperto, l'anzianità di ruolo maturata nella qualifica di provenienza in misura del 50%, secondo le disposizioni dell'art. 11 della presente legge. Dal 1° marzo 1973 gli incarichi conferiti ai predetti dipendenti cessano di avere effetto.

Ai titolari dei posti del gruppo regionale A/3 della carriera direttiva che non rientrano nei casi previsti dal 1° comma e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio in posti vacanti del gruppo superiore della stessa carriera di appartenenza, per effetto di incarico di reggenza anche non interamente retribuito conferito con deliberazione della Giunta Regionale a decorrere da data non posteriore al 31 marzo 1971, sarà riconosciuta, dal primo marzo 1973, nel gruppo di appartenenza, una anzianità aggiuntiva in misura pari alla durata del periodo di incarico svolto, utile ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio superiore e degli aumenti periodici e del successivo svolgimento di carriera a ruolo aperto. Dalla data del 1° marzo 1973 gli incarichi conferiti ai predetti dipendenti cessano di avere effetto.

Art. 5

Per effetto dell'applicazione della legge regionale n. 13 del 30 giugno 1972, gli incarichi della reggenza di posti vacanti precedentemente classificati nel gruppo regionale C1/d, conferiti con deliberazione della Giunta regionale al personale di ruolo della carriera esecutiva con qualifica di dattilografa ed in atto al 1° luglio 1972, si intendono revocati da tale data. Al personale incaricato delle relative funzioni in servizio all'entrata in vigore della presente legge è riconosciuta con effetto dal 1° luglio 1972, nel gruppo regionale unificato della carriera esecutiva (ruolo amministrativo), un'anzianità aggiuntiva in misura pari alla durata dell'incarico, utile ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio e degli aumenti periodici e del successivo svolgimento di carriera a ruolo aperto.

Si intendono del pari revocati col 1° luglio 1970 gli incarichi della reggenza di posti vacanti del gruppo immediatamente superiore della stessa carriera e stesso ruolo di appartenenza, in atto alla predetta data, conferiti con deliberazione della Giunta Regionale al personale di ruolo della carriera ausiliaria che, anteriormente all'applicazione della legge regionale n. 13 del 30 giugno 1972, rivestiva le qualifiche di operaio generico (gruppo S/03) ed inserviente (gruppo S/P3).

Art. 6

In sede di prima applicazione della presente legge i posti di organico della carriera di concetto, che risulteranno vacanti alla data del 1° marzo 1973, saranno conferiti mediante concorsi interni, per titoli ed esami, da espletarsi entro il 30 aprile 1973.

L'esame consisterà in un colloquio, diretto ad accertare nei concorrenti il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie del posto messo a concorso.

Per ciascun concorso la Commissione giudicatrice sarà nominata dalla Giunta Regionale e sarà composta nel modo seguente:

1) il Presidente della Giunta o un Assessore, suo delegato, che la presiede;

2) due Consiglieri regionali, di cui uno della minoranza consiliare;

3) il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale della Regione, oppure, in caso di assenza o impedimento, un Segretario Generale o Vice Segretario Generale di altra Regione o di Provincia;

4) un dipendente della Regione, oppure di altra Regione o di una Provincia, appartenente alla carriera di concetto, designato dalle Organizzazioni Sindacali rappresentate nella Commissione interna del personale regionale.

La Commissione giudicatrice sarà integrata da un membro esperto oppure, per i concorsi a posti di interprete o traduttore, da un insegnante per ciascuna lingua estera oggetto del colloquio.

Adempirà le funzioni di Segretario della Commissione giudicatrice un funzionario della Regione parimenti nominato dalla Giunta Regionale.

La Commissione giudicatrice avrà a disposizione un egual numero di punti per il colloquio e per i titoli. Il punteggio riservato ai titoli di servizio non dovrà essere inferiore a quello a disposizione di ciascun Commissario per i titoli di studio e di cultura.

Art. 7

Ai concorsi interni di cui all'art. 6 saranno ammessi tutti i dipendenti di ruolo della carriera esecutiva, siano essi inquadrati in posti di organico o in posti del ruolo soprannumerario istituito con legge regionale n. 21 del 30 dicembre 1971, che risulteranno in possesso dei titoli di studio prescritti per la copertura dei posti messi a concorso e degli altri requisiti previsti per la partecipazione a concorsi interni, ad eccezione del periodo di permanenza in posti di ruolo.

Saranno ammessi, inoltre, i dipendenti titolari da almeno un quinquennio di un posto di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti dei titoli di studio prescritti per la copertura dei posti messi a concorso, che alla data di entrata in vigore della presente legge avranno prestato servizio di fatto, da almeno un anno in via continuativa, in uno dei posti messi a concorso. L'accertamento di quest'ultima condizione sarà effettuato preventivamente dalla Commissione giudicatrice.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai concorrenti per la nomina a posti del ruolo tecnico ed a posti di assistente sociale o di assistente sanitaria visitatrice.

Ai concorsi interni per posti vacanti del ruolo tecnico (periti agrari) saranno ammessi, in via straordinaria, anche coloro che, in possesso del prescritto titolo di studio, avranno prestato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno sei mesi di ininterrotto e lodevole servizio in uno dei posti suddetti alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale.

Le domande di ammissione ai concorsi suddetti dovranno pervenire alla Giunta Regionale entro venti giorni dalla data di pubblicazione dei relativi bandi.

Art. 8

Saranno conferiti mediante concorsi interni per titoli ed esami, da espletarsi entro il 30 aprile 1973, quei posti di organico della carriera esecutiva, vacanti al 1° marzo 1973, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ricoperti di fatto, da almeno un anno in via continuativa, da personale di ruolo appartenente alla carriera ausiliaria in possesso del titolo di studio prescritto per la copertura dei posti medesimi.

I concorsi interni di cui al precedente comma si effettueranno con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7. In seno alla Commissione giudicatrice il membro designato dalle Organizzazioni Sindacali dovrà appartenere alla carriera esecutiva.

Art. 9

Ai vincitori dei concorsi interni di cui agli articoli precedenti sarà riconosciuta nel nuovo posto di titolarità, ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio e degli aumenti periodici e del successivo svolgimento di carriera a ruolo aperto, l'anzianità di ruolo maturata nella qualifica di provenienza in misura del 50%, secondo le disposizioni dell'art. 11 della presente legge.

Qualora debba trovare applicazione il penultimo comma del predetto art. 11, nel trattamento economico maturato dal dipendente nella qualifica di provenienza alla data di inquadramento nella nuova qualifica va computato l'assegno personale eventualmente attribuito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 13 del 30 giugno 1972.

Ai vincitori dei concorsi interni per posti vacanti del ruolo tecnico, già in servizio quali avventizi presso l'Amministrazione Regionale, si estenderanno, per quanto applicabili, le norme sulla valutazione del servizio non di ruolo contenute nell'art. 3 della legge regionale n. 21 del 30 dicembre 1971.

Art. 10

Nei posti di organico delle carriere direttiva ed ausiliaria vacanti al 1° marzo 1973 e nei posti di organico delle carriere di concetto ed esecutiva che risulteranno vacanti dopo l'espletamento dei concorsi interni di cui agli articoli 6 e 8 della presente legge e, parimenti, nei posti di organico delle carriere predette che si renderanno vacanti successivamente saranno immessi progressivamente i dipendenti inquadrati nei posti del ruolo soprannumerario istituiti con la legge regionale n. 21 del 30 dicembre 1971, corrispondenti per carriera e qualifica.

Ai fini dell'immissione nei posti di organico l'ordine di precedenza sarà determinato dall'anzianità effettiva di servizio maturata nel ruolo soprannumerario e, in caso di pari anzianità di servizio, secondo i criteri di precedenza stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

I dipendenti soprannumerari che transitano nel ruolo ordinario conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio che avranno maturato nel corrispondente ruolo soprannumerario.

Art. 11

L'art. 6 della legge regionale n. 13 del 30 giugno 1972, modificato con l'art. 1 della legge regionale n. 43 del 14 dicembre 1972, è sostituito dal seguente:

"Nel caso di avanzamenti di carriera in seguito a concorso o per effetto di promozione o di sistemazione disposta in via straordinaria l'anzianità di ruolo posseduta nella qualifica di provenienza della stessa carriera o nella qualifica di provenienza della carriera immediatamente precedente è riconosciuta nella misura del 50% a decorrere dal 1° luglio 1970 o dalla data della successiva nomina, promozione o sistemazione straordinaria, agli effetti della determinazione del trattamento economico nella nuova qualifica e del successivo sviluppo della carriera a ruolo aperto.

Per anzianità di ruolo posseduta nella qualifica di provenienza si intende l'anzianità riconosciuta utile ai fini economici, con esclusione dei soli benefici la cui valutazione è limitata per espressa disposizione di legge.

La valutazione del 50% dell'anzianità di ruolo posseduta nella qualifica di provenienza assorbe ogni altro riconoscimento parziale del servizio prestato in detta qualifica, che sia stato attribuito in applicazione di norme di legge regionali.

Al personale che ha ottenuto l'avanzamento in carriera per concorso nel periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1970 la valutazione prevista dai precedenti commi deve computarsi in aggiunta all'anzianità di ruolo posseduta nella nuova qualifica, compresa l'anzianità già maturata per effetto di particolari valutazioni attribuite ai sensi di leggi regionali.

Al personale che ha beneficiato di più avanzamenti di carriera per concorso, promozione o sistemazione straordinaria sarà riconosciuto, oltre la predetta valutazione ed agli stessi effetti, anche il 25% del servizio di ruolo prestato nelle altre qualifiche rivestite in precedenza.

Nei casi di fusione di gradi previsti dagli ordinamenti anteriori all'applicazione della legge regionale n. 13 del 30 giugno 1972, per anzianità nella qualifica di provenienza si intende l'intera anzianità di ruolo maturata complessivamente nei gradi soppressi.

Al personale nominato, promosso o sistemato in via straordinaria a posti di gruppo o di carriera superiori, al quale, in applicazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti, competerebbe nella nuova qualifica, al 1° luglio 1970 o alla data del successivo avanzamento, uno stipendio o salario di importo inferiore a quello che gli sarebbe spettato se la nomina, promozione o sistemazione straordinaria non fossero avvenute, è attribuita dalla predetta data la classe di stipendio o il trattamento economico immediatamente superiore a quello che avrebbe conseguito nella qualifica di provenienza. In tale caso l'anzianità utile ai fini dell'attribuzione delle eventuali successive classi di stipendio o salario e degli aumenti periodici decorrerà dal 1° luglio 1970 o dalla data del successivo avanzamento.

Nell'applicazione del precedente comma non si tiene conto dei benefici eventualmente in godimento per effetto dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336. Tali benefici, ove competano, saranno valutati in aggiunta al trattamento economico determinato in base alle altre disposizioni del presente articolo".

Art. 12

A decorrere dal 1° luglio 1970 è corrisposta al personale in servizio presso il Centro Meccanografico Regionale una indennità giornaliera nelle seguenti misure lorde:

ragioniere capo turno:

Lire 700;

coadiutore:

Lire 500.

L'indennità non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza; essa viene corrisposta per le giornate di effettiva presenza in servizio e per le giornate di godimento del congedo ordinario annuale, limitatamente al periodo di assegnazione, anche temporanea, al predetto Centro.

Art. 13

La copertura per l'anno 1973 e per gli anni seguenti delle spese annue derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previste in complessive Lire 43 milioni e da finanziare con imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari dei capitoli di spesa relativi agli emolumenti al personale dei vari servizi regionali, è assicurata dallo stanziamento di Lire 100.000.000 compreso nella previsione del capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1973 ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento. Spese correnti - Allegato E").

Per il finanziamento della spesa di Lire 43.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1973 sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1973: gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli di spesa relativi alle spese per emolumenti al personale dei vari servizi regionali sono aumentati dei sottoindicati singoli corrispondenti importi, per complessive Lire 43 milioni, con prelievo delle singole corrispondenti somme, per complessive Lire 43 milioni, dal sopramenzionato Capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso:

Capitoli n.

Aumento della previsione (Variazione in più)

8

800.000

51

3.200.000

52

8.000.000

53

3.000.000

54

2.200.000

55

1.300.000

293

2.200.000

294

600.000

302

1.000.000

462

3.400.000

495

4.000.000

496

4.000.000

580

3.000.000

676

3.300.000

677

200.000

777

500.000

793

2.300.000

TOTALE

£. 43.000.000

Per il finanziamento della spesa derivante a carico della Regione per il pagamento delle somme arretrate dovute per conguaglio assegni e contributi previdenziali e assicurativi per il personale regionale, in applicazione della presente legge, per il periodo dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1972, prevista in complessive Lire 30.000.000, al netto degli acconti già corrisposti, è approvato l'aumento per la somma di Lire 30.000.000 dello stanziamento annuo dell'apposito capitolo 59 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973, mediante prelievo della somma di Lire 30.000.000 dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E").

Art.14

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della. Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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ALLEGATO A ALLA LEGGE REGIONALE ................ N. .....

NUOVA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Servizi - Uffici

Qualifiche del personale

Posti

Carriera

Gruppo reg.

non di ruolo

di ruolo

SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Dirigente Servizi Segreteria:

1

direttiva

A/2

SERVIZIO SEGRETERIA E COMMISSIONI CONSILIARI

Primo Segretario Capo Servizio

1

direttiva

A/3

Segretario

1

di concetto

B

ARCHIVIO - REGISTRAZIONE - COPIA E STAMPA VERBALI

Coadiutori

2

esecutiva

C

UFFICIO COPIA

Coadiutori

5

esecutiva

C

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE E UFFICIO STAMPA

Servizi - Uffici

Qualifiche del personale

Posti

Carriera

Gruppo reg.

non di ruolo

di ruolo

PRESIDENZA DELLA GIUNTA

Capo Gabinetto

1

Coadiutori

4

esecutiva

C

UFFICIO STAMPA

Capo Ufficio Stampa

1

Vice Capo Ufficio Stampa

1

Segretari

2

di concetto

B

Traduttori

2

di concetto

B

Coadiutore

1

esecutiva

C

SEGRETERIA GENERALE

Servizi - Uffici

Qualifiche del personale

Posti

Carriera

Gruppo reg.

non di ruolo

di ruolo

SEGRETERIA GENERALE

Segretario Generale

1

direttiva

A/1

Vice Segretario Generale

1

direttiva

A/2

UFFICIO PERSONALE: SERVIZI AMMINISTRATIVI E SERVIZIO CONTABILITA' E STIPENDI

Segretario

1

di concetto

B

Ragionieri

4

di concetto

B

Coadiutori

4

esecutiva

C

SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

Primo Segretario Capo Servizio

1

direttiva

A/3

Segretario

1

di concetto

B

Coadiutori

3

esecutiva

C

SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

1

direttiva

A/2

Primo Segretario Capo Servizio

1

direttiva

A/3

Segretario

1

di concetto

B

Coadiutori

4

esecutiva

C

SERVIZIO CONTROLLO ENTI LOCALI E MORALI

Dirigente del Servizio Controllo Enti Locali e Morali

1

direttiva

A/2

Primo Segretario Capo Servizio e Ispettore

1

direttiva

A/3

Segretari

3

di concetto

B/2

Ragionieri

2

di concetto

B

Coadiutori

2

esecutiva

C

SERVIZIO ELETTORALE E DI VIGILANZA ANAGRAFICA

Segretario

1

di concetto

B

Coadiutore

1

esecutiva

C

ARCHIVIO GENERALE

Archivista Capo

1

di concetto

B

Coadiutori

7

esecutiva

C

UFFICIO COPIA

Coadiutori

6

esecutiva

C

COMMISSIONE DI COORDINA-MENTO

Segretario

1

di concetto

B

Coadiutore

1

esecutiva

C

SERVIZIO CUSTODIA - TELEFONO - AUTOMEZZI

CUSTODIA

Usciere Capo

1

ausiliaria

S/1

Uscieri

21

ausiliaria

S/2

TELEFONO

Telefonisti

3

esecutiva

C

AUTOMEZZI

Autista Meccanico Capo Garage

1

ausiliaria

S/1

Autisti meccanici

11

ausiliaria

S/2

Operaio qualificato

1

ausiliaria

S/2

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

Servizi - Uffici Qualifiche del personale

Posti

Carriera

Gruppo reg.

non di ruolo

di ruolo

UFFICIO ASSESSORATO

Dirigente Amministrativo di Assessorato

1

direttiva

A/2

Segretari

3

di concetto

B

Coadiutori

3

esecutiva

C

SERVIZI AGRARI

Ispettore Agrario

1

direttiva

A/2

Vice Ispettore Agrario

1

direttiva

A/3

Ispettore Agrario addetto

1

direttiva

A/3

Periti Agrari

3

di concetto

B

Coadiutori

2

esecutiva

C

Geometri

4

di concetto

B

SERVIZI ZOOTECNICI E CASEARI

Capo Servizi Zootecnici

1

direttiva

A/3

Coadiutori

6

esecutiva

C

SERVIZI FORESTALI

Ispettore Forestale

1

direttiva

A/2

Vice Ispettore Forestale

1

direttiva

A/3

Ispettore Forestale addetto

1

direttiva

A/3

Geometri

3

di concetto

B

Ragioniere

1

di concetto

B

Coadiutori

6

esecutiva

C

UFFICIO COPIA

Coadiutori

7

esecutiva

C

ASSESSORATO DELLE FINANZE

Servizi - Uffici Qualifiche del personale

Posti

Carriera

Gruppo reg.

non di ruolo

di ruolo

UFFICIO ASSESSORATO

Ragioniere Capo - Dirigente di Assessorato

1

direttiva

A/2

Vice Ragioniere Capo

1

direttiva

A/3

Segretario

1

di concetto

B

Coadiutore

1

esecutiva

C

UFFICIO GESTIONE BILANCIO

Ragionieri

2

di concetto

B

Coadiutori

3

esecutiva

C

UFFICIO CONTABILITA' ERARIALI

Ragioniere

1

di concetto

E

Coadiutori

2

esecutiva

C

SERVIZIOECOMONATO - DEMANIO E PATRIMONIO

Ragioniere Economo

1

di concetto

B

Ragionieri

2

di concetto

B

Geometri

2

di concetto

D

Coadiutori

2

esecutiva

C

Magazziniere

1

ausiliaria

S/2

UFFICIO COORDINAMENTO TRIBUTARIO E STATISTICA FINANZIARIA

Ragioniere

1

di concetto

B

Coadiutore

1

esecutiva

C

SERVIZIO CONTABILITA' ANTINCENDI

Ragioniere

1

di concetto

B

Coadiutore

1

esecutiva

C

CENTRO MECCANOGRAFICO

Ragionieri Centro Meccanografico

3

di concetto

B

Coadiutori

6

esecutiva

C

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Servizi - Uffici Qualifiche del personale

Posti

Carriera

Gruppo reg.

non di ruolo

di ruolo

UFFICIO ASSESSORATO

Dirigente di Assessorato

1

direttiva

A/2

Coadiutore

1

esecutiva

C

SERVIZI CAMERALI

Primo Segretario Capo Servizio

1

direttiva

A/3

Segretari

2

di concetto

B

Coadiutori

2

esecutiva

C

UFFICIO REGISTRO DITTE

Segretario

1

di concetto

B

Ragioniere

1

di concetto

B

Coadiutore

1

esecutiva

C

SERVIZIO REGIONALE STUDI ECONOMICI - STATISTICA - CENSIMENTO E PREZZI

Primo Segretario Capo Servizio

1

direttiva

A/3

Segretari

2

di concetto

B

Coadiutori

2

esecutiva

C

UFFICIO LAVORO E ARTIGIANATO

Segretario

1

di concetto

B

Coadiutori

3

esecutiva

C

SERVIZI ZONA FRANCA - DISTRIBUZIONE GENERI CONTINGENTATI

Primo Segretario Capo Servizio

1

direttiva

A/3

Segretari

2

di concetto

B

Ragioniere

1

di concetto

B

Coadiutori

2

esecutiva

C

UFFICIO COMMERCIO ESTERO

Segretario

1

di concetto

B

Coadiutore

1

esecutiva

C

ASSESSORATO INDUSTRIA E COMMERCIO

Servizi - Uffici Qualifiche del personale

Posti

Carriera

Gruppo reg.

non di ruolo

di ruolo

UFFICIO AUTOVEICOLI E DISTRIBUZIONE CARBURANTI E LUBIFRICANTI IN ESENZIONE FISCALE

Coadiutori

5

esecutiva

C

ARCHIVIO E COPIA

Coadiutori

6

esecutiva

C

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Servizi - Uffici Qualifiche del personale

Posti

Carriera

Gruppo reg.

non di ruolo

di ruolo

UFFICIO ASSESSORATO

Ingegnere Capo - Dirigente dell'Assessorato

1

direttiva

A/2

Vice ingegnere Capo

1

direttiva

A/3

Ingegneri

2

direttiva

A/3

UFFICIO SEGRETERIA

Segretario

1

di concetto

B

Geometri

2

di concetto

B

Coadiutori

2

esecutiva

C

UFFICIO STUDI - LAVORI E PROGETTI

Geometri

6

di concetto

B

Coadiutori

2

esecutiva

C

UFFICIO MANUTENZIONE STABILI

Geometra

1

di concetto

B

Coadiutore

1

esecutiva

C

Operaio specializzato

1

ausiliaria

S/1

Operai qualificati

4

ausiliaria

S/2

SERVIZIO VIABILITA' - PRONTI INTERVENTI E LAVORI DIRETTI

UFFICIO VIABILITA' E PRONTI INTERVENTI

Geometri

6

di concetto

B

Coadiutori

2

esecutiva

C

Capo Operaio Autista

1

ausiliaria

S/1

Operai Autisti

4

ausiliaria

S/2

Capi Cantonieri

4

ausiliaria

S/1

Cantonieri

32

ausiliaria

S/2

UFFICIO LAVORI DIRETTI

Coadiutori

2

esecutiva

C

Operai qualificati

4

ausiliaria

S/2

SERVIZIO ACQUE - MINIERE E OPERE IGIENICHE

UFFICIO ACQUE E MINIERE

Geometra

1

di concetto

P

UFFICIO OPERE IGIENICHE

Geometra

1

di concetto

D

Coadiutore

1

esecutiva

C

UFFICIO CONTABILITA' - ARCHIVIO E COPIA

Ragionieri

3

di concetto

B

Coadiutori

6

esecutiva

C

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Servizi - Uffici Qualifiche del personale

Posti

Carriera

Gruppo reg.

non di ruolo

di ruolo

UFFICIO ASSESSORATO

Sovraintendente agli Studi

Dirigente di Assessorato

1

direttiva

A/2

Primo Segretario Ispettore

1

direttiva

A13

Segretario

1

di concetto

B

Coadiutore

l

esecutiva

C

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Primo Segretario Capo Servizio

1

direttiva

A/3

UFFICIO SEGRETERIA

Segretari

5

di concetto

B

Coadiutore

1

esecutiva

C

UFFICIO STIPENDI E CONTABILITA'

Ragionieri

6

di concetto

B

Coadiutore

1

esecutiva

C

ARCHIVIO E COPIA

Coadiutori

9

esecutiva

C

ARCHIVIO STORICO E BIBLIOTECA REGIONALE

Archivista Paleografo

1

direttiva

A/3

Bibliotecario

1

di concetto

B

Segretario

1

di concetto

B

Coadiutori

5

esecutiva

C

Usciere

1

ausiliaria

S/2

ASSESSORATO DELLA SANITA' ED ASSISTENZA SOCIALE

Servizi - Uffici Qualifiche del personale

Posti

Carriera

Gruppo reg.

non di ruolo

di ruolo

Dirigente Amministrativo di Assessorato

1

direttiva

A/2

Ragioniere

1

di concetto

B

Coadiutore

1

esecutiva

C

UFFICIO ASSISTENZA E PREVIDENZA

Assistenti Sociali

4

di concetto

B

Segretari

3

di concetto

B

Coadiutori

4

esecutiva

C

UFFICIO COPIA

Coadiutori

4

esecutiva

C

SERVIZI SANITARI

Medico Regionale

1

direttiva

A/2

Veterinario Regionale

1

direttiva

A/2

Medico Regionale aggiunto

1

direttiva

A/3

Segretario

1

di concetto

D

Assistente Sanitaria visitatrice

1

di concetto

D

Vigili Sanitari

8

esecutiva

C

Coadiutori

2

esecutiva

C

CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA

(Medici specialisti da retribuire con trattamento convenzionato, in analogia a quanto praticato dagli Istituti Mutualistici)

Assistenti Sanitarie Visitatrici

2

di concetto

B

Coadiutore

1

esecutiva

C

SERVIZI AMMINISTRATIVI O.N.M.I.

Ragioniere

1

di concetto

B

Coadiutori

2

esecutiva

C

ASSESSORATO DEL TURISMO, ANTICHITA' E BELLE ARTI

Servizi - Uffici Qualifiche del personale

Posti

Carriera

Gruppo reg.

non di ruolo

di ruolo

UFFICIO REGIONALE DEL TURISMO

Direttore Ufficio Turismo

Dirigente Amministrativo di Assessorato

1

direttiva

A/2

SERVIZIO TURISMO E RICETTIVITA',

Geometra

1

di concetto

B

Ispettori

2

di concetto

B

Coadiutori

3

esecutiva

C

SERVIZIO STATISTICA E CONTABILITA'

Coadiutori

3

esecutiva

C

SERVIZIO PUBBLICITA', SPETTACOLO INFORMAZIONI E SPORT

Vice Direttore dell'Ufficio Turismo

1

direttiva

A/3

Segretario

1

di concetto

B

Coadiutore

1

esecutiva

C

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE

Interpreti

4

di concetto

B

ARCHIVIO E COPIA

Coadiutori

6

esecutiva

C

SOVRAINTENDENZA AI MONUMENTI ANTICHITA' E BELLE ARTI

Sovraintendente

1

direttiva

A/2

Architetto

1

direttiva

A/3

Geometri

3

di concetto

B

Coadiutori

2

esecutiva

C

Operai qualificati

3

ausiliaria

S/2

Giardinieri

2

ausiliaria

S/2

Custodi Castelli e Musei

6

ausiliaria

S/3

UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

Urbanista

1

direttiva

A/3

Geometra

1

di concetto

B

Coadiutore

1

esecutiva

C

Allegato B alla legge regionale ...............

TABELLE DI ATTUAZIONE DELLA CARRIERA ECONOMICA "A RUOLO APERTO" - CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo del personale amministrativo

Sviluppo del ruolo aperto

Gruppo regionale

Qualifiche

n. posti

Stipendi annui lordi

n. anni

B

Segretari

37

3.800.000

dopo 20 anni

Traduttori

2

3.330.000

dopo 16 anni

Archivista Capo

1

2.830.000

dopo 12 anni

Ispettori Ufficio Turismo

2

2.450.000

dopo 8 anni

2.120.000

dopo 4 anni

1.830.000

Iniziale

Ruolo del Personale di Ragioneria

Sviluppo del ruolo aperto

Gruppo regionale

Qualifiche

n. posti

Stipendi annui lordi

n. anni

B

Ragionieri

28

3.800.000

dopo 20 anni

3.330.000

dopo 16 anni

2.830.000

dopo 12 anni

2.450.000

dopo 8 anni

2.120.000

dono 4 anni

1.830.000

iniziale

Ruolo del Personale addetto al Centro Meccanografico Regionale

Sviluppo del ruolo aperto

Gruppo regionale

Qualifiche

n. posti

Stipendi annui lordi

n. anni

B

Ragionieri Centro Meccanografico

3

3.800.000

dopo 20 anni

3.330.000

dopo 16 anni

2.830.000

dopo 12 anni

2.450.000

dopo 8 anni

2.120.000

dopo 4 anni

1.830.000

iniziale

Ruolo del Personale Tecnico

Sviluppo del ruolo aperto

Gruppo regionale

Qualifiche

n. posti

Stipendi annui lordi

n. anni

B

Geometri

31

3.80.000

dopo 20 anni

Periti Agrari

3

3.330.000

dopo 16 anni

2.830.000

dopo 12 anni

2.450.000

dopo 8 anni

2.120.000

dopo 4 anni

1.830.000

iniziale

Ruolo speciale

Sviluppo del ruolo aperto

Gruppo regionale

Qualifiche

n. posti

Stipendi annui lordi

n. anni

B

Assistenti Sociali

4

3.800.000

dopo 16 anni

Interpreti

4

3.330.000

dopo 12 anni

Bibliotecario

1

2.830.000

dopo 8 anni

2.450.000

dopo 4 anni

2.120.000

iniziale

Ruolo A.S.V.

Sviluppo del ruolo aperto

Gruppo regionale

Qualifiche

n. posti

Stipendi annui lordi

n. anni

B

Assistenti Sanitarie

3

3.800.000

dopo 24 anni

Visitatrici

3.33.000

dopo 20 anni

2.830.000

dopo 16 anni

2.450.000

dopo 12 anni

2.120.000

dopo 8 anni

1.83.000

dopo 4 anni

1.580.000

iniziale

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo del Personale amministrativo

Sviluppo del ruolo aperto

Gruppo regionale

Qualifiche

n. posti

Stipendi annui lordi

n. anni

C

Coadiutori

166

2.790.000

dopo 20 anni

2.420.000

dopo 16 anni

2.050.000

dopo 12 anni

1.770.000

dopo 8 anni

1.530.000

dopo 4 anni

1.300.000

iniziale

Ruolo del personale tecnico

Sviluppo del ruolo aperto

Gruppo regionale

Qualifiche

n. posti

Stipendi annui lordi

n. anni

C

Vigili sanitari

8

2.790.000

dopo 20 anni

Telefonisti

3

2.420.000

dopo 16 anni

2.050.000

dopo 12 anni

1.770.000

dopo 8 anni

1.530.000

dopo 4 anni

1.300.000

iniziale