Oggetto del Consiglio n. 41 del 8 febbraio 1973 - Verbale
OGGETTO N. 41/73 - Mantenimento dell'esenzione fiscale sui quantitativi dei prodotti petroliferi in assegnazione contingentata in Valle d'Aosta. (Approvazione di ordine del giorno)
Il Presidente MONTESANO, richiamandosi alla comunicazione fatta dal Presidente della Giunta, Dujany, nel corso della odierna seduta antimeridiana (oggetto n. 38), sottopone all'esame e alla approvazione del Consiglio il sottoriportato ordine del giorno presentato dal Presidente della Giunta stesso, di cui il Consigliere Segretario dà lettura:
(...Omissis...)
Intervengono il Presidente MONTESANO, che propone un emendamento, il Presidente della Giunta DUJANY, i Consiglieri RAMERA, SAVIOZ, BORREL TUBÈRE e ANDRIONE.
Risponde il Presidente della Giunta DUJANY.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'ordine del giorno in discussione, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dell'ordine del giorno stesso, con l'emendamento proposto da lui medesimo.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente MONTESANO accerta e comunica che il Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro), ha approvato il sottoriportato ordine del giorno, da inviare al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato, ai Capi dei Gruppi Parlamentari presenti in seno al Senato stesso e all'On.le Martinelli, relatore al disegno di legge di iniziativa governativa n. 757.
ORDINE DEL GIORNO
Il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta
nell'adunanza dell'8 febbraio 1973;
visto il disegno di legge n. 757, di iniziativa governativa, attualmente in discussione al Senato della Repubblica e riguardante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e di gas metano;
visto l'emendamento aggiuntivo presentato dal Senatore Valdostano, Avv. Giuseppe Fillietroz, tendente ad ottenere il mantenimento dell'esenzione fiscale sui quantitativi di prodotti petroliferi in assegnazione contingentata in Valle d'Aosta, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1057, ai fini della esenzione dei prodotti stessi dalla nuova imposta sul valore aggiunto di cui al Decreto P.R. 26.10.1972 n. 633;
ritenuto che nel predetto disegno di legge è prevista la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi allo scopo di evitare l'aumento del prezzo di vendita dei prodotti stessi in seguito all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
ritenuto che dalla eventuale non approvazione dell'emendamento presentato dal Sen. Fillietroz deriverebbe, invece, un aumento, solo in Valle d'Aosta, del prezzo di vendita dei prodotti petroliferi suddetti per quanto riguarda i quantitativi annui contingentati in esenzione fiscale di cui alla legge 6.12.1971 n. 1057, con evidente sperequazione nei confronti degli abitanti della Valle d'Aosta;
considerato che l'esenzione fiscale sui quantitativi annui di prodotti contingentati previsti dalla legge 6.12.1971 n. 1057, è stata concessa in attesa e a parziale riconoscimento del regime di zona franca previsto per la Valle d'Aosta dall'art. 14 della legge costituzionale 26.2.1948 n. 4;
ad unanimità di voti favorevoli;
CHIEDE
al Governo della Repubblica ed al Senato di approvare il menzionato emendamento proposto dal Senatore Valdostano, Avv. Giuseppe Fillietroz, allo scopo di mantenere immutati i diritti da anni spettanti agli abitanti della Valle d'Aosta e di evitare una grave ingiustizia ai danni degli abitanti stessi, in relazione all'art. 14 della legge costituzionale 26.2.1948 n. 4 ed alla legge 6.12.1971 n. 1057.