Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 3339 del 21 febbraio 2008 - Resoconto

OGGETTO N. 3339/XII - Proposta di regolamento: "Nuova disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Président - Si je ne me trompe pas, on avait terminé la partie concernant les interpellations et donc on aborde l'objet n° 27.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, come definiti dall'articolo 40, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e i casi di esclusione del medesimo.

Articolo 2

(Titolarità del diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

2. L'accesso è inoltre consentito alle pubbliche amministrazioni per gli atti la cui conoscenza sia funzionale allo svolgimento delle loro attribuzioni. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano all'acquisizione diretta dei documenti ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 19/2007.

CAPO II

PROCEDIMENTO DI ACCESSO

Articolo 3

(Accesso informale)

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta motivata, anche verbale, rivolta alla struttura regionale competente a formare il documento o che lo detiene stabilmente, di seguito denominata struttura competente.

2. Il richiedente deve:

a) indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta o gli elementi che ne consentono l'individuazione;

b) specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta;

c) far constare la propria identità e, qualora presenti la richiesta per conto di terzi, i propri poteri rappresentativi, indicando le generalità dell'interessato.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta, in relazione a quanto in essa indicato, mediante:

a) l'indicazione della pubblicazione contenente il documento, ove esistente;

b) l'esibizione del documento al fine del suo esame o l'estrazione di copia del medesimo.

4. Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 19/2007, redige sintetico verbale sull'esito del procedimento di cui al presente articolo.

Articolo 4

(Accesso formale)

1. Il richiedente è invitato a presentare richiesta formale alla struttura competente qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ed in particolare quando:

a) sussista oggettiva difficoltà di reperimento del documento;

b) sorgano dubbi sull'identità del richiedente, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse connesso all'oggetto della richiesta, sull'accessibilità del documento o sull'esigenza di tutela della riservatezza di terzi;

c) risulti l'esistenza di controinteressati, intendendosi per tali i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

2. Il richiedente può sempre presentare richiesta formale, anche fuori dai casi indicati al comma 1. In tutti i casi in cui sia presentata richiesta formale, la struttura competente è tenuta a rilasciarne ricevuta, se richiesta.

Articolo 5

(Presentazione della richiesta di accesso formale)

1. La richiesta di accesso formale è indirizzata alla struttura competente.

2. Nell'ipotesi in cui la struttura competente non sia agevolmente identificabile dal richiedente, la richiesta è indirizzata al dirigente della struttura per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

3. Ove la richiesta sia presentata ad una struttura diversa rispetto a quella nei cui confronti deve essere esercitato il diritto di accesso, questa la trasmette immediatamente a quella competente e di tale trasmissione è data comunicazione al richiedente.

4. Nella richiesta devono essere riportati:

a) le generalità del richiedente e dell'interessato, ove non coincidenti, complete, se necessario, di indirizzo e numero di telefono o di telefax, unitamente all'indicazione dei propri poteri rappresentativi, qualora la richiesta sia presentata per conto di terzi;

b) l'indicazione degli elementi che permettono l'individuazione del documento oggetto della richiesta;

c) l'indicazione espressa della necessità che la copia rilasciata sia in bollo;

d) l'interesse di cui si è portatori;

e) la sottoscrizione.

5. Una singola richiesta di accesso può riguardare anche più di un documento. In ogni caso, la richiesta deve essere formulata in modo da consentire alla struttura competente l'identificazione dei documenti richiesti.

6. La richiesta, sottoscritta in conformità all'articolo 35 della l.r. 19/2007, può pervenire alla struttura competente anche per posta, telefax o mediante mezzi telematici idonei a certificarne la provenienza e la ricezione da parte del destinatario, ove esistenti e regolarmente attivati.

Articolo 6

(Notifica ai controinteressati)

1. La struttura alla quale è indirizzata la richiesta di accesso è tenuta a darne comunicazione agli eventuali controinteressati, individuati tenendo anche conto degli atti connessi al documento richiesto. La comunicazione è effettuata mediante mezzi, anche telematici, ove esistenti e regolarmente attivati, idonei a certificarne la provenienza e la ricezione da parte del destinatario.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare alla struttura competente una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Dell'eventuale mancato accoglimento dell'opposizione deve essere data ragione nell'atto di accoglimento della richiesta di accesso, dandone comunicazione ai controinteressati.

Articolo 7

(Accoglimento della richiesta)

1. L'accoglimento della richiesta avviene, in relazione a quanto in essa indicato, mediante:

a) l'indicazione della pubblicazione contenente il documento, ove esistente;

b) l'esibizione del documento al fine del suo esame o l'estrazione di copia del medesimo.

2. L'atto di accoglimento della richiesta contiene l'indicazione dell'ufficio presso cui rivolgersi per prendere visione o per ottenere copia della documentazione richiesta.

3. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le esclusioni e le limitazioni di cui all'articolo 41 della l.r. 19/2007 e al capo III del presente regolamento.

4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta alla struttura competente. Fatto salvo quanto stabilito al comma 5, decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la richiesta si intende respinta.

5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta la struttura competente, entro dieci giorni, deve darne comunicazione al richiedente, con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. Il termine per la conclusione del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata. Decorso il termine di venti giorni senza che siano pervenute le integrazioni richieste, il responsabile dispone l'archiviazione del procedimento, dandone comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Articolo 8

(Esame dei documenti)

1. L'esame dei documenti si esercita mediante consultazione, da parte del richiedente, dei documenti medesimi detenuti dalla struttura competente ed espressamente indicati nella richiesta di accesso.

2. L'esame dei documenti avviene alla presenza di personale addetto. Il richiedente può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

3. I documenti non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione o alterati in qualsiasi modo.

4. L'esame dei documenti può essere effettuato dal richiedente, anche accompagnato da altra persona o da persona appositamente delegata, le generalità delle quali devono essere registrate in calce alla richiesta.

Articolo 9

(Estrazione di copia)

1. L'estrazione di copia si esercita mediante il ricevimento, da parte del richiedente, o di persona appositamente delegata, di copia dei documenti richiesti, mediante consegna a mano o per posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Le informazioni contenute in strumenti informatici possono essere rilasciate sugli appositi supporti ovvero mediante mezzi telematici idonei a certificarne la provenienza e la ricezione da parte del destinatario, ove esistenti e regolarmente attivati.

3. Possono essere rilasciate copie parziali dei documenti. Le copie parziali devono comunque comprendere la prima e l'ultima pagina del documento e le pagine o le parti omesse devono essere indicate.

Articolo 10

(Tariffe)

1. La richiesta di accesso è esente da imposta di bollo, salvo che sia richiesto il rilascio di copie autentiche.

2. L'esame dei documenti è gratuito. Sono a carico del richiedente le spese di riproduzione e, in caso di copia autentica, l'imposta di bollo. In caso di rilascio di copie su supporto informatico, sono inoltre a carico del richiedente le spese del supporto, qualora questo non sia fornito direttamente dal richiedente.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, determina la misura e le modalità del versamento delle somme relative al rimborso delle spese di riproduzione e l'eventuale esonero dal pagamento in relazione al numero esiguo di copie richieste.

4. Al momento del ritiro della copia deve essere dimostrato l'avvenuto pagamento delle somme di cui al comma 2.

CAPO III

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DAL DIRITTO DI ACCESSO

Articolo 11

(Differimento, rifiuto o limitazione della richiesta di accesso)

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso, nei casi di cui all'articolo 43, commi 5 e 6, della l.r. 19/2007, sono motivati, a cura del responsabile del procedimento, con riferimento specifico alla normativa vigente e alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. Dei relativi atti è data comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

2. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata. Alla scadenza del termine, il responsabile del procedimento può prorogare il differimento per una sola volta.

Articolo 12

(Esclusione dal diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso è sempre escluso nei casi previsti dall'articolo 41 della l.r. 19/2007.

Articolo 13

(Documenti riservati)

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della l.r. 19/2007 sono, in particolare, sottratti all'accesso:

a) i documenti contenuti nei fascicoli personali dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per le parti relative alle situazioni personali e familiari, allo stato di salute, alla situazione professionale, economico-finanziaria e sindacale;

b) i documenti riguardanti le situazioni personali e familiari e le condizioni economico-finanziarie e professionali, lo stato di salute e le condizioni psico-fisiche relative a persone fisiche;

c) i documenti riguardanti le condizioni economico-finanziarie o i processi tecnico-produttivi, con particolare riferimento a progetti o atti di qualsiasi tipo contenenti informazioni tecniche dettagliate ovvero strategie di sviluppo aziendale di persone giuridiche, gruppi, imprese o associazioni;

d) la corrispondenza epistolare di privati, persone giuridiche, gruppi, imprese o associazioni, utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;

e) i documenti attinenti a procedimenti giudiziari, disciplinari o di dispensa dal servizio;

f) i documenti riguardanti accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili.

2. L'accesso ai documenti di cui al comma 1, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri diretti interessi giuridici, deve essere comunque garantito agli interessati.

3. Se i documenti di cui al comma 1 contengono dati sensibili, ovvero dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, o dati giudiziari, ovvero dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o), e da r) a u), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale, oppure dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l'accesso è consentito soltanto nei casi e con i limiti di cui all'articolo 42, comma 3, della l.r. 19/2007.

CAPO IV

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 14

(Abrogazione)

1. Il regolamento regionale 14 luglio 2000, n. 3 (Disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Abrogazione del regolamento regionale 17 giugno 1996, n. 3), è abrogato.

Président - La parole au rapporteur, Conseiller Stacchetti.

Stacchetti (SA) - Proposta di regolamento regionale n. 11: "Nuova disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi". La proposta di regolamento che il Consiglio regionale si appresta ad esaminare ed approvare nasce dalla previsione dell'articolo 42, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2007 che espressamente rinvia alla disciplina di un regolamento regionale l'individuazione delle "categorie dei documenti che in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, sono sottratte all'accesso qualora riguardino soggetti diversi da chi ne richiede l'accesso".

Le norme regolamentari che la Giunta ci ha sottoposto per l'approvazione dunque sono dirette a garantire, nell'ambito di un procedimento amministrativo, il diritto di "privacy", nell'accesso ai documenti amministrativi con esclusivo riferimento all'Amministrazione regionale. Per completezza è bene ricordare che l'articolo 1, comma 2, della legge n. 19 del 2007 stabilisce che gli enti locali della Regione di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e gli enti pubblici non economici dipendenti della Regione, per disciplinare i casi di esclusione dal diritto di accesso dei documenti di loro competenza, sono tenuti ad adattare analogo regolamento nell'ambito della loro autonomia organizzativa e regolamentare.

Il regolamento in corso di approvazione si suddivide in 4 capi di cui: il primo reca le disposizioni regionali nel rispetto del dettato di cui alla legge regionale n. 19/2007; il secondo disciplina il procedimento di accesso, nonché i passaggi essenziali e i conseguenti adempimenti; il terzo prevede i casi di esclusione e di limitazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi; il quarto dispone l'abrogazione del precedente regolamento n. 3 del 14 luglio 2000.

L'esame dei singoli articoli del capo II evidenzia la cura e la meticolosità con cui sono state organizzate le varie fasi del procedimento in modo di garantire il rispetto dei modi e dei tempi per assolvere alle richieste di accesso.

Particolare attenzione è stata posta nella previsione delle norme regolamentari sui limiti di esclusione dal diritto di accesso con particolare riferimento ai documenti che contengono informazioni riservate o contenenti dati sensibili, ovvero dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, garantendo, comunque, agli interessati l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi.

La presente proposta di regolamento infine non disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi, esercitato dai Consiglieri regionali in espletamento del loro mandato, per il quale restano ferme le disposizioni contenute nel Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale.

Alla proposta di regolamento sono pervenuti 2 emendamenti: uno del Presidente della Regione e uno del gruppo "Arcobaleno", chiedo la sospensione del Consiglio per la riunione del gruppo di maggioranza per decidere sui 2 emendamenti.

Presidente - Collega Stacchetti, mi conferma solo la presentazione di un emendamento del Presidente Caveri? Per cortesia qualcuno lo fa pervenire alla Presidenza perché non ce l'ho...

Stacchetti (SA) - ... aspetta non vorrei...

Presidente - ... ce n'è uno della II Commissione...

Stacchetti (SA) - ... chiedo scusa, c'è l'emendamento del gruppo "Arcobaleno"...

Presidente - ... solo per evitare confusione... I lavori consiliari sono sospesi per 10 minuti.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 15,56 alle ore 16,04.

Président - Conseiller Stacchetti, nous pouvons reprendre les travaux? Je déclare donc ouverte la discussion générale.

La parole au Président de la Région, Caveri.

Caveri (UV) - Ringrazio molto il collega Stacchetti della sua relazione, che ha dato conto in termini complessivi e analitici del provvedimento che portiamo all'attenzione dell'aula. Si tratta di un regolamento previsto in termini espliciti dal comma 3 dell'articolo 42 e riguarda la Regione, non facciamo delle confusioni e in questo vorrei anche far presente ai presentatori dell'emendamento qualunque sia la versione che propongono, come noi oggi ci occupiamo della proposta di regolamento che concerne la Regione, posto che la legge n. 19/2007 sul procedimento amministrativo stabilisce invece all'articolo 42, comma 1, che il regolamento debba essere adottato dalle singole amministrazioni interessate tenuto conto della tipologia di documenti amministrativi trattati e delle peculiari caratteristiche organizzative di ciascun ente. Si badi anche che il regolamento proposto non trova applicazione agli enti locali o agli enti strumentali della Regione.

Quanto ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività di pubblico interesse, rileva inoltre l'articolo 2, comma 1, della citata legge, che stabilisce l'applicazione a detti soggetti dei principi stabiliti dalla legge, compresi quelli afferenti alla trasparenza cui si correla il diritto di accesso che nei confronti dei soggetti privati andrà esercitato in relazione alla peculiarità dell'azione da essi condotta nella loro veste privatistica quando si tratti di attività rilevante sotto il profilo del pubblico interesse. Al di là dei termini giuridici, oggi non possiamo occuparci delle società partecipate, le quali devono predisporre un loro regolamento; quando le società partecipate abbiano delle attività... penso al caso della legge n. 19 sul turismo o della legge n. 6 sull'artigianato... ovviamente uno può chiedere l'informazione agli Assessorati competenti e ottenerla, "Finaosta" sulle attività "Finaosta" di carattere di pubblico interesse deve fare il proprio regolamento e noi non possiamo prevedere quanto previsto nell'emendamento, perché andremmo a modificare la legge con un regolamento, cosa che non possiamo fare. Ribadisco quindi che questo regolamento è da applicarsi all'Amministrazione regionale, non è una fuga dalle responsabilità, partendo dal presupposto che le partecipate devono applicare i principi della legge madre, ma oggi parlarne nel regolamento non ha giuridicamente alcun significato.

Président - La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - Ringrazio sia il relatore, sia il Presidente per aver voluto soffermarsi sul nostro emendamento; capisco che vi possano essere delle resistenze dal punto di vista regolamentare formale, ma c'è di fatto un problema che non viene mai affrontato. Lei ha detto: "non è questo il momento in cui affrontarlo", sarà, ma allora dove lo si affronta e quando...

(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)

... siamo sicuri che queste società partecipate hanno fatto il loro lavoro e hanno svolto il loro compito di dotarsi di un regolamento per l'accesso?

Mi preoccupo degli utenti e chiedo: gli utenti che vanno a chiedere informazioni a queste società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione... e non sono piccole società, abbiamo avuto l'elenco e sono dall'"Autoporto" alla "Finaosta", al "Casinò", all'"INVA", alla "RAV", l'"AVDA"... Nel caso in cui queste società non abbiano ottemperato ad un loro dovere e dicano: "non abbiamo ancora il regolamento per rispondervi", cosa deve fare l'utente, a chi deve rivolgersi? Al TAR? Oppure non è possibile in questo momento risolvere il problema, mentre regolamentiamo il diritto di accesso per l'attività amministrativa della Regione e degli uffici della Regione? Possiamo dire in un altro modo, ma praticamente diciamo che gli uffici regionali che sono preposti a tale funzione di avere rapporti con le società partecipate, questi uffici regionali svolgono anche una funzione di "trait d'union" fra il cittadino e la società se questa non lo fa. A nostro avviso, quindi non viene leso un principio della pubblica amministrazione, ma si dice semplicemente che gli uffici della Pubblica Amministrazione regionale rispondono naturalmente agli utenti e, nel caso in cui vi fosse una domanda rivolta agli uffici regionali, ma indirettamente per avere direttamente un'informazione dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione, si dice che questi uffici lo possono fare... Il Presidente ha spiegato e io vorrei rispiegare la motivazione per cui, a nostro avviso, questo emendamento, riformulato dal relatore, può essere accolto.

Presidente - C'è un emendamento che viene riformulato, un attimo di pazienza... l'emendamento riformulato è stato depositato e vi verrà distribuito.

La parola al Consigliere Ottoz.

Ottoz (CdL) - Ho preso atto di quello che ci ha detto il Presidente in Commissione e di quello che ha ripetuto sinteticamente, ma precisamente oggi e abbiamo preso visione della proposta di variazione dell'emendamento della collega Squarzino, alla quale non possiamo che essere favorevoli tenuto conto della situazione generale sul tema del libero accesso ai documenti amministrativi, la materia nella quale il cittadino si trova in vistosa posizione di impotenza, di debolezza nei confronti degli uffici e dei funzionari. Ovviamente, se vivessimo in un mondo ideale, dove tutti si comportano nel migliore dei modi e tutti applicano la legge nell'interesse generale e per proteggere i singoli, non ci sarebbe bisogno neanche di farli questi regolamenti o queste leggi per cui poi facciamo tali regolamenti. In realtà quello che capita è che il sospetto è molto forte che queste leggi siano mirate ad una sorta di principio: non disturbare il manovratore.

Capita soventissimo anche a noi, Consiglieri regionali, di trovare mille ostacoli al reperimento e all'ottenimento delle informazioni, immaginatevi qual è la situazione del povero cittadino che si senta leso in un suo diritto o non capisca perché una situazione non va avanti, oppure ancora abbia bisogno di sapere a che punto è un certo procedimento o di aver contezza del perché di certe risposte e si vede opporre una serie di muri che gli Americani chiamano "filibustering", ossia ostruzionismo burocratico. Il "filibustering" era quello che abolì con una legge apposita sui diritti civili il Presidente Kennedy, quando negli Stati del sud si faceva un esame di cultura agli uomini di colore per vedere se potevano ritirare il certificato elettorale e naturalmente a qualcuno si chiedeva quanto fa 2 più 2 se non era nero e ad altri si chiedeva qual era il numero degli abitanti della Cina e se lo sapeva fino all'ultimo abitante, gli si chiedevano i nomi, adesso sto estremizzando...

Il problema è che tra la "Bassanini due", che aveva stabilito finalmente il principio per cui il cittadino ha diritto all'accesso ai documenti che lo riguardano e per i quali ha un concreto interesse, alla legge regionale che faceva seguito a questo, poi alla modifica della "Bassanini" che ci ha portato a fare la legge n. 19/2007, in realtà gli spazi di libertà dei cittadini si sono progressivamente ridotti, anche alla luce di un felice o infelice connubio fra le leggi sulla "privacy" e quelle sull'accesso ai documenti amministrativi, per cui talora sembra quasi che le leggi sulla "privacy" siano quelle vere sulla trasparenza e quelle dell'accesso ai documenti amministrativi siano quelle vere sulla "privacy", ossia impediscano, anziché permettere. Quando poi non ci si accorge che la "privacy" protetta è sempre quella degli altri, la nostra mai, perché poi invece all'addetto l'accesso ai documenti è possibile o non è possibile e questo lo pagano i cittadini... Avendo già espresso tale nostra posizione in Commissione, dove ho raccontato la mia esperienza quando andai a frequentare un corso su come si applicava la legge n. 241 sulla trasparenza a Roma e scoprii di essere l'unico eletto che si era iscritto al corso, tutti gli altri 25 erano funzionari di varie Regioni e il tema del corso era: come "fottere" il cittadino, come non dargli le informazioni non facendosi dare torto dal TAR; questo perché c'è un clima di difesa immunitaria della burocrazia dell'amministrazione, che tende a non dare le informazioni al cittadino.

Vengo all'emendamento presentato dalla collega Squarzino, che sana in effetti una mancanza della legge, nel senso che stabilisce cosa succede laddove per le società partecipate, controllate direttamente o indirettamente, il cittadino si trovasse davanti ad un diniego giustificato dal fatto che il regolamento non c'è ancora, quando è assai labile il tema delle sanzioni o dell'obbligatorietà per le società di darsi entro tempi certi questi regolamenti. Ripeto: è un problema davanti al quale ci troviamo sistematicamente noi Consiglieri, immaginatevi in quale situazione si trovi un cittadino, che ritenga legittimamente di voler far valere i suoi diritti nei confronti di terzi o dell'Amministrazione e al quale vengano troppo spesso opposte delle ragioni giuridiche e burocratiche spesso incomprensibili. Siccome questo emendamento rimedia, ancorché in modo non rigorosissimo per l'impossibilità espressa dal Presidente, ci dichiariamo a favore di tale emendamento e, come abbiamo fatto per la legge n. 19/2007, nel caso non vengano accolte determinate istanze, ci asterremo nella votazione finale.

Président - La parole au Conseiller Bortot.

Bortot (Arc-VA) - Sono pienamente d'accordo, non capisco se sono io un liberale o il collega Ottoz, o io un liberal di Sinistra e lui un liberal di Centro, perché sono assolutamente d'accordo con le cose che ha detto e la domanda è: tutti sanno di me e io non so niente degli altri: questo è il concetto di "privacy" che è stato introdotto nel nostro Paese. Con tale regolamento invece si passa dalla tutela della "privacy", non si sa bene dell'apparato amministrativo della Regione, alla violazione della "privacy" del richiedente, perché, da quel che risulta qui, il richiedente deve dire nome e cognome e soprattutto dire per quale motivo chiede la documentazione...

(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)

... c'è scritto qui... ma scusi, Presidente, per quale motivo devo spiegare all'amministrazione pubblica perché chiedo un documento? Stiamo scherzando? E questa sarebbe la "privacy"? Ma per quale motivo devo rendere conto del perché chiedo un documento all'amministrazione pubblica, che è l'amministrazione pubblica in funzione dell'esercizio dei diritti dei cittadini? Non sono fuori di testa! Tant'è che è fuori di testa questo regolamento e la legge nazionale che ha recepito la "privacy", perché a proposito dell'emendamento dico una cosa che forse non tutti sanno: quando l'Italia ha recepito la legge sulla "privacy", è stato l'unico Paese d'Europa che ha esteso la "privacy" ai documenti delle società giuridiche, non esiste in nessuna parte d'Europa! Quando il sottoscritto ha chiesto i verbali al CORECOM, mi sono preso una reprimenda - c'era anche il Presidente della I Commissione - dal dott. Truc, al quale però non ho potuto rispondere perché dovevamo tornare in Consiglio, quasi voleva denunciarmi perché mi sono permesso di chiedere i verbali dei lavori del CORECOM, una struttura interamente pubblica pagata con il denaro pubblico, un Consigliere che svolge il suo lavoro non ha accesso ai documenti! Il Consigliere Ottoz ha perfettamente ragione: quando abbiamo chiesto in Commissione al dott. Martini i verbali del Consiglio di amministrazione della "Casinò S.p.a.", "apriti cielo"! "Ma sta scherzando? I verbali sono miei e guai a chi me li tocca!". Era solo per capire il casino che stavano facendo all'interno del Casinò queste persone e, se avessimo avuto i verbali tra le mani, forse quella sceneggiata degli scontri, delle dichiarazioni sui giornali avremmo potuto evitarcela ed evitare la brutta figura a tutta la Valle d'Aosta.

Per rispondere al Presidente... si dice: "Accesso formale. Il richiedente è invitato a presentare richiesta formale alla struttura competente qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale...", allora chi decide cosa è formale e informale sarà quello che sta dietro il banco, quello che riceve la domanda. Se voglio mantenere e salvaguardare la mia amministrazione pubblica, comincio a fare un po' di domandine... e voi pensate al cittadino che arriva e dice: "avrei bisogno di un documento, posso...?", cosa devo fare: devo farmi la doccia, devo andare dal medico per farmi fare un certificato che dice che godo di ottima salute per avere accesso alla documentazione? Sorgono poi dubbi sull'identità del richiedente. Uno che va a chiedere un atto amministrativo può farlo solo nella misura in cui gli si chiede anche il numero delle scarpe, la taglia, l'età e il peso, evidentemente il rischio è che venga lì e dica: "provo a vedere se mi danno il documento che mi serve, senza fare un "curriculum vitae" di come mi sono comportato nell'arco della mia vita".

Andiamo poi avanti: "... sull'esigenza di tutela della riservatezza di terzi...", ma un momento, quando parliamo di amministrazione pubblica, in cosa consiste la riservatezza del terzo nell'amministrazione pubblica? Non posso sapere il nome del dirigente, dell'impiegato che ha fatto una pratica e per la quale chiedo e ho il diritto, in quanto è un atto pubblico, di avere quella pratica e quel documento? Il concetto di responsabilità allora a chi è a capo? Alla persona, alla struttura, al cielo? Poi "... risulti l'esistenza di controinteressati, intendendosi per tali i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza...", ma come?, vado in un ufficio pubblico dove le persone sono assunte pubblicamente, mi si chiede di tutto e di più perché chiedo un documento, quindi c'è violazione della mia "privacy" nel modo più assoluto, salvo poi che non mi possono dare il documento perché se vado a violare il diritto alla riservatezza... ma riservatezza di chi? Ma io non entro in una casa privata di un cittadino privato a chiedere cosa ha messo in tavola e cosa ha cucinato quel Signore o sua moglie quella sera? Qui stiamo parlando di amministrazione pubblica! Morale: vorrei capire... io immagino, c'era quel Signore che si chiama Andreotti che dice che a pensar male si fa peccato, ma sovente si indovina, vorrei capire se c'è stata un'audizione delle associazioni dei cittadini e dei consumatori perché non ho potuto partecipare...

Squarzino (fuori microfono) - ... no, hanno detto: "no"...

Bortot (Arc-VA) - ... certo che hanno detto: "no"...

Squarzino (fuori microfono) - ... la Commissione ha detto: "no"...

(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)

Bortot (Arc-VA) - ... ho detto che non ho partecipato alle riunioni e ho chiesto se è stata fatta un'audizione. Mi dice, Presidente, perché si scalda tanto?

Caveri (fuori microfono) - ... ma perché non è possibile perder tempo!

Bortot (Arc-VA) - ... ma come perder tempo! Qui è un problema di accesso ai documenti! Non abbiamo l'accesso noi ai documenti che siamo Consiglieri, lei si immagini una persona qualsiasi che gira per Aosta se con tale regolamento si sente minimamente tutelata per esercitare un proprio diritto, di questo stiamo parlando, non di perdita di tempo! So che lei ha accesso anche ai documenti riservati, è Prefetto ci mancherebbe altro! Ma il sottoscritto no, neppure quelli per poter esercitare la propria attività di Consigliere, comunque non voglio arrabbiarmi, vado avanti e, se le faccio perder tempo, le chiedo scusa.

Vi è poi tutto un percorso ad ostacoli, perché, se si sbaglia ufficio, "apriti cielo"! E qui non è che c'è uno sportello unico, tu vai lì e dici: "voglio la deliberazione dell'Assessore", "voglio il provvedimento dirigenziale"... ma qui comincia il percorso ad ostacoli perché se ovviamente il cittadino normale sa tutto dell'amministrazione pubblica, Comunità montane, Comuni, soprattutto l'Amministrazione regionale, per cui credo che un ufficio... vai lì, presenti la domanda, se c'è bisogno di scrivere il perché, dico: ma così, non so come passare la giornata oggi, mi interessa quel documento... Perché poi com'è che si inventano le leggi e i regolamenti per far sì che i cittadini si facciano furbi? Il rapporto fra l'Amministrazione e il cittadino non è un rapporto di correttezza; siccome non voglio che sappiano il motivo per cui vado a chiedere un documento, è un mio diritto, è una mia tutela, allora io dico: ho bisogno di quell'atto dirigenziale, perché il vicino di casa mi ha calpestato le aiole. Va bene, uno scrive quello, poi chi è che decide se le argomentazioni adottate per avere il documento sono valide o meno? Perché ci insegnano a diventare bugiardi, ma io devo tutelarmi! Se chiedo un documento che ha elaborato Salzone, devo far sapere a Salzone il perché: ma stiamo scherzando? Non vado a casa di Salzone, vado in un ufficio dove lui lavora, dove ha fatto un atto, ho diritto ad averlo senza spiegare niente a nessuno, credo, anche perché se lo devo spiegare e se serve per criticare il suo provvedimento, la volta dopo se torno Salzone me la fa pagare! Sapete, succedono anche queste cose dentro l'amministrazione pubblica e ve lo dico scherzando...!

Vi è poi l'altra chicca: "Notifica ai controinteressati. La struttura alla quale è indirizzata la richiesta di accesso è tenuta a darne comunicazione agli eventuali controinteressati...", anche qui per quale motivo io amministrazione pubblica, se viene qualcuno a chiedere un documento, il documento l'ho stilato io e io devo segnalare alla segretaria che me lo ha battuto al computer: "stai attenta perché è venuto uno, ha chiesto un documento e potresti essere coinvolta non si sa bene in quale malaffare!", anche questo non funziona. Vi è poi il periodo di tempo, nell'era dei computer basta digitare e qui invece "entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare alla struttura competente una motivata opposizione alla richiesta di accesso...", ma questo sta diventando un tribunale! Chiedo un documento all'amministrazione pubblica e la persona che riceve la comunicazione, che la comunica ad un suo collega che è controinteressato... ha 10 giorni di tempo per decidere se ha diritto ad avere il documento, altrimenti questa persona fa opposizione? Accidenti, in barba alla trasparenza! Qui stiamo creando un "bunker" e certo che poi le persone ce l'hanno con l'amministrazione pubblica, altro che semplificazione dell'attività amministrativa e burocratica! Questo è un bell'esempio di semplificazione!

Vi è la chicca naturalmente, l'amministrazione non è a servizio dei cittadini, allora io vado, chiedo il documento e devo pagarlo, perché il presupposto è la vessazione del cittadino: come mi permetto di chiedere un documento! E allora tutta la trafila a salvaguardia, le tutele, i controinteressati, i tempi per decidere se posso dare o meno, salvo quelli delle partecipate che non li possiamo dare, perché sono proprietà privata degli amministratori, che però vengono dimessi perché non svolgono bene il loro lavoro. Morale: alla fine abbiamo questa ulteriore chicca, dove in sostanza il percorso ad ostacoli viene ulteriormente complicato dal fatto che devo pagare. Uno paga le tasse, uno paga i ticket, uno paga l'autobus, la bolletta del gas, della luce, non si arriva alla fine del mese... poi se ti capita una volta nella vita... facciamo una cosa, mettiamola in modo ironico, Consigliere Stacchetti, diciamo che, quando uno supera i 10 documenti richiesti nell'arco dell'anno, gli facciamo pagare un ticket, ma fino a 10 documenti lasciamoli stare questi poveri cittadini, anche perché occorre poi una persona che farà la ricevuta e protocollerà la richiesta del cittadino di avere il documento e occorrerà rilasciare una ricevuta magari per incassare un euro per avere accesso alla documentazione. Secondo noi, l'impianto di questo regolamento non va bene, non voteremo contro, credo che ci asterremo...

Squarzino (fuori microfono) - ... dipende se accolgono o meno i nostri emendamenti ...

Bortot (Arc-VA) - ... anche, fra l'altro... comunque stiamo attenti. I regolamenti per l'accesso ai documenti dovrebbero farli i cittadini, perché si presuppone che l'amministrazione pubblica sia al servizio dei cittadini. Qui stiamo capovolgendo la questione: i cittadini sono sempre più a servizio dell'amministrazione pubblica, si stanno capovolgendo i termini della questione. Dico solo che si potrebbe stabilire una scadenza... non ho presentato un emendamento... di entrata in vigore di questo regolamento e capire come viene gestito, come viene applicato. Paradossalmente ho ironizzato, ma stiamo attenti che dietro l'ironia ci sta una vessazione dei cittadini non da poco e l'amministrazione pubblica da parte dei cittadini viene già vista in un certo modo. Faccio un esempio: in un certo posto non si può parcheggiare fin quando c'è il vigile, quando il vigile va a casa, allora succede di tutto, di più. Non si fa altro che incentivare con questo regolamento un concetto di furbizia fra chi è nell'amministrazione pubblica e dice: "ma questo viene a rompermi le scatole, vediamo di evitare" e il cittadino che dice: "ma come faccio io ad avere un documento se devo fare una trafila maledetta e perdere mezza giornata di lavoro?".

Président - La parole au Conseiller Stacchetti.

Stacchetti (SA) - Per quanto riguarda quello che abbiamo sentito in aula sia da parte del gruppo "Arcobaleno", sia dal rappresentante di "Forza Italia", ci sono alcune cose che possono avere un interesse di maggior valutazione, però l'emendamento presentato credo che già il Presidente abbia ampiamente dimostrato e illustrato che non può essere accettato non per mancanza di nostra volontà, ma in quanto la legge non lo permette, perché l'articolo 1 dice: "la presente legge disciplina con riferimento all'Amministrazione regionale", quindi ritengo che, anche se si volesse approvarlo, sarebbe un atto illegittimo che non avrebbe nessuna efficacia. Se la legge non prevede, adoperiamoci eventualmente per modificare la legge, noi non ce la faremo perché siamo fuori tempo, il prossimo Consiglio potrà dedicarsi nel merito. Per le altre argomentazioni, collega Bortot, di quello che lei mi dice non mi stupisco, perché già oggi se uno ha necessità - parlo della cosa in cui sono più addentro - di pratiche edilizie, va al Comune, ti fanno fare un'istanza e ti danno o in visura, o, se hai necessità di una copia, chiedi e ti danno una copia, non ho mai avuto delle difficoltà in merito. È chiaro poi che, al di là del tavolo, può succedere, come succede in tanti uffici pubblici o privati, che puoi trovare il funzionario al quale non stai simpatico, oppure quel giorno ha le traveggole e magari ti tratta anche male. Tornando però alla legge, da non avere un regolamento o averne uno che può essere perfezionato nel tempo... credo sia importante che questo regolamento sia approvato in tale seduta.

Président - Est-ce que je peux fermer la discussion générale? La discussion générale est fermée. Nous pouvons passer à l'examen des articles. Je donne lecture, pour le procès-verbal, de l'amendement initialement présenté par le groupe "Arcobaleno" à l'article 1er:

Emendamento

Dopo il comma 1 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

"2. Le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplinate dal presente regolamento si applicano anche nei confronti delle società partecipate dalla Regione. Il titolare del diritto di accesso può esercitare il suo diritto direttamente o tramite la struttura regionale competente in materia di partecipazioni regionali.".

L'amendement présenté par le groupe "Arcobaleno" a été ensuite reformulé par la Conseillère Squarzino Secondina; j'en donne lecture:

Emendamento

Dopo il comma 1 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

"2. In assenza o in attesa del regolamento per il diritto d'accesso ai documenti amministrativi di cui le società partecipate dalla Regione devono dotarsi, il titolare del diritto di accesso può esercitare il suo diritto tramite la struttura regionale competente in materia di partecipazioni regionali.".

Je le soumets au vote:

Conseillers présents: 31

Votants: 29

Pour: 7

Contre: 22

Abstentions: 2 (Ferraris, Fiou)

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents: 31

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 2:

Conseillers présents: 31

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 3:

Conseillers présents: 31

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 4:

Conseillers présents: 31

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 5:

Conseillers présents: 31

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 6:

Conseillers présents: 31

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 7:

Conseillers présents: 31

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 8:

Conseillers présents: 32

Votants: 25

Pour: 25

Abstentions: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 9:

Conseillers présents: 32

Votants: 25

Pour: 25

Abstentions: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 10:

Conseillers présents: 32

Votants: 25

Pour: 25

Abstentions: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 11:

Conseillers présents: 32

Votants: 25

Pour: 25

Abstentions: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 12:

Conseillers présents: 32

Votants: 25

Pour: 25

Abstentions: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Le Conseil approuve.

Président - A l'article 13 il y a l'amendement de la IIe Commission, qui récite:

Emendamento

Dopo il comma 3 dell'articolo 13, è aggiunto il seguente:

"4. Fatti salvi i divieti di diffusione e di divulgazione di cui all'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), al fine di garantire la più ampia trasparenza dell'attività istituzionale dell'Amministrazione regionale, le deliberazioni della Giunta regionale sono rese accessibili mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Regione. Le relative modalità di pubblicazione e di accesso sono definite con deliberazione della Giunta regionale.".

Je soumets au vote l'article 13 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 13

(Documenti riservati)

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della l.r. 19/2007 sono, in particolare, sottratti all'accesso:

a) i documenti contenuti nei fascicoli personali dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per le parti relative alle situazioni personali e familiari, allo stato di salute, alla situazione professionale, economico-finanziaria e sindacale;

b) i documenti riguardanti le situazioni personali e familiari e le condizioni economico-finanziarie e professionali, lo stato di salute e le condizioni psico-fisiche relative a persone fisiche;

c) i documenti riguardanti le condizioni economico-finanziarie o i processi tecnico-produttivi, con particolare riferimento a progetti o atti di qualsiasi tipo contenenti informazioni tecniche dettagliate ovvero strategie di sviluppo aziendale di persone giuridiche, gruppi, imprese o associazioni;

d) la corrispondenza epistolare di privati, persone giuridiche, gruppi, imprese o associazioni, utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;

e) i documenti attinenti a procedimenti giudiziari, disciplinari o di dispensa dal servizio;

f) i documenti riguardanti accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili.

2. L'accesso ai documenti di cui al comma 1, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri diretti interessi giuridici, deve essere comunque garantito agli interessati.

3. Se i documenti di cui al comma 1 contengono dati sensibili, ovvero dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, o dati giudiziari, ovvero dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o), e da r) a u), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale, oppure dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l'accesso è consentito soltanto nei casi e con i limiti di cui all'articolo 42, comma 3, della l.r. 19/2007.

4. Fatti salvi i divieti di diffusione e di divulgazione di cui all'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), al fine di garantire la più ampia trasparenza dell'attività istituzionale dell'Amministrazione regionale, le deliberazioni della Giunta regionale sono rese accessibili mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Regione. Le relative modalità di pubblicazione e di accesso sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

Conseillers présents: 32

Votants: 25

Pour: 25

Abstentions: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 14:

Conseillers présents: 32

Votants: 25

Pour: 25

Abstentions: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Le Conseil approuve.

Président - La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - Una breve dichiarazione. È chiaro che ci asteniamo su questo regolamento come è apparso dalle votazioni. La motivazione fondamentale è che, come dicevamo nel corso dei lavori della Commissione, la nostra impressione è che tale regolamento sia stato pensato più nell'ottica dei dirigenti e dei funzionari che lavorano, piuttosto che nell'ottica dell'utente. Ci scusiamo, non siamo riusciti a ripensare tutto il regolamento introducendo eventuali correttivi per tener conto dell'ottica dell'utente. Prendiamo atto che l'ottica è questa e noi non condividiamo l'insieme dell'impostazione del regolamento.

Président - La parole au Conseiller Ottoz.

Ottoz (CdL) - Rapidissimamente. Come detto nella discussione generale nel commentare l'emendamento del gruppo "Arcobaleno", riteniamo che questo regolamento restringa gli spazi di libertà del cittadino, quindi un gruppo come il nostro che si rifà alla parola "libertà", non può essere a favore. Ci asterremo, non voteremo contro, trattandosi di un regolamento che applica una legge e quindi non ci sembra il caso di fare le cose più grosse di quello che sono, perché il problema sta a monte nella legge e diciamo che il regolamento, invece di chiarire alcuni punti nell'interesse dei cittadini, ha ulteriormente ristretto gli spazi di libertà di cui parlavamo, per cui ci asterremo nella votazione finale.

Président - La parole au Conseiller Sandri.

Sandri (PD) - Condividiamo le perplessità già espresse da altri gruppi, nel senso che questo è un periodo in cui l'Amministrazione regionale dovrebbe essere più trasparente e anche i pasticci cui abbiamo assistito recentemente in merito al NUVVOP e alla valutazione comparativa fra Ospedale in centro di Aosta e Ospedale nuovo da costruire a Saint-Christophe, Quart, che aveva palesemente delle irregolarità così come certe prese di posizione del NUVVOP sul problema delle strutture leggere, sono tutti dati che fanno emergere come questa amministrazione dovrebbe sentirsi addosso di più l'attenzione dei cittadini e della comunità, piuttosto che trovare ulteriori sbarramenti all'accesso ai documenti. La nostra astensione non è solo su questi temi per quanto riguarda la cittadinanza e le persone che potranno accedere ai documenti, che si troveranno una via più complessa, ma anche per gli stessi Consiglieri regionali, continuiamo a percepire difficoltà ad ottenere le informazioni, non tanto nella qualità dell'informazione quanto nella tempistica. Si tende sempre non dico ad arrivare al trentesimo giorno, ma a dilazionare le risposte, con lodevolissime eccezioni che mi piacerebbe citare, perché ci sono uffici molto trasparenti e cortesi, ma qualcun altro lo è decisamente meno. Per questo il nostro gruppo si asterrà su tale proposta di regolamento.

Président - La parole au Président de la Région, Caveri.

Caveri (UV) - Per evitare che i lettori dei nostri stenografici e magari gli eventuali appassionati che ci stanno guardando sul sito, pensino che questo Governo e questa maggioranza è composta da biechi liberticidi che vogliono una situazione di oscurantismo e di bieca chiusura, di feroci funzionari stalinisti che vietano l'accesso a qualunque tipo di documento pubblico...

(interruzione di un Consigliere, fuori microfono)

... devo dire che fra Stalinisti e Unionisti c'è poco da ridere, perché se uno pensa a cosa sono stati gli Stalinisti, forse non la butta sul ridere...

Avendo avuto la possibilità di seguire la nascita della legge n. 241/1990 fin dai lavori parlamentari, vorrei dire come questa legge: la legge n. 241 con le modificazioni che sono state fatte qualche mese fa... e darò qualche dispiacere a qualche Consigliere, ricordando che i loro gruppi parlamentari hanno votato in favore delle modifiche della legge n. 241 che abbiamo recepito, per cui forse certe virulenze verbali dovrebbero corrispondere anche ad una conoscenza dei "dossier"... vorrei dire che abbiamo regolamentato sia nella legge, sia nel regolamento in maniera assai avanzata tale materia, rifacendoci ad alcuni principi comunitari che nella normativa italiana non erano stati recepiti. Questo è un regolamento moderno, che bilancia 2 diritti costituzionalmente riconosciuti: il diritto di informazione e il diritto alla riservatezza. Respingo quindi "in toto" l'idea che questo sia un regolamento restrittivo; è un regolamento più avanzato di quello in vigore e lo vedranno bene i cittadini avendo maggiore facilità nell'accesso ai documenti che li riguardino.

Président - Je soumets au vote la proposition de règlement dans son ensemble:

Conseillers présents: 33

Votants: 26

Pour: 26

Abstentions: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Le Conseil approuve.