Oggetto del Consiglio n. 3144 del 18 dicembre 2007 - Resoconto
OGGETTO N. 3144/XII - Disegno di legge: "Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni". (Ritiro di ordine del giorno)
CAPO I
PRESIDENZA DELLA REGIONE
Articolo 1
(Disposizioni in materia di personale. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45)
1. Al comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non concorre inoltre alla determinazione del limite massimo del 15 per cento l'incarico di Sovrintendente agli studi, se conferito a personale dirigente scolastico e dirigente tecnico appartenente ai ruoli regionali.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 45/1995, è inserito il seguente:
"1bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle cariche assunte in qualità di presidente o di componente degli organi di amministrazione di società partecipate, anche indirettamente, dalla Regione, dagli enti locali e dagli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, nonché agli impieghi assunti nelle medesime società, questi ultimi limitatamente ai dipendenti della carriera direttiva e della qualifica dirigenziale. In tali casi, il dipendente è collocato in aspettativa non retribuita per l'intera durata della carica.".
Articolo 2
(Disposizioni in materia di finanza locale. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, e abrogazioni)
1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), è inserito il seguente:
"Articolo 2bis
(Patto di stabilità per gli enti locali della Regione)
1. Gli enti locali concorrono con la Regione e con lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica complessiva in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali sottoscrivono, con le modalità dell'intesa di cui all'articolo 67 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), un accordo per il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei vincoli e degli obblighi previsti dal patto di stabilità per il riequilibrio della finanza pubblica.
3. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce criteri e modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità per gli enti locali della Regione, ivi compresa l'introduzione di misure a carico degli enti inadempienti.".
2. Dopo l'articolo 6 della l.r. 48/1995, è inserito il seguente:
"Articolo 6bis
(Restituzione di somme indebitamente percepite dagli enti locali)
1. L'ammontare delle risorse da destinare agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 6, comma 1, è aumentato delle entrate derivanti dalle restituzioni delle somme indebitamente percepite dagli enti locali e provenienti dal settore 2.1 - obiettivi programmatici 2.1.1.01 (Finanza locale - Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale - Speciali interventi) del bilancio della Regione.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è istituito un apposito fondo denominato "Fondo somme a disposizione della finanza locale per investimenti", iscritto nel settore 2.1 - obiettivo programmatico 2.1.1.01 (Finanza locale - Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione), finanziato con le risorse assegnate alla finanza locale in attesa di destinazione. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, i prelievi dal fondo e le iscrizioni in capitoli di spesa di investimento già esistenti ovvero da istituire nel settore 2.1 - obiettivi programmatici 2.1.1.01 (Finanza locale - Trasferimenti senza vincolo di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale - Speciali interventi).".
3. Dopo l'articolo 6bis della l.r. 48/1995, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:
"Articolo 6ter
(Avanzo di amministrazione di finanza locale)
1. L'ammontare delle risorse da destinare agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 6, comma 1, è aumentato della quota dell'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, realizzato nel settore 2.1 - obiettivi programmatici 2.1.1.01 (Finanza locale - trasferimenti senza vincolo di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale - trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale - Speciali interventi) del bilancio della Regione, derivante dalle economie della gestione dei residui, della gestione della competenza e dell'avanzo derivante dalla cancellazione dei residui passivi per effetto della perenzione amministrativa di cui all'articolo 65, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti appositi fondi destinati a fronteggiare la riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai sensi dell'articolo 65, comma 3, della l.r. 90/1989, per i quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori.
3. I fondi di cui al comma 2 sono iscritti nel settore 2.1 - obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e finanziati con le risorse della presente legge.
4. Il prelievo delle somme è disposto con provvedimento dirigenziale.
5. La Regione garantisce, in corso d'esercizio e nel limite delle disponibilità dei fondi di riserva, l'eventuale finanziamento dei fondi di riserva per la riassegnazione dei residui perenti agli effetti amministrativi - finanza locale (spese correnti e spese di investimento) iscritti nell'obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione), salvo recupero di pari importo in sede di programmazione e di assestamento del bilancio annuale.
6. Nel caso di cui al comma 1, la ripartizione tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5 e l'individuazione degli interventi di cui all'articolo 25 sono determinate con la legge di assestamento del bilancio di previsione della Regione.".
4. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 29 della l.r. 48/1995;
b) i commi da 3 a 3octies dell'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1;
c) l'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30;
d) l'articolo 4 della legge regionale 16 giugno 2005, n. 15;
e) l'articolo 8 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34;
f) l'articolo 5 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15.
5. Per i capitoli di bilancio previsti dagli articoli 6bis e 6ter della l.r. 48/1995, come introdotti, rispettivamente, dai commi 2 e 3, è autorizzata l'assegnazione di codici-capitolo uguali a quelli già esistenti e l'assegnazione ad essi delle risorse finanziarie liberate dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 4.
Articolo 3
(Disposizioni in materia di Consiglio permanente degli enti locali. Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54)
1. L'articolo 65 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:
"Articolo 65
(Funzioni e competenze del Consiglio permanente degli enti locali)
1. Il Consiglio permanente degli enti locali formula pareri e proposte sull'attuazione della presente legge e, più in generale, sui rapporti tra Regione ed enti locali.
2. In particolare, il Consiglio permanente degli enti locali:
a) esamina argomenti di interesse generale per i Comuni e gli altri enti locali della Regione;
b) propone qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali e rivolge alla Regione proposte ed istanze;
c) esprime parere sui progetti di legge, ad esso trasmessi dalla Presidenza del Consiglio regionale, sulle proposte di provvedimenti amministrativi a carattere generale o regolamentare ad esso sottoposte dalla Presidenza del Consiglio regionale o dalla Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, che incidano sulle funzioni proprie e sulle attività degli enti locali;
d) provvede alla nomina o alla designazione di rappresentanti degli enti locali su richiesta della Regione o di altri enti;
e) svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.
3. Il Consiglio permanente degli enti locali può, motivatamente, richiedere alla Presidenza del Consiglio regionale che i progetti di legge e di regolamento, ad esso non trasmessi ai sensi del comma 2, siano sottoposti al proprio esame. La Presidenza del Consiglio regionale, tenuto conto dello stato dell'iter procedurale del progetto di legge o di regolamento, trasmette al Consiglio permanente degli enti locali il progetto stesso. Il parere deve essere espresso nel termine di cui al comma 4, decorrente dalla data di trasmissione.
4. I pareri del Consiglio permanente degli enti locali sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta, fatti salvi eventuali termini diversi stabiliti dalle leggi regionali, e sono finalizzati all'esame di merito dei progetti di legge e di regolamento di competenza delle Commissioni consiliari. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso.".
Articolo 4
(Disposizioni in materia di polizia locale. Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11)
1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47), è sostituito dal seguente:
"3. La formazione e il tirocinio di cui ai commi 1 e 2 sono obbligatori anche per i dipendenti in servizio presso gli enti locali, che accedono ai posti di addetti alla polizia locale mediante procedure di mobilità interna.".
Articolo 5
(Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Modificazioni alla legge regionale 16 giugno 2005, n. 13)
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 giugno 2005, n. 13 (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8), le parole: "8.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "20.000 euro".
2. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 13/2005 è sostituito dal seguente:
"3. Per le acquisizioni di beni e di servizi di importo superiore a 20.000 euro e fino all'importo di cui all'articolo 2, comma 2, il dirigente responsabile richiede almeno cinque preventivi, ove le condizioni di mercato lo consentano.".
Articolo 6
(Disposizioni in materia di benemerenze regionali. Modificazione alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 6)
1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 6 (Disposizioni per la valorizzazione dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Regione. Abrogazione della legge regionale 20 aprile 1958, n. 2), le parole: "con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale," sono sostituite dalle seguenti: "con deliberazione della Giunta regionale".
Articolo 7
(Disposizioni in materia di Convenzione per l'autonomia e lo Statuto speciale. Modificazione alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 35)
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 35 (Istituzione e disciplina della Convenzione per l'autonomia e lo Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), le parole: "otto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
Articolo 8
(Disposizioni in materia di responsabile del procedimento e dell'istruttoria. Modificazione alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)
1. Le lettere b) e i) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono abrogate.
2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 19/2007, è inserita la seguente:
"abis) richiede il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o l'integrazione di dichiarazioni o domande erronee o incomplete;".
3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 19/2007, è inserita la seguente:
"ebis) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;".
Articolo 9
(Disposizioni in materia di incarichi connessi al mandato elettivo)
1. L'assunzione di incarichi conferiti a consiglieri ed assessori regionali in connessione con il mandato elettivo, in virtù di disposizioni legislative, nonché regolamentari o statutarie adottate o approvate dalla Regione, è obbligatoria. I predetti incarichi cessano automaticamente alla scadenza del mandato.
CAPO II
RISORSE NATURALI
Articolo 10
(Disposizioni in materia di fauna selvatica. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64)
1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è inserito il seguente:
"Articolo 18bis
(Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE)
1. Il presente articolo disciplina le modalità di esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte per le sole finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della dir. 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati.
3. Il provvedimento di deroga è disposto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, nei seguenti casi:
a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;
b) nell'interesse della sicurezza aerea;
c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque;
d) per la protezione della flora e della fauna;
e) per finalità di ricerca e di insegnamento, di ripopolamento e di reintroduzione e per l'allevamento connesso a tali attività;
f) per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
4. Il provvedimento di deroga specifica i soggetti abilitati al prelievo in deroga, individuati d'intesa con l'organo direttivo del comprensorio alpino di caccia interessato.
5. Le deroghe non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione e sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.".
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 64/1994 è soppresso.
3. L'articolo 36 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 36
(Prova d'esame)
1. L'ottenimento dell'abilitazione venatoria è subordinato al superamento di apposito esame, volto ad accertare il possesso di nozioni sufficienti in relazione alle materie oggetto del programma di cui all'articolo 37. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, le ulteriori modalità di svolgimento dell'esame sono stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. L'esame si intende superato se il candidato ottiene un giudizio positivo in tutte le materie oggetto di esame. L'esame si conclude con un giudizio di idoneità o di inidoneità da parte della commissione; in caso di idoneità, il presidente della commissione rilascia il relativo attestato.
3. Il candidato giudicato non idoneo è ammesso a ripetere l'esame, previa presentazione di apposita domanda, corredata dei certificati di cui all'articolo 34, comma 2, non prima che siano decorsi sei mesi dalla data del precedente esame.
4. La Giunta regionale può organizzare, a titolo oneroso per i partecipanti, corsi di preparazione all'esame per l'abilitazione venatoria, la cui partecipazione è facoltativa, tramite la struttura regionale competente in materia di gestione e formazione faunistica che può avvalersi dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, di istituti di ricerca od universitari, nonché di personale qualificato e delle associazioni venatorie.
5. Ai fini dell'ottenimento dell'abilitazione venatoria, sono esonerati dall'esame di cui al presente articolo gli addetti professionisti alla sorveglianza venatoria se in servizio o, se cessati dal servizio, per un periodo non superiore a tre anni, decorrente dalla data di cessazione. Sono, inoltre, esonerati dall'esame, limitatamente ad una o più materie oggetto del programma di cui all'articolo 37, coloro che comprovino di aver insegnato o tenuto corsi nella materia o nelle materie per le quali l'esonero è richiesto.".
4. Il regolamento regionale 31 luglio 1995, n. 5 (Modalità di svolgimento del corso di preparazione all'esame di abilitazione venatoria e dell'esame di abilitazione venatoria, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è abrogato.
5. È inoltre abrogato il regolamento regionale 24 febbraio 1997, n. 1.
CAPO III
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Articolo 11
(Disposizioni in materia di produzioni artigianali tipiche e tradizionali. Modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali), è inserito il seguente:
"1bis. Sono ammesse ai contributi di cui alla presente legge le produzioni di manufatti, ancorché non tipiche e tradizionali, realizzate con gli scarti delle lavorazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), purché effettuate contestualmente alla lavorazione delle produzioni tipiche.".
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 44/1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "nel comma uno" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1 e 1bis";
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) siano costituite da lavorazioni prevalentemente manuali;".
Articolo 12
(Disposizioni in materia di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36)
1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41), è sostituito dal seguente:
"2. Per impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato si intende:
a) un autonomo complesso costituito da uno o più apparecchi fissi di erogazione di carburanti per uso di autotrazione collegati a serbatoi interrati oppure a reti di distribuzione, utilizzati esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà o in leasing di aziende o di imprese private e di amministrazioni pubbliche, ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili;
b) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell'autorizzazione a condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio o un'associazione di imprese o che si tratti di società partecipata dalla società titolare dell'autorizzazione.".
Articolo 13
(Disposizioni in materia di artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2)
1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), dopo la lettera a), è inserita la seguente:
"abis) corsi per l'apprendimento delle tecniche di lavorazione artigianali, riconducibili alle categorie di cui all'articolo 3, organizzati da Comuni, Comunità montane, associazioni e fondazioni, realizzati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b), c) e d);".
2. All'articolo 9 della l.r. 2/2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni fieristiche";
b) all'alinea del comma 1, dopo le parole: "per la realizzazione" sono inserite le seguenti: "di iniziative volte alla valorizzazione dell'artigianato di tradizione o";
c) alle lettere b) e c) del comma 1, dopo le parole: "per l'organizzazione" sono inserite le seguenti: "di iniziative o";
d) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole: "delle caratteristiche" sono inserite le seguenti: "dell'iniziativa o";
e) alla lettera c) del comma 2, dopo le parole: "per la partecipazione" sono inserite le seguenti: "all'iniziativa o".
Articolo 14
(Disposizioni in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane e di estinzione anticipata dei mutui agevolati. Modificazioni alle leggi regionali 31 marzo 2003, n. 6, e 8 giugno 2004, n. 7)
1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane), è sostituito dal seguente:
"4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, gli interventi sono concessi limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda. Nel caso di progetti di investimento che comprendano le spese di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c) e d), sono eleggibili ad agevolazione le iniziative avviate successivamente alla comunicazione dell'ammissibilità della relativa domanda, fatto salvo l'esito della successiva attività istruttoria.".
2. Il comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 6/2003 è sostituito dal seguente:
"7. Fermi restando i vincoli di cui al comma 1, il soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente i finanziamenti, subordinatamente alla restituzione del debito residuo.".
3. Il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli), è sostituito dal seguente:
"7. Fermi restando i vincoli di cui al comma 1, il soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente i finanziamenti, subordinatamente alla restituzione del debito residuo.".
4. Le disposizioni di cui agli articoli 12, comma 7, della l.r. 6/2003, e 8, comma 7, della l.r. 7/2004, come modificati, rispettivamente, dai commi 2 e 3, si applicano anche ai contratti di finanziamento già stipulati ai sensi delle ll.rr. 6/2003 e 7/2004 e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 15
(Disposizioni in materia di politiche del lavoro. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7)
1. Al comma 1bis dell'articolo 33 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), le parole: "e previo accertamento della conoscenza della lingua francese" sono soppresse.
2. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 7/2003 è soppresso.
Articolo 16
(Disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia. Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3)
1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), è sostituito dal seguente:
"3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono esaminate dal Centro di osservazione che si esprime sulla significatività delle realizzazioni, sull'attendibilità delle valutazioni e sull'ammissibilità delle spese correlate.".
2. Il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 3/2006 è sostituito dal seguente:
"5. Il soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente i mutui a tasso agevolato, subordinatamente alla restituzione del debito residuo.".
3. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, della l.r. 3/2006, come modificato dal comma 2, si applicano anche ai contratti di finanziamento già stipulati ai sensi della l.r. 3/2006 e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 17
(Disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati. Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 16)
1. L'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti)), è sostituito dal seguente:
"Articolo 6
(Assegnazione dei generi contingentati)
1. L'assegnazione dei contingenti di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale è disposta dalla struttura competente a favore dei soggetti di cui all'articolo 5, che, a tal fine, devono presentare domanda per essere registrati nella banca dati di cui all'articolo 4 quali soggetti autorizzati; la struttura competente provvede, inoltre, ad assegnare ai predetti soggetti una prima quota, di seguito denominata fido, nell'ambito della quale sono emessi i buoni di prelievo, pari ad un quantitativo stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
2. In caso di primo insediamento, il fido è determinato in misura fissa, nell'ammontare stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
3. Al soggetto importatore sono rilasciate ulteriori assegnazioni, entro i limiti del fido, sulla base dei quantitativi complessivamente assegnati ed immessi in consumo di alcool, birra e zucchero e loro derivati in esenzione fiscale.
4. I provvedimenti di assegnazione e quelli di reintegro hanno una validità non superiore a quattro mesi, decorrenti dalla data di emissione.
5. La Giunta regionale può inoltre rideterminare in corso d'anno l'ammontare dei fidi concessi in relazione alla disponibilità effettiva dei contingenti.
6. Al fine di evitare eventuali fenomeni di accaparramento, la Giunta regionale può determinare, con propria deliberazione, i quantitativi massimi di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale assegnabili a ciascun soggetto autorizzato.".
2. L'articolo 7 della l.r. 16/2006 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
(Importazione)
1. L'importazione di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale avviene mediante comunicazione telematica alla banca dati di cui all'articolo 4 di tutti i dati relativi ai quantitativi importati; a detta comunicazione consegue l'emissione del buono di prelievo da parte della struttura competente. Non si procede al rilascio di buoni di prelievo in relazione a quantitativi per i quali si accerti il mancato o il ritardato invio, oltre due giorni lavorativi, dei dati delle importazioni.
2. I buoni di prelievo, convalidati dal dirigente della struttura competente o da un funzionario delegato, devono essere immediatamente trasmessi all'impresa importatrice e al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e controfirmati dal direttore dell'ufficio o da un suo delegato.
3. È vietata la cessione, a qualsiasi titolo, dei buoni di prelievo.
4. Per le finalità di cui al comma 1, le imprese importatrici devono comunicare alla struttura competente, per il tramite della banca dati di cui all'articolo 4, la tipologia, i quantitativi, la provenienza e i prezzi unitari dei prodotti importati in esenzione fiscale.
5. Ogni buono di prelievo relativo ad un'importazione comporta, in misura corrispondente, la riduzione del quantitativo assegnato con il fido di cui all'articolo 6.
6. Le imprese importatrici e quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), devono versare, in relazione ai quantitativi di merci importati in esenzione fiscale, un diritto per l'erogazione del servizio di gestione dei contingenti, il cui ammontare e le cui modalità di riscossione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.".
3. L'articolo 11 della l.r. 16/2006 è sostituito dal seguente:
"Articolo 11
(Garanzie)
1. A garanzia del pagamento del diritto di cui all'articolo 7, comma 4, le imprese importatrici e quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), devono depositare, presso la struttura competente, atto di fideiussione bancaria, escutibile a prima richiesta.
2. La durata e l'ammontare delle fideiussioni di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in misura comunque non inferiore al valore del diritto dovuto sui medesimi generi importati.
3. Nel caso in cui la fideiussione di cui al comma 1 non sia prestata o rinnovata, le imprese importatrici sono escluse dalle assegnazioni di cui all'articolo 6, sino all'acquisizione della garanzia fideiussoria.".
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 16/2006, è aggiunto il seguente:
"2bis. Qualora dai controlli effettuati ai sensi del presente articolo emergano sui prezzi di vendita dei generi in esenzione fiscale rincari eccessivi o ingiustificati anche con riferimento alle merci ad accisa assolta, la Giunta regionale può disporre, per le imprese importatrici, la sospensione del fido, per un periodo da uno a tre mesi, o, nei casi più gravi, la revoca del fido e, per gli altri operatori economici, l'inibizione temporanea dalle vendite in esenzione fiscale per un periodo da un mese ad un anno, in relazione alla gravità della violazione accertata. La revoca del fido o l'inibizione della vendita comportano, inoltre, la revoca dell'accesso alla banca dati di cui all'articolo 4.".
5. Al comma 9 dell'articolo 25 della l.r. 16/2006, le parole: "l'inibizione dalle vendite in esenzione fiscale" sono sostituite dalle seguenti: "l'inibizione temporanea dalle vendite in esenzione fiscale per un periodo da un mese ad un anno, in relazione alla gravità delle violazioni accertate".
CAPO IV
CREDITO E ASSICURAZIONI
Articolo 18
(Disposizioni in materia di interventi a favore dei consorzi garanzia fidi. Modificazione alla legge regionale 27 novembre 1990, n. 75)
1. L'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75 (Adesione della Regione al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le liberi professioni in Valle d'Aosta. Interventi a favore dei Consorzi Garanzia Fidi), è sostituito dal seguente:
"Articolo 5
(Controllo regionale sui finanziamenti)
1. I Consorzi sono tenuti a consentire, in qualsiasi momento, il controllo da parte dell'Assessorato regionale competente sulla destinazione dei finanziamenti correlati agli interventi di cui alla presente legge e a trasmettere, a richiesta, la documentazione attestante le operazioni di finanziamento contratte dai soggetti aderenti ai Consorzi con le banche convenzionate.".
Articolo 19
(Disposizioni in materia di coperture assicurative. Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34)
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008), è sostituita dalla seguente:
"c) alla copertura degli infortuni professionali dei dipendenti della Regione, degli insegnanti ed alunni delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione, degli utenti dei centri educativi ed assistenziali, dei vigili del fuoco volontari e del personale esterno all'Amministrazione regionale impegnato in attività di corsista, borsista e tirocinante nell'ambito di un rapporto diretto con l'Amministrazione regionale;".
CAPO V
ISTRUZIONE
Articolo 20
(Abrogazione di leggi regionali in materia di interventi regionali a sostegno di corsi specialistici universitari)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 21 agosto 1990, n. 57 (Concorso finanziario della Regione nelle spese per il funzionamento, in Valle d'Aosta, di una Scuola Diretta a Fini Speciali in Telecomunicazioni);
b) 5 settembre 1991, n. 48 (Concorso finanziario della Regione nelle spese per il funzionamento, in Valle d'Aosta, di laboratori della Scuola di specializzazione in storia, analisi, valutazione dei beni architettonici e ambientali).
CAPO VI
SANITÀ E POLITICHE SOCIALI
Articolo 21
(Disposizioni in materia di incarico di dirigente veterinario regionale. Modificazione alla legge regionale 16 agosto 1994, n. 45)
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1994, n. 45 (Istituzione del Servizio veterinario regionale. Modifiche alla dotazione organica dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale, alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione), e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla legge regionale 11 maggio 1981, n. 24 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria ed il riordino dei servizi veterinari ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)), è aggiunto il seguente:
"5bis. L'incarico di veterinario dirigente, conferito ai sensi del presente articolo, non rientra nel calcolo della percentuale di cui all'articolo 17, comma 7, della l.r. 45/1995.".
Articolo 22
(Disposizioni in materia di requisiti minimi di sicurezza per le strutture residenziali destinate ad attività socio-assistenziali per anziani)
1. Ai fini dell'individuazione dei requisiti minimi di sicurezza, le strutture socio-assistenziali per anziani presenti nel territorio regionale sono classificate in:
a) strutture di primo livello, che forniscono ad ospiti autosufficienti prestazioni a bassa intensità assistenziale prevalentemente di tipo alberghiero;
b) strutture di secondo livello, che forniscono ad ospiti autosufficienti o non autosufficienti prestazioni a media intensità assistenziale e ad elevata complessità organizzativa;
c) strutture di terzo livello, che forniscono ad ospiti autosufficienti o non autosufficienti prestazioni ad elevata intensità assistenziale e ad elevata complessità organizzativa.
2. I criteri per la valutazione dell'autosufficienza sono definiti con deliberazione della Giunta regionale che, in conformità a quanto previsto dal piano regionale per la salute ed il benessere sociale per il triennio 2006/2008, approvato con legge regionale 20 giugno 2006, n. 13, stabilisce i requisiti minimi strutturali e organizzativi dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone anziane.
3. Alle strutture di primo livello e a quelle di secondo livello il cui numero di ospiti non autosufficienti è inferiore al limite massimo definito con deliberazione della Giunta regionale, si applicano le disposizioni della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Alle strutture di terzo livello, si applicano le disposizioni della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private, approvata con decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002.
5. Per assicurare il compimento delle fasi conclusive di adeguamento delle strutture socio-assistenziali esistenti nell'ambito del territorio regionale alle vigenti disposizioni tecniche in materia di sicurezza, i termini di cui agli articoli 27 del d.m. interno 9 aprile 1994 e 6, comma 1, del d.m. interno 18 settembre 2002 sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2009.
CAPO VII
EDILIZIA RESIDENZIALE, LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E AMBIENTE
Articolo 23
(Disposizioni in materia di estinzione anticipata di mutui agevolati per l'acquisto, la ristrutturazione e la nuova costruzione di unità immobiliari adibite ad abitazione. Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56)
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), le parole: "dopo che siano trascorsi, dalla data di assegnazione o di acquisto, cinque anni nei casi di cui all'articolo 2 e cinque anni nei casi di cui all'articolo 3", sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 56/1986 è abrogato.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della l.r. 56/1986, come modificato dai commi 1 e 2, si applicano anche ai mutui già contratti ai sensi della l.r. 56/1986 e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In caso di estinzione anticipata volontaria, non sono dovute penalità per i mutui contratti per l'acquisto, il recupero e la nuova costruzione di immobili da adibire a prima abitazione, stipulati ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia).
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai mutui già contratti ai sensi della l.r. 76/1984 e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 24
(Disposizioni in materia di attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale. Modificazione alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15)
1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale), è sostituito dal seguente:
"4. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, ai servizi forestali, alla protezione civile e, in generale, ai voli di soccorso e a quelli autorizzati dal Presidente della Regione per motivi di studio, ricerca, documentazione o per altre cause comunque riconosciute di utilità pubblica o sociale, nonché in occasione di eventi, manifestazioni o ricorrenze.".
Articolo 25
(Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39)
1. L'articolo 56 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:
"Articolo 56
(Variazione dei limiti di reddito)
1. La Giunta regionale, entro il mese di giugno di ogni anno, provvede a variare i limiti di reddito di cui agli allegati A e B, avuto riguardo alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, accertata dall'ISTAT, e riferita all'anno precedente.".
Articolo 26
(Disposizioni in materia di lavori pubblici. Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 )
1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), è inserito il seguente:
"Articolo 21bis
(Affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 100.000 euro con procedura negoziata)
1. Nei casi indicati negli atti a contenuto generale di cui al comma 4 e, comunque, nei casi di urgenza attestata dal dirigente competente, per gli affidamenti di servizi di ingegneria o di architettura il cui importo è inferiore a 100.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 4, lettere c), d), e), f) e fbis), affidando il relativo incarico mediante invito a presentare offerta ad almeno cinque soggetti idonei, se sussistono in tale numero.
2. Nei casi di cui al comma 1, gli incarichi sono affidati al concorrente che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti.
3. Per gli affidamenti dei servizi di ingegneria o di architettura il cui importo non sia superiore a 20.000 euro, nei casi di urgenza attestata dal dirigente competente e negli altri casi indicati negli atti di cui al comma 4, i relativi incarichi possono essere affidati direttamente, assicurando la non ripetitività dell'affidamento.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori possono stabilire con atti a contenuto generale, oltre ai casi in cui gli incarichi possono essere affidati con le modalità di cui ai commi 1 e 3, i requisiti e le modalità di partecipazione, i criteri di selezione dei concorrenti e le modalità di affidamento, in relazione all'oggetto e alla tipologia dei servizi da affidare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.".
2. Il comma 5 dell'articolo 41 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:
"5. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, sono tenuti a trasmettere alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici le informazioni indicate in apposita deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono inoltre definite le modalità di trasmissione e gli eventuali provvedimenti sanzionatori conseguenti all'omessa o incompleta trasmissione.".
Articolo 27
(Disposizioni in materia di urbanistica e di pianificazione territoriale. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)
1. Ai commi 4.1 e 4.4 dell'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), la parola: "adottare" è sostituita dalla seguente: "approvare".
2. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: "La conferenza di pianificazione di cui al presente comma conclude il procedimento di concertazione di cui al comma 2.".
3. Il comma 11 dell'articolo 15 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"11. Le modalità di funzionamento della conferenza di pianificazione di cui al comma 3 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.".
4. Al comma 1bis dell'articolo 34 della l.r. 11/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici di cui alla normativa statale vigente".
5. L'articolo 35 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 35
(Classificazione dei terreni sedi di frane o di fenomeni di trasporto in massa e relativa disciplina d'uso)
1. I terreni sedi di frane in atto o potenziali sono distinti, in funzione della pericolosità geologica, nelle classi alta, media e bassa.
2. La delimitazione delle aree alluvionabili dalle colate detritiche avviene, in funzione di tre diversi gradi di intensità del fenomeno, in aree ad elevata, media e bassa pericolosità, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 38, sulla base di idonei studi realizzati secondo specifiche metodiche di valutazione della pericolosità, definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Nelle aree di cui ai commi 1 e 2 sono ammissibili gli interventi compatibili con un adeguato livello di sicurezza delle aree stesse, gli interventi finalizzati alla difesa, stabilizzazione e consolidamento dei terreni e al miglioramento della tutela della pubblica incolumità dai dissesti e gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti.
4. I progetti relativi agli interventi ammissibili devono essere corredati di uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e sull'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di mitigazione del rischio necessarie.
5. Nelle aree di cui ai commi 1 e 2, e per quelle di cui all'articolo 36, sono consentiti gli interventi conseguenti a proroghe, varianti e rinnovi del titolo abilitativo che non comportino la modifica sostanziale dell'opera come originariamente prevista e, in particolare, che non aumentino il numero di unità immobiliari o che non mutino la destinazione d'uso e che non siano incompatibili con lo stato di dissesto esistente.
6. Nelle aree di cui ai commi 1 e 2, e per quelle di cui all'articolo 36, gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni cui sono destinati, compatibilmente con lo stato di dissesto in essere o potenziale. In caso di motivata necessità:
a) la Giunta regionale può deliberare l'esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di rilevanti interessi economici e sociali; tali progetti devono essere corredati di uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e sull'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di mitigazione del rischio necessarie;
b) il Comune può autorizzare, per le aree e gli edifici isolati o per le infrastrutture e gli edifici danneggiati o distrutti in caso di dissesti idraulici, geologici o valanghivi, la realizzazione di interventi edilizi, compresi i mutamenti di destinazione d'uso, altrimenti non consentiti, che presuppongono preventivi interventi di protezione a carico del promotore dell'iniziativa e che assicurano un grado di protezione adeguato all'uso dell'area. Nel caso di aree isolate sono ammissibili gli interventi di nuova edificazione relativa ad attività agro-silvo-pastorali o artigianali, a strutture connesse alla pratica delle attività escursionistica ed alpinistica o alla ristorazione a diretto servizio delle piste da sci. Per gli interventi di protezione non è comunque ammesso alcun finanziamento pubblico, salvo che per gli interventi diretti alla salvaguardia di edifici di proprietà degli enti pubblici.
7. Per le aree a diversa pericolosità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria deliberazione, le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività consentiti, connessi alla pianificazione urbanistica.".
6. Al comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 11/1998, le parole: "in una conferenza di servizi" sono sostituite dalle seguenti: "nella conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15, comma 3".
7. Il comma 4bis dell'articolo 38 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"4bis. La revisione della cartografia di cui al comma 1 avviene con le procedure di cui ai commi 1 e 2 ove proposta dal Comune interessato oppure da parte della Giunta regionale, sulla base di specifiche indagini di approfondimento della situazione di dissesto sviluppate dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, che richiede l'attivazione della procedura di revisione alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, che a sua volta provvede, nei successivi sessanta giorni, alla convocazione della conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15, comma 3, alla quale partecipano i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di urbanistica, difesa del suolo e vincoli idrogeologici, il Sindaco, o suo delegato, del Comune interessato dalle perimetrazioni ed altri soggetti eventualmente individuati dal responsabile del procedimento in relazione ai contenuti della modifica.".
8. La lettera bbis) del comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 11/1998 è sostituita dalla seguente:
"bbis) da qualsiasi altro titolo abilitativo, comunque denominato, previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico, a condizione che gli interventi siano conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.".
9. Nelle more dell'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 35, comma 7, della l.r. 11/1998, come modificato dal comma 5, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 35 della l.r. 11/1998 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 28
(Ampliamento di strutture alberghiere, nelle more dell'adeguamento dei PRG)
1. Nelle more dell'adeguamento dei piani regolatori generali comunali, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 11/1998, gli esercizi di ristorazione esistenti situati lungo le piste di sci o a servizio di infrastrutture ricreativo-sportive classificate di interesse regionale ai sensi della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti), per i quali i Comuni riconoscano un interesse generale ed una particolare rilevanza economica e sociale possono formare oggetto di mutamenti di destinazione d'uso di volumi preesistenti e di interventi che comportano incremento volumetrico, fatto salvo il possesso dei requisiti di salubrità e igienico-sanitari, ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Nelle more dell'adeguamento dei piani regolatori generali comunali, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 11/1998, gli alberghi esistenti, come definiti dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), possono essere ampliati per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono assentiti dai Comuni, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo relativamente al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla l.r. 33/1984 quando si tratti degli interventi di cui al comma 2, nonché delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
4. Fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V della l.r. 11/1998, gli interventi di cui al presente articolo devono assicurare il rispetto dei parametri urbanistici inerenti alla quantità minima di posti auto e alla superficie di verde privati per ciò che riguarda la ricettività aggiuntiva.
5. I fabbricati oggetto di intervento ai sensi del comma 1 non possono essere mutati di destinazione per un periodo di venti anni, decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, fatte salve eventuali deroghe, concedibili nei casi e con le modalità stabiliti dall'articolo 4 delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP), approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13; il vincolo di destinazione è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese del beneficiario.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 delle norme di attuazione del PTP, ai fabbricati alberghieri oggetto di adeguamento ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 6, delle norme di attuazione del PTP.
Articolo 29
(Disposizioni in materia di incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata. Modificazione alla legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 (Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata), le parole: "pari all'intero contributo" sono sostituite dalle seguenti: "pari al contributo erogato".
Articolo 30
(Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia. Modificazione alla legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23)
1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia o di vettori energetici), è sostituito dal seguente:
"6. Le disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui al comma 5, non si applicano agli impianti di produzione di energia idroelettrica.".
CAPO VIII
TURISMO E TRASPORTI
Articolo 31
(Disposizioni in materia di percorrenza delle piste di sci. Modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9)
1. Al comma 2bis dell'articolo 11 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al di fuori dell'orario di apertura delle piste, il gestore, senza ulteriori responsabilità, può inoltre autorizzare, su richiesta degli esercenti pubblici esercizi situati lungo le piste di sci, la percorrenza delle piste stesse da parte di gruppi di sciatori, purché accompagnati da uno o più maestri.".
Articolo 32
(Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere. Modificazione alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11)
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), le parole: ", per periodi non superiori alle quarantotto ore," sono soppresse.
Articolo 33
(Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico di linea. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)
1. Il comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è sostituito dal seguente:
"8. Nel caso in cui possano essere compromesse la partecipazione attiva del viaggiatore alle operazioni di imbarco, sbarco e viaggio, nonché l'attenzione del viaggiatore circa le indicazioni relative al comportamento in sicurezza, è vietato apporre pubblicità nelle stazioni, sui sostegni e sui veicoli degli impianti a fune.".
2. Il comma 2 dell'articolo 59 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con, in ordine di precedenza, le società concessionarie dei servizi di linea dei relativi sub-bacini e con i titolari di servizio di noleggio con conducente o di taxi, per stabilire le modalità di svolgimento dei servizi e l'onere a carico della Regione, il quale:
a) se considerato su base chilometrica, non può superare il corrispettivo previsto dal contratto di servizio del sub-bacino, incrementabile fino ad un massimo del 10 per cento;
b) se considerato su base oraria, deve essere valutato in ragione della tipologia di servizio offerto e comunque sulla base di valori desunti e calcolati in relazione al corrispettivo previsto dal contratto di servizio del sub-bacino.".
Articolo 34
(Disposizioni in materia di interventi regionali per il settore termale. Interpretazione autentica degli articoli 1, comma 1, e 5, comma 2, della legge regionale 26 maggio 1998, n. 38)
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale), si interpreta nel senso che sono ammissibili ai finanziamenti previsti dalla medesima legge anche le iniziative volte alla riqualificazione o all'ampliamento delle sole strutture termali e delle eventuali strutture di supporto.
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 38/1998 si interpreta nel senso di ammettere, per la medesima iniziativa comprendente anche la realizzazione di annesse strutture alberghiere, il cumulo dei finanziamenti ivi previsti con altre agevolazioni regionali a favore delle attività turistico-ricettive per il finanziamento degli interventi riguardanti le annesse strutture alberghiere, limitatamente alle spese o alla parte di spesa eccedenti il limite massimo di spesa ammissibile ai sensi della l.r. 38/1998.
Articolo 35
(Disposizioni in materia di professioni turistiche. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1)
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), è inserito il seguente:
"4bis. I soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi professionali regionali possono richiedere l'accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere quale specializzazione linguistica nell'esercizio della professione. Il mancato possesso di specializzazione linguistica non preclude l'esercizio della professione.".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 1/2003, è aggiunto il seguente:
"5bis. I soggetti in possesso di diploma di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o di titolo equipollente che intendono esercitare la professione di guida turistica sono esentati, ai fini dell'iscrizione nel relativo elenco professionale regionale, dal conseguimento dell'abilitazione, fatta salva la previa verifica della conoscenza del territorio regionale e del possesso degli altri requisiti previsti ai fini dell'iscrizione nell'elenco professionale regionale.".
3. Dopo il comma 5bis dell'articolo 5 della l.r. 1/2003, come aggiunto dal comma 2, è aggiunto il seguente:
"5ter. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o di titolo equipollente che intendono esercitare la professione di accompagnatore turistico sono esentati, ai fini dell'iscrizione nel relativo elenco professionale regionale, dal conseguimento dell'abilitazione, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche che non siano state oggetto del corso di studi e del possesso degli altri requisiti previsti ai fini dell'iscrizione nell'elenco professionale regionale.".
4. Dopo il comma 5ter dell'articolo 5 della l.r. 1/2003, come aggiunto dal comma 3, è aggiunto il seguente:
"5quater. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di accertamento delle specializzazioni linguistiche di cui al comma 4bis e delle conoscenze ulteriori richieste ai sensi dei commi 5bis e 5ter.".
5. Al comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 1/2003, dopo le parole: "sono riportati i dati di ciascun iscritto" sono inserite le seguenti: "e le lingue straniere delle quali è stata accertata la conoscenza".
6. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 1/2003, le parole: "nonché, limitatamente alla professione di guida turistica, le eventuali specializzazioni linguistiche" sono sostituite dalle seguenti: "nonché le eventuali specializzazioni linguistiche accertate ai sensi dell'articolo 5, comma 4bis".
7. L'articolo 9 della l.r. 1/2003 è sostituito dal seguente:
"Articolo 9
(Sospensione e cancellazione dagli elenchi professionali regionali)
1. La sospensione dagli elenchi professionali di cui all'articolo 7 è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente, oltre che nei casi di cui all'articolo 10, comma 5, in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco.
2. La cancellazione dagli elenchi professionali di cui all'articolo 7 è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco per un periodo superiore a tre anni a decorrere dalla data di scadenza dell'ultima vidimazione del tesserino di riconoscimento;
b) cessazione dell'attività, previa comunicazione da parte dell'interessato;
c) aver riportato condanne che comportino l'interdizione dalla professione;
d) mancato rinnovo della tessera federale, limitatamente ai maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada.".
8. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 1/2003, le parole: ", annotata sul tesserino personale di riconoscimento" sono soppresse.
Articolo 36
(Rinvio condizionato della revisione generale per le seggiovie ad ammorsamento fisso. Modificazione alla legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21)
1. Dopo il comma 1quater dell'articolo 51 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), è inserito il seguente:
"1quinquies. Le seggiovie ad ammorsamento fisso che giungono alla scadenza di revisione generale entro il 31 dicembre 2007 e che non abbiano già beneficiato di analoghe proroghe possono proseguire l'esercizio per non oltre un anno rispetto alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con d.m. trasporti 2 gennaio 1985, a condizione che sia effettuato quanto previsto dal paragrafo 4 del citato decreto e che si ottemperi ad ogni altra prescrizione stabilita dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, a garanzia della sicurezza degli impianti.".
Articolo 37
(Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), la parola: "oppure" è sostituita dalla seguente: "e".
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:
"d) limitatamente alle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), essere situate a non meno di 300 metri di dislivello e a non meno di 2.000 metri in proiezione orizzontale da un'analoga struttura o da un rifugio già esistente e regolarmente funzionante;".
Articolo 38
(Disposizioni in materia di disciplina della professione di mediatore. Modificazione alla legge regionale 29 marzo 2007, n. 4)
1. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 (Manutenzione, per l'anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", fatta eccezione per quelle concernenti l'organizzazione dei corsi preparatori all'esame di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), che continuano ad essere svolte dalla Regione nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 1992, n. 83 (Disciplina degli interventi diretti allo sviluppo delle attività economiche), secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale".
Presidente - Possiamo riprendere i lavori dopo la riunione della Commissione Regolamento e un incontro fra Governo e gruppi di opposizione. Siamo sempre in discussione generale.
La parola al Consigliere Segretario Venturella.
Venturella (Arc-VA) - Il mio intervento sarà di carattere generale con un accenno all'uso, che credo sia quanto mai improprio, che ha questa maggioranza di utilizzare uno strumento che è "l'omnibus", questa legge di manutenzione, che, proprio perché è manutenzione, che a nostro avviso doveva essere di tipo ordinario, manutenzione di verifica e rettifica dei meccanismi giuridici... per cui si ha l'applicazione di una legge durante i mesi, sia essa nuova che vecchia, ci si accorge che la realtà è cambiata, che sono intervenute delle normative di fonte gerarchica più alta, che sono intervenuti fatti nuovi e ci si accorge in caso di normative nuove che vi sono delle incongruenze... insomma una necessità di cambiare qualcosa. È legittimo allora utilizzare "l'omnibus" per fare piccoli aggiustamenti, ma ora si sta assistendo ad una "omnibus" che è già legge di modifica, legge quadro, legge fortemente incisiva rispetto ad alcune leggi generali. Faccio un esempio molto specifico. La modificazione di leggi tipo la legge n. 11, in materia di urbanistica, con l'inserimento di articoli che vanno a sconvolgere in un certo momento della legislatura un impianto generale, attraverso un uso improprio della "omnibus", un uso che travalica il pensiero di chi organizza "l'omnibus" per piccole variazioni, che sono questione attinente alla manutenzione e non allo stravolgimento globale, intanto rispetto alla cronologia. Se con una "omnibus" all'anno prendo una legge regionale e a colpi di "omnibus" la modifico, ne modifico l'impianto generale e non lo dico solo io, lo dice anche il primo parere che in III Commissione abbiamo avuto il piacere di leggere: il primo parere del CPEL stigmatizzava il comportamento di chi utilizza lo strumento legislativo della "omnibus" per modificare leggi importantissime facendo riferimento alla legge n. 54 sull'autonomia degli enti locali, alla legge n. 45 sull'organizzazione del personale e alla legge regionale n. 11 sull'urbanistica. Ecco quello che contestiamo e che abbiamo contestato anche in Commissione: questo utilizzo della "omnibus" che giudichiamo improprio. Abbiamo presentato degli emendamenti in riferimento proprio, oltre a quelli su altri articoli, ai cambiamenti della legge regionale sulla normativa urbanistica.
Presidente - Sono stati depositati ancora, rispetto agli emendamenti che vi sono stati distribuiti stamani, un sub emendamento del collega Sandri e uno del Presidente Caveri. Vi faccio anche pervenire degli emendamenti che sono pervenuti alla Presidenza sul disciplinare del Casinò, che tratteremo in altro momento.
La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Intanto vorrei fare una valutazione di tipo generale sullo strumento di quello che chiamiamo "omnibus", che in realtà si chiama manutenzione del sistema normativo regionale, volgendo in positivo alcune delle obiezioni che sono emerse nel dibattito, in particolare quelle indirizzate stamani dal collega Sandri e poco fa dal collega Venturella. Per quel che riguarda il fatto di modificare delle leggi recenti, è a mio avviso una peculiarità che abbiamo e che credo sia bene mantenere, ossia una capacità "ex post" di analisi dell'impatto della nostra legislazione che porti, anche con la rapidità necessaria, a delle modifiche che sono impensabili... come quella del Parlamento italiano, dove - solo per citare la famosa legge sulla montagna -, dopo essersi resi conto ad oltre 15 anni dall'emanazione della legge precedente, che è piena di questioni che andrebbero riviste, si è riusciti per la complicazione dell'iter parlamentare nella logica del bicameralismo, ad ottenere delle modifiche, pur considerate in generale positive. È chiaro che a livello nazionale si può supplire con i decreti leggi o i decreti legislativi, che sono 2 strumenti che sono ignoti al nostro ordinamento. Credo quindi che la "omnibus" sia uno strumento utile e che l'impegno da parte nostra sia stato quello di limitarlo in assoluto. Naturalmente è vero che vi sono degli spunti che, Regolamento o non Regolamento, possono consentire oggi di aggiungere, come avveniva nelle "omnibus" collegate alle finanziarie dello Stato, diversi "vagoncini", ma va anche detto che la previsione del nostro Regolamento, che implica una difficoltà di presentazione di materie estranee al testo originariamente presentato, evita l'allungarsi eccessivo di questo "treno".
Per quel che riguarda il merito delle questioni, dando per scontato che il confronto che si è svolto poco fa è risultato utile perché abbiamo potuto in maniera complessiva dare un'occhiata di insieme al contenuto degli emendamenti, mi permetterei, se i colleghi lo ritengono, di fare una breve sintesi, senza per nulla intaccare la necessità successiva di vedere articolo per articolo, ma credo di poter dare conto dell'esito del discorso. Da una parte comincerei con una scelta che è stata fatta, sulla quale torneremo nel merito, che è la questione di abrogare l'articolo 3. L'articolo 3 è stato quello che ha originato la polemica... e ne è buona prova con un certo ritardo temporale del quotidiano "La Stampa", che dà conto oggi di una polemica con gli enti locali che si era esaurita da una decina di giorni, ma la reattività di Sandro è connaturata anche all'età, quindi ha ricevuto questo documento una ventina di giorni fa, ne scrive oggi, quando in realtà con gli enti locali, sulla base di una serie di incontri, avevamo già risolto e il Governo regionale si era impegnato già per l'abrogazione della norma, ritenendo però la bontà delle proposte che erano emerse. L'elemento di frustrazione che gli enti locali hanno manifestato in un loro parere... parere peraltro spropositato, dedicando a questa norma quasi 5 pagine... credo sia un tema sul quale dovremo tornare; ci avevamo già provato in passato, ci abbiamo provato anche stavolta cercando un punto di equilibrio, penso che il legislatore in futuro dovrà tornare, perché è evidente che oggi c'è una distonia fra i pareri richiesti e quelli dati, ritengo comunque che vada abrogato per evitare che attorno a tale questione si creino delle leggende metropolitane.
Dando invece un minimo di organicità alla discussione e guardando per un attimo gli emendamenti che già erano stati depositati la scorsa volta, vorrei dire che sugli emendamenti dal n. 1 al n. 11 in data 3 dicembre 2007 del gruppo "Arcobaleno" il nostro parere è contrario, sarà l'Assessore competente a entrare nel merito della materia che più gli compete, che sono gli emendamenti dal n. 6 al n. 11, come ho detto al Consigliere Segretario Venturella nella riunione, non avevo la competenza tecnica per potermi esprimere. Vi è il parere favorevole del Governo sull'emendamento del Consigliere Ferraris sulla Convenzione e questo implica la non accettazione di tutti gli altri, sui quali non tornerò, perché è del tutto evidente che nel momento in cui ci si assesta su un "sì", è inutile, se non per converso, dire i "no". Ovviamente parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Governo regionale, che concernono in particolare una migliore scrittura del comma 2 dell'articolo 1 e anche di tutta la questione concernente le piste di sci, compresa una modifica alle ammende che è stata proposta con un emendamento oggi. "No" agli emendamenti del gruppo "La Casa delle Libertà", mentre, per quel che riguarda l'insieme di emendamenti aventi per oggetto la legge n. 45, con la sola eccezione dell'emendamento concernente l'abrogazione di una norma della legge n. 45 sulla quale mi esprimerò quando i miei uffici mi avranno detto cosa devo fare, immagino fra breve... devo dire che non siamo d'accordo sull'insieme di emendamenti concernenti la legge n. 45, così come invece siamo d'accordo su alcuni emendamenti che riguardano alcune materie specifiche e mi riferisco... mi hanno scritto una pappardella poi la leggo, poi le dico... per quel che riguarda l'emendamento del Consigliere Sandri, la cui numerazione è probabilmente nuova, "sentita la Commissione consiliare competente"... credo sia rimasto emendamento n. 3, su questo parere positivo, così come abbiamo visto con il collega Sandri che quella famosa indicazione 8.000-20.000 deriva dal Codice degli appalti, quindi è una scelta dovuta e obbligatoria. Parere favorevole anche sull'emendamento Sandri al comma 3 dell'articolo 18bis inserito dall'articolo 10: "sentita la competente Commissione"... in materia di fauna. Credo poi che vi sia un accordo sul far sospendere... e può essere considerato un sub emendamento tecnico quello... al medesimo articolo. Dopodiché esisteva un parere favorevole per quel che riguarda l'emendamento che ho come n. 17, collega Sandri, che riguardava l'energia idroelettrica ed eolica e il n. 18, ossia quello soppressivo di quella norma presentata dall'Assessore Pastoret, riguardante l'articolo 32, che era la cosa che ci chiedeva il garante per la concorrenza; credo che il Governo possa accedere ad avere una normativa più di quadro generale su tale tematica, anche alcuni altri Consiglieri avevano riflettuto su questo.
L'unica cosa che resta è l'emendamento della collega Squarzino volto all'abrogazione del comma 6 dell'articolo 51 della legge regionale n. 45, le leggo cosa mi hanno scritto gli uffici, senza che poi mi sgridi:
"Si osserva che l'emendamento non pare ammissibile intervenendo su disposizioni normative non oggetto di modificazione nel testo del progetto di legge in esame. In effetti, il testo in esame modifica l'articolo 51, inserendo un comma 1bis, i cui contenuti non sono riconducibili a quelli di cui al comma 6 del medesimo articolo, alla cui abrogazione è finalizzato l'emendamento in esame..." - vi è poi tutta una spiegazione sul perché non è ammissibile, ma questa è materia di competenza del Presidente del Consiglio - "... nel merito occorre rilevare che il comma 6 dell'articolo 51 si limita a richiamare, facendola salva, la disciplina regionale in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, disciplina che a determinate condizioni consente di attenuare..."
(interruzione della Consigliera Squarzino Secondina, fuori microfono)
... le sto leggendo, lo so che lei è piena di voglia di fare, ma io le sto leggendo una nota, magari alla fine della nota dico che accettiamo l'emendamento...:
"... la disciplina regionale in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, disciplina che a determinate condizioni consente di attenuare il regime delle incompatibilità ordinariamente previsto per i dipendenti pubblici. Va inoltre segnalato che con molta probabilità può ritenersi l'ormai avvenuta cessazione dell'efficacia della disposizione che si intende abrogare, in considerazione del fatto che la disciplina legislativa regionale sul lavoro a tempo parziale, la n. 64/1989, richiamata nel comma 6 dell'articolo 51, è stata superata dalla disciplina contrattuale che regola, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge n. 45, ciò che nella sostanza renderebbe inutile l'abrogazione proposta essendosi la cessazione dell'efficacia della norma in questione già prodotta per effetto dell'entrata in vigore della disciplina contrattuale sostitutiva".
Credo quindi che si possa accettare l'emendamento. Ha visto che non si doveva... Non vorrei che poi facessimo un torto ai lavoratori che oggi facendo il part-time possono avere altre occupazioni, siamo sereni, poi quelli che hanno i bar sulle piste e fanno i maestri di sci, vengono a cercare lei che ha proposto l'emendamento, lei ha studiato la materia meglio di me, quindi non...
Presidente - Vorrei dare atto che è stato depositato alla Presidenza un emendamento dell'Assessore Isabellon, lo stiamo riordinando, lo dico prima della discussione generale, è solo una questione di forma e non di sostanza. Posso chiudere la discussione generale? La discussione generale è chiusa. Prima di passare all'esame dell'articolato, ricordo che è stato distribuito un ordine del giorno che discutiamo prima di esaminare l'articolato relativamente al disegno di legge in oggetto.
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Questo ordine del giorno è molto semplice, nel senso che è un ordine del giorno che prende atto di una situazione anomala che si sta determinando nel panorama delle società partecipate regionali, in quanto dal 7 dicembre - sono passati già 11 giorni - il posto di Presidente del Consiglio di amministrazione della società "CVA" è vacante per le dimissioni dell'ex Senatore, ex Presidente della Giunta Augusto Rollandin, che ha annunciato pubblicamente di rinunciare a quella Presidenza per poter rientrare nelle norme di compatibilità rispetto alla candidabilità alle prossime elezioni regionali, cosa che invece la posizione di Presidente di "CVA" impedirebbe se non oltre i 6 mesi precedenti la scadenza naturale della legislatura. Ci aspettavamo che la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione fosse immediatamente affidata a qualcun altro, in modo che non vi fosse quella confusione che dà la situazione attuale in cui il sopraddetto siede ancora nel Consiglio di amministrazione di "CVA" senza un Presidente nominato; quindi c'è la confusione su quale ruolo e su chi svolga effettivamente le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione. La valutazione che si intende fare allora è quella, utilizzando la normativa che stiamo approvando, di dare un mandato al Presidente della Regione di rimuovere qualunque ipotesi di una vacanza del posto di Presidente di "CVA" di qui a giugno, che si configurerebbe come un'incompatibilità di fatto formalmente superata con questo trucco. Al Presidente della Regione allora chiediamo come Consiglio di far valere tutte le prerogative della proprietà regionale tramite "Finaosta S.p.a." affinché entro le prossime 2 settimane sia nominato un nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione di "CVA". In questo caso indichiamo, per dare un segnale di un interesse particolare della Regione, un dirigente regionale che dovrebbe essere nominato fra le persone che sono di maggiore competenza. Credo che un Consiglio di amministrazione possa essere responsabile di fronte all'azionista, qui l'azionista è unico e ritengo che l'azionista abbia dei doveri che non possono essere più lasciati passare.
Il tema è molto delicato perché mette in discussione le stesse fondamenta della correttezza della campagna elettorale, perché non sarebbe giusto, sulla base delle leggi vigenti, che qualcuno anche surrettiziamente potesse vivere questi 6 mesi in una posizione di incompatibilità, anche se non formalmente dimostrata. Ovviamente sarebbe anche - ma nessuno può obbligare - un bel gesto da parte di Augusto Rollandin se si dimettesse da Consigliere, in modo da togliere, senza bisogno di un intervento del Presidente della Regione e del Consiglio, questo dubbio di incompatibilità sostanziale, seppure non formale, dimettendosi anche da Consigliere del Consiglio di amministrazione di "CVA". Questo è un invito che possiamo far avere attraverso quest'aula, spero che non si debba sempre arrivare a misurarsi su tali questioni in Consiglio regionale, ma che in questa Regione si prenda atto che certe scelte, per rispetto della popolazione e delle istituzioni, si dovrebbero fare precedentemente, senza "farsi tirare per le orecchie" come invece sta succedendo in tale caso.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Noto nella costruzione che lei fa in questo ordine del giorno una distonia evidente, "l'omnibus" al massimo sarà promulgata il 10 gennaio, perché i tempi di pubblicazione della legge e della sua entrata in vigore saranno non prima di quella data per una serie di questioni che lei conosce meglio di me. È evidente che non si può immaginare, come lei dice, che la questione debba essere risolta entro il 31 dicembre... non mi faccia la faccia brutta, le sto dicendo una cosa diversa: le sto dicendo di ritirare questo ordine del giorno essendo che così come lei lo ha scritto oggi non è proponibile. Le propongo di presentare una mozione per il prossimo Consiglio, che si svolgerà il 9-10 gennaio, in modo che su questo argomento ci possa essere una discussione più approfondita di quanto potrebbe essere oggi surrettiziamente legata alla "omnibus". Io le dico qual è il mio atteggiamento: lei ha presentato una cosa sbagliata intanto e adesso di corsa si accorge di aver legato la nomina di un dirigente regionale a una norma che non sarà tale se non il 10 o il 12 gennaio. Non si deve arrabbiare di questo che le dico. Le ripeto: oggi sarebbe inopportuno per una serie di ragioni, compreso il fatto che lei fa votare un ordine del giorno prima dell'approvazione della legge da cui si desume questo, quindi ha una sfera di cristallo da cui sa già cosa capiterà. Non dico che mi sottraggo alla discussione, il suggerimento è quello di ritirare l'ordine del giorno e presentarlo sotto forma di mozione il 9-10 gennaio in una serena discussione politica.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Sono d'accordo con il Presidente, lo ringrazio per il suo intervento. Qui il problema non è... formalmente forse ci saranno state delle inesattezze, non mi preoccuperei tanto di queste cose, visto che il bilancio della Regione lei lo stampa prima di farlo approvare dal Consiglio, quindi, da tale punto di vista, abbiamo tutti da migliorare. Ritiro l'ordine del giorno, lo ripresenterò come mozione il prossimo Consiglio e ringrazio il Presidente per l'attenzione.
Presidente - L'ordine del giorno è ritirato, ne do lettura per il verbale:
Ordine del giorno
Preso atto della vacanza della Presidenza del Consiglio di amministrazione della società CVA S.p.a., che potrebbe configurarsi come un'attività surrettizia da parte del Presidente dimissionario, ma ancora componente del Consiglio di amministrazione, sino alla nomina del nuovo Presidente;
Ribadito che tale situazione appare in contrasto con la normativa in merito all'ineleggibilità ed incompatibilità per la carica di Consigliere regionale;
Al fine di garantire un regolare svolgimento delle prossime elezioni regionali e un'efficiente attività del Consiglio di amministrazione di CVA S.p.a.;
Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Impegna
il Presidente della Regione a far valere tutte le prerogative della proprietà regionale, per tramite di Finaosta S.p.a., perché entro il 31 dicembre 2007 sia nominato nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione della CVA S.p.a. un dirigente regionale.
F.to: Sandri - Fontana Carmela
Passiamo all'esame dell'articolato. All'articolo 1 vi sono diversi emendamenti: vi è l'emendamento n. 1 del gruppo "Arcobaleno" il cui testo coincide con quello dell'emendamento n. 0.6 del "Partito Democratico".
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Stamani nel fare la relazione sulla "omnibus" mi sono soffermata in modo particolare sugli emendamenti che riguardano la legge n. 45, perché riteniamo che intervenire su singoli aspetti di tale legge e soprattutto rispetto alla dirigenza in modo così parziale sia sbagliato, perché il numero delle persone che non concorrono a determinare il limite massimo del 15% in questi anni è aumentato; in ogni "omnibus" oppure in ogni finanziaria ogni tanto si inseriva questo, allora prima avevamo soltanto il Capo Ufficio stampa e Capo Gabinetto, poi c'è stato solo l'ufficio di Roma, poi è stato tolto Roma, poi è stato aggiunto di nuovo Roma e di nuovo Bruxelles, poi è stato aggiunto il Capo dell'Osservatorio economico, poi da sempre c'è il Capo dell'Agenzia del lavoro... Se ogni volta utilizziamo l'articolo 15 come uno spartiacque... che ci dice: "una serie di figure dirigenziali continuiamo a metterle dentro, dall'esterno le prendiamo e le mettiamo dentro... però guardate non le utilizziamo nel novero del 15%, per cui più figure esterne mettiamo, più diminuiamo il numero dei dirigenti paradossalmente su cui calcolare il 15%, per cui paradossalmente noi vogliamo fare un risparmio". Sembra che la Giunta dica così, in realtà non è così; come facevo vedere stamani, abbiamo in questo momento 22 figure dirigenziali che sono assunte in deroga all'articolo 15, quindi sono parecchie. Riteniamo quindi che l'articolo 1 sia meglio sopprimerlo decisamente, in quanto introduce un elemento di distorsione rispetto ai dirigenti, perché, se andiamo avanti in questo modo, possiamo dire: "va bene, non concorre al 15% l'incarico di un Coordinatore del servizio turistico alberghiero che faccia l'albergatore, non concorre al 15% il Responsabile dell'Assessorato dell'agricoltura se questo proviene direttamente dalla struttura regionale o dalla Fondazione "Institut agricole"", o via dicendo. Cominciamo cioè ad inserire un elemento che apre una strada che è stata ormai imboccata e che diventa ogni volta un fiume di modifiche e di valutazioni dell'articolo 15, come la possibilità di un limite da cui vanno tolte le persone e le figure fiduciarie a cui gli Assessori tengono in modo particolare. Sul comma 2 interverrò in un secondo momento.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Solo per una breve riflessione, perché su questo tema già abbiamo in parte accennato alla questione nell'introduzione, però anche nello specifico, qui siamo al comma 1 dell'articolo 1, vorrei parlare con chiarezza all'Assessore alla pubblica istruzione. Qui non vogliamo interferire nella questione così come personificata oggi, perché il giudizio sulle persone è al di fuori delle considerazioni che stiamo facendo oggi: oggi stiamo facendo una valutazione di tipo generale, ma bisogna porsi una domanda e questa domanda gliela voglio porre al di là dell'esito di tale votazione, in modo che si faccia una riflessione e ci si possa confrontare più in là su questo tema: ha senso che in una Regione come la nostra, in cui tutti a parole siamo assolutamente determinati nella massima qualità del sistema scolastico per raggiungere l'eccellenza, per fare invidia alla Finlandia se ci riusciamo, da 15 anni non esiste un sovrintendente di ruolo in questa Regione! Guardi, questo è grave, perché significa che abbiamo tale posizione così delicata che subisce direttamente gli effetti della politica; in questo ultimo "giro" abbiamo avuto 3 Sovrintendenti in 4 anni, quasi come i Presidenti di Regione...
(interruzione di un Consigliere, fuori microfono)
... no, di Presidenti di Regione ne abbiamo avuti solo 2 per adesso, facendo gli scongiuri, di Sovrintendenti ne abbiamo avuti, ma questo ha senso per il sistema scolastico? Ha senso che ad ogni "mormorio di foglia della politica" si debba pagare con un Sovrintendente che se ne va e un altro che se ne viene e cose di questo genere? Finché c'era un sistema politico che era sufficientemente stabile... vedo vicino a lei l'Assessore che è stato Assessore alla pubblica istruzione, che per 5 anni credo abbia avuto sempre lo stesso Sovrintendente, allora questo discorso forse potevamo trascurarlo, ma oggi non è più possibile, perché questa situazione specifica evidenzia un errore di fondo e l'errore di fondo è che il Sovrintendente, che sia alla pubblica istruzione, o che sia ai beni culturali e architettonici, è una personalità che deve arrivare a quel posto per concorso, che non sia in balia delle manfrine della politica o degli attentati e dei voti dei franchi tiratori... Bisogna rendersi conto che, per quanto oggi ci possa far comodo che una persona particolarmente capace occupi quel posto, questo non deve arrivare per nomina fiduciaria, ma deve arrivare per concorso. Chiudo qui l'intervento, non è una soluzione perché anche la soluzione del concorso avrà qualche dato negativo che in questo momento non vedo, però la scuola valdostana merita che la politica la tratti con più garbo di quanto non abbia fatto finora e non dico che vi sia stata una colpa o peggio un dolo da parte di qualcuno; credo che tutti non ci siamo soffermati sufficientemente a riflettere su questo tema.
Presidente - La parola all'Assessore all'istruzione e cultura, Viérin Laurent.
Viérin L. (UV) - J'essaierai de répondre aux collègues, les considérations vont au-delà de l'aspect qui concerne cet amendement, c'est-à-dire qu'ici on met en discussion la nomination sur la base de la loi de 2 Coordinateurs de l'Assessorat de la culture déjà dans les interventions d'ordre général ce matin. Moi personnellement j'ai une autre vision, c'est-à-dire que tant le Surintendant aux activités culturelles que celui aux écoles ont une synergie avec l'Assesseur d'un point de vue de la ligne politique et surtout des adresses dans le domaine scolaire et dans le domaine de la politique dans les biens culturels, c'est-à-dire que je trouve tout à fait juste dans la philosophie de la loi qui a été votée dans les précédentes législatures que ces nominations soient... et qu'il y ait une synergie, une même vue surtout d'un point de vue technique d'application de la ligne politique qui est donnée par la partie politique, c'est-à-dire par le Gouvernement et par les Assesseurs, mais très important tant dans le domaine scolaire que dans le domaine de la culture. Nous avons parlé souvent de valorisation des biens culturels, s'il n'y avait pas une vision d'ensemble ou quand même un partage de la ligne politique sur la valorisation des biens culturels, il y aurait en quelque sorte... tout en respectant d'un point de vue technique l'application concrète des lois, mais, d'un point de vue de la philosophie politique de la valorisation des biens culturels, il est important qu'il y ait une synergie entre la vision et la ligne politique et l'application technique et le travail quotidien de la part d'un domaine qui est très important pour notre collectivité. Pour ce qui est d'un principe général concernant la partie école, je voudrais rappeler que les rôles régionaux sont un acquis très important, dont on a parlé pendant des années et le fait d'avoir eu la reconnaissance d'un Surintendant aux études régionales en Vallée d'Aoste est quelque chose de très important.
Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Naturalmente manteniamo il nostro emendamento e non ci convince l'osservazione dell'Assessore, perché, se è vero, come qui è scritto, che in fondo si considera il Sovrintendente come capace in quanto personale dirigente scolastico, dirigente tecnico appartenente al ruolo regionale... e noi non mettiamo in dubbio la competenze di questa persona, mi sembra che nei nostri interventi in aula abbiamo sempre riconosciuto le competenze quando le abbiamo viste naturalmente, ma proprio per garantire queste competenze e per consentire anche all'Assessore di fare meglio il proprio lavoro... Se l'Assessore chiama a ricoprire questi incarichi persone che non conoscono bene la legislazione e lei sa bene che quando è entrato l'attuale Sovrintendente ai beni culturali si sono pagate fior di consulenze per analizzare la legislazione riguardante i beni ambientali e culturali, perché tutto un patrimonio di conoscenze non poteva averlo all'improvviso una persona catapultata in quel posto, e questa persona che adesso si è fatta una competenza così magari fra pochi mesi sarà catapultata in un altro settore e tutta l'esperienza, la competenza che si è fatta e che è stata un'acquisizione preziosa è vanificata. Qui abbiamo degli uffici che richiedono competenze specifiche, che, se non sono in capo al Coordinatore, a queste figure professionali, per poter esercitare tale lavoro, bisogna per forza ricorrere a delle competenze esterne, ma questo non è fare un servizio all'Amministrazione regionale, non rientra neppure nella logica dei costi della democrazia o dell'amministrazione, ossia questo è uno dei modi per aumentare i costi dell'amministrazione.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Ho ascoltato con attenzione le parole dell'Assessore e sicuramente ci rifletterò sulle osservazioni che ha fatto, mi permetto solo 2 brevi valutazioni immediate: la prima è legata al fatto che, se avessimo scelto la strada che proponiamo, ossia quella del concorso, tale emendamento sarebbe già stato approvato dai fatti, quindi non c'era bisogno di questo e quel posto di dirigente di cui tanto avete bisogno poteva essere recuperato da molto tempo. Seconda cosa: ho l'impressione, ma questo non vale solo per questo caso, vale per molti casi e anche nel rapporto maggioranza-opposizione, quindi mi ci metto anch'io in quanto possibile responsabile, che laddove nel confronto fra maggioranza e opposizione o parte politica e parte tecnica si voglia cercare un'omogeneità di intenti, su breve periodo forse i risultati sono migliori, ma sul lungo periodo si rischia di fare degli enormi sbagli. Penso allora che forse una strada differente è quella che tutti si impari di più a condividere un progetto e un percorso con chi è diverso da sé, anche dal punto di vista ideologico, ovviamente nel rispetto dei ruoli: politico e tecnico o politico di maggioranza e di minoranza. Sono ragionamenti in divenire, non trovo una soluzione oggi, ma credo che una riflessione in futuro su questi temi debba essere fatta; avremo in primavera l'occasione dei programmi elettorali e forse in quella sede troveremo qualcosa di più preciso su tali temi.
Presidente - La parola al Consigliere Ottoz.
Ottoz (CdL) - Questo articolo tocca il problema del cosiddetto "spoil system", che è stato introdotto con la legge n. 45. Il nostro Paese si è innamorato di una serie di temi e di istituzioni non sempre coerenti con il resto della società e crede spesso di risolvere con delle formule dei problemi. Abbiamo avuto le privatizzazioni all'"amatriciana", quelle con lo "zoccolo duro", con "golden share" e difatti non hanno funzionato. Abbiamo avuto la proposta di federalismo all'irpina, D'Onofrio non so se vi ricordate, poi abbiamo avuto lo "spoil system" alla "Valpellinentze", che è quello che il papà dell'Assessore alla pubblica istruzione ha inaugurato in Valle con la legge n. 45. In realtà manca per questo tipo di emendamenti che potrebbero essere validi in una certa logica, oppure da contrastare secondo un'altra logica come ha fatto giustamente l'Assessore, manca un quadro organico di cos'è lo "spoil system", se lo si vuole o no, perché sarebbe opportuno o meno e se è da rimettere in discussione oppure no, o se è da applicare, come lo si applica, laddove funziona o no. In mancanza di tutto questo, ci limitiamo a fare delle pezze che talora rischiano di essere peggiori del buco che vogliono tappare e lo tappano per poco, per poi scoprire dopo un po' che forse era meglio l'altro sistema, qualora non si fossero verificate certe cose. Questo perché lo "spoil system" si basa su un sistema dello spostamento delle responsabilità e delle responsabilizzazioni all'interno di un'amministrazione ai fini della governabilità, quindi è un sistema apparentemente semplice, ma in realtà complesso, che va raccordato con il resto, cosa che con la legge n. 45 non è stato fatto.
Non voglio entrare nel merito se questo emendamento sia una soluzione di un problema o se l'articolo sia la soluzione di un problema, perché, in realtà, è la legge n. 45 che andrebbe ripensata alla luce dell'esperienza di quasi 10 anni di applicazione. In realtà tutto questo va valutato alla luce della richiesta dei cittadini di avere un'amministrazione più snella con meno pesi burocratici, nel quadro più ampio dei costi della politica, ossia quanto più andiamo ad aggiungere ad un'amministrazione degli istituti nuovi, poi a modificarli, poi a correggerli senza ripensare il quadro generale nel quale si inseriscono tanto più rischiamo di aggiungere sabbia negli ingranaggi, causare disagi ai cittadini e aumentare i costi dell'amministrazione. Questo non lo dico per fare del benaltrismo o dell'ammontismo, che sarebbe troppo comodo, ma perché i problemi di una cattiva applicazione e di un non buon inserimento in un quadro organico dello "spoil system" che è stato fatto con la legge n. 45 andrebbe affrontato discutendo all'origine i motivi che portarono a questa scelta, anziché andando a fare delle piccole correzioni di volta in volta, che rischiano solo di peggiorare la situazione.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del gruppo "Arcobaleno", votiamo anche l'emendamento n. 0.6 del "Partito Democratico"; ne do rispettivamente lettura:
Emendamento
Il comma 1 dell'articolo 1 è soppresso.
Emendamento
All'articolo 1 il comma 1 è abrogato.
Consiglieri presenti: 32
Votanti: 27
Favorevoli: 5
Contrari: 22
Astenuti: 5 (Ferraris, Fiou, Lattanzi, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri sull'emendamento n. 0.1 del "Partito Democratico".
Sandri (PD) - Il problema è già stato in parte esposto anche dalla collega Squarzino, abbiamo voluto puntualizzare su questo tema un atteggiamento esattamente contrario a quanto è stato predisposto dalla Giunta, ossia non solo non ammettere come è stato previsto il posto da Sovrintendente nel caso sia ricoperto da personale di ruolo nella carriera dei dirigenti scolastici, ma anzi riaprire sia al Capo Ufficio di rappresentanza di Bruxelles che al Capo Ufficio di rappresentanza di Roma: sono 2 posti dove diventa fondamentale avere una continuità di presenza. Giusto ieri il Presidente Caveri si è recato a Bruxelles alla Festa della Valle d'Aosta e ha potuto constatare di persona come chi per tanti anni ha dato continuità a quell'ufficio, non avendo avuto la possibilità di un concorso all'interno della stessa struttura, abbia trovato di meglio presso un'altra amministrazione pubblica. La stessa cosa vale per il Capo Ufficio di rappresentanza di Roma: è importante che vi sia una persona che in continuità dia la possibilità alla Regione di interagire approfonditamente con le istituzioni romane, ma altrettanto il discorso per quanto riguarda il Comandante e il Vicecomandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta, 2 posizioni che, per la loro delicata posizione dal punto di vista delle questioni giudiziarie, meriterebbero un'attenzione di tipo diverso, quindi l'accesso non per incarico fiduciario, ma per concorso. Abbiamo aggiunto anche il Capo Ufficio stampa della Presidenza del Consiglio regionale, perché questo non è un incarico che comporta la fiducia del Presidente, ma dovrebbe essere un incarico che corrisponde al Consiglio regionale, quindi niente di meglio come i dirigenti che amministrano il funzionamento dei gruppi che anche l'Ufficio stampa abbia queste caratteristiche. In questo caso ancora di più devo dire che il comportamento fin qui seguito da coloro che hanno rivestito tale incarico è sempre stato conforme alle aspettative di tutti, quindi non è un problema riferito alla persona che oggi occupa fisicamente questo incarico, ma è un discorso generale. Più di tutte c'è una posizione che dovrebbe essere messa a concorso nel più breve tempo: il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro, su questo non c'è nessuna motivazione che giustifichi l'incarico fiduciario. È una posizione delle politiche occupazionali e, proprio per la delicatezza delle politiche occupazionali nel loro rapporto con la politica, dovrebbe essere totalmente disgiunta dalla politica.
Mi prendo quindi la responsabilità in questo Consiglio di richiamare tutti a una grande attenzione e a non sottovalutare il tema; tuttavia, visto che l'emendamento precedente, che era meno forte di questo, è stato cassato, ritiro tali emendamenti per andare avanti con la discussione.
Presidente - Gli emendamenti del "Partito Democratico" dal n. 0.1 al n. 0.5 sono ritirati; ne do nell'ordine lettura per il verbale:
Emendamento
L'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. Al comma 5 dell'articolo 62 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale) sono abrogate le parole "di Capo dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles", "di Capo dell'Ufficio di rappresentanza a Roma" "di Comandante e Vice comandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta", "di Capo ufficio Informazione e stampa della Presidenza del Consiglio regionale" e "di Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro".".
Emendamento
L'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. Al comma 5 dell'articolo 62 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale) sono abrogate le parole "di Capo dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles", "di Capo dell'Ufficio di rappresentanza a Roma" "di Capo ufficio Informazione e stampa della Presidenza del Consiglio regionale" e "di Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro".".
Emendamento
L'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. Al comma 5 dell'articolo 62 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale) sono abrogate le parole "di Capo dell'Ufficio di rappresentanza a Roma", "di Capo ufficio Informazione e stampa della Presidenza del Consiglio regionale" e "di Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro".".
Emendamento
L'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. Al comma 5 dell'articolo 62 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale) sono abrogate le parole "di Capo ufficio Informazione e stampa della Presidenza del Consiglio regionale" e "di Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro".".
Emendamento
L'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. Al comma 5 dell'articolo 62 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale) sono abrogate le parole "di Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro".".
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina sull'emendamento n. 12 del gruppo "Arcobaleno".
Squarzino (Arc-VA) - Vorrei illustrare gli emendamenti dal n. 12 al n. 18 e chiederei un'unica votazione perché sono collegati l'uno all'altro. Cosa intendiamo fare con questi emendamenti? Intendiamo delineare un modo diverso di pensare, di organizzare e quindi di regolamentare l'accesso alla dirigenza a livello regionale. Riteniamo che sia importante limitare un eccesso di "turnover" che disperde utili esperienze e provoca discontinuità nell'operato dell'Amministrazione regionale. A tale fine prevediamo il "turnover" solo per i dirigenti di primo livello e non di secondo e terzo livello. Intendiamo individuare dei meccanismi che evitino di subordinare eccessivamente alla volontà politica le scelte tecniche: ecco perché abbiamo pensato di introdurre una serie di figure dirigenziali per le quali è prevista una particolare normativa, un concorso particolare. Abbiamo visto prima per Sovrintendente agli studi, la stessa tipologia di discorso l'ho fatta precedentemente rispetto al Sovrintendente ai beni culturali, ma ci sono altre figure tecniche, come il Responsabile della prevenzione rischi idrogeologici, il Comandante dei vigili del fuoco, il Comandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta, il Responsabile della Protezione civile, che dovrebbero avere delle competenze specifiche...
(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)
... sono contenta, faccio un sub emendamento, oppure questo è già compreso, per dire che alcune di tali figure per fortuna cominciano ad essere per concorso e naturalmente un concorso che pensiamo vada fatto affidando ad un organismo tecnico terzo l'incarico di valutare le competenze e di fare una graduatoria, che il politico deve rispettare. Riteniamo che, se si introducessero questi elementi di novità nella gestione della dirigenza, si riuscirebbe ad evitare una serie di rischi che abbiamo visto più volte sono stati evidenziati in tale sala e anche dagli stessi dirigenti. Soprattutto volevamo con tali interventi sollecitare fortemente ancora l'organo politico di maggioranza e questa Giunta a presentare finalmente una proposta di riforma che riguardi tutta l'organizzazione della pubblica amministrazione, in particolare i dirigenti. Ricordavo stamani che è dal 2005 che ci dicono che su tale riforma stanno riflettendo, però siamo nel 2007 ma, rispetto a questo, non abbiamo ancora nessun elemento. Penso sia sufficiente tale illustrazione, perché riprendo già una serie di concetti che avevo già espressi stamani nell'intervenire sulla "omnibus".
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Molto brevemente le devo una risposta, collega, che riguarda la questione che figura nel programma di governo della riforma della legge n. 45. Intanto non le sarà sfuggito, essendo lei molto attenta, di come alcune profonde innovazioni nella legge n. 45 siano derivate dall'attuale contratto di lavoro, ossia ci siamo trovati di fronte, talvolta con un poco di preoccupazione da parte degli stessi dirigenti, penso ai sistemi valutativi che sono emersi dal contratto di lavoro che non convincono tutti i dirigenti, che non si sono resi conto in fase di contrattazione di cosa sarebbe avvenuto. Oggi la Commissione di valutazione ha una piena discrezionalità rispetto alla valutazione che è stata sottratta al personale politico. Abbiamo sicuramente approfondito molto la questione della riforma della legge n. 45 per renderla più efficace rispetto ad una serie di modifiche che nel tempo sono avvenute in Italia in maniera assai contraddittoria nella legislazione, ma anche in Europa. Non presenteremo da qui alla fine della legislatura un disegno di legge, presenteremo invece le linee guida, ossia un documento riassuntivo frutto anche di un accordo con gli enti locali: questo credo sia un argomento di non poco conto, perché negli ultimi mesi c'è stato un fitto confronto con gli enti locali che fanno parte del comparto unico, ma che hanno delle esigenze molto diverse, legate alla figura del Segretario comunale, ad una scarsa dirigenza, mentre il comparto regionale con i suoi 145 dirigenti ha altri tipi di problemi e bisogna fare delle scelte che siano scelte importanti che possono pesare sul futuro. Chiuderemo quindi la legislatura con l'impegno che ci eravamo presi: quello di fissare le linee guida della riforma della legge n. 45, lasciando all'attenzione della prossima legislatura un testo già profondamente maturo che consenta opportunamente di far partire la legislatura su un "piede giusto".
Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina, per dichiarazione di voto.
Squarzino (Arc-VA) - Prendo atto che non c'è la volontà politica adesso di cambiare la legge n. 45, prendo atto però che c'è la volontà politica di individuare delle linee guida, noi siamo disponibili a ritirare questo complesso di emendamenti.
Presidente - Gli emendamenti dal n. 12 al n. 18 del gruppo "Arcobaleno" sono ritirati; ne do nell'ordine lettura per il verbale:
Emendamento
Il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), è sostituito dal seguente:
"Art. 17
(Criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali)
1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono conferiti tenuto conto:
a) della natura e delle caratteristiche delle attività da svolgere e dei programmi da realizzare;
b) della professionalità ed attitudine dimostrate nello svolgimento di attività aventi rilievo agli effetti degli incarichi da conferire;
c) della formazione culturale richiesta dalle funzioni, ivi comprese le eventuali abilitazioni professionali;
d) dei risultati conseguiti nello svolgimento di funzioni dirigenziali.
2. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di primo livello sono conferiti, nei limiti previsti dall'articolo 8, a:
a) personale della qualifica unica dirigenziale, con esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali;
b) personale esterno all'Amministrazione, in possesso di diploma di laurea quadriennale o di laurea specialistica, con comprovata esperienza professionale in funzioni dirigenziali, acquisita per almeno un quinquennio in organismi, enti e aziende, pubblici o privati;
c) ricercatori e professori universitari che abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo servizio, anche cumulativo, nei ruoli di ricercatore e professore universitario.
3. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di secondo livello sono conferiti, nei limiti previsti dall'articolo 8, a:
a) personale della qualifica unica dirigenziale, con esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali;
b) personale esterno all'Amministrazione, di cui al comma 2, lettere b) e c).
4. Gli incarichi di terzo livello dirigenziale sono conferiti, nei limiti previsti dall'articolo 8, a personale della qualifica unica dirigenziale. Possono essere conferiti a personale dell'Amministrazione appartenente alla categoria D, in possesso del diploma di laurea quadriennale o di laurea specialistica e che abbia compiuto cinque anni di servizio effettivo nella predetta categoria. Il personale incaricato è collocato in aspettativa per l'intera durata dell'incarico e allo stesso compete il trattamento economico di base ed accessorio previsto dalle norme vigenti per il posto per cui è conferito l'incarico.
5. Per il personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale, l'anzianità nella qualifica dirigenziale è determinata dalla data di inquadramento nella stessa.
6. In applicazione del principio di separazione delle funzioni, dei poteri e delle responsabilità degli organi di direzione politica rispetto a quelli di direzione amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 2, non è consentito conferire incarichi dirigenziali a chi ricopra la carica di sindaco, di vice-sindaco, di assessore in comuni con più di 15.000 abitanti o di presidente e vice-presidente di comunità montana.
7. Gli incarichi a personale esterno all'Amministrazione, di cui al comma 2, lettere b) e c), sono conferiti con contratti a termine di diritto privato. I relativi compensi, al lordo delle ritenute fiscali, non possono eccedere il trattamento economico di un dirigente di pari livello, appartenente alla qualifica unica dirigenziale.
8. Gli incarichi a personale esterno all'Amministrazione di cui ai commi 2 e 3, e al personale appartenente alla categoria D di cui al comma 4, sono determinati complessivamente nel limite massimo del quindici per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale, come definita ai sensi dell'articolo 18, comma 1."."
Emendamento
Dopo il comma 1 dell'articolo 1 è inserito il seguente:
"1bis. L'articolo 18 della l.r. 45/1995 è sostituito dal seguente:
"Art. 18
(Conferimento degli incarichi dirigenziali)
1. Prima di procedere al conferimento degli incarichi dirigenziali, la Giunta regionale:
a) definisce, in applicazione dell'articolo 8, l'articolazione delle posizioni dirigenziali in relazione alle strutture organizzative, il numero dei posti di dirigente e il livello di funzioni dirigenziali relativo a ciascun posto;
b) determina sulla base degli organici della dirigenza, come definiti alla lettera a), la percentuale di posti conferibili al personale esterno all'Amministrazione ai sensi dell'articolo 17, comma 8;
c) individua i requisiti oggettivi richiesti per ogni tipologia di incarico, con riferimento ai criteri di cui all'articolo 17, comma 1, previa informazione alle organizzazioni sindacali.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate all'inizio della legislatura; eventuali variazioni possono essere apportate in corso di legislatura con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di primo livello sono conferiti dalla Giunta regionale, con provvedimento motivato, all'inizio della legislatura, entro sessanta giorni dalla nomina della Giunta regionale e ad ogni successiva vacanza di incarico, per una durata non superiore a cinque anni e cessano al termine del mandato dell'organo che li ha disposti, o dell'amministratore che li ha designati.
4. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di secondo e terzo livello sono conferiti per un quinquennio e non cessano, durante tale quinquennio, al termine del mandato dell'organo che li ha disposti, o dell'amministratore che li ha designati. Gli incarichi conferiti a personale della qualifica unica dirigenziale sono rinnovati, di quinquennio in quinquennio, salvo sia intervenuta valutazione negativa.
5. Gli incarichi di funzioni dirigenziali continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento.
6. Degli incarichi conferiti al personale esterno all'Amministrazione è data comunicazione al Consiglio regionale, allegando una scheda relativa al curriculum dei soggetti prescelti.
7. Gli atti di conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali sono pubblicati integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione."."
Emendamento
Dopo il comma 1bis dell'articolo 1, introdotto dall'emendamento n. 13, è inserito il seguente:
"1ter. Dopo l'articolo 18 della l.r. 45/1995, è inserito il seguente:
"Art. 18bis
(Particolari incarichi dirigenziali)
1. Ad integrazione di quanto previsto dagli articoli 17 e 18, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo il conferimento degli incarichi per i seguenti posti di dirigente dell'Amministrazione, che la Giunta regionale è tenuta a prevedere all'atto dell'articolazione delle posizioni dirigenziali e ad individuare come posti di primo livello:
a) soprintendente ai beni culturali e ambientali;
b) sovraintendente agli studi;
c) responsabile della prevenzione dei rischi idro-geologici;
d) comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;
e) comandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta;
f) responsabile della protezione civile.
2. L'Amministrazione, sessanta giorni prima della scadenza degli incarichi dirigenziali di cui al comma 1, provvede ad emanare apposito bando per il conferimento degli incarichi per i posti di cui al comma 1 e a renderlo noto attraverso la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Nel bando sono indicati, tra l'altro, i requisiti e le professionalità richieste per ogni posto di cui al comma 1, nonché la documentazione relativa e il termine entro cui possono essere presentate le domande.
3. Possono fare domanda:
a) i dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale;
b) il personale esterno all'Amministrazione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b) e c), che abbia già svolto le funzioni previste dall'incarico per almeno tre anni, senza riportare valutazione negativa.
4. Le domande, complete di curriculum, sono esaminate da un comitato di esperti esterni all'Amministrazione, nominato con deliberazione della Giunta regionale. Il comitato è composto da due docenti universitari esperti nelle materie del bando, indicati dall'Università della Valle d'Aosta, da due esperti nelle materie del bando, indicati dal Consiglio regionale, e da un esperto nelle materie del bando, indicato dall'assemblea dei dirigenti. Il comitato elabora e definisce griglie di valutazione cui attenersi nell'esame delle singole candidature.
5. Non possono far parte del comitato coloro che ricoprono cariche elettive in enti territoriali o le abbiano ricoperte nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale.
6. Il comitato, sulla base delle domande pervenute, provvede a redigere per ogni posto un'apposita graduatoria di merito.
7. La Giunta regionale procede al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di cui al comma 1 attenendosi all'ordine della graduatoria.
8. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti per un quinquennio e sono automaticamente rinnovati, salvo che intervenga valutazione negativa, solo per un ulteriore quinquennio. Tali incarichi non cessano al termine del mandato dell'organo che li ha disposti, o dell'amministratore che li ha designati. Al termine del secondo quinquennio, o ad ogni successiva vacanza di incarico, l'Amministrazione riattiva le procedure per il conferimento dei nuovi incarichi ai sensi del presente articolo.
9. L'accettazione degli incarichi di cui al presente articolo da parte di coloro che ricoprano le cariche di cui all'articolo 17, comma 6, è subordinata alle previe dimissioni dalle predette cariche."."
Emendamento
Dopo il comma 1ter dell'articolo 1, introdotto dall'emendamento n. 14, è inserito il seguente:
"1quater. All'alinea del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 45/1995, le parole "in possesso del diploma di laurea" sono sostituite dalle parole "in possesso del diploma di laurea quadriennale o di laurea specialistica".".
Emendamento
Dopo il comma 1quater dell'articolo 1, introdotto dall'emendamento n. 15, è inserito il seguente:
"1quinquies. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 45/1995 è sostituita dalla seguente:
"c) ricercatori e professori universitari che abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo servizio, anche cumulativo, nei ruoli di ricercatore e professore universitario;"."
Emendamento
Dopo il comma 1quinquies dell'articolo 1, introdotto dall'emendamento n. 16, è inserito il seguente:
"1sexies. Il comma 5 dell'articolo 62 della l.r. 45/1995 è abrogato.".
Emendamento
Dopo il comma 1sexies dell'articolo 1, introdotto dall'emendamento n. 17, è inserito il seguente:
"1septies. A decorrere dalla scadenza dei singoli incarichi dirigenziali già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli incarichi dirigenziali sono conferiti ai sensi degli articoli 17, 18 e 18bis della l.r. 45/1995, come modificati o introdotti dalla presente legge. I singoli incarichi dirigenziali già conferiti ai sensi dell'articolo 62, comma 5, della l.r. 45/1995 alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla data di scadenza.".
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina sull'emendamento n. 19 del gruppo "Arcobaleno".
Squarzino (Arc-VA) - Sono più interessata a mettere in votazione questo emendamento anche perché non stravolge l'insieme della legge n. 45, ma restituisce alla stessa la prima formulazione e la prima scelta, nel senso che si considerava il limite massimo del 15% della dotazione organica, qualifica unica dirigenziale soltanto per gli incarichi a personale estraneo che aveva svolto una posizione di ruolo con funzioni dirigenziali in enti pubblici e che comprendeva anche il personale dell'ottava qualifica funzionale dell'Amministrazione; riteniamo che non si debba aumentare questo personale come adesso invece avviene nell'attuale comma 7 dell'articolo 17.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 19 del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Emendamento
Il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), è sostituito dal seguente:
"7. Gli incarichi a personale estraneo di cui al comma 2, lettere b) e c), e al comma 3, lett. b), sono determinati nel limite massimo del quindici per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale.".
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 25
Favorevoli: 4
Contrari: 21
Astenuti: 5 (Ferraris, Fiou, Lattanzi, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 20 del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Emendamento
Il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli incarichi al personale di cui all'articolo 62, comma 5, concorrono, invece, alla determinazione del limite massimo del 15 per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale."."
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 25
Favorevoli: 4
Contrari: 21
Astenuti: 5 (Ferraris, Fiou, Lattanzi, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina sull'emendamento n. 21 del gruppo "Arcobaleno".
Squarzino (Arc-VA) - Cosa riguarda questo emendamento? Riguarda l'attuale articolo 62 della legge n. 45, in particolare il fatto che attualmente tutti gli incarichi ai posti di Capo e Vice Capo Gabinetto, di Capo e Vice Capo Ufficio stampa della Presidenza della Regione, di Capo Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, di Capo Ufficio di rappresentanza a Roma, di Capo dell'Osservatorio economico e sociale, di Capo Ufficio informazione e stampa alla Presidenza del Consiglio regionale e di Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro, tutti questi incarichi di natura fiduciaria non vengono conteggiati nella cifra dei dirigenti su cui viene calcolato il 15%. Togliendo allora dai dirigenti tutti questi incarichi fiduciari, diminuisce il numero dei dirigenti, quindi viene ad essere modificato il limite massimo del 15%. Noi riteniamo che, come abbiamo detto precedentemente, tutti i dirigenti previsti con incarico fiduciario e come segretari particolari vadano inseriti invece all'interno del 15%, per cui noi riteniamo che vada rivisto l'insieme dell'operazione per cui bisogna sostituire ai 22 incarichi fiduciari e i 19 incarichi ad estranei degli incarichi che vengono dati in base a concorsi.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 21 del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Emendamento
Dopo il comma 1 dell'articolo 1 è inserito il seguente:
"1bis. Al comma 5 dell'articolo 62 della l.r. 45/1995 le parole "non si applicano" sono sostituite dalle parole "si applicano".".
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 27
Favorevoli: 4
Contrari: 23
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Lattanzi, Ottoz)
Il Consiglio non approva.
Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina sull'emendamento n. 2 del gruppo "Arcobaleno".
Squarzino (Arc-VA) - L'emendamento n. 2, che chiede di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1, deriva da un dettato costituzionale. L'articolo 98 della Costituzione dice che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, con questo emendamento si equiparano le società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione e dagli enti locali ad enti che rappresentano la Nazione; non credo che la "CVA", la "Finaosta", l'IVAT, pur essendo così importanti per la nostra Regione, perseguano il servizio esclusivo della Nazione, non sono a servizio esclusivo della stessa. Credo allora che non possiamo accettare in nessun modo che si venga ad inserire un elemento che non è previsto assolutamente dalla Costituzione, quindi un elemento incostituzionale, proprio nel nostro ordinamento amministrativo, perché con tale secondo comma dell'articolo 1 si prevede che dipendenti regionali - e in questo momento non voglio entrare sul fatto che siano dirigenti o non dirigenti, su questo torneremo dopo - per il fatto che sono dipendenti regionali possono benissimo essere assunti come componenti degli organi di amministrazione delle società partecipate dalla Regione e dagli enti locali e possono farlo perché, invece di servire la Regione, la Comunità all'interno dell'Ente Regione, servono la Nazione e la Comunità all'interno di questi enti. Quando vedrò scritto da qualcuno che mi documenta che effettivamente "CVA" e "Finaosta", come tutti gli altri, sono al servizio esclusivo della Nazione come tutti gli altri enti pubblici, allora potrò anche accettare questa nuova introduzione. Riteniamo che tale secondo comma dell'articolo 1 sia contro la Costituzione e non possa neppure essere presentato.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Abbiamo studiato il diritto costituzionale su 2 manuali diversi.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Emendamento
Il comma 2 dell'articolo 1 è soppresso.
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 27
Favorevoli: 4
Contrari: 23
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Lattanzi, Ottoz)
Il Consiglio non approva.
Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina sull'emendamento n. 3 del gruppo "Arcobaleno".
Squarzino (Arc-VA) - Nel momento in cui anche in Commissione abbiamo discusso a lungo su questo emendamento, era apparso che, avendo i dirigenti un contratto di diritto privato, questi potevano anche assumere delle responsabilità in organi di amministrazione di società partecipate dalla Regione e dagli enti locali e questo era sembrato essere una possibilità che poteva, proprio perché i dirigenti hanno un contratto di diritto privato, essere presa in considerazione. Qui però si considera questa possibilità di avere non tanto gli incarichi, ma cariche assunte in qualità di Presidente, quindi la possibilità di diventare Presidente di "Finaosta" o Presidente di "CVA", piuttosto che Presidente dell'IVAT e via dicendo, anche agli altri dipendenti pubblici, ossia a chi ha un contratto a tempo determinato che ha vinto un concorso in un certo posto e che è soggetto alla mobilità all'interno del comparto unico. Ripeto: siamo davanti ad organi di amministrazione di società partecipate che non fanno parte del comparto unico; quindi, a nostro avviso, questa possibilità, se la si vuole mettere in campo, bisogna soltanto prevederla per i dirigenti, ma non per gli altri dipendenti pubblici di altre categorie.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 3 del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Emendamento
Il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"2. Dopo il comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 45/1995, è inserito il seguente:
"1bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica, limitatamente ai dipendenti della categoria D e della qualifica unica dirigenziale, per le cariche assunte in qualità di presidente o di componente degli organi di amministrazione di società partecipate, anche indirettamente, dalla Regione, dagli enti locali e dagli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, nonché per gli impieghi assunti nelle medesime società. In tali casi, il dipendente è collocato in aspettativa non retribuita per l'intera durata della carica."."
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 27
Favorevoli: 4
Contrari: 23
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Lattanzi, Ottoz)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del gruppo "La Casa delle Libertà", che recita:
Emendamento
Il comma 1bis dell'art. 51 LR 45/95, così come modificato dall'art. 1, è così riscritto:
"1bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle cariche assunte in qualità di presidente o componente degli organi di amministrazione di società. In tali casi il dipendente è collocato in aspettativa non retribuita per l'intera durata della carica.".
Consiglieri presenti: 29
Votanti: 26
Favorevoli: 6
Contrari: 20
Astenuti: 3 (Ferraris, Fiou, Fontana Carmela)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Vi è il sub emendamento n. 1 all'emendamento n. 1 del Consigliere Sandri, che recita:
Sub emendamento
Dopo le parole "all'art. 1, comma 2" sono inserite le parole "sono inserite", mentre dopo l'espressione "le parole" sono cancellate le parole "questi ultimi" sono soppresse e sono aggiunte le parole "limitatamente ai dipendenti di categoria D e della qualifica unica dirigenziale" dopo le parole "all'art. 1, comma 1".
Do lettura per il verbale dell'emendamento n. 1 dei Consigliere Sandri e Fontana Carmela :
Emendamento
All'articolo 1, comma 2, le parole "questi ultimi" sono soppresse.
Pongo in votazione il sub emendamento n. 1 all'emendamento n. 1 del Consigliere Sandri:
Consiglieri presenti: 29
Votanti: 24
Favorevoli: 4
Contrari: 20
Astenuti: 5 (Ferraris, Fiou, Lattanzi, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del Presidente Caveri, che recita:
Emendamento
Il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"2. Dopo il comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 45/1995, è inserito il seguente:
"1bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle cariche assunte dal dipendente in qualità di presidente o di componente degli organi di amministrazione di enti, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione, nonché di società partecipate, anche indirettamente, dalla Regione, dagli enti locali e dagli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1. Il divieto non si applica parimenti agli impieghi assunti dai dipendenti della categoria D e della qualifica unica dirigenziale nelle medesime società. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il dipendente è collocato in aspettativa non retribuita per l'intera durata della carica o del rapporto d'impiego."."
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 25
Favorevoli: 22
Contrari: 3
Astenuti: 6 (Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Lattanzi, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 22 del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Emendamento
Dopo il comma 2 dell'articolo 1 è inserito il seguente:
"3. Il comma 6 dell'articolo 51 della l.r. 45/1995 è abrogato.".
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 6 (Cerise, Ferraris, Fiou, Lattanzi, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo così emendato:
Articolo 1
(Disposizioni in materia di personale. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45)
1. Al comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non concorre inoltre alla determinazione del limite massimo del 15 per cento l'incarico di Sovrintendente agli studi, se conferito a personale dirigente scolastico e dirigente tecnico appartenente ai ruoli regionali.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 45/1995, è inserito il seguente:
"1bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle cariche assunte dal dipendente in qualità di presidente o di componente degli organi di amministrazione di enti, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione, nonché di società partecipate, anche indirettamente, dalla Regione, dagli enti locali e dagli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1. Il divieto non si applica parimenti agli impieghi assunti dai dipendenti della categoria D e della qualifica unica dirigenziale nelle medesime società. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il dipendente è collocato in aspettativa non retribuita per l'intera durata della carica o del rapporto d'impiego.".
3. Il comma 6 dell'articolo 51 della l.r. 45/1995 è abrogato.
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 26
Favorevoli: 22
Contrari: 4
Astenuti: 5 (Ferraris, Fiou, Lattanzi, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 2 vi sono gli emendamenti n. 2 e n. 3 del "Partito Democratico" e l'emendamento n. 23 del gruppo "Arcobaleno".
La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Credo vi fosse l'impegno del collega Sandri a ritirare l'emendamento n. 2, considerato che siamo favorevoli all'emendamento n. 3: "... sentita la competente commissione consiliare permanente".
Presidente - Avevo capito così, ma non essendoci il proponente...
La parola alla Consigliera Fontana Carmela.
Fontana (PD) - Se l'impegno era questo, lo ritiro.
Presidente - L'emendamento n. 2 del "Partito Democratico" è ritirato; ne do lettura per il verbale:
Emendamento
Al comma 3 dell'articolo 2bis della l.r. 48/1995, inserito dall'articolo 2, comma 1, le parole "La Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale".
Pongo in votazione l'emendamento n. 3 del "Partito Democratico", che recita:
Emendamento
Al comma 3 dell'articolo 2bis della l.r. 48/1995, inserito dall'articolo 2, comma 1, dopo le parole "consiglio permanente degli enti locali" sono inserite le parole "sentita la competente commissione consiliare permanente,".
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 5 (Ferraris, Fiou, Lattanzi, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina sull'emendamento n. 23 del gruppo "Arcobaleno".
Squarzino (Arc-VA) - L'emendamento n. 23 lo ritiro, lo avevo messo - e lo confesso molto candidamente - in modo strumentale, le altre volte siete voi che attribuite a me la strumentalità, allora, quando c'è, la esplicito perché non mi vergogno delle cose che faccio; perché l'ho messo? Perché qui si dice che si abroga una disposizione regionale che impegnava la Giunta regionale a relazionare al Consiglio regionale sul funzionamento della legge n. 48/1995 e nella spiegazione di questo emendamento... si spiega che con la nuova legge n. 54/1998 si ha l'obbligo in capo al Presidente della Regione di riferire annualmente al Consiglio regionale, contestualmente al bilancio di previsione, sullo stato di attuazione della legge. Nelle lunghe giornate di discussione sul bilancio questo fatto non è avvenuto, quindi era un modo per ricordare al Presidente Caveri che vi sono alcuni adempimenti di legge che vanno fatti, quindi in modo strumentale, dicevo: magari se c'è una volta sola non ubbidiscono alla legge, ma se questo richiamo viene fatto 2 volte da 2 leggi diverse, magari viene fatto. Prendo atto che l'articolo 29 della legge n. 48/1995 richiamata alla lettera a) è stata di fatto abrogata dalla legge successiva, però intendevo strumentalmente ricordare come alcune disposizioni importanti di legge qui non vengono rispettate. Ritiro l'emendamento.
Presidente - L'emendamento n. 23 del gruppo "Arcobaleno" è ritirato; ne do lettura per il verbale:
Emendamento
La lettera a) del comma 4 dell'articolo 2 è soppressa.
Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:
Articolo 2
(Disposizioni in materia di finanza locale. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, e abrogazioni)
1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), è inserito il seguente:
"Articolo 2bis
(Patto di stabilità per gli enti locali della Regione)
1. Gli enti locali concorrono con la Regione e con lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica complessiva in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali sottoscrivono, con le modalità dell'intesa di cui all'articolo 67 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), un accordo per il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei vincoli e degli obblighi previsti dal patto di stabilità per il riequilibrio della finanza pubblica.
3. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, sentita la competente commissione consiliare permanente, stabilisce criteri e modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità per gli enti locali della Regione, ivi compresa l'introduzione di misure a carico degli enti inadempienti.".
2. Dopo l'articolo 6 della l.r. 48/1995, è inserito il seguente:
"Art. 6bis
(Restituzione di somme indebitamente percepite dagli enti locali)
1. L'ammontare delle risorse da destinare agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 6, comma 1, è aumentato delle entrate derivanti dalle restituzioni delle somme indebitamente percepite dagli enti locali e provenienti dal settore 2.1 - obiettivi programmatici 2.1.1.01 (Finanza locale - Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale - Speciali interventi) del bilancio della Regione.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è istituito un apposito fondo denominato "Fondo somme a disposizione della finanza locale per investimenti", iscritto nel settore 2.1 - obiettivo programmatico 2.1.1.01 (Finanza locale - Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione), finanziato con le risorse assegnate alla finanza locale in attesa di destinazione. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, i prelievi dal fondo e le iscrizioni in capitoli di spesa di investimento già esistenti ovvero da istituire nel settore 2.1 - obiettivi programmatici 2.1.1.01 (Finanza locale - Trasferimenti senza vincolo di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale - Speciali interventi).".
3. Dopo l'articolo 6bis della l.r. 48/1995, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:
"Art. 6ter
(Avanzo di amministrazione di finanza locale)
1. L'ammontare delle risorse da destinare agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 6, comma 1, è aumentato della quota dell'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, realizzato nel settore 2.1 - obiettivi programmatici 2.1.1.01 (Finanza locale - trasferimenti senza vincolo di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale - trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale - Speciali interventi) del bilancio della Regione, derivante dalle economie della gestione dei residui, della gestione della competenza e dell'avanzo derivante dalla cancellazione dei residui passivi per effetto della perenzione amministrativa di cui all'articolo 65, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti appositi fondi destinati a fronteggiare la riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai sensi dell'articolo 65, comma 3, della l.r. 90/1989, per i quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori.
3. I fondi di cui al comma 2 sono iscritti nel settore 2.1 - obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e finanziati con le risorse della presente legge.
4. Il prelievo delle somme è disposto con provvedimento dirigenziale.
5. La Regione garantisce, in corso d'esercizio e nel limite delle disponibilità dei fondi di riserva, l'eventuale finanziamento dei fondi di riserva per la riassegnazione dei residui perenti agli effetti amministrativi - finanza locale (spese correnti e spese di investimento) iscritti nell'obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione), salvo recupero di pari importo in sede di programmazione e di assestamento del bilancio annuale.
6. Nel caso di cui al comma 1, la ripartizione tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5 e l'individuazione degli interventi di cui all'articolo 25 sono determinate con la legge di assestamento del bilancio di previsione della Regione.".
4. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 29 della l.r. 48/1995;
b) i commi da 3 a 3octies dell'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1;
c) l'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30;
d) l'articolo 4 della legge regionale 16 giugno 2005, n. 15;
e) l'articolo 8 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34;
f) l'articolo 5 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15.
5. Per i capitoli di bilancio previsti dagli articoli 6bis e 6ter della l.r. 48/1995, come introdotti, rispettivamente, dai commi 2 e 3, è autorizzata l'assegnazione di codici-capitolo uguali a quelli già esistenti e l'assegnazione ad essi delle risorse finanziarie liberate dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 4.
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 9 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Lattanzi, Ottoz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 3 vi è l'emendamento n. 2 del Presidente Caveri, il cui testo è identico a quello dell'emendamento n. 28 del gruppo "Arcobaleno".
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Non avevo chiesto la parola, ma lei me l'ha data... Credo sia importantissimo abrogare l'articolo 3 perché va incontro alle richieste fatte dal CPEL, ma perché è importante, collega Borre? Non perché questa richiesta sia di per sé positiva o negativa, quella degli enti locali... già stamani dicevo: "io non so dire... forse era utile mantenere quell'articolo per garantire il Consiglio regionale...", però avevo aggiunto: "... quando si interviene all'interno di una legge molto importante come la n. 54 e molto complessa, intervenire anche su un solo aspetto, se questo va ad intaccare alcuni "piliers" su cui tutto il sistema dell'autonomia è stato costruito, forse è bene fermarsi e ripensare ai "piliers" in questo senso"; quindi in tale senso aveva significato la nostra proposta di emendamento.
Presidente - La parola al Consigliere Cesal.
Cesal (UV) - Intervengo sul quarto emendamento. Devo dire che stavolta mi trovo d'accordo per quanto riguarda l'esposizione fatta dalla collega Squarzino. Noi su questo articolo diciamo che abbiamo preso una decisione sofferta, ne abbiamo dibattuto in sede di Commissione e abbiamo rilevato la necessità di poter avere da parte del CPEL dei tempi certi in merito agli argomenti, i progetti di legge e i vari provvedimenti amministrativi che sottoponiamo al loro vaglio per chiedere un parere e non sempre nel passato questo è avvenuto. Crediamo che gli enti locali rappresentino una realtà molto importante per il corretto funzionamento di tutta la macchina amministrativa regionale, con loro abbiamo la necessità di confrontarci e non abbiamo sicuramente la necessità di scontrarci. Così facendo rischieremmo di creare delle "fibrillazioni" che non sono utili in questa fase. Riteniamo vi sia la necessità di un confronto, rifiutiamo la logica secondo cui il CPEL debba o possa rappresentare la cosiddetta "seconda camera", la loro è un'istanza di valutazione dei provvedimenti dell'Amministrazione regionale e delle norme di legge che vengono discusse in Consiglio regionale; devono comunicarci i loro pareri, ma non possono sostituirsi a noi o non possono imporci il loro punto di vista, perché riteniamo che il legislatore in questa Regione sia rappresentato da questo Consiglio e non sia rappresentato da nessun altro tipo di organismo al di fuori di questo. Pur mantenendo tutte le nostre riserve per quanto riguarda il merito della questione, dico che forse si è sbagliato in questa fase, perché ritengo che la legge n. 54/1998 è una legge che necessita di una revisione, ma che non può essere fatta con lo strumento della "omnibus", una revisione di carattere generale in cui queste problematiche dovranno essere valutate, dopodiché il Consiglio si esprimerà in ordine a tale materia. Per quel che ci riguarda, siamo per il ritiro di questo emendamento, pur ribadendo le motivazioni che ci avevano portato a formularlo in sede di "omnibus". L'articolo che oggi viene ritirato con l'impegno che non in questa fase finale della legislatura, ma all'inizio della prossima legislatura chi sarà qui dovrà affrontare tale problema, perché è un problema importante che deve essere valutato con cognizione di causa e con lungimiranza.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Prendo atto con soddisfazione della pacatezza e della riflessione espressa dalla maggioranza sul tema e dalla voglia di tornare a meditare su tali questioni, perché l'articolo 3 come era formulato soprattutto nella prima versione dava una sterzata rispetto alla prassi fino ad oggi molto forte, il che non è un dato negativo, nel senso che vi sono oggi delle problematiche nel rapporto fra il Consiglio regionale e il CPEL che potrebbero essere risolte con grosso vantaggio per l'attività legislativa del Consiglio regionale. Mi è sembrato però che questo modo di procedere fosse non sufficientemente meditato e soprattutto concertato; la prima risposta data dal CPEL credo sia stata convincente e mi fa piacere che se ne sia tenuto conto, seppure con un poco di ritardo. Non credo, come anche in altri casi, che ciascuno di noi abbia la bacchetta magica per risolvere questo tipo di problemi, di certo però abbiamo un ambito su cui tale tematica si sta approfondendo e mi auguro che, visto che nel prosieguo della "omnibus" avremo il prolungamento dei lavori della Convenzione, la Convenzione sappia essere strumento di approfondimento di questo tema, ossia che ruolo deve avere l'ente locale in Valle e che rapporti ci devono essere fra ente locale e Consiglio regionale, ossia fra il legislativo e l'amministrativo. Non è un problema di poco conto perché dobbiamo rivedere tutta la legislazione in materia, anche in materia di finanza degli enti locali, perché i rapporti politico-amministrativi, ma anche i rapporti finanziari sicuramente meritano un'ampia riflessione. Abbiamo scelto non tanto tempo fa di passare ad una devoluzione delle somme di competenza di enti locali quasi senza nessun tipo di vincolo, questa prospettiva ho l'impressione che non abbia colto i risultati che speravamo, per cui riflettere non solo sui rapporti politici, ma anche su quelli economici credo sia un momento importante e il fatto che si stia dimostrando con questo emendamento di volerlo fare non può che essere colto come un dato positivo.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Questa è la seconda volta che si accantona tale problema e la cosa può essere buona o cattiva, a seconda di come la si veda. Essendo stato presentatore di un emendamento soppressivo dell'articolo, mi sento di difendere questa scelta. Gli Anglosassoni la chiamano "bilance of powers" - bilanciamento dei poteri -, in Valle d'Aosta possiamo ritenere che, da quando abbiamo la competenza esclusiva sull'ordinamento degli enti locali, al potere regionale, che si sostanzia nel Governo e nel Consiglio regionale, si contrappone un potere territoriale, che è rappresentato dall'insieme dei Comuni e delle Comunità montane della Valle d'Aosta. L'importanza della "bilance" sta nel fatto che non vi siano delle incomprensioni che portino a degli elementi di scompenso. Nel leggere il parere che è stato espresso su questo articolo, ho l'impressione che gli amici Sindaci siano andati in là, ritenendo per pagine e pagine di aver subito un "vulnus" assolutamente incredibile, dimenticandosi che il potere legislativo è saldamente nelle mani del Consiglio regionale; da questo punto di vista, dubbi nel guardare lo Statuto di autonomia non ce ne possono essere, per cui credo che il tentativo che è stato fatto e che verrà fatto in futuro, in una logica di piena armonia con il sistema degli enti locali, rientra nella logica di trovare delle soluzioni più confacenti alla media di pareri che oggi si ricevono sugli atti legislativi in particolare. Spesso questi pareri sono superficiali, fuori di misura, spesso ci siamo trovati di fronte - lo sanno bene i Presidenti di Commissione - a pareri espressi "a condizione che" e segue una sfilza di argomenti che poco hanno a che fare con le competenze e i poteri degli enti locali. Così come non è giusto che esista un partito dei Consiglieri regionali, è giusto che non esista un partito dei Sindaci, ossia, anche con l'avvicinarsi del campanello di allarme delle elezioni regionali in cui il potere dei Sindaci è forte sulla bilancia delle elezioni, è bene ricordare che, nel momento in cui si riterrà di modificare questa parte della legge n. 54, non è per fare un torto ai Comuni. Non lo è perché ritengo che alla fine il testo che era stato presentato dopo la discussione in Commissione era comunque un testo addirittura più garantista del testo vigente; quindi ci troviamo nella situazione paradossale che i Comuni e i Sindaci hanno difeso un testo peggiore di quello che sarebbe stato votato in Consiglio regionale se non avessimo proposto la norma abrogativa. Credo che "a testa fredda", in un momento di dialogo che deve esserci sui fondamenti della legge n. 54, si potrà trovare un testo soddisfacente che eviti l'impressione che hanno avuto i Sindaci di vedersi imporre una soluzione giuridica, ma che non ci dia un senso di amarezza anche a noi come Consiglio Valle di essere stati in questo passaggio non compresi, perché tutto si poteva immaginare, ma non certamente che vi fosse da parte nostra un qualche atteggiamento vendicativo o vessatorio del sistema degli enti locali, su cui si basa la democrazia valdostana.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento, che recita:
Emendamento
L'articolo 3 è abrogato.
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 5 (Ferraris, Fiou, Lattanzi, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Ovviamente decade l'emendamento n. 4 del "Partito Democratico", che recita:
Emendamento
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 65 della l.r. 54/1998, come sostituito dall'articolo 3, le parole "che incidano sulle funzioni proprie e sulle attività degli enti locali" sono sostituite dalle parole "che riguardino o interessino gli enti locali".
Pongo in votazione l'articolo 4:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 21
Astenuti: 10 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Lattanzi, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 5 vi sono gli emendamenti n. 5 e n. 6 del "Partito Democratico".
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Per le spiegazioni che sono state date dal Presidente Caveri, gli emendamenti sono ritirati.
Presidente - Gli emendamenti n. 5 e n. 6 del "Partito Democratico" sono ritirati; ne do rispettivamente lettura per il verbale:
Emendamento
Al comma 1 dell'articolo 5, la cifra "20.000" è sostituita dalla cifra "10.000".
Emendamento
Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 13/2005, come sostituito dall'articolo 5, comma 2, è sostituito dal seguente:
"3. Per le acquisizioni di beni e di servizi di importo superiore a 10.000 euro e fino all'importo di cui all'articolo 2, comma 2, il dirigente responsabile richiede almeno tre preventivi, ove le condizioni di mercato lo consentano.".
Pongo in votazione l'articolo 5:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 21
Astenuti: 10 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Lattanzi, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 6 vi è l'emendamento n. 7 del "Partito Democratico", l'emendamento n. 24 del gruppo "Arcobaleno" e l'emendamento n. 4 del Presidente Caveri.
La parola al Consigliere Sandri sull'emendamento n. 7.
Sandri (PD) - Questo emendamento cerca di riproporre, come abbiamo proposto e riproporremo ancora, una metodologia diversa per arrivare alla designazione delle onorificenze di "Chevalier de l'autonomie" e le altre onorificenze della Regione, perché? Perché le onorificenze devono rispettare il principio della rappresentatività di una decisione del Consiglio regionale e non della Giunta o del suo Presidente. La Valle d'Aosta non è rappresentata dalla maggioranza del Consiglio regionale, ma è rappresentata da tutto il Consiglio regionale, altrimenti vi sono decine di migliaia di elettori che non sono rappresentati. Ora, abbiamo proposto un meccanismo di consultazione preventiva della Commissione consiliare competente non perché si voglia "tarpare le ali" all'iniziativa munifica del Presidente della Regione, ma per condividere insieme a lui una serie di ragionamenti su quali sono le personalità che possono illustrare, per quanto riguarda gli "Amis de la Vallée d'Aoste", le personalità di fuori valle e, per quanto riguarda "Chevalier de l'autonomie" le personalità della Valle d'Aosta... in modo da evidenziarle alla popolazione come esempio da tenere in considerazione.
Il problema qual è? È che nessuno vuol far fare una figura "barbina" al Presidente che viene lì e dice: "ho parlato con il Signor tal dei tali, ho deciso di dargli l'onorificenza di "Chevalier de l'autonomie" e voi non potete dirmi di no". Questo sarebbe un procedimento che "non sta né in cielo, né in terra" e concordiamo con il Presidente che non si può utilizzare tale tipo di provvedimento, ma prima di cominciare a pensare a dei nomi o prima di prendere delle decisioni, se il Presidente avesse la cortesia, al di là di questo emendamento, di confrontarsi con i gruppi politici di maggioranza e di opposizione per raccogliere valutazioni e indicazioni, per raccogliere una serie di elementi che consentano di poter prendere decisioni più condivise... altrimenti i Consiglieri di minoranza - e anche di maggioranza mi dice il Capogruppo del suo partito che viene a saperlo all'ultimo minuto - si trovano a conoscere i nomi dei futuri "Chevaliers de l'autonomie" e "des Amis de la Vallée d'Aoste" i primi di settembre quando il 7 settembre c'è la manifestazione: questo non sembra un bel metodo. Se il Presidente ritiene tale metodo giusto, continui tranquillamente, ma rischia di passare che non sono onorificenze della Valle d'Aosta, ma del Presidente della Regione a livello personale: questo non credo che serva né al Presidente, né alla Valle d'Aosta. Se vogliamo fare qualche ragionamento, qui c'è una proposta, non va bene questa, ne troviamo un'altra, ma sicuramente quello che è fondamentale è che su queste cose anche simboliche si rispettino i ruoli e si rispettano i ruoli se troviamo il modo affinché su questi temi vi sia una condivisione. Faccio un esempio pratico: nei mesi scorsi avevo suggerito 2 giorni dopo la prima Festa della Valle d'Aosta a Valsavarenche un nome di una personalità che era presente a quel convegno, quel nome non l'ho visto fra i nominati "Amis de la Vallée d'Aoste". Ci saranno state delle motivazioni, ma credo che su questi temi avere un incontro, una discussione, poi, se vi sono delle motivazioni, ci si spiega, nessuno dice che l'opinione che esprimiamo debba essere per forza l'opinione giusta o l'indicazione corretta, ma chiaramente vi deve essere un tipo di confronto. Non accettare questo confronto è più sintomo di debolezza di motivazioni che di capacità.
Si dà atto che dalle ore 17,44 assume la presidenza il Vicepresidente Tibaldi.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Credo che per rispondere al collega Sandri sia sufficiente scorrere l'elenco degli "Chevaliers de l'autonomie" e degli "Amis du Val d'Aoste" delle 2 edizioni. Molti suggerimenti ci sono venuti dai Comuni, sono venuti al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio e al Presidente degli enti locali che compongono tale gruppo che decide. Credo che la presenza da quest'anno di un rappresentante degli "Amis du Val d'Aoste" e degli "Chevaliers de l'autonomie" dia un equilibrio, non credo che il Presidente della Repubblica dia le onorificenze italiane sulla base di giudizi personali, sono sinceramente dispiaciuto. È sufficiente guardare i nomi delle persone per capire che si è operato con un grande equilibrio anche politico. Ritengo però che la proposta contenuta in questo emendamento sia sbagliata, perché sarebbe mettere alla berlina, dopo la deliberazione del Governo regionale, in una Commissione consiliare i nomi di persone che dovrebbero essere discussi. Si vuole cambiare la legge sugli "Amis du Val d'Aoste" e degli "Chevaliers de l'autonomie"? A parte che avrebbe potuto farlo in epoca non sospetta, quando era in maggioranza, perché questa legge è stata lungamente esaminata nella prima parte della legislatura quando il suo partito faceva parte della maggioranza e non mi risulta che vi siano state obiezioni da parte vostra... vi sono state? Non me ne ricordo, si vede che "eravamo su un altro pianeta"... insomma sono dispiaciuto, credo che la proposta com'è scritta sarebbe peggiorativa.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Non c'è bisogno di assumere toni un po' drammatici su tale questione. Volevo solo precisarle, a differenza di quanto lei ha affermato, che qui c'è scritto: "previo parere della competente commissione consiliare permanente", quindi di arrivare lì non ovviamente con deliberazione di Giunta, ma prima andare ad ascoltare il parere della Commissione consiliare permanente. L'ho detto stamani, lo ripeto adesso: mi fa piacere che vi siano state una serie di scelte, indubbiamente trasversali, si sono fatte scelte anche positive, non si entra nel merito, ma questo atteggiamento è un atteggiamento di tipo paternalistico: "scelgo io per voi". Questo non credo vada bene, se si vuole rappresentare tutti, occorre coinvolgere tutti nella determinazione della rappresentazione. È una cosa utile, è una cosa che rafforza la Festa dell'autonomia. Queste cose erano state dette sia in riunione di maggioranza, sia in Commissione e si accoppiavano anche con la contestazione della data della Festa dell'autonomia che un membro del mio gruppo voleva spostare nel mese di maggio. Avevamo fatto una serie di osservazioni: alla fine come sempre "se insistete andate fuori dalla maggioranza", perché all'epoca c'era questa cosa... allora, visto che non è una cosa su cui si moriva perché non è in gioco il benessere dei cittadini, ma è una questione simbolica per quanto importante, come al solito, all'epoca "facemmo buon viso a cattivo gioco" e accettammo questa indicazione.
Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Intanto dichiaro il nostro voto positivo all'emendamento in oggetto, nel senso che noi diciamo "sentita la competente Commissione" che è forse più debole, mentre l'altro è "previo parere della competente...", diciamo che è più forte l'emendamento dei colleghi del "Partito Democratico". La logica comunque è la stessa: è quella di sottrarre alla lungimiranza del nostro Presidente la scelta dei candidati a tali onorificenze, perché? Perché, vede, Presidente, magari lei è molto democratico e accoglie tutte le indicazioni che arrivano dai Sindaci o da altri componenti del Comitato, ma se venisse per esempio un nuovo Presidente che è meno democratico di lei, allora io penso che sarebbe importante che non si lasciasse...
(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)
... ma forse mi sollecita la sua osservazione a prendere in considerazione questa possibilità... potrebbe essere - a parte le battute - un Presidente meno democratico di lei che decide il tutto senza ascoltare nessuno. Credo allora che a questo punto sarebbe più interessante tradurre tutta la Festa in una decisione che lei fa nel suo Ufficio di Presidenza e decide di dare a chi vuole l'onorificenza e "va bene Madama la Marchesa", l'importante è che vi sia la televisione, che gli organi di informazione ne parlino, perché questo è quanto emerge! Penso quindi che sarebbe opportuno anche per lei avere una condivisione da parte delle competenti Commissioni consiliari.
Presidente - La parola al Consigliere Ottoz.
Ottoz (CdL) - Credo che le onorificenze non siano contrattabili e che, se di simboli parliamo, i simboli non hanno di solito significato per tutti, altrimenti non sarebbero simboli, cose che tutti sanno. Fra l'altro, credo che nulla vieti al Consiglio di istituire le proprie onorificenze; se il collega Sandri lo ritiene utile, può proporlo alla Presidenza del Consiglio, il quale potrebbe benissimo istituire le proprie onorificenze, non in contrapposizione, ma come arricchimento dei riconoscimenti. Non mi risulta d'altra parte che sia vietato a nessuno fare delle proposte, quindi chiunque compreso il singolo Consigliere, oltre che tutta la Comunità, può fare delle proposte preventive, dicendo vorrei che fosse fatto "Cavaliere per l'autonomia" o "Ami de la Vallée d'Aoste" il Sig. X o il Sig. Y e poi di questo ovviamente si terrebbe conto. È che il processo fatto in questo modo si presta proprio ad una contrattazione successiva che svilisce il discorso e rischia di "mettere sulla bocca" di tutti dei nomi che non lo meritano, fosse anche in Commissione, ossia il fatto di spostare dal Consiglio alla Commissione non sposta il fatto che si comincerebbe a dire: "la Squarzino merita, la Fontana non merita" o viceversa. Oltre al fatto che, come Consigliere... per decisione che ha preso il Consiglio, non individualmente, è stata tolta in un'ottica sicuramente da alcune parti condivisibile la prerogativa di nominare gli amministratori delle società regionali e avrebbe anche il gusto di una sorta di compensazione su piani che non sono compensabili perché non sono commensurabili. Credo che una delle caratteristiche delle onorificenze è che vengono concesse da qualcuno e che qualcuno debba avere il diritto di farlo, poi uno può criticare la scelta... e non penso che debbano essere dei riconoscimenti corali, perché non ce n'è bisogno nella misura in cui, se così fosse, sicuramente ritengo che chi deve attribuire questi titoli dalla forte valenza simbolica non potrebbe ignorare le segnalazioni che venissero pesantemente dal basso. Ripeto: le onorificenze non fanno parte di materie che ritengo essere contrattabili.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 7 del "Partito Democratico", che recita:
Emendamento
All'articolo 6, comma 1, dopo le parole "con deliberazione della Giunta regionale" sono aggiunte le parole: ", previo parere della competente commissione consiliare permanente".
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 29
Favorevoli: 5
Contrari: 24
Astenuti: 2 (Ferraris, Fiou)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 24 del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Emendamento
Al comma 1 dell'articolo 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sentita la competente Commissione consiliare".
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 29
Favorevoli: 5
Contrari: 24
Astenuti: 2 (Ferraris, Fiou)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 4 del Presidente Caveri, che recita:
Emendamento
Al comma 1 dell'articolo 6 le parole "con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale," sono sostituite dalle seguenti: "par arrêté du Président de la Région, après délibération du Gouvernement régional," e le parole "con deliberazione della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "par délibération du Gouvernement régional".
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 21
Astenuti: 10 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Lattanzi, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo così emendato:
Articolo 6
(Disposizioni in materia di benemerenze regionali. Modificazione alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 6)
1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 6 (Disposizioni per la valorizzazione dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Regione. Abrogazione della legge regionale 20 aprile 1958, n. 2), le parole: "par arrêté du Président de la Région, après délibération du Gouvernement régional," sono sostituite dalle seguenti: "par délibération du Gouvernement régional".
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 25
Favorevoli: 20
Contrari: 5
Astenuti: 5 (Ferraris, Fiou, Lattanzi, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 7 vi sono gli emendamenti del "Partito Democratico" n. 8 - il cui testo nella "sostanza" è uguale a quello dell'emendamento n. 29 del gruppo "Arcobaleno" - e n. 9, l'emendamento n. 25 del gruppo "Arcobaleno" e l'emendamento del Consigliere Ferraris.
Gli emendamenti n. 14 e n. 15 del "Partito Democratico" sono stati dichiarati irricevibili come concordato questa mattina in Commissione Regolamento, ai sensi dell'articolo 66, comma 5bis; ne do rispettivamente lettura per il verbale:
Emendamento
All'art. 7 è aggiunto il seguente comma 2:
"2. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2006, dopo la parola Regione sono aggiunte le parole: ", d'intesa con l'Assessorato competente in materia di istruzione pubblica.".
Emendamento
All'art. 7 è aggiunto il seguente comma 2:
"2. All'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 35 il comma 2 è abrogato.".
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - L'articolo in questione riguarda la Convenzione, riguarda la legge n. 35/2006 in cui si disciplina una Convenzione per l'autonomia e lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, una legge che prevedeva che questa Convenzione lavorasse ed entro 8 mesi concludesse la propria attività. Il tempo in base alla legge che è stata votata da questo Consiglio... la scadenza doveva essere il 7 ottobre scorso; naturalmente chi sostiene l'importanza di questa Convenzione chiede, come si fa nella "omnibus", che gli 8 mesi diventino 12 mesi, quindi non più il 7 ottobre, ma novembre e dicembre, praticamente anche questo caso avrebbe già dovuto concludere i propri lavori.
Perché chiediamo sia la soppressione di questo articolo, sia una proroga ulteriore, in modo da dare il tempo necessario per lavorare e per ribaltare la situazione attuale? Com'è la situazione attuale? Credo che ciascuno di noi ne possa prendere atto andando a vedere il sito sulla Convenzione che c'è qui nel sito "Web" della Regione. Vi è la Convenzione per la revisione dello Statuto speciale, si parla della composizione, si parla dell'organizzazione dei lavori e poi c'è la documentazione, che è relativa solo a quel documento che risale al 30 luglio 2007: "Note di riflessione", dopodiché non vi sono altri documenti che sono stati inseriti nel sito. Vi è poi la possibilità di accedere al "Forum", ma chi di voi va a vedere il "Forum" e vede quanti sono stati gli accessi... allora gli accessi dal 17 settembre 2007 in cui è stato aperto il "Forum" ad oggi vi sono 13 interventi, di cui 6 della stessa persona e uno è un documento politico che l'allora responsabile di un movimento politico aveva lasciato ed è stato inserito nel "Forum". Di fronte a tali dati, credo si debba prendere atto senza drammatizzare che un'operazione di questo genere, che è interessante, avrebbe dovuto forse essere messa in campo molto prima, dando tempo e respiro sia alle forze politiche, ma soprattutto a tutti coloro che partecipano alla Convenzione e a tutti i soggetti interessati allo Statuto, che dall'esterno possono intervenire discutendo sui vari problemi, tutta questa procedura interessante non è stata messa in atto perché? Un testo di uno statuto non si improvvisa da un giorno all'altro e non è sufficiente preparare un documento nei cassetti e tirarlo fuori all'ultimo momento, in quanto uno statuto dovrebbe essere una di quelle norme le più condivise e discusse! Una norma su cui tutta la popolazione e non solo 5 persone intervengono nel "Forum", una norma in cui tutti gli enti locali, tutti i vari soggetti interessati a questo problema possono non solo intervenire e dire la loro su cosa vorrebbero, ma confrontarsi su temi precisi. Uno statuto è un atto così importante che non può essere banalizzato e ridotto al lavoro rabberciato di alcune persone, ma va assolutamente rivisto questo progetto; non ha senso che il progetto venga portato avanti in modo stanco in questi ultimi mesi di legislatura, perché non si ha neanche il tempo materiale di concluderlo, perché se la conclusione è solo avere un pezzo di carta con alcuni articoli preparati... credo vi siano già delle bozze in giro preparate e quello sarebbe già fatto, ma lo Statuto dovrebbe essere il prodotto di una costruzione di riflessioni, di discussioni, di confronti fra tutti i soggetti interessati.
Anche il lavoro della Convenzione in questi mesi che tipo di lavoro è stato? Intanto è stato fatto un lavoro molto interessante di audizione, sono state audite una serie di persone alcune rappresentanti interessi particolari, altre invece rappresentanti concezioni politiche o amministrative che hanno fornito spunti validi di riflessione, ma cosa bisognerebbe fare adesso? Sarebbe importante cominciare un lavoro serio, in cui si prendono tutti i vari spunti, si cominciano ad analizzare e si rilanciano all'esterno, perché su questi temi tutti possono intervenire e dare il proprio appoggio. Credo che una riforma costituzionale sia un bene così prezioso che nasce se c'è tutta una cultura e una tensione verso queste nuove indicazioni progettuali che lo Statuto dovrebbe raccogliere ed esprimere. Penso che in questo momento non vi siano le condizioni, io non le vedo, lo stesso Assessore Marguerettaz nel suo bilancio ha preso atto che esiste un pessimismo, una difficoltà in questa Regione di progettare e noi in tale situazione vogliamo inserire un progetto ambizioso come lo Statuto.
L'altro giorno abbiamo letto quello che il Presidente emerito della Corte costituzionale, prof. Valerio Onida, ha detto rispetto alla nostra Costituzione, dicendo che non è detto che perché sia vecchia non valga più, anzi paradossalmente sono proprio queste leggi che sono nate in un momento preciso della storia come il nostro Statuto regionale e sono state capaci di raccogliere anni di riflessioni e di scontri anche duri che vanno considerate un patrimonio importante che non può essere banalizzato. Questo è il motivo per cui diciamo: prendiamo atto che è stato un tentativo che per motivi vari non ha potuto dare i suoi frutti, per cui diciamo: abroghiamo l'articolo 7, oppure possiamo anche considerare che diamo più tempo per raccogliere una documentazione che può essere lasciata in eredità al prossimo Consiglio.
Presidente - La parola al Consigliere Ferraris.
Ferraris (PPD-VDA) - Per illustrare brevemente le ragioni dell'emendamento che porta a 13 mesi il lavoro della Convenzione. Credo vi sia un interesse generale in questa Regione ad andare a rinnovare lo Statuto, anche perché vi sono stati dei fortissimi cambiamenti economici e sociali nella nostra Regione ed essendo state votate a livello nazionale delle riforme costituzionali che comportano un necessario adeguamento del nostro Statuto che oggi è indietro rispetto a norme che conferiscono ad altre Regioni, anche a statuto ordinario, competenze maggiori delle nostre. Da questo punto di vista, la Convenzione ha avviato un proprio lavoro, oggi essa non è nelle condizioni di discutere e approvare dei documenti perché il 7 ottobre è scaduto il termine entro il quale la Convenzione poteva operare, però sono state fatte delle audizioni come diceva la collega Squarzino, in cui sono stati espressi degli spunti interessanti che sarebbe sbagliato oggi lasciar cadere. Credo che la Convenzione debba portare avanti il proprio lavoro, cercare di arrivare ad una sintesi e, sulla base di questa sintesi, aprire un confronto anche attraverso - ma non solo - il "Forum". Quello che mi spiace è come vi sia una Sinistra nella nostra Regione che è conservatrice, che non vuole misurarsi con dei necessari cambiamenti che devono venire nella nostra Regione, che decide di rinviare e di vedere successivamente. Qui i tempi sono maturi per accelerare al massimo i lavori, poi sarà la Convenzione e quest'aula che decideranno se il lavoro che è stato fatto è stato positivo o meno, ma credo sia un dovere della Convenzione portare avanti il lavoro che è stato avviato, anche perché vi sono degli spunti interessanti che non possono essere lasciati in un cassetto.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Devo dire che dei 2 emendamenti ero più convinto del secondo, ossia il sub emendamento che riduceva a 11 mesi il periodo di attività della Convenzione, ossia praticamente di prendere atto del lavoro che è stato fatto finora, inquadrarlo, metterlo a punto dal punto di vista formale e sostanziale e poi affidare questo a quella parte importante dell'attività del Consiglio regionale che è quella di fare tesoro dell'attività che ha fatto il collega Ferraris adesso, il collega Nicco precedentemente e il collega Louvin ancora prima, in modo che queste diventino le basi per un lavoro più approfondito.
Dopo l'intervento del collega Ferraris credo che l'emendamento su cui ci si debba soffermare è quello della soppressione "sic et simpliciter" di questo articolo, perché credo stia insorgendo una constatazione preoccupante, ossia che non esiste alcun tipo di conduzione politica della Convenzione, nel senso più alto e più ampio del termine, ma esiste una conduzione tecnicistica, ossia abbiamo fatto i vari passaggi, abbiamo aperto il "Forum", vi sono degli spunti, vi è tutta una serie di osservazioni generiche che dimostrano che non si sa condurre questo tipo di convenzione. La Convenzione dovrebbe approfondire i grandi temi, porre sul "piatto" del dibattito politico, fra la gente, nei Comuni, nelle Comunità territoriali, fra gli operatori sociali ed economici della nostra società quelli che sono i temi grossi. Di cosa si discute allora? Vogliamo questo o vogliamo quell'altro? Questo Statuto, che sicuramente deve essere rinnovato e ci abbiamo provato con convinzione più volte, anche se in altre occasioni erano altre persone che avevano "tarpato le ali" alla "Commissione Nicco". Abbiamo puntato molte volte su questa cosa, ma non si è mai riusciti ad avere un lavoro che consentisse a tutti di capire qual era il dibattito su cui ci si confrontava. Vi è chi ha voluto dare un'interpretazione troppo personale, in passato abbiamo avuto esempi di questo genere con dei bei compitini, ma, tutto sommato, troppo legati alle capacità elaborative di qualche persona politicamente valida, ma che non aveva il concerto che vogliamo e oggi ci troviamo invece con un prodotto scoordinato perché troppo analizzato dal punto di vista tecnico, anziché politico. Se si vuole sciogliere questo problema e dare una conduzione di tipo politico, bisogna avere il coraggio di confrontarsi sul territorio in maniera forte, ma per fare questo occorre non dire: "ma come la pensiamo dello statuto?", occorre dire su questo punto qual è il rapporto con gli enti locali, il rapporto con lo Stato, facciamo uno Statuto leggero o lo facciamo pesante... su questi temi si deve aprire il dibattito e non aprire quei "forum". In questo senso il Presidente Caveri ha avuto l'intelligenza di chiudere il suo "blog", perché era diventato ingestibile. Questi strumenti non sono ancora attualmente fruttuosi, ancora nelle condizioni di dare un'elaborazione seria; bisogna ancora tornare a strumenti di tipo tradizionale: le famose riunioni, i dibattiti e tutta questa parte. Il "Forum" così come è stato vissuto oggi ha da essere chiuso, prendere atto che non ha dato soluzioni e trovare altro sistema, ma per fare un altro sistema si deve non arrivare, come è stato fatto mesi fa, dopo un primo piccolo giro "a volo di uccello" delle valutazioni da parte delle forze politiche e personalità che erano state coinvolte, con un testo dettagliatissimo su tutti i problemi dello Statuto, ma da dove è nato quel testo? Non certo da quello che è stato detto in Convenzione perché quelle cose non sono mai state pronunciate, né dai rappresentanti dei Comuni, né dalle altre persone! Arriva da qualche altra parte esterna alla Convenzione, è questa la scorrettezza! Se si vuole tornare ad essere corretti, bisogna riprendere la Convenzione e ripartire da ciò che dice la Convenzione, ossia il confronto con tutto il sistema territoriale, con il sistema dei protagonisti della Valle d'Aosta, perché lo Statuto ha da essere fatto dalla stragrande maggioranza dei Valdostani e delle Valdostane, non può essere la scelta di una parte nei confronti dell'altra, nemmeno utilizzando le debolezze della minoranza. Per questo ribadisco, al di là del voto su tali emendamenti, che questa Convenzione deve riprendere un'indicazione di tipo politico che non può essere data da un confronto fra maggioranza ed opposizione. Quello che c'è adesso è un avanzamento tecnicistico che non porterà da nessuna parte.
Presidente - Pongo in votazione congiuntamente l'emendamento n. 8 del "Partito Democratico" e l'emendamento n. 29 del gruppo "Arcobaleno", i cui testi nella "sostanza" sono identici e rispettivamente recitano:
Emendamento
L'articolo 7 è soppresso.
Emendamento
L'articolo 7 è abrogato.
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 28
Favorevoli: 5
Contrari: 23
Astenuti: 2 (Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 9 del "Partito Democratico", che recita:
Emendamento
All'articolo 7, le parole "12 mesi" sono sostituite dalle parole "11 mesi".
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 28
Favorevoli: 5
Contrari: 23
Astenuti: 2 (Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 25 del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Emendamento
Al comma 1 dell'articolo 7 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle parole "quindici mesi".
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 28
Favorevoli: 5
Contrari: 23
Astenuti: 2 (Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento del Consigliere Ferraris, che recita:
Emendamento
Al comma 1 dell'articolo 7 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle parole "tredici mesi".
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 28
Favorevoli: 23
Contrari: 5
Astenuti: 2 (Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7 così emendato:
Articolo 7
(Disposizioni in materia di Convenzione per l'autonomia e lo Statuto speciale. Modificazione alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 35)
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 35 (Istituzione e disciplina della Convenzione per l'autonomia e lo Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), le parole: "otto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tredici mesi".
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 28
Favorevoli: 23
Contrari: 5
Astenuti: 2 (Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 8 vi è l'emendamento n. 16 del "Partito Democratico".
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Questo emendamento in qualche modo va a modificare il testo della legge in un punto assolutamente essenziale e assimilabile al testo dell'articolo 8, nel senso che specifica come il diritto di accesso ai documenti amministrativi è in ogni caso garantito ai Consiglieri regionali, che ne possono ottenere immediata e gratuita copia dal responsabile del procedimento. Questo è un problema che pongo, anche se mi è stato detto che l'emendamento sarà bocciato, perché è una delle difficoltà del lavoro dei Consiglieri regionali che troviamo costantemente, ossia quello che sia in Amministrazione regionale con le dovute e notevoli eccezioni... ma ogni tanto capita anche di incrociare dei funzionari che si aggrappano alla norma e rendono difficile il nostro lavoro, nel senso di non metterci a disposizione la possibilità di consultare gli atti amministrativi che sono sotto la loro responsabilità, ma ancora peggio quando si esce sul territorio per avere documenti di Comuni, Comunità montane o altri enti dipendenti dalla Regione, come il Consorzio pesca o le Fondazioni alberghiera o musicale o, per esempio, i fondi pensione che sono notevolmente finanziati dall'Amministrazione regionale. Con questo emendamento poniamo un problema essenziale, ossia non siamo nelle condizioni di poter valutare correttamente una situazione, avere un quadro chiaro di tutta una serie di temi legati agli atti amministrativi di determinate procedure se non possiamo averne l'accesso; quindi garantire questo significa dare una concreta applicazione all'articolo 116, che è l'unico articolo che ci difende nella nostra attività.
Tenete conto che l'Amministrazione regionale, ossia gli amici e colleghi della Giunta regionale, hanno a disposizione per la presentazione di leggi per la valutazione in aula, per la predisposizione dei loro interventi un enorme supporto tecnico organizzativo, cosa che non è a disposizione dei Consiglieri di minoranza, sempre di quelli che hanno voglia di fare, e questi si ritrovano nelle condizioni che non solo non hanno le strutture, ma poi non riescono neppure ad ottenere le informazioni e l'attività di ricerca di informazioni è veramente defatigante, perché significa compilare un sacco di richieste di articolo 116, sperando di aver beccato il dirigente responsabile del procedimento amministrativo. In questo modo invece si potrebbe avere una corrispondenza immediata fra il fabbisogno di un documento amministrativo e la sua fornitura da parte del responsabile del procedimento, con 2 precisazioni: la prima, che comunque il Consigliere regionale sarebbe responsabile dell'utilizzo di questo atto amministrativo, comunque è tenuto alla riservatezza come per tutti gli altri atti di cui viene a conoscenza nell'esercizio della propria funzione; dall'altra parte nulla vieta - da qui l'emendamento come suggerimento per affrontare il problema - che si vada a definire una procedura. Qui ho messo: "immediata e gratuita copia", per evitare che vi sia un abuso, una richiesta esagerata di questi tipi di atti da parte dei Consiglieri regionali, nulla vieta che si possa trovare una forma che garantisca tutti, affinché tale capacità ispettiva possa svolgersi nel pieno rispetto delle regole e senza travalicare le competenze dei Consiglieri. Lascio questo alla riflessione, sperando che porti prossimamente a delle valutazioni di maggiore disponibilità al confronto.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 16 del "Partito Democratico", che recita:
Emendamento
All'art. 8 è aggiunto il seguente comma 4:
"4. All'art. 40 della legge regionale 19/2007 è aggiunto il seguente comma:
"5. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è in ogni caso garantito ai consiglieri regionali, che ne possono ottenere immediata e gratuita copia dal responsabile del procedimento."."
Consiglieri presenti: 24
Votanti: 21
Favorevoli: 5
Contrari: 16
Astenuti: 3 (Fiou, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 20
Astenuti: 9 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 9 vi è l'emendamento n. 17 del "Partito Democratico".
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Rapidamente, perché lo avevamo già in parte motivato nella discussione generale. Riteniamo che uno dei temi essenziali del dibattito politico dei prossimi mesi, quando si affronterà il tema dello Statuto, sarà quello di chiarire bene i rapporti istituzionali fra Esecutivo (organo che attua la politica decisa dal Consiglio regionale) e Consiglio regionale (organo che dà l'indirizzo, che fa la legislazione, oltre che il controllo sull'Esecutivo, su chi attua la politica scelta dalla maggioranza del Consiglio regionale). È importante questo perché, se non c'è una chiara diversificazione di poteri, si rischia di fare molta confusione e soprattutto di arrivare a un sistema compartecipativo in cui il diritto e la correttezza rischiano di non essere chiari, perché il controllore diventa connesso con il controllato (Consiglio e Giunta) e questo comporta dei problemi.
Se non vi fosse il problema dei costi della politica, ovvero che ogni volta che dici che ci sarebbe la necessità di 2 o 3 Consiglieri in più alla popolazione giustamente vengono "i capelli dritti", perché vede aumentare ulteriormente i costi della politica... bisognerebbe fare un discorso molto coraggioso e a livello di Statuto bisognerebbe cominciare a pensare ad un Consiglio regionale di 40-45 persone, in modo che i 7-8 della Giunta non rappresentino che 1/3 della maggioranza. Su 45 la maggioranza di 27-28, gli 8 della Giunta sono una netta minoranza della maggioranza, quindi c'è un equilibrio di poteri fra i gruppi di maggioranza che siedono in Consiglio e il gruppo che siede in Giunta e questo consente di avere un'articolazione del dibattito, una contrapposizione che riequilibra il potere. Oggi invece succede che la Giunta regionale in alcuni casi nel passaggio ad inizio di questa legislatura, quando la maggioranza era formata da 22 Consiglieri... la Giunta rappresentava da sola 8/22, quindi non molto sotto la metà della maggioranza, ma non solo: se si aggiungono a questi 8 i Consiglieri che hanno delle deleghe specifiche: penso al Forte di Bard, alla Fondazione "Grand Paradis" e all'incarico sul lavoro e altre cose del genere, ci si rende conto che più di metà della maggioranza regionale ha compiti esecutivi, quindi la parte che dovrebbe controllare è più debole della parte controllata. Vi è pertanto uno sbilanciamento di pesi a favore dell'Esecutivo e questo non è corretto: l'Esecutivo dovrebbe essere forte perché carismatico rispetto all'applicazione del programma su cui è stato eletto, ha dimostrato di essere capace di fare le cose, di attuare questo programma non sulla base solo di un ricatto di peso rispetto ai Consiglieri di maggioranza che non sono in Esecutivo. Per tale motivo su questo particolare articolo abbiamo tolto le parole "consiglieri ed": proprio perché tali incarichi devono essere conferiti solo ad Assessori. Gli Assessori hanno questa funzione di rappresentare la Regione e di fare gli esecutori, avere dei consiglieri che un po' sono esecutori e un po' sono controllori significa avere gente che poi non è esecutore, perché i compiti esecutivi che sono loro affidati sono marginali e non è più controllore perché in qualche modo si sentono coinvolti e "fanno un po' buon viso a cattivo gioco"; di esempi ne abbiamo in questa legislatura in modo evidente, non entriamo troppo nel personale. Credo che sarebbe stata una buona scelta da parte dell'Amministrazione riflettere su questo punto, non è stato fatto in tale occasione, mi auguro che sia fatto nel dibattito sulla Convenzione per lo Statuto.
Presidente - La parola al Consigliere Ottoz.
Ottoz (CdL) - Se i motivi dell'emendamento - come non ho motivo di credere che non sia - sono quelli illustrati dal collega Sandri, l'emendamento mi sembra molto debole, oltre al fatto che nell'articolo manca addirittura l'espressione "accettati", ossia l'assunzione di incarichi conferiti e accettati, come fa ad essere obbligatoria l'assunzione di incarichi non accettati? Direi che la soluzione non si colloca nell'ambito dell'aumento dei Consiglieri, diluendo il numero dei Consiglieri Assessori al punto di garantire un contrappeso e un ribilanciamento dei poteri di controllo in Consiglio, ma eventualmente - ed è un tema che è all'attenzione della Convenzione - sull'incompatibilità fra la carica di Assessore e la carica di Consigliere, la quale sola garantirebbe un contrappeso fra Consiglio e Governo, ossia quella che è chiamata la separazione dei poteri, in questo caso fra potere esecutivo e potere legislativo. È chiaro che, quale che sia il numero degli Assessori rispetto al numero dei Consiglieri, gli Assessori che sono anche Consiglieri si trovano in conflitto di interessi, nel senso che si trovano a votare per un provvedimento che hanno adottato loro, quindi non potrebbero mai esercitare una funzione di controllo. Questo avviene più facilmente a livello di un Parlamento nazionale, dove il numero dei Ministri è ridicolo rispetto al numero dei Parlamentari, tanto da diventare irrilevante, ma non lo potrebbe essere in un consesso regionale, neanche se i Consiglieri fossero 45-50, rispetto ai quali 7-8 Assessori rappresenterebbero sempre comunque più del 10% di chi va ad esprimere il parere in Consiglio. Ritengo che questo problema vada affrontato nella sede opportuna: la Convenzione, che sia necessaria una meditazione più ampia e approfondita di tutto il problema e che l'emendamento poco contributo porti alla soluzione del problema denunciato dal Consigliere Sandri. Trovo mal scritto l'articolo e poco motivato l'emendamento.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 17 del "Partito Democratico", che recita:
Emendamento
All'art. 9 sono eliminate le parole "consiglieri ed".
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 5
Contrari: 19
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:
Consiglieri presenti: 28
Votanti e favorevoli: 19
Astenuti: 9 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 10 vi sono gli emendamenti n. 10 e n. 11 del "Partito Democratico" e l'emendamento dell'Assessore Isabellon.
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Volevo ringraziare la Giunta, in particolare il Presidente e l'Assessore che hanno accolto entrambi gli emendamenti, sia per quanto riguarda la questione venatoria di sentire la competente Commissione consiliare permanente, sia per quanto riguarda il ridurre alla struttura regionale l'organizzazione dei corsi di preparazione all'esame per l'abilitazione venatoria. Ovviamente accogliamo l'emendamento presentato dall'Assessore, perché rientra nell'indirizzo che volevamo dare a questo tipo di provvedimento.
Presidente - La parola all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Isabellon.
Isabellon (UV) - In effetti, come anticipato dal collega Sandri, abbiamo concordato una modifica con i componenti della III Commissione che avevano partecipato alla stesura del testo con l'accoglimento dell'emendamento fatto in Commissione, lo andiamo a modificare semplificando l'impostazione precedente e demandando per quel che riguarda la possibile attivazione di corsi di preparazione all'esame per l'abilitazione venatoria, la cui partecipazione è facoltativa... la dicitura: "tramite la struttura regionale competente in materia di gestione e formazione faunistica"... senza andare a specificare i soggetti che possono essere coinvolti nel momento in cui si predispongono questi corsi di preparazione.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 10 del "Partito Democratico", che recita:
Emendamento
Al comma 3 dell'articolo 18bis della 64/1994, inserito dall'articolo 10, comma 1, dopo le parole "assessore regionale competente," sono aggiunte le parole: "sentita la competente commissione consiliare permanente,".
Consiglieri presenti: 28
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 11 del "Partito Democratico", che recita:
Emendamento
Il comma 4 dell'articolo 36 della 64/1994, come sostituito dall'articolo 10, comma 3, è sostituito dal seguente:
"4. La Giunta regionale può organizzare, anche a titolo oneroso per i partecipanti, corsi di preparazione all'esame per l'abilitazione venatoria, la cui partecipazione è facoltativa.".
Consiglieri presenti: 28
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento dell'Assessore Isabellon, che recita:
Emendamento
Al comma 4 dell'art. 36 della l.r. 64/94 come modificato dall'art. 10, comma 3, le parole "che può avvalersi... associazioni venatorie." sono soppresse.
Consiglieri presenti: 28
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo così emendato:
Articolo 10
(Disposizioni in materia di fauna selvatica. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64)
1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è inserito il seguente:
"Art. 18bis
(Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE)
1. Il presente articolo disciplina le modalità di esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte per le sole finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della dir. 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati.
3. Il provvedimento di deroga è disposto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, sentita la competente commissione consiliare permanente, nei seguenti casi:
a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;
b) nell'interesse della sicurezza aerea;
c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque;
d) per la protezione della flora e della fauna;
e) per finalità di ricerca e di insegnamento, di ripopolamento e di reintroduzione e per l'allevamento connesso a tali attività;
f) per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
4. Il provvedimento di deroga specifica i soggetti abilitati al prelievo in deroga, individuati d'intesa con l'organo direttivo del comprensorio alpino di caccia interessato.
5. Le deroghe non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione e sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.".
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 64/1994 è soppresso.
3. L'articolo 36 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 36
(Prova d'esame)
1. L'ottenimento dell'abilitazione venatoria è subordinato al superamento di apposito esame, volto ad accertare il possesso di nozioni sufficienti in relazione alle materie oggetto del programma di cui all'articolo 37. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, le ulteriori modalità di svolgimento dell'esame sono stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. L'esame si intende superato se il candidato ottiene un giudizio positivo in tutte le materie oggetto di esame. L'esame si conclude con un giudizio di idoneità o di inidoneità da parte della commissione; in caso di idoneità, il presidente della commissione rilascia il relativo attestato.
3. Il candidato giudicato non idoneo è ammesso a ripetere l'esame, previa presentazione di apposita domanda, corredata dei certificati di cui all'articolo 34, comma 2, non prima che siano decorsi sei mesi dalla data del precedente esame.
4. La Giunta regionale può organizzare, anche a titolo oneroso per i partecipanti, corsi di preparazione all'esame per l'abilitazione venatoria, la cui partecipazione è facoltativa, tramite la struttura regionale competente in materia di gestione e formazione faunistica.
5. Ai fini dell'ottenimento dell'abilitazione venatoria, sono esonerati dall'esame di cui al presente articolo gli addetti professionisti alla sorveglianza venatoria se in servizio o, se cessati dal servizio, per un periodo non superiore a tre anni, decorrente dalla data di cessazione. Sono, inoltre, esonerati dall'esame, limitatamente ad una o più materie oggetto del programma di cui all'articolo 37, coloro che comprovino di aver insegnato o tenuto corsi nella materia o nelle materie per le quali l'esonero è richiesto.".
4. Il regolamento regionale 31 luglio 1995, n. 5 (Modalità di svolgimento del corso di preparazione all'esame di abilitazione venatoria e dell'esame di abilitazione venatoria, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è abrogato.
5. È inoltre abrogato il regolamento regionale 24 febbraio 1997, n. 1.
Consiglieri presenti: 28
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 11 vi sono gli emendamenti n. 12, n. 18 e n. 19 del "Partito Democratico", però l'emendamento n. 19 è stato dichiarato irricevibile; ne do lettura per il verbale:
Emendamento
All'art. 11 è aggiunto il seguente comma 3:
"3. All'art. 3 comma 1 è aggiunta la seguente lettera b bis):
"b bis) attività di miglioramento della qualità e di ricerca per l'innovazione e l'affinamento della lavorazione e del prodotto finale;"."
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Intanto ritiro l'emendamento n. 12 e mi limito a presentare l'emendamento n. 18. Il problema era rendersi conto che aprire questa porta delle lavorazioni prevalentemente manuali è una porta pericolosa, perché rischia di portare le produzioni artigianali tipiche tradizionali verso una caduta di qualità, una meccanizzazione e un'industrializzazione che rischiano di distruggere il lavoro fatto in questi anni. La raccomandazione che lasciamo è quella di stare attenti ad una difesa puntuale e precisa della manualità dell'artigianato, altrimenti all'inizio avremo un aumento del rendimento dell'artigianato perché si venderanno più pezzi che saranno prodotti a prezzo più basso, essendo dei semilavorati industriali, ma alla fine la gente si renderà conto della scadente qualità e tutto quello che abbiamo accumulato in tanti anni rischiamo di perderlo con grande rapidità. L'attenzione che poniamo è quella di fare un ragionamento diverso, avevamo proposto degli emendamenti che andavano ad integrare questa legge con delle proposte precise in materia di lavorazioni tradizionali per evitare quelle cadute di gusto che si vedono alla Fiera di Sant'Orso, non sono stati accolti, annunciamo fin d'ora che presenteremo a breve un progetto di legge che li recepisce. All'interno del progetto di legge riproporremo delle modificazioni per tutelare al massimo gli artigiani, che finora hanno difeso con coraggio e competenza la tradizione dell'artigianato valdostano.
Presidente - L'emendamento n. 12 del "Partito Democratico" è ritirato; ne do lettura per il verbale:
Emendamento
L'articolo 11 è soppresso.
Pongo in votazione l'emendamento n. 18 del "Partito Democratico", che recita:
Emendamento
All'art. 11, comma 2, la lettera b) è abrogata.
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 27
Favorevoli: 5
Contrari: 22
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 26
Favorevoli: 21
Contrari: 5
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 13 vi sono gli emendamenti n. 13 e n. 22 del "Partito Democratico", gli emendamenti n. 20 e n. 21 sempre di tale partito sono stati dichiarati irricevibili; ne do lettura per il verbale:
Emendamento
All'art. 13 è aggiunto il seguente comma 1bis:
"1bis. All'art. 3 comma 1 lettera c) della legge regionale 2 del 2003 sono aggiunte le parole: ", con esclusione di quelli non riconducibili alla tradizione come cucine ad elementi modulari, sofà, poltrone, ecc.".".
Emendamento
All'art. 13 è aggiunto il seguente comma 1ter:
"1ter. All'art. 3 comma 1 lettera i) della legge regionale 2 del 2003 sono aggiunte le parole: ", con esclusione di infissi, porte ed altri elementi non di arredo".".
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Per facilitare i lavori, ritiro l'emendamento n. 13 e illustrerò l'emendamento n. 22. A mio parere utilizzando la dizione "associazioni dei produttori" si rischia di sminuire il ruolo dei maestri artigiani, i quali sono un albo glorioso della nostra Regione, che raggruppa le persone che più hanno dimostrato capacità in questo settore. Anche ultimamente abbiamo visto che vi sono difficoltà di rapporti con tali personalità della scultura e dell'intaglio della nostre Regione, che nella "Foire d'été" non erano presenti, ma abbiano un "Aventino" in quel di Saint-Vincent, probabilmente questo può avere varie motivazioni più o meno logiche, ma è il segnale di una disattenzione sofferta da parte dei maestri artigiani. Chiederei all'Assessore di dare un segnale in questo senso sostituendo alle parole "le associazioni dei produttori", che include anche coloro che non sono professionisti, ma solo coloro che lo fanno in maniera semi industriale o per diletto, le parole "sentito l'Albo dei Maestri artigiani", in modo che il parere su una serie di questioni della Commissione specifica sia dato alla luce del contributo in particolare dei maestri artigiani.
Presidente - L'emendamento n. 13 del "Partito Democratico" è ritirato; ne do lettura per il verbale:
Emendamento
Il comma 1 dell'articolo 13 è soppresso.
Pongo in votazione l'emendamento n. 22 del "Partito Democratico", che recita:
Emendamento
All'art. 13 è aggiunto il seguente comma 3:
"3. All'art. 11 della legge regionale 2 del 2003 le parole "le associazioni dei produttori" sono sostituite dalle parole "sentito l'Albo dei Maestri artigiani".".
Consiglieri presenti: 29
Votanti: 27
Favorevoli: 5
Contrari: 22
Astenuti: 2 (Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 21
Astenuti: 9 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 14:
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 9 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 15 vi è l'emendamento n. 26 del gruppo "Arcobaleno", il cui testo è nella "sostanza" uguale a quello dell'emendamento n. 23 del "Partito Democratico".
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Alla luce di alcune informative che ci sono state date in merito a tale questione, in base ad una serie di indicazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ritiriamo l'emendamento.
Presidente - Lo stesso vale, mi pare di capire, per i colleghi del gruppo "Arcobaleno", pertanto entrambi gli emendamenti sono ritirati. Do lettura, per opportuna memoria, dell'emendamento n. 26 del gruppo "Arcobaleno" e dell'emendamento n. 23 del "Partito Democratico", i cui testi sono nella "sostanza" identici e rispettivamente recitano:
Emendamento
L'articolo 15 è soppresso.
Emendamento
L'art. 15 è abrogato.
Pongo in votazione l'articolo 15:
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 9 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 16 vi era l'emendamento n. 24 del "Partito Democratico", che è stato dichiarato irricevibile, pertanto ne do lettura per il verbale:
Emendamento
All'art. 16 è aggiunto il seguente comma 1bis:
"1bis. All'art. 2 comma 1 della legge regionale 3/2006 dopo le parole "gestione delle risorse" sono aggiunte le parole "eoliche e".
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Su questo punto merita fare un'osservazione come è stato fatto per quanto riguarda il discorso dell'edilizia residenziale: vi è tale andamento abbastanza diffuso ormai - vi sono 3-4 punti che interessano questo dato solo in tale "omnibus" -, ossia quello di prevedere l'estinzione anticipata dei mutui a tasso agevolato, in alcuni casi togliendo il periodo di latenza che era previsto dalla legge, oppure introducendo questa possibilità. Non solo, in tale caso si applica anche ai contratti di finanziamento già stipulati e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge. Qui bisogna essere chiari: non è possibile continuare con il dare a tutti la possibilità di fare quello che vogliono, nel senso che, se si fa domanda all'Amministrazione regionale per ottenere dei mutui a tasso agevolato, questo comporta delle scelte, perché non vi sono delle risorse infinite, alcune persone non hanno l'accesso a questi mutui e vedono le persone che invece hanno avuto accesso a tali mutui dopo 1 anno o 2 che si stufano e restituiscono, con un danno per l'Amministrazione regionale, che ha istruito una pratica che ha dato un esito solo parzialmente positivo e un danno per le persone che non hanno potuto avere la sovvenzione. Se le persone che avevano dei dubbi non avessero fatto domanda, si sarebbe potuto evitare di dare a loro il mutuo e lo avremmo dato alle persone che erano più convinte, per cui mettere mediamente nella legislazione che, quando si prendono delle provvidenze di agevolazione in conto interessi sui mutui, queste almeno devono durare 5 anni, altrimenti c'è il rischio che si vada nel caos con un'ovvia ripercussione anche di carichi di lavoro per la nostra amministrazione e di confusione, di cui non abbiamo certo bisogno.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 16:
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 9 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 17:
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 9 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 18:
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 19:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 20:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 21 vi è l'emendamento n. 27 del gruppo "Arcobaleno", il cui testo è nella "sostanza" uguale a quello dell'emendamento n. 26 del "Partito Democratico"; l'emendamento n. 25 del "Partito Democratico" è stato dichiarato irricevibile, ne do lettura per il verbale:
Emendamento
All'art. 21 il comma 1 è sostituito dal seguente comma:
"1. All'art. 17 della legge regionale 45/95 le parole "quindici per cento" sono sostituite dalle parole "dieci per cento" e il numero "15" dal numero "10".".
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Intendiamo abrogare l'articolo 21 seguendo la logica che abbiamo illustrato oggi nella revisione sia delle figure dirigenziali, sia nel calcolo delle figure dirigenziali messe in quota fiduciaria, quindi siamo per l'abrogazione dell'articolo 21.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Su questo punto vorrei essere molto chiaro. È palese dagli articoli 21 e 1, comma 1, che c'è un disperato bisogno di posti dirigenziali, fiduciari. Questa poteva essere l'occasione di dirlo con chiarezza, il che non è un dato negativo, anzi credo che tutti condividiamo l'idea che l'Amministrazione regionale debba essere sempre più una struttura di teste, dirigenti, carriera direttiva, persone capaci che possono supportare l'Amministrazione e il Consiglio regionale, piuttosto che un'organizzazione in cui prevalgano le figure esecutive, i "B1", i "B2"... non perché queste non abbiamo diritto, anzi sono figure importanti, ma perché una serie di attività necessitano di avere delle risorse interne e non dover sempre andare a cercare fuori sul territorio le consulenze e tutte le altre attività molto costose per l'Amministrazione regionale e che non sempre danno un apporto di qualità che si vorrebbe, ma perché non dirlo che vi è necessità di rivedere la pianta organica? Perché non dire che vi è la necessità di rivedere una serie di procedure? Soprattutto perché non si è attivato un tavolo di concertazione in modo da verificare all'interno delle disponibilità del Patto di stabilità quali sono gli strumenti che si possono mettere in atto per raggiungere questi obiettivi? Altrimenti il rischio è che alla fine l'estemporaneità di tali interventi rischia di far pensare male e come diceva Andreotti: "a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca". Che poi il problema è solo quello di avere la possibilità di avere 2 posti dove piazzare 2 persone di propria fiducia. Credo che questo sia un modo di poco pregio di lavorare, per tale motivo manteniamo l'emendamento e lo voteremo convintamente insieme agli amici del gruppo "Arcobaleno".
Presidente - L'emendamento n. 27 del gruppo "Arcobaleno" e l'emendamento n. 26 del "Partito Democratico", avendo i testi nella "sostanza" identici, vengono votati insieme; ne do rispettivamente lettura:
Emendamento
L'articolo 21 è soppresso.
Emendamento
L'art. 21 è abrogato.
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 4
Contrari: 20
Astenuti: 4 (Fiou, Frassy, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 21:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 25
Favorevoli: 21
Contrari: 4
Astenuti: 5 (Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri sull'articolo 22.
Sandri (PD) - Colgo l'occasione dell'articolo 22, che voteremo come articolo positivamente, per ricordare un punto che abbiamo già segnalato all'interno del dibattito sul bilancio e sulla finanziaria 2008, ossia siamo assolutamente d'accordo che ai fini della sicurezza... e dell'intervento che abbiamo fatto qui siamo assolutamente in linea... riteniamo importante però evidenziare che le strutture di terzo livello che forniscono ad ospiti autosufficienti e non autosufficienti prestazioni ad elevata intensità assistenziale e ad elevata complessità organizzativa non sono le RSA e non possono rispondere al bisogno di RSA. Questo perché nel dibattito che avevamo fatto l'Assessore competente aveva detto ad una nostra proposta di prevedere una RSA in bassa valle, che faccia da presidio rispetto ai richiami delle strutture sanitarie pubbliche e private soprattutto del vicino Canavese, che c'era la microcomunità di Hône che diventerà una struttura di terzo livello. Questo è un dato positivo e noi lo voteremo convintamente, ma non è la risposta sufficiente, perché la struttura di terzo livello dà qualche risposta, ma in termini di riabilitazione per tutte le età, di collaborazione con l'Ospedale per evitare di caricare l'Ospedale di carichi che non sono suoi propri, ossia quelli della riabilitazione e del riavvio alla vita quotidiana, credo che lì siano i territori della RSA, per cui chiediamo particolare attenzione sulla realizzazione delle RSA e, visto quello che è attualmente disponibile, ossia Châtillon e Aosta, il bell'intervento che si farà a Morgex, di cominciare a pensare a qualcosa per la zona di Donnas e Pont-Saint-Martin perché sicuramente è una zona che lo merita.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 22:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 6 (Ferraris, Fiou, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 23 vi è l'emendamento n. 27 del "Partito Democratico", che recita:
Emendamento
L'art. 23 è abrogato.
Consiglieri presenti: 33
Votanti: 27
Favorevoli: 5
Contrari: 22
Astenuti: 6 (Ferraris, Fiou, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 23:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 22
Astenuti: 7 (Bortot, Ferraris, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 24 vi sono gli emendamenti del gruppo "Arcobaleno" n. 4 e n. 5, il testo di quest'ultimo è nella "sostanza" identico a quello dell'emendamento n. 28 del "Partito Democratico".
La parola al Consigliere Segretario Venturella.
Venturella (Arc-VA) - Intervengo per illustrare entrambi gli emendamenti, essendo collegati. Si parla di allargare l'uso dell'elicottero, in definitiva in deroga, sappiamo che il volo alpino è consentito solo in alcune occasioni, quali? Naturalmente l'uso che ne fanno le forze armate o i corpi armati dello Stato, forze dell'ordine... i servizi forestali quando utilizzano l'elicottero per lo spegnimento di incendi, la protezione civile e tutti quei voli che ad esempio fanno parte della grande categoria dell'elisoccorso. Qui si vuole introdurre una modificazione che paragona il volo per studio, ricerca, documentazione o protezione civile o servizio ad altri voli che sono come quelli di pubblica utilità, ossia i voli di utilità sociale. Un evento, una manifestazione, una ricorrenza potrebbero essere paragonate ad un sorvolo sulla Becca di Nona per vedere come sta la frana: questo crediamo possa essere consentito in ogni caso... ma non in altri casi specifici. Il Presidente della Regione dirà: "mi si fanno delle richieste, io devo fare delle deroghe al divieto di sorvolo delle zone di montagna". Bene, si sappia che all'inaugurazione di un bivacco, ad esempio, chi può andare al bivacco ci va...
(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)
... non è questo, sa bene che sulla faccenda dei portatori di handicap... L'uso dell'elicottero per eventi, ricorrenze e manifestazioni dia la stura ad un uso eccessivo ed improprio, per questo proponiamo la soppressione di tutto l'articolo, ovvero del solo pezzo di frase che riguarda questa paventata utilità sociale.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 4 del gruppo "Arcobaleno", che recita:
Emendamento
L'articolo 24 è soppresso.
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 25
Favorevoli: 4
Contrari: 21
Astenuti: 6 (Ferraris, Fiou, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri sull'emendamento n. 28 del "Partito Democratico".
Sandri (PD) - L'emendamento n. 28 vorrebbe essere un emendamento buonista, nel senso che mantiene l'impianto di questo articolo laddove si limita la disciplina del volo alpino ai casi legati all'attività privata e si deroga per quanto riguarda forze armate, corpi armati dello Stato, servizi forestali, protezione civile, voli di soccorso e voli autorizzati dal Presidente della Regione per studio, ricerca, documentazione, qui siamo d'accordo, poi si aggiunge: "... o per altre cause comunque riconosciute di utilità pubblica o sociale...", questa è una dizione più generica, però l'utilità pubblica non la mettiamo in discussione, è difficile da capire, ma la si può mantenere, invece quello che non è accettabile è la dizione: "... nonché in occasione di eventi, manifestazioni o ricorrenze". L'evento può essere qualunque cosa, il mettere una stella alpina sulla montagna o portare una bandierina della terra del Tibet... vi sono tanti modi per evidenziare un evento e non è un qualcosa che consenta di precisare dei confini che non siano aleatori, qui invece si vogliono avere dei confini aleatori per fare quello che si vuole.
Quando abbiamo confrontato gli emendamenti con la Giunta prima di questo Consiglio, mi è sembrato di percepire da parte del Presidente Caveri che si aggrappasse ad un'immagine che emozionerebbe chiunque fra di noi: "sì, ma se c'è il nonno che vogliamo portare in alto, perché in quella manifestazione lui non potrebbe essere presente perché anziano come facciamo?", questa è una bella domanda. Il problema è che il nonno, se non può andare con i mezzi suoi, generalmente non va bene neanche che ci vada con dei mezzi meccanici, perché la sua vita in quota diventa difficile. A quel punto qual è il nonno che può andare e quello che non può andare? Se devono essere tutti i nonni, bisogna mettere decine di elicotteri per portare su e giù le persone. Diventa veramente una rincorsa che sembra più una rincorsa di tipo farsi vedere propositivi rispetto al pubblico indistinto, che poi tanto "indistinto" non è, rispetto a quello di dare delle regole. Questa norma in tale maniera diciamo che svuota di significato la legge n. 15/1988. Se avremo ragione o torto su questo tipo di valutazione lo vedremo da come verrà applicato: se l'utilizzo del volo in quota su autorizzazione del Presidente della Regione verrà applicato in modo intelligente e parco avremo pensato male e ci rammaricheremo della cosa; se invece si evidenzierà un abuso, questo darà ragione ai dubbi che abbiamo qui espresso.
Presidente - Do rispettivamente lettura dell'emendamento n. 5 del gruppo "Arcobaleno" e dell'emendamento n. 28 del "Partito Democratico", i cui testi sono nella "sostanza" identici:
Emendamento
Al comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 15/1988, come sostituito dall'articolo 24, le parole: ", nonché in occasione di eventi, manifestazioni o ricorrenze" sono soppresse.
Emendamento
All'art. 24 le parole "nonché in occasione di eventi, manifestazioni o ricorrenze" sono abrogate.
Li pongo in votazione:
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 29
Favorevoli: 5
Contrari: 24
Astenuti: 2 (Ferraris, Fiou)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 24:
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 25
Favorevoli: 20
Contrari: 5
Astenuti: 6 (Ferraris, Fiou, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 25 vi è l'emendamento n. 29 del "Partito Democratico".
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Avevamo parzialmente valutato nel dibattito di stamani questo particolare passaggio, nel senso che è un passaggio molto delicato che necessita di una valutazione più attenta di quanto non si sia fatto finora, perché non abbiamo avuto un riscontro favorevole, né dettagliato. In merito alla legge n. 39/1995, che regola l'edilizia residenziale pubblica, inseriamo una serie di parametri per la determinazione dei limiti di reddito che garantiscono l'accesso alle domande e quindi all'edilizia residenziale sulla base dei dati ISTAT, invece il testo dice una cosa diversa: dice che i limiti di reddito sono basati sull'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati... e qui viene confermata, ma veniva aggiunta una frase importante: "questi indici devono essere parametrati alle condizioni socio-economiche al momento esistenti nel territorio regionale", questa era una dizione molto importante, perché consentiva di essere più "adattati" a rispondere alle condizioni del momento. L'indice ISTAT è un indice che fotografa l'andamento dei prezzi - e neanche tanto bene - che c'è a livello medio italiano, ma sappiamo bene che le condizioni economico-sociali della nostra Regione, per nostra fortuna, sono diverse da quelle della media nazionale. Se utilizziamo l'andamento nazionale dei prezzi, non è detto che corrispondiamo ad una situazione socio-economica della nostra Valle; allora bisogna trovare il modo di "avere le mani libere" per fare delle "fotografie" che consentano alle persone con un reddito modesto di accedere all'edilizia residenziale pubblica, in quanto è un elemento essenziale di sicurezza sociale avere la sicurezza della casa e, quando i nuclei familiari non si possono permettere di fare il salto all'acquisizione della casa attraverso i contributi del mutuo prima casa, di cui abbiamo già parlato, almeno poter avere l'alloggio in edilizia residenziale pubblica: questo è un passaggio fondamentale.
Fra questi 2 passaggi c'è ancora quella parte che stamani mi ero dimenticato: il sostegno all'affitto, che è importante, su cui però c'è un fallimento totale quest'anno per la difficoltà procedurale che hanno avuto molte persone, che non sono riuscite a fare domanda. Era troppo complicato fare le domande sulla base della documentazione richiesta, la collaborazione dei padroni di casa è stata scarsissima, se non nulla, con il risultato che abbiamo una fascia di persone in difficoltà sulla casa e con questo emendamento glielo andiamo a fare ancora più difficile... perché a tale punto la Giunta è autorizzata a definire questi indici di reddito solo sulla base dei parametri ISTAT e non adattandoli alle condizioni socio-economiche regionali. Prevedo quindi che vi sia una determinazione molto bassa che associata al fatto che il bando l'ARER è un bel po' che non lo fa... per cui avremo una serie di persone in gravi situazioni, queste persone cercheranno di scaricare le proprie difficoltà andando a richiedere il contributo per l'affitto, si troveranno con grossi problemi dal punto di vista procedurale e arriveranno alla legge n. 19, perché alla fine del giro da qualche parte si arriva e si arriva alla legge n. 19. Ha senso mantenere in piedi un domino di questo genere, che basta che vi sia una tavoletta che cade le fa cadere tutte? Secondo me, "teniamoci le mani libere" affinché sull'edilizia residenziale pubblica i dati di accesso siano modulari alla Regione. Chi ha fino a 14.400 euro, ossia il doppio di 600 euro al mese che potrebbe essere un indicatore valido per il minimo vitale, quindi dovrebbe essere messo nelle condizioni di partecipare ai bandi dell'edilizia residenziale. Lasciare solo l'ISTAT mi sembra un segnale di scarsa disponibilità al confronto, ma soprattutto di scarsa comprensione dell'autonomia di cui ci dobbiamo dotare anche in questi passaggi molto precisi dal punto di vista della tecnica politica.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 29 del "Partito Democratico"; ne do lettura:
Emendamento
L'art. 25 è abrogato.
Consiglieri presenti: 32
Votanti: 26
Favorevoli: 5
Contrari: 21
Astenuti: 6 (Ferraris, Fiou, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 25:
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 24
Favorevoli: 23
Contrari: 1
Astenuti: 7 (Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 26:
Consiglieri presenti: 32
Votanti: 26
Favorevoli: 23
Contrari: 3
Astenuti: 6 (Ferraris, Fiou, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 27 vi è l'emendamento n. 6 del gruppo "Arcobaleno".
La parola al Consigliere Segretario Venturella.
Venturella (Arc-VA) - L'emendamento n. 6 riguarda la legge urbanistica, al comma 7. Chiediamo che venga fermata una cattiva propensione del Governo regionale alla delegificazione, ossia si tenta in ogni modo di caricare di funzioni, con un processo continuo "ad adiuvandum" il Governo regionale. Con questo emendamento cerchiamo di riportare l'attenzione del Consiglio sui propri compiti. Qualcuno mi dirà che sono funzioni molto particolari, che possono essere delegate, no, è l'esatto contrario e qui faccio degli esempi di funzioni delegate al Consiglio regionale, che sono in capo alla stessa legge regionale n. 11: ad esempio, all'articolo 10 è il Consiglio regionale che approva gli strumenti regionali che hanno attinenza con pianificazioni urbanistiche e paesaggistiche e questi sono corredati da particolari norme, sono quindi norme specifiche. Ancora è il Consiglio regionale, all'articolo 23, che definisce con propria deliberazione i rapporti qualitativi e quantitativi degli abitanti residenti o quelli da insediare, compresi anche quelli turistici, ossia gli abitanti che sono in numero fluttuante. È ancora il Consiglio regionale che stabilisce con propria deliberazione gli indici urbanistici, come stabilisce anche la larghezza minima delle fasce di rispetto, oppure che approva il regolamento edilizio tipo. Con questo emendamento chiediamo che sia riportata al Consiglio regionale una particolare funzione: quella di stabilire quali sono gli interventi che si possono attuare in deroga alle normative sugli ambiti inedificabili.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 6 del gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:
Emendamento
Il comma 7 dell'articolo 35 della l.r. 11/1998, come sostituito dall'articolo 27, comma 5, è sostituito dal seguente:
"5. Per le aree a diversa pericolosità di cui ai commi 1 e 2, il Consiglio regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria deliberazione, le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività consentiti, connessi alla pianificazione urbanistica.".
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 25
Favorevoli: 4
Contrari: 21
Astenuti: 5 (Ferraris, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - La parola al Consigliere Segretario Venturella sull'articolo 27.
Venturella (Arc-VA) - Solo perché rimanga agli atti che il nuovo articolo 35 che andiamo ad approvare è un articolo che deve suscitare alcune riflessioni: la prima è che, se si analizzano le zone di rischio, esse sono addirittura 12, perché per ogni categoria di ambito inedificabile ve ne sono 3 sottocategorie con gli indici di pericolosità, quindi questa potrebbe essere una complicazione nella normativa di adeguamento ai piani regolatori. Sorge spontanea una domanda, Assessore Cerise: nella procedura di adozione e di approvazione della variante generale dei piani regolatori al PTP quale strada prendono i Comuni? Se andiamo ad approvare una nuova tipologia di ambito inedificabile, ossia una nuova classificazione, quale strada scelgono i Comuni? Dovranno comunque adottare nuove cartografie di ambiti inedificabili perché le colate detritiche rappresentano un'ulteriore categoria, quindi dovranno rifare o reintegrare le cartografie degli ambiti inedificabili perché vi sono i nuovi ambiti, le colate detritiche, oppure si dice: "dato che abbiamo introdotto l'articolo 35 che parla di frane o di fenomeni di trasporto in massa...", cosa fanno i Comuni dato che tutto ciò è ricompreso, se hanno approvato una cartografia di ambito inedificabile per le frane, vuol dire che automaticamente le colate detritiche sono ricomprese? Questa è una domanda che poniamo anche perché, se ben ricordo, la deliberazione di Giunta n. 1056/2005 prevede che per presentare le bozze di variante i Comuni devono aver approvato la cartografia degli ambiti inedificabili, se noi imponiamo una nuova categoria, credo che tutto debba essere ricondotto ad una nuova procedura.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 27:
Consiglieri presenti: 32
Votanti: 27
Favorevoli: 22
Contrari: 5
Astenuti: 5 (Fiou, Frassy, Lattanzi, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 28 vi sono gli emendamenti n. 7, n. 8, n. 9, n. 10 e n. 11 del gruppo "Arcobaleno".
La parola al Consigliere Segretario Venturella.
Venturella (Arc-VA) - Vorrei a questo punto intervenire su tutto l'articolo 28, non emendamento per emendamento, ma sulla "ratio" generale dei nostri emendamenti n. 7, n. 8, n. 9, n. 10 e n. 11, perché la nuova formulazione dell'articolo 28 rappresenta l'esatto contrario di quanto tutte le leggi e le normative in campo di pianificazione territoriale e urbanistica hanno sempre affermato negli anni, e mi spiego. L'articolo proposto dall'Assessore Cerise prevede che, nelle more di adeguamento dei PRG, di piani regolatori, vi sia un regime di "deregulation" totale, perché questo è contrario alla "ratio". Anche se è specifico in un certo settore, poi vedremo perché nella rubrica dell'articolo - fra l'altro, lo avevo evidenziato in Commissione - si parla solo strutture alberghiere, mentre già nel comma 1 si parla di ristorazione lungo le piste di sci o a servizio di infrastrutture ricreativo-sportive, si parla di alberghi, ossia bisognerebbe cambiarla, ma abbiamo visto che tale articolo ha avuto come quello precedente diversi emendamenti in Commissione, insomma questo è stato pasticciato come coppia di articoli perché interviene su una legge regionale - quella in materia di pianificazione urbanistica e territoriale - che è per definizione complessa; intervenire con una "omnibus" ci sembra molto velleitario. La cosa più grave è che, contrariamente alla legge, dove, nelle more di adeguamento a nuove normative, sia nel comma 1 che nel comma 2, di solito entra in vigore il cosiddetto "regime di salvaguardia", qui si ha il regime del "liberi tutti": è questa la cosa gravissima. I nostri emendamenti allora vogliono essere alcuni soppressivi, altri vogliono indicare che ad esempio... ma è mai possibile - parlo del comma 2 - che gli alberghi esistenti possano essere ampliati senza limiti? Chiederei almeno un limite del 25%, naturalmente in subordine alla soppressione. Credo che questo articolo, forse non ce ne rendiamo conto, va contro alla sovrapposizione di norme e norme in tutti i Paesi europei, in tutti i Paesi civili, che non sono mai state contestate, sono sempre state applicate, hanno avuto la loro vita naturale accettata a tutti i livelli.
Dare inizio a questo processo vuol dire che qui si comincia dagli alberghi esistenti per passare poi ad altre tipologie. Nelle more di adeguamento, non si instaura un regime di salvaguardia, ma si instaura un regime di regolamentazione che è gravissimo; per questo proponiamo tali emendamenti, capiamo che vi sono in alcuni casi dei problemi di tipo particolare da risolvere, ma non per questo dobbiamo dare la stura a tutta una serie di eccezioni generalizzate. Secondo noi, questo è un atteggiamento gravissimo.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 7 del gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:
Emendamento
Il comma 1 dell'articolo 28 è soppresso.
Consiglieri presenti: 32
Votanti: 28
Favorevoli: 5
Contrari: 23
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Frassy, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 8 del gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:
Emendamento
Il comma 2 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:
"2. Nelle more dell'adeguamento dei piani regolatori generali comunali, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 11/1998, gli alberghi esistenti, come definiti dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), possono essere ampliati, nella misura massima del 25% del volume fuori terra, per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva.".
Consiglieri presenti: 32
Votanti: 28
Favorevoli: 5
Contrari: 23
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Frassy, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 9 del gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:
Emendamento
Il comma 5 dell'articolo 28 è soppresso.
Consiglieri presenti: 32
Votanti: 28
Favorevoli: 5
Contrari: 23
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Frassy, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 10 del gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:
Emendamento
Al comma 5 dell'articolo 28 le parole ", fatte salve eventuali deroghe, concedibili nei casi e con le modalità stabiliti dall'articolo 4 delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP), approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13" sono soppresse.
Consiglieri presenti: 32
Votanti: 28
Favorevoli: 5
Contrari: 23
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Frassy, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 11 del gruppo "Arcobaleno"; ne do lettura:
Emendamento
Il comma 6 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:
"6. Ai fabbricati alberghieri oggetto di adeguamento ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 6, delle norme di attuazione del PTP; il vincolo di destinazione è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese del beneficiario.".
Consiglieri presenti: 32
Votanti: 28
Favorevoli: 5
Contrari: 23
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Frassy, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 28:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 26
Favorevoli: 21
Contrari: 5
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Frassy, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 29:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 3 (Ferraris, Fiou, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 30 vi è l'emendamento n. 30 del "Partito Democratico".
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Solo per ringraziare la Giunta che si è detta disponibile ad accettare l'emendamento n. 30, che allarga anche agli impianti eolici le possibilità date agli impianti idroelettrici.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 30 del "Partito Democratico"; ne do lettura:
Emendamento
All'art. 30, comma 1, dopo la parola "idroelettrica" sono aggiunte le parole "ed eolica".
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 5 (Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo così emendato:
Articolo 30
(Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia. Modificazione alla legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23)
1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia o di vettori energetici), è sostituito dal seguente:
"6. Le disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui al comma 5, non si applicano agli impianti di produzione di energia idroelettrica ed eolica.".
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 5 (Ferraris, Fiou, Frassy, Ottoz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 31 vi sono gli emendamenti n. 2 e n. 3 del gruppo "La Casa delle Libertà" e l'emendamento n. 1 del Presidente Caveri e dell'Assessore Pastoret e l'emendamento n. 3 del Presidente Caveri.
La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - Penso che tra i tanti articoli l'affollamento di emendamenti presenti su questo articolo denoti che qualcosa è da perfezionare rispetto al testo che la Giunta aveva licenziato, tanto che su tale articolo vi sono 2 emendamenti che provengono dall'opposizione e 2 che provengono dai banchi della Giunta; fra l'altro, non mi sembra siano uguali, Assessore Pastoret, perché c'è un emendamento a firma congiunta sua e del Presidente e poi un emendamento solo a firma del Presidente...
(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)
Presidente - L'emendamento n. 3 del Presidente Caveri introduce il comma 1bis...
Frassy (CdL) - ... mi riservo eventualmente di reintervenire...
Penso che questa riscrittura del comma 2 bis dell'articolo 11 sia la conseguenza di una norma che era stata introdotta e già all'epoca aveva fatto discutere rispetto a quella filosofia del divieto del limite, che, per certi versi, in montagna e andando a praticare determinate attività sportive dovrebbe essere una filosofia bandita, invece l'emendamento ulteriore presentato stamani dal Presidente Caveri ribadisce la nostra specificità, oltre che specialità nel creare situazioni di interdizione, di divieti a danno dei cittadini e di consentire invece quei sorvoli di elicottero in deroga alle norme che li andrebbero a vietare, quando invece ci si deve muovere per situazioni le più svariate sotto il "cappello" delle funzioni istituzionali. È un atteggiamento contrastante.
Tornando al merito dell'articolo 31, questo articolo nel tentativo di andare a regolamentare il problema che è insorto a seguito di alcuni infortuni che sono accaduti a sciatori che rientravano a valle dopo aver effettuato cene su locali che stanno sulle piste, si sono infortunati ed è nata la saga delle responsabilità, dei contenziosi, dei risarcimenti. Con questo articolo si dice: "al di fuori dell'orario di apertura delle piste, il gestore, senza ulteriori responsabilità, può inoltre autorizzare, su richiesta degli esercenti pubblici esercizi... la percorrenza delle piste stesse da parte di gruppi di sciatori, purché accompagnati da uno o più maestri", questa era la versione originaria dell'articolato. Nell'emendamento che viene riscritto congiuntamente dal Presidente e dall'Assessore Pastoret si fa una parafrasi del testo licenziato dalla Giunta che, seppure in maniera più discorsiva, cerca di distribuire un po' di responsabilità ai gestori, un po' ai maestri di sci e un po' agli sciatori stessi. Penso sia una modifica all'articolo 11 che si presterà a una successiva modifica, perché difficilmente il testo come lo ha scritto lei, Assessore, può dirimere la vicenda.
Scrivete nel vostro emendamento: "... previa autorizzazione del gestore..." - ma l'autorizzazione, essendo previa, non è obbligatoria, anche perché l'inciso successivo è chiaro - "... tenuto conto delle condizioni delle piste e degli orari di battitura..."; di conseguenza, questa autorizzazione può essere data come può non essere data. Vi è un'ampia e totale discrezionalità in capo al gestore, perciò, fatta salva questa discrezionalità e nel caso in cui venga data l'autorizzazione, la percorrenza deve essere effettuata in gruppo, con l'accompagnamento di uno o più maestri di sci che devono essere messi a disposizione dal pubblico esercizio. Su questa successiva conclusione allora non c'è nessun elemento innovativo rispetto al testo licenziato dalla Giunta; di conseguenza, vengono riproposte le perplessità che già avevamo espresso in Commissione. Non è detto che i maestri di sci soprattutto nelle località più piccole possano essere sempre e comunque disponibili a tale tipo di attività e per come è scritto sembra che qualsiasi maestro di sci, a prescindere dal fatto che sia il maestro di sci della stazione in cui deve avvenire la discesa o di altra stazione, sia abilitato. Il concetto del maestro di sci inteso come sicurezza dovrebbe essere un riferimento radicato alla stazione, su presupposto che l'insidia di quella stazione è conosciuta dai maestri che praticano quella stazione. Quanto meno perciò questo emendamento avrebbe dovuto dare una specifica ulteriore, crea dal nostro punto di vista un precedente illogico, ovvero chi esercisce un'attività di ristorazione lungo le piste lo può fare o in una struttura di proprietà, o in una struttura in locazione, ma, in virtù di un principio codicistico penso riconosciuto, chiunque eserciti un'attività in un'area che sia interclusa, che non abbia possibilità di accesso diretto dalla pubblica via, ha diritto di ottenere la servitù di passaggio a scapito dei cosiddetti "fondi serventi". In questo caso invece ipotizziamo un'attività economica, quella di ristorazione, il cui accesso, ma in tale caso la cui uscita, paradossalmente, è subordinata ad un'autorizzazione del gestore degli impianti, gestore che, se è vero che in base alla normativa vigente ha la responsabilità della gestione delle piste, ha la responsabilità solo limitatamente alla gestione delle piste stesse e quindi all'orario di funzionamento degli impianti. Con questa modifica invece andate ad estendere la vigilanza e la responsabilità parziale delle società funiviarie all'intero comprensorio per l'intero periodo della stagione invernale e con questo andate a disconoscere il diritto di chi ha un'attività commerciale di ristorazione di poterla esercitare, salvo quella previa autorizzazione che il gestore stesso deve dare. Riteniamo perciò che così come è impostata la norma originaria licenziata dalla Giunta e la norma emendata dalla Giunta sia una norma che cozzi contro un principio giuridico, non solo, ma se il problema è quello della sicurezza, Assessore Pastoret, va gestito mettendo in sicurezza chi fa manovre che possono creare pericolo. Quando c'è un automezzo su una sede stradale che fa manovre particolari, pensiamo alle autogrù, è chi opera con l'automezzo che deve mettere in atto gli accorgimenti necessari affinché quell'automezzo sia segnalato e non crei pericoli alla circolazione; invece in questo caso partiamo dal presupposto che la battitura delle piste sia un pericolo e che questo pericolo sia lecito, anche se viene gestito in maniera occulta.
L'emendamento che proponiamo in subordine al primo emendamento, che chiede l'abrogazione di questa norma... di conseguenza, rimane la norma precedente, che dice che il gestore è responsabile nell'orario di apertura e fuori dall'orario di apertura ognuno è responsabile del rischio che crea: se lo sciatore commette imprudenza, è responsabile; se la società funiviaria crea pericolo senza segnalarlo, ne è responsabile, vige il principio codicistico della responsabilità civile. Con il secondo emendamento invece - se proprio si vuole andare a regolamentare la materia - riteniamo che il gestore sia tenuto a segnalare con dispositivi acustici, luminosi, cartelloni e via dicendo le aree di manovra dei mezzi meccanici. Ci sembra assurdo invece ipotizzare una distribuzione delle responsabilità sul presupposto che alla fine il contenzioso ci sarà lo stesso.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 del gruppo "La Casa delle Libertà"; ne do lettura:
Emendamento
L'art. 31 è abrogato.
Consiglieri presenti: 32
Votanti: 25
Favorevoli: 2
Contrari: 23
Astenuti: 7 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 3 del gruppo "La Casa delle Libertà"; ne do lettura:
Emendamento
L'art. 31 è così sostituito:
"Art. 31
1. Al comma 2bis dell'art. 11 LR 9/92 è aggiunto il seguente periodo: "Il gestore è tenuto a segnalare con opportuna segnaletica oltre a dispositivi acustici e luminosi le aree di manovra dei mezzi meccanici in movimento sulle piste.".
Consiglieri presenti: 32
Votanti: 25
Favorevoli: 2
Contrari: 23
Astenuti: 7 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del Presidente Caveri e dell'Assessore Pastoret, che recita:
Emendamento
1. Il comma 1 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:
"1. Al comma 2bis dell'articolo 11 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al di fuori dell'orario di apertura delle piste, al solo fine di permettere il rientro da pubblici esercizi, è consentito percorrere le piste di sci, previa autorizzazione del gestore, tenuto conto delle condizioni delle piste e degli orari di battitura; in tali casi, la percorrenza deve essere effettuata in gruppo, con l'accompagnamento di uno o più maestri di sci, messi a disposizione dall'esercente il pubblico esercizio. Tenuto conto delle particolari condizioni in cui avviene la discesa e dell'assenza di luce diurna, gli sciatori devono assicurare un comportamento prudente e comunque tale da non mettere in pericolo l'incolumità propria ed altrui.".
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 26
Favorevoli: 24
Contrari: 2
Astenuti: 5 (Bortot, Ferraris, Fiou, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 3 del Presidente Caveri, che recita:
Emendamento
Dopo il comma 1 dell'articolo 31, è aggiunto il seguente:
"1bis. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 9/1992, le parole: "da euro 20 a euro 250" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 50 a euro 300".
Consiglieri presenti: 33
Votanti: 28
Favorevoli: 25
Contrari: 3
Astenuti: 5 (Bortot, Ferraris, Fiou, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 31 nel testo così emendato:
Articolo 31
(Disposizioni in materia di percorrenza delle piste di sci. Modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9)
1. Al comma 2bis dell'articolo 11 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al di fuori dell'orario di apertura delle piste, al solo fine di permettere il rientro da pubblici esercizi, è consentito percorrere le piste di sci, previa autorizzazione del gestore, tenuto conto delle condizioni delle piste e degli orari di battitura; in tali casi, la percorrenza deve essere effettuata in gruppo, con l'accompagnamento di uno o più maestri di sci, messi a disposizione dall'esercente il pubblico esercizio. Tenuto conto delle particolari condizioni in cui avviene la discesa e dell'assenza di luce diurna, gli sciatori devono assicurare un comportamento prudente e comunque tale da non mettere in pericolo l'incolumità propria ed altrui.".
2. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 9/1992, le parole: "da euro 20 a euro 250" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 50 a euro 300".
Consiglieri presenti: 32
Votanti: 27
Favorevoli: 24
Contrari: 3
Astenuti: 5 (Bortot, Ferraris, Fiou, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 32 vi è l'emendamento n. 31 del "Partito Democratico".
La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (PD) - Innanzitutto per ringraziare la Giunta che lo ha recepito, però colgo l'occasione affinché con l'Assessore competente e con il Consiglio si possa fare una riflessione più ampia sulla questione della gestione delle strutture ricettive extralberghiere. Credo sia il momento in cui si debba riflettere, avremo anche occasione nei prossimi giorni di valutarlo, perché ci sono interpellanze e interrogazioni in materia; merita fare una valutazione del percorso fatto finora in questo settore, in modo da mettere a punto delle correzioni per renderlo più efficiente per il futuro. In particolare credo che un dato importante che abbiamo voluto sottolineare con tale emendamento è che ognuno faccia il suo lavoro e che non vi sia la sovrapposizione di ruoli, purtroppo le strutture extralberghiere sono di tantissimi tipi differenti, negli anni sono state aggiunte nuove tipologie, il rischio è quello di fare molta confusione fra una parte e l'altra, quindi più si riesce ad identificare delle strutture con il loro compito preciso più si rende facile e coordinato il gioco di squadra; per questo motivo abbiamo chiesto e speriamo ottenuto l'abrogazione di tale articolo.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 31 del "Partito Democratico", che recita:
Emendamento
L'art. 32 è soppresso.
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 5 (Ferraris, Fiou, Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Decade così l'articolo 32 della legge "omnibus". All'articolo 33 vi sono gli emendamenti n. 4 e n. 5 del gruppo "La Casa delle Libertà". Gli emendamenti n. 32, n. 33, n. 34 e n. 35 del "Partito Democratico" che sono stati dichiarati irricevibili; ne do lettura nell'ordine per il verbale:
Emendamento
All'art. 33 è aggiunto il seguente comma 3:
"3. All'art. 24 comma 1 lettera a) della legge regionale 29 del 1997 sono aggiunte le parole ", nonché i consiglieri regionali. Dotati di apposita tessera.".
Emendamento
All'art. 33 è aggiunto il seguente comma 3:
"3. All'art. 24 comma 4 della legge regionale 29 del 1997 sono abrogate le parole "previa approvazione di modalità, procedure e criteri che tengano conto delle condizioni di reddito e che possono prevedere anche la forfetizzazione degli oneri a carico degli utenti" e le parole "particolari agevolazioni, fino al".".
Emendamento
All'art. 33 è aggiunto il seguente comma 4:
"4. All'art. 24 comma 4 della legge regionale 29 del 1997 è abrogata la lettera b), mentre alla lettera e) la parola "ottanta" è sostituita dalla parola "sessanta" e alla lettera f) la parola "sessantacinque" è sostituita dalla parola "sessanta".
Emendamento
All'art. 33 è aggiunto il seguente comma 5:
"5. All'art. 24 comma 5 della legge regionale 29 del 1997 la cifra "40" è sostituita con la cifra "50".".
La parola al Consigliere Frassy sugli emendamenti n. 4 e n. 5 del gruppo "La Casa delle Libertà".
Frassy (CdL) - Il primo emendamento fa riferimento all'articolo modificato dall'articolo 33 della "omnibus", in particolare all'articolo 47 della legge n. 29, comma 8. Nel comma 8 veniva detto che era proibito qualsiasi tipo di pubblicità; la modifica della "omnibus" nel suo comma 1, andando a riscrivere quel comma 8 che vietava qualsiasi tipo di pubblicità, consente la pubblicità a condizione che non siano compromesse la partecipazione attiva del viaggiatore nelle operazioni di imbarco e di sbarco, nonché l'attenzione del viaggiatore circa le indicazioni relative al comportamento in sicurezza. Mi domando... non so se sia poi l'Assessore Pastoret ad occuparsi di queste cose o quali uffici, ma diventa difficile pensare come possa essere data interpretazione a tale norma. È ovvio che la pubblicità è fatta per essere vista; di conseguenza, se si accetta il principio della pubblicità, diventa difficile capire quale sia la condizione in cui si possa consentire o non consentire l'esposizione di questa pubblicità, perché si dice nella vecchia norma che non si poteva fare pubblicità, nella nuova norma che si può fare a condizione che non distragga, ma, visto che non stiamo qui parlando di pubblicità in assoluto, ma di pubblicità nelle stazioni e sui veicoli degli impianti a fune, è ovvio che nelle stazioni la pubblicità distrae e poi dipende anche dal tipo di pubblicità, perché la capacità del pubblicitario è proprio quella di attrarre l'attenzione e di distrarre. Di conseguenza, il problema non è solo dell'ubicazione del pannello pubblicitario, ma nel contenuto della pubblicità, perché un pannello pubblicitario messo in prossimità dell'imbarco potrebbe non creare nessuna turbativa particolare salvo che quella pubblicità contenga delle immagini particolari. Mi domando come si possa regolamentare la materia della pubblicità con un articolo che non dice nulla: ecco perché proponiamo di abolire il comma 8 della legge madre ed evitiamo di creare questa situazione, dalla quale difficilmente qualcuno ne può leggere dei criteri oggettivi; pertanto consentiamo la pubblicità, punto, di conseguenza per consentire la pubblicità non è il caso di riscrivere il comma 8, ma è sufficiente abolire il comma 8 che la vietava.
Presidente - La parola nuovamente al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - Vorrei fare un ulteriore sforzo, anche se mi rendo conto che la giornata è stata lunga e non è ancora finita, ma spesso i dibattiti servono per dare l'interpretazione autentica. Stamani abbiamo fatto una sospensione dei lavori del Consiglio per dare un'interpretazione all'articolo 66 del Regolamento, articolo che è scritto in una maniera che si presta ad interpretazioni differenti. Andando a leggere i resoconti della Commissione Regolamento nel momento della discussione di quella formulazione, si è capito quello che si intendeva dire. Penso che lei Assessore Pastoret, in quanto competente in materia di impianti a fune... sarebbe opportuno quanto meno che lei enunciasse le linee guida interpretative un domani per applicare il comma 8. Non so chi abbia scritto il comma 8, ma per applicare non so come possa fare, salvo che lei non voglia illuminarci codificando i casi in cui possono essere compromesse le partecipazioni attive del viaggiatore... cosa vuol dire? Non vuol dire assolutamente nulla. Se avete scritto una norma e la difendete, penso che su questa cosa una precisazione a beneficio di chi dovrà applicarla sia utile.
Presidente - La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Pastoret.
Pastoret (UV) - Vede, collega Frassy, questa norma l'ha scritta chi la dovrà fare applicare, perché lei propone di abrogare la norma e quindi la pubblicità dappertutto...
Frassy (fuori microfono) - ... no! Non ha sentito la mia esposizione e non ha letto il mio emendamento allora... propongo l'abrogazione del comma 8 della legge madre: quella che pone il divieto assoluto...
Pastoret (UV) - ... sto cercando di spiegarle questa cosa, che è stata già detta in Commissione. Non vorrei tornare su delle discussioni che ci sono già state. In Commissione presi l'impegno di discutere su un emendamento relativo alla questione di cui lei ha parlato prima, relativa ai trasferimenti sulle piste di sci in orario notturno; nella scorsa seduta del Consiglio il Presidente Caveri con il collega Ottoz ed altri si sono riuniti per discutere di questo emendamento che è stato poi così formulato. Con nostra sorpresa ci siamo trovati di fronte al fatto che avete votato contro tale emendamento, ora le spiego qual era la ragione per cui è stato così esplicitata questa cosa. Semplicemente siamo dell'avviso che possa essere svolta la pubblicità, ma non la si possa fare in luoghi quali quelli di imbarco e di discesa. Questa locuzione che è stata introdotta lascia la possibilità di introdurre una regolamentazione successiva rispetto alla quale si dirà che nei luoghi di imbarco, che sono diversi a seconda della tipologia degli impianti, del funzionamento dello stesso, in certi casi dovrà essere normata in un modo e in altri in un altro modo, con delle disposizioni che dovranno essere introdotte per fare in modo che non vi siano disturbi nelle aree di manovra relativamente al trasporto dei passeggeri.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 4 del gruppo "La Casa delle Libertà"; ne do lettura:
Emendamento
L'art. 33, comma 1, è così riformulato:
"1. Il comma 8 dell'art. 47 L.R. 29/97 è abrogato.".
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 26
Favorevoli: 3
Contrari: 23
Astenuti: 5 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Squarzino Secondina)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 5 del gruppo "La Casa delle Libertà", ne do lettura:
Emendamento
Al comma 2 dell'articolo 59 della l.r. 29/1997, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 33, le parole ", in ordine di precedenza," sono soppresse.
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 26
Favorevoli: 3
Contrari: 23
Astenuti: 5 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Squarzino Secondina)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 33:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 21
Astenuti: 8 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 34:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 6 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 35:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 6 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 36:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 6 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 37:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 6 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 38:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 6 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina, per dichiarazione di voto.
Squarzino (Arc-VA) - Abbiamo votato a favore di alcuni articoli che ci sembravano interessanti, ci siamo astenuti su altri, abbiamo votato su altri contro, ma il nostro giudizio complessivo nei confronti della "omnibus" è totalmente negativo per i motivi già detti stamani, nel senso che vengono stravolte leggi importanti e l'ultimo intervento fatto dal collega Venturella sulla legge che riguarda l'uso del territorio e che dimostra come questa "omnibus" stravolga totalmente delle leggi quadro importanti giustifica e motiva il nostro voto contrario.
Presidente - La parola al Consigliere Segretario Maquignaz.
Maquignaz (UV) - Sarò molto sintetico. Volevo solo intervenire, prima non sono riuscito durante l'articolo 28 a dire due parole. Ci tenevo a dire che questa è una legge molto importante in generale perché migliora delle leggi esistenti, va a coordinarle e in generale a creare delle situazioni migliori. Voglio collegarmi all'articolo 28 per dire due parole. Riteniamo che questo sia un articolo importante, un articolo che da un po' di tempo si aspettava: quello che consente alle aziende alberghiere di ampliare le proprie strutture, per cui in un momento in cui la nostra Valle ha bisogno di posti letto alberghieri - perché riteniamo che il futuro si giochi sui posti letto alberghieri e non sulle seconde case - dare la possibilità - e qui leggo un passaggio dell'articolo - di ampliare "... per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva..." significa che con più facilità si potranno creare dei posti letto necessari per lo sviluppo. Ho voluto sottolineare questo perché tale norma porta beneficio al turismo valdostano, un beneficio importante perché solo attraverso lo sviluppo e andando a dare la possibilità a quegli imprenditori che in Valle credono ancora nelle loro imprese, che fanno ancora grandi investimenti in questo settore che non è facile si può aiutare gli imprenditori valdostani del settore del turismo, gli albergatori che vorranno ampliare le loro aziende alberghiere. Con tali brevi parole ho voluto sottolineare l'importanza dell'articolo 28 di questa legge di manutenzione, soprattutto per l'intervento del collega Venturella che mi sembrava completamente dall'altra parte o, meglio, si andava a mettere un limite del 25%, mi sembrava che si andasse ancor di più a limitare lo sviluppo. Questo ho voluto dirlo per sottolineare la rilevanza di tale articolo, forse il più importante della legge di manutenzione; prima durante la discussione dell'articolo 28 non sono riuscito ad intervenire, ho voluto ricordare tale passaggio che dà la possibilità alle aziende alberghiere di ampliarsi, di creare posti di lavoro e sviluppo per la nostra Regione. Con tali brevi parole ho terminato il mio intervento.
Presidente - Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 27
Favorevoli: 24
Contrari: 3
Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - L'appuntamento è per domani mattina alle ore 9,00, quando il Consiglio è riconvocato per discutere il primo punto all'esame che è il punto n. 5.
La seduta è tolta.
---
La séance se termine à 20 heures 34.