Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2662 del 18 aprile 2007 - Resoconto

OGGETTO N. 2662/XII - Disegno di legge: "Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Area VDA)".

Articolo 1

(Istituzione dell'Agenzia)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è istituita l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA), di seguito denominata Agenzia.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. L'Agenzia, riconosciuta secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 165/1999, è sottoposta alla vigilanza della Regione, da attuarsi per il tramite dell'assessorato competente in materia di agricoltura.

3. L'Agenzia è ente facente parte del comparto unico regionale ed il rapporto di lavoro del personale è regolato dai contratti collettivi regionali, stipulati ai sensi degli articoli 37 e seguenti della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), con esclusione del personale di cui all'articolo 7, il cui rapporto di lavoro continua ad essere regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria.

Articolo 2

(Funzioni)

1. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore per la Regione, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005, del Consiglio, del 21 giugno 2005, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR.

2. L'Agenzia, in relazione alle misure finanziate o cofinanziate dal FEAGA e dal FEASR, svolge le funzioni di seguito elencate:

a) autorizzazione e controllo dei pagamenti per fissare l'importo da erogare ai beneficiari conformemente alla normativa comunitaria, compresi i controlli amministrativi e in loco, recupero delle somme irregolarmente percepite ed irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;

b) esecuzione dei pagamenti;

c) contabilizzazione dei pagamenti.

3. L'Agenzia fornisce all'AGEA, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del d.lgs. 165/1999, tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea e trasmette le prescritte rendicontazioni periodiche, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.lgs. 165/1999. L'Agenzia trasmette, inoltre, con cadenza annuale, alla Regione, per il tramite dell'assessorato competente in materia di agricoltura, una relazione sull'attività svolta.

4. All'Agenzia possono essere inoltre affidate le funzioni di esecuzione dei pagamenti, di contabilizzazione e controllo per ogni altro aiuto regionale destinato all'agricoltura e allo sviluppo rurale e, più in generale, al sostegno delle attività economiche, secondo la normativa vigente. I rapporti reciproci derivanti dall'attribuzione delle predette funzioni, ivi compresi i compensi dovuti per la gestione, sono disciplinati da apposita convenzione.

5. Per l'esercizio delle funzioni attribuitele, l'Agenzia si avvale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, del d.lgs. 165/1999, dei dati e dei servizi dell'AGEA, del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), del Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e di ogni altro servizio che possa essere di ausilio o di supporto.

6. L'Agenzia può stipulare apposite convenzioni con i centri autorizzati di assistenza agricola per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 3bis del d.lgs. 165/1999.

Articolo 3

(Organi. Direttore)

1. Sono organi dell'Agenzia il direttore e il collegio dei revisori.

2. Il direttore è nominato con deliberazione della Giunta regionale tra soggetti dotati di comprovata esperienza e competenza in materia di organizzazione ed amministrazione appartenenti alla qualifica unica dirigenziale dell'Amministrazione regionale o di altri enti del comparto unico regionale o, se esterni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 2, della l.r. 45/1995.

3. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato, nel quale sono disciplinati la durata, non superiore a cinque anni, i casi di risoluzione anticipata e il trattamento economico, definito dalla Giunta regionale nella deliberazione di nomina. L'incarico di direttore è incompatibile con la titolarità di cariche pubbliche elettive.

4. Il conferimento dell'incarico di direttore a dipendenti dell'Amministrazione regionale o di altri enti del comparto unico regionale determina il collocamento in aspettativa non retribuita per l'intera durata dell'incarico.

5. Il direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia e ne assicura il funzionamento, adottando ogni atto inerente alla gestione tecnica, amministrativa e contabile della quale è responsabile. In particolare, il direttore:

a) adotta i regolamenti interni di organizzazione e di contabilità, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto stabilito dalla presente legge;

b) propone la dotazione organica dell'Agenzia all'approvazione della Giunta regionale, per il tramite dell'assessorato competente in materia di agricoltura;

c) adotta il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo, trasmettendoli per l'approvazione alla Giunta regionale, per il tramite dell'assessorato competente in materia di agricoltura;

d) adotta i provvedimenti di spesa afferenti alla gestione delle risorse destinate all'Agenzia.

Articolo 4

(Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, nominati tra gli iscritti al registro dei revisori contabili con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni. I compensi spettanti ai revisori sono stabiliti nella deliberazione di nomina.

3. Al collegio dei revisori spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia.

Articolo 5

(Bilancio e contabilità)

1. Il bilancio di funzionamento dell'Agenzia ha durata annuale; esso inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'esercizio finanziario, riferito alla gestione delle risorse di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), inizia il 16 ottobre di ogni anno e termina il 15 ottobre dell'anno successivo.

3. I conti annuali riferiti all'attività dell'Agenzia in qualità di organismo pagatore sono certificati con le modalità di cui all'articolo 13 del d.lgs. 165/1999.

Articolo 6

(Risorse finanziarie)

1. Costituiscono entrate proprie dell'Agenzia:

a) le somme destinate all'Agenzia dall'Unione europea e dallo Stato per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore, nonché i rimborsi forfetari da parte del FEAGA destinati al funzionamento della struttura dell'organismo pagatore;

b) il contributo ordinario regionale per il funzionamento dell'Agenzia;

c) le somme assegnate dalla Regione a titolo di compenso in relazione alle ulteriori funzioni eventualmente affidate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

2. Non costituiscono entrate proprie dell'Agenzia e sono gestite separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione comunitaria, statale e regionale:

a) le somme assegnate all'Agenzia dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione da erogare a terzi a titolo di aiuto, premio o contributo, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitaria vigente;

b) le somme assegnate all'Agenzia dalla Regione per le finalità di cui all'articolo 2, comma 4;

c) gli importi derivanti dai recuperi e dalle sanzioni direttamente applicati ai sensi della normativa vigente.

3. Le somme di cui al comma 2 sono gestite su distinti conti infruttiferi intestati all'Agenzia rispettivamente con la dicitura aiuti comunitari e aiuti di Stato, da tenersi in contabilità speciali presso l'istituto di credito, individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, al quale sono assegnate le funzioni di tesoreria.

Articolo 7

(Dotazione organica e strumentale)

1. In sede di prima applicazione e per non oltre due anni dall'istituzione dell'Agenzia, la Giunta regionale assicura la dotazione di beni necessari all'avvio dell'attività dell'Agenzia; provvede, inoltre, con le modalità da essa stabilite, alla copertura della dotazione organica, anche mediante inquadramento del personale impiegato presso l'assessorato competente in materia di agricoltura per lo svolgimento di compiti inerenti al funzionamento dell'Agenzia, il cui rapporto di lavoro resta regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria.

Articolo 8

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more del riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione individua l'Agenzia quale organismo di cui l'AGEA può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 165/1999.

Articolo 9

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato, per l'anno 2007, in euro 500.000 e in euro 1.100.000 annui, a decorrere dall'anno 2008.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009 nell'obiettivo programmatico 2.1.2. (Istituzioni diverse).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa dei bilanci di previsione per l'anno 2007 e per il triennio 2007/2009:

a) nell'obiettivo programmatico 1.2.3. (Personale per interventi di settore), al capitolo 42365 (Spese per il personale assunto con contratto aziendale degli impiegati ed operai forestali dipendenti della Regione Autonoma Vallee d'Aosta occupati nel settore agricolo), per euro 500.000, per l'anno 2007 e, per euro 800.000 annui, per gli anni 2008 e 2009;

b) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.03. (Interventi per l'incremento delle colture) al capitolo 42085 (Contributi per interventi di promozione e pubblicità dei prodotti agro-alimentari - piano di sviluppo rurale 2000/2006) per euro 300.000 annui per gli anni 2008 e 2009.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni al bilancio.

Articolo 10

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente - Sono stati presentati 2 emendamenti del gruppo "Arcobaleno", un emendamento dell'Assessore Isabellon, 2 emendamenti del gruppo "La Casa delle Libertà".

La parola al relatore, la Consigliera Charles Teresa.

Charles (UV) - Le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil a institué le Fonds Européen Agricole de Garantie (FEAGA), destiné à financer les mesures de marché ainsi que d'autres mesures, et le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural destiné à financer les programmes de développement rural. En relation avec ces mesures, le règlement susdit prévoit de nouvelles dispositions pour l'agrément et le retrait d'agrément - de la part des Etats membres - des organismes payeurs, responsables de l'attribution des indemnités et des aides communautaires octroyées par les fonds. A son tour, le règlement n° 885/2006 de la Commission portant modalités d'application du règlement n° 1290/2005 susmentionné, pour ce qui est de l'agrément des organismes payeurs et d'autres organismes et de la liquidation des comptes du "FEAGA" et du "FEADER", établit que les organismes payeurs ne doivent être agréés par les Etats membres que s'ils respectent certains critères minimums fixés à l'échelon communautaire et relatifs aux quatre secteurs fondamentaux suivants: le milieu interne, l'activité de contrôle, l'information et la communication et le suivi.

Les organismes payeurs sont désignés par les Etats membres et doivent fournir toutes les garanties de conformité à la réglementation communautaire relative au contrôle des dépenses des fonds. Le texte communautaire réglemente les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes payeurs et confie aux Etats membres le soin de décider du nombre de ces derniers et de désigner l'autorité chargée d'agréer les organismes payeurs ou de retirer l'agrément de ceux-ci. En particulier, les organismes payeurs pourront être agréés après un examen préalable qui comprend, pour les opérations financées par le "FEAGA" et par le "FEADER", les modalités concernant l'autorisation à effectuer des paiements, la protection du budget communautaire, la garantie de la sécurité des systèmes informatiques, la tenue des registres comptables, le partage des tâches et la réalisation des contrôles nécessaires, internes et externes.

Le règlement communautaire attribue aux organismes payeurs les fonctions relatives à l'autorisation, à l'exécution et à la comptabilité. Si, dans les Etats membres, plusieurs organismes payeurs sont agréés, un organisme de coordination doit aussi être désigné; ce dernier est l'unique responsable vis-à-vis de la Commission européenne pour les questions relatives aux fonds. En Italie, le décret législatif n° 165/1999 - suppression de l'"AIMA" et institution de l'"AGEA" (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), agence nationale responsable des financements agricoles européens - attribue les fonctions d'organisme de coordination à l'"AGEA" et prévoit que les Régions puissent instituer des services spéciaux et des organismes payeurs. Le ministre des politiques agricoles a pris un décret déterminant le nombre des organismes payeurs institués par les Régions et les procédures relatives à leur agrément.

A la lumière de la législation communautaire et nationale susmentionnée, le présent projet de loi institue l'"AREA VdA" (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura), agence régionale responsable des financements agricoles européens - qui exerce, pour la Région autonome Vallée d'Aoste, les fonctions d'organisme payeur. En effet, la possibilité de disposer d'un organisme payeur à l'échelon local, dont la création est partagée par les organisations de catégorie, devrait permettre une meilleure efficacité du système et apporter différents avantages aux agriculteurs, notamment du point de vue de l'accélération des procédures de paiement, et devrait également limiter les risques de fraude et les coûts de gestion.

L'Agence est dotée de la personnalité juridique de droit public et de l'autonomie administrative, organisationnelle, comptable et financière (cela pour l'article 1). L'article 2 réglemente les fonctions de l'Agence. Cet organisme devra exercer substantiellement trois fonctions séparées et confiées à des unités administratives distinctes: il s'agit de l'autorisation de paiement, de l'exécution des paiements et de la comptabilisation des paiements relatifs aux aides financées ou cofinancées. Dans l'exercice de ces fonctions, et conformément aux dispositions visées au décret législatif n° 165/1999, l'Agence transmet à l'"AGEA", organisme national de coordination, toutes les informations et les comptes rendus des dépenses à transmettre à la Commission européenne. L'article 2 prévoit également que, après signature d'une convention ad hoc, les fonctions relatives à la comptabilisation et à l'exécution des paiements concernant tout autre type d'aide régional selon la législation en vigueur puissent être confiées à l'Agence.

Les articles 3 et 4 régissent les organes de l'Agence: le directeur et le Conseil des commissaires aux comptes. Le directeur est le représentant légal de l'Agence et en assure le fonctionnement, notamment à travers l'adoption de tout acte inhérent à la gestion technique, administrative et comptable. Il est nommé par le Gouvernement régional parmi les sujets possédant une expérience reconnue en matière d'administration et appartenant à la catégorie unique de direction, ou bien, s'il n'appartient pas à l'Administration régionale, il doit remplir les conditions visées à la loi régionale n° 45/1995 pour accéder à la catégorie de direction. Le mandat de directeur est incompatible avec les fonctions électives publiques. Le rapport de travail est régi par un contrat de travail de droit privé et est exclusif; le contrat réglemente la durée du rapport, les cas de résolution anticipée et le traitement économique. Le Conseil des commissaires aux comptes, auquel il revient de contrôler la régularité de la gestion administrative et comptable de l'Agence, est composé de trois membres pour quatre ans parmi les inscrits au registre des commissaires aux comptes par délibération du Gouvernement régional.

L'article 5 réglemente le budget de l'Agence, alors que l'article 6 définit les ressources financières de celle-ci. En particulier, les ressources transférées par l'Union européenne, par l'Etat ou par la Région pour le fonctionnement de l'Agence, font partie des recettes propres de cette dernière, tout comme la somme versée par la Région en vue de l'exercice des fonctions supplémentaires confiées à l'Agence, les sommes recouvrées et le montant des sanctions infligées aux requérants. En revanche, les sommes attribuées à l'Agence par l'Union européenne, par l'Etat ou par la Région et destinées à être octroyées aux requérants à titre d'aide et d'indemnité ne font pas partie des recettes propres de l'Agence et doivent être gérées séparément.

L'article 7 réglemente la dotation en personnel de l'Agence qui provient notamment des mutations de personnels sous contrat de droit privé actuellement employés par l'assessorat compétent en matière d'agriculture. Le même article établit que le Gouvernement régional, lors de la première application, détermine et garantit la dotation en biens mobiliers et immobiliers nécessaire au fonctionnement de l'Agence. L'article 8 dispose qu'en attendant l'agrément de l'Agence conformément à la réglementation nationale en vigueur, la Région reconnaît cette dernière comme organisme sur lequel l'"AGEA" peut s'appuyer pour l'exercice des fonctions relatives à la gestion des aides et des actions afférentes à la Politique Agricole Commune. L'article 9 fixe les dispositions financières nécessaires et l'article 10, enfin, concerne la déclaration d'urgence.

Il ne me reste qu'à exprimer mon souhait pour que l'Agence régionale pour les aides en agriculture devienne un point de repère sûr pour les plus de 3.000 bénéficiaires des politiques agricoles communautaires et régionales. Et avec cela je vous remercie de votre attention en considération de l'heure et de la journée très dure.

Presidente - È aperta la discussione generale.

La parola al Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (CdL) - Vorremmo anche noi fare alcune considerazioni su questo disegno di legge, di cui riconosciamo l'importanza e l'esigenza di approvarlo affinché anche la Valle d'Aosta si doti di un ente come quello di cui già dispongono altre Regioni italiane.

Perché è importante questo organismo valdostano che rappresenta l'"AGEA" nella nostra Regione? È importante perché avrà una funzione fondamentale nell'istruzione e nel pagamento di tutte quelle risorse che fonti diverse, e mi riferisco all'UE, allo Stato italiano e alla stessa Regione, mettono a disposizione per i programmi di sviluppo rurale e quindi di sostegno a quell'importante settore valdostano che, anche se non è importante dal punto di vista del PIL poiché rappresenta l'1,2%, è importante per quanto riguarda la cura della montagna e il mantenimento della popolazione in montagna: mi riferisco all'agricoltura e alla zootecnia.

Più volte abbiamo sollecitato anche nella scorsa legislatura l'attivazione di questo ente, più volte qualcuno ha fatto "orecchie da mercante" quando sedeva sulla poltrona oggi occupata dall'Assessore Isabellon. Purtroppo questa disattenzione politica ha portato gli agricoltori a vivere un'odissea, di cui abbiamo vissuto alcuni frammenti ultimamente. Siamo testimoni per quello che è apparso sui giornali e discusso in quest'aula dei ritardi nei pagamenti perché i "plafond" delle Regioni sono stati superati, perché il Ministero del tesoro non ha dato via libera all'utilizzo di certe risorse, perché le Regioni più virtuose hanno dovuto anticipare con propri fondi le spettanze che dovevano essere trasferite ai sensi del piano di sviluppo rurale agli agricoltori e agli allevatori.

Questo disegno di legge va a colmare una lacuna che la Regione ancora possedeva. Riteniamo tuttavia che alcuni perfezionamenti possano essere apportati all'articolato, e li abbiamo sintetizzati in un paio di emendamenti che sono a vostra conoscenza, e che si riferiscono alle funzioni che svolge l'"AGEA", funzioni di informazione, di istruttoria e di esecuzione dei pagamenti oltre che di contabilizzazione e controllo. Funzioni che sono esplicitate nell'articolo 2 e che vengono affidate attraverso questo disegno di legge, e che rappresentano il ruolo ampio e importante che svolgerà questo organismo. A fronte di queste funzioni e di risorse che vengono trasferite per il funzionamento dell'ente, e che sono quantificate in euro 1.100.000 annui a decorrere dal 2008, è necessario che ci siano dei contrappesi. Innanzitutto dovrà esserci una trasmissione periodica, qui indicata con cadenza annuale, all'Assessorato regionale dell'agricoltura di una relazione sull'attività svolta. Chiediamo che questa relazione che viene trasferita all'Assessore sia estesa per conoscenza alla compente commissione consiliare in modo che anch'essa possa essere informata sulle procedure adottate, sulle erogazioni effettuate e sulle situazioni di abuso o le sanzioni che vengono comminate, perché all'area sono state conferite delle funzioni di controllo precise.

Il nostro primo emendamento va in questa direzione, ovvero estendiamo alla competente commissione consiliare il diritto di avere una relazione annuale sull'attività che Area Valle d'Aosta svolge. Il secondo emendamento riguarda l'organo di vertice, che è la figura del direttore. Come spesso accade nella nostra Regione, questa figura è sempre e solo una nomina di designazione politica; ci chiediamo come mai, esistendo una legge del 1995 che stabilisce delle procedure precise, come quella dell'accesso alla qualifica dirigenziale stabilita in maniera puntuale dall'articolo 16 di questa legge, perché l'accesso alla qualifica di dirigente non può avvenire tramite un naturale, normale e ordinario concorso per esame. Un concorso al quale accedono tutti coloro che hanno i requisiti necessari per poter ricoprire l'incarico in questione.

Chiederemo quindi con un emendamento che il reclutamento del direttore avvenga con le modalità della legge n. 45/1995; gli altri commi possono coesistere con quanto proponiamo ma ci sembra che il comma 2, la nomina con deliberazione della Giunta fra soggetti dotati di comprovata esperienza e competenza in materia di organizzazione e amministrazione appartenenti alla qualifica unica dirigenziale dell'Amministrazione regionale, possa essere sostituita con l'applicazione integrale dell'articolo 16. Questo anche perché come si legge all'articolo 1, comma 2, che istituisce l'Agenzia, l'"Area Valle d'Aosta" è sottoposta alla vigilanza della Regione: se già la Regione esercita questa funzione di vigilanza, se già la Regione tramite l'Assessore competente e della III Commissione, effettua un controllo annuale sulla relazione che viene periodicamente presentata, ci sembra una situazione di conflitto di interessi che sia la Regione non solo ad effettuare la vigilanza, ma anche a designare l'esecutore le funzioni di "Area Valle d'Aosta".

Con questi 2 emendamenti chiediamo di perfezionare una normativa di cui condividiamo l'essenza, di cui riteniamo che sia urgente l'approvazione e di cui l'esigenza è sentita non solo a livello politico, ma regionale, in particolare a livello della categoria degli allevatori e degli agricoltori che in questi anni si sono sempre più assottigliati numericamente, perché le difficoltà del mercato e i limiti imposti dalla normativa comunitaria rendono sempre più improba la capacità di resistenza sul mercato di questa categoria che si deve misurare con situazioni sempre più complesse. Noi sottoponiamo all'Assessore un'attenzione sugli emendamenti che presentiamo al disegno di legge in discussione.

Presidente - La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Anche noi approfittiamo del tempo concessoci per la discussione generale per illustrare gli emendamenti che abbiamo presentato.

Volevo sottolineare un fatto: l'A.R.E.A. è un organismo pagatore, allora reputiamo questo disegno di legge importante e necessario, anche noi - qui facciamo la dichiarazione di voto - approveremo il disegno di legge, ma abbiamo la necessità di proporre 2 emendamenti, che secondo la nostra opinione sono migliorativi, soprattutto nel senso della trasparenza, della condivisione e dell'informazione a chi eventualmente fosse interessato a ricoprire questa carica sia di direttore, con un procedimento di nomina del Consiglio regionale, che di revisore dei conti.

Proprio per le funzioni di organismo pagatore, possiamo anche essere d'accordo in ultima "ratio" con il fatto che il direttore sia nominato dalla Giunta regionale, ma abbiamo inserito, con l'emendamento n. 1, il concetto che questa nomina debba essere preceduta da una procedura di avviso pubblico, per il fatto che tutti devono essere a conoscenza che esiste la possibilità di essere nominati come direttori dell'agenzia. In più, proprio perché la caratteristica dell'"Area" è che un organismo pagatore - come dice la stessa relazione allegata al disegno di legge -, con questo organismo ci riserviamo la possibilità di disporre di un valido ente pagatore a livello locale. Quindi il suo direttore deve essere nominato previa procedura di avviso pubblico, poi deve avere dei requisiti particolari, non può essere un qualsiasi signore che ha qualche requisito - fra questi intanto quelli per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'articolo 16 della legge n. 45 -, ma che debba almeno essere in possesso del diploma di laurea specialistica o conseguito in un corso di durata almeno quadriennale in discipline economiche e solo economiche. La "ratio" deriva dal fatto che l'agenzia è un organismo pagatore. Il secondo emendamento riguarda il Collegio dei revisori. Crediamo che la nomina del Collegio dei revisori, composto sempre da 3 membri, non sia competenza della Giunta regionale, ma che debba essere nominato dal Consiglio regionale nel senso della trasparenza, perché anche se con voto limitato la minoranza possa avere la possibilità di scegliere uno dei revisori. Sono 2 gli emendamenti che abbiamo presentato e su cui aspettiamo la risposta dell'Assessore.

Presidente - Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Isabellon.

Isabellon (UV) - Innanzitutto vista l'importanza - come è stato riconosciuto dagli interventi precedenti - di questo provvedimento, vorrei ringraziare i componenti della II e III Commissione che hanno avuto la sensibilità di esaminare questo disegno di legge in tempi ristretti. Infatti la procedura successiva prevede dei passaggi che riguardano anche un percorso che non ci compete direttamente - è previsto un passaggio a livello di organismi ministeriali e di controllo da parte della CE, quindi un percorso che richiede dei tempi da rispettare - di conseguenza per avere un'approvazione definitiva in tempi brevi era importante questa rapidità.

Volevo ringraziare i relatori, in particolare per la II Commissione il collega Fey e la collega Charles, che ha illustrato anche a nome del Consigliere Fey la relazione; relazione che è stata molto esaustiva e ha ripreso quelle che sono le finalità, le procedure e le normative di riferimento che permettono l'istituzione dell'organismo pagatore e anche gli obiettivi che ci si pone. Credo di non aver molto da aggiungere, anche per il rispetto dei tempi di intervento, dato che non farei che ripetere delle cose già dette.

Credo che passeremo poi ad esaminare anche gli emendamenti presentati, compreso quello che presentato a nome del Governo. Per quel che riguarda la nostra posizione in merito agli emendamenti presentati, questa sarà espressa nel prosieguo dell'esame dell'articolato.

Presidente - Passiamo ad esaminare il disegno di legge.

All'articolo 1 abbiamo l'emendamento n. 1 dell'Assessore Isabellon.

La parola all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Isabellon.

Isabellon (UV) - Non credo che l'emendamento richieda delle illustrazioni particolari, ripeto solo il testo proposto:

Emendamento

Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 1, dopo la parola "Agenzia" sono inserite le seguenti: ", ente strumentale della Regione".

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento dell'Assessore Isabellon:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo così emendato:

Articolo 1

(Istituzione dell'Agenzia)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è istituita l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA), di seguito denominata Agenzia.

2. L'Agenzia, ente strumentale della Regione, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. L'Agenzia, riconosciuta secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 165/1999, è sottoposta alla vigilanza della Regione, da attuarsi per il tramite dell'assessorato competente in materia di agricoltura.

3. L'Agenzia è ente facente parte del comparto unico regionale ed il rapporto di lavoro del personale è regolato dai contratti collettivi regionali, stipulati ai sensi degli articoli 37 e seguenti della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), con esclusione del personale di cui all'articolo 7, il cui rapporto di lavoro continua ad essere regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria.

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 2 abbiamo l'emendamento n. 1 del gruppo "La Casa delle Libertà".

La parola all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Isabellon.

Isabellon (UV) - L'emendamento n. 1 che recita:

Emendamento

Al comma 3 dell'articolo 2 dopo le parole "in materia di agricoltura" sono aggiunte le seguenti "e alla competente Commissione consiliare"

... è accoglibile, perché visto i compiti dell'organismo pagatore, un coinvolgimento annuale della commissione consiliare sia doveroso, per il ruolo che la commissione svolge per il controllo degli atti che l'organismo deve effettuare.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del gruppo "La Casa delle Libertà":

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:

Articolo 2

(Funzioni)

1. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore per la Regione, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005, del Consiglio, del 21 giugno 2005, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR.

2. L'Agenzia, in relazione alle misure finanziate o cofinanziate dal FEAGA e dal FEASR, svolge le funzioni di seguito elencate:

a) autorizzazione e controllo dei pagamenti per fissare l'importo da erogare ai beneficiari conformemente alla normativa comunitaria, compresi i controlli amministrativi e in loco, recupero delle somme irregolarmente percepite ed irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;

b) esecuzione dei pagamenti;

c) contabilizzazione dei pagamenti.

3. L'Agenzia fornisce all'AGEA, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del d.lgs. 165/1999, tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea e trasmette le prescritte rendicontazioni periodiche, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.lgs. 165/1999. L'Agenzia trasmette, inoltre, con cadenza annuale, alla Presidenza della Regione e alla competente Commissione consiliare, per il tramite dell'assessorato competente in materia di agricoltura, una relazione sull'attività svolta.

4. All'Agenzia possono essere inoltre affidate le funzioni di esecuzione dei pagamenti, di contabilizzazione e controllo per ogni altro aiuto regionale destinato all'agricoltura e allo sviluppo rurale e, più in generale, al sostegno delle attività economiche, secondo la normativa vigente. I rapporti reciproci derivanti dall'attribuzione delle predette funzioni, ivi compresi i compensi dovuti per la gestione, sono disciplinati da apposita convenzione.

5. Per l'esercizio delle funzioni attribuitele, l'Agenzia si avvale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, del d.lgs. 165/1999, dei dati e dei servizi dell'AGEA, del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), del Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e di ogni altro servizio che possa essere di ausilio o di supporto.

6. L'Agenzia può stipulare apposite convenzioni con i centri autorizzati di assistenza agricola per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 3bis del d.lgs. 165/1999.

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 3 abbiamo l'emendamento n. 2 del gruppo "La Casa delle Libertà" e l'emendamento n. 1 del gruppo "Arcobaleno".

La parola all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Isabellon.

Isabellon (UV) - Essendo questo argomento già stato dibattuto in sede di commissione, non essendo stato accolto in sede di commissione nelle varie formulazioni, propongo di respingere gli emendamenti presentati.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 del gruppo "La Casa delle Libertà", che recita:

Emendamento

Il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"2. Il reclutamento del direttore avviene con le modalità di cui all'articolo 16 della l.r. 45/1995.".

Consiglieri presenti: 34

Votanti: 19

Favorevoli: 6

Contrari: 13

Astenuti: 15 (Borre, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Fosson, Lanièce, Maquignaz, Ottoz, Salzone, Stacchetti, Vicquéry, Viérin Adriana e Viérin Marco).

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del gruppo "Arcobaleno", che recita:

Emendamento

Il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"2. Il direttore è nominato con deliberazione della Giunta regionale, previa procedura di avviso pubblico, tra soggetti in possesso del diploma di laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito in un corso di durata almeno quadriennale in discipline economiche, dotati di comprovata esperienza e competenza in materia di organizzazione ed amministrazione appartenenti alla qualifica unica dirigenziale dell'Amministrazione regionale o di altri enti del comparto unico regionale o, se esterni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 2, della l.r. 45/1995.".

Consiglieri presenti: 34

Votanti: 24

Favorevoli: 7

Contrari: 17

Astenuti: 10 (Borre, Comé, Ferraris, Fiou, Lanièce, Ottoz, Stacchetti, Vicquéry, Viérin Adriana e Viérin Marco).

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 4 c'è l'emendamento n. 2 del gruppo "Arcobaleno", che recita:

Emendamento

Il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"1. Il collegio dei revisori è composto da 3 membri, iscritti al registro dei revisori contabili, nominati dal Consiglio regionale con il metodo del voto limitato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti: 34

Votanti: 23

Favorevoli: 7

Contrari: 16

Astenuti: 11 (Borre, Comé, Ferraris, Fiou, Lanièce, Ottoz, Salzone, Stacchetti, Vicquéry, Viérin Adriana e Viérin Marco).

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 34

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - La seduta è sospesa, riprenderà domattina alle ore 9.

La seduta è tolta.

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La seduta termina alle ore 20,13.