Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2354 del 20 dicembre 2006 - Resoconto

OGGETTO N. 2354/XII - Elezione del Difensore civico presso il Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Presidente - La parola al Consigliere Sandri... per cosa?

Sandri (GV-DS-PSE) - Per mozione d'ordine. Se era possibile, per mantenere gli impegni presi in Conferenza dei Capigruppo, invertire l'ordine del giorno ed anticipare la discussione sull'elezione del Difensore civico.

Presidente - Vi sono difficoltà su questa proposta da parte del Consiglio? Possiamo quindi passare al punto 26 dell'ordine del giorno.

Collega, il dossier che vi è stato fornito, è ampio ed esaustivo; nel dossier trovate l'estratto della legge disciplinante l'istituto del Difensore civico, trovate i curricula di tutti i candidati, trovate la relazione della I Commissione, trovate ugualmente i pareri legali che i commissari hanno ritenuto opportuno acquisire.

Mi soffermo solo un attimo sulle modalità di votazione. Ricordo che il Consiglio deve procedere all'elezione del Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione. Se dopo 2 votazioni consecutive nessun candidato raggiunge la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri, il Consiglio procede ad una terza votazione da effettuarsi nella stessa seduta e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione, cioè 18 voti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - Volevo riproporre, in questa sede, un tema e alcune osservazioni che avevo già presentato in sede di Commissione, però in sede di Commissione non hanno avuto ascolto... forse non sono stata così capace nell'illustrare le motivazioni oppure non avevo sotto mano tutte le informazioni, ma credo che questo tema vada qui riproposto: è il tema che riguarda il fatto che nell'insieme dei candidati ci sia qualcuno che è un dirigente regionale.

Vorrei che fosse chiaro che io faccio una questione che nulla ha a che fare con la persona, non è una questione di persone, è una questione di "funzione", quindi non c'è nulla di personale... è solo che vorrei ci fosse maggior chiarezza nel momento in cui si definiscono i requisiti dei candidati e nel momento in cui questi candidati si presentano, qui, in Consiglio, e poi saranno eventualmente nominati o eletti dal Consiglio.

Perché pongo un problema di dirigenti regionali? Perché a nostro avviso ci sono 2 questioni, probabilmente sono questioni che vanno approfondite, e in questo senso chiedo un approfondimento, ma comincio a dirvi una serie di dubbi.

Prima questione: a me sembra inopportuno che una persona, che fino al giorno prima ha svolto la funzione di dirigente regionale, l'ha svolta bene, va benissimo, spero proprio di sì perché in genere i nostri dirigenti lavorano bene... dicevo, ha svolto una funzione di dirigente, nel momento in cui è eletto Difensore civico, senza che intercorra un momento di distacco da questa prima funzione, a nostro avviso si crea una situazione di inopportunità... perché? Perché c'è il rischio che proprio il Difensore civico, che dovrebbe essere una figura terza rispetto all'Amministrazione, rispetto al cittadino, che si pone di fronte a un problema che un cittadino viene a presentare, perché ha avuto difficoltà nei confronti dell'Amministrazione, allora, questi, che è stato fino al giorno prima dirigente, si trova a svolgere una funzione di giudice imparziale... magari di fronte ad un cittadino che viene a protestare contro una decisione dell'Amministrazione regionale di cui lui era direttamente responsabile in quanto dirigente... Credo che questa situazione presenti delle caratteristiche di inopportunità e vorrei che su questa situazione di inopportunità si riflettesse un po' di più! In Commissione mi è stato detto che non era il caso... allora vorrei che ci fosse in Consiglio una riflessione più approfondita su tale questione, per verificare se questa condizione di dirigente non comporta una difficoltà di individuare nel Difensore civico una figura di terzietà, proprio perché viene a configurarsi come uno che, magari deve sostenere le ragioni di un cittadino contro le sue decisioni, che pochi mesi prima aveva preso come dirigente... quindi c'è questo rischio. Può essere qualunque dirigente appartenente a qualunque branca dell'Amministrazione regionale, ma credo che questo sia un rischio possibile.

Allora, visto che su questo tema non si è riflettuto - ma vedo che il Presidente della I Commissione commenta quanto sto dicendo - sarei contenta che questi commenti venissero fatti pubblicamente, in modo che ci si confronti; poi ciascuno, giustamente, qui presenta le sue argomentazioni, è il luogo in cui ciascuno esprime il suo punto di vista... poi può essere non accolto o contrastato, però chiedo che su questo si rifletta un attimo e che non lo si banalizzi dicendo: "cosa volete che capiti, questa è solo un'osservazione strumentale, bisogna..." - come si è detto in Commissione - "dare fiducia alla professionalità addirittura morale del Difensore civico"! Nessuno mette in discussione le caratteristiche personali del singolo dirigente, che può diventare singolo Difensore civico, ma qui è questione proprio di ruoli che rischiano di confondersi e di entrare in conflitto di interessi l'uno con l'altro!

Seconda osservazione (e io le pongo queste osservazioni come problemi, non con la certezza, ma come problemi che, secondo me, andrebbero approfonditi): non so se c'è una caratteristica di ineleggibilità o illegittimità nel fatto che un dirigente diventi Difensore civico, il contratto dei dirigenti che è stato firmato da poco, il 27 settembre, non prevede che ci siano delle aspettative particolari per chi fa il Difensore civico, cosa che invece era prevista nel contratto nazionale...

(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)

... non della scuola, signor Presidente, della sanità.

Nel decreto legislativo n. 502/1992, all'articolo 3, si dice che la nomina a Direttore generale, amministrativo o sanitario, determina per i lavoratori dipendenti - quindi i dirigenti - il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto; quindi è regolamentata per legge questa situazione di passaggio da un ruolo dirigente, ad un altro ruolo, in un'altra amministrazione, con una funzione altamente dirigenziale, per così dire. Il contratto dei dirigenti, quello che è stato firmato il 27 settembre, non prevede aspettative di questo genere. Probabilmente la domanda che è stata fatta prima, entro il 21 settembre, magari non teneva conto di questo contratto; credo che varrebbe la pena fare un approfondimento e chiedersi come ci si comporta rispetto a questo contratto e a questa situazione, perché il contratto parla solo di aspettative per motivi personali o di famiglia e poi di altre aspettative disciplinate dalla legge, ma il contratto parla di aspettative per cariche pubbliche elettive e per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, cioè quei contratti per cui si va in Paesi altri dal nostro per un'attività di cooperazione decentrata, e via dicendo, e abbiamo diversi casi. La Regione Valle d'Aosta ha diversi casi e nel tempo ha avuto, a volte più a volte meno, però questi tipi di contratti.

Ora io chiedo che si faccia un approfondimento rispetto a questa tematica e chiedo che relativamente a questi problemi si torni in Commissione e si approfondisca in Commissione questa tematica, in modo che quando si giunga in Consiglio si abbia un parere chiaro, preciso, certo su cui i Consiglieri possano fare affidamento e che consenta ai Consiglieri di scegliere liberamente, senza che ci siano altre remore o difficoltà o incertezze. Credo sarebbe utile che questo elemento di incertezza dal punto di vista normativo fosse chiarito, quindi chiedo che questo atto sia rinviato, per questi motivi, in Commissione, affinché si analizzino queste eventuali incertezze e si possa giungere ad un parere più chiaro e condiviso, in modo che i dubbi che ci possono essere possano essere risolti.

Presidente - La parola al Consigliere Sandri.

Sandri (GV-DS-PSE) - Credo che il problema posto dalla collega Squarzino non sia del tutto fuori luogo... ho anch'io delle perplessità su questi dossiers che sono stati presentati, non tanto dal punto di vista della legittimità della loro presentazione, perché mi sembra che questa sia stata correttamente predisposta e visionata in Commissione, ma perché almeno 3 di queste personalità hanno dei rapporti di dipendenza con l'Amministrazione regionale: uno direttamente, nel senso che è un dirigente della Regione, e 2 perché sono operatori scolastici.

Vorrei capire i rapporti che ci devono essere rispetto al fatto che il Difensore civico deve essere una personalità terza rispetto alle amministrazioni pubbliche e ai cittadini, diciamo una posizione di garanzia che deve essere corroborata e supportata da una precisa identificazione dal punto di vista dei suoi rapporti. Ora, il fatto di prendere lo stipendio da un'amministrazione può essere un elemento disturbante che possa portare anche delle difficoltà dal punto di vista non solo della credibilità, ma anche dal punto di vista dell'incompatibilità.

Credo sia opportuno approfondire la questione, quindi sia per quanto riguarda chi è dipendente diretto dell'Amministrazione regionale, sono problematiche leggermente diverse, ma altrettanto importanti, sia una questione di scuola, di dipendenza dal punto di vista scolastico, anche se gli impegni sono diversi e il collegamento è differenziato, ma su questi temi credo sia importante capire, anche per capire poi le conseguenze... poniamo che scegliamo una di queste 3 persone... per non entrare in problemi di incompatibilità... deve dimettersi? Deve essere messo in aspettativa? Quali sono le scelte che devono garantire l'opinione pubblica e la popolazione perché ci sia questa imparzialità di gestione? Credo che su questi temi - senza addentrarsi nelle valutazioni prima espresse dalla collega Squarzino - una rivalutazione in Commissione potrebbe essere sicuramente utile per meglio definire la questione.

Presidente - La parola al Consigliere Cesal.

Cesal (UV) - Molto brevemente. Apprezzo questa volontà di incaricare la I Commissione di risolvere tutti quei problemi che si presentano all'esame di questo Consiglio; devo dire però che la Commissione ha già espletato il suo compito, quello previsto dalla legge vigente. La Commissione ha esaminato le candidature, ha relazionato al Consiglio, ha fornito tutti gli elementi per giungere ad una corretta valutazione, per cui non ritengo che ci sia la necessità di altri ed ulteriori approfondimenti in merito.

Vorrei solo ricordare che da un punto di vista giuridico il principio dell'ineleggibilità o dell'incompatibilità è strettamente determinato dalla legge e non può essere interpretato in maniera estensiva in alcun modo. Questo è un principio giuridico, confermato dalla giurisprudenza che non ha assolutamente alcuna possibilità di essere interpretato in modo estensivo. Se non è prevista dalle norme vigenti l'incompatibilità da parte di un dirigente regionale, credo che non abbiamo alcuna possibilità di escluderla o di interpretarla diversamente. Altre sono le valutazioni di tipo politico, ma da un punto di vista giuridico credo che non vi siano assolutamente i presupposti per poter assumere delle decisioni che vadano in senso contrario rispetto a quello che abbiamo detto.

Per quel che mi riguarda, ritengo che la Commissione abbia esaurito il suo compito, che il Consiglio sia in grado di dare la sua valutazione, di procedere all'elezione del candidato che riterrà più opportuno; dopodiché ognuno rimane della propria opinione, ma per quel che mi riguarda la Commissione ha correttamente espletato il compito che le è stato assegnato in base alla legge vigente.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.

Caveri (UV) - Do una risposta eminentemente tecnica, nel senso che mi si chiede se un dirigente regionale o un dipendente della pubblica amministrazione della Valle d'Aosta possa essere Difensore civico, quindi mi attengo a una risposta di tipo tecnico, immaginando che spetta poi all'Assemblea decidere sull'eventuale rinvio chiesto dai colleghi.

Per quanto riguarda le cause di ineleggibilità, l'articolo 3, lett. e), prevede, fra i requisiti che deve possedere il Difensore civico, l'assenza delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, comma 1. Fra le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, non vi sono casi che afferiscono alla qualità di dipendente pubblico. Per quanto riguarda l'incompatibilità, l'articolo 9, comma 2, stabilisce che l'ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale; ciò che rileva dunque per la norma è l'esercizio dell'attività e non l'assunzione di una determinata qualità. L'aspettativa è un istituto in virtù del quale, pur permanendo la qualità di pubblico dipendente, la prestazione lavorativa e dunque l'attività è sospesa. Per quanto sopra rappresentato, il dipendente pubblico può assumere la carica di Difensore civico, purché il rapporto di lavoro del medesimo sia quiescente.

Naturalmente c'era l'altra domanda che poneva la collega Squarzino sull'inopportunità: quella è una valutazione politica e non dipende da me; per quanto riguarda l'aspettativa per mandato elettivo, la legge regionale n. 17/2001 non prevede nulla al riguardo. L'articolo 31 della legge n. 300/1970, lo Statuto dei lavoratori, dispone invece, al comma 1, che i lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di Assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato. È stato ritenuto che ai fini di cui al citato articolo 31, sono elettive non solo le nomine effettuate direttamente mediante i voti del corpo elettorale, cioè attraverso un sistema di elezione diretta, vale a dire la designazione immediata da parte della collettività, ma anche quelle effettuate mediante elezione cosiddette di 2°grado, espressione cioè di collegi eletti dalla collettività popolare, ed è il caso in esame.

A favore dell'applicabilità di tale norma al dipendente pubblico si è peraltro pronunciato l'INPDAP, che ha accolto la tesi interpretativa sostenuta dall'Amministrazione regionale, ammettendo, come nel caso del precedente Difensore civico, la dott.ssa Vacchina, il fatto che per i dipendenti regionali l'aspettativa sia possibile, l'aspettativa non retribuita per mandato politico e la valutabilità della stessa ai fini contributivi; quindi abbiamo già un autorevole precedente sullo stesso incarico. Ai sensi di quanto disposto dall'avviso per la nomina a Difensore civico, l'incompatibilità deve essere rimossa all'atto della assunzione della carica.

Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - Chiedo comunque di mettere ai voti questa richiesta e chiedo anche il voto segreto.

Volevo introdurre una domanda e mi piacerebbe per questo tornare in Commissione e verificare. Il testo di accordo, il contratto dei dirigenti è chiaro rispetto a questo? Vorrei sapere, tutti i dirigenti, quando hanno firmato questo contratto, sapevano che avrebbero avuto la possibilità di fare domanda come Difensore civico? Perché se tutti lo avessero saputo, probabilmente avremmo avuto molti più dirigenti che avrebbero fatto la domanda! Vuol dire che non era e non è così chiara la norma: per questo motivo chiedo che si approfondisca e si verifichi con i dirigenti se, nel momento in cui è stato firmato il contratto, questa era l'interpretazione esatta e se i dirigenti lo sapevano oppure no; diversamente, sarebbe un "escamotage" che si dà a un dirigente che ha pensato questo, mentre tutti gli altri, interpretando in modo letterale la normativa, non si consideravano candidabili a questo incarico!

Presidente - La parola al Consigliere Sandri.

Sandri (GV-DS-PSE) - Credo che il Presidente Caveri abbia dato una risposta condivisibile, ma parziale, perché il problema non è tanto rispetto all'incompatibilità e ineleggibilità del Difensore civico, quanto noi, come amministratori di questa Regione, chiediamo il rispetto del contratto che i nostri dirigenti hanno firmato di rispetto nei nostri confronti. Qui abbiamo un dirigente che se n'è...come dire?... ha eluso il proprio contratto di lavoro che non è una cosa così; cioè non è il dipendente che è stato assunto in Regione, che fa "B1", "B2", "B5"... o 2°, 3° o 4° livello, è un nostro dirigente che ha fatto un patto con noi, un patto con l'Amministrazione regionale, ma anche un patto con la Valle d'Aosta e questo patto non lo sta rispettando... questo è il problema!

Credo che noi, in quanto amministratori, dobbiamo vegliare sui nostri dirigenti, in modo che siano tutti sullo stesso piano, che siano tutti corretti nei nostri confronti, perché al di là delle valutazioni politiche su cui anch'io non entro, in quanto questa è una valutazione che magari faremo in altra sede, sono preoccupato che i contratti che si firmano valgano per qualcuno e non valgano per qualcun altro! Rischiamo con questo "buco" di aprire una voragine, perché tutti i dirigenti saranno autorizzati a fare qualunque cosa, invece loro sono stati assunti per fare i dirigenti di questa Regione! Fra l'altro, non vorrei entrare nel merito della questione, però mi sembra che qui si stia parlando di ufficio legale, proprio un settore in cui noi riempiamo il bilancio regionale di consulenze, richiesta di pareri... evidentemente sono sovraccarichi di lavoro; credo che se si fossero seguite le procedure corrette, il dirigente avrebbe dovuto chiedere, e quindi chiedo al Presidente Caveri se c'è documentazione in materia, l'autorizzazione al Presidente della Regione a fare questa domanda e a candidarsi a questa carica, ovviamente nell'ottica di essere messo in aspettativa, quindi provocando un vuoto nell'Amministrazione. Vorrei sapere se questo è stato autorizzato, quando, perché, come, e da chi... dopodiché credo che in Commissione si debba tornare per valutare questa parte. Ho l'impressione che chi si comporta in questa maniera non rispetta un patto che è stato fatto con l'Amministrazione regionale, non rispetta il proprio contratto di lavoro... quindi noi dovremmo trarne tutte le dovute conseguenze!

Presidente - La parola al Consigliere Frassy.

Frassy (CdL) - Sinceramente non volevamo intervenire in questa fase della discussione, perché ci sembrava una fase poco produttiva rispetto all'oggetto sul quale il Consiglio è chiamato a deliberare.

Devo dire che l'intervento del collega Sandri, fatto sotto lo stampo di quell'ideologia più "sinistra" nel duplice senso, politico, ma anche corrente, ci obbliga a puntualizzare. Siamo veramente sorpresi che si possa articolare un ragionamento ignorando completamente diritti e aspettative, non in senso gergale e contrattuale, ma quelle che possono essere legittime aspettative di un qualsiasi individuo, quand'anche esso abbia una carriera dirigenziale in un'amministrazione pubblica. Non ci stupisce questo, perché la concezione che la Sinistra ha sempre espresso in questi campi è quella di considerare gli individui come esclusivamente funzionali all'apparato: l'apparato è tutto e gli individui sono nulla! Siamo allibiti da questo tipo di conclusione e di impostazione e devo dire che ci spaventa!

In questa vicenda, se una preoccupazione la possiamo esprimere, la preoccupazione è che se la candidatura del coordinatore Curto sarà la candidatura che uscirà da questa sala, l'Amministrazione sicuramente perderà un valido collaboratore: questa è la preoccupazione che ci può, come amministratori regionali, seppure dall'opposizione, creare questo tipo di candidatura!

Esordire poi con un gioco a tennis prima su delle ineleggibilità che o sono scritte nella legge o non sono scritte, perché se altre ineleggibilità devono essere ipotizzate, forse sarebbe opportuno ipotizzare una modifica del disegno di legge... mi sembra paradossale che in un Consiglio regionale, che è l'Assemblea legislativa, ci dica: "ci sono delle ineleggibilità, però noi forse pensiamo che in via estensiva e interpretativa si possano considerare ulteriori ineleggibilità". Se ci sono in questo esordio di dibattito delle situazioni che sono veramente illegittime, sono i ragionamenti con cui si è voluto aprire la discussione su quello che dovrebbe essere un confronto pacato sulle potenzialità e sulle qualità del Difensore civico; dopodiché mi sembra che ci sia una rosa di candidati e io mi aspettavo che anche le varie "anime politiche" di questo Consiglio potessero, con ragionamenti anche politici, sponsorizzare l'una piuttosto che l'altra candidatura; invece ci rendiamo conto e rimaniamo sorpresi che qui si sta per... non eleggere il futuro Difensore civico, ma iniziare a fare un processo su candidature che sono state vagliate dagli uffici, sulla base di leggi che questo Consiglio ha votato. Alcune leggi non piacciono neppure a noi, altre ci piacciono di più, altre probabilmente sarebbero da modificare, però ci sembra paradossale che su un argomento così importante la discussione scivoli su delle questioni che non sono tecniche, che non sono politiche, ma che sono strumentali!

L'intervento poi del collega Sandri è - per definirlo in una parola sola - "pauroso"; di conseguenza noi rifiuteremo la richiesta di tornare in Commissione, perché la riteniamo immotivata rispetto all'esigenza invece di andare a fare una scelta, ognuno assumendosi la responsabilità del voto che andrà a dare e del risultato finale.

Presidente - Vi è una precisa richiesta della collega Squarzino avallata dal collega Sandri, di rinviare il punto all'esame della I Commissione. Ricordo che sulle questioni procedurali non è ammessa la votazione segreta, quindi se non vi sono altri interventi pongo in votazione la proposta della collega Squarzino di rinvio del punto all'esame della I Commissione:

Consiglieri presenti e votanti: 35

Favorevoli: 5

Contrari: 30

Il Consiglio non approva.

Il Consiglio respinge la questione sospensiva, consistente nel rinvio alla I Commissione consiliare permanente dell'oggetto.

Presidente - Se non vi sono interventi, faccio distribuire le schede. Risulterà eletto il candidato che nella prima votazione ottiene i 2/3 dei voti; se dopo 2 votazioni consecutive nessun candidato raggiunge la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri, il Consiglio procede ad una ulteriore votazione per la quale risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti, cioè 18.

Consiglieri presenti e votanti: 35

Schede valide: 35

Schede bianche: 2

Hanno riportato voti:

Curto Flavio: 25

Jannel Cristina: 4

Vacchina Mariagrazia: 4

Presidente - Dichiaro quindi eletto nuovo Difensore civico della Valle d'Aosta il dr. Flavio Curto.

Il Consiglio

Premesso la legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, concernente "Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)", disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse;

Considerato che il Difensore civico, eletto dal Consiglio regionale, deve essere in possesso dei seguenti requisiti, stabiliti dalla legge regionale 17/2001:

Estratto della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 concernente "Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)"

(... omissis...)

Articolo 3

(Requisiti)

1. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.

2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza nella regione da almeno cinque anni;

b) laurea in giurisprudenza o equipollente;

c) età superiore a quarant'anni;

d) non aver riportato condanne penali;

e) assenza delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, comma 1;

f) conoscenza della lingua francese.

Articolo 4

(Procedimento per l'elezione)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:

a) l'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;

b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;

c) il trattamento economico previsto;

d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.

(... omissis...)

5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 5

(Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.

2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della Commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.

3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Articolo 6

(Elezione)

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale trasmette alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti. La Commissione consiliare predispone una relazione sulla base delle proposte di candidatura presentate e chiede al Presidente del Consiglio regionale di iscrivere l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale.

2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Articolo 7

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:

a) la carica di:

1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;

2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;

3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;

4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;

5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;

c) cariche in organismi di controllo su atti della pubblica amministrazione.

(... omissis...)

Articolo 9

(Durata del mandato. Revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

(... omissis...)

Articolo 21

(Norme transitorie)

(... omissis...)

2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.

(... omissis...)

Visto che, a seguito dell'avviso pubblico di avvio della procedura per l'elezione del Difensore civico presso il Consiglio regionale, pubblicato, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 17/2001, sul Bollettino ufficiale della Regione n. 35, in data 22 agosto 2006, sono pervenute presso la Presidenza del Consiglio regionale le sottoindicate proposte di candidatura:

- Maria Paola Battistini Varda

- Mariagrazia Vacchina

- Rosaly Frassy

- Cristina Jannel

- Mauro Gambaro

- Flavio Curto

- Antonella Barillà

Rilevato che le summenzionate proposte di candidatura sono state sottoposte, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della l.r. 17/2001, all'esame della segreteria generale del Consiglio regionale per l'accertamento del possesso dei requisiti;

Considerato che, per quanto concerne gli adempimenti previsti dall'articolo 5 della l.r. 17/2001, i candidati Maria Paola Battistini Varda, Mariagrazia Vacchina e Flavio Curto hanno già superato un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale, e che i candidati Rosaly Frassy, Cristina Jannel, Antonella Barillà e Mauro Gambaro sono stati invitati ad effettuare, in data 6 novembre 2006, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese;

Constatato che, in relazione all'esito della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, l'Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 211/2006, in data 9 novembre 2006, ha disposto l'esclusione, per difetto del requisito di cui all'articolo 3, comma 2, lett. f), della l.r. 17/2001, dei candidati Antonella Barillà, in quanto è risultata assente alla prova, e Mauro Gambaro, in quanto non è risultato idoneo;

Considerato che il Presidente del Consiglio ha trasmesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della l.r. 17/2001, copia delle proposte di candidatura sottoindicate che risultano essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della predetta legge regionale:

- Maria Paola Battistini Varda

- Mariagrazia Vacchina

- Rosaly Frassy

- Cristina Jannel

- Flavio Curto;

Rilevato che, in merito alla proposta di candidatura di Mariagrazia Vacchina, sussiste una causa ostativa all'elezione da parte del Consiglio regionale relativamente alla candidatura stessa, in quanto l'articolo 9, comma 1, della l.r. 17/2001 dispone che "il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta" e l'articolo 21, comma 2, della l.r. 17/2001 dispone che "ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato". Risulta, infatti, che la candidata Mariagrazia Vacchina ha ricoperto la carica di Difensore civico per due mandati, a decorrere dal 1° settembre 1995, in quanto è stata eletta una prima volta ai sensi della l.r. 5/1992 (mandato poi prorogato in forza della l.r. 15/1997 e della l.r. 26/2000) ed è stata rieletta una seconda volta, con deliberazione del Consiglio regionale n. 2317/XI del 28 novembre 2001, ai sensi della l.r. 17/2001;

Visto che, nella riunione del 29 novembre 2006, la Commissione consiliare "Istituzioni e autonomia" ha approvato una relazione, che si allega alla presente, sulla base delle proposte di candidatura presentate;

Considerato che la suddetta Commissione ha chiesto al Presidente del Consiglio regionale di iscrivere l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale;

Ritenuto opportuno procedere all'elezione del Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Se, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunge la maggioranza dei due terzi dei consiglieri, il Consiglio procede ad una terza votazione da effettuarsi nella stessa seduta e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione;

Vista la legge regionale 28 agosto 2001, n. 17;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lett. e) e 59, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione consiliare;

Delibera

di eleggere il Sig. Flavio Curto quale Difensore civico presso il Consiglio regionale della Valle d'Aosta per cinque anni.