Oggetto del Consiglio n. 2354 del 20 dicembre 2006 - Verbale

OGGETTO N. 2354/XII - ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA.

Prende la parola, per mozione d'ordine, il Consigliere SANDRI che chiede che l'oggetto 26, relativo al Difensore civico, sia trattato prioritariamente.

Il Presidente PERRON, dopo una breve illustrazione, dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 26 dell'ordine del giorno.

Intervengono i Consiglieri Secondina SQUARZINO (che chiede il rinvio dell'oggetto all'esame della I Commissione consiliare permanente), SANDRI (favorevole al rinvio), CESAL (contrario al rinvio), il Presidente della Regione CAVERI ed i Consiglieri Secondina SQUARZINO (secondo intervento) SANDRI (secondo intervento) e FRASSY.

Il Presidente PERRON, ai sensi degli articoli 60 e 61 del Regolamento interno, pone in votazione la questione sospensiva testé posta dal Consigliere Secondina SQUARZINO.

IL CONSIGLIO

- con voti favorevoli: cinque e voti contrari: trenta (presenti e votanti: trentacinque);

RESPINGE

la questione sospensiva, consistente nel rinvio alla I Commissione consiliare permanente dell'oggetto.

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Il Presidente invita quindi il Consiglio a procedere all'elezione del Difensore civico.

IL CONSIGLIO

Premesso che la legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, concernente "Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)", disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse;

Considerato che il Difensore civico, eletto dal Consiglio regionale, deve essere in possesso dei seguenti requisiti, stabiliti dalla legge regionale 17/2001:

Estratto della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 concernente "Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)"

(...omissis...)

Art. 3

(Requisiti)

1. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.

2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza nella regione da almeno cinque anni;

b) laurea in giurisprudenza o equipollente;

c) età superiore a quarant'anni;

d) non aver riportato condanne penali;

e) assenza delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, comma 1;

f) conoscenza della lingua francese.

Art. 4

(Procedimento per l'elezione)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:

a) l'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;

b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;

c) il trattamento economico previsto;

d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.

(...omissis...)

5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5

(Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.

2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.

3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6

(Elezione)

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale trasmette alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti. La Commissione consiliare predispone una relazione sulla base delle proposte di candidatura presentate e chiede al Presidente del Consiglio regionale di iscrivere l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale.

2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:

a) la carica di:

1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;

2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;

3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;

4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;

5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;

c) cariche in organismi di controllo su atti della pubblica amministrazione.

(...omissis...)

Art. 9

(Durata del mandato. Revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

(...omissis...)

Art. 21

(Norme transitorie)

(...omissis...)

2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.

(...omissis...)

Visto che, a seguito dell'avviso pubblico di avvio della procedura per l'elezione del Difensore civico presso il Consiglio regionale, pubblicato, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 17/2001, sul Bollettino ufficiale della Regione n. 35, in data 22 agosto 2006, sono pervenute presso la Presidenza del Consiglio regionale le sottoindicate proposte di candidatura:

- Maria Paola BATTISTINI VARDA

- Mariagrazia VACCHINA

- Rosaly FRASSY

- Cristina JANNEL

- Mauro GAMBARO

- Flavio CURTO

- Antonella BARILLA';

Rilevato che le summenzionate proposte di candidatura sono state sottoposte, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della l.r. 17/2001, all'esame della segreteria generale del Consiglio regionale per l'accertamento del possesso dei requisiti;

Considerato che, per quanto concerne gli adempimenti previsti dall'articolo 5 della l.r. 17/2001, i candidati Maria Paola BATTISTINI VARDA, Mariagrazia VACCHINA e Flavio CURTO hanno già superato un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale, e che i candidati Rosaly FRASSY, Cristina JANNEL, Antonella BARILLA' e Mauro GAMBARO sono stati invitati ad effettuare, in data 6 novembre 2006, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese;

Constatato che, in relazione all'esito della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, l'Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 211/2006, in data 9 novembre 2006, ha disposto l'esclusione, per difetto del requisito di cui all'articolo 3, comma 2, lett. f), della l.r. 17/2001, dei candidati Antonella BARILLA', in quanto è risultata assente alla prova, e Mauro GAMBARO, in quanto non è risultato idoneo;

Considerato che il Presidente del Consiglio ha trasmesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della l.r. 17/2001, copia delle proposte di candidatura sottoindicate che risultano essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della predetta legge regionale:

- Maria Paola BATTISTINI VARDA

- Mariagrazia VACCHINA

- Rosaly FRASSY

- Cristina JANNEL

- Flavio CURTO;

Rilevato che, in merito alla proposta di candidatura di Mariagrazia VACCHINA, sussiste una causa ostativa all'elezione da parte del Consiglio regionale relativamente alla candidatura stessa, in quanto l'articolo 9, comma 1, della l.r. 17/2001 dispone che "il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta" e l'articolo 21, comma 2, della l.r. 17/2001 dispone che "ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato". Risulta, infatti, che la candidata Mariagrazia VACCHINA ha ricoperto la carica di Difensore civico per due mandati, a decorrere dal 1° settembre 1995, in quanto è stata eletta una prima volta ai sensi della l.r. 5/1992 (mandato poi prorogato in forza della l.r. 15/1997 e della l.r. 26/2000) ed è stata rieletta una seconda volta, con deliberazione del Consiglio regionale n. 2317/XI del 28 novembre 2001, ai sensi della l.r. 17/2001;

Visto che, nella riunione del 29 novembre 2006, la Commissione consiliare "Istituzioni e autonomia" ha approvato una relazione, sulla base delle proposte di candidatura presentate;

Considerato che la suddetta Commissione ha chiesto al Presidente del Consiglio regionale di iscrivere l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale;

Ritenuto opportuno procedere all'elezione del Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Se, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunge la maggioranza dei due terzi dei consiglieri, il Consiglio procede ad una terza votazione da effettuarsi nella stessa seduta e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione;

Vista la legge regionale 28 agosto 2001, n. 17;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione consiliare;

Proceduto a votazione a schede segrete, con l'assistenza del Consigliere segretario MAQUIGNAZ e degli scrutatori Consiglieri LAVOYER, TIBALDI e VICQUÉRY, con il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentacinque;

- Schede valide: trentacinque;

- Schede bianche: due.

Hanno riportato voti:

- CURTO Flavio: venticinque;

- JANNEL Cristina: quattro;

- VACCHINA Mariagrazia: quattro;

DELIBERA

di eleggere il Sig. Flavio CURTO quale Difensore civico presso il Consiglio regionale della Valle d'Aosta per cinque anni.

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