Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2355 del 20 dicembre 2006 - Resoconto

OGGETTO N. 2355/XII - Applicazione della legislazione in materia di protezione della fauna selvatica. (Interpellanza)

Interpellanza

Richiamata la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", che all'articolo 27, commi 2 e 5, affidando il compito della vigilanza sulla sua applicazione e su quella delle leggi regionali agli ufficiali e sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato e, inoltre, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, vietava a questi stessi agenti l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitavano le funzioni;

Constatato che con una disposizione interna (n. 18173/SF del 20 settembre 1996) l'Amministrazione disponeva che l'articolo summenzionato doveva essere interpretato nel "senso che il divieto riguardi soltanto gli esercenti funzioni di polizia giudiziaria espressamente e specificamente preposti allo svolgimento di compiti effettivi di vigilanza venatoria";

Rilevato che le affermazioni contenute nella Circolare n. 18173/SF denotano l'uso spregiudicato di una certa libertà interpretativa che lascia ampi spazi alla disapplicazione della normativa stessa, creando una palese contraddizione tra la volontà del legislatore e l'effettiva possibilità di farne rispettare i principi ispiratori.

il sottoscritto Consigliere regionale

Interpella

l'Assessore competente e il Presidente della Regione per sapere:

1) se essi condividono l'interpretazione data con la disposizione di cui alle premesse circa l'individuazione dei soggetti ai quali applicare il divieto di cui al comma 5;

2) se si intende correggere questa anomala situazione che rende particolarmente difficoltosa la sua corretta applicazione.

F.to: Venturella

Presidente - La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Questa interpellanza nasce da una certa spregiudicatezza nel valutare norme e quindi lasciare il campo a libere interpretazioni, che creano delle palesi contraddizioni tra la volontà del legislatore e l'effettiva possibilità di far rispettare i principi ispiratori delle leggi stesse. Mi riferisco ad una interpretazione, di cui chiediamo spiegazioni all'Assessore, dell'articolo 27 della legge n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"... mi spiego brevemente. L'articolo 27, al comma 2, individua quali sono i soggetti a cui affidare la vigilanza venatoria per l'applicazione della legge e delle leggi regionali; dice in maniera testuale quali sono le persone che devono vigilare sul rispetto delle norme che regolano l'esercizio venatorio: Ufficiali, Sottoufficiali e Guardie del Corpo forestale dello Stato, naturalmente nel nostro caso del Corpo forestale della Valle d'Aosta, Guardie addette ai parchi nazionali e regionali, e poi, aggiunge con una virgola, quindi una categoria ulteriore, Ufficiali e Agenti di Polizia giudiziaria, Guardie giurate comunali, forestali e campestri, Guardie private riconosciute ai sensi del T.U. della legge di Pubblica sicurezza e altresì alle Guardie ecologiche e zoofile riconosciute dalla legge regionale. Al comma 5 dice: attenzione, a questi soggetti, agli Agenti di cui al comma 1 e 2, con compito di vigilanza, è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle Guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni. In definitiva dice che queste persone che hanno queste responsabilità e queste funzioni, nel territorio di propria competenza non possono esercitare la caccia; quindi era lapalissiano che fino ad un certo punto gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria si fossero adeguati.

Capita poi un certo problema e spunta, il 20 settembre 1996, una circolare della quale ho richiesto un mese fa copia, che ad oggi non mi è stata ancora fornita, dicevo... nel 1996 esce un'interpretazione - a dir poco originale! - che dice: "Considerati i problemi interpretativi inerenti l'applicazione del previsto divieto di esercizio venatorio per gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, genericamente indicati nell'ambito del territorio di esercizio delle loro funzioni, ritenuto che la ratio dei dispositivi normativi non sia quella di limitare indiscriminatamente l'esercizio legittimo dell'attività venatoria, bensì quella di garantire l'imparziale svolgimento dei compiti di controllo da parte di chi è specificatamente e definitivamente preposto all'attività di vigilanza venatoria, si dispone che l'articolo 27, commi 2 e 5 nella parte in cui vieta l'esercizio venatorio agli Ufficiali ed Agenti di Polizia genericamente indicato, sia interpretato nel senso che il divieto riguardi solo gli esercenti funzioni di Polizia giudiziaria, espressamente preposti allo svolgimento di compiti effettivi di vigilanza venatoria", quindi si dice solamente agli Agenti, Ufficiali e Sottoufficiali del Corpo forestale della Valle d'Aosta... crediamo che questa sia un'interpretazione che debba essere corretta. Potrei chiedere anche la valutazione se vi è il numero legale, ma ci vorrebbe il Presidente.

Presidente - La parola all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Isabellon.

Isabellon (UV) - In merito all'interpellanza e alle richieste dell'interpellante, riferisco quanto segue.

La legge n. 157/1992, all'articolo 27, disciplina la vigilanza venatoria, come già ricordato dal collega Venturella; l'articolo recita:

- "a) la vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata agli Agenti dipendenti dagli enti locali e delegati dalle Regioni, a tali agenti è riconosciuta ai sensi della legislazione vigente la qualifica di agenti di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza. Detti Agenti possono portare durante il servizio per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13, nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5 della legge n. 65/1986;

- b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionale presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di Guardia giurata ai sensi del T.U. delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1932, n. 773";

- comma 2): "la vigilanza di cui al comma 1 è altresì affidata agli Ufficiali, Sottoufficiali e Guardie del Corpo forestale dello Stato, alle Guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli Ufficiali e Agenti di Polizia giudiziaria, alle Guardie giurate comunali, forestali e campestri e alle Guardie private riconosciute ai sensi del T.U. delle leggi di Pubblica sicurezza, è affidata altresì alle Guardie ecologiche, zoofile riconosciute da leggi regionali";

- comma 3): "gli Agenti svolgono le proprie funzioni di norma nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza";

- comma 5): "agli Agenti di cui al comma 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni, alle Guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni".

Sin dalla sua emanazione, la norma in questione ha creato alcuni dubbi interpretativi circa la valenza del comma 5, per alcune categorie infatti risulta agevole identificare la circoscrizione territoriale di competenza entro la quale l'Agente non può svolgere l'attività venatoria, è il caso dei Forestali i quali hanno addirittura una norma specifica (legge regionale n. 12/2002) che prevede il divieto dell'esercizio della caccia e della pesca nell'ambito territoriale della circoscrizione della stazione forestale nella quale presta servizio. In questo caso è ovvio che l'ambito a cui riferirsi per l'applicazione del comma 5 dell'articolo 27 della legge n. 157/1992 è la stazione forestale di riferimento, ma per altre strutture tale delimitazione territoriale è a volte di difficile individuazione, si pensi ad esempio a chi ha competenza territoriale su tutta la Regione e che non potrebbe esercitare del tutto la caccia in Valle d'Aosta o da chi svolge servizi ai valichi di frontiera con particolare "status" di competenza territoriale da verificare.

Alla luce di quanto sopra, in data 20 settembre 1996 l'allora responsabile del Corpo forestale valdostano emanava la circolare prot. 18173, di cui all'oggetto, trasmessa a tutte le stazioni forestali con la quale si fornivano le linee interpretative circa l'applicazione della norma in oggetto. Per quel che riguarda la copia della circolare richiesta, mi impegno a farla avere al Consigliere, comunque non mi occupo di fotocopie nel senso che sicuramente verificherò presso gli uffici il perché di questo mancato inoltro di documentazione.

In ogni caso la circolare in questione, ritenuto che la "ratio" dei disposti normativi sopraddetti non sia quella di limitare indiscriminatamente l'esercizio legittimo dell'attività venatoria, bensì quella di garantire l'imparziale svolgimento dei compiti di controllo da parte di chi è specificatamente ed effettivamente preposto all'attività di vigilanza venatoria, dispone che l'articolo 27, commi 2 e 5, nella parte in cui vieta l'esercizio venatorio agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia giudiziaria genericamente indicati, sia interpretata nel senso che il divieto riguardi solo gli esercenti funzioni di Polizia giudiziaria espressamente preposti allo svolgimento di compiti effettivi di vigilanza venatoria. Tale tesi interpretativa sembra essere suffragata dal fatto che il comma 5 della legge n. 157/1992 non parla semplicemente di Agenti di cui ai commi 1 e 2, bensì di agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza. Tale specificazione pare pleonastica se riferita a generici compiti di vigilanza, in quanto si fa riferimento a figure che sono in possesso di qualifiche di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza o di Guardia giurata e che, in virtù delle qualifiche possedute, già esercitano compiti di vigilanza. Pare dunque che la norma faccia riferimento a compiti di vigilanza venatoria. In ogni caso nulla vieta fare un approfondimento sulla questione e richiedere il competente parere a strutture qualificate quali il Dipartimento legale della Regione o la Questura di Aosta, e provvedere, a seconda delle risposte che perverranno, ad aggiornare le direttive in questione.

Presidente - La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Prima una piccola osservazione: mi pare che abbia già ricevuto una lettera, Assessore, da parte del Presidente del Consiglio per una lettera richiesta l'8 settembre 2006... mi avevano assicurato che a stretto giro di posta avrei avuto una risposta, ma non l'ho ancora ricevuta.

Invece, Assessore, la posso aiutare senza chiedere alcun parere alla Questura di Aosta o all'Ufficio legale della Regione, le faccio avere in copia una sentenza della Suprema Corte di cassazione, Presidente dr. Corrado Carnevale. Cosa dice questa sentenza, proprio su un'interpretazione dell'articolo 27 commi 2 e 5 della "157"? La Suprema Corte si è riunita ed ha emesso la sentenza del 18 dicembre 2000. Vi era stato un episodio: un Vigile urbano del Comune di Pordenone era andato a caccia fuori dell'orario di servizio, era andato mi pare di sera, il Comune di Pordenone lo aveva sanzionato perché svolgeva nel territorio di propria competenza l'esercizio venatorio. Il signor Vigile urbano aveva fatto ricorso in cassazione e la Corte gli aveva dato ragione, non potevano sanzionarlo anche se cacciava nel Comune dove svolge le funzioni, perché in quel momento non aveva compiti di vigilanza. Tutto bene, ma nella stessa sentenza dice la Corte di cassazione (cito): (si parla di ufficiale e agente di polizia giudiziaria) "... la cui qualifica compete agli Agenti di Polizia municipale, esclusivamente alle condizioni e con i limiti di cui si è detto", cioè che siano in servizio, "a differenza di Agenti appartenenti ad altri Corpi quali Polizia di Stato, Guardia di Finanza ovvero i Carabinieri, per i quali il divieto..." (articolo 27 comma 5) "opera comunque e dovunque, essendo gli stessi considerati dal legislatore sempre in servizio in qualsiasi parte del territorio dello Stato".

È male informato, Assessore, esiste giurisprudenza e... perché questo? Per evitare che nella stessa persona confluiscano 2 funzioni: controllato e controllore. Un Ufficiale o un Agente di Polizia giudiziaria è sempre in servizio, e faccio un esempio: per esercitare la caccia è previsto solo il porto d'armi a canna lunga, sia a canna liscia che rigata, non è consentito portare armi a canna corta, ma gli agenti e ufficiali di Polizia giudiziaria per le loro funzioni al di fuori del servizio devono o meglio scelgono di portare l'arma a canna corta. Fermati, sono in palese violazione delle norme della "157" e anche della legge regionale, ma contemporaneamente hanno un impegno perché Ufficiali di Polizia giudiziaria. La "ratio" del legislatore era intesa a far sì che non accadessero questi casi. L'interpretazione della circolare interna, che credo dal punto di vista anche solo dell'importanza non possa essere mai considerata sovraordinata a una legge nazionale, anche se fatta dal dirigente del Corpo forestale, è una circolare in palese contraddizione con quanto stabilito dalla Corte di cassazione.

Invito l'Assessore ad un ulteriore approfondimento, consegnerò i documenti perché in questa Regione, a differenza di altre realtà, credo vi siano dei casi che sono palesemente illegittimi.