Oggetto del Consiglio n. 1683 del 21 dicembre 2005 - Resoconto
OGGETTO N. 1683/XII - Disegno di legge: "Nuove disposizioni in materia di servizi pubblici locali. Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato)".
Articolo 1
(Modificazioni all'articolo 21)
1. All'articolo 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie locali in Valle d'Aosta), come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f) del comma 2, le parole: "e delle istituzioni" sono soppresse;
b) dopo la lettera i) del comma 2, è inserita la seguente:
"ibis) regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113bis ed individuazione delle loro forme di gestione;";
c) la lettera e) del comma 3 è abrogata.
Articolo 2
(Modificazioni all'articolo 81bis)
1. Al comma 3 dell'articolo 81bis della l.r. 54/1998, come inserito dall'articolo 46 della l.r. 8/2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), le parole: "e delle istituzioni" sono soppresse;
b) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
"i) regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113bis ed individuazione delle loro forme di gestione;".
Articolo 3
(Modificazioni all'articolo 95)
1. Al comma 2 dell'articolo 95 della l.r. 54/1998, come sostituito dall'articolo 57 della l.r. 8/2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113bis ed individuazione delle loro forme di gestione;";
b) alla lettera f), le parole: "e delle istituzioni" sono soppresse.
Articolo 4
(Sostituzione dell'articolo 113)
1. L'articolo 113 della l.r. 54/1998, come sostituito dall'articolo 60 della l.r. 8/2003, è sostituito dal seguente:
"Articolo 113
(Servizi pubblici locali di rilevanza economica)
1. Per la promozione e lo sviluppo economico, civile e sociale delle rispettive comunità, gli enti locali e le Associazioni dei Comuni provvedono alla regolazione e alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Tali servizi sono erogati in condizioni di continuità, solidarietà, sicurezza ed eguaglianza, garantendo qualità, efficienza, efficacia ed economicità, universalità delle prestazioni e accessibilità dei prezzi. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i settori individuati dalla normativa statale vigente in materia.
2. Le finalità di cui al comma 1 devono essere perseguite, in particolare per quanto riguarda i servizi pubblici locali obbligatori per legge, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) copertura territoriale dei servizi che devono raggiungere anche zone territorialmente svantaggiate;
b) garanzia di livelli di salute pubblica, di sicurezza fisica dei servizi e della protezione dell'ambiente, tendenzialmente più elevati rispetto agli standard previsti dalle normative di settore, mediante definizione di obblighi di prestazione del servizio;
c) definizione di forme di tutela a favore dei soggetti socialmente, economicamente e territorialmente svantaggiati;
d) garanzia della possibilità di accesso alle infrastrutture da parte dei fornitori dei servizi a condizioni oggettive, trasparenti, eque e proporzionali.
3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione la normativa statale vigente in materia, con particolare riferimento ai casi di separazione dell'attività di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali dall'attività di erogazione del servizio, alla proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, nonché alle modalità di gestione degli stessi.
4. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni affidano la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali e l'erogazione del servizio:
a) direttamente alle società a capitale interamente pubblico di cui all'articolo 113ter, comma 1;
b) direttamente alle società a capitale misto pubblico e privato di cui all'articolo 113ter, comma 2;
c) ad imprese idonee, individuate attraverso l'espletamento di gare con procedura di evidenza pubblica.
5. Qualora le normative, statali e regionali, di settore, prevedano la costituzione di appositi ambiti territoriali ottimali, all'affidamento del servizio provvedono i competenti organi dell'ambito e il servizio è affidato ad un unico gestore individuato per ambito.
6. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni possono affidare ai soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), anche la gestione dei servizi pubblici locali disciplinati dall'articolo 113bis.
7. Il rapporto tra gli enti locali, le Associazioni dei Comuni e i soggetti gestori dei servizi è regolato dal contratto di servizio, allegato al bando di gara nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b) e c), che, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, definisce, in particolare:
a) le attività oggetto dell'incarico e la durata del rapporto;
b) le modalità e i parametri necessari a definire la compensazione eventualmente dovuta dall'ente locale o dall'Associazione dei Comuni, la quale non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi, e le modalità di pagamento. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), il livello della compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, dovrebbe sostenere per adempiere a tali obblighi, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi;
c) gli obblighi di manutenzione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali;
d) le modalità di vigilanza e di controllo sull'esecuzione del contratto;
e) le conseguenze di inadempimenti e disfunzioni, ivi compresa la risoluzione del contratto da parte dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni;
f) il livello e la qualità delle prestazioni, nel rispetto degli standard minimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, e della pianificazione di settore;
g) la regolamentazione dell'erogazione del servizio, della disponibilità delle reti e degli impianti funzionali all'erogazione stessa;
h) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e i diritti degli utenti, ivi compresa la previsione dei casi di rimborsi e di eventuale indennizzo dovuti agli stessi;
i) gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate;
j) le clausole concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti;
k) le condizioni di adattabilità delle prestazioni fornite dall'erogatore rispetto all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire la soddisfazione dell'utente;
l) le modalità di approvazione della carta dei servizi attraverso la quale sono assicurate idonee garanzie di tutela dei diritti dei consumatori, predisposta dal soggetto gestore secondo gli schemi adottati dalla Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali o, in mancanza, secondo gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
8. I soggetti di cui al comma 4, lettere a), b) e c), hanno l'obbligo di tenere una contabilità separata, qualora svolgano attività diverse da quelle di cui al comma 7, lettera a).
9. Nei casi di cui al comma 5, nel contratto di servizio deve essere assicurato il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio, anche con riferimento agli enti locali di minori dimensioni demografiche appartenenti all'ambito, e devono essere inoltre definite le conseguenze per gli inadempimenti e le disfunzioni eventualmente riscontrati.".
Articolo 5
(Inserimento dell'articolo 113bis)
1. Dopo l'articolo 113 della l.r. 54/1998, come sostituito dall'articolo 4, è inserito il seguente:
"Articolo 113bis
(Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica)
1. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni provvedono alla regolazione e alla gestione dei servizi pubblici locali privi per loro natura di rilevanza economica, secondo i criteri di cui all'articolo 113, comma 2, e con le seguenti modalità:
a) gestione diretta attraverso le proprie strutture organizzative;
b) affidamento a terzi in base a procedure di evidenza pubblica, quando sussistano ragioni tecniche e di utilità sociale;
c) affidamento diretto alle aziende speciali di cui all'articolo 114;
d) affidamento diretto alle istituzioni di cui all'articolo 115;
e) direttamente alle società a capitale interamente pubblico di cui all'articolo 113ter, comma 1;
f) direttamente alle società a capitale misto pubblico e privato di cui all'articolo 113ter, comma 2;
g) direttamente a fondazioni e associazioni, costituite o partecipate dagli enti locali o da loro forme associative.
2. Oltre ai servizi di cui al comma 1, gli enti locali e le Associazioni dei Comuni provvedono, con le modalità di cui al medesimo comma, all'erogazione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in quanto erogati in condizioni tali da non incidere sugli scambi al di fuori del contesto locale.
3. Le condizioni di cui al comma 2 sono espressamente indicate nelle deliberazioni di assunzione del servizio; esse sussistono nel caso di servizi affidati da enti locali, Associazioni dei Comuni, ambiti territoriali ottimali, caratterizzati da rilevanti svantaggi territoriali in quanto operanti in contesti montani, con popolazione complessiva inferiore a 5.000 abitanti o con un indice di distribuzione territoriale dell'utenza superiore alla soglia massima stabilita, per ogni servizio o gruppo di servizi, con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. L'indice di distribuzione territoriale è calcolato, per i singoli Comuni, tenendo conto del coefficiente di dispersione della popolazione, del numero e dell'altitudine dei centri e dei nuclei abitati; per le Comunità montane, per le Associazioni dei Comuni o per gli ambiti territoriali ottimali, l'indice è calcolato tenendo conto della dispersione della popolazione, del numero e dell'altitudine media degli enti, nonché del numero dei centri e dei nuclei abitati compresi nell'ambito territoriale di riferimento.
4. Al fine di creare le condizioni per un sufficiente sviluppo del mercato, la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, incentiva la gestione in forma associata dei servizi pubblici locali mediante azioni di indirizzo e di sostegno.
5. I rapporti tra gli enti locali, le Associazioni dei Comuni e i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono disciplinati nell'atto di affidamento o nella convenzione, i quali devono contenere, in quanto compatibili con la tipologia del servizio erogato, gli elementi di cui all'articolo 113, comma 7.".
Articolo 6
(Inserimento dell'articolo 113ter)
1. Dopo l'articolo 113bis della l.r. 54/1998, come introdotto dall'articolo 5, è inserito il seguente:
"Articolo 113ter
(Affidamenti dei servizi pubblici locali a società di capitali)
1. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni possono affidare la gestione dei servizi pubblici locali direttamente a società a capitale interamente pubblico, a condizione che l'ente o gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano. A tal fine, gli enti locali e le Associazioni dei Comuni individuano, anche mediante patti parasociali, le modalità di effettuazione di tale controllo e i soggetti allo stesso preposti.
2. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni possono affidare la gestione dei servizi pubblici locali direttamente a società a capitale misto pubblico e privato, a condizione che il socio privato sia scelto mediante l'espletamento di gare con procedura di evidenza pubblica. In tali casi, il bando di gara prevede che il socio privato sia scelto per un periodo determinato e che al termine di tale periodo la quota azionaria del socio privato sia riacquistata dall'ente o sia trasferita ad un soggetto privato individuato mediante l'espletamento di una nuova gara; il bando prevede criteri per la determinazione del prezzo per il riacquisto o il trasferimento della quota al termine del predetto periodo.".
Articolo 7
(Modificazioni all'articolo 114)
1. Il comma 1 dell'articolo 114 della l.r. 54/1998, come sostituito dall'articolo 61 della l.r. 8/2003, è sostituito dal seguente:
"1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale o delle Associazioni dei Comuni, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dall'organo rappresentativo dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge, l'organizzazione e l'attività sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti interni dell'azienda.".
2. Il comma 2 dell'articolo 114 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"2. Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Lo statuto dell'azienda prevede un organo di revisione e forme autonome di verifica della gestione. Le modalità di nomina e di revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni.".
3. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 114 della l.r. 54/1998 è sostituita dalla seguente:
"a) approva il piano-programma, inteso come strumento programmatorio generale che fissa le scelte e individua gli obiettivi assunti dall'azienda, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra l'ente locale o l'Associazione dei Comuni e l'azienda;".
4. Il comma 5 dell'articolo 114 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"5. Lo statuto può prevedere che l'azienda estenda la propria attività al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi.".
Articolo 8
(Sostituzione dell'articolo 115)
1. L'articolo 115 della l.r. 54/1998, come sostituito dall'articolo 62 della l.r. 8/2003, è sostituito dal seguente:
"Articolo 115
(Istituzioni)
1. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni per l'esercizio di servizi sociali e culturali, dotato di autonomia gestionale.
2. Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e di revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni.
3. L'istituzione informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.
4. Nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, l'ordinamento e il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni da cui essa dipende.
5. L'organo di revisione dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione.".
Articolo 9
(Disposizioni transitorie)
1. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni che trasformano le aziende speciali in società per azioni applicano le disposizioni statali vigenti in materia.
2. Salvo il caso in cui le discipline di settore dispongano un diverso periodo di transizione, gli affidamenti concessi con procedure diverse dall'evidenza pubblica o con modalità diverse da quelle di cui agli articoli 113, comma 4, e 113bis, commi 2 e 3, della l.r. 54/1998, come modificati dalla presente legge, cessano comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2006.
Président - Je vous rappelle qu'un amendement du Président Caveri a déjà été déposé et distribué hier à tous les Conseillers.
La parole au rapporteur, le Conseiller Maquignaz.
Maquignaz (UV) - Il presente disegno di legge muove, come sapete, dalla necessità di riformare la disciplina dei servizi pubblici locali, adattando la normativa regionale alle modifiche introdotte a livello europeo e nazionale.
Come noto, infatti, alcune radicali modifiche introdotte dal Titolo V, Parte I, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) sono state contestate dalla Commissione europea che le ha interpretate a suo tempo come lesive della tutela della concorrenza; di conseguenza, il Governo, con legge delega del 15 dicembre 2004, n. 308, ha provveduto, da un lato, a ribadire la competenza esclusiva dello Stato in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, dall'altro, a indicare in modo esplicito la volontà di tutelare la concorrenza, rendendo inderogabile il disposto di legge; pochi mesi innanzi la Corte Costituzionale, con sentenza del 27 luglio 2004, aveva però dichiarato l'illegittimità dell'applicazione delle norme sulla concorrenza, destinate a regolamentare esclusivamente le attività economiche, alla disciplina della gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. In altri termini la regolamentazione nazionale dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, trattandosi di disposizioni non riconducibili alla competenza dello Stato in materia di "tutela della concorrenza", si era tradotta in un'illegittima ingerenza del potere centrale nell'autonomia legislativa regionale, libera invece, in tale ambito, di esprimersi con proprie e differenziate discipline. Viceversa la Corte Costituzionale, nella medesima sentenza, ha riconosciuto legittimo l'intervento dello Stato nel disciplinare le modalità di gestione dei servizi pubblici con rilevanza economica e, di conseguenza, ha convalidato il disposto dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267/2000 che stabilisce come la gestione di questo genere di servizi debba essere affidata, in via esclusiva, direttamente o attraverso procedure di evidenza pubblica, a soggetti determinati, ossia a società a capitale interamente pubblico, società a capitale misto pubblico-privato, società a capitale privato.
Oggi ci troviamo pertanto ad approvare una serie di articoli destinati principalmente ad aggiornare l'articolo 113 della legge regionale n. 54/1998; così, all'articolo 4, comma 4 del presente disegno di legge, si elencano le tre modalità di gestione dei servizi pubblici con rilevanza economica previste dalla normativa statale, mentre all'articolo 6, commi 1 e 2, se ne specifica la natura e precisamente:
1) l'affidamento del servizio attraverso il conferimento della titolarità dello stesso direttamente a società, a capitale interamente pubblico, costituite appositamente per tale scopo. L'affidamento diretto, o "gestione in house", è possibile a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello espresso sui propri servizi e che la società realizzi la parte prevalente della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano;
2) l'affidamento del servizio direttamente a società a capitale misto pubblico e privato, vincolato alla scelta del socio privato attraverso procedure di evidenza pubblica;
3) l'affidamento del servizio a imprese idonee, individuate - anche in questo caso - attraverso procedure di evidenza pubblica.
Al comma 7 del citato articolo 113 viene poi disciplinato il contratto di servizio come strumento di regolazione dei rapporti tra enti locali e soggetti gestori dei servizi. Nel contratto di servizio dovranno essere indicati parametri e modalità necessari a determinare la misura della compensazione degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, in conformità alla normativa comunitaria. Per quanto non disciplinato dall'articolo 113, trova applicazione la normativa statale vigente, in particolare per quanto concerne la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali, che deve rimanere in capo all'ente locale e che non può essere ceduta se non a società a capitale interamente pubblico.
Le novità più rilevanti oggi in esame restano comunque quelle contenute dall'articolo 5 del presente disegno di legge, introdotte nell'articolo 113bis della legge regionale n. 54/1998, con il quale, attesa l'ampiezza e l'esclusività della competenza legislativa regionale, vengono disciplinate le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica che, peraltro, non sono definibili a priori, ma solo valutando in concreto le circostanze e le condizioni in cui il servizio è prestato, tenuto conto, in particolare, dell'assenza di una finalità lucrativa, della mancata assunzione dei rischi connessi all'attività e anche dell'eventuale finanziamento pubblico del servizio.
Dall'indagine conoscitiva promossa e realizzata dagli uffici della Direzione enti locali in merito alle modalità adottate dal sistema locale per la gestione dei servizi pubblici - una novantina - secondo l'ordinamento regionale vigente, è emerso che per il 60% dei servizi i Comuni ricorrono a strumenti gestori propri - economia, concessione, aziende speciali, eccetera -, mentre per la parte rimanente l'erogazione del servizio è garantita da forme associative, prevalentemente attraverso la Comunità montana di appartenenza. A loro volta le Comunità montane provvedono a fornire il servizio quasi totalmente attraverso la gestione in economia: la concessione a terzi non raggiunge infatti, per nessuno degli enti locali, il 3%; l'istituzione risulta completamente assente; le società a capitale prevalentemente pubblico - sia come S.p.a., sia come S.r.l. - forniscono circa il 2% dei servizi comunali e il 6% di quelli comunitari; non sono presenti società a prevalente capitale privato, mentre opera ad Aosta, coprendo il 14% dei servizi pubblici comunali, l'unica Azienda speciale sinora attivata in Valle d'Aosta.
I Comuni per l'11% e le Comunità montane per il 2% circa si avvalgono di forme miste di gestione: i singoli servizi sono scomposti in segmenti omogenei, ciascuno dei quali è affidato a un soggetto diverso. Di norma una parte dei servizi è direttamente curata dall'ente attraverso le proprie strutture organizzative, mentre la restante è affidata alla Comunità montana di appartenenza. Così, ad esempio, si verifica nella gestione del servizio idrico integrato, laddove acquedotto e fognature sono curati dal Comune, mentre la depurazione delle acque è competenza della Comunità montana di riferimento.
L'articolo 113bis, introdotto dall'articolo 5 del presente disegno di legge, individua, al comma 1, le due modalità di gestione in economia, in parte già presenti nella disciplina regionale vigente: la gestione diretta, attraverso le proprie strutture organizzative; l'affidamento a terzi in base a procedure di evidenza pubblica. Entrambe le modalità sono previste dal nuovo articolo 113bis, oltre che per la gestione dei servizi privi di intrinseca rilevanza economica, anche per quelli che, se erogati in contesti territorialmente e demograficamente significativi, risulterebbero connotati come economicamente rilevanti, ma che possono non essere considerati tali se erogati in condizioni diverse, che non incidono sugli scambi di livello sovralocale.
La verifica della sussistenza delle condizioni di mercato è un passaggio importante, delicato e innovativo affidato all'ente locale che istituisce il servizio pubblico in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni e a ogni altro utile elemento comparativo del singolo servizio al fine di individuare la modalità di gestione ritenuta più idonea nel contesto temporale, territoriale, economico e sociale di stretto riferimento.
Il presente disegno di legge prevede già due ipotesi in cui l'insufficienza e l'inadeguatezza del mercato locale possono ritenersi comprovati: negli enti locali e negli ambiti territoriali più ampi - Comunità montane, Associazioni dei Comuni, ambiti o sottoambiti ottimali - caratterizzati da rilevanti svantaggi territoriali in quanto operanti in contesti montani con popolazione complessiva inferiore ai 5.000 abitanti; qualora negli enti locali o negli ambiti territoriali sovracomunali l'indice di distribuzione territoriale dell'utenza sia superiore alla soglia massima stabilita, per ogni servizio o gruppo di servizi, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.
L'indice di distribuzione territoriale è calcolato tenendo conto per i singoli Comuni: del coefficiente di dispersione della popolazione, del numero e dell'altitudine dei centri e dei nuclei abitati; per gli ambiti territoriali sovracomunali: del coefficiente di dispersione della popolazione, del numero e dell'altitudine media degli enti locali compresi nell'ambito territoriale sovracomunale, dei centri e dei nuclei abitati nel medesimo contesto territoriale.
L'insufficienza e l'inadeguatezza di un mercato concorrenziale locale consentono agli amministratori locali di adottare, al momento dell'assunzione del servizio, modelli di gestione propri dei servizi privi di rilevanza economica anche per quelli che, erogati in contesti territorialmente e demograficamente significativi, risulterebbero invece connotati come economicamente rilevanti. Tali fattori sono valutabili dai Comuni e dagli enti sovracomunali sulla base di parametri omogenei, sebbene diversificati. Dai Comuni tramite: il coefficiente di dispersione della popolazione, ossia il rapporto tra la popolazione residente nei nuclei abitati e nelle case sparse e la popolazione complessiva del territorio comunale, un indicatore che è utile per valutare il livello di "copertura" della presenza umana in rapporto ai problemi relativi all'effettiva erogazione dei servizi: tanto maggiore è il suo valore, tanto più la popolazione risulterà diffusa sul territorio, con evidenti ricadute sul costo dei servizi; il numero e l'altitudine relativa dei centri e dei nuclei abitati, fattori entrambi che contribuiscono nell'incrementare l'onerosità di erogazione dei servizi pubblici locali. Dagli enti e dagli ambiti territoriali sovracomunali tramite: la dispersione della popolazione, calcolato in rapporto a tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale sovracomunale; il numero e l'altitudine media degli enti locali compresi nell'ambito territoriale sovracomunale; il totale dei centri e dei nuclei abitati dei Comuni compresi nell'ambito territoriale sovracomunale. Questi indicatori concorrono tutti a predeterminare il peso della distribuzione territoriale della popolazione sul costo finale di erogazione dei servizi. In sede di definizione della soglia massima dell'indice di distribuzione territoriale dell'utenza, la Giunta regionale potrà attribuire a ogni singolo indicatore un peso specifico, variabile in relazione al tipo di servizio o di gruppi di servizi.
Con l'obiettivo di creare le condizioni per un sufficiente sviluppo del mercato, il comma 4 dell'articolo 113bis prevede poi che la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, incentivi alla gestione in forma associata dei servizi pubblici mediante opportune azioni di indirizzo e di sostegno.
Gli articoli 7 e 8 del presente disegno di legge intervengono invece sugli articoli 114 e 115 della citata legge regionale n. 54/1998 ripristinando la disciplina regionale antecedente che già aveva equiparato i due modelli di gestione al fine di consentire, per l'organizzazione dei servizi privi di rilevanza economica, il ricorso a strumenti diversi e, in particolare, la costituzione di aziende speciali, organismi strumentali dell'ente locale, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, di un proprio statuto e di personale proprio, o di istituzioni, differenti dalle prime in quanto disciplinate dallo statuto dell'ente locale costituente e prive di personale proprio.
L'articolo 9, infine, detta le disposizioni transitorie per l'eventuale trasformazione delle aziende speciali in società per azioni, mediante rinvio alle disposizioni statali vigenti in materia, e per la cessazione, entro il 31 dicembre 2006, degli affidamenti dei servizi pubblici locali disposti con procedure diverse dall'evidenza pubblica o con modalità diverse da quelle previste dagli articoli 113 - comma 4 - e 113bis - commi 2 e 3 -, fatto salvo quanto eventualmente disposto dalle discipline di settore.
Il termine ultimo del 31 dicembre 2006 coincide con quello stabilito dalla normativa statale, sulla base di quanto concordato dallo Stato italiano d'intesa con la Commissione europea.
Président - Je déclare ouverte la discussion générale.
La parole au Président de la Région, Caveri.
Caveri (UV) - Je me remets complètement à la relation qui a été faite par M. Maquignaz.
C'est une loi qui est conséquence d'une série de sentences d'abord de la Cour de Justice européenne et ensuite de la Cour Constitutionnelle italienne, donc c'était une obligation. Ce sont les bureaux qui ont prédisposé cette loi en accord avec l'ensemble des Communes -surtout la Commune d'Aoste -, loi qui a été longuement analysée par la Commission elle-même. Je me permets seulement de dire que j'ai présenté un amendement qui touche à une nécessité qui est intervenue entre-temps et qui est liée au "servizio idrico integrato". C'est une sollicitation qui est venue par les Communes elles-mêmes et par la Commune d'Aoste, donc c'est tout simplement une petite modification de la loi n° 54, qui est tout à fait conséquente avec les contenus de la loi qui a été présentée au Conseil.
Président - Est-ce qu'il y a des autres collègues qui veulent intervenir? Je ferme la discussion générale. Nous passons à l'examen de la loi. Je rappelle que nous votons sur le nouveau texte.
La parole au Conseiller Viérin Marco sur l'article 1er.
Viérin M. (SA) - Il mio sarà un intervento a nome di tutto il gruppo su una legge necessaria in questo momento, come ha detto il Presidente Caveri, e in tale contesto, per far fronte ad alcune ingerenze, quindi concordo sulla necessità di affrontare l'ingerenza del potere centrale nell'autonomia regionale, fatto di per sé che ha dichiarato anche il collega Maquignaz nella sua relazione. Noi interveniamo rispetto a questo modo di agire - pur comprendendo che i tempi siano stati corti - sulla legge n. 54, una legge che ha una rilevanza incredibile per il nostro territorio, perché si parla del sistema delle autonomie in Valle d'Aosta, legge sulla quale parecchie volte in questo Consiglio abbiamo sentito delle necessità provenienti da più parti, anche dalle forze di maggioranza, di mettere in atto un "restyling" completo, nel senso di rivedere dopo alcuni anni di azione di questa legge... per andare ad individuare i punti di criticità che sta creando sul territorio. Ormai è da troppo tempo che si dice che si farà una proposta più completa, come può essere quella tanto dichiarata sull'urbanistica - la legge n. 11 -, che stenta ancora ad arrivare, anche su questo aspetto diciamo che le criticità sono forti. Non condividiamo appieno il fatto che incentivare la gestione in forma associata dei servizi pubblici mediante opportune azioni di indirizzo e di sostegno, come detto nella relazione, sia la cosa migliore, perché, parlando di azioni di indirizzo che si dice d'intesa con il CPEL, noi utilizziamo questo termine "intesa", che è un termine utilizzato dallo Stato nei nostri riguardi per la modifica al nostro Statuto, però non ci è chiaro se questa "intesa" possa essere obbligatoria da ambo le parti - Regione ed enti locali - o se il termine "intesa" è stato utilizzato in senso sornione come ha fatto lo Stato con la Regione.
Per quanto riguarda il discorso del sostegno, vorremmo capire sostegno in cosa: se è sostegno solo in denaro o solo in euro, perché, se è sostegno solo in euro, credo non vi sia chiarezza su cosa vuol dire "rilevanza economica". Perché, se noi nella "rilevanza economica" togliamo i sostegni che la Regione andrà a dare per creare tali forme associate, credo che questo sostegno - facendo un calcolo, come fanno sempre le nostre famiglie, in moneta sonante per giungere alla fine della settimana e non più alla fine del mese - debba essere fatto in maniera molto attenta, perché andremo a "drogare" un mercato di servizi che ad oggi più o meno ha funzionato. È bene andare a "mettere mano" in qualcosa che fino ad oggi non ha funzionato, ma bisogna fare attenzione a "mettere mano" a qualcosa che ad oggi per i cittadini ha funzionato al 90%. Infatti, quando si parla di costi finali dei servizi, ricordo che bisogna guardare il costo pratico in euro, bisogna controllare l'efficienza, ma soprattutto ai nostri tempi bisogna guardare la condivisione e l'individuazione dei soggetti responsabili. Dico questo perché anche in Valle d'Aosta, con le poche forme associate, togliamo l'APS di Aosta... su Aosta c'è un bacino di un Comune di 35 mila abitanti più il contorno dei "Comuni de la Plaine", che ha una rilevanza, il cittadino può capire con chi può andare a parlare... ma già solo sui servizi che abbiamo "trasmesso" alle Comunità montane bisognerebbe fare una riflessione, perché oggi un cittadino se ha un problema non sa a chi rivolgersi; altrimenti deve prendere il pullman, fare due fermate ad Aosta e andare... per Monte Emilius a Quart, poi tornare a Pollein, o a Charvensod, o a Fénis. Qui stiamo dando un punto di riferimento al cittadino per le tasse che deve pagare per i servizi che deve ricevere, che sono per tanti versi dei disservizi, quindi il costo finale dei servizi deve tenere conto anche di tale situazione, che si sta verificando già adesso con poche iniziative assunte in questo senso. Questo bene assoluto di vedere e di incentivare la proliferazione di enti e aziende speciali, consorzi diversi, eccetera, lo vediamo in maniera preoccupata perché, se non è gestito in maniera molto oculata, creiamo dei disservizi, anziché dei servizi con dei costi più alti, perché dei colleghi che sono con il sottoscritto in I Commissione sanno bene che questi esempi li ho già portati in I Commissione. Ci sono dei servizi oggi già assegnati in forma associata che costano di più: basti pensare alla raccolta dei rifiuti della Comunità montana Monte Emilius che costano di più di quando alcuni Comuni avevano un servizio gestito direttamente e questo "di più" lo paga il cittadino! Questo è un esempio pratico, non stiamo qui a dire che potrebbe succedere. Oltretutto, quando ci sono dei problemi nei punti di raccolta, si aspettano delle settimane per intervenire, perché il Comune deve trasmettere la richiesta alla Comunità montana, quest'ultima deve sentire l'impresa, perché l'impresa non può arrivare immediatamente, perché se all'impresa parli di frazione Chenaux, non sa dov'è e perde mezza giornata per trovarla... questo è disservizio! Questo fatto va inserito in quel discorso famoso che non capiamo cosa voglia dire "rilevanza economica"... che tale provvedimento viene rimandato alla Giunta regionale per definire... rispetto al contesto, alla popolazione e al territorio.
Altro ragionamento è il discorso del servizio idrico integrato che il Presidente Caveri ha citato; su questo bisogna fare doppia attenzione, qui si gioca parecchio del futuro dell'utilizzo delle acque e il servizio dato alle famiglie. Sappiamo che le tariffe sono molto diverse oggi nei vari Comuni rispetto alla sensibilità che i Comuni hanno avuto nel dare priorità a questo servizio, piuttosto che fare una strada o un muro di sostegno in più o in meno, e parecchi Comuni hanno dato tale priorità. Adesso facciamo attenzione che questo in prospettiva non venga annullato dalla gestione di un servizio integrato, quindi sul piano tariffario, che metterebbe tutti allo stesso piano, perché ognuno deve assumersi le responsabilità che si è preso nel passato. Quei cittadini di quei paesi che hanno fatto scelte diverse hanno rinunciato ad opere pubbliche di un certo tipo per avere quella convenienza e i loro amministratori hanno fatto una scelta. Se oggi "premiamo" quelli che hanno messo in "terza fila" questo servizio, privilegiando strade, muri di sostegno... questi amministratori devono renderne conto ai propri cittadini elettori. Facciamo attenzione quando tocchiamo questi aspetti, perché troppe volte parliamo di voglia di tornare all'associazionismo volontario, tipo "corvées", che sono radicate nel contesto valdostano, facciamo attenzione che con questi passaggi andiamo a disincentivare la volontà di mettersi insieme per realizzare e soprattutto gestire le cose. Perché il concetto della "corvée" e di mettere insieme le persone per gestire in senso volontario non si può fare con 7-8 Comuni, tipo tutti quelli de "la Plaine d'Aoste", tipo le Comunità montane dove vi sono un gran numero di Comuni presenti, in quanto vi sono sentimenti diversi da un Comune all'altro. Si può fare fra 2 o 3 Comuni ma, quando parliamo di Comunità montane o bacini ancora più grandi, facciamo attenzione. È su queste motivazioni che noi ci asteniamo, aspettando sempre un dibattito più approfondito sia sulla legge n. 54, sia su una riforma più complessiva della legge urbanistica.
Président - La parole au Conseiller Curtaz.
Curtaz (Arc-VA) - Intervengo per dichiarazione di voto. Il nostro gruppo, pur avendo qualche riserva in riferimento a qualche singolo aspetto di questa legge, voterà favorevolmente il provvedimento legislativo proposto dalla Giunta. Voteremo favorevolmente perché, al di là di quanto già evidenziato in ordine alla necessità di "rimettere mano" alla materia, sia in considerazione della normativa europea, sia in riferimento alle pronunce della Corte Costituzionale, vediamo in questo testo di legge il tentativo di introdurre un principio tutto sommato condivisibile. Qual è questo principio che valutiamo positivamente? È quello in cui si cerca con qualche difficoltà...
Presidente - ... c'è un telefonino che suona...
Curtaz (Arc-VA) - ... dicevo prima dell'interruzione che questo disegno di legge cerca con qualche difficoltà di trovare un confine fra un servizio pubblico locale di rilevanza economica e un servizio pubblico non avente rilevanza economica. Tale distinzione, che equivale nel testo di legge all'articolo 113 e all'articolo 113bis, è condivisibile perché ci rendiamo conto che la nostra realtà comunale, la nostra realtà sovracomunale, ma in generale la realtà amministrativa di montagna, si esercita con delle difficoltà ed è difficile, soprattutto se utilizziamo questo termine in maniera non tecnica, per alcuni servizi trovare una qualche rilevanza economica. Anzi direi che, per certi versi, c'è un'anti-economicità del servizio pubblico, quindi il tentativo che viene fatto è sotto il profilo dei principi generali condivisibile. Abbiamo peraltro qualche perplessità su come questo principio sarà concretizzato. Ci sembra che, nonostante gli sforzi che sono stati fatti dagli uffici e da una Commissione che ha lavorato su tale tema, peraltro uno sforzo apprezzabile ci sembra che il risultato sia stato non soddisfacente. Non siamo oggi in grado di proporre delle soluzioni alternative, ma l'articolo 113bis, che è l'articolo fondamentale della legge, appare un articolo che affronta il problema della non economicità del servizio pubblico in maniera ancora troppo generica, con dei "paletti" vaghi e discutibili; ad esempio, mi ricordo che, in riferimento al comma 3, ci siamo attardati in Commissione a capire che differenza vi fosse fra ambito e sottoambito territoriale ottimale, non riuscendo ad addivenire a delle conclusioni univoche, tant'è che avevamo anche proposto - ma ho visto che nel testo definitivo è rimasto - la cancellazione del riferimento al sottoambito. Analoghe valutazioni per perché poteva sembrare sufficiente... oppure il criterio della popolazione inferiore a 5.000 abitanti e tutti quegli altri criteri, che vengono indicati in maniera ancora generica e che demandano alla Giunta l'adozione di criteri che dovranno essere più definiti. Altrimenti, oltre al rischio dell'incostituzionalità, questa normativa può evidenziare un'altra criticità: che, in assenza di norme certe, in una materia in cui dovranno essere fatte gare ad evidenza pubblica... se la normativa non è chiara, se i "paletti" non sono ben fissi, se ci sono dei margini interpretativi forti, si corra il rischio di dare luogo a contenziosi, perché le ditte che si sentissero escluse per qualche motivo da una gara avrebbero buon gioco nello sfruttare le omissioni e le criticità che il testo legislativo contiene. Voteremo questa legge, ma ci asterremo in riferimento a quegli articoli in cui, nonostante lo sforzo fatto, non c'è ancora una sufficiente chiarezza nel definire l'ambito di non applicazione del servizio pubblico locale a rilevanza economica.
Président - La parole au Président de la Région, Caveri.
Caveri (UV) - Ci tengo a dire che, come ha osservato il collega Curtaz, ci troviamo di fronte a temi che hanno una forte rilevanza di tipo giuridico, nel senso che non sempre è facile per realtà come quelle della Valle d'Aosta inserirci in dinamiche di questo genere, perché molto spesso la tendenza soprattutto della Corte di Giustizia europea, è quella di considerare alcuni servizi, che riteniamo sociali, come invece economici. Il caso dell'acqua è significativo. Dovremo in futuro trovare delle logiche compensative, non possiamo immaginare che le tariffe finiscano per pesare ulteriormente su zone di montagna, che costano già molto. Probabilmente ha ragione il collega Viérin quando dice che nella gestione unificata dei rifiuti un Comune, come potrebbe essere il suo, Pollein, ci rimette perché è vicino alla discarica. Ma è anche vero che nella logica di gestione complessiva della Comunità montana questa gestione complessiva fa sì che i Comuni di montagna abbiano dei risparmi significativi. Credo quindi sia giusto considerare una riforma complessiva della legge n. 54 che migliori la situazione attuale. Allo stato avevamo un'urgenza che derivava dal rischio che alcune delle gestioni attuali non fossero più corrispondenti alla legge, quindi apprezzo l'intervento che è stato svolto dal collega Curtaz. Ho l'impressione che gli sforzi degli uffici, in assoluta buona fede alla ricerca di una soluzione tecnica migliore, vadano considerati come tali dal Consiglio, perché spesso le leggi hanno forti valori aggiunti di ordine tecnico. Devo dire che va dato atto degli sforzi effettuati. In particolare dal Dipartimento presieduto dal Dott. Lucat, c'è stato uno sforzo di ricerca di soluzioni che fossero opportune e mi sembra che la legge, pur essendo perfettibile, raggiunga quegli scopi che sono stati prefissati. Prendo atto anche dell'indicazione data dal collega Viérin, cioè la speranza che si possa giungere ad una rivisitazione complessiva della normativa.
Président - Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents: 32
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 7 (Comé, La Torre, Lattanzi, Salzone, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents: 32
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 7 (Comé, La Torre, Lattanzi, Salzone, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents: 32
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 7 (Comé, La Torre, Lattanzi, Salzone, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents: 32
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 7 (Comé, La Torre, Lattanzi, Salzone, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents: 32
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 10 (Comé, Curtaz, La Torre, Lattanzi, Riccarand, Salzone, Squarzino Secondina, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents: 32
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 7 (Comé, La Torre, Lattanzi, Salzone, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents: 32
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 7 (Comé, La Torre, Lattanzi, Salzone, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents: 32
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 7 (Comé, La Torre, Lattanzi, Salzone, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)
Le Conseil approuve.
Président - Il y a l'amendement du Président Caveri, dont je donne lecture:
Emendamento
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
"Articolo 8bis
(Associazione dei Comuni per l'organizzazione e la gestione del Servizio idrico integrato)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del Servizio idrico integrato), è aggiunto il seguente:
"3bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 94 della l.r. 54/1998, il Consiglio delle Associazioni dei Comuni costituite ai fini dell'applicazione della presente legge è composto dai Sindaci dei Comuni membri o da un loro delegato scelto tra i componenti del Consiglio o della Giunta comunale, fatti salvi i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il cui numero di rappresentanti è determinato dall'accordo costitutivo di cui all'articolo 93 della l.r. 54/1998. Lo Statuto dell'Associazione può prevedere l'istituzione di un organo esecutivo, indicandone le competenze, nonché la possibilità di disporre di personale proprio."."
Je rappelle que l'approbation de cet amendement comporte aussi la nécessité de modifier de conséquence le titre de la loi, afin de comprendre aussi les modifications à la loi régionale n° 27/1999, qui sont contenues dans l'amendement.
La parole au Conseiller Viérin Marco.
Viérin M. (SA) - Per poter da un lato dire che voteremo questo emendamento, perché va nel senso di dare maggiore chiarezza al concetto che è stato introdotto anche nella relazione del relatore, cioè dell'intesa, perché siamo anche fortemente preoccupati che si utilizzino poi delle terminologie che contestiamo allo Stato quando vengono utilizzate per la Regione Valle d'Aosta. Con tale emendamento si va a definire meglio la compartecipazione e la possibilità di intervento da parte dei rappresentanti dei singoli Comuni; questo emendamento verrà votato dal gruppo "Stella Alpina".
Président - Je soumets au vote l'amendement du Président Caveri:
Conseillers présents: 32
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents: 32
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 32
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 7 (Comé, La Torre, Lattanzi, Salzone, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)
Le Conseil approuve.