Oggetto del Consiglio n. 1651 del 7 dicembre 2005 - Resoconto
OGGETTO N. 1651/XII - Inizio votazione del disegno di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008). Modificazioni di leggi regionali".
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE, CONTABILITÀ E CONTENIMENTO DELLA SPESA
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E CONTABILITA'
Articolo 1
(Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006, ai sensi degli articoli 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e 12 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), sono esentati dal pagamento dell'IRAP i centri polifunzionali di servizio di cui agli articoli 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. 114/1998 e 12 della l.r. 12/1999, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.
2. I benefici di cui al comma 1 sono concessi in regime de minimis.
Articolo 2
(Recupero di somme dalle disponibilità dei fondi di rotazione)
1. La Giunta regionale è autorizzata a richiedere a Finaosta S.p.A. il rimborso, anche in più soluzioni, delle somme disponibili sui fondi di rotazione, fino alla concorrenza massima di euro 10.000.000, da introitare sul capitolo 9904 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione 2006.
Articolo 3
(Entrate della Chambre. Modificazione alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 7)
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i fondi destinati alle camere di commercio di cui all'articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), sono introitati direttamente dalla Chambre.".
Articolo 4
(Gestione del bilancio di cassa)
1. A decorrere dall'anno 2006, in deroga a quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), il prelevamento di somme dal fondo di riserva e le variazioni del bilancio di cassa sono disposte con provvedimento dirigenziale.
CAPO II
MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA
Articolo 5
(Disposizioni per il contenimento della spesa in materia di personale)
1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, per l'anno 2006, l'Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2006.
2. Il personale appartenente alle categorie può essere sostituito nei soli casi di assenza di durata superiore a tre mesi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale appartenente agli organici del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del personale professionista dell'area operativo-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 28 luglio 2000, n. 21 (Nuove disposizioni sulla disciplina del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione (ATAR). Abrogazione delle leggi regionali 27 dicembre 1979, n. 81, 10 maggio 1985, n. 31 e 11 maggio 1998, n. 29).
3. Per garantire il normale funzionamento dei servizi regionali, in relazione alla riduzione della dotazione organica disposta ai sensi del comma 1 e dell'articolo 20, comma 1, la percentuale della dotazione organica di personale a tempo pieno, nell'ambito di ciascuna posizione, da destinare al tempo parziale non può, in ogni caso, superare il 20 per cento. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo parziale già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge e le trasformazioni conseguenti alle domande presentate sino al 31 ottobre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono norme non derogabili dai contratti collettivi regionali di lavoro.
4. La Giunta regionale impartisce agli enti strumentali della Regione e ai soggetti privati partecipati o finanziati dalla Regione specifiche direttive per il contenimento della spesa in materia di personale, prevedendo, in caso di mancato rispetto delle direttive impartite, la riduzione delle agevolazioni a qualsiasi titolo concesse dalla Regione ai predetti enti.
Articolo 6
(Disposizioni per il contenimento della spesa in materia sanitaria)
1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, per l'anno 2006, l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 31 dicembre 2005 e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2006. Con l'accordo di programma di cui all'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), possono essere stabilite eccezioni ai suddetti limiti per professionalità di tipo sanitario di difficile reperibilità sul mercato e di forte impatto sull'appropriatezza dei livelli di assistenza da garantire all'utenza.
2. La Regione, che provvede al finanziamento del servizio sanitario senza oneri a carico del bilancio dello Stato, utilizzando le proprie risorse, può stabilire, al fine del contenimento della dinamica della spesa sanitaria e con riferimento alle prestazioni erogate nel territorio regionale, sistemi di governo della mobilità sanitaria interregionale effettuata dai propri residenti che garantiscano il rispetto dei criteri di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni, con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
Articolo 7
(Patto di stabilità per gli enti locali della Regione)
1. Gli enti locali concorrono con la Regione e con lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica complessiva in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali sottoscrivono, con le modalità dell'intesa di cui all'articolo 67 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), un accordo per il raggiungimento e il rispetto dei vincoli, degli obblighi e degli obiettivi previsti dal patto di stabilità per il riequilibrio della finanza pubblica.
3. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce criteri e modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità per gli enti locali della regione, ivi compresa l'introduzione di misure a carico degli enti inadempienti.
4. Nelle more della definizione della disciplina prevista dai commi 2 e 3, per l'anno 2006, la dotazione organica del personale degli enti locali e delle loro forme associative non può essere incrementata rispetto a quella prevista alla data del 30 settembre 2005, con esclusione dell'eventuale incremento dovuto al trasferimento di personale tra gli enti del comparto unico regionale, in applicazione degli articoli 84 e 85 della l.r. 54/1998 e della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali).
Articolo 8
(Interventi in materia di gestione del debito)
1. Al fine di ridurre l'onere del debito pubblico, la Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, ricorrendo, ove consentito dalle clausole contrattuali, anche all'estinzione anticipata del residuo debito, tutte o parte delle passività che, per le mutate condizioni del mercato finanziario, comportano oneri eccessivi a carico del bilancio regionale.
2. La rinegoziazione può avvenire mediante la contrattazione di nuovi tassi di interesse variabili o fissi che consentano miglioramenti delle condizioni in essere, la novazione e l'allungamento o la ridefinizione del periodo di ammortamento per le operazioni di cui è accertata la convenienza economica.
3. La Giunta regionale, in alternativa a quanto disposto dal comma 2 e ove sia accertata la convenienza economica, può procedere alla ristrutturazione del proprio debito mediante attivazione di operazioni in strumenti derivati, nel rispetto della normativa vigente.
4. Nel caso di ricorso all'estinzione anticipata ove non ricorrano i presupposti per l'utilizzo di risorse proprie di bilancio, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui, a tasso variabile o fisso, la cui durata non superi trenta anni, per un importo pari al debito residuo, maggiorato degli oneri per l'estinzione e delle eventuali penali contrattualmente previste.
5. La Giunta regionale è autorizzata, in alternativa alla contrazione dei mutui di cui al comma 4, ad emettere prestiti obbligazionari con piano di ammortamento graduale o con rimborso unico del capitale a scadenza o ad utilizzare altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari, nel caso in cui gli oneri complessivi da sostenersi risultino inferiori a quelli scaturenti dalla contrazione di nuovi mutui.
6. Il pagamento degli oneri derivanti dall'utilizzo degli strumenti di cui al presente articolo sono garantiti mediante l'iscrizione, nel bilancio regionale di previsione di ciascun anno, delle somme occorrenti per tutta la durata del periodo di ammortamento.
7. Per gli adempimenti di cui al presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a disporre le necessarie variazioni di bilancio.
Articolo 9
(Disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Modificazione alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19)
1. Il comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), è sostituito dal seguente:
"7. Le dotazioni finanziarie di cui al comma 2 sono autorizzate annualmente dalla legge finanziaria.".
Articolo 10
(Disposizioni in materia di agevolazioni per l'attuazione del diritto allo studio universitario. Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), è aggiunto il seguente:
"2bis. Sono altresì esclusi dagli interventi di cui alla presente legge gli studenti lavoratori.".
2. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 30/1989 è abrogato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle domande per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 10ter della l.r. 30/1989, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 1994, n. 37, presentate nel corso dell'anno 2006. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, inoltre, alle procedure per la concessione delle altre agevolazioni previste dalla l.r. 30/1989, relative all'anno accademico 2005/2006.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO I
INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE
Articolo 11
(Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)
1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 191.256.321 per l'anno 2006.
2. Per l'anno 2006, la somma di cui al comma 1 è ripartita, in deroga ai criteri stabiliti dall'articolo 18 della l.r. 48/1995, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 21, fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della medesima legge nel modo seguente:
a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione: euro 116.874.227 (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitoli 20501 - 20503 e 20745);
b) interventi per programmi di investimento: euro 36.329.962 da utilizzarsi, quanto ad euro 33.839.255, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (Fo.S.P.I.) di cui al titolo IV, capo II, della l.r. 48/1995 (obiettivo programmatico 2.1.1.03.) e quanto ad euro 2.490.707 per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica) - (obiettivo programmatico 2.1.1.03. - capitolo 33755);
c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: euro 38.052.132 (obiettivi programmatici 2.1.1.02 e 3.2) ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995.
3. Per l'anno 2006, in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r. 48/1995, le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), sono destinate:
a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per il triennio 1998/2000), come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20501 parz.);
b) per euro 105.599.698, al finanziamento dei Comuni (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitoli 20501 parz. e 20503);
c) per euro 6.833.000, al finanziamento delle Comunità montane (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20745).
4. Per l'anno 2006, in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r. 48/1995, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera b), è destinata:
a) per un importo pari a euro 12.127.594, alle spese d'investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20503);
b) per un importo pari a euro 4.000.000, alle spese per gli interventi di politica sociale, i cui criteri di riparto sono determinati dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20501 parz.).
5. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.
6. I Comuni hanno l'obbligo di concorrere al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento.
7. Gli enti locali hanno l'obbligo reciproco di concorrere, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.
Articolo 12
(Fondo per speciali programmi d'investimento - Fo.S.P.I.)
1. Per la realizzazione del programma definitivo Fo.S.P.I. 2004/2006, la spesa di euro 27.919.149, già autorizzata dalla legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2005/2007), è rideterminata in euro 27.846.445 e stabilita, per l'anno 2006, in euro 6.303.789.
2. Per la realizzazione del programma definitivo Fo.S.P.I. 2005/2007, la spesa di euro 28.977.860, già autorizzata dalla l.r. 30/2004 è rideterminata in euro 28.608.484 e ripartita per gli anni 2006 e 2007, rispettivamente, in euro 11.368.846 e euro 7.769.160 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245 parz).
3. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma Fo.S.P.I. 2006/2008 di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, come modificato dall'articolo 11 della l.r. 21/2004, è autorizzata la spesa complessiva di euro 29.203.867 (obiettivo programmatico 2.capitolo 21245 parz.) così suddivisa:
a) anno 2006 euro 12.795.067
b) anno 2007 euro 11.149.390
c) anno 2008 euro 5.259.410.
4. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della l.r. 48/1995, come modificato dall'articolo 12 della l.r. 21/2004, è confermata la spesa di euro 2.371.553 per l'anno 2006, già autorizzata dall'articolo 8, comma 4, della l.r. 30/2004, ed è autorizzata, per gli anni 2007 e 2008, la spesa annua di euro 2.395.500 (obiettivo programmatico 2.capitolo 21255).
5. Ai fini dell'approvazione del programma Fo.S.P.I. di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, la spesa di riferimento per il triennio 2007/2009 è determinata in euro 29.943.755, di cui indicativamente euro 11.025.205 per l'anno 2007 ed euro 12.587.337 per l'anno 2008. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2007/2009 (obiettivo programmatico 2.capitolo 21245 parz.).
6. Ai fini dell'approvazione del programma Fo.S.P.I di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, la spesa di riferimento per il triennio 2008/2010 è determinata in euro 29.943.755, di cui indicativamente euro 12.097.008 per l'anno 2008. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2008/2010 (obiettivo programmatico 2.capitolo 21245 parz.).
7. Per l'aggiornamento, nel periodo 2006/2008, dei programmi triennali già approvati ai sensi delle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo regionale Investimenti Occupazione - FRIO), 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della regione), e 48/1995, la spesa complessiva è rideterminata in euro 4.000.000 ripartita in euro 1.000.000 per l'anno 2006, e rispettivamente in euro 1.500.000 per gli anni 2007 e 2008 (obiettivo programmatico 2.capitolo 21245 parz.).
Articolo 13
(Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), è determinata in euro 33.569.758 nel triennio 2006/2008, di cui euro 10.000.000 nell'anno 2006, euro 10.000.000 nell'anno 2007 ed euro 13.569.758 nell'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.capitolo 33665).
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi nella medesima misura e per il medesimo periodo di cui al comma 1 (capitolo 11155).
Articolo 14
(Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent. Modificazione alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48)
1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48 (Legge finanziaria per il triennio 1997/1999), le parole: "con legge finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "con la legge di approvazione dei bilanci".
Articolo 15
(Trasferimento finanziario al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta)
1. Al fine di agevolare l'attività degli enti locali svolta in modo associato, tra gli interventi settoriali con vincolo di destinazione è istituito un fondo da trasferire al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), che associa tutti gli enti locali della Regione, con lo scopo di coordinarne l'attività e di migliorarne l'organizzazione.
2. Lo stanziamento annuale, individuato con le modalità di cui all'articolo 25 della l.r. 48/1995, come modificato dall'articolo 16, comma 3, della presente legge, su richiesta motivata del CELVA, è destinato al funzionamento e all'assolvimento delle finalità statutarie del CELVA stesso.
3. L'erogazione delle somme stanziate avviene periodicamente a seguito di specifica richiesta del CELVA, fino a concorrenza dell'importo stanziato, che indichi l'importo e il motivo dell'erogazione.
Articolo 16
(Interventi regionali in materia di finanza locale. Modificazioni alla l.r. 48/1995)
1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 48/1995 è sostituita dalla seguente:
"e) favorire il coordinamento degli interventi pubblici di interesse locale.".
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 48/1995 è sostituito dal seguente:
"2. Le risorse di cui alla presente legge sono attribuite agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni loro spettanti ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), secondo i principi della corresponsabilizzazione finanziaria e del collegamento tra finanziamento attribuito e funzioni esercitate e sono destinate allo svolgimento delle funzioni che non siano riservate dalla legge alla Regione.".
3. L'articolo 25 della l.r. 48/1995 è sostituito dal seguente:
"Articolo 25
(Definizione)
1. I trasferimenti finanziari agli enti locali con vincolo settoriale di destinazione, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono strumenti di programmazione di carattere generale volti ad incentivare l'attività degli enti locali al raggiungimento di priorità settoriali definite dalla Regione d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, con le modalità di cui all'articolo 66 della l.r. 54/1998, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) essere destinati esclusivamente ai soggetti di cui al comma 1, o alle loro forme di collaborazione;
b) riguardare la generalità degli enti locali, con l'esclusione degli interventi destinati a singoli enti locali;
c) prevedere, di norma, un termine predeterminato, al fine della valutazione nel tempo degli effetti finanziari delle scelte effettuate.
3. Gli interventi di cui al comma 1 e i relativi stanziamenti sono annualmente individuati in un apposito allegato della legge finanziaria della Regione.".
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione già determinati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 17
(Piano esecutivo di gestione)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 31 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta), è documento obbligatorio per tutti gli enti locali.
CAPO II
POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI
Articolo 18
(Piano politiche del lavoro)
1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro di cui alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), è determinata, per l'anno 2006 del triennio 2004/2006, in euro 4.550.659 ed in complessivi euro 17.971.946 rispettivamente per gli anni 2007 e 2008 del triennio 2007/2009 (obiettivo programmatico 2.capitolo 26010).
Articolo 19
(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)
1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il completamento, nell'ambito del Documento unico di programmazione (Docup) obiettivo n. 2 per il periodo 2000/2006, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, degli investimenti e delle connesse azioni di assistenza tecnica, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio, rideterminazione di autorizzazioni di spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 e prima variazione al bilancio di previsione 2000 e del triennio 2000/2002), intrapresi nell'ambito dei programmi a finalità strutturale obiettivo n. 2 e di iniziativa comunitaria Interreg, previsti dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, dal regolamento (CEE) n. 4253/88, del Consiglio, del 19 dicembre 1988, dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e dal regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, già determinata, per il periodo 2000/2006, in euro 39.988.709, è rideterminata, per il periodo 2000/2007, in euro 40.038.709, di cui 1.183.011 euro per il biennio 2006/2007, al lordo delle risorse già autorizzate dall'articolo 13, comma 1, della l.r. 30/2004, annualmente così suddivisi (obiettivo programmatico 2.capitolo 25026):
a) anno 2006: euro 1.163.011
b) anno 2007: euro 20.000.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della l.r. 27/2000, anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione del reg. (CE) n. 1260/1999 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), per gli interventi nelle aree obiettivo n. 2 previsti dal Documento unico di programmazione finalizzato al conseguimento del medesimo obiettivo (riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali) per il periodo 2000/2006.
3. Gli oneri a carico della Regione per il cofinanziamento di investimenti finalizzati allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, in applicazione di Accordi di programma quadro tra lo Stato e la Regione, sono determinati, con riferimento al periodo 2006/2008, in complessivi euro 3.000.000 (obiettivo programmatico 2.capitolo 47007), annualmente così suddivisi:
a) anno 2006: euro 1.000.000
b) anno 2007: euro 1.000.000
c) anno 2008: euro 1.000.000.
4. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento, in applicazione dell'iniziativa comunitaria Interreg III 2000/2006 (volet A transfrontaliero), oggetto di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al reg. (CE) n. 1260/99 e alla l. 183/1987, già determinati dall'articolo 13 della l.r. 30/2004, sono rideterminati in euro 2.238.467 per l'anno 2006, articolati come segue:
a) programma Interreg III A italo-francese 2000/2006: euro 1.878.810 per l'anno 2006 (capitolo 25030);
b) programma Interreg III A italo-svizzero 2000/2006: euro 359.657 per l'anno 2006 (capitolo 25029).
5. Gli oneri a carico della Regione per la realizzazione dei progetti attuativi dei programmi di investimento, in applicazione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III C 2000/2006, oggetto di contributi del FESR e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al reg. (CE) n. 1260/1999 e alla l. 183/1987, già determinati, dall'articolo 13 della l.r. 30/2004, in euro 96.000, sono rideterminati in euro 40.096 per l'anno 2006 e in euro 33.500 per il 2007 (capitolo 25045).
6. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria Leader Plus, nel periodo 2000/2006, di cui al reg. (CE) n. 1260/1999, sono determinati in euro 361.635 per l'anno 2006 ed euro 20.000 per l'anno 2007 (obiettivo programmatico 2.capitoli 43080 parz. e 43085).
7. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione degli interventi a titolo di sostegno transitorio del FESR di cui al reg. (CE) n. 1260/1999 sono determinati in euro 231.000 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.capitolo 43040).
8. Gli oneri a carico della Regione per l'avvio degli investimenti da intraprendere in favore della competitività regionale nel periodo 2006/2013 sono determinati, con riferimento al periodo 2006/2008, in complessivi euro 2.400.000 (obiettivo programmatico 2.capitolo 47010), annualmente così suddivisi:
a) anno 2006: euro 200.000
b) anno 2007: euro 1.100.000
c) anno 2008: euro 1.100.000.
9. Gli oneri a carico della Regione per l'avvio degli investimenti da intraprendere in favore dello sviluppo rurale durante il periodo 2007/2013 sono determinati in complessivi euro 3.900.000 (obiettivo programmatico 2.capitolo 43070), annualmente così suddivisi:
a) anno 2007: euro 1.950.000
b) anno 2008: euro 1.950.000.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE, FONDI PENSIONE E POLIZZE ASSICURATIVE
Articolo 20
(Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45)
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), la dotazione organica della struttura regionale è definita in 2.865 unità di personale, di cui 149 unità con qualifica di dirigente, oltre a 28 unità provenienti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, concernenti il conferimento di funzioni alla Regione in materia di lavoro), e a 86 unità di personale dipendenti dal Consiglio regionale, di cui 11 unità con qualifica di dirigente.
2. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 35 e 62, comma 5, della l.r. 45/1995 e di quello i cui incarichi possono essere conferiti con le modalità di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, della medesima legge.
3. Al comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 45/1995, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli incarichi al personale di cui al comma 2, lettera c), non concorrono alla determinazione del limite massimo del 15 per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale nel caso in cui gli stessi siano conferiti su posti vacanti per i quali sia avviata la procedura di copertura e fino all'espletamento della stessa.".
4. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 2, della l.r. 45/1995, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in euro 123.843.444 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 119.398.500 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitoli 30500, 30501, 30505, 30510, 30511, 30512, 30515, 30520, 30521 parz., 39020 e 39021), euro 627.755 per il personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 30631) ed euro 3.817.189 per il personale dipendente dal Consiglio regionale (obiettivo programmatico 1.1.1. - capitolo 20000 parz.), ivi comprese le assunzioni a tempo determinato.
5. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b), del contratto collettivo regionale di lavoro del 12 giugno 2000, come sostituito dall'articolo 33 del contratto collettivo regionale di lavoro del 24 dicembre 2002, e non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 39020).
6. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del biennio economico 2004/2005 è rideterminata in complessivi euro 16.250.000 sull'esercizio finanziario 2006 ed in euro 6.500.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 2007. Per il biennio economico 2006/2007 la spesa contrattuale è rideterminata in euro 6.500.000 a decorrere dall'esercizio 2007. Per il biennio 2008/2009 la spesa contrattuale è stimata in complessivi euro 10.210.000 (obiettivo programmaticocapitolo 30650 parz.)
Articolo 21
(Disposizioni in materia di fondi pensione)
1. È autorizzata l'ulteriore applicazione della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Interventi per promuovere e sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale), nelle more dell'approvazione della nuova disciplina regionale in materia di interventi a sostegno della previdenza integrativa e complementare. La spesa massima per l'anno 2006 è autorizzata in euro 240.000 (obiettivo programmatico 2.1.2. - capitolo 20065).
2. Le risorse finanziarie necessarie a garantire, in applicazione dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1999), l'integrale fruizione dei benefici maturati dai soggetti iscritti al Fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 (Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità dell'indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le scuole elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese), sono valutate in complessivi euro 28.594.000 e sono gradualmente trasferite al Fondo pensione di francese, competente all'erogazione delle prestazioni maturate dagli iscritti, mediante il versamento di una quota annua di euro 1.682.000 per ciascuno degli anni dal 2006 al 2022 (obiettivo programmaticocapitolo 54740).
3. Il trasferimento a favore dell'Istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), è determinato per l'anno 2008 in euro 10.000.000 (obiettivo programmatico 1.1.1. - capitolo 20010).
Articolo 22
(Disposizioni in materia di assicurazioni)
1. La Giunta regionale può stipulare apposite polizze assicurative, ad integrazione di quelle obbligatorie per legge o previste dai contratti collettivi di lavoro, finalizzate:
a) alla tutela del patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà della Regione o dalla medesima utilizzato a qualsiasi titolo;
b) a tenere indenne la Regione ed i suoi organi per la responsabilità civile che possa loro derivare nell'esercizio delle proprie funzioni, anche quando svolte da terzi per conto della medesima;
c) alla copertura degli oneri conseguenti ad infortuni dei dipendenti della Regione, degli insegnanti ed alunni delle scuole di ogni ordine e grado, dei vigili del fuoco volontari, dei partecipanti ad attività formative, degli utenti dei centri educativi ed assistenziali e di coloro che a diverso titolo collaborano con la Regione;
d) alla tutela delle opere d'arte di proprietà della Regione o di terzi, esposte in manifestazioni organizzate dalla Regione medesima.
2. L'autorizzazione di spesa è determinata, per il triennio 2006/2008, in euro 9.409.000, di cui euro 2.874.000 per l'anno 2006, euro 3.161.000 per l'anno 2007 ed euro 3.374.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 1.3.3. - capitolo 33090).
CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
Articolo 23
(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente)
1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata, per l'anno 2006, in euro 250.139.291 di cui:
a) trasferimenti all'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta per complessivi euro 244.364.000, dei quali euro 214.170.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.capitolo 59900 parz.) e:
1) euro 1.600.000, per prestazioni sanitarie aggiuntive (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59980);
2) euro 167.000, per iniziative di formazione (capitolo 59900 parz.);
3) euro 2.450.000, per attuazione e potenziamento di iniziative di assistenza sanitaria (capitolo 59900 parz.);
4) euro 1.097.500, per prestazioni sanitarie particolari e ricerca (capitolo 59900 parz);
5) euro 7.409.500, per accordo integrativo di lavoro del personale dipendente e convenzionato e prestazioni aggiuntive rese dal personale (capitolo 59900 parz.);
6) euro 17.470.000, per arretrati e adeguamenti contrattuali per personale dipendente e convenzionato (capitolo 59900 parz.);
b) rimborso al fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva di euro 3.583.000 quale saldo dell'anno 2003 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59910);
c) interventi diretti della Regione, euro 2.192.291 (obiettivi programmatici 2.2.3.01. e 2.capitoli 59920, 61265).
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte dal comma 1, lettera a), numeri da 1) a 5).
3. La Giunta regionale può autorizzare l'Azienda USL ad apportare variazioni compensative tra le assegnazioni trasferite, come disposte dal comma 1, lettera a).
Articolo 24
(Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali)
1. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie ospedaliere è determinata, per il triennio 2006/2008, in euro 31.300.000, di cui 250.000 per l'anno 2006, 11.050.000 per l'anno 2007 ed euro 20.000.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.capitolo 60310).
2. La spesa per interventi di edilizia sanitaria, da trasferire all'Azienda USL, è determinata, per il triennio 2006/2008, in euro 9.100.000, di cui 3.200.000 per l'anno 2006, 3.200.000 per l'anno 2007 ed euro 2.700.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.capitolo 60380).
3. La spesa per la realizzazione di interventi urgenti di edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale è determinata, per il triennio 2006/2008, in euro 10.155.000, di cui euro 510.000 per l'anno 2006, euro 4.885.000 per l'anno 2007 ed euro 4.760.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.capitolo 60420).
4. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture socio-sanitarie territoriali è determinata, per il triennio 2006/2008, in euro 6.130.000, di cui euro 1.515.000 per l'anno 2006, euro 3.615.000 per l'anno 2007 ed euro 1.000.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.capitolo 60480).
5. La spesa per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie e lo sviluppo del sistema informativo aziendale, da trasferire all'Azienda USL, è determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 giugno 1994, n. 31 (Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie), in euro 9.900.000 per il triennio 2006/2008, di cui euro 3.300.000 per l'anno 2006, euro 3.300.000 per l'anno 2007 ed euro 3.300.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.capitolo 60445).
Articolo 25
(Opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili)
1. La spesa per l'ampliamento, la ristrutturazione ed altri interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento funzionale di opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili, previste dall'articolo 17 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), è determinata, per il triennio 2006/2008, in euro 7.000.000, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2006, euro 3.000.000 per l'anno 2007 ed euro 1.000.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.1.1.05, capitolo 33690).
Articolo 26
(Trasferimento finanziario per la gestione del tempio crematorio)
1. In relazione all'utilizzo del tempio crematorio, realizzato dalla Regione all'interno del cimitero di Aosta per un bacino di utenza regionale, da parte dei cittadini di tutti i Comuni della Regione, è autorizzato il trasferimento al Comune di Aosta dei fondi necessari per la sua gestione, le cui modalità sono definite dal Comune, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in via sperimentale per il triennio 2006/2008, tra gli interventi settoriali con vincolo di destinazione è autorizzato un trasferimento a favore del Comune di Aosta per un importo massimo, per l'anno 2006, di 300.000 euro. Per gli anni 2007 e 2008, lo stanziamento annuale sarà individuato con le modalità di cui all'articolo 25 della l.r. 48/1995 (obiettivo programmatico 2.capitolo 20630).
3. L'erogazione della somma è effettuata mediante la liquidazione di un acconto pari al 50 per cento dell'importo stanziato e, a consuntivo, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.
Articolo 27
(Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18)
1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/04), è determinata, per il triennio 2006/2008, in euro 68.190.000, di cui euro 21.582.000 per l'anno 2006, euro 22.711.000 per l'anno 2007 ed euro 23.897.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.capitoli 61310, 61311, 61312, 61314, e 61317).
2. Gravano sul Fondo di cui al comma 1 tutte le spese concernenti la partecipazione della Regione a reti e progetti europei in materia di politiche sociali.
CAPO V
INTERVENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI E PATRIMONIO
Articolo 28
(Casino de la Vallée s.p.a.. Legge regionale 30 novembre 2001, n. 36)
1. È autorizzata la sottoscrizione degli aumenti di capitale sociale della Casino de la Vallée s.p.a., proporzionalmente alla quota di capitale posseduta dalla Regione e fino ad un massimo di euro 4.950.000.
2. La Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2006, a sottoscrivere gli aumenti di capitale sociale necessari sino alla concorrenza di euro 4.950.000 (obiettivo programmatico 2.1.4.02. - capitolo 35857).
Articolo 29
(Interventi per la valorizzazione del Forte e del Borgo medioevale di Bard)
1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale di FINAOSTA S.p.A., di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1994, n. 46, la spesa, determinata in euro 3.400.000 per l'anno 2006, è rideterminata in euro 1.000.000 ed è annullata l'autorizzazione di spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2007 (obiettivo programmatico 2.capitolo 35620 parz.).
Articolo 30
(Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno)
1. Il limite di impegno, della durata massima di quindici anni, previsto dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), è autorizzato, per l'anno 2006, in euro 101.556 (obiettivo programmatico 2.capitolo 35750 parz.).
2. Il limite di impegno, della durata massima di quindici anni, previsto dalla l.r. 6/2003, è autorizzato, per l'anno 2006, in euro 107.138 (obiettivo programmatico 2.capitolo 47590 parz.).
3. Il limite di impegno, della durata massima di dieci anni, previsto dalla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei), è autorizzato, per l'anno 2006, in euro 55.000 (obiettivo programmatico 2.capitolo 48830 parz.).
4. Il limite di impegno, della durata massima di quindici anni, previsto dalla legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli), è autorizzato, per l'anno 2006, in euro 27.000 (obiettivo programmatico 2.capitolo 35805 parz. e obiettivo programmatico 2.capitolo 47645 parz.).
CAPO VI
INTERVENTI IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
Articolo 31
(Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse regionale)
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal capo II della l.r. 21/2004, è autorizzata, per il triennio 2006/2008, la spesa complessiva di euro 19.000.000, di cui euro 1.000.000 per l'anno 2006, euro 6.500.000 per l'anno 2007 ed euro 11.500.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.capitolo 51845).
Articolo 32
(Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41)
1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita ai sensi della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), è autorizzato, per l'anno 2006, in euro 4.500.000 (obiettivo programmatico 2.capitolo 67380).
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, della l.r. 21/2003, è prorogata per l'esercizio finanziario 2008 ed è determinata in euro 460.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.09. - capitolo 67382).
Articolo 33
(Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 7 aprile 1992, n. 18, e 10 agosto 2004, n. 16)
1. Il trasferimento annuale all'ente gestore per il funzionamento del Parco naturale del Mont Avic è autorizzato, per l'anno 2006, in euro 1.200.000 (obiettivo programmatico 2.capitolo 67300).
2. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco del Mont Avic di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18 (Finanziamento dei lavori di costruzione di infrastrutture di servizio per il Parco del Mont Avic), è determinata, per il triennio 2006/2008, in euro 7.050.000, di cui euro 2.600.000 per l'anno 2006, euro 1.850.000 per l'anno 2007 ed euro 2.600.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.1.08. - capitolo 50150).
3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi nella misura e per il periodo di cui al comma 1 (capitolo 11175).
Articolo 34
(Disposizioni in materia di accertamento della compatibilità paesaggistico-ambientale relativa ad interventi edilizi realizzati in assenza di autorizzazione preventiva in ambiti sottoposti a tutela. Modificazioni alla legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1)
1. All'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: "di cui all'articolo 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
b) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)";
c) al comma 2, le parole: "di cui all'articolo 164 del d.lgs. 490/1999" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 167 del d.lgs. 42/2004".
2. Dopo il capo II della l.r. 1/2004, è inserito il seguente:
"CAPO IIbis
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICO-AMBIENTALE RELATIVA AD INTERVENTI EDILIZI REALIZZATI IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA IN AMBITI SOTTOPOSTI A TUTELA
Articolo 5bis
(Indirizzi per la tutela paesaggistico-ambientale)
1. La Regione svolge attività di tutela e valorizzazione del paesaggio, salvaguardando i valori che esso esprime in funzione anche delle trasformazioni che si sono sedimentate nel tempo in seguito all'opera dell'uomo. L'analisi e la valutazione degli interventi di trasformazione avvengono tramite ricognizione dello stato di fatto e, in particolare, in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile, trovando riferimento nel quadro delle prescrizioni e degli indirizzi stabiliti dal PTP, con prioritaria attenzione alle azioni di recupero e riqualificazione delle componenti strutturali del paesaggio, degli immobili e delle aree sottoposti a tutela qualora degradati.
Articolo 5ter
(Regolarizzazione amministrativa di illeciti edilizi)
1. Le opere eseguite in ambiti sottoposti a tutela paesaggistico-ambientale in assenza di autorizzazione preventiva sono sanabili qualora compatibili con le prescrizioni e i limiti posti dalla disciplina recata dal PTP e dalle disposizioni di cui al titolo VII della l.r. 11/1998.
2. La struttura regionale competente in materia di tutela paesaggistico-ambientale quantifica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 167 del d.lgs. 42/2004, con le modalità stabilite dall'articolo 5quater.
Articolo 5quater
(Sanzioni)
1. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 5ter, comma 2, alternativa alla sanzione amministrativa ripristinatoria, totale o parziale, ritenuta eventualmente applicabile dalla struttura regionale competente in materia di tutela paesaggistico-ambientale, è determinata nelle seguenti misure:
a) 1.000 euro, per gli interventi compatibili che non abbiano comportato danno paesaggistico-ambientale;
b) da 1.000 a 10.000 euro, per gli interventi non totalmente compatibili, ma in gran parte adeguabili tramite opere di mitigazione;
c) da 10.000 a 30.000 euro, per gli interventi non compatibili, ma parzialmente adeguabili con opere di mitigazione;
d) da 30.000 a 80.000 euro, per gli interventi non compatibili e non adeguabili con opere di mitigazione.
2. Per gli interventi non ricompresi tra quelli di cui al comma 1 o che, comunque, abbiano prodotto un danno paesaggistico-ambientale rilevante, la sanzione amministrativa pecuniaria è determinata previa perizia di stima.
Articolo 5quinquies
(Termine per il rilascio del parere)
1. Il parere vincolante relativo alla compatibilità paesaggistico-ambientale di opere realizzate in assenza di autorizzazione preventiva è rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di tutela paesaggistico-ambientale entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento della relativa istanza.
2. Scaduto infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il parere si intende reso in senso negativo.".
3. Le disposizioni di cui al capo IIbis della l.r. 1/2004, come introdotto dal comma 2, trovano applicazione anche con riferimento alle pratiche pendenti e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La somma che deriva dalla quantificazione delle sanzioni di cui all'articolo 5quater della l.r. 1/2004, come introdotto dal comma 2, determinata in euro 150.000 per l'anno 2006, è introitata dalla Regione con le modalità previste dalle disposizioni vigenti al capitolo 9500 dello stato di previsione dell'entrata ed è prioritariamente destinata alla salvaguardia e riqualificazione di beni ambientali e paesaggistici secondo gli indirizzi stabiliti dal PTP.
CAPO VII
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Articolo 35
(Contributo ordinario annuo all'Aero Club Corrado Gex)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo annuo forfetario a favore dell'Aero Club Corrado Gex a titolo di concorso nelle spese sostenute per lo svolgimento, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, di attività connesse alla pratica del volo a motore e a vela, del volo libero, dell'aeromodellismo, del paracadutismo sportivo e delle altre specialità di volo rientranti nell'attività dell'ente beneficiario.
2. Il contributo è concesso annualmente entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale e in misura comunque non superiore al disavanzo finanziario del bilancio relativo all'anno cui si riferisce il contributo, approvato dai competenti organi statutari.
3. La domanda è presentata alla struttura competente entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata di una relazione illustrante l'attività programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statutari. Per l'anno 2006, la domanda è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni:
a) in acconto, fino ad un massimo del 70 per cento, entro il 31 marzo;
b) a saldo, previa presentazione del bilancio consuntivo, approvato dai competenti organi statutari, e di una relazione illustrante l'attività turistico-sportiva svolta nell'anno cui si riferisce il contributo.
5. La spesa per il triennio 2006/2008 è autorizzata in complessivi euro 90.000, di cui euro 30.000 per ogni anno (obiettivo programmatico 2.capitolo 66578).
Articolo 36
(Contributo straordinario all'Aero Club Corrado Gex)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario a favore dell'Aero Club Corrado Gex a titolo di concorso nelle spese finalizzate all'acquisto di beni funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.
2. Il contributo è concesso fino ad un massimo del 90 per cento della spesa ammissibile, su presentazione di apposita domanda alla struttura competente, corredata di idonea documentazione di spesa relativa all'investimento effettuato.
3. La spesa per il triennio 2006/2008 è autorizzata in complessivi euro 90.000, di cui euro 30.000 per ogni anno (obiettivo programmatico 2.capitolo 66580).
Articolo 37
(Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche)
1. L'applicazione della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 44 (Concessione di contributi regionali per l'incentivazione dell'utilizzo del gas metano), è prorogata sino al 31 dicembre 2006.
2. L'autorizzazione di spesa è determinata in euro 500.000 per l'anno 2006 (obiettivo programmatico 2.capitolo 33751).
Articolo 38
(Disposizioni in materia di interventi regionali per la ricerca e lo sviluppo. Legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84)
1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), da ultimo modificato dall'articolo 59 della l.r. 21/2003, è prorogato al 31 dicembre 2007 (obiettivo programmatico 2.capitolo 46850).
Articolo 39
(Disposizioni in materia di riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta. Modificazioni alla l.r. 7/2002)
1. Il comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 7/2002 è abrogato.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 7/2002, è aggiunto il seguente:
"3bis. La Regione eroga inoltre alla Chambre un finanziamento annuale di euro 250.000 per la gestione dell'Albo regionale delle imprese artigiane di cui alla l.r. 34/2001. L'importo di detto finanziamento può essere rideterminato con legge di bilancio.".
3. L'autorizzazione di spesa per gli interventi disposti ai sensi dell'articolo 12, comma 3bis, della l.r. 7/2002, come introdotto dal comma 2, è determinata, per il triennio 2006/2008, in annui euro 250.000 (obiettivo programmatico 2.1.2. capitolo 20095).
CAPO VIII
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE SOCIALE
Articolo 40
(Interventi in materia di pubblica istruzione)
1. Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica in favore di studenti universitari di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per l'estensione alla Regione delle disposizioni del DPR 24 luglio 1977, n. 616), ed in applicazione dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), sono autorizzate le seguenti spese:
a) per il concorso nel pagamento dei buoni mensa a favore degli studenti frequentanti i corsi attivati dall'Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste e i corsi della terza facoltà di ingegneria dell'informazione del Politecnico di Torino con sede ad Aosta, la spesa di euro 144.000 per l'anno 2006, di euro 154.000 per l'anno 2007 ed euro 164.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.capitolo 55560 parz.);
b) per l'assegnazione di benefici economici, assegni di studio, contributo affitto e sussidio straordinario, a favore degli studenti non residenti nella regione e frequentanti i corsi attivati dall'Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste e i corsi della terza facoltà di ingegneria dell'informazione del Politecnico di Torino con sede ad Aosta, i cui bandi sono emanati ai sensi della l.r. 30/1989, la spesa di euro 68.500 per gli anni 2006, 2007 e 2008 (obiettivo programmatico 2.capitolo 55560 parz.).
Articolo 41
(Finanziamento dell'Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 25)
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (Finanziamento dell'Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste, interventi in materia di edilizia universitaria e istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), è sostituito dal seguente:
"1. È autorizzato il finanziamento dell'Università mediante trasferimenti annuali correnti e di investimento, posti a carico del bilancio della Regione.".
2. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 25/2001 è sostituito dal seguente:
"3. Le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie a copertura del fabbisogno dell'Università per l'attività didattica, amministrativa e di ricerca, per l'esercizio delle funzioni in materia di diritto allo studio e delle risorse finanziarie di investimento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.".
3. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2006 è determinata in complessivi euro 9.800.000 di cui:
a) euro 4.400.000 quale trasferimento di parte corrente (obiettivo programmatico 2.capitolo 56656);
b) euro 4.500.000 quale trasferimento per l'edilizia universitaria (obiettivo programmatico 2.capitolo 56659);
c) euro 900.000 quale trasferimento per investimenti (obiettivo programmatico 2.capitolo 56654).
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 42
(Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)
1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 90/1989, nelle misure indicate nell'allegato B medesimo.
Articolo 43
(Disposizioni finanziarie)
1. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006/2008.
Articolo 44
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegati
(Omissis)
Presidente - Decidiamo la procedura: si vogliono fare dichiarazioni di voto all'inizio dei vari provvedimenti o vogliamo analizzarli e poi procedere alla dichiarazione di voto finale?
Per quanto riguarda il disegno di legge in oggetto, è stato dato parere favorevole da parte del CPEL e vi sono emendamenti della II Commissione; sono stati inoltre depositati alcuni emendamenti, ovvero tre dell'Assessore Marguerettaz, uno dell'Assessore Fosson, uno del gruppo "Stella Alpina", quindici del gruppo "La Casa delle Libertà", uno del gruppo "Arcobaleno", più uno sostitutivo dell'emendamento n. 3.
Procediamo con l'esame dell'articolato. Volete fare le dichiarazioni di voto?
Si dà atto che, dalle ore 18,32, riassume la presidenza il Presidente Perron.
Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi sull'articolo 1.
Tibaldi (CdL) - In questo articolo si prevede l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per i centri polifunzionali di servizio; vorremmo sapere chi sono questi destinatari, quanti dipendenti occupano visto che l'IRAP è la famigerata imposta che ha introdotto Prodi nel 1997 e che va a colpire l'occupazione e lo sviluppo; vorremmo sapere i centri polifunzionali quali sono e quanta occupazione rivestono nel complesso del panorama commerciale e imprenditoriale valdostano, oppure se è una norma di facciata che serve a gratificare qualcuno e non ha un'ampia platea di destinatari, come normalmente si prevede quando si fanno norme di questo tipo.
Presidente - La parola al Consigliere La Torre.
La Torre (FA) - La domanda sostanzialmente è la stessa. Siccome dell'IRAP mi sono occupato con molta chiarezza in altri Consigli, mi era stato risposto che l'IRAP non si poteva ridurre, mi si era detto: "l'abbiamo già ridotta per l'agricoltura, non abbiamo intenzione di ridurla per nessun altro...", possiamo anche andare a riprendere quello che è stato detto, ho poca memoria, ma precisa, mi era stato detto: "l'abbiamo già ridotta per gli agricoltori, altro non si può fare". Io adesso sono contento, perché, come lo si fa per i polifunzionali, quindi su questo troverà tutto il mio sostegno... però a questo punto voglio tornare a discutere dell'IRAP per le imprese valdostane, che sono in difficoltà. Ascolto quindi con attenzione la sua risposta, perché di questo ne faremo degli argomenti successivi.
Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Ne parlo molto volentieri e ritengo sia corretto quello che dice il Consigliere La Torre dal punto di vista del metodo, credo sia interessante andare a vedere le cose che abbiamo detto e che sono verbalizzate, in modo tale che, rispetto ad eventuali incomprensioni, si può riformulare una migliore dizione, ma ricordo che uno dei proponenti rispetto a questo tipo di argomento era anche il collega Sandri, che proponeva la riduzione IRAP per tutte le quelle aziende che avessero una certificazione di un certo tipo. Era quindi stata fatta un'analisi rispetto a questo tipo di requisito, avevamo individuato dei beneficiari che erano riconducibili essenzialmente alla "Compagnia Valdostana delle Acque", quindi quasi una riduzione che facevamo a noi stessi.
Dal punto di vista della riduzione dell'IRAP, non abbiamo mai detto che la cosa non fosse possibile, ma non fosse possibile - e avevamo avuto dei riscontri in tal senso, cioè doveva essere una norma addirittura notificata - se questo aiuto fosse stato generalizzato e non fosse stato finalizzato a certe tipologie. Infatti non abbiamo fatto la riduzione dell'IRAP solo ai soggetti che svolgono attività agricola, ma alle cooperative, quelle di giovani, quelle di donne; avevamo introdotto l'anno precedente le ONLUS, quindi avevamo via via introdotto delle agevolazioni rispetto a queste attività. Tutti gli altri aiuti sarebbero rientrati in una logica di aiuto e di "de minimis", questa era la soluzione. Avevamo portato tutta una serie di situazioni che via via si sono verificate nel contesto italiano. Rispetto a un ragionamento del genere, credo non vi sia nessun tipo di preclusione ad individuare delle forme, ma bisogna costruirle.
Per quanto attiene i centri polifunzionali, che sono stati identificati, sono dei centri previsti da una legge regionale, quindi viene individuata una categoria; ad oggi credo che di centri polifunzionali ce ne siano 5 funzionanti, 3 riconosciuti e 2 in fase di riconoscimento, ci sono stati dei corsi e tutta una serie di attività, per cui tutti coloro che andranno a qualificarsi come centri polifunzionali avranno questa agevolazione. Ricordo che il centro polifunzionale è un centro che viene promosso perché sostiene e ricopre delle carenze presenti all'interno di un tessuto sociale, perché i paesi di media montagna o di alta montagna non a vocazione turistica non hanno neanche un commestibile, non hanno un commercio al minuto, pertanto, se non si aggregano diverse funzionalità, si rischia di avere un'assenza totale di quei servizi minimi che una comunità che vuole sopravvivere deve avere. Ecco perché questo tipo di aiuto non è un aiuto "ad personam", è un aiuto che si inserisce nell'ambito del sostegno dei centri polifunzionali e sarà poca "roba", ma è un segnale più politico che sostanziale...
(interruzione del Consigliere Tibaldi, fuori microfono)
... non li so a memoria, lei mi chiede: "chi ha la patente", ma io non so chi ha superato l'esame. Tre persone se le conosce le dica, ma non è un elenco chiuso, Consigliere Tibaldi, questo è un elenco aperto. Adesso ce ne sono 3, mi auguro che possano arrivare a 20. Se la domanda è provocatoria, non capisco dove vuole essere questa provocazione... Saint-Denis, Allein e Saint-Rhémy, non so se sono riconosciuti, non vorrei dire delle sciocchezze, non so se è certificato o meno, è in attesa forse...
Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - La ringraziamo per averci rinfrescato la memoria, anche se non era necessario, sui centri polifunzionali, perché la legge la conosciamo, riprende il "decreto legislativo Bersani", di conseguenza "nulla di nuovo sotto il sole". Appare strano però che l'articolo 1 della legge finanziaria riguardi un'esenzione fiscale per una categoria di soggetti che numericamente corrispondono a 3 alla data odierna, voi non sappiate quali sono e immagino che abbiate dato un'occhiata alle loro dichiarazioni reddituali prima di intervenire, perché in centri di media montagna piccoli, quindi difficoltosi per innestare delle situazioni commerciali, non ci sono solo i centri polifunzionali, ma ci sono anche dei commercianti individuali, dei soggetti, delle persone fisiche a tutti gli effetti che sopportano le medesime difficoltà del mercato o offrono le medesime soluzioni sociali a quelle piccole comunità che si trovano in questi Paesi. Non riusciamo a capire come mai, alla luce della sua relazione, Assessore, che peraltro non aggiunge nulla di significativo alla ragione politica per cui avete deciso di mettere questa norma, l'esenzione riguarda tali soggetti. È un "agrément" che volete fare, che però disconosce tutte quelle situazioni analoghe in Comuni di media montagna, dove ci sono commercianti piccoli che devono affrontare le difficoltà di un mercato - al pari dei centri polifunzionali che hanno già delle evidenti agevolazioni di legge per essere costituiti e per lavorare - e che svolgono un servizio sociale alla stessa stregua. Questa è una norma ad hoc, non è una norma che ha quel carattere di generalità e astrattezza che normalmente viene conferito a chi vuole intervenire per creare uno sgravio a una categoria più ampia di persone. È una norma ad hoc che va a beneficiare 3 soggetti, magari domani saranno 5 e dopo domani 7, ma per ora sono solo 3 soggetti, indice anche questo che la legge n. 12/1999 in realtà ha fallito.
Presidente - La parola al Consigliere La Torre.
La Torre (FA) - Sicuramente il mio disappunto derivava dal fatto che sostengo e sostenevo che l'intervento sull'IRAP poteva e può essere un elemento di novità all'interno di un bilancio, perché è un aiuto la riduzione dell'IRAP alle imprese. Qui non c'è nulla da mascherare, le Regioni in Italia che hanno ridotto l'IRAP mi sembra siano 11, 12 o 13, lo hanno fatto proprio per aiutare le loro imprese. È una scelta precisa di aiutare alcuni comparti turistici e commerciali, riducendo l'IRAP per quella parte di loro competenza. Ben vengano quindi tali riduzioni, ma è troppo limitante un intervento di questo genere sull'IRAP, deve essere esteso, perché tutte le imprese valdostane operano in territorio montano e rurale. Perché tutte le imprese valdostane non operano in territorio rurale e montano? Si è aggiunto "Comuni sotto i 3.000 abitanti", va bene, ce ne sono alcune che operano in Comuni sopra ai 5.000 abitanti e per Aosta anche sopra i 30 mila, ma perché le altre imprese non operano in territorio rurale e montano? Perché ci dobbiamo vergognare di dire che vogliamo aiutare le imprese valdostane riducendo l'IRAP?
Un'ultima cosa le chiedo ancora, non capisco cosa vuol dire: "eventualmente in convenzioni con soggetti pubblici o privati", vuol dire che l'esenzione IRAP, se queste imprese polifunzionali operano in convenzione con soggetti pubblici o privati, si estende ai soggetti pubblici o privati che operano in convenzione con le imprese polifunzionali? È una domanda, qui c'è un inciso che non capisco, chiariamolo perché questo articolo di finanziaria potrebbe essere un problema dopo. Vorrei capire se questo "eventualmente in convenzioni" vuol dire che eventualmente si estende in questo caso la riduzione IRAP ai soggetti che operano con quella polifunzionalità.
Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Se può servire, il collega La Torre sta leggendo il contenuto del decreto legislativo n. 114/1998, che è stato ripreso nella convenzione, dove si indica che le Regioni, al fine di favorire lo sviluppo della rete commerciale delle aree montane, possono per i Comuni inferiori ai 3.000 abitanti, promuovere all'interno di un solo esercizio... ed "eventualmente anche in convenzione" non ha nulla a che fare con la norma dell'IRAP. È il decreto legislativo n. 114/1998, che dice che la Regione può promuovere quel tipo di attività. Quel tipo di attività viene promosso non già dove quel tipo di servizio, come diceva il Consigliere Tibaldi, ha già delle offerte alternative, perché viene introdotto laddove ci sono delle carenze, quindi rispetto a questo tema c'è la possibilità del decreto legislativo di poter intervenire per colmare un vuoto. Sono d'accordo con lei, ma se vede il comma 2 di questo articolo 1 dice anche che questo viene fatto in regime di "de minimis", esattamente - poi diciamo la stessa cosa - che questo è bellamente un vero e proprio contributo che all'interno del quadro è un quadro di "de minimis".
Rispetto a questo tema, essendo anche imprenditore, il Consigliere La Torre sa che il "de minimis", avendo delle regole datate, diventa insignificante per tutte quelle attività, perché quei 100 mila euro in 3 esercizi quelle aziende che hanno un certo numero di dipendenti lo superano ampiamente, quindi faremmo un provvedimento che per tutta una serie di realtà non ha un significato, ma al nostro interno rischia di non essere così preciso: è una scelta indiscriminata, bisogna fare un certo tipo di ragionamento, così come per questo tipo... per le ONLUS, per le società di giovani, per le società che sono delle attività marginali, residuali, che sono sempre sul filo del "galleggiamento", rispetto a questo, quindi, pensavamo di introdurre un segnale, dopodiché sono aperto a qualsiasi tipo di ragionamento, ma è sempre un contributo in "de minimis".
Presidente - La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - Non ci convincono le argomentazioni dell'Assessore Marguerettaz, per questo esprimeremo un voto nettamente contrario su questo articolo 1. Si tratta di un articolo che è un'operazione demagogica e di facciata, così come altre norme ed emendamenti che voi stessi, componenti di Giunta, avete presentato alla vostra finanziaria.
Questo primo articolo 1, fra l'altro, non è un caso che sia l'articolo 1, perché qui l'IRAP non c'entra nulla; se lei facesse una breve analisi di cosa è successo dal 1999 - data in cui è diventata operativa la legge regionale n. 12 - ad oggi, lei si renderebbe conto del fallimento di questa legge. Le dirò di più: il fallimento di questa legge è amplificato dal numero di piccoli commercianti che hanno chiuso, nel senso che le tante chiusure di piccoli esercizi commerciali non sono state compensate dall'apertura di centri polifunzionali, tant'è che la media è di un centro polifunzionale ogni 2 anni. Se aveste voluto intervenire seriamente su questo argomento, avreste dovuto prendere atto che la previsione del "decreto Bersani" era una previsione "imbevuta" di quella dottrina da socialismo reale che ha connotato tutta l'azione del "Bersani" nel settore del commercio, tant'è che è arrivato Bersani ad incentivare non le persone che aprivano l'attività, ma le persone che restituivano le licenze; allora non esiste che un'economia...
(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)
... Presidente, si prenoti e argomenterà perché lei c'era e sosteneva quel Governo, perciò capisco che possa avere qualche imbarazzo oggi ad accertarne il fallimento, perlomeno a quello che conosciamo a livello di Valle d'Aosta. Quella era una norma "imbevuta" di un'ideologia che la storia ha bocciato, perché l'economia socialista, dice bene il collega Sandri, funziona solo dove ci sono i soldi. Il socialismo reale dov'è che funziona, Consigliere Sandri? In Valle d'Aosta, perché in Valle d'Aosta con il denaro pubblico fate marciare anche ciò che non potrebbe marciare.
Assessore Marguerettaz, lei che ha un'altra impostazione culturale, al di là del fatto che debba condividere la sua impostazione con una Giunta che non le è "calata su misura", ci stupisce che apra una finanziaria regionale con una norma demagogica, e passi, ma ideologica e di un'ideologia superata e bocciata dalla storia e dai fatti. In 6 anni 3 centri polifunzionali; esiste il problema dei servizi che devono essere dati nei comuni piccoli di media montagna, ma dovevate prendere atto che questa norma non funzionava e, di conseguenza, sui centri polifunzionali non vale più la pena di investire nemmeno un solo comma di legge, non il primo articolo della finanziaria per il 2006! Dice bene allora il collega La Torre: perché non fare un ragionamento diverso? Perché non fare il ragionamento che in presenza di certe situazioni, che possono essere il reddito, il numero dei dipendenti, l'altitudine, il numero di esercizi presenti in un certo raggio... ipotizzare l'esenzione IRAP. Allora sì che la norma era seria, perché intanto si andava a preservare e ad incentivare il mantenimento dell'esistente, che sarà poca cosa, ma è sempre meglio di quello che si è riusciti a fare con i centri polifunzionali. Il nostro giudizio perciò è totalmente negativo, perché questa è una norma che, sebbene rientri nel "de minimis" e formalmente legittima, nei fatti è concorrenza sleale per quel piccolo commerciante che ha il suo esercizio, che lo mantiene in piedi fra mille difficoltà e si trova magari fra qui e qualche chilometro un centro polifunzionale che ha tutta una serie di agevolazioni che gli derivano e dal "decreto Bersani", e dalla legge regionale n. 12/1999 e buon ultimo da questa norma sull'IRAP.
Deduciamo che avete fatto un approfondimento quanto meno superficiale, Assessore, perché, se lei fosse venuto in aula con il censimento degli esercizi commerciali che hanno chiuso dal 1999 ad oggi, con il censimento degli esercizi commerciali esistenti e con l'evidenza delle difficoltà, probabilmente usando la sua testa e non il verbo ideologico di questa norma, avrebbe sicuramente portato un provvedimento diverso. Per l'insieme di tali motivi noi esprimiamo un netto giudizio contrario ed esprimeremo un voto contrario a questa norma.
Presidente - La parola al Consigliere Salzone.
Salzone (FA) - Solo per dire che su questo articolo ci asterremo, nella speranza che sia sviluppato il discorso che è stato fatto.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti: 33
Votanti: 27
Favorevoli: 22
Contrari: 5
Astenuti: 6 (La Torre, Lanièce, Lavoyer, Salzone, Stacchetti, Viérin Marco)
Il Consiglio approva.
Presidente - Sull'articolo 2 la parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - Vorremmo solo una precisazione: per quale motivo c'è una cifra individuata di 10 milioni di euro, cioè c'è un ragionamento politico o che tipo di ragionamento c'è.
Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - L'indicazione dei 10 milioni è stata fatta in virtù delle disponibilità correnti che sono presso la "Finaosta" sui fondi di rotazione; quindi, rispetto a questo, è la cifra che non va a ledere l'attività corrente dei fondi di rotazione.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:
Consiglieri presenti: 33
Votanti: 30
Favorevoli: 22
Contrari: 8
Astenuti: 3 (Frassy, Salzone, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:
Consiglieri presenti e votanti: 32
Favorevoli: 24
Contrari: 8
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:
Consiglieri presenti e votanti: 33
Favorevoli: 22
Contrari: 11
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 della II Commissione, che recita:
Emendamento
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
"Articolo 4bis
(Azienda di servizi alla persona G.B. Festaz. Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34)
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 (Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18), è sostituito dal seguente:
"1. L'azienda adotta la contabilità economico-patrimoniale, secondo le norme del codice civile."
La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Questo emendamento è per evitare che l'azienda di servizi "Gianbattista Festaz" fosse nella condizione di dover adottare tutte e due le contabilità, ovvero quella economico-patrimoniale e la pubblica, anche perché la contabilità economico-patrimoniale è quella che più si addice alla gestione di un'azienda di servizi, al contrario la contabilità pubblica è una contabilità che ha una formulazione autorizzatoria, un doppio onere che non giova all'amministrazione del "Festaz", quindi questo è un quadro che semplifica l'attività amministrativa.
Presidente - La parola al Consigliere Curtaz.
Curtaz (Arc-VA) - "Festaz Boniface" e non "Gianbattista".
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento:
Consiglieri presenti e votanti: 33
Favorevoli: 24
Contrari: 9
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 5 vi sono gli emendamenti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 del gruppo "La Casa delle Libertà" e l'emendamento n. 1 del gruppo "Arcobaleno", di cui do lettura nell'ordine:
Emendamento
L'articolo 5, comma 1, è così sostituito:
"1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica sanciti dal patto di stabilità europeo è disposto il blocco per tutto il 2006 delle assunzioni del personale nell'Amministrazione regionale e nelle Amministrazioni locali Valdostane.".
Emendamento
All'articolo 5, comma 1, abrogare "a tempo indeterminato".
Emendamento
All'articolo 5 è introdotto il seguente comma:
"1bis. È fatto obbligo a tutte le Amministrazioni Locali valdostane di predisporre una ricognizione dei carichi di lavoro del personale dipendente da presentarsi entro settembre 2006 al Dipartimento Autonomie Locali dell'Amministrazione regionale.".
Emendamento
All'articolo 5, comma 4, aggiungere dopo "spesa in materia di personale": "e di consulenze".
Emendamento
All'articolo 5 aggiungere il seguente comma 5:
"5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 4 costituisce giusta causa al fine della revoca di amministratori e direttori.".
Emendamento
All'articolo 5 aggiungere il seguente comma:
"5. Agli amministratori e ai dipendenti pubblici, sia della Regione Valle d'Aosta sia degli enti locali valdostani, presenti in rappresentanza delle rispettive amministrazioni in organismi di amministrazione o controllo di società, enti, associazioni, consorzi e commissioni, è fatto divieto di percepire compenso alcuni per tali funzioni.".
Emendamento
Abrogare l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5.
Il primo emendamento che dobbiamo discutere è l'emendamento n. 1 del gruppo "La Casa delle Libertà".
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Aspettiamo.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy sull'emendamento n. 1.
Frassy (CdL) - Noi abbiamo rilevato come nella stesura della finanziaria regionale siano emerse una serie di preoccupazioni, che avevamo anticipato in quella mozione - che poi avevamo ritirato - sul contenimento dei costi della politica, ma anche sulle spese correnti; spese correnti nelle quali rientra a pieno titolo la spesa inerente il personale. La formulazione dell'articolo 5 come licenziato dalla Giunta, soprattutto nel comma 1, limita la possibilità del "turnover" nell'ambito dei posti dell'Amministrazione regionale al 50% della dotazione organica vacante alla data di entrata in vigore della presente legge. Riteniamo che questo tipo di affermazione non sia dettato solo da un'esigenza di cassa, ma sia dettato soprattutto dalla consapevolezza che l'organico dell'Amministrazione regionale si è probabilmente dilatato nel tempo a tal punto da creare una situazione di esubero, tanto che questo blocco che voi avete ipotizzato per il 2006 reputiamo che non andrà ad incrementare le consulenze e non avrà riflessi negativi sull'andamento della macchina amministrativa regionale. Riteniamo però che questo sia un provvedimento parziale rispetto alla situazione reale, di conseguenza con questo emendamento ipotizziamo che il blocco delle assunzioni del 2006 sia esteso a tutto il personale, non solo al 50% dei posti vacanti in pianta organica all'entrata della presente legge.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Siamo contrari.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del gruppo "La Casa delle Libertà":
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 24
Favorevoli: 2
Contrari: 22
Astenuti: 6 (Curtaz, La Torre, Lavoyer, Salzone, Squarzino Secondina, Viérin Marco)
Il Consiglio non approva.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy sull'emendamento n. 2 del gruppo "La Casa delle Libertà".
Frassy (CdL) - Onestamente, da un punto di vista politico, non avevamo molta convinzione che il nostro primo emendamento potesse trovare spazio per un accoglimento da parte della maggioranza. Diverso è l'emendamento n. 2 e su questo emendamento dico che giochiamo la credibilità con cui avete scritto tale finanziaria, perché parlavo di "fondi globali finestra" in relazione a quel meccanismo che poi l'Assessore Marguerettaz mi ha assicurato che non accadrà, cioè di far rientrare nelle spese correnti dei fondi globali il rimpinguamento di quelle spese correnti tagliate nei capitoli, devo dire però che o è una distrazione, o questo articolo 5 nel comma 1 non serve a nulla. Infatti, se lo leggiamo, ci rendiamo conto che il limite a non andare oltre al 50% dei posti vacanti nella dotazione organica è limitato al 2006, perché la finanziaria si occupa del 2006; di conseguenza, non sappiamo cosa accadrà nel 2007, perché lo andremo a scrivere e a decidere nella finanziaria che predisporremo il prossimo anno, perciò il contenimento della spesa in materia di personale, in base al comma 1 dell'articolo 1, è limitato al 2006. Quando scriviamo che non può ricoprire a tempo indeterminato, non abbiamo scritto nulla, perché, trattandosi di un anno, possiamo andare a coprire anche l'altro 50% dei posti con il meccanismo delle assunzioni a termine...
(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)
... il comma 2 è stato letto, ci sono delle deroghe a determinate categorie, cosa c'entra? Io lo leggo ad alta voce: "il personale appartenente alle categorie può essere sostituito nei soli casi di assenza di durata superiore a 3 mesi"; 3 mesi rispetto a 12 ci sono ancora 9 mesi; di conseguenza, nell'ipotesi in cui ci siano delle sostituzioni di assenze di 4 mesi, c'è la possibilità di andare a ricoprire la totalità degli organici con assunzioni a tempo determinato. La norma del comma 1 perciò apre una "finestra" enorme rispetto al principio che voi contenete nel titolo dell'articolo 5; il nostro emendamento, andando ad abrogare le parole "a tempo indeterminato", rende assoluta l'impossibilità di fare sostituzioni oltre il 50% e senza incidere sul comma 2, perché il comma 2 con questa abbreviazione rimane valido per quello che scrive. Il collegamento fra il comma 1 e il comma 2 cioè non è così intrinseco come lei dava ad intendere, se leggiamo il comma 1 togliendo "a tempo indeterminato", deduciamo che non si possono fare assunzioni o a tempo determinato, o a tempo indeterminato oltre il 50% dei posti, se non togliamo invece questa precisazione, abbiamo come Amministrazione la possibilità di andare a saturare il 50% dei posti con assunzioni a tempo indeterminato e l'altro 50% dei posti con assunzioni a tempo determinato; di conseguenza, anche qui, fatta la "facciata", avete lo strumento a seconda delle convenienze e delle situazioni di aggirare quella che risulta essere una norma di "facciata".
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Il parere è negativo, questa è già una misura forte che mai era stata applicata. Il blocco del "turnover" al 50% è una scelta forte che l'Amministrazione fa. Per quanto riguarda il tempo determinato, ovviamente esiste in altro capitolo un limite ai tempi determinati, che quest'anno è stato ancora più rigido, quindi il problema non si pone. L'emendamento va respinto.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 del gruppo "La Casa delle Libertà":
Consiglieri presenti e votanti: 32
Favorevoli: 10
Contrari: 22
Il Consiglio non approva.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy sull'emendamento n. 3 del gruppo "La Casa delle Libertà".
Frassy (CdL) - Riteniamo che questo emendamento che presentiamo sia un emendamento che dia un significato più compiuto alla previsione di tale finanziaria; la previsione che, per quanto riguarda il personale degli enti pubblici territoriali, ingloba anche il personale delle amministrazioni locali. Ci sono amministrazioni locali che sono con un organico inferiore rispetto alle esigenze, ma ce ne sono anche di quelle che hanno personale in esubero rispetto ai compiti di istituto. Riteniamo allora che un blocco, seppur limitato come è stato impostato nella formulazione dell'articolo 5, abbia senso se esce dalla precarietà e dalle ristrettezze finanziarie, reputiamo che tale blocco debba essere utilizzato per poter fare una fotografia della situazione esistente; di conseguenza, ipotizziamo l'introduzione del comma 1 bis, che consente, in un obbligo posto a carico delle amministrazioni locali, di effettuare una ricognizione dei carichi di lavoro dei dipendenti e di presentarla entro settembre 2006 al Dipartimento autonomie locali dell'Amministrazione regionale. Questo affinché l'Amministrazione regionale abbia, al momento di predisporre la prossima finanziaria, un quadro più chiaro della situazione presente nei vari Comuni e Comunità montane della nostra Regione e poter normare a ragion veduta, e non sull'emergenza delle quadrature dei conti, una materia importante come quella delle risorse da spendere nel personale.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Le chiederei di ritirare l'emendamento, perché con tale finanziaria obblighiamo i Comuni al controllo di gestione e nei processi che diventano obbligatori c'è anche la mappatura dei processi interni, quindi questa ricognizione dei carichi di lavoro è implicitamente obbligatoria per ciascun Comune sulla base del controllo di gestione che applichiamo. Questo è stato anche oggetto di discussione nelle apposite commissioni create all'interno del CELVA, quindi le chiedo di ritirare l'emendamento.
Presidente - Collega Frassy, aderisce alla richiesta?
Frassy (CdL) - Tenuto conto della precisazione del Presidente, lo ritiriamo.
Presidente - L'emendamento n. 3 del gruppo "La Casa delle Libertà" è ritirato.
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina sull'emendamento n. 1 del gruppo "Arcobaleno".
Squarzino (Arc-VA) - Se avessi potuto scrivere un emendamento alla legge dopo le ore 10,30, avrei presentato come emendamento quello di abrogare l'intero comma 3, come hanno chiesto i sindacati al Presidente del Consiglio lunedì mattina, come hanno indicato nel comunicato stampa che ci hanno fatto avere il 5 mattina. Tenuto conto dei limiti che ci dà il Regolamento, per cui dobbiamo presentare gli emendamenti entro mezz'ora dall'inizio del Consiglio, discutiamo quello che comunque avevamo pensato di fronte a questo comma. Perché chiediamo di abrogare l'ultima frase del comma 3 dell'articolo 5? Questo comma introduce una materia che è riservata strettamente alla contrattazione collettiva del lavoro. Come tutti i colleghi possono sapere dopo aver letto la lettera che ci è stata inviata dalla Consigliera di parità su questo argomento, la percentuale del 25% del "part-time" come tetto massimo che si può raggiungere, è prevista dalle disposizioni del contratto di lavoro articolo 3, commi 2 e 13 del contratto collettivo di lavoro. Ora, non si può con una legge regionale andare contro una norma di contrattazione e di patto fra le parti, che sono le parti sociali dei lavoratori e i datori di lavoro. Io sono sicura che, se il comma 3 dell'articolo 5 non sarà interamente stralciato, i sindacati presenteranno una denuncia nei confronti della Regione, perché...
(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)
... usiamo una parola diversa? Sicuramente sarà denunciato, fra virgolette, il Governo perché non rispetta un contratto sindacale. Noi chiediamo che almeno venga cassata l'ultima frase del comma 3 dell'articolo 5, perché questo comma stabilisce che la norma che viene qui indicata esuli dai rapporti contrattuali. Ora la definizione della quota del "part-time" è una definizione di quota che va fatta all'interno del contratto di lavoro, non si può intervenire a modificarla per legge. L'aver scritto nel comma 3 che "le disposizioni di cui al presente comma costituiscono norme non derogabili dai contratti collettivi regionali di lavoro" vuol dire andare contro i contratti collettivi di lavoro, quindi chiediamo che l'ultima frase del comma 3 sia abrogata.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Devo dirle che noi accogliamo l'emendamento con suo grande stupore e le spiego il perché. Non stiamo discutendo di contratti di lavoro, stiamo discutendo di una serie di norme che figurano in questo capo sotto il tema: misure per il contenimento della spesa. Non voglio discutere qui del "part-time", io farò una direttiva all'ARRS per la discussione del "part-time", perché temo che la Dott.ssa Barillà sarebbe vivamente colpita dal fatto che oggi il "part-time" viene adoperato in maniera "bypartisan" dai maschietti e dalle femminucce, e alcuni dei maschietti fanno i liberi professionisti, per cui l'Amministrazione nel tempo ha consentito dipendenti che hanno il 30% del "part-time" e questo vuol dire che vengono il mercoledì pomeriggio alcune ore, bevono simpaticamente un caffè, fanno la pipì, guardano la posta elettronica e salutano la Signora Amministrazione. Quindi è chiaro che il "part-time" va rivisto e devo dirle, perché lei non mi aggredisca, che sul fatto che il 30% del "part-time" è ridicolo lo dicono gli stessi sindacati nel corso dell'incontro che abbiamo avuto. Non mi "morsichi" quindi, perché le posso assicurare che è un po' comune questo fatto che il "part-time", al di sotto di un certo livello, è un "arrivederci e grazie" rispetto ai dipendenti. Accetto l'emendamento, perché è scontato che a questo punto spetterà al Presidente della Regione dare indicazione all'ARRS rispetto a questo fatto del 20%. Io l'ho spiegato ai sindacati, a parte che, come ha spiegato il collega Sandri, la percentuale mediamente oggi è il 18%, quindi l'aver fissato il 20% non sciocca nessuno, poi vorrei farle notare che nell'articolo si dice che "sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo parziale già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge..." (quindi per un anno non si possono toccare da quando si ottiene il "part-time") "... e le trasformazioni conseguenti alle domande presentate fino al 31 ottobre 2005", pertanto soddisferemo le domande fatte fino al 31 ottobre. Capisco che il termine dell'ultimo comma poteva sembrare eccessivo, quindi accogliamo l'emendamento. La posso rassicurare che scriverò una lettera ai sindacati, che hanno espresso nell'incontro le loro preoccupazioni. Poi come sempre il comunicato sindacale è più duro delle conclusioni che abbiamo avuto al tavolo, a cui erano presenti anche gli Assessori Ferraris e Marguerettaz, ma il suo ragionamento che per legge non si possa intervenire in materia è sbagliato, perché allora teoricamente non potremmo neanche intervenire sul blocco al 50% del "part-time", su cui lei non ha avuto niente da eccepire.
Presidente - La parola al Consigliere Viérin Marco.
Viérin M. (SA) - Su tale argomento condividiamo appieno quanto detto dal Presidente Caveri e votiamo anche noi questo emendamento, nell'ottica di andare a rivedere il discorso del "part-time" perché, oltre a quello che ha detto il Presidente, certe situazioni creano anche disservizi nei confronti dei cittadini.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del gruppo "Arcobaleno":
Consiglieri presenti: 34
Votanti e favorevoli: 32
Astenuti: 2 (Frassy, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy sull'emendamento n. 4 del gruppo "La Casa delle Libertà".
Frassy (CdL) - Penso sia sufficiente una breve illustrazione su questo emendamento, nel senso che il comma 4 cerca di dare concretezza a quegli impegni che erano stati espressi uno o 2 Consigli fa, a seguito delle mozioni che erano state poi ritirate, dove si parlava di contenimento dei costi della politica, facendo riferimento ai costi degli enti strumentali e delle tante società partecipate e controllate, e che sono ripresi nell'ordine del giorno che è stato votato durante questa sessione di bilancio. Riteniamo di condividere l'impostazione del comma 4, ma reputiamo che questa formulazione non sia sufficientemente esaustiva dell'esigenza di contenimento dei costi, perché, se è vero che il personale incide nella gestione delle tante società partecipate e controllate dall'Amministrazione regionale, è altrettanto vero che le consulenze non incidono da meno, perciò riteniamo che aggiungere nella direttiva che la Giunta andrà ad impartire alle società controllate e agli enti strumentali "Norme di contenimento delle spese in materia di personale dipendente"... debba essere integrata da una direttiva che contenga l'auspicio di contenimento delle consulenze. Confidiamo che questo emendamento venga accolto, perché riteniamo si inserisca nella filosofia che ha ispirato il comma 4.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - È una materia ultronea rispetto al contenuto dell'articolo.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - Penso che l'evidenza che voi fate per finta sia nel modo in cui considerate quelli che sono argomenti pertinenti... perché non voglio fare l'analisi filologica del titolo dell'articolo 5, che si riferisce al personale, ma non più tardi di stamani o di ieri notte è stato approvato un ordine del giorno che faceva espresso riferimento ai costi delle varie società e non erano solo i costi del personale, perché i costi delle consulenze sono ancora più arbitrari, fra virgolette, di quanto non possano essere i costi del personale. Riteniamo che le misure del capo IV siano quelle di contenimento della spesa. Che lei motivi la bocciatura dell'emendamento sul fatto che è ultroneo, perché va oltre alla dizione letterale del titolo dell'articolo 5... Presidente, lei mi lascia senza parole, perché la gestione del personale è materia delicata tanto quanto può essere la materia delle consulenze. O trovate un sistema, e poi sul sistema ne parleremo con un nostro emendamento successivo, altrimenti il rischio è che scriviate una norma in finanziaria che resterà sulla carta e che non troverà applicazione alcuna. Prendiamo atto che dietro una questione di tipo lessicale evitate di toccare l'argomento scomodo delle consulenze, non quelle dell'Amministrazione regionale, ma quelle delle tante società partecipate e controllate ed enti strumentali. Che poi paradossalmente sono tutto fuor che controllate, nel senso che il controllo ispettivo del Consiglio non c'è, il controllo delle spese, a vedere quello che è successo nella "GS", sfugge alla stessa Giunta, che aveva in base ad una norma di legge regionale compiti di controllo. Di conseguenza, rimaniamo sorpresi dalla motivazione, Presidente, perché la sua è una motivazione debole, come è debole l'impianto di questa legge finanziaria, perché è partita con un articolo 1 che è la carta di identità di una facciata, ma dietro la facciata e le dichiarazioni alla stampa dei tagli abbiamo la sensazione che siete stati così bravi da creare tutto un "castello" di norme aggirabili. Lo abbiamo visto nell'emendamento che avete bocciato al comma 1 dell'articolo 5, che consente di aggirare il blocco del 50% facendo riferimento ad assunzioni a tempo determinato, perché il limite è solo per le assunzioni a tempo indeterminato, prendiamo atto che questa impostazione la state coltivando anche al comma 4.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 4 del gruppo "La Casa delle Libertà":
Consiglieri presenti: 34
Votanti: 24
Favorevoli: 3
Contrari: 21
Astenuti: 10 (Comé, Curtaz, La Torre, Lanièce, Lavoyer, Riccarand, Salzone, Squarzino Secondina, Stacchetti, Viérin Marco)
Il Consiglio non approva.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy sull'emendamento n. 5.
Frassy (CdL) - È dal primo emendamento che sosteniamo che l'articolo 5 di cui stiamo discutendo sia un articolo incompiuto, o perlomeno sia una norma aperta, nel senso che consente di essere interpretata e gestita al di là delle intenzioni che l'hanno animata. Sull'argomento degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate penso, Presidente Caveri, che si ponga un problema di quali siano gli strumenti, perché le direttive che voi impartite le avete vincolate, nel caso in cui non vengano rispettate, alla riduzione delle agevolazioni a qualsiasi titolo concesse. Vorrei capire intanto se tutte le società che sono partecipate dalla Regione hanno delle agevolazioni che vengono concesse direttamente dalla Regione, probabilmente la maggior parte, ma non necessariamente tutte le società hanno delle agevolazioni, alcune hanno se vogliamo definirle delle agevolazioni, ma sono agevolazioni che discendono direttamente da norme di legge; di conseguenza, non sono soggette ad una discrezionalità del potere amministrativo, come è il potere dell'Esecutivo regionale. Noi allora riteniamo sia opportuno inserire un deterrente maggiore ed è un deterrente legato non più alle società, che sono un soggetto che è rappresentato da persone fisiche, ma legato direttamente agli amministratori. Questo è il motivo del nostro quinto emendamento, che prevede che, in caso di violazione delle disposizioni che verranno impartite dalla Giunta al fine del contenimento dei costi del personale, ci sia la possibilità di andare a chiudere il rapporto con amministratori o direttori per quello che si dice in gergo lavoristico: il cosiddetto "motivo della giusta causa". Pensiamo sia un elemento rafforzativo rispetto a un comma 4 che rischierebbe di essere un'affermazione di principio, ma un'"arma spuntata", perché nel comma 4 non c'è la forza per poter arrivare ad imporre le direttive. Riteniamo che il comma 5, che chiediamo di aggiungere all'articolo 5, sia a completamento del comma 4.
Si dà atto che il Consigliere Lanièce lascia l'aula consiliare alle ore 19,36.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Mi domando su quali basi giuridiche lei possa scrivere un emendamento di questo genere. Credo di essere un autonomista convinto, ma che oggi una legge regionale intervenga in materia di diritto del lavoro come giusta causa, intervenga in materia di Codice civile sui comportamenti delle S.p.a.... secondo me, è irricevibile! Se mai votassimo sciaguratamente una norma di questo genere, ce la vedremmo immediatamente impugnata di fronte alla Corte costituzionale dal "Governo Berlusconi"! Come si fa a scrivere "la violazione delle disposizioni di cui al comma... costituisce giusta causa al fine della revoca di amministratori e direttori"? Sulla base di quale competenza che può avere il Consiglio regionale su questo? Glielo dice uno che sarebbe ben contento di poter legiferare in materia di diritto del lavoro e di Codice civile e anche di diritto commerciale, ma mi pare che debba essere respinto per questo.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - Non si deve stupire rispetto a quello che ha scritto lei con i suoi uffici al comma precedente, tanto che ha dovuto accogliere su sollecitazione sindacale l'emendamento dei "Verdi"! È stata una svista, nel senso che lei non ha letto la norma! Ascolti, Presidente, abbiamo letto l'articolo e abbiamo sentito le motivazioni. Le sfugge probabilmente che qui nessuno modifica il Codice civile o alcuna norma imperativa di legge, sappiamo però che le nomine sono frutto di un rapporto fiduciario. Ci sono delle leggi regionali che regolamentano le nomine, senza per questo invadere il campo del Codice civile, c'è tutta una legge che regolamenta i passaggi e gli adempimenti per addivenire alle nomine, riteniamo che in una legge regionale si va ad inserire l'evidenza di un rapporto fiduciario e contrattuale, che nulla c'entra con il Codice civile, dopodiché l'aspettiamo per vedere con quali strumenti giuridici andrà a dare concretezza al comma 4.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 5 del gruppo "La Casa delle Libertà":
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 24
Favorevoli: 3
Contrari: 21
Astenuti: 6 (Comé, La Torre, Riccarand, Salzone, Squarzino Secondina, Stacchetti)
Il Consiglio non approva.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy sull'emendamento n. 6.
Frassy (CdL) - Finiscono i nostri emendamenti sull'articolo 5. È un emendamento che afferma un principio, che, a dire del Presidente Caveri, in alcune situazioni dovrebbe essere già praticato, ma che non ci risulta sia codificato. Riteniamo che gli amministratori della Regione, dei Comuni, delle Comunità montane e i loro dipendenti, quando sono a rappresentare le loro amministrazioni in organismi o società o enti o associazioni o consorzi o collegi sindacali, non debbano percepire compensi per tale funzione, in quanto reputiamo sia "assorbente" la funzione di pubblico amministratore o di pubblico funzionario rispetto alla carica fiduciaria che viene loro conferita con la nomina in questi enti strumentali. È una norma che fa chiarezza rispetto a una materia che non è codificata, è una norma che riprende, Presidente, una sua affermazione in relazione all'Associazione "Forte di Bard", di cui lei è Presidente insieme al collega Praduroux - componente del "CdA" -, è una norma che rientra nell'ottica del contenimento delle spese correnti. Auspichiamo che su questa norma ci sia spazio per un accoglimento e un'approvazione.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Il parere è contrario, anche perché invasivo dell'autonomia dei Comuni.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - Prendiamo atto che il Presidente Caveri sta giocando con i soldi della comunità, sta giocando a fare i tagli ma, in realtà, sta operando in una direzione completamente opposta.
Su 6 emendamenti uno era superfluo, uno era ultroneo, l'altro era incostituzionale e questo è lesivo dell'autonomia; con delle affermazioni telegrafiche, ma incongruenti lei, Presidente, ha dimostrato che l'articolo 5 è una norma inutile. Fra l'altro, su questo siamo preoccupati, faremo una verifica puntuale della situazione che riguarda l'Amministrazione regionale, perché lei ha fatto delle affermazioni precise in relazione all'Associazione "Amici Forte di Bard" e noi andremo a verificare non solo quello che accade in quella associazione, ma anche quello che accade da altre parti, perché riteniamo sia inaccettabile che si ipotizzi un taglio del 10% sugli emolumenti che vengono corrisposti "alla luce del sole" e vi sia la possibilità per alcuni di coltivare incarichi e nomine che sfuggono da ogni controllo! Incarichi e nomine che non si sa se hanno diritto a "benefit", che non si sa se hanno diritto ad emolumenti e che, di conseguenza, sfuggono a qualsiasi logica di trasparenza. Su questo argomento noi avremmo auspicato vi fosse coerenza nella dichiarazione fatta dal Presidente Caveri sull'argomento Associazione "Forte di Bard", prendiamo atto invece che ancora una volta il Presidente Caveri è abilissimo nell'esprimere i grandi principi, ma un po' più restio nel codificare quei grandi principi, di conseguenza lascia sempre alla discrezionalità soggettiva e contingente delle varie situazioni la gestione di tutto il "business" delle consulenze e delle nomine.
Sulle autonomie locali, Presidente, lei dimentica forse che noi abbiamo competenza in materia di autonomie locali a partire dalle norme sul personale delle autonomie locali ad arrivare alle norme della finanza degli enti locali; di conseguenza, una volta codificato un principio, non si tratta di invadere il campo dell'autonomia locale, ma si tratta di evitare delle situazioni che sono in conflitto rispetto agli indirizzi che voi vorreste dare con questa finanziaria e con questo bilancio. Se poi vogliamo dirla tutta per quanto riguarda le autonomie locali, tale maggioranza non ha ancora avuto modo di dare applicazione ad una norma che evita la scelta arbitraria che è contenuta in questa finanziaria di imporre ai Comuni l'esercizio in forma associata e consociata di determinati servizi, perché c'è una legge - la legge n. 54 - che prevede una serie di parametri sulla base dei quali le amministrazioni comunali sono tenute o meno a consociarsi per gestire determinati servizi. Le amministrazioni che non stanno dentro questi parametri hanno la possibilità, in base a quella legge, di gestirsi i servizi in autonomia, in base invece alle coercizioni che voi avete imposto in questa finanziaria e che avete imposto in altre finanziarie, questa volta sì ledendo le autonomie locali, le avete obbligate a fare delle cose a prescindere da quello che dice la legge n. 54. Evitiamo allora di "tirare in ballo" l'autonomia e il rispetto degli enti locali, perché forse siete voi i primi a non credere tanto in questa autonomia o, meglio, a gestirla secondo la convenienza politica.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 6 del gruppo "La Casa delle Libertà":
Consiglieri presenti e votanti: 34
Favorevoli: 12
Contrari: 22
Il Consiglio non approva.
Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina, per dichiarazione di voto sull'articolo 5.
Squarzino (Arc-VA) - Innanzitutto credo che il Presidente Caveri dovrebbe ringraziare noi del gruppo "Arcobaleno", che abbiamo consentito con questo "escamotage" di cavarsela ancora con i sindacati...
(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)
... io non rinnego niente del mio passato, Presidente. Detto questo come battuta, veniamo alle cose serie dell'articolo 5. Qui vorrei sottolineare due aspetti. Primo aspetto: nella relazione al bilancio ieri l'Assessore Marguerettaz ha insistito sul termine "condividere", faccio notare che questo articolo riguardante il personale non è stato affatto condiviso con le organizzazioni sindacali, che sono le rappresentanze istituzionali, se così possiamo dire, dei lavoratori. Secondo aspetto: non accetto questa abitudine di denigrare, di sorridere sulle persone cercando di svilire il contenuto di ciò che le persone dicono, non lo ritengo corretto. Mi spiego. Il comma 3 contiene una non corretta indicazione delle finalità per cui si vuole diminuire il "part-time", nel senso che parte come premessa per garantire il normale funzionamento dei servizi regionali. Ora, il "part-time" ha un'altra finalità: è stato voluto, è stato conquistato come possibilità per conciliare per uomini e per donne le responsabilità familiari con quelle professionali. Queste cose ce le siamo dette e ho sentito con piacere che queste stesse espressioni le hanno dette il Presidente Caveri e l'Assessore Fosson quando è stato affrontato in questo Consiglio il problema degli asili aziendali. Ora, questa è la finalità del "part-time". Che la Regione - questo il Presidente lo ha sottolineato - abbia applicato in modo non funzionale per l'Amministrazione il "part-time" e lo abbia applicato senza tener conto della finalità per cui il "part-time" c'era... questo lo condivido, cioè credo che ci sia da parte della Regione forse una responsabilità - ma è della Regione! - di aver per comodità, per dire "sì" a qualcuno, per fare un piacere ad un altro, perché un "part-time" non si nega a nessuno, accettato che il "part-time" fosse utilizzato in modo distorto rispetto alla finalità. Questo quindi è il motivo per cui questo comma io l'avrei abrogato e tale comma non risponde alle finalità del "part-time".
Credo anche sia necessario affrontare una riflessione sul "part-time", ma chiedo a chi affronterà questa discussione di tener conto: primo, di qual era la finalità con cui è stato voluto e, secondo, di non giocare su due tavoli con finalità diverse: da un lato, quando parliamo dei servizi che costano caro, si dice che bisogna aiutare le famiglie a far fronte ai servizi, attività di cura, bisogna sostenere le famiglie nella loro responsabilità... noi chiediamo alle famiglie di assumere le responsabilità di cura e lì diciamo che bisogna pensare a forme di lavoro flessibili che aiutano; dall'altro, quando sempre come Amministrazione regionale ci occupiamo del funzionamento dei servizi regionali, vediamo il "part-time" come un ostacolo alla funzionalità del servizio. Chiedo che, nel momento in cui si discuterà di questo tema, lo si affronti in modo più aderente alla filosofia del "part-time", cosa che qui invece non è stata fatta.
Per i motivi suddetti, non voteremo a favore di questo articolo; tenete conto che, rispetto a tutta la questione, sia del bilancio sia della legge finanziaria, abbiamo assunto un atteggiamento molto fermo e molto chiaro.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - Devo dire che voteremo con convinzione in maniera contraria rispetto alla formulazione dell'articolo 5, non perché siamo contrari al contenimento della spesa e men che meno al contenimento della spesa in materia di personale. A noi piacerebbe che di questa discussione ne rimanesse traccia non solo nel dibattito che c'è stato in aula, ma che su una misura importante e politicamente centrale di tale finanziaria ci fosse anche l'attenzione di chi deve comunicare all'opinione pubblica quello che si decide in quest'aula, perché abbiamo assistito a posizioni accese in passato su posizioni spesso contrapposte, ma devo dire che non mi era mai capitato di trovarmi a discutere di una norma che fa l'opposto di quello che dice. Questa è una norma finta! Questa non è una norma di contenimento della spesa! C'era un documento, il "PREFIN", ribattezzato "POSTFIN", che era un documento fasullo, perché si inseriva su una discussione di bilancio che era già avviata. Queste norme finanziarie che voi ci obbligate a discutere tutte assieme allora sono una finzione e io mi pento, Presidente, di averle accordato la fiducia con quell'ordine del giorno che abbiamo sottoscritto; forse avevano ragione i colleghi del gruppo "Arcobaleno" a non fidarsi della sua parola, perché, alla luce di come è andata la discussione sull'articolo 5 per un'ora, Presidente, lei ha dimostrato di essere un abile capocomico! Lei ha messo in piedi una commedia sul contenimento delle spese... non è vero! Dovete saperlo là in cima... non è vero! Andatevele a leggere le norme, non è vero! Ci sono fondi globali, lo abbiamo visto nel bilancio, che vanno a quadruplicare la parte di spesa corrente essendo un ampio "polmone" per poter far rientrare dai fondi globali quei tagli fittizi che avete operato sulla parte corrente del bilancio.
L'articolo 5 al comma 1 avrebbe dovuto impedire il "turnover" del 50% del personale, avete introdotto la dizione "a tempo indeterminato" in maniera consapevole e, così facendo, vi eravate prefigurati la possibilità di azzerare la previsione del contenimento del "turnover" al 50%, altrimenti l'emendamento che avevamo proposto avreste dovuto accoglierlo "ad occhi chiusi". Il fatto che lo abbiate ritenuto superfluo dimostra la malafede politica con cui avete scritto questa norma: una manciata di "fumo negli occhi" di chi in maniera disattenta legge il comma 1.
Sulla norma successiva del contenimento degli enti strumentali avete rifiutato di contenere le consulenze, ma le consulenze sono il primo elemento di quello che spesso è lo sperpero del denaro pubblico e delle società controllate, perciò le consulenze dovevano essere al centro dell'attenzione per il contenimento della spesa...
(interruzione di un Consigliere, fuori microfono)
... no, è ultroneo, nel senso che va oltre al titolo dell'articolo 5, ma noi pensavamo di interpretare un principio, uno spirito, non il titolo dell'articolo 5. Potevamo emendare il titolo dell'articolo 5 se quello che importava era la sostanza, invece la sua risposta è: "l'articolo 5 parla di personale, le consulenze non c'entrano", e c'entrano eccome le consulenze, perché queste ultime, in base a giurisprudenza costante della Corte dei Conti, possono essere date solo quando non ci sono nelle pubbliche amministrazioni le risorse sufficienti per affrontare determinate materie, sufficienti in termini di organico o sufficienti in termini di competenze. Voi allora andate a tagliare sul personale e non tagliate sulle consulenze! Perciò, anziché assumere magari il raccomandato di turno, date 3 consulenze! Questa è la realtà di fondo! Riteniamo perciò che questa norma, così come l'avete articolata, sia un "bluff" dal primo all'ultimo comma. Ci rammarichiamo del fatto che il dibattito è stato un dibattito fra sordi, è stato un dibattito fra chi aveva scritto una norma sapendo che la strada da percorrere era divergente rispetto alla norma stessa; questo è il motivo per cui confermiamo con forza e con vigore la nostra contrarietà all'articolo 5.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo così emendato:
Articolo 5
(Disposizioni per il contenimento della spesa in materia di personale)
1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, per l'anno 2006, l'Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2006.
2. Il personale appartenente alle categorie può essere sostituito nei soli casi di assenza di durata superiore a tre mesi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale appartenente agli organici del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del personale professionista dell'area operativo-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 28 luglio 2000, n. 21 (Nuove disposizioni sulla disciplina del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione (ATAR). Abrogazione delle leggi regionali 27 dicembre 1979, n. 81, 10 maggio 1985, n. 31 e 11 maggio 1998, n. 29).
3. Per garantire il normale funzionamento dei servizi regionali, in relazione alla riduzione della dotazione organica disposta ai sensi del comma 1 e dell'articolo 22, comma 1, la percentuale della dotazione organica di personale a tempo pieno, nell'ambito di ciascuna posizione, da destinare al tempo parziale non può, in ogni caso, superare il 20 per cento. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo parziale già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge e le trasformazioni conseguenti alle domande presentate sino al 31 ottobre 2005.
4. La Giunta regionale impartisce agli enti strumentali della Regione e ai soggetti privati partecipati o finanziati dalla Regione specifiche direttive per il contenimento della spesa in materia di personale, prevedendo, in caso di mancato rispetto delle direttive impartite, la riduzione delle agevolazioni a qualsiasi titolo concesse dalla Regione ai predetti enti.
Consiglieri presenti e votanti: 33
Favorevoli: 22
Contrari: 11
Il Consiglio approva.
Presidente - Colleghi, con questo articolo vi proporrei una pausa di un'ora, per proseguire poi l'esame dell'articolato e vi chiederei il massimo di puntualità alle ore 21,10 per riprendere i lavori.
Il Consiglio è sospeso.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 20,00 alle ore 21,15.
Président - Nous reprenons donc nos travaux.
Il y a l'amendement n° 7 du groupe "La Casa delle Libertà", dont je donne lecture:
Emendamento
È introdotto il seguente articolo 5bis:
"Articolo 5bis
(Misure per il contenimento delle spese correnti)
1. Nel 2006 i costi per le consulenze esterne, i convegni, i patrocini e gli acquisti di pubblicazioni editoriali - con esclusione di quelle scientifiche - dell'Amministrazione regionale, delle Amministrazioni Locali valdostane e dell'USL Valle sono ridotti del 30% degli importi impegnati al 31/12/2004.".
La parole au Conseiller Frassy.
Frassy (CdL) - Il nostro emendamento, che introduce l'articolo 5bis, si inserisce in quel filone logico che abbiamo avuto modo di illustrare sui 6 emendamenti precedenti, nel senso che riteniamo che l'articolo 5, così come è stato scritto, sia un articolo di principio facilmente aggirabile. Riteniamo di conseguenza che si possano dare maggiori contenuti ai principi con delle norme più precise. L'articolo 5bis ipotizza di tagliare di una misura del 30%, che era la misura che il Presidente forse aveva accennato... il 20%... aveva accennato comunque ad una misura similare nella sua conferenza stampa di presentazione delle norme di bilancio e finanziarie e noi abbiamo cercato di concretizzarla con una norma che potesse essere cogente non solo per l'Amministrazione regionale, ma anche per l'USL e le amministrazioni locali. È un 30% legato a quelle spese che sono non dico l'evidenza dell'effimero, ma l'evidenza di quei costi che possono essere facilmente tagliati: consulenze esterne, convegni, patrocini, acquisti di pubblicazioni editoriali, con esclusione di quelle scientifiche per l'evidenza che possono avere non solo nelle amministrazioni, ma nell'USL valdostana; di conseguenza, ipotizziamo che il 30% di tagli su tali spese non incida sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione di questa amministrazione.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Siamo contrari perché il taglio del 20% è già stato realizzato nelle tabelle per i convegni, le consulenze esterne, i patrocini e gli acquisti di pubblicazioni. Ovviamente la norma è lesiva dell'autonomia dei Comuni, perché i Comuni sono già sottoposti al Patto di stabilità, quindi devono tagliare, ma nel margine di discrezionalità propria e ci sono già misure di contenimento che valgono per l'USL; il parere quindi è contrario.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 7 du groupe "La Casa delle Libertà":
Conseillers présents: 27
Votants: 23
Pour: 3
Contre: 20
Abstentions: 4 (Comé, Riccarand, Squarzino Secondina, Stacchetti)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - A l'article 6 il y a l'amendement n° 2 du groupe "Arcobaleno", l'amendement de l'Assesseur Fosson, l'amendement n° 1 du groupe "Stella Alpina" et l'amendement n° 3 du groupe "Arcobaleno"; j'en donne lecture suivant l'ordre de votation:
Emendamento
Abrogare il comma 2 dell'articolo 6 .
Emendamento
Il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione, che provvede al finanziamento del servizio sanitario senza oneri a carico del bilancio dello Stato, utilizzando le proprie risorse, può stabilire, al fine del contenimento della dinamica della spesa sanitaria e con riferimento alle prestazioni erogate nel territorio regionale, sistemi di governo della mobilità sanitaria interregionale effettuata dai propri residenti che garantiscano il rispetto dei criteri di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni, con esclusione delle prestazioni erogate a pazienti oncologici e di quelle di ricovero relative alle discipline di altre specialità. I sistemi di governo sono definiti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.".
Emendamento
Al comma 2 dell'articolo 6 sono aggiunte, in fine, le parole ", sentita la Commissione consiliare competente".
Emendamento
Nel testo presentato come emendamento dall'Assessore Fosson in relazione al comma 2 dell'articolo 6, inserire dopo l'espressione "può stabilire" la seguente frase:
"fermo restando il principio della libera scelta dei cittadini per l'accesso alle strutture sanitarie appartenenti ad altre regioni".
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina sur l'amendement n° 2 du groupe "Arcobaleno".
Squarzino (Arc-VA) - Nel pomeriggio, mentre esaminavamo le varie voci del bilancio pluriennale, ci siamo soffermati sul problema della mobilità passiva e ci siamo soffermati proprio per analizzare l'insieme delle cifre, che sono decisamente molto consistenti. Le ricordo che sono cifre che già negli anni passati si aggiravano sui 12-14-16 milioni di euro, con un picco di 25 milioni di euro nel 2005, perché c'erano i saldi di anni precedenti. Negli anni 2007-2008 sono previsti 16,7 milioni di euro, questo significa che ogni anno circa 30 miliardi di vecchie lire vanno per pagare le prestazioni sanitarie che cittadini e cittadine della Valle d'Aosta decidono di cercare altrove. Ora, capisco che esiste il problema, mi chiedo se la scelta che vuole fare il Governo con questo comma sia la strada più giusta.
La Regione dice che vuole stabilire sistemi di governo della mobilità sanitaria interregionale sulla base di criteri di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni, con modalità che la Giunta decide. Oggi l'Assessore a domanda precisa ci ha detto che l'anno scorso abbiamo avuto 1.200 pazienti che hanno cercato altrove la possibilità di curarsi in ortopedia e in riabilitazione. Ora né l'ortopedia, né la riabilitazione rientrano nelle alte specialità di cui ci ha parlato l'Assessore in Commissione. Questa norma - ci ha detto - non vale per la cardiochirurgia, non vale per l'oncologia, non vale per le alte specialità, vale per la medicina di base. Le 1.200 persone di ortopedia e di riabilitazione, se questo comma fosse già in vigore, allora non avrebbero potuto andare fuori Valle a curarsi, perché cosa vuol dire il criterio di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni? O la Giunta dice: "il reparto di ortopedia è un reparto che non funziona, per cui noi non siamo in grado di garantire l'appropriatezza ai nostri pazienti e allora consentiamo che questi pazienti vadano fuori Valle", oppure che altra spiegazione c'è? Posso capire che si dica - ma non c'è bisogno di scriverlo - che, se c'è bisogno di una specialità che qui non esiste - non so quale, non sono un'esperta -, allora è chiaro che il paziente va fuori Valle ma, se qui la specialità c'è - vediamo l'ortopedia, la riabilitazione, l'oculistica - e la gente va altrove, mi chiedo come possiamo impedire a queste persone di andare altrove. Non solo, la Regione dice che provvede con soldi suoi - abbiamo visto l'origine dei soldi ieri - a stabilire sistemi di governo della mobilità sanitaria interregionale. Mi chiedo: gli abitanti di Pont-Saint-Martin, di Gressoney, di Champorcher, di Verrès per qualunque situazione, in base al fatto che la Regione provvede con proprie risorse al sistema sanitario regionale, dovrebbero venire ad Aosta in questo sistema regionale e non emigrare altrove... cioè non c'è una logica di attenzione all'utente. Se questo comma fosse applicato, vorrei sapere le persone che vivono a Pont-Saint-Martin dove devono andare a curarsi... anche un'appendicite? Perché devono venire fino ad Aosta e non possono andare ad Ivrea, che è molto più vicino? In nome di che cosa, per l'appropriatezza, per i costi?
Credo che - ripeto - il problema della mobilità esista, ma che vada affrontato scegliendo qual è il livello di qualità che deve avere questo Ospedale. Se il livello è alto, la gente viene. Dicevo anche ieri che basta lo spostamento di un primario, non volevo dire che è sufficiente che l'Assessore prenda un primario e lo sposti per cambiare la situazione, ma voglio dire che qualunque norma mettiamo non possiamo recidere il legame di fiducia esistente fra un utente e il medico da cui vuole andare. Abbiamo visto che, quando un medico si sposta da Aosta in una città fuori Regione, se quel medico aveva la simpatia e la fiducia dei pazienti, questi lo seguono. Quando un medico viene ad Aosta e acquista la fiducia, è chiaro che anche da altre parti vengono. Come possiamo cioè con una norma, con modalità che la Giunta fissa in una deliberazione, intaccare il legame di fiducia esistente fra un paziente e lo specialista? In nome di che cosa devo assolutamente, se ho una cataratta, venire ad Aosta e non andare ad Ivrea perché lì c'è uno specialista con cui si è instaurato un legame di fiducia? Io Regione dico "no", io Regione intervengo a decidere su un rapporto paziente e medico; questa mi sembra una cosa gravissima, di una delicatezza estrema. Non capisco come si possa pensare di intervenire per legge in una situazione così delicata e così personale.
Presidente - La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Fosson.
Fosson (UV) - Spiegherò poi il mio emendamento, che chiarisce molto meglio quanto volevamo dire, qui è sempre in gioco la buona fede e c'è chi si fa paladino della libertà di scelta dell'individuo, che nessuno vuol togliere. Il malato affetto da appendice acuta che va a Ivrea ad operarsi non è un'inappropriatezza, è più vicino ad Ivrea da Pont-Saint-Martin, ha ragione ad andarci. La cataratta che ha un'indicazione corretta... che va a farsi operare ad Ivrea, non è un'inappropriatezza, questo bisogna precisarlo in modo corretto. Nessuno vuol togliere alla gente la libertà di andare a farsi curare dove vuole, però i costi della mobilità sono in grande aumento e sono in aumento non per le grandi patologie, infatti nell'emendamento spiegherò che sono escluse da questo le malattie oncologiche e le malattie di alta specialità, perché in queste non c'è inappropriatezza, ma succede che abbiamo visto crescere a dismisura la mobilità passiva per medi e bassi "DRG", e questo non solo noi, ma tutta Italia, e verso strutture private ed accreditate. Il 34% della mobilità passiva dello scorso anno della Valle d'Aosta è verso strutture private accreditate. Nulla da dire sul privato che fa correttamente questo e fa l'alta specialità molte volte, ma in alcuni casi il privato accreditato non fa una concorrenza corretta, perché svolge solo alcuni servizi, mentre non vede gli anziani, non vede i diabetici. Il Governo centrale ha espresso, nel comma 203 della finanziaria, un articolo che dice le stesse cose, questo articolo è stato ampiamente condiviso da tutti gli Assessori alla sanità, di Destra o di Sinistra, cioè di mettere un sistema che governi, che verifichi l'appropriatezza della mobilità per i "DRG" medio bassi, perché cosa succede se non si governa un sistema di tale tipo? Nel 2004 abbiamo aumentato del 17% l'attività ortopedica ma, nonostante questo, la mobilità è aumentata, vuol dire che le indicazioni chirurgiche si sono dilatate verso centri che vengono comunque retribuiti a prestazione. Più prestazioni hanno, più hanno incassi ed ecco perché tutti gli assessori di tutta Italia hanno pensato di intervenire sull'appropriatezza dell'indicazione; l'appendice e la cataratta, se sono indicate in modo corretto, non sono inappropriate ma, quando vedo un anziano di 80 anni che viene sottoposto a un'artroscopia, questa non è appropriatezza, ma è una prestazione inadeguata; quando vedo un uomo di 45-50 anni che qui non viene operato, in altre sedi ospedaliere non viene operato e si presenta invece in una struttura privata accreditata che ha quelle necessità... viene detto: "ti facciamo una protesi d'anca che così ti passa il male", è vero, il dolore gli passa, ma non gli si dice che la protesi d'anca ha una durata di 20 o 30 anni e dopo dovrà essere sostituita. È quello che succede e non limita la libertà... per i ricoveri all'estero cosa succede? Uno viene mantenuto nella sua libertà, però c'è una commissione di esperti che gli dice: "guarda che questo si può fare anche qui, quel viaggio della speranza che ti hanno detto che devi fare non serve a niente, è inappropriato". Ecco perché questa nota vuole essere una garanzia per il paziente, perché infatti sono esclusi i malati oncologici, sono escluse le alte specialità e viene fatto dalla Giunta un regolamento che vogliamo condividere. E lì anche l'emendamento del Consigliere Comé, che ha fatto senza che ci si fosse intesi, va nello stesso senso, cioè allargando il consenso alla commissione affinché si fissino dei criteri di appropriatezza per cui il malato che per un "DRG" medio basso, non d'urgenza, perché l'appendice è urgente, ha un'indicazione su cui neanche il suo medico può dire nulla... perché uno specialista qualunque gli dice che deve essere operato, il medico gli deve fare la prescrizione... e allora pensiamo a difendere queste persone, non a limitare la loro libertà, nel senso che sono liberi di andare dappertutto! La maggior parte degli interventi però... soprattutto in alcuni settori, non solo in Valle d'Aosta forte o debole l'ortopedia... ma in tutta Italia c'è un deficit di appropriatezza! Noi con questo vogliamo insieme al Consiglio fissare dei criteri, criteri che saranno fissati anche a livello ministeriale con delle linee guida e con delle linee di appropriatezza, per limitare queste indicazioni che, come si è visto, sono stra-allargate e non sono corrette.
Président - La parole au Conseiller La Torre.
La Torre (FA) - La questione è diversa. Sono d'accordo con l'Assessore, spero di non fare uno scandalo, noi siamo d'accordo con l'Assessore perché questo è il dramma della sanità privata, dove comunque - siccome è privato o comunque c'è un interesse di tipo economico - ti operano perché gli conviene, perché i medici che si prestano alla sanità privata - e che non voglio biasimare - sono a budget, quante operazioni hai fatto quest'anno, quanto hai prodotto? Si opera allora... si operano quelli di 40 anni, si operano quelli di 50 anni, si operano anche quelli che solo parzialmente hanno bisogno di essere operati. Onestamente credo che le tesi dell'Assessore siano accoglibili, nel senso che non si generalizza in questo, ma ci sono evidentemente dei casi che possono avere un senso e che possono essere giustificati dal fatto che magari qui non siamo in grado di fornire una prestazione ai massimi di una specializzazione. Io allora sostengo che, forti della nostra economia, forse in alcuni casi, anche dove forse economicamente in termini privatistici non ci sarebbe quell'equilibrio costi-benefici, dovremmo dotarci di alcune specializzazioni. Penso alla cardiochirurgia, che nei casi degli infarti immediati e di un certo tipo può salvare delle vite umane. Certo che i casi in Valle d'Aosta non possono essere tanti, però salvare anche 10 o 20 vite umane ha un senso, ma questo ha dei costi. Credo che le tesi dell'Assessore non solo siano accoglibili, ma siano ragionevoli e in questo non voglio contrastare la collega Squarzino, ma penso si debba fare una valutazione che tenga conto di ciò e di quello che ha detto l'Assessore, quindi su questo condividiamo le tesi dell'Assessore, solo su tale comma evidentemente.
Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Avevo premesso che il problema della mobilità è un problema, quello della sanità privata lo è ancora di più, perché mi sembra che vi sia qui una schizofrenia anche in chi ha proposto questo comma. Da una parte noi, come sanità regionale, come USL e come Regione, facciamo delle convenzioni con ospedali privati, li accreditiamo perché hanno tutte le caratteristiche, quindi facilitiamo, sosteniamo la nascita di strutture private perché, come diceva l'Assessore lunedì rispondendo ad un'interrogazione su un possibile centro traumatologico a Saint-Pierre, la legge dice che, nel momento in cui una struttura privata si presenta sul mercato e ha tutte le caratteristiche che la legge indica, questa deve essere accreditata. Ha poi aggiunto: "se per noi è utile, la accreditiamo, altrimenti no", quindi c'è anche una scelta politica per poterlo fare. Questa politica avviene dappertutto: da una parte, accreditiamo le strutture private; dall'altra, facciamo convenzioni con strutture private per utilizzare tali strutture per noi. Cosa vuol dire la convenzione? Vuol dire che noi assicuriamo "linfa" a queste strutture private, noi le consideriamo valide, tanto da fare con loro una convenzione, tanto da utilizzare tali risorse. Dall'altra parte diciamo: "no, se poi va in una struttura privata fuori Valle, diciamo che è sbagliato, perché sono stati mal consigliati"... saranno mal consigliati, non dico di "no", ci sarà sicuramente qualche medico che vuole approfittare, certo, sappiamo anche che c'è tutta una politica in questo senso anche in Italia che cerca di dirottare dal pubblico al privato. Con questo come si lede la libera decisione della gente che dice: "non sono più libero di andare dove voglio, ora comincio ad assicurarmi così posso andare dove voglio e l'assicurazione mi paga in qualunque posto"...
(interruzione dell'Assessore Fosson, fuori microfono)
... ma è così che capiterà, perché i poveretti non potranno assicurarsi...
(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)
... no, questa è così. Nessuno mi ha spiegato che sto prendendo una "cantonata". Così com'è, secondo me, è limitante del rapporto fiduciario fra utente e medico.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - Ci limiteremo a questo secondo comma, che è oggetto di più emendamenti, riservandoci di fare delle valutazioni complessive dell'articolo, in particolare per il primo comma, che tratta un argomento parzialmente diverso rispetto alle problematiche del secondo comma. Noi siamo molto scettici su quanto è scritto in questo secondo comma, abbiamo avuto modo di parlarne anche al di fuori del dibattito consiliare fin da quando questa norma era stata da voi riproposta sulla base di una norma che si ritrova nella finanziaria nazionale. Riteniamo che questa norma non sia gestibile ed è evidente per un motivo molto semplice: la finanziaria dello Stato - alla luce dell'applicazione della legge costituzionale di devoluzione di certe competenze sanitarie anche alle Regioni ordinarie - non affronta il nodo della questione, ma lo demanda alle Regioni. Nel comma 203 della finanziaria nazionale cioè si demanda una possibilità alle Regioni, che non so come verrà concretizzata, perché, quando lei riscrive il comma 2 - e lo riscrive prendendo spunto, da un lato, dagli emendamenti dei colleghi del gruppo "Arcobaleno" e, dall'altro, di quelli dei colleghi del gruppo "Stella Alpina" -, scrive una norma che difficilmente sarà praticabile, e le dico le nostre perplessità.
La prima perplessità riguarda i criteri di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni. Io non vorrei essere nei suoi panni e ancor meno nei panni del Direttore generale dell'USL. Se andiamo a limitare la mobilità a una serie di situazioni che non rientrano nel rispetto... allora, se scrivete che la mobilità sanitaria è effettuata in situazioni che garantiscono il rispetto dei criteri di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni, deduciamo che, se questi criteri di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni si ritrovano in loco, non c'è motivo di ricorrere alla mobilità sanitaria. La qualifica del vecchio primario, ora definito dirigente di primo livello, è fiduciaria, non è più come una volta che c'era il "barone" a vita, ed è fiduciaria sul presupposto che voi o, meglio, l'USL verifica alla fine del periodo quinquennale o triennale a seconda delle situazioni i risultati. Il problema diventa gravissimo, perché a questo punto la mobilità di un reparto dimostra l'efficienza e l'efficacia di quel reparto e, di conseguenza, il fallimento o meno di quel primario, nel senso che il primario che ha un'alta mobilità ha dimostrato di non essere in grado di gestire il reparto. Mi domando qual è l'azienda sanitaria che a quel punto si prende in carico un sanitario, che ha dimostrato di essere inadeguato rispetto al compito che gli è stato affidato sulla base di un incarico fiduciario, perciò il primo problema è nei rapporti che si andranno a creare a livello ospedaliero. Dirò di più: questo meccanismo aumenterà la fuga da certi reparti, perché diventerà notorio che quel reparto non ha criteri di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni, perciò non ci sarà un 34%, come capita in base al dato che ha ricordato l'Assessore, di pazienti che sono fuori Valle, ma avremo dei reparti che faranno la guardia ai posti letto vuoti. Non so poi cosa lei volesse scrivere nell'emendamento, ma o lei ha scritto qualcosa di diverso rispetto a quello che pensava, o ha messo in atto un "artificio" lessicale, perché io leggo la norma nazionale che dice: "sono escluse le prestazioni erogate ai pazienti oncologici..." - e questo viene ripetuto nella norma regionale - "... e quelle di ricovero relative alle discipline di alta specialità", lei nell'emendamento scrive di "altre specialità"...
(interruzione dell'Assessore Fosson, fuori microfono)
... la correzione sul nostro emendamento non c'è... prendo atto che è un "lapsus", altrimenti diventava difficile...
Lei poi dice: "i sistemi di governo sono definiti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione". Il suo collega di professione, il Consigliere Sandri, sarà contento di essere sentito, ma normalmente si sentono i rumori, si sentono le questioni fastidiose e si ascoltano le cose interessanti. Le cose per le quali ha piacere di sentire, le ascolta; il fatto di sentire la Commissione denota la debolezza di questa procedura, che serviva ad accontentare il collega Sandri, Presidente di Commissione, che per lei è doppiamente collega in quanto è anche collega di professione. Ho la convinzione che questo sia il suo secondo "inciampo", cioè sul caso di Cogne della guardia medica, sulla quale lei ha dovuto fare un'indecorosa "marcia indietro", poi non so se metterà "la prima" di nuovo, per adesso ha fatto "indietro tutta", aveva dalla sua un principio, ora non ha neppure il principio! Le dico perciò che questa norma rimane nella migliore delle ipotesi una teoria che non troverà modo di essere concretamente applicata, anche perché se i criteri di appropriatezza ed efficacia sono criteri che vengon definiti a livello nazionale, devono essere testati a livello locale e chi è che farà il test dell'appropriatezza? Le malattie è vero che sono uguali a Roma come qui, ma chi è che mi dice che qui non sono in grado di curare quella malattia, che sono in grado di curare...
(nuova interruzione dell'Assessore Fosson, fuori microfono)
... noi riteniamo che questa sia una bella teoria. Il Ministro Storace, Presidente, forse sta dando lezioni di gestione della finanziaria, perché la sua finanziaria è impostata né più, né meno al comma 203, ho capito, avete imparato bene, con la differenza che il Ministro Storace demanda la "patata bollente" alle Regioni, anche perché il problema della mobilità non è un problema della sanità nazionale, è un problema della sanità regionale, perché la mobilità è un problema che nasce nella gestione della sanità e la sanità la gestiscono le Regioni! È ovvio che, se la Regione Valle d'Aosta non è competitiva, la gente va a Milano, o a Monza, o dove deve andare, perché il problema è delle Regioni! Fa bene perciò il Ministro Storace a dire: "è inutile che venite a bussare a quattrini alle casse dello Stato, perché con le riforme costituzionali la gestione della sanità è competenza delle Regioni, di conseguenza sono le Regioni che devono trovare la quadratura dei conti della mobilità passiva". Lo Stato dice: "basta, non ne vogliamo più sapere di fungere da cassa di compensazione", di conseguenza il Ministro Storace astutamente mette in piedi un meccanismo, ma da lì a concretizzare questo meccanismo... mi scusi, Assessore, lei ha una competenza in più rispetto a tutti noi, a parte il suo collega Sandri, siete medici, di sanità dovreste darci qualche lezione in più al di là della teoria politica. Ora, per il fatto che una norma è importante, non solo per il riflesso finanziario e degli oneri della mobilità, ma per la salute dei cittadini, lei mette in piedi l'articolo 6 di 2 commi, ora stiamo discutendo del secondo comma, e lo mette in piedi con un approfondimento tale che deve venire a modificare questa norma centrale con un emendamento in aula? Si renderà conto e converrà con me che quanto meno il ragionamento che c'era alla base del comma 2 era superficiale perché, se quel ragionamento fosse stato ineccepibile, adesso non ci troveremmo a discutere dell'emendamento dell'Assessore. Se ci mettiamo a discutere adesso dell'emendamento dell'Assessore, è perché l'Assessore ha fatto una prima autocritica sulla base di due "input" che sono venuti dal gruppo "Stella Alpina" e dal gruppo "Arcobaleno". Noi abbiamo la presunzione di dire che, nonostante questi suggerimenti, la norma non stia in piedi.
Presidente - La parola al Consigliere La Torre.
La Torre (FA) - Su questo argomento occorre intervenire perché è veramente delicato. Non voglio insistere a difendere l'Assessore, però c'è un assurdo: se in Valle d'Aosta la sanità spende troppo, viene accusata di spendere troppo e nello stesso tempo gli si viene a dire che nell'alta specialità dobbiamo avere la stessa qualità che ha un ospedale che magari fa 800 interventi dello stesso tipo. Bisogna avere il coraggio di dare un mandato all'Assessore di dire: "anche se qui facciamo 150 interventi, cerchiamo la massima qualità, ma sappiamo che spenderemo molto di più, perché non possiamo avere gli 800 interventi che ha l'Ospedale di Torino". Bisogna quindi dare mandato all'Assessore di poter spendere tutto quello che ritiene utile e di portarci qui la massima qualità! Ritengo che questo sia un ragionamento che può essere seguito, ma non si può pretendere di dire: "non spenda", poi qui, dove abbiamo 150 interventi sul ginocchio, dobbiamo avere la stessa qualità di un ospedale che ne ha 1.000! Non possiamo! È questo il ragionamento che facevo prima difendendo l'Assessore, gli dicevo: "su alcune specializzazioni che sono la cardiochirurgia, dove si salvano le vite umane, che si va oltre a riparare il semplice osso, dobbiamo avere il coraggio di dire: "anche se facciamo pochi interventi rispetto al numero che sono...""
(interruzione della Consigliera Squarzino Secondina, fuori microfono)
... non è vero, non dico il contrario, gli sto dando un mandato di poter gestire la sanità in termini di qualità. È quello che dite voi che è opposto, perché dite che la mobilità è legittima. Non è legittima, noi dobbiamo dargli un mandato a lui di poter spendere, perché, se poi lui spende, noi lo attacchiamo e diciamo che sfora! Scusate, sulla sanità non ci sto! Così è sempre perdente l'Assessore perché, se spende, non va bene, esce dal budget, allora così non potrà mai vincere, praticamente lo fai giocare con le mani legate...
(interruzione del Consigliere Curtaz, fuori microfono)
... non ho detto questo, ho difeso dicendo il contrario... lo sostieni tu, io ritengo che quello che ho detto è giusto e che l'Assessore ha ragione nella sua politica, perché è impedito dai binari in cui lui deve muoversi. Diamogli allora mandato, libertà di spendere per poter restare qui. Se gli impedite da un lato di spendere e poi vi lamentate che dovete andare a Torino, è un controsenso incredibile, non vi offendete! Eppure la Valle d'Aosta non potrà mai avere i numeri, allora bisogna avere il coraggio di dare mandato all'Assessore di spendere e di darci il meglio, dopodiché non bisogna rompergli... scusate...
Presidente - La parola al Consigliere Comé.
Comé (SA) - Ho ascoltato con grande attenzione le motivazioni della collega Squarzino, certamente mi ha stupito che la collega stia difendendo "a spada tratta" la sanità dei privati, nel senso che ho sentito dire: "i privati hanno alta specializzazione, quindi devo avere la libertà di andare ad operarmi anche presso queste cliniche dei privati". Un'altra considerazione che è stata fatta dalla collega Squarzino e che non posso condividere appieno... nel senso che la Consigliera Squarzino faceva l'esempio del cittadino di Pont-Saint-Martin o altri Comuni limitrofi e diceva: "ma perché lui non ha la libertà di andare a farsi operare ad Ivrea?". Ho allora pensato al cittadino di Courmayeur: perché il cittadino di Courmayeur non ha il diritto, con la tessera del tunnel, di andare a Chamonix a farsi operare là? È la stessa cosa, ora qui ci sono dei limiti da parte dello Stato nel non permettere una mobilità all'esterno, questo è stato sostenuto prima dall'Assessore.
Condivido anche le analisi fatte dal collega La Torre: o diamo la possibilità all'Assessore di rendere altamente competitivi tutti i reparti, altrimenti, se non alziamo la competitività di qualche reparto, ne avremo sempre uno che rischia di avere una mobilità passiva. Allora diamogli fiducia e possibilità di fare veramente una grande operazione sulla sanità in Valle d'Aosta, per questo condividiamo l'impostazione di questo articolo; fra l'altro, c'è l'emendamento dell'Assessore che va nella direzione dell'emendamento presentato dal gruppo "Stella Alpina", quindi per noi è da condividere l'impostazione che è stata data nell'articolo 6.
Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina, per dichiarazione di voto.
Squarzino (Arc-VA) - Voteremo a favore di questo emendamento per i seguenti motivi. Non abbiamo sollevato la questione delle spese enormi della sanità, oggi abbiamo sollevato la questione della mobilità, che è un'altra cosa. Sosteniamo come l'Assessore Fosson che non è possibile per noi ad Aosta attivare le alte specialità, non è possibile... dice l"emendamento Fosson" e lo dico anch'io... perché l'Assessore Fosson dice...
Presidente - ... Consigliera Squarzino, la prego di fare una dichiarazione sul suo emendamento, perché, se interviene sull'emendamento dell'Assessore Fosson, che non è ancora stato illustrato... dopo facciamo un altro intervento...
Squarzino (Arc-VA) - ... ha ragione. Dicevo, votiamo a favore di questo emendamento, perché se riflettiamo sui 1.200 Valdostani che hanno scelto di andare fuori Valle per ortopedia e riabilitazione... supponiamo pure che ce ne sia il 50% che sono vittime di medici scriteriati, però 600 Valdostani hanno valutato che questo Reparto di Ortopedia non funziona e vanno altrove. Come fa allora la Giunta a dire: "possono andare fuori Valle solo per quelle cure che qui non ci sono"! L'ortopedia qui c'è, l'ortopedia qui non funziona, perché tutti vanno fuori Valle. Con questo come si vuole costringere a venire qui lo stesso! D'accordo, questo voi volete e questo cercheremo di spiegare alla gente, cioè spiegheremo alla gente che voi volete che le persone, non i 1.200, ma almeno la metà di questi che non si fidano di questo reparto e vanno fuori, ma con il sistema dell'appropriatezza si chiederanno se è appropriato fare questa cura qui ad Aosta, dovranno farlo qui. Per questo dicevo prima come battuta...
(interruzione del Consigliere La Torre, fuori microfono)
... con questo emendamento non sarà più possibile, Leo, questo voglio dire!
Chiedo scusa ai colleghi se non ho spiegato bene le mie motivazioni. Torneremo semmai sull'argomento successivamente, pazienza, ma eventualmente spiegheremo alla gente perché questo comma non va bene ed è contro la sanità e contro gli utenti. Non è con questo comma che l'Ortopedia migliora, se la Giunta avesse avuto la volontà di intervenire sull'Ortopedia, doveva aspettare questo? La stessa Giunta, che parla di criteri, è quella che finora non è intervenuta ed interviene all'improvviso con questa deliberazione per migliorare l'Ortopedia? Non è possibile!
Presidente - La parola al Consigliere Lattanzi.
Lattanzi (CdL) - Per dichiarare la nostra astensione e fare solo una piccola considerazione. Per trattenere i Valdostani in Valle d'Aosta nel Reparto di Urologia non abbiamo avuto bisogno di commi, basta mettere un primario...
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 del gruppo "Arcobaleno":
Consiglieri presenti: 32
Votanti: 28
Favorevoli: 3
Contrari: 25
Astenuti: 4 (Frassy, Lattanzi, Salzone, Tibaldi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Fosson sull'emendamento da lui presentato.
Fosson (UV) - Due sole parole. Intanto l'emendamento non è un cambiamento del senso, è una specificazione; lavorando su questo e vedendo cosa è scritto sulla finanziaria nazionale, abbiamo pensato di introdurre questo a livello esplicativo. Secondo me, non si è capito: non è questione di non lasciare andare la gente a curarsi fuori, la gente continuerà ad andare fuori, né di non fare le alte specialità; il problema è solo sull'appropriatezza, ovvero tu hai il diritto di andare a farti operare ad Ivrea, eccetera, però noi vogliamo verificare se l'indicazione è corretta. Il fatto della Neurochirurgia è tutt'altra cosa, non demonizziamo assolutamente il privato: laddove il privato come in molti casi è qualificato, noi facciamo una convenzione per avere delle alte specialità che non abbiamo; laddove il privato per tali meccanismi non dà un'indicazione corretta, dobbiamo dire a difesa dell'utente: "questa prestazione non è che non te la paghiamo se vai a Torino, vai pure dove vuoi", però noi che paghiamo dobbiamo verificare con il medico di famiglia che tutte le indicazioni siano appropriate oppure no. Abbiamo cambiato rispetto alla dicitura della finanziaria nazionale che fissava dei tetti e lì sarebbe stato un problema mettere "un tetto a te sì, a te no", quindi vogliamo fissare dei criteri di appropriatezza a seconda delle linee guida che il Ministero ci darà. Se un anziano ha un'artrosi e ha 80 anni, non ha senso fare un'artroscopia ad Aosta o a Roma, questo non lo dice l'Assessore Fosson, lo diranno degli specialisti della commissione, così come c'è una commissione che verifica chi mandare all'estero o no. È una garanzia per il paziente che l'intervento che noi gli paghiamo fuori Valle sia un intervento che abbia un'indicazione corretta. Qui è scritto "appropriatezza" e, proprio perché è un concetto che va esteso a tutti, vogliamo sentire la commissione competente.
Presidente - La parola al Consigliere Comé.
Comé (SA) - Per dire che ritiriamo l'emendamento, in quanto la proposta dell'Assessore va nella stessa direzione dell'emendamento sottoscritto dal gruppo "Stella Alpina".
Président - L'amendement n° 1 du groupe "Stella Alpina" est donc retiré.
Je soumets au vote l'amendement de l'Assesseur Fosson, avec la correction formelle mentionnée par le Conseiller Frassy:
Conseillers présents: 32
Votants: 29
Pour: 26
Contre: 3
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - La parole à la Conseillère Squarzino Secondina sur l'amendement n° 3 du groupe "Arcobaleno".
Squarzino (Arc-VA) - Credo che quello che manca in questo emendamento sia il rispetto del principio della libera scelta dei cittadini per l'accesso alle strutture sanitarie appartenenti alle altre Regioni. Chiedo quindi sia inserita nel 2° comma dell'articolo 6, così come è stato emendato dall'Assessore Fosson, la dizione: "fermo restando il principio della libera scelta dei cittadini per l'accesso alle strutture sanitarie appartenenti ad altre regioni". Non sto a spiegare perché, l'ho già spiegato prima.
Presidente - La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Fosson.
Fosson (UV) - Secondo me era sottinteso, però può essere accolto il concetto della libertà, che non è il concetto della rimborsabilità. Era già implicito a mio avviso.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 3 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 31
Votants: 29
Pour: 29
Abstentions: 2 (Frassy, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Sur l'article 6 la parole au Conseiller Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - Finora si è parlato del comma 2 dell'articolo 6, vorrei soffermarmi un attimo sul comma 1 dell'articolo 6, che dovrebbe concorrere a quegli obiettivi di finanza pubblica che sono definiti come contenimento della spesa in materia sanitaria. L'Assessore ricorderà che qualche ora fa ci siamo soffermati sui valori della spesa corrente nella sanità per il 2006 e la spesa corrente nel prossimo esercizio avrà un impegno di circa 250 milioni di euro, con un incremento di circa 18 milioni di euro rispetto all'esercizio corrente. Su un'osservazione che ho fatto io lei ha risposto e ha precisato che buona parte di questo incremento sono assorbiti dall'incremento della spesa corrente generata dall'aggiornamento contrattuale dei dipendenti, che saranno liquidati nel 2006 insieme a degli arretrati che si sono accumulati nel corso del tempo. Da qui si evince che il peso della spesa pubblica relativa al costo del personale è di tutta evidenza anche nel comparto sanitario. Di qui allora la norma di cui al comma 1 dell'articolo 6 che teoricamente dovrebbe alleviare l'impatto di questo costo.
Primo: ci piacerebbe sapere la "fotografia" dei dipendenti, quanti sono i dipendenti che stanno operando nel comparto sanitario, perché la relazione dell'Assessore Marguerettaz di lunedì sera ci ha fornito alcuni dati, ma sono dati inerenti solo il personale regionale inteso in senso stretto, quindi, per quanto riguarda il comparto sanità, non conosciamo le cifre aggiornate, sappiamo che gravita attorno le 2.500 unità. Sappiamo però anche che qualche mese fa era stato bandito un concorso per assumere diverse decine di figure professionali, se non ricordo male, una cinquantina di figure professionali; quindi solo fino a qualche mese fa era stato previsto questo rafforzamento dell'organico con l'immissione in ruolo di un'altra cinquantina di figure professionali.
Già il mio collega Frassy, illustrando dettagliatamente gli emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 5 e facendo una serie di obiezioni quanto mai condivisibili sulla capacità effettiva di intervento nel senso di contenere la spesa pubblica quando si parla di personale... in riferimento all'articolo 5 ha evidenziato dei limiti e questi limiti vengono riproposti tali e quali nell'articolo che lei intende adottare per la sanità. A mio avviso, questo stesso tenore che c'è nella norma precedente indebolisce quella che potrebbe essere un'istanza politica tesa a contenere la spesa pubblica, quindi a concorrere a quel perseguimento di obiettivi di finanza pubblica che non solo la finanziaria dello Stato ci impone, perché dobbiamo rispettare il Patto di stabilità, ma soprattutto perché anche noi dobbiamo avere più riguardo all'evoluzione della spesa corrente.
Ci sono 2 finestre che non sono assolutamente giustificabili e sulle quali vorremmo chiedere alcuni ragguagli. La prima è che l'azienda regionale dell'USL della Valle d'Aosta può ricoprire a tempo indeterminato non oltre il 50% dei posti della dotazione organica vacanti al 31 dicembre 2005, ma si riferisce solo al personale a tempo indeterminato, quindi il tempo determinato è già una finestra aperta e noi sappiamo che oggi nella pubblica amministrazione si assume anzitutto a tempo determinato, poi in fase successiva c'è la conversione di questo rapporto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato. Non è una novità, riguarda la sanità come qualunque settore del comparto pubblico. Questa è la prima finestra che lascia aperta, che, di fatto, indebolisce quelle intenzioni anche condivisibili e sane che forse volevate prevedere con tale norma. La seconda finestra - ed è ancora più grave a nostro avviso - è quella deroga ai limiti che viene prevista da quelle eccezioni che possono essere stabilite con l'accordo di programma per professionalità di tipo sanitario di difficile reperibilità sul mercato e di forte impatto sull'appropriatezza dei livelli di assistenza da garantire all'utenza. Questa è una deroga amplissima e le faccio un esempio che è parallelo a quello sanitario. Nel 1997 venne stabilito da questo Consiglio un regolamento per l'assunzione di personale all'interno della casa da gioco, vennero fissate tutto un insieme di regole, dove veniva fortemente limitato l'accesso ai ruoli nell'organico del Casinò, ma si lasciava aperta una finestra di questo tipo, con concetti di interpretazione molto estesa, ovvero per quelle professionalità o per quei mestieri che, o per ragioni d'urgenza, o per altre ragioni di non immediata reperibilità sul mercato, potevano essere chiamati discrezionalmente dai titolari della casa da gioco. Attraverso quella finestra è fluito di tutto. La vera porta di accesso per l'immissione in ruolo al Casinò è diventata quella finestra eccezionale di deroga che superava i limiti che paradossalmente erano codificati in tutti gli articoli precedenti di questa normativa.
Assessore, non voglio mettere in dubbio la sua buona fede e la sua intenzione di contenere la spesa pubblica nel comparto sanitario, anche perché i dati che ho appena illustrato e che lei ha giustificato con puntualità nel corso dell'esame dei capitoli di bilancio sono dati che non possono essere trascurati: di 17 milioni di euro da un anno all'altro aumenta la spesa corrente nella sanità! Meno male che abbiamo i soldi per far fronte alle esigenze - non mettiamo in dubbio che siano anche legittime - dei dipendenti della sanità, che ci offrono questo servizio socio-sanitario nel corso dell'anno, però con queste 2 finestre - il tempo determinato e l'eccezione che ho appena citato - si annulla quella reale scelta politica di contenimento che tutti quanti, lei per primo, volevamo osservare. Si fa un passo avanti, ma ci ritroviamo poi con due passi indietro; fra l'altro, l'accordo di programma viene siglato fra la Giunta e l'USL all'inizio dell'anno per dare concreta attuazione alle disposizioni politiche previste in finanziaria e traslare quei 240 milioni di euro che serviranno per la gestione corrente. È naturale che l'USL cercherà di tenersi le "briglie" libere, perché l'USL dovrà cercare di soddisfare e i livelli essenziali di assistenza, e tutti quei servizi sanitari, sociali, assistenziali anche a dimensione territoriale di cui la Valle d'Aosta necessita e lei oggi ci ha anche detto che, se fossimo una regione di pianura con questa estensione e con questa popolazione, avremmo una sanità che costa meno. Siamo d'accordo, ma attraverso queste 2 finestre siamo convinti che di fatto si vanifichi quella intenzione sana e pulita, che lei ci ha espresso e su cui tutti si sono dichiarati d'accordo, di non tagliare soldi alla sanità, ma al tempo stesso di non volerli sprecare e noi non vorremmo che attraverso queste 2 eccezioni non conseguissimo più quegli obiettivi di finanza pubblica che tutti quanti, per ragioni che condividiamo, siamo costretti ad osservare.
Président - Je soumets au vote l'article 6 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 6
(Disposizioni per il contenimento della spesa in materia sanitaria)
1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, per l'anno 2006, l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 31 dicembre 2005 e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2006. Con l'accordo di programma di cui all'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), possono essere stabilite eccezioni ai suddetti limiti per professionalità di tipo sanitario di difficile reperibilità sul mercato e di forte impatto sull'appropriatezza dei livelli di assistenza da garantire all'utenza.
2. La Regione, che provvede al finanziamento del servizio sanitario senza oneri a carico del bilancio dello Stato, utilizzando le proprie risorse, può stabilire, fermo restando il principio della libera scelta dei cittadini per l'accesso alle strutture sanitarie appartenenti ad altre regioni, al fine del contenimento della dinamica della spesa sanitaria e con riferimento alle prestazioni erogate nel territorio regionale, sistemi di governo della mobilità sanitaria interregionale effettuata dai propri residenti che garantiscano il rispetto dei criteri di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni, con esclusione delle prestazioni erogate a pazienti oncologici e di quelle di ricovero relative alle discipline di alta specialità. I sistemi di governo sono definiti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 25
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Président - Sur l'article 7 la parole au Conseiller Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - Articolo 7, "Patto di stabilità per gli enti locali della Regione": a parte il fatto che il primo comma è pleonastico perché ricalca quello che già ha detto la finanziaria dello Stato, però perlomeno per farne buona memoria lo si fa con questo primo comma che viene riscritto "tel quel" come previsto in finanziaria. Vorrei soffermarmi un attimo e fare alcune puntualizzazioni sul ruolo del Consiglio permanente degli enti locali. Mi pare che ieri il Presidente Caveri abbia "tessuto le lodi" del rapporto esistente fra la Giunta e il CELVA o il CPEL...
(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)
... stessa famiglia. Proprio perché è la stessa famiglia, possiamo fare un ragionamento. Al CPEL è stato riservato un ruolo di tutto rispetto con le recenti modifiche normative della legge n. 54/1998 e ce lo ritroviamo un po' come il prezzemolo dappertutto a fornire pareri che sono comunque obbligatori, a siglare intese prima di procedere nella legislazione regionale e a rappresentare giustamente la volontà degli enti locali operanti nell'ambito del territorio regionale. I recenti fatti accaduti in Commissione forse meritano un'attenzione e una riflessione da parte di tutti. Lei, Presidente, nel "tessere le lodi" forse si riferiva a sé stesso, che nella sua funzione di Presidente ha un contatto periodico con il direttivo di questo organismo, un contatto proficuo, che permette di raggiungere determinati obiettivi politici o di legislazione, un contatto che non si è verificato in IV Commissione, dove ci siamo trovati innanzi a delle norme che richiedevano un'audizione con il CPEL - mi riferisco alla legge regionale sulla somministrazione di bevande pubbliche e alimenti - e quest'ultimo ha declinato volentieri la sua partecipazione ignorando il ruolo di una Commissione consiliare. Mi è parso di capire che questo atteggiamento sia mantenuto anche con altre Commissioni consiliari. Va bene che ci sono diversi livelli, c'è il livello esecutivo dove la Giunta ha un compito di proposizione delle norme della legislazione regionale e deve formularle in articoli, ma è altrettanto importante e rispettabile istituzionalmente il lavoro di analisi che fanno le Commissioni consiliari. Lavoro che non può essere mortificato al punto di invitare il CPEL e non trovarcelo come naturale interlocutore per fornire dei pareri o comunque indicare delle modificazioni delle leggi. Si tenga presente che sulla legge della somministrazione di bevande pubbliche e alimenti il CPEL ha proposto 50 emendamenti, che non sono stati neppure illustrati, sono stati recepiti nella legge e sono stati praticamente "digeriti" "obtorto collo" dai Commissari.
Penso, Presidente, che alla sua soddisfazione del rapporto con il CPEL corrisponda una profonda insoddisfazione della Commissione; naturalmente questa insoddisfazione è agli atti, è stata anche proclamata da colleghi della maggioranza, ma è una situazione che deve essere rivista radicalmente nella sua impostazione. Il CPEL non può continuare ad essere il convitato "di pietra" delle Commissioni e l'interlocutore privilegiato della Giunta. Ecco perché ci fa un po' strano vedere questo articolo che, nel fissare i criteri di stabilità finanziaria per gli enti locali della Regione, prevede un CPEL sottoscrivere un accordo per il rispetto e il raggiungimento dei vincoli, accordo che deve essere stabilito con la Giunta. Ci piacerebbe sapere, visto che il Presidente ha un'interlocuzione privilegiata con il CPEL, quali sono questi obiettivi che avete per il raggiungimento del Patto di stabilità con il CPEL, con cui avete forse già parlato, e quali sono i criteri che pensate di adottare per raggiungere questi obiettivi. Anche lo scorso anno ricordo la relazione di cui facevo cenno prima dell'Assessore Marguerettaz, dove elogiava il contenimento della spesa degli enti locali nel 3% rispetto all'anno precedente, come incremento di un anno rispetto all'altro... sono comunque obiettivi superiori rispetto a quelli che aveva fissato la finanziaria dello Stato a fine 2004 e dove la Regione Valle d'Aosta si ritiene sempre migliore rispetto alle altre. Un recente prospetto sull'organico presente a livello di enti locali, che ho richiesto all'ufficio competente, ha dimostrato come negli ultimi 3 anni già solo a livello di comunità montane l'organico sia aumentato di 100 unità. Vorremmo sapere quali sono i criteri che pensate di fissare con gli enti locali attraverso il rapporto privilegiato con il CPEL, visto che i dati non depongono a vostro favore, ma sono esattamente di segno opposto rispetto a quel contenimento della spesa pubblica che state millantando in questi articoli e che sicuramente non riuscirete a rispettare nel corso dell'esercizio 2006.
Président - La parole au Président de la Région, Caveri.
Caveri (UV) - Sarò lieto di farle avere la corposa documentazione.
Président - La parole au Conseiller Frassy.
Frassy (CdL) - Il mio intervento sarà breve, Presidente, non come il suo, ma sintetico in quanto si incentra solo sul comma 4. Il comma 4 è un altro di quegli artifizi con i quali avete scritto una legge del niente. Nelle more della definizione della disciplina prevista nei commi 2 e 3 - sono i commi dell'affermazione di principio, comma 1, del metodo, comma 2, chi gestisce il metodo ovvero la Giunta regionale, comma 3 -, la dotazione organica del personale degli enti locali e delle loro forme associative non può essere incrementata rispetto a quella prevista alla data del 30 settembre 2005. Non so se quando avete scritto questa legge eravate distratti o avevate una riserva mentale, ma lei saprà bene che la previsione non sempre collima con l'esistente, si fanno delle previsioni soprattutto negli organici e poi può essere che gli organici non abbiano per situazioni varie raggiunto quella previsione. Vorrei capire allora come fa questa norma a contenere le assunzioni quando potrebbe accadere che vi siano delle amministrazioni locali che abbiano una previsione di pianta organica che non è stata occupata con le assunzioni, con questa norma le consentite di continuare a fare le assunzioni al di là dell'obiettivo. Se invece prevista in luogo della data del 30 settembre 2005 vi fosse stata la specificazione di esistente a quella del 30 settembre 2005, sul presupposto che la pianta organica non può essere superata dalle assunzioni, probabilmente la norma sarebbe stata una norma chiusa. Rileviamo perciò ancora una volta come nel comma 4 si lasci un'ampia finestra per disattendere quella previsione di contenimento della spesa.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:
Consiglieri presenti e votanti: 32
Favorevoli: 21
Contrari: 11
Il Consiglio approva.
Presidente - Sull'articolo 8 la parola al Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - In materia di gestione del debito, ne abbiamo parlato questo pomeriggio con l'Assessore Marguerettaz sulle capacità di indebitamento della Regione, la capacità residua e i debiti residui. Abbiamo visto il prospetto, l'Assessore ha sottolineato il miglioramento della situazione finanziaria regionale. Qui volevo chiedere un chiarimento sulla politica di gestione del debito, che vede il comma 1 autorizzare la Giunta regionale a rinegoziare anche l'estinzione anticipata del debito residuo, quindi cerca di mettere fine ad eventuali debiti contratti in passato con una formula di estinzione anticipata. Il comma 4 invece l'autorizza a contrarre nuovi mutui. Vorremmo capire come si conciliano questi 2 commi e quale politica di gestione del debito viene privilegiata, se quella di chiudere anticipatamente dei debiti contratti in precedenza o quella di contrarre nuovi mutui.
Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Credo che la lettura combinata con attenzione dei 2 commi dia una rappresentazione abbastanza chiara, perché si dice: "al fine di ridurre l'onere del debito pubblico, la Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, ricorrendo, ove consentito dalle clausole contrattuali, anche all'estinzione anticipata", vuol dire che, se il debito che abbiamo in essere avesse delle condizioni particolarmente penalizzanti rispetto al mercato, è possibile estinguere. Nel quarto comma si dice solo: "nel caso di ricorso all'estinzione anticipata ove non ricorrano i presupposti per l'utilizzo di risorse proprie... è autorizzata a contrarre nuovi mutui", il che vuol dire fare dei mutui a condizioni più favorevoli per estinguere dei mutui in essere che hanno delle condizioni più sfavorevoli.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 26
Favorevoli: 19
Contrari: 7
Astenuti: 2 (Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:
Consiglieri presenti: 29
Votanti: 23
Favorevoli: 20
Contrari: 3
Astenuti: 6 (Comé, La Torre, Lattanzi, Salzone, Stacchetti, Viérin Marco)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola al Consigliere Riccarand, per mozione d'ordine.
Riccarand (Arc-VA) - Siccome si prospetta il fatto che non si riescano a chiudere i lavori entro la mezzanotte, chiederei una breve sospensione per la riunione dei Capigruppo, in modo da metterci d'accordo sulla prosecuzione dei lavori.
Presidente - Il Consiglio è sospeso per 5 minuti.
Si dà atto che la seduta è nuovamente sospesa dalle ore 22,50 alle ore 23,19.
Presidente - Colleghi, i Capigruppo hanno raggiunto l'unanimità su questa prosecuzione dei lavori. Oggi terminiamo i nostri lavori alle ore 24.00, proseguiremo l'esame venerdì della legge finanziaria di bilancio e delle 2 leggi e il Consiglio - vi farò pervenire lettera fra qualche istante - è convocato anche nella giornata di sabato e domenica.
Proseguiamo con l'articolo 10, dove vi è l'emendamento n. 4 del gruppo "Arcobaleno", di cui do lettura:
Emendamento
Aggiungere all'articolo 10, il comma 4:
"4. L'articolo 12 della legge regionale 30/1989 è abrogato.".
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Per spiegare questo emendamento, devo anche illustrare l'insieme dell'articolo 10. Questo articolo - ci è stato detto in Commissione, ma emerge chiaramente dal 1° comma - individua nei soggetti studenti lavoratori i soggetti da escludere da questo disegno di legge, in quanto si dice che gli studenti lavoratori hanno già delle agevolazioni, quindi non è necessario che si prevedano altre agevolazioni. Mi sembra strana la cosa, soprattutto mi sarebbe piaciuto che non fossero esclusi studenti lavoratori almeno dal fatto che, quando c'è una tesi o un lavoro di ricerca interessante, possano ottenere un contributo come riconoscimento. Mi sembra che si sarebbe dovuto intervenire in modo più selettivo, ma pazienza. Quello che chiediamo rispetto a questa legge, che siamo andati a guardarci sollecitati dall'articolo 10, riguarda l'articolo 12, che ormai non interessa più gli studenti lavoratori o gli studenti per i quali è stata pensata. L'articolo 10 nella prima stesura della legge n. 30/1989 diceva che la Regione valorizza e favorisce l'associazionismo universitario rivolto all'organizzazione e allo sviluppo in Valle d'Aosta di attività culturali, ricreative, turistiche e sportive. Era un modo per consentire agli studenti universitari di fare un'associazione per conto loro. Nel 1994 invece, visto che c'erano alcuni studenti universitari, fra cui quello che è diventato Capo Ufficio stampa della Presidenza della Regione e che ha avuto una serie di questioni penali, tanto che questo Consiglio ha votato una commissione di inchiesta, in quel momento quello studente universitario lavoratore insieme ad altri studenti universitari ha chiesto di poter avere qui in Valle dei corsi universitari delle loro facoltà, per cui organizzavano corsi di storia, di economia, per il sabato o altri giorni, in modo da evitare di frequentare l'università a Torino, Milano o altra città. Nel 1994 è parsa importante l'esigenza di garantire che studenti valdostani, che frequentavano facoltà a Torino o a Milano, potevano far spostare il loro docente per avere qui la lezione. In questo senso è stato modificato l'articolo 12, che dice: "la Regione favorisce l'associazionismo universitario rivolto all'organizzazione..."
(rumori in aula, il Presidente richiama i Consiglieri al silenzio)
... c'è un emendamento che proponiamo e cercavo di spiegare questo emendamento. So che la maggioranza boccerà l'emendamento, pazienza, in genere è così che fa, ma mi sembra giusto, qualunque sia la decisione della maggioranza, capire la proposta che viene fatta e la proposta che viene fatta è di questo tipo. Nel 1994 è stata modificata la legge, è stato consentito a gruppi di studenti universitari di organizzare corsi qui in Valle d'Aosta ed era consentito che gli studenti potessero organizzare cicli di lezioni, seminari di studi e conferenze e la Giunta concedeva fino al 70% delle spese. Ora, mi chiedo rispetto al 1994, dopo 11 anni, dopo che abbiamo qui un'università e una serie di corsi universitari collegati con il Politecnico o con altre strutture universitarie, ha ancora senso che prevediamo questo tipo di norma? Mi sembra inutile, tanto più che chi ha seguito un poco come è stata utilizzata questa norma, uno dei promotori di tale norma è quel Signore Capo Ufficio stampa della Regione che ha avuto una serie di guai. Penso che tale articolo possa essere abrogato, questa è la nostra proposta.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Guardi, collega Squarzino, è sempre abbastanza imbarazzante dover rispondere "a caldo" su un argomento che c'entra poco con l'insieme delle misure che riguardano l'università. Dovendo risponderle "a caldo", mi pare che in questo momento non abbiamo attività finanziate di tale genere. Effettivamente se attività di tale genere si devono fare, è più opportuno che passino attraverso l'università. Credo quindi si possa tranquillamente accogliere questo suo emendamento per dimostrare che le vogliamo bene, perché ci ha fatto così compagnia in questi giorni che un qualche elemento di soddisfazione stasera glielo dobbiamo dare, anche un po' come un regalo di Natale: glielo facciamo e accogliamo con plebiscito unanime della maggioranza questo suo emendamento.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 4 del gruppo "Arcobaleno":
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo così emendato:
Articolo 10
(Disposizioni in materia di agevolazioni per l'attuazione del diritto allo studio universitario. Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), è aggiunto il seguente:
"2bis. Sono altresì esclusi dagli interventi di cui alla presente legge gli studenti lavoratori.".
2. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 30/1989 è abrogato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle domande per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 10ter della l.r. 30/1989, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 1994, n. 37, presentate nel corso dell'anno 2006. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, inoltre, alle procedure per la concessione delle altre agevolazioni previste dalla l.r. 30/1989, relative all'anno accademico 2005/2006.
4. Sono abrogati:
a) l'articolo 12 della l.r. 30/1989;
b) l'articolo 2 della l.r. 37/1994.
Consiglieri presenti: 32
Votanti: 24
Favorevoli: 21
Contrari: 3
Astenuti: 8 (Comé, Frassy, Lattanzi, Lavoyer, Salzone, Stacchetti, Tibaldi,Viérin Marco)
Il Consiglio approva.
Presidente - Discutiamo ora l'emendamento n. 7 del gruppo "Arcobaleno" che introduce l'articolo 10bis:
Emendamento
Nel Capo II, dopo l'articolo 10 del ddl n. 96, è inserito il seguente:
"Art. 10bis
(Riduzione del trattamento indennitario degli amministratori regionali e degli enti locali)
1. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della l.r. 33/1995, è calcolato riducendo del 10 per cento gli importi lordi percepiti al 31 dicembre 2005.
2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale sono autorizzati ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni di bilancio per destinare i risparmi conseguiti ai sensi del comma 1.
3. Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), per gli anni 2006, 2007 e 2008, la spesa derivante dalla corresponsione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli amministratori degli enti locali è ridotta del 10 per cento rispetto a quella impegnata, allo stesso titolo, per l'anno 2005. Per i Comuni che, nel corso del 2005, hanno rinnovato i Consigli comunali, tale spesa è ridotta del 10 per cento rispetto a quella di competenza impegnata per l'anno 2005 per i nuovi organi, rapportata ad anno intero. Per le Comunità montane, tale spesa è ridotta del 10 per cento rispetto a quella di competenza impegnata per l'anno 2005 per i nuovi organi, rapportata ad anno intero.".
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Arc-VA) - Questo emendamento era stato tecnicamente predisposto dagli uffici della Presidenza rispettivamente del Consiglio e della Giunta sulla base di un accordo che era intervenuto in aula, sulla discussione di una mozione presentata dal nostro gruppo con l'impegno da parte del Presidente Caveri di far predisporre un emendamento da discutere con il Presidente del Consiglio e con i Capigruppo e da inserire nella finanziaria. Come abbiamo già detto ieri, questo emendamento non è stato portato avanti e la maggioranza dei gruppi si è orientata verso una risoluzione che è stata votata ieri. Riteniamo che quella risoluzione sia molto debole e pensiamo che in questo momento il Consiglio abbia la possibilità di inserire in finanziaria una normativa molto più significativa, che non contiene degli aspetti che sono di difficile gestione dal punto di vista tecnico e che nello stesso... ci permette di dare una risposta politica come Consiglio regionale a questa richiesta che viene... a tale indicazione che viene anche dai lavori parlamentari di una riduzione significativa dell'indennità dei Consiglieri e a cascata su tutta una serie di figure della pubblica amministrazione. Non so quali siano state le evoluzioni ultime della finanziaria statale e come sarà alla fine formulato questo problema della riduzione delle indennità dei Parlamentari; so che sarebbe del tutto inopportuno che ci mettiamo a "rimorchio" delle decisioni del Parlamento, mentre sarebbe una scelta autonoma fatta con la nostra finanziaria dare un segnale di maggiore sobrietà e risparmio rispetto a questo settore, segnale su cui apparentemente siamo tutti d'accordo, ma che poi abbiamo difficoltà a tradurre in termini reali. Manteniamo quindi questo emendamento, riteniamo che tecnicamente sia a posto e che possa essere votato.
In questo emendamento c'è il comma terzo che è molto importante, perché riguarda gli enti locali. Con questa formulazione si dà una spinta significativa rispetto ai Comuni, perché anche a livello di enti locali si arrivi ad una riduzione già dal prossimo anno del 10%. In assenza di questa norma di legge, ci sono dei forti dubbi che questo verrà fatto dal nostro sistema degli enti locali, quindi rischiamo di avere una manovra che è zoppicante, che anche rispetto al risparmio di denaro pubblico lascia molto a desiderare. Manteniamo tale emendamento e invitiamo il Consiglio a votarlo, perché sarebbe un segnale politico molto rilevante, ci metterebbe dal punto di vista legislativo a posto anche rispetto alla finanziaria nazionale e anticiperebbe tutta una serie di provvedimenti che rischieremmo di dover prendere tardivamente, a "rimorchio" della normativa nazionale.
Presidente - Se non vi sono interventi, pongo in votazione l'emendamento n. 7 del gruppo "Arcobaleno":
Consiglieri presenti: 33
Votanti: 28
Favorevoli: 6
Contrari: 22
Astenuti: 5 (Comé, Lavoyer, Salzone, Stacchetti, Viérin Marco)
Il Consiglio non approva.
Presidente - All'articolo 11 vi è l'emendamento n. 2 della II Commissione, che recita:
Emendamento
Al comma 6 dell'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancato accordo, ogni Comune contribuisce al finanziamento della Comunità montana in base alla spesa di riferimento determinata ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 48/1995.".
Vi è una richiesta di illustrazione dell'emendamento.
La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - Non era una casualità la richiesta di illustrazione di questo emendamento, perché è un emendamento che ha un riflesso non indifferente sulla finanza locale e, essendo un emendamento della II Commissione, immaginiamo che non sia stato valutato in sede CPEL. Vorremmo allora capire da chi lo ha presentato se lo ha concordato e qual è il parere del CPEL, perché, essendo un emendamento che riguarda la finanza locale, penso che avrebbe dovuto essere concordato.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Questi sono 2 emendamenti: l'emendamento al comma 6 dell'articolo 11 e poi ci sarà un secondo emendamento che andrà dopo l'articolo 17, che è connesso e riguarda il problema concordato con gli enti locali. Questo emendamento prevede un criterio di carattere generale per ripartire le spese fra i Comuni delle Comunità montane, in caso di mancanza di un accordo fra le parti, scatta un accordo di tipo automatico...
(interruzione del Consigliere Frassy, fuori microfono)
... naturalmente, anzi è una richiesta garantistica che le Comunità montane hanno fatto di intesa con i Comuni. Ogni tanto all'interno delle Comunità montane, e potrebbe citare nomi e cognomi, ci sono dei sindaci che sono un po' "artistici", quindi si tratta di una norma tecnica concordata e come tale è stata presentata in Commissione. Posso assicurarla, se lei si fida, visto che io curo i rapporti con gli enti locali, anzi prima mi ha anche rimproverato... insomma l'autorevole Direzione con i rapporti con gli enti locali dipende dalla Presidenza della Regione, anche lei ha molti rapporti, caliamo un velo pietoso su questo!
Presidente - Se non vi sono interventi, pongo in votazione l'emendamento n. 2 della II Commissione:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 27
Favorevoli: 20
Contrari: 7
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo così emendato:
Articolo 11
(Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)
1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 191.256.321 per l'anno 2006.
2. Per l'anno 2006, la somma di cui al comma 1 è ripartita, in deroga ai criteri stabiliti dall'articolo 18 della l.r. 48/1995, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 21, fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della medesima legge nel modo seguente:
a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione: euro 116.874.227 (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitoli 20501 - 20503 e 20745);
b) interventi per programmi di investimento: euro 36.329.962 da utilizzarsi, quanto ad euro 33.839.255, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (Fo.S.P.I.) di cui al titolo IV, capo II, della l.r. 48/1995 (obiettivo programmatico 2.1.1.03.) e quanto ad euro 2.490.707 per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica) - (obiettivo programmatico 2.1.1.03. - capitolo 33755);
c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: euro 38.052.132 (obiettivi programmatici 2.1.1.02 e 3.2) ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995.
3. Per l'anno 2006, in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r. 48/1995, le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), sono destinate:
a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per il triennio 1998/2000), come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20501 parz.);
b) per euro 105.599.698, al finanziamento dei Comuni (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitoli 20501 parz. e 20503);
c) per euro 6.833.000, al finanziamento delle Comunità montane (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20745).
4. Per l'anno 2006, in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r. 48/1995, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera b), è destinata:
a) per un importo pari a euro 12.127.594, alle spese d'investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20503);
b) per un importo pari a euro 4.000.000, alle spese per gli interventi di politica sociale, i cui criteri di riparto sono determinati dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20501 parz.).
5. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.
6. I Comuni hanno l'obbligo di concorrere al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento. In caso di mancato accordo, ogni Comune contribuisce al finanziamento della Comunità montana in base alla spesa di riferimento determinata ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 48/1995.
7. Gli enti locali hanno l'obbligo reciproco di concorrere, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.
Consiglieri presenti e votanti: 30
Favorevoli: 20
Contrari: 10
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12:
Consiglieri presenti: 29
Votanti: 26
Favorevoli: 19
Contrari: 7
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13:
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 25
Favorevoli: 21
Contrari: 4
Astenuti: 6 (Comé, Frassy, Lattanzi, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)
Il Consiglio approva.
Presidente - Sull'articolo 14 la parola al Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - La piccola modifica che qui è contenuta nell'articolo 14, comma 1, appare insignificante, ma necessita di una spiegazione che dalla relazione non si riesce a comprendere. Si stabilisce che i finanziamenti per Saint-Vincent, i programmi speciali di investimento non verranno più stabiliti con legge finanziaria bensì con legge di approvazione del bilancio, ma ripeto che la relazione non è chiara sul punto. Se qualcuno ci può dare qualche ragguaglio, non ci dispiace.
Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Questo è un articolo di natura tecnica, perché, rispetto agli impegni e rispetto all'allocazione delle risorse, questi 40 miliardi sono già stati destinati con la legge regionale del 24 dicembre 1996. In quella legge si parlava della liquidazione collegandola alla legge finanziaria, in realtà, per non utilizzare impropriamente la legge finanziaria, si indica l'autorizzazione alla liquidazione con la legge di bilancio e non la finanziaria, perché nella legge di bilancio c'è l'articolazione alla liquidazione e in questa nuova espressione non andiamo ad introdurre un articolo nella finanziaria, ma nella legge di bilancio, però non è un nuovo impegno o una nuova destinazione.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 14:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 23
Favorevoli: 20
Contrari: 3
Astenuti: 7 (Comé, Frassy, Lattanzi, Salzone, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 15:
Consiglieri presenti: 29
Votanti: 24
Favorevoli: 20
Contrari: 4
Astenuti: 5 (Comé, Lattanzi, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 16:
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 25
Favorevoli: 21
Contrari: 4
Astenuti: 6 (Comé, Frassy, Lattanzi, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)
Il Consiglio approva.
Presidente - Sull'articolo 17 la parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - L'articolo 17 in punto di principio è un articolo che riteniamo positivo sul presupposto che il piano esecutivo di gestione dovrebbe portare anche al cosiddetto "controllo di gestione" e, di conseguenza, dovrebbe portare a una contabilità più consapevole e più trasparente, perciò il principio lo condividiamo. È un principio che è richiamato da una legge già datata e rodata. Ci sorge però un piccolo dubbio, sul quale vorremmo che l'Assessore ci confortasse. Sappiamo che il meccanismo dei nostri enti locali ha bisogno spesso dell'ausilio delle Comunità montane per una serie di funzioni, tanto che alcune sono state addirittura imposte alle Comunità montane, cioè noi abbiamo il timore che i piccoli Comuni abbiano delle difficoltà a gestire questo tipo di adempimento, che peraltro riteniamo utile; di conseguenza, ci chiediamo se non sia possibile ipotizzare che il piano esecutivo di gestione venga fatto su modalità diverse rispetto alla gestione interna di un piccolo Comune, con il coinvolgimento ad esempio delle Comunità montane. Questo però non è previsto dalla legge regionale qui citata, di conseguenza vorremmo capire se tale preoccupazione che esprimiamo è stata espressa anche dal CPEL o se è stata verificata a livello politico e a livello d'ufficio. Magari poi il Presidente mi dice che il problema non sussiste.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Questo cosiddetto "PEG" è già in funzione da un po' di tempo e devo dire con soddisfazione, perché la sperimentazione che è stata condotta soprattutto in questi ultimi anni ha consentito oggi di poter fare il salto per entrare a regime. Naturalmente nessuno impedisce ai Comuni più piccoli di definire degli accordi con le Comunità montane per la gestione del PEG. In linea di principio mi sembra che si siano almeno per adesso tutti organizzati autonomamente.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 17:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 27
Favorevoli: 23
Contrari: 4
Astenuti: 3 (Comé, Stacchetti, Viérin Marco)
Il Consiglio approva.
Presidente - Vi è ora l'emendamento n. 3 della II Commissione, che recita:
Emendamento
Dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:
"Articolo 17 bis
(Spese di investimento delle Comunità montane. Modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1)
1. Al comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali), le parole: "fino al 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2006".
2. Al comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 1/2005, le parole: "fino al 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2006".
La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Questo emendamento sposta al 31 dicembre 2006 una deroga al regolamento attualmente in vigore e permette che l'avanzo di amministrazione delle Comunità montane del BIM possa essere destinato anche a spese correnti, non avendo tali enti per loro natura delle spese di investimento.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 3 della II Commissione:
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 26
Favorevoli: 21
Contrari: 5
Astenuti: 5 (Comé, Frassy, Lattanzi, Tibaldi, Viérin Marco)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 18:
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 25
Favorevoli: 21
Contrari: 4
Astenuti: 6 (Comé, Frassy, Lattanzi, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 19:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 25
Favorevoli: 21
Contrari: 4
Astenuti: 5 (Comé, Frassy, Lattanzi, Tibaldi, Viérin Marco)
Il Consiglio approva.
Presidente - Sull'articolo 20 la parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Credo che qui vi sia un argomento che è molto serio, nel senso che raggiungiamo complessivamente fra Giunta e Consiglio quasi 3.000 dipendenti, 2.979, cioè è veramente una cifra enorme. Oltre a questi ci sono tutte le consulenze e mi consta che l'Amministrazione regionale non sa neanche bene quant'è il numero delle consulenze, perché il 6 dicembre mi si risponde ad una richiesta dati, mi inviano i dati richiesti relativamente al personale e mi si dice: "per quanto riguarda le altre due richieste..." - che erano il numero dei consulenti e il numero dei contratti a tempo determinato, che una volta erano il "Co.Co.Co." - "... si informa che lo scrivente Dipartimento..." - il Dipartimento del personale della Presidenza della Regione - "... non è in possesso dei dati da lei richiesti"...
(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)
... firmato dal nuovo coordinatore, non importa da chi, anzi ho fatto la richiesta il 30 novembre. Credo che anche questi dati sarebbe interessante conoscerli...
(nuova interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)
... certo, come al solito l'indirizzo è sbagliato! A chi dovevo rivolgermi: al Presidente della Regione direttamente? All'Economato? Signor Presidente, se faccio una domanda e l'ufficio mi risponde: "non sono competente, si aggiusti", io ringrazio, cioè se la vostra amministrazione fa così anche con gli utenti....
Caveri - (fuori microfono)... se qualcuno chiede informazioni, deve chiederle ai politici, bisogna smetterla di bypassare i politici e chiedere direttamente ai dirigenti...
Squarzino (Arc-VA) - ... credo che sul personale bisogna fare una valutazione più attenta, allora approfitto del momento di parlare direttamente con il Presidente della Regione, che è sempre qui e che è quello che in questo momento mi ascolta e lo prego di farmi avere, prima che il Consiglio termini, questi dati.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 20:
Consiglieri presenti e votanti: 31
Favorevoli: 21
Contrari: 10
Il Consiglio approva.
Presidente - Con questo articolo sospendiamo l'esame della finanziaria.
Il Consiglio è riconvocato alle ore 9,00 di venerdì mattina.
La seduta è tolta.
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La séance se termine à 0 heures 4.