Oggetto del Consiglio n. 1406 del 14 luglio 2005 - Resoconto
OGGETTO N. 1406/XII - Disegno di legge: "Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5".
Articolo 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione, nel rispetto della Carta dei valori del volontariato, quale espressione dell'identità, dei principi e dei valori dell'attività di volontariato, riconosce il valore del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale, liberamente costituiti, come espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo e, salvaguardandone l'autonomia, favorisce il loro apporto originale e propositivo al conseguimento delle più ampie finalità sociali, culturali, civili e di protezione civile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina i rapporti delle istituzioni pubbliche, regionali e locali, con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale, agevolando il formarsi di nuove realtà associative, il consolidamento e il rafforzamento di quelle esistenti.
Articolo 2
(Definizioni e ambito di applicazione)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) attività di volontariato, il servizio continuativo reso, senza fini di lucro e remunerazione, per solidarietà anche indiretta, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, svolte, individualmente o in gruppi, tramite organizzazioni di cui il volontario fa parte, esclusivamente nei confronti di soggetti terzi rispetto all'organizzazione di volontariato;
b) associazionismo di promozione sociale, le attività di utilità sociale, svolte con l'esclusione di ogni scopo di lucro, prevalentemente a favore degli associati, mediante prestazioni personali, spontanee e gratuite, al fine di arrecare beneficio, direttamente o indirettamente, a singoli soggetti o alla collettività. La prevalenza si intende nel senso che l'eventuale attività svolta a favore di terzi aderenti non può riguardare più del 10 per cento degli stessi e del volume di attività complessivo, debitamente comprovato.
2. Le attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, di seguito congiuntamente denominate organizzazioni, si espletano nei seguenti ambiti:
a) sanitario, socio-assistenziale e socio-sanitario, con particolare riferimento alle fasce di bisogno sociale rappresentate da malattia, disagio, povertà, diversità, marginalità, disabilità e dipendenze patologiche mediante interventi rivolti a soggetti di qualsiasi età e senza distinzione di sesso o di provenienza geografica;
b) promozione e tutela dei diritti umani, della qualità della vita e delle pari opportunità;
c) prevenzione delle varie ipotesi di rischio di calamità naturali, con particolare riferimento alla protezione civile e alle attività connesse di soccorso, accoglienza, ascolto e accompagnamento;
d) protezione e tutela degli animali;
e) tutela e valorizzazione dell'ambiente, della cultura, del patrimonio storico, artistico e monumentale, promozione e sviluppo di attività connesse;
f) animazione, educazione, formazione ed orientamento delle giovani generazioni;
g) educazione e formazione degli adulti;
h) promozione dell'attività sportiva non agonistica;
i) promozione del turismo sociale;
j) cooperazione allo sviluppo.
3. La presente legge non si applica ai partiti politici, alle associazioni sindacali, alle associazioni professionali e di categoria, alle cooperative sociali, nonché alle organizzazioni che prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa o collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Articolo 3
(Svolgimento dell'attività)
1. L'attività degli aderenti alle organizzazioni non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le sole spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti previamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
2. La qualità di aderente alle organizzazioni è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di appartenenza.
3. Le organizzazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti strettamente necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
Articolo 4
(Atto costitutivo e statuto)
1. Le organizzazioni si costituiscono con atto scritto ove è indicata la sede legale. Nello statuto, allegato all'atto costitutivo, devono essere espressamente indicati:
a) la denominazione, seguita dalla locuzione "organizzazione di volontariato" o "associazione di promozione sociale";
b) l'oggetto sociale;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'organizzazione;
d) l'assenza di fini di lucro, la previsione che i proventi delle attività non possono essere in nessun caso ripartiti tra gli associati, la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli aderenti, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli aderenti, i loro diritti ed obblighi;
h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento;
j) l'obbligo di devoluzione, a fini di utilità sociale, del patrimonio residuo dopo la liquidazione in caso di scioglimento, cessazione o estinzione.
Articolo 5
(Risorse economiche)
1. Le organizzazioni traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote e contributi degli aderenti;
b) eredità, donazioni, legati ed erogazioni liberali in genere;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di altri enti, pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli aderenti e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.
Articolo 6
(Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale)
1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di volontariato ed associazionismo di promozione sociale, di seguito denominata struttura competente, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), nel registro possono iscriversi le organizzazioni aventi sede in Valle d'Aosta ed ivi operanti, anche come sezioni di organismi nazionali o sovranazionali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2 e costituitesi con le modalità di cui all'articolo 4.
3. Il registro è articolato in due distinte sezioni, una riservata alle organizzazioni di volontariato, l'altra alle associazioni di promozione sociale. È ammessa l'iscrizione in una sola sezione del registro.
4. Nel registro possono iscriversi anche gli organismi di coordinamento o collegamento o le federazioni aventi sede legale in Valle d'Aosta cui aderiscono organizzazioni operanti in ambito regionale.
5. Nel registro sono indicati gli estremi dell'atto costitutivo, dello statuto e delle loro eventuali modificazioni, la sede dell'organizzazione, l'oggetto e l'ambito territoriale di attività.
6. Il registro è annualmente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. L'iscrizione è subordinata alla presenza, nell'ambito dell'organizzazione, di almeno dieci aderenti, in prevalenza non appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
8. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per stipulare convenzioni con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici e per ottenere contributi dai medesimi enti.
Articolo 7
(Disciplina dei procedimenti di iscrizione nel registro, di revisione e di controllo)
1. L'istanza per l'iscrizione nel registro è indirizzata alla struttura competente, corredata della documentazione stabilita dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. L'iscrizione nel registro o il diniego dell'iscrizione sono disposti con provvedimento del dirigente della struttura competente entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. La struttura competente provvede ogni due anni e, comunque, quando ne ravvisi la necessità, anche in relazione agli esiti dei controlli disposti ai sensi del comma 5, alla revisione del registro, verificando il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione e l'effettivo svolgimento delle attività di volontariato o di promozione sociale da parte delle organizzazioni iscritte.
4. L'esito negativo della revisione comporta la cancellazione dal registro, con provvedimento del dirigente della struttura competente, e la conseguente risoluzione delle convenzioni in atto, nonché la decadenza da ogni altro beneficio connesso all'iscrizione.
5. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 10, sono disciplinate le modalità di effettuazione dei controlli sulle organizzazioni iscritte nel registro, al fine di verificarne l'effettiva operatività e la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.
Articolo 8
(Convenzioni)
1. Le organizzazioni iscritte nel registro da almeno tre mesi possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici.
2. Le organizzazioni iscritte nel registro da meno di un anno possono stipulare convenzioni di durata massima annuale, rinnovabili per una durata superiore, previa valutazione, da parte dell'ente stipulante, della qualità delle prestazioni rese e dei risultati ottenuti.
3. Gli elementi essenziali delle convenzioni sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Gli enti pubblicizzano la volontà di stipulare convenzioni con le modalità da essi definite, dandone comunque comunicazione a tutte le organizzazioni del loro territorio di riferimento, iscritte nel registro ed operanti nel settore di attività oggetto della convenzione.
5. Nella scelta delle organizzazioni con cui stipulare convenzioni, gli enti tengono conto prioritariamente:
a) dell'esperienza specifica maturata nell'attività oggetto di convenzione;
b) dell'esistenza di un'organizzazione operativa stabile sul territorio di riferimento;
c) della rilevanza attribuita alla formazione permanente e all'aggiornamento dei volontari.
6. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e le relative spese sanitarie, connesse con lo svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione, nonché la responsabilità civile verso terzi e le eventuali spese di tutela legale, esclusi i casi di dolo e colpa grave, degli aderenti alle organizzazioni sono elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale la convenzione è stipulata.
7. Le organizzazioni non possono partecipare a procedure di evidenza pubblica relative all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi o forniture.
Articolo 9
(Consulta regionale del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale)
1. È istituita la Consulta regionale del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale quale strumento di partecipazione consultiva delle organizzazioni agli interventi della Regione nei settori di loro diretto interesse. La Consulta dura in carica tre anni.
2. Alla Consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del suo presidente o su richiesta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, partecipano i legali rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel registro, o loro delegati. Alle riunioni della Consulta possono partecipare, senza diritto di voto, le organizzazioni aventi sede legale nel territorio regionale non iscritte nel registro.
3. La Consulta è presieduta dall'assessore regionale competente in materia di politiche sociali, o da suo delegato, e svolge i seguenti compiti:
a) si esprime, a maggioranza, sugli atti programmatori regionali relativi alle attività di volontariato e di promozione sociale;
b) definisce le problematiche di rilievo da sottoporre all'attenzione della Conferenza regionale di cui all'articolo 11;
c) designa i rappresentanti delle organizzazioni in seno al Comitato di gestione del fondo speciale di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato);
d) elegge, in seno al Comitato tecnico di cui all'articolo 10, i rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel registro;
e) fornisce, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, indicazioni e proposte per priorità e contenuti da realizzare nei piani di attività e nei bandi promossi dal centro di servizio del volontariato.
4. I compiti di segreteria della Consulta sono svolti dalla struttura competente.
Articolo 10
(Comitato tecnico)
1. È istituito il Comitato tecnico composto da:
a) il dirigente della struttura competente, o suo delegato;
b) il presidente del Comitato di gestione del fondo di cui all'articolo 15 della l. 266/1991, o suo delegato;
c) il presidente del centro di servizio per il volontariato di cui all'articolo 12, o suo delegato;
d) sei rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel registro, in misura proporzionale al numero delle iscrizioni nella relativa sezione, ferma restando la partecipazione di almeno un rappresentante per ognuna delle due sezioni in cui si articola il registro.
2. Il Comitato tecnico è nominato con deliberazione della Giunta regionale e dura in carica tre anni. Al Comitato spetta:
a) formulare alla Consulta le proposte di cui all'articolo 9, comma 3, lettera e);
b) esprimere parere sulle proposte di iscrizione o di cancellazione dal registro;
c) esprimere parere sulle iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale, programmate dalla Regione e rivolte o aperte agli aderenti alle organizzazioni.
3. Il Comitato tecnico adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento. Hanno comunque diritto a partecipare alle riunioni del Comitato tecnico gli assessori regionali, o loro delegati, competenti in relazione agli argomenti all'ordine del giorno. Dell'attività svolta, il Comitato tecnico fornisce regolarmente informazioni alla Consulta.
4. I compiti di segreteria del Comitato tecnico sono svolti dalla struttura competente.
5. La carica di componente del Comitato tecnico è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le disposizioni vigenti per il personale regionale.
Articolo 11
(Conferenza regionale del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale)
1. L'assessore regionale competente in materia di politiche sociali convoca ogni tre anni la Conferenza regionale del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale, anche con il compito di esaminare le problematiche individuate dalla Consulta in relazione alle attività, ai bisogni e all'identità delle organizzazioni.
2. Alla Conferenza partecipano i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni presenti nel territorio regionale, iscritte e non iscritte nel registro, i rappresentanti degli enti locali, dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, i patronati e gli enti di cui all'articolo 15 della l. 266/1991.
Articolo 12
(Centro di servizio per il volontariato)
1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale del centro di servizio per il volontariato regionale costituito ai sensi dell'articolo 15 della l. 266/1991.
2. Il Comitato di gestione del fondo, istituito con le modalità di cui all'articolo 15 della l. 266/1991, provvede, ogni quinquennio, ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione dell'unico centro di servizio per il volontariato della Valle d'Aosta.
3. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro, in numero non inferiore al 20 per cento di quelle iscritte al momento della pubblicazione del bando, possono richiedere al Comitato di gestione la costituzione del centro di servizio, con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti delle organizzazioni richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività dell'istituendo centro di servizio ed indicando il nominativo di colui che assume la responsabilità amministrativa del centro il quale sottoscrive, congiuntamente agli altri legali rappresentanti delle organizzazioni richiedenti, l'istanza di costituzione.
4. Il Comitato di gestione valuta le istanze ricevute sulla base dei criteri predeterminati nel bando e istituisce con proprio provvedimento il centro di servizio.
5. Il centro di servizio armonizza la propria attività con le indicazioni della programmazione regionale, sulla base di appositi protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione.
6. Il centro di servizio è commissariato dal Comitato di gestione qualora sia accertato il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato, ovvero lo svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di accertate inadempienze o irregolarità nella gestione.
7. Entro sei mesi dal commissariamento, il Comitato di gestione provvede ad espletare le procedure di cui al comma 2, utili alla costituzione di un nuovo centro di servizio.
8. Il funzionamento del centro di servizio è disciplinato da apposito regolamento interno approvato dagli organi competenti, il cui contenuto deve essere conforme alle indicazioni di cui all'articolo 4.
9. Il centro di servizio redige i bilanci, preventivo e consuntivo, e li trasmette al Comitato di gestione. I proventi derivanti da fonti diverse dal Comitato stesso sono amministrati separatamente.
Articolo 13
(Attività relative alle associazioni di promozione sociale. Modificazione della legge regionale 21 aprile 1994, n. 12)
1. La Regione, sulla base di apposita convenzione, dota il centro di servizio di un fondo per lo svolgimento delle attività delle associazioni di promozione sociale.
2. Il centro di servizio predispone annualmente il piano di attività delle associazioni di promozione sociale e lo presenta alla Giunta regionale che lo approva, stabilendo altresì l'ammontare del fondo di cui al comma 1.
3. Dal fondo sono esclusi i contributi erogati alle associazioni ai sensi della legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta).
4. L'articolo 3 della l.r. 12/1994 è sostituito dal seguente:
"Articolo 3
(Procedure)
1. L'istanza per l'ottenimento del contributo è presentata alla struttura regionale competente in materia di disabilità entro il 28 febbraio dell'anno per il quale il contributo è richiesto.
2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione ogni altra modalità procedurale relativa alla concessione dei contributi.
3. La deliberazione di cui al comma 2 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.".
Articolo 14
(Strutture per manifestazioni e attività istituzionali)
1. La Regione e gli enti locali, nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità, possono prevedere forme e modi per concedere alle organizzazioni, in uso gratuito, beni, mobili e immobili, utili allo svolgimento di manifestazioni e iniziative temporanee promosse dalle organizzazioni medesime.
2. La Regione e gli enti locali possono altresì concedere alle organizzazioni, in uso gratuito, beni, mobili ed immobili, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
Articolo 15
(Iniziative di formazione)
1. La Regione favorisce la partecipazione degli aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro alle iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento professionali svolte o promosse dalla stessa o da agenzie formative nei settori di diretto intervento delle organizzazioni.
Articolo 16
(Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione, la Consulta regionale del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'articolo 9 è convocata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale nomina il Comitato tecnico di cui all'articolo 10 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La struttura competente, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 10, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione delle organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato per verificarne l'effettiva natura ai fini dell'iscrizione, d'ufficio, nella sezione di competenza. Salva l'eventuale diversa collocazione in relazione agli esiti della predetta ricognizione, le organizzazioni già iscritte nel registro non necessitano di nuova iscrizione.
4. In sede di prima applicazione, i criteri per l'istituzione del centro di servizio per il volontariato della Valle d'Aosta, di cui all'articolo 12, sono individuati e pubblicati a cura del Comitato di gestione del fondo, di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 17
(Rinvio)
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applica la normativa statale vigente in materia di organizzazioni di volontariato e di associazionismo di promozione sociale.
Articolo 18
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83;
b) legge regionale 9 febbraio 1996, n. 5;
c) comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16.
Articolo 19
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in euro 30.000 annui per il triennio 2005/2007, trovano copertura con le risorse disponibili per il 2005/2007 del Fondo regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004).
Président - Nous débutons nos travaux en examinant le point n° 35 de l'ordre du jour.
La parole au rapporteur, le Conseiller Viérin Laurent.
Viérin L. (UV) - Le Statut spécial d'Autonomie attribuait à notre région jusqu'en 2001 une compétence législative d'intégration et d'application en matière d'assistance et de bienfaisance publique, domaine très vaste qui comprend également les services sociaux. Mais depuis la réforme du titre Ve de la Constitution, par la loi constitutionnelle n° 3/2001 les services sociaux relèvent de la compétence législative exclusive des régions et la Vallée d'Aoste bénéficie donc aussi de cette extension, en vertu de la clause de faveur visée à l'article 10 de ladite loi. C'est donc dans ce sens qui va le présent projet de loi, qui est l'expression de cette nouvelle compétence législative régionale en matière de bénévolat et qui a pour objectif de doter la Vallée d'Aoste d'un instrument normatif susceptible de simplifier les démarches administratives, d'accélérer les procédures et de rendre les dispositions afférentes au volontariat plus claires et plus compréhensibles pour les citoyens.
Il faut dire, en outre, que nous nous trouvons à examiner, aujourd'hui, une moderne prévision législative qui représente le premier exemple en Italie où l'on imagine, dans un même projet de loi, la réglementation du bénévolat et aussi des associations à caractère social et de solidarité. L'on peut, donc, dire que l'on est, pour ce qui est de ce domaine, à l'avant-garde.
Il est important de souligner que pour élaborer ce projet de loi, nous avons opté pour la concertation avec les organismes concernés, concertation qui s'est concrétisée par différentes réunions et prises en compte de la part de l'Administration régionale des avis et des observations desdits organismes. Nous pouvons donc affirmer que ce texte réglementaire est le fruit d'une collaboration efficace entre le monde du "non profit" et les acteurs de la politique régionale.
J'ai ici la liste des rencontres et des moments les plus importants, qui sont à la base de l'élaboration de ce projet de loi, qui est donc né et s'est concrétisé avec le processus de la concertation et du partage. Une série de rencontres entre les structures de l'Assessorat, l'Assesseur compétent et tous les sujets intéressés par ce projet de loi, qui partent de novembre 2003, avec le premier accord pour modifier la loi, pour arriver jusqu'à ce printemps et le travail dans les commissions compétentes après le texte qui a été licencié par le Gouvernement régional.
C'est un projet qui se compose de 18 articles, dont je vais vous illustres les principes et les principales nouveautés. Tout d'abord, pour ce qui est des finalités dudit projet on reconnaît la valeur sociale du bénévolat et des associations à caractère social et de solidarité comme principe fondamental, et ce, dans le plein respect de leur autonomie, afin de promouvoir la formation de nouvelles associations et de soutenir celles qui existent déjà. Tout en énonçant ces principes, qui confirment, entre autres, la gratuité du bénévolat et de l'activité des associations à caractère social et de solidarité, l'on réglemente également les rapports entre les institutions publiques, les organisations de bénévoles et les associations à caractère social en assurant la participation de ces dernières aux phases de programmation régional et en prévoyant l'attribution d'aides au titre de leur activité.
Après les principes, venons aux nouveautés. Le registre, voilà la principale nouveauté: l'on assiste à la création d'un registre unifié, auquel peuvent s'inscrire les organisations de bénévoles et les associations à caractère social et de solidarité. Cette inscription au registre est indispensable aux fins de la passation de conventions avec l'Administration régionale et les collectivités régionales ou locales. Cette nouvelle réglementation sauvegarde le droit des sections locales des associations susmentionnées immatriculées au registre national d'être automatiquement inscrites au registre régional. Le registre, qui est unique, qui prévoit des procédures concernant l'inscription, la radiation et la révision, est tout de même divisé en deux sections, l'une pour les organisations de bénévoles et l'autre réservée aux associations à caractère social et de solidarité. La nouveauté qu'apporte notre projet réside dans le fait que ces structures devront désormais justifier d'un nombre minimum d'associés pour pouvoir être inscrites au registre régional, et ce, afin d'éviter la création d'organismes de type "familial".
Un autre élément de nouveauté est représenté par la création de deux organismes:
- le premier est la Conférence régionale, dont le mandat est de 3 ans et qui est chargée essentiellement de favoriser et de développer le volontariat et la promotion sociale en collaborant concrètement avec les organes politiques de la Région, la société civile et le Centre de service pour le volontariat;
- le second est le Comité technique, qui est à la fois l'organisme chargé d'exécuter les décisions de la Conférence et l'organisme auxiliaire de la structure administrative régionale compétente en la matière.
Venons maintenant au Centre de service du volontariat: la loi réglemente le fonctionnement et les tâches du Centre de service pour le volontariat en remplaçant la réglementation nationale sanctionnée par un décret ministériel de 1997, dont on reprend d'ailleurs les contenus. La nouveauté apportée par notre projet de loi est qu'il fixe une durée maximale pour la gestion du Centre de service. L'on prévoit, en outre, la possibilité pour la Région de confier au Centre de service pour le volontariat les fonctions de gestion relatives aux activités des associations à caractère social et de solidarité, par le biais de la création d'un fonds, tout à fait autonome par rapport à celui qui est visé à la loi régionale n° 12/1994, dont les procédures d'attribution sont par ailleurs simplifiées et déréglementées par notre projet de loi.
En conclusion je pense que l'on peut affirmer que ce projet de loi représente une grande occasion pour le monde du bénévolat et aussi des associations à caractère social et de solidarité, qui permet entre outre aux réalités liées au monde du "non profit", présentes et très enracinées en Vallée d'Aoste, d'être organisées et soutenues par l'Administration régionale, tout en maintenant leur autonomie, dans une optique de rationalisation et d'efficacité, afin de garantir une synergie d'action et un meilleur fonctionnement de leurs services, qui représentent en quelque sorte une opportunité fondamentale et irremplaçable pour toute la collectivité.
Président - Je déclare ouvert le débat.
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Questo disegno di legge rappresenta sicuramente la volontà dell'Assessore di offrire uno strumento di cornice normativa e di sostegno all'attività delle associazioni di volontariato e di promozione sociale.
È una legge che l'Assessore ha discusso a lungo, per quasi un anno con le diverse associazioni interessate in un gruppo di lavoro. È un disegno di legge di cui il Consiglio non può che prendere atto, nel senso che la stessa Commissione competente in materia non ha sentito la necessità di ascoltare ulteriormente i rappresentanti delle Associazioni interessate da questa normativa. Anche oggi, come Consiglio, siamo chiamati a prendere atto di questo disegno di legge, che traduce le nuove competenze previste per le Regioni dalla riforma del Titolo V della Costituzione in materia di servizi sociali. La base di questa normativa è reperibile all'interno delle leggi statali, la n. 266 del 1991 e la n. 383 del 2000, e abbiamo visto anche che in parte ricalca alcune parti della legge regionale dell'Emilia Romagna, la quale, prima di noi, ha esercitato questa sua competenza. Sappiamo anche che la legge n. 266 dovrà essere rivista e modificata ed è chiaro che in quel momento si interverrà su questa legge regionale sulla base di eventuali nuove scelte fondamentali.
Noi condividiamo la scelta della Giunta di riconoscere il valore del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Siamo convinti che a questa realtà vada riconosciuta, anche nelle scelte normative, autonomia di azione e capacità innovativa nell'analizzare i nuovi bisogni emergenti e nell'individuare risposte originali adeguate. A questo proposito, a mio avviso, forse era possibile accentuare maggiormente questa autonomia delle associazioni del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale, indicate nel comma 1 dell'articolo 1, là dove si parla delle finalità. Non ho trovato modo diverso, ma faccio un appello: nel momento in cui si dovranno definire i piani di zona, dovranno essere predisposti sul territorio i soggetti in cui analizzare le realtà del territorio ed elaborare delle risposte; a mio avviso, in quella sede, bisogna che sia le associazioni di volontariato che quelle di promozione sociale siano chiamate a portare il loro contributo nella programmazione, e non solo nel momento della gestione.
Analizzando questo disegno di legge, c'è una parte che ci sia alquanto perplessi. Sembra che ci sia una gestione alquanto burocratica e dirigistica del mondo del volontariato. In campo nazionale, ma anche nelle altre Regioni, si individuano nel Registro e nell'Osservatorio gli strumenti per conoscere e monitorare le realtà del volontariato e associative presenti nel territorio. In campo regionale viene previsto un Registro che noi riteniamo strumento importante per conoscere la complessa e multiforme realtà dell'associazionismo e del volontariato e che offre, anche a chi si vuole avvicinare a questo mondo, la certezza di conoscere quelle realtà strutturate in modo organico e che rispettano tutte le norme della trasparenza, sia all'interno che all'esterno della propria attività.
Per quanto riguarda invece l'Osservatorio, sembra quasi che esso sia stato, per così dire, sostituito da una serie di organismi, il cui compito prevalente sembra essere quello di controllare dall'alto le attività del volontariato e delle associazioni. Esiste infatti una Consulta regionale presieduta dall'Assessore che designa o elegge i rappresentanti all'interno di due Comitati (Comitato di gestione e Comitato tecnico), secondo criteri della rappresentatività delle realtà più consistenti. In questo modo ci può essere il rischio che, ancora una volta, le associazioni più forti prevalgano su quelle più piccole e che forse sono più settoriali.
In questo susseguirsi di organismi non si capisce bene dove trovi spazio proprio la caratteristica peculiare del volontariato, che è quella di rispondere in modo flessibile alle esigenze e ai bisogni che riesce a cogliere nella società. Si ha l'impressione che la forza del volontariato non sia nelle idee e nei valori che porta e di cui sono portatrici anche le piccolissime associazioni e realtà, ma sia nella forza dei numeri, di grandi associazioni che sono presenti anche in Valle d'Aosta nell'ambito della protezione civile, ad esempio. Questo potrebbe essere un pericolo, su cui bisogna fare attenzione; quindi chiederei, a chi deve designare, un'attenzione particolare perché non siano, ancora una volta, i più grandi a decidere per i più piccoli!
Si direbbe anzi che proprio il carattere innovativo e sperimentale che caratterizza le proposte del volontariato non sia considerato come valore, tanto che questa capacità innovativa e sperimentale non è considerata un requisito con cui valutare le organizzazioni con cui gli enti intendono sperimentare convenzioni (si veda ad esempio il comma 5 dell'articolo 8, dove si individuano una serie di criteri condivisibili, ma manca - a nostro avviso - il criterio dell'innovazione). È prevista anche l'organizzazione triennale di una Conferenza del volontariato come sede del dibattito, del confronto, ma a cui pare non essere attribuita alcun potere, alcuna capacità decisionale, è una conferenza consultiva, di informazione... non voglio continuare oltre. Questa è la legge che il volontariato, insieme all'Assessore, ha voluto e siglato e ne prendiamo atto, anche se ci stupisce che il mondo del volontariato accetti di essere "ingabbiato" in organismi burocratici.
Noi abbiamo alcune osservazioni e domande che corrispondono ad emendamenti che presentiamo, emendamenti che non sono pregiudiziali rispetto alla nostra approvazione della legge; possiamo dire che noi approviamo la legge a prescindere da... e l'approviamo perché è una legge che le associazioni hanno fortemente voluto. È una legge che può essere interessante dal punto di vista sperimentale, perché sperimenta un modello nuovo, come faceva notare il relatore, modello che probabilmente deve essere realizzato per verificare se funziona o non funziona, e credo che lo spirito con cui questa legge vada attuata sia proprio questo spirito di sperimentazione, nel senso che si deve verificare se effettivamente nella vita di questi organismi il volontariato continui a vivere per le sue specialità oppure non rischi di essere in parte soffocato.
Presento gli emendamenti alla Presidenza.
Président - La parole au Conseiller Lanièce.
Lanièce (SA) - La "Stella Alpina" dà un giudizio positivo sul disegno di legge oggi in esame, discusso in modo approfondito con le varie associazioni di volontariato esistenti in Valle. Infatti il metodo seguito nell'elaborazione dell'articolato è stato quello della concertazione con gli organismi interessati attraverso vari incontri e nell'acquisizione da parte dell'Amministrazione regionale dei pareri resi dagli organismi interpellati. Si può quindi condividere quanto indicato nella relazione, là dove si afferma che il dettato normativo è il frutto del fecondo connubio fra il mondo del "non profit" e la volontà politica regionale.
Questo disegno di legge è importante perché riconosce il valore del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale, e quindi merita un doppio plauso: il primo, rivolto a quelle risorse umane che nella nostra regione si organizzano per intervenire nelle situazioni di difficoltà, in cui vengono a trovarsi molti Valdostani. L'esistenza di una rete di solidarietà e di una volontà di intervento nelle situazioni di criticità è indice di un alto livello di civiltà, al quale la nostra comunità è pervenuta. D'altronde che la Valle d'Aosta non sia un'isola felice, dove non esistono problemi e difficoltà, è una verità che non inficia il valore dei risultati che pure sono stati ottenuti: la crescita della nostra comunità e il discreto livello, la buona qualità della vita per molti Valdostani sono una verità incontrovertibile e non è negata neppure dalle situazioni di crisi incombenti e dal fatto che molti dati dimostrano che esiste, anche in Valle d'Aosta, il fenomeno delle nuove povertà e che la crisi, soprattutto quella del settore industriale, pone a rischio il posto di lavoro e il futuro di molti lavoratori. Le situazioni di crisi alle quali è possibile mettere mano grazie al volontariato sono molteplici e quello del volontariato è un settore importante, anche e soprattutto per la tempestività con cui si occupa dei problemi. Prima che un problema venga riconosciuto tale a livello politico-amministrativo e si approntino le risposte, trascorre infatti inevitabilmente un lasso di tempo forse un po' troppo lungo. Il volontariato invece percepisce immediatamente il problema e interviene per affrontarlo, anche se il problema in oggetto non costituisce un'emergenza sociale diffusa e riguarda magari un numero ristretto di persone.
Il secondo plauso lo rivolgiamo alla pubblica amministrazione. Credo di dover dire che, poco a poco, la Regione sta prendendo coscienza di non poter continuare ad essere una presenza invasiva in tutti i settori, mostrando la capacità di riconoscere i fenomeni e di programmare le risposte affidandone però la gestione alle vere risorse sociali. Il volontariato, come la cooperazione e come anche le organizzazioni del privato sociale, sono una ricchezza, poiché consentono una molteplicità di risposte e perché consentono alla Regione di non doversi attrezzare per essere sempre e solo lei a dare risposte ai problemi, risposte che - come abbiamo visto - spesso sono tardive in ragione della lentezza e della burocrazia.
In merito al testo che fra poco analizzeremo presenterò, a nome del nostro gruppo, 2 emendamenti che vanno nella direzione di agevolare il compito delle associazioni di volontariato per quanto riguarda le strutture a disposizione e l'acquisizione di documentazione e informazioni utili alla loro attività.
Per concludere, a titolo puramente propositivo, mi permetto di evidenziare alcune possibili criticità. Mi preoccupa il fatto che possa determinarsi ciò che avviene nel volontariato che opera a livello internazionale. L'esperienza del volontariato italiano è uscita nel dicembre scorso da un confronto che ha coinvolto tutte le realtà operanti in Italia. Il volontariato si è interrogato sui propri costi: l'aiuto, il sostegno, l'intervento a fronte di situazioni di criticità hanno un costo che, talora, l'esistenza di leggi e di procedure burocratiche da osservare rendono più oneroso ed eccessivo. La macchina del volontariato ha dei costi di gestione che talvolta assorbono una fetta eccessiva della stessa quantità di risorse destinate all'intervento e alle persone che dovrebbero fruirne godendone i benefici. È un poco come la Regione che, per funzionare, spende una fetta rilevante del proprio bilancio per le cosiddette "spese correnti". Spero quindi che il volontariato in generale e quello valdostano in particolare, riesca a superare questi limiti e queste criticità.
Desidero inoltre segnalare all'Assessore quello che considero un bisogno. A questo volontariato organizzato, strutturato, riconosciuto se ne aggiunge un altro, per certi versi sommerso e comunque molto attivo: si tratta spesso di un volontariato assolutamente spontaneo e che in altre realtà regionali, penso al Trentino, sta diventando molto importante. È il volontariato dei gruppi di auto mutuo aiuto, che vanno a coprire problematiche come l'alcolismo, la condivisione di talune malattie, le problematiche genitoriali..., andando a coprire una vastissima gamma di problematiche. Si tratta di un ambito che considero di grande importanza e ne prefiguro lo sviluppo anche nella nostra regione. Queste dinamiche, tuttavia, come è il caso delle dinamiche degli alcolisti anonimi, non prevedono la possibilità che i partecipanti si diano la visibilità pubblica, e quindi è impossibile immaginare che possano strutturarsi in modo da risultare compatibili con una regola di carattere burocratico-amministrativo o con una legge. Parte del lavoro che svolgono può rientrare nelle dinamiche indirette del volontariato, ma l'auto mutuo aiuto ne è una componente differenziata, né è pensabile attivare in modo gerarchico, quindi non spontaneo, attività di auto mutuo aiuto, la cui caratteristica imprescindibile è quella di essere costituita da pari che condividono un problema e lo affrontano, per lo più in assenza di esperti esterni o di professionisti.
Mi auguro quindi che l'approvazione della legge regionale sul volontariato sia l'occasione per migliorare il lavoro e l'azione dei volontari e delle loro associazioni in Valle d'Aosta e che si ponga attenzione alle dinamiche dell'auto mutuo aiuto, magari anche promovendo opportune iniziative per verificare come la diffusione di questi gruppi si stia producendo in altre regioni, in modo da favorirne lo sviluppo anche in Valle d'Aosta.
Président - S'il n'y a pas d'autres Conseillers qui souhaitent intervenir, je ferme la discussion générale.
La parole à l'Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Fosson.
Fosson (UV) - Grazie di tutte le osservazioni, grazie soprattutto ai relatori per l'entusiasmo con cui hanno affrontato queste problematiche, ma grazie anche ai miei uffici e a tutto il mondo del volontariato che ha lavorato su questa legge - non semplice da scrivere - per un anno circa.
Il punto di partenza nostro è stato proprio quello di raccogliere al meglio questa opportunità che il volontariato ci offre, per utilizzare al meglio questa che è una risorsa importante per la Valle d'Aosta. Già ha detto il relatore come questa legge riunisce insieme due tipi di volontariato, ma con lo stesso spirito: mentre il volontariato propriamente detto è aperto a 360° a tutti i bisogni, il volontariato di promozione sociale è invece un volontariato aperto soprattutto a una certa fascia degli iscritti, però lo spirito è uguale.
Il nostro desiderio era, con questi articoli, di non essere assolutamente invasivi, ma di cogliere tutte le aspirazioni del volontariato, di farlo partecipare alle nostre scelte; organizzare vuol dire proprio quello, avere dei relatori che liberamente si rapportassero con noi, in quanto non ci si poteva rapportare a tutte le 99 associazioni attualmente iscritte. La nostra intenzione non era sicuramente quella di "ingabbiarlo", tant'è vero che questa legge è stata ampiamente voluta dal volontariato, anche là dove precisa i rapporti, le convenzioni, il finanziamento. Forse si poteva fare un po' di più, ha detto la collega Squarzino, sono d'accordo, anche se ho raccolto la sua frase che diceva: "fare un po' di più, però non ho trovato il modo per farlo in modo diverso"; quindi il desiderio di fare di più è di tutti, ma non è facile trovare un testo che risponda maggiormente a quelle che sono state le esigenze del nostro volontariato.
Per quanto riguarda i due gruppi di emendamenti, ringrazio "Stella Alpina" di averlo presentato per tempo, lo abbiamo potuto studiare. Sicuramente sono tutti e due accoglibili, soprattutto l'emendamento 1, cioè all'articolo 3, quando si cerca di aprire questo mondo del volontariato all'Europa, questa è una dimensione che non avevamo previsto e che è giusto accogliere. Così le modifiche all'articolo 14, dove prevede che non solo la Regione e gli enti locali, ma anche l'azienda USL possa concedere ad uso gratuito dei beni alle associazioni di volontariato.
Per quanto riguarda gli emendamenti del gruppo "Arcobaleno", sicuramente l'emendamento 2 e l'emendamento 3 possono essere accolti; anzi, tra l'altro, ringrazio, perché l'emendamento 2 prevede l'inserimento di circoli privati e associazioni comunque denominate che dispongano limitazioni con riferimenti alle condizioni economiche: questo non l'avevamo previsto, credevamo che fosse sottinteso, ma non è vero, quindi è meglio precisarlo. Così lo stesso anche l'emendamento 3 viene accolto, là dove prevede di accogliere quelle associazioni di volontariato che pongano un carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle loro attività. L'emendamento 4 non può essere accolto, perché per accedere ai documenti amministrativi c'è una legge regionale e l'emendamento 1 è stato ampiamente discusso con tutte le associazioni di volontariato in base alla realtà valdostana, per cui non possiamo modificarlo. Non accetteremmo quindi gli emendamenti 1 e 4, invece accetteremmo gli emendamenti 2 e 3.
Président - Je rappelle que la IIe Commission a donné son avis favorable à majorité, ainsi que la Ve Commission; l'avis favorable a été donné aussi par le Conseil permanent des collectivités locales.
Nous passons à l'examen du projet de loi.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - A l'article 2 il y a un amendement du groupe "Arcobaleno", dont je donne lecture:
Emendamento
Al comma 3 dell'articolo 2 inserire dopo "cooperative sociali" il seguente testo:
"ai circoli privati e associazioni comunque denominate che dispongano limitazioni con riferimenti alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura".
Je le soumets au vote:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 2 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 2
(Definizioni e ambito di applicazione)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) attività di volontariato, il servizio continuativo reso, senza fini di lucro e remunerazione, per solidarietà anche indiretta, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, svolte, individualmente o in gruppi, tramite organizzazioni di cui il volontario fa parte, esclusivamente nei confronti di soggetti terzi rispetto all'organizzazione di volontariato;
b) associazionismo di promozione sociale, le attività di utilità sociale, svolte con l'esclusione di ogni scopo di lucro, prevalentemente a favore degli associati, mediante prestazioni personali, spontanee e gratuite, al fine di arrecare beneficio, direttamente o indirettamente, a singoli soggetti o alla collettività. La prevalenza si intende nel senso che l'eventuale attività svolta a favore di terzi aderenti non può riguardare più del 10 per cento degli stessi e del volume di attività complessivo, debitamente comprovato.
2. Le attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, di seguito congiuntamente denominate organizzazioni, si espletano nei seguenti ambiti:
a) sanitario, socio-assistenziale e socio-sanitario, con particolare riferimento alle fasce di bisogno sociale rappresentate da malattia, disagio, povertà, diversità, marginalità, disabilità e dipendenze patologiche mediante interventi rivolti a soggetti di qualsiasi età e senza distinzione di sesso o di provenienza geografica;
b) promozione e tutela dei diritti umani, della qualità della vita e delle pari opportunità;
c) prevenzione delle varie ipotesi di rischio di calamità naturali, con particolare riferimento alla protezione civile e alle attività connesse di soccorso, accoglienza, ascolto e accompagnamento;
d) protezione e tutela degli animali;
e) tutela e valorizzazione dell'ambiente, della cultura, del patrimonio storico, artistico e monumentale, promozione e sviluppo di attività connesse;
f) animazione, educazione, formazione ed orientamento delle giovani generazioni;
g) educazione e formazione degli adulti;
h) promozione dell'attività sportiva non agonistica;
i) promozione del turismo sociale;
j) cooperazione allo sviluppo.
3. La presente legge non si applica ai partiti politici, alle associazioni sindacali, alle associazioni professionali e di categoria, alle cooperative sociali, ai circoli privati e associazioni comunque denominate che dispongano limitazioni con riferimenti alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura, nonché alle organizzazioni che prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa o collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - A l'article 3 il y a un amendement du groupe "Stella Alpina", dont je donne lecture:
Emendamento
Dopo il comma 3 dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:
"4. Le organizzazioni hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli enti locali nei settori di loro interesse.
5. La Regione favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti e alle iniziative nazionali e dell'Unione Europea."
Je le soumets au vote:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 3 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 3
(Svolgimento dell'attività)
1. L'attività degli aderenti alle organizzazioni non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le sole spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti previamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
2. La qualità di aderente alle organizzazioni è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di appartenenza.
3. Le organizzazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti strettamente necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
4. Le organizzazioni hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli enti locali nei settori di loro interesse.
5. La Regione favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti e alle iniziative nazionali e dell'Unione Europea.
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - A l'article 6 il y a un amendement du groupe "Arcobaleno", dont je donne lecture:
Emendamento
All'articolo 6, comma 7, eliminare l'espressione "in prevalenza".
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Prendo atto che l'Assessore non condivide questo emendamento, volevo però illustrarlo egualmente, spiegare il motivo, lo metto ugualmente ai voti e, come dicevo prima, non è la votazione pro o contro un emendamento che può cambiare il nostro giudizio sul disegno di legge.
Volevo spiegare il motivo per cui questo "in prevalenza" non funziona. Siamo d'accordo sul fatto che venga individuato come requisito minimo di iscrizione ai registri il fatto che un'associazione abbia almeno 10 aderenti, perché mi sembra che un'associazione esiste quando un numero minimo di persone si mette insieme per analizzare una situazione. Ci fa specie il fatto che si preveda che possano concorrere al numero di 10, persone appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, anche se non in forma prevalente. Sono d'accordo che una stessa famiglia possa partecipare alla stessa associazione, però un'associazione dovrebbe rappresentare la società civile, dare voce alla società civile, non dar voce ad una famiglia!
Proponiamo quindi di togliere "in prevalenza", nel senso che preferiremmo che si dicesse perché un'associazione possa iscriversi al registro, deve avere almeno 10 aderenti non appartenenti alla stessa famiglia anagrafica; poi, in più per arrivare a 12 o oltre aderenti possono aggiungersi tutti i familiari che si vogliono, però questo ci sembra un elemento non opportuno!
Président - Je soumets au vote l'amendement:
Conseillers présents: 24
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 21 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Isabellon, Maquignaz, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Salzone, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent).
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents: 30
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 5 (Curtaz, Lattanzi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - A l'article 8 il y a un amendement du groupe "Arcobaleno", dont je donne lecture:
Emendamento
Al comma 5 dell'articolo 8 aggiungere un'ulteriore lettera d):
"d) dell'offerta di modalità di carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse".
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Qui voglio ringraziare l'Assessore - anche per l'emendamento all'articolo 2 - per avere accettato questo emendamento, perché mi sembra che i due emendamenti accettati dall'Assessore vadano proprio nella logica di valorizzare di più le caratteristiche del volontariato. Ringrazio di aver colto che la specificità del mondo del volontariato e dell'associazionismo è proprio la capacità di offrire risposte innovative e sperimentali per affrontare problemi di carattere generale. Credo che sia interessante che questa caratteristica venga inserita là dove gli enti pubblici devono scegliere, all'interno delle varie proposte, il soggetto più adatto a gestire un servizio.
Président - Je soumets au vote l'amendement:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 29
Contre: 1
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 8 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 8
(Convenzioni)
1. Le organizzazioni iscritte nel registro da almeno tre mesi possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici.
2. Le organizzazioni iscritte nel registro da meno di un anno possono stipulare convenzioni di durata massima annuale, rinnovabili per una durata superiore, previa valutazione, da parte dell'ente stipulante, della qualità delle prestazioni rese e dei risultati ottenuti.
3. Gli elementi essenziali delle convenzioni sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Gli enti pubblicizzano la volontà di stipulare convenzioni con le modalità da essi definite, dandone comunque comunicazione a tutte le organizzazioni del loro territorio di riferimento, iscritte nel registro ed operanti nel settore di attività oggetto della convenzione.
5. Nella scelta delle organizzazioni con cui stipulare convenzioni, gli enti tengono conto prioritariamente:
a) dell'esperienza specifica maturata nell'attività oggetto di convenzione;
b) dell'esistenza di un'organizzazione operativa stabile sul territorio di riferimento;
c) della rilevanza attribuita alla formazione permanente e all'aggiornamento dei volontari;
d) dell'offerta di modalità di carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse.
6. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e le relative spese sanitarie, connesse con lo svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione, nonché la responsabilità civile verso terzi e le eventuali spese di tutela legale, esclusi i casi di dolo e colpa grave, degli aderenti alle organizzazioni sono elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale la convenzione è stipulata.
7. Le organizzazioni non possono partecipare a procedure di evidenza pubblica relative all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi o forniture.
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 10:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 11:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 12:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 13:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - A l'article 14 il y a un amendement du groupe "Stella Alpina", dont je donne lecture:
Emendamento
"L'articolo 14 è così modificato:
Articolo 14
(Strutture per manifestazioni e attività istituzionali)
1. La Regione, gli enti locali e l'Azienda USL, nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità, possono prevedere forme e modi per concedere alle organizzazioni, in uso gratuito, beni, mobili ed immobili, utili allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative temporanee promosse dalle organizzazioni medesime.
2. La Regione, gli Enti Locali e l'Azienda USL possono altresì concedere alle organizzazioni, in uso gratuito, beni, mobili ed immobili per lo svolgimento delle loro attività istituzionali."
Je le soumets au vote:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 15:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 16:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Il y a ensuite le dernier amendement du groupe "Arcobaleno", dont je donne lecture:
Emendamento
Aggiungere l'articolo 16 bis
(Diritto di informazione)
"1. Alle associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte negli appositi registri regionali è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi."
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Lo ritiro, signor Presidente, perché l'obiettivo che voleva raggiungere è espresso, seppure in modo diverso, dall'emendamento n° 1 proposto dalla "Stella Alpina". L'obiettivo della trasparenza e dell'accesso ai documenti viene ugualmente recepito.
Président - Le dernier amendement du groupe "Arcobaleno" est retiré.
Je soumets au vote l'article 17:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 18:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 19:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote le projet de loi dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 30
Le Conseil approuve à l'unanimité.