Oggetto del Consiglio n. 1027 del 15 dicembre 2004 - Resoconto
OGGETTO N. 1027/XII - Disegno di legge: "Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18".
Articolo 1
(Finalità ed oggetto)
1. Al fine di garantire una gestione dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi ispirata ai principi di efficienza e di efficacia, di solidarietà, di sussidiarietà e di adeguatezza, la presente legge disciplina le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza pubblica, trasformate e riordinate ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), con particolare riguardo alla Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, trasformata in azienda pubblica di servizi alla persona.
Articolo 2
(Partecipazione al sistema dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi)
1. Gli enti, pubblici e privati, di cui all'articolo 1 partecipano al sistema regionale di erogazione dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi, nonché agli organismi di programmazione delle attività svolte sul territorio regionale nei medesimi settori.
CAPO II
DISCIPLINA DELLA CASA DI RIPOSO
G.B. FESTAZ/MAISON DE REPOS J.B. FESTAZ, TRASFORMATA IN AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
SEZIONE I
ORGANI E FUNZIONAMENTO
Articolo 3
(Natura e organizzazione)
1. La Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, trasformata in azienda pubblica di servizi alla persona ai sensi dell'articolo 37, comma 2, della l.r. 21/2003, di seguito denominata azienda, è ente pubblico, dotato di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, finanziaria e gestionale.
2. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità del servizio erogato, nel rispetto del pareggio di bilancio, attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi, tra questi ultimi, i trasferimenti regionali.
3. L'azienda informa inoltre il proprio funzionamento e la propria attività al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di programmazione e funzioni di organizzazione e di gestione.
Articolo 4
(Statuto e regolamento di organizzazione)
1. Il funzionamento dell'azienda è disciplinato dallo statuto, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'azienda nel rispetto della normativa vigente, della presente legge, delle finalità originarie indicate nelle tavole di fondazione, nonché degli obblighi derivanti da eredità, legati o donazioni nel tempo acquisiti.
2. Il consiglio di amministrazione dell'azienda adotta un proprio regolamento con il quale è disciplinata l'organizzazione interna, nonché sono definiti i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto del principio della programmazione delle assunzioni e della imparzialità e pubblicità delle procedure selettive alle stesse preordinate. Il regolamento di organizzazione definisce inoltre, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro, le cause di cessazione del rapporto di lavoro, nonché i principi generali di condotta ai quali deve improntarsi il comportamento dei dipendenti, anche al fine di assicurare l'efficienza e la qualità del servizio erogato.
3. Lo statuto, il regolamento di organizzazione e le relative modificazioni, deliberati con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio di amministrazione, sono approvati dalla Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 10.
Articolo 5
(Organi dell'azienda ed organo di revisione)
1. Sono organi dell'azienda:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) l'organo di revisione contabile.
2. Il presidente è individuato tra i componenti del consiglio di amministrazione, in modo che esso rappresenti gli interessi originali dei soci fondatori secondo le modalità indicate dallo statuto.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, qualora lo statuto non contempli la figura del vice presidente, le funzioni sono svolte dal consigliere delegato o, in difetto, dal consigliere più anziano di nomina o, in caso di contemporanea nomina, dal più anziano di età.
4. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed è composto da sette membri designati, rispettivamente, tre dalla Giunta regionale, due dal Comune di Aosta e due dalla Diocesi di Aosta. I componenti del consiglio di amministrazione nominati successivamente all'insediamento, in sostituzione di altri dimessisi, decaduti o altrimenti cessati dalla carica, restano in carica fino alla scadenza naturale dell'organo. Alle designazioni di competenza della Giunta regionale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).
5. Le dimissioni, la decadenza o la cessazione dalla carica, altrimenti determinatesi, della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione determina la decadenza dell'intero collegio. In tal caso, la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario per l'amministrazione ordinaria dell'azienda, con il compito di provvedere agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi ordinari, oltre che al compimento degli atti indifferibili ed urgenti. Al commissario competono i compensi stabiliti dalla Giunta regionale con l'atto di nomina.
6. L'organo di revisione assicura la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile dell'azienda. Esso può essere costituito in forma collegiale o monocratica. Lo statuto ne determina la composizione, la durata e le modalità di nomina.
7. I revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e non possono assumere, presso l'azienda o presso organismi ad essa collegati, rapporti di lavoro, di consulenza ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
8. Oltre alle cause di incompatibilità e di esclusione di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 11/1997, la carica di componente del consiglio di amministrazione o di revisore dei conti è incompatibile con le seguenti cariche:
a) sindaco, assessore comunale, presidente o assessore di comunità montana;
b) amministratore o dirigente di enti, pubblici e privati, con i quali l'azienda intrattenga rapporti di natura patrimoniale o di consulenza legale, amministrativa e tecnica, o che svolgano attività concorrenziale con l'azienda.
9. Le incompatibilità di cui al comma 8 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione alla scadenza del predetto termine.
10. I componenti del consiglio di amministrazione prestano la loro funzione gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'azienda può stipulare contratti di assicurazione contro i rischi derivanti agli amministratori dall'espletamento del proprio mandato.
11. Ai revisori dei conti è assegnato un compenso stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
Articolo 6
(Attribuzioni e funzionamento degli organi)
1. Il presidente è il legale rappresentante dell'azienda e la rappresenta in giudizio, previa autorizzazione ad agire o a resistere del consiglio di amministrazione. Il presidente convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto.
2. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo. In particolare, esso definisce gli obiettivi e i programmi dell'azienda, verificando la rispondenza dei risultati della gestione con gli indirizzi impartiti e gli obiettivi fissati.
3. Spetta in ogni caso al consiglio di amministrazione:
a) approvare lo statuto e le relative modificazioni;
b) approvare i regolamenti dell'azienda e le relative modificazioni;
c) approvare il bilancio di previsione, il rendiconto e il bilancio di esercizio;
d) approvare i piani e i programmi dell'azienda, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale in materia;
e) deliberare l'acquisto e la cessione di beni immobili, nonché l'accettazione di eredità, legati e donazioni;
f) approvare la dotazione organica dell'azienda, su proposta del direttore;
g) approvare le proposte di convenzioni;
h) designare i rappresentanti dell'azienda presso altri enti o istituzioni.
4. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.
5. Le deliberazioni, salva diversa previsione di legge o di statuto, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
6. Sono comunque adottate con il voto unanime dei presenti le deliberazioni concernenti la cessione o l'acquisto, anche a titolo gratuito, di beni immobili, di eredità e di legati.
7. Il consigliere che, a qualsiasi titolo, abbia interesse nell'argomento in discussione o in votazione deve astenersi dal parteciparvi. Analogo dovere di astensione sussiste allorquando l'interesse riguardi il coniuge del consigliere, ovvero suoi parenti fino al quarto grado o suoi affini entro il secondo grado.
Articolo 7
(Direttore)
1. Il direttore dell'azienda è nominato dal consiglio di amministrazione.
2. L'incarico di direttore è conferito a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea;
b) competenze derivanti da qualificata e comprovata attività professionale o esperienza gestionale, almeno quinquennale;
c) conoscenza della lingua francese, da accertare con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di accesso del personale con qualifica dirigenziale, salvo che l'accertamento non sia già stato conseguito ai fini dell'accesso presso altre pubbliche amministrazioni per fasce funzionali corrispondenti.
3. Nel caso in cui l'esperienza quinquennale di cui al comma 2, lettera b), sia maturata nell'ambito di strutture socio-sanitarie residenziali, l'incarico di direttore può essere conferito anche a soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
4. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo pieno ed esclusivo, regolato da contratto di diritto privato, a tempo determinato, per un periodo comunque non superiore alla durata del consiglio di amministrazione. Il contratto può essere rinnovato alla scadenza.
5. Il direttore in scadenza resta comunque in carica sino alla nomina del nuovo direttore.
6. Il trattamento economico del direttore è determinato dal consiglio di amministrazione.
7. In virtù dell'esclusività del rapporto, l'incarico di direttore è incompatibile con lo svolgimento di altra attività lavorativa, dipendente o autonoma. Per i lavoratori dipendenti, l'incompatibilità si intende rimossa con il collocamento in aspettativa, senza retribuzione, in conformità a quanto previsto dai rispettivi contratti di lavoro.
8. Il consiglio di amministrazione dichiara la decadenza del direttore e recede dal contratto nei casi di esclusione e di incompatibilità di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 11/1997, nonché nei casi di incompatibilità di cui all'articolo 5, comma 8, se il direttore non abbia rimosso l'impedimento entro trenta giorni dal suo verificarsi. Il consiglio di amministrazione dichiara inoltre la decadenza del direttore e recede dal contratto quando abbia valutato negativamente i risultati della gestione, con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione, nel rispetto del contratto di lavoro.
9. Con l'atto che dichiara la decadenza del direttore ai sensi del comma 8, il consiglio di amministrazione dispone, sino alla nomina del nuovo direttore e per un periodo comunque non superiore a sei mesi, l'assegnazione delle funzioni direttive ad altro dipendente dell'azienda; al sostituto è assicurato il trattamento economico previsto per il direttore nel contratto risolto.
Articolo 8
(Compiti del direttore)
1. Il direttore è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'azienda, della quale egli è tenuto ad assicurare la conformità agli obiettivi fissati e agli indirizzi impartiti dal consiglio di amministrazione. Il direttore è inoltre responsabile della regolare compilazione e tenuta dei libri relativi all'amministrazione, nonché della corretta impostazione e conservazione dell'archivio dell'azienda.
2. Spettano in particolare al direttore tutti gli adempimenti che non siano altrimenti riservati agli organi dell'azienda, compresa l'adozione degli atti, anche negoziali, che impegnano l'azienda all'esterno e di quelli concernenti la gestione del personale.
SEZIONE II
CONTROLLI, BILANCIO, PATRIMONIO
E PERSONALE
Articolo 9
(Controlli interni)
1. L'azienda, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, si dota di sistemi di valutazione interna diretti ad accertare la correttezza, l'efficacia e l'economicità della gestione tecnica e amministrativa, nonché di metodologie e di sistemi di verifica per il controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni rese.
Articolo 10
(Controlli esterni)
1. Sono soggetti ad approvazione i seguenti atti dell'azienda ed ogni loro successiva modificazione:
a) lo statuto;
b) il regolamento di organizzazione e di contabilità;
c) il bilancio di previsione, il rendiconto e il bilancio di esercizio;
d) la dotazione organica.
2. Al fine dell'approvazione, l'azienda trasmette le deliberazioni concernenti gli atti di cui al comma 1 alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali, entro dieci giorni dalla loro adozione. La struttura formula le proprie osservazioni nei trenta giorni successivi, salva interruzione del termine per la richiesta di integrazioni e chiarimenti, e trasmette alla Giunta regionale proposta motivata di approvazione o di diniego dell'approvazione.
3. L'atto si intende approvato se all'azienda non è comunicato un provvedimento motivato di diniego dell'approvazione entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello stesso ovvero dal ricevimento delle integrazioni e dei chiarimenti eventualmente richiesti all'azienda ai sensi del comma 2.
4. Il consiglio di amministrazione dell'azienda può essere sciolto in caso di gravi violazioni di legge o di statuto, di gravi irregolarità nella gestione amministrativa, contabile e patrimoniale, di mancato perseguimento delle finalità statutarie o di gravi inefficienze riscontrate nell'erogazione delle prestazioni.
5. Lo scioglimento è disposto dalla Giunta regionale che nomina, contestualmente, un commissario. Al commissario nominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5.
Articolo 11
(Bilancio e contabilità)
1. L'azienda adotta la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale, secondo le norme del codice civile.
2. L'azienda si dota di un regolamento di contabilità che stabilisce, in particolare:
a) la ripartizione delle competenze tra i soggetti dell'azienda preposti alla programmazione, all'adozione e all'attuazione degli atti di gestione economica e finanziaria, ove non stabilita dalla presente legge e dallo statuto;
b) la tipologia e le modalità dei controlli interni di cui all'articolo 9;
c) la disciplina dell'attività contrattuale dell'azienda;
d) l'eventuale istituzione di un servizio di economato per la gestione delle spese di non rilevante ammontare.
3. L'unità temporale della gestione del bilancio è l'anno finanziario. Esso inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
4. Il consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo e il rendiconto, nonché il bilancio di esercizio. Il bilancio preventivo è approvato entro il 31 ottobre. Il bilancio di esercizio e il rendiconto sono approvati entro il 30 aprile.
5. Qualora entro il 31 dicembre il bilancio preventivo non risulti ancora esecutivo, il consiglio di amministrazione può deliberarne la gestione provvisoria, nei limiti di un dodicesimo degli stanziamenti previsti per ciascun mese, per un periodo comunque non superiore a quattro mesi.
6. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 4, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario per la predisposizione e l'approvazione del bilancio e del rendiconto. Al commissario competono i compensi stabiliti con l'atto di nomina.
Articolo 12
(Patrimonio e fonti di finanziamento)
1. Il patrimonio dell'azienda è costituito dal patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà, inventariato all'atto della trasformazione, nonché dai beni successivamente acquisiti nell'esercizio dell'attività dell'azienda, anche a titolo di liberalità.
2. La Regione, per la gestione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, assicura all'azienda un finanziamento, le cui modalità sono stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione, secondo il sistema della quota capitaria, in relazione diretta con il numero e la tipologia degli ospiti, tenuto anche conto della qualità dei servizi erogati.
Articolo 13
(Personale)
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda ha natura privatistica ed è disciplinato da contratti collettivi di lavoro stipulati, secondo i criteri e le modalità di cui al titolo III della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali, istituita ai sensi dell'articolo 46 della medesima legge, in rappresentanza dell'azienda, sulla base delle direttive impartite dal Presidente della Regione, sentito il consiglio di amministrazione ed in conformità alle direttive impartite ad altre aziende o agenzie analoghe, operanti sul territorio regionale.
2. Ai sensi dell'articolo 37, comma 3, della l.r. 21/2003, e comunque fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo di lavoro, al personale dipendente dell'azienda continua ad applicarsi il contratto collettivo di lavoro vigente al momento della trasformazione in azienda.
3. Il nuovo contratto collettivo di lavoro, stipulato con le modalità di cui al comma 1, assicura ai dipendenti dell'azienda il trattamento economico e giuridico in godimento al momento della trasformazione in azienda, compresa l'anzianità di servizio maturata; il trattamento economico in godimento è assicurato mediante il riconoscimento di un assegno ad personam non riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE
Articolo 14
(Abrogazione)
1. La legge regionale 12 luglio 1996, n. 18, è abrogata.
Articolo 15
(Disposizioni transitorie)
1. I soggetti competenti alle designazioni dei componenti il consiglio di amministrazione dell'azienda ai sensi dell'articolo 5, comma 4, vi provvedono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il presidente in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvede alla convocazione della seduta di insediamento non oltre quindici giorni dall'acquisizione dell'ultimo provvedimento di designazione. Il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è comunque prorogato fino all'insediamento del nuovo organo di amministrazione.
2. Il consiglio di amministrazione, nominato ai sensi del comma 1, adotta lo statuto, conformandosi alle disposizioni della presente legge, entro tre mesi dal suo insediamento; in attesa dell'adozione, si applica lo statuto vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 12, comma 2, i rapporti finanziari tra la Regione e l'azienda rimangono disciplinati dalla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 18/1996, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Sino all'adozione del regolamento di contabilità di cui all'articolo 11, comma 2, trovano applicazione le disposizioni di contabilità già applicate dall'azienda al momento della trasformazione.
5. Il direttore in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato sino alla scadenza naturale del contratto.
Articolo 16
(Disposizioni finanziarie)
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in annui euro 2.120.000 a decorrere dall'anno 2005, trovano copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2004/2006 nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica) nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui al capitolo 61310, previsto dall'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), come modificato dalla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004), secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 3, della l.r. 38/2001 stessa.
Articolo 17
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Président - La parole au rapporteur, Conseiller Cesal.
Cesal (UV) - Devo premettere che la presente relazione è stata redatta congiuntamente con il relatore della II Commissione, collega Adriana Viérin.
Il decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207, attuativo della legge 8 dicembre 2000 n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), definisce, nel dettaglio, la nuova disciplina delle IPAB in sostituzione di quella posta dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (cosiddetta "legge Crispi"), sancendone la definitiva abrogazione alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo. Il decreto ha previsto la trasformazione obbligatoria delle istituzioni in questione in aziende di pubblici servizi od in persone giuridiche di diritto privato. Si stabilisce inoltre che per le istituzioni che erogano direttamente servizi assistenziali la trasformazione debba avvenire in aziende pubbliche di servizi alla persona. Per operare la trasformazione il riferimento non può che essere dunque al decreto legislativo n. 207/2001 sia per quanto riguarda la forma giuridica, che per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili.
Il disegno di legge, che oggi viene presentato al Consiglio Valle, ha lo scopo di fissare gli elementi normativi essenziali in maniera particolare per la Casa di riposo "G.B. Festaz"/Maison de repos "J.B. Festaz", che nel corso del 2004 - il 29 aprile per l'esattezza - ha gia provveduto alla sua trasformazione in azienda di pubblici servizi alla persona.
Il capo I definisce le finalità della legge, l'oggetto trattato e stabilisce la partecipazione delle ex aziende II.PP.A.B. al sistema regionale di erogazione dei servizi, nonché la loro partecipazione al sistema regionale dei servizi ed agli organismi di programmazione riferiti ai settori socio?assistenziali e socio?sanitari.
Il capo II, che comprende gli articoli da 3 a 13, è completamente dedicato alla disciplina della Casa di riposo "G.B. Festaz"/Maison de repos "J.B. Festaz" riconoscendone all'articolo 3 la sua natura giuridica come azienda pubblica di servizi. Viene inoltre riconosciuta la competenza del consiglio di amministrazione (articolo 4) nell'approvazione dello statuto, armonizzandolo con le tavole di fondazione. Stesse disposizioni vengono previste per la stesura del regolamento interno. L'articolo 5 stabilisce gli organi dell'azienda, le modalità, le nomine e le incompatibilità, sancendone tra l'altro la gratuita per quanto attiene alla funzione di consigliere di amministrazione. L'articolo 6 definisce le attribuzioni al consiglio di amministrazione ed al suo presidente, disciplina inoltre le modalità di acquisto e cessione di beni immobili, nonché l'accettazione di eredità, legati e donazioni. Gli articoli 7 e 8 disciplinano la figura del direttore, indicandone i requisiti per l'ottenimento dell'incarico, i compiti e le funzioni ad esso affidati ed i limiti per lo svolgimento dello stesso. L'articolo 9 prevede che l'azienda si doti di un sistema di controllo della qualità dei servizi erogati. L'articolo 10 individua gli atti che debbono essere sottoposti all'approvazione della Giunta regionale. L'articolo 11 fissa la natura della contabilità aziendale. L'articolo 12 individua il patrimonio aziendale ed indica nella gestione di servizi socio?assistenziali e sanitari la principale fonte di finanziamento.
L'articolo 13 regolamenta il passaggio del personale dipendente alla nuova struttura ed il relativo status giuridico. Dopo un lungo e proficuo confronto con le organizzazioni sindacali ed un approfondito dibattito in seno alle commissioni consiliari competenti, la soluzione che viene presentata al Consiglio, nel rispetto delle indicazioni esplicite del disegno di legge quadro, mantiene, in capo al personale occupato presso la Casa di riposo "G.B. Festaz"/Maison de repos "J.B. Festaz", tutti i diritti acquisiti e le condizioni di miglior favore maturate. Viene affermata la natura privatistica del rapporto di lavoro ed il personale viene trasferito in un comparto parallelo al comparto unico del pubblico impiego (così come l'APS di Aosta e l'ARER). Al personale viene però garantito il trattamento economico e normativo in godimento al momento della sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro mediante il riconoscimento di un assegno "ad personam" non riassorbibile da futuri aumenti contrattuali. Relativamente alla parte normativa, in attesa della definizione di un contratto di lavoro specifico riguardante il settore, viene garantita l'applicazione del contratto collettivo vigente per il comparto unico del pubblico impiego. Inoltre viene mantenuta, a tutto il personale in forza, la facoltà di transitare, a domanda, nei ruoli degli enti del comparto unico regionale e degli altri enti strumentali della Regione, nei limiti dei posti vacanti di eguale profilo professionale. Vorrei preannunciare la presentazione su questo articolo di un emendamento definitivo, che verrà presentato e illustrato dall'Assessore successivamente.
Il capo III reca le disposizioni transitorie e finali con l'abolizione della legge n. 12 luglio 1996 n. 18, che regolamentava i rapporti patrimoniali con la Regione ed emana le necessarie disposizioni finanziarie con la dichiarazione di urgenza dell'intero provvedimento.
Président - Je déclare ouvert le débat.
La parole à l'Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Fosson.
Fosson (UV) - Ringrazio i Consiglieri Cesal e Adriana Viérin per il lavoro svolto su un argomento non certo semplice, che ci siamo trovati a trattare in questa necessità, come è stato ben detto. Proprio perché vi è stata una lunga contrattazione con i sindacati e un lavoro proficuo, mi permetto di farvi avere un emendamento all'articolo 13, che è stato frutto di un nostro lavoro, di un lavoro dell'Ufficio personale ed è stato condiviso e siglato da tutte le organizzazioni sindacali.
Président - L'amendement qui vient d'être présenté par l'Assesseur est en cours de distribution, ainsi qu'un amendement concernant les dispositions financières qui a été déposé de la part de l'Assesseur Marguerettaz.
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Questo provvedimento risponde ad una necessità che è stata prevista dal decreto legislativo n. 207/2001 in applicazione della legge n. 328/2000. Le indicazioni normative introducono due nuovi aspetti: uno, trasformare le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali in aziende pubbliche di servizi alle persone; l'altro, il rapporto di lavoro dei dipendenti è di natura privatistica, per cui va prevista una contrattazione collettiva apposita. Queste sono le due novità che sono introdotte dalla legge nazionale, novità che indirettamente la nostra legge finanziaria n. 21/2003 aveva già fatte proprie, prevedendo la possibilità per la Casa di riposo "G.B. Festaz" di trasformarsi in azienda pubblica di servizi alle persone. Tale possibilità si è realizzata durante questo anno solare: ad aprile 2004 il consiglio di amministrazione ha deliberato tale passaggio e a giugno 2004 vi è stata una deliberazione di Giunta che ha fatto proprio il passaggio. Questo come premessa alla legge.
Rispetto a tale provvedimento, vorrei fare due tipi di osservazioni: la prima sul metodo di lavoro, l'altra sul contenuto. Per quanto riguarda il metodo di lavoro, credo vi sia stata da parte della Giunta una sottovalutazione del problema e della complessità dei problemi inerenti al rapporto di lavoro nuovo che si stava instaurando con i dipendenti. Perché parlo di sottovalutazione del problema? Perché è stata assunta a giugno una decisione e poi si sono aspettati 4 mesi per formalizzare tale decisione in un disegno di legge e solo in questa fase sono emersi problemi relativi al personale.
Il secondo aspetto sottovalutato è probabilmente il rapporto con i sindacati e quindi la complessità di tale questione, tanto che, se si fosse avuta un'attenzione nei confronti dei sindacati, si sarebbe forse già dovuto, nel momento in cui si andava a definire la deliberazione, contattare i sindacati, perché, a norma dell'articolo 9 del contratto collettivo di lavoro, questo andava fatto. Forse se contestualmente al momento in cui veniva definita la deliberazione si fosse riusciti ad indicare le direzioni di lavoro e la struttura portante della legge, tanti problemi dopo non sarebbero venuti, perché è mancata tale attenzione ai sindacati. Si tratta di una questione di metodo, una questione di non correttezza nei rapporti con i sindacati. Una non correttezza che dopo è stata recuperata ma, nel momento in cui si doveva affrontare il problema, i sindacati andavano sentiti, perché fa parte anche di una scelta politica generale della Giunta: quella di rispettare il Patto per lo sviluppo e quindi rispettare la concertazione. Perché sottolineo questo aspetto? Perché se si fosse riusciti a giugno ad affrontare insieme la questione, molte difficoltà che sono sorte dopo fra sindacati e Regione forse non sarebbero nate. Vi è stato un percorso molto tortuoso, fra l'altro un percorso che è iniziato tardi, solo in queste ultime 2-3 settimane, percorso segnato da continui tentativi di accordarsi su un tema che è stato via via ripreso. Credo, come diceva anche il relatore, che tali incontri a volte un po' affannosi ed affannati hanno fatto sì che si procedesse lentamente, a fatica; ogni volta si era convinti di raggiungere un obiettivo e il giorno dopo invece l'obiettivo era un altro, non per cattiva volontà di nessuno, ma proprio per la difficoltà di impostare in poco tempo un problema complesso a cui il personale non era stato preparato e anche i sindacati che li rappresentavano non riuscivano né a far cogliere la problematicità della questione, né a concordare soluzioni soddisfacenti. Dobbiamo dire che ogni incontro era un po' un passo avanti che si faceva e credo che la mediazione raggiunta - quella che è stata presentata adesso dall'Assessore e che riassume l'ultimo incontro avvenuto oggi - sia accettabile e che risponda alle esigenze più importanti che andavano rispettate.
Seconda osservazione sui contenuti. La legge di per sé non sembrava così difficile, nel senso che sembrava riguardare essenzialmente alcuni aspetti tecnici: gli organi, il funzionamento, il controllo del bilancio e del patrimonio, materie regolamentari, materie che sono abbastanza tipiche di ogni istituzione che si viene a delineare; possiamo riprendere tale e quale una serie di articoli che riguardano gli organi di governo, il bilancio, lo statuto... vi sono due punti più delicati, che fanno fra l'altro emergere come tale legge sia difficile e abbia in sé delle contraddittorietà che non sono state risolte, che permangono, ma sono insite nella problematica. La prima contraddittorietà riguarda la figura del direttore all'articolo 7, questa è una figura dirigenziale; da un lato si dice: "con tale nuova struttura passiamo da un regime che è pubblico a un regime privatistico"; allora la figura del dirigente che si va ad individuare la possiamo individuare prescindendo dai requisiti di accesso alla dirigenza. Però di fatto cosa capita? Che si sceglie di non applicare alcuni requisiti di accesso, e penso al titolo di studio della laurea che nel pubblico impiego è il requisito di accesso per eccellenza per la dirigenza, qui si decide di non accogliere questo requisito; nel contempo si applicano altri requisiti di accesso per i dirigenti pubblici, come l'esame di francese, che è legato poi all'indennità di bilinguismo. Ora, qui si chiede un esame di francese, senza legarlo al bilinguismo; si fa svolgere un ruolo di dirigente senza prevedere la laurea fra i requisiti di accesso alla dirigenza. A nostro avviso, qui vi è un elemento di contraddizione, di non chiarezza nella scelta fra pubblico e privato.
L'articolo 13, per quanto riguarda il personale, è il secondo punto critico della legge, intendendo un punto di criticità che fa emergere le difficoltà di questa situazione. Dicevo prima che, per quanto concerne il personale, si sono verificati via via degli aggiustamenti nei vari incontri, tanto che gli stessi sindacati hanno detto chiaramente che ad ogni incontro hanno raggiunto un obiettivo più avanzato rispetto al precedente. Mi viene voglia di dire che se gli incontri fossero durati alcuni giorni ancora, magari si raggiungevano altri obiettivi. È la situazione che è problematica... perché? Perché questo è un personale di una casa che anni fa era una struttura privatistica, poi è stato inserito in un comparto pubblico e ora si è trovato in una situazione che possiamo chiamare privilegiata, una situazione di sicurezza, una situazione che però hanno dovuto anche conquistarsi con concorsi pubblici, con assunzioni in base alle leggi del pubblico comparto... ora, senza alcuna concertazione, senza avere contrattato questo loro stato, si trovano in una situazione che non hanno cercato, né voluto e che bisogna risolvere ed è difficile da risolvere, perché sono due le esigenze che vanno tenute presenti ugualmente: da un lato, vi è l'obbligo della legge nazionale che chiede di privatizzare il modo con cui vengono gestiti i servizi alle persone, privatizzare l'organizzazione del lavoro che presiede a tali servizi alle persone; dall'altro, vi è un personale che è da difendere, questo è un personale che dal 1998 è personale regionale, quindi la Regione è chiamata a difendere tale personale, non ad offendere questo personale che è suo. Personale a cui il contratto, che è voluto accettato, firmato dalla Regione, ha riconosciuto alcuni diritti, come il mantenimento dei diritti acquisiti dal punto di vista economico con un assegno "ad personam", giuridico fino a un nuovo contratto... il diritto di opzione, cioè il diritto di accettare di non transitare nel nuovo comparto. Perché ho voluto sottolineare questi aspetti? Per dire che è una situazione non lineare di per sé, che ha trovato però una soluzione accettabile da entrambe le parti. Credo anche che la mediazione raggiunta condivisa da tutti i sindacati sia anche il frutto della volontà determinata del personale di difendere il proprio stato giuridico come lavoratori, ma anche una volontà di difendere condizioni di lavoro più idonee a rendere un servizio efficiente ed efficace.
Ultima riflessione conclusiva. Al di là di tale legge così come è venuta a delinearsi, esiste un problema reale che va affrontato in questa Valle e che la discussione di tale provvedimento ha fatto emergere. Sappiamo che esistono in Valle diverse strutture di servizio alle persone anziane, tutte queste strutture dovrebbero offrire le stesse garanzie di qualità, anche perché tutte tali strutture accedono a finanziamenti pubblici tramite la quota capitaria che viene data dalla Regione a tutti gli ospiti. Se questa è la filosofia e la scelta di fondo, è difficile capire come sia possibile che il personale di tali strutture abbia trattamenti economici diversi, trattamenti giuridici diversi che poi diventano condizioni di lavoro, perché il trattamento giuridico od economico non è un'etichetta che si mette, ma si traduce in tipo di orario, in rapporto fra personale e utenti, in tempo che si ha per stare con gli ospiti. È difficile quindi capire che in strutture, che dovrebbero dare lo stesso servizio di attenzione alle persone, il personale abbia condizioni di lavoro diverse, personale che, pur svolgendo la stessa tipologia di lavoro, dovrebbe garantire lo stesso servizio alle persone... eppure ha un trattamento diverso. Ricordo, brevemente, vi sono le microcomunità gestite dagli enti locali, dalle comunità montane, che fanno parte del comparto unico; comparto unico a cui appartengono fino al 31 dicembre 2004 anche le persone che lavorano alla Casa di riposo "G.B. Festaz". È anche difficile capire perché queste fino ad oggi sono qui e domani non sono più... in nome di cosa? Capisco che vi è una legge, scompare l'IPAB ma, al di là della scomparsa dell'IPAB, al di là dell'ubbidienza del rispetto dell'attuazione di una legge nazionale, credo che il problema sia: ma noi vogliamo garantire nelle strutture di servizio le stesse condizioni di lavoro? Ancora: abbiamo la RSA di Antey in cui vi è un contratto come USL, che è diverso ancora; fra l'altro, ci si chiede: se è vero, come lei ha più volte annunciato, Assessore, che lo stesso "Festaz" potrebbe trasformarsi per una parte in RSA, cosa capita? Capita che nella RSA di Antey il personale, l'organizzazione risponde a certe tipologie di regole, mentre la RSA del "Festaz" risponderà ad altre tipologie di regole, quindi ancora una volta andremo ad individuare delle differenziazioni tra persone che svolgono lo stesso tipo di lavoro, che dovrebbero dare lo stesso servizio agli anziani. Ancora: vi sono i servizi comunali pubblici gestiti da cooperative, le quali ancora hanno un altro contratto di lavoro, fra l'altro con un "turnover" continuo di personale, per cui è difficile garantire un servizio qualificato. Ancora: vi sono le case di riposo private, dal "Père Laurent" alla "Casa famiglia" di Donnas. Adesso vi è un'altra categoria che si aggiunge: il "G.B. Festaz", in cui il personale non è come quello delle microcomunità delle comunità montane, non è delle RSA come l'USL, non è dei servizi comunali gestiti da cooperative, non è come le case di riposo private, è un'altra categoria ancora; fra l'altro, per questo personale si fa un'operazione al ribasso, anche se poi si cercano gli accorgimenti.
Credo allora che un impegno che chiediamo all'Assessore è proprio quello di prevedere come gestire complessivamente tali diverse case, quali sono le condizioni di lavoro più eque, che danno tempi per dare cure e attenzione agli anziani, ai malati di Alzheimer, ai non autosufficienti; questo è il problema di fondo. Adesso mi sembra che per il "G.B. Festaz", al di là del passaggio tra pubblico e privato come affermazione di principio, il personale che attualmente c'è ha garantite le condizioni giuridiche ed economiche finché non vi sarà un nuovo contratto, che giustamente sarà fatto non solo secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione del "G.B. Festaz", ma secondo le indicazioni del Presidente della Regione, questo è fondamentale se si vuole garantire un'unitarietà di prestazioni nelle varie strutture il cui scopo è quello di curare e seguire persone non autosufficienti. Questo è il problema fondamentale, su cui chiediamo un impegno all'Assessore.
Président - La parole au Conseiller Lattanzi.
Lattanzi (CdL) - Assessore, abbiamo avuto modo di confrontarci molto su questo disegno di legge, che è stato molto travagliato, e sul travaglio possiamo solo aggiungere alcune considerazioni a quelle condivisibili espresse dalla Consigliera Squarzino, che sottolineava quanto il percorso fosse stato lungo e durante il quale forse era possibile evitare molti "inceppamenti" se da parte di chi doveva gestire tale provvedimento si fossero calcolati meglio gli effetti di quella che poteva sembrare a prima vista una presa d'atto e che invece è stato un provvedimento che ha creato tutta una serie di complicazioni. In realtà il primo atto formale verso la privatizzazione di tale servizio, anche se su tale concetto ci tornerò, è stato proprio quello dell'aprile di quest'anno, quando il "G.B. Festaz" ha fatto il primo atto formale nella direzione di una gestione privatistica, divenendo APS. Da lì è iniziato in maniera chiara il percorso indicato dalla legge nazionale e su questa legge e sulle sue finalità vorrei fare una riflessione, perché la riflessione è dovuta quando si accetta il principio che sta alla base di quel provvedimento nazionale, cioè che l'assistenza agli anziani, l'assistenza che non è più solo sociale, ma è socio-sanitaria, si rende opportuno gestirla con principi privatistici perché ritenuti migliori sotto l'aspetto dell'efficienza, della qualità del servizio erogato e dell'economicità. Queste sono le filosofie che stanno alla base di quel provvedimento nazionale a cui fa riferimento tale disegno di legge regionale, che se uno lo accetta come è stato presentato, sembra quasi un atto dovuto; in realtà, è sotto l'aspetto formale un atto dovuto, sotto l'aspetto politico è l'indirizzo preciso di una condivisione per obbligo di un concetto di qualità, di efficienza e di economicità. Perché dico questo? Perché si era arrivati nel 1998 da un concetto di gestione privatistica a ritenere invece migliore che tutti i dipendenti del "Festaz" diventassero dipendenti pubblici, per avere una migliore qualità del servizio, una migliore efficienza e una più controllata economicità dei costi e oggi - facendo riferimento al quadro nazionale - si deve invece ritornare in contro corrente in quella direzione. Allora vuol dire che qualcosa è successo in questi anni, che un po' di "acqua sotto i ponti" è passata, che forse, rispetto a certe filosofie che stavano alla base di quel provvedimento che faceva passare dal privato al pubblico i dipendenti delle case di riposo, oggi si va in controtendenza, si torna su quelle decisioni, pur senza criticare quelle del 1998, perché erano tempi diversi.
La domanda che sorge spontanea allora è: ma tale provvedimento, in maniera più specifica riferito alla Casa di riposo "G.B. Festaz", persegue quegli obiettivi, li raggiunge, crea le condizioni - perché questo è il compito della politica: dettare delle norme di legge che creino le condizioni affinché poi le finalità delle leggi vengano raggiunte - per una migliore qualità, efficienza ed economicità della struttura "G.B. Festaz"? Leggendo l'articolato qualche dubbio sorge, perché la metodologia di approccio a tale problematica è stata così infausta da creare immediatamente un'opposizione ferrea dei sindacati, giustificata - io dico - almeno sotto un principio: quello della mancata collaborazione su questo provvedimento; ad esempio, in Piemonte ne sono stati privatizzati 6.000 e non ho visto i sindacati entrare in conflitto di collisione come invece è successo in pochissime settimane, perché evidentemente il processo è stato più meditato, è stato forse un confronto più duro, ma diluito in un tempo in cui si è "digerito" il principio antitetico a quello del 1998, si torna dal pubblico verso la gestione privatistica. Qui, purtroppo, in poche settimane i sindacati si sono trovati di fronte a un provvedimento che li metteva di fronte a delle cose fatte.
Ho già detto all'Assessore - anche sollevandolo da alcune responsabilità di tipo amministrativo, perché mi rendo conto che il politico non può seguire tutti i provvedimenti di un Assessorato importante come il suo - che chi per lui ha imbastito questo percorso qualche errore in termini strategici lo ha fatto, tanto che ad un certo punto, pur essendoci nell'articolo 13 tutte le garanzie formali che almeno a breve, medio termine i dipendenti mantenevano pur passando da un comparto pubblico a una gestione privatistica... questa "cosa" non solo non era percepita, ma ha scatenato una conflittualità che ho trovato anche singolare, nel senso che poi delle 4 sigle sindacali 2, quelle che a livello nazionale sono più rigide sugli aspetti di privatizzazione, erano addirittura d'accordo, e chi invece magari a livello nazionale è più predisposto al confronto e alla concertazione su tali temi si è trovato di fronte alla necessità di dover alzare i toni del confronto. Questo mi dispiace perché, quando si alzano i toni, si sbaglia sempre, ma qualche ragione c'era, perché un conto è dirsi delle cose, altro è trovarsele "servite su un piatto" senza averle potute valutare.
Abbiamo visto un susseguirsi di comunicati stampa, di note alle commissioni, ricordo che la stessa commissione ha avuto la necessità, dopo aver sentito l'Assessore ed aver preso atto dei documenti scritti dalle organizzazioni sindacali, di sentire i sindacati che la commissione non aveva mai potuto sentire su questo tema e scoprire come purtroppo il concetto di concertazione e di confronto era stato by-passato creando non pochi fraintendimenti. Sono contento che l'Assessore oggi presenti un emendamento che pone fine a tale polemica che, per quanto mi riguarda, è stata totalmente inutile, perché è stata il frutto di un'incomprensione continua purtroppo in una cattiva gestione del processo di comunicazione, ma era un emendamento necessario. Devo solo correggerlo su un aspetto per onestà intellettuale: tale emendamento non lo ha presentato il suo funzionario, né i suoi quadri dirigenti, lo hanno presentato i sindacati e lei lo ha fatto proprio, che è cosa un po' diversa.
Non sono certo qui il paladino della gestione politica pubblica dei processi di privatizzazione, ma una riflessione sulla privatizzazione la voglio fare perché, indipendentemente dalle soddisfazioni dei sindacati, di cui posso prendere anche atto, la confusione non è stata solo riferita ai sindacati, perché un esempio di confusione su tale provvedimento è il bando di concorso pubblico per esami che il Direttore della Casa di riposo "G.B. Festaz" non più tardi di qualche giorno fa - il 30 novembre - ha pubblicato per l'assunzione di 2 addetti operatori specializzati ai servizi dell'assistenza anziani... un bando di concorso pubblico... e un bando di concorso pubblico per un infermiere professionale sempre per la Casa di riposo "G.B. Festaz". Si offre ai vincenti di questo concorso un posto pubblico con un piccolo particolare: le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre di quest'anno e le assunzioni avverranno nel 2005. Ma al Direttore della Casa di riposo "G.B. Festaz" glielo avete detto che state privatizzando l'azienda? Altrimenti questo Signore è avulso dalla realtà e parte di sua iniziativa, facendo assunzioni al comparto pubblico senza neanche sapere che da aprile si sta dibattendo di un disegno di legge che va a privatizzare la struttura gestionale. Non voglio dare colpa all'Assessore, ma in questo momento quel Signore è un dirigente pubblico, ma lo volete chiamare e chiedergli conto di tali 2 bandi di concorso pubblico per l'assunzione di 3 persone al "Festaz" ente pubblico, ai cui partecipanti viene prima di tutto offerto uno stipendio base mensile pubblico, indennità integrative, tredicesime, ed è giusto, però anche l'indennità di bilinguismo perché dovranno affrontare la prova di francese, per un bilinguismo che non prenderanno mai! Questo solo per dire che tale disegno di legge ha delle contraddittorietà, come diceva la collega Squarzino, e questa è una, ma non è la sola, perché siamo certi con tale disegno di legge di raggiungere quella famosa finalità che si vuole raggiungere con la privatizzazione della gestione? Quando poi tutto il comparto dell'organizzazione dei dipendenti rimane pubblico, il direttore deve sostenere l'esame di francese, cioè il direttore di un'azienda privata deve sostenere un esame di francese non per prendere il bilinguismo, non per far parte del comparto dei dirigenti pubblici perché non lo farà, ma perché è così.
Ancora: nella finanziaria 2004 mettiamo a bilancio per la Casa di riposo"G.B. Festaz" 1,9 milione di euro di copertura della spesa di gestione ed amministrazione, per il 2005 prevediamo 2,12 milioni, cioè un aumento di spese della gestione, ma fatemi capire: nel 2004, quando la gestione è pubblica, costa una cifra, diventa privata costa di più, ma allora mi viene il dubbio: ma raggiungiamo l'economicità? Ma allora ha senso creare tutto questo stress al personale, creare una "maschera" di gestione privatizzata, quando poi è l'Ente Regione che copre totalmente le spese e non solo, ma quel tipo di gestione già prevediamo che costerà di più invece che di meno. Risposta in commissione: ma aumenteranno i servizi! Ma di cosa parliamo, ma di quali servizi parliamo? "Magari..." - si è detto sempre in commissione - "... assumeremo del personale per fare delle notti con contratti diversi, perché avremo la flessibilità, dei contratti a progetto, tutte quelle opportunità...", ma scusate, ma perché il personale che c'è adesso - lì ci sono 100 persone, una settantina di dipendenti a tempo indeterminato fra amministrativi, cuochi, infermieri - non è disponibile a fare le notti? Si è detto che di notte vi sono pochi infermieri, adesso con la gestione privatizzata si potrà dare una migliore qualità al servizio, quindi ci costerà di più.
Ma mi volete spiegare come facciamo a raggiungere le finalità insite nella legge di riferimento? Mi viene un dubbio: ma la condividiamo? Le finalità di gestione privatistica degli enti che offrono servizi socio-sanitari è un principio che condividiamo oppure no? Perché se lo condividiamo, questo provvedimento è un compromesso che non rende giustizia alla legge di riferimento; se non lo condividiamo, ce lo diciamo, il disegno di legge è una "mascherina" che dobbiamo darci perché vi è una legge che ce lo impone ma, di fatto, la Regione non condivide quel principio e continua nella gestione pubblica dei servizi socio-sanitari della struttura "G.B. Festaz"... e allora si garantisce tutto quello che si deve garantire, si coprirà tutto quello che si dovrà coprire, allora il direttore dovrà fare riferimento alla parte politica, quindi gli si deve imporre l'esame di francese, così è un chiaro messaggio di adesione a un principio ideologico che deve essere condiviso dal direttore, che è privato, ma diventerà pubblico... questa è la perplessità che mi viene dopo 2 mesi di analisi di tale disegno. Superiamo le criticità del confronto mancato che è finito bene con l'ultimo emendamento che arriva oggi a mezzanotte, anzi che verrà discusso domani, però non supererei questo ragionamento, perché bisogna che qualcuno chiami il Direttore della Casa di riposo "G.B. Festaz", è un dirigente pubblico, qualcuno gli dovrà chiedere cosa sta facendo. Sembra che non sapeva che stavamo occupandoci della sua casa di riposo, non ci posso credere! Ha detto: "l'ho fatto perché ho bisogno di personale", ma se lo assumi a gennaio e la gestione è privatistica, farai un contratto diverso; invece adesso assumi 3 persone a cui sarai obbligato a garantire tutto il contratto pubblico che certamente è meno vantaggioso di quello che avresti potuto fare. Mi sorge il dubbio: ma sta lavorando per il bene e l'economicità delle risorse pubbliche, o sta lavorando per piazzare 3 persone, che così sono sistemate con il comparto vecchio, che avranno tutti i diritti acquisiti dopo, quindi non ci sarà possibilità di contratti flessibili e di tutto quello che la "legge Biagi" oggi permette anche nel pubblico? È stupefacente! Voglio dire, un minimo di coerenza!
Concludendo, noi condividiamo la finalità della legge nazionale di riferimento, noi sì condividiamo che un processo di riorganizzazione dell'apparato pubblico debba trovare nella gestione privatistica di tutta una serie di servizi pubblici la sua efficienza, qualità ed economicità, perché è vero che noi nella nostra Regione, per quanto riguarda qualità ed efficienza, abbiamo degli ottimi livelli - quindi forse tali due aspetti sono meno sentiti che a Torino, a Milano, a Roma o a Napoli, dove invece la finalità della legge è determinante per l'aumento dell'efficienza e della qualità dei servizi -, però questa qualità che noi paghiamo in Valle d'Aosta quanto ci costa? Come facciamo a raggiungere un buon livello di qualità ad un prezzo equo? Siamo fuori mercato con il costo e io condivido la preoccupazione dell'Assessore, che vede i bilanci che crescono in maniera esponenziale senza possibilità di manovra per mantenere un livello di qualità alta di assistenza socio-sanitaria in Valle d'Aosta, ma quella qualità che tutti riteniamo buona quanto ci costa? Si può ottenere tale qualità con un'economicità? Noi diciamo certamente "sì" se riusciamo a percorrere la strada della gestione privatistica... io dico reale, non questa: io non credo che questa sia la gestione privatistica reale, ritengo sia un compromesso. Spero che sia il primo passo verso la creazione di una condizione che ci possa permettere di pensare che, da qui a 4-5 anni, si possa immaginare un livello buono di qualità di servizi socio-assistenziali in Valle d'Aosta ad un prezzo però equo! Noi qui invece siamo "costosi" per dare questo livello, abbiamo sovrastrutture e sovrapersonale. Siccome i tempi sono cambiati, so che l'Assessore se n'è accorto, sono fiducioso nella sua visione della prospettiva, sono meno fiducioso quando si deve scendere a questi compromessi, perché ritengo tale disegno di legge un compromesso che non va verso la qualità, così come non ritengo ci possa essere migliore efficienza grazie a tale processo, non credo neanche che ci possa essere economicità, ma perché questo me lo dice l'Assessore alle finanze che certifica che il bilancio cresce nonostante la privatizzazione della gestione.
Quello che ci sentiamo di esprimere è non una contrarietà, ma neppure un voto favorevole. Ci asterremo su questo disegno di legge, lo dico fin da ora, perché non vogliamo essere contrari ad un processo di qualità di gestione dell'efficienza e dell'economicità, però ci permettiamo di sollevare il dubbio che tale disegno di legge non inizia il "cammino" nella strada giusta; poi l'Assessore ne potrà essere garante per 3 anni e mezzo, il problema è cosa succede dopo perché le leggi rimangono oltre noi.
Président - Est-ce que je peux fermer la discussion générale? La discussion générale est fermée.
La parole à l'Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Fosson.
Fosson (UV) - Ringrazio degli interventi che in parte condivido. Il metodo di lavoro... sì, probabilmente ci sono stati degli errori, però vorrei sottolineare come questi non siano dovuti ad una mancanza di desiderio di concertazione o ad una sottovalutazione del ruolo dei sindacati. Di solito andiamo avanti sempre nella concertazione, infatti, pur in tempi che non sono stati molto brevi, perché il Consiglio di amministrazione della Casa di riposo "G.B. Festaz" poteva decidere di trasformarsi in azienda di pubblici servizi, ma anche in azienda di diritto privato... per cui la scelta ci ha condizionati verso un senso piuttosto che un altro. Direi che vi è stata una sottovalutazione tecnica...
(interruzione del Consigliere Lattanzi, fuori microfono)
... l'anno scorso in finanziaria abbiamo dovuto cambiare la finanziaria proprio per permettere al consiglio di amministrazione di esprimersi in libertà perché si sentiva condizionato in tale senso.... una sottovalutazione perché? Mi permetto però di dire che anche con i sindacati era successo questo, cioè l'idea era di separare il momento legislativo da quello contrattuale, forse questo è stato l'errore tecnico. Volevamo fare una legge che, come avete detto voi, in una situazione difficile "traghettasse"... e si potesse rimandare questo problema contrattuale a un secondo momento. Mi permetto di dire che anche i sindacati non avevano una visione semplice della "cosa", perché ne avevamo parlato questa estate e non erano emersi dei problemi, per cui forse tale sottovalutazione era stata reciproca, poi dopo abbiamo recuperato, però questa incertezza dei sindacati si è verificata dal fatto che di giorno in giorno si modificano le "cose"; quindi parlo di sottovalutazione perché, dal punto di vista tecnico, si pensava di separare i due momenti. È poi subentrato questo discorso giusto delle garanzie, cioè in un momento di passaggio da un contratto di pubblico impiego a un contratto privatistico bisognava dare delle garanzie, quindi il lavoro è partito... non solo i sindacati e non solo noi, ma anche l'Ufficio personale che ha contribuito... penso che siamo tutti contenti che alla fine siamo arrivati ad un risultato.
In Piemonte e in Lombardia la contrattazione era stata meno accesa, perché la situazione di partenza era diversa; qui la collega Squarzino ha parlato addirittura di privilegi di alcuni di questi operatori, diciamo che avevano delle caratteristiche contrattuali che in tale passaggio andavano garantite. Non una concertazione quindi, ma un errore di valutazione in questo senso, però alla fine siamo arrivati ad un progetto di legge condiviso, che va verso una privatizzazione che è obbligo di legge, e qui posso anche condividere: sicuramente una privatizzazione - che non vuol dire sanità privata, perché questo rimane sempre un ente pubblico - in tale sistema socio-sanitario dovrà sortire degli effetti importanti. L'entrare in un comparto autonomo può essere una grossa occasione proprio per quello che si diceva e, se vi è un impegno, il nostro impegno sarà in tal senso: lavorare per un comparto autonomo socio-sanitario. Questo è l'impegno e speriamo che anche tale vertenza possa innescare questo meccanismo.
È chiaro che la RSA è già stata finanziata ed è già in bilancio di quest'anno; per noi è uno dei progetti prioritari e la nostra intenzione sarebbe di situarla nell'ambito del "Festaz": ecco perché i servizi in più. La RSA è un contratto sanitario che è un'altra cosa, però non possiamo decidere di fare una RSA al "Festaz" senza un accordo con il Consiglio di amministrazione del "Festaz", non possiamo imporre tale servizio, per cui la nostra intenzione è questa ed il programma è preciso, ma bisognerà valutarlo con il nuovo consiglio di amministrazione.
Sul fatto del concorso che lei diceva, non ne so nulla, lo verificheremo; lei sa che una graduatoria può essere utilizzata nel tempo, ma verificheremo questa "cosa" di cui non sapevo nulla.
Alla fine potrei dire che questo crea delle condizioni positive per migliorare la qualità dei servizi nel tempo; che sia un compromesso questo è vero, un compromesso però saggio fra quello che è l'obbligo di legge e quello che forse permette dei servizi migliori, però mantenendo le garanzie dei lavoratori.
Président - On passe à l'examen des articles, je rappelle que nous nous exprimons sur le texte qui a été prédisposé par la IIe et la Ve Commission.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents: 33
Votants: 30
Pour: 27
Contre: 3
Abstentions: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents: 33
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents: 33
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 10:
Conseillers présents: 33
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 11:
Conseillers présents: 33
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 12:
Conseillers présents: 33
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 13 il y a l'amendement de l'Assesseur Fosson, dont je donne lecture:
Emendamento
L'articolo 13 del dl 50 è sostituito dal seguente:
"Articolo 13
(Personale)
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda ha natura privatistica ed è disciplinato da contratti collettivi di lavoro stipulati, secondo i criteri e le modalità di cui al titolo III della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali, istituita ai sensi dell'articolo 46 della medesima legge, in rappresentanza dell'azienda, sulla base delle direttive impartite dal Presidente della Regione, sentito il consiglio di amministrazione ed in conformità alle direttive impartite ad altre aziende o agenzie analoghe, operanti sul territorio regionale.
2. Fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo di lavoro, al personale dell'azienda continua ad applicarsi il contratto collettivo regionale di lavoro vigente.
3. Il nuovo contratto collettivo di lavoro, stipulato con le modalità di cui al comma 1, assicura ai dipendenti dell'azienda il trattamento economico e giuridico in godimento al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, compresa l'anzianità di servizio maturata; il trattamento economico in godimento è assicurato mediante il riconoscimento di un assegno ad personam non riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali.
4. Il personale dell'azienda in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantiene il diritto di transitare, a domanda, nei ruoli degli enti del comparto unico regionale e degli altri enti strumentali della Regione, nei limiti dei posti vacanti di eguale profilo professionale. Gli enti riceventi provvedono alla copertura dei posti vacanti utilizzando il personale suddetto prioritariamente rispetto all'espletamento di procedure concorsuali e di altre procedure di reclutamento.".
Je soumets au vote l'amendement qui remplace l'article 13:
Conseillers présents: 33
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 14:
Conseillers présents: 33
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 15:
Conseillers présents: 33
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 16 il y a l'amendement de l'Assesseur Marguerettaz, dont je donne lecture:
Emendamento
L'articolo 16 è così sostituito:
"Articolo 16
(Disposizioni finanziarie)
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in annui euro 2.120.000 a decorrere dall'anno 2005, trovano copertura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa, sia del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2004/2006 sia del bilancio per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007, nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica) nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui al capitolo 61310, previsto dall'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio?sanitario regionale per il triennio 2002/2004), come modificato dalla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004), secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 3, della l.r. 38/2001 stessa."
Je soumets au vote l'amendement qui remplace l'article 16:
Conseillers présents: 33
Votants: 33
Pour: 30
Contre: 3
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 17:
Conseillers présents: 33
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 33
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je vous remercie pour votre collaboration, la séance est levée.
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La séance se termine à 0 heures 32.