Oggetto del Consiglio n. 1028 del 16 dicembre 2004 - Resoconto
OGGETTO N. 1028/XII - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), già modificata dalla legge regionale 15 marzo 2001, n. 6".
Articolo 1
(Modificazioni all'articolo 8)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto disposto al comma 2ter".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 12/1999 è aggiunto il seguente:
"2bis. Per gli insediamenti commerciali derivanti da riutilizzo di contenitori aventi altra destinazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.".
3. Dopo il comma 2bis dell'articolo 8 della l.r. 12/1999, come inserito dal comma 2, è aggiunto il seguente:
"2ter. Qualora siano previste tecniche di parcheggio non tradizionali, che consentano di minimizzare le aree necessarie per la manovra, è ammessa una riduzione della superficie complessiva destinata a parcheggi, purché sia assicurata una capienza equivalente in numero di posti macchina.".
4. Dopo il comma 2ter dell'articolo 8 della l.r. 12/1999, come inserito dal comma 3, è aggiunto il seguente:
"2quater. Allo scopo di favorire il recupero e la ristrutturazione funzionale del patrimonio edilizio esistente e di limitare il consumo di territorio, nel caso di recupero o di ristrutturazione di grandi strutture di vendita e di quelle medie di maggiori dimensioni deve essere garantita solo la dotazione di spazi di parcheggio di uso pubblico.".
Articolo 2
(Sostituzione dell'articolo 10)
1. L'articolo 10 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:
"Articolo 10
(Correlazione tra concessione edilizia ed autorizzazione commerciale)
1. L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative concernenti la localizzazione, la rilocalizzazione, l'avvio, nonché la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione e la riattivazione delle attività commerciali è disciplinato dalla legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico delle attività produttive).
2. L'interessato, all'atto della presentazione della domanda di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/1998, deve contestualmente presentare la domanda relativa alla concessione edilizia, con le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente in materia di urbanistica.
3. Nelle more dell'applicazione della l.r. 11/2003 ed al fine di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettera d), del d.lgs. 114/1998, il Comune rilascia contestualmente la concessione edilizia e l'autorizzazione amministrativa al commercio per le medie e grandi strutture di vendita al termine del procedimento rispettivamente previsto agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/1998.".
Articolo 3
(Modificazioni all'articolo 12)
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 12/1999 la parola: "assicurando" è sostituita dalle seguenti: "per garantire".
2. Il comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:
"7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti o a frazioni di altri Comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione; la Giunta regionale stabilisce altresì gli adempimenti necessari all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.".
Articolo 4
(Sostituzione del titolo del capo III)
1. Il titolo del capo III della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente: "Vendite straordinarie".
Articolo 5
(Inserimento dell'articolo 14bis)
1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 12/1999, all'inizio del capo III, è inserito il seguente:
"Articolo 14bis
(Vendite promozionali)
1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di promuovere l'acquisto di alcuni dei suoi prodotti, per un periodo limitato di tempo, praticando condizioni favorevoli, reali ed effettive, quali sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita dei suddetti prodotti.
2. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare, con esclusione dei prodotti per l'igiene della persona e della casa, possono essere effettuate, per un massimo di tre settimane per ciascun periodo, unicamente nei seguenti periodi:
a) tra il 15 aprile ed il 31 maggio;
b) tra il 1° ed il 31 ottobre.
3. L'esercente che intende effettuare una vendita promozionale deve darne comunicazione al Comune ove ha sede l'esercizio, mediante lettera in carta libera, almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita.
4. La comunicazione di cui al comma 3 deve contenere le seguenti indicazioni:
a) l'ubicazione dei locali ove si intende effettuare la vendita;
b) la data di inizio e la durata della promozione;
c) i prodotti oggetto della promozione;
d) le percentuali di sconto o di ribasso praticate, per ciascun prodotto, sul prezzo ordinario di vendita.
5. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno senza necessità di preventiva comunicazione al Comune.
6. Durante tutto il periodo della vendita promozionale, l'esercente deve obbligatoriamente esporre cartelli informativi ben visibili che riportino la tipologia di vendita che si sta effettuando con l'indicazione dei termini iniziale e finale di durata. I prodotti oggetto della vendita promozionale devono essere chiaramente distinguibili da quelli venduti al prezzo ordinario.".
Articolo 6
(Sostituzione dell'articolo 15)
1. L'articolo 15 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:
"Articolo 15
(Vendite di liquidazione)
1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di vendere, in breve tempo, i suoi prodotti, qualora ricorrano i seguenti casi:
a) cessazione dell'attività commerciale;
b) cessione d'azienda;
c) trasferimento dell'attività commerciale in altri locali;
d) trasformazione o rinnovo dei locali.
2. L'esercente che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al Comune ove ha sede l'esercizio, mediante lettera in carta libera, almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere le seguenti indicazioni:
a) in caso di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie o grandi strutture di vendita ovvero, per gli esercizi di vicinato, dichiarazione di cessazione dell'attività;
b) in caso di liquidazione per cessione d'azienda, copia del contratto definitivo redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
c) in caso di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali;
d) in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali, dichiarazione di esecuzione dei lavori per un importo al metro quadrato, IVA esclusa, non inferiore a euro 100 da comprovare successivamente con copia delle fatture;
e) per tutti i tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa.
4. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate, in ogni periodo dell'anno, per una durata massima complessiva di tredici settimane.
5. L'esercente che intenda effettuare una vendita di liquidazione durante il mese di dicembre o nei trenta giorni antecedenti l'inizio di ciascun periodo di vendite di fine stagione o di saldi deve darne comunicazione al Comune ove ha sede l'esercizio almeno trenta giorni prima della data di inizio della vendita. Nel caso di vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei locali, la comunicazione deve contenere, in aggiunta a quanto previsto dal comma 3, idonea documentazione certificata da un tecnico iscritto ad albo professionale, da cui risulti l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori.
6. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.".
Articolo 7
(Modificazioni all'articolo 16)
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 12/1999 è sostituita dalla seguente:
"f) le confezioni ed i prodotti tipici natalizi e pasquali, al termine del rispettivo periodo di ricorrenza.".
2. L'alinea del comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:
"3. L'esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve darne comunicazione al Comune ove ha sede l'esercizio, mediante lettera in carta libera, almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita. La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:".
3. Il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:
"4. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate, per un massimo di cinquanta giorni consecutivi per ciascun periodo, nei seguenti periodi:
a) tra il 10 gennaio ed il 31 marzo;
b) tra il 10 luglio ed il 30 settembre.".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 12/1999, come modificato dal comma 3, è aggiunto il seguente:
"4bis. Durante tutto il periodo della vendita di fine stagione o saldo, l'esercente deve obbligatoriamente esporre cartelli informativi ben visibili che riportino l'indicazione dei termini iniziale e finale di durata. I prodotti oggetto della vendita di fine stagione o saldo devono essere chiaramente distinguibili da quelli venduti al prezzo ordinario.".
Articolo 8
(Modificazioni all'articolo 17)
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 12/1999 le parole: "di liquidazione e di fine stagione" sono sostituite dalla seguente: "straordinarie".
2. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:
"2. L'esercente deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle asserzioni pubblicitarie che devono essere presentate graficamente in modo non ingannevole e contenere gli estremi delle comunicazioni, l'indicazione della tipologia di vendita straordinaria, la durata ed i prodotti oggetto della vendita medesima.".
3. Al comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 12/1999 le parole: "di fine stagione o di liquidazione" sono sostituite dalla seguente: "straordinaria".
Articolo 9
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale della Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Président - Comme convenu, nous continuons l'examen des lois, donc nous examinons le point n° 25.3 à l'ordre du jour. Je rappelle que cette loi a eu l'avis favorable de la IIIe Commission à la majorité, ainsi que de la IVe Commission à la majorité; elle a eu en plus l'avis favorable du Comité permanent des collectivités locales.
La parole au rapporteur, Conseiller Fey.
Fey (UV) - È con particolare soddisfazione che vi relaziono oggi su un disegno di legge finalizzato ad ottimizzare la normativa per l'esercizio delle attività commerciali con particolare riguardo a quelle situate nei piccoli centri e affermo questo per almeno due buoni motivi: prima di tutto perché questo nuovo disciplinare amplia l'ambito territoriale in cui è possibile attivare un centro polifunzionale commerciale, applicando tale potenzialità, oltre che ai comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, anche alle frazioni di comuni con popolazione inferiore ai 500 abitanti; in secondo luogo perché le modificazioni, resesi necessarie dopo l'esperienza maturata in 5 anni di applicazione della legge 7 giugno 1999, sono state apportate dopo aver consultato, sin dal primo momento, sia gli enti locali che le associazioni di categoria. Un bell'esempio, mi sento di poter affermare, di sensibilità delle istituzioni per le problematiche locali e di una maggiore trasparenza e condivisione delle regole in applicazione del tanto decantato principio di sussidiarietà. Il tutto in un settore, quello della distribuzione commerciale nei piccoli centri, che è tanto necessario allo sviluppo economico e sociale della nostra Regione quanto difficile da attuare in maniera redditizia.
Si è giunti, quindi, alla proposta che oggi viene sottoposta all'attenzione del Consiglio e che, di fatto, confermando l'impianto normativo della legge n. 12, introduce alcune modificazioni finalizzate a perseguire gli obiettivi dichiarati all'articolo 1. In sintesi, le modifiche riguardano: le disposizioni di carattere urbanistico previste dall'articolo 8, la correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale richiamata dall'articolo 10, lo sviluppo dei centri minori regolati dall'articolo 12, le norme che disciplinano le vendite straordinarie. Scendendo più nel merito delle correzioni, le modifiche all'articolo 8, pur confermando gli "standard" minimi di riferimento per l'insediamento di grandi e medie strutture di vendita già stabiliti nel 1999, introducono alcuni nuovi commi al fine di favorire il recupero degli esercizi commerciali già esistenti in un'ottica di ottimizzazione delle risorse territoriali e garantendo, in ogni caso, un'adeguata dotazione di parcheggi. La sostanziale riscrittura dell'articolo 10 invece chiarisce come sia necessario, per i comuni, rilasciare contestualmente le autorizzazioni commerciali e quelle edilizie, in un'ottica di maggiore trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione. Vi ho già parlato prima della modifica del comma 7 dell'articolo 12, correzione che si è resa necessaria dopo la constatazione che l'esigenza di aprire centri polifunzionali si manifesta anche in frazioni di comuni medio-piccoli nel caso in cui la frazione in questione sia distante o difficilmente raggiungibile dal capoluogo.
Concludo questo mio intervento illustrando le modificazioni più importanti contenute in tale disegno di legge: tali correzioni sono state introdotte nel capo terzo della legge, di cui è stato cambiato il titolo in "Vendite straordinarie" al posto di "Vendite di liquidazione e di fine stagione". In particolare, il nuovo testo, con l'articolo 14bis, disciplina, oltre alle vendite di liquidazione e di fine stagione, anche quelle promozionali definendo in modo puntuale le procedure che l'esercente deve adottare, i periodi dell'anno e la durata massima in cui è possibile attuarle. L'idea, attuata anche nella modifica degli articoli 15 e 16, è quella di garantire una più corretta informazione e tutela del consumatore. La modifica più significativa riguarda l'articolo 16 e cioè i periodi dell'anno in cui è possibile effettuare i saldi e la durata massima. Bisogna premettere che con la legge del 1999 erano stati individuati periodi per i saldi molto diversi da quelli applicati in altre regioni italiane e, specialmente, in Piemonte. Questo tentativo di differenziazione non ha però sortito effetti positivi in termini di clientela ma, al contrario, ha creato, citando le associazioni di categoria, più problemi che vantaggio. Da qui l'esigenza di riallineamento del periodo di saldi in particolare alla legge piemontese. Tale proposta, ovvero saldi tra il 10 gennaio e il 31 marzo e tra il 10 luglio e il 30 settembre, però è accompagnata dalla limitazione della durata dei saldi a un periodo massimo di 50 giorni consecutivi. L'idea è quella di tutelare, almeno parzialmente, l'attività degli esercizi commerciali delle località a prevalente economia turistica. Vi ringrazio per l'attenzione.
Président - Je déclare ouvert le débat.
La parole au Conseiller Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - Indubbiamente la revisione, il miglioramento della legge n. 12/1999 in materia di commercio è doveroso, questa è senz'altro l'occasione idonea per poter apportare quelle migliorie e quei perfezionamenti che in corso di applicazione di tale provvedimento in questi anni si sono resi necessari. Tale legge può essere anche l'occasione per fare il punto della situazione del commercio in Valle d'Aosta, di una rete distributiva che patisce, come succede anche in altre realtà locali, una crisi congiunturale generale, oltre che difetti strutturali che contraddistinguono la rete distributiva commerciale, siano essi dovuti alla presenza sempre più massiccia di strutture di media, grande distribuzione, siano essi dovuti alla nascita di centri commerciali o alla presenza di "outlet", cioè produttori che direttamente entrano sul mercato e propongono a prezzi più convenienti i loro beni. Ben venga se ci mettiamo nella posizione dei consumatori e consumatori siamo tutti quanti... di conseguenza, da questo punto di vista, non possiamo che promuovere le iniziative che tendono ad offrire beni a prezzi più convenienti rispetto al passato.
Questa impostazione però non può non tener conto di una situazione più prettamente locale, specie quella dei comuni, e posso portare l'esempio di Châtillon, che è il comune nel quale risiedo, che in 10 anni ha visto il declino e la moria di esercizi commerciali di vicinato (per usare una terminologia del "decreto legislativo Bersani" che ha dato avvio alla liberalizzazione). Ormai il nostro Paese - ma non è l'unico - è quasi privo di esercizi di vicinato e il fenomeno è in preoccupante espansione; quindi ben venga intervenire legislativamente sulle vendite straordinarie che, come giustamente è stato ricordato dal relatore, sono il punto centrale di questa modifica legislativa.
Sarebbe però auspicabile che, nel regolamentare le vendite straordinarie, si tenessero in considerazione tali difficoltà che quotidianamente si trovano ad affrontare i negozianti ed è in questa direzione che il nostro gruppo consiliare ha proposto una serie di emendamenti -peraltro già a conoscenza dell'Assessore - tesi a migliorare la proposta di legge in oggetto. In che direzione vanno le nostre proposte? Anzitutto vorremmo sburocratizzare la materia, più volte ci siamo tutti quanti lanciati in annunci importanti sul fatto che l'eccesso di burocrazia penalizza l'attività imprenditoriale dell'imprenditore, sia artigiano che commerciante, che deve dedicare buona parte delle sue risorse a stare dietro alle pratiche. Noi vorremmo che questa burocrazia non aumentasse in termini di peso sulle spalle dei piccoli dettaglianti e, come ben sa il relatore, vi sono imprenditori commerciali, grandi, medi, piccoli sui quali potremmo riflettere. Non possiamo onerare un piccolo esercente alla stessa stregua di un grande distributore; ad esempio, le vendite straordinarie, siano esse promozionali o i cosiddetti "saldi di fine stagione", potrebbero evitare l'onere al dettagliante di presentare la classica comunicazione al comune. Le vendite di fine stagione o le vendite promozionali possono essere attivate nel rispetto di regole comuni, come una corretta informazione nei confronti del consumatore, come il rispetto di determinati principi di trasparenza che devono essere adottati nei confronti dei clienti, ma senza obbligare il piccolo esercente a dover compilare una domanda, dove peraltro sono richieste una serie di precisazioni che potrebbero essere tranquillamente evitate. In questo senso la Regione Lombardia, nel legiferare dando applicazione al "decreto Bersani", porta un esempio favorevole: ha completamente esentato i commercianti, non solo i piccoli ma anche i titolari di strutture più grandi, dall'obbligo di comunicazione al comune. È un obbligo ormai vetusto, di classico stampo dirigistico, che potremmo evitare. Ci fa specie peraltro che di questo suggerimento non si sia fatto portavoce... non dico l'Assessore, che ha recepito i sentimenti delle associazioni dei commercianti, e lo abbiamo fatto anche in IV Commissione... anche perché, facendo un esame comparato con altre regioni che sono più all'avanguardia rispetto alla panoramica nazionale, la tendenza ad alleggerire il peso degli oneri burocratici sta prendendo piede. Ebbene, noi crediamo che questo potrebbe essere un passo significativo per venire incontro alle esigenze di tale gente, che già è subissata dalla "tagliola" fiscale, sia essa nazionale o locale, in più ha gli adempimenti burocratici che con un po' di buon senso il legislatore... cioè noi potremmo tranquillamente snellire. Non è solo il caso del commercio, vi sono altri settori di imprenditorialità regolamentati da leggi regionali che hanno dimostrato in passato un'attenzione in questo senso; non capisco come mai oggi non si voglia o non si possa intervenire. I nostri emendamenti - adesso li deposito così il Presidente potrà farli distribuire - quindi vanno essenzialmente in questa direzione, anche perché in fondo l'obbligo di comunicazione è correlato a una vendita straordinaria, una promozione di un prodotto o un saldo di fine stagione, in poche parole il commerciante o il dettagliante viene incontro in maniera più favorevole alle esigenze di un consumatore; allora facciamo in modo che l'incontro fra domanda ed offerta sia agevolato e non ostacolato, penso sia una legge economica.
Il secondo ragionamento che vogliamo proporre è che la calendarizzazione dei saldi di fine stagione può essere tranquillamente oggetto di quella autonomia discrezionale che fa capo alla Camera delle imprese e delle professioni; questo ente, in fase di costituzione o di definizione, può assumersi l'onere di disciplinare una materia che è prettamente commerciale. Anche in questo caso vi sono regioni che sono pioniere, anzi... qui vorrei citare la Provincia di Bolzano che, da un punto di vista orografico e demografico, è più simile alla Valle d'Aosta che non la Lombardia: la Provincia di Bolzano ha lasciato alla camera di commercio la decisione per settori merceologici e per zone della calendarizzazione e la programmazione dei saldi o vendite di fine stagione. In questo senso penso che allentiamo una decisione, se vogliamo, del Consiglio regionale di fissare rigidamente con legge delle date, che possono essere suscettibili, a seconda del cambiamento degli usi e dei costumi, di spostamento... o, meglio, la flessibilità sulle date... non che ogni volta si debba tornare in aula e prevedere una modifica legislativa, perché le esigenze commerciali o di consumo o i nuovi "trend" inducono a una variazione della lunghezza della durata o del periodo stesso. Anche in questo senso quindi proponiamo che sia la "Chambre" a decidere, a stabilire insieme alle associazioni di categoria ciò che può essere fatto, il periodo migliore; i settori merceologici sono già indicativamente elencati nel comma 1 dell'articolo 16, ma possono essere scelti nell'ambito di questa elencazione liberamente dalla camera e da chi è rappresentato nella stessa, cioè più libertà di scelta nella programmazione.
Quattro emendamenti per due importanti indirizzi, che sono: sburocratizziamo e veniamo incontro ai piccoli commercianti, perché ne hanno bisogno e penso che anche voi, girando per i paesi della Valle, vi rendiate conto della difficoltà crescente in cui versa questa categoria. Diamo la facoltà alla "Chambre" che è, a nostro avviso, la sede idonea dove si può decidere una materia che peraltro si limita alla calendarizzazione dei saldi; questo per togliere una certa impronta dirigistica che forse all'inizio, forse per i tempi stretti che imponeva anche il "decreto Bersani", è stata impressa alla legge n. 12/1999.
In sede di audizione abbiamo assistito alla partecipazione di una sola associazione (ASCOM), il cui rappresentante, a fronte di alcune domande precise che sono state poste dal sottoscritto, ha dato delle risposte che non erano altrettanto precise, e mi spiego. La sintesi della volontà di un'associazione commerciale è praticamente impossibile perché, a fronte di 3.000 esercizi commerciali - anche se non rappresentati tutti da ASCOM -, vi è una varietà di pensieri che supera addirittura il numero dei commercianti, però la stessa ASCOM ha portato a conoscenza dei commissari una volontà che alla fine è frutto di un compromesso, ma non sappiamo neppure quanto sostanziale, ha riunito una sessantina di persone ed ha tentato una concertazione in sede regionale con l'Assessore. Noi siamo favorevoli ad una fase procedurale che includa la concertazione, anche perché i destinatari delle norme in fondo sono i commercianti, quindi è bene capire quali sono le loro esigenze, però è altrettanto vero che esempi positivi e costruttivi, che possiamo trarre da altre regioni italiane - citavo prima la Provincia di Bolzano -, che vanno nel senso di alleggerire il peso della burocrazia, possono essere accolte anche da quest'aula e possono essere soprattutto prese ad esempio del legislatore regionale valdostano.
Adesso vi consegneremo i nostri emendamenti, per parte nostra... sinceramente dal relatore, essendo un imprenditore affermato, mi aspettavo una proposta che andasse in direzione delle esigenze dei commercianti e non in una direzione opposta; comunque è una considerazione personale che aggiungo a conclusione del mio intervento in sede di discussione generale.
Président - La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce, aux transports et aux affaires européennes, Caveri.
Caveri (UV) - Come ogni tanto il Consigliere Tibaldi fa: "nella coda c'era il veleno", cioè c'era questo invito al Consigliere Fey - che ringrazio molto per la relazione - di interpretare il suo ruolo di imprenditore. Credo invece che molto correttamente il Consigliere Fey abbia espresso un apprezzamento per la normativa, perché devo dire che quest'ultima è l'espressione di tutte le associazioni dei commercianti e dei consumatori, che si sono detti - come lei sa avendo partecipato alle audizioni in commissione - del tutto d'accordo con i contenuti di questa legge, che ripropone in senso sostanziale tutte quelle osservazioni che derivano dal funzionamento della normativa regionale in materia di commercio. Avendo io avuto l'onore di seguire la discussione sul "decreto Bersani" in Parlamento, devo dire che quel decreto, nel recepire una serie di direttive comunitarie, ha rivoluzionato il mondo del commercio; se esiste un settore in Italia dove una forte dose di liberalizzazione è arrivata, è certamente il settore del commercio. E questo possiamo dire che è avvenuto talvolta anche in termini dolorosi per il commercio valdostano, in quanto la vendita della licenza, che era una delle abitudini dei commercianti valdostani, è stata spazzata via dalla logica della liberalizzazione del commercio, quindi possiamo dire che abbiamo assistito a dei cambiamenti molto grandi.
Le ragioni per le quali vengono invece presentate queste modificazioni sono state espresse chiaramente dal relatore, sono state a lungo discusse in commissione, si tratta di alcune norme di miglioramento; oggi mi permetto di adempiere a un impegno che avevo assunto con la commissione, presentando anch'io degli emendamenti per rendere meglio visibile il prezzo e il ribasso praticato, perché questo era un impegno che avevamo assunto in commissione, per fare in modo che il consumatore potesse capire bene il prezzo derivante dagli sconti.
Come va il commercio in Valle al di là del nasometro? Questo è difficile da dire. Noi - e risponderò più tardi a un'interrogazione in Consiglio - non abbiamo in realtà da alcuni anni a questa parte una foto aggiornata della rete distributiva, la stiamo facendo, fra qualche settimana sarà a nostra disposizione e questo ci consentirà anche di riconfermare quella scelta politica di blocco della media e della grande distribuzione per 3 anni, che credo sia del tutto opportuna proprio a vantaggio del commercio più piccolo.
Il Consigliere Tibaldi chiede in 4 suoi emendamenti alcune cose. La prima cosa che viene richiesta è quella di una maggiore semplificazione delle procedure di pubblicità nel caso di saldi e di vendite. Abbiamo, da una parte, da contemperare la sburocratizzazione del rapporto del commerciante con la pubblica amministrazione e noi ribadiamo qui una scelta per il mondo del commercio: quella dello sportello unico, che deve consentire al commerciante, così come agli altri imprenditori, di avere un unico luogo fisico e un unico interlocutore che gli consenta di regolare tutte le pratiche con le diverse amministrazioni; dall'altra, però vi sono delle esigenze di tutela del consumatore e di trasparenza del mercato. Ecco perché oggi in questa fase non me la sento di ritenere che il fatto che l'esercente debba spedire una lettera al comune, una lettera in carta libera, in cui deve dire l'ubicazione dei locali ove intende fare la vendita, la data di inizio e la durata della promozione, i prodotti oggetto della promozione e le percentuali di sconto... insomma, non credo che siamo di fronte a chissà quale tipo di burocrazia, si tratta di una semplice lettera in cui comunica delle cose che sa già, che ha già deciso, quindi non ritengo che ci troviamo di fronte a chissà quale tipo di turbativa del povero commerciante tartassato dal fisco e dalle tasse. Per quel che riguarda gli emendamenti nn. 1, 2 e 3, quindi la risposta oggi è negativa. Se nella discussione prossima riguardante questa medesima materia, visto che abbiamo visto che le materie non sono mai "ferme", si ritenesse invece, magari anche sulla base dello studio sulla grande distribuzione, che ci debbano essere in prospettiva delle norme ancora ulteriormente semplificatorie, ne discuteremo.
Per quanto riguarda l'emendamento n. 4, cioè le vendite di fine stagione fissando 2 periodi dell'anno, ma delegando la sua determinazione alla "Chambre", direi che è prematuro, nel senso che la situazione di Bolzano è quella di una camera di commercio che credo esista dal 1600, quindi vi è una certa abitudine a un rapporto fra la camera di commercio e il mondo del commercio. Qui siamo di fronte a una creatura nascente, quindi ritengo che per il momento sia bene per il Consiglio Valle mantenere una riserva di legge nella determinazione dei periodi, sui quali - ripeto - si sono svolti numerosissimi incontri, alcuni anche accalorati. Alla fine devo dire che le date che sono qui sono un reale punto di equilibrio, che ripercorre anche quanto esiste nel vicino Piemonte, perché tutto il bacino della bassa Valle si trovava ad avere in determinati periodi delle vendite e questo indeboliva il tessuto commerciale della bassa e media Valle. Nel ribadire che siamo di fronte ad alcune modifiche considerate importanti dalla categoria, sono lieto che oggi finalmente, dopo 3 Consigli, il Consiglio Valle potrà esprimersi su questa legge, si arrivi alla conclusione di un lungo iter, visto che il provvedimento è stato 90 giorni in commissione ed è giacente in Consiglio da 3 Consigli.
Président - Est-ce que je peux fermer la discussion générale? La discussion générale est fermée. On passe à l'examen de la loi.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents: 24
Votants: 21
Pour: 21
Abstentions: 3 (Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents: 27
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 2 (Riccarand, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents: 29
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 2 (Riccarand, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents: 29
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 2 (Riccarand, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 5 il y a respectivement l'amendement n° 1 de l'Assesseur Caveri et l'amendement n° 1 du Conseiller Tibaldi; j'en donne lecture:
Emendamento
Al comma 6 dell'articolo 14bis della l.r. 12/1999, inserito dall'articolo 5 del d.d.l. n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e devono riportare in modo ben visibile il relativo prezzo e lo sconto o il ribasso praticato, espresso in percentuale rispetto al prezzo normale di vendita.".
Emendamento
Sopprimere i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5 del d.d.l. 42, che inserisce l'articolo 14bis nella legge regionale 7 giugno 1999, n. 12.
La parole au Conseiller Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - La soppressione dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5 che inserisce l'articolo 14bis nella legge n. 12, ovvero le vendite promozionali, sostanzia ciò che ho enunciato prima in sede di discussione generale. L'Assessore dice che si tratta solo di comunicare una letterina al comune del territorio di competenza da parte dell'esercente, è una letterina però che magari per un Assessore, che è dotato di una struttura burocratica e di un apparato consistente, è uno scherzo, ma per un dettagliante che deve provvedere al rifornimento del suo negozio, seguire i clienti, gestire la sua attività con tempismo e attenzione e ordine, questo è un adempimento che potrebbe essere evitato. D'altronde il fatto di abolire l'obbligo di comunicazione non comporta l'immediata negazione degli obblighi che sono in capo al dettagliante, perché il dettagliante ha l'obbligo di esporre dei cartelli informativi ben visibili e può farlo tranquillamente in vetrina, dicendo cosa si sta facendo in quel negozio, quindi quale vendita promozionale si sta avviando, e deve far sì che i prodotti oggetto di promozione siano distinguibili dagli altri. Penso allora che il dettagliante deve dare la più corretta informazione non tanto nei confronti del comune... perché mi piacerebbe sapere quanti dettaglianti in questi anni di vigenza della legge n. 12 hanno effettivamente ottemperato a tale obbligo di comunicazione, se andiamo a chiedere ai vari comuni penso vi sia da "mettersi le mani nei capelli". Mi piacerebbe poi sapere, Assessore Caveri, anche cosa fanno i burocrati dei comuni di queste letterine di comunicazione di avvio di un'iniziativa promozionale che ricevono; penso vengano subito "messe nel cassetto" e non so quanti vadano a controllare se effettivamente la vendita promozionale è effettuata da quel giorno a quell'altro, se i prodotti sono correttamente distinti in vetrina e soprattutto se sono fatte le affissioni attraverso cartelli informativi ben visibili.
Credo che questo obbligo della comunicazione potrebbe essere evitato ed ho citato prima una regione che lo ha fatto e lo ha effettuato non solo per gli esercizi di vicinato, ma per tutti quanti. È naturale che la comunicazione più corretta e trasparente deve essere fra commerciante che esegue l'attività promozionale e cliente nel rapporto diretto economico che ha con il commerciante. Dobbiamo facilitare questo incontro fra domanda e offerta secondo un principio economico che è basilare, ma non ci sembra il caso che debba essere anche informato il comune, quando c'è una legge regionale che stabilisce gli obblighi in capo al commerciante. Ricordo che anche in sede di audizione gli stessi consumatori erano molto favorevoli all'estensione di questi periodi di vendite promozionali...
(interruzione dell'Assessore Caveri, fuori microfono)
... adesso facciamo il distinguo... e in ogni caso penso che, quando vi è chiarezza fra chi offre il prodotto e chi lo acquista, l'ente pubblico deve fare solo da garante fra le parti.
Circa il fatto che al comune debba essere notificata la letterina... il Consigliere Fey è anche ex Sindaco di Perloz... forse per lui, conoscendo le dimensioni ridotte del suo comune, era facile controllare quando iniziava una vendita straordinaria da parte degli esercizi, ma lei si metta nei panni di un altro sindaco, mi piacerebbe sapere quanti sindaci valdostani o assessori comunali al commercio hanno dato applicazione puntuale alla legge n. 12/1999. È una legge che è rimasta inespressa, ha creato un vincolo burocratico che non hanno considerato né gli amministratori comunali, né tanto meno i commercianti che sono in altre faccende affaccendati. Queste sono norme che si fanno scrivere, norme che servono forse a soddisfare tale esigenza di "vezzeggio" da parte dell'Assessore, il quale oggi può dire: "ho messo questo piccolo obbligo, perché voglio tenere l'impalcatura dirigistica che d'altronde era stata impressa fino dal 1999 in tale norma". Questo è l'emendamento che tende a sopprimere tali norme che sono dirigistiche, vincolistiche e che sono i commi 3, 4 e 5 dei disegni di legge in oggetto.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 1 du Conseiller Tibaldi:
Conseillers présents: 27
Votants: 20
Pour: 2
Contre: 18
Abstentions: 7 (Comé, Lavoyer, Riccarand, Salzone, Squarzino Secondina, Stacchetti, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 1 de l'Assesseur Caveri:
Conseillers présents: 27
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 2 (Riccarand, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 5 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 5
(Inserimento dell'articolo 14bis)
1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 12/1999, all'inizio del capo III, è inserito il seguente:
"Articolo 14bis
(Vendite promozionali)
1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di promuovere l'acquisto di alcuni dei suoi prodotti, per un periodo limitato di tempo, praticando condizioni favorevoli, reali ed effettive, quali sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita dei suddetti prodotti.
2. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare, con esclusione dei prodotti per l'igiene della persona e della casa, possono essere effettuate, per un massimo di tre settimane per ciascun periodo, unicamente nei seguenti periodi:
a) tra il 15 aprile ed il 31 maggio;
b) tra il 1° ed il 31 ottobre.
3. L'esercente che intende effettuare una vendita promozionale deve darne comunicazione al Comune ove ha sede l'esercizio, mediante lettera in carta libera, almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita.
4. La comunicazione di cui al comma 3 deve contenere le seguenti indicazioni:
a) l'ubicazione dei locali ove si intende effettuare la vendita;
b) la data di inizio e la durata della promozione;
c) i prodotti oggetto della promozione;
d) le percentuali di sconto o di ribasso praticate, per ciascun prodotto, sul prezzo ordinario di vendita.
5. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno senza necessità di preventiva comunicazione al Comune.
6. Durante tutto il periodo della vendita promozionale, l'esercente deve obbligatoriamente esporre cartelli informativi ben visibili che riportino la tipologia di vendita che si sta effettuando con l'indicazione dei termini iniziale e finale di durata. I prodotti oggetto della vendita promozionale devono essere chiaramente distinguibili da quelli venduti al prezzo ordinario e devono riportare in modo ben visibile il relativo prezzo e lo sconto o il ribasso praticato, espresso in percentuale rispetto al prezzo normale di vendita.
Conseillers présents: 28
Votants: 26
Pour: 24
Contre: 2
Abstentions: 2 (Riccarand, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 6 il y a l'amendement n° 2 de l'Assesseur Caveri; j'en donne lecture:
Emendamento
Dopo il comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 12/1999, come sostituito dall'articolo 6 del d.d.l. n. 42, è aggiunto il seguente:
"7. I prodotti che formano oggetto della vendita di liquidazione devono riportare in modo ben visibile il relativo prezzo e lo sconto o il ribasso praticato, espresso in percentuale rispetto al prezzo normale di vendita.".
Je le soumets au vote:
Conseillers présents: 28
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 2 (Riccarand, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 6 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 6
(Sostituzione dell'articolo 15)
1. L'articolo 15 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:
"Articolo 15
(Vendite di liquidazione)
1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di vendere, in breve tempo, i suoi prodotti, qualora ricorrano i seguenti casi:
a) cessazione dell'attività commerciale;
b) cessione d'azienda;
c) trasferimento dell'attività commerciale in altri locali;
d) trasformazione o rinnovo dei locali.
2. L'esercente che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al Comune ove ha sede l'esercizio, mediante lettera in carta libera, almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere le seguenti indicazioni:
a) in caso di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie o grandi strutture di vendita ovvero, per gli esercizi di vicinato, dichiarazione di cessazione dell'attività;
b) in caso di liquidazione per cessione d'azienda, copia del contratto definitivo redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
c) in caso di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali;
d) in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali, dichiarazione di esecuzione dei lavori per un importo al metro quadrato, IVA esclusa, non inferiore a euro 100 da comprovare successivamente con copia delle fatture;
e) per tutti i tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa.
4. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate, in ogni periodo dell'anno, per una durata massima complessiva di tredici settimane.
5. L'esercente che intenda effettuare una vendita di liquidazione durante il mese di dicembre o nei trenta giorni antecedenti l'inizio di ciascun periodo di vendite di fine stagione o di saldi deve darne comunicazione al Comune ove ha sede l'esercizio almeno trenta giorni prima della data di inizio della vendita. Nel caso di vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei locali, la comunicazione deve contenere, in aggiunta a quanto previsto dal comma 3, idonea documentazione certificata da un tecnico iscritto ad albo professionale, da cui risulti l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori.
6. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.
7. I prodotti che formano oggetto della vendita di liquidazione devono riportare in modo ben visibile il relativo prezzo e lo sconto o il ribasso praticato, espresso in percentuale rispetto al prezzo normale di vendita.
Conseillers présents: 28
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 2 (Riccarand, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 7 il y a les amendements n° 2 et n° 4 du Conseiller Tibaldi; j'en donne lecture:
Emendamento
Sopprimere il secondo comma dell'articolo 7 del d.d.l. 42, che modifica l'articolo 16 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12, e il terzo comma dell'articolo 16 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12.
Emendamento
Sostituire il comma 3 dell'articolo 7 del d.d.l. 42 con il seguente:
"3. Il comma 4 dell'articolo 16 della Legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 è sostituito dal seguente:
"4. Le vendite di fine stagione o saldi possono essere effettuati solamente in due periodi dell'anno, che sono determinati, per durata e per settori merceologici, dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni. Contro i provvedimenti della Camera valdostana delle imprese e delle professioni è ammesso ricorso da parte delle organizzazioni di categoria alla Giunta regionale, la quale decide con provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso stesso."."
Il y a aussi l'amendement n° 3 de l'Assesseur Caveri; j'en donne lecture:
Emendamento
Al comma 4bis dell'articolo 16 della l.r. 12/1999, inserito dall'articolo 7, comma 4, del d.d.l. n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e devono riportare in modo ben visibile il relativo prezzo e lo sconto o il ribasso praticato, espresso in percentuale rispetto al prezzo normale di vendita.".
La parole au Conseiller Tibaldi sur l'amendement n° 2.
Tibaldi (CdL) - L'emendamento n. 2 è uguale all'altro, ma si riferisce alle vendite di fine stagione o saldi, di conseguenza a quelle vendite che devono essere programmate in determinati periodi dell'anno. Vale lo stesso principio: semplificazione burocratica nei confronti dei commercianti.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 2 du Conseiller Tibaldi:
Conseillers présents: 28
Votants: 21
Pour: 2
Contre: 19
Abstentions: 7 (Comé, Lavoyer, Riccarand, Salzone, Squarzino Secondina, Stacchetti, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 4 du Conseiller Tibaldi:
Conseillers présents: 29
Votants: 22
Pour: 2
Contre: 20
Abstentions: 7 (Comé, Lavoyer, Riccarand, Salzone, Squarzino Secondina, Stacchetti, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 3 de l'Assesseur Caveri:
Conseillers présents: 28
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 2 (Riccarand, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 7 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 7
(Modificazioni all'articolo 16)
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 12/1999 è sostituita dalla seguente:
"f) le confezioni ed i prodotti tipici natalizi e pasquali, al termine del rispettivo periodo di ricorrenza.".
2. L'alinea del comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:
"3. L'esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve darne comunicazione al Comune ove ha sede l'esercizio, mediante lettera in carta libera, almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita. La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:".
3. Il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:
"4. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate, per un massimo di cinquanta giorni consecutivi per ciascun periodo, nei seguenti periodi:
a) tra il 10 gennaio ed il 31 marzo;
b) tra il 10 luglio ed il 30 settembre.".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 12/1999, come modificato dal comma 3, è aggiunto il seguente:
"4bis. Durante tutto il periodo della vendita di fine stagione o saldo, l'esercente deve obbligatoriamente esporre cartelli informativi ben visibili che riportino l'indicazione dei termini iniziale e finale di durata. I prodotti oggetto della vendita di fine stagione o saldo devono essere chiaramente distinguibili da quelli venduti al prezzo ordinario e devono riportare in modo ben visibile il relativo prezzo e lo sconto o il ribasso praticato, espresso in percentuale rispetto al prezzo normale di vendita.".
Conseillers présents: 29
Votants: 27
Pour: 25
Contre: 2
Abstentions: 2 (Riccarand, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 8 il y a l'amendement n° 3 du Conseiller Tibaldi; j'en donne lecture:
Emendamento
Aggiungere il seguente comma dopo l'ottavo comma dell'articolo 17 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12:
"9. Per i gestori degli esercizi di vicinato non sussiste l'obbligo di comunicazione previsto dagli articoli 14 bis e 16 della presente legge."
La parole au Conseiller Tibaldi sur l'amendement n° 3.
Tibaldi (CdL) - È un emendamento aggiuntivo e inserisce una norma nella legge n. 12/1999 - quindi non nel provvedimento che si sta andando a modificare - che prevede: "per i gestori degli esercizi di vicinato non sussiste l'obbligo di comunicazione previsto dagli articoli 14bis e 16 della presente legge", ovvero nessun obbligo di comunicazione quando si attivano vendite promozionali e vendite di fine stagione.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 3 du Conseiller Tibaldi:
Conseillers présents: 29
Votants: 22
Pour: 2
Contre: 20
Abstentions: 7 (Comé, Lavoyer, Riccarand, Salzone, Squarzino Secondina, Stacchetti, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents: 29
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 4 (Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents: 29
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 4 (Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - La parole au Conseiller Tibaldi, pour déclaration de vote.
Tibaldi (CdL) - Il nostro gruppo voterà contro questo provvedimento, perché, come ricordato anche dallo stesso relatore, la parte essenziale è riassunta nelle vendite straordinarie. È stata giocata male un'occasione di revisione della legge, non è stata tenuta in debita considerazione un'esigenza basilare dei commercianti, non è stato fatto tesoro dell'applicazione di quel principio che è la semplificazione burocratica; di conseguenza, il nostro gruppo non voterà favorevolmente questo disegno di legge.
Sarà anche vero che la Provincia di Bolzano ha una camera di commercio datata, del XVII secolo, è altrettanto vero che realtà analoghe a tale Provincia non hanno una camera di commercio collocata nel tempo ma, per esempio, la Regione Abruzzo ha permesso alle camere di commercio di decidere liberamente per settore merceologico e per durata la calendarizzazione dei saldi.
Parimenti questo obbligo di comunicazione, che rimarrà un obbligo formale previsto sulla carta, è stato comunque introdotto in legge ed è un eccesso di burocrazia che non ha alcuna spiegazione. L'Assessore lo ha giustificato limitandosi a ricorrere a quella concertazione, peraltro necessaria, che ci deve essere in sede di predisposizione della legge, ma sappiamo bene che alla concertazione possono fare da cornice anche delle scelte politiche che vanno in un senso che, secondo noi, è più rappresentativo della volontà dei commercianti che non di quella di coloro che presiedono le associazioni dei commercianti; anche perché abbiamo appreso dall'unico rappresentante dei commercianti presente in sede di audizione che la quantità di gente rappresentata era veramente esigua: una sessantina di persone su 3.000 esercenti in Valle.
Il discorso che vede l'ampliamento della facoltà di creare centri polifunzionali anche in frazioni o in comuni con meno di 3.000 abitanti è una sfida, che può essere anche avvincente; noi crediamo sia difficile vederla concretizzata, anche perché oggi di centri polifunzionali ne abbiamo uno solo riconosciuto: quello di Saint-Denis. Ci viene difficile pensare come con la crisi in atto, che vede una mortalità imprenditoriale e commerciale elevata a livello di centri urbani, possano nascere centri "frazionali" con meno di 500 abitanti; tuttavia è una sfida che vedremo quale concretizzazione potrà avere un domani.
Il nostro giudizio permane comunque negativo, perché non va neppure in quella direzione che è stata annunciata da questa Giunta quando si è insediata come maggioranza, che aveva fra i suoi punti qualificanti quello di alleggerire il cittadino e l'operatore economico da tutti gli aggravi burocratici che la Regione assomma a quelli già definiti dallo Stato.
Président - Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 30
Votants: 27
Pour: 25
Contre: 2
Abstentions: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.