Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 768 del 29 luglio 2004 - Resoconto

OGGETTO N. 768/XII - Disegno di legge: "Istituzione di un contrassegno di qualità per il settore agroalimentare ed enogastronomico valdostano denominato Saveurs du Val d'Aoste".

Articolo 1

(Finalità e oggetto)

1. Al fine di promuovere e di valorizzare la produzione agroalimentare ed enogastronomica regionale e di garantire il livello qualitativo dell'offerta con particolare riguardo a tipicità, tradizione e cultura valdostana, la Regione istituisce e promuove la diffusione di un contrassegno di qualità, denominato Saveurs du Val d'Aoste, da assegnare a pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché ad esercizi commerciali di vendita al dettaglio.

Articolo 2

(Requisiti e procedure per il rilascio del contrassegno di qualità)

1. Ai fini del rilascio del contrassegno di qualità, gli esercizi interessati debbono dimostrare il possesso di specifici requisiti, riferiti alla tipologia dei prodotti, alle caratteristiche delle strutture e alla formazione del personale, che ne attestano la particolare qualificazione nella promozione delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche regionali.

2. I soggetti interessati al rilascio del contrassegno di qualità ne fanno domanda alla struttura regionale competente in materia di commercio, di seguito denominata struttura competente, sulla base dei modelli predisposti dalla medesima struttura ed approvati dal dirigente ad essa preposto.

3. Il provvedimento di rilascio del contrassegno di qualità è adottato dal dirigente della struttura competente, all'esito positivo dell'istruttoria tecnica condotta dal soggetto individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b).

Articolo 3

(Revoca del contrassegno di qualità)

1. Con provvedimento del dirigente della struttura competente è disposta la revoca del contrassegno di qualità qualora sia accertato il venire meno di anche uno solo dei requisiti richiesti per il rilascio del medesimo.

2. Al fine di consentire alla struttura competente la verifica dell'eventuale sussistenza delle condizioni di revoca, i soggetti interessati hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre quindici giorni, ogni intervenuta variazione dei requisiti richiesti per il rilascio del contrassegno di qualità.

Articolo 4

(Utilizzo del contrassegno di qualità)

1. Il provvedimento di rilascio del contrassegno di qualità conferisce al beneficiario il diritto di utilizzarne il segno distintivo in tutte le comunicazioni pubblicitarie e promozionali realizzate nei confronti della clientela, anche mediante l'impiego di appositi supporti forniti dalla struttura competente.

Articolo 5

(Disposizioni attuative)

1. Con deliberazioni della Giunta regionale, su proposta degli assessori regionali competenti in materia di commercio e di produzioni agroalimentari ed enogastronomiche, sono definiti:

a) i requisiti minimi obbligatori per il rilascio del contrassegno di qualità di cui all'articolo 2, comma 1;

b) il soggetto terzo, individuato tra quelli di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza tecnica ed economica alle imprese, e l'apposito schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti derivanti dall'effettuazione dell'attività di accertamento, in sede di istruttoria e di controllo successivo, del possesso dei requisiti tecnici previsti per il rilascio del contrassegno di qualità;

c) le modalità di effettuazione dei controlli di cui all'articolo 6;

d) le caratteristiche grafiche del segno distintivo del contrassegno di qualità e la tipologia dei relativi supporti che debbono essere forniti dalla struttura competente;

e) ogni ulteriore aspetto concernente i procedimenti finalizzati al rilascio, al diniego o alla revoca del contrassegno di qualità e il concorso dei beneficiari alle spese a ciò necessarie.

Articolo 6

(Controlli)

1. La struttura competente, anche avvalendosi del soggetto individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), provvede all'effettuazione di idonei controlli, anche a campione, volti a verificare la permanenza dei requisiti richiesti ai fini del rilascio del contrassegno di qualità.

Articolo 7

(Sanzioni)

1. Chiunque utilizzi, senza esservi stato autorizzato, il contrassegno di qualità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 100 a euro 1.000.

2. L'omessa o la ritardata comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 50 a euro 500.

3. Salva la revoca del contrassegno nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, la vendita o la somministrazione di prodotti diversi o non conformi a quelli dichiarati al fine del rilascio del contrassegno di qualità sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 50 a euro 250.

4. Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).

Articolo 8

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 100.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006 negli obiettivi programmatici 2.2.2.11 (Interventi promozionali per il commercio), per le finalità di cui all'articolo 4, e 2.1.6.01 (Consulenze e incarichi), per le finalità di cui agli articoli 2, comma 3, e 6.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sull'accantonamento previsto al punto B.2.3. (Nuova normativa di sostegno degli investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone) dell'allegato n. 1 ai bilanci annuale e pluriennale.

4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 7 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Président - La parole au rapporteur, la Conseillère Viérin Adriana.

Viérin A. (UV) - "Saveurs du Val d'Aoste" voilà un titre captivant pour une loi qui met en relation synergique deux importants secteurs de l'économie valdotaine: l'agriculture et le tourisme. Depuis longtemps on sentait l'exigence de prévoir un "label" de qualité pour le secteur agroalimentaire et œno-gastronomique. Afin d'éviter tout malentendu il convient de rappeler qu'il s'agit de la création d'un "label" qui concerne la commercialisation des produits typiques et donc les structures de vente et de transformation et non les produits mêmes.

L'article 1er est très clair à ce sujet. On institue et on entend promouvoir la diffusion d'un "label" dénommé "Saveurs du Val d'Aoste", qui sera attribué aux structures de vente, de distribution et de transformation des produits mêmes, afin de promouvoir et valoriser la production agroalimentaire et œno-gastronomique de notre Région et sauvegarder le niveau qualitatif de l'offre pour ce qui est de la typicité, de la tradition et de la culture valdôtaines.

Bien évidemment, afin de garantir une réelle valeur au "label" proposé et afin d'éviter une diffusion quelque peu superficielle, les structures concernées devront répondre à certains critères et garantir un profil de qualité; critères qui seront établis et détaillés successivement par une délibération du Gouvernement. La définition des critères sera bien évidemment le fruit d'un travail en équipe des deux Assesseurs concernés. A part la rédaction d'une liste des produits, il sera nécessaire de mettre l'accent sur la capacité des responsables des structures et du personnel y afférant de proposer correctement les produits mêmes surtout pour ce qui est de la restauration. Les caractéristiques des structures aussi devront répondre à certains critères quant à la présentation des produits, à la décoration.

Cette loi, fruit d'une analyse d'initiatives analogues déjà adoptées par d'autres Régions et Provinces à statut spécial, a le grand mérite d'aborder des thèmes, tels la valorisation de nos produits et la qualité de l'offre touristique, qui devront nécessairement attirer l'attention de nous tous dans le futur. Il s'agit d'un premier pas, d'autres j'en suis sûre viendront. Nous disposons d'un territoire magnifique, nous avons l'obligation de le valoriser davantage, nous devons absolument miser sur un système performant et de qualité.

Pour ce qui est de la suite de cette loi, je me dois de remercier l'Assesseur Caveri pour l'engagement pris lors des travaux de commission de faire un deuxième passage en commission pour ce qui est de la définition des critères. Affaire à suivre donc, avec un espoir: que d'autres initiatives analogues nous soient bientôt proposées! Merci pour votre attention.

Président - Je déclare ouvert le débat.

La parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (Arc-VA) - Devo rilevare che anche la nota brillantezza espositiva della relatrice, che in passato aveva con bravura e con freschezza presentato disegni di legge della Giunta, in questo caso nulla ha potuto rispetto a un provvedimento che non esitiamo a definire deludente e superficiale. Ci si aspetta da anni in Valle d'Aosta un marchio di qualità per i prodotti, avremo solo un logo per i negozi e a questo proposito, visto che questa mattina si è fatta non solo "accademia", ma si è parlato piuttosto seriamente di come i titoli dei disegni di legge possono essere fuorvianti, direi che in questo caso abbiamo addirittura un titolo ingannevole - visto che siamo in materia di commercio, potremmo dire: "abbiamo un titolo che somiglia alla pubblicità ingannevole" -, perché il titolo del disegno di legge è: "Istituzione di un contrassegno di qualità per il settore agroalimentare ed enogastronomico valdostano denominato saveurs du Val d'Aoste", ma qui non vi è alcun contrassegno di qualità per il settore: tale formulazione a una lettura superficiale farebbe intendere che ci si trovi di fronte ad un marchio di qualità per i prodotti, mentre così non è.

Di fronte alle aspettative, alla pubblicità che si è fatta di questo disegno di legge, della comunicazione istituzionale effettuata in merito a tale provvedimento... volutamente ambigua: si è parlato di primo passo, di iniziativa lodevole, di possibilità di riconoscimento dei prodotti tipici tradizionali e genuini del nostro settore agroalimentare, ci troviamo di fronte alla possibilità per alcuni negozi, non sappiamo né quando, né come, di esporre un marchio distintivo per quanto riguarda la commercializzazione di tali prodotti. Quello che stupisce di più, oltre allo scarto fra intenzioni e realtà, che è uno scarto abissale, è la pochezza dei contenuti di questo disegno di legge: tale provvedimento - uso un'espressione che non vuole essere offensiva, ma non credo neanche esagerata - è il vuoto! In questo disegno di legge non si stabilisce niente, se non che vi sarà questo marchio distintivo e che la Giunta dovrà decidere tutto e, quando dico "tutto", dico esattamente che ogni aspetto generale o particolare della materia dovrà essere disciplinato dall'Esecutivo; in sostanza, questo provvedimento è un "foglio in bianco" che la Giunta dovrà compilare con delle indicazioni, con dei regolamenti, con l'individuazione di soggetti terzi, poi vedremo in dettaglio di cosa si tratta. Mai a mia memoria ho visto un disegno di legge in cui vi sia una delega tanto ampia,... ma forse non si può neanche parlare di "delega", perché essa impone certi criteri, certi indirizzi, certi paletti minimi, qui non vi è assolutamente nulla!

Intanto per il controllo di questa attività si dice che ci si avvarrà di una struttura competente, che sarà rappresentata da un soggetto terzo successivamente individuato con deliberazione della Giunta regionale, ma qual è questo "soggetto terzo"? Se andiamo a vedere l'articolo 2, non vi è un minimo di spiegazione, il comma 1 prevede: "Ai fini del rilascio del contrassegno di qualità, gli esercizi interessati debbono dimostrare il possesso di specifici requisiti..." - ma quali? - "... riferiti alla tipologia dei prodotti..."; il comma 2 stabilisce:"I soggetti interessati al rilascio del contrassegno di qualità ne fanno domanda... sulla base dei modelli predisposti dalla medesima struttura ed approvati dal dirigente ad essa preposto."; il comma 3 prevede:"Il provvedimento di rilascio del contrassegno di qualità è adottato dal dirigente della struttura competente, all'esito positivo dell'istruttoria tecnica condotta dal soggetto individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b).". Quando poi andiamo a scoprire il "soggetto terzo" dell'articolo 5, scopriamo che questo soggetto non c'è e sarà la Giunta a doverlo ricercare, non si sa in base a quali criteri.

Per quanto riguarda il riempimento di questo "foglio in bianco", è l'articolo 5 a stabilire che la Giunta, con propria deliberazione, definisca tutta una serie di cose, che vanno dalla definizione dei requisiti obbligatori per ciò che concerne la tipologia dei prodotti, le caratteristiche della struttura e la formazione del personale allo schema di convenzione con cui il soggetto terzo incaricato dell'effettuazione dell'attività di accertamento, in sede istruttoria e di controllo successivo, del possesso dei requisiti tecnici debba rilasciare questo contrassegno; alle modalità di effettuazione dei controlli sulla sussistenza dei requisiti; alle caratteristiche grafiche del segno distintivo. Vi è poi addirittura una norma di chiusura: per non sbagliarsi si precisa che anche quello che non si è scritto spetterà al Governo regionale, tanto che non si capisce in tale sede quale sia il ruolo del legislatore, quale il ruolo di questo Consiglio. Ripeto: questa legge è una delega in bianco alla Giunta per fare qualcosa che oggi non è assolutamente chiaro.

Leggendo il testo di tale provvedimento noi non riusciamo a capire cosa si vuole fare in concreto; riassumendo: un disegno di legge in cui vi è uno scarto notevole fra obiettivi dichiarati e concretizzazione di tali obiettivi, dove vi è una delega in bianco alla Giunta. Voglio ancora chiarire meglio questo punto: non mi scandalizzerei che in detta materia vi fosse una delega alla Giunta, perché posso capire che vi siano degli aspetti tecnici da approfondire, quindi la sede dell'Esecutivo può essere quella più idonea per dei chiarimenti di dettaglio, ma qui non stiamo parlando di "chiarimenti di dettaglio". Ripeto: si tratta di definire tutto il corpo della materia, tutto l'aspetto normativo in senso ampio di questa proposta di legge, tanto che il provvedimento pare affrettato, pare predisposto tanto per dire: "mettiamo un tassello, facciamo vedere che ci stiamo muovendo", come dice la relatrice: "è un primo passo a cui dovranno seguire per forza altri passi"; per "forza" appunto, altrimenti questa rimane una "scatola vuota"... una legge in cui mi sembra si creda poco, abbiamo la prova normativa che anche il proponente ci crede poco: mi riferisco alla norma sulle sanzioni, se questo provvedimento prevedesse delle disposizioni serie, importanti, anche le sanzioni dovrebbero essere serie; invece le sanzioni previste per i contravventori, per coloro che violano i disposti che la Giunta stabilirà attraverso questo per ora ignoto "organo terzo", sono delle sanzioni che io mi permetto di definire risibili! Addirittura al comma 3 dell'articolo 7 è prevista un'ipotesi di frode commerciale: "Salva la revoca del contrassegno... la vendita o la somministrazione di prodotti diversi o non conformi a quelli dichiarati al fine del rilascio del contrassegno di qualità..."; è il caso di un negozio, che ha ottenuto questo particolare marchio che lo favorisce sul mercato; ebbene, se contravviene a tali regole, praticamente frodando i clienti, perché vende beni non aventi le caratteristiche dichiarate per le quali ha ottenuto il marchio, di cosa è passibile? Immagineremmo una sanzione pesante, come in effetti sarebbe da punire una cosa grave, invece gli viene applicata una sanzione amministrativa da 50 a 250 euro! Si tratta di una sanzione inferiore al divieto di sosta...

(interruzione dell'Assessore Caveri, fuori microfono)

... non stiamo parlando di Codice penale, non siamo ancora legislatori penali, questo andremo a discuterlo in Parlamento... tra l'altro, apro una parentesi a proposito dei puntini sulle "i": mi risulta, per le leggi che disciplinano l'euro, che le cifre in euro vadano indicate anche con i centesimi, quindi bisognerebbe scrivere sulle leggi "50,00" e "200,00", ma questo è un dato formale.

L'Assessore Caveri cercherà di difendere il provvedimento... e ascolterò volentieri le sue ragioni se riuscirà a dimostrare che queste sanzioni sono adeguate, però attenzione "a non fare di tutta l'erba un fascio" e a non confondere gli aspetti penali, che in questa sede non c'entrano proprio niente! Noi dobbiamo tener conto di un'infrazione amministrativa che discipliniamo nell'articolo 7 e di qual è la sanzione; ripeto: la sanzione minima è di 50 euro, meno di un divieto di sosta; allora significa che questa "cosa" non deve essere molto importante se poi al contravventore viene inflitta una sanzione di tale tipo! Non diversamente vale per le altre sanzioni; per l'infrazione più grave - quella prevista al comma 1 dell'articolo 7 - si prevede: "Chiunque utilizzi, senza esservi stato autorizzato, il contrassegno di qualità..." - cioè il caso di un negozio che ruba il contrassegno oppure riesce fraudolentemente a farselo dare; questa mi sembra una cosa gravissima - "... è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 100 a euro 1.000". È per questo che noi, pur non condividendo tale disegno di legge, nei cui confronti credo esprimeremo un voto negativo - a meno che nelle contro osservazioni che vorrà fare l'Assessore ci fornisca degli elementi che ci fanno cambiare opinione - e, temendo che tale provvedimento venga approvato, proponiamo - non perché amiamo sanzionare i commercianti, tutto il contrario, ma perché va difeso il cittadino onesto e il commerciante onesto - che le sanzioni nei confronti di chi si comporta disonestamente non siano esagerate, ma quanto meno eque, che abbiano un certo senso. È per questo che, in riferimento all'articolo 7, presenteremo 3 emendamenti.

Per quanto riguarda la possibilità di presentare altri emendamenti sul testo di legge, è praticamente impossibile, perché significherebbe mettere mano a un progetto che va in un senso assolutamente non condivisibile, quindi significherebbe presentare un altro disegno di legge. Con questo provvedimento, se verrà approvato, come credo, la Giunta farà un po' di "attività di immagine", potrà dire - come è stato detto - che verrà fatto il primo passo verso un qualcosa che oggi non conosciamo e non riusciamo a "leggere" nel testo: si tratta di un primo passo assolutamente inadeguato e insufficiente. Per quanto concerne questa delega assoluta alla Giunta, credo che l'emendamento - che pur frettolosamente è stato proposto in commissione, nel senso di acquisire un parere della stessa - sia una soluzione assolutamente inadeguata.

Presidente - La parola al Consigliere Viérin Marco.

Viérin M. (SA) - Ritengo che le finalità, cioè la valorizzazione dei nostri prodotti, la qualità e quindi l'intera offerta turistica valdostana, soprattutto sulle nostre tradizioni, siano condivisibili.

Riprendendo il ragionamento effettuato dal collega Curtaz, è giusto che vi sia chiarezza e rispetto delle regole per evitare un'applicazione che ci porti degli effetti a "boomerang", nel senso di negozianti o altri soggetti che non facciano le cose in maniera seria, proporremo a tal riguardo comunque 2 emendamenti per cercare di controllare a fondo quello che succederà. Condividiamo anche che forse qualche maggiorazione agli importi sulle ammende andrebbe fatta. I nostri emendamenti riguardano soprattutto l'attività delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute in Valle d'Aosta; è stata fatta una legge ad inizio anno, votata da questo Consiglio all'unanimità, e noi crediamo sia bene che le associazioni riconosciute da quella legge possano partecipare attivamente al controllo dell'applicazione di quanto tale provvedimento dovrebbe realizzare.

Passo ora all'illustrazione degli emendamenti, nel primo si propone l'inserimento della lettera f) al comma 1 dell'articolo 5 per prevedere che la Giunta dovrà approvare con propria deliberazione anche "le modalità di comunicazione alle associazioni dei consumatori e degli utenti, riconosciute dalla legge regionale, del rilascio e della revoca del contrassegno di qualità". Perché questo? Perché, se le associazioni regionali dei consumatori e degli utenti non sono a conoscenza di chi ha avuto il contrassegno di qualità o a chi è stato revocato, non possono esercitare un controllo diretto sull'effettiva applicazione della normativa.

Il secondo emendamento riguarda invece l'articolo 6, si chiede di aggiungere in fondo: "... e ciò anche su segnalazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla legge regionale". Questo perché è possibile che qualsiasi consumatore o cittadino possa esercitare l'azione del reclamo o della segnalazione; crediamo che le maggiori segnalazioni al riguardo arriveranno alle associazioni, quindi è bene precisare che tali segnalazioni possono pervenire anche dalle associazioni dei consumatori e degli utenti.

Questi 2 emendamenti non vanno a stravolgere la legge con "effetto domino", ma sono 2 emendamenti tranquillamente accoglibili. Oltretutto abbiamo recepito i suggerimenti dei colleghi "dell'Arcobaleno" e di "Forza Italia" di cercare di presentare degli emendamenti comprensibili; non abbiamo voluto fare nessun riferimento a nessuna legge per evitare di perdere in comprensibilità, ma abbiamo richiamato le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla legge regionale. Mi sembra quindi che siano 2 emendamenti molto chiari. Dopo aver ascoltato le risposte della Giunta ci riserviamo di prendere la parola o in discussione generale, o in dichiarazione di voto.

Président - La parole au Conseiller Frassy.

Frassy (CdL) - Sono tante le cose che vogliamo dire su questo disegno di legge, sono tante in quanto è un provvedimento che era atteso perché serviva a colmare delle situazioni non funzionali nell'ambito di una certa immagine della Valle d'Aosta che, nonostante investimenti pubblicitari, promozionali, stenta a decollare e ad essere percepita dal grande pubblico, quindi da coloro che non frequentano nella quotidianità la realtà valdostana. Era una legge attesa, perché è una legge che viene da lontano, nel senso che i presupposti di tale provvedimento erano stati fatti propri dall'Assessore Caveri fin dall'inizio di questa legislatura, quando il nostro gruppo sollevò con un'interpellanza la questione di un studio propedeutico alla realizzazione di un marchio regionale. L'Assessore Caveri in quella risposta - che, per posizione ricoperta, fu obbligato a fornirci -, in riferimento ad un'iniziativa riguardante un suo collega nella precedente legislatura, ci disse che quello studio propedeutico era interessante in quanto: "l'idée d'imaginer un symbole ou quelque chose de ce genre, un "label", qui puisse être employé dans les différents secteurs de l'administration" affascinava anche lui e, nel difendere quel tipo di incarico, diceva che era importante fare quanto era stato fatto in altre regioni e citava la Provincia di Trento o l'Alto Adige, dove la farfalla da una parte e l'albero dall'altra connotavano la territorialità dei prodotti. Ci diceva di conseguenza che era importante, perché quello studio era nato sì nell'ambito dell'esigenza dell'Assessorato del turismo, ma avrebbe potuto connotare certe iniziative "di politica estera" dell'Amministrazione regionale non necessariamente di tipo turistico. Ci rendiamo conto però - anche se nessuno lo ha detto, penso sia nell'evidenza delle cose - che tale disegno di legge, questo marchio sia cosa diversa rispetto a quella che era ipotizzata in quello studio propedeutico; di conseguenza, ipotizziamo che quello studio propedeutico seguirà il suo corso e arriverà a produrre un ulteriore marchio, che andrà a caratterizzare una serie di ulteriori iniziative dell'Assessorato. Dicevo, questo atto era atteso, perché era un atto che ha avuto presupposti già travagliati e lontani.

Apro una parentesi sul senso dei marchi. I marchi normalmente dovrebbero servire a far chiarezza, ad identificare in maniera univoca la provenienza e le caratteristiche di un prodotto; allora non possiamo non rilevare come il rischio di creare tanti marchi, Assessore, sia quello di rendere inflazionata una procedura che dovrebbe godere del privilegio di una certa esclusività. Abbiamo tutte le procedure che per certi versi hanno un riconoscimento nazionale, mi riferisco: ai "DOP", alle indicazioni tipiche geografiche - in sigla ITG -, ai "DOC", anche a quello che sarà il marchio regionale... di quell'incarico propedeutico alla sua realizzazione... e adesso mettiamo sul mercato un ulteriore marchio. La nostra prima riflessione perciò è che non vorremmo si creasse una situazione di tipo inflativa che vanificasse il valore del marchio stesso.

Dobbiamo dire che questa legge, se era attesa per il fatto che era un provvedimento con dei presupposti provenienti da lontano, era doppiamente attesa, perché doveva essere il primo atto significativo che portasse la paternità di questo nuovo Assessore al turismo, che nei mesi passati abbiamo potuto apprezzare per la sua capacità di esternare idee, progetti. Il primo atto significativo dopo "l'incidente" del taxi, "incidente" non accaduto all'Assessore, ma la prima disposizione di tipo legislativo dell'Assessore Caveri è passata alla storia dell'aula per aver codificato il colore dei taxi. Era per certi versi la seconda ma, in realtà, la terza attività significativa in campo legislativo dopo il secondo incidente di percorso dell'Assessore Caveri, che scopiazzò in commissione una legge di un gruppo dell'opposizione, la legge sui consumatori che sappiamo com'è nata: vi è stato "l'input" proveniente dai banchi dell'opposizione e l'Assessore è riuscito a farla propria e a farla approvare in Consiglio, ma sicuramente non era un parto suo, era un'adozione; di conseguenza, la paternità non era così certa.

Se ci limitiamo a leggere la relazione o, meglio, ad ascoltare la relazione della collega Viérin Adriana, l'effetto audio è piacevole, in quanto vi era un entusiasmo che veniva comunicato ed era quell'entusiasmo di chi è convinto, salvo andare a leggere la conclusione della relazione dove si capisce che alla fine è un entusiasmo "à suivre", nel senso che dice: "affaire à suivre donc, avec un espoir". In effetti, Assessore, è ancora tutta da scrivere questa legge e non capiamo perché lei abbia voluto tentare questo tipo di record, che non è il quarto atto significativo perché, usando un gioco di parole, direi che può essere il quarto atto "insignificativo" dal punto di vista della valenza, ma se dicessi "insignificante", sarebbe dal punto di vista semantico più corretto, anche se l'assonanza sarebbe mancata. Il record è che lei in 30 giorni ha fatto iscrivere un disegno di legge licenziato il 18 giugno dalla Giunta: è approdato nell'ordine del giorno del Consiglio regionale che porta la data del 19 luglio. Vi è perciò un record nelle tempistiche seguite ma, al di là di tale record, andando nel merito del provvedimento, diventa difficile proseguire l'intervento di discussione generale, perché è una legge che non ha merito; considerata tale assenza di merito, la riteniamo una legge illegittima, perché è un provvedimento che costituisce un precedente legislativo non esistente nelle competenze regionali... ossia la cosiddetta "legislazione delegata". La Costituzione prevede l'esercizio della funzione legislativa delegata, che il Parlamento, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, può demandare al Governo, ma la subordina a principi, a criteri direttivi, a tempi limitati e ad oggetti definiti.

Sul presupposto di ignorare la dottrina e la giurisprudenza in materia - che nega in maniera categoria che, nell'assenza di una previsione statutaria, vi possa essere un'ipotesi di legislazione delegata dall'assemblea al potere esecutivo -, dobbiamo dire che in tale disegno di legge verrebbero meno quei criteri costituzionali che il Parlamento deve rispettare per poter delegare la materia al Governo nazionale. Ci domandiamo allora cosa è successo prima di questa legge, perché quello che succederà dopo possiamo immaginarlo, ma non riusciamo a capire cosa è successo prima.

Abbiamo la convinzione che la sua fosse un'idea da sottoscrivere, ma sicuramente lei, Assessore, non ha avuto la fortuna di giovarsi di consulenti che, usando un'espressione di costume, si possono definire come "consulenti con i baffi", per indicare dei consulenti di valore, al di là di quelle peculiarità fisiche che qualcuno potrebbe rinvenire nella definizione di "consulenti con i baffi". Perché è incredibile che si possa ipotizzare di portare all'attenzione del Consiglio regionale, alla vigilia della pausa estiva, una legge che non avrà applicazione se non nella migliore delle ipotesi per fine anno, per il periodo invernale!

Assessore, mi sforzerò di analizzare nell'insieme questa legge, perché tale provvedimento sarà difficilmente applicabile nonostante la delega in bianco - come è già stata definita da chi mi ha preceduto - e non è applicabile perché le poche cose che sono scritte in questa legge - mi riferisco in particolare agli articoli 2 e 7 delle sanzioni - determinano una contraddizione tale da rendere inapplicabile qualsiasi determinazione che non sia quella di tornare in aula e modificare il provvedimento.

Nella relazione della collega Viérin si dice - perché molte volte le relazioni hanno il pregio di dare quella interpretazione autentica che molte volte rimane dubbia dal combinato disposto dei vari articoli -: "un "label" qui concerne la commercialisation des produits typiques et donc les structures de vente et de transformation et non les produits mêmes". L'ho dovuta leggere un paio di volte, l'ho tradotta in italiano, ho provato a tradurla in inglese, ma era peggio e ho capito che la parte finale era quella da tenere a mente, ossia non è un marchio dei prodotti, nel senso che essi non usciranno marchiati con questo logo. Di conseguenza, è un contrassegno da esporre nell'esercizio commerciale, vuoi punto vendita, piuttosto che struttura alberghiera, che di ristorazione... e che connotasse tutto ciò che le disposizioni attuative dell'art. 5 dovevano andare a "scrivere"... se si legge l'articolo 2, è certo che i requisiti specifici dovranno essere riferiti alla tipologia dei prodotti, alle caratteristiche delle strutture - su questo vorrò fare alcune riflessioni - e alla formazione del personale - e vorrò fare altre riflessioni -, ma come è conciliabile questa impostazione dell'articolo 2 e quel concetto che è contenuto in relazione con il comma 3 dell'articolo 7 che affronta il problema delle sanzioni, dove si dice che "la vendita o la somministrazione di prodotti diversi o non conformi a quelli dichiarati al fine del rilascio del contrassegno di qualità sono soggette alla sanzione amministrativa..."? Perché delle due l'una: o noi abbiamo il disegno - che non esito a definire folle - di ipotizzare che si possa mettere in piedi a livello regionale una rete commerciale di pubblici esercizi dedicata solo a questi prodotti - e poi ci spiegate come pensate di poter risolvere il problema della commercializzazione -, oppure i prodotti che sono caratterizzati da tale marchio convivono con altri prodotti che nulla c'entrano con il medesimo. Quando voi dite che il marchio non va messo sui prodotti, ma sull'esercizio commerciale, che la vendita o la somministrazione di prodotti diversi - ma i prodotti non sono marchiati, lo è l'esercizio che li vende - comporta la sanzione amministrativa, questo passaggio è di per sé sufficiente per creare la confusione più totale nell'applicazione della legge, che probabilmente è destinata ad essere inficiata o non applicata nella parte sanzionatoria.

Cosa dire ancora su tale disegno di legge? Penso non vi sia da dire molto di più, perché questo è un provvedimento che "espropria" le intelligenze presenti in Consiglio dal poter esprimere delle valutazioni e delle proposte sul merito di quei requisiti che sono demandati alle disposizioni attuative.

Se il marchio sarà denominato "Saveurs du Val d'Aoste", devo dire che questo - spogliandoci da ogni pregiudiziale ideologica, linguistica, etnica - è già di per sé un errore di tipo comunicazionale perché, se prendiamo i dati dei turisti che vengono in Valle d'Aosta, ci rendiamo conto che in termini percentuali al primo posto vi è il turista italiano e il fatto di marchiare con "Saveurs du Val d'Aoste" potrà essere intuitivo... non è una provocazione, ma se avessimo usato la lingua spagnola: "Sabors de Val d'Aosta", probabilmente sarebbe stato più intuitivo e comunicazionale. Riteniamo perciò una scelta di "marketing" discutibile anche il fatto di voler comunicare una particolarità in una lingua che sarà parificata all'italiano... ma che serve a comunicare a persone che non necessariamente devono conoscere la Valle d'Aosta e, di conseguenza, non necessariamente sono tenute a conoscere la sua particolarità.

Mi fermo a tali osservazioni, auspicando che nel corso della replica dell'Assessore vi sia lo sforzo di capire come sia conciliabile la contraddizione che emerge dalla lettura combinata dell'articolo 2 con l'articolo 7, perché così com'è questa legge difficilmente potrà trovare modo di funzionare e di apportare un risultato concreto a un'esigenza che avevamo condiviso, ossia di valorizzare le produzioni enogastronomiche valdostane, ma che così come è stata strutturata difficilmente potrà conseguire tale obiettivo. Aspettiamo delle risposte e valuteremo dall'esito delle risposte il voto del nostro gruppo.

Président - S'il n'y a pas de collègues qui veulent intervenir, je ferme la discussion générale.

La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce, aux transports et aux affaires européennes, Caveri.

Caveri (UV) - Non cascherò sulla provocazione linguistica, nel senso che non è un caso che la maggior parte dei ristoranti tipici della Valle d'Aosta abbiano delle denominazioni in francese o in francoprovenzale e credo che chi li sceglie li scelga appositamente per un richiamo di tipo turistico che evochi il particolarismo della Valle d'Aosta. È ovvio peraltro che verrà predisposta una particolare dépliantistica, che consentirà al turista di qualunque lingua di identificare in "Saveurs du Val d'Aoste" il marchio che garantisce la tipicità.

Prendo atto della pagella del Consigliere Frassy, devo dire di aver avuto la viva simpatia dei tassisti, che finalmente riescono a vendere i taxi e che il Dott. Dario Bonino - che credo lei conosca -, se glielo chiedesse, le confermerebbe che sulla legge dei consumatori stava già lavorando da alcuni mesi, ben prima che il gruppo della "Stella Alpina" presentasse la proposta di legge concernente i consumatori.

Ci muoviamo su un terreno nuovo per la Valle d'Aosta, lo dico con grande umiltà e sapendo che questo progetto di legge implicherà dei grandi sforzi successivi per una buona applicazione. Questa legislazione però è in linea con tutta la legislazione similare di altre regioni, governate dagli uni e dagli altri, e addirittura è in linea con deliberazioni di province, perché noi abbiamo delle province vicine, che ovviamente non avendo strumenti di tipo legislativo, penso alla Provincia di Torino... auspice un consigliere provinciale, assessore dello stesso partito... della stessa "indicazione" degli amici "Arcobaleno"... che ricalca moltissimi contenuti... come dire? Noi addirittura abbiamo rinforzato con una previsione di legge, in quel caso con deliberazioni provinciali.

Sono abbastanza stupito dalle polemiche sia sotto il profilo giuridico che contenutistico e devo dire "in primis" che mi sento di difendere il buon operato dei funzionari regionali che hanno lavorato su questo testo, senza consulenti esterni nel caso di "Saveurs du Val d'Aoste" e lo hanno fatto con efficacia ed efficienza, nella logica di avere una legislazione semplice che successivamente si concretizzi, una volta dati i principi generali nella legislazione regionale, con apposite deliberazioni di Giunta e anche con processi di delegificazione, cioè con l'assunzione di responsabilità da parte della dirigenza medesima su alcuni punti specifici. È vero che il passaggio in commissione è stato rapido, ma sono andato 2 volte nelle commissioni consiliari, dove ho accolto 2 emendamenti, come accoglierò quelli che sono stati presentati in questa sede: relativamente sia alla questione dell'inasprimento delle sanzioni amministrative, sia alle proposte che maggiormente danno conto del ruolo dell'Associazione dei consumatori. Mi avrebbe però fatto piacere che almeno una parte di questa "vis polemica" anche della grande competenza giuridica si fosse esercitata laddove nei parlamenti bisogna esercitare lo "sgrossamento" dell'attività legislativa: nelle commissioni.

Sono abbastanza stupito che, al posto di presentare degli emendamenti che modificassero il provvedimento e lo rendessero migliore, ci si trovi di fronte a una polemica "in limine", cioè quando ormai si è nella fase di approvazione della legge, sotto 2 profili. Il primo è la questione della delega che è stata sollevata dal Consigliere Frassy, devo dire con una tempistica non brillantissima, perché ieri il Parlamento italiano su richiesta della "Casa delle Libertà" ha posto una delega sull'intera materia pensionistica con un voto di fiducia su un unico articolo, quindi, quando si ironizza sulla questione che questa sia una legge delegata non prevista dallo statuto, direi di ricordare che forse chi predica in un certo modo dovrebbe ricordarsi di appartenere a delle forze politiche che adoperano normalmente e in maniera impropria lo strumento della delega.

Sulla questione dei contenuti va detto che ci troviamo di fronte ad un primo tentativo che non riguarda i prodotti; questo è un equivoco da cui non ci si può far prendere, perché, in realtà, i marchi di qualità dei prodotti esistono già, abbiamo: 4 prodotti a denominazione di origine protetta, ossia "fontina", "fromadzo", "jambon de Bosses" e "lard d'Arnad"; alcune decine di prodotti considerati come prodotti tradizionali che fanno parte di un elenco presso il Ministero delle risorse agricole e alimentari; tutti i vini che sono considerati "DOC"; una serie di altri prodotti che sono riconoscibili in maniera evidente come prodotti provenienti dal territorio valdostano, il caso più significativo è quello dei distillati, la grappa che, pur non avendo - almeno per adesso - un riconoscimento con un vero e proprio marchio "DOC", è comunque riconoscibile. È ovvio che qui si poteva partire - compito che non sarebbe stato mio in questo caso - dalla "labellizzazione" dei prodotti, che è un tema estremamente delicato; sapete che da molti anni la Provincia di Bolzano ha una specie di coccinella con scritto "Sud Tyrol"; questo è un provvedimento che è stato voluto dalla Provincia di Bolzano e che è stato profondamente contestato dalla Commissione europea, la quale tende a non riconoscere tali marchi di "marketing" territoriale dei prodotti enogastronomici. Questo non esclude che si possa cominciare dal riconoscimento da parte dell'utente consumatore di una struttura che fornisca determinati prodotti e fra questi vorrei anche dire i prodotti tradizionali, che sono quelli trasformati in piatti tradizionali: la polenta concia fa ormai parte dei piatti tradizionali, la "valpellinentze" e altri piatti di tipo trasformato... perché, quando uno pensa - lo dico al Consigliere Lattanzi che è di Cogne - allo scomparso Arturo, pensa ad un ristorante nel quale si mischiano prodotti crudi, come la fontina e il lardo, a prodotti di tipo trasformato, in un ambiente che ha un decoro di tipo valdostano, perché questa è l'altra evocazione che avviene all'interno della legge.

Quali saranno gli esercizi interessati? I pubblici esercizi, bar e ristoranti, compresi i ristoranti di tipo alberghiero. Per quanto riguarderà gli alberghi, è probabile che questo tipo di marchio di tradizione verrà poi trasferito "tout court" all'interno del nuovo criterio di classificazione alberghiera, cioè noi avremo l'uno, due, tre, quattro stelle, ma con un marchio che è sempre lo stesso, questo ci tengo a dirlo. È chiaro che stiamo facendo un lavoro sul marchio del turismo, che dovrà essere connesso con il marchio enogastronomico. In questi giorni abbiamo aperto le buste concernenti questo tipo di concorso, oggi siamo in una fase avanzata di scelta; devo dire, senza violare il segreto, che abbiamo avuto dei prodotti di vario genere, alcuni non bellissimi, comunque vi sono anche dei marchi abbastanza interessanti, vedremo alla fine quale tipo di esito avere. Sono curioso di vedere se e come le Cassandre di oggi reagiranno di fronte agli esiti, che mi auguro siano positivi; questa è una buona legge, lo dimostreremo. Abbiamo accolto immediatamente l'obiezione... di dire che il "cuore" della deliberazione di Giunta, quella concernente i requisiti, verrà portata nell'apposita commissione consiliare, io vorrei che vi fosse un minimo di fiducia reciproca; capisco che l'opposizione fa il proprio mestiere... mi auguro che da qui alla fine dell'anno concretizzeremo le deliberazioni di Giunta applicative e che successivamente l'uso non smodato di questo "label" possa consentirci di avere delle soddisfazioni.

Per quanto riguarda il merito dei diversi emendamenti presentati, accogliamo quelli presentati dal Consigliere Curtaz, che tendono ad inasprire le sanzioni amministrative, che non sostituiscono le norme di carattere penale: se uno al posto di vendere fontina, vende del taleggio, commette un reato di tipo penale che verrà perseguito dalle autorità competenti perché siamo di fronte a una frode in commercio. È del tutto evidente quindi che non dovevamo sostituirci a norme del Codice penale, che puniscono già direttamente; ci troviamo di fronte alla violazione invece di alcune regole che saranno contenute nel "Saveurs du Val d'Aoste". Mi sembra accettabile l'idea di renderle più severe, anche se ritengo che la severità maggiore sia quella di rendere pubblico che un certo esercizio ha perso il "label" "Saveurs du Val d'Aoste" e ciò viene garantito attraverso questa comunicazione proposta dai Consiglieri della "Stella Alpina" in collegamento con le associazioni dei consumatori. Accogliamo questi 2 emendamenti con un'unica accortezza di tipo tecnico segnalatami dagli uffici del Consiglio: al posto di aggiungere la lettera f) all'articolo 5 potremo aggiungere la lettera d) bis, perché la lettera e) è conclusiva, per una questione tecnica.

Président - On passe à l'examen des articles.

Il y a un amendement du groupe "Arcobaleno" au titre du projet de loi; j'en donne lecture:

Emendamento

Cancellare il titolo del disegno di legge e sostituirlo con il titolo: "Istituzione del contrassegno per pubblici esercizi denominato Saveurs de la Vallée d'Aoste".

La parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (Arc-VA) - Voglio illustrare brevemente questo emendamento, che mi sembra di particolare importanza sotto tre aspetti; spero di convincere il Governo regionale ad accettarlo, visto che l'Assessore Caveri in ordine a tale emendamento non si è ancora espresso...

(interruzione dell'Assessore Caveri, fuori microfono)

... allora mi semplifica il lavoro, ma lo spiego a beneficio degli altri colleghi. Direi che è importante per tre motivi: il primo perché stamani abbiamo parlato di titoli più chiari e più corti, il titolo che proponiamo è più corto e più chiaro; secondariamente fa riferimento non al settore agroalimentare, ma al contrassegno per pubblici esercizi in senso sintetico e poi, a mio giudizio - è la cosa più formale, ma ritengo anche piuttosto giusto il chiarimento - chiamerei questo logo "Saveurs de la Vallée d'Aoste", perché le "Val d'Aoste" non lo conosco. Sento parlare ogni tanto anche fuori valle della "Val d'Aosta" o, quando magari siamo in Savoia, "du Val d'Aoste", ma esiste la "Valle d'Aosta", la "Vallée d'Aoste".

Président - La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce, aux transports et aux affaires européennes, Caveri.

Caveri (UV) - Vorrei solo, visto che ci stiamo esprimendo sugli emendamenti, che i proponenti tenessero conto che la dizione giusta sarebbe: "Istituzione del contrassegno per pubblici esercizi ed esercizi commerciali denominato Saveurs du Val d'Aoste", in quanto non riguarda solo i pubblici esercizi, bar e ristoranti, ma anche gli esercizi commerciali. Possiamo quindi accogliere l'emendamento senza alcun problema, ma si tratta, da un lato, di usare la dizione "Saveurs du Val d'Aoste", quella "labellizzata" che pensiamo; dall'altro, di prevedere l'istituzione del contrassegno non solo per i pubblici esercizi, ma anche per gli esercizi commerciali, come precisato all'articolo 1; altrimenti, se non vi fosse questa integrazione, cambieremmo, modificando il titolo, il contenuto medesimo dell'articolo 1, che non avrebbe senso. Il titolo, secondo me, quindi, invece di essere: "Istituzione del contrassegno per pubblici esercizi denominato "Saveurs de la Vallée d'Aoste", sarebbe: "Istituzione del contrassegno per pubblici esercizi ed esercizi commerciali denominato "Saveurs du Val d'Aoste""; questa formulazione ha più senso dal punto di vista linguistico.

Président - La parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (Arc-VA) - Vi sono due problemi. Mi rendo conto, per quanto riguarda il riferimento ai pubblici esercizi, che la proposta dell'Assessore è più completa, non ci eravamo dimenticati di quel pezzetto, ma era solo nella logica di semplificare il titolo. Mi sembra che, invocando l'articolo 69 del Regolamento, si tratti di una modifica meramente formale che, per quanto ci riguarda, può essere accoglibile. Non ho ancora capito, ma forse ci siamo distratti noi, se, in riferimento al problema linguistico "de la Vallée d'Aoste" ou "du Val d'Aoste", l'emendamento è accolto. Mi pare di sì? No? Su questo non sono d'accordo e mi fa specie che in Valle d'Aosta si scriva "du Val d'Aoste", che è una dizione non esistente nella nostra Regione.

Président - La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce, aux transports et aux affaires européennes, Caveri.

Caveri (UV) - -Sono l'autore materiale dell'emendamento alla Costituzione vigente, articolo 117, in cui vi è scritto "Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste", per cui ritengo che è vero che noi in Valle d'Aosta usiamo di più la denominazione "Vallée d'Aoste", però non le sfuggirà - perché questo è stato un argomento non solo di confronto fra di noi, ma anche con dei tecnici - che "Saveurs du Val d'Aoste" ha il pregio di essere sintetico e, dal punto di vista grafico, molto meglio riproducibile. Non vorrei che ci dividessimo su questioni di "lana caprina", ma vorrei che lei si fidasse anche in questo caso del fatto che tale "sollecitazione" l'abbiamo confrontata anche con una parte del mondo della francofonia, che sembra capire molto di più la dizione "Saveurs du Val d'Aoste" come una dizione corretta, piuttosto che "Saveurs de la Vallée d'Aoste", che risulta commercialmente molto meno "appetibile". Visto che concordo sul fatto che il titolo debba meglio corrispondere al contenuto della legge - ed era la preoccupazione espressa dal Consigliere Curtaz e dal suo gruppo -, mi pareva che dovesse essere integrato con "ed esercizi commerciali"; mi permetterei di insistere che, piuttosto che far bocciare l'emendamento, si tenga conto che la scelta non ideologica di scrivere "Saveurs du Val d'Aoste", ma legata ad un marchio di tipo commerciale, in analogia con altri marchi esistenti nel mondo della francofonia, ci sembrava corretta. Se poi si ritiene che così non sia... fra l'altro, non essendo stato presentato alcun emendamento all'articolo 1, ci troveremmo nella situazione di avere nel titolo "Saveurs de la Vallée d'Aoste" e nell'articolo 1 "Saveurs du Val d'Aoste", che sarebbe un po' "dislessica" come scelta.

Président - La parole au Conseiller Frassy.

Frassy (CdL) - Mi inserisco in questa dotta disquisizione per cercare di riportare l'attenzione all'oggetto di tale legge: mi sembra che, più che la Valle d'Aosta, sia la qualità, dopodiché è intrinseco che la qualità si trova in Valle d'Aosta, ma omettere dal titolo del provvedimento il concetto di contrassegno di qualità mi pare non attenersi ai principi che sono stati richiamati dai colleghi "dell'Arcobaleno" e omettere il tratto saliente di questo disegno di legge, perché, al di là del titolo, vi è ben poco; manteniamo almeno la qualità nel titolo del disegno di legge! Al di là "de la Vallée d'Aoste " o "du Val d'Aoste", perciò penso vada mantenuto nel titolo il concetto di contrassegno di qualità.

Président - La parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (Arc-VA) - Forse siamo testardi, ma a questo punto manteniamo il nostro emendamento. Non sarà una discussione tanto dotta, ma è stato lo stesso Assessore Caveri a ricordare che la Costituzione parla di "Vallée d'Aoste" e non di "Val d'Aoste" ed è questa da tutte le parti la denominazione ufficiale della nostra Regione; che poi venga chiamata anche diversamente, pazienza: si tratta di un errore. Manteniamo quindi l'emendamento, anche perché il discorso dell'Assessore Caveri circa il fatto che nel resto del testo della legge sarebbe risultata la denominazione "du Val d'Aoste" non è di alcun pregio, perché, nel corso della votazione del disegno di legge, con delle correzioni formali si sarebbe potuto superare questo problema. Se tale titolo comporta tanti problemi, sappiate che noi voteremo questo emendamento e voi vi asterrete.

Président - Je soumets au vote l'amendement du groupe "Arcobaleno" au titre du projet de loi:

Conseillers présents: 31

Votants: 3

Pour: 3

Abstentions: 28 (Borre, Caveri, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Frassy, La Torre, Lattanzi, Maquignaz, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Salzone, Sandri, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents: 32

Votants: 31

Pour: 28

Contre: 3

Abstentions: 1 (Maquignaz)

Le Conseil approuve.

Président - La parole au Conseiller Frassy sur l'article 2.

Frassy (CdL) - Chiedo la parola, perché vorrei sollecitare all'Assessore Caveri quel supplemento di risposta, che non ho avuto nella sua replica, rispetto alle considerazioni da me effettuate nell'intervento in discussione generale sulla correlazione fra l'articolo 2 e il comma 3 dell'articolo 7, ossia come si conciliano queste due disposizioni e come possono non andare in contraddizione. Ripetendo brevemente il ragionamento svolto in discussione generale: il comma 3 dell'articolo 7 sanziona i prodotti diversi rispetto a quelli autorizzati che siano venduti o somministrati; se è vero, come sembrerebbe e come la relazione conferma, che non vengono marchiati i prodotti - e l'articolo 2 prevede infatti che i requisiti siano riferiti alle strutture, alla tipologia dei prodotti, non ai prodotti stessi -, o andiamo ad ipotizzare dei piccoli "marketing" dove vi è solo il prodotto tipico, altrimenti la legge non sta in piedi. È infatti evidente che in un'economia di mercato vi sarà il prodotto valdostano, il prodotto della globalizzazione e chissà cos'altro; perciò gradiremmo capire come si concilino questi due passaggi.

Sempre sull'articolo 2 non capiamo questa formazione del personale come possa rientrare nella valutazione ai fini della concessione di tale marchio, perché la formazione del personale è un onere. Se mettiamo in piedi dei percorsi formativi, vi saranno delle strutture formative da accreditare, da certificare, che dovranno di conseguenza testare o formare i dipendenti dei pubblici esercizi interessati; si andrebbero a creare degli oneri aggiuntivi, dei distacchi del personale dall'attività di tipo produttivo, di conseguenza penso che questo marchio andrebbe a creare una burocrazia tale da non rendere più conveniente per l'imprenditore esporre detto marchio nel suo esercizio. Gradiremmo perciò, prima di votare l'articolo, che lei ci desse alcune indicazioni su una legge che - immagino - avendola pensata, se non altro nei suoi principi... che possano essere di guida nell'applicazione.

Président - La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce, aux transports et aux affaires européennes, Caveri.

Caveri (UV) - Naturalmente ottenere il "label Saveurs du Val d'Aoste" è una scelta e come tale comporta dei costi anche per l'esercente; io poi sono dell'idea che nell'ambito di un percorso che... ad esempio, nel settore della formazione potrà godere, almeno da qui alla fine del 2006, del Fondo sociale europeo per la formazione, molti di questi percorsi potranno avvenire con dei finanziamenti di tipo pubblico. Perché la formazione? Perché, quando si è discusso di questa "labellizzazione", si è anche evidenziato il fatto che non si tratta solo di vendere un prodotto, ma anche di saperlo descrivere; quindi è del tutto evidente che, se ho un esercizio commerciale e sono completamente "digiuno" delle caratteristiche dei prodotti enogastronomici tradizionali, l'approccio nei confronti del turista è che se mi si chiede dove viene prodotto "l'Enfer d'Arvier"... io, pur non essendo come Bernard Janin che ha scritto il celebre libro: "Le Val d'Aoste: tradition et renouveau" - quindi vuol dire che anche il termine "Val d'Aoste" viene usato da chi si è occupato come grande geografo del territorio della nostra Regione -, devo essere almeno in grado di poter rispondere ad un minimo di richiesta di informazione. La questione diventa ancora più importante, per quanto riguarda la formazione, se prendiamo in considerazione non sono solo i prodotti crudi, ma anche i prodotti trasformati... se vado nel ristorante di un noto collega consigliere, dove si mangiano a Pila piatti di tradizione valdostana... se lui un'estate avesse uno "chef" algerino, sarebbe opportuno che tale "chef", magari per un giorno solo, andasse alla scuola alberghiera di Châtillon per fare un piccolo "riciclaggio" in grado di consentirgli l'ottenimento di quella classificazione professionale che "permette" di avere alcuni piatti di tradizione di cui tener conto.

Non vi è, secondo me, invece contraddizione fra il contenuto del comma 3 dell'articolo 7 e quanto scritto all'articolo 2, perché al comma 1 dell'articolo 2 parliamo di "tipologia dei prodotti": parliamo dei requisiti obbligatori per il rilascio del contrassegno, tra cui vi sarà l'individuazione anche di alcuni prodotti, perché è ovvio che la vendita e la somministrazione...

(interruzione del Consigliere Frassy, fuori microfono)

... la relatrice non ha smentito. Noi abbiamo già dei prodotti che sono riconoscibili e li ripeto: i 4 prodotti "DOP", tutti i prodotti dei vini che sono sotto il "DOC Valle d'Aosta", abbiamo una ventina di prodotti tradizionali riconosciuti dal Ministero, dopodiché è del tutto evidente che nella deliberazione che passerà anche in Consiglio regionale dovremo ragionare su altri elementi aggiuntivi. È chiaro che i prodotti che sceglieremo, soprattutto per la ristorazione e per i bar, saranno "sanciti" con delle logiche che potranno essere simili alle normative già esistenti per l'agriturismo; nel commercio non possiamo immaginare che in "Saveurs du Val d'Aoste" non si venda magari il tartufo, però sia chiaro che, se dico di vendere fontina fatta in un certo modo, se non voglio incorrere nella sanzione e in eventuali ricadute di tipo penale, dovrò comportarmi bene rispetto a questi prodotti...

(nuova interruzione del Consigliere Frassy, fuori microfono)

... secondo me, non va scritto, perché è "la vendita o la somministrazione di prodotti diversi o non conformi a quelli dichiarati al fine del rilascio del contrassegno"... voglio dire: nel momento in cui fisseremo alcune caratteristiche che avranno queste "cose", che sono i requisiti... io avevo scritto: "i requisiti minimi", mi è stato contestato in commissione ed è diventato "requisiti obbligatori", io l'ho accettato... perché invece mi si era detto esattamente l'inverso. È chiaro comunque che, quando prevederemo i requisiti obbligatori, prevederemo i requisiti minimi; quindi ritengo che, da questo punto di vista, non vi saranno possibilità di equivoci sul contenuto della norma.

Président - Je soumets au vote l'article 2:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 26

Contre: 6

Le Conseil approuve.

Président - La parole au Conseiller Frassy sur l'article 3.

Frassy (CdL) - Faccio una dichiarazione di voto sull'articolo 3, perché a questo punto la legge si è delineata rispetto agli aspetti sui quali avevamo chiesto dei chiarimenti. Dobbiamo dire, Assessore, senza polemica alcuna che la discussione è stata utile perché ha chiarito una cosa: la legge non è chiara perché, al di là del gioco di parole, l'insieme degli emendamenti, delle relazioni, degli interventi, i tentativi di risposta hanno evidenziato che vi sarà la necessità di un grosso sforzo a livello di Giunta per tentare di rendere applicabile tale provvedimento. Di conseguenza, Assessore, chi glielo ha fatto fare di portare questa legge al 28 luglio in aula sapendo che il provvedimento - non vorrei essere profeta su un evento negativo, ma mi corre l'obbligo di completare questo ragionamento che alla fine diventa una previsione - non avrà le "gambe" per essere applicato da qui a fine anno? Perché l'insieme degli adempimenti che come Giunta dovete adottare, l'insieme delle procedure alle quali devono sottostare gli operatori commerciali - i quali a loro volta avranno l'esigenza di capire quali sono i costi, i vantaggi che alla fine gli derivano - farà sì che questa legge a Natale non vedrà uno stemmino con "Saveurs du Val d'Aoste"... ah, 1° gennaio? Assessore, mi scusi, se è il 1° gennaio, cambia relativamente poco, nel senso che lei conferma la mia previsione, ma forse era opportuno che tale provvedimento non avesse un iter accelerato, non per l'iscrizione in via d'urgenza, ma per il suo "parto" in Giunta, perché questa legge, anche se ha 8 articoli, è "settimina" considerato che è uscita in tempi prematuri dal "ventre" dell'Assessore, perché l'articolo 5 racchiude tutte quelle problematiche che quel "consulente con i baffi", che probabilmente le è mancato, non è riuscito a dipanarle. Diciamo questo con rammarico, perché su tale esigenza eravamo i primi assertori, ma assertori di un qualcosa che fosse funzionale e comprensibile, e apro una parentesi: questa mattina si è discusso in aula... il Presidente del Consiglio è stato "notaio" di tale discussione, perché si è inserito nella stessa confermando la bontà di quelle riflessioni, ha detto: "le leggi devono essere fatte affinché trasmettano qualcosa all'utente finale"; allora questa è una legge che noi 35 facciamo affinché la Giunta capisca che è una delega in bianco... perché, questa legge quando verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale e un qualsiasi commerciante o albergatore andrà a leggersela per capire cosa deve fare per ottenere questa certificazione, non capirà nulla! Non capirà nulla non solo perché è scritta male, ma perché non dice nulla!

È paradossale pertanto che andiamo a mettere in piedi un meccanismo legislativo quando, al di là dell'aspetto sanzionatorio - sul quale i colleghi del gruppo "Arcobaleno" si sono impegnati a fare delle riflessioni che sono in parte condivisibili, ma minimali, perché sanzionare il niente è un esercizio di tipo parapenalistico, amministrativistico, punitivo, ma sanzioniamo il niente -, il problema di fondo era far sì che questa legge avesse dei contenuti, che tali contenuti fossero percepiti e condivisi; questo è ciò che manca nella legge. L'unica certezza che abbiamo oggi approvando tale provvedimento è che si darà un incremento alla burocrazia, perché andremo a mettere in piedi delle strutture interne all'amministrazione che dovranno fare la modulistica, l'istruttoria, la verifica del rispetto dei criteri, la formazione del personale e la sua supervisione. Mi domando: è questo quello di cui aveva bisogno il turismo valdostano? Pensiamo che fossero altre le cose di cui necessitava: aveva bisogno di semplificazione degli adempimenti, di strumenti immediati e celeri. Se questo provvedimento fosse giunto in aula a settembre, con l'individuazione dei punti dell'articolo 5, la legge usciva e l'indomani mattina, se non vi era l'urgenza, passati 15 giorni, era applicabile: era una legge che usciva con le "gambe" per essere applicata.

Mi consenta poi, Assessore, una piccola replica alla sua salace battuta sulla fiducia. La fiducia nell'ambito parlamentare è uno strumento costituzionalmente previsto ed è uno strumento che politicamente lei ha condiviso un'infinità di volte nella sua esperienza di parlamentare di lungo corso. Nella legislazione regionale non esiste la possibilità del Consiglio di spogliarsi di competenza legislativa, perché questo tipo di atto potevate riassumerlo benissimo con un provvedimento amministrativo. Lei deve spiegare al Consiglio qual è il motivo per cui ha portato con un atto legislativo l'adozione di un provvedimento che potevate adottare in Giunta quando volevate. Il problema di fondo è che questo è un atto che di legislativo non ha nulla e, se noi lo individuiamo come "atto legislativo", è un atto che viola quei principi di legittimità costituzionale, perché lo Statuto regionale è norma costituzionale che non prevede, al di là dei vari tipi di competenza individuati nei primi articoli dello Statuto, questo tipo di competenza.

In conclusione il nostro gruppo esprime un giudizio negativo e, di conseguenza, un voto contrario a questo disegno di legge, con il rammarico che si sia persa l'occasione per un provvedimento che era aspettato da tempo e sul quale penso non siano state colte le esigenze di un settore che aveva bisogno di risposte concrete e di risposte di semplificazione.

Président - Je soumets au vote l'article 3:

Conseillers présents et votants: 33

Pour: 27

Contre: 6

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 4:

Conseillers présents et votants: 33

Pour: 27

Contre: 6

Le Conseil approuve.

Presidente - All'articolo 5 vi è il primo emendamento della III Commissione, di cui do lettura:

Emendamento

Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 la parola "minimi" è soppressa.

Pongo in votazione l'emendamento:

Consiglieri presenti: 33

Votanti: 30

Favorevoli: 27

Contrari: 3

Astenuti: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)

Il Consiglio approva.

Presidente - Sempre all'articolo 5 vi è l'emendamento della "Stella Alpina", di cui do lettura:

Emendamento

All'articolo 5 aggiungere una lettera:

"d bis) le modalità di comunicazione alle associazioni dei consumatori e degli utenti, riconosciute dalla legge regionale, del rilascio e della revoca del contrassegno di qualità;".

Pongo in votazione l'emendamento:

Consiglieri presenti e votanti: 33

Favorevoli: 30

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

Presidente - Sempre all'articolo 5 vi è il secondo emendamento della III Commissione, di cui do lettura:

Emendamento

Dopo il comma 1 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:

"2. La deliberazione della Giunta regionale che definisce i requisiti di cui al comma 1, lettera a), è adottata previo parere della commissione consiliare competente.".

Pongo in votazione l'emendamento:

Consiglieri presenti e votanti: 33

Favorevoli: 30

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo così emendato:

Articolo 5

(Disposizioni attuative)

1. Con deliberazioni della Giunta regionale, su proposta degli assessori regionali competenti in materia di commercio e di produzioni agroalimentari ed enogastronomiche, sono definiti:

a) i requisiti obbligatori per il rilascio del contrassegno di qualità di cui all'articolo 2, comma 1;

b) il soggetto terzo, individuato tra quelli di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza tecnica ed economica alle imprese, e l'apposito schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti derivanti dall'effettuazione dell'attività di accertamento, in sede di istruttoria e di controllo successivo, del possesso dei requisiti tecnici previsti per il rilascio del contrassegno di qualità;

c) le modalità di effettuazione dei controlli di cui all'articolo 6;

d) le caratteristiche grafiche del segno distintivo del contrassegno di qualità e la tipologia dei relativi supporti che debbono essere forniti dalla struttura competente;

e) le modalità di comunicazione alle associazioni dei consumatori e degli utenti, riconosciute dalla legge regionale, del rilascio e della revoca del contrassegno di qualità.

f) ogni ulteriore aspetto concernente i procedimenti finalizzati al rilascio, al diniego o alla revoca del contrassegno di qualità e il concorso dei beneficiari alle spese a ciò necessarie.

2. La deliberazione della Giunta regionale che definisce i requisiti di cui al comma 1, lettera a), è adottata previo parere della commissione consiliare competente.

Consiglieri presenti: 33

Votanti: 30

Favorevoli: 27

Contrari: 3

Astenuti: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 6 vi è l'emendamento della "Stella Alpina", di cui do lettura:

Emendamento

All'articolo 6 aggiungere in fondo:

"... e ciò anche su segnalazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla legge regionale.".

Pongo in votazione l'emendamento:

Consiglieri presenti e votanti: 33

Favorevoli: 30

Contrari: 3

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo così emendato:

Articolo 6

(Controlli)

1. La struttura competente, anche avvalendosi del soggetto individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), provvede all'effettuazione di idonei controlli, anche a campione, volti a verificare la permanenza dei requisiti richiesti ai fini del rilascio del contrassegno di qualità e ciò anche su segnalazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla legge regionale.

Consiglieri presenti: 32

Votanti: 29

Favorevoli: 26

Contrari: 3

Astenuti: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 7 vi sono 3 emendamenti del gruppo "Arcobaleno", di cui do lettura:

Emendamento

All'articolo 7, comma 1, le cifre della sanzione vengono cancellate e sostituite, rispettivamente, dalle cifre "300,00" e "3.000,00".

Emendamento

All'articolo 7, comma 2, la cifra della sanzione minima viene cancellata e sostituita dalla cifra "100,00".

Emendamento

All'articolo 7, comma 3, le cifre della sanzione vengono cancellate e sostituite, rispettivamente, dalle cifre "150,00" e "750,00".

Pongo in votazione il primo emendamento del gruppo "Arcobaleno" all'articolo 7:

Consiglieri presenti e votanti: 33

Favorevoli: 29

Contrari: 4

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione il secondo emendamento del gruppo "Arcobaleno" all'articolo 7 :

Consiglieri presenti e votanti: 33

Favorevoli: 29

Contrari: 4

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione il terzo emendamento del gruppo "Arcobaleno" all'articolo 7:

Consiglieri presenti e votanti: 33

Favorevoli: 29

Contrari: 4

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo così emendato:

Articolo 7

(Sanzioni)

1. Chiunque utilizzi, senza esservi stato autorizzato, il contrassegno di qualità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 300 a euro 3.000.

2. L'omessa o la ritardata comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 100 a euro 500.

3. Salva la revoca del contrassegno nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, la vendita o la somministrazione di prodotti diversi o non conformi a quelli dichiarati al fine del rilascio del contrassegno di qualità sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 750.

4. Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).

Consiglieri presenti: 33

Votanti: 29

Favorevoli: 26

Contrari: 3

Astenuti: 4 (Curtaz, La Torre, Riccarand, Squarzino Secondina)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:

Consiglieri presenti e votanti: 33

Favorevoli: 27

Contrari: 6

Il Consiglio approva.

Presidente - La parola al Consigliere Curtaz.

Curtaz (Arc-VA) - Voteremo contro questa legge, come abbiamo già annunciato all'inizio del mio primo intervento. Abbiamo accolto positivamente il fatto che la maggioranza abbia accettato alcuni dei nostri emendamenti, quelli proposti dalla "Stella Alpina", oltre a quelli che erano stati elaborati in III Commissione su suggerimento del nostro gruppo; tuttavia, l'accoglimento di questi emendamenti non fa venir meno il giudizio critico che diamo sull'insieme del provvedimento legislativo; le osservazioni, le repliche dell'Assessore alle nostre critiche non ci hanno fatto cambiare idea sotto alcun profilo.

Rispetto a tale provvedimento, di interessante ci sarà forse un'analisi che potrebbe essere fatta da qualche studioso di diritto regionale o di diritto costituzionale, perché credo sia la prima volta che in questa Regione viene approvato un testo legislativo con le caratteristiche non di una legge, ma di un decreto legislativo. Questo è in sostanza un decreto legislativo, che il nostro ordinamento non conosce, perché con tale legge il Consiglio regionale dà una delega in bianco alla Giunta, che la "riempirà" con atti normativi che serviranno non a dare adempimento alla legge, ma ad integrare, si potrebbe dire quasi a redigere le norme, perché qui non vi è una indicazione "quadro" - la chiamo così impropriamente -, non vi sono indirizzi ben definiti, non vi sono paletti che la Giunta debba rispettare. Si tratta quindi di una novità che il Consiglio in maniera inconsapevole voterà, forse su questo particolare aspetto mi sarei aspettato qualche intervento da parte dei Consiglieri di maggioranza, perché mi sembra una cosa piuttosto rilevante dal punto di vista istituzionale, che invece passa in sordina. Per queste ragioni e per quelle di merito, che non starò a ripetere, il nostro gruppo conferma il voto contrario a tale provvedimento.

Président - La parole au Conseiller La Torre.

La Torre (FA) - Il nostro gruppo voterà a favore di questa legge, spero che lei apprezzi, Assessore. È sicuramente un provvedimento che ha un significato soprattutto nelle intenzioni, perché riteniamo sia un terreno abbastanza scivoloso. Credo vada accolta almeno con una certa attenzione la raccomandazione fatta dal Consigliere Curtaz, perché il contenuto che si darà a questa legge potrebbe dare spazio a delle "querelles". Infatti, mi viene da fare alcune riflessioni per l'importanza che ha un marchio di qualità e per le aspettative che genera da parte di chi lo legge, il contenuto deve essere ben ponderato, perché non credo che un Marocchino che vada un giorno alla scuola alberghiera impari a fare bene la "zuppa alla cognense"; così come, sebbene in Valle d'Aosta abbiamo tanti maiali, non credo che tutti questi maiali bastino per fare tutto questo "jambon de Bosses", il "lardo di Arnad", le salsicce, eccetera. È un terreno delicato, quindi voteremo a favore, ma con la raccomandazione che nei contenuti che la Giunta andrà a dare si ponga attenzione per non creare una sorta di "boomerang" che ci possiamo trovare addosso.

Président - Je soumets au vote la loi dans son ensemble:

Conseillers présents et votants: 33

Pour: 27

Contre: 6

Le Conseil approuve.