Oggetto del Consiglio n. 380 del 29 gennaio 2004 - Resoconto
OGGETTO N. 380/XII - Disegno di legge: "Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta".
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Oggetto)
1. In attuazione della competenza legislativa esclusiva in materia di governo del territorio, conferita dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e riconosciuta, con riferimento a quanto forma oggetto della presente legge, dall'articolo 32, comma 4, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), la Regione disciplina le iniziative, le modalità e le procedure di intervento finalizzate:
a) alla definizione, mediante sanatoria amministrativa, degli illeciti edilizi;
b) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei beni urbanistici, ambientali e paesaggistici situati nel territorio regionale.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANATORIA DEGLI ABUSI EDILIZI
Articolo 2
(Divieto generale di sanatoria)
1. Non è ammessa la sanatoria di interventi urbanistici o edilizi abusivi, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 84 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).
2. Sono fatti salvi i procedimenti per i quali sia stata presentata regolare domanda di rilascio di titolo abilitativo in sanatoria, ai sensi e nei termini previsti dal capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e successive modificazioni.
Articolo 3
(Limiti all'applicazione dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)
1. In deroga al divieto di cui all'articolo 2, comma 1, e salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, sono suscettibili di sanatoria gli illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003.
2. L'articolo 32, comma 27, lettera d), del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, trova altresì applicazione relativamente ai seguenti immobili:
a) siti di importanza comunitaria individuati con deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2002, n. 1460 (Approvazione dell'elenco dei siti proposti dall'Unione europea come siti di importanza comunitaria per la costituzione della rete ecologica europea, denominata natura 2000, ai sensi della direttiva 92/43/CEE);
b) aree ubicate all'interno delle zone di tipo E di PRG, qualificate di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale;
c) beni culturali isolati di cui all'articolo 37 del piano territoriale paesistico (PTP) approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP));
d) edifici censiti come documento nei PRG, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali).
3. Non sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1 del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, che comportino ampliamento volumetrico di manufatti o nuove costruzioni.
4. Sono suscettibili di sanatoria, con le limitazioni di cui al comma 2, le seguenti opere:
a) strutture pertinenziali agli edifici esistenti, prive di funzionalità autonoma, ancorché comportino ampliamento volumetrico di manufatti;
b) strutture pertinenziali agli edifici residenziali esistenti, prive di funzionalità autonoma, ancorché comportino nuove opere o ampliamento volumetrico di manufatti;
c) ampliamenti per adeguamento igienico-sanitario di edifici esistenti, senza aumento delle unità abitative.
5. Ai sensi dell'articolo 32, comma 34, del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria sono incrementati del 100 per cento e sono comunque dovuti nella misura minima di euro 500.
Articolo 4
(Rinvio)
1. La Giunta regionale definisce, con apposita deliberazione, le modalità di applicazione dell'articolo 3.
Articolo 5
(Determinazione della somma equivalente e dell'indennità pecuniaria di cui all'articolo 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490)
1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 26 settembre 1997 (Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo), quando il parametro danno sia pari a zero, la somma equivalente di cui all'articolo 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352), è dovuta in misura pari a euro 1.000, per qualsiasi tipologia di opera abusiva, anche con riferimento alle pratiche per le quali la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio abbia già rilasciato il parere finalizzato alla sanatoria.
2. In relazione all'accertamento di danno paesaggistico-ambientale da parte della struttura regionale competente in materia di tutela, la somma determinata, previa perizia di stima, quale risarcimento del danno medesimo, dovrà essere versata sull'apposito capitolo del bilancio regionale entro tre mesi dalla notifica del provvedimento. Qualora tale somma non sia introitata dalla Regione entro tale periodo, le opere realizzate in abuso dovranno essere demolite a cura e spese del proprietario. Tale procedura si applica anche per le pratiche ancora pendenti in relazione all'effettuazione della perizia di stima.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI URBANISTICI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI
Articolo 6
(Obiettivi)
1. Le iniziative di interesse regionale finalizzate alla riqualificazione e alla valorizzazione dei beni urbanistici, ambientali e paesaggistici perseguono l'obiettivo dell'organica valorizzazione del territorio regionale, anche a scopo turistico-culturale, attraverso:
a) la prevenzione di situazioni di alterazione dell'equilibrio ambientale e paesaggistico, mediante la valorizzazione dei relativi beni;
b) il ripristino di situazioni di alterazione dell'equilibrio ambientale, con particolare riguardo alla ripresa dei cicli naturali e al recupero delle aree alla coltivazione;
c) il ripristino ambientale e paesaggistico completo, da realizzarsi anche attraverso l'ammodernamento delle urbanizzazioni e dell'arredo urbano;
d) il riordino di insediamenti esistenti ed il riuso di aree dismesse o degradate.
Articolo 7
(Strumenti di realizzazione delle iniziative)
1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali istituito ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), definisce le priorità concernenti la realizzazione delle iniziative di interesse regionale di cui all'articolo 6.
2. La struttura regionale competente in materia di ambiente, sulla base delle priorità definite ai sensi del comma 1 e tenuto conto delle eventuali segnalazioni di intervento da parte di comuni, singoli o associati, anche attraverso le Comunità montane, o di altri enti pubblici a ciò interessati, predispone un apposito piano contenente i seguenti elementi:
a) la valutazione delle esigenze del settore e delle tendenze evolutive prevedibili;
b) le linee di politica ambientale da perseguire per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 6;
c) l'elenco degli interventi di interesse regionale, con l'indicazione delle modalità di predisposizione dei progetti, di finanziamento e della spesa presunta per la loro realizzazione.
3. Il piano è approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, e può essere integrato di anno in anno, mediante l'inserimento di nuovi interventi.
4. Gli interventi individuati dal piano sono realizzati mediante l'elaborazione di progetti, anche integrati, orientati secondo le linee programmatiche del PTP. I progetti devono essere conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Articolo 8
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 50.000 per l'anno 2004 e in annui euro 350.000 a decorrere dall'anno 2005.
2. L'onere di cui al comma 1 per l'anno 2004 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi) e si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 39660 (Spese per interventi di insediamento del verde pubblico, delle aree e dei percorsi attrezzati e per il recupero ambientale di aree degradate) dell'obiettivo programmatico 2.2.1.08. (Parchi, riserve e beni ambientali).
3. L'onere di cui al comma 1 per gli anni 2005 e 2006 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2004/2006 nell'obiettivo programmatico 2.2.1.08. (Parchi, riserve e beni ambientali) e si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nei seguenti capitoli dello stesso obiettivo programmatico:
a) capitolo 39660 (Spese per interventi di insediamento del verde pubblico, delle aree e dei percorsi attrezzati e per il recupero ambientale di aree degradate) per annui euro 50.000 per gli anni 2005 e 2006;
b) capitolo 67370 (Contributi per la bonifica di aree inquinate) per annui euro 300.000 per gli anni 2005 e 2006.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 9
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Président - Nous passons à examiner le projet de loi présenté par le Gouvernement, dans le nouveau texte qui a été présenté par la IIe et la IIIe Commission.
A l'article 1er il y a un amendement présenté par le Conseiller Sandri, dont je donne lecture:
Emendamento
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Articolo 1
(Oggetto)
1. In attuazione della competenza legislativa esclusiva di cui all'articolo 2, comma primo, lettere g) e q), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e riconosciuta dall'articolo 32, comma 4, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), la Regione disciplina le iniziative, le modalità e le procedure di intervento finalizzate:
a) alla definizione, mediante sanatoria amministrativa, degli illeciti edilizi;
b) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei beni urbanistici, ambientali e paesaggistici situati nel territorio regionale.".
Président - A l'article 1er il y a aussi un amendement présenté par le Conseiller Riccarand, dont je donne lecture:
Emendamento
Articolo 1, comma 1
Togliere tutte le parole da "e riconosciuta dall'articolo 32…" fino a "(Legge finanziaria 2004)".
La parole au Conseiller Riccarand.
Riccarand (Arc-VA) - Se ho capito bene, l'emendamento del Consigliere Sandri mira a reintrodurre il riferimento alle lettere g) e q) dello Statuto speciale, per essere più precisi, ma quello che proponiamo di togliere… non capisco perché è stata introdotta già nel testo della commissione questa frase… si dice: "In attuazione della competenza legislativa esclusiva in materia di governo del territorio, conferita dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e riconosciuta, con riferimento a quanto forma oggetto della presente legge, dall'articolo 32…", ma noi non abbiamo bisogno di far riferimento a un decreto legge, per dire che abbiamo una competenza primaria in materia legislativa! Non dobbiamo cioè mettere queste affermazioni in legge, altrimenti ogni volta andiamo a cercare conferma sulla nostra competenza costituzionale e statutaria in una legge ordinaria che fa lo Stato. La nostra competenza statuaria c'è e l'articolo 32 della legge finanziaria dello Stato non c'entra niente; non possiamo indebolire la nostra competenza statutaria andando a far riferimento a un decreto legge, convertito in legge, che ha un rango inferiore. Non cambia niente nella sostanza, ma mi sembra improprio e un infortunio legislativo andare ad introdurre questo riferimento.
Président - La parole au Conseiller Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - Ho capito qual è l'emendamento che si discute, l'emendamento presentato dal Consigliere Sandri, che riconosce la valenza dell'articolo 32 della legge n. 326 di conversione del maxidecreto; direi che questo riconoscimento collide - mi dispiace per lui - con l'intervento che ha fatto prima in sede di illustrazione, con quella difesa strenua delle competenze legislative regionali, che peraltro non era necessaria, anzi è stata quanto mai riconosciuta e confermata proprio dalla stessa legge n. 326, che qui viene giustamente ribadita, di conseguenza lo ringraziamo per questo intervento chiarificatore in legge e voteremo favorevolmente.
Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.
Cerise (UV) - Non vorrei che qui si facesse confusione, nel senso che, laddove si dice: "e riconosciuta", bisogna andare avanti: "con riferimento a quanto forma oggetto della presente legge, dall'articolo 32, comma 4, del decreto legge…", voglio dire che anche quelli, per quanto riguarda una legge di sanatoria, ci riconoscono di avere la titolarità; non abbiamo competenza esclusiva in materia di sanare le infrazioni che hanno rilevanza penale…
(interruzione della Consigliera Squarzino Secondina, fuori microfono)
… con la competenza esclusiva non sani i reati penali…
Presidente - La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Arc-VA) - Lei, Assessore, è completamente fuori strada, perché il reato penale non c'entra niente, perché non è previsto dallo Statuto e non è previsto dall'articolo 32, quindi è tutta un'altra materia. Noi su quello non abbiamo competenza, non l'abbiamo mai avuta e continuiamo a non averla. L'unica competenza che abbiamo è in materia di sanatoria amministrativa, ma questa competenza ci deriva dal fatto che abbiamo, in base allo Statuto, competenza urbanistica: se anche non vi fosse scritto qui all'articolo 32, comma 4: "sono in ogni caso fatte salve le competenze", non cambierebbe niente, perché la nostra competenza deriva dallo Statuto e non perché qui è scritto: "fatte salve"; quindi andare a dire nella legge che noi abbiamo la competenza in base allo Statuto, ma anche perché vi è questo comma "fatte salve" è una locuzione totalmente impropria.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (GV-DS-PSE) - Credo si stia cercando di fare un po' di confusione politica su un problema relativamente semplice, cioè da una parte quello che si era cercato di fare già in commissione, e che poi è stato affinato dagli uffici, era evidenziare con maggiore forza rispetto al testo originario, che recitava: "Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere g) e q), della legge costituzionale…", la competenza legislativa esclusiva in materia urbanistica, richiamando le lettere g) e q) della nostra legge costituzionale. Il riferimento alla normativa era proprio perché in questo momento ci troviamo di fronte a una legislazione che ha due binari che viaggiano insieme: quello del penale e quello delle sanzioni amministrative. Tuttavia, per evidenziare la disponibilità del Consiglio e della maggioranza a captare al meglio tutti i contributi, indipendentemente da dove vengono e anche per evitare strumentalizzazioni, come ha tentato di fare prima la "Casa delle Libertà", credo che il sub-emendamento proposto "dall'Arcobaleno" possa essere accolto.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del collega Sandri all'articolo 1 come emendato dall'emendamento presentato dal Consigliere Riccarand.
La parola al Consigliere Tibaldi, per mozione d'ordine.
Tibaldi (CdL) - Posso capire che vi siano le idee confuse, l'ora è tarda, nonostante gli approfondimenti fatti nelle due Commissioni consiliari; però, vista anche la mole di emendamenti presentati, ci terremmo ad avere dei testi scritti. Se lo avete modificato così in sede volante perché non avete le idee chiare… a parte il fatto che non può essere modificato: o viene ritirato, o se ne vota uno o l'altro, perché il Regolamento non lo consente, quindi o il Consigliere Sandri lo ritira, o lo mette al voto.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento del collega Sandri all'articolo 1:
Consiglieri presenti: 28
Votanti e favorevoli: 21
Astenuti: 7 (Isabellon, Riccarand, Salzone, Squarzino Secondina, Stacchetti, Vicquéry, Viérin Marco)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 presentato dal Consigliere Riccarand…
(interruzione dell'Assessore Cerise, fuori microfono)
… l'Assessore ha chiesto una sospensione di 5 minuti, il Consiglio è sospeso per 5 minuti.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 21,01 alle ore 22,17.
Presidente - Riprendono i lavori.
Ricordo che dobbiamo esaminare l'emendamento presentato dal Consigliere Riccarand all'articolo 1. Lo pongo in votazione:
Consiglieri presenti: 29
Votanti: 6
Favorevoli: 3
Contrari: 3
Astenuti: 23 (Borre, Caveri, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Fey, Fiou, Fosson, Isabellon, Maquignaz, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Rini, Salzone, Sandri, Stacchetti, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Marco)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Dobbiamo votare l'articolo 1.
La parola al Presidente della Regione, Perrin.
Perrin (UV) - Per chiedere, per una precisazione tecnica e per maggior comprensione, di sostituire alla quarta riga "e riconosciuta dall'articolo 32" con "e con riferimento all'articolo 32".
Presidente - La correzione formale alla quale fa riferimento il Presidente Perrin è prevista all'articolo 69 del Regolamento interno, sulla quale il Consiglio decide. Vi sono richieste di intervento? Se non ve ne sono, pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica proposta dal Presidente della Regione:
Articolo 1
(Oggetto)
1. In attuazione della competenza legislativa esclusiva di cui all'articolo 2, comma primo, lettere g) e q), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e con riferimento all'articolo 32, comma 4, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), la Regione disciplina le iniziative, le modalità e le procedure di intervento finalizzate:
a) alla definizione, mediante sanatoria amministrativa, degli illeciti edilizi;
b) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei beni urbanistici, ambientali e paesaggistici situati nel territorio regionale.
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Presidente - Articolo 3. All'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti: un primo emendamento del gruppo "Arcobaleno-Vallée d'Aoste", che è uguale, in sostanza, all'emendamento n. 1 del gruppo "Casa delle Libertà"; un secondo emendamento del gruppo "Arcobaleno-Vallée d'Aoste"; l'emendamento n. 2 della "Casa delle Libertà", gli emendamenti della "Stella Alpina" nn. 1, 2, 3 e 4; gli emendamenti nn. 3 e 4 della "Casa delle Libertà": questo è l'ordine di discussione degli emendamenti.
Do lettura del primo emendamento del gruppo "Arcobaleno-Vallée d'Aoste".
Emendamento
L'articolo 3 è soppresso.
Qualcuno chiede la parola su tale emendamento?
Do lettura dell'emendamento n. 1 del gruppo "Casa delle Libertà".
Emendamento
L'articolo 3 è integralmente abrogato.
Posso mettere in votazione il primo emendamento del gruppo "Arcobaleno-Vallée d'Aoste" insieme a quello della "Casa delle Libertà", trattandosi dello stesso testo?
(interruzione del Consigliere Tibaldi, fuori microfono)
… il vostro emendamento è ritirato? L'emendamento n. 1 della "Casa delle Libertà" è ritirato.
Pongo in votazione l'emendamento del gruppo "Arcobaleno":
Consiglieri presenti: 26
Votanti: 8
Favorevoli: 3
Contrari: 5
Astenuti: 18 (Borre, Caveri, Charles Teresa, Comé, Fey, Fosson, Isabellon, Maquignaz, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Rini, Salzone, Stacchetti, Vicquéry, Viérin Marco)
Il Consiglio non approva.
Presidente - La parola al Consigliere Riccarand sul secondo emendamento del gruppo "Arcobaleno-Vallée d'Aoste", di cui do lettura:
Emendamento
Aggiungere al termine del comma 1:
", qualora siano, alla data di entrata in vigore della presente legge, conformi al vigente Piano regolatore generale comunale."
Riccarand (Arc-VA) - Questo emendamento ha un significato politico e tecnico molto forte e preciso, nel senso che è finalizzato a far sì che il provvedimento di condono si limiti agli interventi e agli illeciti che siano conformi al vigente piano regolatore generale comunale. Questo emendamento è perfettamente in sintonia con la mozione approvata dal Consiglio regionale il 2 ottobre che affermava questi concetti; quindi a noi sembra che, per coerenza, bisognerebbe che vi fosse un inserimento chiaro nella legge di questo principio.
Presidente - Pongo in votazione il secondo emendamento "dell'Arcobaleno":
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 8
Favorevoli: 3
Contrari: 5
Astenuti: 22 (Borre, Caveri, Cesal, Charles Teresa, Comé, Fey, Fiou, Fosson, Isabellon, Maquignaz, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Salzone, Sandri, Stacchetti, Vicquéry, Viérin Marco)
Il Consiglio non approva.
Presidente - L'emendamento n. 2 della "Casa delle Libertà" è ritirato. Ne do lettura:
Emendamento
Il terzo comma dell'articolo 3 è modificato come segue:
"3. Non sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1 del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, che comportino ampliamenti volumetrici o manufatti non ricompresi nella sagoma del fabbricato autorizzato.".
Presidente - Do lettura degli emendamenti nn. 1, 2, 3 e 4 presentati dal gruppo "Stella Alpina":
Emendamento
La lettera a) del comma 4 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
"a) strutture pertinenziali agli edifici esistenti, ancorché comportino nuove opere o ampliamento volumetrico di manufatti;".
Emendamento
La lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 è soppressa.
Emendamento
Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 le parole ", senza aumento delle unità abitative" sono soppresse.
Emendamento
Al comma 4 dell'articolo 3, dopo la lettera c), è introdotta la seguente:
"d) aumento dell'altezza e della superficie coperta, nella misura massima del 5 percento, negli edifici costruiti, ampliati e ristrutturati con autorizzazione e/o concessione edilizia, dopo l'entrata in vigore della l. 765/1967.".
La parola al Consigliere Stacchetti sull'emendamento n. 1 della "Stella Alpina".
Stacchetti (SA) - Visto l'accordo raggiunto, ritiriamo gli emendamenti nn. 1, 2, 3; manteniamo il n. 4, modificato.
Presidente - Gli emendamenti nn. 1, 2, 3 della "Stella Alpina" sono ritirati. Consigliere Stacchetti mi illustra come viene modificato l'emendamento n. 4?
La parola al Consigliere Stacchetti.
Stacchetti (SA) - Emendamento n. 4: "aumento dell'altezza e della superficie coperta, nella misura massima del 5% negli edifici, senza aumento delle unità abitative".
C'è anche questo emendamento, al comma 4… ritiro anche questo emendamento…
Emendamento
Al comma 4 dell'articolo 3, prima della lettera a), è introdotta la seguente:
"0a) gli interventi edilizi e di cambio di destinazione ricompresi nella sagoma dei fabbricati:
1) ultimati prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150);
2) costruiti, ampliati e ristrutturati, con autorizzazione e/o concessione edilizia, dopo l'entrata in vigore della l. 765/1967;".
Presidente - Ricordo che stiamo seguendo una procedura comunque anomala, sulla quale vi è una condivisione di larga parte di questa assemblea. Per queste correzioni, facciamo sempre riferimento all'articolo 69 del Regolamento interno. Prego comunque di formalizzare l'emendamento alla Presidenza affinché non vi siano equivoci, almeno su questa ultima formulazione, e per permettere, anche ai consiglieri che lo richiedono, di rivedere il testo.
Stacchetti (SA) - Chiedo scusa, probabilmente sarebbe più giusto parlare di "unità immobiliari", piuttosto che di "unità abitative", se va bene...
Presidente - La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Arc-VA) - Non siamo assolutamente d'accordo su questo modo di procedere, perché un conto sono le correzioni formali che hanno un senso ben preciso, ma qui ci troviamo di fronte a riformulazioni di emendamento e non è possibile fare questo in questa sede. Ritengo che non possiamo procedere in questo modo a fare le leggi, perché qui siamo all'insegna dell'improvvisazione più totale. Non si può inventare una formulazione ogni 5 minuti e poi votiamo o non votiamo, come se una parola fosse uguale all'altra; questo non è possibile, esistono delle procedure che sono fatte affinché si possa votare con cognizione di causa, sapendo che cosa si vota con certe procedure. Qui stiamo stravolgendo tutte le regole, quindi non siamo d'accordo sul fatto che si modifichino questi emendamenti in questi termini, cioè gli emendamenti si votano per come sono stati presentati, altrimenti si respingono.
Presidente - Credo, Consigliere Riccarand, pur condividendo in parte le sue argomentazioni, che l'articolo 69 del Regolamento interno possa essere anche applicato in questo caso; su questo faccio decidere il Consiglio. Ripeto: l'articolo 69 fa riferimento al fatto che comunque il Consiglio decide.
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Chiederei al Presidente di essere molto chiaro, prima leggere qual è l'emendamento a cui ci riferiamo, qual è la proposta emendativa che si vuole fare, poi chiediamoci se è un emendamento di forma, cioè se è sbagliato un articolo o una virgola o un apostrofo, oppure se è un emendamento di sostanza, perché l'articolo 69 del Regolamento parla di correzioni formali. Credo allora che il Presidente possa richiamare l'attenzione del Consiglio "sulle correzioni di forma ritenute opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che appaiono in contrasto tra loro o inconciliabili con le finalità dei provvedimenti, proponendo le rettifiche ritenute opportune, sulle quali il Consiglio decide". Se qui però ogni emendamento viene modificato dal Governo con il pretesto che è una correzione di forma, chiedo se questo è un modo corretto di lavorare e di procedere.
Vorrei capire, può darsi che abbia fatto delle osservazioni fuori luogo, perché probabilmente la correzione che il Presidente propone riguarda una virgola, o un articolo, o un plurale che è sbagliato ma, se fosse di sostanza, credo che non possiamo accettarla, assolutamente! Se noi cominciamo qui a stravolgere ogni regola del Regolamento, a seconda di come ci va bene o non ci va bene, allora non abbiamo più neanche un minimo di "tessuto" chiaro di rapporti fra di noi, non solo fra maggioranza ed opposizione, ma fra Presidenza del Consiglio e Consiglio, fra Giunta e Presidenza del Consiglio e Consiglio, insomma saltano tutte le regole. È meglio allora dire: "qui abbiamo fatto dei pasticci, sospendiamo tutto e il prossimo Consiglio ripresentiamo la legge". Non è possibile farlo? Ho già fatto notare prima in separata sede al Presidente del Consiglio - e qui riprendo il discorso - che ha accettato tacitamente un emendamento a un ordine del giorno a discussione generale già chiusa, cosa che il Regolamento non consente. Ho detto al Presidente: "Signor Presidente, posso capirlo una volta, ma che questo non sia l'inizio di tutta una deroga ai regolamenti!". Invece, vedo che, uno dopo l'altro, si ricorre alle "pieghe" del Regolamento, cercando di interpretarlo "pro domo sua"… io non ci sto!
Presidente - Per cortesia, uno dei proponenti illustri l'emendamento in questione. A parere della Presidenza, si tratta di una formulazione diversa che non cambia però la finalità del provvedimento.
La parola al Consigliere Stacchetti.
Stacchetti (SA) - Secondo noi, non modifica, assolutamente… l'emendamento originario è: "Al comma 4 dell'articolo 3, dopo la lettera c), è introdotta la seguente: "d) aumento dell'altezza e della superficie coperta, nella misura massima del 5%, negli edifici costruiti, ampliati e ristrutturati con autorizzazione e/o concessione edilizia, dopo l'entrata in vigore della legge n. 765/1967", la rilettura complessiva è: "aumento dell'altezza e della superficie coperta, nella misura massima del 5%, negli edifici, senza aumento delle unità abitative".
Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Chi mi attesta che questa è una correzione formale? Se vi è un dirigente dell'Ufficio legislativo che mi dice: "sì, questa è una correzione formale", io la accetto, ma chi mi dice che questa è una correzione formale? Chi si assume questa responsabilità? Deve spiegarlo almeno, dobbiamo utilizzare un minimo di buon senso e di ragionamento: o le parole hanno un significato, oppure ci prendiamo in giro tutti! Qui vi è un Regolamento da rispettare: per cambiare il Regolamento, vi è una procedura, nessuno può dire: "l'Assemblea è sovrana", altrimenti con questa affermazione è la dittatura della maggioranza, di chi ha 19 voti! Ma insomma, le regole minime della democrazia vanno rispettate!
Presidente - Collega Squarzino, capisco in parte il suo ragionamento, però non amplierei la questione più di quello che merita di essere ampliata. Mi permetto di introdurre questa "cosa", perché l'articolo 69 del Regolamento interno dice espressamente: "sulle quali il Consiglio decide". Credo che, tenendo conto della discussione che viene fatta, si possa tranquillamente proporre questa modifica, senza con questo dire che tutte le regole tra maggioranza ed opposizione vengono stravolte o che vi siano colpi di mano della maggioranza.
Mi rendo conto della particolarità della procedura, però la Presidenza, quando vengono espresse delle esigenze alla medesima, cerca di tener conto sia di quelle della maggioranza, sia di quelle della minoranza, pertanto, da questo punto di vista, credo che non si viola niente a nessuno. Posso far esprimere il Consiglio…
Squarzino - (fuori microfono)… no, non possiamo esprimerci!
Presidente - … la parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Signor Presidente, - ripeto - come può far votare il Consiglio, che si esprime a maggioranza su un'interpretazione del Regolamento?
Vi è anche una norma del Regolamento che prevede, quando vi sono delle incertezze, che ci si incontra come Ufficio di Presidenza insieme alla Conferenza dei Capigruppo, si esamini la questione e la si valuti. Qui lei introduce un elemento nuovo, ripeto, che è altamente antidemocratico, perché è l'affermazione che 18 persone in questo Consiglio comandano al di là della logica, al di fuori di ogni regolamento, che è la base di vita di un Consiglio. Non so come spiegarglielo...
Presidente - La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Arc-VA) - Mi sembra che questa discussione oltretutto sia completamente fuori luogo, perché l'articolo 69 che lei ha citato parla di questa eventuale modificazione, ma in un momento ben preciso che non è quello in cui noi ci troviamo, perché dice chiaramente: "prima della votazione finale", quindi, finita la votazione sui singoli articoli, se vi sono necessità di modifiche di forma, si formulano in quel momento, ma non in questo momento. Noi in questo momento dobbiamo semplicemente votare sugli emendamenti che sono stati presentati, si accolgono o si respingono o ci si astiene, ma il Regolamento è chiarissimo: non possiamo introdurre delle modificazioni sui testi, non è previsto da questo articolo.
Presidente - La parola l'Assessore al turismo, sport, commercio, trasporti e affari europei, Caveri.
Caveri (UV) - Credo di avere abbastanza esperienza parlamentare per fare un'osservazione: ci troviamo di fronte a un emendamento dell'opposizione, non un emendamento della maggioranza; il proponente propone una modifica che non è sostanziale e che va nel senso di ottenere un accoglimento da parte della maggioranza. Qui non si tratta di prevaricare in maniera antidemocratica quanto sta accadendo in quest'aula: si tratta di trovare all'interno di un'assemblea democratica un punto di equilibrio su di un argomento che è delicato e che è stato discusso fino a pochi minuti fa. Se la logica è che bisogna respingere in blocco gli emendamenti dell'opposizione, allora è esattamente contro gli interessi di un gruppo dell'opposizione fare questi ragionamenti. È il proponente che lo ha proposto…
Curtaz - (fuori microfono) … doveva pensarci prima!
Caveri (UV) - … ma come doveva pensarci prima…
Presidente - La parola al Consigliere Viérin Marco.
Viérin M. (SA) - Non vogliamo essere noi del gruppo della "Stella Alpina" a creare "impasse" alle regole, in questa situazione non possiamo far altro - così ci chiariamo ed evitiamo bisticci per cose su cui sarebbe bene non bisticciare - che chiedere di porre in votazione l'emendamento così come è stato presentato originariamente, così evitiamo ogni discussione. Ci affidiamo alla maggioranza, che sia per la maggioranza un voto di astensione o contrario o favorevole… e non stiamo qui a tirare per le lunghe una questione sulla quale dovremo anche confrontarci, perché condivido "in toto" l'intervento dell'Assessore Caveri.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 4 della "Stella Alpina" nella formulazione originale:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 10
Favorevoli: 7
Contrari: 3
Astenuti: 20 (Borre, Caveri, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Fey, Fiou, Fosson, Isabellon, Maquignaz, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Vicquéry, Viérin Adriana)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Gli emendamenti n. 3 e n. 4 della "Casa delle Libertà" sono ritirati. Ne do lettura:
Emendamento
Al quarto comma dell'articolo 3 è aggiunto il seguente punto:
"d) cambi di destinazione d'uso di volumi in fabbricati autorizzati, i quali siano conformi con le prescrizioni urbanistiche vigenti.".
Emendamento
Il quinto comma dell'articolo 3 è abrogato.
Pongo in votazione l'articolo 3:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 26
Favorevoli: 23
Contrari: 3
Astenuti: 4 (Comé, Salzone, Stacchetti, Viérin Marco)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 4 il gruppo "Casa delle Libertà" ha presentato il seguente emendamento:
Emendamento
Il primo comma dell'articolo 4 è modificato come segue:
"1. La Giunta regionale definisce, con apposita deliberazione, e previo parere delle commissioni consiliari competenti, le modalità di applicazione dell'articolo 3.".
Anche il gruppo "Arcobaleno-Vallée d'Aoste" ha presentato un emendamento a tale articolo:
Emendamento
Art. 4
Aggiungere il seguente comma:
"2. Le domande per beneficiare della sanatoria eccezionale di cui all'articolo 3 della presente legge devono essere presentate, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri dovuti, al Comune competente improrogabilmente entro la data del 31 marzo 2004.".
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Arc-VA) - Proprio perché la nostra competenza primaria in materia di disciplina dell'attività edilizia deve essere continuamente affermata, è opportuno che inseriamo in legge un comma che stabilisca la data entro la quale vanno presentate queste domande di sanatoria eccezionale. Il termine è lo stesso di quello previsto dalla normativa nazionale, ma ha un significato ben preciso che inseriamo come definizione autonoma nella nostra norma.
Presidente - Chiedo scusa, andrebbe discusso prima l'emendamento n. 5 del gruppo "Casa delle Libertà".
La parola al Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - Leggendo l'articolo 4 così come formulato nella legge si evince che la Giunta regionale dovrà definire, con apposita deliberazione, le modalità di applicazione dell'articolo 3, che sappiamo essere il fulcro normativo di questo disegno di legge, perlomeno per la parte riguardante la sanatoria. Riteniamo opportuno, con l'emendamento che presentiamo, che una formula di concertazione con le commissioni consiliari competenti vada mantenuta, come d'altronde è stata realizzata questa procedura durante la fase estensiva di questo disegno di legge.
Abbiamo proposto pertanto che la Giunta regionale definisca, con apposita deliberazione, ma sentite le commissioni consiliari competenti, le modalità applicative dell'articolo 3, quindi chiediamo che vengano chiamate in causa sia la II Commissione consiliare, sia la III Commissione consiliare nella predisposizione delle stesse, o perlomeno che vengano "innestate" nella procedura, sentendo il loro punto di vista. Ripeto: tale percorso è stato osservato nella fase iniziale, riteniamo che sia opportuno anche realizzarlo in questa fase, che determinerà le modalità applicative vere e proprie del condono. L'emendamento n. 5 pertanto recita: "La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, definisce, con apposita deliberazione, le modalità di applicazione dell'articolo 3".
Presidente - La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Arc-VA) - Per dichiarare il voto favorevole all'emendamento testé illustrato dal Consigliere Tibaldi.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 5 del gruppo "Casa delle Libertà", così come è stato riformulato:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento del gruppo "Arcobaleno-Vallée d'Aoste":
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 17
Favorevoli: 3
Contrari: 14
Astenuti: 13 (Caveri, Charles Teresa, Fey, Fiou, Fosson, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Sandri, Viérin Adriana)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo così modificato:
Articolo 4
(Rinvio)
1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, definisce, con apposita deliberazione, le modalità di applicazione dell'articolo 3.
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 26
Favorevoli: 23
Contrari: 3
Astenuti: 4 (Comé, Salzone, Stacchetti, Viérin Marco)
Il Consiglio approva.
Presidente - Articolo 5. All'articolo 5 vi sono due emendamenti del Consigliere Sandri e l'emendamento n. 5 della "Stella Alpina".
Do lettura del primo emendamento presentato dal Consigliere Sandri all'articolo 5:
Emendamento
La rubrica dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:
"(Determinazione dell'indennità pecuniaria di cui all'articolo 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490)".
Pongo in votazione tale emendamento:
Consiglieri presenti: 29
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 4 (Comé, Salzone, Stacchetti, Viérin Marco)
Il Consiglio approva.
Presidente - Do lettura dell'emendamento all'articolo 5 presentato dalla "Stella Alpina":
Emendamento
Al comma 1 dell'articolo 5, le parole "pari ad euro 1.000" sono sostituite dalle parole "pari ad euro 500,00".
Presidente - La parola al Consigliere Stacchetti.
Stacchetti (SA) - Abbiamo presentato questo emendamento solo per uniformità di cifre: 1.000 euro è la cifra prevista dalla legge, noi chiediamo che essa sia di 500 euro, perché qui si parla di piccoli abusi.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 5 della "Stella Alpina":
Consiglieri presenti: 29
Votanti: 8
Favorevoli: 8
Astenuti: 21 (Borre, Caveri, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Curtaz, Fey, Fosson, Isabellon, Maquignaz, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Riccarand, Sandri, Squarzino Secondina, Vicquéry, Viérin Adriana)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Do lettura del secondo emendamento presentato dal Consigliere Sandri all'articolo 5:
Emendamento
Il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione determina la misura dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 164 del decreto legislativo 490/1999 quando sia stato accertato, da parte delle strutture competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, un danno paesaggistico-ambientale. Il contravventore provvede al versamento della somma dovuta con le modalità previste dalla normativa vigente. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche con riferimento alle pratiche pendenti e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge."
Pongo in votazione tale emendamento:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 28
Favorevoli: 28
Astenuti: 2 (Salzone, Viérin Marco)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo così modificato:
Articolo 5
(Determinazione dell'indennità pecuniaria di cui all'articolo 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490)
1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 26 settembre 1997 (Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione dell'indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo), quando il parametro danno sia pari a zero, la somma equivalente di cui all'articolo 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352), è dovuta in misura pari a euro 1.000,00, per qualsiasi tipologia di opera abusiva, anche con riferimento alle pratiche per le quali la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio abbia già rilasciato il parere finalizzato alla sanatoria.
2. La Regione determina la misura dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 164 del d.lgs 490/1999 quando sia stato accertato, da parte delle strutture competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, un danno paesaggistico-ambientale. Il contravventore provvede al versamento della somma dovuta con le modalità previste dalla normativa vigente. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche con riferimento alle pratiche pendenti e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Astenuti: 4 (Comé, Salzone, Stacchetti, Viérin Marco)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 26
Favorevoli: 23
Contrari: 3
Astenuti: 4 (Comé, Salzone, Stacchetti, Viérin Marco)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 7 il gruppo "Casa delle Libertà" ha presentato i seguenti emendamenti:
Emendamento
Il primo comma dell'articolo 7 è modificato come segue:
"1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e il Consiglio permanente degli Enti locali … (omissis)".
Emendamento
Il terzo comma dell'articolo 7 è modificato come segue:
"3. Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale e può essere integrato di anno in anno mediante l'inserimento di nuovi interventi".
La parola al Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - Come è noto, il capo III contiene la parte propositiva di questo disegno di legge, che noi riteniamo molto importante e che si aggiunge alla parte di sanatoria di cui agli articoli precedenti. Parte propositiva che vede un ruolo centrale della Giunta regionale, del Consiglio permanente degli enti locali nella predisposizione di un piano che, a nostro avviso - da qui l'emendamento n. 7 che riteniamo di fondamentale importanza -, deve essere approvato con deliberazione del Consiglio regionale e può essere integrato di anno in anno mediante l'inserimento di nuovi interventi. Sostanzialmente ritiriamo l'emendamento n. 6 e confermiamo l'emendamento n. 7, ascrivendo però la funzione tipicamente pianificatoria all'organo a ciò deputato, cioè il Consiglio regionale, senza nulla togliere alla Giunta regionale il ruolo di predisposizione, di definizione prioritaria delle linee guida del medesimo piano. Per sintetizzare, ritiriamo l'emendamento n. 6 e confermiamo l'emendamento n. 7. Non vi sono modifiche né formali, né sostanziali rispetto al testo.
Presidente - La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Arc-VA) - Votiamo a favore di questo emendamento, che è migliorativo, anche se tutto l'impianto di questo capo III non ci convince assolutamente. Si tratta di una formulazione molto confusa e, anche se l'ora è molto tarda, vi leggo alcuni passi della relazione di presentazione perché, a mio avviso, sono emblematici della confusione che vi è dietro questo capo III, si dice che:
"Tali iniziative si pongono come un primo approccio in materia ambientale, nella volontà di procedere ad una successiva organica disciplina del settore, pur consci degli enormi ostacoli presenti sul percorso, di cui, in primis, lo stesso termine "ambiente" con il quale, infatti, si è soliti identificare un concetto tendenzialmente macroscopico e di difficile delimitazione, connotato da un'intrinseca complessità strutturale, la cui definizione si rende sterile proprio in ragione della duttilità e della polivalenza del concetto stesso".
Vorrei che qualcuno mi spiegasse cosa vuol dire questo e questa è l'illustrazione del capo III di questo provvedimento che dovrebbe essere la base della riqualificazione ambientale in Valle d'Aosta!
Presidente - L'emendamento n. 6 della "Casa delle Libertà" è stato ritirato, se non vi sono interventi, pongo in votazione l'emendamento n. 7 di tale gruppo:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo così modificato:
Articolo 7
(Strumenti di realizzazione delle iniziative)
1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali istituito ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), definisce le priorità concernenti la realizzazione delle iniziative di interesse regionale di cui all'articolo 6.
2. La struttura regionale competente in materia di ambiente, sulla base delle priorità definite ai sensi del comma 1 e tenuto conto delle eventuali segnalazioni di intervento da parte di Comuni, singoli o associati, anche attraverso le Comunità montane, o di altri enti pubblici a ciò interessati, predispone un apposito piano contenente i seguenti elementi:
a) la valutazione delle esigenze del settore e delle tendenze evolutive prevedibili;
b) le linee di politica ambientale da perseguire per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 6;
c) l'elenco degli interventi di interesse regionale, con l'indicazione delle modalità di predisposizione dei progetti, di finanziamento e della spesa presunta per la loro realizzazione.
3. Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale e può essere integrato di anno in anno mediante l'inserimento di nuovi interventi.
4. Gli interventi individuati dal piano sono realizzati mediante l'elaborazione di progetti, anche integrati, orientati secondo le linee programmatiche del PTP. I progetti devono essere conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 26
Favorevoli: 23
Contrari: 3
Astenuti: 4 (Comé, Salzone, Stacchetti, Viérin Marco)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola al Consigliere Riccarand sull'articolo 8.
Riccarand (Arc-VA) - Sulle disposizioni finanziarie del capo IV, articolo 8, anche qui non siamo d'accordo su questa scelta di spostare, per l'anno 2004, 50.000 euro, se ricordo bene, dal capitolo 39660 (Spese per interventi di insediamento del verde pubblico, delle aree e dei percorsi attrezzati e per il recupero ambientale di aree degradate) al capitolo 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi), che è la sostanza di questa variazione finanziaria. In pratica, andiamo a spostare una risorsa da un utilizzo immediato, diretto e utile ad invece una consulenza e un incarico per un piano di cui non condividiamo assolutamente la necessità e il bisogno. Abbiamo numerosi piani già fatti, che attendono solo di essere applicati, non si capisce perché dobbiamo spostare ulteriori risorse rispetto a quelle che già sono state assegnate dal bilancio per ulteriori consulenze ed incarichi.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 26
Favorevoli: 23
Contrari: 3
Astenuti: 4 (Comé, Salzone, Stacchetti, Viérin Marco)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 7 (Comé, Curtaz, Riccarand, Salzone, Squarzino Secondina, Stacchetti, Viérin Marco)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola al Consigliere Viérin Marco.
Viérin M. (SA) - Noi, a seguito dell'esito che ha avuto il quarto emendamento all'articolo 3 da noi presentato, che era per noi fondamentale, ci troviamo a dover esprimere un voto diverso da quello da noi ipotizzato all'atto di quella sospensione di circa mezz'ora fa; forse qualche collega della minoranza - di questo ci dispiace - ha capito troppo bene, o forse non ha voluto capire. Avremo tantissime persone che necessitano di un piccolo aumento del volume del loro fabbricato rispetto a quello concessionato… si parla di un 5%, quindi si parla di misure minime, ad esempio 900 metri cubi di volume fino a 945, quindi una centrale termica o l'innalzamento del cordolo del fabbricato quando vi è una ristrutturazione o il rifacimento di un tetto… queste persone non potranno accedere al condono. Voglio capire allora come si può predicare qui: "cerchiamo di agevolare soprattutto le ristrutturazioni dei centri storici" e poi andiamo a condonare niente per i centri storici ed obblighiamo la gente a vivere in una certa maniera.
L'altro ragionamento è un ragionamento di principio, cara Consigliera Squarzino, perché lei si è smentita nell'arco di 30 secondi: ha richiamato le regole e il sottoscritto, in nome e per conto della "Stella Alpina" - che ha cercato di portare qualcosa a miglioramento del testo della maggioranza e a favore dei cittadini valdostani -, ha dovuto alzarsi e dire: "ritiriamo l'emendamento per il rispetto delle regole". Trenta secondi dopo, ha tenuto un comportamento diverso per quanto riguarda la correzione apportata all'emendamento n. 5 della "Casa delle Libertà", perché non è stata una correzione di carattere formale, in quanto si sono tolte le parole "previo parere" e si è messa la parola "sentite". Per quanto riguarda il concetto, se la nostra correzione comportava una differenza, quella della "Casa delle Libertà" ne comporta una abissale… di questo comportamento ci risentiamo fortemente!
Siamo obbligati ad astenerci su questo disegno di legge, perché credevamo fermamente di poter portare un "passaggio" migliorativo per tanti Valdostani che non sono le Società immobiliari, non sono delle persone che speculano, ma hanno la loro casa messa magari fuori volume per 10, per 6 metri cubi e non potranno metterla in regola, con tutte le conseguenze; dobbiamo tutti prendere atto di questo. La "Stella Alpina", quindi, non può far altro che astenersi.
Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - Partirei da un concetto che ho sentito ripetere da più parti, che comunque l'articolo 32 della legge n. 326/03 costituisce un'opportunità. Non vorrei usare il termine "occasione" per essere frainteso, anche se qualcuno di voi lo ha utilizzato.
Questo articolo offre un'opportunità perché permette di intervenire con lo strumento della sanatoria su piccoli abusi che hanno caratterizzato anche il territorio valdostano e anche di impostare un percorso di riqualificazione urbanistica attraverso la seconda parte di questo disegno di legge, che ora andiamo ad approvare nella sua sostanza. Un'opportunità che, ribadiamo, non deve essere solo indirizzata e raccolta dagli enti locali e dalla pubblica amministrazione in genere attraverso la rimodulazione di norme legislative o dell'applicazione delle medesime, ma deve essere anche resa possibile ai privati, i quali, nel limite delle modalità di applicazione e di ricezione del condono nazionale… sono stati iscritti con le norme del disegno di legge n. 11.
È importante dire che l'articolo 32, in particolare il comma 4 ha ribadito ancora una volta le competenze delle Regioni a statuto speciale in materia urbanistica e di territorio, cioè il governo del territorio ormai è nelle mani delle regioni ed è quindi opportuno che questo governo venga esplicitato nella maniera migliore, attraverso atti, provvedimenti legislativi ed amministrativi che tutelino, da una parte, il bene comune e, dall'altra, i legittimi e non gli interessi illegittimi dei cittadini nell'esercizio dell'attività edificatoria. La Giunta regionale, proponendo un disegno di legge come questo, ha compiuto una scelta politica che, nella sostanza, recepisce i principi dell'articolo 32 della legge n. 326 e li armonizza con il nostro sistema normativo urbanistico e sulla base delle realtà esistenti in Valle. Vi è quindi un adeguamento modulato dell'articolo 32 della legge nazionale sul condono sulla base delle esigenze valdostane. È una scelta politica diametralmente opposta a quella mozione infausta che venne approvata ad ottobre dal Consiglio regionale, evidentemente vi è stato un ravvedimento operoso in un senso più produttivo e proficuo e senz'altro più vicino alle esigenze di una collettività, che ha il diritto di sanare abusi minori e non di prevederne una condanna e una censura inusitata.
Il nostro gruppo ha proposto alcuni emendamenti, a seguito della sospensione intervenuta due di essi sono stati accolti dal Consiglio, vi ringraziamo per questa sensibilità. Sono emendamenti, oltre che di forma, anche di sostanza, in particolare il primo, quello che coinvolge le Commissioni consiliari competenti, la II e la III, della quale fanno parte anche i colleghi della minoranza, nella definizione delle modalità applicative dello stesso disegno di legge. Il secondo emendamento è quello che dà competenza a questo Consiglio e penso che qui nessuno voglia rinunciare ad attribuire competenze al Consiglio, già spogliato di funzioni da un po' di tempo a questa parte. Sono due emendamenti che non hanno subito alcuna variazione sostanziale, ma il primo, il n. 5, per intervenire anche in replica a quanto detto dal Consigliere Viérin, ha sancito meglio la funzione della commissione consiliare in questo percorso, ovvero le commissioni consiliari hanno il diritto di essere audite e quindi coinvolte. Confidiamo molto nel momento in cui, visto che la deliberazione di Giunta avrà una funzione nodale nel coinvolgimento delle commissioni… e confidiamo anche nel fatto che i principi emersi nel lavoro importante e fondamentale svolto in quelle sedi vengano ribaditi, conservati ed iscritti nel provvedimento deliberativo della Giunta. Il nostro voto sarà favorevole.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (GV-DS-PSE) - Mi dispiace far perdere ancora qualche minuto a questo Consiglio, ma volevo fare due considerazioni: una di metodo e una di sostanza.
Una di metodo: credo che non ci possiamo negare la difficoltà di raggiungere degli obiettivi positivi in termini legislativi con l'attuale Regolamento del Consiglio. Non è la prima volta che il Regolamento consiliare dimostra le sue inefficienze e credo sia opportuno tutti insieme partire rapidamente con una revisione, perché è utile avere più tempo per armonizzare per esempio tutti gli emendamenti, avere delle regole più precise perché gli emendamenti siano svolti, esaminati, integrati, valorizzati al massimo per l'ottenimento del miglior testo.
Come gruppo abbiamo vissuto non facilmente un tentativo di trasformare quest'aula in un tribunale per parecchie ore questa mattina, e anche nel pomeriggio, e si siano volute dedicare le ore più tardive, quando la stanchezza ha preso tutti, per affrontare il ruolo fondamentale di questo Consiglio: il ruolo legislativo. È un'osservazione che lascio alla valutazione di tutti i gruppi, ma penso che sia necessario convocare al più presto la Commissione del Regolamento.
Per quanto riguarda il provvedimento, con tutte le difficoltà che vi sono state e con tutti i tempi che hanno costretto a un dibattito accelerato in commissione e in Consiglio, e anche ad un'elaborazione piuttosto sommaria a livello degli uffici legislativi, credo si sia arrivati ad una formulazione equilibrata. Nella presentazione della legge abbiamo ascoltato le parole della "Casa delle Libertà", che si lamentava della restrizione notevole degli ambiti di applicabilità e, dall'altra parte, "l'Arcobaleno" che invece paventava l'esasperata apertura di questa sanatoria. Vi sono tante considerazioni da poter fare, ma io ne volevo richiamare solo una per dimostrare come la Valle d'Aosta abbia saputo ancora una volta badare soprattutto agli interessi dei Valdostani e non farsi condizionare da strumentalizzazioni politiche o da tentativi di strumentalizzazioni politiche, così come abbiamo ancora sentito pochi minuti fa.
Mi sono fatto inviare il testo del progetto di legge della Provincia autonoma di Bolzano, che era stata richiamata dai Consiglieri "dell'Arcobaleno" come una provincia autonoma che si sarebbe perfino disinteressata a fare questo provvedimento e leggo che al primo articolo, che tratta di questo argomento all'interno della loro finanziaria, viene data un'applicabilità nelle zone edificabili non superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore ai 250 metri cubi, quindi prevedendo non solo l'aumento della volumetria, ma anche nelle nuove costruzioni e poi tutta una serie di altre oblazioni. Evidentemente, abbiamo avuto una posizione più cauta, una posizione più adatta al nostro territorio e questo, secondo me, è un passo avanti positivo rispetto al passato. Il Consigliere Riccarand, giustamente, prima ricordava il condono del 1985, dimenticandosi di quello del 1994, anche perché non si capisce come mai all'epoca lui, Assessore competente in questa materia, non se n'era minimamente preoccupato.
Facciamo una legge sicuramente mediata fra chi vuole la ristrutturazione di tutto, degli appartamenti, piuttosto che quella dei proprietari e quant'altro, a quelli che invece vogliono imbalsamare la Valle d'Aosta a una visione rivolta totalmente verso il passato. In questo senso credo che l'ordine del giorno approvato dalla maggioranza con l'apporto della "Stella Alpina" valorizzi questo provvedimento di legge, portandolo a guardare verso il futuro; penso che in questa ottica dobbiamo lavorare da adesso in avanti, sui metodi e sui contenuti.
Presidente - La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Arc-VA) - Per ribadire il giudizio negativo "dell'Arcobaleno" su questo disegno di legge, che è nato in contrasto con una posizione espressa dal Consiglio regionale con un voto unanime da parte dei consiglieri presenti in aula, e che poi è stato via via peggiorato, reso ancora più confuso e contorto nella sua formulazione e alla fine il testo finale che verrà votato è molto simile al testo dell'articolo 32 della normativa nazionale. Non vi sono, purtroppo, delle differenze, delle caratteristiche sostanzialmente diverse ed è un'impostazione che non è assolutamente adatta rispetto alle caratteristiche del nostro territorio regionale.
Rispetto ai precedenti condoni, purtroppo va detto che la situazione è diametralmente cambiata. Non si può paragonare la situazione attuale con la situazione del 1985 o del 1994 per un motivo molto semplice: prima la Valle d'Aosta non aveva una normativa in materia di abusi e di sanzionamento e di sanatoria, mentre con la legge n. 11/98 la Regione ha questa normativa e solo perché ha questa normativa può evitare di applicare la normativa sulla sanatoria che viene fatta a livello nazionale. Non si possono dimenticare queste differenze sostanziali, altrimenti si dicono delle cose che non hanno alcun fondamento.
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 26
Favorevoli: 23
Contrari: 3
Astenuti: 4 (Comé, Salzone, Stacchetti, Viérin Marco)
Il Consiglio approva.