Oggetto del Consiglio n. 379 del 29 gennaio 2004 - Resoconto
OGGETTO N. 379/XII - Disegno di legge n. 11: "Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta" e proposta di legge n. 6: "Ulteriori determinazioni in materia di opere edili eseguite nel territorio della Valle d'Aosta, in assenza di titoli abilitativi, oppure in totale o parziale difformità o ancora con varianti essenziali a tali titoli". (Discussione generale congiunta e approvazione di un ordine del giorno).
Président - Collègues, si vous êtes d'accord, compte tenu du fait que les points n° 32.1 et n° 32.2 concernent le même argument, je pensais en faire une discussion conjointe et puis les voter séparément.
La parole au rapporteur, le Conseiller Sandri.
Sandri (GV-DS-PSE) - Signor Presidente, colleghe e colleghi, il progetto di legge presentato dalla Giunta regionale che andiamo ad analizzare stasera è importante per almeno due ragioni: la prima è perché dimostra come in questa legislatura il lavoro legislativo sia frutto dello sforzo comune della Giunta e delle commissioni, non solo ma anche di un rapporto serio e collaborativo fra la maggioranza e l'opposizione, pur nel rispetto dei propri ruoli; il secondo punto a mio parere fondamentale da sottolineare in questa fase è che è uno dei tanti provvedimenti di legge che ci troveremo ad affrontare in questa legislatura, ma anche dei tanti affrontati negli anni passati, che in qualche modo strutturano i rapporti fra la nostra Regione autonoma e lo Stato. È quindi una di quelle leggi che demarca o che vuole demarcare le competenze relative, che vuole ridefinire ed evidenziare quali sono le competenze della nostra Regione in questa materia. Ritengo si possa dire con serenità, guardando alla storia della nostra autonomia, che questa sia una delle materie in cui più è stata aspra la battaglia per la definizione delle competenze e dove più forse la nostra Regione è riuscita nel tempo a conquistarsi spazi importanti, a difenderli e con convinzione a raggiungere i risultati che oggi abbiamo di fronte, vale a dire una competenza primaria chiara e definita. È chiaro che, di fronte a queste competenze, non solo non possiamo fare un passo indietro, ma dobbiamo assolutamente evitare che provvedimenti come quello dello Stato a cui ci riferiamo, cioè il decreto del 30 settembre 2003 n. 269, entri a mettere in discussione le acquisizioni. Guardate che non stiamo parlando di "cose" piccole, stiamo parlando probabilmente della storia stessa della nostra autonomia.
Nel 1960 questo stesso Consiglio aveva deliberato già in questa materia, aveva già evidenziato una serie di vincoli importanti per quanto riguarda il territorio e la tutela del territorio. Ebbene, nel 1962 e poi ancora dopo una riapprovazione nel 1963… verso la fine del 1963 la Corte costituzionale aveva abrogato le leggi a difesa del territorio che la Valle d'Aosta aveva approvato, mettendo in grave difficoltà la nostra autonomia e determinando per un lungo periodo, fino al 1978, una carenza legislativa che si dovrà rivelare piuttosto preoccupante e dalle conseguenze nefaste. Lo si può capire cosa successe in quegli anni quando si va a vedere chi fece il ricorso alla Corte costituzionale contro la legge urbanistica della Valle d'Aosta che, per la storia, fu fatta dalla Giunta del Leone, guidata da Oreste Marcoz e ispirata dal Deputato Severino Caveri, ma in cui gli Assessori competenti furono Claudio Manganoni e Fabiano Savioz all'epoca del Partito comunista italiano. Questa Giunta del Leone predispose un progetto di legge di tutela, che fu impugnato - pensate - da un'immobiliare, non dallo Stato: "l'Immobiliare Cervinia di Fumagalli". Credo che questo dato già spieghi cosa significava all'epoca difendere il territorio e quanti disastri quelle sentenze della Corte costituzionale portarono; portarono ad un intervento sul territorio non regolato, ad un intervento sul territorio in cui non vi erano strumenti a difesa della nostra Valle e questa situazione andò avanti fino al 1978.
Cosa modificò poi il sistema? Il sistema fu modificato dal fatto che, nate le Regioni a statuto ordinario nel 1970, si dovette finalmente capire che vi era bisogno di uno strumento per trasferire alla Regione Valle d'Aosta le sue competenze, previste dallo Statuto, e di qui venne costituita la procedura delle norme di attuazione. Questo permise di rilanciare il processo di riacquisizione delle nostre competenze, fino a che nel 1978 fu varata la legge n. 14 in materia di urbanistica e di pianificazione territoriale, che costituì quel comitato, il Comitato regionale per la pianificazione territoriale (CRPT), che tanti di noi si ricordano.
Ora, questa ricostruzione è anche per ricordare che non molto tempo fa è stato riformato il titolo V della Costituzione, con numerose e nuove competenze per le regioni italiane, quindi ci troviamo in una nuova fase in cui non sempre i rapporti fra Stato e Regione Valle d'Aosta, per quanto riguarda le competenze, sono chiari e definiti e vi è sempre una tendenza da parte dello Stato di allargarsi, così come credo che sia in qualche modo in questo caso. È vero che la competenza in materia di diritto penale e di penalizzazione è dello Stato, ma è anche vero che tutto ciò che c'entra con l'urbanistica è di competenza della nostra Regione. Il primo motivo per cui questa legge è stata redatta ed è presentata oggi è quello di ridifendere il nostro diritto a legiferare in questa materia, a decidere ciò che deve e ciò che non deve essere attuato, cioè le scelte dipendono da noi. Forse, se vi è un rammarico, è di non averlo fatto prima che il decreto legge entrasse in vigore, però credo che siamo ancora in tempo per poter dare realizzazione e fermare un possibile ricorso selvaggio ad una norma statale, in "barba" alle nostre competenze.
Il secondo concetto importante che vorrei illustrare questa sera è che noi non siamo d'accordo con il condono edilizio. Il condono edilizio o comunque il concetto di condono rispetto a delle norme è qualcosa che non rientra in un concetto di legalità e su cui siamo fortemente attaccati. Credo in questo senso la normativa nazionale sia deleteria e hanno fatto bene numerosi enti locali della Valle d'Aosta a denunciarne questo aspetto. Il condono edilizio e il decreto n. 269 danno un'apertura alla sanatoria di nuovi volumi, di nuove costruzioni, di costruzioni sul demanio, sulle aree demaniali. Danno cioè una libertà di condonare situazioni di utilizzo, di spreco, di occupazione di nuovo territorio; in particolare, se si pensa al caso delle coste del nostro Paese, in termini di milioni e milioni di metri cubi, senza che questo possa essere ricondotto a un progetto… ma esclusivamente per fare cassa, per cercare di recuperare dei soldi per sanare i buchi del bilancio di questo Governo. Non possiamo e non vogliamo recepire in questo senso il condono nazionale, credo che nessuno di noi nella nostra Regione possa pensare seriamente di dare un segnale di apertura verso i furbi, di apertura verso l'illegalità e verso uno sfruttamento del territorio che vada al di là dell'esistente.
Nel momento in cui andiamo a rivendicare la nostra competenza in questa materia, però credo che, su una piccola parte di quanto concesso dalla legge nazionale, si possa ottenere un'opportunità per la nostra Regione, un'opportunità su cui dobbiamo ragionare e che dobbiamo utilizzare per avviare un nuovo processo di ottimizzazione urbanistica in Valle. Mi riferisco ovviamente non agli abusi, non alle nuove costruzioni, non agli aumenti di volumetria ma, all'interno dell'esistente, di quello che è ormai il territorio consolidato e tutelato della nostra Regione, a quel numero forse anche significativo, ma non certamente impattante dal punto di vista generale, di piccoli illeciti e di piccole irregolarità edilizie, che non solo non vanno a modificare significativamente né il paesaggio, né la struttura urbanistica della nostra Regione, ma che spesso sono il prodotto di un'incongruenza, di un'incapacità di dialogo, di una non adeguatezza delle leggi urbanistiche regionali. Penso ai PUD (piani urbanistici di dettaglio), all'adeguamento dei piani regolatori al PTP, parlo di tutta quella regolamentazione che talvolta è esageratamente restrittiva e non consente di coniugare i due aspetti importanti: da una parte, la tutela del paesaggio e dei valori storici dei nostri centri urbani e, dall'altra, la necessità di rivitalizzarli, rendendoli disponibili agli stili di vita che attualmente richiediamo. Non è un contenzioso enorme, ma in alcuni casi ha reso difficile la vita di alcuni nostri concittadini.
Con questa legge vogliamo avviare una fase di passaggio, chiudere queste irregolarità dovute a questa "sclerosi legislativa", a questa inadeguatezza legislativa ed avviare una nuova fase di studio e di valorizzazione delle leggi urbanistiche, affinché i nostri centri storici rispettino tutta una serie di caratteristiche e di validità dal punto di vista architettonico ed urbanistico, ma siano comunque ristrutturabili in modo tale da essere vivibili per la gente che ci vuole vivere dentro. A noi non servono dei centri storici come quello di Arnad, bellissimo, ma del tutto abbandonato, perché è impossibilitato con le attuali leggi ad essere rivitalizzato; la stessa cosa vale per Montjovet e per tanti altri paesi della Valle. In questa direzione credo che un affinamento della normativa urbanistica sia assolutamente utile ed importante e ritengo sia rilevante segnalare che la nostra maggioranza ha già fatto questo passo con la deliberazione n. 132 di lunedì scorso, che istituisce un gruppo di lavoro per il coordinamento e l'indirizzo delle attività finalizzate allo sviluppo territoriale della Regione denominato: "Cabina di regia del territorio". Credo sia un primo passaggio molto importante, che consentirà che questo utilizzo di questa parte minima del condono edilizio nazionale sia la chiusura di una fase e l'apertura di nuova, propositiva, in cui la gente abbia la possibilità, entro indirizzi precisi, di poter non solo fare dei restauri conservativi spesso troppo vincolanti, ma anche dei restauri nelle zone A dei nostri centri storici.
La legge è più articolata di quanto forse si poteva pensare solo su quanto ho illustrato finora, perché ha un altro aspetto molto importante, di cui credo relazionerà la collega Viérin, perché tende proprio in questa ottica a lanciare un ponte verso il futuro, ad aprire una fase di riqualificazione e di valorizzazione di beni urbanistici, ambientali e paesaggistici; è una fase ancora in abbozzo, ma che dà il senso della volontà di andare in questa direzione. Vi sono alcuni passaggi nell'articolato che vorrei sottolineare. Innanzitutto annuncio già un emendamento all'articolo 1 perché, dal punto di vista della tecnica legislativa, così come è stato licenziato dalle commissioni, il testo fa troppo riferimento alla normativa nazionale, non evidenzia invece la "componente" per quanto riguarda lo Statuto speciale della Valle d'Aosta, per cui presento un emendamento che evidenzia le competenze in base alle lettere g) e q) dell'articolo 2 della nostra legge costituzionale n. 4/1948. Credo che questa rivendicazione di competenza sia innanzitutto un riconoscimento di quello che dicevo all'inizio, di delimitare le nostre competenze, la nostra territorialità e di impedire direttamente che vi sia una possibilità da parte della normativa nazionale di interferire con la nostra normativa.
L'articolo 2 recepisce invece il secondo concetto che dicevo: non recepiamo il condono edilizio per quanto era la filosofia nazionale, cioè non viene applicato nella nostra Regione; poi viene specificato in modo chiaro anche nell'articolo 3 al comma 3, quando si evidenzia che non sono suscettibili di sanatoria edilizia interventi che comportino ampliamento volumetrico di manufatti e di nuove costruzioni, che è il "grosso" non solo della volontà di fare cassa, ma anche di condonare a livello nazionale. All'articolo 2 poi si illustrano alcuni rilievi per quanto riguarda il pregresso dei condoni del 1985 e del 1994.
All'articolo 3 invece si definiscono gli ambiti supplettivamente di restrizione rispetto al testo nazionale cioè, oltre quanto previsto dal testo nazionale, noi aggiungiamo alcune altre aree, in particolare 4 in cui non è possibile fare alcun tipo di sanatoria: i siti di importanza comunitaria, le zone E, i beni culturali isolati e gli edifici definiti documento, quindi a cosa rimane delimitato il procedimento di sanatoria? Tale procedimento rimane delimitato alle strutture di tipo pertinenziale, comunque prive di funzionalità autonoma e che siano comunque connesse con edifici esistenti di tipo generico o di tipo residenziale, o comunque per ampliamenti che abbiano un valore igienico-sanitario. A dimostrazione della nostra volontà di non dare il senso di voler aprire ai furbi, ma semplicemente di risolvere alcune contraddizioni esistenti, abbiamo pensato di irrorare oneri di concessione aumentati del 100%, cioè il massimo consentito da competenze che purtroppo non sono nostre e comunque con un minimo di 500 euro.
All'articolo 4 viene delegata la Giunta regionale per quanto concerne la definizione di tutte le modalità di applicazione di questa sanatoria ristretta.
Un ultimo punto che volevo sottolineare e che mi pare molto importante è quello di definire tutto il pregresso rimasto ancora aperto dai condoni del 1985 e del 1994; in questo senso presenterò un secondo emendamento al 2° comma, perché viene definita meglio anche qui tecnicamente dagli uffici la procedura per adire alla riscossione delle somme rispetto al dovuto danno paesaggistico ed ambientale e poi le conseguenze nel caso che le somme non siano pagate.
Voglio concludere questo breve intervento cercando di evidenziare quali sono i due aspetti che spero siano colti in questa fase: il primo è quello che, rispetto al condono edilizio previsto dal Governo, noi non solo andiamo a delimitare le nostre competenze, ma lo manteniamo in vigore per la nostra Regione solo laddove non esiste un abuso sul territorio, laddove non esiste un aumento volumetrico, laddove non esiste una nuova costruzione, quindi di fatto dove non avviene un consumo del territorio; il secondo tratto saliente è che questa procedura è anche l'apertura verso una volontà, da una parte, di riqualificare e valorizzare il nostro territorio e, dall'altra, di andare a ridefinire alcune delle regole urbanistiche, in modo che non vi possano più essere difficoltà di valorizzazione dei nostri centri storici, di recupero del nostro patrimonio storico e per i cittadini di poter svolgere i lavori di ristrutturazione nel pieno della legalità.
Si dà atto che dalle ore 18,34 presiede il Vicepresidente Lanièce.
Presidente - La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Arc-VA) - Vi è l'altro relatore di maggioranza che vuole intervenire.
Presidente - La parola alla Consigliera Viérin Adriana.
Viérin A. (UV) - Je suis peut-être la personne la moins compétente pour rapporter sur un argument si difficile et tordu qui met souvent en difficulté et parfois en contradiction les dirigeants des structures régionales compétentes et le fleuron des techniciens qui se penche quotidiennement sur ce genre de problèmes. Plusieurs de mes collègues, anciens syndics ou anciens administrateurs communaux auraient sûrement mieux rempli la tache, mais hélas…
Je voudrais tout d'abord faire une petite prémisse. Quand l'Etat italien a légiféré sur la rémission immobilière, nous avons avant tout revendiqué les compétences de notre Région en la matière, mais immédiatement après nous avons dû nous confronter sur les décisions à prendre quant à l'éventuelle prédisposition d'une loi régionale concernant ce sujet. Sujet difficile sur lequel la majorité a exprimé de sérieuses perplexités. Perplexités, oui, car ce genre de loi est généralement faite en premier lieu pour renflouer les caisses d'un Etat en manque de liquidité et deuxièmement pour primer les "malins", ceux qui se permettent d'agir dans l'illégalité puisque tôt ou tard une rémission immobilière arrive toujours!
Je crois qu'en Vallée d'Aoste la situation est différente: d'un coté, l'Administration régionale n'a pas, pour l'instant, des problèmes de caisse et, de l'autre, les abus sont extrêmement limités soit en entité qu'en nombre pas seulement parce-que les Valdotains sont généralement plus honnêtes, mais surtout parce-qu'il existe ce que moi j'appelle une double filière de contrôle sur notre territoire: d'un côté, les administrations, communale et régionale, et, de l'autre, les "voisins", les charmants voisins qui ne perdent jamais l'occasion de dénoncer les abus, le cas échéant. Vous connaissez tous très bien le degré de conflictualité existant dans nos villages: il s'agit de querelles, vieilles parfois de plusieurs générations que très souvent nous recevons en héritage en annexe aux terrains et aux bâtiments. La question n'est donc pas là. Nous avons simplement voulu, en présentant ce projet de loi, profiter d'une occasion afin de permettre à notre communauté de régulariser les petites infractions qui très souvent sont dues, il faut le dire, à des lois peut-être trop restrictives, ou peut-être simplement trop compliquées, ou quelque peu âgées, qui ne permettent pas toujours, par exemple, de retaper une maison selon des critères répondant aux exigences de la vie actuelle; à ce sujet une sérieuse réflexion s'impose. L'ordre du jour qui sera proposé à l'attention de cette Assemblée, concernant l'institution d'un groupe de travail qui aura le but de revoir toute la législation en la matière, nous permettra d'opérer cette réflexion et d'arriver à une simplification des normes actuelles. Cette analyse devra naturellement se faire avec l'apport indispensable des collectivités locales, les vraies institutions députées à gouverner le territoire, et le support, évidemment, des ordres professionnels concernés. D'ailleurs le texte de ce dessin de loi, licencié par les IIe et la IIIe Commission réunies, a tenu bon compte des amendements proposés par le Comité permanent des collectivités locales et des suggestions faites par les représentants des ordres professionnels. Ces derniers on mis essentiellement l'accent sur la nécessité d'un maximum de clarté, afin d'éviter des contentieux futurs, et sur une adéquate information. A ce sujet l'Assesseur Cerise nous a assuré qu'une délibération applicatrice et explicative sera adoptée par le Gouvernement dans les plus brefs délais.
Cette loi, pour ce qui est des deux premiers chapitres, permettra donc la régularisation des petits abus, mais elle revêt, à mon avis, une plus grande importance pour ce qui est du troisième chapitre, chapitre qui, malheureusement, n'a pas suscité le débat et l'intérêt qu'il mérite. Il s'agit d'un chapitre de quelques lignes, il est vrai, mais avec l'ambition d'affronter un problème de grande envergure: la requalification et la valorisation urbanistique de notre territoire; territoire duquel on est tous très fiers, sur lequel on trouve de superbes témoignages de notre passé. Nos ancêtres nous ont légué un patrimoine architectural tout à fait remarquable. Ce sont les dernières générations qui on parfois enlaidi ce joli cadre, cadre qui se veut et qui doit être un de nos plus grands atouts surtout du point de vue touristique. Je me réfère en particulier à ce qui est sous les yeux de tout un chacun, ce que moi j'appelle "les petites horreurs du Val d'Aoste": les cabanes en matériaux divers et disparates distribuées dans les jardins potagers de nos banlieues; les structures en tôle qui peuvent être affectées, selon le cas, pour abriter du bois, des voitures ou d'autres engins; les abris de toute sorte parsemés sur tout le territoire, souvent placés à coté de bâtiments superbement retapés; sans oublier les fameuses baignoires-abreuvoirs que nous trouvons à coté de la plusieurs part de nos alpages. Evidemment ces structures sont souvent indispensables, donc il ne s'agit surtout pas de les supprimer, mais de prévoir des typologies telles afin qu'elles puissent s'insérer de façon harmonieuse dans notre environnement et par là de permettre une régularisation des structures mêmes. L'article 7 du chapitre 3 au troisième alinéa renvoi à une délibération du Gouvernement l'approbation d'un plan des interventions concertées avec les collectivités locales et qui en établira également les modalités. Je suis sûre que les collectivités locales sauront profiter de cette grande occasion qui permettra de mettre de l'ordre sur leur territoire et de valoriser leur patrimoine architectural. Il s'agira peut-être de réaliser des projets pilotes dans les meilleurs délais afin de montrer aux administrateurs et à nos citoyens ce que nous entendons pour valorisation et requalification environnementales.
Je ne veux pas terminer sans dire quelques mots sur le quatrième chapitre. Comme quelqu'un l'a déjà souligné pendant les travaux de commission, il est vrai qu'une couverture financière de 350.000 euros pour une loi de cette envergure n'est peut-être pas suffisante mais, on le sait, si les projets arrivent, les finances suivront. Nous ne pouvons pas perdre cette occasion.
Si dà atto che dalle ore 18,57 riassume la presidenza il Presidente Perron.
Président - La parole au Conseiller Riccarand.
Riccarand (Arc-VA) - La proposta di legge "dell'Arcobaleno" ha una filosofia e una concezione diametralmente opposta al disegno di legge presentato dalla Giunta regionale: il nostro provvedimento, infatti, ha lo scopo di affermare che in Valle d'Aosta - Regione a statuto speciale con competenza primaria in materia urbanistica - la disciplina dell'edilizia e le sanzioni a sanatoria per opere illecite avvengono esclusivamente sulla base della legge regionale. Noi abbiamo dal 1998, con la legge n. 11, una legge che disciplina in modo organico questa materia. Con questa proposta di legge vogliamo anche affermare che sul territorio della Valle d'Aosta quindi non trova applicazione il provvedimento di sanatoria eccezionale, di cui all'articolo 32 della legge statale, del cosiddetto "condono edilizio".
La nostra proposta di legge è composta da soli due articoli ed è molto semplice, perché si tratta di affermare un principio e di chiarire che, mentre la parte penale si può applicare in Valle d'Aosta, sulla parte amministrativa vale solo la nostra normativa e non quella dello Stato. Voglio evidenziare che il nostro provvedimento è del tutto simile, del tutto analogo alle proposte di legge che sono state approvate in varie altre regioni italiane, in particolare nella Regione Toscana e nella Regione Friuli Venezia Giulia, ma altre normative simili sono presenti anche in altre regioni, cioè le regioni, che hanno voluto affermare la propria competenza in materia e distaccarsi dalla normativa nazionale, hanno fatto dei provvedimenti di estrema semplicità.
L'applicazione della normativa del condono edilizio statale non ha alcuna motivazione in Valle. Se leggiamo l'articolo 32 della normativa statale sul condono edilizio, al comma 2 è scritto: "La normativa è disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvate con decreto del Presidente della Repubblica il 6 giugno 2001, in conformità al titolo V…", eccetera. Il legislatore nazionale quindi dice: "facciamo il condono nelle more in cui le Regioni a statuto ordinario disciplinano le nuove competenze in materia di sanatoria edilizia che abbiamo dato loro"; ma la Regione a statuto speciale Valle d'Aosta non ha questa competenza in base alla legge del 2001, ma in base allo Statuto speciale del 1948: noi non siamo "nelle more", abbiamo già competenza primaria e una legge esistente, quindi per noi questa motivazione non ha alcun fondamento. Ha poco fondamento anche per altre regioni italiane che hanno già disciplinato la materia e infatti la Toscana, che ha già disciplinato, si è ribellata a questa normativa. Per noi non ha alcun significato, tant'è vero che poi, al comma 4 dell'articolo 32, si dice: "sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano", perché il legislatore sa che, se non fa questa affermazione, noi possiamo impugnare davanti alla Corte costituzionale. Dal punto di vista della normativa nazionale, quindi non vi è alcun obbligo da parte della Regione di applicare la normativa nazionale, questo lo dice anche la normativa nazionale per quanto riguarda la Valle d'Aosta, ovviamente.
Questa applicazione non ha un motivo che risiede nella disposizione nazionale e risponde invece ad altre motivazioni. Ora, noi siamo assolutamente contrari al principio del condono edilizio; se vi sono norme e regolamenti, questi vanno rispettati, se vi sono norme e regolamenti che non vanno bene, vanno modificati, ma non possiamo dire ai cittadini che bisogna rispettare i piani regolatori, i regolamenti edilizi e poi chi è corretto, ligio ed onesto rispetta queste norme e invece chi non le rispetta poi viene premiato, perché fa degli abusi e poi sistematicamente viene condonato. Il principio del condono, quindi, è estremamente diseducativo, è un principio sbagliato che porta a degradare il territorio e ad abusare delle situazioni, non ha alcuna motivazione; questa cultura dell'illegalità ha effetti devastanti. Il condono alimenta questa cultura dell'illegalità, è fortemente diseducativo e quindi vi siamo contrari per principio.
Siamo contrari ancora di più a questo terzo condono edilizio per tutta una serie di motivazioni che cercherò di indicare: siamo contrari a maggior ragione a questo condono, perché è il terzo che interviene nel giro di meno di 20 anni, non è il primo, non è "una tantum". Questo condono edilizio, quindi, è in contrasto anche con quanto ha detto la Corte costituzionale, che è già stata chiamata a pronunciarsi sul secondo condono e ha detto al legislatore: "attenzione, perché il condono non si può giustificare come atto reiterativo, si può giustificare "una tantum", eccezionalmente, ma non può ripetersi questa cosa" e invece adesso si ripete; quindi è proprio in contrasto anche con quello che ha detto la Corte costituzionale.
Siamo poi contrari a maggior ragione a questo condono, mentre quello del 1985 poteva avere qualche giustificazione in più, perché vi era un contenzioso molto rilevante dappertutto a livello nazionale, vi era un'arretratezza sul piano urbanistico-regolamentare, quindi serviva anche ad attenuare la tensione esistente. Oggi non è così, perché questo condono è stato concepito con delle finalità completamente diverse: è un condono concepito con la finalità di fare cassa per cercare di portare introiti nei bilanci dello Stato. Questo non lo diciamo noi, chiaramente tutti conoscono bene le motivazioni. Vi leggo le dichiarazioni effettuate su "Il Sole 24Ore" da un esperto in materia di condoni, il Prof. Pier Luigi Martini, che ha detto delle cose molto giuste rispetto alle caratteristiche di questo condono:
"Presi dalle polemiche politiche sul mini-condono, è sfuggito ai più che questo condono riguarda solo i grandi abusi; d'altra parte, il Governo non poteva fare altrimenti avendo competenza solo in materia penale. In altre parole, sia pure a malincuore, il Governo si autolimita perché riconosce che ha competenza solo sugli abusi maggiori puniti penalmente, mentre gli abusi minori colpiti da sanzioni pecuniarie amministrative sono di competenza delle regioni e dei comuni. Siamo quindi di fronte a un provvedimento irragionevole sul piano costituzionale che penalizza i cittadini colpevoli di piccoli abusi e premia i grandi abusivismi".
Questa è la realtà di questo condono! Tant'è vero che in modo che pare assurdo, ma ha una sua logica in questa sua "cosa", l'articolo 32, distinguendo le 6 tipologie di abusi, i 3 abusi più grossi: nuove costruzioni, ristrutturazioni, eccetera, stabilisce che il condono è automaticamente applicabile su tutto il territorio nazionale; per gli abusi minori: recuperi, eccetera, è applicabile solo se le regioni dispongono. Perché una simile anomalia? Dovrebbe essere il contrario: gli abusi minori dappertutto e quelli grandi solo se…, invece no, perché l'oblazione penale vi è sui grandi abusi, non sui piccoli abusi, quindi lo scopo era di avere comunque un'oblazione penale. Ora, noi a questa logica siamo totalmente contrari, siamo contrari a questo condono in particolare, ma lo siamo anche perché con questo provvedimento vi è una grave interferenza sulle competenze regionali, non tanto rispetto alle Regioni a statuto speciale - che siamo più forti -, ma rispetto alle Regioni a statuto ordinario, che si erano appena viste trasferire le competenze in materia edilizia ed urbanistica. È rispetto a loro che interviene pesantemente questo provvedimento, tant'è vero che numerose regioni italiane hanno fatto ricorso alla Corte costituzionale: fra queste la Campania, la Toscana, il Lazio, l'Emilia, ritenendo che questo provvedimento sia incostituzionale, perché in contrasto con le modifiche e le competenze della Costituzione risultanti dalla modifica al titolo V e i trasferimenti delle competenze alle regioni e noi, Regione autonoma, che dovremmo essere i primi a difendere le competenze regionali, non diciamo niente? Non abbiamo fatto ricorso e adesso facciamo una legge di applicazione del condono nazionale! In realtà, bisogna dire che noi eravamo partiti abbastanza bene come Consiglio regionale, perché il 2 ottobre era stata votata una mozione all'unanimità dei presenti in aula in cui si era presa una posizione nettamente contraria al condono; voglio anche ricordare le preoccupazioni che stavano alla base di quella mozione, perché in quella iniziativa, sottoscritta anche dai Consiglieri della maggioranza, si diceva: "Il Consiglio preoccupato in particolare per la prevista condonabilità di opere non conformi agli strumenti urbanistici vigenti". Abbiamo quindi espresso preoccupazione per questo e adesso la Giunta ha presentato un disegno di legge - la maggioranza lo sta approvando - che fa esattamente il contrario di quello che abbiamo letto nella mozione, perché andiamo a condonare opere non conformi agli strumenti urbanistici vigenti. Eravamo partiti abbastanza bene con una mozione che sembrava andare sul solco anche di altre regioni italiane a dire: "no, il condono non si applica" e credo che i problemi che abbiamo noi, piccoli abusi e tutte queste cose, li abbiano anche in Toscana o in Friuli, ma lì hanno avuto il coraggio di fare una scelta politica.
Abbiamo avuto anche una serie di comuni che hanno votato risoluzioni anti-condono, fra questi i Comuni di Saint-Marcel e di La Thuile. Al Comune di Aosta è successa una cosa che depone a favore della politica, perché abbiamo visto tutta una serie di consiglieri dei vari gruppi, maggioranza ed opposizione, firmare una mozione contro il condono e poi, quando ieri hanno discusso, perché nel frattempo vi era stata un'evoluzione nella maggioranza regionale, il Capogruppo "dell'Union Valdôtaine" al comune ha ritirato la sua firma, perché nel frattempo è andata avanti un'impostazione diversa. Abbiamo assistito quindi a dei comportamenti in cui la coerenza non si sa più cosa sia, ma sicuramente vi era una sensibilità e una disponibilità in Valle per dire "no" a questo condono, però si è fatta una scelta diversa: si è fatta una scelta diversificata.
Noi abbiamo presentato una proposta di legge coerente con la mozione approvata dal Consiglio regionale, che è la proposta alla vostra attenzione; la Giunta invece ha presentato un disegno di legge di tipo diverso. Prima di concludere allora farei alcune considerazioni sul disegno di legge della Giunta. Dal punto di vista generale, va detto, purtroppo, che questo provvedimento è un disegno di legge di applicazione della normativa nazionale, non dico che è la fotocopia, ma è una brutta copia della legge nazionale e lo si vede da tutto, a partire dal titolo, perché uno legge il titolo che dice: "Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta". Il cittadino che sente dice: "bene, hanno deciso di riqualificare". Se poi andiamo a leggere il titolo dell'articolo 32 della legge statale, troviamo: "Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e occupazione di aree demaniali", cioè è lo stesso titolo, persino nel titolo del disegno di legge si è andati a copiare il titolo dell'articolo della legge nazionale sul condono edilizio! Naturalmente ne è venuto fuori un disegno di legge pieno di contraddizioni, dove in un articolo si dice una cosa, in quello successivo si dice esattamente il contrario.
L'articolo 2, comma 1, afferma il principio secondo cui non è ammessa la sanatoria di interventi urbanistici o edilizi abusivi, ad eccezione di quanto previsto dalla legge regionale e, all'articolo 3, 1° comma, si dice: "in deroga al divieto di cui all'articolo 2", cioè siamo in totale contraddizione. Stessa cosa all'articolo 3, fra il comma 3 e il comma 4, perché il comma 3 fa un'affermazione di principio per cui "non sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito… che comportino ampliamento volumetrico di manufatti…", poi al comma 4 si precisa che sono suscettibili di sanatoria anche gli ampliamenti volumetrici, pertinenze, adeguamenti igienici e sanitari, di tutto praticamente. È un articolato pieno di contraddizioni quindi, per non parlare poi del capo III, che a qualcuno fa piacere perché usa tanto le parole "riqualificazione e valorizzazione": nel capo III l'articolo 5 è del tutto inconsistente, non si capisce nemmeno cosa vuol dire, anzi è distrazione di fondi più utili per darli in una direzione inutile.
Si tratta di un'impostazione del disegno di legge, che non possiamo assolutamente condividere; va anche rilevato che esso era stato inizialmente concepito in un modo più restrittivo: fra le zone in cui non era consentito il condono, salvo che per opere conformi ai piani regolatori, erano state inserite anche le zone A, cosa che aveva un senso perché significava comportarsi in modo omogeneo su tutte le zone A. È stato tolto invece anche quello, per cui avremo gran parte del centro storico in cui il condono non si potrà fare, perché sono zone vincolate ed è richiesta la conformità; avremo interi comuni - Courmayeur, La Thuile, Pré-Saint-Didier, eccetera - in cui il condono non si potrà applicare perché sono zone vincolate; stessa cosa dicasi in numerose altre zone che sono sotto vincolo e che sono molto estese in Valle d'Aosta e altre zone invece in cui si potrà fare questo condono in modo molto ampio. Noi siamo contrari anche relativamente a questo progressivo allargamento della legge, che è andata sempre più a combaciare con la normativa nazionale. In pratica l'unica differenza sostanziale rispetto alla normativa nazionale è che in Valle d'Aosta non è consentito il condono sulle nuove costruzioni, ma perché non vi sono qui nuove costruzioni interamente abusive e quindi era facile dire "no" ad una cosa che esiste! Ma bisognava avere un po' di coraggio politico, per dire "no" alle cose esistenti, perché è troppo facile dire: "applichiamo la normativa nazionale, salvo che per quello che non c'è in Valle d'Aosta", perché, di fatto, succede così. Presenteremo alcuni emendamenti sull'articolo 3, perché è quello in cui vi sono i problemi più rilevanti di questo disegno di legge e ci riserviamo nel corso del dibattito di riprendere una serie di aspetti e di fare una serie di valutazioni sulle varie parti di questo disegno di legge.
Président - Je déclare ouvert le débat.
La parole au Conseiller Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - Il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, conosciuto meglio come maxidecreto collegato alla finanziaria 2004, che è entrato in vigore il 2 ottobre 2003 ed è poi stato convertito nella legge n. 326 sempre dello stesso anno, ha previsto, come è stato ricordato, all'articolo 32 misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, nonché l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore, è possibile, tramite un condono, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente. La sanatoria come sappiamo è generalizzata per le nuove costruzioni e riguarda le opere che siano state ultimate entro il 31 dicembre 2003. Contestualmente aumentano le sanzioni penali per gli abusi e sono nulli gli atti "mortis causa" aventi ad oggetto immobili abusivi e questa è una novità, perché in passato non era stato assolutamente disciplinato. La presentazione delle domande da parte di coloro che intendono aderire alla sanatoria deve essere effettuata entro il 31 marzo 2004, unitamente al versamento di una prima quota dell'oblazione pari al 30% e degli oneri che sono dovuti al comune. Gli interessati alla sanatoria ancora non conoscono però le modalità per aderire o, meglio, non le conoscevano, adesso praticamente si è addivenuti alla definizione di queste modalità. Chi ha la necessità di definire più o meno celermente una pendenza edilizia, quindi, deve avere una certezza normativa che nelle diverse regioni sta trovando definizione.
Nel totale rispetto delle competenze in materia di governo del territorio, come peraltro è stato riconosciuto dal nuovo dettato costituzionale e fatte salve in ogni caso le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, come dice il 4° comma dell'articolo 32 in materia di condono edilizio, lo Stato ha demandato alle regioni l'emanazione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni contenute nel maxidecreto. Questo è un comma molto importante, che riconosce le autonomie speciali non solo delle regioni che hanno un'autonomia differenziata, ma anche delle Province autonome, oltre alle nuove competenze che sono state estese ai sensi del titolo V della Costituzione novellato anche alle Regioni a statuto ordinario.
Il disegno di legge n. 11 oggi all'esame del Consiglio regionale recepisce nella sostanza, come è già stato detto da chi mi ha preceduto, quei principi contenuti nel maxidecreto volti alla riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, nonché recepisce le direttive nazionali in materia di condono edilizio. Non è una dichiarazione di parte soggettiva perché, se uno guarda i giornali economici… ho qui per esempio "Italia Oggi", ho ritagliato una pagina che fa un esame comparato dell'adesione da parte delle diverse regioni attraverso l'applicazione normativa dell'articolo 32, la Valle d'Aosta risulta fra quelle che hanno recepito le direttive nazionali in materia di condono edilizio, a differenza di altre regioni che invece non vi hanno aderito e non vi hanno dato applicazione o addirittura, come qualcuno ha già detto, hanno promosso un ricorso di incostituzionalità nella sede competente. Pur intervenendo con notevole ritardo mediante la definizione di una norma applicativa, la Valle d'Aosta, a differenza di altre regioni, ha ben compreso l'importanza del provvedimento statale in questione, evitando di cadere in quelle considerazioni meramente strumentali che contestavano la violazione di prerogative statutarie, perché non vi è alcuna violazione di prerogativa statutaria, e ho letto il comma 4 dell'articolo 32. Ipotizzavano riflessi negativi per la nostra Regione, paventavano la condonabilità di opere non conformi agli strumenti urbanistici vigenti, temevano lo stravolgimento dell'attività edificatoria sul nostro territorio, prevedevano la vanificazione dell'opera di costante vigilanza svolta dalle autorità comunali, annunciavano il disordine e l'incertezza nell'assetto urbanistico generale, esprimevano il netto dissenso rispetto a qualunque iniziativa di sanatoria. Parole, sono state solo parole, che sono rimaste sulla carta o in qualche documento - ricordo la mozione dell'ottobre scorso - che è circolato in quest'aula o ancora di qualche articolo apparso sui giornali.
La Regione Valle d'Aosta ha quindi esercitato in completa autonomia decisionale, e al di fuori di ogni condizionamento esterno, una scelta politica: come ha detto anche il Consigliere Riccarand, la Regione ha esercitato una scelta politica. Probabilmente non era quella che auspicava lo stesso Consigliere Riccarand: il disegno di legge n. 11 rappresenta infatti il contenuto di questa scelta, poiché stabilisce le modalità, i termini, le condizioni e i limiti con cui la Regione intende dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 32 del maxidecreto n. 269.
Ho sentito un intervento giocato in difesa da parte dell'esponente diessino, praticamente di quasi arginatura, di argine, di demarcazione fra le competenze, che in realtà sono già tranquillamente sancite e riconosciute "in primis" dallo Statuto di autonomia del 1948 e poi ribadite in leggi dello Stato successive. Non è un intervento che deve essere giocato in difesa, Consigliere Sandri, bensì in piena e lucida consapevolezza, quella piena e lucida consapevolezza che il Governo regionale e la maggioranza alla quale lei appartiene avete adoperato per estendere questa norma applicativa, a differenza, per esempio, di altri enti locali!
Lei… parlava anche di enti locali, enti locali come Saint-Marcel, che si sono dichiarati contrari al condono - a differenza di quello che sta facendo oggi la Giunta -; di Regioni di Centro Sinistra o di Centro Destra che non hanno dato applicazione o che hanno impugnato l'articolo 32 della legge n. 336.
Direi che bisogna uscire da certe considerazioni strumentali, che sono state fatte nell'intervento del relatore, perché questo documento normativo, che oggi siamo chiamati ad esaminare e a votare, è marcatamente una scelta politica; una scelta politica, ripeto, fatta in completa autonomia decisionale e con la lucida consapevolezza degli obiettivi che si è posta la Giunta. Bisogna partire dal presupposto che in Valle d'Aosta esiste un controllo molto capillare del territorio, esercitato "in primis" da parte delle amministrazioni comunali che non hanno permesso in questi anni uno sviluppo edilizio ed urbanistico disordinato con conseguenti danni al paesaggio e all'ambiente. Sappiamo che le amministrazioni comunali, vuoi anche per l'entità territoriale limitata e anche per la scarsa demografia rispetto ad altri comuni di altre regioni o province italiane, sanno tutto, conoscono tutto attraverso la percezione dei tributi comunali, "in primis" l'ICI, o di altri tributi: attraverso gli uffici tecnici amministrativi conoscono vita, morte e miracoli dei cittadini e anche delle loro attività non solo economiche, ma anche edificatorie. Stento a credere che oggi in Valle d'Aosta vi sia un immobile costruito totalmente abusivamente che non sia conosciuto dall'amministrazione comunale di competenza, perché il controllo, vuoi anche per l'esiguità geografica e demografica della nostra Regione, è molto capillare.
Vi è ormai una consapevolezza diffusa, per non dire unanime, almeno in quest'aula, sul fatto che il territorio e l'ambiente devono essere preservati da speculazioni o, peggio, da devastazioni che l'uomo può perpetrare anche attraverso l'attività edificatoria. Analoga consapevolezza credo che esista anche sul fatto che condoni e/o sanatorie a posteriori non rappresentano modelli educativi per i cittadini e quindi il ricorso a questi strumenti deve essere il più possibile evitato, se non limitato. Sui condoni poi si sprecano commenti di qualunque natura, dimenticando spesso che in molti li criticano, ma in altrettanti li desiderano, anche perché, indipendentemente dalle considerazioni politiche sulla scelta di un certo tipo di provvedimento e naturalmente sulla sua efficacia, per tutti vale la medesima considerazione del "chi è senza peccato scagli la prima pietra". In altri termini: chi non ha mai usufruito di un condono di qualsiasi natura o di una legislazione di favore anche se transitoria? Ci piacerebbe saperlo e questo non vale solo in materia edilizia, ma anche in tutta un'altra serie di materie e di settori dell'attività umana, per cui, quando vi è la forma di perdono, penso che tutti quanti oggi, in un senso o nell'altro, ne abbiano approfittato.
Veniamo all'abusivismo in Valle d'Aosta, la cui entità rimane comunque su una soglia molto bassa, anzi potremmo dire che essa è fra le regioni dove più elevata è la diligenza e il rispetto delle norme da parte dei costruttori, anche questo emerge - e ci fa onore - da classifiche nazionali pubblicate anche su riviste di settore o comunque quotidiani specializzati. L'abusivismo, proprio per le ragioni di controllo capillare che dicevo prima, è praticamente impossibile e lo è soprattutto per i privati, mentre abusi o scempi ambientali in genere sono sempre stati compiuti anche nella nostra Regione con l'avallo della pubblica amministrazione. Vorrei ricordare alcuni esempi: sulle mura romane della città di Aosta, che sono un patrimonio culturale, storico, architettonico di grande rilevanza, ne abbiamo viste di tutti i colori, commesse da chi ha amministrato la città, da chi ha permesso nelle varie epoche, e con le varie responsabilità politiche del caso, di edificare, cementificare, a ridosso di importanti reperti storici che costituiscono un percorso del nostro passato. Vorrei ricordare anche uno scempio cementizio, che è stato edificato, anche questo per volontà della pubblica amministrazione, davanti al castello di Aymavilles, cioè gli esempi più macroscopici di brutture in Valle d'Aosta portano la firma o l'autorizzazione di un amministratore pubblico. Anche se oggi si tende a criminalizzare i piccoli abusi dei privati, direi che sarebbe opportuno fare mente locale su ciò che ha permesso la pubblica amministrazione nella nostra Regione e forse, anche alla luce di quello che è accaduto, una maggiore consapevolezza è anche maturata nella classe politica ed amministrativa locale.
Per quanto riguarda gli abusi che sono perdonati da questo condono a sanatoria o, meglio, per quanto riguarda l'abusivismo in Valle, il fatto che sia stato di modesta entità non significa che non abbia visto modeste variazioni su manufatti in corso di costruzione, cioè vi sono stati anche qui dei piccoli abusi per lo più dettati da esigenze tecniche e strutturali, piuttosto che da vere e proprie intenzioni di voler violare la legge in maniera evidente. Diciamo che le esigenze tecniche e strutturali sono state segnalate anche dai professionisti che sono stati uditi in III Commissione, i quali hanno sottolineato anch'essi che i grossi abusi sono veramente motivati da ragioni tecniche, più che da intenzioni volontarie di voler profittare da parte dei privati. Oggi queste esigenze tecniche e strutturali possono essere sanate grazie alla legge di condono proposta dal Governo. Si tratta di difformità che sono spesso di minima entità rispetto alla progettazione concessa, ma che hanno procurato in capo ai titolari non poche conseguenze di carattere penale e anche di questo fattore ne abbiamo parlato in commissione, cioè piccoli abusi che hanno condotto innanzi al magistrato i rispettivi responsabili. Il maxidecreto n. 269 consente anche ai Valdostani di sanare queste posizioni e io penso che alcuni Valdostani si rallegrino di questa possibilità, poiché gli effetti penali del condono edilizio discendono da norme statali cui è riservata la legislazione sulle responsabilità penali.
Anche nelle Regioni che hanno impugnato la legge innanzi la Corte costituzionale - Toscana e Marche - la domanda di condono e il pagamento dell'oblazione faranno comunque conseguire l'estinzione del reato, mentre resta in forse, proprio per la questione di costituzionalità, il conseguimento dell'estinzione dell'illecito urbanistico.
Quanto al suo contenuto, il disegno di legge n. 11 restringe notevolmente l'ambito di operatività della sanatoria, ambito che di per sé è già estremamente ridotto, perché il territorio interessato dalle eventuali richieste di condono è veramente esiguo. Non sono ammessi aumenti di volumetria, tranne per le cosiddette "strutture pertinenziali", cioè quelle che vengono chiamati in un intervento di un altro relatore "i piccoli orrori della Valle d'Aosta" e che in tale relazione vengono elencati come: "cabanes en matériaux divers" (capanne di diverso materiale), "structures en tôle" (strutture in lamiera), "abris de toute sorte parsemés sur tout le territoire" (ricoveri di qualsiasi genere che sono disseminati sul territorio), per essi si ammette l'aumento di volumetria; in sostanza, per le "schifezze", se così si può dire, si permette la possibilità di condono, per il resto invece il rigore aumenta. Come segnalato da molti, anche in sede di esame presso le Commissioni II e III, se condono è, condono dovrebbe essere e ho sentito delle voci unanimi sotto questo profilo in commissione da parte dei professionisti e degli amministratori locali, ma non per licenziare selvaggiamente ciò che era ed è inibito da norme urbanistiche, ma per consentire di ottimizzare situazioni che altrimenti rischiano di essere sanate a metà. Paradossalmente cioè noi in Valle d'Aosta rischiamo di sanare il pollaio o il garage, la legnaia, la veranda, che costituiscono aumenti di volumetria e magari si stenta a riconoscere la possibilità di sanare un sottotetto o considerarlo un'unità abitativa autonoma, anche se non viene modificata la sagoma del fabbricato regolarmente autorizzato. Queste sono considerazioni che sono emerse anche in sede di esame, in particolare e con i tecnici e con gli amministratori del CELVA, gli amministratori comunali che sono piuttosto restii a licenziare con facilità varianti o aumenti di volumetrie in corso d'opera.
Dal nostro punto di vista, è incomprensibile la volontà manifesta di limitare la sanatoria di mansarde e sottotetti alla sola ipotesi che siano collegati funzionalmente alle unità abitative sottostanti. Si tratta di volumi tecnici che, se resi abitabili anche autonomamente, migliorano l'utilizzo di un edificio, permettono di realizzare anche un risultato estetico, più armonico con il contesto urbanistico-ambientale. Le mansarde d'altronde sono una tipologia edilizia caratteristica dell'ambiente montano che in Regioni come la Lombardia, il Piemonte o l'Emilia Romagna hanno visto una disciplina particolare - leggi ad hoc -, che permette il recupero di sottotetti e quindi anche di unità abitative, invece di permetterne la costruzione esagerata al di fuori di un centro urbano di edifici che si sono sviluppati in senso verticale; questo proprio perché in quelle regioni gli amministratori si sono resi conto che l'ottimizzazione dei volumi abitabili, specie in una zona urbanizzata o antropizzata, incentiva il recupero di edifici altrimenti fatiscenti o indecorosi sotto il profilo estetico.
Si è parlato anche del degrado dei centri storici di diversi comuni valdostani ed è direi uno dei sintomi più evidenti di un abbandono di interesse da parte dei proprietari di edifici che, avendo gli immobili vecchi e decadenti, non li recuperano poiché sono imposte sfibranti limitazioni funzionali ed estetiche da parte di chi è preposto al governo dello sviluppo del nostro territorio, sovrintendenza in testa. Paradossalmente prolifica, come naturale conseguenza, lo sviluppo edilizio nelle periferie e in aree prima destinate all'attività agricola. Qualcuno prima ricordava i centri storici: non vi sono solo quelli di Arnad o di Montjovet, la maggior parte dei centri storici dei comuni valdostani, a parte quelli in cui sono intervenute leggi speciali, sono pressoché abbandonati a loro stessi. Vi sono privati che sono proprietari magari anche in comunione di beni di porzioni di immobili limitate e questi immobili rimangono lì fatiscenti per anni ed anni e non recano decoro ai nostri paesi. I centri storici rappresentano un grande patrimonio architettonico e culturale dei nostri paesi, ma il loro restauro non può essere subordinato a vincoli eccessivamente rigidi, vi devono essere dei margini di tolleranza.
Parlavamo prima di norme penali: quanti casi sono finiti in tribunale perché si è verificato l'aumento di volume per un diverso spessore strutturale di un tetto - casi più volte ricordati dai sindaci, anche questi - malgrado non sia stata assolutamente aumentata la superficie utile dell'alloggio, cioè l'aumento della soletta o di un tetto, che ha portato ad un aumento di volumetria, ma non volumetria utile, ha causato un processo a carico del titolare. Ogni caso va esaminato singolarmente, è vero, ma è bene porre termine a certi rigori estremi che dissuadono il privato ad investire denaro poiché teme ripercussioni penali, malgrado abbia creato lavoro, ricchezza, abbia fatto girare l'economia come va di moda dire adesso, abbia consentito il recupero di una porzione di città o di paese e poi sia stato condannato per 10 centimetri di tetto in più o per una finestra spostata rispetto al disegno originale. Questo per i privati, perché ripeto che valgono i due pesi e le due misure; per ciò che viene fatto con la firma dell'ente pubblico si creano gli scempi di cui citavo prima l'esempio. Queste sono limitazioni ed incongruenze che fiaccano la volontà dei privati e che non dimostrano un'arguta capacità di compiere scelte razionali in materia urbanistica e di sviluppo urbano da parte dei pubblici amministratori; incongruenze che hanno trovato un terreno fertile nella legge regionale n. 11/98 preposta alla disciplina urbanistica e alla pianificazione territoriale.
Ho notato che era unanime quella consapevolezza di una revisione mirata e urgente della legge regionale n. 11/98, grazie anche alla normativa statale di condono, che ha creato un'opportunità, come diceva giustamente il Consigliere Sandri; la normativa statale di condono è un'opportunità, che è stata colta dalla Regione Valle d'Aosta, anche per rivedere la legge regionale n. 11/98. Normativa statale di condono, dicevo, che ne ha evidenziato alcuni limiti: si vedano gli articoli 84 e seguenti, quelli che prevedono la sanatoria secondo la concezione regionale e ancora una volta qui i testimoni migliori sono quelli che sono intervenuti in commissione, gli esperti, di cui il verbale contiene ampia relazione. Dobbiamo anche evitare le distonie interpretative e applicative tra i vari enti, magari i comuni licenziano un edificio, un'attività edificatoria o un cambiamento di carattere urbanistico e la Regione lo boccia o viceversa. Penso che queste distonie siano il frutto di una legislazione - la legge n. 11/98 - che necessita di una tempestiva revisione.
Anche l'aumento al massimo livello, sempre nel disegno di legge n. 11, degli oneri di urbanizzazione, che sono stati raddoppiati, è inconcepibile; anche qui, Consigliere Sandri, chi è che fa cassa: lo Stato o la Regione per conto dei comuni, visto che avete deciso di raddoppiare gli oneri di urbanizzazione? Lei sa bene che nelle casse dello Stato finisce l'oblazione penale, l'oblazione qui non è stata aumentata perché vi siete resi conto in commissione, a seguito di una mia osservazione, che eravate troppo generosi nei confronti dello Stato; allora avete raddoppiato gli oneri di urbanizzazione, ma gli oneri di urbanizzazione finiscono nelle casse comunali e quindi chi è che fa cassa? La fanno i comuni valdostani, non la fa certo lo Stato. Faccia una riflessione quindi prima di strumentalizzare le dichiarazioni che vengono divulgate per contestare un condono, che è grosso modo uguale a quelli degli anni pregressi e ai quali avete partecipato anche voi quando avevate responsabilità di governo! Questi aumenti sono preordinati solo ad appesantire gli oneri a carico dei cittadini e anche questo rischia di indurre qualcuno a non denunciare il proprio abuso e a restare nell'anonimato poiché, considerata la limitatezza della portata del condono regionale, potrebbe "costare più la corda del sacco".
Riteniamo quindi che il disegno di legge n. 11, pur essendo importante perché recepisce i principi del maxidecreto n. 269 a livello regionale, possa essere modificato in meglio per evitare una sanatoria a metà. È vero che qui si dice "ni à Droite, ni à Gauche" per rimanere al Centro in equilibrio più o meno instabile; qui non si osa andare più avanti e neppure andare più indietro. Penso che, visto che la scelta politica è stata compiuta, essa debba essere operata, pur con le limitazioni che sono state previste e che sono condivisibili, in maniera coerente e conforme alla situazione esistente da sanare. Ripeto: come si prevede la sanatoria di garage, pollai, legnaie o verande o come diceva la Consigliera Viérin: "les abris de toute sorte parsemés sur tout le territoire" - qualunque cosa sia spuntata come un fungo in questi anni -, si dia la possibilità al cittadino, che ha ottimizzato un volume tecnico, cambiandogli destinazione, a poter conseguire una "utilitas" che oggi il condono nazionale permette.
Il nostro gruppo, pur con queste perplessità, proporrà degli emendamenti e siamo comunque contenti che l'estensore di questo disegno di legge non si sia fatto influenzare da una certa ideologia aberrante, che ha portato al voto di una mozione nell'ottobre dello scorso anno e che rigettava incondizionatamente ogni formula di condono. Questo ci fa piacere, che, nonostante certe dichiarazioni di principio altisonanti, alla fine ci si sia resi conto con lucida consapevolezza che il condono era da fare anche nella nostra Regione.
"Fronte comune contro il condono edilizio", titolava "La Stampa" alcune settimane fa; oggi questo "fronte" è circoscritto ai soli Consiglieri Verdi che, coerentemente con la loro proposta di legge, vanno avanti per la loro strada, oggi questo "fronte" non ha nulla a che vedere con questo disegno di legge n. 11, che è impostato su criteri diametralmente opposti.
Presentiamo alcuni emendamenti all'attenzione della Presidenza del Consiglio.
Président - La parole au Conseiller Stacchetti.
Stacchetti (SA) - Il mio intervento è un'analisi critica costruttiva e rivolta al miglioramento del provvedimento in esame.
Il disegno di legge regionale n. 11 oggi in esame, fatti salvi i procedimenti del condono - legge n. 47/85 - e del secondo condono - legge n. 724/94 -, condona gli abusi edilizi come segue: in tutto il territorio valdostano libero da vincoli, suddivisi nei piani regolatori generali in zone A, B, C, D, E, F, secondo l'articolo 22 della legge regionale n. 11/98. L'articolo 2 comma 1 del provvedimento in esame condona gli abusi di cui all'articolo 84 della legge n. 11/98, cioè solo se conformi alle norme in materia vigenti sia al tempo dell'abuso, sia al momento della domanda in sanatoria; nella fattispecie il condono serve solo per la parte penale. Il comma 3, articolo 3, sempre del disegno di legge in esame, condona le tipologie di cui all'articolo 32 del decreto legge n. 269/2003 che non comportino aumento volumetrico o nuove costruzioni, cioè molto semplicisticamente parrebbe tutto ciò che è la scatola e il suo contenuto… in realtà, però non dovrebbe essere proprio così, perché, se recupero un'unità abitativa nel sottotetto, urbanisticamente ho un aumento volumetrico quindi non condonabile. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 3 condona le pertinenze agli edifici esistenti anche con aumento della volumetria, cioè fabbricati di qualsiasi destinazione, agricola, commerciale, eccetera, privi di funzionalità autonoma. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 condona le pertinenze agli edifici residenziali con ampliamento volumetrico e nuove opere.
Ora, se per "pertinenziali" si intendono quelle strutture di cui alla lettera i) comma 1 dell'articolo 61, legge regionale n. 11/98, allora vuol dire che tutte le opere che aumentano volume e/o cambiano di destinazione non sono condonabili in quanto determinano aggravio nelle opere di urbanizzazione. Se le pertinenze poi devono presentare piccole dimensioni, allora entriamo nel caos più assoluto, perché le "piccole dimensioni" non sono un'unità di misura… ma è prettamente "soggettiva", esempio: una pertinenza di metri quadri 10 in riferimento ad un alloggio di metri quadri 50 è una grande pertinenza, perché vi è un aumento del 20%, ma, se la stessa pertinenza di metri quadri 10 riguarda un fabbricato rurale di metri quadri 400, vi è una percentuale del 2,5%, quindi è una piccola pertinenza. Da qui credo che sia evidente la non applicabilità del concetto "piccole dimensioni", pertanto se si vuole mantenere il discorso delle pertinenze, allora occorre o fissare delle precise unità di misura, ad esempio non superiori a percentuali D, oppure eliminare la parte finale della lettera i) comma 1 dell'articolo 61 della legge n. 11/98, che recita: "le quali non comportino carico urbanistico alcuno, non determinino aggravio sulle opere di urbanizzazione e presentino piccole dimensioni".
La lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 condona l'ampliamento per adeguamento igienico-sanitario senza aumento dell'unità abitativa. La valenza di questo caso è illusoria, perché è irrisoria e mi spiego. Nelle zone A l'adeguamento è già previsto dalla normativa vigente, senza però la limitazione dell'aumento delle unità abitative. Nelle altre zone, se si mantiene il non aumento delle unità, e l'adeguamento vuol dire un bagno ingrandito e/o costruito nuovo, oppure aumenta l'altezza minima o media dei piani, allora è una forte limitazione del condono. Se per esempio abbiamo una famiglia dove un figlio si è sposato, il quale non ha trovato alloggio in affitto, oppure non ha la possibilità economica per pagarsi l'affitto, oppure ancora per necessità aziendali è opportuno che sia vicino ai genitori, che si sacrificano, dividono l'alloggio in due unità immobiliari, magari costruendosi per esempio un bagno o una stanza nel fienile adiacente, questi non possono beneficiare del condono in quanto aumentano le unità abitative. Il risultato è che la famiglia in esempio per una sacrosanta necessità la costringiamo a vivere nell'illegalità, un fatto questo umanamente inaccettabile.
Nelle zone vincolate il condono è possibile solo se conforme alle norme vigenti al momento del condono. Da questa analisi cosa deduco? Che l'impianto del condono, considerata la realtà del territorio valdostano, che è vincolato per più dell'80%, è insufficiente e potrebbe illudere la gente, tradendola nelle sue legittime aspettative, con il grande rischio da non sottovalutare che molti si autodenunceranno con le immaginabili conseguenze. Noi siamo contrari alle opere dei furbi e per "furbi" intendiamo coloro che per speculazione hanno costruito "ex novo" un fabbricato; siamo però favorevoli a una legge che vada verso l'uomo e l'evoluzione delle sue esigenze, che dia la possibilità di vivere nella legalità a chi, per colpa della miriade di leggi, leggine, decreti, interpretazioni scritte o verbali, per necessità ha dovuto commettere atti illeciti. Siamo per regolarizzare la concimaia, il fienile, la stalla di sosta, il magazzino, la latteria, il locale deposito, il lavaggio bidoni latte, la rimessa agricola, l'alloggio per il "bitchoulì" (traduzione letterale dal patois: "la persona addetta al governo del bestiame nelle stalle"), l'ampliamento dell'alloggio dell'agricoltore perché la famiglia è aumentata e ancora il sottotetto, la veranda, lo sdoppiamento dell'alloggio, la taverna, l'abbaino, l'adeguamento, l'alloggio del custode, l'alloggio del titolare dell'azienda, l'ufficio dell'azienda, il soppalco, la camera del personale, la lavanderia, l'ampliamento della cucina nei ristoranti, l'autorimessa - "legge Tognoli" -, naturalmente anche la finestra, il locale centrale termica, l'ascensore, eccetera.
Ancora: Signori, vogliamo fare i puritani quando poi gli scempi ambientali più eclatanti sono stati commessi proprio dall'ente pubblico, proprio da quegli enti che per missione hanno l'obbligo di tutelare l'ambiente, il paesaggio, il territorio complessivamente inteso, proprio da quelli che dovrebbero dare esempio di buon gusto e rispetto della storia e mi limito a citare: il fabbricato "Cave Onze Communes" che oscura il Castello di Aymavilles - di cui ha già parlato il Consigliere Tibaldi -, la Centrale del latte di Gressan che ha, paesaggisticamente parlando, rovinato la piana di Gressan, ha profondamente ferito quel patrimonio di tutti che i "Gressan-èn" (traduzione letterale dal patois: "gli abitanti del Comune di Gressan") da sempre hanno saputo difendere dalla tentazione di speculazioni edilizie. Si poteva costruire la Centrale del latte con dimensioni inferiori per quanto necessitava. Ancora: la Biblioteca regionale in Aosta, che ha nascosto ed offeso l'inestimabile valore storico di una parte delle mura romane, e ancora esempi ve ne sono purtroppo ad iosa. Secondo noi, proprio per un atto di giustizia, anche se tardiva, verso la gente che produce e che rischia, pertanto la legge proposta va migliorata secondo gli emendamenti consegnati.
Apro una parentesi anche fuori tema, ma è il momento che mi porta a dire questo. Colgo l'occasione per formulare un invito all'Assessore Charles e alla Giunta a potenziare il Servizio beni paesaggistici con l'assunzione o il trasferimento di personale tecnico specifico, geometri, architetti, ingegneri, in quanto attualmente il servizio, per quanto mi risulta, è composto da 7 tecnici, cioè uno staff poco più numeroso di tanti uffici tecnici comunali o di comunità montane. Dobbiamo ricordarci che il servizio, oltre ad istruire e dare parere alle migliaia di pratiche dei privati, fornisce anche i pareri a centinaia di pratiche degli enti pubblici e a tutti i piani regolatori generali; a tutto ciò ora dobbiamo aggiungere le pratiche del condono edilizio, pertanto se il servizio non verrà presto potenziato, credo che si rischi la paralisi dello stesso con immaginabili riscontri negativi all'economia valdostana. Sempre in oggetto ho presentato anche un ordine del giorno.
Ordine del giorno
Il Consiglio
Considerato
che l'esame in commissione del disegno di legge regionale n. 11 recante "Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta" ha evidenziato la problematicità esistente nel settore dell'urbanistica anche a causa di difficoltà interpretative delle vigenti norme regionali in materia;
Ritenuto
che le disposizioni del D.L. 11 avranno un effetto limitato, atteso che possibili irregolarità si potrebbero ancora ripetere a causa proprio delle sopraccitate difficoltà interpretative;
Constatato
che le amministrazioni comunali assumono spesso decisioni difformi rispetto alle norme emanate dalla Regione in materia e che hanno sollecitato l'adozione di un testo unico in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e beni culturali;
Reputa
necessario sollecitare un'iniziativa consiliare tendente a risolvere i problemi evidenziati;
Dà mandato
alla III Commissione di presentare, entro 12 mesi, una proposta di legge concernente Testo Unico delle norme in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e beni culturali. Stabilisce che la Commissione potrà avvalersi della collaborazione di:
a) tecnici regionali del settore dell'urbanistica e pianificazione territoriale;
b) rappresentanti del comitato permanente degli Enti locali;
c) rappresentanti dei tecnici comunali;
d) rappresentanti degli ordini professionali, dei geometri, degli ingegneri, degli architetti, dei geologi, dei forestali, degli agronomi, e dei periti edili;
e) esperti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale;
f) esperti in materia di legislazione regionale.
F.to: Stacchetti - Comé - Lanièce - Salzone - La Torre - Viérin Marco - Lavoyer
Président - La parole au Conseiller Fiou.
Fiou (GV-DS-PSE) - Solo per annunciare che ho depositato un ordine del giorno collegato al punto in discussione.
Ordine del giorno
Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Preso atto dell'articolo 32 della legge 24 novembre 2003, n. 326 che reca norme in materia di condono edilizio;
Richiamata la deliberazione del Consiglio del 2 ottobre 2003 che esprimeva preoccupazione per la prevista condonabilità di opere non conformi agli strumenti urbanistici e risottolineava la competenza esclusiva della Regione in materia urbanistica e di piani regolatori;
Ribadisce la contrarietà al principio del condono edilizio esteso attraverso una legislazione nazionale improvvisata, mirante principalmente al reperimento di risorse finanziarie;
Rileva che esistono situazioni di irregolarità urbanistiche conseguenti alla inadeguatezza normativa nel tutelare il bene comune, rispondere alle necessità dei cittadini, fare rispettare le prescrizioni;
Ritiene di cogliere l'opportunità fornita dall'iniziativa nazionale per avviare un'opera di razionalizzazione delle norme che regolano la materia relativa alla tutela ambientale, per renderle più funzionali alle esigenze reali della nostra comunità e, nello stesso tempo, per sanare le piccole situazioni di abuso derivate dalle eventuali rigidezze non giustificate e dalle contraddizioni delle norme vigenti;
a tal fine
Impegna
La Giunta regionale ad avviare l'attività di revisione della normativa urbanistica, che tenga conto delle competenze regionali derivanti dallo Statuto speciale, istituendo eventualmente un gruppo di lavoro, che comprenda i rappresentanti degli Enti locali che hanno competenza in merito alla gestione del territorio, al fine di adeguare meglio tale normativa alle esigenze reali della comunità e di pervenire ad un testo unico in materia.
F.to: Borre - Fiou
Presidente - Altri colleghi che intendono prendere la parola? Se non vi sono altri colleghi che intendono intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale.
La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.
Cerise (UV) - Mi verrebbe voglia di dire che vi è un po' di voglia di condono, non per regolarizzare situazioni di speculazione edilizia, non per legalizzare processi di deturpamento ambientale, non per legittimare furberie o evasioni qualche volta aggressive alle leggi e ai regolamenti urbanistici. Vi è bisogno di condono soprattutto in quella parte della società che non ha accesso a queste possibilità speculative; è una società che vive una realtà modesta, in case di abitazione qualche volta ereditate in maniera poco agevole, oppure in case che si sono costruite faticosamente e faticosamente sono conservate nell'ambito di "un'educazione", prima ancora che di una legalità.
La nostra legge regionale che ho già avuto modo di definire - ma peraltro è una constatazione fatta da altri -, in relazione alle competenze statutarie della Regione, una legge perfetta, una legge che disciplina l'uso urbanistico del territorio in tutti i suoi aspetti e conclude con il capitolo delle sanzioni, cioè di quegli strumenti che in via amministrativa puniscono chi infrange le norme non solo attraverso delle punizioni di tipo pecuniario ma, cosa più importante, con delle sanzioni accessorie che sono la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. Detto questo, ci troviamo di fronte a un quadro giuridico di per sé capace di normare in maniera completa tutta questa materia.
La norma purtroppo però, anche se ben scritta, anche se capace di generare ulteriori specificazioni, come possono essere i regolamenti edilizi applicativi, difficilmente riesce all'atto pratico a dare le risposte universali che l'enorme problematica urbanistica pone. I cittadini si trovano di fronte ad un'infinità di casi e di casistiche, che sovente non trovano corrispondente risposta, quando diventano necessità, in quelle norme di attuazione che noi pretendiamo di per sé perfette. È in questo processo che possiamo individuare l'illecito e noi, recependo la possibilità che ci viene data da un decreto ministeriale, possibilità che contempla l'estinzione dell'aspetto penale della violazione urbanistica sebbene piccola, abbiamo prodotto questa proposta di legge. Quali sono i principi fondamentali? Li hanno già in parte enunciati i relatori che colgo l'occasione per ringraziare. Sono sostanzialmente tre: il primo è di fare un condono che in alcun modo comprometta il territorio o parti di esso quindi, laddove qualcuno ha usato il territorio come vittima di questo condono, o lo ha fatto in malafede o non ne ha colto il significato; il secondo è che questo condono, anche quando ha per oggetto il patrimonio edilizio esistente, intende essere risolutivo per delle situazioni che sono minimali e non intende assolutamente sconvolgere l'impianto urbanistico ed architettonico dei nostri villaggi e centri storici; il terzo è che questo non è un condono fatto per i furbi, cioè per coloro che hanno violato la legge urbanistica con delle furberie, per realizzare non dico tanto un illecito profitto, ma per realizzare qualcosa di fondamentalmente illecito in barba alle regole. Questi sono i tre principi su cui si basa questo condono. Si tratta quindi di condonare interventi che sono minimali, non vi ripeterò i vincoli che sono peraltro estremamente puntuali e anche limitativi per quanto riguarda gli ambiti e per quanto concerne le tipologie condonabili.
Per quanto attiene la parte seconda di questa legge, voglio richiamare come qui si trovi l'embrione di un progetto di riqualificazione ambientale complessivo, direi anche ambizioso, che vede sicuramente una prima fase di analisi di studio, ma soprattutto intesa a raccogliere il quadro dei bisogni e raccordarli e poi individuare delle priorità ed agire conseguentemente. È una legge organica quindi che apre due linee di azione: la prima, con l'occasione di questo condono si va a rivitalizzare la materia urbanistica, si riparte con un'azione di "restyling" e di ammodernamento di questa legislazione, che sarà affiancata da altre azioni quali quelle già citate, di questa cabina di regia per l'adeguamento di piani regolatori generali comunali al PTP, in modo da creare una corale di iniziative, che dovrebbero perfezionare il quadro della normativa urbanistica regionale e consentire un approccio a questa materia più semplice, meno complesso per il singolo cittadino, più leggibile e di conseguenza più controllabile; la seconda, si va ad aprire ad un risanamento del territorio - urbanizzato oppure no - in maniera complessiva, strutturata, coerente con strumenti che oggi esistono, ma che sono un po' muti, e che vanno ripresi con l'intento di cogliere alcune prospettive contenute in questa legge. Il risultato di questa operazione non è quello di avere un impianto o un assetto urbanistico devastato da speculazioni, né di avere un territorio che risulta ancora più martoriato per interventi abusivi, ma semmai esattamente il contrario.
Président - Nous passons à l'examen des textes. Je rappelle que l'on vote avant l'ordre du jour présenté par les Conseillers Borre et Fiou et celui présenté par le groupe "Stella Alpina".
La parole au Conseiller Stacchetti.
Stacchetti (SA) - L'idea di questo ordine del giorno naturalmente è scaturita dall'esame della legge del condono edilizio in II Commissione e con i contatti che ho avuto con i vari liberi professionisti, piuttosto che con altri operatori del settore, proprio perché si è avvertita la necessità ormai inderogabile di mettere mano a queste tantissime norme che abbiamo e di tentare di creare un testo unico, semplificando il più possibile le norme e raggrupparle tutte, in modo da non dover continuamente andare a cercare nei vari testi l'articolo della legge valida.
Per riuscire ad ottenere un risultato migliore, abbiamo ritenuto e reputiamo sia giusto coinvolgere del problema le categorie maggiormente interessate, quindi diciamo secondo noi che il Consiglio dovrebbe dare mandato alla III Commissione di presentare entro 12 mesi una proposta di legge concernente il testo unico delle norme in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e beni culturali, avvalendosi naturalmente di tecnici regionali del settore, dell'urbanistica e pianificazione territoriale, dei rappresentanti del Comitato permanente degli enti locali, dei sindaci, dei rappresentanti dei tecnici comunali, dei rappresentanti degli ordini professionali dei geometri, degli ingegneri, degli architetti, naturalmente esperti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, esperti in materia di legislazione regionale. Abbiamo messo 12 mesi, perché riteniamo che sia una materia complessa e quindi che vada esaminata con tutta la cautela e il tempo necessari.
Président - La parole au Conseiller Riccarand.
Riccarand (Arc-VA) - Volevo fare una dichiarazione di voto sui due ordini del giorno, perché si tratta di due ordini del giorno notevolmente diversi, ma che hanno un punto in comune, quello di dire: dobbiamo rivedere la normativa urbanistica regionale. Ora, su questa affermazione secondo me bisognerebbe andare molto cauti, perché abbiamo impiegato molti anni per mettere a posto la normativa urbanistica ed infine, nella primavera del 1998, abbiamo approvato finalmente un testo unico, quindi il testo unico vi è già, non bisogna farlo, perché la legge n. 11/98 ha abrogato tutta la normativa regionale precedente, ha abrogato 27 leggi regionali. Vi è già quindi il testo unico della normativa urbanistica regionale ed è un testo avanzato.
Ora, un paio di commissioni fa, quando si è iniziato a discutere questo disegno di legge sul condono, l'Assessore al territorio è venuto in commissione e ha detto - ho scritto testualmente quello che ha detto -: "In Valle d'Aosta abbiamo una legge urbanistica perfetta, compresa la sanatoria". Adesso si scopre che invece è tutto da rifare. Mi sembra che invece il problema sia quello di applicare questa normativa, dopodiché se vi sono delle norme che si è visto che sono da cambiare, certamente, ma se qui vogliamo mettere in piedi gruppi di lavoro, comitati tecnici, è un lavoro che è già stato fatto, perché la legge urbanistica n. 11/98 è stata fatta con una concertazione che è durata anni con i tecnici espressi dagli enti locali, con un comitato paritetico Regione-enti locali, avvalendosi di tutte le competenze possibili ed immaginabili! Non è quindi che i comuni non siano stati coinvolti, sono stati tutti coinvolti, io non credo che il prodotto sia perfetto, poi le necessità cambiano e tutte le normative devono essere adeguate, ma di qui a dire: "adesso dobbiamo rivedere tutto", secondo me significa imboccare una strada sbagliata, una strada su cui siamo già pericolosamente indirizzati, perché il primo atto urbanisticamente significativo fatto in questa legislatura da questa maggioranza è stato quello di prorogare i termini per la presentazione degli adeguamenti dei piani al piano regolatore e al PTP. Stiamo mandando tutta una serie di segnali che sono nel senso di dire: "rifacciamo tutto", ma allora il lavoro che è stato fatto per un'intera legislatura, fra il 1993 e il 1998 e dopo nella legislatura successiva per fare tutti i provvedimenti per dare attuazione alla nuova normativa urbanistica e al PTP, è tutto da rifare?
Mi sorprendo di vedere la leggerezza con cui si affronta questa materia. Non condivido quindi l'ordine del giorno presentato dalla "Stella Alpina", posso anche capire perché i Consiglieri di quella formazione politica allora non votarono la normativa urbanistica, essendo all'opposizione, né il PTP, ma non ritengo neanche opportuno andare oggi a dare dei segnali per cui va rivista in blocco la normativa regionale e, se vi sono delle cose che non vanno, è colpa della normativa; io non credo sia così. Può darsi che vi siano aspetti puntuali e allora benissimo, vi sono gli organi competenti, vi è un Assessorato, si presentino proposte puntuali di modifica, ma di qui andare a dire: "adesso rivediamo tutto" e insieme lanciare segnali: "andiamo a rivedere il PTP", allora vuol dire ripartire sempre da capo e la gestione del territorio in Valle d'Aosta non si farà mai.
Président - La parole au Conseiller Viérin Marco.
Viérin M. (SA) - Ci siamo confrontati con i proponenti del secondo ordine del giorno, che è molto similare a quello di "Stella Alpina", e vorremmo capire da loro se è possibile inserire nel loro ordine del giorno i punti c) e d) da noi espressi, cioè se condividono che questa commissione nominata dalla Giunta lavori anche con rappresentanti dei tecnici comunali e con rappresentanti degli ordini professionali, perché riteniamo che queste due categorie conoscono i problemi che la gente vive giornalmente, e siano esperti sulle ristrutturazioni e sui problemi urbanistici. Aspettiamo una risposta, potremmo anche ritirare il nostro ordine del giorno se questo emendamento verrà accolto sull'altro ordine del giorno.
Président - La parole au Conseiller Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - Esprimo alcune considerazioni da parte del nostro gruppo consiliare su entrambi gli ordini del giorno: sia quello presentato dalla maggioranza, sia quello presentato dalla "Stella Alpina".
Innanzitutto, come premessa, ribadisco la soddisfazione di aver sentito a più riprese in quest'aula, anche da parte dell'Assessore, dire che, attraverso questo disegno di legge n. 11, si coglie un'opportunità offerta dal condono edilizio, di cui all'articolo 32 del maxidecreto. Assessore, la ringraziamo, ci fa piacere che l'abbiate colta, ma non deve essere solamente colta nella direzione che sia un favore per la pubblica amministrazione, perché dobbiamo guardarla come opportunità anche per i privati, perché anche loro esistono sul nostro territorio. Bisogna uscire da quel luogo comune esistente nella nostra Regione che tutto si concretizza e si massimizza nell'entità regionale o comunale. È una concezione un poco hegeliana, usciamo invece da questa concezione e cominciamo a ragionare che in questa Regione di 120.000 abitanti vi sono non solo le entità comunali e sovracomunali, ma esistono anche i cittadini. Ci piacerebbe quindi che l'opportunità fosse colta anche in questa direzione e non solo proclamata e noi riteniamo che questo disegno di legge la colga a metà, come già ribadito nell'intervento generale.
I due ordini del giorno mirano a rivedere l'impianto legislativo regionale, probabilmente stimolati dalle audizioni in commissione o dalle sollecitazioni che sono pervenute in particolare dagli enti locali, nonostante che in un primo momento l'Assessore si fosse arroccato su una sorta di intangibilità della legge regionale, dopodiché ha rivisto le sue posizioni e di questo ci fa piacere, perché la legge è fatta per adeguarsi al mutamento della società e non viceversa. In questi ordini del giorno, sia in quello della maggioranza, sia in quello della "Stella Alpina", però vediamo che sono indicate solo delle modalità, cioè dobbiamo concertare con un insieme di soggetti genericamente indicati nel documento che porta la firma dei Consiglieri Borre e Fiou specificamente indicati in quello che porta la firma dei Consiglieri della "Stella Alpina".
Normalmente, quando si portano degli ordini del giorno in quest'aula, che sono documenti di indirizzo, si pretende qualcosa di più, cioè un obiettivo da traguardare o perlomeno delle linee guida da seguire. Ora, qui vi sono indicazioni temporali, 12 mesi da una parte; dall'altra parte, non sono neppure segnate, se ho letto bene, oppure indicazioni di metodo molto generali. Penso siano documenti che rischiano di fare la fine della mozione di ottobre scorso, che avete votato con tanto calore di spirito, ma che alla fine avete lasciato indietro. Va bene così, non penso che siano questi i documenti che possono cambiare le sorti di una legislazione regionale che necessita di modifiche; sono piuttosto le volontà politiche concretamente dimostrate con atti legislativi o amministrativi.
Il Consigliere Sandri diceva poc'anzi che avete provveduto con una recente deliberazione di Giunta ad individuare una sorta di "task force" in questa direzione. A cosa servono allora questi ordini del giorno? Dateci qualche motivazione più esaustiva per capire qual è l'essenza dei documenti che oggi sono stati presentati.
Président - La parole au Conseiller Fiou.
Fiou (GV-DS-PSE) - Per informare semplicemente che riteniamo di accogliere i suggerimenti fatti dal Consigliere Marco Viérin.
Le modifiche sarebbero in questo senso: "Impegna la Giunta regionale ad avviare da subito l'attività della normativa…"; poi nella penultima riga: "hanno competenza in merito alla gestione del territorio i rappresentanti dei tecnici comunali e i rappresentanti degli ordini professionali competenti", per non fare tutto l'elenco che potrebbe dimenticare qualcuno o metterne qualcuno di troppo. Accettiamo nella sostanza quanto è stato richiesto e modificheremo in tal senso il nostro ordine del giorno.
Président - La parole au Conseiller Stacchetti.
Stacchetti (SA) - A seguito dell'accoglimento di questo nostro emendamento da parte dei "Democratici di Sinistra" e della maggioranza, ritiriamo il nostro ordine del giorno.
Presidente - Posso chiedere ai Consiglieri Fiou e Borre se firmano insieme al Consigliere Viérin Marco questa nuova formulazione dell'ordine del giorno che abbiamo provveduto a formalizzare?
La parola al Consigliere Fiou.
Fiou (GV-DS-PSE) - Mi interessava fare alcune riflessioni per presentare il significato di questo ordine del giorno perché, dalla discussione su questo punto, mi pare che siano emerse una serie di valutazioni in merito alle questioni sul condono che sono diverse, che vale la pena chiarire. Vi è chi è contro in assoluto per principio: posizione legittima e che qualcuno ha anche sostenuto con una certa passione. Una seconda valutazione è sostenuta da chi lo giustifica e lo vorrebbe anche più ampio: altra posizione legittima, ma che ha implicazioni ben diverse. Vi è una terza posizione, che ritengo sia contenuta in questo ordine del giorno, di chi reputa utilizzabile il condono solo in via assolutamente eccezionale, motivato da ragioni forti. Questa è la differenza fra le tre posizioni.
Per aiutare la lettura di queste differenze, cerco di individuare alcuni punti forti, che possono sembrare anche ovvi, ma che servono per riproporci un certo ordine di ragionamenti fra di noi. La normativa in materia urbanistica rappresenta le regole che una comunità si dà per salvaguardare il bene collettivo. Questa è una definizione ovvia che vale la pena di risottolineare, una definizione che introduce però limitazioni all'esercizio del diritto di proprietà privata, laddove questo entra in conflitto con le esigenze che sono magari basilari della collettività, come l'organizzazione e la salvaguardia del territorio, dei beni culturali in senso lato, eccetera. Proprio perché queste regole hanno come motivazione forte il bene collettivo, questo permette di mettere in discussione anche diritti che bisogna renderci conto che sono estremamente delicati, perché alcuni diritti di proprietà in qualche modo vanno anche ad assolvere i bisogni fondamentali dei singoli, come il diritto di costruirsi la casa, di adeguare la propria casa a dei livelli dignitosi di vita, quindi sono in contraddizione bisogni che sono altrettanto fondamentali e che in qualche modo vanno salvaguardati con equilibrio.
Le normative sono quindi estremamente delicate nella formulazione e nella gestione, però devono soprattutto essere regole che rappresentano delle certezze e vanno applicate con giustizia per tutti. In merito a questa applicazione, è importante anche il controllo ed è importante anche l'attività sanzionatoria, sempre perché rappresentano la garanzia di giustizia e di equità fra i vari cittadini.
Secondo elemento. Oltre la normativa, il condono: è l'atto che cancella le sanzioni a chi non ha rispettato le regole, quindi è un atto con cui l'istituzione abdica nel far rispettare le regole che salvaguardano il bene comune. È diseducativo, pericoloso, … come è stato sottolineato più volte, quindi è un passo che può essere deciso solo in presenza di motivazioni forti. La motivazione messa alla base del condono nazionale, cioè quella di fare cassa, a mio avviso, non è una motivazione forte. Mi ricorda un poco - permettetemi la battuta - la storia delle indulgenze: "Guai se pecchi! Se pecchi, vai all'inferno! Però se paghi, ottieni il perdono". Il condono è una questione più o meno analoga; come è stata superata la questione delle indulgenze dovrebbero essere superati anche i condoni. Sottolineo però che vi possono anche essere condoni più giustificati, ma di questo verrò subito dopo.
Il terzo elemento che prendo in considerazione è la situazione valdostana. Siamo di fronte a un territorio particolare (è stato ben sottolineato) ad una regolamentazione che definirei a maglie fitte, cioè ad un controllo serrato. La situazione delle irregolarità risente di questa presenza seria delle istituzioni, quindi le irregolarità assumono caratteristiche conseguenti, nel senso che sono rappresentate nella stragrande maggioranza da casi di piccoli abusi, legati da tentativi di rendere le abitazioni più vivibili con limitati interventi: spostamento di un tramezzo, spostamento di una finestra, allargamento di una finestra e così via. Questi tipi di abuso possono far pensare ad un'eccessiva rigidità o capillarità delle norme, tali da non rappresentare più un giusto equilibrio fra tutela dei diritti del singolo cittadino e tutela del bene comune. La rigidità eccessiva delle regole può anche rappresentare un'ipoteca negativa sulla possibilità di recupero di molti centri storici, incentivando l'abbandono di case che non sono più consone agli attuali standard di vita, ma che contemporaneamente non possono essere in qualche modo adeguate. Di fronte a queste considerazioni, si presenta la necessità di una revisione della normativa in materia urbanistica che, alla luce di anni di esperienza, può effettivamente presentare carenze, contraddizioni che è meglio correggere, proprio a livello anche di buon senso. La finalità di questa revisione sta nell'individuare le situazioni che generano abusi che non hanno un impatto significativo e modificare le norme per superare queste situazioni che generano abusi. Diventa ragionevole allora anche prendere in considerazione, utilizzando le possibilità aperte dal condono nazionale, pur non condividendone le finalità, una sanatoria delle irregolarità della stessa natura di quelle che andiamo a correggere per il futuro, altrimenti commetteremmo una ingiustizia non facendo questa sanatoria: correggere le regole per quelli che le utilizzeranno nel futuro, ma lasciare nei guai quelli che nelle stesse condizioni sono in una situazione di sospensione. Mi pare che questa possa essere una motivazione seria per andare ad immaginare qui un condono che però abbia queste finalità e che sia agganciato direttamente alla modifica delle normative che possono creare eccessive rigidità, essere correlato con questa, altrimenti - ripeto - lasceremmo altre situazioni, dico tranquillamente, di ingiustizia, perché metterebbe in condizioni diverse cittadini che hanno esigenze analoghe.
Vi sono stati dei richiami all'ingiustizia se guardiamo ai guasti prodotti magari da enti pubblici, eccetera, per giustificare il perdono su altri guai che abbiamo commesso sul territorio. Questa non mi pare una motivazione condivisibile, magari i guai prodotti dall'ente pubblico andrebbero corretti, questo è un altro tipo di discorso, ma sono ovviamente tutelati da permessi blindati, ma credo che i guai presenti non possono motivare altri guai; quindi l'allargamento del condono, giustificato da questi motivi, mi sembra troppo debole. Ripeto: il problema sta tutto nel definire le regole in modo più rispondente alle esigenze reali, pubbliche e private; avere regole certe, controllate strettamente e anche strumenti per perseguire con serietà chi non le rispetta.
Président - L'ordre du jour présenté par la "Stella Alpina" est retiré.
Je soumets au vote le nouveau texte de l'ordre du jour qui porte la signature des Conseillers Fiou, Borre, Stacchetti et Viérin Marco, dont je donne lecture:
Ordine del giorno
Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Preso atto dell'articolo 32 della legge 24 novembre 2003, n. 326 che reca norme in materia di condono edilizio;
Richiamata la deliberazione del Consiglio del 2 ottobre 2003 che esprimeva preoccupazione per la prevista condonabilità di opere non conformi agli strumenti urbanistici e risottolineava la competenza esclusiva della Regione in materia urbanistica e di piani regolatori;
Ribadisce
la contrarietà al principio del condono edilizio esteso attraverso una legislazione nazionale improvvisata, mirante principalmente al reperimento di risorse finanziarie;
Rileva
che esistono situazioni di irregolarità urbanistiche conseguenti alla inadeguatezza normativa nel tutelare il bene comune, rispondere alle necessità dei cittadini, fare rispettare le prescrizioni;
Ritiene
di cogliere l'opportunità fornita dall'iniziativa nazionale per avviare un'opera di razionalizzazione delle norme che regolano la materia relativa alla tutela ambientale, per renderle più funzionali alle esigenze reali della nostra comunità e, nello stesso tempo, per sanare le piccole situazioni di abuso derivate dalle eventuali rigidezze non giustificate e dalle contraddizioni delle norme vigenti;
a tal fine
Impegna
la Giunta regionale ad avviare da subito l'attività di revisione della normativa urbanistica, che tenga conto delle competenze regionali derivanti dallo Statuto speciale, istituendo eventualmente un gruppo di lavoro, che comprenda i rappresentanti degli Enti locali che hanno competenza in merito alla gestione del territorio, i rappresentanti dei tecnici comunali e i rappresentanti degli ordini professionali competenti, al fine di adeguare meglio tale normativa alle esigenze reali della comunità e di pervenire ad un testo unico in materia.
F.to: Fiou - Borre - Stacchetti - Viérin Marco
Conseillers présents: 29
Votants: 27
Pour: 25
Contre: 2
Abstentions: 2 (Frassy, Tibaldi)
Le Conseil approuve.