Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 803 del 29 luglio 1999 - Resoconto

OGGETTO N. 803/XI Disegno di legge: "Istituzione dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale - Agence régionale pour le logement".

Articolo 1 (Finalità della legge)

1. Nell'ambito della potestà legislativa regionale, in relazione all'articolo 12, comma primo, numero 8) del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 (Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta) e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta), la presente legge disciplina la riorganizzazione e il nuovo ordinamento dell'Istituto autonomo per le case popolari della Valle d'Aosta (IACP), costituito con regio decreto 19 maggio 1938, n. 785 (Erezione in ente morale dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Aosta ed approvazione del relativo statuto), modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1008 (Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Aosta).

Articolo 2 (Azienda regionale per l'edilizia residenziale)

1. Lo IACP, è trasformato in Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER) - Agence régionale pour le logement - di seguito denominata Azienda.

2. L'Azienda è un ente pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, patrimoniale e contabile e di un proprio statuto approvato dal Consiglio regionale. Salvo quanto previsto dalla presente legge, la sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice civile.

3. L'Azienda subentra nelle attuali competenze dello IACP di ente gestore del patrimonio edilizio attuale ed attuatore degli interventi di edilizia residenziale pubblica in corso. Assume inoltre il ruolo di attuatore dei nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica.

4. La Regione affida all'Azienda l'amministrazione, la gestione e la manutenzione dei fabbricati di proprietà destinati alla locazione per fini di edilizia residenziale pubblica, mediante convenzione, approvata dalla Giunta regionale, da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Gli enti locali proprietari di alloggi destinati alla locazione per fini di edilizia residenziale pubblica possono affidare all'Azienda, tramite convenzione, l'amministrazione, la gestione e l'eventuale manutenzione degli stessi.

Articolo 3 (Compiti e funzioni dell'Azienda)

1. L'Azienda svolge funzioni tese a soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, nel quadro della programmazione regionale e degli enti locali. In particolare l'Azienda provvede a:

a) attuare gli interventi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, di recupero, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria di immobili ed abitazioni, anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano;

b) gestire il patrimonio di edilizia residenziale pubblica proprio e, se richiesto, degli enti locali o altri enti pubblici;

c) acquisire nuovo patrimonio o dismetterne parte ai sensi delle leggi di settore e dei piani di cessione approvati dalla Giunta regionale;

d) acquisire, ai fini di edilizia residenziale pubblica, alloggi di cooperative a proprietà indivisa, in caso di loro scioglimento o liquidazione.

2. L'Azienda può inoltre:

a) realizzare opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di supporto agli interventi edilizi;

b) attuare demolizioni, costruzioni, ristrutturazioni, risanamento e restauro conservativo di singoli edifici o di complessi edilizi, con eventuali annessi servizi sociali, nonché di agglomerati urbani o extraurbani;

c) attuare per conto di enti pubblici, enti locali e privati, con le proprie strutture e con eventuali forme di collaborazione tecnica da parte di terzi, studi ed elaborazioni in merito alla sperimentazione di nuove tecniche edilizie ed impiantistiche, oltre che alla predisposizione di studi e piani urbanistici;

d) attivare forme di collaborazione tecnico-economica con gli enti locali, enti pubblici e privati, stipulando a tal fine le necessarie convenzioni;

e) realizzare i piani e le direttive per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per il risparmio energetico;

f) adempiere ad ogni altro compito assegnato per legge;

g) svolgere attività di consulenza e progettazione e ogni altra attività di servizi utile al conseguimento degli scopi istituzionali e all'efficienza ed economicità gestionali;

h) svolgere le funzioni di amministratore di condominio ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, se nominato dall'Assemblea, negli stabili di edilizia residenziale pubblica nei quali vi siano anche alloggi di proprietà di privati.

3. Per il perseguimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, l'Azienda può partecipare, previa autorizzazione della Giunta regionale, con altri soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese ed associazioni, a società per azioni a capitale pubblico e/o privato che abbiano come oggetto sociale attività inerenti l'edilizia.

Articolo 4 (Statuto)

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda, entro sessanta giorni dal suo insediamento, delibera lo statuto e lo invia al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. Le eventuali modifiche allo statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, che le invia al Consiglio regionale per l'approvazione.

Articolo 5 (Patrimonio e fonti di finanziamento)

1. All'Azienda viene trasferita tutta la situazione patrimoniale e finanziaria così come risultante dagli atti contabili dello IACP alla data di entrata in vigore della presente legge; all'Azienda viene, altresì, trasferito il personale dello IACP in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Costituiscono entrate per l'Azienda:

a) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali e da prestazioni di servizi;

b) rendite patrimoniali;

c) entrate derivanti da finanziamenti per la realizzazione di opere e lo svolgimento di attività previste da leggi regionali, statali e da disposizioni comunitarie;

d) finanziamenti statali, regionali e di enti locali;

e) eventuali liberalità disposte da enti pubblici o da privati;

f) proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare.

3. L'Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio tra i costi e i ricavi.

Articolo 6 (Organi)

1. Sono organi dell'Azienda:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Collegio dei Revisori dei conti;

d) il Direttore.

Articolo 7 (Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) tre rappresentanti della Regione, nominati con le procedure previste dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), tra cui sono nominati un Presidente e un Vicepresidente;

b) un rappresentante del Comune di Aosta;

c) un rappresentante degli altri enti locali, designato dal Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta (CELVA).

2. Il Consiglio di amministrazione, costituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dura in carica cinque anni ed è rinnovato ad ogni rinnovo del Consiglio regionale.

3. Il Presidente della Giunta regionale richiede agli altri organismi, di cui al comma 1, le designazioni di rispettiva competenza.

4. Qualora, decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, non siano pervenute tutte le designazioni, il Consiglio di amministrazione è comunque costituito, purché sia stata designata la maggioranza dei suoi componenti, fermo restando l'obbligo dell'integrazione non appena pervengano le rimanenti designazioni.

5. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti, i nuovi consiglieri subentranti restano in carica fino alla scadenza ordinaria del Consiglio di amministrazione.

6. Il Consiglio di amministrazione decade nel caso in cui cessino dalla carica, per dimissioni volontarie o per altri motivi, almeno tre consiglieri. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Vicepresidente o il consigliere più anziano per nomina o, a parità di anzianità di nomina, per età, comunica immediatamente al Presidente della Giunta regionale l'intervenuta decadenza. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara la decadenza del Consiglio di amministrazione e nomina, su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia residenziale pubblica, un Commissario che rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione da effettuarsi entro novanta giorni, con le modalità di cui ai commi 1, 3 e 4; il nuovo Consiglio resta in carica fino al rinnovo del Consiglio regionale.

7. Nel caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale, i rispettivi organismi devono provvedere alla designazione dei sostituti entro trenta giorni dalla data del decreto stesso; qualora non siano pervenute le designazioni nel termine, il Consiglio di amministrazione, nelle more, delibera validamente, purché restino in carica almeno tre consiglieri.

Articolo 8 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito degli indirizzi definiti dalla Regione, con proprie deliberazioni:

a) stabilisce la linea di indirizzo generale dell'Azienda determinando gli obiettivi di politica aziendale per il conseguimento dell'equilibrio tra i costi e i ricavi;

b) definisce i piani annuali e pluriennali di attività approvando gli interventi da realizzare;

c) delibera il bilancio preventivo e il rendiconto;

d) approva gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili, l'accettazione di eredità, legati, lasciti e donazioni;

e) delibera lo statuto e le eventuali modifiche;

f) delibera il regolamento organizzativo interno, in applicazione dello statuto;

g) approva gli atti fondamentali di gestione, i contratti e le convenzioni;

h) delibera quant'altro statutariamente previsto per l'attività dell'Azienda, per la gestione e la realizzazione di interventi edilizi e per la partecipazione a società, enti o consorzi;

i) decide di resistere in giudizio e provvede alle transazioni;

j) nomina il direttore dell'Azienda scegliendolo tra personale interno o esterno che abbia svolto attività professionale a livello dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende, pubblici o privati;

k) definisce la pianta organica del personale dell'Azienda entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 9 (Presidente)

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è il legale rappresentante dell'Azienda e sovrintende al suo buon funzionamento, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e assicura l'attuazione degli indirizzi fissati dal Consiglio; è il garante del rispetto degli indirizzi definiti dalla Regione.

2. Il Presidente segnala al Presidente della Giunta regionale eventuali casi di decadenza dei consiglieri di amministrazione; mantiene i collegamenti con la struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, in caso di assenza del Vicepresidente, dal consigliere più anziano per nomina e, a parità di anzianità di nomina, per età.

Articolo 10 (Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), di cui:

a) due effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Regione;

b) uno effettivo designato dal CELVA;

c) due supplenti nominati dalla Regione.

2. I membri del Collegio dei Revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per la stessa durata del Consiglio di amministrazione.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge funzioni di controllo a norma del codice civile. Verifica l'economicità e l'efficienza della gestione e ne riferisce al Consiglio d'amministrazione. Il Collegio, qualora riscontri gravi irregolarità di gestione, ne riferisce immediatamente al Presidente della Giunta regionale.

Articolo 11 (Direttore)

1. Il Direttore cura la gestione delle strutture organizzative, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie assegnate all'Azienda e assicura il buon funzionamento e l'economicità dell'azione tecnico-amministrativa; è responsabile della gestione e dei relativi risultati.

2. Le mansioni e i compiti del Direttore sono stabiliti nello statuto e nel regolamento dell'Azienda.

Articolo 12 (Indennità di carica)

1. Al Presidente del Consiglio di amministrazione compete un'indennità mensile di carica pari al cinquanta per cento dell'indennità media mensile corrisposta al Consigliere regionale.

2. Al Vicepresidente del Consiglio di amministrazione compete un'indennità mensile di carica pari al quindici per cento dell'indennità media mensile corrisposta al Consigliere regionale.

3. Ai componenti il Consiglio di amministrazione compete un gettone di presenza pari al due per cento dell'indennità media mensile corrisposta al Consigliere regionale.

4. Al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti compete un'indennità annua pari al cento per cento dell'indennità media mensile corrisposta al Consigliere regionale.

5. Ai Revisori dei conti effettivi compete un'indennità annua pari all'ottanta per cento dell'indennità media mensile corrisposta al Consigliere regionale.

6. L'onere finanziario relativo alla spesa di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è a carico del bilancio dell'Azienda.

Articolo 13 (Bilanci)

1. L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. L'Azienda adotta il sistema di contabilità e redige i bilanci sulla base degli indirizzi e dello schema di bilancio tipo approvati dalla Giunta regionale, nel rispetto dei principi di contabilità generale dello Stato in materia di bilanci e delle norme del codice civile.

3. L'Azienda deve fornire, in allegato al bilancio preventivo, una dettagliata relazione previsionale sull'efficienza ed economicità di ogni programma ed attività previsti.

4. L'Azienda deve fornire, in allegato al bilancio consuntivo, dettagliati elementi informativi sui costi delle attività svolte, dei servizi prestati e dei corrispettivi introitati specificando ogni indicazione utile ai fini della rilevazione dell'efficienza e dell'economicità delle diverse attività gestionali dell'Azienda.

5. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, lo schema del conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa, è trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti, che nei successivi trenta giorni attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonché le osservazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione. Lo schema consuntivo è deliberato entro il mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è trasmesso alla Giunta regionale entro quindici giorni.

Articolo 14 (Controllo sugli atti)

1. La Giunta regionale verifica la conformità alle leggi statali e regionali nonché agli indirizzi definiti dalla Regione dei provvedimenti concernenti:

a) il bilancio preventivo;

b) gli assestamenti e le variazioni di bilancio;

c) il rendiconto;

d) la pianta organica e il regolamento di organizzazione;

e) i piani e i programmi d'intervento.

2. La Giunta regionale effettua il controllo di cui al comma 1, lettere a) e c) sulla base di specifica relazione del Collegio dei Revisori dei conti sulla gestione finanziaria, economica, patrimoniale e di cassa.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi, entro dieci giorni dall'adozione da parte dell'Azienda, in duplice copia alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.

4. La Giunta regionale esercita il controllo entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto.

5. I termini di cui al comma 4 sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza sono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso, dal momento della ricezione degli atti richiesti, che devono pervenire entro trenta giorni a pena di decadenza, il termine per l'annullamento riprende a decorrere.

6. La Giunta regionale, prima della pronuncia di non approvazione di un atto ad essa sottoposto, richiede all'Azienda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

Articolo 15 (Scioglimento degli organi)

1. In caso di reiterate violazioni di norme di legge, di regolamento e dello statuto o di gravi irregolarità amministrative e contabili rilevate dal Collegio dei Revisori dei conti, o in caso di irregolare funzionamento, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda può essere sciolto anticipatamente, con decreto del Presidente della Giunta regionale, a seguito di delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica. Con lo stesso provvedimento è nominato un Commissario per la gestione provvisoria dell'Azienda fino alla nomina dei nuovi organi che deve avvenire entro novanta giorni, con le modalità di cui all'articolo 7.

2. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti possono essere sciolti anche per gravi violazioni delle direttive fissate dalla Regione o per mancata attuazione, senza giustificato motivo, dei programmi di intervento e di quelli di gestione del patrimonio.

Articolo 16 (Vigilanza)

1. La vigilanza sull'Azienda spetta all'Assessorato regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, che può disporre la richiesta di informazioni o ispezioni e verifiche presso l'Azienda.

Articolo 17 (Intervento sostitutivo)

1. In caso di inosservanza da parte dell'Azienda delle condizioni e dei termini previsti dalla presente legge o da altre norme di legge o di regolamento, di specifiche direttive impartite dalla Regione per l'assunzione di provvedimenti obbligatori o dello statuto, l'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica assegna un congruo termine per l'adozione degli atti necessari.

2. In caso di inadempienza, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, previa diffida, provvede in via sostitutiva anche mediante la nomina di un commissario ad acta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16.

Articolo 18 (Personale)

1. I contratti del personale sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'articolo 46 della legge regionale 23 ottobre 1995, n.45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

2. Fino alla stipulazione dei contratti di cui al comma 1, al personale dell'Azienda si applicano lo status giuridico e le norme contrattuali vigenti.

Articolo 19 (Partecipazione dell'utenza)

1. La Regione e l'Azienda provvedono a determinare i criteri, a promuovere e attuare gli strumenti operativi che garantiscono la rappresentanza degli interessi e dei diritti dell'utenza.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, sono approvati sulla base di schemi tipo concordati tra Assessorato regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica e Azienda:

a) una carta dei servizi che stabilisce i diritti e i doveri dell'utenza anche in ordine alla partecipazione all'attività gestionale dei servizi;

b) un protocollo di relazioni sindacali che definisce modalità e oneri per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale di competenza dell'Azienda.

Articolo 20 (Consulta regionale della casa)

1. Al fine di assicurare la partecipazione dei soggetti istituzionali e delle forze sociali interessate alle scelte in materia di politica dell'abitazione, è istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Consulta regionale per la casa, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta svolge funzioni consultive e propositive per la Giunta regionale, in relazione ai programmi e ai piani riguardanti l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata.

3. Compongono la Consulta:

a) l'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante degli enti locali, designato dal CELVA;

c) un rappresentante del Comune di Aosta;

d) il coordinatore del Dipartimento competente in materia di edilizia residenziale pubblica;

e) il Presidente dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale;

f) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica;

g) il Direttore dell'Azienda;

h) il Dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali;

i) un rappresentante designato unitariamente per le confederazioni sindacali dei lavoratori;

j) un rappresentante designato unitariamente per i sindacati degli inquilini/assegnatari;

k) un rappresentante designato unitariamente per le associazioni della proprietà edilizia;

l) un rappresentante designato unitariamente per le associazioni delle cooperative edilizie;

m) due rappresentanti delle associazioni degli imprenditori edili, di cui uno per le associazioni degli artigiani, designati unitariamente;

n) un rappresentante designato unitariamente per i patronati e per le associazioni di solidarietà sociale.

4. In caso di mancata designazione unitaria, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina sulla base delle segnalazioni pervenute.

5. Un dipendente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica svolge le funzioni di segretario.

6. La Consulta dura in carica sino alla scadenza della legislatura nella quale opera.

Articolo 21 (Banca dati - Osservatorio per la casa)

1. Al fine di raccogliere ed elaborare dati e informazioni riguardanti l'edilizia residenziale ed i problemi della casa, utili all'elaborazione di programmi regionali, generali e di settore, è istituita, con deliberazione della Giunta regionale, presso la struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, la Banca dati - Osservatorio per la casa, organizzata su base informatica.

2. Con la stessa deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale stabilisce le modalità di trasmissione delle informazioni da trasferire alla Banca dati - Osservatorio per la casa ed i soggetti tenuti a fornire le informazioni di competenza.

3. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica diffonde i dati e le analisi sulla situazione abitativa, promuovendone la conoscenza nelle competenti sedi politiche, amministrative, economiche, sociali, professionali e imprenditoriali, pubblicando un rapporto annuale.

4. Per la realizzazione delle attività della Banca dati - Osservatorio per la casa, possono essere stipulate convenzioni con soggetti pubblici o privati, che abbiano specifica competenza in materia di edilizia residenziale.

5. La Banca dati - Osservatorio per la casa si collega con l'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

Articolo 22 (Norme transitorie)

1. Fino alla costituzione degli organi dell'Azienda restano in carica gli organi dello IACP.

2. Fino all'approvazione dello statuto continua ad applicarsi il r.d. 785/1938, come modificato dal d.p.r. 1008/1973.

3. Fino all'approvazione degli indirizzi e dello schema di bilancio tipo di cui all'articolo 13, comma 2, continua ad applicarsi il decreto del Ministro dei Lavori pubblici 10 ottobre 1986 (Approvazione dello schema di bilancio tipo e annesso regolamento degli Istituti autonomi per le case popolari), pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1997, n. 36.

4. In sede di prima applicazione e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge può essere nominato Direttore anche il personale di ruolo dello IACP titolare di incarichi dirigenziali con almeno tre anni di servizio effettivo nello stesso incarico.

Articolo 23 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

PrésidentLa parole au rapporteur, Conseiller Borre.

Borre (UV)Anche se l'ora è tarda penso che l'argomento richieda un attimo di attenzione, quindi abbiate pazienza.

Il problema della casa non penso possa essere risolto con questo disegno di legge che vuole essere la riforma dell'IACP, quindi la riforma dell'ente gestore oggi di una parte delle abitazioni nel sociale, però vuole essere ed è secondo me il motore di quella macchina che poi sono convinto verrà messa intorno a questo motore che potrà iniziare il lavoro vero sulla politica della casa in campo regionale, quindi la mia relazione è legata strettamente al disegno di legge in questione, al disegno della riforma dell'IACP.

La questione della riforma degli Istituti autonomi case popolari ha iniziato a divenire oggetto di sempre più numerosi dibattiti politico-culturali e quindi di numerosi progetti di legge, regolarmente arenatisi, a partire dalla fine dogli anni Settanta ed esattamente con l'entrata in vigore del DPR n. 616/1977, in particolare sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 13 e 93 del decreto.

Dalla metà degli anni Ottanta, proprio in forza del DPR n. 616, le regioni, in modo crescente, hanno iniziato a legiferare in materia di edilizia residenziale pubblica, ivi compreso l'aspetto istituzionale, anche se in modo "leggero" e senza operare vere e proprie riforme profonde e radicali.

Infatti, in tale periodo, la legislazione regionale, inclusa quella valdostana, si è prevalentemente rivolta a quelli che potremmo definire gli aspetti gestionali dell'edilizia residenziale pubblica, vale a dire verso il delicato e complesso versante dell'assegnazione degli alloggi e la nuova determinazione dei canoni, in conseguenza ed in attuazione della delibera del CIPE del novembre 1981. Anche a questo proposito comunque le regioni hanno provveduto con tempi anche fortemente diversi tra loro e fino a pochi anni or sono ve ne era ancora qualcuna che lasciava che si applicassero i canoni minimi provvisori della legge n. 513/1977, senza ancora passare al canone sociale.

Ancora più lentamente le regioni si sono avvalse delle potestà loro attribuite dal DPR n. 616/1977, per cui, ad eccezione dei casi dell'Umbria e della Toscana che legiferarono rispettivamente nel 1983 e nel 1986, altre regioni, e non tutte, sono intervenute sull'ordinamento degli IACP solo a partire dagli anni Novanta, peraltro con provvedimenti di maquillage di facciata e senza imprimere profonde svolte e revisioni alla natura degli enti. Tale svolta si registra invece nel 1995 ad opera della Regione Veneto, nel 1996 della Lombardia e nel 1998 della Regione Liguria, le quali trasformano gli istituti in enti pubblici economici.

Va detto però che anche la Valle d'Aosta nel febbraio 1993 aveva, a firma dell'attuale Assessore, portato in Consiglio e quindi votato un disegno di legge sulla riforma dell'ente. Disegno di legge poi rinviato dal Coordinamento.

Oggi, con questo disegno di legge, anche la Regione Valle d'Aosta intende concretamente riformare il locale Istituto autonomo per le case popolari, l'unico IACP operante nella nostra Regione, mediante l'attribuzione della natura di ente pubblico economico e l'applicazione di una disciplina più privatistica, adatta a consentire un'attività gestionale moderna, prossima al modello delle società.

Lo IACP della Valle d'Aosta viene trasformato in Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER); è un'azienda speciale cioè è ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di statuto proprio, approvato dal Consiglio regionale.

Tale configurazione impone all'ARER d'informare la propria attività a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità sulla base degli indirizzi definiti dalla Regione sotto il controllo della Giunta regionale e la vigilanza dell'Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche.

L'altro sostanziale obiettivo che si vuole raggiungere, io dico si deve, con il presente disegno di legge è quello di realizzare l'unitarietà della gestione del patrimonio pubblico, per garantirne le finalità e l'efficacia sociale. Infatti viene stabilito che l'amministrazione, la gestione e la manutenzione dei fabbricati di proprietà della Regione destinati alla locazione per fini di edilizia residenziale pubblica è affidata all'ARER; quella degli immobili di proprietà degli enti locali può essere affidata all'ARER tramite convenzione.

Le attività delegate all'ARER fanno riferimento sia alla più recente evoluzione legislativa in materia d'interventi di edilizia residenziale pubblica, sia alle trasformazioni del mercato edilizio. Rispetto ai compiti attribuiti al vecchio IACP, l'azienda di nuova costituzione svolge il ruolo precipuo di soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, con una migliore organizzazione anche di tipo imprenditoriale.

Oltre ai "classici" compiti svolti dal vecchio IACP, elencati nel proprio datato statuto, la nuova azienda è autorizzata a porre in essere attività che varcano i tradizionali confini dell'edilizia residenziale pubblica.

L'ARER può:

- attuare gli interventi di edilizia residenziale pubblica anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano;

- acquisire o dismettere immobili;

- realizzare opere di urbanizzazione;

- attuare demolizioni, costruzioni, ristrutturazioni, risanamento e restauro conservativo di singoli edifici o di complessi edilizi, con eventuali annessi servizi sociali, nonché di agglomerati urbani ed extraurbani;

- realizzare i piani e le direttive per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per il risparmio energetico;

nonché attuare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati.

Il presente disegno di legge, oltre a riformare il locale IACP, mira a raggiungere l'obiettivo di una globale conoscenza delle esigenze abitative locali finalizzata ad un'idonea programmazione regionale. Infatti, allo scopo di assicurare la partecipazione dei soggetti istituzionali e delle forze sociali interessate alle scelte in materia di politica dell'abitazione, è istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Consulta regionale per la casa.

La consulta svolge funzioni consultive e propositive per la Giunta regionale, in relazione ai programmi ed ai piani riguardanti l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata. Viene altresì istituito presso l'Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche l'Osservatorio per la casa che, oltre a raccogliere ed elaborare dati ed informazioni sull'edilizia residenziale pubblica, svolge analisi sulla situazione abitativa, promuovendone la conoscenza nelle competenti sedi politiche, amministrative, economiche, sociali, professionali ed imprenditoriali e pubblicando un rapporto annuale, di evidente supporto alla Consulta regionale per la casa. Per quanto concerne la rappresentanza degli interessi e la tutela dei diritti degli utenti, il disegno di legge prevede l'approvazione di:

a) una carta dei servizi che stabilisce i diritti ed i doveri dell'utenza anche in ordine alla partecipazione all'attività gestionale dei servizi;

b) un protocollo di relazioni sindacali che definisce modalità ed oneri per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale di competenza dell'azienda.

Infine, per quanto riguarda il personale dello IACP, la legge regionale n. 45 del 23 ottobre 1995 sulla riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e la legge regionale n. 17 del 12 luglio 1996, che ha esteso agli enti locali della Valle d'Aosta i principi riformatori della stessa legge n. 45, hanno creato in Valle il Comparto unico del pubblico impiego, basato sulla competenza legislativa primaria in materia di enti locali conferita alla Regione con legge costituzionale n. 2/93.

In forza dell'articolo 1 della legge regionale n. 17/96, anche l'Istituto autonomo case popolari della Valle d'Aosta è stato ricompreso fra gli enti facenti parte del predetto comparto unico. La trasformazione dello IACP in Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER), e quindi in ente pubblico economico, determina l'esclusione dell'istituto dal comparto e la costituzione di un rapporto di lavoro del personale di natura privatistica.

Tale fatto non deve ingenerare preoccupazione tra i lavoratori dello IACP, né per quanto concerne i diritti acquisiti (quali le 36 ore settimanali, l'indennità di bilinguismo, l'iscrizione all'ex CPDEL, nonché la possibilità di accedere al costituendo fondo di previdenza integrativa), né per quanto riguarda, più in generale, la parte normativa ed economica. È superfluo osservare che l'Agenzia regionale per l'edilizia residenziale, essendo ente strumentale della Regione e come tale dipende dalla stessa, non potrà ignorare la provenienza del personale dal comparto unico e dovrà tenere in debita considerazione i miglioramenti normativi ed economici, in corso di definizione, che saranno introdotti con il prossimo contratto regionale del comparto stesso.

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 114 della legge regionale n. 54/98 per le aziende speciali degli enti locali, anche i contratti del personale dell'ARER saranno stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali, di cui all'articolo 46 della l.r. n. 45/95.

Da quanto illustrato risulta evidente che siamo in presenza di una riforma più significativa di quella compiuta in questi ultimi anni da altre regioni. Riservando alla Regione la funzione di programmazione e d'indirizzo, si vuole fare dell'ARER l'attore principale della politica della casa nel sociale. L'ARER proseguirà nella sua attività esercitando tutte quelle funzioni che da sempre svolge, funzioni fortemente caratterizzate in senso sociale; l'azienda, tuttavia, in una logica di modernizzazione caratterizzata anche in senso imprenditoriale, potrà e dovrà, sulla base delle indicazioni della Regione, allargare il suo campo d'azione oltre i confini dell'edilizia pubblica e divenire valido strumento della Regione per lo svolgimento di ulteriori attività nell'ambito di una più organica politica della casa e del territorio, programmata sulla base delle proposte della Consulta regionale della casa, in relazione alle esigenze che emergeranno dall'analisi dei dati raccolti dall'Osservatorio per la casa.

Si dà atto che, dalle ore 22,00, presiede il Vicepresidente La Torre.

PresidenteLa parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Vallet.

Vallet (UV)Non credo di dover aggiungere niente nel merito a quanto illustrato dal relatore Borre che ringrazio per la completezza e l'approfondimento che ha voluto dare nella sua relazione a quanto contenuto nel disegno di legge.

Mi corre però l'obbligo di ringraziare, oltre al relatore, i componenti del gruppo di lavoro che insieme a me hanno lavorato per giungere alla redazione di questo testo: l'Assessore all'urbanistica del Comune di Aosta, il Presidente dello IACP, il Coordinatore del Dipartimento opere pubbliche, il Coordinatore generale dell'IACP, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini assegnatari, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori oltre al Dirigente del Servizio per l'edilizia residenziale pubblica.

Come ha giustamente detto il Consigliere Borre, non è con questo disegno di legge che vogliamo risolvere il problema dell'emergenza abitativa o i problemi legati all'edilizia residenziale pubblica, ma abbiamo voluto porre un primo tassello a quest'opera. Operiamo in un campo la cui normativa è in evoluzione; il decreto legge n. 112/98, la cosiddetta "Bassanini ter", trasferisce alle regioni tutte le competenze in materia di edilizia residenziale pubblica; è cambiato completamente il quadro di finanziamenti, nel senso che sono venuti a mancare i finanziamenti fin qui utilizzati, i fondi ex GESCAL; abbiamo attivato la Commissione paritetica che spero in tempi brevi potrà definire una normativa di attuazione per la nostra Regione, passo preliminare per arrivare alla definizione di una legge quadro che vada ad assegnare compiutamente alla Regione e agli enti locali della Valle d'Aosta le competenze in questa materia.

Non credo di dover aggiungere per quanto riguarda gli obiettivi che vogliamo raggiungere con questa legge a quanto illustrato dal Consigliere Borre, mi limito a sottolineare che questa è la dimostrazione che intendiamo valorizzare il ruolo di un ente che a nostro modo di vedere ha operato in modo positivo in un settore che crediamo sicuramente sia da sostenere e il cui ruolo va valorizzato per rispondere alle giuste necessità di garantire il diritto della casa anche ai ceti sociali più deboli.

PresidenteLa parola al Consigliere Borre.

Borre (UV)La relazione era talmente lunga che mi sono dimenticato, nella fretta di chiudere, di presentare due emendamenti: uno all'articolo 3 e uno all'articolo 20.

In risposta alla richiesta del Comune di Aosta, all'articolo 3 viene aggiunto "anche per conto di enti locali;" perché il Comune di Aosta dice che la trasformazione dell'istituto in ente pubblico economico da un lato dovrebbe sviluppare positivamente l'autonomia e la capacità imprenditoriale dell'ente, dall'altro solleva alcuni dubbi sulla reale semplificazione dei rapporti fra ente stesso ed enti locali negli ambiti che esulano dai tradizionali canoni. A parer mio, già nel disegno di legge gli articoli 103, 104, 105 della legge n. 54 e l'articolo 3 della presente legge danno chiarimenti, però per maggior sicurezza viene aggiunto dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3: "anche per conto di enti locali;".

All'articolo 20 viene aggiunto: "un rappresentante per ognuna delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale" nella consulta prevista dalla legge, questo perché le rappresentanze sindacali chiedevano una maggiore rappresentanza all'interno della consulta.

PresidenteÈ aperta la discussione generale.

La parola al Consigliere Beneforti.

Beneforti (PVA-cU)Con questo disegno di legge viene modificata la natura dello IACP che viene trasformato in azienda, in un ente pubblico economico strumentale della Regione dotato di autonomia imprenditoriale. Questo è quanto si afferma nella legge. Occorre verificare quali sono i confini entro i quali l'azienda può operare e lavorare.

Leggendo i vari articoli della legge, si comprende che quest'istituto, fino ad oggi gestito anche dalle parti sociali, verrà gestito direttamente dalla Giunta regionale.

Se guardiamo l'articolo 7, quello che riguarda il consiglio di amministrazione, quest'ultimo viene nominato su proposta della Giunta regionale. Il collegio dei sindaci revisori lo nomina la Giunta regionale. Il controllo sugli atti, sui piani e sui programmi ce l'ha la Giunta regionale. Il personale rientra nel comparto unico?

(interruzione del Consigliere Borre, fuori microfono)

? esce? mi sembrava di aver capito da Borre? esce, meno male questa volta esce, ma tutto il resto entra? No, non mi smonta, perché, caro Assessore Vicquéry, tutto il resto ci entra. Anche in questo caso, come ebbi a dire sul casinò, non si muove foglia se la Giunta non voglia, è vero, Presidente?

Ma quello che più ci lascia perplessi è il fatto che anche questa legge non è accompagnata da un impegno politico, che un problema sociale come quello della casa richiede; mi spiego meglio. Agli sfrattati, ai profughi, agli inquilini bisognosi, a coloro che non possono pagare gli affitti che vengono loro richiesti, non interessa se l'ente si chiama IACP o si chiama azienda, a loro interessa conoscere quando e come viene loro assegnato un alloggio dall'ente pubblico sia per avere un tetto quando non ce l'hanno, sia per pagare un affitto in base alle entrate familiari e non in base al mercato degli affitti che oggi esiste sulla piazza.

In questi ultimi tempi diverse sono state le leggi approvate da questo Consiglio che hanno riguardato lo IACP. Non dico che non fossero utili, ma la gente si chiede perché nessuna dà una risposta alla loro domanda di alloggi; ci sono famiglie in gravi condizioni, giovani che non possono unirsi in matrimonio perché non hanno le possibilità economiche di pagare gli affitti che vengono richiesti. I casi sociali sono tanti, il Presidente li conosce, c'è una commissione presso la Presidenza della Giunta; i casi sociali sono numerosissimi e non si riesce a soddisfarli perché non c'è la disponibilità degli alloggi. Gli sfratti aumentano, è venuta fuori la nuova normativa di legge a livello nazionale, i sindacati chiedono una proroga per cercare di rimediare all'emergenza degli sfratti che la nuova legge non tampona la situazione che esiste nel Paese e che esiste in Valle d'Aosta.

Ho apprezzato la relazione di Borre, apprezzo la legge, però l'azienda regionale che si va a costituire per l'edilizia residenziale pubblica non può solo curare l'esistente, quello di proprietà della Regione, dei comuni e degli enti locali ed occuparsi dell'amministrazione dei condomini perché i condomini non "bisticcino" fra loro. Bisogna dare corso agli impegni che si sono presi per fronteggiare l'emergenza abitazione. È diverso tempo che lo dico, lo ripeto, occorre proporre un piano alloggi da costruire come ente pubblico (Regione, l'azienda, i comuni) per dare una casa a chi davvero ne ha bisogno e soprattutto per mettere un calmiere al mercato degli affitti e a quello immobiliare.

Come Regione molto è stato fatto sul problema della prima casa; tanti sono i Valdostani che hanno potuto ristrutturare o costruirsi la propria abitazione; su questo piano la Valle d'Aosta è una delle regioni che ha lavorato più di tante altre, ma teniamo presente che oggi c'è un 25 percento di famiglie in Valle d'Aosta che non ha la possibilità di costruirsi un alloggio neanche prendendo il mutuo; le loro condizioni economiche e sociali non gli permettono di disporre della differenza fra il costo della casa e il mutuo erogato dalla Regione. Queste famiglie non possono pagare gli affitti che oggi il mercato richiede, per cui occorre porsi il problema e cercare di realizzare un calmiere sia per gli affitti che per il mercato immobiliare. In Valle d'Aosta da quando c'è il mutuo per la casa il costo degli alloggi è sempre aumentato.

Ho qui una risposta che ci ha dato l'Assessore Vallet in occasione della presentazione di una mozione che avevamo presentato sull'emergenza casa, ma non ho riscontrato - mi posso anche sbagliare - che il programma che allora fu indicato sia stato iniziato; non sto a rileggerlo, mi riferisco agli 80 alloggi fra la zona F e il quartiere Dora la cui costruzione non è mai iniziata; anche una serie d'impegni presi dallo IACP non sono stati realizzati. Non sono trascorsi degli anni, però del tempo è trascorso e quando si prendono gli impegni bisogna cercare di rispettarli.

Mi si dice che c'è la carta dei servizi, la Regione deve attuare una politica della casa, c'è l'Osservatorio della casa per conoscere qual è la situazione, ma a cosa serve conoscere la situazione? Se la domanda che proviene da chi ha bisogno di un alloggio non viene soddisfatta? Si crea l'illusione che si può dare un alloggio, ma di fatto non viene dato.

Possiamo fare le più belle leggi del mondo, ma se queste non sono accompagnate da un progetto e se non si rispettano gli impegni che sono stati presi, sono inutili. Non basta dare vita ad un'azienda per valorizzare gli IACP, a cosa serve?

La legge prevede la Consulta regionale per la casa; ho fatto parte anch'io di tante consulte e mi chiedo a cosa serve. Mi auguro che sia diversa, ma ditemi a cosa serve. Forse a dare un contentino alle parti sociali, alle organizzazioni sindacali, confederali e degli inquilini che sono stati esclusi dal consiglio di amministrazione e che sono stati esclusi dalle commissioni che assegnavano gli alloggi? Serve a questo la consulta? Borre ha presentato un emendamento per aumentare il numero dei rappresentanti sindacali, ma è una consulta per dare qualche contentino o è una consulta che può proporre e promuovere la realizzazione di quel piano di alloggi che si rende necessario per fare fronte alle nostre necessità? Non vorrei che le funzioni che svolge la consulta, funzioni puramente consultive e propositive, rimanessero solo tali come generalmente è uso e consuetudine.

Noi pertanto non ci sentiamo di votare questa legge; manca, come ho detto, di un programma che indichi che cosa si intende fare per affrontare il problema. La casa è un problema sociale come quello della scuola, della sanità, com'è quello del lavoro. È un problema che, alla pari di questi altri problemi, deve essere affrontato per venire incontro alle richieste e alle necessità delle famiglie.

Possiamo fare dell'IACP una grande e bella azienda, ma mi hanno insegnato che l'organizzazione per l'organizzazione non regge, se non ci sono degli obiettivi da raggiungere. Mi auguro che questi obiettivi siano previsti al più presto, ciò nell'interesse di quanti hanno bisogno di un alloggio.

Queste cose le ho già dette, ma non mi stancherò mai di ripeterle perché "l'emergenza casa" è un problema la cui risoluzione dipende anche da noi. Come dicevo, è vero che abbiamo fatto tanto, ma occorre andare avanti e fare ancora.

Nel concludere, presentiamo anche noi due emendamenti che poi illustreremo per cercare di modificare la legge in un certo senso.

PresidenteLa parola al Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (FI)Parto dalla lettura della relazione che ha fatto il Consigliere Borre e che si può leggere allegata all'articolato che abbiamo qui. Quest'Azienda regionale per l'edilizia residenziale si presenta come un ente nuovo, un ente che volta pagina nel settore della casa e che si distingue per quella che viene definita un'autonomia imprenditoriale con il compito di gestire servizi di rilevanza economica e imprenditoriale e di operare sul libero mercato fermo restando quello che è il presupposto sociale, cioè la conciliazione e dell'autonomia imprenditoriale da una parte che si vuole conferire a quest'ente e le esigenze spiccatamente sociali di coloro che si trovano in situazioni di emergenza abitativa.

Leggendo però l'articolato, ci sembra di verificare che questo concetto di aziendalizzazione e di sviluppo delle autonomie imprenditoriali di cui ha anche sottolineato determinati aspetti il Consigliere relatore siano poi fortemente limitati o controllati da quello che è l'intervento politico e in particolare della Giunta regionale.

Ci sono tutta una serie di atti di controllo o d'impulso che vengono in essere solamente con l'attività della Giunta regionale, l'attività cioè del principale organismo politico della nostra Regione. Mi riferisco non solamente all'approvazione dello statuto, che poi deve essere ratificato dal Consiglio regionale, ma ai poteri di controllo o sostitutivi previsti anche su quella che è l'attività del consiglio di amministrazione o alle stesse nomine nell'ambito del consiglio di amministrazione come diceva poc'anzi il collega Beneforti.

L'impressione nostra è che questo voltare pagina con l'abbandono dell'IACP e l'ingresso in questa filosofia aziendalistica ci presenti solamente il frontespizio di questo libro, ma manchi poi il contenuto, manchino le pagine successive, cioè qual è il piano di politica della casa che effettivamente vuole impostare la Giunta regionale o questa maggioranza una volta che ha costituito quest'organismo, che ne ha disciplinato il suo funzionamento interno e una volta che ha soprattutto stabilito quali sono i rapporti fra la stessa azienda e la Regione? Questo è il grosso capitolo che manca: abbiamo il frontespizio, ma manca tutto il resto del contenuto.

Riguardo a questo trasferimento di competenze, che diceva anche l'Assessore Vallet, alla Regione, è un trasferimento più che mai condivisibile, però sarebbe bello una volta tanto vedere che le competenze trasferite alla Regione vengono utilizzate anche in senso più positivo per poter permettere agli enti che sono costituiti o costituendi di poter esercitare delle scelte che abbiano veramente il carattere dell'autonomia imprenditoriale. Orbene qui tutto è controllato in maniera capillare dalla Regione, non solo i bilanci preventivi, i rendiconti consuntivi, ma addirittura l'approvazione degli atti di acquisto e di alienazione d'immobili, cioè tutto quanto dipende da un controllo o da una decisione a monte effettuata dalla Regione.

Allora non vorremmo che quest'aziendalizzazione dell'IACP sia un po' come l'aziendalizzazione dell'USL che abbiamo vissuto qualche anno fa e che ha degli strascichi ancora oggi, che di fatto si limita solamente a una bella parola, a dei buoni principi, contenuti spesso e volentieri nelle relazioni, ma che si fermano lì, che nella realtà dei fatti non riescono a tradursi in proposte operative e in una capacità di dimostrare da parte di chi amministra che oltre a perseguire gli scopi sociali, che comunque rimangono essenziali, ci possono essere anche delle ambizioni economiche che potrebbero dare redditività a queste tipologie di aziende.

Non vorremmo che la distanza che prima legava lo IACP magari di Roma dai vari IACP esistenti sul territorio e che comunque già costituiva una forma di costrizione nell'esercizio dell'autonomia operativa, accorciandosi, cioè essendo oggi da Aosta a quest'azienda costituenda, sia ulteriormente rafforzativa di questo controllo, di questa possibilità di operare perseguendo gli scopi e sociali ed economici e di conseguenza sia l'ennesimo esempio di un'aziendalizzazione un po' tanto virtuale che esiste nella carta, ma che nella realtà dei fatti non riesce a tradursi in operazioni concrete.

PresidenteLa parola al Consigliere Lanièce.

Lanièce (Aut)Anch'io farò un breve intervento per chiedere delle delucidazioni all'Assessore in merito a questo disegno di legge.

In modo particolare volevo chiedere in merito al problema dell'azienda in sé, nel senso che noi stiamo oggi votando l'istituzione dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale; nel contempo a Roma, nella Commissione Affari istituzionali del Senato stanno discutendo un disegno di legge che modifica la legge n. 142/90 negli articoli 22 e 23 che trattano di aziende speciali.

È vero che la legge n. 142 riguarda l'ordinamento delle autonomie locali, in particolare comuni e province ma, leggendo il disegno di legge che è giunto in questi giorni nella Commissione del Senato, si nota il fatto che non si parla più di azienda; nella nuova modifica dell'articolo 23 della n. 142 scompare la dicitura azienda speciale e si parla solamente più d'istituzione. Allora, tenuto conto che nell'articolato della legge si dice che gli enti locali possono affidare all'azienda regionale la gestione del proprio patrimonio immobiliare, questo contrasta un po' con una norma riguardante i comuni che impedisce l'esistenza delle aziende speciali o almeno così sembrerebbe dal testo. Infatti, si legge nel testo che i servizi pubblici locali diversi da quelli indicati nel comma 2, dove si parlava di servizi pubblici locali di erogazione di energia, del gas, del ciclo dell'acqua, di gestione dei rifiuti solidi urbani e di trasporto collettivo, quindi tutti gli altri servizi, in pratica anche la gestione del patrimonio immobiliare, sempre che le attività non possono essere svolte in regime di concorrenza, sono esercitati da comuni e province anche in forma associata, scegliendoli motivatamente fra le seguenti modalità: con affidamento in base a gara a norma dell'articolo 23, con affidamento diretto a una società di capitali controllati dall'ente titolare del servizio, con la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, a mezzo d'istituzioni, eccezionalmente in economia, mentre la vecchia dicitura diceva che questi servizi potevano essere affidati in economia, in cogestione a terzi, a mezzo di azienda speciale anche per gestione di più servizi, a mezzo d'istituzioni e a mezzo di società per azioni.

Allora, giustamente mi sono chiesto se l'Assessore è a conoscenza di questa situazione e come questa situazione, che è in discussione in questi giorni in Commissione Senato, non possa essere in contrasto con la nostra situazione; quindi chiedo, così come era emerso in sede di discussione nella III Commissione assieme alla collega Squarzino, se non è il caso, a questo punto, di posticipare la votazione di questo disegno di legge nel caso in cui quanto appena affermato possa portare a una situazione contrastante, nel senso che da una parte votiamo l'azienda speciale, diamo la possibilità ai nostri comuni di affidare a quest'azienda speciale la gestione del patrimonio immobiliare e a livello romano scompare la possibilità per i comuni di affidare alle aziende speciali la gestione dei vari servizi pubblici. È una cosa che ho saputo stamattina, quindi ho ritenuto opportuno presentare questo problema all'Assessore per avere spiegazioni.

Oltre a questo problema, un altro aspetto da sollevare è che quasi sicuramente, come è successo per gli IACP, di quest'azienda regionale non farà parte il patrimonio immobiliare della città di Aosta. Anche qui per dimostrare un limite di questa legge, nel senso che noi approviamo l'istituzione di una azienda che dovrebbe gestire tutto il patrimonio immobiliare regionale, ma sappiamo già che il patrimonio immobiliare di Aosta verrà gestito da un'azienda speciale del Comune di Aosta. Questo, ripeto, dimostra un limite del disegno di legge, nel senso che la maggior parte degli immobili regionali saranno comunque gestiti da un'azienda speciale collegata con il Comune di Aosta.

Mi auguro che l'Assessore possa darmi una risposta in merito a questo problema che è sorto in questi giorni in concomitanza con la presentazione in sede di Commissione del Senato di un disegno di legge che modifica la legge 142/90.

PresidenteLa parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (PVA-cU)Per aggiungere tre punti all'intervento fatto dal collega Beneforti e per continuare su alcuni aspetti oltre che per illustrare gli emendamenti.

Intanto ho visto che il relatore Borre ha preso spunto dalle osservazioni del Comune di Aosta per fare una modifica al disegno di legge. Chiederei al collega Borre se ha preso in esame anche le altre richieste fatte dal Comune di Aosta perché credo che il suo emendamento nasca dalla lettura attenta di un documento con il quale il Comune di Aosta esprime una serie di perplessità. Per esempio, sarebbe interessante capire se è possibile ancora mantenere questi contratti di quartiere, come si collocano questi contratti di quartiere rispetto a questa nuova agenzia e ancora c'è una preoccupazione che è emersa dal Comune di Aosta, ma che è emersa anche nelle audizioni che in commissione ci sono state con le forze sociali e sindacali, cioè la preoccupazione che quest'azienda, dato che deve avere una sua autonomia patrimoniale e amministrativa, e che deve lavorare in attivo o almeno a pareggio, rischi poi, a fronte di difficoltà, di vendere il patrimonio abitativo che ha, depauperando ulteriormente la comunità locale di possibilità di alloggi per le fasce più deboli ai fini della locazione. Questo è un elemento che è emerso nelle audizioni.

Come pure non è chiaro, e qui riprendo anche un'osservazione fatta dal collega Lanièce, il rapporto che c'è con l'Agenzia del patrimonio abitativo del Comune di Aosta, che rapporto c'è? Non solo, ma mentre il Comune di Aosta ha un'agenzia molto agile, proprio ridotta all'osso, qui noi costruiamo un'agenzia un po' più elefantiaca, c'è una struttura molto pesante? Mi risponde poi dopo, Assessore, ma adesso glielo spiego perché. Se avessi dovuto riscrivere la legge, avessi avuto un po' più di tempo, avrei ridotto all'osso questa struttura, il tempo materiale non c'è, abbiamo avuto questo disegno di legge pochissimo tempo fa, insieme ad un'altra serie di malloppi (tutti abbiamo una giornata che è di 12 ore in genere, 13-15 ore a volte per cui nessuno di noi è in grado di fare tutto).

Dicevo che la struttura di quest'agenzia sarebbe stata a mio avviso più efficace se fosse stata snella come quella precedentemente delineata nel gruppo di lavoro precedente o come l'agenzia delineata dal Comune di Aosta. Invece qui abbiamo un presidente, un consiglio di amministrazione, il direttore, il consiglio dei revisori dei conti, poi, sì, c'è questa consulta come organo consultivo, ma quella non conta o conta poco.

È per questo motivo che, di fronte alla richiesta delle forze sindacali che sono venute in commissione, che hanno chiesto di veder riconosciuto il loro ruolo, e proprio per non riservare a queste forze sindacali un ambito secondario d'intervento, chiediamo invece che possano essere un organismo - e qui illustro il primo emendamento - nel consiglio di amministrazione in cui effettivamente è possibile controllare la destinazione delle risorse, in cui sia possibile decidere come utilizzare il patrimonio abitativo a fini sociali. Questo è uno dei motivi per cui noi vedremmo bene una rappresentanza dei sindacati in questo consiglio di amministrazione.

Perché chiediamo questo? Perché la decisione non avviene nella consulta dove sono presenti i sindacati, la decisione avviene in luoghi in cui i sindacati non sono presenti. L'agenzia - dice la legge - decide sulla base delle indicazioni che la Giunta dà, la Giunta fissa i suoi obiettivi ed è chiaro che lo fa in base ai propri programmi politici, ma dove avviene questa contrattazione, dove sono i sindacati, quando vengono sentiti e quando incidono nelle scelte? Che sono poi le scelte di tutti i giorni. È chiaro che esiste questa consulta, ma la consulta è un organismo inadeguato allo scopo di controllare, di verificare, di decidere gli scopi sociali di quest'Agenzia.

La consulta ha una funzione piuttosto di forum di confronto in cui ciascuno porta il suo punto di vista, ma in cui tutto è rinviato come parere a chi deve decidere e cioè la Giunta. La consulta è il luogo che non consente ai soggetti istituzionali e alle forze sociali di partecipare alle scelte; l'articolo 20 al primo comma è molto chiaro in proposito, dice che la consulta ha funzioni consultive e propositive (la consulta ha queste funzioni giustamente), ma la consulta non consente di partecipare alle scelte, è un organismo i cui membri, proprio perché in numero di quindici - e adesso si propone di completarlo e va bene, siamo d'accordo sull'emendamento con cui viene dato più spazio ai sindacati nella consulta nell'ottica della legge anche se noi li vedremmo meglio nell'altra parte - possono parlare, possono ascoltare, ma non possono contare. È il luogo in cui i politici e i tecnici spiegano le loro scelte, ma non è il luogo dove possa essere esercitato il controllo da parte delle forze sociali, questo è il motivo per cui abbiamo presentato il primo emendamento.

Il secondo emendamento nasce dalla consapevolezza che quest'organismo, se gli riconosciamo un'autonomia imprenditoriale, dobbiamo anche metterlo nelle condizioni di esercitare questa autonomia. Andando a vedere quali erano i controlli che erano esercitati dalla Regione sugli IACP, vediamo che gli atti degli IACP sottoposti al controllo erano i seguenti: bilancio di previsione, variazione allo stesso, conto consuntivo, lo statuto dell'ente, i regolamenti. Ora all'articolo 14 diciamo che la Giunta controlla non solo il bilancio preventivo, consuntivo, gli assestamenti di bilancio, notate qui c'è una verifica, un controllo proprio sugli atti, questo è il titolo dell'articolo 14, ma controlla anche la pianta organica, il regolamento di organizzazione, i piani e i programmi d'intervento.

Se è vero, come dice nella relazione il Consigliere Borre, che si attribuisce alla Regione una funzione di programmazione e d'indirizzo e all'ARER la funzione di gestire la politica della casa, spiegatemi perché la Giunta, che ha una funzione di programmare e d'indirizzare, deve poi controllare i piani e i programmi d'intervento o è vero che la Giunta esprime i suoi piani e i suoi programmi dopodiché l'ARER li realizza, altrimenti non capisco perché poi l'ARER li stende e la Giunta deve guardare se vanno bene oppure no, se sono conformi a quello che lei ha detto, ma dov'è l'autonomia imprenditoriale?

Qui c'è qualcosa che non va, per questo il secondo emendamento chiede di sopprimere nei controlli proprio quelle parti che non sono rispettose dell'autonomia imprenditoriale dell'ARER.

PresidenteDichiaro chiusa la discussione generale.

La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Vallet.

Vallet (UV)È fuori di dubbio che le osservazioni che sono state apportate al disegno di legge rispondono ad impostazioni diverse, legittime, ma evidentemente diverse, allora credo che sia necessario, per cercare di rispondere compiutamente e in modo organico alle osservazioni fatte, riprendere e ribadire gli obiettivi che abbiamo voluto cogliere con il disegno di legge.

Consigliere Beneforti, l'ho già detto in commissione e oggi lo ribadisco, non è questo disegno di legge la sede per proporre o definire interventi o programmi che possano dare risposta a problemi importanti a cui bisognerà dare delle risposte. Con questo disegno di legge abbiamo voluto dare una nuova veste giuridica all'IACP, valutando e approfondendo quanto altre regioni prima di noi hanno fatto in questa materia, valutando e approfondendo la complessità di questa materia e la complessità del ruolo che lo IACP ha svolto e sarà chiamato a svolgere, se la volontà politica è questa, nel futuro.

La risposta che è venuta è quella di costituire un'azienda speciale. Cos'è un'azienda speciale? L'azienda speciale è un ente strumentale di un altro ente che all'interno di linee programmatiche attua e gestisce. Questa è l'azienda, questo è quanto noi vogliamo che diventi giuridicamente lo IACP, quindi è importante, per poter dare delle risposte anche alla Consigliera Squarzino, definire e precisare quelli che devono essere i ruoli di ognuno, di tutti quelli che intervengono in questa materia. Credo che, con tutto il rispetto per le forze sindacali, non spetti assolutamente a queste operare decisioni in materia di edilizia residenziale pubblica; abbiamo riconosciuto alle forze sindacali il giusto ruolo di proposta, il giusto momento di confronto che crediamo di poter trovare nella consulta.

Alla Regione, in quanto organo politico, spetta dettare degli indirizzi e fare dei programmi; all'azienda, ente strumentale della Regione, spetta attuare e gestire gli indirizzi. Credo che il rispetto dei ruoli sia fondamentale per operare fattivamente, per operare concretamente.

Consigliere Lanièce non ci sono problemi dal mio punto di vista rispetto alle questioni che lei ha posto. La n. 142, che è la legge dello Stato che regola le autonomie locali, corrisponde alla legge n. 54/98 della Regione Valle d'Aosta, in materia di enti locali abbiamo competenza primaria e la legge di riferimento per noi è la legge n. 54/98. In materia di edilizia residenziale pubblica il decreto legge n. 112/98 trasferisce alle regioni la competenza, alla Regione Valle d'Aosta il DPR n. 182/82 già aveva trasferito le competenze amministrative in materia di edilizia residenziale e in materia di IACP. Per quanto riguarda le problematiche poste nel parere della CELVA, che contiene alcune memorie fornite dal Comune di Aosta, credo che le risposte siano semplici e facilmente comprensibili. Abbiamo voluto creare un ente, azienda, che rispetto all'agenzia del Comune di Aosta ha ruoli diversi in parte e soprattutto maggiori. Abbiamo voluto anche rispettare l'autonomia degli enti locali, non abbiamo voluto espropriare il Comune di Aosta della proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma in legge abbiamo precisato che i comuni, se lo riterranno, potranno rivolgersi all'azienda regionale e affidare alla stessa la gestione dei propri alloggi.

Abbiamo però affidato a quest'azienda un ruolo importantissimo che è quello di soggetto attuatore degli interventi di edilizia residenziale pubblica, in un contesto, Consigliere Beneforti, che è in una fase transitoria, ma che è ancora da definire. È terminata l'assegnazione dei fondi GESCAL. Lei sa che fino ad oggi tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica sono stati finanziati con fondi dello Stato provenienti dai fondi ex GESCAL. Questo regime di finanziamenti è finito.

Laddove si verificheranno quelle esigenze a cui lei faceva riferimento, che sono quelle in fondo di realizzare nuovi alloggi per dare delle risposte, è evidente che ci dovremo porre il problema di chi e come finanziarle.

Queste sono domande che non potevano trovare risposte in questo disegno di legge perché con questo disegno di legge abbiamo voluto solo ed esclusivamente riformare la natura giuridica dello IACP.

Abbiamo voluto aggiungere un'appendice che riguarda la consulta, che riguarda l'osservatorio per dotarci di quegli strumenti che secondo noi sono necessari: uno per operare un compiuto confronto fra tutti gli attori che operano nel settore; l'altro per dotarci di uno strumento che ci consenta di avere a disposizione quei dati che sono la base di una seria e corretta programmazione.

In relazione agli emendamenti, evidentemente non accogliamo questi due emendamenti e voteremo contro e questo perché rispondono a logiche legittime, ma che non sono le nostre logiche. Non vogliamo cogliere questi obiettivi, vogliamo il rispetto dei ruoli?

(interruzione dei Consiglieri Squarzino Secondina e Beneforti, fuori microfono)

? nel momento in cui abbiamo operato la scelta di trasformare lo IACP in azienda speciale, tutta la costruzione del disegno di legge discende automaticamente. L'azienda speciale, per definizione, è un ente strumentale pubblico economico che è gestito da un consiglio di amministrazione, che ha i suoi organi nel direttore, nel collegio dei revisori dei conti, che è soggetto che deve attuare programmi e linee definite dall'ente padre o madre, scegliete voi?

(interruzione della Consigliera Squarzino Secondina, fuori microfono)

? no, ma la Giunta fino a prova contraria è l'espressione politica e amministrativa dell'ente che ha creato l'azienda e a cui l'azienda deve rispondere, quindi la Regione è l'ente che individua i programmi, detta le linee all'interno delle quali si muove l'azienda, che per definizione ha la possibilità di operare in modo più snello di altri enti.

PresidenteSi passa all'esame dell'articolato.

La parola al Consigliere Beneforti sull'articolo 1.

Beneforti (PVA-cU)Solo per dire all'Assessore Vallet che nessuno vuole, per quanto riguarda il primo emendamento, creare la confusione dei ruoli; conosciamo benissimo quale ruolo ha la Giunta regionale e quale ruolo hanno le organizzazioni sindacali.

Vogliamo avere un luogo dove insieme le organizzazioni sindacali rappresentative della gente di cui l'ente si deve occupare e la Giunta si confrontano? Mi si dice che questo luogo è la consulta, che ha funzioni consultive e propositive.

La mia personale esperienza mi ha insegnato che quando si fanno queste consulte, ci si consulta e poi ognuno fa quello che gli pare. Per quanto riguarda il programma, non ho mai preteso e non pretendo che in questa legge ci fosse scritto cosa si va a fare, quante case si vanno a costruire, ma che almeno fosse accompagnata da una relazione politica da parte della Giunta, dove si indicavano gli obiettivi che si vogliono raggiungere.

Domani questa legge andrà su tutti i giornali, si dirà che si è trasformato lo IACP in azienda, e la gente si domanderà: ma le case le costruiscono o non le costruiscono? E noi cosa dobbiamo rispondere? Risponderemo che allegato alla legge non c'è nessun progetto di edilizia residenziale, perché questo verrà dopo. Io dico che ogni atto, per essere credibile, deve essere accompagnato da degli obiettivi precisi e dai programmi che si vogliono portare avanti. Se non uniamo delle linee e dei programmi, resta soltanto l'organizzazione per l'organizzazione e non si risolve il problema e la gente resta a piedi come è sempre rimasta.

Noi non abbiamo chiesto che in questo disegno di legge si mettesse quali erano i problemi da risolvere. Ma il disegno di legge doveva essere accompagnato da una relazione.

Oggi quando si è discusso dell'aggiornamento del bilancio non sono entrato nelle cifre; chiedevo soltanto quali erano gli obiettivi su alcuni punti particolari, perché una variazione di 45 miliardi non è una cifra da niente.

Stasera si presenta una legge sugli IACP, chiedo quali obiettivi si intende raggiungere. A me non basta sentirmi dire che è la Giunta che fa e dispone; io voglio sapere cosa fa e cosa dispone, perché domani quando tutti gli organi di informazione riporteranno che il Consiglio regionale ha trasformato gli IACP in azienda, la gente si domanderà: ma cosa fa questa azienda? Questo è il problema.

Io leggerò domani la relazione di Borre su qualche altro giornale, si leggeranno le dichiarazioni che sono state fatte qui, come avviene sempre, e poi? perché sugli IACP quante leggi sono state fatte, quante modifiche sono state fatte? Quando sugli affitti, quando su una cosa, quando su un'altra, e ogni volta sembrava che il giorno dopo le case nascessero come funghi. Invece si è creato l'aspettativa e la delusione nella gente.

Io ho sostenuto che la legge per essere credibile deve essere accompagnata da una relazione politica contenente gli obiettivi e gli impegni che la Giunta intende realizzare insieme alla nuova azienda e ai comuni per dare una spinta alla costruzione di alloggi per moderare e calmierare i prezzi degli affitti e anche del mercato immobiliare. Questo dicevamo, niente di più, e credo che non si pretendesse l'impossibile!

PresidentePongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 2:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

All'articolo 3 siamo in presenza dell'emendamento presentato dal Consigliere Borre di cui do lettura:

Emendamento All'art. 3 comma 1 lett. a) dopo il punto e virgola aggiungere: "anche per conto di enti locali;"

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 6 (Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo così emendato:

Articolo 3 (Compiti e funzioni dell'Azienda)

1. L'Azienda svolge funzioni tese a soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, nel quadro della programmazione regionale e degli enti locali. In particolare l'Azienda provvede a:

a) attuare gli interventi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, di recupero, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria di immobili ed abitazioni, anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, anche per conto di enti locali;

b) gestire il patrimonio di edilizia residenziale pubblica proprio e, se richiesto, degli enti locali o altri enti pubblici;

c) acquisire nuovo patrimonio o dismetterne parte ai sensi delle leggi di settore e dei piani di cessione approvati dalla Giunta regionale;

d) acquisire, ai fini di edilizia residenziale pubblica, alloggi di cooperative a proprietà indivisa, in caso di loro scioglimento o liquidazione.

2. L'Azienda può inoltre:

a) realizzare opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di supporto agli interventi edilizi;

b) attuare demolizioni, costruzioni, ristrutturazioni, risanamento e restauro conservativo di singoli edifici o di complessi edilizi, con eventuali annessi servizi sociali, nonché di agglomerati urbani o extraurbani;

c) attuare per conto di enti pubblici, enti locali e privati, con le proprie strutture e con eventuali forme di collaborazione tecnica da parte di terzi, studi ed elaborazioni in merito alla sperimentazione di nuove tecniche edilizie ed impiantistiche, oltre che alla predisposizione di studi e piani urbanistici;

d) attivare forme di collaborazione tecnico-economica con gli enti locali, enti pubblici e privati, stipulando a tal fine le necessarie convenzioni;

e) realizzare i piani e le direttive per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per il risparmio energetico;

f) adempiere ad ogni altro compito assegnato per legge;

g) svolgere attività di consulenza e progettazione e ogni altra attività di servizi utile al conseguimento degli scopi istituzionali e all'efficienza ed economicità gestionali;

h) svolgere le funzioni di amministratore di condominio ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, se nominato dall'Assemblea, negli stabili di edilizia residenziale pubblica nei quali vi siano anche alloggi di proprietà di privati.

3. Per il perseguimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, l'Azienda può partecipare, previa autorizzazione della Giunta regionale, con altri soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese ed associazioni, a società per azioni a capitale pubblico e/o privato che abbiano come oggetto sociale attività inerenti l'edilizia.

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 4:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 5:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 6:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

All'articolo 7 c'è l'emendamento presentato dai Consiglieri Beneforti, Squarzino Secondina e Curtaz di cui do lettura:

Emendamento All’art. 7, comma 1, vengono aggiunte le seguenti lettere:

"d) un rappresentante delle confederazioni sindacali dei lavoratori;

e) un rappresentante dei sindacati degli inquilini/assegnatari."

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti: 33

Votanti: 24

Favorevoli: 7

Contrari: 17

Astenuti: 9 (Borre, Cerise, Ferraris, La Torre, Louvin, Martin, Perron, Piccolo, Rini)

Il Consiglio non approva.

Pongo in votazione l'articolo 7:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 8:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 9:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 10:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 11:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 12:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 13:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

All'articolo 14 c'è l'emendamento dei Consiglieri Beneforti, Squarzino Secondina e Curtaz di cui do lettura:

Emendamento All’art. 14, comma 1, vengono soppresse le lettere d) ed e).

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti: 33

Votanti: 22

Favorevoli: 7

Contrari: 15

Astenuti: 11 (Borre, Cerise, Fiou, Frassy, La Torre, Louvin, Martin, Nicco, Piccolo, Rini, Tibaldi)

Il Consiglio non approva.

Pongo in votazione l'articolo 14:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 15:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 16:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 17:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 18:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 19:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

All'articolo 20 siamo in presenza dell'emendamento presentato dal Consigliere Borre di cui do lettura:

Emendamento Art. 20

La lettera i) del comma 3 dell'art. 20 è sostituita come segue:

"un rappresentante per ognuna delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale".

La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (PVA-cU)Chiedo per quale motivo è stato proposto un cambiamento per quanto riguarda i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e perché non è stata fatta la stessa cosa per quanto riguarda il sindacato degli inquilini.

PresidenteLa parola al Consigliere Borre.

Borre (UV)Semplicemente perché la richiesta c'è stata fatta in sede di audizione da parte dei sindacati, mentre da parte dei sindacati inquilini non ci è giunta. Mi dispiace.

PresidentePongo in votazione l'emendamento del Consigliere Borre:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 6 (Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo così emendato:

Articolo 20 (Consulta regionale della casa)

1. Al fine di assicurare la partecipazione dei soggetti istituzionali e delle forze sociali interessate alle scelte in materia di politica dell'abitazione, è istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Consulta regionale per la casa, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta svolge funzioni consultive e propositive per la Giunta regionale, in relazione ai programmi e ai piani riguardanti l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata.

3. Compongono la Consulta:

a) l'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante degli enti locali, designato dal CELVA;

c) un rappresentante del Comune di Aosta;

d) il coordinatore del Dipartimento competente in materia di edilizia residenziale pubblica;

e) il Presidente dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale;

f) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica;

g) il Direttore dell'Azienda;

h) il Dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali;

i) un rappresentante per ognuna delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale;

j) un rappresentante designato unitariamente per i sindacati degli inquilini/assegnatari;

k) un rappresentante designato unitariamente per le associazioni della proprietà edilizia;

l) un rappresentante designato unitariamente per le associazioni delle cooperative edilizie;

m) due rappresentanti delle associazioni degli imprenditori edili, di cui uno per le associazioni degli artigiani, designati unitariamente;

n) un rappresentante designato unitariamente per i patronati e per le associazioni di solidarietà sociale.

4. In caso di mancata designazione unitaria, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina sulla base delle segnalazioni pervenute.

5. Un dipendente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica svolge le funzioni di segretario.

6. La Consulta dura in carica sino alla scadenza della legislatura nella quale opera.

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 21:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 22:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 23:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Si dà atto che, dalle ore 23,23, presiede il Presidente Louvin.

PrésidentJe soumets au vote le projet de loi dans son ensemble:

Conseillers présents: 33

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)

Le Conseil approuve.