Oggetto del Consiglio n. 804 del 29 luglio 1999 - Resoconto
OGGETTO N. 804/XI Disegno di legge: "Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato".
CAPO I ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Articolo 1 (Finalità)
1. La Regione garantisce e promuove un'azione generale di tutela e di corretta utilizzazione delle risorse idriche, secondo criteri di solidarietà, di salvaguardia dei diritti delle generazioni future, di rinnovo, riutilizzo e risparmio delle risorse, anche al fine di assicurare il prioritario soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione.
2. In armonia con gli obiettivi di cui al comma 1 ed in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 (Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta), delle competenze assegnate alla Regione Valle d'Aosta dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 89 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche) e della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), la presente legge ha per oggetto:
a) l'organizzazione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
b) la disciplina delle funzioni degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale come individuato dall'articolo 2;
c) la definizione delle norme di indirizzo e di coordinamento degli enti locali competenti in materia di risorse idriche individuati dalla presente legge.
3. La Regione assicura una gestione integrata di tutti gli usi della risorsa idrica attraverso il piano regionale delle acque e coordina l'esercizio delle funzioni dei Comuni, singoli o associati nelle forme di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), in materia di risorse idriche.
Articolo 2 (Delimitazione dell'ambito territoriale ottimale)
1. Il territorio regionale costituisce un unico ambito territoriale ottimale che:
a) rappresenta il luogo di attuazione delle direttive e degli indirizzi della pianificazione regionale per la tutela e la gestione delle acque;
b) è funzionale alla rappresentazione della domanda di servizio integrato delle popolazioni residenti e all'identificazione dei Comuni tenuti alle forme e ai modi di cooperazione di cui agli articoli 3 e 4.
Articolo 3 (Esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato)
1. I Comuni, singolarmente o in forma associata per sottoambiti omogenei dal punto di vista territoriale o per settore specialistico, nelle forme e nei modi indicati dalla l.r. 54/1998, organizzano il servizio idrico integrato, al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
2. Ai Comuni, organizzati nei modi e nelle forme indicate al comma 1, competono:
a) l'individuazione della domanda di servizi, cioè della qualità e della quantità che devono essere garantite dai soggetti gestori a garanzia delle esigenze locali e a salvaguardia degli interessi degli utenti;
b) la predisposizione, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalla Regione, del programma di attuazione riguardante le infrastrutture e le altre opere necessarie per l'erogazione dei servizi e del relativo piano finanziario;
c) la scelta delle modalità di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito delle forme previste dalla normativa in materia di autonomia locale;
d) la scelta dei soggetti gestori e l'approvazione delle convenzioni regolanti i rapporti con gli stessi;
e) la salvaguardia delle gestioni esistenti secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3 e di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3, della l. 36/1994;
f) il controllo tecnico-economico e gestionale sull'attività dei gestori del servizio idrico integrato;
g) l'attuazione, nell'ambito delle direttive, degli indirizzi e degli interventi previsti nella pianificazione regionale in materia di usi delle risorse idriche, di tutela e di salvaguardia della qualità, di risparmio, di rinnovo e di riutilizzo idrico.
3. Il Consorzio Bacino Imbrifero montano (BIM) Dora Baltea definisce gli indirizzi, le modalità e i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, sulla base delle finalità di cui all'articolo 1, secondo le modalità previste dalla l.r. 54/1998.
Articolo 4 (Gestione del servizio idrico integrato)
1. I Comuni, singolarmente o in forma associata per sottoambiti omogenei, possono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato, anche con una pluralità di soggetti esperti in materia e di forme nell'ambito di quelle previste dalla l.r. 54/1998, al fine di salvaguardare il rispetto delle esigenze locali.
2. Al fine di cui al comma 1, i Comuni individuano il soggetto competente per il coordinamento del servizio idrico integrato e adottano ogni misura per l'organizzazione e l'integrazione delle funzioni fra la pluralità dei soggetti gestori.
3. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 7, restano operanti le associazioni di Comuni, nel settore delle risorse idriche, attive alla data di entrata in vigore della presente legge, che costituiscono il punto di riferimento per sottoambiti omogenei o per settori specialistici per la riorganizzazione del servizio.
Articolo 5 (Tariffa del servizio idrico integrato)
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato.
2. La tariffa è determinata in modo da assicurare ai soggetti gestori la copertura dei costi di investimento e di esercizio e deve tenere conto della qualità della risorsa idrica e del servizio erogato, del piano finanziario conseguente alle opere e degli adeguamenti necessari finanziati direttamente, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito.
3. La tariffa da applicare da parte dei soggetti gestori è determinata dagli enti locali in base ai parametri di cui al comma 2, alle componenti di costo e alla tariffa di riferimento adottate dalla Giunta regionale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 13 della l. 36/1994, sentite le Commissioni consiliari competenti e il BIM, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La tariffa è articolata per ambiti territoriali omogenei, per i consumi domestici essenziali e per le diverse categorie di utenza.
5. In fase di prima applicazione la tariffa assicura almeno la copertura dei costi di gestione del servizio idrico integrato e, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adeguata ai criteri di determinazione di cui al presente articolo.
Articolo 6 (Convenzioni con i soggetti gestori del servizio idrico integrato)
1. I rapporti con i soggetti gestori del servizio idrico integrato sono regolati da apposita convenzione, stipulata sulla base della convenzione tipo e del relativo disciplinare adottati con propria deliberazione dal Consiglio regionale entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nella convenzione tipo, la Regione prevede, oltre ai contenuti di cui all'articolo 11, comma 2, della l. 36/1994, l'esercizio di poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora siano accertate gravi inadempienze o irregolarità e in ogni altro caso in cui la gestione del servizio idrico integrato non possa più essere proseguita.
CAPO II FUNZIONI REGIONALI
Articolo 7 (Piano regionale delle acque)
1. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, approva il piano regionale delle acque, articolato, ai sensi delle rispettive leggi di settore, in piano regionale di tutela delle acque, piano regolatore generale degli acquedotti e piano di utilizzo delle acque.
2. In armonia con le previsioni della pianificazione di bacino del fiume Po, con le direttive del Comitato misto di cui all'articolo 8, comma terzo, dello Statuto speciale e con il concorso e la collaborazione di tutte le parti interessate all'uso e alla tutela del patrimonio idrico regionale, il piano regionale fissa i criteri e le direttive generali finalizzati a garantire:
a) la corretta e razionale utilizzazione delle risorse idriche;
b) la tutela e la salvaguardia della qualità delle acque a qualsiasi uso destinate;
c) il rinnovo e il risparmio delle risorse idriche;
d) l'integrazione e la riorganizzazione delle strutture necessarie all'erogazione dei servizi idrici;
e) l'ottimizzazione gestionale del servizio idrico integrato.
3. Il Consiglio regionale può adottare misure di salvaguardia, in attesa dell'approvazione del piano di cui al comma 2 e per un periodo massimo di due anni, e approvare piani stralcio per sottoambiti o settori specialistici funzionali, purché essi costituiscano fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 2.
4. L'Assessore regionale competente in materia di risorse idriche promuove annualmente una conferenza con gli enti locali competenti in materia di risorse idriche e gli assessori regionali competenti al fine di esaminare lo stato di attuazione dell'organizzazione dei servizi idrici e dei programmi di intervento per il corretto e razionale uso della risorsa idrica in conformità con il piano regionale delle acque.
5. I soggetti competenti devono fornire alla struttura regionale competente in materia di risorse idriche tutti i dati necessari, o comunque richiesti da quest'ultima, nell'ambito e in accordo con il sistema informativo territoriale regionale.
Articolo 8 (Funzioni della struttura regionale competente in materia di risorse idriche)
1. All'attuazione di tutti gli adempimenti previsti e connessi con l'applicazione della presente legge, provvede la struttura regionale competente in materia di risorse idriche.
2. La struttura regionale competente in materia di risorse idriche costituisce altresì organo di garanzia degli interessi degli utenti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della l. 36/1994. A tal fine, definisce i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia dei predetti interessi per il perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità del servizio idrico e coopera con il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui all'articolo 21 della l. 36/1994.
Articolo 9 (Finanziamento regionale di infrastrutture idriche)
1. La Regione può intervenire mediante finanziamenti in favore degli enti locali per la realizzazione di infrastrutture idriche di interesse collettivo dirette al miglioramento e al potenziamento del servizio idrico integrato attraverso la predisposizione di programmi pluriennali di intervento nell'ambito territoriale ottimale.
2. Al fine di favorire la riorganizzazione dei servizi idrici su scala intercomunale, la Regione privilegia nei propri programmi di realizzazione diretta di lavori pubblici gli interventi di costruzione e/o sistemazione delle opere di captazione e delle reti di adduzione e di distribuzione principale di acquedotti comprensoriali, di collettori fognari di adduzione a impianti di depurazione biologici a fanghi attivi delle acque reflue, di collettori fognari e relativi impianti di trattamento dei reflui idrici intercomunali, di costruzione e/o di ampliamento degli impianti di depurazione biologici a fanghi attivi.
3. Il programma di attuazione di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) riguardante le infrastrutture e le altre opere necessarie per l'erogazione dei servizi idrici deve comprendere tutti gli interventi di cui al comma 1, gli interventi di cui si richiede il finanziamento e la realizzazione da parte della Regione ai sensi della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), mentre gli altri interventi di interesse prettamente locale o di manutenzione, anche straordinaria, delle reti e dei manufatti sono elencati anche in modo generale solo sotto l'aspetto finanziario e indicandone la fonte di finanziamento.
4. Compete agli enti locali, secondo le modalità previste dalla l.r. 12/1996, la realizzazione degli interventi di interesse locale o di manutenzione, anche straordinaria, delle reti e dei manufatti connessi con il servizio idrico integrato.
PrésidentLa parole au rapporteur, Conseiller Praduroux.
Praduroux (UV)Leggo la relazione anche per conto del Consigliere Bionaz con il quale l'abbiamo messa assieme.
L'importanza dell'acqua per la vita e lo sviluppo di una comunità è dimostrato dalla storia: il controllo delle risorse idriche è stato spesso nel passato la causa scatenante di guerre e di conquiste.
La necessità di potere disporre dell'acqua dove poteva essere utilizzata dall'uomo ha determinato nel passato la realizzazione di opere di trasporto che ancora oggi stupiscono l'uomo moderno seppure abituato a conquiste tecniche di ogni tipo. Anche il territorio della nostra Regione è stato in parte ridisegnato dall'azione dei nostri antenati che hanno saputo valorizzare al massimo le disponibilità idriche realizzando una rete di canali che collega tutte le comunità valdostane.
Sul problema delle acque si sono da sempre confrontate le nostre popolazioni con le classi dirigenti per salvaguardare diritti di utilizzo faticosamente conquistati.
L'obiettivo prioritario di un'amministrazione attenta ai bisogni dei propri cittadini è di garantire loro un futuro sempre migliore nel rispetto dell'ambiente e delle sue risorse che saranno utilizzate dai nostri discendenti.
La legge in oggetto si propone quindi di migliorare il presente tenendo conto anche del futuro dei nostri figli: "La Regione garantisce e promuove un'azione generale di tutela e di corretta utilizzazione delle risorse idriche, secondo criteri di solidarietà, di salvaguardia dei diritti delle generazioni future, di rinnovo, riutilizzo e risparmio delle risorse, anche al fine di assicurare il prioritario soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione''.
Nell'esercizio delle competenze che lo Statuto speciale attribuisce alla Regione è stata avviata da tempo un'organica politica dell'acqua in grado di razionalizzarne l'uso al fine di garantire un'equilibrata e costante fruibilità nei diversi settori d'impiego (potabile e civile, industriale, agricolo, idroelettrico).
La relativa ampiezza delle risorse idriche rispetto ai fabbisogni ha consentito per lungo tempo di considerare i fabbisogni come variabili indipendenti tra loro e rispetto alle risorse. Queste condizioni hanno consentito di regolare settore per settore le richieste di uso per via amministrativa, mano a mano che venivano presentate, senza bisogno di bilanci globali.
Le condizioni sono ora radicalmente mutate e lo sviluppo antropico ha fatto emergere nuove necessità spesso contrastanti tra di loro.
Le risorse non sembrano più sufficienti per i fabbisogni, tutti gli usi delle acque appaiono collegati ed interdipendenti e l'inquinamento li condiziona e ne è a sua volta condizionato.
Si tratta quindi di elaborare le misure e le iniziative d'intervento di un'efficace azione pubblica per la salvaguardia e il miglioramento delle caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse idriche, per la tutela della salute pubblica e per la conservazione delle fonti di approvvigionamento quali risorse strategiche di un più ampio obiettivo di tutela ambientale.
Ecco quindi che la legge in oggetto vuole definire il ruolo della Regione come soggetto di programmazione che governa il settore attraverso il piano delle acque, strumento questo d'indirizzo, di coordinamento e di regolamentazione delle attività nel settore idrico.
Il disegno di legge in oggetto vuole inoltre disciplinare le modalità di organizzazione del servizio idrico regionale intendendo come tale il servizio di acquedotto, di fognatura e di depurazione delle acque sulla base di quanto stabilito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, "Disposizioni in materia di risorse idriche", e delle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto.
La legge n. 36/94 prevede infatti la riorganizzazione in ambiti territoriali ottimali dei servizi idrici integrati (acque potabili, fognature e depurazione acque reflue). Alla Regione viene affidato il compito d'individuare gli ambiti ottimali e disciplinare le forme di cooperazione tra i diversi enti locali all'interno dell'ambito.
Dall'analisi della situazione del rifornimento idropotabile emerge la necessità di razionalizzare e semplificare la rete di captazione e di distribuzione idropotabile.
Infatti oggi in Regione sono funzionanti circa 270 acquedotti comunali che distribuiscono le acque di circa 500 sorgenti e 20 pozzi ai quali vanno aggiunti circa 100 acquedotti cosiddetti frazionali.
Nel settore della depurazione delle acque con l'approvazione del piano regionale di risanamento delle acque nel 1982 è stata avviata un'organica politica di realizzazione dei necessari sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue civili. Ad oggi i principali insediamenti civili sono dotati al 95 percento almeno di un sistema di trattamento primario dei reflui ed è in avanzata fase di realizzazione il programma di costruzione degli impianti di depurazione al servizio dei maggiori centri abitati o turistici.
Viene pertanto disegnato il seguente schema organizzativo:
- ai comuni sono attribuite le funzioni di organizzazione del servizio, nel rispetto del principio di sussidiarietà stabilito dalla legge regionale n. 54/98;
- l'espletamento di tali funzioni va coordinato a livello regionale (individuato come unico ambito territoriale ottimale così come richiesto dalla legge n. 36/94) e a questo compito provvedono i comuni attraverso il BIM (struttura associativa dei comuni già operante nel settore delle risorse idriche che dispone tra l'altro oltre che di una struttura anche di risorse finanziarie proprie);
- operativamente, per meglio rispondere alle esigenze di ogni singola porzione di territorio, i comuni possono associarsi tra di loro per gestire il servizio su specifiche porzioni del comune o per settore, per garantire la massima efficienza organizzativa e efficacia del servizio;
- all'erogazione del servizio i comuni possono provvedere con una molteplicità di forme (in economia, con società private e con aziende a partecipazione pubblica) per ciascuno dei sottoambiti individuati.
Nel dettaglio il disegno di legge regionale si inserisce nel quadro di una recente evoluzione legislativa volta a dare un adeguato assetto alle correlate esigenze di tutela del territorio e di razionale sfruttamento delle risorse idriche avviando in particolare un processo di riordino dei servizi idrici, riorganizzati per ambiti territoriali ottimali, sulla base di forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito.
In attuazione quindi delle competenze statutarie, come riconfermato dal recente decreto legislativo del 16 marzo 1999, n. 89, e alla luce di quanto contenuto nella legge 5 gennaio 1994 n. 36, recante: "Disposizioni in materia di risorse idriche", è stato quindi predisposto un disegno di legge finalizzato alla disciplina dell'organizzazione dei servizi idrici integrati.
L'articolo 1 enuncia gli obiettivi generali della legge e l'articolo 2 individua un unico ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio regionale funzionale alla rappresentazione della domanda di servizio delle popolazioni locali e all'attuazione degli obiettivi e degli indirizzi fissati dalla pianificazione regionale.
L'articolo 3 stabilisce che i comuni singolarmente o in forma associata per sottoambito (definito come porzione del territorio regionale omogeneo per le problematiche connesse con la gestione del servizio idrico integrato oppure per l'esercizio di uno specifico servizio (acquedotto o depurazione delle acque) esercitano, nelle forme e nei modi indicati dalla normativa regionale in materia di organizzazione degli enti locali (legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie locali"), le funzioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato (quali la specificazione della domanda di servizi, la scelta delle modalità di gestione del servizio idrico integrato, il controllo sull'attività dei gestori del servizio) al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
Le modalità e gli indirizzi generali per l'esercizio di tali funzioni a livello dell'ambito territoriale sono stabilite nell'ambito del Consorzio BIM Dora Baltea.
L'articolo 4 disciplina le modalità di gestione dei servizi da parte dei comuni, singoli o associati, che possono essere affidati anche ad una pluralità di soggetti diversi, ma esperti nel settore in relazione alle condizioni locali al fine di permettere la crescita tecnica ed economica dei soggetti stessi, privilegiando la specializzazione nei singoli settori.
Per la riorganizzazione del servizio viene riconosciuto un ruolo centrale alle associazioni di comuni (come i consorzi) già operanti sul territorio nella gestione di settori del servizio idrico che fino alla definizione del piano delle acque costituiscono il punto di riferimento e il polo di aggregazione dei comuni per riorganizzare il servizio idrico.
La tariffa (disciplinata all'articolo 5) viene determinata dagli enti locali sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge e alla tariffa di riferimento stabilita dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il parere delle commissioni consiliari competenti e il BIM entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
La tariffa è articolata per ambiti territoriali omogenei, per i consumi domestici essenziali e per le diverse categorie di utenza, e dovrà garantire in sede di prima applicazione la copertura dei costi di gestione del servizio idrico integrato.
La tariffa del servizio idrico integrato dovrà essere adeguata ai criteri prima esposti entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.
L'articolo 6 disciplina i rapporti tra gli enti locali associati e i soggetti gestori del servizio idrico integrato, prevedendo inoltre la redazione di un'apposita convenzione, stipulata sulla base della concessione tipo e del disciplinare adottati dalla Regione.
L'articolo 7 individua nel piano regionale delle acque, approvato dal Consiglio regionale, lo strumento per la fissazione dei criteri e delle direttive generali per garantire la corretta e razionale utilizzazione delle risorse idriche, la tutela e la salvaguardia della qualità, il rinnovo e il risparmio della risorsa, l'integrazione e la riorganizzazione delle strutture necessarie all'erogazione dei servizi idrici, l'ottimizzazione gestionale del servizio idrico integrato.
Con l'articolo 8 vengono attribuite alla struttura regionale competente in materia di risorse idriche l'attuazione di tutti gli adempimenti previsti e connessi con l'applicazione della presente legge.
L'articolo 9 individua le modalità, le competenze e le forme di finanziamento per la realizzazione degli interventi connessi con il servizio idrico integrato.
Con l'intenzione di semplificare e rendere di facile interpretazione la lettura della legge in esame, si allega una tabella riassuntiva.
PrésidentSur le projet de loi la IVème Commission s'est exprimée favorablement ainsi que la IIIème Commission. Nous discutons du texte élaboré par la IVème Commission du Conseil. Nous avons également acquis un avis favorable du Conseil permanent des collectivités locales.
La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Vallet.
Vallet (UV)Per ringraziare i relatori, per ricordare brevemente al Consiglio che questa materia aveva già fatto l'oggetto del disegno di legge n. 293 della scorsa legislatura che non ebbe il visto del Presidente della Commissione di Coordinamento.
Il disegno di legge n. 293 conteneva un titolo secondo relativo alla normazione delle istruttorie per le concessioni e subconcessioni di acque in considerazione del fatto che l'articolo 16 del decreto "Bersani" rimanda a specifica norma di attuazione la ridefinizione della materia in considerazione del fatto che, in applicazione dei principi contenuti dalla legge "Galli", la Regione Valle d'Aosta è fortemente in ritardo, la Giunta ha ritenuto opportuno proporre al Consiglio l'approvazione del disegno di legge che norma solo l'istituzione del servizio idrico integrato rimandando successivamente alla definizione della normativa di attuazione in materia di subconcessioni la definizione di un ulteriore disegno di legge.
Presento un emendamento che riguarda l'inserimento di un articolo 10, norma di salvaguardia, che deriva dall'esigenza di fare salve le forme associative, le altre forme di collaborazione di ambito sovraregionale previste dalla normativa vigente, già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Mi spiego. Il disegno di legge che è all'attenzione del Consiglio, è la tipica legge quadro che rimanda completamente per quanto riguarda l'attuazione e la gestione del servizio idrico, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e gestionali, alla competenza e all'autonomia degli enti locali e dei comuni prevedendo che questi si muovano nell'ambito, nelle forme e nei modi previsti dalla legge n. 54/98. Evidentemente la legge n. 54/98, che è la nostra n. 142, norma per quanto riguarda il funzionamento degli enti locali della Regione Valle d'Aosta, il problema qui è di fare salvo l'accordo di programma del 1996 riguardante il Consorzio di depurazione dei comuni della bassa Valle con il Comune di Carema.
PrésidentLa discussion générale est ouverte.
La parole au Conseiller Tibaldi.
Tibaldi (FI)Non era facile percepire tutte le parole del Consigliere relatore perché era un po' disturbata l'aula, comunque i concetti essenziali sono stati approfonditi anche nell'intervento dell'Assessore regionale.
Riteniamo che l'acqua, come peraltro è stato sottolineato, sia un bene essenziale, primario per la collettività, ma anche per il singolo; si tratta di un bene non solo primario ed essenziale, ma anche la cui disponibilità purtroppo è limitata e questa limitazione fa sì che sia più che mai necessario provvedere a un'organizzazione razionale della gestione, quindi lo spirito con cui questo disegno di legge vuole affrontare la materia, è indubbiamente apprezzabile perché vediamo che le carenze idriche che si stanno verificando non solo a livello planetario, ma anche a livello italiano comunque non escludono la Valle d'Aosta, dove la risorsa acqua non dico che scarseggi, ma è in quantità disponibile più limitata rispetto al passato e penso che nelle varie situazioni comunali tutti quanti più o meno lo stiamo vivendo proprio perché gli utenti che vogliono fruire di questo servizio sono sempre di più.
Riteniamo che questa normativa che ci viene presentata oggi come legge quadro sia una legge cornice nel vero senso della parola, cioè oltre alla cornice non c'è niente per adesso; la tela, il quadro vero e proprio è tutto da dipingere perché nel piano regionale delle acque, che ci pare di capire sarà il momento essenziale dove verranno individuati anche gli ambiti d'intervento, le modalità di organizzazione e di gestione con riferimento ai comuni sia singolarmente sia associati, che diventano poi i veri soggetti attuatori, protagonisti di questa gestione integrata, dicevo in quel piano ci sarà il nocciolo del contenuto di questa legge.
Brevemente solleviamo alcune perplessità all'Assessore che sono già state sollevate anche in sede di IV Commissione.
La prima perplessità riguarda il sistema tariffario che in via generale ha subito in questi ultimi anni una lievitazione significativa proprio perché - ed è una regola economica elementare - meno un bene è disponibile, più il prezzo per acquisirlo aumenta. La diminuzione di disponibilità idrica ha fatto sì che per tutti i cittadini e per delle famiglie in particolare si sia verificato un aumento dei costi per poter fruire dell'acqua.
All'articolo 5 si dice che la tariffa costituirà il corrispettivo del servizio idrico integrato, cioè diventerà la forma di remunerazione di questo sistema che deve essere organizzato ed è una tariffa che deve servire a coprire sia i costi di gestione, sia i costi d'investimento, allora è importante che queste tariffe non vengano gestite in maniera selvaggia perché potrebbe verificarsi che, a fronte d'investimenti e di cattive gestioni da parte dei comuni o soggetti gestori individuati dagli stessi comuni che possono convenzionarsi anche con venti privati, il disservizio o la cattiva gestione alla fine gravi solamente sulle spalle degli utenti. Bisognerebbe cercare di evitare che si inneschi questo fenomeno, altrimenti il disservizio o la cattiva gestione, ripeto, la pagano solamente i fruitori del servizio idrico.
Si fa riferimento a parametri che saranno fissati dalla Giunta regionale, si fa riferimento a un'articolazione per ambiti territoriali omogenei nei commi successivi, si fa riferimento anche in una fase di prima applicazione al fatto che la tariffa assicuri almeno la copertura dei costi di gestione del servizio idrico integrato e non vada magari - sto argomentando, però non c'è scritto in legge - ad interessare anche i costi d'investimento.
La nostra preoccupazione quindi nella prima direzione va in riferimento alle tariffe; la tariffazione sarà uno degli aspetti delicati di questa legge o meglio dell'applicazione di questa legge.
La seconda preoccupazione deriva dal fatto che abbiamo numerosi soggetti che intervengono in questa fase di pianificazione e di gestione e noi ne abbiamo contati sette, alcuni necessari e altri forse superflui dal nostro punto di vista. Sono necessari i comuni, singolarmente o associati, perché sono i soggetti protagonisti di questa gestione integrata dell'acqua; sono essenziali anche le eventuali società private che un domani possono convenzionarsi o essere convenzionate con i comuni ai quali verrà demandata la gestione vera e propria dell'acqua. È senz'altro essenziale anche il ruolo della Regione a livello di pianificazione e a livello di controllo perché bisogna, come mi pare di capire è nello spirito della legge, tendere verso un'omogeneizzazione di queste tariffe e di questa gestione.
Abbiamo qualche perplessità sul Consorzio del bacino imbrifero montano della Dora Baltea di cui abbiamo già avuto occasione di parlare che interviene per definire gli indirizzi. Il BIM non è altro che un consorzio di comuni, un consorzio che raggruppa tutti i comuni della Valle d'Aosta, ma è un consorzio che ha la stessa natura e la stessa valenza di quei consorzi che si possono costituire, ai sensi di questa legge, fra i comuni per gestire i cosiddetti sottoambiti, cioè quelle porzioni di territorio che hanno esigenze di utenza analoghe e per quantità e per qualità. Ci risulta difficile capire il ruolo del BIM; il BIM definisce indirizzi, modalità e criteri generali per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, non sono questi compiti che potrebbe svolgere il Consiglio regionale o la Giunta in sede di pianificazione? Tra l'altro è vero che il BIM ha un ruolo diverso dal CELVA, che ha una funzione più prettamente politica, però è altrettanto vero che questo costituisce un doppione inutile al quale vengono ascritte delle funzioni proprio per tenerlo in vita, almeno questa è la nostra impressione.
La terza perplessità riguarda il piano regionale delle acque, che era già stato previsto e disegnato in quella legge che poi non è stata accolta dalla Commissione di Coordinamento, del quale si sa ancora poco, perlomeno si sa quanto è scritto in questi pochi commi dell'articolo 7. La legge "Galli" lo sollecitava già dal 1994, le nostre norme di attuazione lo prevedono dal 1982, siamo in notevole ritardo, lo ha già detto lo stesso Assessore, pertanto vogliamo sapere come intende l'Assessore, con quale tempistica, con quale scadenza d'interventi, affrontare nei prossimi mesi o nel prosieguo di legislatura l'adozione di un piano che sia efficace per quanto riguarda il sistema idrico integrato.
PrésidentLa parole au Conseiller Cerise.
Cerise (UV)Non nascondo di avere un po' di perplessità a prendere la parola a quest'ora su un argomento così complesso.
Apprezzo questa proposta di legge perché è sicuramente un tentativo razionale ed efficace per uscire da quella posizione di stallo in cui ci si era venuti a trovare a seguito della non approvazione della legge precedente.
Volevo però richiamare l'attenzione del Consiglio e della Giunta su due riflessioni. La prima è per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo 7, laddove si dice che il Consiglio regionale può adottare misure di salvaguardia in attesa dell'approvazione del piano di cui all'articolo 2 e per un periodo massimo di 2 anni. Mi riferisco alla possibilità eventuale di mettere in piedi dei sistemi di salvaguardia in senso lato per vedere di affrontare delle situazioni molto critiche, una delle quali è dovuta ad uno scarso controllo che c'è sui prelievi per cui molto spesso assistiamo all'emungimento totale dell'acqua nei vari corsi d'acqua non senza delle grosse conflittualità fra gli stessi utenti che prelevano a livelli diversi su una stessa asta torrentizia o fluviale.
Un'altra sollecitazione riguarda l'opportunità di rivedere l'applicazione del deflusso minimo vitale e se è possibile ridurre i tempi che sono stati indicati nella delibera di Consiglio regionale del 22 febbraio 1995 nella quale si regolavano questi tempi, anche questo come eventuale strumento di salvaguardia.
Infine, un'ultima annotazione la volevo fare per quanto riguarda l'articolo 9, comma 2. Concordo pienamente, anzi ritengo molto opportuno che la Regione intervenga mediante finanziamenti in favore degli enti locali per la realizzazione d'infrastrutture idriche e d'interesse collettivo, eccetera; vorrei però sapere se è possibile studiare qualche meccanismo per il quale il finanziamento degli acquedotti sia condizionato all'esecuzione di opere di depurazione, cioè come titolo di preferenza.
Noi abbiamo delle situazioni in Valle d'Aosta, una di queste è per esempio l'alta Valle, dove in un'area tra l'altro molto interessante da un punto di vista ambientale, che sono prive di depuratore, allora anche per stimolare la costruzione d'impianti di depurazione in maniera da avere la restituzione di acque pulite, si potrebbe vedere di subordinare il finanziamento di acquedotti all'esecuzione di queste opere.
Concludo qui il mio intervento, purtroppo non ho potuto partecipare ai lavori delle commissioni e questo mi ha portato a fare queste considerazioni in questa sede, anziché farle in commissione.
PresidenteIl Consigliere Cerise è giustificato per dispensa pontificia.
La parole au Vice-président Viérin Marco.
Viérin M. (Aut)Vista l'ora sarò molto breve. Riprendo solo le parole dell'Assessore che correttamente ha anticipato un po' la debolezza di questa legge anche se questo disegno di legge è stato presentato proprio per la tempistica prevista dalla legge "Galli".
Ci sono però tutta una serie di questioni ancora aperte sotto l'aspetto generale dell'utilizzo e della proprietà delle acque in Valle d'Aosta. L'Assessore faceva cenno proprio a quello su cui abbiamo presentato un'interpellanza ovvero le norme di attuazione del decreto "Bersani", articolo 16, però in attesa di queste norme di attuazione abbiamo una situazione molto instabile e non ben definita.
Da un punto di vista meramente tecnico abbiamo delle forti preoccupazioni, come già espresse dal collega Tibaldi, sul discorso tariffario. Questo è un discorso molto complesso, come è complessa la macchina nel creare questi organismi di organizzazione generale dell'argomento trattato.
Sappiamo bene qual è l'attuale gestione degli acquedotti comunali e se andiamo a rivedere il discorso delle tariffe, dove abbiamo dei comuni che hanno fatto delle politiche rivolte a un miglior servizio con la minor spesa possibile, dovremo anche fare delle tariffe medie anche perché la legge prevede che sia la Giunta regionale a definire dei parametri. Non avendo però attualmente nessun riferimento da parte della Giunta su quali siano i parametri da seguire, su come vengano diversificate per categorie - si dice solo che verrà fatta una diversificazione -, è chiaro che un parere definitivo su questo disegno di legge non lo si può dare.
Non entro nel merito di altre questioni più secondarie, ma secondo noi le tre questioni principali sono proprio queste: tariffe, una situazione ancora molto incerta sul quadro generale visto che norme di attuazione non sono ancora state definite con la commissione?
(interruzione dell'Assessore Vallet, fuori microfono)
? sì, però manca ancora il discorso sull'articolo 16, è stato presentato? è stata vistata? Perché c'erano ancora due leggi che dovevano essere vistate, quella delle quote latte e questa, quindi rimane quella delle quote latte, mentre questa è stata vistata, allora tolgo il secondo dubbio.
Resta comunque il terzo, che a questo punto diventa il secondo, che è quello del discorso generale che poi vorrà fare la Giunta perché si dice entro 12 mesi dovrà preparare un certo discorso e io spero che ci sia concertazione con il BIM che è vero che rappresenta tutti i comuni, ma che mi auguro sia un po' più allargato anche perché tutti capiamo la situazione in essere degli acquedotti nei comuni.
Chiediamo di sapere in futuro come la Giunta intende muoversi su questi argomenti.
PrésidentJe ferme la discussion générale.
La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Vallet.
Vallet (UV)Le questioni che sono state affrontate sono sostanzialmente quattro.
La prima concerne il sistema tariffario. Qui la legge "Galli" introduce una rivoluzione per quanto riguarda il sistema delle tariffe, una rivoluzione che comunque non è eludibile. Partendo dal principio che l'acqua è una risorsa pubblica e quindi di tutti, che l'acqua è una risorsa che va risparmiata, prendendo atto che non è più possibile un uso indiscriminato di questa risorsa e che pertanto è necessario razionalizzarne e organizzarne meglio l'uso, si introduce il principio della definizione di una tariffa che deve essere commisurata alla quantità e alla qualità della risorsa messa a disposizione.
È evidente che, affinché al cittadino non venga imposto un costo spropositato, chi sarà chiamato a realizzare le strutture e poi a gestirle, dovrà organizzarsi in modo tale da disporre di strutture che consentano un utilizzo e una distribuzione razionale di questa risorsa.
La tariffa verrà determinata dai comuni che potranno essere organizzati singolarmente o per sottoambiti e, nel caso in cui decidano di associarsi ad altri comuni, la tariffa dovrà riguardare l'intera associazione dei comuni e dovrà essere uguale.
Alla Regione spetta il compito di definire parametri e criteri e di definire quelle che saranno le voci che dovranno essere tenute in considerazione dagli enti locali per la definizione della tariffa.
Seconda questione. È evidente che per gestire questo sistema, che è un sistema complesso e di questo bisogna prendere atto, si devono individuare dei momenti di confronto e dei momenti di organizzazione.
Avremmo potuto definire un ulteriore ente, le cosiddette direzioni d'ambito che esistono nelle altre regioni; facendo riferimento a quelle che sono le strutture appena individuate dalla legge n. 54/98 ci è parso intelligente fare riferimento al BIM, che con la legge n. 54 è assurto al ruolo di ente locale. Il BIM è dotato di organizzazione e soprattutto di risorse finanziarie, nel BIM sono rappresentati tutti i 74 comuni per cui c'è sembrato superfluo individuare un altro ente. Avremmo potuto far riferimento ad esempio al Consiglio permanente degli enti locali che ugualmente rappresenta tutti i 74 comuni.
Abbiamo valutato però che era meglio il BIM proprio perché dispone già di organizzazione e soprattutto dispone di risorse. Sarà più facile per i comuni delegare funzioni e far svolgere compiti al BIM che non magari alle comunità montane o al Consiglio permanente degli enti locali perché al BIM non sarà necessario attribuire risorse per farlo essendo questo già dotato di risorse proprie. C'è sembrato anche questo un modo di rivalutare il ruolo del BIM.
Per quanto riguarda il piano regionale delle acque, l'Amministrazione regionale dispone di una quantità di dati che non so a cosa può essere paragonata, è un mare di dati. Si tratta di definire adesso attraverso quale strumento organizzare e razionalizzare questi dati a disposizione per costruire quello che dovrà essere lo strumento principale dell'organizzazione e della programmazione per la gestione della risorsa idrica.
Il Consigliere Tibaldi mi chiede d'individuare dei tempi; credo che, vistata la legge, nel corso dell'autunno sarà necessario individuare bene il percorso per attivarsi concretamente nella primavera prossima. Non voglio sbilanciarmi né in senso ottimistico né in senso pessimistico.
Per quanto riguarda i suggerimenti del Consigliere Cerise, per quanto riguarda l'articolo 9, comma 2, sarà necessario definire dei criteri per valutare le priorità.
La legge prevede che gli enti locali insieme definiscano il programma degli interventi ed è evidente che in quella sede andranno studiati dei criteri di priorità.
Per quanto riguarda le misure di salvaguardia, la delibera del Consiglio regionale che ha introdotto il minimo deflusso vitale è uno strumento di salvaguardia per antonomasia. Qui il problema è quello di verificare l'efficacia di queste misure perché non basta scrivere nelle concessioni quale deve essere il minimo rilascio necessario, ma bisogna che questo minimo rilascio poi sia rispettato dai concessionari.
PrésidentOn passe à l'examen de la loi dans le nouveau texte élaboré par la IVème Commission. Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents: 32
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 7 (Beneforti, Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents: 32
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 7 (Beneforti, Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents: 32
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 7 (Beneforti, Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents: 32
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 7 (Beneforti, Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents: 32
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 7 (Beneforti, Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents: 32
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 7 (Beneforti, Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents: 32
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 7 (Beneforti, Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents: 32
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 7 (Beneforti, Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents: 33
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 7 (Beneforti, Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Il y a un amendement présenté par l'Assesseur Vallet dont je donne la lecture:
Emendamento Dopo l’art. 9 è aggiunto il seguente:
Articolo 10
(Norma di salvaguardia)
1. Sono fatte salve le forme associative e le altre forme di collaborazione di ambito sovraregionale, previste dalla normativa vigente, già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Je soumets au vote l'amendement:
Conseillers présents: 33
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 7 (Beneforti, Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Viérin M.)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 33
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 7 (Beneforti, Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Viérin M.)
Le Conseil approuve.