Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 713 del 24 giugno 1999 - Resoconto

SÉANCE DU 24 JUIN 1999 (MATIN)

OGGETTO N. 713/XI Disegno di legge: "Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)".

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Con la presente legge la Regione Valle d'Aosta disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Le relative norme si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e delle soste, ai produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti).

3. La Giunta regionale può emanare appositi provvedimenti per la disciplina degli aspetti attuativi della presente legge.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini degli articoli che seguono, si intendono:

a) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59);

b) per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del d.lgs. 114/1998;

c) per concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;

d) per posteggio fuori mercato, un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati;

e) per società di persone, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;

f) per settori merceologici, il settore alimentare ed il settore non alimentare di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998;

g) per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'articolo 5 del d.lgs. 114/1998;

h) per produttori agricoli, i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della l. 59/1963;

i) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

j) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

k) per presenza in un mercato, il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

l) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;

m) per autorizzazioni temporanee, le autorizzazioni rilasciate a coloro che siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti, in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, nei limiti dei posteggi appositamente individuati.

Articolo 3 (Caratteristiche ed articolazione merceologica delle manifestazioni)

1. I mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:

a) annuali, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno;

b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non superiore a sei mesi l'anno;

c) straordinari, qualora si tratti di edizioni aggiuntive dello stesso mercato, in giorni diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.

2. I Comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi delle fiere e dei mercati oppure dei posteggi istituiti fuori mercato, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il settanta per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.

3. Al fine di consentire, nell'ambito dell'Osservatorio regionale del commercio e del turismo di cui all'articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche, la ripartizione merceologica dei posteggi di cui al comma 2 è effettuata con riferimento alle categorie di prodotti indicate nell'allegato A.

4. Per il soddisfacimento di specifiche esigenze, i Comuni possono prevedere l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato, appositamente individuati.

5. Al fine di valorizzare specifiche aree urbane o rurali, nonché specifiche tradizioni locali, attività culturali, economiche e sociali, i Comuni possono istituire fiere o manifestazioni commerciali che si svolgono su aree pubbliche o private di cui abbiano la disponibilità. A tali manifestazioni partecipano prioritariamente gli operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche e nei posteggi in eccedenza possono essere ammessi a partecipare anche i soggetti iscritti nel Registro delle imprese.

Articolo 4 (Requisiti per l'esercizio dell'attività)

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o da società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998 ed al rilascio delle prescritte autorizzazioni.

2. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.

3. L'aggiunta di un settore merceologico al contenuto dell'autorizzazione è subordinata alla sola verifica dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998.

4. È ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto, persona fisica o società. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.

5. È consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

CAPO II DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 5 (Autorizzazione di tipo A)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune dove questo si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, e non può essere ceduta se non con l'insieme del complesso dei beni, per mezzo del quale ciascuna autorizzazione viene utilizzata, ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune, adottata per motivi di pubblico interesse.

3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:

a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;

b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, al di fuori del tempo di utilizzazione dei posteggi.

4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che fosse già titolare di più concessioni di posteggio all'entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche) o che si tratti di società cui vengano conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.

5. In relazione a quanto disposto all'articolo 4, comma 5, è ammesso in capo ad uno stesso soggetto, persona fisica o società, il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

6. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, l'operatore può utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Articolo 6 (Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A)

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico ed i criteri di priorità di accoglimento delle istanze di cui al comma 4.

2. Entro il 14 gennaio ed il 14 luglio di ciascun anno, i comuni fanno pervenire all'Assessorato competente in materia di commercio, i propri bandi ai fini della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta entro i successivi trenta giorni.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni sono inoltrate ai Comuni a partire dalla data di pubblicazione dei bandi nel Bollettino ufficiale e debbono pervenire nel termine massimo di trenta giorni da essa. Le domande pervenute ai Comuni fuori termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a novanta giorni, a tal fine fissato dai Comuni, decorso il quale l'istanza deve considerarsi accolta.

4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto, prescindendo dal fatto di aver potuto o meno svolgere l'attività;

b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;

c) altri eventuali criteri integrativi disposti dal Comune ed indicati nel bando;

d) ordine cronologico di spedizione.

5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione merceologica dei posteggi, è redatta distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. È ammesso inoltrare istanza per l'inserimento in più graduatorie.

6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

7. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo, e sono rilasciate dai Comuni, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:

a) ai produttori agricoli di cui alla l. 59/1963;

b) a posteggi fuori mercato.

Articolo 7 (Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A)

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario inoltra al Comune sede del posteggio la comunicazione di subingresso, allegandovi l'autorizzazione originale e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998.

2. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento che deve avvenire entro un anno.

3. Nel caso di cessione per causa di morte, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'attività, i quali, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

4. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche, i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.

5. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente ad uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio, nell'ambito di un mercato a cadenza giornaliera.

6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.

Articolo 8 (Autorizzazione di tipo B)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società.

2. L'autorizzazione di tipo B abilita:

a) all'esercizio del commercio in forma itinerante;

b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;

c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;

d) alla vendita al domicilio, come definito all'articolo 28, comma 4, del d.lgs. 114/1998.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo, decorso detto periodo, di spostamento di almeno cinquecento metri e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e s'intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine, non superiore a novanta giorni, fissato dal Comune stesso.

5. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo B, l'interessato ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di nuova residenza o sede legale che provvede al rilascio della nuova autorizzazione, previo ritiro dell'autorizzazione originaria ed alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi dell'autorizzazione precedente ai fini della conservazione delle priorità.

6. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede ad inoltrare al proprio Comune di residenza la comunicazione di subingresso, allegandovi l'autorizzazione originale e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il titolo originale è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7.

Articolo 9 (Revoca e sospensione delle autorizzazioni)

1. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;

b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;

c) nel caso di subingresso, qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;

d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione del posteggio ricadenti nell'anno concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca;

e) qualora vi siano rilevanti motivi di pubblico interesse. In tal caso la revoca è disposta senza oneri per il Comune e con diritto dell'operatore ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, se possibile economicamente equivalente salvo nel caso di spostamento di fiere o mercati.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, i Comuni, per gravi e comprovati motivi indicati dal richiedente, possono disporre la sospensione dei termini di revoca dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un congruo termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

4. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 114/1998. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa di cui all'articolo 21. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

CAPO III PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 10 (Criteri per la razionalizzazione del commercio su aree pubbliche)

1. Al fine di promuovere un equilibrato sviluppo del commercio su aree pubbliche in relazione alla rete di vendita al dettaglio in sede fissa, la Giunta regionale, acquisito il parere delle rappresentanze degli enti locali ed operata la consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, ha facoltà di emanare indirizzi per i Comuni, ai fini della determinazione dell'ampiezza complessiva delle aree da destinare alle fiere e ai mercati e del numero dei posteggi, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 114/1998.

2. Prima di procedere all'istituzione di nuove fiere e mercati, i Comuni curano la riqualificazione ed il potenziamento dell'offerta esistente, promuovendo l'ampliamento del numero e delle dimensioni dei posteggi già previsti, avendo come obiettivo almeno trentadue metri quadri per posteggio.

3. Nell'individuare eventuali aree per fiere o mercati di nuova istituzione o da trasferire, i Comuni tengono conto principalmente:

a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica ed il riequilibrio dell'offerta nelle varie parti del territorio, anche in relazione alla rete distributiva in sede fissa;

b) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico, naturalistico e ambientale;

c) delle esigenze di polizia stradale, con particolare riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento del traffico;

d) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria.

4. I Comuni possono istituire fiere o mercati specializzati solo previa verifica che il presumibile bacino di utenza, nelle sue componenti stanziale e turistica, sia in grado di sostenere adeguatamente la creazione di iniziative a merceologie limitate, tenuto conto dell'esistenza di eventuali analoghe iniziative in altri Comuni e del servizio offerto dalle altre forme di distribuzione.

5. Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno venticinque posteggi debbono prevedersi, ove non esistenti e qualora vengano richiesti, non meno di due ulteriori posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari o dell'artigianato, tipici della Valle d'Aosta.

6. I Comuni contermini, in numero di due o più, qualora nei rispettivi mercati si verifichi una caduta sistematica della domanda o la presenza media di un numero troppo esiguo di operatori o altra causa persistente di scarsa funzionalità ed attrattività possono, sulla base di un comune progetto e sentite le rappresentanze sindacali degli operatori, deliberare la riduzione della frequenza di svolgimento dei propri mercati ed il loro contestuale ampliamento dimensionale. In tale ipotesi il rilascio delle nuove autorizzazioni e l'assegnazione dei posteggi aggiuntivi non è subordinato alla procedura ordinaria di cui all'articolo 6, ma è disposto, per ciascun mercato, a favore degli operatori già presenti in quelli degli altri Comuni che hanno partecipato al progetto. La scelta dei posteggi è effettuata sulla base dell'anzianità di frequenza e, a parità di questa, dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese.

7. Qualora in un Comune venga disposto lo spostamento definitivo di mercati in altra sede ovvero la soppressione di parte di un mercato con contestuale creazione di un secondo mercato, gli operatori hanno diritto alla conservazione dell'anzianità ed alla riassegnazione dei posteggi sulla base delle loro scelte, effettuate tenendo conto delle priorità di cui all'articolo 6, comma 4.

8. Il disposto del comma 7 non si applica:

a) alle sospensioni temporanee dei mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;

b) al trasferimento temporaneo di mercati;

c) alla variazione di data di svolgimento.

9. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, informati gli operatori in esso presenti nelle forme più idonee, può accogliere eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 6, comma 4.

10. Il Comune può consentire il cambio di posteggio di due operatori, mediante riassegnazione a ciascuno di essi del posteggio dall'altro contestualmente rinunciato.

11. Le procedure di cui ai commi 9 e 10 non sono esperibili nel periodo in cui è in corso la procedura di assegnazione di nuovi posteggi prevista all'articolo 6.

Articolo 11 (Deliberazioni comunali)

1. I Comuni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale o, in assenza, a livello regionale dei consumatori e delle imprese del commercio, con apposita deliberazione consiliare, ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 114/1998, provvedono al riordino del settore del commercio su aree pubbliche. La deliberazione, che è aggiornata di norma ogni quattro anni, contiene in particolare:

a) la ricognizione di fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date e aree di svolgimento;

b) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;

c) la definizione di eventuali priorità integrative;

d) le determinazioni in materia di posteggi per i produttori agricoli di cui alla l. 59/1963;

e) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante;

f) le determinazioni in materia di aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;

g) la determinazione degli orari di vendita;

h) le norme procedurali, ai sensi dell'articolo 28, comma 16, del d.lgs. 114/1998;

i) la ricognizione ed il riordino delle concessioni di posteggio;

j) il riordino e l'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza;

k) le eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate non tributarie, ai sensi dell'articolo 28, comma 17, del d.lgs. 114/1998.

2. Nella deliberazione di riordino del settore sono stabiliti obiettivi specifici, da conseguire con un programma articolato in fasi operative con scadenze temporali, avendo cura, in particolare, di conseguire nel minor tempo possibile:

a) l'integrazione degli interventi in materia di commercio su aree pubbliche con quelli previsti per il commercio su area privata o sede fissa ai sensi del d.lgs. 114/1998, con particolare riguardo agli interventi nei centri storici ed alle possibili sinergie dei due settori nell'ambito dei centri polifunzionali di servizio previsti dalla normativa regionale;

b) il miglioramento generalizzato delle condizioni igienico-sanitarie delle attività di vendita, mediante la predisposizione di programmi di controllo e la contestuale messa a disposizione di infrastrutture e servizi adeguati;

c) la maggiore tutela ed informazione del consumatore, anche attraverso l'introduzione dell'obbligo di indicazione dei prezzi in Euro, all'interno di fiere e mercati.

3. I Comuni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale o, in assenza, a livello regionale delle imprese del commercio, emanano regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:

a) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e della eventuale destinazione merceologica;

b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;

d) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;

e) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;

f) le norme atte a promuovere una maggiore informazione e la tutela dei consumatori.

4. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto solo in aree previamente determinate e per motivi di:

a) tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale;

b) sicurezza nella circolazione stradale;

c) tutela igienico-sanitaria;

d) compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse.

5. I singoli Comuni, anche mediante accordi con altri Comuni, possono individuare appositi percorsi ed aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, in generale o a determinate condizioni o in particolari orari, nonché distanze minime da rispettare nei confronti di mercati o fiere nei giorni di svolgimento.

6. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, i Comuni possono stipulare convenzioni con Aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso l'esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

Articolo 12 (Adempimenti nei confronti dell'Osservatorio regionale del commercio e del turismo)

1. Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche da parte dell'Osservatorio regionale del commercio e del turismo, nonché di consentire un'adeguata divulgazione delle informazioni, i comuni trasmettono all'Assessorato regionale competente in materia di commercio:

a) le deliberazioni di riordino del settore di cui all'articolo 11, comprensive degli allegati tecnici;

b) un prospetto riassuntivo trimestrale contenente il numero ed il tipo, con indicazione dell'eventuale posteggio, delle autorizzazioni rilasciate, sospese, cessate o revocate;

c) un prospetto riassuntivo annuale con la stima dell'afflusso dei consumatori, residenti e turisti, alle varie manifestazioni.

CAPO IV NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Articolo 13 (Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere)

1. Coloro che intendono partecipare alle fiere, e vi sono abilitati ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del d.lgs. 114/1998, debbono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. I Comuni, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redigono la graduatoria di queste, individuando in tal modo gli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;

b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;

c) altri criteri sussidiari disposti dal Comune;

d) ordine cronologico di spedizione dell'istanza.

3. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi delle fiere per categoria merceologica, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. È ammesso inoltrare istanza per l'inserimento in più graduatorie.

4. Le graduatorie di cui ai commi 2 e 3 sono affisse all'Albo pretorio, per almeno dieci giorni, prima della data della manifestazione.

Articolo 14 (Assegnazione temporanea di posteggi nei mercati e nelle fiere)

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata dal Comune di volta in volta, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 6, comma 4, indipendentemente dai prodotti trattati, con il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

2. L'assegnazione temporanea dei posteggi ordinariamente riservati ai produttori agricoli di cui alla l. 59/1963, avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.

3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box ed altre strutture fisse.

4. L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione, non sono risultati fra gli aventi diritto, seguendo l'ordine della graduatoria;

b) inserimento degli altri operatori presenti, secondo i criteri di cui all'articolo 13, comma 2.

Articolo 15 (Computo delle presenze)

1. Il computo delle presenze, nei mercati e nelle fiere, è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare; i Comuni tengono il registro delle presenze e ne curano l'affissione presso gli uffici comunali, in modo che chiunque possa prenderne visione.

2. Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essa intende partecipare.

3. I Comuni, per motivi di viabilità, possono disporre il divieto di abbandono della fiera o del mercato nel corso del loro svolgimento.

Articolo 16 (Orari del commercio su aree pubbliche)

1. I Comuni stabiliscono gli orari dell'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) in assenza di apposita determinazione liberamente assunta dai Comuni, l'orario degli operatori su aree pubbliche in forma itinerante coincide con quello stabilito per gli esercizi al dettaglio;

b) l'orario dei mercati deve tener conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino;

c) i Comuni possono prevedere orari particolari per l'esercizio di commercio su aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande.

2. È consentita, previo parere delle associazioni di categoria del commercio e dei consumatori, l'istituzione di mercati e fiere domenicali.

3. I Comuni, se a ciò non ostino preminenti motivi di pubblico interesse, debbono evitare lo spostamento di data dei mercati nei casi di coincidenza con festività.

4. I Comuni, per motivi di pubblico interesse, possono stabilire deroghe e limitazioni in materia di orari a carattere transitorio.

5. Relativamente al commercio in forma itinerante, i Comuni possono disporre il divieto di esercizio nel periodo giornaliero di svolgimento di fiere o mercati, anche relativamente a tutto il territorio comunale, per evitare la dispersione delle risorse e favorire la piena riuscita di dette manifestazioni.

Articolo 17 (Aree particolari)

1. Senza permesso scritto e datato del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

2. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere, mercati e posteggi fuori mercato previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali di cui alla presente legge.

3. Nel caso di cui al comma 2, coloro che cedono la disponibilità dell'area, possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio.

Articolo 18 (Uso di automezzi)

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di automezzi avviene nell'osservanza delle norme di polizia stradale ed igienico-sanitaria.

2. L'uso di automezzi all'interno di fiere e mercati è consentito negli appositi spazi indicati dai Comuni nelle deliberazioni di cui all'articolo 11 o, in assenza, dal Comando della Polizia municipale.

3. Gli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica con posteggi assegnati su un mercato domenicale, o comunque coincidenti con giornate festive e prefestive, possono circolare nel territorio regionale per il percorso necessario allo svolgimento della loro attività, anche con automezzo di portata superiore a settantacinque quintali.

CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19 (Adempimenti dei comuni)

1. Fino alla data di approvazione da parte del Comune della deliberazione consiliare di riordino del settore del commercio su aree pubbliche, di cui all'articolo 11, comma 1:

a) non possono essere rilasciate nel Comune nuove autorizzazioni di tipo A;

b) non possono essere istituiti o ampliati il numero di posteggi, fiere, mercati e posteggi fuori mercato;

c) non possono essere emanate nuove disposizioni in materia di commercio in forma itinerante, salvo i casi di necessità e emergenza.

2. Decorso il termine di centottanta giorni previsto all'articolo 11, comma 1, senza che il Comune abbia deliberato in merito al riordino del settore, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 18, del d.lgs. 114/1998, provvede, in via sostitutiva, all'adozione delle misure necessarie, compresa l'eventuale nomina di un commissario ad acta.

Articolo 20 (Conversione delle autorizzazioni)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) i Comuni in cui sono localizzati i posteggi convertono d'ufficio le autorizzazioni e le relative concessioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, agli operatori su posteggio in tante autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del d.lgs. 114/1998, quante sono le concessioni di posteggio già rilasciate;

b) i Comuni di residenza o sede legale degli operatori della regione convertono d'ufficio le autorizzazioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, per il commercio in forma itinerante, nelle nuove autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del d.lgs. 114/1998.

2. La conversione d'ufficio comporta l'annotazione su ciascuna autorizzazione delle caratteristiche merceologiche di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 114/1998 e dei titoli di priorità.

3. I Comuni inviano agli operatori comunicazione dell'avvenuta conversione dell'autorizzazione, invitandoli a ritirare, nel termine di novanta giorni, il nuovo titolo con contestuale deposito dell'originale.

4. Fino a che le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa previgente non sono state convertite, esse conservano integralmente la loro validità.

Articolo 21 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6)

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche) è sostituita dalla seguente:

"d) più in generale, le manifestazioni disciplinate dal titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) e dalle corrispondenti disposizioni regionali.".

Articolo 22 (Abrogazioni)

Sono abrogate:

a) la legge regionale 2 maggio 1995, n. 12;

b) la legge regionale 4 maggio 1998, n. 24.

Articolo 23 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato

(Omissis)

Président Le projet de loi n° 29 a été élaboré dans un nouveau texte par la Ière et la IVème Commission, qui ont formulé un avis à la majorité favorable sur le projet de loi en soi-même; la IIème Commission a également formulé à la majorité son avis, avec un amendement au nouveau texte, que vous trouvez dans la pièce jointe à l'ordre du jour.

La parole au rapporteur Conseiller Piccolo.

Piccolo (FA) Vi avrei risparmiato la lettura della relazione qualora avessimo fatto l'oggetto ieri sera, vi risparmieremo però le due relazioni, ma in compenso ne leggerò una anche a nome e per conto del collega Ottoz.

Permettetemi in premessa innanzitutto di ringraziare, anche a nome del collega Ottoz, per la fattiva collaborazione offerta da coloro che hanno fatto parte del gruppo di lavoro, e cioè i rappresentanti degli enti locali e delle categorie interessate, i funzionari dell'Assessorato competente e gli esperti del settore.

Inoltre vorrei anche in questa occasione, come per la precedente legge sul commercio in sede fissa, complimentarmi con l'Assessore e la Giunta regionale nel coinvolgere sin dall'inizio dei lavori per la stesura di questo disegno di legge tutte le componenti interessate. L'ultimo doveroso ringraziamento va ai colleghi consiglieri delle tre Commissioni, la I, la II e la IV, che hanno contribuito a modificare il disegno di legge approvato dalla Giunta regionale con una serie di emendamenti che sono stati il frutto delle audizioni e delle proposte scritte e avanzate dai rappresentanti degli enti locali e delle categorie interessate, rendendo quindi più rispondente il testo di legge alle esigenze, oltre che degli operatori del settore, anche dei cittadini valdostani.

Fatte queste doverose premesse di carattere informativo, entro ora nel merito del disegno di legge, tralasciando le parti più tecniche, in quanto sono state esplicitate in modo più puntuale ed esauriente nella relazione che accompagna il disegno di legge approvato dalla Giunta regionale.

Il decreto "Bersani", come sapete, nella sua configurazione di legge-quadro, ha l'indubbio pregio di riunire tutta una serie di regole in precedenza disperse in un ampio numero di discipline legislative specifiche: i principi generali del "commercio in sede fissa" - di recente approvazione - ed un'altra rilevante parte della distribuzione commerciale, ossia quella svolta su aree pubbliche, comunemente definita "commercio ambulante".

Permettetemi a questo punto di fare un breve cenno storico in merito a questo tipo di commercio.

La normativa relativa al "commercio su aree pubbliche" ha una storia che risale, nel suo passaggio più significativo, alla separazione della legge n. 426/71 operata con la legge n. 398/76 e con il D.M. 15 gennaio 1977 di attuazione, con la quale, pur differenziando questi operatori in virtù delle modalità e dei fattori del servizio reso ai consumatori ed eliminando l'obbligo di iscrizione al registro di pubblica sicurezza previsto nella disciplina precedente, non è evidente ancora il perseguimento di una "pari dignità", con gli altri tipi di commercio, discriminazione ravvisabile per esempio in una concezione della struttura imprenditoriale - infatti le autorizzazioni prima potevano essere rilasciate unicamente a persone fisiche con non più di due dipendenti -, del tutto residuale dunque rispetto al "commercio in sede fissa".

Inoltre, anche a livello della programmazione della rete distributiva, il potere attribuito agli enti locali ha finito per parcellizzare eccessivamente gli interventi, con un fenomeno non molto dissimile alla "polverizzazione" del piccolo dettaglio, frutto della prima applicazione della legge n. 426/71.

Questo stato di cose, con la situazione di minore attenzione che la connotava, è venuta meno con la successiva legge n. 112/91, i cui punti principali possono essere ravvisati innanzitutto nella raggiunta consapevolezza della grande potenzialità di questa forma di commercio che, è in grado, al contrario, di reagire agli stimoli della domanda con maggiore prontezza di quanto sia in grado normalmente di fare il dettaglio tradizionale. In questo modo si è ridato il giusto rilievo a questi operatori, mantenendo un filo conduttore non in posizione gerarchicamente subordinata, con i principi cardine contenuti nella legge 426/71.

Per quanto attiene le autorizzazioni, una importante innovazione è stata quella di evitare la predetta parcellizzazione, stabilendo, accanto alle condizioni di tempo e di luogo fissate dai Comuni, la Regione quale referente per la gestione delle attività da svolgersi al di fuori del territorio comunale "per il commercio itinerante", ovvero qualora avvengano su aree date in concessione solo per alcuni giorni della settimana.

Così facendo, si è inteso raggiungere l'obiettivo della legge di conseguire una maggiore funzionalità del servizio da rendere al consumatore, nonché il riequilibrio fra le varie forme di vendita, in una integrazione-coordinazione che trova la sua definitiva consacrazione nel decreto "Bersani".

La legge n. 112/91 è stata successivamente integrata con il decreto attuativo n. 248/93, che ha finito per determinare una serie di problemi applicativi soprattutto a carico dei Comuni, su alcuni punti fondamentali, fra i quali: la determinazione dei settori merceologici, la priorità nell'assegnazione dei posteggi nelle fiere e nei mercati, nonché nel rilascio dell'autorizzazione di tipo B (quella sul posteggio fisso per alcuni giorni della settimana), sui quali è stato necessario un nuovo intervento chiarificatore principalmente con il D.M. n. 350/96.

La situazione relativa al "commercio su aree pubbliche", già considerando questa mia breve e schematica trattazione, rende evidente non solo le istanze degli operatori del settore a un giusto riconoscimento da parte della Regione, ma anche la necessità di arrivare in tempi brevi a quella confluenza disciplinare necessaria per non ottenere, su un comparto come quello della distribuzione, un differente livello di gestione amministrativa a fronte di esigenze per certi aspetti similari.

Il decreto "Bersani" ha dedicato infatti un apposito titolo, il decimo, ai principi per la disciplina regionale sul "commercio su aree pubbliche".

Una delle norme che più caratterizzano le nuove disposizioni rispetto a quelle contenute nella disciplina di cui alla legge n. 112/91, è la totale rinuncia da parte dello Stato ad ogni tentativo di regolamentare lo svolgimento dell'attività nelle fiere, il cui compito di stabilire le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime, è attribuito alla Regione.

Alle regioni spetta inoltre il potere di indicare le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche, ai criteri per il rilascio, la revoca e la sospensione dell'autorizzazione nei casi previsti dall'articolo 29 al subingresso, ai criteri per l'assegnazione dei posteggi, agli indirizzi in materia di orari, fermo restando la competenza del sindaco a fissare i medesimi.

I criteri di programmazione regionale saranno riferiti ai medesimi ambiti territoriali che il decreto fissa per la programmazione degli esercizi su aree private e cioè alle aree metropolitane omogenee, alle aree sovracomunali configurabili come unico bacino di utenza, ai centri storici e ai centri di minore consistenza demografica.

In relazione a tali ambiti, alla densità della rete distributiva esistente e della popolazione residente fluttuante, la Regione indicherà ai Comuni i criteri per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati quotidiani o di diversa cadenza, per l'istituzione dei mercati tematici destinati a merceologie esclusive o particolari, oltre naturalmente ai criteri per lo svolgimento delle fiere.

Degna di nota la funzione di valorizzazione e di salvaguardia del servizio commerciale delle aree urbane, rurali, montane ed insulare che assegna alla Regione e ai Comuni la facoltà di stabilire particolari agevolazioni fino all'esenzione per i tributi ed altre entrate di rispettiva competenza (si pensi alla tassa-tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, alla TOSAP - canone di concessione per l'occupazione del suolo pubblico), per le attività effettuate in posteggi posti in Comuni o frazioni con popolazione inferiore a 3000 abitanti e nelle zone periferiche delle altre aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni, realtà piccole che sono per la maggior parte nella nostra regione.

È invece riservato ai Comuni, una volta emanati gli indirizzi regionali, stabilire l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio delle attività, le modalità di assegnazione dei posteggi, la superficie degli stessi, i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti, un settore questo che occorre cercare di potenziare sempre più.

Fra le innovazioni significative sottolineo la previsione, contenuta nell'articolo 28, comma 15, del decreto "Bersani", concernente la facoltà per i Comuni di determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere. Tale disposizione consentirà ai Comuni di caratterizzare le manifestazione mercatali o fieristiche per la presenza di determinati prodotti e di assicurare costantemente il rispetto della disciplina igienico sanitaria, in relazione alla necessità di collegare i posteggi nei quali si effettua la vendita di prodotti alimentari con i relativi allacci idrici, elettrici e fognari.

I Comuni dovranno inoltre provvedere ad individuare le aree pubbliche aventi valore archeologico, artistico, ambientale, nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari a salvaguardia delle aree stesse. Altri divieti e limitazioni potranno essere previsti per motivi di pubblico interesse, quali quelli della viabilità o dei profili igienico-sanitari.

Infine, i Comuni delibereranno le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande per il rilascio dell'autorizzazione, prevedendo la formazione del silenzio-assenso per il caso in cui non venga comunicato all'interessato il diniego entro un termine fissato.

In caso di inerzia dei Comuni, la Regione si sostituirà ad essi adottando le necessarie norme che resteranno in vigore finché verranno approvate quelle comunali.

Per concludere, ritengo comunque che sia il caso in estrema sintesi di rimarcare alcune caratteristiche del disegno di legge, evidenziando che:

- anche per il commercio su aree pubbliche l'articolo 1, comma 2, del decreto "Bersani" contiene una riserva particolare a favore delle regioni a statuto speciali, le quali provvedono secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, ossia nel nostro caso tenendo conto delle esigenze specifiche del contesto autonomo della Valle d'Aosta;

- prevede due distinti tipi di autorizzazione, a seconda dell'uso o meno di un posteggio per l'esercizio delle attività;

- ripartisce le manifestazioni in mercati e fiere, queste ultime aventi cadenza superiore al mese, con possibilità in entrambi i casi di articolazione merceologica dei posteggi, compresa la previsione dei mercati destinati a merceologie esclusive, e di stabilire caratteristiche tipologiche delle fiere;

- esplicita la competenza regionale nel fornire criteri ed indicazioni in merito alle modalità di esercizio delle attività, le procedure autorizzatorie, l'assegnazione dei posteggi, gli orari, nonché per quanto attiene specificatamente all'aspetto programmatorio, la determinazione delle aree e il numero dei posteggi;

- infine definisce le competenze dei Comuni nel rilascio delle autorizzazioni e concessioni di posteggio, nella determinazione dell'ampiezza delle aree da destinare a commercio e più in generale nella concreta determinazione delle modalità di esercizio delle attività.

Il provvedimento oggi in discussione, dunque, sviluppa organicamente le competenze demandate dal decreto "Bersani", dando ampio risalto ad alcuni profili tecnici necessari al corretto svolgimento dei compiti assegnati ai comuni, quali quelli di tipo procedurale, la concertazione con le rappresentanze sindacali dei consumatori, la previsione di una generale ricognizione dello stato del commercio su aree pubbliche nella regione, al fine di orientarne efficacemente lo sviluppo in una visione moderna che ne esalti il ruolo, al contempo integrativo e alternativo nei confronti del commercio in sede fissa.

Concludendo, con questo tipo di disegno di legge, che coniuga le esigenze del commercio ambulante e degli enti locali, si intende valorizzare e salvaguardare il commercio nelle piccole realtà comunali valdostane e disciplinare la materia delle fiere e delle sagre paesane, garantendo il rispetto della normativa di settore e conservando le caratteristiche di tradizione e tipicità di queste manifestazioni, permettendo quindi la vendita dei prodotti tipici locali nei mercati e nelle fiere, una previsione importante volta a promuovere la produzione artigianale tipica caratteristica di una realtà qual è quella valdostana.

Comunico infine che il presente disegno di legge ha avuto il parere favorevole delle tre commissioni competenti e propongo alcuni emendamenti al testo predisposto dalle commissioni consiliari in relazione alla richiesta FIVA-ASCOM-CONFCOMMERCIO.

Per concludere con una battuta, direi che il rappresentante della categoria della FIVA ha sicuramente raggiunto il suo obiettivo e trattandosi di legge sul commercio, per il quale vale il detto che "la propaganda è l'anima del commercio", lui sicuramente questa l'ha fatta e l'ha fatta molto bene!

Président La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (PVA-cU) Non condivido il parere così entusiasta del relatore. A mio avviso il testo che andiamo ad esaminare è invece l'esempio di come non dovrebbe essere fatta una legge e di come non dovrebbe essere svolto il lavoro nelle commissioni, dettato il più delle volte dalla fretta di finire, dalle esigenze - che comprendo - dell'Assessore di portare in fretta in Consiglio il testo di legge, e anche dettato dallo zelo a volte del Presidente della Commissione che nell'interpretare i "desiderata" della Giunta diventa quasi più realista del re stesso.

Intanto questo è un disegno di legge che è un miscuglio, è legge, cioè dà indicazioni di principi generali, ed è anche regolamento, nel senso che vengono esplicitati nei dettagli comportamenti precisi, che devono essere assunti dai diversi soggetti. A mio avviso andava fatta una scelta diversa, più chiara, più semplice, più rispettosa dell'autonomia dei Comuni. Noi parliamo sempre di semplificazione della normativa, di sburocratizzazione, diciamo sempre che il nostro interlocutore diretto è il cittadino, con il quale vogliamo dialogare, e che intendiamo normare un'attività in modo tale che il cittadino si riconosca anche. Sfido qualcuno a leggere questa legge e ad interpretarla, a capire tutte le varie connessioni che ci sono, sia nel linguaggio, sia nel modo con cui è costruita.

Sarebbe stato sufficiente indicare nella legge alcuni principi generali, alcuni di quei principi che il relatore ha ricordato nella sua relazione; penso, per esempio, ad alcuni criteri per stilare le graduatorie, per accedere all'utilizzo dei posteggi; all'indicazione delle procedure con cui va garantita la trasparenza, quindi le modalità con cui i commercianti possono accedere alle informazioni; all'indicazione chiara delle procedure con cui si ottengono le varie autorizzazioni.

Forniti alcuni elementi normativi chiari, andava lasciata ai Comuni l'autonomia delle decisioni di come intervenire, di come muoversi per disciplinare l'attività del commercio ambulante nel proprio territorio.

Mi si potrebbe obiettare che il Celva ha condiviso tutto il disegno di legge, ha presentato una serie di emendamenti e di proposte che sono state accettate, e che pertanto sto dicendo cose che non rispondono alle richieste dei Comuni. Ma certamente; nel momento in cui si presenta ai Comuni una bozza in cui già si scende nei singoli dettagli normativi, è chiaro che i Comuni intendono verificare l'adeguatezza di questi dettagli alle loro esigenze, ed è quindi chiaro che completano, suggeriscono, integrano.

Anche le stesse associazioni di categoria hanno visto accolte le loro richieste, i loro emendamenti, ma io non penso che sia compito del legislatore procedere ad un collage dei diversi emendamenti, delle diverse proposte che sono avanzate dai soggetti interessati, altrimenti ci troveremmo di fronte a leggi che sono non tanto un puzzle, perché il puzzle richiede un disegno organico chiaro, ma quasi un "pot-pourri" come è in parte questa legge. E questa mescolanza di regolamenti e di leggi, d'inserimento di richieste diverse da parte delle varie categorie, tutto questo avviene perché non c'è una linea politica chiara.

La Regione avrebbe dovuto dire come intendeva esercitare le sue competenze primarie in materia di fiere e mercati, di come intendeva esercitare la sua competenza integrativa nella materia che riguarda il commercio, ma questa scelta non è stata fatta in modo chiaro. Eppure, mi sembra di aver capito che si sono anche spesi alcuni milioni per affidare a dei consulenti la stesura della legge; fra l'altro sarebbe interessante sapere quanto è costata questa legge! Non è che rinnego la possibilità di utilizzare dei consulenti, affatto; ma in questo caso si sono dati ai consulenti dei soldi e non dei criteri chiari, e non delle scelte politiche chiare, in base alle quali stendere il disegno di legge.

Non voglio entrare nei piccoli dettagli della legge, anche perché, come ricordava il relatore, si tratta di recepire le scelte del decreto "Bersani" con tutte le conseguenze, quindi di recepire questa normativa nazionale, e d'altra parte è stato un recepire le varie richieste di diverse associazioni e categorie.

Poiché mi si obietta di fare queste osservazioni senza portare alcun elemento a supporto, io ne porto uno solo per non tediare. Si è dovuto aspettare l'intervento della Celva per abrogare due leggi; questo disegno di legge interviene su tre leggi regionali, una la modifica, le altre due erano interessate, è dovuto intervenire in commissione un emendamento del Celva - dicevo - per chiedere di abrogare le due norme regionali la cui materia questo disegno di legge intendeva normare.

Vorrei ancora sottolineare in conclusione come, a mio avviso, non funzioni il lavoro nelle commissioni. Viene licenziato un testo senza che sia stato esaminato il parere ufficiale - a meno che non sia stato fatto in un secondo momento quando le commissioni non si sono più riunite su questo argomento - di un'associazione di categoria, che chiede di poter esprimere un parere ufficiale in merito. Può darsi che questo parere sia arrivato, in tal caso ritiro quest'osservazione, e chiederei eventualmente di avere il parere.

In secondo luogo non si è proceduto ad una verifica delle congruità delle varie parti del testo, cioè all'ultimo momento in commissione qualcuno ha detto che in un articolo si usava una parola, in un altro articolo riferentesi allo stesso concetto si usava un'altra espressione, per cui forse c'era qualcosa che non andava.

Ancora, sempre in commissione si sono analizzate due o tre possibili emendamenti, sembrava che ci fosse un'adesione a questi emendamenti, ma si è espresso un parere su questo disegno di legge senza approfondire se quegli emendamenti andavano accettati oppure no, perché si doveva verificare che l'organo politico fosse d'accordo su questi emendamenti. Non solo, e questo è l'elemento nuovo, arrivano ancora in aula altri emendamenti.

Allora mi chiedo se questo è il modo con cui i consiglieri esercitano la loro funzione di legislatori e se questo è il modo con cui le commissioni esercitano il loro ruolo di esame del testo e di vaglio di un testo normativo, perché la commissione è proprio il luogo in cui vanno verificate le congruenze fra le varie parti e in cui va verificato il senso di quello che si scrive e di quello che andrà approvato. Se queste non funzionano, credo che anche i prodotti che vengono licenziati siano, al di là delle buone intenzioni, prodotti malfatti.

Président La parole au Conseiller Comé.

Comé (Aut) Il disegno di legge che dobbiamo votare oggi non appare molto innovativo rispetto alle norme precedenti che disciplinavano il commercio sulle aree pubbliche, quindi direi che la preoccupazione che sollevava prima la Consigliera Squarzino per quanto riguardava la difficoltà sia degli operatori sia dei consumatori nel poter prendere conoscenza e quindi applicare questa legge, mi pare che non la verificheremo in questo caso, anche perché questa legge ha a suo favore svolto un'azione di semplificazione del testo rispetto alle leggi precedenti.

Il provvedimento sviluppa organicamente le competenze demandate dal decreto "Bersani"; in effetti l'ente Regione dovrà fornire i criteri e le indicazioni in merito alle modalità dell'attività, ma - questo è un parere diverso da quello della collega Squarzino - si è poi lasciato ai Comuni rendere concreti tali criteri e indicazioni, come ad esempio rilasciare le autorizzazioni e le concessioni dei posteggi; quindi i Comuni con questa legge hanno assunto un ruolo più marcato e più forte, dando così la possibilità agli enti locali di prendere quelle decisioni per il commercio ambulante che permetteranno di soddisfare le richieste dei cittadini, e in questo caso dei consumatori.

Ho anche presentato un emendamento, che poi illustrerò, e che è stato firmato da più Capigruppo, pertanto spero che venga votato, proprio per andare verso una maggiore semplificazione di questo testo e soprattutto per agevolare gli operatori del settore.

Vorrei anche fare una richiesta all'Assessore: che in tempi molto brevi prenda in esame la norma per quanto riguarda mercati e fiere dell'artigianato - questo riguarda anche l'Assessore Ferraris - in modo che anche i Comuni possano avere una norma di riferimento in tempi molto brevi. Qui abbiamo cercato di disciplinare il commercio, ma c'è adesso un vuoto per quanto riguarda tutte le attività dell'artigianato.

Quindi il nostro è comunque, se verrà accolto anche questo emendamento, un parere abbastanza positivo sulla legge.

Président La parole au Conseiller Nicco.

Nicco (GV-DS-PSE) Come è stato detto dal relatore, questo è un disegno di legge organico, ben strutturato, coordinato, coerente con la legislazione generale, attentamente definito in ogni sua parte, redatto da qualificati esperti con ottima conoscenza del giuridichese e al passo con le ultime evoluzioni della dottrina.

Una legge che è frutto anche di una concertazione, diremmo di una dialettica concertativa fra le più ampie e approfondite con le categorie interessate.

È un disegno di legge comprensivo persino, come si usa di questi tempi, di un preciso dizionario ad hoc (all'articolo 2), peraltro ripreso pari pari dal decreto legislativo n. 114, un dizionario che rivaleggia con lo Zanichelli e il Garzanti in alcune definizioni, per esempio in quella di fiera e di mercato. Così oggi sappiamo che un mercato è "un'area pubblica per l'offerta integrata di merci, per la somministrazione di alimenti e bevande", mentre la fiera è "una manifestazione caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati".

Ci potrebbe essere magari una scuola di pensiero diversa, che potrebbe affermare il contrario: che la fiera è "un'area pubblica per l'offerta integrata di merci" e il mercato, invece, "una manifestazione caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati". E la discussione potrebbe continuare a lungo sulle definizioni.

Sappiamo anche che per "presenza effettiva" s'intende "effettiva presenza". Ci sono certamente delle buone ragioni per esplicitare tutto ciò, ed ogni altro comma della legge, per dimostrare che di quanto è scritto nulla è inutile, nulla è superfluo, nulla è tautologico e che la legge non poteva essere diversamente redatta.

E tuttavia a me qualche dubbio rimane: non su punti specifici di questa legge, su una materia fra l'altro sulla quale ho ben scarse competenze, ma su come viene impostata una legge. Ho preso spunto da questa legge, ma credo che ragionamento analogo si potrebbe fare per molte altre leggi. Dubbio che l' "Obiettivo 2000, qualità e chiarezza nelle leggi", di cui si è discusso recentemente, sia ancora assai lontano, perché leggendo il testo di questa e di altre leggi che abbiamo recentemente approvato, mi ritornano insistentemente in mente alcuni concetti contenuti in una raccolta di scritti recentemente pubblicata e che sono i seguenti:

- "lois simples, claires, accessibles comme intelligibilité à tout le monde;

- un régime sera d'autant plus parfait qu'il aura moins de lois, qu'il fera marcher la machine sociale avec le minimum de dispositions législatives;

- la grandeur d'un législateur consiste à faire le moins de lois possibles et à les faire de telle façon qu'elles puissent être appliquées le plus longtemps possible;

- "la loi ne doit pas être comme ces grands codes minutieux qui réglementent jusqu'au petit détail de la vie d'un peuple".

Ora, noi qui stabiliamo di quanti metri debba spostarsi una persona che esercita il commercio in forma itinerante, almeno 500 metri; e se costui poi trova un cliente a 490 metri? C'è un vigile con il metro che lo segue e redige un verbale per violazione dell'articolo 8, comma 3, e un altro vigile che controlla se è rimasto fermo nello stesso punto per 59 minuti e allora non è in contravvenzione, oppure per 61 e allora è in contravvenzione?

Il fossato che esiste fra quei principi che ho richiamato e questo tipo di prodotto legislativo è quindi decisamente grande, palese, anche senza ricorrere agli indici Guinning's fog e Gulpease - che pure ci sono stati recentemente illustrati - per misurarlo.

E allora potrebbe forse essere utile far stampare copia di quei principi, ai quali ho accennato prima, e distribuirli a tutti quegli illustri ed esimi esperti a cui affidiamo la redazione delle nostre leggi, e quegli stessi principi credo che potremmo farli affiggere in bella evidenza sui muri degli uffici del Servizio legislativo del Consiglio e della Giunta, e magari sulle pareti stesse di questo Consiglio, e farli anche inserire come richiamo obbligatorio, come lettura preliminare, nei programmi di computer relativi alla tecnica legislativa - una specie di password - e chiedere forse anche ai responsabili dell'ufficio informatici di studiare un sistema di allarme, che scatti ogni qualvolta chi sta redigendo una legge superi l'articolo 6, o il comma 3 di un qualsiasi articolo. Un sistema che faccia comparire una scritta in cui si invita l'autore a una pausa di riflessione, ad alzarsi, ad uscire, a scendere fra i comuni mortali, fra i cittadini, fuori dall'autoreferenzialità, per chiedersi se ancora una volta non si stia imboccando una strada sbagliata, se non si stia contribuendo a rendere ancora più opprimente quella cappa di circa 2000 leggi e regolamenti regionali che già grava sulla comunità.

Si dà atto che, alle ore 10,03, il Consigliere Lanièce lascia l'aula consiliare.

Président La parole au Conseiller Lattanzi.

Lattanzi (FI) Forse non sarò capace di citare gli aspetti culturali di questa legge per dire, come ha fatto molto bene il Consigliere Nicco, che questa non è una legge chiara, non è una legge semplice, e per quanto ci riguarda non è neanche una legge facilmente accessibile.

Lui ha citato una serie di condizioni culturali, intellettuali, tecniche, diciamo di organizzazione di una legge, per sostenere che ancora una volta con questa legge si è andati nella direzione opposta a quella alla quale la Giunta dice di attenersi ogni qualvolta emana un atto legislativo, cioè quella di sburocratizzare e facilitare la vita dei cittadini. Ma noi non avevamo grandi speranze, perlomeno dal primo giorno che siamo entrati in quella commissione e abbiamo assistito alla relazione del tecnico incaricato, del consulente lautamente pagato e profumatamente sostenuto finanziariamente, che ha esordito dicendo che dalla sua grande e lungimirante esperienza di leggi sul commercio - ha citato regioni che lui ha percorso in lungo e in largo per l'Italia - si era fatto l'idea culturale, filosofica e intellettuale che la legge dovesse essere dalla parte dell'amministrazione pubblica, della Regione e del Comune, perché quelli sono enti di cui ci si può fidare, un po' meno dei singoli cittadini privati.

E allora è evidente che su un telaio culturale questo tipo è stato per noi molto difficile dare un contributo anche nelle commissioni. Abbiamo tentato, anche con il contributo di alcuni consiglieri della maggioranza - non cito i nomi perché non farei loro un favore - di migliorare questa legge, senza - credo di poterlo dire a loro nome, visto che loro non lo potranno fare - riuscirvi.

Il motivo per cui questa legge non è quella che i commercianti si aspettavano nonostante il contributo dei rappresentanti delle associazioni, a cui è stato delegato in bianco il contributo a questa legge, è che questa legge noi la possiamo definire "il grande Frankenstein della legislazione", il grande compromesso sul quale il Presidente della commissione e l'Assessore, partendo da un telaio assolutamente inconcepibile per quanto ci riguarda, lo citavo prima, costruito dal grande tecnico, hanno poi, di emendamento in emendamento, costruito un mostro di non chiarezza, di complessità e di non accessibilità. Le due sarcastiche battute sui metri, sulle distanze e sui tempi di attuazione di alcuni articoli di questa legge, detti dal Consigliere Nicco, la dicono lunga sull'assurdità, sull'aspetto pleonastico di questa legge.

Ma non poteva che essere così, visto che l'obiettivo di questa Giunta, forse dell'Assessore e del Presidente che l'ha portata avanti con tanta forza ed entusiasmo, non era quello di dare un chiarimento per quanto riguarda il regolamento delle aree pubbliche per il commercio, ma era di raggiungere un obiettivo politico, cioè accontentare un po' tutti. E allora la Celva ha giustamente espresso i suoi intendimenti, i suoi chiarimenti, i suoi emendamenti che sono stati accettati, che andavano in alcuni casi in contraddizione con quelli presentati dalle associazioni su altri articoli e che sono stati accettati.

Ogni associazione, ogni persona, ogni tecnico, ogni consulente, ogni rappresentante di qualunque associazione che si sia accinto a questa legge e che abbia proposto una virgola di emendamento piuttosto che una frase, è stato accontentato. Il risultato sono questi 23 articoli che avrebbero dovuto dire in maniera molto chiara come si fa un mercato, con quali regolamenti e con quali soggetti; e io sfido non tanto chi tecnicamente di queste cose se ne intende, che sono i dirigenti che andranno a gestire questa legge, ma io sfido qualunque cittadino che ha un commercio ambulante e che debba occupare un suolo pubblico, a leggere questa legge e a capire da solo, senza la consulenza, senza l'assistenza del "non hai la testa grande", cosa dice questa legge, come questa legge va interpretata, come io semplicemente leggendo questa legge, libero cittadino, posso fare commercio su un'area pubblica.

Quindi se è vero che siamo in una fase di delegificazione, per cui dovremmo togliere leggi, togliere paletti, togliere burocrazia, togliere regolamenti e semplificare, dando come Regione poche idee, poche linee strategiche amministrative e burocratiche di indirizzo alle comunità locali, in base alle quali poi autonomamente dovrebbero gestirsi, sfido un qualunque cittadino - e sfido gli stessi presidenti delle associazioni che hanno sottoscritto questo documento, gli stessi sindaci del Celva - a leggere da commerciante questa legge e a capire senza l'aiuto di un tecnico o di un burocrate o di un dirigente della Regione piuttosto che di un segretario tecnico, cosa dice in termini di regolamento. Io non ci sono riuscito, eppure commercio ne ho fatto!

Per quanto ci riguarda questa non è una bella legge, è una legge confusa, l'abbiamo chiamata "il grande compromesso"; non è una legge che aiuta a chiarire il quadro normativo a quei cittadini che fanno commercio ambulante, lascia delle zone d'ombra enormi, stabilisce dei paletti che possiamo definire stupidi, superflui, che partono da una cultura di base che è quella che deve esserci qualcuno che regolamenta nei tempi, nei metri, nei centimetri la vita del commercio.

Commercio che invece tutti, in termini generali, vogliamo liberalizzare perché diventi occupazione, perché dia l'opportunità alla Valle d'Aosta e ancora più in questo momento di mercato economico difficile a chi lo voglia, di crearsi un'attività di commercio in questo caso ambulante e di andare ad occupare il suolo pubblico. Ma come fa un commerciante ad aprire un'attività e ad occupare suolo pubblico, quando l'interpretazione di questa legge diventa assolutamente inconcepibile?

Ma forse qui ci sarà il gioco delle parti: le leggi sono fatte per non essere capite dai cittadini in modo che i cittadini possano essere succubi e sudditi dell'Amministrazione che partorisce queste leggi.

Noi in questa filosofia non ci stiamo!

Président La parole au Conseiller Praduroux.

Praduroux (UV) Solo per fare un esempio. Non volevo intervenire perché, oltre ad aver visto questa legge in commissione, questo non è il mio settore, ma volevo semplicemente citare un piccolo esempio riguardo alle leggi, dell'esperienza passata come Sindaco. Sono personalmente convinto che le leggi che facciamo debbano essere più semplici possibile, di facile comprensione e di facile lettura. Devono essere anche precise e per essere precise alle volte vengono un po' allungate negli articoli, ma la mancanza di precisione dà comunque adito a dei reclami.

Come Sindaco voglio portare un esempio, che mi è venuto in mente adesso sentendo Nicco, che sicuramente ha fatto anche un bell'intervento; in prossimità del Comune c'è un negozio di alimentari e sulla piazza del comune è venuto per parecchio tempo un commerciante ambulante, mi pare di fuori Valle. Il gestore del negozio di alimentari è venuta a reclamare in comune per informarsi come mai questo ambulante veniva tre giorni alla settimana e per sapere cosa si poteva fare. La legge prevedeva allora che la persona che faceva commercio ambulante si fermasse solo un'ora, pertanto ho potuto dare questa spiegazione a chi gestiva il negozio di alimentari. Questo è l'esempio che volevo fare per dire che le leggi possono sembrare lunghe e difficili, ma se le varie situazioni non sono regolamentate, non si può neanche dare una risposta a chi, giustamente o ingiustamente, viene a reclamare.

Che in legge sia precisato che l'ambulante può fermarsi solo un'ora può far ridere, perché avere il vigile che lo viene a controllare prima e dopo sembra una cosa assurda, ma se non è previsto nel regolamento che questo può solo fermarsi un'ora, può stare tutto il giorno, e chi gestisce un negozio di alimentari in prossimità del luogo dove si ferma l'ambulante può sentirsi penalizzato.

In buona sostanza, volevo dire che le leggi devono essere semplici e comprensibili, ma devono anche essere complete!

Président La parole au Conseiller Cerise.

Cerise (UV) Farò un intervento molto breve, sull'onda di quanto ha detto Praduroux. Ho seguito in quanto Presidente della IV Commissione consiliare le leggi sul commercio, sia quella precedente che questa, che è in un certo senso "derivata", e mi sono posto anche io qualche problema sulla loro leggibilità, sulla loro chiarezza. Ma alla fine ho dovuto convenire che altre strade non c'erano, perché mi pare di avere ravvisato un grosso rischio in questa normativa, che discende da una legge che voleva essere una norma di semplificazione, in quanto faceva parte del pacco "Bassanini". Il rischio era che si attivasse una sorta di deregulation, per cui si trasformava il commercio in una specie di casba, arrivando a fare un commercio un po' troppo avventato. Personalmente non mi entusiasma immaginare che nei centri storici si svolga un commercio privo di regole, di indirizzi, di legami con il territorio in cui questo commercio insiste.

Mi è dispiaciuto sentire anche questi attacchi fatti alle commissioni, perché sono immeritati. A me è parso invece di vedere grande impegno da parte dei commissari, per portare avanti un prodotto utile alla collettività, una legge costruttiva.

Così come l'intervento di Nicco, ben articolato e ben strutturato, sicuramente pieno di un "pathos" filosofico, apprezzabile per certi versi, ma a sposare questa causa di fronte a temi specifici come questi c'è il rischio di trasformare il commercio ambulante o i commercianti del commercio ambulante in venditori di tappeti. Questo credo sia il vero significato del perché di una legge così complessa, così articolata e per certi versi anche poco leggibile per chi dentro la materia non c'è.

Président La parole au Conseiller Piccolo.

Piccolo (FA) Non riprendo quanto già il collega Cerise ha detto, anche perché delegittimare il lavoro delle commissioni, che assieme al collega Ottoz abbiamo ringraziato nella relazione, mi sembra quanto meno non corretto nei confronti di chi veramente ha operato. E gli ultimi emendamenti stanno a dimostrare il contrario di quanto è stato detto dalla Squarzino, perché gli emendamenti che sono stati presentati sono il frutto di ulteriori emendamenti, perciò le categorie sono state più che concertate e soprattutto a livello personale ci hanno ringraziato per il lavoro svolto dalle commissioni, venendo incontro al 99 percento delle istanze da loro presentate. Pertanto sotto questo profilo credo che Cerise sia giustamente intervenuto precedendomi.

Volevo soltanto capire, senza fare della polemica, al di là del concetto filosofico espresso dal collega Nicco, che fa parte della I Commissione e che ha votato il disegno di legge, qual è la conclusione della sua valutazione in merito al disegno di legge.

Président Je ferme la discussion générale.

La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Lavoyer.

Lavoyer (FA) Per ringraziare il Presidente e le commissioni per il lavoro che hanno fatto; ringrazio anche i funzionari e ringrazio anche i tecnici che hanno contribuito alla redazione di questo disegno di legge. Ringrazio anche gli enti locali per la loro collaborazione, perché è un disegno di legge che al di là di tutto era molto aspettato dalle comunità locali della Valle d'Aosta.

Sui contenuti specifici mi sembra che sia il relatore che coloro che sono intervenuti abbiano già sottolineato l'importanza del provvedimento, che prevede due distinti tipi di autorizzazione, a seconda dell'uso o meno di un posteggio per l'esercizio dell'attività.

Fa una ripartizione chiara, e non assolutamente confusa; mette chiarezza in un settore confuso. Fa una ripartizione delle manifestazioni in mercati e fiere, ma chiara e non confusa; chiaramente bisogna anche studiare e capire la materia, entrare nell'ordine di idee dei meccanismi.

La competenza regionale è stata totalmente esercitata all'interno di questo disegno di legge, tenendo una particolare attenzione al decentramento dei Comuni, perché - e mi riferisco all'intervento della Consigliera Squarzino che faceva la domanda in modo provocatorio e si dava la risposta - il disegno di legge tiene esattamente conto di quello che deve essere il ruolo degli enti locali. Questo disegno di legge in particolare potenzia il ruolo dei Comuni, per i quali prevede numerosi strumenti d'intervento e razionalizzazione, il cui uso più o meno esteso è rimesso alla loro libera determinazione, in un'ottica di coordinamento e corresponsabilità di scelte con l'ente regionale.

Ma al di là di questo, volevo fare alcune osservazioni sugli interventi soprattutto della Consigliera Squarzino e del Consigliere Lattanzi, che a me pare non siano assolutamente entrati nel merito e nel contenuto del disegno di legge.

Innanzitutto l'Assessore competente non ha fatto nessuna fretta alle commissioni. Quando le commissioni hanno chiesto all'Assessore se era urgente portare il disegno di legge, lo stesso ha risposto dicendo che c'era una grande aspettativa al riguardo, però non ha posto nessuna urgenza al lavoro delle commissioni.

Ma a me pare che l'intervento della Consigliera Squarzino sia stato uno sforzo maldestro di sminuire il valore di questo provvedimento, senza però portare nessuna argomentazione sul contenuto dello stesso, un'arrampicata sui vetri. Ho l'impressione anche che la Consigliera Squarzino abbia studiato poco l'argomento.

Per quanto riguarda le linee politiche, queste sono state date chiare al gruppo di lavoro, ma io penso che ci sia una contraddizione nell'intervento della Consigliera Squarzino, perché se la Giunta o l'Assessore, nel momento in cui il disegno di legge va in commissione, si irrigidisce sulle posizioni e non accetta il confronto, allora la Giunta viene accusata di non voler dare sufficiente spazio al ruolo del Consiglio regionale. Nel momento in cui le commissioni esaminano un disegno di legge, lavorano, fanno delle audizioni, si confrontano con i rappresentanti delle categorie e propongono dei miglioramenti al testo di legge, miglioramenti che non stravolgono quelle che erano le linee politiche a suo tempo date, penso che sia corretto anche da parte dell'Assessore e della Giunta di acconsentire a questi miglioramenti.

Allora a me pare che sia abbastanza un intervento di autocritica nel momento in cui la Consigliera Squarzino dice che questo disegno di legge non è chiaro, perché il testo che stiamo discutendo è il testo che è stato prodotto dalle commissioni consiliari; quindi è una dichiarazione d'incapacità.

Per quanto attiene invece l'intervento del Consigliere Lattanzi con l'ironia sui metri, accennata anche dall'intervento filosofico del Consigliere Nicco, bisogna tenere conto che ci sono delle situazioni di confusione e di disordine che, soprattutto per quanto attiene il commercio ambulante, in iniziative di interpellanze precedenti da parte del gruppo di Forza Italia sono state più volte sollevate, per rispettare coloro che hanno una loro attività commerciale, che hanno le loro licenze, che pagano le tasse in Valle d'Aosta. Si lamentava che non era sufficientemente regolamentato il commercio ambulante, quindi questi regolamenti vanno proprio nella direzione di salvaguardare la piccola attività commerciale, che normalmente il gruppo di Forza Italia difende.

Quindi penso che al di là delle considerazioni filosofiche sulla semplicità delle semplificazioni dei testi di legge, che condivido, all'organo politico spetti di dare degli indirizzi politici, non quello di scrivere manualmente i testi di legge. Allora, anche a seguito di quell'iniziativa fatta dai funzionari della Presidenza del Consiglio, molto filosofica, sulle semplificazioni dei disegni di legge, direi che quell'iniziativa deve essere soprattutto un'autocritica, perché questi disegni di legge passano alla visione dei vari funzionari che si occupano dei servizi legislativi.

Penso che questo disegno di legge sia un disegno di legge corretto, preciso, che va a regolamentare con precisione una materia confusa. E bene hanno fatto le commissioni in una materia che coinvolge una microeconomia diffusa sul territorio valdostano, a fare un lavoro approfondito di concertazione e di audizione.

Président Je ne veux pas soulever des polémiques sur cet argument, mais je rappelle que les questions concernant la clarté des lois que nous produisons ne sont pas des questions philosophiques, mais ce sont des questions essentielles qui tiennent à l'utilisation et à la lisibilité des textes que nous produisons. Donc j'espère qu'il y aura un effort conjoint de la part des organes du Gouvernement et du Conseil pour l'amélioration de la qualité des lois que nous faisons. Ceci soit dit en dehors de toute volonté de polémique par rapport au document qui est actuellement en discussion.

Je soumets au vote l'article 1er du projet de loi:

Conseillers présents: 33

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 2:

Conseillers présents: 33

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 3:

Conseillers présents: 33

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

A l'article 4 nous avons un amendement présenté par les Conseillers Piccolo, Comé, Cottino et Ottoz, dont je donne la lecture:

Emendamento All'articolo 4, comma 5, dopo le parole "sia munito" sono soppresse le parole "di atto".

La parole au Conseiller Comé.

Comé (Aut) L'emendamento voleva modificare il comma 5 dell'articolo 4, dove c'è la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione; con l'emendamento volevo togliere le parole "atto di delega" perché per il codice civile atto di delega è un atto notarile, mentre ritenevamo che fosse sufficiente una delega semplice. Quindi proponiamo che venga tolto il termine "atto" e siano inserite le parole "sia munito di delega e del titolo originale dell'autorizzazione".

Président Je soumets au vote l'amendement:

Conseillers présents: 32

Votants: 26

Pour: 26

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 4 dans le texte amendé:

Articolo 4 (Requisiti per l'esercizio dell'attività)

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o da società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998 ed al rilascio delle prescritte autorizzazioni.

2. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.

3. L'aggiunta di un settore merceologico al contenuto dell'autorizzazione è subordinata alla sola verifica dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998.

4. È ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto, persona fisica o società. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.

5. È consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di delega e del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Puis-je annoncer le même résultat pour ce qui est de la votation de l'article 4? Même résultat.

Conseillers présents: 32

Votants: 26

Pour: 26

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

A l'article 5 nous avons un amendement présenté par le Conseiller Piccolo, dont je donne la lecture:

Emendamento Nel comma 4 dell'articolo 5 le parole "di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio", sono sostituite dalle parole "di tre autorizzazioni, e connesse concessioni di posteggio,".

La parole au Conseiller Piccolo.

Piccolo (FA) Già dall'esplicitazione dell'emendamento abbiamo ripreso testualmente quanto avevano proposto le categorie, pertanto anziché nell'articolo 5 al comma 4 parlare di un'autorizzazione, si mette di tre autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio.

Président La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (PVA-cU) Vorrei chiedere al Consigliere Piccolo cosa significa questo, cioè al comma 4 diciamo che nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare più di tre autorizzazioni, quindi accettiamo che una persona abbia tre autorizzazioni…

(interruzione del Consigliere Piccolo, fuori microfono)

… siamo tutti d'accordo sul fatto che è equa la procedura per cui chi arriva prima ha tre autorizzazioni, chi arriva secondo, terzo e quarto, ha bruciato tutte le possibilità.

Quando dicevo prima che questa è una legge di "collage" intendevo dire che anche nella concertazione vanno visti insieme i vari soggetti che sono interessati alla concertazione, non possiamo accettare l'emendamento di un soggetto, poi dell'altro e poi dell'altro, ancora così!

Non solo, ma io chiedo se questo emendamento è stato discusso ed esaminato in commissione, cioè se effettivamente si è fatta una riflessione su questo emendamento, e chiederei di capire il senso di questo emendamento, perché c'è l'emendamento successivo all'articolo 13, dove si dice che si applica alla partecipazione alle fiere lo stesso concetto che si applica adesso per il mercato. Mi chiedo se in un'ottica di equità questo principio è da accogliere.

Vorrei capire, se la Giunta decide che chi arriva prima in graduatoria ha diritto a tre concessioni, in un mercato per 20 posti. Visto che i primi 5 si sono presi 12 o 15 posti, quanti commercianti hanno possibilità di usufruire di quel posteggio?

Président La parole au Conseiller Cottino.

Cottino (UV) Per tranquillizzare la collega Squarzino che questo comma non vuole assolutamente dire quanto lei ha appena asserito. I Comuni avranno la possibilità di dare più di uno, massimo fino a tre, ma non necessariamente tre. E questo andava nella direzione della richiesta della categoria stessa, per dare la possibilità, soprattutto là dove i parcheggi potrebbero essere estremamente ridotti, di ampliare l'attività familiare.

I Comuni saranno liberi di fare quello che ritengono opportuno in termini di graduatoria. Questo deve essere estremamente chiaro, altrimenti è logico che con la spiegazione data dalla Consigliera Squarzino, evidentemente chi è in ascolto può completamente travisare lo spirito di questo emendamento, che vuol dire qualcosa di molto diverso.

Président Est-ce que le rapporteur souhaite répondre…

Cottino (UV) … è un po' come sull'emendamento precedente: che andava esclusivamente nella direzione di una semplificazione, che era quella dell'atto di delega, che era sfuggito in commissione anche al sottoscritto, sia ben chiaro, eppure su quell'emendamento abbiamo visto delle astensioni abbastanza incomprensibili rispetto alle dichiarazioni.

Président Je soumets au vote l'amendement:

Conseillers présents: 32

Votants: 32

Pour: 27

Contre: 2

Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

(interruzione del Consigliere Cottino, fuori microfono)

Il s'agit simplement d'un problème technique, une des voix n'a pas été enregistrée par la votation électronique.

Je soumets au vote l'article 5 dans le texte amendé:

Articolo 5 (Autorizzazione di tipo A)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune dove questo si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, e non può essere ceduta se non con l'insieme del complesso dei beni, per mezzo del quale ciascuna autorizzazione viene utilizzata, ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune, adottata per motivi di pubblico interesse.

3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:

a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;

b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, al di fuori del tempo di utilizzazione dei posteggi.

4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di tre autorizzazioni, e connesse concessioni di posteggio, salvo che fosse già titolare di più concessioni di posteggio all'entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche) o che si tratti di società cui vengano conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.

5. In relazione a quanto disposto all'articolo 4, comma 5, è ammesso in capo ad uno stesso soggetto, persona fisica o società, il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

6. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, l'operatore può utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Conseillers présents: 33

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 6:

Conseillers présents: 33

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 7:

Conseillers présents: 33

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 8:

Conseillers présents: 33

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

A l'article 9 nous avons un amendement présenté par la IIème Commission, qui récite:

Emendamento Il comma 4 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 114/1998. La sospensione è disposta dal Comune con provvedimento distinto dall'irrogazione della sanzione amministrativa."

A l'article 9 il y a aussi un amendement présenté par le Conseiller Piccolo, dont je donne la lecture:

Emendamento All'articolo 9, comma 1, lettera d), dopo le parole "senza giustificato motivo," sono aggiunte le parole "compresi i casi di forza maggiore nei periodi invernali,".

Je soumets au vote l'amendement présenté par la IIème Commission:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 30

Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'amendement du Conseiller Piccolo:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 30

Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 9 dans le texte amendé:

Articolo 9 (Revoca e sospensione delle autorizzazioni)

1. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;

b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;

c) nel caso di subingresso, qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;

d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi, senza giustificato motivo, compresi i casi di forza maggiore nei periodi invernali, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione del posteggio ricadenti nell'anno concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca;

e) qualora vi siano rilevanti motivi di pubblico interesse. In tal caso la revoca è disposta senza oneri per il Comune e con diritto dell'operatore ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, se possibile economicamente equivalente salvo nel caso di spostamento di fiere o mercati.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, i Comuni, per gravi e comprovati motivi indicati dal richiedente, possono disporre la sospensione dei termini di revoca dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un congruo termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

4. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 114/1998. La sospensione è disposta dal Comune con provvedimento distinto dall'irrogazione della sanzione amministrativa.

Conseillers présents: 33

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 10:

Conseillers présents: 33

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 11:

Conseillers présents: 33

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 12:

Conseillers présents: 33

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

A l'article 13 nous avons un amendement présenté par le Conseiller Piccolo, dont je donne la lecture:

Emendamento All'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:

"5. Il disposto dell'articolo 5, comma 4, si applica anche alla partecipazione alle fiere".

Je soumets au vote l'amendement:

Conseillers présents: 33

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 13 dans le texte amendé:

Articolo 13 (Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere)

1. Coloro che intendono partecipare alle fiere, e vi sono abilitati ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del d.lgs. 114/1998, debbono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. I Comuni, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redigono la graduatoria di queste, individuando in tal modo gli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;

b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;

c) altri criteri sussidiari disposti dal Comune;

d) ordine cronologico di spedizione dell'istanza.

3. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi delle fiere per categoria merceologica, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. È ammesso inoltrare istanza per l'inserimento in più graduatorie.

4. Le graduatorie di cui ai commi 2 e 3 sono affisse all'Albo pretorio, per almeno dieci giorni, prima della data della manifestazione.

5. Il disposto dell'articolo 5, comma 4, si applica anche alla partecipazione alle fiere.

Conseillers présents: 33

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 14:

Conseillers présents: 33

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 15:

Conseillers présents: 33

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 16:

Conseillers présents: 33

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

A l'article 17 nous avons un amendement présenté par le Conseiller Piccolo, dont je donne la lecture:

Emendamento Il comma 3 dell'articolo 17 è così riformulato:

"3. Nel caso di cui al comma 2, il soggetto che cede la disponibilità di un'area privata può subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di non più di tre concessioni di posteggio; i destinatari devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente".

Je soumets au vote l'amendement:

Conseillers présents: 33

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 17 dans le texte amendé:

Articolo 17 (Aree particolari)

1. Senza permesso scritto e datato del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

2. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere, mercati e posteggi fuori mercato previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali di cui alla presente legge.

3. Nel caso di cui al comma 2, il soggetto che cede la disponibilità di un'area privata può subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di non più di tre concessioni di posteggio; i destinatari devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Conseillers présents: 33

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 18:

Conseillers présents: 33

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 19:

Conseillers présents: 33

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 20:

Conseillers présents: 33

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 21:

Conseillers présents: 33

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 22:

Conseillers présents: 33

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 23:

Conseillers présents: 33

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote la pièce jointe:

Conseillers présents: 33

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

La parole à la Conseillère Squarzino Secondina pour déclaration de vote.

Squarzino (PVA-cU) Utilizzo lo spazio della dichiarazione di voto, oltre che per dichiarare che ci asteniamo su questo disegno di legge, per esprimere la mia sorpresa perché a due domande precise che ho formulato non è stata data una risposta.

Ho fatto due domande precise: la prima, quanto è costato questo disegno di legge; la seconda, quando sono stati discussi in commissione gli emendamenti presentati stamani.

Quindi prendo atto che a queste due domande la Giunta non ha risposto.

Président La parole au Conseiller Piccolo.

Piccolo (FA) Sempre per giusta informazione, vorrei ricordare alla Consigliera Squarzino che per quanto riguarda gli ultimi emendamenti era stato dato mandato al relatore di verificare gli emendamenti che erano pervenuti all'ultimo momento e che erano stati riformulati dopo che la commissione aveva espresso il parere.

Mi ero riservato con i commissari di verificare con gli uffici e con l'esperto la possibilità di rendere emendabili ed accettabili alcune richieste avanzate dalle categorie interessate.

Delle 7 richieste, 5 sono state accettate dagli uffici e dall'esperto perché non erano in contrasto con il disegno di legge, e sono quelle che poi sono state pari pari presentate dal sottoscritto come relatore delegato dalle commissioni a verificare se c'era la possibilità di accettare. Perciò invito a lasciare da parte la filosofia e a cercare di essere più concreti.

Se invece si vuole fare della demagogia, forse sarebbe meglio che la Consigliera Squarzino evitasse di farla almeno in aula!

Président La parole au Conseiller Lattanzi.

Lattanzi (FI) Non so in realtà, con gli emendamenti di questa mattina, quale sia il numero preciso degli emendamenti presentati da quando il superconsulente ci ha dato il telaio di questa legge, però ritengo che su 23 articoli - mi corregga se sbaglio il relatore piuttosto che l'Assessore - siamo intorno ad una quarantina.

Allora lascio riflettere il Consiglio su questo telaio di legge, che è stato predisposto da uno specialista profumatamente pagato, che ha subìto almeno una quarantina di emendamenti fra i lavori nelle commissioni e addirittura all'ultimo secondo ancora il Presidente della commissione ha presentato emendamenti, o i consiglieri che presentano gli emendamenti per tentare di migliorare questa legge.

Credo che sia giusto quanto è stato qui sostenuto da qualcuno, che questa legge avrebbe avuto bisogno di maggior tempo per essere elaborata meglio dalle commissioni di quanto non sia stato possibile fare per il tempo breve, non so se per sollecitazione dell'Assessore o se per fretta del Presidente.

Sta di fatto che i numeri, e non la filosofia o le interpretazioni personali, ma i numeri dicono che 23 articoli hanno subìto la bellezza di quasi 40 - se non più - emendamenti!

E allora i casi sono due: o i consiglieri e le associazioni e gli enti locali hanno tirato la coperta da una parte piuttosto che dall'altra, e qualcuno ha anche tentato di migliorare, ma allora i 40 emendamenti sono giustificati, pertanto dovrebbe essere ritirato il compenso al tecnico, perché fare 23 articoli e subire 40 emendamenti vuol dire che la legge stessa non stava in piedi, nonostante tutto quello che il tecnico ci è venuto a raccontare in commissione.

Credo che un miglioramento al telaio di base sia avvenuto, ribadisco però il nostro voto di astensione in questo caso; per quanto ci riguarda questa legge è un enorme puzzle che non farà che aumentare la confusione, Assessore, e le ribadisco l'invito a prendere questa legge, ad andare al mercato, se vuole ci andiamo insieme domani mattina, e a chiedere a un qualunque ambulante cosa ha capito delle regole che la Regione ha dato a questo commercio!

Président La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Lavoyer.

Lavoyer (FA) Per dichiarare il voto favorevole della Giunta e della maggioranza a questo testo di legge e per cogliere l'occasione per rispondere al quesito della Consigliera Squarzino sui costi.

I costi, se la Consigliera Squarzino stava più attenta, sono già stati discussi in sede d'iniziativa fatta da Forza Italia e sono quelli relativi all'incarico complessivo che la Giunta ha dato al centro sviluppo con il supporto tecnico per la redazione del primo disegno di legge, del secondo disegno di legge e del terzo provvedimento che sarà presentato al Consiglio a breve, per regolamentare la grande distribuzione. Ed è un incarico che prevedeva il coinvolgimento tecnico del dr. Barbagallo, del dr. Girardi e dell'arch. Bellone. E a me pare che gli emolumenti che sono stati dati a questi tre esperti che hanno supportato il gruppo di lavoro e successivamente il lavoro delle commissioni, sia un importo estremamente limitato.

Adesso le cifre suddivise non le ricordo, però mi pare che complessivamente fosse sui 100 milioni…

(interruzione della Consigliera Squarzino Secondina, fuori microfono)

… non è per tre disegni di legge e non faccia dell'ironia, Consigliera Squarzino.

Posso dire che questi tecnici hanno veramente lavorato tanto e sono stati estremamente poco esosi nelle richieste per il pagamento delle loro prestazioni.

In quanto poi alla chiarezza del disegno di legge, voglio segnalare al Consigliere Lattanzi che il 90 percento delle regolamentazioni dei provvedimenti sono aspettative che proprio chi opera nel commercio ha richiesto, quindi penso che chi opera nel commercio abbia ampiamente capito i contenuti e il significato di questo provvedimento di legge.

Président Je soumets au vote le projet de loi dans son ensemble:

Conseillers présents: 33

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.