Oggetto del Consiglio n. 3129 del 14 aprile 1998 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 APRILE 1998
OGGETTO N. 3129/X Disegno di legge: "Iniziative a favore della famiglia".
Capo I Principi, destinatari e finalità
Articolo 1 (Principi e destinatari)
1. La Regione autonoma Valle d'Aosta riconosce i diritti e il ruolo della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, con riferimento ai principi degli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 32, 37, 38 e 47 della Costituzione, ai principi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), ai principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
2. La Regione, ai fini dell'applicazione della presente legge, riconosce, inoltre, come formazione sociale primaria e soggetto di fondamentale interesse pubblico la famiglia comunque formata, fondata su legami socialmente assunti di convivenza anagrafica, di solidarietà, di mutuo aiuto, di responsabilità nella cura delle persone che la compongono e nell'educazione dei minori.
Articolo 2 (Finalità)
1. La Regione promuove e realizza un'attiva politica sociale diretta a:
a) sostenere il diritto delle famiglie al libero svolgimento delle loro funzioni sociali;
b) agevolare la formazione di nuove famiglie;
c) sostenere il diritto della coppia alla scelta positiva, libera e responsabile della procreazione, offrendole anche opportunità sociali e sostegni socio-culturali idonei a superare i motivi che la inducono a restrizioni non desiderate della fecondità;
d) sostenere la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, riconoscendo l'altissima rilevanza personale e sociale della maternità e della paternità;
e) sostenere l'impegno di cura nei confronti di familiari non autosufficienti anche non conviventi;
f) promuovere ed attuare iniziative a favore della conciliazione tra il lavoro familiare e l'attività lavorativa remunerata e della condivisione delle responsabilità tra donne e uomini;
g) promuovere accordi fra le organizzazioni sindacali, le organizzazioni economiche e gli enti pubblici per favorire il ricorso alla flessibilità degli orari di lavoro nonché l'introduzione nei contratti di lavoro di clausole che consentano periodi di astensione dall'attività lavorativa per motivi di famiglia;
h) valorizzare e sostenere l'associazionismo familiare rivolto a dare impulso ad esperienze di autorganizzazione sociale;
i) agevolare il ricongiungimento delle famiglie.
2. La Regione orienta i propri strumenti di programmazione e legislazione e indirizza l'esercizio delle proprie funzioni al perseguimento delle finalità di cui al comma 1; potenzia le politiche di settore; adotta criteri tesi a garantire il coordinamento, l'integrazione e l'unitarietà delle stesse e ne verifica l'attuazione.
3. La Regione riconosce il ruolo primario degli enti locali nel governo delle politiche dei servizi a favore della famiglia.
4. La Regione promuove e sostiene progetti degli enti locali, dell'Unità sanitaria locale (USL) e di soggetti non istituzionali nel settore riguardante la famiglia.
5. La Regione riconosce il ruolo di primario rilievo del volontariato, dell'associazionismo sociale e delle organizzazioni di cittadinanza privata che compongono il privato-sociale nel perseguimento delle finalità della presente legge.
6. La Regione nella realizzazione delle azioni positive e di sostegno di cui alla presente legge valorizza e tiene conto delle funzioni della famiglia quale ambito relazionale per la serenità dei suoi membri e la crescita armonica dei minori, della sua funzione economica e di responsabilità nella cura e nella solidarietà tra le generazioni, dei diritti di autonomia di ciascuno dei suoi membri ed in particolare dei diritti dei minori, della parità tra uomo e donna, dell'aspirazione della donna a realizzarsi pienamente nella società.
Capo II Interventi a sostegno della famiglia, della procreazione, della prima infanzia, della preadolescenza e dell'adolescenza
Articolo 3 (Obiettivi)
1. Le attività di sostegno alla famiglia previste dalla presente legge rientrano nell'ambito dei livelli di assistenza assicurati dalla Regione e si esplicano ad integrazione della legge regionale 16 aprile 1997, n. 13 (Nuova disciplina del Servizio sanitario regionale, approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 1997/1999 e modificazioni alla dotazione organica di cui alla legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale) come modificata dalla legge regionale 13 dicembre 1995, n. 49), attraverso:
a) il potenziamento e la qualificazione delle attività di informazione, di consulenza e di attivazione di progetti personalizzati in ordine alla procreazione libera e responsabile;
b) la qualificazione dell'assistenza sanitaria e sociale alla gravidanza ed alla maternità, nonché lo sviluppo degli interventi finalizzati alla cura della sterilità;
c) il potenziamento e la riorganizzazione flessibile dei servizi socio-educativi, riguardanti l'infanzia e le famiglie impegnate nella cura dei bambini e la sperimentazione di nuove forme di servizio;
d) interventi finalizzati ad assicurare alle famiglie la libera scelta delle forme di educazione e di istruzione;
e) la rimozione degli ostacoli anche tariffari per l'utilizzo dei servizi pubblici a domanda individuale riguardanti l'infanzia;
f) interventi di assistenza domiciliare, di assistenza domiciliare integrata, di ospedalizzazione a domicilio, di assistenza socio-educativa territoriale;
g) interventi psico-sociali riferiti alle problematiche relazionali nei rapporti di coppia e di convivenza familiare;
h) interventi sociali di appoggio e sostitutivi per minori, gestanti, donne sole con figli minori, con particolare riferimento ai casi di maltrattamento o violenza;
i) il potenziamento del servizio di affidamento familiare;
l) il sostegno economico e l'offerta di servizi alle famiglie che si fanno carico di familiari, anche non conviventi, con limitazioni dell'autonomia psico-fisica in alternativa all'istituzionalizzazione;
m) il sostegno economico alle famiglie di nuova formazione per l'accesso alla prima abitazione;
n) l'aggiornamento degli operatori impegnati negli interventi per la famiglia, la maternità e l'infanzia;
o) lo studio, la ricerca e l'informazione sulle tematiche relative alla famiglia;
p) il sostegno economico alle famiglie in situazione di povertà;
q) l'incentivazione alla condivisione del lavoro domestico;
r) la qualificazione dell'assistenza sanitaria e sociale alle problematiche relative all'andrologia;
s) l'attivazione di servizi di emergenza familiare.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito della propria programmazione, determina le risorse disponibili per ciascun obiettivo nonché i relativi standard di impiego finalizzati al livello di prestazione o di attività da produrre.
Articolo 4 (Interventi a sostegno della procreazione e dell'espressione della sessualità)
1. La Regione, attraverso i servizi esistenti resi dalla pubblica amministrazione e dal privato-sociale, attua interventi a sostegno della procreazione e dell'espressione della sessualità e sostiene il diritto della coppia ad una procreazione libera e responsabile mediante:
a) l'informazione sui diritti spettanti alla donna in base alla legislazione statale e regionale in materia di tutela sociale della maternità;
b) l'informazione sui servizi sociali, sanitari, assistenziali pubblici e di soggetti non istituzionali, operanti sul territorio, sulle prestazioni erogate e sulle modalità per accedervi;
c) l'informazione e la consulenza sui temi della sessualità;
d) la realizzazione di programmi di informazione e di educazione riguardanti la procreazione responsabile;
e) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale per le donne e le coppie che richiedono l'interruzione volontaria di gravidanza secondo le procedure di cui agli articoli 4 e 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza);
f) gli interventi socio-sanitari riferiti alla pubertà, alla menopausa e all'andropausa;
g) gli interventi sanitari di specialistica ginecologica di base e gli interventi finalizzati alla diagnosi precoce di tumori femminili;
h) gli interventi socio-sanitari finalizzati alla prevenzione ed alla cura della sterilità e dell'impotenza;
i) l'assistenza psicologica e sociale al singolo, alla coppia ed alla famiglia, per difficoltà relazionali per problemi di separazione e di divorzio, anche in riferimento alla consulenza sul diritto di famiglia;
l) l'assistenza al singolo ed alla coppia in riferimento a difficoltà di ordine sessuale e l'assistenza alla donna per problemi di violenza sessuale;
m) le iniziative di mediazione familiare gestite dall'ente pubblico o dal privato-sociale;
n) l'assistenza al compito educativo dei genitori;
o) l'assistenza psicologica e sociale relativa alle problematiche sessuali e relazionali dei minorenni;
p) la tutela dell'infecondità maschile e femminile legata alla condizione di lavoro.
Articolo 5 (Percorso nascita)
1. In relazione alle leggi regionali vigenti in materia sanitaria, l'USL definisce e organizza un sistema articolato di prestazioni, denominato "percorso nascita", in grado di fornire il complesso degli interventi afferenti alla gravidanza, alla nascita e al puerperio secondo criteri di massima integrazione e coordinamento tra i diversi presidi coinvolti e al fine di raggiungere la massima fruibilità su tutto il territorio regionale.
2. Il "percorso nascita" prevede:
a) la consulenza genetica preconcezionale e la diagnosi prenatale, al fine di individuare le embriopatie e le fetopatie da infezioni materne nonché le cause genetiche di malattie e malformazioni della madre e del bambino, con particolare attenzione per soggetti, categorie o coppie a rischio, al fine della più opportuna prevenzione e della più adeguata cura;
b) l'adeguata informazione alla gestante e alla famiglia sui servizi, sulle norme di igiene in gravidanza, sulle procedure in caso di parto fisiologico o complicato, sull'assistenza alla madre nel puerperio e sull'assistenza al bambino;
c) l'istituzione di corsi di preparazione psico-profilattica alla nascita;
d) la tutela delle gestanti sul luogo di lavoro, soprattutto con riguardo all'esposizione a sostanze tossiche, a radiazioni ionizzanti, a variazioni di pressione o di altri elementi di rischio;
e) l'assistenza, a scadenze programmate, durante la gravidanza per individuare precocemente i casi ad alto rischio nonché l'assistenza domiciliare alle puerpere, con priorità per i parti a rischio;
f) la predisposizione di una scheda della gravidanza che fornisca informazioni sulle principali norme igieniche, sul calendario delle visite e degli accertamenti e che riassuma le notizie fondamentali circa il corso della gravidanza stessa;
g) la predisposizione di progetti sperimentali che consentano l'unitarietà dell'evento travaglio-nascita, il sostegno psico-affettivo del padre o di un familiare, l'accudimento del bambino presso la madre, la continuità dell'assistenza mediante adeguamenti strutturali e organizzativi dei reparti di ostetricia e patologia neonatale;
h) l'effettuazione programmata di visite neonatali per la diagnosi di malattie endocrine e metaboliche, per la rilevazione di malformazioni congenite, per la profilassi di infezioni e per l'individuazione della sieropositività, anche in relazione all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 65 (Interventi per la procreazione libera e responsabile, la tutela della salute della donna, dei figli, della coppia e della famiglia);
i) l'assistenza al parto a domicilio.
Articolo 6 (Interventi a sostegno della prima infanzia)
1. La Regione, in applicazione della legge regionale 13/1997, promuove progetti, incentiva e sostiene iniziative promosse da enti locali, da associazioni di famiglie, dal privato-sociale nonché da singoli cittadini, relativi ai servizi socio-educativi per la prima infanzia tesi a:
a) potenziare la rete degli asili nido anche attraverso forme di partenariato con soggetti del privato-sociale che gestiscono in convenzione il servizio secondo gli standard qualitativi e organizzativi definiti dalla Giunta regionale in applicazione della legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77 (Norme in materia di asili nido);
b) istituire garderies d'enfance per fornire alle famiglie una forma alternativa di sostegno ed un'occasione di socializzazione e aggregazione attraverso proposte educative secondo gli standard qualitativi, formativi e organizzativi definiti dalla Giunta regionale;
c) istituire il servizio di "tata familiare" per bambini che, per motivi familiari o ambientali, non possano usufruire dei servizi di cui alle lett. a) e b), secondo gli standard qualitativi, formativi e organizzativi definiti dalla Giunta regionale;
d) garantire modalità di accesso tali da consentire frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee;
e) favorire l'abbattimento, da parte degli enti locali, delle tariffe per la fruizione dei servizi socio-assistenziali per la prima infanzia a carico delle famiglie appartenenti alle fasce deboli.
2. Con provvedimento della Giunta regionale sono determinati i finanziamenti trasferiti agli enti locali per l'istituzione e la gestione dei servizi di cui al comma 1.
Articolo 7 (Interventi a sostegno della preadolescenza e dell'adolescenza)
1. La Regione promuove progetti, incentiva e sostiene iniziative relativi ai servizi socio-educativi per la preadolescenza e l'adolescenza tesi a:
a) potenziare il servizio di assistenza domiciliare educativa (ADE);
b) promuovere l'istituzione di centri di incontro per preadolescenti ed adolescenti aventi finalità socializzanti, culturali e pedagogiche, con l'eventuale supporto di personale qualificato e/o con la collaborazione dei genitori. Tali servizi possono essere gestiti direttamente dagli enti pubblici, dalle cooperative sociali o essere autogestiti;
c) incentivare iniziative di mutuo aiuto psico-pedagogico tra i genitori con l'eventuale supporto di personale qualificato messo a disposizione dagli enti pubblici;
d) incoraggiare l'integrazione tra scuola e USL nelle attività di prevenzione e informazione nel campo della salute e della sessualità;
e) favorire l'aggregazione delle sinergie pubbliche e private presenti sul territorio e già operanti nel settore della preadolescenza e dell'adolescenza.
2. La Regione promuove progetti, incentiva e sostiene iniziative, da sviluppare e gestire a livello di ente locale, anche in collaborazione con la cooperazione sociale, il privato-sociale, le associazioni di volontariato, tese a favorire l'incontro e lo scambio tra generazioni anche mediante l'individuazione e l'utilizzo di spazi comuni.
Articolo 8 (Interventi a sostegno della famiglia di nuova formazione)
1. La Regione, a sostegno della famiglia di nuova formazione, finanzia le spese connesse alla prima abitazione mediante prestiti d'onore di importo non superiore a lire 30 milioni e soggetti ad ammortamento quinquennale. Il tasso di interesse applicato sarà determinato secondo le modalità di cui all'articolo 10 del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 23 dicembre 1989, n. 2 e 23 agosto 1991, n. 2).
2. Per famiglia di nuova formazione si intende:
a) quella in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più di due anni alla data di presentazione della domanda;
b) quella in cui i futuri coniugi alla data di presentazione della domanda abbiano effettuato le pubblicazioni di matrimonio;
c) quella formata da una coppia eterosessuale convivente da non più di due anni alla data di presentazione della domanda;
d) quella formata da soggetto singolo, a seguito di separazione legale, di divorzio o di vedovanza, con minore convivente da almeno un anno;
e) quella formata da coniugi, da una coppia eterosessuale, dal singolo, che aspettino il primo figlio o a cui sia stato assegnato in affidamento o in adozione un figlio.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con istituti di credito o enti assicurativi di interesse regionale.
4. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale stabilisce annualmente:
a) l'entità del capitale da destinare ai prestiti d'onore;
b) gli istituti di credito o enti assicurativi con cui stipulare le convenzioni;
c) le modalità di presentazione delle domande;
d) le modalità di formazione delle eventuali graduatorie;
e) le modalità di recupero delle somme erogate in caso di decadenza dai requisiti.
5. I soggetti privati che riservino alloggi da costruire o da ristrutturare alla locazione per famiglie di nuova formazione beneficiano, concordando le modalità del contratto di locazione con i comuni, di una riduzione degli oneri di costruzione fino ad un massimo dell'ottanta per cento della somma dovuta per gli alloggi riservati.
6. I comuni, nell'ambito delle loro competenze, hanno inoltre facoltà di attuare altre forme di incentivazione alla locazione, prevedendo ulteriori agevolazioni per quei soggetti privati che concordino con il Comune stesso le modalità di locazione dei propri alloggi.
Capo III Interventi a sostegno del lavoro domestico
Articolo 9 (Istituzione dell'albo regionale delle persone casalinghe)
1. Per lavoro domestico si intende il lavoro di cura non retribuito derivante da responsabilità familiare svolto all'interno del nucleo familiare e della rete familiare per l'organizzazione della vita familiare, per la cura e l'educazione dei figli e dei minori presenti nel nucleo o per la cura ed il sostegno dei membri della famiglia in situazione di non autosufficienza.
2. La Regione riconosce e tutela il lavoro familiare come attività costruttiva per il benessere delle famiglie e della società. Ai fini del presente articolo, la Regione, pur promuovendo la conciliazione tra responsabilità familiari e lavoro remunerato e la condivisione del lavoro familiare tra uomini e donne, riconosce e tutela chi svolge lavoro familiare in modo diretto, esclusivo ed incompatibile con il lavoro dipendente, autonomo o professionale, quando questo è svolto da un unico soggetto all'interno del nucleo familiare per l'organizzazione della vita familiare.
3. Allo scopo di cui al comma 2 la Regione istituisce l'albo regionale delle persone casalinghe.
4. L'iscrizione all'albo regionale è volontaria. Per l'iscrizione sono prescritti i seguenti requisiti:
a) essere residenti in uno dei comuni della Valle d'Aosta da almeno tre anni ovvero essere coniugati o conviventi, da almeno un anno, con persona residente in Valle d'Aosta da almeno tre anni;
b) svolgere all'interno della propria famiglia l'attività di cui al comma 2;
c) avere un'età non inferiore a 18 anni;
d) essere privi di copertura assicurativa per attività lavorativa in corso, ovvero di trattamento pensionistico diretto o indiretto.
Articolo 10 (Tenuta dell'albo regionale)
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a disciplinare le modalità per l'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 9, delle quali è data ampia informazione alla popolazione.
2. Qualora la persona iscritta all'albo regionale cessi di svolgere il lavoro domestico di cui all'articolo 9 ovvero inizi altra attività lavorativa con diritto a copertura assicurativa, la stessa deve darne immediata comunicazione all'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali. In tale caso ed in tutti quelli in cui l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, a seguito di opportune e specifiche verifiche, venga a conoscenza della perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 9, si procede alla cancellazione dall'albo regionale con effetto dalla data dell'evento che ha determinato la perdita del requisito. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di una successiva reiscrizione a domanda della persona interessata.
Articolo 11 (Indennizzo per infortuni domestici)
1. Al fine di garantire un indennizzo in caso di infortuni domestici, è istituita un'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante dagli infortuni domestici a favore delle persone iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9.
2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con altre prestazioni o trattamenti previdenziali casalinghi analoghi, fatta salva l'indennità di cui all'articolo 12.
3. L'indennità giornaliera è stabilita in lire 35.000; essa viene rideterminata annualmente dalla Giunta regionale in base alla variazione del costo della vita rilevata dall'ISTAT in Valle d'Aosta.
4. L'indennità giornaliera viene erogata dal quinto giorno di inabilità e fino alla guarigione clinica accertata. In ogni caso, l'indennità non può essere erogata per più di sei mesi nell'anno solare.
5. L'erogazione avviene in base a domanda dell'interessato da presentarsi entro dieci giorni dalla data dell'infortunio. Entro i successivi trenta giorni deve essere presentato idoneo certificato medico redatto da un medico di base.
6. La Regione può effettuare controlli sullo stato di effettiva inabilità delle persone cui viene corrisposta l'indennità, mediante i competenti servizi dell'USL.
Articolo 12 (Indennità di degenza ospedaliera)
1. L'indennità giornaliera di ricovero ospedaliero, di cui alla legge regionale 21 aprile 1981, n. 20 (Nuove norme per la concessione dell'indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali), è estesa alle persone casalinghe iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9.
Articolo 13 (Fondo pensione)
1. Gli interventi previsti dalla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Interventi per promuovere e sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale), sono estesi alle persone casalinghe di cui all'articolo 9 che ne facciano volontariamente richiesta.
Capo IV Interventi a sostegno dell'educazione, della cura dei bambini e dei soggetti in difficoltà
Articolo 14 (Interventi a sostegno dell'educazione e della cura dei bambini)
1. La Regione, fatto salvo il potenziamento degli interventi settoriali per quanto concerne la fornitura di servizi, istituisce un assegno post-natale in favore di minori residenti, da erogare per i primi tre anni di vita, secondo parametri stabiliti dalla Giunta regionale rapportati al reddito ed al numero dei componenti il nucleo familiare, a sostegno delle maggiori spese determinate dalla nascita del figlio.
2. L'importo dell'assegno di cui al comma 1 è così determinato:
a) lire 1.500.000 per anno per il primo figlio;
b) ulteriori lire 2.000.000 per anno per il secondo figlio;
c) ulteriori lire 2.500.000 per anno per il terzo figlio;
d) per ogni figlio nato dopo il terzo, ulteriore aumento di lire 500.000 all'anno.
3. La Giunta regionale ridetermina altresì triennalmente l'importo dell'assegno tenuto conto delle disponibilità di bilancio e della variazione del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT in Valle d'Aosta.
4. L'assegno di cui al comma 1 è concesso, in favore di minori in età compresa tra 0 e 5 anni, anche in caso di affidamento preadottivo, di adozione e di affidamento familiare, a terzi e di durata almeno annuale, disposti dal Tribunale per i minorenni ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), come modificata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91.
5. La Regione, a sostegno delle nascite e su progetto personalizzato, elaborato dalle équipes multidisciplinari di zona, eroga a favore di gestanti sole, in situazioni di disagio, contributi una tantum o continuativi di importo massimo fino al cento per cento del reddito medio individuale mensile rilevato in Valle d'Aosta dall'ISTAT nell'anno precedente per il periodo della gravidanza ed i primi tre mesi di vita del bambino.
6. La Giunta regionale disciplina entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità di accesso ed i criteri per l'erogazione dei contributi.
Articolo 15 (Sostegno alle famiglie numerose)
1. Ai titolari dell'assegno per il nucleo familiare previsto dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché ai richiedenti il cui nucleo familiare non superi i limiti di reddito previsti dall'articolo 16, viene corrisposto un assegno integrativo di lire cinquantamila mensili per il terzo e per ogni ulteriore figlio minorenne, fino al compimento del diciottesimo anno di età purché convivente ed a carico del richiedente.
2. Ai nuclei familiari nei quali uno o entrambi i genitori non svolgono lavoro dipendente e non percepiscono l'assegno per il nucleo familiare, viene corrisposto un emolumento di lire settantamila mensili per il secondo e per ogni ulteriore figlio fino al compimento del diciottesimo anno di età purché convivente ed a carico del richiedente. La Giunta regionale definisce le condizioni, gli ambiti e le modalità per l'erogazione di tale emolumento tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dei redditi complessivi dei nuclei familiari interessati.
3. I nuclei familiari di cui ai commi 1 e 2 a cui appartengano figli ed equiparati disabili sono esentati dal limite di età e dal numero di figli.
4. Può ottenere l'assegno di cui al presente articolo un solo richiedente per nucleo, che sia cittadino residente in un comune della Regione da almeno tre anni.
5. L'assegno di cui al comma 1 integra l'assegno per il nucleo familiare previsto dal d.l. 69/1988, convertito, con modificazioni, in l. 153/1988, ed è cumulabile con eventuali assegni familiari erogati da istituti previdenziali.
Articolo 16 (Limiti di reddito)
1. L'assegno di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, è corrisposto a condizione che il reddito del nucleo familiare del richiedente, compreso quello dei figli maggiorenni studenti o disabili, rientri nelle fasce fissate annualmente dalla Giunta regionale in base al numero dei componenti il nucleo e comunque in misura non superiore ai limiti stabiliti da disposizioni statali maggiorati del cinquanta per cento.
2. Ai fini di cui al comma 1 viene preso in considerazione il reddito del nucleo familiare, conseguito nell'anno precedente la data della domanda, alla cui formazione concorrono tutti i redditi previsti dall'articolo 2, comma 9, del d.l. 69/1988, convertito, con modificazioni, in l. 153/1988.
Articolo 17 (Domanda e decorrenza dell'assegno)
1. L'assegno di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, viene erogato a domanda, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. L'attribuzione dell'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
3. La misura dell'assegno può essere annualmente rideterminata dalla Giunta regionale.
Articolo 18 (Interventi a sostegno della cura di soggetti in difficoltà)
1. La Regione, fatto salvo il potenziamento degli interventi settoriali per quanto concerne la fornitura di servizi, istituisce un assegno di cura mensile, di importo massimo fino al cento per cento della pensione sociale e per un periodo massimo di un anno, a favore delle famiglie che includano soggetti in difficoltà. Tale assegno è erogato in presenza delle seguenti condizioni:
a) che un familiare rinunci temporaneamente o in parte allo svolgimento della propria attività lavorativa;
b) che da tale rinuncia derivi una perdita di reddito che deve essere opportunamente documentata in modo tale da far risultare il nesso di causalità tra la rinuncia al lavoro e la perdita economica;
c) che tale rinuncia sia motivata da ragioni di cura nei confronti di:
1) familiari non autosufficienti o con grave inabilità temporanea, anche non conviventi;
2) familiari con problemi gravi dell'età evolutiva certificati dal competente servizio pubblico;
3) familiari tossico e/o alcooldipendenti cronici certificati dal competente servizio pubblico.
2. La perdita di reddito dev'essere documentata:
a) per i lavoratori dipendenti, mediante dichiarazione del datore di lavoro;
b) per i lavoratori autonomi e libero-professionali mediante dichiarazione dell'interessato, fatta salva ogni successiva verifica circa i redditi dichiarati nell'anno.
3. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1 i nuclei familiari che posseggano un reddito annuo lordo onnicomprensivo pari o inferiore al doppio del minimo vitale come annualmente determinato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 (Norme in materia di assistenza economica).
4. L'assegno di cui al comma 1 è cumulabile con interventi di tipo assistenziale spettanti al richiedente o al nucleo familiare ai sensi della legislazione vigente.
5. La Giunta regionale disciplina entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità di accesso ed i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
Articolo 19 (Fondo per le prestazioni di assistenza ai soggetti non autosufficienti)
1. Fatte salve le competenze in materia di previdenza di cui all'articolo 3, comma 1, lett. h), della l. cost. 4/1948 ed in attuazione del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali), in attesa che la legge dello Stato intervenga in materia di previdenza obbligatoria intesa ad assicurare ai cittadini non autosufficienti una vita dignitosa, attraverso un'assistenza qualificata e continuativa, è introdotta per i cittadini residenti sul territorio regionale, ad integrazione delle forme previdenziali in campo sanitario e pensionistico, la copertura previdenziale volontaria per l'assistenza ai non autosufficienti.
2. Ai fini di cui al comma 1, i fondi pensione istituiti ai sensi della legge regionale 22/1997 possono prevedere formule integrative a beneficio dei soggetti interessati.
Articolo 20 (Voucher per servizi)
1. La Regione istituisce un voucher annuale del valore massimo di lire 1.000.000 in favore di soggetti portatori di grave handicap certificato ovvero di anziani ultrasessantacinquenni dichiarati non autosufficienti dall'Unità di valutazione geriatrica.
2. Il voucher di cui al comma 1 dev'essere speso in favore dei soggetti aventi diritto per servizi pubblici o privati a pagamento finalizzati a migliorare la qualità della vita ed è cumulabile con interventi economico-assistenziali già spettanti al richiedente ai sensi della legislazione vigente.
3. La Giunta regionale disciplina entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità di accesso ed i criteri per l'erogazione del contributo di cui al comma 1, secondo parametri rapportati al reddito ed al numero dei componenti il nucleo familiare, e le forme di accreditamento degli enti che possano elargire i servizi di cui al comma 2.
4. La Giunta regionale ridetermina annualmente l'ammontare massimo del voucher per i servizi compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
Capo V Autorganizzazione delle famiglie
Articolo 21 (Progetti sperimentali)
1. Al fine di suscitare e valorizzare le risorse di solidarietà delle famiglie e delle reti parentali, la Regione contribuisce finanziariamente fino ad un massimo dell'ottanta per cento nelle spese per la realizzazione di progetti sperimentali, formulati e gestiti direttamente da parte di famiglie organizzate anche in forma cooperativistica ed associazionistica, in risposta ai bisogni emergenti.
2. Queste forme di imprenditorialità familiare possono essere relative a servizi di natura:
a) assistenziale:
1) servizi a gestione solidaristica dell'assistenza familiare agli anziani non autosufficienti ed ai portatori di handicap;
2) servizi a gestione solidaristica per prestazioni di baby sitting a minori;
3) servizi a gestione solidaristica per l'istituzione e la gestione di una banca del tempo;
b) educativa:
1) servizi a gestione solidaristica per prestazioni di sostegno allo studio ad alunni della scuola dell'obbligo;
2) servizi a gestione solidaristica per l'organizzazione del tempo libero dei minori.
3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con finanziamenti spettanti ad altro titolo in applicazione della normativa regionale vigente.
4. Con proprio provvedimento la Giunta regionale stabilisce annualmente:
a) l'entità della spesa da destinare ai finanziamenti;
b) le modalità di presentazione delle domande;
c) i criteri per l'erogazione dei contributi.
Capo VI Aggiornamento
Articolo 22 (Formazione ed aggiornamento)
1. Con riferimento alla legge e agli accordi intercompartimentali e di comparto nazionali e locali sul personale del pubblico impiego, la Regione promuove l'aggiornamento del personale sanitario e sociale dell'USL, della Regione, dei comuni, singoli o associati, e delle Comunità montane per l'attuazione degli obiettivi della presente legge.
2. La Regione promuove, incentiva e finanzia progetti sperimentali di aggiornamento che rispondano alle esigenze formative connesse ai diversi settori di intervento di cui alla presente legge ed in particolare per quanto riguarda il servizio di "tata familiare" di cui all'articolo 6.
3. Alle iniziative di formazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e 2 possono partecipare anche le associazioni del privato-sociale, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di cooperazione.
Capo VII Verifica delle politiche familiari
Articolo 23 (Osservatorio permanente)
1. Al fine di consentire una verifica costante dell'evolversi delle condizioni di vita e delle problematiche delle famiglie, l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali svolge funzioni di osservatorio permanente utilizzando tutte le informazioni ed i dati disponibili presso l'Amministrazione regionale ed acquisendone altri, eventualmente necessari, presso enti pubblici e soggetti privati. Tutte le informazioni acquisite e gli studi ed analisi che da essi derivano sono condivisi con i soggetti interessati.
2. Gli uffici dell'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali verificano inoltre sul piano tecnico l'efficacia degli interventi in favore della famiglia realizzati sia da parte della Regione che da parte di altri soggetti pubblici e privati.
3. Ogni qualvolta ne siano richiesti dalla Giunta regionale ovvero dal Consiglio regionale, e comunque con cadenza almeno annuale, gli uffici dell'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali riferiscono sui risultati della propria attività e forniscono ogni altro utile elemento per orientare l'attività di tali organi.
4. L'osservatorio, avvalendosi anche di esperti nel campo della sociologia della famiglia e delle politiche sociali, svolge funzioni di:
a) orientamento delle politiche familiari;
b) analisi e monitoraggio degli interventi a favore delle famiglie promossi dagli enti pubblici;
c) elaborazione di proposte relative al sostegno delle funzioni di cura delle famiglie;
d) comparazione delle esperienze regionali rispetto ad altre promosse da altre Regioni;
e) analisi e comparazioni delle strategie locali rispetto al quadro normativo nazionale.
Articolo 24 (Conferenza regionale sulla famiglia)
1. La Giunta regionale organizza una conferenza regionale sulla famiglia con cadenza almeno biennale.
2. Alla conferenza partecipano i comuni, le Comunità montane, l'USL, i consultori privati, le organizzazioni economiche interessate, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni delle famiglie ed ogni altro soggetto che operi nei campi previsti dalla presente legge e da altre leggi inerenti la politica familiare.
3. La conferenza ha il compito di:
a) approfondire e valutare le situazioni delle famiglie, tenuto conto delle trasformazioni da cui sono interessate e delle problematiche emergenti;
b) esaminare le politiche attuate nei confronti delle famiglie e l'operato dei servizi previsti nella presente legge;
c) avanzare proposte sulle politiche regionali per le famiglie e sugli adeguamenti dei servizi che si rendono necessari.
Capo VIII Disposizioni finanziarie
Articolo 25 (Determinazione e copertura degli oneri)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono autorizzati, per l'anno 1998 in lire 2.000 milioni, per l'anno 1999 in lire 5.000 milioni e per l'anno 2000 in lire 10.000 milioni.
2. A decorrere dal 1999 gli oneri necessari per l'applicazione della presente legge possono essere rideterminati annualmente con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).
3. Alla copertura degli oneri per il triennio 1998/2000 si provvede mediante utilizzo per lire 2.000.000.000 per l'anno 1998, lire 5.000.000.000 per l'anno 1999 e lire 10.000.000.000 per l'anno 2000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) punto D.1.1. (Iniziative a favore della famiglia) e dell'allegato 1 del bilancio pluriennale 1998/2000.
4. Gli oneri di cui al comma 1 gravano sui capitoli, di nuova istituzione, 61270 "Indennità giornaliera per infortuni domestici e per ricovero ospedaliero", 61275 "Contributi per la cura di soggetti in difficoltà", 61280 "Contributi per l'educazione e la cura dei bambini", 61285 "Contributi per interventi a sostegno della famiglia di nuova formazione e del lavoro domestico" della parte spesa del bilancio della Regione per il triennio 1998/2000.
Articolo 26 (Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 1998/2000 sono apportate le seguenti variazioni:
a) in diminuzione:
cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
anno 1998 competenza lire 2.000.000.000
anno 1999 competenza lire 5.000.000.000
anno 2000 competenza lire 10.000.000.000
cap. 69440 "Fondo di riserva di cassa"
anno 1998 cassa lire 1.000.000.000 ;
b) in aumento:
programma regionale: 2.2.3.3.
Codificazione: 1.1.1.6.1.2.8.7.
Cap. 61270 (di nuova istituzione) "Indennità giornaliera per infortuni domestici e per ricovero ospedaliero"
anno 1998 competenza lire 100.000.000
cassa lire 50.000.000
anno 1999 competenza lire 200.000.000
anno 2000 competenza lire 450.000.000
programma regionale: 2.2.3.3.
Codificazione: 1.1.1.6.1.2.8.7.
Cap. 61275 (di nuova istituzione) "Contributi per la cura di soggetti in difficoltà"
anno 1998 competenza lire 500.000.000
cassa lire 250.000.000
anno 1999 competenza lire 800.000.000
anno 2000 competenza lire 1.900.000.000
programma regionale: 2.2.3.3.
Codificazione: 1.1.1.6.1.2.8.7.
Cap. 61280 (di nuova istituzione) "Contributi per l'educazione e la cura dei bambini"
anno 1998 competenza lire 900.000.000
cassa lire 450.000.000
anno 1999 competenza lire 3.000.000.000
anno 2000 competenza lire 4.150.000.000
programma regionale: 2.2.3.3.
Codificazione: 1.1.2.4.1.4.8.7.
Cap. 61285 (di nuova istituzione) "Contributi per interventi a sostegno della famiglia di nuova formazione e del lavoro domestico"
anno 1998 competenza lire 500.000.000
cassa lire 250.000.000
anno 1999 competenza lire 1.000.000.000
anno 2000 competenza lire 3.500.000.000 .
Président Avant d'examiner les différents articles, il y a un ordre du jour à la signature du Conseiller Marguerettaz. La parole au Conseiller Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) Il problema su quest'ordine del giorno è che potrebbe anche essere ritirato nella misura in cui venisse accettato l'emendamento n. 35. Siccome so già che non verrà accettato...
Era il discorso a cui accennavo anche questo pomeriggio quando dicevo che nei "pourparlers" con l'Assessore lui escludeva la possibilità di inserire all'interno della legge quell'emendamento che propongo con il n. 35 ed era lo stesso Assessore che suggeriva l'opportunità di affrontare comunque questa tematica della valutazione omogenea dei redditi della famiglia.
Con quest'ordine del giorno che, se votato, sottintende il ritiro di quell'emendamento a cui facevo riferimento, si vuole affrontare questo problema sul quale non spendo troppe parole perché credo di averlo già illustrato nel corso dei miei precedenti interventi.
La parte impegnativa, che riguarda la Giunta, consiste nell'indicare la costituzione di un gruppo tecnico di lavoro che credo sia necessario per affrontare questa tematica così ampia ed impegnativa, un gruppo tecnico che inizi a fare uno studio su quelle che potrebbero essere le possibilità per giungere all'obiettivo che ci proponiamo.
Sempre nella parte impegnativa si presuppone un periodo di sei mesi entro il quale il gruppo tecnico dovrà formulare una proposta evidentemente alla futura Giunta regionale. Allegata all'ordine del giorno c'è una traccia che non vuole essere altro, infatti si dice che può essere una base per la riflessione e lo studio del gruppo di lavoro che è stata presa da una proposta avanzata presso il Comune di Bologna. Mi è sembrato opportuno non vincolare da una parte nessuno a recepire in toto quell'indicazione allegata, ma al tempo stesso di poter contribuire ad avviare una riflessione e uno studio del gruppo stesso.
Ordine del giorno
Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Atteso che la situazione economica di ogni famiglia non è determinata esclusivamente dal suo reddito, ma dal rapporto che vi è fra questo e la composizione del nucleo familiare;
Sottolineato che già l'attuale sistema fiscale, così come pure i criteri applicati da molti enti locali per il pagamento di tasse o di servizi, sono sovente penalizzanti per le famiglie numerose;
Rilevato che, all'interno dei vari servizi regionali i criteri con cui si classificano i redditi richiesti agli utenti sono diversi fra loro e che il cosiddetto carico familiare, quando e tenuto in considerazione, è valutato con parametri diseguali;
Considerato che, nella prospettiva di una politica a sostegno delle famiglie, è di fondamentale importanza stabilire dei criteri di valutazione dei redditi che siano omogenei e che favoriscano la maggior equità possibile tra i diversi nuclei familiari;
Impegna
la Giunta regionale a:
a) costituire entro 20 giorni un gruppo tecnico di lavoro che studi, sulla base del documento allegato al presente ordine del giorno, un sistema di valutazione dei redditi familiari che possa estendersi, nel modo più omogeneo possibile, a tutti i servizi regionali;
b) stabilire un periodo di 6 mesi entro il quale il gruppo tecnico dovrà sottoporre alla futura Giunta una proposta in tal senso.
Allegato all'ordine del giorno
(... omissis...)
Président La parole à l'Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Vicquéry.
Vicquéry (UV) Per dire al Consigliere Marguerettaz che non possiamo votare quest'ordine del giorno per alcuni motivi che sono già stati citati nel dibattito generale.
C'è in questa fase una grossa riorganizzazione delle politiche sociali e non solo, all'interno di questi disegni di legge ci sono come minimo tre parametri di valutazione: uno riguarda il minimo vitale in senso stretto, l'altro l'RMI che significa reddito minimo garantito e il terzo il reddito convenzionale ISE.
Questa del reddito medio pro-capite è una materia molto delicata, attualmente, secondo i parametri dello Stato, il reddito medio pro-capite è di lire 1.304.000 mensili che, se rapportato al nostro reddito minimo vitale della legge n. 19, obbligherebbe la Regione a rivedere tutti i parametri attualmente in funzione con il rischio di bloccare totalmente l'attività istituzionale dell'Amministrazione con centinaia di domande che stanno per essere vagliate dalla Commissione competente.
Per cui, pur ribadendo che è un lavoro che dovrà essere fatto, non ci sentiamo di votare l'ordine del giorno, primo per le motivazioni che ha già detto il Consigliere Marguerettaz, essenzialmente per il fatto che andremmo ad impegnare l'Amministrazione che nascerà a seguito delle prossime elezioni regionali per cui - come usava dire un Consigliere regionale in quest'aula - sarebbe aria fritta oltre che delicato anche dal punto di vista dell'opportunità istituzionale. Secondariamente perché aspettiamo che venga definito un parametro unico sulla valutazione del reddito medio pro-capite.
In terzo luogo perché comunque rischierebbe di inficiare la validità di alcuni articoli del disegno di legge che già rinviano alla determinazione della Giunta regionale alcune valutazioni di merito sul reddito pro-capite. Per questi motivi ci asterremo.
Président La parole au Conseiller Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) Pur rispettando la volontà dell'Assessore, mi permetto solo di far osservare che probabilmente non mi sono spiegato e non ho neanche scritto bene quello che intendevo dire, ma la parte impegnativa non è nei confronti della futura amministrazione. Leggo, così forse ci capiamo: "a) Impegna la Giunta regionale...", quindi questa Giunta, "... a costituire entro 20 giorni un gruppo tecnico di lavoro...", composto evidentemente da funzionari degli assessorati o dell'assessorato, "... che studi, sulla base del documento allegato al presente ordine del giorno, un sistema di valutazione ecc; b) stabilire un periodo di 6 mesi entro il quale il gruppo tecnico dovrà sottoporre alla futura Giunta una proposta in tal senso."
È una proposta che poi la Giunta futura sarà libera di accettare o meno, non c'è nessuna parte impegnativa per quanto concerne la prossima legislatura. Non mi sembra di andare nella direzione tracciata dall'Assessore però, forse o non ci si capisce o non ci si vuol capire.
Président On vote l'ordre du jour:
Présents: 30
Votants et favorables: 8
Abstenus: 22 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Chiarello, Ferraris, Florio, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Rini, Squarzino Secondina, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On passe à l'examen de la loi. A l'article 1er il y a quatre amendements du Conseiller Marguerettaz, dont je donne la lecture:
Emendamenti All'articolo 1 comma 1
Sostituire la parola "riconosce"
con la parola "promuove"
All'articolo 1 comma 2
Abrogare l'intero comma 2
All'articolo 1 comma 2
Sostituire così l'intero comma:
"La Regione garantisce, inoltre, adeguato sostegno alle situazioni di fatto caratterizzate dalla presenza di rapporti genitoriali e generazionali, nonché di patti di solidarietà, socialmente assunti da almeno tre anni, basati su una convivenza eterosessuale, atti ad assicurare mutuo aiuto e responsabilità nella cura delle persone interessate e nell'educazione dei figli".
All'articolo 1 comma 2
Sostituire le parole "La Regione, ai fini dell'applicazione della presente legge"
con le parole "La Regione, nell'applicare la presente legge, ai fini dei servizi a rendere alle persone".
Président La parole au Conseiller Florio.
Florio (PVA-cU) Vorrei semplicemente chiedere al Consigliere Marguerettaz di ritirare gli emendamenti al secondo comma. Lui ha detto poc'anzi nel suo intervento che non mette in discussione il diritto del singolo di scegliere il modo che più ritiene a lui confacente di vivere la sua vita. Non c'è rapporto, io rilevo, fra il secondo comma di quest'articolo e l'articolo 8, nessuno. Il secondo comma attiene ad una definizione di principio che riguarda la libertà dei singoli.
Diceva mio padre, vecchio contadino poi prestato all'industria, di pochissima istruzione: "La mia libertà finisce dove comincia la libertà del mio vicino". Sì, Voltaire... lo diceva lui, lo aveva letto da qualche parte evidentemente. Vorrei chiedere al Consigliere Marguerettaz di ritirare quest'emendamento.
Président On vote l'amendement n° 1 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 30
Votants et favorables: 5
Abstenus: 25 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Chiarello, Ferraris, Florio, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino Secondina, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'amendement n° 2 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 30
Votants: 9
Favorables: 5
Contraires: 4
Abstenus: 21 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chiarello, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président La parole au Conseiller Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) Per illustrare il senso dell'emendamento n. 3 e del successivo che spero non essere necessario sottoporre alla vostra attenzione nella misura in cui accettate l'emendamento n. 3.
Ho cercato di dare corpo a ciò che volevo spiegare oggi quando dicevo che alla convivenza di fatto va riconosciuto uno stesso diritto rispetto a tutti i benefici previsti da questa legge nella misura in cui vi siano all'interno della convivenza dei rapporti genitoriali, vale a dire laddove ci sono dei figli di mezzo è chiaro che cade tutto il ragionamento. I figli minori vanno comunque difesi e sostenuti a prescindere dalle scelte dei loro genitori.
Una cosa che mi chiedo e vi chiedo è questa dicitura del 2° comma che, almeno per quanto mi concerne, non è stata sufficientemente chiara nel corso dei lunghi mesi della Commissione dedicati alla comprensione di questo comma purtuttavia, ho utilizzato le stesse parole.
Le parole sulle quali vorrei richiamare la vostra attenzione sono: "... fondata su legami socialmente assunti..."; vorrei sapere se queste parole hanno un significato e se sì qual è... esatto, ho precisato che ho preso le vostre parole perché mi fidavo delle vostre parole. Chiederei però di sapere cosa intendete precisamente per legami socialmente assunti perché se togliessimo questa parola, nel vostro comma si leggerebbe "... fondata su legami di convivenza anagrafica,..." che immagino essere cosa diversa.
Il quarto emendamento, nel caso non fosse accettato questo terzo, va nella direzione di scindere comunque le due questioni: da una parte c'è il comma 1 che definisce cos'è la famiglia, definisce una legge fatta per questo tipo di famiglia; nel comma 2 con l'emendamento n. 4 si vuol far presente che, se da una parte c'è la famiglia, dall'altra ci sono i diritti dei singoli individui, delle singole persone e gli interventi previsti da questa legge rientrano ai fini dei servizi da rendere alle persone.
Président La parole à l'Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Vicquéry.
Vicquéry (UV) È evidente che la formulazione del Consigliere Marguerettaz sposta il tiro, nel senso che elimina dall'applicazione della legge le famiglie di fatto che non sono basate su rapporti genitoriali generazionali. Questo è un concetto legittimo ed ampiamente discusso all'interno del mondo cattolico che è passato dalla chiusura totale, cioè dal riconoscimento della famiglia basata solo sul matrimonio, all'apertura, manifestata ultimamente nell'ambito della CEI, verso le famiglie di fatto a condizione che siano basate sull'obiettivo del rapporto genitoriale generazionale.
Questo però, dicevo, sposta il tiro rispetto all'impostazione del disegno di legge presentato dalla Giunta regionale perché escluderebbe la famiglia di fatto "tout court" nonché la famiglia di fatto basata anche se poi si riprende il concetto dove si parla di patti di solidarietà, cioè i due anziani che convivono per motivi di reddito o di residenza anagrafica.
Il secondo concetto che viene escluso è quello della convivenza anagrafica perché parliamo di legami socialmente assunti di convivenza anagrafica, nel senso che l'ufficiale del Comune potrà accertare la sussistenza o meno della convivenza in base ad un certificato comunale per cui non possiamo accogliere l'emendamento.
Président On vote l'amendement n° 3 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 30
Votants: 12
Favorables: 5
Contraires: 7
Abstenus: 18 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Lavoyer, Louvin, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Rini, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'amendement n° 4 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 30
Votants: 12
Favorables: 5
Contraires: 7
Abstenus: 18 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Lavoyer, Louvin, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Rini, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'article 1er dans le texte de la Vème Commission:
Présents: 31
Votants et favorables: 24
Abstenus: 7 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Viérin M.)
Président A l'article 2 il y a trois amendements du Conseiller Marguerettaz, dont je donne la lecture:
Emendamenti All'articolo 2 comma 1 lett. f)
Sostituire le parole "tra donne e uomini"
con le parole "tra i membri della famiglia"
All'articolo 2 comma 5
Dopo le parole "di primario rilievo"
aggiungere le parole "delle famiglie associate"
All'articolo 2 comma 6
Abrogare dalle parole "dei diritti di autonomia" fino alla fine del comma
Président La parole au Conseiller Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) Il primo potrebbe definirsi un emendamento di tipo tecnico nel momento in cui l'articolo 1, che è stato appena votato, non richiede convivenze di tipo eterosessuale, quindi tollera per così dire convivenze di tipo omosessuale in linea di principio; è evidente che nel punto f) del comma 1 non possiamo parlare di condivisione di responsabilità fra donne e uomini perché, nel caso di una coppia omosessuale formata o da sole donne o da soli uomini, la cosa diventerebbe impossibile. Suggerirei dal punto di vista tecnico di sostituire queste parole con le parole "... fra i membri della famiglia;" che mi sembra anche più estensivo.
Per quanto riguarda l'emendamento n. 6, credo che sia importante prima di ogni altra definizione, ovvero: la Regione riconosce il ruolo di primario rilievo del volontariato, associazionismo sociale, organizzazione eccetera, mettere: "... delle famiglie associate...". Credo che sia significativo nell'ottica della stessa legge.
Infine, nel comma 6 propongo di abrogare dalle parole "... dei diritti di autonomia..." fino alla fine del comma perché mi sembra evidente che l'autonomia di ciascuno dei membri della famiglia, come diceva Florio, finisce laddove comincia l'autonomia degli altri. Se ragioniamo di autonomia all'interno della famiglia, dobbiamo ragionare di libertà di un gruppo sociale, di corresponsabilità fra i membri della stessa famiglia e non possiamo invece andare ad individuare le autonomie di ciascuno di questi membri quindi, ripeto, mentre il primo è più di carattere tecnico, gli altri due sono più di sostanza.
Président La parole à l'Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Vicquéry.
Vicquéry (UV) Semplicemente per dire che se questi concetti vengono letti separatamente, possono avere un significato. Il problema di fondo è che quest'articolo ha tutta una serie di punti che si intersecano gli uni con gli altri e dove i concetti di uomo e donna sono ripresi dall'altra parte. Per questi motivi l'articolato è stato costruito in modo tale da ricomprendere tutte le tipologie di famiglie che riteniamo vadano ricomprese nella legge per cui non può essere letto per singolo capo. Per questo motivo ci asterremo.
Président On vote l'amendement n° 5 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 31
Votants et favorables: 5
Abstenus: 26 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Chiarello, Ferraris, Florio, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino Secondina, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'amendement n° 6 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 31
Votants et favorables: 5
Abstenus: 26 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Chiarello, Ferraris, Florio, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino Secondina, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président La parole au Conseiller Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU) A quest'emendamento voteremo no in quanto non accettiamo che venga tolta fra le affermazioni di principio l'affermazione della parità fra uomo e donna e dell'aspirazione della donna a realizzarsi pienamente nella società.
Président On vote l'amendement n° 7 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 32
Votants: 11
Favorables: 6
Contraires: 5
Abstenus: 21 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Ferraris, Lavoyer, Louvin, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Rini, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'article 2 dans le texte de la Vème Commission:
Présents: 32
Votants et favorables: 23
Abstenus: 9 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président A l'article 3 il y a un amendement du Conseiller Marguerettaz, dont je donne la lecture:
Emendamento All'articolo 3 comma 1
Abrogare le parole "rientrano nell'ambito dei livelli di assistenza assicurati dalla Regione e".
On vote l'amendement n° 8 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 32
Votants: 7
Favorables: 6
Contraires: 1
Abstenus: 25 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Ferraris, Florio, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino Secondina, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'article 3 dans le texte de la Vème Commission:
Présents: 32
Votants et favorables: 23
Abstenus: 9 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président A l'article 4 il y a cinq amendements du Conseiller Marguerettaz, dont je donne la lecture:
Emendamenti All'articolo 4
Sostituire così tutto l'articolo:
(Interventi a sostegno della procreazione)
1. La Regione, attraverso i servizi resi dalla pubblica amministrazione e dal privato sociale, attua interventi a sostegno della procreazione mediante azioni dirette alla valorizzazione personale e sociale della maternità e della paternità, orientate a stili di vita positivi ispirati alla stabilità familiare, alla responsabilità relazionale ed educativa, alla solidarietà sociale.
Nell'ambito di tali obiettivi gli interventi tendono, in particolare, a:
a) prevenire e rimuovere le difficoltà che possono indurre la donna all'interruzione di gravidanza;
b) prevenire e rimuovere le cause che sono potenziali fattori di danno per il nascituro;
c) garantire le cure per i fenomeni di abortività spontanea;
d) garantire le cure per la sterilità.
Al titolo dell'articolo 4
Abrogare le parole "e dell'espressione della sessualità"
All'articolo 4 comma 1
- Abrogare le parole "e dell'espressione della sessualità e sostiene il diritto della coppia ad una procreazione libera e responsabile"
- Abrogare le lettere c), f), i), l), o).
All'articolo 4 comma 1
Abrogare la lettera e)
All'articolo 4 comma 1 lett. a)
Sostituire le parole "alla donna"
con le parole "ai genitori"
Président Il y a aussi un amendement présenté par l'Assesseur Vicquéry, qui récite:
Emendamento Capo II
Interventi a sostegno della famiglia, della procreazione, della prima infanzia, della preadolescenza e dell'adolescenza
Articolo 4
(Interventi a sostegno della procreazione e dell'espressione della sessualità)
1. il comma 1 - lettera p) è così modificato:
p) la tutela dall'infecondità maschile e femminile legata alla condizione di lavoro
Président La parole au Conseiller Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) Questo è uno degli argomenti importanti di questa legge e mette insieme la necessità di dare sostegno alla procreazione e all'espressione della sessualità.
A mio avviso, in una legge sulla famiglia è opportuno occuparsi della procreazione, meno opportuno occuparsi della sessualità, non per un senso di chiusura verso quest'importante componente dell'essere umano quanto per il fatto che di questi argomenti credo che vi siano diversi documenti dell'Amministrazione regionale che se ne occupano, così come vi sono diversi servizi, vedi consultori familiari eccetera.
È invece importante focalizzare l'attenzione di quest'articolo sul sostegno alla procreazione e allora l'emendamento n. 9 è un depurare la proposta della Giunta togliendo le parti relative all'espressione della sessualità. Apro una parentesi: prendo atto con piacere che, nel corso dei lavori della Commissione, un passo avanti è stato fatto perché nel testo originario era scritto che la Regione Valle d'Aosta riconosce il diritto all'espressione della sessualità come se in caso contrario, se la Regione non riconoscesse a noi cittadini l'espressione della sessualità, andremmo contro la legge. Sono cose addirittura ridicole.
Quindi, ripeto, la proposta dell'emendamento n. 9 è complessiva, nel senso di sostituire completamente l'articolo 4; l'emendamento n. 10 tiene l'articolo 4 così come scritto nel disegno di legge e propone di abrogare alcune parti dell'articolo. L'emendamento n. 11 ha una valenza a sé; che nella proposta della Giunta, nell'articolo 4, laddove - questa è l'intenzione espressa dal titolo dell'articolo - si intendano porre in essere degli interventi a sostegno della procreazione e fra questi interventi si inserisca l'assistenza sanitaria psicologica e sociale per le donne e le coppie che richiedono un'interruzione volontaria della gravidanza, mi sembra un controsenso.
L'assistenza sanitaria psicologica e sociale per le donne e le coppie che richiedono un'interruzione volontaria della gravidanza è regolamentata da una legge che si chiama 194 ed è una legge nazionale. L'azione dei consultori già oggi dovrebbe lavorare in questo senso. Inserire questa lettera all'interno di un articolo che vuole sostenere la procreazione, mi sembra un controsenso.
Président La parole à l'Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Vicquéry.
Vicquéry (UV) Siamo su posizioni totalmente opposte perché quest'articolo cerca di mettere sullo stesso piano la donna e l'uomo e di istituire di fatto i consultori maschili di cui c'è carenza in Valle d'Aosta. Si parla di impotenza, di espressione della sessualità, non solo di menopausa, ma anche di andropausa, di andrologia e di quant'altro. In quest'aspetto rientra anche l'assistenza psicologica alle coppie che richiedono l'interruzione volontaria. Assicuro il Consigliere Marguerettaz che è un servizio che viene sempre più richiesto all'interno dei consultori familiari per cui ci asterremo su tutti questi emendamenti.
Président La parole au Conseiller Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) Ho visto adesso che ho dimenticato di illustrare l'emendamento n. 12 che riguarda lo stesso articolo.
Mi sembra importante, abbiamo più volte ripreso anche da parte contraria la necessità di una parità di diritti, di una corresponsabilità tra i membri della famiglia anche in base al sesso, uomini, donne eccetera. Inserire nella lettera a) che i diritti sulla maternità sono cosa riguardante solo la donna, mi sembra una forzatura. Laddove c'è una maternità in seno ad una famiglia, vi sono diritti che riguardano i genitori di quel bambino per cui credo che sarebbe più corretto per un discorso di pari opportunità inserire anziché l'informazione sui diritti spettanti alla donna, la parola "ai genitori".
Président On vote l'amendement n° 9 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 30
Votants: 11
Favorables: 4
Contraires: 7
Abstenus: 19 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Lavoyer, Louvin, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Rini, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'amendement n° 10 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 30
Votants: 11
Favorables: 4
Contraires: 7
Abstenus: 19 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Lavoyer, Louvin, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Rini, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'amendement n° 11 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 30
Votants: 11
Favorables: 4
Contraires: 7
Abstenus: 19 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Lavoyer, Louvin, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Rini, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'amendement n° 12 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 31
Votants: 6
Favorables: 4
Contraires: 2
Abstenus: 25 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chiarello, Florio, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino Secondina, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'article 4 avec l'amendement de l'Assesseur Vicquéry:
Articolo 4 (Interventi a sostegno della procreazione e dell'espressione della sessualità)
1. La Regione, attraverso i servizi esistenti resi dalla pubblica amministrazione e dal privato-sociale, attua interventi a sostegno della procreazione e dell'espressione della sessualità e sostiene il diritto della coppia ad una procreazione libera e responsabile mediante:
a) l'informazione sui diritti spettanti alla donna in base alla legislazione statale e regionale in materia di tutela sociale della maternità;
b) l'informazione sui servizi sociali, sanitari, assistenziali pubblici e di soggetti non istituzionali, operanti sul territorio, sulle prestazioni erogate e sulle modalità per accedervi;
c) l'informazione e la consulenza sui temi della sessualità;
d) la realizzazione di programmi di informazione e di educazione riguardanti la procreazione responsabile;
e) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale per le donne e le coppie che richiedono l'interruzione volontaria di gravidanza secondo le procedure di cui agli articoli 4 e 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza);
f) gli interventi socio-sanitari riferiti alla pubertà, alla menopausa e all'andropausa;
g) gli interventi sanitari di specialistica ginecologica di base e gli interventi finalizzati alla diagnosi precoce di tumori femminili;
h) gli interventi socio-sanitari finalizzati alla prevenzione ed alla cura della sterilità e dell'impotenza;
i) l'assistenza psicologica e sociale al singolo, alla coppia ed alla famiglia, per difficoltà relazionali per problemi di separazione e di divorzio, anche in riferimento alla consulenza sul diritto di famiglia;
l) l'assistenza al singolo ed alla coppia in riferimento a difficoltà di ordine sessuale e l'assistenza alla donna per problemi di violenza sessuale;
m) le iniziative di mediazione familiare gestite dall'ente pubblico o dal privato-sociale;
n) l'assistenza al compito educativo dei genitori;
o) l'assistenza psicologica e sociale relativa alle problematiche sessuali e relazionali dei minorenni;
p) la tutela dall'infecondità maschile e femminile legata alla condizione di lavoro.
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Aloisi, Chiarello, Lanièce, Lanivi, Linty, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président On vote l'article 5 dans le texte de la Vème Commission:
Présents: 31
Votants et favorables: 23
Abstenus: 8 (Aloisi, Chiarello, Lanièce, Lanivi, Linty, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président A l'article 6 il y a trois amendements du Conseiller Marguerettaz, dont je donne la lecture:
Emendamenti All'articolo 6 comma 1 lett. e)
Abrogare le parole "appartenente alle fasce deboli"
All'articolo 6
Sostituire il titolo così: "Interventi a sostegno delle famiglie con bambini nella prima infanzia"
All'articolo 6 comma 2
In fondo al comma aggiungere le parole: "nonché i finanziamenti a disposizione degli altri soggetti promotori di cui al comma 1"
Président La parole au Conseiller Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) Qui ci sono tre emendamenti, il primo riguarda il comma 1 alla lett. e), dove si dice giustamente di favorire l'abbattimento da parte degli enti locali delle tariffe per la fruizione di servizi socio-assistenziali per la prima infanzia a carico delle famiglie appartenenti alle fasce deboli. Il concetto di fascia debole, per stessa ammissione dell'Assessore, non è così chiaro, nel senso che i parametri sono diversi, alcuni sono esplicitati all'interno di questa legge, in questo caso no e questo è un motivo; l'altro motivo è che i costi dei servizi andrebbero comunque calmierati al di là delle famiglie di fasce deboli o non deboli. È un tipo di politica che dovrebbe favorire la fruizione di determinati servizi a tutti, a chi ne ha necessità e, per tutti i motivi che ho spiegato questo pomeriggio, sappiamo bene che fino a pochi anni fa - ora c'è stato un tentativo di migliorare la situazione - per la fruizione di un servizio importante quale l'asilo nido un figlio a carico veniva scalato dalla dichiarazione dei redditi per l'ammontare di lire 2 milioni all'anno quando il costo dello stesso figlio per l'Amministrazione era di 3,5 milioni al mese. Io proporrei di interrompere la dicitura di questa lettera dal punto: "... per la prima infanzia a carico delle famiglie."
L'altro emendamento si riferisce al titolo ed è per così dire un emendamento estetico. Se ci troviamo di fronte ad una legge per la famiglia, è giusto che il sostegno non vada nel parlare di interventi a sostegno della prima infanzia, ma semplicemente delle famiglie con bambini nella prima infanzia.
L'ultimo emendamento è importante, nel senso che il comma 2 di quest'articolo recita: "Con provvedimento della Giunta regionale sono determinati i finanziamenti trasferiti agli enti locali per l'istituzione e la gestione dei servizi di cui al comma 1." E, siccome nel comma 1 si dice che questi progetti possono essere formulati non solo dagli enti locali, ma anche da associazioni di famiglie del privato sociale e da singoli cittadini, credo sia opportuno affermare nel comma 2 che la Giunta non solo provvede a stabilire quanti finanziamenti vanno agli enti locali, ma quanti vengono messi a disposizione di eventuali altri soggetti che non siano gli enti locali, ma proprio le famiglie associate fra loro per promuovere tutte le serie di servizi compresi nell'articolo.
Président La parole à l'Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Vicquéry.
Vicquéry (UV) Gli emendamenti non sono accoglibili per i motivi che andrò a illustrare. Nel momento in cui parliamo di fasce deboli decidiamo di sostenere iniziative promosse dagli enti locali, non possiamo incidere sulle competenze esclusive degli enti locali perché, come ben sa il Consigliere Marguerettaz, trattandosi di servizi a domanda individuale, c'è una legislazione statale che non è derogabile in questo momento per cui gli enti locali sono obbligati ad applicare la percentuale a carico degli utenti e dei fruitori e non possiamo incidere con legislazione regionale.
Il secondo emendamento non è pura estetica perché aggiungere o togliere famiglie con bambini cambia enormemente il significato dell'articolato.
Per quanto riguarda il terzo emendamento, non possiamo aggiungere che la Giunta regionale determini finanziamenti a favore di terzi che non siano enti locali perché anche qui andiamo contro una delle logiche che ispira il disegno di legge che è quella di lasciare alle associazioni delle famiglie, al privato sociale e a quant'altri la possibilità di istituire questi servizi, ma non obbligatoriamente la necessità da parte dell'Amministrazione regionale di convenzionare o finanziare questi servizi. Sarà libera scelta degli interessati, libera scelta della Giunta regionale, secondo le necessità e secondo il rapporto domanda-offerta, finanziare o non finanziare il privato inteso in senso largo.
Président On vote l'amendement n° 13 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 31
Votants et favorables: 6
Abstenus: 25 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Chiarello, Ferraris, Florio, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'amendement n° 14 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 32
Votants et favorables: 5
Abstenus: 27 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Chiarello, Ferraris, Florio, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino Secondina, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'amendement n° 15 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 32
Votants et favorables: 5
Abstenus: 27 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Chiarello, Ferraris, Florio, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino Secondina, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'article 6 dans le texte de la Vème Commission:
Présents: 32
Votants et favorables: 23
Abstenus: 9 (Aloisi, Chiarello, Collé, Lanièce, Lanivi, Linty, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président A l'article 7 il y a trois amendements du Conseiller Marguerettaz, dont je donne la lecture:
Emendamenti All'articolo 7 comma 1 lett. b)
Sostituire così tutta la lettera b):
"promuovere l'istituzione di centri di incontro per famiglie con ragazzi preadolescenti e adolescenti aventi finalità socializzanti, culturali e pedagogiche, con l'eventuale supporto di personale qualificato. Tali servizi possono essere gestiti dalle famiglie utenti o da enti pubblici o da cooperative sociali".
All'articolo 7 comma 1 lett. d)
Dopo le parole "L'integrazione tra"
aggiungere la parola "famiglie"
All'articolo 7
Sostituire il titolo così: "Interventi a sostegno delle famiglie con ragazzi preadolescenti e adolescenti"
Président On vote l'amendement n° 16 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 32
Votants et favorables: 5
Abstenus: 27 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Chiarello, Ferraris, Florio, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino Secondina, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'amendement n° 17 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 32
Votants et favorables: 5
Abstenus: 27 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Chiarello, Ferraris, Florio, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino Secondina, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'amendement n° 18 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 32
Votants et favorables: 5
Abstenus: 27 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Chiarello, Ferraris, Florio, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino Secondina, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'article 7 dans le texte de la Vème Commission:
Présents: 32
Votants et favorables: 23
Abstenus: 9 (Aloisi, Chiarello, Collé, Lanièce, Lanivi, Linty, Marguerettaz, Parisi, Viérin M.)
Président A l'article 8 il y a quatre amendements du Conseiller Marguerettaz, dont je donne la lecture:
Emendamenti All'articolo 8 comma 1
Sostituire le parole "e soggetti ad ammortamento quinquennale"
con le parole "e soggetti ad ammortamento decennale"
All'articolo 8 comma 2
Abrogare le lettere c), d), e).
All'articolo 8 comma 2 lett. c)
Sostituire le parole "da non più di due anni"
con le parole "da non meno di due anni"
Dopo l'articolo 8 comma 2
Aggiungere il seguente comma 2bis:
"Il prestito d'onore di cui al comma 1 è concesso una tantum. Hanno diritto ad accedervi il singolo che non ne abbia mai beneficiato e la coppia in cui nessuno dei componenti ne abbia già beneficiato."
Président A l'article 8 il y a deux amendements présentés par le Conseiller Ferraris et d'autres, dont je donne la lecture:
Emendamenti Il punto c), comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
c) quella formata da una coppia convivente da non più di due anni alla data di presentazione della domanda;
Il punto e), comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
e) quella formata da coniugi, da una coppia, dal singolo, che aspettino il primo figlio o a cui sia stato assegnato in affidamento o in adozione un figlio.
Président La parole au Conseiller Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) Qui alcune questioni a margine innanzitutto della questione centrale di quest'articolo: credo che per un prestito d'onore di 30 milioni per il quale si chiede un ammortamento quinquennale siano eccessivamente ridotti i tempi di ammortamento richiesti, credo che le rate con gli interessi sarebbero di una certa rilevanza, quindi proporrei di portare i tempi di ammortamento del prestito da 5 a 10 anni.
Tralascio l'emendamento n. 20 perché è chiaro, passo ad illustrare gli altri emendamenti.
L'emendamento n. 21 prevede che all'articolo 8 comma 2 lett. c) venga capovolta la richiesta, nel senso che qui si chiede una convivenza eterosessuale di non più di 2 anni; per i motivi che ho spiegato questo pomeriggio, riterrei più opportuno, per quanto riguarda le convivenze, richiedere una convivenza che non sia meno di 2 anni, nel senso che se c'è una convivenza che va avanti da almeno 2 anni possiamo già pensare che c'è una base più solida che non in partenza.
Infine, per quanto riguarda l'emendamento n. 22, non dico che mi auguro che sia accettato l'emendamento perché mi sembra di avere intuito un messaggio politico che sta nella votazione di questi emendamenti, ma chiederei all'Assessore di fare una riflessione. Se non si scrive in legge quante volte può essere concesso questo prestito, così come è formulato l'articolo si corre il rischio che uno stesso soggetto che per motivi suoi forma 2 o 3 o 4 o chissà quante famiglie nuove, ogni volta abbia diritto al prestito d'onore di 30 milioni. Non c'è una frase di quest'articolo che faccia pensare il contrario quindi, credo che sia più che mai necessario scrivere che il prestito d'onore di cui al comma 1 è concesso "una tantum" e che a questo prestito hanno diritto di accedervi il singolo che non abbia mai beneficiato o la coppia in cui nessuno dei due componenti abbia già beneficiato. Se la formulazione non vi piace, rivedetevela e cambiatela, ma mi sembra più che mai opportuno inserire questo principio.
Una considerazione su quest'articolo Si dice che un prestito d'onore può essere dato ad una coppia eterosessuale convivente da non più di 2 anni dalla data di presentazione della domanda - perché così è stato sottolineato in apertura del dibattito dall'Assessore -, ma cos'è che certifica la convivenza di due persone? È il certificato di residenza, allora mi chiedevo questo, senza voler essere provocatorio, ma per cercare di capire: nel momento in cui andremo a fare l'università in Valle d'Aosta, è presumibile pensare che vi siano degli studenti che coabitino per diversi anni all'interno dello stesso alloggio; certificando la loro residenza comune ed essendo coppia eterosessuale, hanno diritto di accedere ai 30 milioni di prestito d'onore? Secondo come è scritta la legge, sembrerebbe di sì. Una cosa del genere in una città come Torino farebbe fare salti di gioia a gran parte della città.
Un'altra osservazione sul punto e): si dice che ha diritto al prestito d'onore di 30 milioni il singolo che aspetta il primo figlio, quindi si intende che sia in stato di gravidanza una donna che è singola e che si trova a vivere già una situazione difficile. Se questa donna incinta dovesse avere un prestito d'onore di 30 milioni e per disgrazia dopo aver subito questo prestito dovesse subire la mortificazione, il dolore e tutto ciò che comporta un aborto spontaneo, in più dovrebbe restituire questi soldi? Se così fosse, c'è da fare un ragionamento anche in questo senso e se così non fosse, allora non ha senso dire che ne ha diritto il singolo che aspetta un primo figlio.
Président La parole à l'Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Vicquéry.
Vicquéry (UV) Prima risposta. Non è accoglibile l'emendamento che riguarda l'ammortamento decennale per motivi di ordine finanziario perché il parere delle finanze è strettamente connesso a quest'impegno di spesa e lo stesso discorso vale anche per altri emendamenti che sono stati presentati. Non possiamo toccare nulla che riguardi l'aspetto finanziario.
Sugli altri emendamenti, evidentemente, se accogliamo l'emendamento dove si dice che per famiglie di nuova formazione si intende quella definita al punto 2, lett. c), convivente da non più di 2 anni o da non meno di 2 anni, cambia notevolmente l'approccio. Se uno degli obiettivi di quest'articolato è quello di aiutare le famiglie di nuova formazione, è evidente che in questa dizione si ricomprendono le persone da non più di due anni conviventi. La fattispecie degli anziani che convivono è regolamentata in altra parte dell'articolato.
Per quanto riguarda il prestito d'onore, ne abbiamo discusso a lungo in Commissione, non intendiamo riservarlo "una tantum" - e questo vale anche per gli altri due punti che ha richiesto il Consigliere Marguerettaz - perché questa è una legge che, come dicevo, dovrà essere sperimentata sul campo e non riteniamo che ci siano così tante coppie in Valle che ripetutamente decidono di ricostituirsi. Potrebbe darsi, ma non possiamo fare di un'eccezione la regola e ripeto che se uno degli obiettivi finali è quello di aiutare le famiglie di nuova formazione, aiutiamole. Si tratta in fin dei conti di prestiti che in quanto tali vengono rimborsati all'Amministrazione regionale, non c'è un esborso unidirezionale.
Evidentemente alle domande che ha posto che riguardano sia il punto c) sia il punto e) la risposta è sì, cioè il singolo che aspetta il primo figlio e che per disgrazia abortisca continuerà ad usufruire del prestito che le è stato assegnato perché le spese iniziali in gran parte dei casi saranno già state affrontate da parte del soggetto singolo.
Mi suggerisce il Consigliere Squarzino, che è sempre molto attenta e che ringrazio, che il 4° comma demanda alla Giunta regionale una serie di interventi, ma io non ne ho parlato perché è un po' una forzatura dire che la Giunta regionale interverrà su quest'aspetto perché interviene sull'entità del capitale, interviene sugli istituti di credito, sulle modalità di presentazione della domanda e sulle modalità di formazione di eventuali graduatorie e sulle modalità di recupero delle somme in caso di decadenza dei requisiti però, questo è da regolamentare. Per quanto mi riguarda non sono dell'idea che vadano recuperati i prestiti effettuati a fronte di situazioni familiari che hanno avuto anche la disgrazia di perdere il figlio di cui sono in attesa.
Président La parole au Conseiller Ferraris.
Ferraris (GV-DS-PSE) Per una brevissima illustrazione degli emendamenti all'articolo 8 comma 2, punto c) ed e).
Come avevo già detto nel dibattito precedente, qui si tratta dell'affermazione di un inalienabile principio che riguarda la parità di diritti fra tutti i cittadini, indipendentemente dal fatto che questi siano eterosessuali, omosessuali o ermafroditi. Si tratta di ristabilire un'uguaglianza fra tutti i cittadini che credo sia un dato inalienabile ed inconfutabile.
Président On vote l'amendement n° 19 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 31
Votants: 7
Favorables: 5
Contraires: 2
Abstenus: 24 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Chenuil, Chiarello, Ferraris, Florio, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino Secondina, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D.)
Le Conseil n'approuve pas
Président La parole au Conseiller Bavastro.
Bavastro (UV) In realtà prima mi sono sbagliato perché credevo che si trattasse di quest'emendamento. Su quest'emendamento darò voto contrario in quanto mi sembra coerente con il fatto che intenderò votare l'emendamento successivo proposto da Ferraris ed altri.
Président On vote l'amendement n° 20 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 31
Votants: 16
Favorables: 5
Contraires: 10
Abstenus: 16 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Linty, Louvin, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Rini, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D. e Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'amendement n° 21 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 31
Votants et favorables: 5
Abstenus: 26 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Chiarello, Ferraris, Florio, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino Secondina, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D. e Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président La parole au Conseiller Perrin G.C..
Perrin G.C. (UV) Lors de la discussion générale nous avons entendu deux thèses opposées, à mon avis et, à selon de comment on se place, toutes les deux sont honorables, défendables...
Président ... on est encore sur l'amendement de Monsieur Marguerettaz...
Perrin G.C. (UV) Monsieur le Président, je vous mande mes excuses.
Président On vote l'amendement n° 22 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 31
Votants et favorables: 5
Abstenus: 26 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Chiarello, Ferraris, Florio, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino Secondina, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D. e Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président La parole au Conseiller Perrin G.C. sur les amendements présentés par Ferraris et d'autres.
Perrin G.C. (UV) J'aurais pu tranquillement continuer parce que ce n'est pas que mon intervention avant la votation de l'amendement 22 ou après aurait changé.
Je disais, face à deux thèses différentes, je crois qu'à selon de comment l'on se place on peut avoir des raisons d'un côté ou de l'autre.
L'Union Valdôtaine a toujours dit que lorsqu'un problème touche la conscience individuelle, c'est à chacun de nous à se poser selon sa moralité et ses conditions religieuses.
Pour cette raison le Groupe de l'Union Valdôtaine a décidé de laisser libre choix à ces propres membres et donc chacun votera selon sa propre conscience sur l'amendement proposé par Ferraris et d'autres.
Président La parole au Conseiller Piccolo.
Piccolo (FA) Per ribadire anche da parte nostra il voto secondo coscienza perciò i consiglieri sono liberi di votare.
(ilarità dell'Assemblea)
Aloisi (fuori microfono) Avete diviso in due la coscienza...
Président On vote l'amendement n° 1 du Conseiller Ferraris:
Présents: 32
Votants: 21
Favorables: 16
Contraires: 5
Abstenus: 11 (Agnesod, Aloisi, Collé, Dujany, Lanivi, Linty, Parisi, Stévenin, Tibaldi, Vicquéry, Viérin D.)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'amendement n° 2 du Conseiller Ferraris:
Présents: 32
Votants: 21
Favorables: 16
Contraires: 5
Abstenus: 11 (Agnesod, Aloisi, Collé, Dujany, Lanivi, Linty, Parisi, Stévenin, Tibaldi, Vicquéry, Viérin D.)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'article 8 dans le texte de la Vème Commission:
Présents: 32
Votants: 18
Favorables: 11
Contraires: 7
Abstenus: 14 (Aloisi, Bavastro, Borre, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Lavoyer, Linty, Marguerettaz, Parisi, Piccolo, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil n'approuve pas
Président Chers collègues, on prend acte que l'article 8 est repoussé. On peut passer à l'examen de l'article 9 en sachant que les interventions à faveur des familles de nouvelle formation n'existeront pas.
A l'article 9 il y a trois amendements du Conseiller Marguerettaz, dont je donne la lecture:
Emendamenti Al capo III
Sostituire il titolo del capo con "Interventi a sostegno del lavoro familiare"
All'articolo 9 comma 1
Sostituire le parole "Per lavoro domestico"
con le parole "Per lavoro familiare"
All'articolo 9 comma 2
Abrogare le parole "e la condivisione del lavoro familiare tra uomini e donne"
All'articolo 9 dopo il comma 2
Aggiungere il seguente comma 2 bis:
"A tutela del lavoro familiare la Regione promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione ed informazione in materia di:
a) prevenzione degli incidenti dovuti al lavoro familiare
b) problematiche inerenti l'educazione e la cura dei minori
c) problematiche inerenti l'assistenza ai soggetti privi di autonomia fisica o psichica".
Président Il y a un amendement proposé par l'Assesseur Vicquéry, qui récite:
Emendamento Capo III
Interventi a sostegno del lavoro domestico
Articolo 9 (Istituzione dell'albo regionale delle persone casalinghe)
1. Il comma 4 - lettera b) è così modificato:
b) svolgere da almeno un anno all'interno della propria famiglia l'attività di cui al comma 2.
Président La parole au Conseiller Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) Non pensavo di dover parlare io in questo momento perché ritenevo doveroso da parte di chi ha presentato questa legge fare una considerazione non tanto di tipo politico, che forse non è il caso di fare nel corso dell'ultimo Consiglio di questa legislatura, ma un ragionamento su questa legge.
Assessore, credo che sia opportuno che si faccia una piccola pausa di riflessione per un semplice motivo: che non è caduto un articolo indifferente per questa legge, è caduto l'articolo che ha per titolo "Interventi a sostegno della famiglia di nuova formazione". Assessore, è caduta l'impalcatura di questa legge. Se vogliamo ignorare questo fatto politico, possiamo andare avanti sugli altri articoli e vedere chi vota a favore e chi vota contro, ma credo che sia opportuno fare una riflessione su quest'articolo che è il più importante di tutta la legge perché è ciò che aiuta la famiglia a formarsi. Una votazione come quella che c'è stata non può non provocare una riflessione da parte della Giunta, da parte della maggioranza, da parte nostra senza voler strumentalizzare, ma procedere con gli altri articoli come se nulla fosse accaduto, mi sembra ridicolo.
Président La parole à l'Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Vicquéry.
Vicquéry (UV) Dal punto di vista tecnico evidentemente è stato eliminato l'articolo 8, ma questo non altera il costrutto generale del disegno di legge che è molto articolato. Per quanto ci riguarda, non abbiamo nessun problema ad accettare una sospensione.
Président Il faut que quelqu'un demande la suspension. La parole au Conseiller Chiarello.
Chiarello (RC) Mi sembra un po' strano; all'inizio ho detto che speravo che questa legge fosse votata dal prossimo Consiglio, ma che adesso ci venga chiesto a noi della minoranza di chiedere la sospensione in una situazione di questo tipo in cui salta un articolo che ho subito definito abbastanza qualificante di questa legge, credevo che anche la maggioranza avesse interesse a chiedere la sospensione per guardarsi in faccia e capire cosa si vuol fare di una legge di questo tipo, altrimenti andiamo avanti, per carità.
Président Je veux savoir si quelqu'un demande la suspension, autrement on peut continuer. La parole au Conseiller Dujany.
Dujany (Aut) Vorrei solo fare una domanda all'Assessore. Il capitolo 61285, riportato nell'articolo 26 della legge, è quello che indica i contributi per interventi a sostegno della famiglia di nuova formazione del lavoro domestico; che fine fa questo capitolo alla luce del fatto che l'articolo di riferimento non ha avuto i voti validi e alla luce del fatto che non è più possibile in questa fase presentare degli emendamenti?
Président On peut aller de l'avant, il n'y a pas de demandes de suspension. Il est évident que l'article 9 deviendra article 8 et cela suit. La parole au Conseiller Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) Io vado avanti nel senso che, di fronte ai muscoli e alle - permettetemi la parola un po' forte, io che in genere sono sempre stato abbastanza misurato - facce di bronzo, si va avanti. Adesso se vado fuori, il Presidente mi richiama, ma credo che sia inconcepibile che uno dei punti più qualificanti della legge venga a cadere per la votazione sovrana di questo Consiglio e si proceda con l'articolo seguente come se nulla fosse successo, ma questa è una considerazione mia. Avete deciso di andare avanti, andiamo avanti.
Siamo all'articolo 9, dove si suggerisce di sostituire le parole "Per lavoro domestico..." con le parole "Per lavoro familiare...", questa dal punto di vista tecnico è stata una svista da parte dell'Assessore perché si era convenuto che era più conveniente parlare di lavoro familiare piuttosto che di lavoro domestico. Così come si propone di cambiarlo nel titolo, lo si propone di cambiare all'interno dell'articolo. Nel comma 2 dell'articolo si propone di abrogare le parole "... e la condivisione del lavoro familiare fra uomini e donne,...", nel senso che la condivisione deve essere anche qua fra tutti i membri della famiglia, indipendentemente dal loro sesso. Così come ci sembra importante inserire dopo il comma 2 un comma 2 bis, dove non solo la Regione si limita a svolgere un'opera di remunerazione in caso di incidenti domestici eccetera, ma si faccia anche promotrice di un'opera di prevenzione e quindi c'è la proposta del comma 2bis che recita: "A tutela del lavoro familiare la Regione promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione ed informazione in materia di: a) prevenzione degli incidenti dovuti al lavoro familiare; b) problematiche inerenti l'educazione e la cura dei minori; c) problematiche inerenti l'assistenza ai soggetti privi di autonomia fisica o psichica".
Président On vote l'amendement n° 23 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 31
Votants et favorables: 7
Abstenus: 24 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Borre, Chiarello, Ferraris, Florio, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino Secondina, Vallet, Vicquéry, Viérin D. e Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'amendement n° 24 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 30
Votants et favorables: 6
Abstenus: 24 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Borre, Chiarello, Ferraris, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino Secondina, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D. e Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'amendement n° 25 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 30
Votants et favorables: 6
Abstenus: 24 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Borre, Chiarello, Ferraris, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D. e Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote maintenant l'article 9 avec l'amendement de l'Assesseur Vicquéry:
Articolo 9 (Istituzione dell'albo regionale delle persone casalinghe)
1. Per lavoro domestico si intende il lavoro di cura non retribuito derivante da responsabilità familiare svolto all'interno del nucleo familiare e della rete familiare per l'organizzazione della vita familiare, per la cura e l'educazione dei figli e dei minori presenti nel nucleo o per la cura ed il sostegno dei membri della famiglia in situazione di non autosufficienza.
2. La Regione riconosce e tutela il lavoro familiare come attività costruttiva per il benessere delle famiglie e della società. Ai fini del presente articolo, la Regione, pur promuovendo la conciliazione tra responsabilità familiari e lavoro remunerato e la condivisione del lavoro familiare tra uomini e donne, riconosce e tutela chi svolge lavoro familiare in modo diretto, esclusivo ed incompatibile con il lavoro dipendente, autonomo o professionale, quando questo è svolto da un unico soggetto all'interno del nucleo familiare per l'organizzazione della vita familiare.
3. Allo scopo di cui al comma 2 la Regione istituisce l'albo regionale delle persone casalinghe.
4. L'iscrizione all'albo regionale è volontaria. Per l'iscrizione sono prescritti i seguenti requisiti:
a) essere residenti in uno dei comuni della Valle d'Aosta da almeno tre anni ovvero essere coniugati o conviventi, da almeno un anno, con persona residente in Valle d'Aosta da almeno tre anni;
b) svolgere da almeno un anno all'interno della propria famiglia l'attività di cui al comma 2.
c) avere un'età non inferiore a 18 anni;
d) essere privi di copertura assicurativa per attività lavorativa in corso, ovvero di trattamento pensionistico diretto o indiretto.
Présents: 30
Votants et favorables: 21
Abstenus: 9 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Linty, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 10:
Présents: 30
Votants et favorables: 21
Abstenus: 9 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Linty, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 11:
Présents: 30
Votants et favorables: 21
Abstenus: 9 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Linty, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 12:
Présents: 30
Votants et favorables: 21
Abstenus: 9 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Linty, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 13:
Présents: 30
Votants et favorables: 21
Abstenus: 9 (Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Linty, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi)
Président A l'article 14 il y a trois amendements du Conseiller Marguerettaz, dont je donne la lecture:
Emendamenti All'articolo 14
Sostituire così l'intero articolo:
(Assegno post-natale)
1. La Regione, fatto salvo il potenziamento degli interventi settoriali per quanto concerne la fornitura dei servizi, istituisce un assegno post-natale in favore di tutte le puerpere residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno. L'assegno è determinato, senza limiti di reddito, in lire 2 milioni.
2. La Giunta regionale ridetermina triennalmente l'importo dell'assegno tenuto conto delle disponibilità di bilancio e della variazione del costo della vita rilevata dall'ISTAT in Valle d'Aosta.
3. L'assegno di cui al comma 1 è concesso anche in caso di affidamento preadottivo, di adozione e di affidamento familiare a terzi di durata almeno annuale, disposti dal Tribunale per i minorenni ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), come modificata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91.
4. La Regione, a sostegno delle nascite e su progetto personalizzato, elaborato dalle equipes multidisciplinari di zona, eroga a favore di gestanti sole, in situazioni di disagio, contributi una tantum o continuativi di importo massimo fino al cento percento del reddito medio annuo individuale mensile rilevato in Valle d'Aosta dall'ISTAT nell'anno precedente per il periodo di gravidanza ed i primi tre mesi di vita del bambino.
5. In favore di famiglie e /o associazioni di volontariato che si fanno carico di accudire o ospitare gestanti in situazioni di disagio, certificato dai servizi sociali, la Regione eroga dei contributi mensili a titolo di rimborso spese.
6. La Giunta regionale disciplina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'entità, le modalità di accesso e i criteri per l'erogazione dei contributi di cui ai commi 1, 4 e 5.
All'articolo 14 comma 1
Abrogare le parole "secondo parametri stabiliti dalla Giunta regionale rapportati al reddito ed al numero dei componenti il nucleo familiare"
All'articolo 14 dopo il comma 5
Aggiungere il seguente comma 5 bis:
"In favore di famiglie e/o associazioni di volontariato che si fanno carico di accudire o ospitare gestanti in situazioni di disagio, certificato dai servizi sociali, la Regione eroga dei contributi mensili a titolo di rimborso spese. La Giunta regionale stabilisce l'entità, le modalità di accesso e i criteri per l'erogazione di tali contributi"
Président Il y a aussi un amendement présenté par le Conseiller Squarzino Secondina, qui récite:
Emendamento Articolo 14, sopprimere commi 1, 2, 3 e 4.
Président La parole au Conseiller Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) Qui abbiamo riportato l'entità degli assegni post-natali sulla proposta come era stata formulata dalla nostra proposta di legge.
L'argomento è delicato, da una parte c'è chi strumentalmente dice che non è con un assegno che si incrementano le nascite e sono io il primo a dirlo, non è questo l'obiettivo di quest'articolo. Ho sempre visto quest'articolo dell'assegno post-natale come partecipazione simbolica all'investimento che significa per tutta la società la nascita di un bambino soprattutto in momenti come questi.
La formulazione, così come è proposta nel disegno di legge della Giunta, anche se i funzionari dell'Assessorato non sono d'accordo con me, temo che possa dar luogo ad un fenomeno che si è già verificato in America quando si erano istituiti degli assegni di natalità un po' troppo forti per cui delle donne o delle famiglie in situazioni di particolare disagio mettevano al mondo un figlio dopo l'altro per poter usufruire di questi benefici economici. Credo che se il tutto rimane dentro i confini di una partecipazione simbolica, sia più giusto limitare l'assegno ai 2 milioni.
Così come mi sembra importante inserire il comma 5 nel nuovo articolo che propongo alla vostra attenzione. Credo sia importante non solo che siano i servizi pubblici, i servizi sociali a farsi carico di donne sole in stato di gravidanza e in situazioni di disagio ma, conoscendo la realtà in particolare di Aosta - non so se questo è presente anche in altri comuni - vi sono delle associazioni senza scopo di lucro che, credendo nel valore della vita, si fanno carico di donne in gravidanza che avrebbero deciso di abortire perché in situazioni di fronte alle quali non potrebbero far fronte. Credo sia giusto riconoscere all'interno di quest'articolo il ruolo di queste associazioni di volontariato e credo che se la Regione partecipasse non con un incentivo perché non è il caso essendo queste delle associazioni non a scopo di lucro, ma con dei contributi semplicemente a titolo di rimborso spese nei confronti di queste realtà associative che nascono dal nostro tessuto sociale, sarebbe oltremodo significativo.
L'emendamento n. 27 propone di abrogare le parole "... secondo parametri stabiliti dalla Giunta regionale rapportati al reddito ed al numero dei componenti il nucleo familiare,..." perché per lo stesso ragionamento che ho fatto prima credo che un assegno dato per la natalità di un bambino debba essere forfetario poi l'entità non è eccessiva, ripeto sono 2 milioni. Non credo che sia il caso di andare a modulare questi 2 milioni secondo il reddito delle famiglie. Credo che sia opportuno soprattutto in questo caso riconoscere una partecipazione uguale per ogni tipo di famiglia al di là della sua situazione economica.
Infine, con l'emendamento n. 28 propongo, nel caso in cui la maggioranza respingesse l'emendamento n. 26, cioè l'articolo completamente riformulato, di inserire nell'articolo, così come formulato nel disegno di legge, un comma 5 bis in cui venga comunque dato un riconoscimento a quelle associazioni di famiglie o di volontariato che si prodigano nel campo a cui facevo riferimento prima.
Président La parole à l'Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Vicquéry.
Vicquéry (UV) Gli emendamenti sono irricevibili per le stesse ragioni finanziarie di cui ho già parlato perché questo tipo di impostazione rivede completamente l'impegno di spesa.
Président On vote l'amendement n° 26 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 29
Votants et favorables: 5
Abstenus: 24 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Borre, Chiarello, Florio, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino Secondina, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D. e Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'amendement n° 27 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 29
Votants et favorables: 5
Abstenus: 24 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Borre, Chiarello, Florio, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino Secondina, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D. e Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'amendement n° 28 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 29
Votants et favorables: 5
Abstenus: 24 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Borre, Chiarello, Florio, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D. e Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président La parole au Conseiller Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU) L'emendamento che proponiamo va nella logica di non dare soldi, ma di dare servizi. Proprio per affermare fortemente questo, chiediamo di sopprimere i primi 4 commi dell'articolo 14. Questo perché, come già avevo detto nel mio intervento, i motivi per cui non ci sono figli e c'è un calo demografico non stanno nel fatto che i genitori hanno difficoltà economiche; può darsi sia anche per questo, ma c'è una difficoltà molto più a monte quale la mancanza di lavoro, ad esempio, che non consente a dei giovani di sposarsi. C'è il fatto che oggettivamente ormai ci si sposa sempre più tardi anche perché, specie per professioni più qualificate, il corso di studio si prolunga nel tempo per cui sempre più tardi si formano le famiglie, sempre più tardi si hanno dei figli. Quindi i motivi reali sono altri rispetto a questo e soprattutto perché, come dicevo prima, solo se diamo alla famiglia una serie di servizi, questa può riuscire ad organizzarsi. Ci preoccupiamo di dare dei soldi per ogni bambino e non ci preoccupiamo di rendere le nostre città più abitabili per i bambini, cioè si tratterebbe effettivamente di ripensare - come molti hanno ricordato anche nel corso delle audizioni - a tutta la legislazione secondo l'ottica della famiglia, ma questo ci impegna a rivedere la logica con cui affrontiamo i vari servizi. Accettare un assegno post-natale ha il sapore di risolvere con un po' di denaro un problema che ha delle radici molto più profonde.
Président On vote l'amendement du Conseiller Squarzino:
Présents: 31
Votants et favorables: 4
Abstenus: 27 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Borre, Collé, Dujany, Ferraris, Lanivi, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Marguerettaz, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Rini, Stévenin, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M. e Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'article 14 dans le texte de la Vème Commission:
Présents: 32
Votants: 23
Favorables: 19
Contraires: 4
Abstenus: 9 (Aloisi, Collé, Dujany, Lanivi, Linty, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président A l'article 15 il y a un amendement du Conseiller Marguerettaz, dont je donne la lecture:
Emendamento All'articolo 15 comma 2
Sostituire così l'intero comma:
"Ai nuclei familiari nei quali entrambi i genitori non svolgano lavoro dipendente e il cui reddito rientri nelle fasce di accesso agli assegni familiari viene corrisposto un emolumento di lire cinquantamila mensili per il secondo ed ogni ulteriore figlio fino al compimento del diciottesimo anno di età purché convivente ed a carico del richiedente. La Giunta regionale disciplina le condizioni, gli ambiti e le modalità per l'erogazione di tale emolumento tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dei redditi complessivi dei nuclei familiari interessati".
Président Il y a aussi un amendement de l'Assesseur Vicquéry, qui récite:
Emendamento Articolo 15 (Sostegno alle famiglie numerose)
1. Il comma 3 - è così modificato:
3. Ai nuclei familiari di cui ai commi 1 e 2 aventi a carico figli disabili viene corrisposto l'assegno integrativo di cui al comma 1 indipendentemente dal limite di età e dal numero dei figli conviventi.
Président La parole au Conseiller Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) Qui c'è da fare un ragionamento un po' complesso, di questo genere.
La Giunta, preoccupata comprensibilmente del fatto che i lavoratori che non svolgono lavoro dipendente non beneficiano dei cosiddetti assegni familiari, cerca di porvi rimedio con il comma 2 di quest'articolo facendo però due errori di valutazione che vado ad enunciare.
Nell'articolo si fa riferimento ai nuclei familiari nei quali uno o entrambi i genitori non svolgono lavoro dipendente. Nei nuclei familiari nei quali uno dei due svolge lavoro dipendente, chi svolge lavoro dipendente ha diritto ad ottenere gli assegni familiari nella misura in cui il suo reddito costituisce il 70 percento del reddito complessivo della famiglia.
Queste sono le normative nazionali che regolano gli assegni familiari. Perché una famiglia non abbia diritto agli assegni familiari, bisogna che entrambi i genitori non svolgano un lavoro dipendente. Ecco perché mi sono permesso di suggerire quest'emendamento, dove si dice: "Ai nuclei familiari nei quali entrambi i genitori non svolgano lavoro dipendente...".
Se manteniamo invece la formulazione della Giunta, paradossalmente potremmo andare a dare un ulteriore incentivo a questi lavoratori di cui uno dei due non è dipendente che quindi già possono percepire gli assegni familiari rispetto a quelle famiglie in cui questi assegni non sono recepiti pur essendo dei lavoratori dipendenti.
In sintesi, se marito e moglie fanno entrambi un lavoro autonomo, non possono rientrarvi; se uno dei due però ha un lavoro dipendente, se il reddito della sua famiglia è composto per il 70 percento dal suo reddito di lavoratore dipendente, ha accesso agli assegni familiari quindi, così come è formulato non va.
La seconda considerazione è che mettere una cifra di 70mila lire per il secondo ed ogni ulteriore figlio potrebbe risultare penalizzante nei confronti dell'altra categoria di lavoratori, quelli cioè che potrebbero aver diritto agli assegni familiari per i quali è previsto un assegno di 50mila lire per il terzo ed ulteriore figlio, per quelli che rientrano nella fascia compresa fra il minimo vitale e il suo doppio.
Questo significa che vi possono essere dei lavoratori dipendenti che non ottengono gli assegni familiari e che percepiranno queste 50mila lire mensili da parte della Giunta rispetto ad una famiglia quale è quella indicata nel comma 2 che potrebbe prendere 70mila lire più 70mila lire, cioè 140mila lire per 12 mensilità e che rappresenterebbe un'evidente incongruenza rispetto all'altro caso.
Quindi la proposta è riformulare meglio - perché qui di dato legale si tratta - la formulazione iniziale del comma, cioè: "Ai nuclei familiari nei quali entrambi i genitori non svolgano lavoro dipendente..." e modificare la cifra individuata da lire settantamila a lire cinquantamila così come è per l'altra categoria di famiglie.
Président On vote l'amendement n° 29 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 31
Votants et favorables: 6
Abstenus: 25 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Borre, Chiarello, Ferraris, Florio, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino Secondina, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D. e Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote maintenant l'article 15 avec l'amendement de l'Assesseur Vicquéry:
Articolo 15 (Sostegno alle famiglie numerose)
1. Ai titolari dell'assegno per il nucleo familiare previsto dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché ai richiedenti il cui nucleo familiare non superi i limiti di reddito previsti dall'articolo 16, viene corrisposto un assegno integrativo di lire cinquantamila mensili per il terzo e per ogni ulteriore figlio minorenne, fino al compimento del diciottesimo anno di età purché convivente ed a carico del richiedente.
2. Ai nuclei familiari nei quali uno o entrambi i genitori non svolgono lavoro dipendente e non percepiscono l'assegno per il nucleo familiare, viene corrisposto un emolumento di lire settantamila mensili per il secondo e per ogni ulteriore figlio fino al compimento del diciottesimo anno di età purché convivente ed a carico del richiedente. La Giunta regionale definisce le condizioni, gli ambiti e le modalità per l'erogazione di tale emolumento tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dei redditi complessivi dei nuclei familiari interessati.
3. Ai nuclei familiari di cui ai commi 1 e 2 aventi a carico figli disabili viene corrisposto l'assegno integrativo di cui al comma 1 indipendentemente dal limite di età e dal numero dei figli conviventi.
4. Può ottenere l'assegno di cui al presente articolo un solo richiedente per nucleo, che sia cittadino residente in un comune della Regione da almeno tre anni.
5. L'assegno di cui al comma 1 integra l'assegno per il nucleo familiare previsto dal d.l. 69/1988, convertito, con modificazioni, in l. 153/1988, ed è cumulabile con eventuali assegni familiari erogati da istituti previdenziali.
Présents: 31
Votants et favorables: 19
Abstenus: 12 (Chiarello, Collé, Dujany, Florio, Lanivi, Linty, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 16:
Présents: 31
Votants et favorables: 19
Abstenus: 12 (Chiarello, Collé, Dujany, Florio, Lanivi, Linty, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 17:
Présents: 31
Votants et favorables: 19
Abstenus: 12 (Chiarello, Collé, Dujany, Florio, Lanivi, Linty, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Président Il y a un amendement du Conseiller Marguerettaz, article 17bis, dont je donne la lecture:
Emendamento Dopo l'articolo 17
Aggiungere il seguente articolo 17bis:
(Considerazione del carico familiare)
1. Per la determinazione degli importi delle tasse locali e delle tariffe dei servizi, gli enti locali territoriali della Valle d'Aosta ricercano soluzioni tendenti non solo a non penalizzare le famiglie più numerose, ma anche ad agevolare queste ultime in proporzione al numero dei componenti ed alla tipologia dei loro bisogni.
On vote l'amendement n° 30 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 32
Votants et favorables: 7
Abstenus: 25 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chiarello, Ferraris, Florio, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino Secondina, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D.)
Le Conseil n'approuve pas
Président A l'article 18 il y a un amendement du Conseiller Squarzino Secondina, dont je donne la lecture:
Emendamento Articolo 18, comma 1, sostituire le parole "fino al cento percento della pensione sociale" con "fino al doppio della pensione sociale".
Président Il y a aussi quatre amendements du Conseiller Marguerettaz, dont je donne la lecture:
Emendamento All'articolo 18 comma 1
Sostituire le parole "per un periodo massimo di un anno"
con le parole "per un periodo massimo di tre anni"
Emendamento All'articolo 18 comma 1
- Dopo le parole "a favore delle famiglie che includano soggetti in difficoltà"
Aggiungere le parole "e bambini di età inferiore ai tre anni"
- Dopo l'articolo 18 comma 1 lett. c) punto 3
Aggiungere il seguente punto 4: "familiari di età inferiore ai tre anni"
Emendamento All'articolo 18 comma 3
Sostituire la parola "lordo"
con la parola "netto"
Emendamento All'articolo 18
Sostituire il titolo così: "Interventi a sostegno della cura dei bambini e dei soggetti in difficoltà"
Président La parole au Conseiller Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU) Capisco che ci sono problemi come norma finanziaria, ma lasciare la norma così com'è è ridicolo, nel senso che a quelli che lasciano il proprio lavoro per seguire un familiare promettiamo un assegno di cura e poi la cifra è fino al massimo di 388mila lire mensili. È veramente una cifra irrisoria, quindi la nostra richiesta è di raddoppiare almeno quest'assegno di pensione sociale.
Président La parole au Conseiller Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) La tentazione iniziale era quella di riformulare tutta questa tematica, ma siccome ho intuito che non sarebbe passata, ho provato un'altra strada che temo porti allo stesso risultato.
Credo che sia importante inserire la possibilità per le famiglie oltre che di assentarsi dal lavoro secondo formule part-time o a tempo totale addirittura per curare soggetti in difficoltà, quelli che sono elencati, e quindi i familiari non autosufficienti, con problemi gravi dell'età evolutiva oppure tossicodipendenti, alcoldipendenti eccetera, di assentarsi per curare i bambini da 0 a 3 anni. Questo nell'ottica di un'opportunità data alle famiglie laddove i servizi sono quelli che conosciamo, servizi pubblici peraltro ben funzionanti, ma non sufficienti; sappiamo come molte famiglie ricorrano a delle reti parentali spesso costituite dai nonni così come sappiamo che molti per non rinunciare allo stipendio prendono la baby-sitter pagandola in nero. Conosciamo tutti la situazione. Credo che estendere la possibilità prevista nella legge per accudire i bambini sotto i 3 anni con le stesse opportunità che vengono fornite ai familiari che si assentano per motivi di cura di quei soggetti inseriti in legge, sarebbe un elemento che qualificherebbe meglio questa legge pertanto, i primi emendamenti vanno in questa direzione con un'aggiunta: che il periodo di astensione dal lavoro viene previsto per un massimo di un anno. Da una parte per il ragionamento che faccio sui bambini ma non solo, anche per quanto concerne gli anziani, credo che sia più opportuno estendere questo periodo ai tre anni. Pensate alla situazione di una figlia che decide di usufruire di questi benefici per curare un genitore che ha problemi di salute, non autosufficiente e via dicendo, paradossalmente più andando avanti nell'età e più è possibile purtroppo che il genitore si aggravi, che abbia ancora più bisogno di cure, dopo un anno se il genitore non è ancora morto - scusate, è brutale dirlo - questa figlia è costretta a rientrare. Credo che estendere invece questo beneficio per almeno tre anni sia quanto mai opportuno.
Così come quando si dice che la Giunta interviene laddove il mancato introito dovuto alla rinuncia parziale o totale del lavoro porti un reddito annuo lordo onnicomprensivo pari o inferiore al doppio del minimo vitale, ritengo che sia più opportuno - ma qui con beneficio di inventario perché non ho fatto in tempo a documentarmi su questi dati - parlare di reddito netto perché se andiamo a vedere un reddito lordo senza tutte le trattenute che conosciamo, ben pochi soggetti entreranno in quest'opportunità. Infine, c'è la solita proposta di emendamento estetico che concerne il titolo dell'articolo.
Président On vote l'amendement du Conseiller Squarzino:
Présents: 31
Votants: 6
Favorables: 5
Contraires: 1
Abstenus: 25 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Collé, Dujany, Ferraris, Lanivi, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Rini, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M. e Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'amendement n° 31 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 33
Votants et favorables: 7
Abstenus: 26 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chiarello, Ferraris, Florio, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D. e Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'amendement n° 32 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 33
Votants et favorables: 7
Abstenus: 26 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chiarello, Ferraris, Florio, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D. e Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'amendement n° 33 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 33
Votants et favorables: 7
Abstenus: 26 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chiarello, Ferraris, Florio, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D. e Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'amendement n° 34 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 33
Votants et favorables: 7
Abstenus: 26 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chiarello, Ferraris, Florio, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D. e Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'article 18 dans le texte de la Vème Commission:
Présents: 33
Votants et favorables: 19
Abstenus: 14 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Linty, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Président A l'article 19 il y a un amendement de l'Assesseur Vicquéry, dont je donne la lecture:
Emendamento Articolo 19
(Fondo per le prestazioni di assistenza ai soggetti non autosufficienti)
1. Al comma 1 le parole "per l'assistenza ai non autosufficienti" vengono sostituite dalle seguenti: per l'assistenza in caso di non autosufficienza
Président On vote maintenant l'article 19 avec l'amendement de l'Assesseur Vicquéry:
Articolo 19 (Fondo per le prestazioni di assistenza ai soggetti non autosufficienti)
1. Fatte salve le competenze in materia di previdenza di cui all'articolo 3, comma 1, lett. h), della l. cost. 4/1948 ed in attuazione del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali), in attesa che la legge dello Stato intervenga in materia di previdenza obbligatoria intesa ad assicurare ai cittadini non autosufficienti una vita dignitosa, attraverso un'assistenza qualificata e continuativa, è introdotta per i cittadini residenti sul territorio regionale, ad integrazione delle forme previdenziali in campo sanitario e pensionistico, la copertura previdenziale volontaria per l'assistenza in caso di non autosufficienza.
2. Ai fini di cui al comma 1, i fondi pensione istituiti ai sensi della legge regionale 22/1997 possono prevedere formule integrative a beneficio dei soggetti interessati.
Présents: 31
Votants et favorables: 22
Abstenus: 9 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président A l'article 20 il y a un amendement de l'Assesseur Vicquéry, dont je donne la lecture:
Emendamento Articolo 20
(Voucher per servizi)
1. Il comma 3 è così modificato:
3. La Giunta regionale disciplina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di accesso ed i criteri per l'erogazione di cui al comma 1, secondo i parametri rapportati al reddito ed al numero dei componenti il nucleo familiare.
Président On vote maintenant l'article 20 avec l'amendement de l'Assesseur Vicquéry:
Articolo 20 (Voucher per servizi)
1. La Regione istituisce un voucher annuale del valore massimo di lire 1.000.000 in favore di soggetti portatori di grave handicap certificato ovvero di anziani ultrasessantacinquenni dichiarati non autosufficienti dall'Unità di valutazione geriatrica.
2. Il voucher di cui al comma 1 dev'essere speso in favore dei soggetti aventi diritto per servizi pubblici o privati a pagamento finalizzati a migliorare la qualità della vita ed è cumulabile con interventi economico-assistenziali già spettanti al richiedente ai sensi della legislazione vigente.
3. La Giunta regionale disciplina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di accesso ed i criteri per l'erogazione di cui al comma 1, secondo i parametri rapportati al reddito ed al numero dei componenti il nucleo familiare.
4. La Giunta regionale ridetermina annualmente l'ammontare massimo del voucher per i servizi compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
Présents: 31
Votants et favorables: 22
Abstenus: 9 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président Il y a un amendement du Conseiller Marguerettaz, dont je donne la lecture:
Emendamento Dopo l'articolo 20
Inserire il seguente Capo:
Capo IV Bis
Tariffe regionali
Articolo 20 bis
(Reddito pro capite)
1. In tutti i casi in cui, per l'accesso a provvidenze o servizi regionali, per la quantificazione dei relativi importi o tariffe viene preso in considerazione il reddito familiare, quest'ultimo deve intendersi come reddito pro capite.
2. Il reddito pro capite si ottiene dividendo il reddito familiare complessivo per il numero dei componenti il nucleo familiare.
Président L'amendement est retiré. A l'article 21 il y a un amendement du Conseiller Marguerettaz, dont je donne la lecture:
Emendamento All'articolo 21 comma 2 lett. a)
Aggiungere i seguenti punti 4 e 5:
4) servizi a gestione solidaristica dell'assistenza a gestanti in situazione di disagio
5) servizi a gestione solidaristica dell'assistenza a persone ricoverate presso strutture socio-assistenziali e sanitarie.
Président La parole au Conseiller Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) Questo è il capo a cui facevo riferimento nell'intervento generale, dove si dà la possibilità alle famiglie di autorganizzarsi sotto forma di progetti sperimentali. Credo che fra gli ambiti che vengono delineati come ambiti dentro i quali possono agire questi progetti sperimentali potrebbe essere interessante inserire questi punti 4 e 5 nella lettera a), cioè negli interventi a carattere assistenziale.
Oltre a quelli già previsti dal disegno di legge suggerisco di inserire i servizi a gestione solidaristica dell'assistenza a gestanti in situazione di disagio così come suggerisco di inserire i servizi a gestione solidaristica dell'assistenza a persone ricoverate presso strutture socio-assistenziali e sanitarie.
In particolare quest'ultimo è un aspetto delicato ed importante, sappiamo quante persone sole sono degenti presso strutture sia sanitarie che sociali o socio-assistenziali; sappiamo che già oggi esiste un'opera di volontariato formidabile in questo senso; dare un riconoscimento alle famiglie che si muovono per accompagnare questi momenti difficili che queste persone vivono, sarebbe importante inserirlo all'interno della legge.
Président La parole à l'Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Vicquéry.
Vicquéry (UV) Se il Consigliere Marguerettaz fa attenzione, gli comunico che l'emendamento può essere accolto.
Président On vote l'article 21 avec l'amendement du Conseiller Marguerettaz:
Articolo 21 (Progetti sperimentali)
1. Al fine di suscitare e valorizzare le risorse di solidarietà delle famiglie e delle reti parentali, la Regione contribuisce finanziariamente fino ad un massimo dell'ottanta percento nelle spese per la realizzazione di progetti sperimentali, formulati e gestiti direttamente da parte di famiglie organizzate anche in forma cooperativistica ed associazionistica, in risposta ai bisogni emergenti.
2. Queste forme di imprenditorialità familiare possono essere relative a servizi di natura:
a) assistenziale:
1) servizi a gestione solidaristica dell'assistenza familiare agli anziani non autosufficienti ed ai portatori di handicap;
2) servizi a gestione solidaristica per prestazioni di baby sitting a minori;
3) servizi a gestione solidaristica per l'istituzione e la gestione di una banca del tempo;
4) servizi a gestione solidaristica dell'assistenza a gestanti in situazione di disagio
5) servizi a gestione solidaristica dell'assistenza a persone ricoverate presso strutture socio-assistenziali e sanitarie.
b) educativa:
1) servizi a gestione solidaristica per prestazioni di sostegno allo studio ad alunni della scuola dell'obbligo;
2) servizi a gestione solidaristica per l'organizzazione del tempo libero dei minori.
3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con finanziamenti spettanti ad altro titolo in applicazione della normativa regionale vigente.
4. Con proprio provvedimento la Giunta regionale stabilisce annualmente:
a) l'entità della spesa da destinare ai finanziamenti;
b) le modalità di presentazione delle domande;
c) i criteri per l'erogazione dei contributi.
Présents: 32
Votants et favorables: 30
Abstenus: 2 (Aloisi, Parisi)
Président A l'article 22 il y a un amendement de l'Assesseur Vicquéry, dont je donne la lecture:
Emendamento Articolo 22
(Formazione ed aggiornamento)
1. Il comma 3 è così modificato:
3. Alle iniziative di formazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e 2 possono partecipare anche associazioni del privato sociale
Président L'amendement est retiré. On vote l'article 22 dans le texte de la Vème Commission:
Présents: 33
Votants et favorables: 23
Abstenus: 10 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président A l'article 23 il y a un amendement du Conseiller Marguerettaz, dont je donne la lecture:
Emendamento All'articolo 23 comma 1
Sostituire le parole "sono condivisi con i soggetti interessati"
con le parole "sono a disposizione degli organismi pubblici e delle associazioni familiari"
On vote l'amendement n° 37 du Conseiller Marguerettaz:
Présents: 33
Votants et favorables: 7
Abstenus: 26 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Chiarello, Ferraris, Florio, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D. e Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'article 23 dans le texte de la Vème Commission:
Présents: 34
Votants et favorables: 23
Abstenus: 11 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Linty, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 24 dans le texte de la Vème Commission:
Présents: 34
Votants et favorables: 23
Abstenus: 11 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Linty, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président A l'article 25 il y a un amendement de la IIème Commission, dont je donne la lecture:
Emendamento L'articolo 25 è sostituito dal seguente:
"Articolo 25
(Determinazione e copertura degli oneri)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono autorizzati, per l'anno 1998 in lire 2.000 milioni, per l'anno 1999 in lire 5.000 milioni e per l'anno 2000 in lire 10.000 milioni.
2. A decorrere dal 1999 gli oneri necessari per l'applicazione della presente legge possono essere rideterminati annualmente con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).
3. Alla copertura degli oneri per il triennio 1998/2000 si provvede mediante utilizzo per lire 2.000.000.000 per l'anno 1998, lire 5.000.000.000 per l'anno 1999 e lire 10.000.000.000 per l'anno 2000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), punto D.1.1 (Iniziative a favore della famiglia) dell'allegato 1 del bilancio pluriennale 1998/2000.
4. Gli oneri di cui al comma 1 gravano sui capitoli, di nuova istituzione, 61270 "Indennità giornaliera per infortuni domestici e per ricovero ospedaliero", 61275 "Contributi per la cura di soggetti in difficoltà", 61280 "Contributi per l'educazione e la cura dei bambini", 61285 "Contributi per interventi a sostegno della famiglia di nuova formazione e del lavoro domestico", 61290 "Contributi per servizi di natura assistenziale ed educativa in favore di minori, anziani non autosufficienti e portatori di handicap" della parte spesa del bilancio della Regione per il triennio 1998/2000."
Président La parole au Conseiller Linty.
Linty (LNPIAP) In merito all'articolo 25 e seguenti è un quesito che pongo alla Giunta regionale perché con il testo originario vengono apportate delle diminuzioni al bilancio del triennio 1998-2000 e viene istituito un capitolo: Contributi per interventi a sostegno della famiglia di nuova formazione; successivamente poi viene emendato il tutto con una riconsiderazione delle cifre iscritte. Il problema però è che se prima si finanziava questo capitolo per 5 miliardi, adesso lo si finanzia per 3,7 miliardi; capitolo che non trova coerenza con il testo visto che è decaduto l'articolo 8. Di più, vi è un parere del Dirigente che a questo punto non può essere inteso sulla totalità della legge perché viene dato un parere su una nuova istituzione di un capitolo che però, ripeto, non trova un articolo di applicazione e quindi di impegno nel testo di legge.
La domanda che pongo è come pensa la Giunta di agire in questo caso poiché sappiamo bene che per poter impegnare delle spese su un bilancio occorre che queste siano suffragate da impegni di spesa specifici.
Président La parole à l'Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Vicquéry.
Vicquéry (UV) Il problema è di carattere esclusivamente tecnico. Essendo decaduto l'articolo 8 ed essendo il capitolo 61285 un capitolo unico che finanziava gli interventi previsti in due articoli, rimane in piedi l'articolato del lavoro domestico e d'ufficio, viene cancellata la voce: "a sostegno della famiglia di nuova formazione". Questo fatto succede regolarmente nei disegni di legge a seguito di emendamenti.
Président On vote l'article 25 amendé:
Présents: 34
Votants et favorables: 23
Abstenus: 11 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Linty, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président A l'article 26 il y a un amendement de la IIème Commission, dont je donne la lecture:
Emendamento L'articolo 26 è sostituito dal seguente:
"Articolo 26
(Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 1998/2000 sono apportate le seguenti variazioni:
a) in diminuzione:
cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
anno 1998 competenza lire 2.000.000.000
anno 1999 competenza lire 5.000.000.000
anno 2000 competenza lire 10.000.000.000
cap. 69440 "Fondo di riserva di cassa"
anno 1998 cassa lire 2.000.000.000 ;
b) in aumento:
programma regionale: 2.2.3.3.
codificazione: 1.1.1.6.1.2.8.7.
Cap. 61270 (di nuova istituzione) "Indennità giornaliera per infortuni domestici e per ricovero ospedaliero"
anno 1998 competenza lire 150.000.000
cassa lire 150.000.000
anno 1999 competenza lire 300.000.000
anno 2000 competenza lire 500.000.000
programma regionale: 2.2.3.3.
Codificazione: 1.1.1.6.1.2.8.7.
Cap. 61275 (di nuova istituzione) "Contributi per la cura di soggetti in difficoltà"
anno 1998 competenza lire 400.000.000
cassa lire 400.000.000
anno 1999 competenza lire 1.100.000.000
anno 2000 competenza lire 1.600.000.000
programma regionale: 2.2.3.3.
Codificazione: 1.1.1.6.1.2.8.7.
Cap. 61280 (di nuova istituzione) "Contributi per l'educazione e la cura dei bambini"
anno 1998 competenza lire 750.000.000
cassa lire 750.000.000
anno 1999 competenza lire 2.600.000.000
anno 2000 competenza lire 4.850.000.000
programma regionale: 2.2.3.3.
Codificazione: 1.1.2.4.1.4.8.7.
Cap. 61285 (di nuova istituzione) "Contributi per interventi a sostegno del lavoro domestico"
anno 1998 competenza lire 550.000.000
cassa lire 550.000.000
anno 1999 competenza lire 700.000.000
anno 2000 competenza lire 2.500.000.000
programma regionale: 2.2.3.3.
Codificazione: 1.1.1.6.2.2.8.7.
Cap. 61290 (di nuova istituzione) "Contributi per servizi di natura assistenziale ed educativa in favore di minori, anziani non autosufficienti e portatori di handicap"
anno 1998 competenza lire 150.000.000
cassa lire 150.000.000
anno 1999 competenza lire 300.000.000
anno 2000 competenza lire 550.000.000 ."
On vote l'article 26 amendé:
Présents: 34
Votants et favorables: 23
Abstenus: 11 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Linty, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président La parole à l'Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Vicquéry.
Vicquéry (UV) Per chiedere una sospensione di cinque minuti.
Président La séance est suspendue.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 23,50 alle ore 00,04.
Président Je rappelle que nous sommes en train de voter le projet de loi dans son ensemble. La parole au Conseiller Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU) Rispetto a questo disegno sulla famiglia fin dall'inizio avevamo posto alcuni problemi. Consideravamo valido l'inserimento fra i soggetti beneficiari di questa legge sicuramente la famiglia di fatto in tutte le sue accezioni e questo è un dato positivo che va sottolineato sicuramente.
C'era un secondo elemento però a cui davamo estrema importanza ed era la concezione che o noi offriamo servizi diversificati alla famiglia oppure non riusciamo a rispondere alle esigenze di fondo. Uno degli elementi fondanti questo disegno di legge è proprio la monetizzazione della risposta alla denatalità che colpisce le famiglie, non solo, ma nel momento in cui sono previsti alcuni servizi differenziati come la tata familiare o la "garderie", per questa tipologia di servizi non viene previsto un finanziamento ad hoc, non vengono previste risorse per questo tipo di interventi. Questo è il motivo per cui ci asterremo sul disegno di legge.
Président La parole au Conseiller Chiarello.
Chiarello (RC) Penso che nella dichiarazione iniziale si sia capita la visione integralmente diversa che c'è fra me e Marguerettaz su quello che serve per la famiglia, secondo me non serve una legge per la famiglia, ma un sostegno punto per punto all'individuo che vive in questa Regione. Avevo dichiarato il mio voto contrario e voterò contrario a questa legge, ma all'articolo 8 se veniva accettato quell'emendamento, siccome si parlava di aiuto alle giovani famiglie ed era l'articolo qualificante di questa legge, cioè quando si andava a spiegare a qualcuno fuori di qui perché è stata fatta questa legge e dove poteva produrre i suoi frutti migliori, era nell'aiuto alle nuove famiglie in tutto quello che era scritto nell'articolo 8. Avendo cassato l'articolo 8, al momento della votazione ho chiesto alla Giunta cosa intendeva fare di questa legge priva ormai del punto più importante che riguarda quello che vogliamo fare per far crescere le nuove famiglie, per incentivare le nascite, per far sì che quest'istituzione ricominci a crescere. Quest'articolo scompare, scompaiono i finanziamenti qualificanti di questa legge, non ci sono problemi a togliere i finanziamenti come ci è stato detto dall'Assessore, rimarranno ad avanzo di un altro consuntivo di bilancio e gli oltre 262 miliardi magari saranno qualche soldo in più.
Io questa legge non la voterò, voterò contro proprio perché già non vedevo una legge sulla famiglia e oltretutto sono rimasti i punti che vanno a monetizzare solo, vanno a distribuire dei soldi nei vari casi. Come ha detto il Consigliere Squarzino, si dovrebbe parlare di tempi di lavoro, di organizzazione diversa della nostra società; punti qualificanti di quelli che potrebbero essere gli impegni per la promozione e il sostegno della persona e della famiglia non ci sono, mi ritengo più tranquillo a votare contro questa legge.
Président La parole au Conseiller Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) Ci sarebbe un ultimo emendamento da proporre in fase di dichiarazione di voto, ma dovrebbe essere un emendamento di tipo tecnico a questo punto cioè prima di votare questa legge dovremmo tornare sull'articolo 2 laddove sono scritte le finalità di questa legge e laddove al punto b) si indica quale finalità il voler agevolare la formazione di nuove famiglie. Rispetto a questa finalità espressa nell'articolo 2 della legge non si trova poi nessun intervento conseguente. Con la venuta meno dell'articolo 8 questa legge perde gran parte di significato, per meglio dire perde completamente il suo significato da un punto di vista politico perché ciò che aveva detto l'Assessore Vicquéry in fase di conclusione del dibattito generale è caduto.
Non è caduto un articolo della legge, sono cadute tutte le sue osservazioni, Assessore, in merito al fatto che questa Regione per la prima volta avrebbe posto in essere tutta una serie di interventi per quel genere di famiglie che - sono parole sue - lo Stato italiano oggi ancora non riconosce. Lei aveva puntato molto su quest'aspetto, credo che tutti i consiglieri ne siano testimoni. Oggi, io dico per fortuna, la Valle d'Aosta non ha fatto questo passo ma, non avendo fatto questo passo, la Valle d'Aosta dimostra una debolezza culturale e politica enorme perché non solo la Valle d'Aosta non potrà essere quella Regione a cui lei faceva riferimento nella sua replica, ma la Valle d'Aosta sarà la prima Regione a promulgare una legge a favore della famiglia dentro la quale, quando si tratta di sostenere una famiglia di nuova formazione, non si è stati in grado di definire cos'è la famiglia. Paradossalmente abbiamo costruito una legge che porta il titolo: Iniziative a favore della famiglia, enunciando dei principi nell'articolo 1 e non essendo conseguenti nell'articolato perché di fatto è successo questo.
Quale famiglia sostenere? Era quello che ci chiedevamo nel lungo dibattito che abbiamo svolto nel corso del pomeriggio: matrimonio, coppie di fatto, coppie omosessuali, coppie in attesa di figli, coppie di anziani? Abbiamo sentito più volte riprendere il concetto di quanto sia variegata la composizione delle famiglie alle quali volevano guardare la Giunta e questa maggioranza. Oggi paradossalmente votiamo una legge dove nessuna, ripeto, nessuna di queste famiglie viene promossa: non la famiglia fondata sul matrimonio, non la famiglia fondata sulla convivenza, non la famiglia formata da unioni di omosessuali, non la famiglia formata da anziani, non la famiglia formata da soggetti che vogliono aiutarsi. Nessuno di tutti quei generi di famiglie che sono stati più volte elencati nel corso del dibattito sarà sostenuto nel suo nascere.
Ecco le motivazioni che mi facevano dire che, essendo stata quella la volontà del Consiglio di non approvare l'articolo 8, viene a cadere l'articolo più importante di questa legge.
Cosa rimane di una legge sulla famiglia? Rimane quello che cercavo di dire nella discussione generale, rimangono tutta una serie di interventi che andranno in alcuni casi ad essere in favore di singoli individui, in altri risponderanno meno alle aspettative.
Che voto dare? Ai tempi in cui il sottoscritto faceva la scuola media, uno dei voti peggiori che si potesse ricevere dopo aver svolto un tema era quando il professore scriveva: sei andato fuori tema, c'era un argomento che tu dovevi svolgere e che nell'articolare il tuo elaborato non hai centrato. Noi oggi ci troviamo a valutare esattamente questo: una legge che voleva essere di iniziative a favore della famiglia, ma che poi nel suo svolgimento è andata completamente fuori tema, di fronte ad un fuori tema la posizione non può essere che quella di un'astensione.
Président La parole au Conseiller Ferraris.
Ferraris (GV-DS-PSE) Per rientrare in tema, questa legge all'articolo 1 - ed indubbiamente il dibattito che c'è stato lo ha dimostrato - è una legge che introduce delle innovazioni, che possono essere condivise o meno, ma non c'è eguale nel panorama legislativo nazionale. Questa è la prima legge che sul piano del diritto riconosce la famiglia di fatto e questo è un elemento che non va sottovalutato.
È altrettanto vero che ci sono degli interventi, in particolare quelli che riguardano i servizi, dagli asili nido alla "garderie", alla tata familiare eccetera, in cui non è vero che non ci siano finanziamenti, anzi nel dibattito in Commissione è stato detto che con provvedimento della Giunta regionale sono determinati i finanziamenti e trasferiti agli enti locali per l'istituzione e la gestione dei servizi di cui al comma 1.
Siccome, come diciamo tutte le volte, deve essere lasciata l'iniziativa agli enti locali per fare le richieste specifiche, credo che questa legge consenta sulla base della domanda che verrà dagli enti locali di finanziare queste iniziative quindi, non c'è solo una petizione di principio, ma ci sono anche delle soluzioni per affrontare questo.
È vero che, non essendoci più l'articolo 8, questa legge esce ridotta nella sua portata. Questo va riconosciuto, però va riconosciuto anche un altro fatto: che un elemento di discriminazione fra cittadini della Valle d'Aosta che veniva introdotto con l'articolo 8, con la scomparsa di quest'articolo è caduto e quindi è caduta anche la motivazione che nel dibattito generale ci aveva portato a condizionare il nostro voto rispetto all'esito di questa legge.
Proprio in considerazione del risultato del dibattito che dice in sostanza che rispetto alla famiglia ci sono degli interventi da parte delle istituzioni, in particolare nel nostro caso della Regione, che sono estremamente limitate, dire di no a questa legge significherebbe sicuramente non fare un passo avanti in questa direzione. Che questa legge risolva tutti i problemi della famiglia sicuramente no, che ci siano indubbiamente dei limiti è vero, anche noi avremmo visto meglio una riduzione per quanto riguarda l'articolo 14, il finanziamento alle nuove nascite. È altrettanto vero che questa è una norma che è stata utilizzata in altri paesi europei non sicuramente di Destra, ma di Sinistra e che ci sono autorevoli pareri anche dei consulenti del Ministro degli affari sociali che vanno nella direzione di riconoscere la validità di questo tipo di interventi anche perché nel campo degli aiuti alla famiglia non credo che tutto si possa risolvere in servizi. Indubbiamente i servizi ci vogliono e sono importanti, ma sono necessari anche aiuti di carattere diverso.
Con questo, pur consci dei limiti che ci sono in questa legge, riteniamo che in ogni caso l'approvazione di questa legge consenta di mettere un tassello nella direzione di affrontare il problema della famiglia che è un problema indubbiamente delicato quindi, il nostro voto sarà un voto a favore.
Président On vote la loi dans son ensemble:
Présents: 33
Votants: 20
Favorables: 19
Contraires: 1
Abstenus: 13 (Aloisi, Collé, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Linty, Marguerettaz, Parisi, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve