Oggetto del Consiglio n. 3130 del 14 aprile 1998 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 APRILE 1998
OGGETTO N. 3130/X Disegno di legge: "Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale)".
Titolo I Istituzione dei servizi antincendi
Capo I Istituzione
Articolo 1 (Istituzione dei servizi antincendi)
1. La presente legge disciplina, nel territorio regionale, la prevenzione e l'estinzione degli incendi nonché i servizi di soccorso tecnico urgente attribuiti alla Regione, in sostituzione degli organi centrali e periferici dello Stato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta).
2. La Regione può, in aggiunta ai servizi di competenza degli organi centrali e periferici dello Stato, ai sensi dell'articolo 20 della l. 196/1978, istituire servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione civile, nonché servizi tecnici per la tutela delle persone e la preservazione dei beni dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare.
3. Resta di competenza esclusiva dello Stato la preparazione delle unità antincendi per le forze armate.
Articolo 2 (Prevenzione degli incendi)
1. La prevenzione degli incendi consiste nell'espletamento dell'attività di polizia amministrativa di sicurezza, attribuita ai vigili del fuoco dalle leggi vigenti nella materia definita dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi).
2. Nell'esercizio della prevenzione degli incendi si osservano, oltre alle leggi statali vigenti su tutto il territorio nazionale, i regolamenti e le normative tecniche specifiche di prevenzione degli incendi, emanate dalla Regione o, in tutti i casi in cui non esistano norme regionali corrispondenti, dal Ministero dell'interno.
Articolo 3 (Estinzione degli incendi e soccorsi tecnici urgenti)
1. L'attività di estinzione degli incendi e dei soccorsi tecnici consiste essenzialmente:
a) nell'estinzione degli incendi;
b) nell'opera tecnica di soccorso in occasione di improvvisa o minacciante rovina di edifici, di frane, di piene, di alluvioni o di altra calamità;
c) nella rimozione di eventuali ostacoli che intralcino la circolazione stradale;
d) nell'intervento in tutti i casi in cui l'opera dei vigili del fuoco può essere utile alla salvezza di persone e di cose;
e) nell'intervento in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
2. L'attività di cui al comma 1 si limita ai compiti di carattere strettamente urgente e cessa col subentrare degli organi tecnici competenti.
3. L'attività di estinzione degli incendi e di soccorso tecnico comporta l'applicazione delle norme vigenti in materia e l'adozione dei provvedimenti all'uopo necessari ed è esercitata a discrezione e sotto la responsabilità del comandante dei reparti di soccorso. I comandanti delle forze armate e di polizia, eventualmente intervenuti sul luogo del disastro per mantenere l'ordine pubblico, devono agire in conformità alle disposizioni di carattere tecnico impartite dallo stesso comandante.
Articolo 4 (Svolgimento dei servizi. Attività di protezione civile)
1. La Regione si avvale, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui agli articoli 1, 2 e 3, del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
2. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco è un componente fondamentale e una struttura operativa della protezione civile.
Articolo 5 (Corpo valdostano dei vigili del fuoco)
1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco si articola in:
a) personale professionista disciplinato dalla presente legge;
b) personale volontario disciplinato dalla legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 (Norme per il volontariato dei servizi antincendi - Protezione civile - Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco Volontari) e dal relativo regolamento regionale di attuazione 13 dicembre 1989, n. 1.
2. Le espressioni Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, personale del Corpo regionale dei vigili del fuoco volontari, componenti del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari ed altre consimili abbreviate, riferite comunque al personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco, contenute nelle leggi regionali vigenti, sono sostituite dall'espressione personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
3. Le espressioni organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competenti nel territorio regionale, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, contenute rispettivamente nell'articolo 2, comma 2, nell'articolo 28, comma 1, nell'articolo 29, comma 5, della l.r. 37/1988, sono sostituite dall'espressione personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
4. L'espressione Corpo nazionale dei vigili del fuoco, contenuta nell'articolo 3, comma 1, del regolam. reg. 1/1989, è sostituita dall'espressione personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. L'espressione Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta, contenuta nell'articolo 23, comma 1, nell'articolo 41, commi 2 e 3, nell'articolo 42, comma 1, nell'articolo 44, comma 2, e nell'articolo 45, comma 2, della l.r. 37/1988, è sostituita dall'espressione Comando regionale dei vigili del fuoco.
5. Nella presente legge il personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è denominato personale professionista.
6. La collocazione organizzativa del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è definita con provvedimento della Giunta regionale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).
7. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco è affiancato, per le attribuzioni di competenza, dai servizi antincendi aeroportuali previsti dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 (Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
Articolo 6 (Corrispondenza tra le strutture e gli organismi dello Stato e quelli della Regione in materia antincendi)
1. Le funzioni e le competenze, in materia antincendi, del Ministero dell'interno o dell'Amministrazione dell'interno e del Ministro dell'interno sono attribuite, in Valle d'Aosta, rispettivamente all'Amministrazione regionale e al Presidente della Giunta regionale.
2. Le funzioni e le competenze dell'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Servizio tecnico centrale e degli ispettorati regionali o interregionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei comandi provinciali e dei Comandanti provinciali dei vigili del fuoco, limitatamente al territorio regionale, sono esercitate dalla corrispondente struttura regionale istituita ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della l.r. 45/1995 e dal personale della qualifica dirigenziale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
Capo II Organizzazione
Articolo 7 (Attività di soccorso)
1. L'attività di estinzione degli incendi e di soccorso tecnico, in genere, è effettuata dal personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, secondo le direttive del comandante dei vigili del fuoco e sotto la responsabilità del comandante delle squadre di soccorso.
Articolo 8 (Coordinamento con il servizio antincendi boschivo)
1. Nel caso di incendi boschivi, si applica l'articolo 7 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85 (Norme per la difesa di boschi dagli incendi), come modificato dalla legge regionale 19 agosto 1984, n. 45.
Articolo 9 (Servizi antincendi aeroportuali)
1. Il Presidente della Giunta regionale, nel rispetto delle norme internazionali e di quanto stabilito dal comma 2, istituisce i servizi antincendi aeroportuali.
2. Il dirigente della struttura di cui all'articolo 26:
a) individua, nel rispetto delle norme internazionali, la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di cui all'articolo 3, comma 1, della l. 930/1980;
b) provvede al rilascio delle abilitazioni previste dall'articolo 3 della l. 930/1980.
Articolo 10 (Collegamenti con organismi nazionali e internazionali)
1. La struttura di cui all'articolo 26 assicura:
a) i collegamenti con gli organi centrali dello Stato competenti nelle materie indicate all'articolo 1, con il settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro, con il servizio sanitario e, ai fini di cui all'articolo 6 del d.p.r. 577/1982, con altri organismi nazionali;
b) i collegamenti con organismi comunitari e internazionali in armonia con quanto operato in campo nazionale ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 577/1982;
c) il collegamento con il Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno e l'utilizzazione dei risultati dell'attività di studio, ricerca e sperimentazione del Centro medesimo.
2. La Regione, ove richiesta, provvede alle eventuali spese per attività del Centro di cui al comma 1, lett. c), riguardanti la Valle d'Aosta.
3. La struttura di cui all'articolo 26 può altresì utilizzare studi, relazioni di prove e certificazioni di altri istituti e laboratori riconosciuti altamente qualificati dallo Stato italiano o da altro Stato dell'Unione europea.
Articolo 11 (Commissione tecnica per la prevenzione degli incendi)
1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti al Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi ed al Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui agli articoli 10 e 20 del d.p.r. 577/1982, è istituita, presso la struttura di cui all'articolo 26, la Commissione tecnica per la prevenzione degli incendi, composta da:
a) il dirigente di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a), con funzioni di presidente;
b) il dirigente preposto al Comando regionale dei vigili del fuoco;
c) un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di altra struttura analoga di uno Stato dell'Unione europea;
d) un ingegnere designato dall'ordine degli ingegneri della Valle d'Aosta;
e) un chimico designato dall'ordine dei chimici della Valle d'Aosta;
f) un esperto designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) di cui alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia).
2. La Commissione può avvalersi, a titolo consultivo, per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze secondo le procedure previste dalla legge regionale 16 agosto 1994, n. 47 (Disciplina del conferimento di speciali incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni).
3. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica per tutta la legislatura. Per ogni componente titolare della Commissione è nominato un membro supplente.
4. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
5. I componenti di cui al comma 1, lett. c), d), e) e f), che, senza giustificato motivo, non intervengono alle adunanze per tre sedute consecutive, sono considerati decaduti e la struttura di cui all'articolo 26 procede alla richiesta di una nuova designazione.
6. Ai componenti di cui al comma 1, lett. c), d) ed e), spetta il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, nella misura e con le modalità previste per i dirigenti della Regione.
Articolo 12 (Compiti della Commissione tecnica per la prevenzione degli incendi)
1. La Commissione tecnica per la prevenzione degli incendi di cui all'articolo 11 svolge i seguenti compiti:
a) esercita, limitatamente al territorio regionale, le funzioni altrove attribuite ai Comitati tecnici di cui agli articoli 10 e 20 del d.p.r. 577/1982;
b) nomina i tre esperti incaricati di effettuare i sopralluoghi presso insediamenti industriali ed impianti di tipo complesso ed a tecnologia avanzata ai sensi degli articoli 14 e 19 del d.p.r. 577/1982;
c) esprime parere sulle richieste di autorizzazione all'installazione o all'esercizio di attività, in deroga alle norme vigenti, valutando gli accorgimenti proposti per conferire un grado di sicurezza equivalente alle suddette attività;
d) fornisce, su richiesta delle competenti strutture regionali, consulenze sui progetti di nuove normative tecniche e su problemi o questioni in materia di prevenzione degli incendi.
Articolo 13 (Collaborazione con reparti di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. La struttura di cui all'articolo 26:
a) prende accordi con i competenti dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di rendere possibile l'intervento immediato nel territorio regionale di squadre di soccorso provenienti dalle sedi più vicine del Corpo nazionale suddetto e, viceversa, l'intervento di unità operative di soccorso regionali nel territorio nazionale limitrofo;
b) previa intesa da raggiungersi tra il Presidente della Giunta regionale e i competenti organi dello Stato, prende le iniziative necessarie per coordinare l'attività dei reparti di soccorso regionali e delle colonne mobili di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel caso di intervento per calamità nel territorio regionale.
Articolo 14 (Reti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. La struttura di cui all'articolo 26, previa intesa da raggiungersi tra il Presidente della Giunta regionale ed i competenti organi dello Stato, può provvedere direttamente:
a) alla gestione delle stazioni appartenenti alla rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva ubicate nel territorio regionale;
b) alla gestione dei ripetitori appartenenti alla rete radio di protezione civile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ubicati nel territorio regionale.
2. La struttura di cui all'articolo 26 può provvedere alla gestione di reti informatiche di raccolta e di utilizzazione di dati di carattere nazionale ed europeo.
Articolo 15 (Sede centrale e distaccamenti periferici del Corpo valdostano dei vigili del fuoco)
1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco opera mediante il contingente centrale, avente sede in Aosta, e mediante il personale dei distaccamenti costituiti da contingenti periferici di vigili del fuoco ubicati nel territorio regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale individua con proprio decreto il numero, la sede e la circoscrizione territoriale dei distaccamenti del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
Articolo 16 (Servizi gratuiti e a pagamento)
1. Il servizio di estinzione degli incendi e l'apporto dei soccorsi tecnici urgenti sono gratuiti.
2. Sono a pagamento:
a) i soccorsi tecnici prestati su richiesta di enti o di privati cessata l'urgenza;
b) le visite e gli speciali servizi di vigilanza, obbligatori o richiesti, ai fini della prevenzione degli incendi;
c) l'attività di formazione, di addestramento e di attestazione di idoneità previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), e successive modificazioni;
d) i servizi antincendi aeroportuali previsti dall'articolo 3 della l. 930/1980 e dall'articolo 9.
3. I servizi di cui al comma 2 sono svolti dal personale professionista nel rispetto delle normative vigenti.
4. Nei servizi a pagamento il versamento è effettuato a favore dell'Amministrazione regionale, che provvede alla determinazione periodica delle tariffe relative ai servizi con deliberazione della Giunta regionale.
5. I corrispettivi dei servizi a pagamento sono introitati al capitolo 9860 (Proventi derivanti dall'utilizzo di beni regionali o da servizi prestati dalla Regione) del bilancio della Regione.
Articolo 17 (Competenze in ordine a strumenti urbanistici)
1. In occasione della predisposizione o della modificazione dei piani regolatori e dei regolamenti di polizia urbana, le amministrazioni comunali sono tenute ad acquisire il parere del Comando regionale dei vigili del fuoco per la parte riguardante disposizioni comunque atte a prevenire gli incendi nonché prima dell'eventuale emanazione di normative che disciplinino attività soggette ai controlli di prevenzione degli incendi.
2. Il parere di cui al comma 1 deve essere parimenti acquisito dalle strutture regionali competenti e dalle amministrazioni comunali, a seconda dei casi, per questioni generali di viabilità limitatamente all'individuazione delle caratteristiche minime da garantire per il transito dei veicoli di soccorso in funzione dell'utilizzazione delle aree servite dalla suddetta viabilità.
Articolo 18 (Competenze in ordine agli idranti stradali)
1. Le amministrazioni comunali sono tenute a provvedere, in conformità alle direttive generali ed alle osservazioni specifiche del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, alla installazione e alla manutenzione degli idranti stradali secondo le possibilità dei rispettivi acquedotti, alla costituzione di riserve idriche antincendi secondo le necessità e le possibilità locali, nonché alla installazione di eventuali apparecchi di allarme.
2. La planimetria aggiornata, con l'ubicazione degli idranti stradali, deve essere elaborata a cura delle singole amministrazioni comunali ed inviata ai competenti uffici del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
3. L'uso degli idranti stradali è gratuito per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
Capo III Disposizioni connesse con la particolarità del servizio
Articolo 19 (Veicoli e conducenti dei servizi antincendi)
1. In attesa che le disposizioni di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, e dal decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 351, siano estese anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, la Regione, previa intesa tra il Presidente della Giunta regionale e il Ministro dell'interno, è autorizzata a:
a) utilizzare, sia per l'immatricolazione degli automezzi da assegnare al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, sia di quelli trasferiti in proprietà alla Regione secondo la procedura prevista dall'articolo 45 della l. 196/1978, il registro automobilistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) avvalersi, per il rilascio e il rinnovo delle patenti di guida degli automezzi antincendi della Regione, del competente servizio dell'Amministrazione statale ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641).
2. Eventuali oneri relativi alle operazioni di cui al comma 1 sono a carico della Regione.
Articolo 20 (Esonero dal richiamo alle armi)
1. Al personale professionista si applica l'articolo 17 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco).
Articolo 21 (Assicurazioni)
1. Il personale professionista è assicurato contro gli infortuni accaduti in servizio e le infermità contratte per causa diretta di servizio, ai sensi dell'articolo 191 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13.
Articolo 22 (Requisizione di mezzi e materiali ausiliari)
1. In casi di necessità, il Presidente della Giunta regionale può ordinare la requisizione di mezzi e materiali ausiliari occorrenti ai fini di istituto per il tempo strettamente necessario, salvo il dovuto indennizzo ai proprietari da determinarsi sulla base dei prezzi correnti.
2. Della facoltà di cui al comma 1 può avvalersi il comandante delle operazioni di soccorso in caso di necessità urgenti, restando l'obbligo di tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
Articolo 23 (Impiego del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per calamità fuori del territorio regionale)
1. Il Presidente della Giunta regionale, su richiesta delle competenti autorità, dispone l'impiego di personale professionista fuori del territorio regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, ottenuto l'assenso da parte delle competenti autorità, può disporre, anche di propria iniziativa, l'invio del personale, di cui al comma 1, fuori del territorio regionale.
Articolo 24 (Particolari incarichi)
1. Quando ricorrano eccezionali circostanze, il dirigente preposto al Comando regionale dei vigili del fuoco può destinare il personale professionista, in via temporanea, a interventi di interesse pubblico per i quali il personale del Corpo abbia particolari attitudini in dipendenza dei servizi di istituto.
2. L'incarico deve comunque avere carattere assolutamente provvisorio.
Capo IV Direzione
Articolo 25 (Struttura regionale preposta ai servizi antincendi)
1. La struttura regionale preposta ai servizi antincendi, di cui all'articolo 6, comma 2, si articola, a livello dirigenziale, in:
a) dirigente con funzioni di direzione della struttura e funzioni ispettive, di cui all'articolo 6, comma 2;
b) dirigente con funzioni di direzione operativa e amministrativa del Comando regionale dei vigili del fuoco, che assume la denominazione di comandante del personale professionista dei vigili del fuoco.
2. L'ulteriore articolazione della struttura e delle posizioni dirigenziali di cui al comma 1 è definita ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 45/1995.
3. Il dirigente preposto alla struttura di cui al comma 1, lett. a), è sovraordinato al dirigente preposto al Comando regionale dei vigili del fuoco.
4. In caso di assenza o di impedimento del dirigente di cui al comma 1, lett. b), le relative funzioni possono essere affidate all'ispettore antincendi direttore in possesso della maggiore anzianità di qualifica.
5. I dirigenti della struttura di cui al comma 1 sono componenti di diritto del Comitato per la protezione civile previsto dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche).
Articolo 26 (Attribuzioni particolari della struttura preposta ai servizi antincendi)
1. La struttura regionale preposta ai servizi antincendi, oltre ai compiti di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 14, provvede, in particolare, a:
a) esame, studio e formulazione di proposte per la trasposizione in norme regionali delle direttive CEE in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi, ovvero per l'emanazione di norme di iniziativa regionale;
b) studi e rilevazioni statistiche ed emanazione di disposizioni concernenti le caratteristiche degli automezzi e dei materiali di soccorso, con particolare riguardo alla loro normalizzazione, anche in vista di interventi in comune con reparti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre strutture della protezione civile.
Articolo 27 (Attribuzioni del Comando regionale dei vigili del fuoco)
1. Il Comando regionale dei vigili del fuoco:
a) ha la diretta responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi antincendi affidati al personale professionista;
b) risponde della disciplina del personale professionista e dell'applicazione nei confronti del medesimo delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo III;
c) dispone le visite ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolose, nonché ai controlli sui locali adibiti a pubblico spettacolo;
d) provvede ai controlli periodici sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi comunque attinenza con la prevenzione degli incendi, nonché sull'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi;
e) provvede ai servizi di vigilanza di cui all'articolo 23, comma 1, del d.lgs. 626/1994 ed alla formazione del personale di cui all'articolo 12 del decreto stesso;
f) propone, in applicazione dell'articolo 20 della l.r. 37/1988, la chiamata in servizio temporaneo del personale volontario, per esercitazioni o particolari necessità, presso le strutture operative del Comando regionale.
2. Il dirigente preposto al Comando regionale dei vigili del fuoco partecipa, anche attraverso un rappresentante del Corpo da lui delegato, alle commissioni edilizie comunali, con espressione di parere limitatamente agli aspetti della prevenzione degli incendi.
Articolo 28 (Nomina del comandante del personale professionista dei vigili del fuoco)
1. La nomina a comandante si consegue mediante concorso per esami al quale è ammesso se in possesso del diploma di laurea:
a) il personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco che rivesta, da almeno cinque anni, il profilo di ispettore antincendi direttore;
b) il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché quello appartenente ai servizi antincendi corrispondenti di altri enti pubblici, che rivesta, da almeno cinque anni, profilo corrispondente a quello di ispettore antincendi direttore dell'Amministrazione regionale.
2. Nel caso in cui il concorso abbia dato esito negativo o sia andato deserto, la Giunta regionale, in attesa della copertura del posto, può procedere al conferimento dell'incarico ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della l.r. 45/1995, nei confronti del personale di cui al comma 1. Nel caso di cui al comma 1, lett. b), l'incarico può essere disposto nei confronti di personale per cui sia stato richiesto il comando temporaneo presso il Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
Titolo II Personale professionista del corpo valdostano dei vigili del fuoco
Capo I Organico
Articolo 29 (Articolazione del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco)
1. Il personale professionista comprende:
a) le qualifiche dirigenziali di cui all'articolo 25, comma 1;
b) il personale di cui al comma 2.
2. Il personale professionista è articolato in un'area operativa-tecnica e in un'area amministrativo-contabile. I profili professionali rientranti nelle due aree sono definiti ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 45/1995.
3. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco si avvale inoltre, per compiti ausiliari, del personale che svolge servizio di leva ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta).
Articolo 30 (Personale professionista)
1. Al personale professionista si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per il personale dipendente dall'Amministrazione regionale, integrate dalle disposizioni della presente legge e, in difetto, le corrispondenti norme statali.
2. Il personale professionista dell'area operativa-tecnica è escluso dall'applicazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
3. Le disposizioni speciali di cui agli articoli 32 e 33 e ai Capi II, III e IV del presente Titolo, in materia di reclutamento, disciplina e cessazione dal servizio, sono riferite esclusivamente al personale professionista dell'area operativa-tecnica. In particolare, l'accesso a profili professionali dell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco diversi da quelli previsti dagli articoli 34, 35 e 36 resta disciplinato dalle disposizioni vigenti per l'accesso al ruolo unico regionale di cui alla l.r. 45/1995 e al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta).
4. Nelle materie oggetto di riserva di legge e di delegificazione di cui all'articolo 3 della l.r. 45/1995 le disposizioni della presente legge prevalgono su quelle di cui al comma 1.
5. Le disposizioni di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 2 e 37 della l.r. 45/1995, divengono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi regionali previsti dalla l.r. 45/1995 che contengano una disciplina sostitutiva.
6. Il personale della qualifica dirigenziale, direttiva, gli ispettori antincendi direttori, gli ispettori antincendi, i collaboratori tecnici antincendi, gli assistenti tecnici antincendi, i capi reparto e i capi squadra, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, sono ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 19 della l. 196/1978, dell'articolo 16 della l. 469/1961 e dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale; i vigili del fuoco sono agenti di polizia giudiziaria.
7. Le qualifiche di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria sono attestate con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.
Articolo 31 (Organico. Modificazioni alla l.r. 45/1995)
1. Il personale professionista sia dell'area operativa-tecnica sia dell'area amministrativo-contabile è inquadrato nel ruolo unico regionale di cui all'articolo 26, comma 1, della l.r. 45/1995 e nell'organico istituito dal comma 2.
2. Dopo la lett. d) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 45/1995, è aggiunta la seguente:
"d bis) personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco."
3. L'organico del personale professionista è indicato nella tabella riportata nell'allegato A alla presente legge.
Articolo 32 (Accertamenti dell'idoneità psicofisica)
1. In considerazione del particolare tipo di lavoro prestato, l'Amministrazione regionale sottopone il personale professionista a specifici controlli sanitari periodici presso l'Unità sanitaria locale (USL) o altri centri specializzati. L'USL locale provvede al rilascio di apposita attestazione di idoneità allo svolgimento del servizio.
2. Il personale professionista deve comunque essere sottoposto ai controlli di cui al comma 1 nei seguenti casi:
a) dopo sei mesi di assenza dal servizio per motivi di salute effettuata dal dipendente in una o più riprese nell'arco dell'anno solare;
b) su motivata proposta del comandante dei vigili del fuoco.
Articolo 33 (Corsi di specializzazione e aggiornamento)
1. L'Amministrazione regionale istituisce, anche in collaborazione con altri enti od organizzazioni, corsi di specializzazione o di aggiornamento riservati al personale professionista. La frequenza di tali corsi è obbligatoria, restando a carico del bilancio della Regione le spese relative.
Capo II Reclutamento
Articolo 34 (Reclutamento dei vigili professionisti)
1. I vigili professionisti sono reclutati mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Per essere ammessi al concorso, i candidati devono possedere, oltre ai requisiti generali previsti per l'accesso al ruolo unico regionale:
a) età non inferiore ad anni diciotto e inferiore ad anni trenta, comprese le eccezioni di legge; il limite massimo di età si applica anche a coloro che siano titolari di un posto di organico presso pubbliche amministrazioni;
b) statura non inferiore a m. 1,65;
c) piena ed incondizionata idoneità psicofisica al disimpegno delle mansioni previste per i servizi antincendi, da accertarsi con le modalità di cui all'articolo 32.
3. Il bando di concorso può stabilire che l'ammissione alle prove sia subordinata:
a) al superamento di test psico-attitudinali tendenti ad accertare la propensione allo svolgimento delle mansioni di vigile del fuoco;
b) all'esito positivo dell'accertamento di cui all'articolo 32, per i candidati che abbiano superato il test psico-attitudinale.
4. Il bando di concorso deve richiedere, nell'ambito di un identico profilo professionale, il possesso di particolari specializzazioni necessarie per il buon funzionamento dei servizi antincendi. In tale ipotesi, il bando di concorso deve prevedere l'effettuazione di prove differenziate, nell'ambito del concorso unico, in relazione alle differenti specializzazioni richieste.
5. Ai fini della nomina a ruolo, i vincitori del concorso di cui al comma 1 devono frequentare con esito positivo il corso di cui all'articolo 38.
Articolo 35 (Reclutamento di capisquadra e capireparto)
1. I capisquadra sono reclutati mediante concorso per titoli ed esami, cui è ammesso il personale professionista con almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo professionale di vigile del fuoco.
2. I capireparto sono reclutati mediante concorso per titoli ed esami, cui è ammesso il personale professionista con almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo professionale di capisquadra.
3. Ai fini della nomina a ruolo, i vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 devono frequentare con esito positivo il corso di cui all'articolo 38.
Articolo 36 (Reclutamento degli assistenti tecnici antincendi, dei collaboratori tecnici antincendi, degli ispettori antincendi e degli ispettori antincendi direttori)
1. Il reclutamento degli assistenti tecnici antincendi, dei collaboratori tecnici antincendi, degli ispettori antincendi e degli ispettori antincendi direttori ha luogo mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Ai fini della nomina a ruolo, i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 devono frequentare con esito positivo il corso di cui all'articolo 38.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, lett. b) e c), e comma 3.
4. Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi del presente articolo è fissato nell'età non superiore ad anni 30, salvo le elevazioni previste dalle disposizioni vigenti; tale limite non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.
5. Nei confronti del personale di ruolo appartenente al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed ai corrispondenti corpi delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome non trova applicazione il limite massimo d'età.
Articolo 37 (Riserva di posti e valutazione dei titoli)
1. Il quindici per cento dei posti dell'area operativa-tecnica messi a concorso pubblico è riservato ai candidati che abbiano prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco o nei corrispondenti servizi delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.
2. Costituiscono titolo da valutarsi secondo le modalità stabilite nell'articolo 32 del regolam. reg. 6/1996:
a) l'aver prestato servizio come professionista nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco;
b) l'aver prestato servizio come permanente nei profili dell'area operativa-tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o nei corrispondenti servizi delle Regioni a statuto speciale;
c) l'aver prestato servizio di leva tra i vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 320/1994 e/o della legge 13 ottobre 1950, n. 913 (Incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco);
d) l'aver prestato lodevole servizio come personale volontario dei vigili del fuoco per un minimo di tre anni;
e) l'essere orfani di vigili del fuoco deceduti per cause di servizio.
Articolo 38 (Corsi di formazione)
1. I vincitori dei concorsi di cui agli articoli 34 e 36, se non appartenenti al ruolo unico regionale, sono assunti a tempo determinato durante il quale devono frequentare un corso, a carico dell'Amministrazione regionale, presso le scuole centrali antincendi o altra organizzazione qualificata. Gli idonei al corso ottengono la nomina a ruolo. I non idonei cessano dal servizio. Qualora il mancato conseguimento dell'idoneità sia stato causato da motivi di forza maggiore, i non idonei possono essere ammessi a frequentare un corso successivo durante il quale sono nuovamente assunti in servizio a tempo determinato e al termine del quale, se ancora non idonei, perdono il diritto alla nomina.
2. I vincitori dei concorsi di cui agli articoli 34 e 36, se dipendenti da amministrazioni o enti pubblici, con esclusione dell'Amministrazione regionale, o da privati, devono frequentare il corso di cui al comma 1; agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 39, comma 2.
3. I vincitori dei concorsi di cui agli articoli 34, 35 e 36, se appartenenti al ruolo unico regionale, devono frequentare un corso, a carico dell'Amministrazione regionale, presso le scuole centrali antincendi o altra organizzazione qualificata. Gli idonei al corso ottengono l'avanzamento. I non idonei, qualora il mancato conseguimento dell'idoneità sia stato causato da motivi di forza maggiore, possono essere ammessi a frequentare un corso successivo al termine del quale, se ancora non idonei, perdono il diritto all'avanzamento o alla nomina.
4. L'ammissione ai corsi è subordinata all'esito positivo dell'accertamento di cui all'articolo 32, salvo il caso in cui questo sia già stato effettuato ai sensi dell'articolo 34, comma 3.
Articolo 39 (Trattamento economico per la frequenza ai corsi)
1. Ai partecipanti ai corsi di cui all'articolo 38 che non appartengono al ruolo unico regionale e che non siano dipendenti da amministrazioni o enti pubblici o da privati, è attribuito, durante il periodo di permanenza presso le scuole centrali antincendi o altre organizzazioni qualificate, il trattamento economico previsto per il profilo professionale del vigile del fuoco ridotto di un quinto e non competono le indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.
2. Ai partecipanti ai corsi di cui all'articolo 38, comma 2, compete un assegno di frequenza in misura da stabilirsi in sede di contrattazione collettiva regionale prevista dall'articolo 37 della l.r. 45/1995.
3. Il personale del ruolo unico regionale che partecipa ai corsi di cui all'articolo 38 è considerato in servizio a tutti gli effetti e percepisce il trattamento economico in godimento con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.
4. Sono rimborsate le spese di vitto e alloggio, se non forniti dalle scuole, e le spese di trasferimento di inizio e fine corso, con le modalità e nelle misure previste per il personale regionale.
Capo III Norme disciplinari
Articolo 40 (Disciplina)
1. Il personale professionista è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal Titolo IV, Capo VII, della l.r. 3/1956, modificato dalle leggi regionali 10 novembre 1966, n. 13, 30 aprile 1980, n. 18 e 12 maggio 1986, n. 23, integrate dalle disposizioni del presente Capo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla stipulazione del primo contratto collettivo regionale, di cui alla l.r. 45/1995, che contenga una disciplina sostitutiva di quella legislativa.
Articolo 41 (Censura)
1. La censura è inflitta per:
a) alterazione o modificazione dell'uniforme o del tesserino di riconoscimento nonché negligenza nella loro cura;
b) uso non autorizzato dell'abito civile in servizio;
c) impiego della rete radio per comunicazioni estranee al servizio;
d) uso del dispositivo di allarme ottico e acustico nel corso di spostamenti non urgenti per servizio.
Articolo 42 (Riduzione temporanea dello stipendio)
1. La riduzione temporanea dello stipendio è inflitta per:
a) abituale abuso di bevande alcooliche;
b) aver usato modi inurbani o sconvenienti verso il pubblico;
c) aver usato linguaggio sconveniente nel corso di comunicazioni radio;
d) uso non autorizzato e ingiustificato di automezzo di servizio;
e) negligenza nella cura dei mezzi di soccorso di dotazione individuale o collettiva;
f) negligenza nel comando e nel mantenimento della disciplina;
g) omessa segnalazione di guasti riscontrati nelle attrezzature di soccorso di uso collettivo.
Articolo 43 (Sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con privazione dello stipendio)
1. La sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con privazione dello stipendio, è inflitta per:
a) aver prestato o costretto dipendenti a prestare, durante il servizio, opere estranee al servizio;
b) assenza o abbandono, non giustificati, del servizio di soccorso, quando ciò non comprometta le operazioni;
c) disturbo delle comunicazioni radio di servizio con intromissioni e commenti non aventi attinenza con il servizio;
d) uso di sostanze stupefacenti;
e) ubriachezza abituale;
f) parzialità, ingiustizia palese, modi abituali sconvenienti e qualunque abuso di autorità commesso verso i dipendenti;
g) uso di modi inurbani o sconvenienti durante la permanenza, per motivi di servizio, in casa di terzi.
Articolo 44 (Destituzione)
1. La destituzione è adottata per:
a) assenza o abbandono, non giustificati, del servizio di soccorso, quando ciò risulti pregiudizievole alle operazioni;
b) soppressione o alterazione di prove di reati commessi da terzi nella materia di competenza dei vigili del fuoco;
c) aver provocato dolosamente incendio o altro sinistro la cui prevenzione sia compito dei vigili del fuoco;
d) aver commesso reati dolosi nei confronti delle persone e delle cose affidate alla protezione dei vigili del fuoco nel corso degli interventi;
e) tossicodipendenza abituale.
Capo IV Cessazione dal servizio
Articolo 45 (Limiti di età)
1. Il personale professionista dell'area operativa-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco cessa normalmente dal servizio con gli stessi limiti di età in vigore per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il personale professionista dell'area operativa-tecnica che non abbia maturato un'anzianità di servizio utile ai fini pensionistici può essere trattenuto in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età, a condizione che transiti o nell'area amministrativo-contabile del personale professionista o in altro organico dell'Amministrazione regionale, anche in soprannumero.
3. Al personale di cui al comma 2 non si applica l'articolo 28, commi 6 e 7, della l.r. 45/1995, salvo che per il nuovo posto siano richiesti specifici requisiti di professionalità.
Articolo 46 (Perdita dell'idoneità al servizio)
1. La perdita delle condizioni psicofisiche di idoneità è accertata secondo le modalità previste dall'articolo 32.
2. Al personale professionista che abbia perduto l'idoneità psicofisica si applicano le disposizioni previste per il personale regionale in materia di dispensa per inabilità fisica.
3. Al personale professionista che abbia perduto l'idoneità psicofisica ai sensi del comma 1, ma che risulti idoneo ad altre mansioni, l'Amministrazione regionale applica, ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 45/1995, la mobilità secondo le procedure di cui all'articolo 43, comma 1, lett. a) e c), e all'articolo 44 del regolam. reg. 6/1996.
Articolo 47 (Mobilità. Modificazioni alla l.r. 45/1995)
1. Il comma 10 dell'articolo 28 della l.r. 45/1995 è sostituito dal seguente:
"10. Non è ammessa la mobilità dagli altri organici a quelli del Corpo forestale valdostano e del personale professionista dell'area operativo-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco."
Articolo 48 (Iscrizione tra i vigili del fuoco volontari)
1. Il personale professionista dell'area operativa-tecnica, non più in servizio, può essere iscritto, a domanda, tra i vigili del fuoco volontari, con il profilo professionale del personale volontario corrispondente a quello posseduto al momento della cessazione dal servizio, in soprannumero e fino all'età di 65 anni, salvo i casi in cui la risoluzione del rapporto di impiego sia dovuta a destituzione o dispensa.
Titolo III Norme transitorie e finali
Capo I Modalità di trasferimento
Articolo 49 (Trasferimento di personale al Corpo valdostano dei vigili del fuoco)
1. Nella prima attuazione della presente legge, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del Comando della Valle d' Aosta è trasferito, a domanda, con decorrenza giuridica ed economica dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di trasferimento, nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco di cui all'articolo 31. Al personale stesso sono attribuite le qualifiche funzionali corrispondenti ai profili professionali rivestiti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base delle corrispondenze stabilite nell'allegato B.
2. Il personale trasferito ai sensi del comma 1 conserva l'anzianità giuridica maturata presso l'ente di provenienza. Si applica l'articolo 15, comma 2, della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale).
3. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del Comando della Valle d'Aosta deve esercitare l'opzione per il trasferimento nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche al personale che sia stato assegnato al Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta per un periodo minimo di cinque anni e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti in servizio presso altra sede del Ministero dell'interno.
5. Il personale in servizio presso il Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta che abbia optato per il trasferimento previsto dal comma 1, che sia risultato vincitore di concorso per il profilo di caposquadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che abbia acquisito l'idoneità in corsi di qualificazione, è inquadrato nel corrispondente posto di caposquadra dell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
Articolo 50 (Particolari modalità per la prima copertura dei posti vacanti)
1. I candidati residenti in Valle d'Aosta che sono risultati idonei nel concorso nazionale per vigile del fuoco e che alla data di entrata in vigore della presente legge facciano parte dei contingenti avviati o da avviare ai corsi di formazione professionale presso le scuole centrali antincendi possono presentare domanda di inquadramento nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
2. L'inquadramento è subordinato alla frequenza con esito positivo del corso di formazione professionale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 49.
3. I posti in organico rimasti vacanti, dopo il trasferimento alla Regione di cui all'articolo 49 e ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono ricoperti, nella prima applicazione della presente legge, mediante concorso riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 48 della l. 196/1978.
4. Qualora, dopo il trasferimento alla Regione del personale del Comando della Valle d'Aosta, risulti vacante il posto di comandante dei vigili del fuoco, si procede alla copertura mediante concorso riservato al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco trasferito ai sensi dell'articolo 49 che, in possesso del previsto diploma di laurea, riveste il profilo di ispettore antincendi direttore o ispettore antincendi. Nelle more di espletamento del concorso, per il conferimento dell'incarico dirigenziale di comandante dei vigili del fuoco, si applica l'articolo 28, comma 2.
5. I posti in organico del profilo professionale di ispettore antincendi rimasti vacanti dopo il trasferimento alla Regione di cui all'articolo 49 sono ricoperti, nella prima applicazione della presente legge, dal personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco appartenente al profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi, purché in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura e previo corso di riqualificazione.
Articolo 51 (Inquadramenti)
1. Il personale indicato negli articoli 49 e 50 è inquadrato, a domanda, nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco, anche in posizione di soprannumero.
Articolo 52 (Personale statale in posizione di comando)
1. Il Presidente della Giunta regionale può chiedere, in relazione all'esigenza di garantire la continuità delle prestazioni ai sensi dell'articolo 83 del d.p.r. 182/1982, alle competenti autorità statali il comando, presso il Corpo valdostano dei vigili del fuoco, del personale del Corpo nazionale, già in servizio presso il Comando della Valle d'Aosta, che eventualmente non opti per il passaggio nei ruoli regionali ai sensi dell'articolo 48 della l. 196/1978.
2. Nel caso dei comandi di cui al comma 1 non trova applicazione il limite temporale di cui all'articolo 29, comma 2, della l.r. 45/1995.
Capo II Trattamento economico e indennità accessorie
Articolo 53 (Trattamento economico)
1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 37 della l.r. 45/1995 e fino al primo contratto collettivo regionale che contenga una disciplina del rapporto di lavoro del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al personale professionista dei vigili del fuoco trasferito alla Regione ai sensi del Titolo III, Capo I, è riconosciuto lo stesso trattamento economico di base e accessorio spettante al personale regionale delle corrispondenti qualifiche funzionali.
2. I servizi di vigilanza e di prevenzione sono remunerati con il compenso per lavoro straordinario nelle misure corrispondenti a ciascuna qualifica funzionale.
3. Nel caso in cui, all'atto del trasferimento, il trattamento economico lordo composto dagli emolumenti fissi, continuativi ed aventi carattere di generalità, con esclusione dell'indennità di rischio limitatamente al personale professionista dell'area operativa-tecnica, sia inferiore a quello in godimento presso l'ente di provenienza, la differenza è conservata a titolo di assegno ad personam non riassorbibile.
Articolo 54 (Indennità di rischio e indennità notturna e festiva)
1. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo regionale che contenga una disciplina sostitutiva, al personale professionista dell'area operativa-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo 53, sono corrisposte, nelle stesse misure e con le stesse modalità previste per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'indennità di cui all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo), e l'indennità di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo 5 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68), in sostituzione della maggiorazione oraria di cui all'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1992, n. 42 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1991-1993 relativa al personale regionale).
Articolo 55 (Trattamento di quiescenza)
1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferito, ai sensi dell'articolo 49 o inquadrato ai sensi dell'articolo 50, nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, è iscritto, a decorrere dalla stessa data, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP).
Articolo 56 (Regolamento di applicazione della legge)
1. Nel rispetto delle norme definite dalla presente legge sono disciplinati, in particolare, con regolamento regionale, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge:
a) la frequenza dei corsi di specializzazione necessari per la nomina;
b) le dotazioni di automezzi, di materiale e di vestiario e le loro caratteristiche;
c) gli accertamenti dell'idoneità psicofisica;
d) l'organizzazione e la fruizione del servizio interno di mensa;
e) il gruppo sportivo dei vigili del fuoco;
f) i particolari incarichi di cui all'articolo 24.
Titolo IV Norme per il passaggio delle funzioni
Articolo 57 (Trasferimento dei beni alla Regione)
1. I beni immobili e mobili dello Stato, ivi compresi quelli registrati, in uso al Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta sono trasferiti alla Regione secondo le modalità di cui al Titolo I, Capo II, della l. 196/1978.
Articolo 58 (Contributi delle imprese di assicurazione)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le società di assicurazione contro i rischi di incendio, operanti nella regione Valle d'Aosta, sono tenute a versare, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 22 della l. 196/1978, all'Amministrazione regionale, limitatamente ai contratti in essere su beni situati nella Regione, un contributo non ripetibile dagli assicurati, pari alla misura stabilita dalle leggi dello Stato sui premi annualmente introitati dalle società medesime, qualunque sia l'esercizio a cui essi si riferiscono.
2. L'ammontare di tale contributo, da introitarsi sul capitolo 800 di nuova istituzione del bilancio regionale, è fissato all'inizio di ogni anno, sulla base dell'importo dei premi riscossi durante l'anno precedente, che le società devono denunciare entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Presidente della Giunta su proposta dell'assessore regionale competente; con lo stesso decreto sono fissate le modalità ed i termini del versamento del contributo stesso.
Articolo 59 (Disposizioni finanziarie)
1. Le spese per l'esercizio delle funzioni attribuite al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, valutate in annue lire 11.000.000.000 gravano sui sottoelencati capitoli di bilancio:
a) quanto a lire 3.350.000.000 per l'anno 1998 e lire 10.350.000.000 a decorrere dall'anno 1999, per retribuzioni ed indennità dovute al personale, sui capitoli 30800, 30801, 30810, 30815 e 30820 di nuova istituzione;
b) quanto a lire 50.000.000 per l'anno 1998 e 100.000.000 a decorrere dal 1999, per il funzionamento della caserma e dei relativi servizi, sul capitolo 33200 di nuova istituzione;
c) quanto a lire 250.000.000 per l'anno 1998 e lire 500.000.000 a decorrere dal 1999, per il funzionamento del servizio antincendi ivi compreso l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature e le forniture di servizi e di materiali di consumo, sul capitolo 33220 di nuova istituzione;
d) quanto a lire 50.000.000 annue, per spese di manutenzione ordinaria e strordinaria della caserma, sul capitolo 33230 di nuova istituzione;
e) quanto a lire 7.300.000.000 per l'anno 1998, per il rimborso allo Stato delle spese sostenute fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sul capitolo 69145.
2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento annuo di lire 11.000.000.000 iscritto al capitolo 69000 del bilancio della Regione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, a valere, quanto a lire 6.000.000.000, sull'accantonamento A.1 (regionalizzazione dei servizi antincendio) e, quanto a lire 5.000.000.000, sull'accantonamento A.2 (Gestione tramite fondi pensione a base territoriale regionale dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale maturati al 31.12.1997) previsti all'allegato 1 dei bilanci stessi.
3. All'eventuale rideterminazione della spesa a decorrere dall'anno 1999 si provvede con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).
Articolo 60 (Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e pluriennale 1998/2000 sono apportate le seguenti variazioni:
a) parte entrata:
istituzione di capitolo per memoria
programma regionale: 1.01
codificazione: 01.01.06
cap. 800 "Contributi di cui all'articolo 22 della l. 196/1978 dovuti dalle imprese di assicurazione sui prezzi riscossi";
b) parte spesa:
variazione in diminuzione in termini di competenza:
cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
anno 1998 lire 11.000.000.000
anno 1999 lire 11.000.000.000
anno 2000 lire 11.000.000.000
variazione in diminuzione in termini di cassa:
cap. 69440 "Fondo di riserva di cassa"
anno 1998 lire 3.700.000.000
variazioni in aumento in termini di competenza e per l'anno 1998 anche in termini di cassa:
programma regionale: 1.2.1.
Codificazione: 1.1.1.2.1.2.4.3.
Cap. 30800 (di nuova istituzione)
"Spese per il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco - Stipendi ed altri assegni fissi"
anno 1998 lire 2.250.000.000
anno 1999 lire 7.130.000.000
anno 2000 lire 7.130.000.000
programma regionale: 1.2.1.
Codificazione: 1.1.1.2.2.2.4.3.
Cap. 30801 (di nuova istituzione)
"Spese per il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco - Contributi diversi a carico dell'ente"
anno 1998 lire 930.000.000
anno 1999 lire 3.000.000.000
anno 2000 lire 3.000.000.000
programma regionale: 1.2.1.
Codificazione: 1.1.1.2.1.2.4.3.
Cap. 30810 (di nuova istituzione)
"Spese per l'attribuzione di indennità e di salario di risultato al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco"
anno 1998 lire 30.000.000
anno 1999 lire 70.000.000
anno 2000 lire 70.000.000
programma regionale 1.2.1.
Codificazione 1.1.1.2.1.2.4.3.
Cap. 30815 (di nuova istituzione) "Compensi per lavoro straordinario al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco"
anno 1998 lire 10.000.000
anno 1999 lire 20.000.000
anno 2000 lire 20.000.000
programma regionale: 1.2.1.
Codificazione: 1.1.1.4.1.2.4.3.
Cap. 30820 (di nuova istituzione) "Indennità di trasferta al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco"
anno 1998 lire 130.000.000
anno 1999 lire 130.000.000
anno 2000 lire 130.000.000
programma regionale: 1.3.1.
Codificazione: 1.1.1.4.1.2.4.3.
Cap. 33200 (di nuova istituzione)
"Spese di funzionamento della caserma e dei relativi servizi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco"
anno 1998 lire 50.000.000
anno 1999 lire 100.000.000
anno 2000 lire 100.000.000
programma regionale: 1.3.1.
Codificazione: 1.1.1.4.3.2.4.3.
Cap. 33220 (di nuova istituzione)
"Spese per il funzionamento del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ivi compresi l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature e le forniture di servizi e di materiali di consumo"
anno 1998 lire 250.000.000
anno 1999 lire 500.000.000
anno 2000 lire 500.000.000
programma regionale: 1.3.1.
Codificazione: 1.1.1.4.1.2.4.3.
Cap. 33230 (di nuova istituzione)
"Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della caserma del Corpo valdostano dei vigili del fuoco"
anno 1998 lire 50.000.000
anno 1999 lire 50.000.000
anno 2000 lire 50.000.000
variazione in aumento in termini di competenza:
cap. 69145 "Rimborso allo Stato di spese correnti sostenute per conto della Regione per funzioni non ancora trasferite"
anno 1998 lire 7.300.000.000 .
2. Limitatamente all'anno 1998, la Giunta regionale è autorizzata a ridefinire con proprio provvedimento, nei limiti della spesa complessiva, lo stanziamento dei capitoli di spesa di cui al presente articolo secondo le necessità, in relazione ai tempi di applicazione della presente legge.
Allegati A e B
(... omissis...)
Président La parole au Conseiller rapporteur, Rini.
Rini (UV) La materia dei servizi antincendio è di esclusiva competenza legislativa della Regione in virtù dell'articolo 2 dello Statuto speciale di autonomia. Per quanto riguarda il Corpo volontario con legge n. 37/88 la Regione ha già predisposto alla disciplina dei servizi, mentre per i Vigili del Fuoco professionisti per i quali dall'emanazione della legge n. 537/93 i costi di funzionamento dei servizi sono a carico della Regione si sta provvedendo con questo disegno di legge, il cui iter è cominciato già nel ?94. All'epoca il Presidente della Giunta regionale ha istituito un gruppo di lavoro con il compito di predisporre un disegno di legge che disciplinasse i servizi e predisponesse il trasferimento del Corpo nazionale, operante sul territorio valdostano, alle dipendenze della Regione. Il gruppo di lavoro concludeva la sua attività e presentava un primo elaborato a dicembre del ?94, elaborato che necessitava di modifiche che tenessero in considerazione quanto previsto dalla legge n. 45/95.
Da quel momento è ripartito il confronto, che ha portato all'elaborazione del testo che oggi stiamo per esaminare. Nella prima parte del testo si prevedono le norme di istituzione e di organizzazione dei servizi antincendio. In particolare si evidenzia il ruolo del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, considerato componente fondamentale e struttura operativa della Protezione civile, con competenze nell'estinzione degli incendi, nel soccorso in occasione di improvvisa o minacciante rovina di edifici, in occasione di frane, piene, alluvioni e calamità naturali, nella rimozione di ostacoli che intralcino la circolazione stradale, e in generale in tutti i casi in cui l'intervento può essere utile alla salvezza di persone e cose e in quelli previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Il disegno di legge prevede l'istituzione di un unico Corpo dei Vigili del Fuoco, che comprende il personale professionista che stiamo per disciplinare e quello volontario, per il quale già esiste la legge regionale di regolamentazione.
A questo proposito vorrei sottolineare che attualmente, come in passato, i professionisti e i volontari hanno sempre collaborato proficuamente con grande professionalità, garantendo al cittadino un servizio affidabile e sicuro. Sono certo che anche in futuro, insieme al Servizio antincendio boschivi, continueranno la loro collaborazione ed opereranno in armonia e unitariamente per la salvaguardia del territorio e la tranquillità della popolazione.
Il disegno di legge prevede poi l'istituzione di una commissione tecnica per la prevenzione degli incendi, stabilendone la composizione e i compiti.
Uno specifico capo disciplina il trasferimento e l'immatricolazione dei veicoli, e prevede l'assicurazione contro gli infortuni accaduti in servizio, prevedendo la possibilità di impiego del Corpo valdostano anche per calamità fuori dal territorio regionale.
Per quanto concerne l'organico, si prevede che ricalchi quello previsto dall'ordinamento statale, con collocazione nel ruolo unico regionale, prevedendo un'ulteriore dotazione per la costituzione del distaccamento della bassa Valle.
I profili professionali comprenderanno l'area operativa tecnica e l'area amministrativa contabile.
Per quanto concerne l'allineamento dei profili statali con le qualifiche regionali, essendoci alcune difficoltà circa un preciso allineamento, si è deciso in accordo con le Organizzazioni sindacali di rinviare la soluzione in occasione della revisione dell'ordinamento professionale, previsto dal costituendo comparto unico.
Vengono fissate le forme di reclutamento, prevedendo l'obbligatorietà dei corsi di formazione specifici, che saranno a carico della Regione. Nella prima attuazione della presente legge il personale del Corpo nazionale del comando della Valle d'Aosta è trasferito a domanda, con decorrenza giuridica ed economica dal primo giorno del mese successivo al provvedimento di trasferimento, nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano, con l'attribuzione delle qualifiche funzionali corrispondenti ai profili professionali rivestiti nel Corpo nazionale sulla base delle corrispondenze stabilite nell'allegato B del presente disegno di legge.
Il personale trasferito conserverà l'anzianità giuridica maturata presso l'ente di provenienza e potrà optare per il trasferimento entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il trasferimento si applica con le stesse disposizioni anche per il personale che attualmente risulta in servizio presso altre sedi, purché sia stato assegnato per un periodo di almeno cinque anni al comando della Valle d'Aosta.
Per il personale che per esigenze personali non intenda transitare nel Corpo valdostano, è prevista la possibilità di chiedere il comando presso la Regione, onde evitare di pregiudicare situazioni personali, familiari e di servizio. A tal fine l'Amministrazione si è impegnata a concordare con gli organi centrali dello Stato le modalità e i tempi, come fra l'altro era già avvenuto in occasione del trasferimento alla Regione del personale del Corpo forestale dello Stato.
Per quanto concerne il trattamento economico, al personale trasferito verrà attributo il trattamento corrispondente alla qualifica funzionale regionale, mantenendo l'anzianità economica maturata nell'ente di provenienza.
In attesa della contrattazione collettiva regionale per quanto riguarda l'indennità di rischio notturna e festiva, verranno mantenuti gli stessi compensi previsti nell'ordinamento statale.
Le norme transitorie prevedono l'emanazione entro un anno dall'entrata in vigore della legge di un regolamento che disciplini la frequenza ai corsi di specializzazione, gli accertamenti dell'idoneità psicofisica, l'organizzazione e la fruizione del servizio di mensa del gruppo sportivo, le dotazioni di automezzi, di materiali e di vestiario, gli incarichi particolari.
Per concludere, viene disciplinato il passaggio delle funzioni, dei beni e di versamento dei contributi assicurativi.
Dopo questa sommaria illustrazione vorrei aggiungere alcune osservazioni. Credo che noi tutti, compresi i Vigili del Fuoco, siamo più che convinti e favorevoli alla regionalizzazione effettiva del Corpo, che dal ?93 è fra l'altro a totale carico regionale, con una spesa di funzionamento di circa 10-11 miliardi annuali.
Come ho già ricordato, è dal ?94 che un gruppo di lavoro sta elaborando il testo di legge che nella sua prima stesura sembra che accontentasse sia i Vigili che le Organizzazioni sindacali. Con la stesura del secondo testo, che ha comunque visto la partecipazione delle Organizzazioni sindacali, quindi dei rappresentanti di categoria, sono emerse le prime richieste di modifica alla bozza di legge. La bozza, dopo l'approvazione della Giunta, è poi passata all'esame delle Commissioni consiliari permanenti, che hanno deciso di sentire tutte le parti in causa. Abbiamo potuto constatare che, con la firma di un protocollo d'intesa sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali, molte delle richieste avanzate con le debite mediazioni sono state accolte; altre sono state recepite dalle commissioni che hanno provveduto ad emendare la legge in alcuni punti, attribuendo ai professionisti il coordinamento degli interventi operativi e l'attività di formazione e aggiornamento in caso di attività congiunta con il Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco volontari, abrogando il comma 5 dell'articolo 50 e prevedendo che l'indennità di rischio notturna e festiva, prevista con la stipula del primo contratto collettivo regionale decorra dalla data di inquadramento nel ruolo unico regionale.
Alcune richieste non sono state accolte, ma credo che su alcuni punti i Vigili siano disposti a cedere pur di concludere e regionalizzare il Corpo, in quanto gli stessi hanno sempre dichiarato di essere più che favorevoli al passaggio nel Corpo regionale, pur di non rimetterci economicamente. Se per le nuove leve sembra che il problema non si ponga, per quelli con maggiore anzianità lavorativa esiste il fondato pericolo di rimetterci dei soldi al momento della pensione. È pur vero che è prevista la possibilità di restare in Valle in posizione di comando, ma se gran parte dei Vigili facesse questa scelta, penso che la legge non adempirebbe che in minima parte allo scopo che si prefigge.
In commissione permanente abbiamo votato a favore di questa legge con grande senso di responsabilità, senza demagogia, pur consapevoli che non tutte le richieste pervenute hanno avuto soluzione, e anche per far sì che questo provvedimento legislativo abbia potuto continuare il suo iter e approdare in quest'aula dove alcune migliorie potranno ancora essere apportate.
Per venire incontro soprattutto ai Vigili con maggiore anzianità di servizio e per i quali abbiamo appurato che ci rimetteranno sul trattamento pensionistico, presenterò anche a nome dei colleghi della II Commissione un emendamento che se approvato permetterà loro di optare per il passaggio al Corpo volontario in un secondo tempo, dopo la sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale, per evitare che debbano fare un salto nel buio e possano decidere su dei dati certi. L'emendamento che presento, aggiunge all'articolo 49 il comma 3 bis che recita: "La Giunta è autorizzata a riaprire i termini di cui al comma 3 dell'articolo 49 entro 30 giorni dalla sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale, fissando il termine entro il quale il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco del comando della Valle d'Aosta dovrà esercitare l'opzione per il trasferimento nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco". Al comma 3 dell'articolo 49 sostituiamo i 120 giorni con 180 giorni.
Per risolvere poi il problema del trattamento pensionistico presenterò, a nome dei colleghi della II Commissione e del Presidente della Giunta, un ordine del giorno che, se accettato, impegnerà la Giunta a prendere gli opportuni contatti con gli organi e gli enti statali competenti, al fine di salvaguardare per il personale di cui trattasi le percentuali di rendimento utili agli effetti del trattamento pensionistico maturato all'atto del trasferimento nel ruolo unico regionale, presso l'ordinamento previdenziale di provenienza.
Ordine del giorno
Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Preso atto che la materia concernente i regimi previdenziali è stata oggetto di riforma economico-sociale della Repubblica;
Preso, altresì atto, che la Regione non può con propria disciplina regolare il sistema previdenziale pubblico obbligatorio degli Enti costituiti a livello nazionale, ed in particolare dell'INPDAP, ente previdenziale presso cui è iscritto il personale regionale;
Accertato che, in sede di emanazione della disciplina istitutiva dei Servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta, sono sorte problematiche in merito alla salvaguardia delle posizioni previdenziali acquisite dal personale statale che dovrà transitare nel ruolo unico regionale;
Impegna
la Giunta regionale a prendere gli opportuni contatti con gli Organi e gli Enti statali competenti al fine di salvaguardare, per il personale di cui trattasi, le percentuali di rendimento utile agli effetti del trattamento pensionistico maturato, all'atto del trasferimento nel ruolo unico regionale, presso l'ordinamento previdenziale di provenienza.
Président La discussion générale est ouverte.
La parole au Conseiller Parisi.
Parisi (Aut) Credo che potrei iniziare il mio brevissimo intervento facendo riferimento alla relazione che ha fatto il Consigliere Rini, e potrei finire come si finisce con le favole: "... e tutti vissero felici e contenti", perché a sentire la relazione del Consigliere Rini sembra che tutti non aspettassero altro che l'approvazione di questo disegno di legge. Invece la realtà, caro Consigliere Rini, è diversa!
Innanzitutto, secondo noi, questo disegno di legge giunge fuori tempo massimo e senza aver avuto il necessario e approfondito esame, e questo certamente non per cattiva volontà dei Consiglieri presenti in quest'aula e neanche di coloro che fanno parte della II Commissione, ma perché, come è avvenuto per altri provvedimenti, tanto per citarne qualcuno, la legge n. 45, la legge sulle autonomie locali, ed altre che forse andremo a discutere, la Giunta regionale è andata avanti come un carro armato, senza minimamente tener conto di quelle che erano le giuste rivendicazioni o osservazioni che venivano avanti dai rappresentanti dei Vigili del Fuoco.
Vi sono stati in questi ultimi giorni dei momenti di grande tensione all'interno della stessa maggioranza e addirittura all'interno della stessa Union Valdôtaine, tant'è che la votazione in II Commissione, dopo innumerevoli rinvii, caro Consigliere Rini, è stata votata soltanto dai Consiglieri dell'Union Valdôtaine, perché il rappresentante dei Verdi ed il sottoscritto non hanno partecipato alla votazione. Questo perché nel momento in cui si è tentato di aprire un confronto pacato, costruttivo, tale da cercare di apportare quegli emendamenti migliorativi del testo di legge, è stato detto ancora una volta no.
Ma perché, Presidente - mi rivolgo al Presidente della Giunta -, ancora una volta ha voluto andare avanti con la forza dei numeri e con la convinzione che posso, voglio e comando siano poi alla fine le soluzioni migliori?
Ieri, Presidente, sono stati i dipendenti regionali e le scuole a protestare, oggi sono i Vigili del Fuoco, domani probabilmente saranno i dipendenti delle autonomie locali o gli enti locali, l'altro ieri sono stati i segretari. Ma lei e la sua Giunta, domando, vi sentite veramente così forti da ritenere che si possa operare rimanendo completamente insensibili alle istanze che provengono dai vari settori della società valdostana? Ancora una volta ci troviamo a discutere di un disegno di legge che i soggetti interessati non hanno richiesto e che sono costretti a subire senza avere la possibilità di incidere sulle scelte che altri, caparbiamente, ritengono di dover assumere.
Siamo convinti che forse sarebbe stato meglio rinviare l'approvazione di questo disegno di legge anche perché in tal modo si avrebbe avuto la possibilità di avere maggiori elementi di giudizio legati ai provvedimenti in corso a livello governativo.
Riteniamo che questo Corpo andava regionalizzato, e siamo d'accordo con quanto diceva il Consigliere Rini, perché questa è stata una battaglia portata avanti con convinzione nel confronto con il Governo per una piena e più completa attuazione dello Statuto speciale. Però, come abbiamo più volte sostenuto, tutto questo poteva avvenire in tempi e modi diversi senza creare lo stato di tensione e di malessere nel Corpo dei Vigili del Fuoco.
Président La parole au Conseiller Lanièce.
Lanièce (Aut) Anche il mio intervento sarà breve per dare maggior spazio al collega Viérin, che entrerà nel merito del disegno di legge.
Questa legislatura si chiude all'insegna dell'incomunicabilità fra maggioranza e opposizione, ma - fatto ancora più grave - fra la stessa maggioranza e molte parti sociali ed economiche che compongono la società valdostana. Sulle cause di questo fenomeno abbiamo già discusso in altri interventi riguardanti i disegni di legge che oggi sono stati portati all'attenzione del Consiglio. Resta dunque adesso una realtà, quella della legge di cui stiamo discutendo, la quale - essendo calata dall'alto - non ha per ora tenuto conto delle legittime richieste avanzate dai Vigili del Fuoco. I Vigili non hanno mai detto di no alla regionalizzazione del Corpo, bensì hanno avanzato alcune proposte di natura organizzativa ed economica che avrebbero potuto e dovrebbero costituire elemento interessante di confronto e di discussione anche forse fra la stessa maggioranza regionale. Fino ad oggi invece ciò non è accaduto. Valutazioni serie come quelle inerenti alla diversa rendita pensionistica scaturente dal nuovo contratto regionale, oppure quella sull'omogeneità del Servizio di soccorso che il coordinamento dell'attività fra i volontari e i professionisti comporterebbe con conseguente miglioramento delle prestazioni dei Vigili, sono state probabilmente ritenute poco degne di attenzione dagli estensori di questo disegno di legge, preoccupati maggiormente, a quanto pare, di far sì che l'assorbimento alla Regione del Corpo statale dei Vigili del Fuoco avvenisse nel modo più rapido e perentorio possibile, senza tener conto delle richieste e delle proposte fatte da chi in questo Corpo lavora quotidianamente, spendendo la sua vita a servizio della comunità valdostana. Così come non sono state ascoltate le proposte circa il nuovo orario di lavoro, il passaggio di qualifica funzionale e la questione, non meno importante, delle maggiorazioni orarie.
Questo atteggiamento così sufficiente mi pare ancora più grave, trattandosi non di una qualunque associazione filantropica, ma niente meno che dei Vigili del Fuoco. Ora, tenuto conto che questa legge non è nata per un confronto polemico fra maggioranza e opposizione, ma si rivolge espressamente a un servizio di prima utilità qual è quello dei Vigili del Fuoco, credo che invece di bollare le loro richieste come nient'altro che un'operazione facilmente strumentalizzabile da parte dell'opposizione e quindi riducendo il tutto a un piano politico, il Governo regionale farebbe meglio ad adoperarsi affinché questo problema e quello dell'adeguamento del soccorso a sistemi più moderni ed efficienti non vadano a inficiare maggiormente l'operato dei Vigili del Fuoco, i quali hanno sempre e comunque come primo obiettivo l'interesse dell'incolumità della popolazione valdostana.
Vorrei che tale interesse stesse anche a cuore di questa Giunta, quindi mi auguro che il dibattito su questa legge possa essere produttivo e proficuo, al punto tale di poter far sì che alcune delle istanze presentate dai Vigili del Fuoco possano venire raccolte.
Staremo a verificare gli emendamenti presentati dal Consigliere Rini e l'unica cosa che vorrei dire, prima di lasciare la parola al Consigliere Viérin, è che per quanto riguarda l'ordine del giorno che verrà presentato, non vorremmo che lo stesso facesse la fine di un altro ordine del giorno, votato all'unanimità da questo Consiglio, che riguardava il gruppo di lavoro che doveva portare lo studio di fattibilità del nuovo ospedale. Mi ricordo che quell'ordine del giorno fu votato all'unanimità e poi, poco tempo fa, il sottoscritto, assieme al collega Dujany, ha presentato un'interrogazione per chiedere a che punto stava l'applicazione di quell'ordine del giorno. Come tutti sapete, quell'ordine del giorno non è mai stato applicato.
Président La parole au Conseiller Borre.
Borre (UV) Una volta si assisteva a questo copione al momento dell'approvazione del bilancio, quando c'era la maggioranza schierata da una parte e l'opposizione dall'altra, che doveva per forza criticare il bilancio perché questo faceva parte dell'opposizione.
Però, Consigliere Parisi, quando si vuol fare della strumentalizzazione la si faccia con dei dati precisi, perché non ho sentito i segretari protestare, non ho visto altra gente che ha interesse a questa legge venire qui a reclamare. Gli stessi Vigili del Fuoco, che ho avuto il piacere di sentirli alla televisione, hanno avuto un tono estremamente pacato, hanno avuto la pazienza di stare tutto il giorno, oggi, qui, ad aspettare l'approvazione di questa legge, perché sono sicuro che la regionalizzazione - come del resto diceva anche lei - fa piacere all'Amministrazione regionale e ai Vigili stessi.
Pertanto bisognerebbe tenere presente due momenti: l'importanza politica di questa legge, il fatto di regionalizzare un Corpo, quindi di avere a disposizione i Vigili, la cui competenza è della Regione valdostana, la possibilità di creare un distaccamento, quindi 28 nuovi Vigili nella bassa Valle e permettere così una migliore e più efficace tutela del territorio per quanto riguarda le loro competenze. E non meno importante è il rientro di 15 Vigili che per dare seguito alla loro promozione, quindi trovare la collocazione, hanno dovuto uscire dai confini della Valle d'Aosta.
Inoltre la Giunta ha presentato alle commissioni una legge che teneva fin dall'inizio conto dell'aspetto salariale, dicendo che comunque non avrebbero percepito meno di quello che era lo stipendio dello Stato, anzi alcuni aumenti ci sarebbero stati passando alla Regione. Per quelli che già erano avanti nell'anzianità di lavoro e quindi con una perdita pensionistica, veniva offerta l'opzione di rimanere con i trattamenti dello Stato, però con il comando in Valle d'Aosta, ed è un fatto di notevole rilievo, è un qualcosa che poteva correre anche il rischio, se rimandato a settembre, di saltare, perché non sappiamo quali sono le risposte che ci darà il Governo oggi, domani o dopodomani.
E poi c'era il coordinamento fra i due corpi, il Corpo dei volontari e quello dei Vigili effettivi, che è stato riconosciuto essere un momento importante, quindi demandato ai Vigili effettivi non solo nel momento dell'intervento, ma anche per la formazione, quindi anche per i corsi di aggiornamento.
Per quanto riguarda il lavoro delle commissioni, si dice che quando le commissioni si riuniscono troppo diventano pesanti, quando invece non si riuniscono non danno risposte e non permettono ai consiglieri di approfondire il tema, comunque i consiglieri dell'Union non avevano approfondito bene tutta la tematica e lo hanno potuto fare con diverse riunioni della commissione. Ci dispiace che nell'ultima riunione un intervento un po' sanguigno del sottoscritto abbia fatto sì che solo 4 consiglieri dell'Union rimanessero presenti al momento della decisione, di questo me ne scuso, ma non è la prima volta che si verificano dei battibecchi e ci si lascia magari nel momento delle decisioni. Però l'approfondimento ha permesso ai Consiglieri dell'Union di raggiungere un obiettivo importante, che è quello dell'ordine del giorno che prevede l'intervento presso l'ente pensionistico per mantenere lo stesso sistema pensionistico a coloro che, pur passando alla Regione, hanno gli ultimi anni prima di andare in pensione. Quindi non è un ordine del giorno che rimarrà nel cassetto e comunque è l'impegno che si è presa la Giunta e che mi auguro prenda anche questa maggioranza.
Il secondo emendamento, che è quello di concedere anziché 120 giorni, 180 giorni prima di fare la scelta, e per chi non l'avesse fatta ancora nei 180 giorni la Giunta è autorizzata a prolungare i termini fino a 30 giorni dopo la firma del contratto, vuole garantire ai Vigili di poter scegliere con piena cognizione il loro trattamento.
Président La parole au Conseiller Viérin Marco.
Viérin M. (Aut) Abbiamo appena adesso ricevuto l'ordine del giorno e gli emendamenti proposti dalla maggioranza, quindi ci riserviamo di verificarli in senso sostanziale per dare un nostro giudizio.
Tornando all'argomento in senso complessivo, il collega Parisi è stato molto chiaro, Consigliere Borre, toccando anche alcuni aspetti che non facevano piacere, ma che bisogna anche toccare. Anche noi siamo convinti della necessità di regionalizzare, ma contestiamo il metodo e questo devi permettercelo! Viviamo in democrazia - spero - quindi mi sembra giusto dire quello che non va, altrimenti se veniamo qui a dire che tutto va bene, faremmo un discorso quasi demagogico, e io rovescio il concetto che prima dicevi tu. È un fatto doveroso che noi abbiamo questa posizione e dobbiamo mantenere questa posizione anche perché, dopo aver letto in maniera veloce l'ordine del giorno, che affronterò alla fine del mio intervento, non vedo che ci sia tanta chiarezza, quella chiarezza che tu menzionavi nel tuo intervento.
Ma veniamo al discorso sostanziale. Rimangono tre problemi sul tappeto, lo sa il Consigliere Borre, lo sa la maggioranza, lo sa l'Union Valdôtaine: il primo è il problema pensionistico, che senz'altro quest'ordine del giorno non riuscirà a toccare più di tanto perché, come diceva Lanièce, abbiamo vissuto altre esperienze di ordini del giorno ed è quel palliativo per cercare di calmare la gente, per dare un "contentino", che poi contentino non è perché alla fine si risolverà con un nulla di fatto, purtroppo! Fra l'altro è bene essere onesti anche con i Vigili, l'ordine del giorno ha valore finché c'è questa decima legislatura, ed è quello che ha detto al collega Marguerettaz qualcuno della maggioranza. Perché non si possono dire in certi momenti certe cose, e in altri momenti quando conviene altre cose, quindi dobbiamo dire che l'ordine del giorno ha validità ancora per un mese e mezzo, due mesi, pertanto un emendamento che da subito presenteremo sarà quello di aggiungere nel deliberato del documento: "riferendo l'esito di tali contatti ai Capigruppo entro trenta giorni da oggi", altrimenti se non mettiamo una data, continuiamo a prendere in giro la gente!
Perché dico questo? Noi abbiamo l'ordine del giorno sotto mano, probabilmente chi ci ascolta non lo ha ancora ricevuto, ma l'ordine del giorno impegna la Giunta a prendere gli opportuni contatti con gli organi e gli enti statali competenti, al fine di salvaguardare per il personale di cui trattasi le percentuali di riferimento utili agli effetti del trattamento pensionistico maturato all'atto del trasferimento in ruolo regionale, eccetera. Questo cosa vuol dire? Prendere contatto vuol dire, sì, rispettare l'ordine del giorno nel senso che si è andati a Roma e si è preso contatto; vorremmo anche che i frutti sperabili di questi contatti vengano riportati alla Conferenza dei Capigruppo almeno in questa decima legislatura, quindi pensiamo di non chiedere niente di particolare se chiediamo che quest'informazione ai Capigruppo avvenga entro trenta giorni.
Il secondo aspetto che abbiamo sul tappeto è il discorso dei passaggi interni che non è stato toccato; è una richiesta che i Vigili hanno formulato in maniera molto pacata e faccio riferimento in particolare all'articolo 50, di cui la commissione ha abrogato il comma 5. Lo ha abrogato non potendolo mantenere in piedi, in quanto tale comma prevedeva che il posto in organico del profilo professionale di Ispettore antincendio, rimasto vacante dopo il trasferimento alla Regione di cui all'articolo 49, sia ricoperto nella prima applicazione della presente legge dal personale del Corpo valdostano. È chiaro che la commissione ha dovuto abrogare il comma 5, altrimenti mi si doveva spiegare come si faceva ad accettare la richiesta dei Vigili per i 13 posti vacanti in pianta organica dei caporeparto. Anche perché su questo argomento si chiedeva solo che in questa prima applicazione della legge si potesse, come peraltro avviene già in campo nazionale, previo corso di riqualificazione coprire questi 13 posti vacanti facendo il passaggio da caposquadra a caporeparto.
Ma la cosa più assurda è che proprio su questo argomento i 13 posti sono vacanti e noi abbiamo 20 caposquadra in esubero, di cui 13 svolgono già da tempo le mansioni di caporeparto; quindi si chiedeva solo di mantenere in prima applicazione questa possibilità, quello che avviene per le altre regioni d'Italia. Di questo non si è accennato, non ci sono emendamenti, ne presenteremo noi uno al riguardo, ma questa è la situazione, Borre, e ne sei perfettamente a conoscenza!
L'articolo 54 - ed è il terzo problema che rimane sul tappeto - è il riconoscimento dell'indennità notturna e festiva come per tutti i dipendenti regionali, e non rimandare il tutto alla contrattazione del primo contratto collettivo regionale, come invece prevede il disegno di legge, anche se con un emendamento della commissione si è prevista la retroattività. Però bisogna capire, colleghi, che la retroattività non è basata su un valore certo che oggi percepiscono gli altri dipendenti regionali sull'indennità del festivo e del notturno, ma sarà basata su quell'importo che si arriverà a contrattare fra alcuni mesi o quello che sarà per queste ore di lavoro notturno o festivo. Faccio un esempio chiaro: oggi i Vigili del Fuoco a livello nazionale percepiscono circa 2.000 lire all'ora per le ore di straordinario notturno o festivo; un dipendente regionale percepisce circa 12.000 lire all'ora, se un domani la contrattazione arriva a determinare 8.000 lire, io la retroattività la pago su 8.000 e non su 12.000. Allora si deve spiegare come mai in questo disegno di legge, dove vogliamo creare una regionalizzazione del Corpo, per il discorso pensionistico garantiamo che prenderemo dei contatti, però, come d'altronde è vero, abbiamo pochissime competenze perché la Cassa di Previdenza è gestita ancora dallo Stato. Quindi bisogna essere onesti su questo.
D'altra parte non possiamo neanche pretendere di dire che su quello che conviene alla Regione si applicano le norme dello Stato. Allora qui non ci capiamo, o applichiamo sempre le norme dello Stato, oppure applichiamo le norme della Regione. Se vogliamo per il discorso previdenziale applicare le norme della Regione, i Vigili hanno solo chiesto di applicare anche per l'indennità quello che si applica in Regione e su questo c'era un accordo, Borre, ma non si è voluto chiudere l'accordo in quel senso.
È tutto vero, il Presidente della Giunta è venuto in commissione, ha detto che c'è una spesa di 1 miliardo in più, quindi bisogna toglierla a qualcun altro; questo è un discorso di contrattazione collettiva, concordo con il Presidente della Giunta, ma quando ci sono degli avanzi di amministrazione e delle variazioni di bilancio come quelli che abbiamo, presumo che questi denari si possano trovare.
La situazione paradossale che è venuta fuori è di questo tipo: siamo d'accordo a fare il discorso della regionalizzazione; da una parte chiediamo di rimetterci sul discorso pensionistico, portando un ordine del giorno che ha il valore che tutti sappiamo, e dall'altra parte diciamo che, dopo che avremo fatto la regionalizzazione, dovranno aspettare la contrattazione regionale per sapere quanto percepiranno per l'indennità di notturno e di festivo. Questa mi sembra una situazione anacronistica e proprio per questa motivazione presenteremo degli emendamenti, che consegno alla Presidenza; presenteremo anche l'emendamento per quello che riguarda l'ordine del giorno che come ho detto prima non ha niente di particolare perché è un ordine del giorno che voteremo anche noi senza nessun problema; chiediamo solo che sull'ordine del giorno venga fissata una data per i motivi che ho appena detto.
Ritengo che su alcuni argomenti ci debba essere anche qualcun altro che intervenga e dica la sua, non si pretende di avere la ragione in tasca, pertanto il confronto è sempre importante per ottenere il miglior risultato.
Valuteremo rispetto al dibattito che emergerà in questa sala come comportarci sulla votazione di questo disegno di legge.
Président La parole au Conseiller Chiarello.
Chiarello (RC) Lasciatemi premettere una cosa: quando vedo tutti quei Vigili del Fuoco mi vengono in mente le trattative in fabbrica, dove, caso strano, i contratti si firmavano sempre alle quattro del mattino e si diceva sempre che ci prendevano per stanchezza, per cui quei contratti si firmavano sempre al ribasso. Mi viene in mente quello perché come delegato ho passato diverse notti in bianco all'Unione industriali di Ivrea.
Un aspetto che non è stato toccato, probabilmente perché in campagna elettorale non si vuole toccare, o perché qualcuno se ne è dimenticato... io ho partecipato alla commissione quando ho potuto, ma vi ho partecipato quando c'erano i partecipanti dei Vigili del Fuoco e dei Sindacalisti, e se facciamo una legge sui Vigili del Fuoco per la nostra Regione, cioè se passiamo i Vigili professionisti in forza alla Regione, mi chiedo perché i due Corpi non vengano coordinati dallo stesso comandante. È stata una cosa che è stata richiesta diverse volte, sono state anche portate le pezze giustificative. Non penso di andare contro i volontari quando dico che il coordinatore regionale dovrebbe essere un coordinatore responsabile dei professionisti e dei volontari, anche perché così la struttura dei Vigili del Fuoco regionale funzionerebbe con più efficienza, pur con questo volendo riconoscere la validità dei Corpi volontari nei paesi. Io vorrei solo che le cose fossero coordinate e che non ci fossero degli attriti fra un Corpo e l'altro, del voler arrivare per primi a tutti i costi e alla fine invece di funzionare per il meglio per questa Regione, di avere degli interventi ritardati o qualcosa che non funziona. Ad esempio, per tenere i corsi regionali ai Vigili del Fuoco volontari sono stati presi degli esperti del Trentino, mentre gli esperti sono qui in Valle d'Aosta e potevano già iniziare a collaborare fattivamente. Proprio queste cose mi fanno pensare che c'è bisogno di una collaborazione e di una mente pensante sola; proprio perché funzionano bene i due settori legati alla Protezione civile, ritengo che questa sia una delle cose qualificanti quando si fa una legge sui Vigili del Fuoco, che devono essere volontari e professionisti, ma con una sola testa pensante!
Ho condiviso abbastanza l'ultima cosa che ha detto Marco Viérin, cioè quando si vuole perdere i benefici statali da una parte, si devono acquisire i benefici regionali dall'altra. Allora si perdono probabilmente dei diritti alla pensione, però si devono poi contrattare e ricontrattare - speriamo non di notte - i nuovi listini orari per lo straordinario e il festivo. E poi i tempi che sono previsti in questa legge per la decisione di passaggio al Corpo regionale sono abbastanza ristretti. Non è mica detto che in quel periodo venga approvato il contratto, non c'è scritto. Adesso Borre, dopo le varie discussioni in commissione, perché anche qui non si può dire che non si è discusso, pensandoci bene e probabilmente anche vedendo la grossa partecipazione dei Vigili del Fuoco che avevano già annunciato con loro documenti firmati che erano tutti allineati su quelle posizioni - sicché già dai documenti che avevamo mi sembrava che fossimo già al corrente di quale fosse la posizione dei Vigili del Fuoco - adesso si è ammorbidita la posizione, sono cose che erano già state dette in commissione, ma che non sono passate. Già questo è un passo avanti.
Ritengo che se verranno approvati sia l'emendamento che presenterò sul comandante unico, sia i vari emendamenti di Borre e di Marco Viérin, probabilmente questa legge diventerà più accettabile e ne avranno un beneficio sia i Vigili del Fuoco che la nostra Regione.
Président La parole au Conseiller Dujany.
Dujany (Aut) Devo anch'io riconoscere che la presenza dei Vigili del Fuoco che ci ha accompagnato durante questi lavori di giornata, di per sé rappresenta una condizione che tende a favorire un clima di confronto positivo. Mi pare di sentire dai vari interventi una disponibilità al confronto e la cosa mi porta quasi a dire che se ci fosse più partecipazione e più attenzione del cittadino anche su altre leggi, nel momento in cui queste ricadono su di lui magari in modo meno diretto di quanto non possa essere questa, probabilmente ci sarebbe maggiore cautela e maggiore attenzione in quest'aula.
Nel momento in cui si riconosce ai Vigili del Fuoco lo stato giuridico dei dipendenti regionali, così da inquadrarli nel ruolo unico regionale, scelta di principio che condividiamo, non è poi possibile marginalizzare però tale categoria rinnegando loro quanto è ammesso per gli altri dipendenti regionali. Quindi mi auguro che si possa affrontare questa discussione dei vari emendamenti che sono stati presentati dagli Autonomisti e dalla stessa Giunta in un clima di collaborazione e di rispetto, perché quello che mi preoccupa è che queste persone non hanno manifestato nessuna felicità a venire a far parte delle nostre istituzioni, anzi sono profondamente, e lo hanno dimostrato in questi vari momenti di turbolenza che hanno preceduto questa discussione consiliare, preoccupati di venire a far parte dell'organizzazione regionale. E questo non è certo un sintomo positivo il temere di venire a far parte della casa regionale; ciò significa che questa casa non ha saputo, perlomeno in alcune occasioni, presentare al cittadino un volto umano, non arrogante e vicino allo stesso, rendendo molto chiara la distinzione fra l'appartenenza allo Stato e l'appartenenza alla Regione. E direi che stiamo vivendo un clima sul piano generale che la comprensione di essere un istituto diverso rispetto allo Stato diventa sempre più importante. Ci sono stati trasmessi proprio oggi, non so se soltanto alla I Commissione o anche a tutti i consiglieri, i lavori che stanno proseguendo in Parlamento, che proseguono a quelli della Bicamerale, e abbiamo visto tutti in quale direzione antifederalista si sta andando. Stiamo vedendo tutti dove l'accordo D'Alema-Berlusconi ci sta portando e l'articolo 55, ricorretto, prevede che la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. Questo è il grande passo avanti che abbiamo tutti ricevuto davanti agli occhi, oltre ad altri emendamenti di estrema pericolosità che stanno avvenendo a Roma e che decisamente rappresentano una strada più sfavorevole rispetto alla situazione istituzionale oggi.
Direi che questi fatti devono ancora renderci più chiaro che non possiamo operare, se non vicino alla nostra gente. Cosa siamo se la nostra comunità non è unita attorno alle nostre istituzioni? Ben poca cosa. Per cui chiederei che si facesse luogo a una breve sospensione dei lavori, in modo tale da iniziare da questo argomento per attivare un confronto sereno, diretto alla tutela di questa categoria e per confrontare anche gli emendamenti che sono stati presentati da varie parti.
Président La parole au Conseiller Florio.
Florio (PVA-cU) La discussione su questo disegno di legge è iniziata bene, non qui, ma in commissione, dall'inizio, da quando è stata licenziata dalla Giunta, è iniziata bene con una serie di audizioni con i rappresentanti sindacali, con dei rappresentanti più diretti del Corpo dei Vigili professionisti; è andata avanti così così ed è finita in II Commissione malamente. Il tutto perché c'era in una parte consistente di questo Consiglio la volontà di risolvere il problema dell'inquadramento unico del Corpo dei Vigili del Fuoco professionisti in un modo che fosse meno penalizzante possibile per gli stessi.
E qui devo dire, Consigliere Voyat, considerato che poco fa siamo stati rimproverati di cercare solo il miele e mai la cera, che noi nel corso di quella discussione non abbiamo cercato il miele, ma il miele è stato cercato da qualcun altro, anche se poi con grande fatica ha dovuto "reculer" e accontentarsi della cera. Nel senso che io dissi in quelle lunghe riunioni di commissione, nel corso delle quali si giungeva sempre a rinviare la decisione in attesa di trovare una soluzione meno traumatica, dissi sempre che, dopo aver tentato per la verità di cercare soluzioni intermedie fra quella più radicale, presentata dalla Giunta, e quella che era stata richiesta con forza dal Corpo professionista, andava trovata una soluzione intermedia che contemperasse, da una parte, l'esigenza pure condivisibile sostenuta in commissione dal Presidente della Giunta, che non può non tener conto del problema dell'inquadramento unico che credo tutti noi dobbiamo tener presente, e nello stesso tempo però facesse sì che gran parte di quell'anzianità maturata da parte del Corpo dei Vigili professionisti non venisse depauperata alla fine di un periodo di lavoro prestato talora per diversi decenni. Ma tant'è quella soluzione non trovò le gambe per andare avanti e allora dissi che non avrei mai presentato emendamenti relativi agli aspetti salariali e normativi. E qui oggi vi confermo che non presenteremo emendamenti di quel tipo, perché riconosciamo a questo tipo di emendamenti la dignità che attiene ai rapporti diretti fra le Organizzazioni sindacali e il datore di lavoro. Si tratta cioè di un piano diverso, a nostro avviso, di quello che dobbiamo più concretamente trattare qui dentro.
Mentre metteremo il dito e con forza su di un aspetto del quale in commissione almeno coloro che non cercano mai il miele ma sempre la cera non hanno neanche voluto sentir parlare, ed è il problema del coordinamento del lavoro cui è chiamato il Corpo dei Vigili del Fuoco professionista rispetto al lavoro cui sono chiamati coloro che prestano volontariamente servizio presso i Vigili del Fuoco volontari.
Mi richiamo ad alcuni degli interventi che sono stati fatti nel corso dell'audizione in II Commissione; secondo noi è basilare per una buona riuscita dell'intervento nella Regione avere una disciplina unica, avere un comandante unico che ti dà le direttive uniche, un'esercitazione unica, visto che riteniamo indispensabile il Corpo volontario sul territorio, perché non è immaginabile che qualsiasi tipo di intervento venga svolto dai Vigili del Fuoco stanziale in Aosta. È indispensabile avere una disciplina unica, una direttiva unica e sicuramente un'istruzione unica. Tutto questo naturalmente, lo dico per inciso, ma così non fu nel corso dell'audizione, senza che nessuno dei Vigili che ascoltammo né dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali smentisse l'importanza e la centralità dell'esistenza del Corpo dei Vigili del Fuoco volontario.
Ma dirò di più. Attualmente - un vigile disse - non c'è accordo di aggiornamento, noi attualmente non facciamo nessun tipo di aggiornamento ai volontari, siamo due realtà separate. Noi saremmo contenti di farlo anche perché negli ultimi anni abbiamo, come ho detto prima, del personale addestrato apposta per fare gli istruttori professionali, per insegnare. Ricordo che i corsi per i Vigili del Fuoco volontari sono stati tenuti da specialisti provenienti da Trento, senza che nulla sia avvenuto in relazione all'esistenza del Corpo professionista, dei mezzi in dotazione ad entrambi i corpi, né delle tecnologie. Attualmente non c'è neanche, come si può dire, non dico buona armonia, ma neanche buoni rapporti, nel senso che gli interventi dei volontari molte volte non vengono segnalati al personale professionista, pertanto non c'è un coordinamento e quindi manca appunto un coordinamento fra i due corpi e quindi mentre i volontari di un certo paese vanno a fare un incendio e mentre sarebbe essenziale un coordinamento, appunto un comandante unico, ciò quasi sempre non accade.
E via dicendo per diversi altri interventi di diversi altri Vigili del Fuoco, che hanno partecipato all'audizione.
Noi sosteniamo, e lo abbiamo detto fin dall'inizio, che questo è il vero problema a cui dobbiamo badare questa sera con calma, senza che ciò significhi - lo dico una volta sola perché non mi si imputi un atteggiamento diverso - depauperare il Corpo dei Vigili del Fuoco volontari della loro volontà di partecipare, del loro desiderio di essere in grado di svolgere un servizio proficuo, della loro volontà di essere al servizio della comunità. Si tratta di volontà, di disponibilità e anche di competenze tecniche che dobbiamo assolutamente continuare a coltivare. Noi diciamo che deve essere però indispensabile il fatto che tutto l'aspetto relativo alla gestione e all'aggiornamento sia tecnico che operativo debba essere assolutamente unificato.
Dissi anche in commissione, quando si discuteva di questo aspetto, che avremmo anche rinunciato alla suggestione del cosiddetto "comandante unico". Il problema non è di riconoscere la sudditanza del Corpo dei Vigili volontario ad un comandante unico; il problema invece era quello del coordinamento, ma neppure questo venne accettato in commissione, neppure quest'idea si riuscì a far passare. E allora oggi presentiamo emendamenti tali da definire compiutamente questo aspetto. Quindi, all'articolo 27, 1° comma, lettera a), al termine di personale professionista si aggiunge "e volontario", pertanto la lettera a) diventa: "alla diretta responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi antincendio affidati al personale professionista e volontario". Infine, la lettera g), che è quella che è stata aggiunta con l'emendamento n° 1 in calce al disegno di legge n. 288, diventa: "coordina sia gli interventi operativi che l'attività di formazione e aggiornamento con il Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco volontari".
Spero che si capisca la valenza degli emendamenti che presentiamo e che sono contenuti anche negli emendamenti del Consigliere Chiarello e anche in parte in quelli del Consigliere Viérin; spero che si riesca a ragionare con serenità sul contenuto di questo tipo di emendamento e si possa raggiungere una soluzione che tenga conto dell'indispensabile esigenza del coordinamento per la buona riuscita del servizio.
Président Il y a la requête d'une suspension, afin de pouvoir se confronter.
S'il n'y a pas d'autres interventions, je déclare close la discussion générale et on fait une petite suspension... alors, avant je donne la parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino, et après il y aura la suspension.
Viérin D. (UV) Permettez-moi d'apporter quelques précisions, en essayant ainsi de répondre aux différentes questions qui ont été posées par ceux qui sont intervenus dans le débat concernant ce projet de loi.
Tout d'abord pourquoi nous présentons, et nous devons dire finalement, ce projet de loi; ensuite quelle a été la procédure que nous avons suivie pour la présentation d'un texte d'abord à l'attention du Gouvernement et ensuite de la IIème Commission; enfin quels ont été les résultats obtenus si l'on considère la logique que le Gouvernement a suivie dans la définition de ce projet de loi.
Je veux rappeler tout d'abord que dans ce secteur des services contre les incendies nous disposons d'une compétence primaire et que déjà en 1978 la loi n° 196 avait transféré à la Région les fonctions administratives y afférentes. Sur la base de ce premier transfert des compétences, de ce décret d'application du Statut de 1978, le Conseil régional a voté en mai 1978 la loi, portant dispositions pour le bénévolat des Services contre les incendies, le Service régional de Protection civile et la création du Corps valdôtain des Sapeurs-pompiers volontaires, dont le fonctionnement ensuite a été réglementé par le règlement 13 décembre 1989, n° 1.
Je veux également rappeler que la loi de finances de 1993 a mis à la charge de la Région les frais concernant le fonctionnement des services contre les incendies. Mais il y a plus. Le décret 22 avril 1994 n° 320, portant "Dispositions d'application du Statut spécial de la Région autonome Vallée d'Aoste", à l'article 4 établit que: "La Regione procederà all'emanazione della legislazione, di cui all'articolo 19 della legge 16 maggio 1978 n. 196, entro il termine del 31 dicembre 1994. Si applica l'articolo 43 della legge 16 maggio 1978 n. 196" en ce qui concerne le transfert des biens du Corps des Sapeurs-pompiers. Et c'est sur la base de cette disposition qu'un groupe de travail avait été constitué, un groupe de travail coordonné par le Conseiller Perron, qui avait présenté une ébauche de projet de loi. Ce texte a été successivement révisé en raison de l'approbation de la loi n° 45 portant "Modifications des structures de l'Administration régionale".
Ensuite il y a eu une période d'impasse, vu que - en reprenant ce que M. Dujany a bien voulu souligner - l'image de la maison valdôtaine ne paraissait pas être si attrayante; ici, en effet, il s'agit de vérifier, même sous l'aspect économique si la maison valdôtaine est au moins attrayante. Il y a donc la nécessité de présenter ce projet de loi sur la base et de la compétence et du fait que c'est depuis 1994 que nous aurions dû le présenter. Pour ne pas l'avoir présenté, nous remboursons à l'Etat les frais d'une compétence que l'Etat nous a attribuée. Il y a donc une contradiction évidente et - surtout du point de vue des principes autonomistes - il y a la contradiction la plus flagrante, surtout que la régionalisation de tous les services existant à l'intérieur de notre région représente l'un des points importants de notre action visant à reconduire à la responsabilité d'une seule administration le fonctionnement des différentes services du Val d'Aoste.
Par ailleurs il faut revenir un instant sur ce thème de la régionalisation. En effet, si aujourd'hui nous discutons de la régionalisation des Sapeurs-pompiers, ainsi que des modalités de leur passage, nous devons considérer qu'après les Sapeurs-pompiers, le Bureau du Travail, le Bureau de la Motorisation civile, seront aussi concernés et qu'il y aura donc d'autres services de l'Etat. Nous devons essayer de définir un cadre général de compatibilité et trouver un certain équilibre, car on ne peut pas imaginer d'emmener tout le monde à l'intérieur de la même maison et après constater qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a plus de maisons communes, parce qu'à l'intérieur il y a une cacophonie. Et ce, surtout si nous considérons qu'un autre objectif que nous poursuivons est celui de créer au Val d'Aoste un secteur unique de la fonction publique.
Pendant une certaine période nous n'avons pu affronter les problèmes concernant ce passage, compte tenu d'une résistance, même de la part des personnes concernées, à accepter le principe de la régionalisation et des nouvelles modalités réglementant le traitement économique et le système de retraite.
A cet égard, il y a eu négociation avec les Organisations syndicales. L'accord signé le 21 novembre 1997 est le résultat de toute une série de réunions et de rencontres. En particulier, je cite les rencontres du 11, 16 et 22 septembre, ainsi que celle du 14 décembre 1997. Il y a eu donc une concertation, une négociation avec les représentants des Sapeurs-pompiers. Les Organisations syndicales en signant le texte de l'accord s'expriment de cette façon: "Le Organizzazioni sindacali esprimono un giudizio favorevole sul disegno di legge e sull'opportunità che lo stesso sia presentato al Consiglio regionale per l'approvazione". Donc, M. Parisi, je me permets de ne pas partager vos remarques, de "fuori tempo massimo, senza esame approfondito". Il est vrai, M. Parisi, les temps sont difficiles, ils sont difficiles pour tout le monde, et on ne peut jeter uniquement et toujours la pierre sur certaines forces politiques. D'ailleurs vous-mêmes vous pouvez le constater et nous l'avons tous constaté lors du vote de la loi sur la famille, il n'y a pas une attitude si homogène à l'intérieur des différents groupes et même à l'intérieur de votre groupe. De ce point de vue nous en prenons acte, mais disons les choses telles qu'elles sont!
Quant aux travaux de la IIème commission, celle-ci a approfondi le thème, dans la direction indiquée par le texte de l'accord avec les Organisations syndicales, à savoir "nello stesso tempo le Organizzazioni sindacali sottolineano la necessità che l'Amministrazione regionale si impegni" et ce sont des engagements sur lesquels "l'Amministrazione concorda sui punti e si impegna affinché possano trovare piena e concreta realizzazione". Il y a donc eu des engagements que nous avons respectés. Et encore "l'Amministrazione regionale si riserva di effettuare una verifica sulla quantificazione economica dei costi derivanti dalle maggiorazioni per lavoro notturno e festivo". Déjà lors de la signature de cet accord nous avions posé ce problème.
Il est vrai, avec la signature de l'accord il y a - M. Chiarello qui a fait partie des délégations syndicales le sait très bien - les "dichiarazioni a verbale", où nous retrouvons les thèmes qui ont fait l'objet des rencontres successives avec les Sapeurs-pompiers, des approfondissements et de l'analyse de la IIème Commission. Or si une commission examine et exprime des avis différents, avec la volonté d'approfondir la question, je ne le considère pas comme un fait négatif. Au contraire, seulement si il y a une attitude monolithique il y a certaines remarques. La commission s'est donc penchée sur ces problèmes sur la base d'un mandat et d'un engagement que nous avions nous-mêmes pris avec les représentants des Sapeurs-pompiers lors d'une rencontre; nous avions dit que certains problèmes avaient été réglés; que sur d'autres problèmes il y avait l'engagement de vérifier et de trouver les solutions adéquates, tandis que sur d'autres problèmes encore il y avait des difficultés pour les raisons que maintenant je vais vous présenter. Contrairement à ce qui a été affirmé, il y a donc eu attention aux problèmes des Sapeurs-pompiers. Ce n'est pas vrai qu'il y a eu mauvaise volonté ou un manque de considération. Il y a eu le souci de trouver un équilibre la volonté de tenir une attitude responsable vis-à-vis des retombées que cette régionalisation aura au sein du personnel de l'Administration régionale, compte tenu aussi des régionalisations que nous sollicitons pour d'autres services de l'Etat.
Les résultats obtenus nous les considérons positifs compte tenu des engagements, et de l'accord signé avec les Organisations syndicales. Comme l'a déjà fait M. Borre, moi aussi je veux souligner l'importance de notre engagement afin que le personnel, qui ne choisit pas le passage au sein de l'Administration régionale, puisse, dans une position juridique différente, continuer à travailler en Vallée d'Aoste. Une solution qui du point de vue des principes présente par ailleurs quelques éléments de contradiction. Nous avons privilégié le personnel.
Mais il y a aussi des retombées positives quant à la possibilité offerte aux Sapeurs-pompiers valdôtains travaillant à l'extérieur du Val d'Aoste de rentrer à l'intérieur de notre région, soit en raison de l'augmentation des effectifs découlant de la régionalisation, soit parce que la régionalisation permettra de résoudre les problèmes actuels de coordination. En effet, jusqu'à présent il s'agissait de deux administrations séparées et si certaines interventions n'ont pas été effectuées, la raison est à rechercher dans cette séparation. Avec la régionalisation nous pourrons affronter ces différents problèmes.
Encore quelques questions. Tout d'abord la question des retraites. Là nous avons agi, M. Viérin Marco, non pas avec démagogie mais avec sens de responsabilité, parce que c'était beaucoup plus facile de dire oui aux requêtes des Sapeurs-pompiers et d'insérer dans la loi cette disposition faisant aussi de façon que ce soit le Président de la Commission de Coordination à ne pas accorder son visa. Nous pouvons exprimer à cet égard différents avis ou opinions, mais le fait demeure que nous n'avons pas de compétences en la matière et donc la seule possibilité est de nous engager - comme il est précisé dans l'ordre du jour - sur la base des modifications du régime des pensions ou des retraites. Il faut préciser que jusqu'à 20 années de service, le barème de l'Administration régionale est plus favorable par rapport à celui de l'Etat, et que le problème se pose entre 20 et 30 ans, vu qu'avant la réforme la progression des Sapeurs-pompiers était de 3,6 pour cent par rapport à une progression de 2 pour cent au sein de l'Administration régionale. Mais à partir du 1er janvier de cette année pour tout le monde la progression est de 2 pour cent.
Le problème à résoudre reste celui de faire de façon que l'Inpdap permette aux Sapeurs-pompiers de garder le pourcentage d'ancienneté utile pour la retraite, et de le conserver également dans le passage entre une administration et l'autre. Voilà la raison de la présentation par la IIème Commission de cet ordre du jour, la seule possibilité que nous avons de donner une réponse positive à une requête des Sapeurs-pompiers que nous partageons, mais que nous ne pouvons pas insérer dans une loi régionale, faute de compétence. Donc ce n'est pas de la démagogie, mais un sens de responsabilité, pour ne pas dire à quelqu'un oui, tout en sachant que ce oui ne compte pour rien en raison du manque de compétence en la matière.
Si après l'on veut faire toujours le procès aux intentions et donc si la garantie requise est celle de relater aux Chefs de groupe, je trouve que c'est une faible garantie. La garantie la meilleure, et nous avons eu l'occasion de le dire aux représentants des Sapeurs-pompiers, c'est que sur la base de cette négociation nous relations non pas aux Chefs de groupe, mais directement aux Organisations syndicales et aux travailleurs; vu que ce n'est pas un problème politique, de rapport avec les Chefs de groupe...
(interruzione del Consigliere Viérin Marco, fuori microfono)
... c'est ton opinion et je la respecte, mais tu ne peux pas affirmer que ce soit l'opinion de tout le monde...
A l'égard de la question des promotions, je veux rappeler que l'article 50 au IIIème alinéa, prévoit que "i posti in organico rimasti vacanti dopo il trasferimento alla Regione, di cui all'articolo 49 e ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono ricoperti nella prima applicazione della presente legge mediante concorso riservato al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco trasferito alla Regione". Nous pensons que c'est là la solution la plus correcte pour donner des garanties au personnel et pour recouvrir ces postes. Il est vrai, le Gouvernement avait présenté ce cinquième alinéa qui prévoyait ce passage; mais c'était parce qu'il ne s'agissait pas d'un passage de grade mais d'un passage à l'horizontal. Quand le problème a été soulevé du point de vue du principe, le Gouvernement a accepté la proposition de la IIème Commission de supprimer cet alinéa. Le problème a été donc soulevé du point de vue de principe et nous avons partagé l'avis de la IIème Commission, en jugeant plus opportun de ce point de vue de renvoyer tous les passages après la régionalisation des Sapeurs-pompiers.
Pour ce qui est de la coordination, je veux faire référence à l'article 28 de la loi n° 37/88, qui prévoyait déjà que sur le territoire de chaque détachement la direction des opérations est attribuée au fonctionnaire chef du détachement des volontaires, ou en son absence au volontaire ayant le grade le plus élevé, jusqu'à l'intervention du personnel du Corps national des Sapeurs-pompiers. Il s'agit de personnel qui a des fonctions différentes; les fonctions qui sont attribuées aux Sapeurs-pompiers volontaires ne doivent pas être les mêmes que celles qui sont attribuées aux Sapeurs-pompiers professionnels: d'un côté il y a une association de bénévolat, de l'autre côté il y a un corps professionnel. Avec la régionalisation la coordination est assurée à l'intérieur du Service régional de la Protection civile. Nous ne l'avons pas prévu dans le projet de loi, parce que la loi 45 établit que la compétence revient au Gouvernement (la delegificazione). Cette coordination s'effectuera donc à l'intérieur du Service régional de la Protection civile qui s'articule en différents secteurs; l'un de ceux-ci représenté par les Sapeurs-pompiers volontaires, un autre par les Sapeurs-pompiers professionnels.
La IIème Commission a voulu mieux préciser cet aspect avec l'amendement présenté, en soulignant la nécessité qu'à l'article 27 il y ait la coordination "sia degli interventi operativi che dell'attività di formazione e aggiornamento in caso di attività congiunta con il Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco volontari".
Une proposition que nous ne partageons pas c'est le fait d'attribuer à la même personne la responsabilité et des uns et des autres. Compte tenu des fonctions différentes, nous ne croyons pas que ce soit la façon la meilleure pour créer les conditions de cette collaboration que tout le monde souhaite. Au contraire, nous estimons que c'est là le moyen pour faire des pas en arrière par rapport à ce qui déjà a été défini.
Dernière question, le problème économique. Quant aux salaires, sur la base des données que nous avons pu recueillir, nous ne pensons pas qu'il y ait une diminution, au contraire; les tableaux que nous avons donnent comme résultat pour tout le personnel de cinquième grade tant du domaine administratif que du domaine technique, de sixième ou de septième grade, une amélioration du point de vue du salaire. En tout cas le projet de loi prévoit que même s'il y avait une diminution, le personnel garderait le même traitement avec "l'assegno ad personam". Donc nous ne pensons pas avoir pénalisé les Sapeurs-pompiers.
De plus, le fait de prévoir - et c'est un autre amendement de la IIème Commission - que plutôt d'avoir 120 jours, il y aura 180 jours à disposition du personnel pour choisir, et que, même après l'on pourra effectuer le passage, sur la base des résultats de la prochaine convention collective pour le personnel de l'Administration régionale, permet aux Sapeurs-pompiers de disposer de tous les éléments pour vérifier le bien-fondé de ces affirmations.
Quant aux indemnités ce n'est pas vrai que nous ne voulons pas attribuer des indemnités. A part que, compte tenu des délais, même si nous établissons les mêmes indemnités, la prochaine convention collective, pourra modifier ces indemnités, et donc le montant des indemnités ce n'est pas le montant qui est aujourd'hui établi, mais ce sera le montant établi lors du prochain renouvellement de la convention collective. Il faut qu'il y ait, là un partage des responsabilités, vu que la première version du projet de loi a été modifiée sur la base des remarques présentées par les Organisations syndicales, qui ont posé le problème de la compatibilité avec les autres catégories au sein de l'Administration régionale. C'est donc, à la table des négociations que nous irons définir, de concert avec les Organisations syndicales, quel sera le montant des indemnités pour tout le personnel de l'Administration régionale, parce que le montant qui actuellement a été fixé ne prévoyait pas les fonctions exercées par les Sapeurs-pompiers professionnels.
Et encore - autre amendement, fruit d'une volonté de concertation et d'une disponibilité au dialogue - avec la rétroactivité il n'y aura pas de pertes, mais nous aurons reconduit le tout dans un cadre de compatibilité. Quand le prochain Gouvernement se présentera à la table des négociations, il n'y aura pas que les Sapeurs-pompiers. Une responsabilisation de tout le monde, est nécessaire même des Organisations syndicales, qui ne peuvent demander avec une main et retirer avec l'autre, vu que le montant établi dans le budget de la Région pour le renouvellement de la convention collective de tout le personnel est un montant fixe. Alors si on prend d'un côté, très bien, mais que ce soit lors de ces négociations que les Organisations syndicales nous disent oui, parce que si elles disent oui pour ces indemnités, elles doivent renoncer à d'autres requêtes. C'est dans ce sens que je me permets encore une fois, Conseiller Viérin Marco, de souligner le fait que notre attitude n'est pas démagogique. Au contraire, c'est une attitude responsable de quelqu'un qui doit gouverner le processus à l'intérieur d'une administration dans une optique confédérale, parce qu'il y a les différentes catégories à l'intérieur de l'Administration et on doit trouver un équilibre.
Je cite un petit exemple: imaginons que le montant pour le renouvellement du contrat est 20, si je veux attribuer 18 pour les indemnités, très bien; pour les augmentations du salaire il y aura que 2 pour les 2500 personnels de l'Administration régionale. Voilà pourquoi nous avons essayé de reconduire ce problème à une table des négociations générales, pour éviter qu'il y ait ou des fuites en avant ou qu'il y ait des difficultés, et pour présenter également aux Sapeurs-pompiers un cadre défini et réel. Nous pouvons dire oui aujourd'hui à cette requête, mais c'est une requête qui pourrait ne durer que l'espace d'un matin, faute de compatibilité, parce qu'aujourd'hui pour 1208 personnes le montant que nous payons pour les indemnités est de 1,4 milliards par an, avec les Sapeurs-pompiers, en comptant 104 personnes, il y a une dépense supplémentaire de plus de 1 milliard. Est-ce que ce sont des chiffres compatibles? Peut-être, mais nous devons le vérifier à la table des négociations avec les Organisations syndicales, de façon qu'elles aussi prennent une partie de responsabilité. Elles veulent confirmer le même montant? L'Administration régionale ne s'oppose pas à cette requête, mais que ce soit clair pour tout le personnel restant que satisfaire cette requête signifie renoncer d'autre part à quelque chose. Nous n'avons donc aucune intention de pénaliser les Sapeurs-pompiers volontaires, et le fait d'avoir prévu la rétroactivité permet de remettre les pendules à l'heure, parce que dès que l'accord sera signé et après signature de l'accord le fait d'avoir prévu la possibilité de passer dans le cadre de l'Administration régionale - ou non - permettra à tout le monde de disposer des éléments nécessaires, de confronter les différentes situations. Et, même si ils ne choisissent pas notre maison, il ont la garantie qu'ils pourront continuer encore à exercer leur profession à l'intérieur de la Vallée d'Aoste; donc il ne nous semble pas avoir pénalisé ce personnel.
En conclusion, nous avons essayé d'examiner avec la plus grande attention tous les problèmes qui nous ont été posés; pour une grande partie nous avons donné une réponse positive, pour d'autres nous n'avons pas pu le faire soit pour des questions de compétence, soit pour la nécessité que nous avons exprimée de pouvoir disposer d'un cadre d'ensemble afin d'insérer ces requêtes dans un contexte de compatibilité. Mais nous nous sommes néanmoins efforcés de donner une réponse, d'indiquer une solution qui puisse permettre aux Sapeurs-pompiers de faire un choix vers l'Administration régionale.
Sur la base de l'expérience d'autres régionalisations, tel le Corps forestier, par exemple, le choix de l'Administration régionale même du point de vue économique est gagnant. Quant au système des retraites, tout le monde sera mis sur le même plan - et s'il y a une modification du régime unique des retraites, modification qui permettra aux Carabiniers, à la Police, aux Sapeurs-pompiers de continuer à bénéficier d'un régime spécial, nous seront les premiers à maintenir pour les Sapeurs-pompiers du Val d'Aoste ce même régime spécial. Mais ce n'est pas nous qui pouvons le fixer, ce n'est pas nous aujourd'hui qui pouvons le prévoir -. Le choix de l'Administration régionale, je vous l'assure, est donc toujours un choix gagnant.
Président Comme convenu, on va suspendre le Conseil pendant le temps nécessaire pour vérifier les amendements qui ont été présentés et s'il est possible trouver un accord.
Si dà atto che il Consiglio è sospeso dalle ore 2,05 fino alle ore 2,50.
Président Les travaux reprennent. On passe à l'examen du projet de loi.
Avant de voter l'article 1er il y a l'ordre du jour.
La parole au Conseiller Viérin Marco.
Viérin M. (Aut) Sull'ordine del giorno avevamo espresso in maniera molto chiara che volevamo almeno fissare un tempo, una data, un cosiddetto tempo massimo, non per avere comunque una soluzione, ma almeno per fare quello che si vuole impegnare la Giunta a fare nell'ordine del giorno, e cioè impegnare la Giunta regionale a prendere gli opportuni contatti con gli organi e gli enti statali competenti.
Sappiamo che l'ordine del giorno approvato da questa assemblea non avrà più valore per l'XI legislatura, ha valore solo per questa X legislatura, che è ormai agli sgoccioli, cosa che è stata detta in altre occasioni per la legge sulla famiglia al collega Marguerettaz anche da parte della maggioranza, quindi la cosa è molto chiara.
Avevamo convenuto anche sull'eventualità di eliminare il fatto di riferire tali esiti alla Conferenza dei Capigruppo, ma si poteva fare direttamente alle Organizzazioni sindacali, però mantenendo una data, un tempo massimo entro il quale questo avvenga.
Pertanto ribadiamo tale proposta e se la maggioranza non ritiene di venire incontro a questo fatto, non possiamo votare quest'ordine del giorno che è, a nostro avviso, veramente demagogico, perché lei, Presidente, ha impostato tutto il suo intervento sulla demagogia, e nella dichiarazione di voto le farò toccare con mano tutti i passaggi che lei ha effettuato poc'anzi, per dimostrare che forse la demagogia sta in casa d'altri! Quindi quest'ordine del giorno, se non contiene almeno un tempo, non possiamo votarlo, perché sarebbe veramente una presa in giro!
Président La parole au Conseiller Voyat.
Voyat (UV) Per bloccare un po' questa bomba che tira fuori Viérin adesso. Questo è terrorismo politico, perché c'è un principio di democrazia che è sempre esistito in Valle d'Aosta, che è la continuazione amministrativa. Ogni maggioranza che si sussegue rispetta sempre le decisioni prese da quelle precedenti...
(proteste dai banchi dell'opposizione)
... vorrei solo finire di parlare... c'è solo una Giunta e una maggioranza che in questi venti anni che ho visto non ha rispettato questa continuità amministrativa, ed è la Giunta Bondaz. Quindi sappiate che non siamo come i vostri predecessori, siamo totalmente diversi, e quello che adotterà oggi il Consiglio vale anche per la maggioranza che ci succederà, perché è un rispetto delle decisioni prese da un Consiglio!
Président La parole au Conseiller Dujany.
Dujany (Aut) Direi che l'intervento del Consigliere Voyat mi permette di spiegare meglio la posizione del gruppo degli Autonomisti. Volevo proprio richiamare qui la posizione di questo Consiglio sul problema dell'Ospedale. Questo Consiglio aveva fissato dei termini precisi, entro il febbraio ?98 l'Assessore avrebbe dovuto presentare i risultati di questo lavoro e sappiamo bene quello che è avvenuto. Ma non solo, nel Consiglio di marzo, a seguito di un'interpellanza presentata da noi, quando chiedevamo all'Assessore che intenzioni aveva e lui ci faceva presente che risultava disattesa la volontà consiliare, si impegnava nuovamente di riportare ai Capigruppo entro il 15 aprile questa problematica, e neppure questo secondo impegno è stato da lui mantenuto. Quindi per ben due volte...
(ilarità dell'assemblea)
... a questo punto, se ci permette il Consigliere Voyat, questi impegni a cui fa riferimento probabilmente non hanno fatto parte delle abitudini di questa legislatura. Per questa ragione insistiamo perché venga permesso, attraverso questa Conferenza dei Capigruppo da realizzarsi entro 30 giorni, di verificare nel concreto dove ha portato quest'ordine del giorno, per poter riferire agli interessati se si è trattato di una reale manovra diretta alla soluzione del problema, oppure se è soltanto una presa di posizione che non ha niente di concreto.
Questa era la nostra preoccupazione e direi che questi fatti recenti dimostrano l'opportunità di inserire questo aspetto.
Président La parole au Vice-président Aloisi.
Aloisi (Aut) Senza nessuna vena polemica, pur concordando che la continuità amministrativa ha una sua logica che vale sempre non solo quando fa comodo e mi permetto di ricordare al Consigliere Voyat - che ogni tanto si alza e ci dà qualche lezioncina - che del gruppo degli Autonomisti nessuno ha fatto parte della Giunta Bondaz, e che, caso mai, i componenti della Giunta Bondaz siedono insieme in questa Giunta e oggi come ieri rivestono ruoli di rilievo amministrativo e politico...
(proteste dai banchi della maggioranza)
... quindi senza nessuna vena polemica, però lei non ci deve dire cose che non corrispondono al vero.
Président Restons dans le thème, s'il vous plaît...
La parole au Conseiller Perrin Joseph César.
Perrin G.C. (UV) Je reste dans le thème, parce que je ne veux pas être ce qui va désamorcer les bombes, mais je ne veux pas être Pietro Micca qui mêle le feu aux poudres.
C'est une réponse aux requêtes qui vient du groupe des Autonomistes. On ne peut pas ici fixer un terme, parce que si cela ne dépendait que de la volonté de la Junte, on pourrait le dire, mais les contacts doivent être faits avec des organismes pour lesquels nous ne connaissons pas maintenant les temps de réponse. Donc dire 30 jours ne signifie rien du tout, dire 60 jours ne signifie rien du tout, parce que nous ne savons pas si dans 30 ou dans 60 jours la Junte aura déjà les réponses.
Président La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.
Viérin D. (UV) Nous ne voterons pas l'amendement présenté par M. Viérin et d'autres, parce que - comme nous l'avons souligné tout à l'heure - il ne nous semble pas que ce sont les Chefs de groupe les interlocuteurs du Gouvernement en ce qui concerne les négociations syndicales. Donc de ce point de vue, comme nous avons déjà eu l'occasion de le souligner lors de la suspension de la séance, il nous paraît plus opportun - l'engagement nous l'avons pris et nous le réaffirmons ici - d'en référer après avoir pris contact avec les organes compétents, directement aux Organisations syndicales et aux représentants des Sapeurs-pompiers.
Président On passe à la votation de l'amendement présenté par M. Viérin et d'autres.
Emendamento Aggiungere dopo le ultime parole dell'impegnativo dell'ordine del giorno:
"Riferendo l'esito di tali contatti ai Capigruppo entro 30 giorni da oggi".
Présents: 33
Votants: 15
Favorables: 11
Contraires: 4
Abstenus: 18 (Agnesod, Borre, Ferraris, Florio, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Secondina Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D.)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'ordre du jour à la signature du Président Viérin Dino et d'autres.
Présents: 33
Votants et favorables: 22
Abstenus: 11 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Linty, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve
Président On passe à l'examen du projet de loi.
On vote l'article 1er:
Présents: 33
Votants et favorables: 32
Abstenus: 1 (Chiarello)
Président On vote l'article 2:
Présents: 33
Votants et favorables: 32
Abstenus: 1 (Chiarello)
Président On vote l'article 3:
Présents: 33
Votants et favorables: 32
Abstenus: 1 (Chiarello)
Président On vote l'article 4:
Présents: 33
Votants et favorables: 32
Abstenus: 1 (Chiarello)
Président On vote l'article 5:
Présents: 33
Votants et favorables: 32
Abstenus: 1 (Chiarello)
Président On vote l'article 6:
Présents: 33
Votants et favorables: 32
Abstenus: 1 (Chiarello)
Président On vote l'article 7:
Présents: 33
Votants et favorables: 32
Abstenus: 1 (Chiarello)
Président On vote l'article 8:
Présents: 33
Votants et favorables: 32
Abstenus: 1 (Chiarello)
Président On vote l'article 9:
Présents: 33
Votants et favorables: 32
Abstenus: 1 (Chiarello)
Président On vote l'article 10:
Présents: 33
Votants et favorables: 32
Abstenus: 1 (Chiarello)
Président On vote l'article 11:
Présents: 33
Votants et favorables: 32
Abstenus: 1 (Chiarello)
Président On vote l'article 12:
Présents: 33
Votants et favorables: 32
Abstenus: 1 (Chiarello)
Président On vote l'article 13:
Présents: 33
Votants et favorables: 32
Abstenus: 1 (Chiarello)
Président On vote l'article 14:
Présents: 33
Votants et favorables: 32
Abstenus: 1 (Chiarello)
Président A l'article 15 il y a un amendement présenté par le Conseiller Viérin Marco.
Emendamento All'articolo 15 il comma 2 è sostituito con:
"Il Presidente della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, individua con proprio decreto, il numero, la sede e la circoscrizione territoriale dei distaccamenti del personale professionista del Corpo dei vigili del fuoco."
La parole au Conseiller Viérin Marco.
Viérin M. (Aut) Il nostro emendamento può sembrare banale, ma così non è perché proponiamo che, in caso di individuazione con proprio decreto da parte del Presidente della Giunta, lo stesso senta le Organizzazioni sindacali di categoria prima di fissare il numero, la sede, la circoscrizione territoriale e i distaccamenti del personale professionista del Corpo dei Vigili del Fuoco.
Su questo emendamento il Presidente, durante la sospensione, ha dichiarato che sarebbe stato accolto dalla maggioranza, quindi ne prendo atto con soddisfazione.
Président La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.
Viérin D. (UV) Nous voterons cet amendement, parce qu'il ne fait que formaliser une procédure qui est déjà suivie dans les faits. Puisqu'il s'agit de dispositions concernant le nombre, les sièges et les circonscriptions territoriales, nous trouvons tout à fait naturel qu'il y ait une confrontation avec les Organisations syndicales. Donc pour ces raisons nous voterons l'amendement présenté.
Président On vote l'article 15 amendé:
Articolo 15 (Sede centrale e distaccamenti periferici del Corpo valdostano dei vigili del fuoco)
1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco opera mediante il contingente centrale, avente sede in Aosta, e mediante il personale dei distaccamenti costituiti da contingenti periferici di vigili del fuoco ubicati nel territorio regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, individua con proprio decreto il numero, la sede e la circoscrizione territoriale dei distaccamenti del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
Présents et votants: 33
Favorables: 32
Contraires: 1
Le Conseil approuve
Président On vote l'article 16:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 17:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 18:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 19:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 20:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 21:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 22:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 23:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 24:
Présents, votants et favorables: 33
Président A l'article 25 il y a un amendement présenté par le Conseiller Viérin Marco.
Emendamento All'articolo 25 il comma 1 lettera b è sostituito con:
"b) dirigente con funzioni di direzione operativa ed amministrativa del Comando regionale dei vigili del fuoco che assume la denominazione di Comandante del personale professionista dei vigili del fuoco e che su nomina del Presidente della Giunta regionale assume anche il ruolo di dirigente tecnico del corpo valdostano dei VV.FF. volontari."
La parole au Conseiller Viérin Marco.
Viérin M. (Aut) Sempre durante la sospensione si è trovata un'intesa per l'emendamento presentato dalla commissione all'articolo 27, con l'aggiunta del punto g), un emendamento che poi illustrerà il collega Florio, oppure il Presidente della Giunta.
Con questo emendamento si viene a mediare la posizione nostra in merito all'emendamento proposto all'articolo 25 e anche a quello del collega Chiarello in merito all'articolo 27, cioè di definire meglio che deve esserci un coordinamento fra i pompieri professionisti e i pompieri volontari. Quindi ritiro questo emendamento in funzione della modifica all'emendamento presentato dalla commissione all'articolo 27.
Président La parole au Conseiller Parisi.
Parisi (Aut) Prendo lo spunto da questo articolo per fare alcune precisazioni alle dichiarazioni che ha fatto il Presidente della Giunta.
Innanzitutto non mi pare che le Organizzazioni sindacali su questo disegno di legge siano soddisfatte del risultato. La presenza forse anche del Corpo dei Vigili sta a significare che non sono del tutto soddisfatti di questo disegno di legge, anzi credo siano abbastanza arrabbiati per quello che si sta facendo.
Non è vero, poi, che la II Commissione ha votato questi emendamenti che sono stati presentati nel disegno di legge, perché è solo la maggioranza della II Commissione che ha votato e ha accettato soltanto gli emendamenti presentati dalla Giunta, mentre su tutti gli altri emendamenti non c'è stata neanche la possibilità di discutere.
Volevo fare questa precisazione, perché sembrava che nel mio intervento avessi detto delle cose che non erano quelle reali che erano avvenute in commissione.
Per quanto riguarda la mediazione a cui si è arrivati con l'ordine del giorno, questo, a mio avviso, non avrà alcun esito positivo, è solo una promessa che non avrà dei risvolti positivi perché dal momento che a livello nazionale si va verso l'unificazione dei sistemi pensionistici e si va verso i fondi comuni, credo che di fronte a questa richiesta la risposta non possa essere che di un certo tipo. Però se questo può servire a sminuire l'atteggiamento di disagio che c'è, va benissimo.
Sono d'accordo con il Presidente della Giunta che ci sono delle questioni di compatibilità e che la Giunta si assume interamente la responsabilità politica di questo atto; evidentemente nel momento in cui ci sarà la contrattazione del comparto unico, si tratterà anche di stabilire sulla base di un "plafond" finanziario le disponibilità e dove dovranno andare queste disponibilità. Sicuramente in quel momento il confronto forse sarà molto più acceso di quello che è oggi, perché se la somma da spartire fra i vari enti o i vari corpi sarà di un certo tipo, i Vigili si possono scordare di avere tutto quello che probabilmente si aspettano di avere in quell'occasione. Ci sarà uno scontro forse con i loro rappresentanti sindacali, ma il risultato sarà quello di una forte mediazione, di un forte contrasto.
Queste cose le dovevo dire, altrimenti sembrava che approvando questo disegno di legge con tutti quegli emendamenti che sono stati accolti, il problema fosse risolto; invece non sarà sicuramente così.
Président On vote l'article 25:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 26:
Présents, votants et favorables: 33
Président A l'article 27 il y a un amendement du Conseiller Chiarello, un amendement de la IIème Commission, ainsi qu'un amendement du Conseiller Florio.
Emendamenti - Il comma a) viene così riscritto:
"ha la diretta responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi antincendi affidati al personale professionista e volontario".
- Il comma b) viene così riscritto:
"risponde della disciplina del personale professionista e volontario e dell'applicazione nei confronti del medesimo delle disposizioni di cui al titolo II, capo III".
Al comma 1 dell'articolo 27 è aggiunta la seguente lettera:
"g) coordina sia gli interventi operativi che l'attività di formazione e aggiornamento, in caso di attività congiunta con il Corpo valdostano dei Vigili del fuoco volontari."
- Articolo 27, lettera g) 1° comma:
Cancellare " in caso di attività congiunta"
- Articolo 27, 1° comma, lettera a):
Aggiungere al termine: "e volontario".
La parole au Conseiller Florio.
Florio (PVA-cU) Ritiro l'emendamento all'articolo 27, 1° comma, lett. a) e mantengo quello alla lett. g).
Président La parole au Conseiller Chiarello.
Chiarello (RC) Proprio perché non era strumentale la mia presentazione degli emendamenti, ma rispondeva solo ad una necessità di coordinamento, proprio per il buon funzionamento e per non disperdere nel nostro territorio le energie sia dei Vigili volontari che di quelli professionisti, ritengo che la lett. g), modificata come richiesto dal Consigliere Florio, vada nella direzione di un coordinamento dei due settori di attività, ed è quello che intendevo con i miei emendamenti.
Président L'amendement présenté par M. Chiarello est retiré.
On vote l'article 27 avec l'amendement de la IIème Commission, intégré par l'amendement du Conseiller Florio:
Articolo 27 (Attribuzioni del Comando regionale dei vigili del fuoco)
1. Il Comando regionale dei vigili del fuoco:
a) ha la diretta responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi antincendi affidati al personale professionista;
b) risponde della disciplina del personale professionista e dell'applicazione nei confronti del medesimo delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo III;
c) dispone le visite ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolose, nonché ai controlli sui locali adibiti a pubblico spettacolo;
d) provvede ai controlli periodici sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi comunque attinenza con la prevenzione degli incendi, nonché sull'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi;
e) provvede ai servizi di vigilanza di cui all'articolo 23, comma 1, del d.lgs. 626/1994 ed alla formazione del personale di cui all'articolo 12 del decreto stesso;
f) propone, in applicazione dell'articolo 20 della l.r. 37/1988, la chiamata in servizio temporaneo del personale volontario, per esercitazioni o particolari necessità, presso le strutture operative del Comando regionale;
g) coordina sia gli interventi operativi che l'attività di formazione e aggiornamento con il Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari.
2. Il dirigente preposto al Comando regionale dei vigili del fuoco partecipa, anche attraverso un rappresentante del Corpo da lui delegato, alle commissioni edilizie comunali, con espressione di parere limitatamente agli aspetti della prevenzione degli incendi.
Présents, votants et favorables: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité
Président On vote l'article 28:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 29:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 30:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 31:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 32:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 33:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 34:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 35:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 36:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 37:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 38:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 39:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 40:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 41:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 42:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 43:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 44:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 45:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 46:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 47:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 48:
Présents, votants et favorables: 33
Président A l'article 49 il y a un amendement présenté par le Conseiller Rini et d'autres.
Emendamenti - All'articolo 49 è aggiunto il comma 3 bis.
"La Giunta è autorizzata a riaprire i termini, di cui al comma 3 entro 30 giorni dalla sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale, fissando il termine entro il quale il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco del comando della Valle d'Aosta dovrà esercitare l'opzione per il trasferimento nell'organico del personale professionista del corpo valdostano dei vigili del fuoco".
- Al comma 3 dell'articolo 49 dopo: "corpo valdostano dei vigili del fuoco entro" sostituire: "centoventi giorni" con "centottanta giorni".
On vote l'article 49 amendé:
Articolo 49 (Trasferimento di personale al Corpo valdostano dei vigili del fuoco)
1. Nella prima attuazione della presente legge, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del Comando della Valle d'Aosta è trasferito, a domanda, con decorrenza giuridica ed economica dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di trasferimento, nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco di cui all'articolo 31. Al personale stesso sono attribuite le qualifiche funzionali corrispondenti ai profili professionali rivestiti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base delle corrispondenze stabilite nell'allegato B.
2. Il personale trasferito ai sensi del comma 1 conserva l'anzianità giuridica maturata presso l'ente di provenienza. Si applica l'articolo 15, comma 2, della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale).
3. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del Comando della Valle d'Aosta deve esercitare l'opzione per il trasferimento nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. La Giunta regionale è autorizzata a riaprire i termini di cui al comma 3 entro trenta giorni dalla sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale, fissando il termine entro il quale il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del Comando della Valle d'Aosta deve esercitare l'opzione per il trasferimento nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche al personale che sia stato assegnato al Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta per un periodo minimo di cinque anni e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti in servizio presso altra sede del Ministero dell'interno.
6. Il personale in servizio presso il Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta che abbia optato per il trasferimento previsto dal comma 1, che sia risultato vincitore di concorso per il profilo di caposquadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che abbia acquisito l'idoneità in corsi di qualificazione, è inquadrato nel corrispondente posto di caposquadra dell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
Présents, votants et favorables: 33
Le Conseil approuve à l'unanimité
Président A l'article 50 il y a un amendement présenté par le Conseiller Viérin Marco et d'autres et un amendement présenté par la IIème Commission.
Emendamenti All'articolo 50 è aggiunto il seguente comma 6:
"I posti in organico del profilo professionale di caporeparto rimasti vacanti dopo il trasferimento alla Regione sono ricoperti nella prima applicazione della presente legge, dal personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco appartenente al profilo professionale dei capisquadra, previo corso di riqualificazione."
Il comma 5 dell'articolo 50 è abrogato.
La parole au Conseiller Viérin Marco.
Viérin M. (Aut) Alla sospensione non abbiamo accettato di ritirare questo emendamento, proprio perché ci sono vari motivi che ci inducono a non ritirarlo, uno fra questi è anche il fatto che il Presidente, in maniera molto abile, nel suo intervento di chiusura della discussione generale ha richiamato l'accordo sindacale del novembre ?97. Di quell'accordo il Presidente ha letto la prima pagina, io leggo la seconda, che sono le dichiarazioni a verbale firmate dalle Organizzazioni sindacali. Non solo su questo aspetto, ma anche su altri aspetti che abbiamo sollevato, le Organizzazioni sindacali tutte quante hanno posto una dichiarazione a verbale in merito all'emendamento all'articolo 50, cioè all'emendamento che prevede che si continui in maniera provvisoria, in prima applicazione come si suol dire, ad utilizzare l'iter che viene utilizzato nelle altre regioni d'Italia e quindi nel Corpo dei Vigili dello Stato, hanno posto cioè il fatto di coprire quei 13 posti vacanti in maniera diretta con un corso di riqualificazione, visto che sono vacanti e visto che abbiamo un esubero di 20 capisquadra.
Queste cose furono già dette nel novembre anche dai Sindacati, infatti - cito - "i Sindacati fanno presente che all'articolo 50, comma 5, è previsto in prima applicazione il passaggio di qualifica dalla 7^ all'8^ previo superamento di un corso di riqualificazione, purché in possesso del titolo di studio richiesto, considerando quindi che nel profilo professionale di caporeparto risulterà una carenza di personale, mentre in quella di caposquadra si avrà un'eccedenza, e ritengono quindi opportuno in fase di prima applicazione della legge, in analogia a quanto proposto dall'Amministrazione regionale nell'articolo per il passaggio dal profilo professionale di Collaboratore tecnico antincendio a Ispettore antincendio..." e questo è quel famoso comma 5 che è stato proposto all'abrogazione dalla commissione, ed è chiaro, l'ho detto nel mio intervento in sede di discussione generale, che la maggioranza non poteva fare altro, cioè non poteva dire no all'emendamento che abbiamo presentato e che le Organizzazioni sindacali dei Vigili hanno richiesto anche con lettere inoltrate all'Amministrazione, e dire sì a quello che avevano previsto nel disegno di legge. Infatti anche le Organizzazioni sindacali già a novembre ?97 hanno fatto rilevare questa incongruenza, chiedendo di inserire quanto da noi proposto, che non è altro che la ritrascrizione di quello che loro hanno richiesto.
Quindi, proprio per questo fatto, non ritiriamo l'emendamento e proponiamo a tutti di votarlo.
Président La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.
Viérin D. (UV) Il est vrai que souvent quand on ne parle pas la même langue, il y a des malentendus qui se créent. Nous n'avons rien caché; nous avons cité l'avis exprimé par les Organisations syndicales, en ajoutant que par la suite les dites Organisations syndicales ont inséré "una dichiarazione a verbale", où les thèmes que nous avons discutés sont reportés. Donc nous n'avons jamais eu l'intention cacher quoi que ce soit.
J'ai déjà eu l'occasion de le souligner tout à l'heure; je ne veux pas répéter ces mêmes raisons; sur l'amendement qui a été proposé nous nous abstiendrons.
Président On vote l'amendement présenté par le Conseiller Viérin Marco.
Présents: 33
Votants et favorables: 11
Abstenus: 22 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Borre, Ferraris, Florio, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Secondina Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'article 50 amendé par la IIème Commission:
Articolo 50 (Particolari modalità per la prima copertura dei posti vacanti)
1. I candidati residenti in Valle d'Aosta che sono risultati idonei nel concorso nazionale per vigile del fuoco e che alla data di entrata in vigore della presente legge facciano parte dei contingenti avviati o da avviare ai corsi di formazione professionale presso le scuole centrali antincendi possono presentare domanda di inquadramento nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
2. L'inquadramento è subordinato alla frequenza con esito positivo del corso di formazione professionale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 49.
3. I posti in organico rimasti vacanti, dopo il trasferimento alla Regione di cui all'articolo 49 e ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono ricoperti, nella prima applicazione della presente legge, mediante concorso riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 48 della l. 196/1978.
4. Qualora, dopo il trasferimento alla Regione del personale del Comando della Valle d'Aosta, risulti vacante il posto di comandante dei vigili del fuoco, si procede alla copertura mediante concorso riservato al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco trasferito ai sensi dell'articolo 49 che, in possesso del previsto diploma di laurea, riveste il profilo di ispettore antincendi direttore o ispettore antincendi. Nelle more di espletamento del concorso, per il conferimento dell'incarico dirigenziale di comandante dei vigili del fuoco, si applica l'articolo 28, comma 2.
Présents: 33
Votants: 32
Favorables: 22
Contraires: 10
Abstenus: 1 (Chiarello)
Le Conseil approuve
Président On vote l'article 51:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 52:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 53:
Présents, votants et favorables: 33
Président A l'article 54 il y a un amendement de la IIIème Commission et un amendement du Conseiller Viérin Marco.
Emendamenti All'articolo 54, comma 1, dopo le parole "contratto collettivo regionale" aggiungere le parole "che ha decorrenza dalla data di inquadramento nel ruolo unico regionale, e".
L'articolo 54 è così sostituito:
"1. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo regionale che contenga una disciplina sostitutiva, al personale professionista dell'area operativa-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo 53, sono corrisposte, nelle stesse misure e con le stesse modalità previste per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'indennità di cui all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo), mentre l'indennità di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo 5 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68), viene sostituita dalla maggiorazione oraria di cui all'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1992, n. 42 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1991-1993 relativa al personale regionale).
La parole au Conseiller Viérin Marco.
Viérin M. (Aut) Riteniamo di non ritirare neanche questo emendamento perché abbiamo una visione diversa da quella che è stata espressa dal Presidente, proprio perché il prorogare questo fatto al primo contratto collettivo regionale è un'incognita pesante, lo ha detto anche il Consigliere Parisi nel suo ultimo intervento, in quanto sicuramente i Vigili non potranno sperare su un'indennità pari a quella attuale degli altri dipendenti regionali.
È vero che una piccola miglioria è stata apportata con l'emendamento all'articolo 49, perché potranno avere 30 giorni di tempo successivi all'approvazione del contratto collettivo, per decidere se accettare di entrare come dipendenti regionali e come servizio regionale dei Vigili del Fuoco, oppure di rimanere in una posizione di comando.
Se quindi da quella parte c'è questa piccola miglioria, dal punto di vista previdenziale, come ha detto il Presidente e come avevamo anticipato noi all'inizio, la Regione non potrà fare grandi cose. Il Presidente ha detto nel suo intervento di chiusura della discussione generale che si faceva demagogia, ma non è vero, perché nel mio intervento iniziale ho detto in maniera molto chiara che su questo problema la Regione ha poca forza. Quindi si poteva benissimo dire: da quella parte avremo poche probabilità, cerchiamo di recuperare sull'altra sponda, cioè dalla parte dell'indennità di straordinari, di notturno e di festivo proprio perché si poteva fare la compensazione. E questa proposta era giunta direttamente in commissione anche alla Giunta e alla maggioranza.
Non si è voluto affrontare questo tema e riteniamo che sia stato un errore. Il Presidente si è trincerato dietro il discorso del fondo complessivo che si doveva concordare fra tutti i dipendenti e le Organizzazioni sindacali di categoria come distribuirlo; io dico che questa è una logica di guerra fra dipendenti e non sta bene.
Il Presidente si scarica dicendo ai sindacati: l'ammontare è questo, dividetevelo. È chiaro che se daremo più di 2.000 lire ai pompieri, toglieremo qualcosa agli altri e questa è una logica perversa, perché così facendo si innesca una guerra fra i dipendenti regionali e non mi sembra questo il modo di affrontare il problema della regionalizzazione. Lei, Presidente, ha detto prima che questa regionalizzazione ha un costo per la Regione; ebbene, il discorso è che dalla finanziaria ?94 la Regione ha pagato il costo complessivo e pagherà il costo complessivo anche da ora in poi, però non può pensare che dovrà continuare a pagare il costo complessivo di lire 2.000 per i festivi e per i notturni, se i dipendenti e i Vigili del Fuoco perderanno una gran parte del loro pacchetto di ammontare per il calcolo delle pensioni quando andranno in pensione. Quindi il concetto era di trovare una soluzione mediata. È chiaro che la soluzione precisa non si poteva trovare, però si poteva almeno tentare di arrivare ad una mediazione.
Quindi manterremo in piedi l'emendamento e chiediamo ai consiglieri di votarlo.
Président On vote l'amendement présenté par le Conseiller Viérin Marco:
Présents: 33
Votants: 14
Favorables: 11
Contraires: 3
Abstenus: 19 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Ferraris, Florio, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Secondina Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas
Président On vote l'article 54 amendé par la IIIème Commission.
Articolo 54 (Indennità di rischio e indennità notturna e festiva)
1. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo regionale che ha decorrenza dalla data di inquadramento nel ruolo unico regionale, e che contenga una disciplina sostitutiva, al personale professionista dell'area operativa-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo 53, sono corrisposte, nelle stesse misure e con le stesse modalità previste per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'indennità di cui all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo), e l'indennità di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo 5 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68), in sostituzione della maggiorazione oraria di cui all'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1992, n. 42 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1991-1993 relativa al personale regionale).
Présents: 33
Votants: 32
Favorables: 22
Contraires: 10
Abstenus: 1 (Chiarello)
Le Conseil approuve
Président On vote l'article 55:
Présents: 33
Votants et favorables: 23
Abstenus: 10 (Aloisi, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Linty, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Président On vote l'article 56:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 57:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 58:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 59:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'article 60:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'annexe A:
Présents, votants et favorables: 33
Président On vote l'annexe B:
Présents, votants et favorables: 33
Président La parole au Conseiller Viérin Marco pour déclaration d'intention.
Viérin M. (Aut) La dichiarazione di voto sarà molto breve perché ormai abbiamo capito tutti quanti la posizione degli Autonomisti. Sarà una posizione di astensione proprio perché abbiamo dimostrato di esaminare il disegno di legge non da un punto di vista politico, ma da un punto di vista sostanziale. Abbiamo presentato gli emendamenti in cui credevamo e crediamo, li abbiamo votati, abbiamo votato contro alle posizioni della maggioranza su quegli stessi emendamenti e riteniamo che si poteva certamente fare meglio.
Abbiamo anche pensato in un certo momento di questa vicenda che questa legge fosse rinviata alla prossima legislatura, ovvero nell'autunno di quest'anno, proprio per essere affrontata meglio e sapere qualcosa di più sulla previdenza. Questo non lo si è voluto fare, ognuno si prenderà le sue responsabilità.
Ritengo però che il Presidente debba mantenere le garanzie che ha dato, sui contatti che prenderà con le sedi romane per vedere il discorso della previdenza.
Con questa speranza ribadiamo il nostro voto di astensione sul complesso della legge.
Président On vote la loi dans son ensemble:
Titolo I Istituzione dei servizi antincendi
Capo I Istituzione
Articolo 1 (Istituzione dei servizi antincendi)
1. La presente legge disciplina, nel territorio regionale, la prevenzione e l'estinzione degli incendi nonché i servizi di soccorso tecnico urgente attribuiti alla Regione, in sostituzione degli organi centrali e periferici dello Stato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta).
2. La Regione può, in aggiunta ai servizi di competenza degli organi centrali e periferici dello Stato, ai sensi dell'articolo 20 della l. 196/1978, istituire servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione civile, nonché servizi tecnici per la tutela delle persone e la preservazione dei beni dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare.
3. Resta di competenza esclusiva dello Stato la preparazione delle unità antincendi per le forze armate.
Articolo 2 (Prevenzione degli incendi)
1. La prevenzione degli incendi consiste nell'espletamento dell'attività di polizia amministrativa di sicurezza, attribuita ai vigili del fuoco dalle leggi vigenti nella materia definita dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi).
2. Nell'esercizio della prevenzione degli incendi si osservano, oltre alle leggi statali vigenti su tutto il territorio nazionale, i regolamenti e le normative tecniche specifiche di prevenzione degli incendi, emanate dalla Regione o, in tutti i casi in cui non esistano norme regionali corrispondenti, dal Ministero dell'interno.
Articolo 3 (Estinzione degli incendi e soccorsi tecnici urgenti)
1. L'attività di estinzione degli incendi e dei soccorsi tecnici consiste essenzialmente:
a) nell'estinzione degli incendi;
b) nell'opera tecnica di soccorso in occasione di improvvisa o minacciante rovina di edifici, di frane, di piene, di alluvioni o di altra calamità;
c) nella rimozione di eventuali ostacoli che intralcino la circolazione stradale;
d) nell'intervento in tutti i casi in cui l'opera dei vigili del fuoco può essere utile alla salvezza di persone e di cose;
e) nell'intervento in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
2. L'attività di cui al comma 1 si limita ai compiti di carattere strettamente urgente e cessa col subentrare degli organi tecnici competenti.
3. L'attività di estinzione degli incendi e di soccorso tecnico comporta l'applicazione delle norme vigenti in materia e l'adozione dei provvedimenti all'uopo necessari ed è esercitata a discrezione e sotto la responsabilità del comandante dei reparti di soccorso. I comandanti delle forze armate e di polizia, eventualmente intervenuti sul luogo del disastro per mantenere l'ordine pubblico, devono agire in conformità alle disposizioni di carattere tecnico impartite dallo stesso comandante.
Articolo 4 (Svolgimento dei servizi. Attività di protezione civile)
1. La Regione si avvale, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui agli articoli 1, 2 e 3, del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
2. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco è un componente fondamentale e una struttura operativa della protezione civile.
Articolo 5 (Corpo valdostano dei vigili del fuoco)
1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco si articola in:
a) personale professionista disciplinato dalla presente legge;
b) personale volontario disciplinato dalla legge regionale 27 maggio 1988, n. 37 (Norme per il volontariato dei servizi antincendi - Protezione civile - Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco Volontari) e dal relativo regolamento regionale di attuazione 13 dicembre 1989, n. 1.
2. Le espressioni Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, personale del Corpo regionale dei vigili del fuoco volontari, componenti del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari ed altre consimili abbreviate, riferite comunque al personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco, contenute nelle leggi regionali vigenti, sono sostituite dall'espressione personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
3. Le espressioni organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competenti nel territorio regionale, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, contenute rispettivamente nell'articolo 2, comma 2, nell'articolo 28, comma 1, nell'articolo 29, comma 5, della l.r. 37/1988, sono sostituite dall'espressione personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
4. L'espressione Corpo nazionale dei vigili del fuoco, contenuta nell'articolo 3, comma 1, del regolam. reg. 1/1989, è sostituita dall'espressione personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. L'espressione Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta, contenuta nell'articolo 23, comma 1, nell'articolo 41, commi 2 e 3, nell'articolo 42, comma 1, nell'articolo 44, comma 2, e nell'articolo 45, comma 2, della l.r. 37/1988, è sostituita dall'espressione Comando regionale dei vigili del fuoco.
5. Nella presente legge il personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è denominato personale professionista.
6. La collocazione organizzativa del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è definita con provvedimento della Giunta regionale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).
7. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco è affiancato, per le attribuzioni di competenza, dai servizi antincendi aeroportuali previsti dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 (Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
Articolo 6 (Corrispondenza tra le strutture e gli organismi dello Stato e quelli della Regione in materia antincendi)
1. Le funzioni e le competenze, in materia antincendi, del Ministero dell'interno o dell'Amministrazione dell'interno e del Ministro dell'interno sono attribuite, in Valle d'Aosta, rispettivamente all'Amministrazione regionale e al Presidente della Giunta regionale.
2. Le funzioni e le competenze dell'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Servizio tecnico centrale e degli ispettorati regionali o interregionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei comandi provinciali e dei Comandanti provinciali dei vigili del fuoco, limitatamente al territorio regionale, sono esercitate dalla corrispondente struttura regionale istituita ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della l.r. 45/1995 e dal personale della qualifica dirigenziale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
Capo II Organizzazione
Articolo 7 (Attività di soccorso)
1. L'attività di estinzione degli incendi e di soccorso tecnico, in genere, è effettuata dal personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, secondo le direttive del comandante dei vigili del fuoco e sotto la responsabilità del comandante delle squadre di soccorso.
Articolo 8 (Coordinamento con il servizio antincendi boschivo)
1. Nel caso di incendi boschivi, si applica l'articolo 7 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85 (Norme per la difesa di boschi dagli incendi), come modificato dalla legge regionale 19 agosto 1984, n. 45.
Articolo 9 (Servizi antincendi aeroportuali)
1. Il Presidente della Giunta regionale, nel rispetto delle norme internazionali e di quanto stabilito dal comma 2, istituisce i servizi antincendi aeroportuali.
2. Il dirigente della struttura di cui all'articolo 26:
a) individua, nel rispetto delle norme internazionali, la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di cui all'articolo 3, comma 1, della l. 930/1980;
b) provvede al rilascio delle abilitazioni previste dall'articolo 3 della l. 930/1980.
Articolo 10 (Collegamenti con organismi nazionali e internazionali)
1. La struttura di cui all'articolo 26 assicura:
a) i collegamenti con gli organi centrali dello Stato competenti nelle materie indicate all'articolo 1, con il settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro, con il servizio sanitario e, ai fini di cui all'articolo 6 del d.p.r. 577/1982, con altri organismi nazionali;
b) i collegamenti con organismi comunitari e internazionali in armonia con quanto operato in campo nazionale ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 577/1982;
c) il collegamento con il Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno e l'utilizzazione dei risultati dell'attività di studio, ricerca e sperimentazione del Centro medesimo.
2. La Regione, ove richiesta, provvede alle eventuali spese per attività del Centro di cui al comma 1, lett. c), riguardanti la Valle d'Aosta.
3. La struttura di cui all'articolo 26 può altresì utilizzare studi, relazioni di prove e certificazioni di altri istituti e laboratori riconosciuti altamente qualificati dallo Stato italiano o da altro Stato dell'Unione europea.
Articolo 11 (Commissione tecnica per la prevenzione degli incendi)
1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti al Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi ed al Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui agli articoli 10 e 20 del d.p.r. 577/1982, è istituita, presso la struttura di cui all'articolo 26, la Commissione tecnica per la prevenzione degli incendi, composta da:
a) il dirigente di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a), con funzioni di presidente;
b) il dirigente preposto al Comando regionale dei vigili del fuoco;
c) un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di altra struttura analoga di uno Stato dell'Unione europea;
d) un ingegnere designato dall'ordine degli ingegneri della Valle d'Aosta;
e) un chimico designato dall'ordine dei chimici della Valle d'Aosta;
f) un esperto designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) di cui alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia).
2. La Commissione può avvalersi, a titolo consultivo, per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze secondo le procedure previste dalla legge regionale 16 agosto 1994, n. 47 (Disciplina del conferimento di speciali incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni).
3. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica per tutta la legislatura. Per ogni componente titolare della Commissione è nominato un membro supplente.
4. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
5. I componenti di cui al comma 1, lett. c), d), e) e f), che, senza giustificato motivo, non intervengono alle adunanze per tre sedute consecutive, sono considerati decaduti e la struttura di cui all'articolo 26 procede alla richiesta di una nuova designazione.
6. Ai componenti di cui al comma 1, lett. c), d) ed e), spetta il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, nella misura e con le modalità previste per i dirigenti della Regione.
Articolo 12 (Compiti della Commissione tecnica per la prevenzione degli incendi)
1. La Commissione tecnica per la prevenzione degli incendi di cui all'articolo 11 svolge i seguenti compiti:
a) esercita, limitatamente al territorio regionale, le funzioni altrove attribuite ai Comitati tecnici di cui agli articoli 10 e 20 del d.p.r. 577/1982;
b) nomina i tre esperti incaricati di effettuare i sopralluoghi presso insediamenti industriali ed impianti di tipo complesso ed a tecnologia avanzata ai sensi degli articoli 14 e 19 del d.p.r. 577/1982;
c) esprime parere sulle richieste di autorizzazione all'installazione o all'esercizio di attività, in deroga alle norme vigenti, valutando gli accorgimenti proposti per conferire un grado di sicurezza equivalente alle suddette attività;
d) fornisce, su richiesta delle competenti strutture regionali, consulenze sui progetti di nuove normative tecniche e su problemi o questioni in materia di prevenzione degli incendi.
Articolo 13 (Collaborazione con reparti di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. La struttura di cui all'articolo 26:
a) prende accordi con i competenti dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di rendere possibile l'intervento immediato nel territorio regionale di squadre di soccorso provenienti dalle sedi più vicine del Corpo nazionale suddetto e, viceversa, l'intervento di unità operative di soccorso regionali nel territorio nazionale limitrofo;
b) previa intesa da raggiungersi tra il Presidente della Giunta regionale e i competenti organi dello Stato, prende le iniziative necessarie per coordinare l'attività dei reparti di soccorso regionali e delle colonne mobili di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel caso di intervento per calamità nel territorio regionale.
Articolo 14 (Reti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. La struttura di cui all'articolo 26, previa intesa da raggiungersi tra il Presidente della Giunta regionale ed i competenti organi dello Stato, può provvedere direttamente:
a) alla gestione delle stazioni appartenenti alla rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva ubicate nel territorio regionale;
b) alla gestione dei ripetitori appartenenti alla rete radio di protezione civile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ubicati nel territorio regionale.
2. La struttura di cui all'articolo 26 può provvedere alla gestione di reti informatiche di raccolta e di utilizzazione di dati di carattere nazionale ed europeo.
Articolo 15 (Sede centrale e distaccamenti periferici del Corpo valdostano dei vigili del fuoco)
1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco opera mediante il contingente centrale, avente sede in Aosta, e mediante il personale dei distaccamenti costituiti da contingenti periferici di vigili del fuoco ubicati nel territorio regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, individua con proprio decreto il numero, la sede e la circoscrizione territoriale dei distaccamenti del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
Articolo 16 (Servizi gratuiti e a pagamento)
1. Il servizio di estinzione degli incendi e l'apporto dei soccorsi tecnici urgenti sono gratuiti.
2. Sono a pagamento:
a) i soccorsi tecnici prestati su richiesta di enti o di privati cessata l'urgenza;
b) le visite e gli speciali servizi di vigilanza, obbligatori o richiesti, ai fini della prevenzione degli incendi;
c) l'attività di formazione, di addestramento e di attestazione di idoneità previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), e successive modificazioni;
d) i servizi antincendi aeroportuali previsti dall'articolo 3 della l. 930/1980 e dall'articolo 9.
3. I servizi di cui al comma 2 sono svolti dal personale professionista nel rispetto delle normative vigenti.
4. Nei servizi a pagamento il versamento è effettuato a favore dell'Amministrazione regionale, che provvede alla determinazione periodica delle tariffe relative ai servizi con deliberazione della Giunta regionale.
5. I corrispettivi dei servizi a pagamento sono introitati al capitolo 9860 (Proventi derivanti dall'utilizzo di beni regionali o da servizi prestati dalla Regione) del bilancio della Regione.
Articolo 17 (Competenze in ordine a strumenti urbanistici)
1. In occasione della predisposizione o della modificazione dei piani regolatori e dei regolamenti di polizia urbana, le amministrazioni comunali sono tenute ad acquisire il parere del Comando regionale dei vigili del fuoco per la parte riguardante disposizioni comunque atte a prevenire gli incendi nonché prima dell'eventuale emanazione di normative che disciplinino attività soggette ai controlli di prevenzione degli incendi.
2. Il parere di cui al comma 1 deve essere parimenti acquisito dalle strutture regionali competenti e dalle amministrazioni comunali, a seconda dei casi, per questioni generali di viabilità limitatamente all'individuazione delle caratteristiche minime da garantire per il transito dei veicoli di soccorso in funzione dell'utilizzazione delle aree servite dalla suddetta viabilità.
Articolo 18 (Competenze in ordine agli idranti stradali)
1. Le amministrazioni comunali sono tenute a provvedere, in conformità alle direttive generali ed alle osservazioni specifiche del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, alla installazione e alla manutenzione degli idranti stradali secondo le possibilità dei rispettivi acquedotti, alla costituzione di riserve idriche antincendi secondo le necessità e le possibilità locali, nonché alla installazione di eventuali apparecchi di allarme.
2. La planimetria aggiornata, con l'ubicazione degli idranti stradali, deve essere elaborata a cura delle singole amministrazioni comunali ed inviata ai competenti uffici del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
3. L'uso degli idranti stradali è gratuito per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
Capo III Disposizioni connesse con la particolarità del servizio
Articolo 19 (Veicoli e conducenti dei servizi antincendi)
1. In attesa che le disposizioni di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, e dal decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 351, siano estese anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, la Regione, previa intesa tra il Presidente della Giunta regionale e il Ministro dell'interno, è autorizzata a:
a) utilizzare, sia per l'immatricolazione degli automezzi da assegnare al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, sia di quelli trasferiti in proprietà alla Regione secondo la procedura prevista dall'articolo 45 della l. 196/1978, il registro automobilistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) avvalersi, per il rilascio e il rinnovo delle patenti di guida degli automezzi antincendi della Regione, del competente servizio dell'Amministrazione statale ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641).
2. Eventuali oneri relativi alle operazioni di cui al comma 1 sono a carico della Regione.
Articolo 20 (Esonero dal richiamo alle armi)
1. Al personale professionista si applica l'articolo 17 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco).
Articolo 21 (Assicurazioni)
1. Il personale professionista è assicurato contro gli infortuni accaduti in servizio e le infermità contratte per causa diretta di servizio, ai sensi dell'articolo 191 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13.
Articolo 22 (Requisizione di mezzi e materiali ausiliari)
1. In casi di necessità, il Presidente della Giunta regionale può ordinare la requisizione di mezzi e materiali ausiliari occorrenti ai fini di istituto per il tempo strettamente necessario, salvo il dovuto indennizzo ai proprietari da determinarsi sulla base dei prezzi correnti.
2. Della facoltà di cui al comma 1 può avvalersi il comandante delle operazioni di soccorso in caso di necessità urgenti, restando l'obbligo di tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
Articolo 23 (Impiego del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per calamità fuori del territorio regionale)
1. Il Presidente della Giunta regionale, su richiesta delle competenti autorità, dispone l'impiego di personale professionista fuori del territorio regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, ottenuto l'assenso da parte delle competenti autorità, può disporre, anche di propria iniziativa, l'invio del personale, di cui al comma 1, fuori del territorio regionale.
Articolo 24 (Particolari incarichi)
1. Quando ricorrano eccezionali circostanze, il dirigente preposto al Comando regionale dei vigili del fuoco può destinare il personale professionista, in via temporanea, a interventi di interesse pubblico per i quali il personale del Corpo abbia particolari attitudini in dipendenza dei servizi di istituto.
2. L'incarico deve comunque avere carattere assolutamente provvisorio.
Capo IV Direzione
Articolo 25 (Struttura regionale preposta ai servizi antincendi)
1. La struttura regionale preposta ai servizi antincendi, di cui all'articolo 6, comma 2, si articola, a livello dirigenziale, in:
a) dirigente con funzioni di direzione della struttura e funzioni ispettive, di cui all'articolo 6, comma 2;
b) dirigente con funzioni di direzione operativa e amministrativa del Comando regionale dei vigili del fuoco, che assume la denominazione di comandante del personale professionista dei vigili del fuoco.
2. L'ulteriore articolazione della struttura e delle posizioni dirigenziali di cui al comma 1 è definita ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 45/1995.
3. Il dirigente preposto alla struttura di cui al comma 1, lett. a), è sovraordinato al dirigente preposto al Comando regionale dei vigili del fuoco.
4. In caso di assenza o di impedimento del dirigente di cui al comma 1, lett. b), le relative funzioni possono essere affidate all'ispettore antincendi direttore in possesso della maggiore anzianità di qualifica.
5. I dirigenti della struttura di cui al comma 1 sono componenti di diritto del Comitato per la protezione civile previsto dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche).
Articolo 26 (Attribuzioni particolari della struttura preposta ai servizi antincendi)
1. La struttura regionale preposta ai servizi antincendi, oltre ai compiti di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 14, provvede, in particolare, a:
a) esame, studio e formulazione di proposte per la trasposizione in norme regionali delle direttive CEE in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi, ovvero per l'emanazione di norme di iniziativa regionale;
b) studi e rilevazioni statistiche ed emanazione di disposizioni concernenti le caratteristiche degli automezzi e dei materiali di soccorso, con particolare riguardo alla loro normalizzazione, anche in vista di interventi in comune con reparti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre strutture della protezione civile.
Articolo 27 (Attribuzioni del Comando regionale dei vigili del fuoco)
1. Il Comando regionale dei vigili del fuoco:
a) ha la diretta responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi antincendi affidati al personale professionista;
b) risponde della disciplina del personale professionista e dell'applicazione nei confronti del medesimo delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo III;
c) dispone le visite ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolose, nonché ai controlli sui locali adibiti a pubblico spettacolo;
d) provvede ai controlli periodici sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi comunque attinenza con la prevenzione degli incendi, nonché sull'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi;
e) provvede ai servizi di vigilanza di cui all'articolo 23, comma 1, del d.lgs. 626/1994 ed alla formazione del personale di cui all'articolo 12 del decreto stesso;
f) propone, in applicazione dell'articolo 20 della l.r. 37/1988, la chiamata in servizio temporaneo del personale volontario, per esercitazioni o particolari necessità, presso le strutture operative del Comando regionale;
g) coordina sia gli interventi operativi che l'attività di formazione e aggiornamento con il Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari.
2. Il dirigente preposto al Comando regionale dei vigili del fuoco partecipa, anche attraverso un rappresentante del Corpo da lui delegato, alle commissioni edilizie comunali, con espressione di parere limitatamente agli aspetti della prevenzione degli incendi.
Articolo 28 (Nomina del comandante del personale professionista dei vigili del fuoco)
1. La nomina a comandante si consegue mediante concorso per esami al quale è ammesso se in possesso del diploma di laurea:
a) il personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco che rivesta, da almeno cinque anni, il profilo di ispettore antincendi direttore;
b) il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché quello appartenente ai servizi antincendi corrispondenti di altri enti pubblici, che rivesta, da almeno cinque anni, profilo corrispondente a quello di ispettore antincendi direttore dell'Amministrazione regionale.
2. Nel caso in cui il concorso abbia dato esito negativo o sia andato deserto, la Giunta regionale, in attesa della copertura del posto, può procedere al conferimento dell'incarico ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della l.r. 45/1995, nei confronti del personale di cui al comma 1. Nel caso di cui al comma 1, lett. b), l'incarico può essere disposto nei confronti di personale per cui sia stato richiesto il comando temporaneo presso il Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
Titolo II Personale professionista del corpo valdostano dei vigili del fuoco
Capo I Organico
Articolo 29 (Articolazione del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco)
1. Il personale professionista comprende:
a) le qualifiche dirigenziali di cui all'articolo 25, comma 1;
b) il personale di cui al comma 2.
2. Il personale professionista è articolato in un'area operativa-tecnica e in un'area amministrativo-contabile. I profili professionali rientranti nelle due aree sono definiti ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 45/1995.
3. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco si avvale inoltre, per compiti ausiliari, del personale che svolge servizio di leva ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta).
Articolo 30 (Personale professionista)
1. Al personale professionista si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per il personale dipendente dall'Amministrazione regionale, integrate dalle disposizioni della presente legge e, in difetto, le corrispondenti norme statali.
2. Il personale professionista dell'area operativa-tecnica è escluso dall'applicazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
3. Le disposizioni speciali di cui agli articoli 32 e 33 e ai Capi II, III e IV del presente Titolo, in materia di reclutamento, disciplina e cessazione dal servizio, sono riferite esclusivamente al personale professionista dell'area operativa-tecnica. In particolare, l'accesso a profili professionali dell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco diversi da quelli previsti dagli articoli 34, 35 e 36 resta disciplinato dalle disposizioni vigenti per l'accesso al ruolo unico regionale di cui alla l.r. 45/1995 e al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta).
4. Nelle materie oggetto di riserva di legge e di delegificazione di cui all'articolo 3 della l.r. 45/1995 le disposizioni della presente legge prevalgono su quelle di cui al comma 1.
5. Le disposizioni di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 2 e 37 della l.r. 45/1995, divengono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi regionali previsti dalla l.r. 45/1995 che contengano una disciplina sostitutiva.
6. Il personale della qualifica dirigenziale, direttiva, gli ispettori antincendi direttori, gli ispettori antincendi, i collaboratori tecnici antincendi, gli assistenti tecnici antincendi, i capi reparto e i capi squadra, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, sono ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 19 della l. 196/1978, dell'articolo 16 della l. 469/1961 e dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale; i vigili del fuoco sono agenti di polizia giudiziaria.
7. Le qualifiche di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria sono attestate con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.
Articolo 31 (Organico. Modificazioni alla l.r. 45/1995)
1. Il personale professionista sia dell'area operativa-tecnica sia dell'area amministrativo-contabile è inquadrato nel ruolo unico regionale di cui all'articolo 26, comma 1, della l.r. 45/1995 e nell'organico istituito dal comma 2.
2. Dopo la lett. d) del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 45/1995, è aggiunta la seguente:
"d bis) personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco."
3. L'organico del personale professionista è indicato nella tabella riportata nell'allegato A alla presente legge.
Articolo 32 (Accertamenti dell'idoneità psicofisica)
1. In considerazione del particolare tipo di lavoro prestato, l'Amministrazione regionale sottopone il personale professionista a specifici controlli sanitari periodici presso l'Unità sanitaria locale (USL) o altri centri specializzati. L'USL locale provvede al rilascio di apposita attestazione di idoneità allo svolgimento del servizio.
2. Il personale professionista deve comunque essere sottoposto ai controlli di cui al comma 1 nei seguenti casi:
a) dopo sei mesi di assenza dal servizio per motivi di salute effettuata dal dipendente in una o più riprese nell'arco dell'anno solare;
b) su motivata proposta del comandante dei vigili del fuoco.
Articolo 33 (Corsi di specializzazione e aggiornamento)
1. L'Amministrazione regionale istituisce, anche in collaborazione con altri enti od organizzazioni, corsi di specializzazione o di aggiornamento riservati al personale professionista. La frequenza di tali corsi è obbligatoria, restando a carico del bilancio della Regione le spese relative.
Capo II Reclutamento
Articolo 34 (Reclutamento dei vigili professionisti)
1. I vigili professionisti sono reclutati mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Per essere ammessi al concorso, i candidati devono possedere, oltre ai requisiti generali previsti per l'accesso al ruolo unico regionale:
a) età non inferiore ad anni diciotto e inferiore ad anni trenta, comprese le eccezioni di legge; il limite massimo di età si applica anche a coloro che siano titolari di un posto di organico presso pubbliche amministrazioni;
b) statura non inferiore a m. 1,65;
c) piena ed incondizionata idoneità psicofisica al disimpegno delle mansioni previste per i servizi antincendi, da accertarsi con le modalità di cui all'articolo 32.
3. Il bando di concorso può stabilire che l'ammissione alle prove sia subordinata:
a) al superamento di test psico-attitudinali tendenti ad accertare la propensione allo svolgimento delle mansioni di vigile del fuoco;
b) all'esito positivo dell'accertamento di cui all'articolo 32, per i candidati che abbiano superato il test psico-attitudinale.
4. Il bando di concorso deve richiedere, nell'ambito di un identico profilo professionale, il possesso di particolari specializzazioni necessarie per il buon funzionamento dei servizi antincendi. In tale ipotesi, il bando di concorso deve prevedere l'effettuazione di prove differenziate, nell'ambito del concorso unico, in relazione alle differenti specializzazioni richieste.
5. Ai fini della nomina a ruolo, i vincitori del concorso di cui al comma 1 devono frequentare con esito positivo il corso di cui all'articolo 38.
Articolo 35 (Reclutamento di capisquadra e capireparto)
1. I capisquadra sono reclutati mediante concorso per titoli ed esami, cui è ammesso il personale professionista con almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo professionale di vigile del fuoco.
2. I capireparto sono reclutati mediante concorso per titoli ed esami, cui è ammesso il personale professionista con almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo professionale di capisquadra.
3. Ai fini della nomina a ruolo, i vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 devono frequentare con esito positivo il corso di cui all'articolo 38.
Articolo 36 (Reclutamento degli assistenti tecnici antincendi, dei collaboratori tecnici antincendi, degli ispettori antincendi e degli ispettori antincendi direttori)
1. Il reclutamento degli assistenti tecnici antincendi, dei collaboratori tecnici antincendi, degli ispettori antincendi e degli ispettori antincendi direttori ha luogo mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Ai fini della nomina a ruolo, i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 devono frequentare con esito positivo il corso di cui all'articolo 38.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, lett. b) e c), e comma 3.
4. Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi del presente articolo è fissato nell'età non superiore ad anni 30, salvo le elevazioni previste dalle disposizioni vigenti; tale limite non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.
5. Nei confronti del personale di ruolo appartenente al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed ai corrispondenti corpi delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome non trova applicazione il limite massimo d'età.
Articolo 37 (Riserva di posti e valutazione dei titoli)
1. Il quindici per cento dei posti dell'area operativa-tecnica messi a concorso pubblico è riservato ai candidati che abbiano prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco o nei corrispondenti servizi delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.
2. Costituiscono titolo da valutarsi secondo le modalità stabilite nell'articolo 32 del regolam. reg. 6/1996:
a) l'aver prestato servizio come professionista nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco;
b) l'aver prestato servizio come permanente nei profili dell'area operativa-tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o nei corrispondenti servizi delle Regioni a statuto speciale;
c) l'aver prestato servizio di leva tra i vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 320/1994 e/o della legge 13 ottobre 1950, n. 913 (Incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco);
d) l'aver prestato lodevole servizio come personale volontario dei vigili del fuoco per un minimo di tre anni;
e) l'essere orfani di vigili del fuoco deceduti per cause di servizio.
Articolo 38 (Corsi di formazione)
1. I vincitori dei concorsi di cui agli articoli 34 e 36, se non appartenenti al ruolo unico regionale, sono assunti a tempo determinato durante il quale devono frequentare un corso, a carico dell'Amministrazione regionale, presso le scuole centrali antincendi o altra organizzazione qualificata. Gli idonei al corso ottengono la nomina a ruolo. I non idonei cessano dal servizio. Qualora il mancato conseguimento dell'idoneità sia stato causato da motivi di forza maggiore, i non idonei possono essere ammessi a frequentare un corso successivo durante il quale sono nuovamente assunti in servizio a tempo determinato e al termine del quale, se ancora non idonei, perdono il diritto alla nomina.
2. I vincitori dei concorsi di cui agli articoli 34 e 36, se dipendenti da amministrazioni o enti pubblici, con esclusione dell'Amministrazione regionale, o da privati, devono frequentare il corso di cui al comma 1; agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 39, comma 2.
3. I vincitori dei concorsi di cui agli articoli 34, 35 e 36, se appartenenti al ruolo unico regionale, devono frequentare un corso, a carico dell'Amministrazione regionale, presso le scuole centrali antincendi o altra organizzazione qualificata. Gli idonei al corso ottengono l'avanzamento. I non idonei, qualora il mancato conseguimento dell'idoneità sia stato causato da motivi di forza maggiore, possono essere ammessi a frequentare un corso successivo al termine del quale, se ancora non idonei, perdono il diritto all'avanzamento o alla nomina.
4. L'ammissione ai corsi è subordinata all'esito positivo dell'accertamento di cui all'articolo 32, salvo il caso in cui questo sia già stato effettuato ai sensi dell'articolo 34, comma 3.
Articolo 39 (Trattamento economico per la frequenza ai corsi)
1. Ai partecipanti ai corsi di cui all'articolo 38 che non appartengono al ruolo unico regionale e che non siano dipendenti da amministrazioni o enti pubblici o da privati, è attribuito, durante il periodo di permanenza presso le scuole centrali antincendi o altre organizzazioni qualificate, il trattamento economico previsto per il profilo professionale del vigile del fuoco ridotto di un quinto e non competono le indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.
2. Ai partecipanti ai corsi di cui all'articolo 38, comma 2, compete un assegno di frequenza in misura da stabilirsi in sede di contrattazione collettiva regionale prevista dall'articolo 37 della l.r. 45/1995.
3. Il personale del ruolo unico regionale che partecipa ai corsi di cui all'articolo 38 è considerato in servizio a tutti gli effetti e percepisce il trattamento economico in godimento con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.
4. Sono rimborsate le spese di vitto e alloggio, se non forniti dalle scuole, e le spese di trasferimento di inizio e fine corso, con le modalità e nelle misure previste per il personale regionale.
Capo III Norme disciplinari
Articolo 40 (Disciplina)
1. Il personale professionista è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal Titolo IV, Capo VII, della l.r. 3/1956, modificato dalle leggi regionali 10 novembre 1966, n. 13, 30 aprile 1980, n. 18 e 12 maggio 1986, n. 23, integrate dalle disposizioni del presente Capo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla stipulazione del primo contratto collettivo regionale, di cui alla l.r. 45/1995, che contenga una disciplina sostitutiva di quella legislativa.
Articolo 41 (Censura)
1. La censura è inflitta per:
a) alterazione o modificazione dell'uniforme o del tesserino di riconoscimento nonché negligenza nella loro cura;
b) uso non autorizzato dell'abito civile in servizio;
c) impiego della rete radio per comunicazioni estranee al servizio;
d) uso del dispositivo di allarme ottico e acustico nel corso di spostamenti non urgenti per servizio.
Articolo 42 (Riduzione temporanea dello stipendio)
1. La riduzione temporanea dello stipendio è inflitta per:
a) abituale abuso di bevande alcooliche;
b) aver usato modi inurbani o sconvenienti verso il pubblico;
c) aver usato linguaggio sconveniente nel corso di comunicazioni radio;
d) uso non autorizzato e ingiustificato di automezzo di servizio;
e) negligenza nella cura dei mezzi di soccorso di dotazione individuale o collettiva;
f) negligenza nel comando e nel mantenimento della disciplina;
g) omessa segnalazione di guasti riscontrati nelle attrezzature di soccorso di uso collettivo.
Articolo 43 (Sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con privazione dello stipendio)
1. La sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con privazione dello stipendio, è inflitta per:
a) aver prestato o costretto dipendenti a prestare, durante il servizio, opere estranee al servizio;
b) assenza o abbandono, non giustificati, del servizio di soccorso, quando ciò non comprometta le operazioni;
c) disturbo delle comunicazioni radio di servizio con intromissioni e commenti non aventi attinenza con il servizio;
d) uso di sostanze stupefacenti;
e) ubriachezza abituale;
f) parzialità, ingiustizia palese, modi abituali sconvenienti e qualunque abuso di autorità commesso verso i dipendenti;
g) uso di modi inurbani o sconvenienti durante la permanenza, per motivi di servizio, in casa di terzi.
Articolo 44 (Destituzione)
1. La destituzione è adottata per:
a) assenza o abbandono, non giustificati, del servizio di soccorso, quando ciò risulti pregiudizievole alle operazioni;
b) soppressione o alterazione di prove di reati commessi da terzi nella materia di competenza dei vigili del fuoco;
c) aver provocato dolosamente incendio o altro sinistro la cui prevenzione sia compito dei vigili del fuoco;
d) aver commesso reati dolosi nei confronti delle persone e delle cose affidate alla protezione dei vigili del fuoco nel corso degli interventi;
e) tossicodipendenza abituale.
Capo IV Cessazione dal servizio
Articolo 45 (Limiti di età)
1. Il personale professionista dell'area operativa-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco cessa normalmente dal servizio con gli stessi limiti di età in vigore per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il personale professionista dell'area operativa-tecnica che non abbia maturato un'anzianità di servizio utile ai fini pensionistici può essere trattenuto in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età, a condizione che transiti o nell'area amministrativo-contabile del personale professionista o in altro organico dell'Amministrazione regionale, anche in soprannumero.
3. Al personale di cui al comma 2 non si applica l'articolo 28, commi 6 e 7, della l.r. 45/1995, salvo che per il nuovo posto siano richiesti specifici requisiti di professionalità.
Articolo 46 (Perdita dell'idoneità al servizio)
1. La perdita delle condizioni psicofisiche di idoneità è accertata secondo le modalità previste dall'articolo 32.
2. Al personale professionista che abbia perduto l'idoneità psicofisica si applicano le disposizioni previste per il personale regionale in materia di dispensa per inabilità fisica.
3. Al personale professionista che abbia perduto l'idoneità psicofisica ai sensi del comma 1, ma che risulti idoneo ad altre mansioni, l'Amministrazione regionale applica, ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 45/1995, la mobilità secondo le procedure di cui all'articolo 43, comma 1, lett. a) e c), e all'articolo 44 del regolam. reg. 6/1996.
Articolo 47 (Mobilità. Modificazioni alla l.r. 45/1995)
1. Il comma 10 dell'articolo 28 della l.r. 45/1995 è sostituito dal seguente:
"10. Non è ammessa la mobilità dagli altri organici a quelli del Corpo forestale valdostano e del personale professionista dell'area operativo-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco."
Articolo 48 (Iscrizione tra i vigili del fuoco volontari)
1. Il personale professionista dell'area operativa-tecnica, non più in servizio, può essere iscritto, a domanda, tra i vigili del fuoco volontari, con il profilo professionale del personale volontario corrispondente a quello posseduto al momento della cessazione dal servizio, in soprannumero e fino all'età di 65 anni, salvo i casi in cui la risoluzione del rapporto di impiego sia dovuta a destituzione o dispensa.
Titolo III Norme transitorie e finali
Capo I Modalità di trasferimento
Articolo 49 (Trasferimento di personale al Corpo valdostano dei vigili del fuoco)
1. Nella prima attuazione della presente legge, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del Comando della Valle d'Aosta è trasferito, a domanda, con decorrenza giuridica ed economica dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di trasferimento, nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco di cui all'articolo 31. Al personale stesso sono attribuite le qualifiche funzionali corrispondenti ai profili professionali rivestiti nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base delle corrispondenze stabilite nell'allegato B.
2. Il personale trasferito ai sensi del comma 1 conserva l'anzianità giuridica maturata presso l'ente di provenienza. Si applica l'articolo 15, comma 2, della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale).
3. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del Comando della Valle d'Aosta deve esercitare l'opzione per il trasferimento nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. La Giunta regionale è autorizzata a riaprire i termini di cui al comma 3 entro trenta giorni dalla sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale, fissando il termine entro il quale il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del Comando della Valle d'Aosta deve esercitare l'opzione per il trasferimento nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche al personale che sia stato assegnato al Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta per un periodo minimo di cinque anni e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti in servizio presso altra sede del Ministero dell'interno.
6. Il personale in servizio presso il Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta che abbia optato per il trasferimento previsto dal comma 1, che sia risultato vincitore di concorso per il profilo di caposquadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che abbia acquisito l'idoneità in corsi di qualificazione, è inquadrato nel corrispondente posto di caposquadra dell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
Articolo 50 (Particolari modalità per la prima copertura dei posti vacanti)
1. I candidati residenti in Valle d'Aosta che sono risultati idonei nel concorso nazionale per vigile del fuoco e che alla data di entrata in vigore della presente legge facciano parte dei contingenti avviati o da avviare ai corsi di formazione professionale presso le scuole centrali antincendi possono presentare domanda di inquadramento nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
2. L'inquadramento è subordinato alla frequenza con esito positivo del corso di formazione professionale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 49.
3. I posti in organico rimasti vacanti, dopo il trasferimento alla Regione di cui all'articolo 49 e ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono ricoperti, nella prima applicazione della presente legge, mediante concorso riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 48 della l. 196/1978.
4. Qualora, dopo il trasferimento alla Regione del personale del Comando della Valle d'Aosta, risulti vacante il posto di comandante dei vigili del fuoco, si procede alla copertura mediante concorso riservato al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco trasferito ai sensi dell'articolo 49 che, in possesso del previsto diploma di laurea, riveste il profilo di ispettore antincendi direttore o ispettore antincendi. Nelle more di espletamento del concorso, per il conferimento dell'incarico dirigenziale di comandante dei vigili del fuoco, si applica l'articolo 28, comma 2.
Articolo 51 (Inquadramenti)
1. Il personale indicato negli articoli 49 e 50 è inquadrato, a domanda, nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco, anche in posizione di soprannumero.
Articolo 52 (Personale statale in posizione di comando)
1. Il Presidente della Giunta regionale può chiedere, in relazione all'esigenza di garantire la continuità delle prestazioni ai sensi dell'articolo 83 del d.p.r. 182/1982, alle competenti autorità statali il comando, presso il Corpo valdostano dei vigili del fuoco, del personale del Corpo nazionale, già in servizio presso il Comando della Valle d'Aosta, che eventualmente non opti per il passaggio nei ruoli regionali ai sensi dell'articolo 48 della l. 196/1978.
2. Nel caso dei comandi di cui al comma 1 non trova applicazione il limite temporale di cui all'articolo 29, comma 2, della l.r. 45/1995.
Capo II Trattamento economico e indennità accessorie
Articolo 53 (Trattamento economico)
1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 37 della l.r. 45/1995 e fino al primo contratto collettivo regionale che contenga una disciplina del rapporto di lavoro del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al personale professionista dei vigili del fuoco trasferito alla Regione ai sensi del Titolo III, Capo I, è riconosciuto lo stesso trattamento economico di base e accessorio spettante al personale regionale delle corrispondenti qualifiche funzionali.
2. I servizi di vigilanza e di prevenzione sono remunerati con il compenso per lavoro straordinario nelle misure corrispondenti a ciascuna qualifica funzionale.
3. Nel caso in cui, all'atto del trasferimento, il trattamento economico lordo composto dagli emolumenti fissi, continuativi ed aventi carattere di generalità, con esclusione dell'indennità di rischio limitatamente al personale professionista dell'area operativa-tecnica, sia inferiore a quello in godimento presso l'ente di provenienza, la differenza è conservata a titolo di assegno ad personam non riassorbibile.
Articolo 54 (Indennità di rischio e indennità notturna e festiva)
1. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo regionale, che ha decorrenza dalla data di inquadramento nel ruolo unico regionale, e che contenga una disciplina sostitutiva, al personale professionista dell'area operativa-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo 53, sono corrisposte, nelle stesse misure e con le stesse modalità previste per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'indennità di cui all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo), e l'indennità di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo 5 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68), in sostituzione della maggiorazione oraria di cui all'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1992, n. 42 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1991-1993 relativa al personale regionale).
Articolo 55 (Trattamento di quiescenza)
1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferito, ai sensi dell'articolo 49 o inquadrato ai sensi dell'articolo 50, nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, è iscritto, a decorrere dalla stessa data, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP).
Articolo 56 (Regolamento di applicazione della legge)
1. Nel rispetto delle norme definite dalla presente legge sono disciplinati, in particolare, con regolamento regionale, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge:
a) la frequenza dei corsi di specializzazione necessari per la nomina;
b) le dotazioni di automezzi, di materiale e di vestiario e le loro caratteristiche;
c) gli accertamenti dell'idoneità psicofisica;
d) l'organizzazione e la fruizione del servizio interno di mensa;
e) il gruppo sportivo dei vigili del fuoco;
f) i particolari incarichi di cui all'articolo 24.
Titolo IV Norme per il passaggio delle funzioni
Articolo 57 (Trasferimento dei beni alla Regione)
1. I beni immobili e mobili dello Stato, ivi compresi quelli registrati, in uso al Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta sono trasferiti alla Regione secondo le modalità di cui al Titolo I, Capo II, della l. 196/1978.
Articolo 58 (Contributi delle imprese di assicurazione)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le società di assicurazione contro i rischi di incendio, operanti nella regione Valle d'Aosta, sono tenute a versare, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 22 della l. 196/1978, all'Amministrazione regionale, limitatamente ai contratti in essere su beni situati nella Regione, un contributo non ripetibile dagli assicurati, pari alla misura stabilita dalle leggi dello Stato sui premi annualmente introitati dalle società medesime, qualunque sia l'esercizio a cui essi si riferiscono.
2. L'ammontare di tale contributo, da introitarsi sul capitolo 800 di nuova istituzione del bilancio regionale, è fissato all'inizio di ogni anno, sulla base dell'importo dei premi riscossi durante l'anno precedente, che le società devono denunciare entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Presidente della Giunta su proposta dell'assessore regionale competente; con lo stesso decreto sono fissate le modalità ed i termini del versamento del contributo stesso.
Articolo 59 (Disposizioni finanziarie)
1. Le spese per l'esercizio delle funzioni attribuite al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, valutate in annue lire 11.000.000.000 gravano sui sottoelencati capitoli di bilancio:
a) quanto a lire 3.350.000.000 per l'anno 1998 e lire 10.350.000.000 a decorrere dall'anno 1999, per retribuzioni ed indennità dovute al personale, sui capitoli 30800, 30801, 30810, 30815 e 30820 di nuova istituzione;
b) quanto a lire 50.000.000 per l'anno 1998 e 100.000.000 a decorrere dal 1999, per il funzionamento della caserma e dei relativi servizi, sul capitolo 33200 di nuova istituzione;
c) quanto a lire 250.000.000 per l'anno 1998 e lire 500.000.000 a decorrere dal 1999, per il funzionamento del servizio antincendi ivi compreso l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature e le forniture di servizi e di materiali di consumo, sul capitolo 33220 di nuova istituzione;
d) quanto a lire 50.000.000 annue, per spese di manutenzione ordinaria e strordinaria della caserma, sul capitolo 33230 di nuova istituzione;
e) quanto a lire 7.300.000.000 per l'anno 1998, per il rimborso allo Stato delle spese sostenute fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sul capitolo 69145.
2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento annuo di lire 11.000.000.000 iscritto al capitolo 69000 del bilancio della Regione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, a valere, quanto a lire 6.000.000.000, sull'accantonamento A.1 (regionalizzazione dei servizi antincendio) e, quanto a lire 5.000.000.000, sull'accantonamento A.2 (Gestione tramite fondi pensione a base territoriale regionale dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale maturati al 31.12.1997) previsti all'allegato 1 dei bilanci stessi.
3. All'eventuale rideterminazione della spesa a decorrere dall'anno 1999 si provvede con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).
Articolo 60 (Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e pluriennale 1998/2000 sono apportate le seguenti variazioni:
a) parte entrata:
istituzione di capitolo per memoria
programma regionale: 1.01
codificazione: 01.01.06
cap. 800 "Contributi di cui all'articolo 22 della l. 196/1978 dovuti dalle imprese di assicurazione sui prezzi riscossi";
b) parte spesa:
variazione in diminuzione in termini di competenza:
cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
anno 1998 lire 11.000.000.000
anno 1999 lire 11.000.000.000
anno 2000 lire 11.000.000.000
variazione in diminuzione in termini di cassa:
cap. 69440 "Fondo di riserva di cassa"
anno 1998 lire 3.700.000.000
variazioni in aumento in termini di competenza e per l'anno 1998 anche in termini di cassa:
programma regionale: 1.2.1.
Codificazione: 1.1.1.2.1.2.4.3.
Cap. 30800 (di nuova istituzione)
"Spese per il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco - Stipendi ed altri assegni fissi"
anno 1998 lire 2.250.000.000
anno 1999 lire 7.130.000.000
anno 2000 lire 7.130.000.000
programma regionale: 1.2.1.
Codificazione: 1.1.1.2.2.2.4.3.
Cap. 30801 (di nuova istituzione)
"Spese per il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco - Contributi diversi a carico dell'ente"
anno 1998 lire 930.000.000
anno 1999 lire 3.000.000.000
anno 2000 lire 3.000.000.000
programma regionale: 1.2.1.
Codificazione: 1.1.1.2.1.2.4.3.
Cap. 30810 (di nuova istituzione)
"Spese per l'attribuzione di indennità e di salario di risultato al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco"
anno 1998 lire 30.000.000
anno 1999 lire 70.000.000
anno 2000 lire 70.000.000
programma regionale 1.2.1.
Codificazione 1.1.1.2.1.2.4.3.
Cap. 30815 (di nuova istituzione) "Compensi per lavoro straordinario al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco"
anno 1998 lire 10.000.000
anno 1999 lire 20.000.000
anno 2000 lire 20.000.000
programma regionale: 1.2.1.
Codificazione: 1.1.1.4.1.2.4.3.
Cap. 30820 (di nuova istituzione) "Indennità di trasferta al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco"
anno 1998 lire 130.000.000
anno 1999 lire 130.000.000
anno 2000 lire 130.000.000
programma regionale: 1.3.1.
Codificazione: 1.1.1.4.1.2.4.3.
Cap. 33200 (di nuova istituzione)
"Spese di funzionamento della caserma e dei relativi servizi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco"
anno 1998 lire 50.000.000
anno 1999 lire 100.000.000
anno 2000 lire 100.000.000
programma regionale: 1.3.1.
Codificazione: 1.1.1.4.3.2.4.3.
Cap. 33220 (di nuova istituzione)
"Spese per il funzionamento del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ivi compresi l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature e le forniture di servizi e di materiali di consumo"
anno 1998 lire 250.000.000
anno 1999 lire 500.000.000
anno 2000 lire 500.000.000
programma regionale: 1.3.1.
Codificazione: 1.1.1.4.1.2.4.3.
Cap. 33230 (di nuova istituzione)
"Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della caserma del Corpo valdostano dei vigili del fuoco"
anno 1998 lire 50.000.000
anno 1999 lire 50.000.000
anno 2000 lire 50.000.000
variazione in aumento in termini di competenza:
cap. 69145 "Rimborso allo Stato di spese correnti sostenute per conto della Regione per funzioni non ancora trasferite"
anno 1998 lire 7.300.000.000.
2. Limitatamente all'anno 1998, la Giunta regionale è autorizzata a ridefinire con proprio provvedimento, nei limiti della spesa complessiva, lo stanziamento dei capitoli di spesa di cui al presente articolo secondo le necessità, in relazione ai tempi di applicazione della presente legge.
Allegati A e B
(... omissis...)
Présents: 33
Votants et favorables: 22
Abstenus: 11 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Linty, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, Viérin M.)
Le Conseil approuve
Président Avec cette votation on a conclu les travaux du Conseil.