Oggetto del Consiglio n. 2824 del 11 novembre 1997 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 NOVEMBRE 1997
OGGETTO N. 2824/X Disegno di legge: "Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000)". (Approvazione di ordine del giorno)
Articolo 1 (Rideterminazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali indicate nell'allegato A sono rideterminate, per gli anni 1998, 1999 e 2000 nelle misure indicate nel medesimo allegato.
Articolo 2 (Autorizzazioni limiti di impegno per l'anno 1998)
1. Per l'erogazione di contributi in conto interessi previsti dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 35, a favore di ditte forestali per l'acquisto di macchinari ed impianti, è autorizzato, per l'anno 1998, un nuovo limite decennale di impegno di lire 20 milioni (capitolo 38600 parz.).
2. Per la concessione di mutui agevolati a favore delle cooperative edilizie ai sensi della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, modificata dalle leggi regionali 17 agosto 1987, n. 79 e 27 luglio 1989, n. 46, è autorizzato, per l'anno 1998, un nuovo limite di impegno di lire 300 milioni, per quindici anni (capitolo 51039 parz.).
3. Per gli interventi regionali integrativi per l'ammortamento di mutui agevolati per l'edilizia convenzionata di cui alla legge regionale 19 agosto 1984, n. 47, è autorizzato, per l'anno 1998, un nuovo limite di impegno di lire 100 milioni, per quindici anni (capitolo 51080 parz.).
4. Per il concorso nel pagamento di interessi su mutui per la costruzione, il recupero e l'ampliamento di immobili destinati alle attività di imprese artigiane, di cui alla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9, è autorizzato, per l'anno 1998, un nuovo limite decennale di impegno di lire 80 milioni (capitolo 47520 parz.).
5. Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'articolo 4, comma 2 - lett. b, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, è autorizzato, per l'anno 1998, un nuovo limite decennale di impegno di lire 90 milioni (capitolo 41220 parz.).
6. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30, è autorizzato, per l'anno 1998 un nuovo limite di impegno di lire 20 milioni (capitolo 55600 parz.).
7. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti a favore di operatori agrituristici di cui all'articolo 15 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, è autorizzato, per l'anno 1998 un nuovo limite quindicennale di impegno di lire 100 milioni (capitolo 41610).
8. Il limite decennale di impegno di lire 250 milioni, autorizzato per l'anno 1997 dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1, recante norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei, è trasferito all'anno 1998 e rideterminato in lire 50 milioni (capitolo 48830).
9. Il limite quindicennale di impegno di lire 200 milioni, autorizzato per l'anno 1997 dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 24 dicembre 1996 n. 48 "Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 (legge finanziaria per gli anni 1997/1999)" per il concorso nel pagamento di interessi su mutui bancari e locazioni finanziarie concessi per lo sviluppo idroelettrico di cui all'articolo 22 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62, è trasferito all'anno 1998 (capitolo 48975).
Articolo 3 (Disposizioni in materia di patrimonio regionale)
1. Per l'acquisto di beni immobili necessari per i fini istituzionali o da destinarsi al conseguimento degli obiettivi programmatici della Regione è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 8.210 milioni (capitolo 35060).
2. Per l'acquisto, la costruzione e la manutenzione di aree e di immobili da destinare al settore industriale è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 7.700 milioni (capitolo 46940).
3. Per l'acquisizione di beni immobili tramite procedura espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 2.900 milioni (capitoli 35080 e 35081).
4. L'autorizzazione di spesa di lire 600 milioni per l'anno 1998, recata dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 1/1996 (legge finanziaria per gli anni 1996/1998) per l'acquisizione di terreni da destinare ad aree protette in applicazione della legge regionale 15 luglio 1987, n. 55, estesa per lire 600 milioni all'anno 1999 dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 48/1996, è ridotta a lire 200 milioni annui ed estesa, per il medesimo importo, all'anno 2000 (capitolo 67400).
Articolo 4 (Partecipazioni azionarie e conferimenti)
1. La spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1998 per il rifinanziamento del fondo di rotazione per opere di miglioramento fondiario in agricoltura, autorizzata dall'articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 è trasferita all'anno 1999 per lire 2.000 milioni e all'anno 2000 per lire 3.000 milioni (capitolo 41490).
2. La disponibilità esistente al 31 dicembre 1997 presso la finanziaria regionale Finaosta S.p.A., sul fondo di rotazione di cui al capo IV (provvidenze per l'agricoltura) della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 "Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta" è trasferita al netto delle eventuali commissioni maturate a tale data, sul fondo di rotazione costituito presso la stessa Finaosta S.p.A. per le finalità di cui alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 "Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura".
3. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, è autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 27.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni per l'ulteriore sottoscrizione di quote di capitale sociale della "Autoporto Valle d'Aosta S.p.A." (capitolo 35620 parz.).
4. In relazione ai risultati di gestione dell'esercizio 1996/1997 è autorizzato il conferimento di un finanziamento straordinario di lire 12.120 milioni (capitolo 64927) alla Gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent di cui alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent).
Articolo 5 (Disposizioni in materia di personale regionale)
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, recante "Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale", la dotazione organica della struttura regionale è definita in n. 2.612 unità di personale, ivi comprese n. 77 unità dipendenti dal Consiglio, di cui n. 138 unità con qualifica di dirigente, ivi compresi n. 9 dirigenti alle dipendenze del Consiglio.
2. Per i fini di cui all'articolo 8, comma 2, della medesima legge regionale n. 45/1995, l'utilizzo della dotazione organica di cui al comma 1 è autorizzato nel limite della spesa di lire 160.320 milioni per retribuzioni ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui lire 154.360 milioni per il personale amministrato dalla Giunta regionale, iscritte ai capitoli 30500 e 30501, lire 1.400 milioni per il personale dell'Agenzia del Lavoro assunto con contratto di diritto privato (capitolo 30631) e lire 4.560 milioni per il personale dipendente dal Consiglio (capitolo 20000 parz.), ivi comprese le spese per le sostituzioni di personale assente.
3. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello i cui incarichi possono essere conferiti con le modalità di cui all'articolo 17, comma 7, della legge regionale n. 45/1995.
4. È autorizzato, a carico dell'esercizio 1998 e seguenti, l'ulteriore onere di lire 1.000 milioni per la chiusura del contratto di lavoro del personale regionale per gli anni 1996/1997 (capitolo 30650/98-99-2000 parz.).
5. La spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 14.000 milioni per l'anno 1999, autorizzata dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 48/1996 per il rinnovo del contratto di lavoro del personale regionale per il biennio 1998/99, è rideterminata in lire 4.000 milioni per l'anno 1998, poste a carico del bilancio 1999 e in lire 12.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1999 (capitolo 30650/99 e 2000 - parz).
6. Per il rinnovo del contratto del personale regionale per il successivo periodo 2000/2001 è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 5.000 milioni (capitolo 30650/2000 parz.).
7. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio provvedimento le variazioni di bilancio per il trasferimento, tra i capitoli di spesa compresi nel programma 1.2.1. (Spese di funzionamento - personale regionale - personale per il funzionamento dei servizi regionali) del bilancio 1998 e successivi, delle risorse finanziarie occorrenti a dare concreta attuazione agli accordi sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro.
8. In deroga all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, ancora per l'anno 1998 non è consentito il prelievo dai Fondi di riserva per integrare gli stanziamenti dei capitoli di bilancio relativi ai compensi per lavoro straordinario (capitoli 30510, 30620) e per trasferte (capitoli 30520, 30625, 54780) del personale regionale. Per il personale assunto per interventi di settore, i cui oneri sono a carico dei capitoli del bilancio regionale compresi nel programma 1.2.3, l'onere per le prestazioni di lavoro straordinario e le spese di trasferta non può essere superiore, per l'esercizio 1998, a quanto liquidato allo stesso titolo nell'anno 1996.
9. Ai fini di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale n. 45/1995, la misura massima del compenso lordo complessivamente attribuibile a ciascun componente delle commissioni di concorso, estraneo all'Amministrazione regionale, è determinato in lire 3 milioni, elevabile del 20 percento per i presidenti delle commissioni stesse.
10. Ferme restando le posizioni individuali acquisite al 31 dicembre 1997 da ciascun dipendente regionale, dall'1 gennaio 1998 gli articoli 189 e 213 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, sono abrogati; a decorrere dalla stessa data, cessa di applicarsi al personale della Casa da gioco di Saint-Vincent il disposto di cui all'articolo 21 della deliberazione consiliare n. 335 del 24 novembre 1967.
11. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il personale che cessa dal servizio ha titolo alla liquidazione dell'indennità per cessazione del rapporto d'impiego di cui agli articoli 189 e 213 della legge regionale n. 3/1956 o del trattamento previsto dalla deliberazione consiliare n. 335/97 maturati al 31 dicembre 1997, maggiorato della rivalutazione monetaria calcolata dalla predetta data alla data di cessazione.
Articolo 6 (Determinazione delle risorse da destinare al settore della Finanza locale)
1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, per l'anno 1998, agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 "Interventi regionali in materia di finanza locale" nell'importo di lire 289.963 milioni, così ripartito tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5 della medesima legge:
a) Trasferimenti finanziari agli Enti locali senza vincolo di destinazione lire 144.981 milioni (capitoli 20501 e 20745);
b) Interventi per programmi di investimento lire 57.993 milioni, da utilizzarsi, quanto a lire 54.032 milioni, per il completamento dei programmi del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO) di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni e il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FOSPI) di cui al capo II della legge regionale n. 48/1995 (programma 2.1.1.03) e quanto a lire 3.961 milioni per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (capitolo 33755);
c) Trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione per gli interventi di cui all'articolo 25, comma 3, della predetta legge n. 48/1995, lire 86.989 milioni ripartiti ed autorizzati a norma dell'articolo 27 della medesima legge per i singoli interventi e nelle misure indicate nell'allegato B alla presente legge.
2. Per l'anno 1998, in deroga al disposto di cui all'articolo 11, comma 3 e articolo 13, comma 2 della legge regionale n. 48/1995, le risorse finanziarie senza vincolo di destinazione di cui al comma 1, lettera a, sono destinate nella misura dell'83 per cento al finanziamento dei comuni (capitolo 20501) e per il 17 per cento al finanziamento delle Comunità Montane (capitolo 20745).
3. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 48/1995 è sostituito dal presente:
"1. Le spese di investimento dei comuni, con esclusione di quelle finanziate con mutui e trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, non possono essere inferiori al dieci per cento delle entrate di cui ai Titoli I, II, limitatamente alle entrate senza vincolo settoriale di destinazione, e III del bilancio di previsione."
4. A decorrere dal 1998 il gettito ICI di riferimento da considerare nella formula per la determinazione dei trasferimenti finanziari ai comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 48/1995, riportata nell'allegato A alla medesima legge, resta fissato al gettito ICI di ciascun Comune nell'anno 1996, ragguagliato all'aliquota del 4 per mille.
Articolo 7 (Intervento per favorire l'accesso al credito da parte degli Enti locali)
1. La spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21, concernente la concessione di contributi per l'ammortamento dei mutui contratti dagli Enti locali e dagli Enti ad essi strumentali per il finanziamento di spese di investimento, rideterminata in lire 2.984 milioni per l'anno 1997, lire 3.984 milioni per l'anno 1998 e in annue lire 4.984 milioni a decorrere dall'anno 1999, dall'articolo 7 della legge regionale n. 48/1996, è rideterminata in lire 3.961 milioni per l'anno 1998, lire 4.961 milioni per l'anno 1999 e in annue lire 6.061 milioni a decorrere dall'anno 2000 (capitolo 33755).
Articolo 8 (Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di investimento)
1. Per la realizzazione del programma definitivo 1998/2000 di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 48/1995, è autorizzata la spesa complessiva di lire 50.427 milioni (capitolo 21245 parz.) così suddivisa:
- anno 1998 lire 11.984 milioni;
- anno 1999 lire 35.292 milioni;
- anno 2000 lire 7.151 milioni.
2. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della legge regionale n. 48/1995, la spesa di lire 2.508 milioni per l'anno 1998, autorizzata dall'articolo 8, comma 4, della legge regionale n. 48/1996, è rideterminata in lire 3.026 milioni (capitolo 21255).
3. Ai fini dell'approvazione del programma preliminare di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 48/1995, la spesa di riferimento per il triennio 1999/2001 è determinata in lire 53.442 milioni, di cui indicativamente lire 13.360 milioni per l'anno 1999 e lire 32.322 milioni per l'anno 2000, da destinarsi in via prioritaria al finanziamento degli investimenti proposti dalle Comunità montane e dai Consorzi di comuni nella misura del 20 percento. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità di programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 1999/2001 (capitolo 21245 parz.).
4. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della legge regionale n. 48/1995, è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 3.207 milioni (capitolo 21255/99).
5. Per l'aggiornamento dei programmi triennali in precedenza approvati, ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge regionale n. 46/1993, nonché della legge regionale n. 48/1995, è autorizzata, nel triennio 1998/2000, la spesa complessiva di lire 10.000 milioni (capitolo 21245 parz.), così suddivisa:
- anno 1998 lire 3.334 milioni;
- anno 1999 lire 3.334 milioni;
- anno 2000 lire 3.332 milioni.
Articolo 9 (Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent)
1. Per il finanziamento del piano degli interventi per la riqualificazione di Saint-Vincent di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 48/1996 è autorizzata, per l'anno 2000, l'ulteriore spesa di lire 7.000 milioni (capitolo 33670).
Articolo 10 (Interventi per la riqualificazione della città di Aosta)
1. L'autorizzazione alla Giunta regionale a contrarre mutui passivi con istituti di credito o enti autorizzati, nel decennio 1992/2001, disposta dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3, recante "Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale" è estesa fino al 2003, fermo restando l'importo di spesa complessivo di lire 150 miliardi, autorizzato dal medesimo articolo.
2. La spesa di lire 15.000 milioni autorizzata dalla predetta legge regionale n. 3/1992 per l'anno 1998 è rideterminata in lire 23.000 milioni (capitolo 33665).
3. Nella medesima misura è rideterminata l'autorizzazione a contrarre mutui passivi a copertura della spesa (capitolo 11150).
Articolo 11 (Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic)
1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il parco regionale "Mont Avic" di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18, determinata in lire 2.700 milioni per l'anno 1998 e in lire 3.700 milioni per l'anno 1999 dall'articolo 11, comma 1 della legge regionale n. 48/1996, è rideterminata in lire 2.000 milioni per l'anno 1998, lire 3.700 milioni per l'anno 1999 e lire 2.800 milioni per l'anno 2000 (capitolo 50150).
2. Nella medesima misura annua è rideterminata l'autorizzazione a contrarre mutui passivi a copertura della spesa, recata dalla predetta legge regionale n. 18/1992 (capitolo 11175).
Articolo 12 (Piano di politica del lavoro)
1. Il Piano di politica del lavoro per il triennio 1995/97 approvato con legge regionale 6 febbraio 1995, n. 3, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 e modificato dall'articolo 13, commi 2 e 3, della legge regionale n. 48/1996, è prorogato per l'anno 1998 mantenendo invariati obiettivi e finalità, fatte salve le modifiche al piano di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. Le azioni previste dal Macro Obiettivo n. 4 "Promuovere l'autoimprenditorialità e la crescita dimensionale delle micro imprese" escludono le società cooperative ad eccezione degli interventi previsti ai punti 4.3, lettera b) e 4.3, lettera c).
3. Il punto 5.2 del Macro Obiettivo 5 "Sostenere le comunità montane, i comuni, i consorzi di comuni, i servizi della pubblica amministrazione e le cooperative sociali nella realizzazione dei Progetti di utilità collettiva" è integralmente sostituito dal seguente:
5.2 "Promuovere lo sviluppo delle cooperative sociali e loro consorzi."
L'Agenzia del lavoro in attuazione della legge regionale n. 20/93 promuove lo sviluppo delle cooperative sociali e loro consorzi mediante:
a) L'assunzione delle iniziative di cui al punto 5.1;
b) Il sostegno all'inserimento lavorativo di soci e dipendenti mediante azioni formative e contributi finanziari di cui al punto 3.3;
c) La formazione dei quadri direttivi e degli operatori sia attraverso iniziative promosse dalla Regione che tramite la partecipazione a iniziative esterne.
4. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 4.000 milioni (capitolo 26010 parz.).
5. Per la copertura degli oneri derivanti alla Regione dall'approvazione del successivo piano triennale di politiche del lavoro, decorrente dall'anno 1999, è autorizzata, per gli anni 1999 e 2000, l'iscrizione, sul capitolo 26010, della spesa annua di lire 4.000 milioni.
6. Al fine di offrire opportunità di lavoro, con particolare riferimento alle persone in condizioni di difficoltà o di svantaggio, è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 2.000 milioni per la realizzazione di un programma straordinario per lavori di pubblica utilità (capitolo 26010 parz.).
Articolo 13 (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente)
1. La spesa sanitaria regionale di parte corrente è determinata, per l'anno 1998, in lire 226.380 milioni, di cui:
a) Trasferimenti all'USL per il finanziamento delle spese correnti, lire 215.000 milioni quale "quota indistinta" (capitolo 59900);
b) Trasferimenti all'USL per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive, lire 3.500 milioni (capitolo 59980);
c) Trasferimenti per la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario, lire 450 milioni (capitolo 62020);
d) Trasferimento all'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente di cui alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41, quale finanziamento annuale per spese di funzionamento in deroga alle modalità fissate dall'articolo 23, comma 1, lettera a) della medesima legge n. 41/95 per la sua determinazione, lire 5.000 milioni (capitolo 67380);
e) Interventi diretti della Regione lire 2.430 milioni (capitolo 59920).
Articolo 14 (Strutture ospedaliere)
1. Per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere (legge n. 38/1990), è trasferita all'Unità Sanitaria Locale, per l'anno 1998, la somma di lire 2.000 milioni (capitolo 60380).
2. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie già autorizzata in lire 2.500 milioni per il biennio 1998/99 dall'articolo 15, comma 2 della legge regionale n. 48/1996, è rideterminata, per il triennio 1998/2000, in complessive lire 3.150 milioni, di cui lire 2.450 per l'anno 1998, lire 500 milioni per l'anno 1999 e lire 200 milioni per l'anno 2000 (capitolo 60310).
3. Per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere è autorizzata, per il triennio 1998/2000, la spesa complessiva di lire 82.057 milioni, di cui lire 25.857 milioni per l'anno 1998, lire 30.800 milioni per l'anno 1999 e lire 25.400 milioni per l'anno 2000 (capitolo 60420).
4. Il limite del finanziamento annuale vincolato che la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all'USL per le finalità di cui alla legge regionale 24 giugno 1994, n. 31, per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie, fissato dall'articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 48/1996 in annue lire 3.500 milioni per il triennio 1997/1999 è rideterminato, per il triennio 1998/2000, in annue lire 3.000 milioni (capitolo 60445).
Articolo 15 (Interventi nel settore della formazione professionale)
1. Per la realizzazione del programma annuale di formazione professionale di cui alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa pubblica complessiva di lire 14.422 milioni, di cui lire 1.352 milioni per iniziative a totale finanziamento regionale (capitolo 30020) e di lire 13.070 milioni per iniziative oggetto di co-finanziamento del Fondo Sociale Europeo (capitoli 9924 e 9925 entrate) e del fondo di rotazione statale (capitoli 5570 e 5571 entrate), ivi comprese lire 1.420 milioni di finanziamento regionale (capitoli 30176, 30178 spese - parz.).
2. In sede di formazione e di aggiornamento del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata a disporre con proprio atto amministrativo, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio e finanze, l'istituzione di ulteriori capitoli di spesa corrispondenti alle misure in cui si articola il programma annuale di formazione professionale di cui alla legge regionale 28/1983 nonché la variazione, nei limiti della spesa complessivamente autorizzata, delle disponibilità finanziarie iscritte ai capitoli cui si riferisce il programma stesso.
Articolo 16 (Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi di investimento oggetto di finanziamento comunitario)
1. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento oggetto di contributi del Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale, di cui rispettivamente al regolamento CEE n. 2052/88, modificato con regolamento CEE n. 2081/93, e alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono determinati in complessive lire 12.657 milioni per il biennio 1998/1999 - comprensive delle somme già autorizzate in precedenza agli stessi fini e per lo stesso periodo - di cui lire 7.150,88 milioni per l'anno 1998 e lire 5.506,12 milioni per l'anno 1999, articolati come segue:
a) documento unico di programmazione obiettivo n. 2 1997/1999 - complessive lire 5.208 milioni, di cui lire 2.604 milioni per l'anno 1998 e lire 2.604 milioni per l'anno 1999 (capitolo 25024 parz.);
b) programma operativo di iniziativa comunitaria "PMI" 1994/1999 - complessive lire 50 milioni, di cui lire 34 milioni per l'anno 1998 e lire 16 milioni per l'anno 1999 (capitolo 25040 parz.);
c) programma operativo di iniziativa comunitaria "RESIDER II" 1994/1999 - lire 777,6 milioni per l'anno 1998 (capitolo 25039);
d) programma operativo di iniziativa comunitaria "KONVER II" 1994/1999 - lire 1.434,6 milioni per l'anno 1998 (capitolo 25038);
e) programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo-francese" 1994/1999 - complessive lire 2.995,2 milioni, di cui lire 1.497,2 milioni per l'anno 1998, lire 1.498 milioni per l'anno 1999 (capitolo 25031 parz.);
f) programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo-svizzero" 1994/1999 - complessive lire 532 milioni, di cui lire 264 milioni per l'anno 1998 e lire 268 milioni per l'anno 1999 (capitolo 25028);
g) documento unico di programmazione obiettivo n. 5b 1994/1999 - complessive lire 1.659,6 milioni, di cui lire 539,48 milioni per l'anno 1998 e lire 1.120,12 milioni per l'anno 1999 (capitolo 42490 parz.).
2. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento oggetto di contributi del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al regolamento CEE n. 2052/88, modificato con regolamento CEE n. 2081/93, e alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono determinati in complessive lire 1.818,455 milioni per il biennio 1998/1999 - comprensive delle somme già autorizzate in precedenza per gli stessi fini e per lo stesso periodo - di cui lire 337,855 milioni per l'anno 1998 e lire 1.480,6 milioni per l'anno 1999, articolati per programma come segue:
a) documento unico di programmazione obiettivo n. 5b 1994/1999 - complessive lire 1.609,155 milioni, di cui lire 233,255 milioni per l'anno 1998, e lire 1.375,9 milioni per l'anno 1999 (capitolo 42490 parz.);
b) programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo - francese" 1994/1999 - complessive lire 209,3 milioni, di cui lire 104,6 milioni per l'anno 1998, e lire 104,7 milioni per l'anno 1999 (capitolo 25052 parz.).
3. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione di misure di formazione professionale - a supporto dei programmi di investimento di seguito indicati - oggetto di contributi del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al regolamento CEE n. 2052/88, modificato con regolamento CEE n. 2081/93, e alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono determinati in complessive lire 216 milioni per il biennio 1998/1999 - comprensive delle somme già autorizzate in precedenza agli stessi fini e per lo stesso periodo - di cui lire 106 milioni per l'anno 1998 e lire 110 milioni per l'anno 1999, articolati come segue:
a) documento unico di programmazione obiettivo n. 2 1997/99 - complessive lire 97,5 milioni, di cui lire 46,8 milioni per l'anno 1998 e lire 50,7 milioni per l'anno 1999 (capitolo 30186 parz.);
b) programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo-francese" 1994/99 - complessive lire 118,5 milioni, di cui lire 59,2 milioni per l'anno 1998 e lire 59,3 milioni per l'anno 1999 (capitolo 25041 parz.).
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio e finanze, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le variazioni necessarie per l'iscrizione nel bilancio stesso delle quote di co-finanziamento dei programmi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Articolo 17 (Interventi nel settore dei trasporti)
1. La spesa per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15, recante "Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone", autorizzata in lire 2.516 milioni per il biennio 1998/1999 dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 48/1996, è rideterminata, per il triennio 1998/2000, in annue lire 4.190 milioni (capitoli 67870 e 67890).
2. La spesa di annue lire 22.500 milioni autorizzata per gli anni 1998 e 1999 dall'articolo 18, comma 2 della legge regionale n. 48/1995 per l'erogazione, alle società concessionarie di servizi di autolinee, dei corrispettivi derivanti dai contratti di servizio stipulati con la Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, recante "Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose", come sostituito con l'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 11, è rideterminata, per il triennio 1998/2000 in annue lire 24.000 milioni (capitolo 67670).
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 recante "Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone" è inserito il seguente comma 1 bis:
a) "1 bis - Le detrazioni di cui al comma 1 non si applicano qualora il servizio di trasporto pubblico sia svolto sulla base di un contratto di servizio che prevede un corrispettivo chilometrico annuo predeterminato attraverso gara di appalto o procedura negoziata."
4. La spesa per l'applicazione della legge regionale 7 aprile 1992, n. 15, recante "Iniziative per lo sviluppo del servizio ferroviario e dell'intermodalità e per la riqualificazione della linea ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier", è rideterminata, per il triennio 1998/2000, in complessive lire 25.500 milioni, di cui lire 16.500 milioni (lire 5.500 milioni annui) per l'applicazione del contratto di servizio con le Ferrovie dello Stato (capitolo 67970) e lire 9.000 milioni per infrastrutture ed impianti di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1998, lire 2.000 milioni per l'anno 1999 e lire 6.000 milioni per l'anno 2000 (capitolo 67975).
5. La residua spesa di lire 20.000 milioni, autorizzata per gli anni 1998 e 2000 dall'articolo 18, comma 4 della legge regionale n. 48/1996, per la realizzazione del collegamento ferroviario Cogne-Charemoz-Plan Pra di cui alla legge regionale 13 dicembre 1984, n. 68, è rideterminata in lire 4.000 milioni annue per il triennio 1998/2000 e parzialmente trasferita all'anno 2001 per lire 6.000 milioni (capitolo 68090).
6. L'autorizzazione di spesa di lire 5.500 milioni per l'anno 1998 e lire 2.000 milioni per l'anno 1999 recata dall'articolo 18, comma 5, della legge regionale n. 48/1996, per l'applicazione della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 78, concernente il potenziamento delle infrastrutture dell'aeroporto "Corrado Gex" di Aosta, è rideterminata in lire 2.300 milioni per l'anno 1998 e in annue lire 5.000 milioni per gli anni 1999 e 2000 (capitolo 68150).
Articolo 18 (Interventi in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente - Smaltimento dei rifiuti)
1. La spesa di lire 7.400 milioni per il biennio 1998/1999 autorizzata dall'articolo 19 della legge regionale n. 48/1996 per il completamento delle stazioni intermedie di stoccaggio di rifiuti solidi urbani previsti dall'articolo 1 della legge regionale 16 giugno 1988, n. 44, e per la realizzazione delle discariche annesse all'impianto di compattazione dei predetti rifiuti, ubicato nel comune di Brissogne, di cui alla legge regionale 15 novembre 1995, n. 47, è rideterminata in lire 8.600 milioni per il triennio 1998/2000, di cui lire 2.200 milioni per l'anno 1998, e lire 3.200 milioni annui per il biennio 1999/2000 (capitolo 59270).
Articolo 19 (Interventi in materia di agricoltura e zootecnia)
1. Per la concessione di contributi integrativi regionali alle aziende agricole che aderiscono al programma pluriennale realizzato ai sensi del regolamento CEE 30 giugno 1992, n. 2078, la spesa annua di lire 3.300 milioni autorizzata dall'articolo 20, comma 1 della legge regionale n. 48/1996, è rideterminata in lire 3.500 milioni per l'anno 1998 e in annue lire 3.700 milioni per gli anni 1999 e 2000 (capitolo 42510).
2. La residua spesa di lire 6.500 milioni per l'applicazione della legge regionale 7 novembre 1994, n. 66, recante la concessione di contributi a favore di titolari di allevamenti che acquisiscono o mantengono la qualifica sanitaria di ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi, recata dall'articolo 20, comma 2 della legge regionale n. 48/1996, è rideterminata in lire 7.500 milioni (capitolo 42810).
Articolo 20 (Interventi in materia di istruzione e cultura)
1. Per la stipula di convenzioni con università italiane e dell'area linguistica francese, finalizzate all'istituzione di corsi per la formazione dei docenti, in attuazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 "Norme urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo - (cosiddetta Bassanini)" è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998, di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 700 milioni per l'anno 2000 (capitolo 56640 di nuova istituzione).
2. La residua spesa di lire 38.000 milioni per il triennio 1998/2000 per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 28 novembre 1996, n. 37, autorizzata dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della stessa legge, è rideterminata in lire 3.000 milioni per l'anno 1998, in lire 14.000 milioni annui per gli anni 1999 e 2000 e trasferita per lire 7.000 milioni all'esercizio 2001 (capitolo 56300 parz.).
3. Per il completamento degli interventi di sistemazione del museo Beck Peccoz di Gressoney-Saint-Jean previsti dalla legge regionale 28 novembre 1996, n. 35, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 milioni annui per gli anni 1998 e 1999 (capitolo 66050).
Articolo 21 (Interventi nel settore del turismo e dello sport)
1. Per la realizzazione di infrastrutture sportive di interesse regionale, la Giunta è autorizzata a contrarre, con l'Istituto per il Credito Sportivo, entro i seguenti importi annui complessivi (capitoli 11165 entrate e 64821 spesa) che modificano, per gli anni 1998 e 1999, gli importi autorizzati dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale n. 48/1996:
- anno 1998, lire 1.000 milioni;
- anno 1999, lire 4.300 milioni;
- anno 2000, lire 1.000 milioni.
2. Per l'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 43,5 milioni per l'anno 1998, di lire 273,3 milioni per l'anno 1999, di lire 502,5 milioni per l'anno 2000 e di annue lire 538 milioni a decorrere dall'anno 2000 (capitoli 69300 parz. e 69320 parz.).
3. Per la concessione di contributi in conto capitale ai gestori di piste di sci per la realizzazione di infrastrutture destinate alla pratica agonistica di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 72, è autorizzata, per il triennio 1998/2000, la spesa annua di lire 1.200 milioni (capitolo 64645).
4. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 recante "Disciplina della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta" è autorizzata per il triennio 1998/2000 la spesa annua di lire 970 milioni (capitoli 64360, 64380, 64390 e 64440).
Articolo 22 (Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche)
1. La spesa per l'applicazione della legge regionale 28 marzo 1995, n. 9, recante "Incentivazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche in edifici a prevalente uso di civile abitazione", autorizzata in lire 500 milioni annue per gli anni 1998 e 1999 dall'articolo 22, comma 3, della legge regionale n. 48/1996 è rideterminata, per gli anni 1998, 1999 e 2000, in annue lire 400 milioni (capitolo 48950).
2. L'applicazione della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 44, recante "Concessione di contributi regionali per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano" è prorogata all'anno 2000; la residua autorizzazione di spesa di lire 2.646,6 milioni è rideterminata in lire 4.461 milioni, di cui 1.461 milioni per l'anno 1998 e annue lire 1.500 milioni per gli anni 1999 e 2000 (capitolo 33751).
3. La spesa di lire 1.600 milioni per gli anni 1998 e 1999 per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1, recante "Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei", autorizzata dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della medesima legge, è rideterminata in lire 300 milioni per l'anno 1998 e in lire 500 milioni annui per gli anni 1999 e 2000 (capitolo 48820).
Articolo 23 (Rifinanziamento e proroga ad integrazione di alcune norme regionali di spesa)
1. L'autorizzazione di spesa di annue lire 800 milioni per il biennio 1998-1999, recata dall'articolo 22, della legge regionale n. 48/1996, per l'ulteriore applicazione della legge regionale 28 luglio 1992, n. 37, concernente la costituzione dell'anagrafe regionale delle persone fisiche e giuridiche, è rideterminata in lire 662 milioni per l'anno 1998, in lire 380 milioni per l'anno 1999 ed estesa all'anno 2000, per lire 340 milioni (capitolo 21880 parz.).
2. L'autorizzazione di spesa di 12.300 milioni per il biennio 1998/99, recata dall'articolo 22, comma 2, della legge regionale n. 48/1996, per l'applicazione della legge regionale 6 novembre 1991, n. 66, concernente lavori di ammodernamento e di sistemazione della strada dell'Envers, è rideterminata, per il triennio 1998/2000, in lire 21.690 milioni, di cui lire 4.960 milioni per l'anno 1998, lire 6.730 milioni per l'anno 1999 e lire 8.470 milioni per l'anno 2000 (capitolo 51490).
3. La spesa residua di lire 56.360 milioni, autorizzata per l'anno 1998 per l'applicazione della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4 recante interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area industriale Cogne di Aosta, recata dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 48/1996, è parzialmente trasferita, per lire 5.000 milioni, all'anno 1999 (capitolo 46970).
4. La quota di partecipazione al fondo sociale regionale per l'emarginazione abitativa di cui all'articolo 51 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39, è determinata in annue lire 80 milioni per il triennio 1998/2000 (capitolo 61230).
5. Per la concessione ad Enti pubblici di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla legge regionale 4 settembre 1995, n. 42, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1998 e annue lire 4.000 milioni per gli anni 1999 e 2000 (capitolo 58700).
Articolo 24 (Modifica della misura di sanzioni amministrative previste da alcune leggi regionali)
1. Le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 31 marzo 1977, n. 16, recante "Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore" e dalla legge regionale 31 marzo 1977, n. 17, recante "Protezione della flora alpina", di importo inferiore a lire 10.000, sono elevate a lire 12.000. Le altre sanzioni amministrative, di importo eguale o superiore a lire 10.000, sono moltiplicate per due.
2. Le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 22 luglio 1980, n. 34, portante "Disciplina delle attività di ricezione turistica all'aperto", sono moltiplicate per tre, ad eccezione della sanzione amministrativa prevista in misura fissa dall'articolo 14, comma 2, lett. h), (sosta al di fuori delle aree disciplinate dalla legge), che è elevata a lire 150.000.
3. Le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 15, portante "Norme per la disciplina dell'estrazione di minerali e fossili", sono moltiplicate per due nel minimo e nel massimo edittali.
4. Le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 22 aprile 1985, n. 17, portante "Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione", sono moltiplicate per due nel minimo e nel massimo edittali.
Articolo 25 (Sospensione e revoca di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)
1. L'autorizzazione di spesa di lire 40 milioni per l'anno 1998 per l'applicazione della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 79, recata dall'articolo 22, comma 4, della legge regionale n. 48/1996, è revocata (capitolo 32935).
2. L'autorizzazione della spesa annua di lire 400 milioni per gli anni 1998 e 1999 per la sottoscrizione di titoli azionari di società e funiviarie locali di cui alla legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, recata dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 48/1996, è revocata.
Articolo 26 (Abrogazioni)
1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1991, n. 7, recante "Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e percorsi attrezzati" è abrogato.
Articolo 27 (Disposizioni finanziarie)
1. Ai maggiori oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, ammontanti a complessive lire 866.145.500.000 nel triennio 1998/2000, di cui lire 583.552.500.000 nell'anno 1998, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1998/2000, stato di previsione della parte Entrata, nel rispetto delle destinazioni indicate dallo stato di previsione pluriennale della parte Spesa.
2. Alla copertura dell'onere di lire 13.000 milioni a carico del bilancio 2001 derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 17, comma 5 e 20, comma 2 si provvede in sede di predisposizione del bilancio pluriennale 1999/2001.
Articolo 28 (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegati A e B
(...omissis...)
Presidente Si passa all'esame del disegno di legge n. 261, legge finanziaria.
Prima di passare all'esame dell'articolato, era stato presentato un ordine del giorno a firma di Tibaldi. L'ordine del giorno è stato distribuito.
Ordine del giorno Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta
premesso
che il Governo ha stabilito che dal 1° gennaio 1998 entrerà in vigore l'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
che questo tributo avrebbe dovuto essere un provvedimento innovativo e semplificatorio dell'attuale sistema vigente, tendente altresì ad alleggerire la pressione fiscale nel nostro Paese;
che questo tributo, al di là della denominazione, non ha nulla di regionale e costituisce una pesante imposizione fiscale destinata a penalizzare soprattutto le attività autonome, i piccoli imprenditori, gli artigiani e i commercianti, ovvero il tessuto economico portante;
che questo tributo, la cui fissazione dell'aliquota e la cui riscossione sono di esclusiva competenza statale, è quanto di più anti-federalista possa esistere, se per federalismo s'intende massima autonomia e responsabilizzazione delle Regioni e degli enti locali;
esprime
la più ferma contrarietà all'adozione di questa nuova tassa, chiaro segnale di un'involuzione politica e istituzionale in atto, che non mira affatto al raggiungimento dell'obiettivo federalista;
invita
il Presidente della Giunta regionale e i Parlamentari valdostani a rappresentare il proprio dissenso al Governo e ad adoperarsi affinché iniziative di questo tipo non trovino applicazione in alcuna regione, in quanto lesive della dignità politica e finanziaria delle medesime.
F.to: Tibaldi
Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (Ind) Come avevo già avuto occasione di anticipare durante l'intervento generale, quest'ordine del giorno mira a porre l'attenzione su una iniziativa del Governo italiano, che è l'introduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, la quale oltre ad avere funzione sostitutiva e semplificatoria nel quadro fiscale e normativo nazionale, in quanto vengono soppresse 5-6 imposte tra le quali quella relativa alle contribuzioni sanitarie, ha una strutturazione che è fortemente penalizzante nei confronti di determinate categorie produttive.
Ma - e secondo me questo è l'aspetto determinante che deve tenere in considerazione questo Consiglio - è lesiva di quei principi federalisti che lo stesso "Governo Prodi" quando si è insediato aveva detto di voler portare avanti con particolare attenzione e sensibilità.
Mi pare di aver raccolto intorno a questo argomento una forma di sensibilità comune da parte di altri consiglieri anche di maggioranza, quindi questo documento, che è aperto a tutte le modificazioni che si volessero proporre ed è assolutamente emendabile, tende innanzitutto ad esprimere una ferma contrapposizione o preoccupazione nei confronti di questa iniziativa di carattere fiscale, che come è scritto è un chiaro segnale di involuzione politica e istituzionale in atto, e poi ad attivare le massime autorità regionali, il Presidente della Giunta da una parte e i Parlamentari dall'altra, affinché iniziative di questo genere non trovino facilmente terreno nel nostro sistema, un sistema che dovrebbe essere ridisegnato secondo quei principi federalisti che all'interno di quest'aula sono stati sempre ampiamente condivisi.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Perrin Joseph César.
Perrin G.C. (UV) Tous les collègues se souviennent que, lorsque nous avons débattu en ce Conseil le problème posé par la Commission bicamérale, on avait mis l'accent aussi sur le problème du fédéralisme fiscal, et si d'un côté au début la transformation des différentes impôts IRPEF, IRPEG, et cetera, dans une autre qui les englobait, l'IRAP, pouvait faire croire qu'on allait vers une régionalisation de la faculté impositive et donc un rapprochement au fédéralisme fiscal ainsi que nous l'entendions, au fur et à mesure que l'IRAP a pris forme, elle a démontré d'être autre chose et donc bien loin de ce que ce Conseil même s'attendait. Donc nous convenons avec le Conseiller Tibaldi qu'il s'agit d'un problème que l'on doit affronter et les forces de la majorité conviennent aussi que ce Conseil doive prendre position.
Nous n'avons pas pu présenter pour une raison technique une contre-proposition que cependant nous avons; nous voudrions la pouvoir soumettre à l'attention du Conseiller Tibaldi et des autres conseillers et pour cela je demande une petite suspension pour voir s'il y a un accord sur un document commun.
Président Une petite suspension est accordée.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 17,17 alle ore 17,23.
Presidente Riprendono i lavori del Consiglio. È stata raggiunta un'intesa su un testo che verrà distribuito...
(interruzione del Consigliere Tibaldi, fuori microfono)
... è una soddisfazione, Consigliere Tibaldi, che lo spirito del suo ordine del giorno sia stato preso in considerazione.
Il testo vi verrà distribuito; in sintesi, riprende le considerazioni che erano state fatte sull'IRAP, le preoccupazioni dell'istituzione di questa imposta. Credo che si possa mettere in votazione.
Ordine del giorno Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Premesso che il Governo ha stabilito che dal 1° gennaio 1998 entrerà in vigore l'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
Considerato che questo tributo dovrebbe rappresentare un provvedimento innovativo, di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti dei contribuenti e tendere all'alleggerimento del prelievo complessivo che grava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore;
Considerato altresì che l'introduzione dell'IRAP avrebbe dovuto ispirarsi, nell'intenzione del legislatore parlamentare, al principio della valorizzazione dell'autonomia politico-finanziaria degli enti territoriali, e ciò nel senso di dare prima concretizzazione all'obiettivo del federalismo fiscale;
Atteso che questo tributo, così come definito nell'ambito della bozza di decreto legislativo di attuazione delle deleghe previste dalla legge n. 662/96, potrebbe comportare un ulteriore appesantimento dell'imposizione fiscale per le attività autonome, i piccoli imprenditori, gli artigiani e i commercianti;
Atteso, inoltre, che il medesimo tributo - non possedendo sufficienti elementi di discrezionalità nella sua applicazione, sia sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti passivi di imposta, sia nella definizione delle basi imponibili che della manovrabilità delle aliquote - sembra rispondere più ad esigenze statali di decentramento del prelievo fiscale, che a dare contenuto al principio di autonomia impositiva delle Regioni e alla concretizzazione del federalismo fiscale;
Esprime
la più seria preoccupazione in ordine all'istituzione della nuova imposta (IRAP), che non risponde concretamente all'obiettivo dell'alleggerimento della pressione tributaria, né può in alcun modo rappresentare un primo e decisivo passo verso il federalismo fiscale, riservando alle Regioni facoltà inattuabili perché irrazionali e contraddittorie con le scelte di semplificazione.
Invita il Presidente della Giunta regionale e i Parlamentari valdostani a rappresentare al Governo le preoccupazioni della Regione Autonoma Valle d'Aosta e ad adoperarsi - nelle sedi opportune e in stretta collaborazione con gli altri enti territoriali - affinché sia dato concreto avvio alla realizzazione del federalismo fiscale e sia garantita la valorizzazione dell'autonomia politica e finanziaria delle Regioni e Province Autonome.
F.to: Tibaldi - Perrin G.C. - Ferraris - Florio - Piccolo - Chiarello - Linty - Dujany
I consiglieri sono invitati ad esprimere il loro voto:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Si passa all'esame dell'articolato.
Pongo in votazione l'articolo 1:
Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 20
Contrari: 9
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 20
Contrari: 10
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 20
Contrari: 10
Presidente All'articolo 4 c'è un emendamento aggiuntivo, il comma 5, della II Commissione, con una correzione là dove si parla di 200mila azioni anziché 200 azioni, come scritto nell'emendamento. Ne do lettura:
Emendamento "5. L'articolo 8 della legge regionale 16/1982, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1994, n. 16, è così modificato:
Articolo 8
(Capitale sociale)
1. Il capitale sociale della Finaosta è fissato in lire 200.000.000.000, suddiviso in 200 azioni di valore nominale unitario di lire 1.000.000, da sottoscrivere nei tempi e con le modalità stabilite dall'assemblea straordinaria dei soci".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo così emendato:
Articolo 4 (Partecipazioni azionarie e conferimenti)
1. La spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1998 per il rifinanziamento del fondo di rotazione per opere di miglioramento fondiario in agricoltura, autorizzata dall'articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 è trasferita all'anno 1999 per lire 2.000 milioni e all'anno 2000 per lire 3.000 milioni (capitolo 41490).
2. La disponibilità esistente al 31 dicembre 1997 presso la finanziaria regionale Finaosta S.p.A., sul fondo di rotazione di cui al capo IV (provvidenze per l'agricoltura) della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 "Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta" è trasferita al netto delle eventuali commissioni maturate a tale data, sul fondo di rotazione costituito presso la stessa Finaosta S.p.A. per le finalità di cui alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 "Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura".
3. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, è autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 27.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni per l'ulteriore sottoscrizione di quote di capitale sociale della "Autoporto Valle d'Aosta S.p.A." (capitolo 35620 parz.).
4. In relazione ai risultati di gestione dell'esercizio 1996/1997 è autorizzato il conferimento di un finanziamento straordinario di lire 12.120 milioni (capitolo 64927) alla Gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent di cui alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent).
5. L'articolo 8 della legge regionale 16/1982, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1994, n. 16, è così modificato:
"Articolo 8
(Capitale sociale)
1. Il capitale sociale della Finaosta è fissato in lire 200.000.000.000, suddiviso in 200.000 azioni di valore nominale unitario di lire 1.000.000, da sottoscrivere nei tempi e con le modalità stabilite dall'assemblea straordinaria dei soci".
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 20
Contrari: 10
Presidente All'articolo 5 c'è l'emendamento del Consigliere Dujany e altri, di cui do lettura:
Emendamento Comma 10:
"A decorrere dalla piena attuazione dei fondi di cui alla legge regionale 22/97, ferme restando le posizioni individuali acquisite a tale data, sono abrogati gli articoli 189 e 213 della legge regionale 28 luglio 1956 n. 3; a decorrere dal 1° gennaio 1998 cessa di applicarsi al personale della Casa da gioco di Saint-Vincent il disposto di cui all'articolo 21 della deliberazione consiliare n. 335 del 24 novembre 1967".
Comma 11: abrogato
Presidente Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Viérin Dino.
Viérin D. (UV) Nous ne pouvons pas accepter cet amendement, parce que premièrement nous sommes dans l'obligation de mettre fin aux modalités actuelles de paiement de cette indemnité. Nous avons longtemps analysé ce fait avec les organisations syndicales et nous sommes tous arrivés à la même conclusion: il s'agit d'une mesure qui, aujourd'hui, ne correspond plus aux dispositions qui ont été édictées concernant les "liquidazioni". Donc nous sommes dans l'obligation d'y mettre fin, tout en essayant de sauvegarder pour le personnel les droits acquis. Nous devons y mettre fin au 31 décembre 1997.
La proposition qui a été formulée, elle, n'est pas déterminée parce que la date d'entrée en vigueur des fonds de prévoyance sur base territoriale régionale ne dépend pas de nous, et donc on continuerait à maintenir une mesure, tout en sachant qu'elle est contraire aux dispositions actuelles.
De plus, l'amendement a une contradiction parce qu'il est prévu que pour le personnel de l'Administration régionale la date soit reportée à l'entrée en vigueur des fonds, tandis que pour le personnel de la maison de jeu à partir du premier janvier 98. Il y aurait donc contradiction parce qu'on aurait des mesures différentes qui s'appliqueraient au même personnel.
Avec les organisations syndicales nous étudions actuellement la possibilité d'un passage direct au fonds régional, nous avons demandé une rencontre avec la commission à Rome, parce que les termes de présentation d'une reconnaissance même à titre de régularisation sont déjà expirés. Mais c'est une des hypothèses. C'est l'hypothèse que nous privilégions en ce moment, parce qu'elle assurerait au personnel la possibilité de toucher ces indemnités sans devoir y renoncer même si ce n'est qu'en partie.
Dans le cas contraire il y aura la possibilité de transférer les positions individuelles au fonds qui est en train de se constituer. Donc nous ne pouvons accepter cet amendement, parce qu'il va contre une logique et contre une décision qui a été concertée. Je demanderais à M. Dujany de bien vouloir le retirer, parce que dans le cas contraire nous nous abstiendrons sur cet amendement.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Dujany.
Dujany (Aut) Se capisco bene, c'è un assenso di sostanza sull'emendamento proposto, ma sussiste la difficoltà di individuare una data precisa entro la quale far cessare la validità del vecchio istituto.
Noi manteniamo questo emendamento, perché l'applicazione concreta del fondo pensionistico integrativo non può che dipendere dal Governo regionale, che può benissimo mandarlo in applicazione entro fine anno e quindi far coincidere i due momenti per quelle che sono le mie conoscenze.
Presidente Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Viérin Dino.
Viérin D. (UV) Pour apporter des précisions. La mise en application du fonds de prévoyance ne dépend pas d'une volonté du Gouvernement, de l'Administration régionale ou de ceux qui ont signé cet accord, mais elle dépend des conditions, de la reconnaissance qui sera donnée par la commission à Rome. Le statut doit être approuvé et il faut qu'il y ait un avis favorable quant aux conditions qui sont établies pour son fonctionnement.
Il est vrai, cette Assemblée a voté la loi régionale portant création des fonds, mais leur mise en application ne dépend pas uniquement de cette volonté, tant il est vrai que la Région Trentin-Tyrol du Sud, qui a été la première à voter une loi qui va dans cette direction, n'a pas encore les fonds en activité parce qu'il n'y a pas eu de la part de la commission l'avis favorable sur les propositions formulées.
Deuxième chose. Il n'y a pas accord sur le fondement de ce qui a été proposé, parce qu'il nous est impossible de reporter cette date. Nous devons obligatoirement arrêter au 31 décembre 1997 et essayer ensuite de transformer ce qui existe actuellement et le fonds est l'objectif que nous nous sommes posé, mais au 31 décembre 1997 il faut interrompre ces dispositions qui avaient été introduites en 56. Dans le cas contraire ces sommes seraient assujetties aux cotisations et à l'imposition fiscale.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Dujany ed altri:
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 7
Astenuti: 24 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Chiarello, Ferraris, Florio, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Squarzino Secondina, Stévenin, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 22
Contrari: 9
Presidente All'articolo 6 c'è un emendamento aggiuntivo, il comma 5, della II Commissione, di cui do lettura:
Emendamento "5. Per l'anno 1998, l'ammontare dei trasferimenti agli enti locali, di cui al comma 1, sarà aumentato della quota dell'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio 1997 derivante dalle economie realizzate nell'esercizio stesso sullo stanziamento dei capitoli ricompresi nel settore 2.1.1.02. del bilancio (finanza locale - trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione)."
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo così emendato:
Articolo 6 (Determinazione delle risorse da destinare al settore della Finanza locale)
1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, per l'anno 1998, agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 "Interventi regionali in materia di finanza locale" nell'importo di lire 289.963 milioni, così ripartito tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5 della medesima legge:
a) Trasferimenti finanziari agli Enti locali senza vincolo di destinazione lire 144.981 milioni (capitoli 20501 e 20745);
b) Interventi per programmi di investimento lire 57.993 milioni, da utilizzarsi, quanto a lire 54.032 milioni, per il completamento dei programmi del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO) di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni e il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FOSPI) di cui al capo II della legge regionale n. 48/1995 (programma 2.1.1.03) e quanto a lire 3.961 milioni per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (capitolo 33755);
c) Trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione per gli interventi di cui all'articolo 25, comma 3, della predetta legge n. 48/1995, lire 86.989 milioni ripartiti ed autorizzati a norma dell'articolo 27 della medesima legge per i singoli interventi e nelle misure indicate nell'allegato B alla presente legge.
2. Per l'anno 1998, in deroga al disposto di cui all'articolo 11, comma 3 e articolo 13, comma 2 della legge regionale n. 48/1995, le risorse finanziarie senza vincolo di destinazione di cui al comma 1, lettera a, sono destinate nella misura dell'83 per cento al finanziamento dei comuni (capitolo 20501) e per il 17 per cento al finanziamento delle Comunità Montane (capitolo 20745).
3. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 48/1995 è sostituito dal presente:
"1. Le spese di investimento dei comuni, con esclusione di quelle finanziate con mutui e trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, non possono essere inferiori al dieci per cento delle entrate di cui ai Titoli I, II, limitatamente alle entrate senza vincolo settoriale di destinazione, e III del bilancio di previsione."
4. A decorrere dal 1998 il gettito ICI di riferimento da considerare nella formula per la determinazione dei trasferimenti finanziari ai comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 48/1995, riportata nell'allegato A alla medesima legge, resta fissato al gettito ICI di ciascun Comune nell'anno 1996, ragguagliato all'aliquota del 4 per mille.
5. Per l'anno 1998, l'ammontare dei trasferimenti agli enti locali, di cui al comma 1, sarà aumentato della quota dell'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio 1997 derivante dalle economie realizzate nell'esercizio stesso sullo stanziamento dei capitoli ricompresi nel settore 2.1.1.02. del bilancio (finanza locale - trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione).
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 22
Contrari: 9
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7:
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 22
Contrari: 9
Presidente All'articolo 8 c'è una piccola modifica, al comma 1, là dove si dice "anno 1999" invece di "35.292 milioni" sono "31.292 milioni".
Pongo in votazione l'articolo 8:
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 22
Contrari: 9
Presidente Pongo in votazione l'articolo 9:
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 22
Contrari: 9
Presidente Pongo in votazione l'articolo 10:
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 22
Contrari: 9
Presidente Pongo in votazione l'articolo 11:
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 22
Contrari: 9
Presidente Pongo in votazione l'articolo 12:
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 22
Contrari: 9
Presidente All'articolo 13 c'è un emendamento aggiuntivo, il comma 2, della II Commissione, di cui do lettura:
Emendamento "2. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 1997, n. 24, è sostituito dal seguente:
4. È autorizzata la spesa di lire 35.000 milioni per la copertura del disavanzo di gestione registrato dall'USL negli esercizi finanziari 1994 e 1995 (capitolo 59925)".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 13 così nel testo emendato:
Articolo 13 (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente)
1. La spesa sanitaria regionale di parte corrente è determinata, per l'anno 1998, in lire 226.380 milioni, di cui:
a) Trasferimenti all'USL per il finanziamento delle spese correnti, lire 215.000 milioni quale "quota indistinta" (capitolo 59900);
b) Trasferimenti all'USL per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive, lire 3.500 milioni (capitolo 59980);
c) Trasferimenti per la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario, lire 450 milioni (capitolo 62020);
d) Trasferimento all'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente di cui alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41, quale finanziamento annuale per spese di funzionamento in deroga alle modalità fissate dall'articolo 23, comma 1, lettera a) della medesima legge n. 41/95 per la sua determinazione, lire 5.000 milioni (capitolo 67380);
e) Interventi diretti della Regione lire 2.430 milioni (capitolo 59920).
2. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 1997, n. 24, è sostituito dal seguente:
4. È autorizzata la spesa di lire 35.000 milioni per la copertura del disavanzo di gestione registrato dall'USL negli esercizi finanziari 1994 e 1995 (capitolo 59925).
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 22
Contrari: 9
Presidente Sull'articolo 14 ha chiesto la parola il Consigliere Squarzino Secondina.
Squarzino (VA) Questo articolo è la continuazione dell'ordine del giorno che era stato votato da questo Consiglio a conclusione della discussione sulla petizione per il nuovo ospedale, ordine del giorno che fra l'altro non avevamo votato.
Credo che questo articolo non impedisca la costruzione di un nuovo ospedale; sono convinta che il nuovo ospedale si farà e si farà intanto se c'è la volontà politica, ma si farà perché sarà necessario farlo. Mancano ancora più di 100 posti letto e nonostante tutti i soldi che sono stati stanziati nella prima fase e nella seconda fase dei lavori di ristrutturazione, non abbiamo dato i posti letto di cui questa Regione ha bisogno.
Abbiamo speso solo per viale Ginevra, fra la prima e la seconda fase, una cifra di quasi 90 miliardi (24 nella prima fase e 65 nella seconda fase, previsti) senza che con questo ci sia un posto letto in più in viale Ginevra, quindi sarà fatto il nuovo ospedale. Non solo, ma si farà il nuovo ospedale perché la ristrutturazione prevista ha dei tempi così lunghi, proprio nel momento in cui si fanno, che prima che siano finiti tutti i lavori iniziati, previsti o che devono ancora essere messi in cantiere, bisognerà ricominciare di nuovo da capo perché è una struttura obsoleta, una struttura che ha bisogno di continue ristrutturazioni. Si capirà allora che i costi della ristrutturazione sono tanto alti, molto più alti di quelli previsti nello stesso studio dell'agenzia sanitaria, in cui si prevedevano circa 50 miliardi per la ristrutturazione per il doppio dei lavori che qui sono indicati. Questo per dire che il prevedere opere di ristrutturazione ospedaliera non significa assolutamente dire no al nuovo ospedale.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Vicquéry.
Vicquéry (UV) Non avevo intenzione di rispondere, ma di fronte a delle inesattezze così macroscopiche devo per forza riportare ai termini giusti la questione.
Non mancano 100 posti letto in Valle d'Aosta. Mancano 118 posti letto di riabilitazione che poi devono essere compensati con i posti letto dei post-acuti. Questo è un dato di fatto, perché 5,5 per mille abitanti non significa più la mancanza di più di 100 posti letto. Almeno su questo il Consigliere Squarzino dovrebbe concordare.
Non è vero che ci sono 90 miliardi investiti su viale Ginevra, perché i 30 miliardi del primo triennio e i 60 miliardi del secondo triennio non sono tutti investiti sul primo e secondo triennio perché c'è una grossa percentuale di interventi extra-ospedalieri.
La Giunta regionale sta portando avanti tutte le decisioni assunte dall'ottobre 1993, la prima delle quali riguardava la ristrutturazione della Psichiatria di viale Ginevra, con una linea di assoluta correttezza.
Terza inesattezza: i costi di ristrutturazione sono tutti da ridiscutere perché se andiamo a raffrontare i costi di ristrutturazione della Valle d'Aosta con i costi di costruzione dell'Ospedale di Bolzano, che la V Commissione ha visitato, si può constatare che a Bolzano i costi per la costruzione del nuovo sono pari a 1,1 miliardi per posto letto. Se calcoliamo per 600 posti letto, secondo quella che è l'interpretazione dei fautori del nuovo ospedale, possiamo constatare quanto costerebbe la costruzione del nuovo in sé stesso, senza calcolare le infrastrutture esterne.
Era solo per correggere queste tre inesattezze. Sul resto mi pare che l'affermazione del Consigliere Squarzino quando dice che la sua posizione, comunque vada il risultato del gruppo di lavoro che è stato istituito, è per la costruzione del nuovo ospedale, sta a dimostrare quanto il Consigliere Squarzino tenga in conto le risultanze tecniche che verranno predisposte. Questo la dice lunga sull'approccio che ognuno di noi ha nei confronti di questo problema.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 14:
Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 21
Contrari: 10
Astenuti: 1 (Squarzino)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 15:
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 22
Contrari: 11
Presidente Pongo in votazione l'articolo 16:
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 22
Contrari: 11
Presidente Pongo in votazione l'articolo 17:
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 22
Contrari: 11
Presidente Pongo in votazione l'articolo 18:
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 22
Contrari: 11
Presidente Pongo in votazione l'articolo 19:
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 22
Contrari: 11
Presidente Pongo in votazione l'articolo 20:
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 22
Contrari: 11
Presidente Pongo in votazione l'articolo 21:
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 22
Contrari: 11
Presidente Pongo in votazione l'articolo 22:
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 22
Contrari: 11
Presidente Pongo in votazione l'articolo 23:
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 22
Contrari: 11
Presidente Pongo in votazione l'articolo 24:
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 22
Contrari: 11
Presidente Pongo in votazione l'articolo 25:
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 22
Contrari: 11
Presidente Pongo in votazione l'articolo 26:
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 22
Contrari: 11
Presidente Pongo in votazione l'articolo 27:
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 22
Contrari: 11
Presidente Pongo in votazione l'articolo 28:
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 22
Contrari: 11
Presidente Pongo in votazione l'allegato A:
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 22
Contrari: 11
Presidente Pongo in votazione l'allegato B:
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 22
Contrari: 11
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Presenti: 34
Votanti e favorevoli: 22
Contrari: 12
Il Consiglio approva