Oggetto del Consiglio n. 2703 del 23 luglio 1997 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1997
OGGETTO N. 2703/X Non accoglimento della domanda 24 maggio 1988 della ditta Aymonod Giovanni e Dherin Roberto, per subconcessione di derivazione d'acqua dal canale "Rû de Saint-Vincent o della Pianura", che a sua volta deriva le acque dal torrente Marmore, in Comune di Châtillon, ad uso idroelettrico.
Deliberazione Il Consiglio
Premesso che:
- con domanda in data 24 maggio 1988 corredata da progetto a firma p.i. Lorenzo Rezzaro, la ditta Aymonod Giovanni e Dherin Roberto, ha chiesto all'Amministrazione regionale la subconcessione di derivare dal canale "Rû de Saint-Vincent o canale della Pianura", che a sua volta deriva le acque dal torrente Marmore, in comune di Châtillon, moduli max. 9,00 e medi 4,50 di acqua per produrre, sul salto di metri. 17,00, la potenza nominale media di Kw. 75;
- la domanda prevede la ristrutturazione di un impianto ad acqua fluente, ormai disattivato da diversi decenni, ubicato in sponda sinistra del canale di Saint-Vincent, in località Verdettaz del comune di Châtillon e le opere esistenti, costituite da una paratoia di derivazione, vasca di carico, condotta forzata ed edificio di produzione, sono state costruite in parte direttamente sul canale irriguo ed in parte nelle immediate vicinanze;
- in data 1° luglio 1987 i manufatti sono stati acquistati dai richiedenti la subconcessione, dall'ENEL che, per evitare gravosi ed inutili oneri derivanti dalla coutenza del canale della Pianura o di Saint-Vincent (del tutto nominale, in quanto l'impianto era dismesso da parecchio tempo), aveva provveduto a rinunciare al diritto di derivazione dell'acqua fin dal 1968;
- esaminati gli elaborati di progetto, i funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque segnalavano verbalmente alla ditta l'opportunità di contattare i responsabili del Rû de Saint-Vincent, al fine di stipulare una convenzione per la regolamentazione dell'uso comune dell'acqua e delle opere, in quanto la derivazione era prevista non alla presa, bensì lungo il canale di adduzione e distribuzione dell'acqua in concessione agli utenti del canale di Saint-Vincent;
- la ditta Aymonod e Dherin faceva rilevare che il Consorzio non aveva un consiglio direttivo, ma era gestito direttamente dagli utenti, per cui era difficile trovare un referente ma che, comunque, avrebbe fatto il possibile per individuare i responsabili dell'amministrazione del Consorzio;
- in pendenza della definizione degli accordi, l'Amministrazione regionale, nell'interesse della ditta, ha dato corso all'istruttoria della pratica.
Tenuto presente che:
- il Magistrato per il Po di Parma, con nota prot. n. 15147 in data 12 dicembre 1988, ha rilasciato il proprio nullaosta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;
- l'ENEL - Compartimento di Torino, con nota prot. SOR in data 13 gennaio 1989, ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 342/1965, ha fatto presente di non avere alcuna osservazione da formulare circa la domanda sopraddistinta;
- l'avviso di presentazione della domanda 24 maggio 1988 della ditta Aymonod e Dherin è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 29 in data 16 novembre 1991 e riprodotto nel n. 289 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 10 dicembre 1991 senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;
- con ordinanza n. 152 in data 25 febbraio 1992 dell'Assessore ai Lavori Pubblici è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 16 marzo 1992 a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;
- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Châtillon e copia della medesima è stata inviata al Consorzio per la Tutela, l'Incremento e l'Esercizio della Pesca in Valle d'Aosta; al Magistrato per il Po di Parma; al Ministero dei LL.PP.; alla Sezione Idrografica del Po di Torino; all'Associazione d'Irrigazione Est-Sesia di Novara; all'Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia di Vercelli; all'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, Servizio S.I.D.S.; all'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, Servizio Forestazione; all'Assessorato dell'Ambiente, Servizio Tutela dell'Ambiente; alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino; all'E.N.E.L. - Compartimento di Torino; all'Assessorato del Turismo, Sport e Beni Culturali Ufficio Sovraintendenza; all'Assessorato dell'Industria e Commercio, Servizio Energia ed alla ditta Aymonod e Dherin.
- la pubblicazione presso il Comune di Châtillon, come risulta dal referto in calce all'ordinanza è avvenuta regolarmente ed ha dato luogo alla presentazione, da parte delle associazioni irrigue Est-Sesia di Novara ed Ovest-Sesia di Vercelli di due esposti con i quali, a salvaguardia delle dotazioni idriche del Naviglio d'Ivrea, del Canale Depretis e del Canale Farini, chiedono che nel disciplinare di subconcessione vengano inserite le seguenti prescrizioni:
a) nell'impianto di cui trattasi non si potranno realizzare bacini d'invaso;
b) il manufatto di derivazione dovrà essere dotato di apposito edificio idoneo alla misura della portata assentita;
c) le manovre di invaso e di svaso del canale di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua pubblica.
È inoltre pervenuta la nota datata 2 aprile 1992 del sig. Page Clemente, presidente del Consorzio di Miglioramento Fondiario "Rû Courtaud" di Saint-Vincent, il quale, premesso che: a) il consorzio usufruisce della concessione di derivazione d'acqua dal torrente Marmore, riconosciuta con D.M. 27 febbraio 1931 n. 10077 ai comuni di Saint-Vincent e Châtillon; b) il medesimo consorzio ha realizzato le opere di derivazione e presa dal suddetto torrente, con la costruzione del canale di Saint-Vincent; c) per principio assolutamente pacifico, le opere e gli impianti costruiti dal concessionario, secondo lo scopo per il quale l'utenza è stata richiesta, sono di proprietà del concessionario medesimo; considerato che: a) per l'articolo 47 comma 1 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, si può, sentiti gli organi competenti, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la coesistenza ed il compenso che il nuovo utente deve corrispondere al proprietario; b) dall'Ordinanza d'istruttoria n. 152 del 25 febbraio 1992 dell'Assessore ai LL.PP., non risulta essere stata neppure tenuta in conto la proprietà delle opere di canalizzazione, presa e derivazione da parte del consorzio Rû Courtaud; c) non risultano le ragioni tecniche ed economiche tali da rendere necessario avvalersi dell'utenza preesistente, indicate dalla norma, quali presupposti per il rilascio della nuova concessione, né infine risulta acquisito il prescritto parere e disposto il compenso. Peraltro, la subconcessione, in quanto incide su rapporto di concessione principale, si qualifica come atto di natura eccezionale che non può risolversi nel vantaggio di una nuova utenza a svantaggio di altra, tanto più quando la nuova utenza non sembra rispondere alle esigenze di preminente interesse pubblico. Tutto ciò premesso e considerato, il Consorzio di Miglioramento Fondiario Rû Courtaud di Saint-Vincent, si oppone al rilascio della richiesta concessione, perché carente dei necessari presupposti.
Considerato che, in merito alle osservazioni formulate dalle Associazioni Irrigue Est-Sesia ed Ovest-Sesia, non sono da temere turbamenti al regime idraulico del corso d'acqua pubblico, in quanto sia l'opera di presa che quella di restituzione verrebbero ubicate direttamente sul canale irriguo con l'utilizzazione delle acque fluenti nel medesimo, senza la creazione di bacini di invaso o di accumulo e con la vasca di carico di dimensioni modeste e con la semplice funzione di regolazione della portata.
Rilevato, in merito all'opposizione del Consorzio di Miglioramento Fondiario Rû Courtaud, che la portata che la ditta Aymonod e Dherin intende derivare è quella già assentita al canale irriguo e che non sarebbe possibile derivare un maggior quantitativo d'acqua, corrispondente alla somma dei moduli in concessione al consorzio più quelli richiesti dalla ditta, direttamente dalla presa sul torrente Marmore, in quanto la derivazione avviene in un bacino residuo in cui vi è carenza d'acqua e comunque non in grado di soddisfare la richiesta di un maggior prelievo oltre quello regolarmente assentito. Inoltre, da sopralluoghi effettuati lungo il percorso del canale, è stata accertata l'esistenza, a monte della Verdettaz, di almeno una decina di derivazioni secondarie che, quando sono in esercizio, diminuiscono notevolmente la portata disponibile alla presa dell'impianto idroelettrico, con conseguente calo della producibilità del medesimo, rispetto a quella prevista in progetto. Il Canale della Pianura o di Saint-Vincent non fa parte del Demanio della Regione o dello Stato. In effetti, anche le manutenzioni sul medesimo canale non sono mai state eseguite né dall'Amministrazione regionale né tanto meno dallo Stato. La sua utilizzazione, quindi, da parte di un soggetto diverso da quello che ne ha l'utenza regolarmente costituita, rimane subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del legittimo proprietario. Nel caso specifico, non è mai stato raggiunto un accordo tra le parti interessate (Consorzio di Miglioramento Fondiario Rû Courtaud da una parte e ditta Aymonod e Dherin dall'altra) per una pacifica coesistenza tra le utenze, nonostante i ripetuti solleciti ed il lasso di tempo trascorso.
Visto altresì che la visita locale d'istruttoria è regolarmente avvenuta l'8 maggio 1992 ed alla medesima, oltre ai funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, sono intervenuti i signori: geom. Fabio Dal Molin, dell'Assessorato Agricoltura e Forestazione, servizio S.I.D.S., Clemente Page, Leandro Obert ed Arduino Charrière, in rappresentanza del CMF Rû Courtaud; Roberto Dherin e Giovanni Aymonod, titolari della domanda di subconcessione, assistiti dall'arch. Silvano Vesan, i quali hanno rinunciato ad effettuare il sopralluogo alle località interessate dalla derivazione, in quanto a tutti conosciute e rispondenti, di massima, alle rappresentazioni grafiche di progetto. I titolari della richiesta di subconcessione hanno preso atto delle osservazioni ed opposizioni presentate ed hanno chiesto un periodo di 120 giorni per risolvere la vertenza con il Consorzio, termine che è stato accettato e quindi assegnato.
Considerato che:
- entro il termine stabilito in sede di visita d'istruttoria non è pervenuta alcuna comunicazione in merito all'eventuale risoluzione della vertenza per cui il competente Ufficio Acque, visto il protrarsi delle trattative, sospendeva momentaneamente, nell'interesse delle parti, l'istruttoria sulla richiesta di subconcessione;
- con nota in data 5 aprile 1994 è stato rammentato alla ditta che era ampiamente trascorso il tempo assegnato per la presentazione delle controdeduzioni all'opposizione presentata ed è stato chiesto se le trattative con il consorzio hanno avuto ulteriore sviluppo;
- in data 9 maggio 1994 è pervenuta, per conoscenza, all'Ufficio Acque, la nota datata 2 maggio 1994 della ditta Aymonod e Dherin, indirizzata al sig. Page, presidente del CMF, nella quale i suddetti si dichiarano disponibili ad esaminare proposte alternative risultanti più vicine agli interessi ed alle necessità del consorzio, invitando, quindi, quest'ultimo a comunicare eventuali proposte o decisioni in merito;
- con nota in data 22 luglio 1994 è stato indetto un incontro tra le parti, fissato per il giorno 2 agosto 1994 presso l'Assessorato dei LL.PP., allo scopo di verificare la possibilità di un'amichevole definizione della vertenza, in quanto a tale data non erano pervenute ancora all'Ufficio Acque notizie in merito all'esito delle trattative;
- alla riunione sono intervenuti i sigg. Page Clemente, Déanoz Eraldo, Charrière Arduino e Nicoletta Alfonso, in rappresentanza del Consorzio, il sig. Morise Piero, tecnico nominato dal consorzio per la valutazione dei manufatti già realizzati, ed i funzionari dell'Ufficio Acque. I sigg. Aymonod e Dherin, poco prima dell'ora fissata per l'incontro, hanno comunicato telefonicamente che, per improvvisi e personali contrattempi, non potevano partecipare alla riunione, segnalando che avrebbero contattato i rappresentanti del Consorzio per fissare la data di un nuovo incontro. I rappresentanti del consorzio si sono dichiarati disponibili a trovare una soluzione idonea alla conclusione della vertenza in corso per l'utilizzazione delle opere comuni. In caso di mancato accordo, il consorzio ha dichiarato che presenterà la richiesta di utilizzazione a scopo idroelettrico delle acque che ha in concessione ad uso irriguo, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Al termine della riunione è stato redatto apposito verbale che, previa lettura, è stato sottoscritto dagli intervenuti;
- in data 20 gennaio 1995 è pervenuta, per conoscenza, all'Ufficio Acque, la nota datata 16 gennaio 1995 indirizzata al sig. Page, con la quale la ditta Aymonod e Dherin, in riferimento al colloquio svoltosi in data 12 gennaio 1995 presso la sede del Consorzio, ribadiva le sue proposte, consistenti in:
a) attuazione e gestione della centralina da parte della ditta Aymonod e Dherin, con cessione della produzione di energia al consorzio, al costo Kwh. pagato dall'ENEL agli autoproduttori e, in caso di vendita, diritto di prelazione da parte del Consorzio;
b) cessione dell'intera proprietà, consistente in struttura dell'immobile, concessioni varie ottenute e progettazioni delle opere, il tutto stimato in lire 150.000.000 (centocinquantamilioni);
- in data 20 luglio 1995 è pervenuta, all'Ufficio Acque, la nota datata 17 luglio 1995 del Consorzio di Miglioramento Fondiario Rû Courtaud, con la quale è stata avanzata una richiesta di utilizzazione, per produzione di energia elettrica delle acque del canale della Pianura o di Saint-Vincent, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, così come anticipato nel corso della riunione del 2 agosto 1994;
- in data 21 luglio 1995 è pervenuta, sempre all'Ufficio Acque, per conoscenza, la nota 17 luglio 1995 del Consorzio di Miglioramento Fondiario Rû Courtaud, indirizzata ai sigg. Aymonod e Dherin, con la quale viene fatto presente che il Consiglio Direttivo del Consorzio ha preso in esame le proposte avanzate nella nota 16 gennaio 1995 della ditta Aymonod e Dherin, ritenendo che le medesime non possono essere considerate apprezzabili e che la somma di lire 150.000.000 richiesta per la cessione dell'intera proprietà risulta esorbitante ed al di sopra di ogni pur generosa valutazione;
- in data 16 agosto 1995 è pervenuta, per conoscenza, all'Ufficio Acque, la nota datata 12 agosto 1995 indirizzata al Consorzio di Miglioramento Fondiario Rû Courtaud, con la quale la ditta Aymonod e Dherin, facendo seguito alla nota sopra menzionata del 17 luglio 1995, nell'intento di trovare una soluzione di soddisfazione per entrambe le parti alla vertenza in corso, chiede di venire a conoscenza di eventuali controproposte a quelle già a suo tempo avanzate dalla medesima;
- con nota in data 21 settembre 1995 inviata al Consorzio di Miglioramento Fondiario Rû Courtaud e, per conoscenza, ai sigg. Aymonod e Dherin, si è comunicato che, in attesa di conoscere l'esito di eventuali incontri tra le parti, viene sospeso l'esame della richiesta di autorizzazione ad utilizzare le acque del canale di Saint-Vincent ad uso idroelettrico, presentata ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 dal CMF Rû Courtaud in data 17 luglio 1995, specificando che, comunque, per avere corso, la medesima domanda dovrebbe essere integrata dagli elaborati tecnici dell'intervento che si intende realizzare;
- in data 4 gennaio 1996 è pervenuta, per conoscenza, all'Ufficio Acque, la nota dei sigg. Aymonod e Dherin, datata 27 dicembre 1995 ed indirizzata al Consorzio, con la quale, premesso che i medesimi acquistarono l'ex centralina idroelettrica della Verdettaz il 1° luglio 1987 (sulla quale non sussistevano condizioni di prelazione, dato che il Rû, non essendoci un consorzio, veniva gestito dal comune di Saint-Vincent, che, nella riunione consiliare del 27 dicembre 1967 aveva rinunciato alla subconcessione dell'acqua) per ristrutturarla, considerando che, da parte loro, avevano già proposto più possibilità per un accordo, mentre da parte del Consorzio è stata proposta solo la vendita dell'immobile con un'offerta iniqua, hanno ribadito la disponibilità ad una nuova valutazione, chiedendo che la volontà di risolvere la disputa sia, comunque, reciproca;
- con nota 5 aprile 1996 (pervenuta all'Ufficio Acque il 14 aprile 1996) i sigg. Aymonod e Dherin, elettivamente domiciliati, ai fini dell'istanza presentata, presso lo studio legale del dott. Proc. Alessandro Sciolla di Torino, dopo ampie premesse, hanno richiesto all'Amministrazione regionale la revoca della sospensione dell'istruttoria relativa alla domanda proposta dai deducenti in data 24 maggio 1988 e, per l'effetto, di proseguire la fase istruttoria, adottando ogni più opportuna declaratoria;
- in evasione alla nota sopra menzionata, l'Ufficio Acque dell'Assessorato dei LL.PP., con nota in data 6 maggio 1996, aveva fissato una riunione congiunta tra le parti interessate e l'Amministrazione regionale, per fare il punto della situazione sulla vertenza, per il giorno 17 maggio 1996, alla quale sono intervenuti i signori: Page Clemente, Obert Leandro, Déanoz Eraldo, Fosson Lino e Charrière Arduino, in rappresentanza del Consorzio di Miglioramento Fondiario Rû Courtaud, Aymonod Giovanni e Dherin Roberto, contitolari della richiesta di subconcessione, assistiti dal dott. Proc. Alessandro Sciolla, ing. Raffaele Rocco, dirigente f.f. del Servizio Assetto e Tutela del Territorio dell'Assessorato dei LL.PP., geom. Antonietta Landi, dell'Ufficio Concessioni Acque e la dott.ssa Fanizzi Stefania, consulente legale. Le parti, dopo ampie discussioni, non hanno raggiunto alcun accordo in merito ed hanno concluso nel modo seguente: per il Consorzio di Miglioramento Fondiario Rû Courtaud, il presidente Page, fatta propria la volontà del Consiglio di Amministrazione, ha manifestato l'intenzione di proseguire nella domanda presentata ai sensi dell'articolo 27 della L. 36/94, impegnandosi a presentare gli elaborati tecnici necessari ai fini istruttori. Per conto dei sigg. Aymonod e Dherin, l'avv. Sciolla si è riservato di far valere, nelle competenti sedi, i diritti della ditta rappresentata, in relazione alla priorità temporale di presentazione dell'istanza di subconcessione. Al termine della riunione è stato redatto apposito verbale debitamente sottoscritto, previa lettura, dagli intervenuti;
- successivamente, in data 18 giugno 1996, è pervenuta, al dirigente dell'Ufficio Acque, la nota datata 14 giugno 1996 della ditta Aymonod e Dherin con la quale è stata rinnovata, formalmente, l'istanza di prosecuzione dell'attività istruttoria presentata in data 12 aprile 1996, alla quale il competente Ufficio Acque ha risposto specificando che, tra l'altro, poiché non è stato raggiunto alcun punto di accordo tra le parti, avrebbe provveduto a redigere la relazione generale di istruttoria, da inviare, unitamente a tutti gli atti dell'esperita istruttoria, al Magistrato per il Po di Parma, per gli ulteriori provvedimenti di competenza;
- in data 9 luglio 1996 è pervenuto, sempre all'Ufficio Acque, l'atto di intervento ex articoli 9 e 10 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, datato 4 luglio 1996, con il quale i richiedenti, dopo ampie premesse, intendevano intervenire nel procedimento amministrativo attualmente pendente avanti all'Amministrazione regionale, finalizzato al rilascio al Consorzio di Miglioramento Fondiario Rû Courtaud, della facoltà d'uso delle acque del Canale di Saint-Vincent, derivato dal torrente Marmore, in comune di Châtillon, a scopo di produzione di energia elettrica. A tal fine i deducenti, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 241/90, richiedono copia di tutti gli atti, progetti, documenti e/o istanze presentate all'Amministrazione regionale dal suddetto Consorzio, nonché di qualsivoglia parere, atto, invito o altro provvedimento dell'Amministrazione relativo al suddetto procedimento;
- con nota in data 24 luglio 1996 è stato fatto presente, alla ditta Aymonod e Dherin, che non sono stati emessi o inviati altri atti, progetti, documenti e/o istanze relativi alla richiesta del 17 luglio 1995 del Consorzio di Miglioramento Fondiario Rû Courtaud. È stato comunque precisato che la domanda presentata dal consorzio non pone in essere un'istanza concorrente con quella già avanzata dalla ditta Aymonod e Dherin, avvalendosi, quindi, per l'eventuale preferenza da accordare, di quanto stabilito dall'articolo 9 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, bensì trattasi della richiesta di una diversa utilizzazione delle acque già in concessione per uso irriguo, inoltrata ai sensi dell'articolo 27 della legge 36/94, che stabilisce che i consorzi di bonifica e di irrigazione, previa domanda alle competenti autorità, corredata dal progetto di massima delle opere da realizzare, hanno la facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresa la produzione di energia elettrica.
Tenuto inoltre presente che:
- si tratta del recupero e ristrutturazione di una vecchia centralina di proprietà ex - SIP, che sfruttava un salto di circa 17 metri. del canale di irrigazione Rû de Saint-Vincent;
- l'impianto è ubicato in una zona a nord di Murales, sulla sinistra orografica del torrente Marmore, in comune di Châtillon, a quota 658 m.s.m.;
- il progetto prevede la ristrutturazione dell'opera di presa, tuttora esistente, con la sistemazione delle opportune griglie e paratoie, installando un tubo in acciaio di 70 cm. di diametro, da adibire a condotta forzata e con un salto netto di circa 17 metri.;
- la portata d'acqua da utilizzare è regolata dall'afflusso dell'acqua nel canale irriguo, che viene così regolamentata: gennaio - febbraio - marzo = lt/sec. 150; aprile - maggio = lt/sec. 600; giugno - luglio - agosto = lt/sec. 900; settembre = lt/sec. 600; ottobre = lt/sec. 200; novembre - dicembre = lt/sec. 150; per un totale annuo di lt/sec. 5.450 che rappresentano una portata media di lt/sec. 455;
- l'acqua verrà restituita sul canale irriguo a quota 658 m.s.m. mediante scarico diretto sul canale sottopassante il corpo della centrale.
Rilevato, quindi, in considerazione di quanto sopra esposto che:
1) l'articolo 47 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 (che prevede che, quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa e di derivazione di altre utenze preesistenti, si può, sentito il Consiglio Superiore, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza ed il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelli preesistenti. Con le stesse norme e condizioni si può accordare la concessione di derivare ed utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione non alteri l'economia e le finalità di quelle preesistenti) potrebbe applicarsi avvalendosi, però, direttamente dell'opera di presa sul torrente Marmore, ma ciò non risulta possibile per i motivi precedentemente esposti. Diversamente, la nuova utenza verrebbe ad interferire pesantemente sull'esercizio della derivazione e sarebbe subordinata ai quantitativi d'acqua derivati dal Consorzio, togliendo, inoltre, la possibilità, peraltro già manifestata, al consorzio medesimo, di avvalersi dell'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
2) l'opposizione avanzata dal Consorzio di Miglioramento Fondiario Rû Courtaud è da ritenersi accoglibile e conseguentemente non rilasciabile la subconcessione di derivazione d'acqua chiesta dalla ditta Aymonod e Dherin con domanda in data 24 maggio 1988, con la precisazione che, in caso di rilascio, comunque la sua durata avrebbe dovuto essere limitata al 31 gennaio 2007, data di scadenza del diritto di derivazione ad uso irriguo del Canale di Saint-Vincent, con pesante incidenza sulla convenienza economica della realizzazione dell'impianto.
Visto infine che il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 6327/97 del 22 aprile 1997, considerato che l'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei LL.PP. si è espresso in modo contrario al rilascio della concessione alla ditta Aymonod e Dherin, pur non avendo motivazioni idrauliche contrarie, ha ritenuto di condividere le osservazioni rappresentate dall'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, in considerazione anche del fatto che l'opposizione è sostenuta dall'Ente che, in sostanza, deve rilasciare la concessione.
Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge Costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948 e successive norme di attuazione;
Vista la Legge regionale n. 4 dell'8 novembre 1956;
Vista la Legge n. 36 del 5 gennaio 1994;
Visto il parere favorevole rilasciato dal titolare delle funzioni di responsabile del Servizio Assetto e Tutela del Territorio nell'ambito dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e del combinato disposto dagli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 45/1995, in ordine alla legittimità della presente deliberazione.
Delibera
1) di non accogliere la domanda 24 maggio 1988 della ditta Aymonod Giovanni e Dherin Roberto tendente ad ottenere la subconcessione di derivazione d'acqua dal canale "Rû de Saint-Vincent o della Pianura", che a sua volta deriva le acque dal torrente Marmore, in comune di Châtillon, di moduli max. 9,00 e medi 4,50 per produrre, sul salto di metri. 17,00, la potenza nominale media di Kw. 75;
2) di autorizzare l'emanazione del decreto con cui la domanda viene respinta, da parte del Presidente della Giunta regionale;
3) di ordinare la restituzione della somma residua di lire 493.450 (quattrocentonovantatremilaquattrocentocinquanta) ancora giacente sul conto n. 59, a seguito del versamento di lire 1.000.000, per spese di istruttoria, effettuato presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale, come da quietanza n. 6070 in data 20 dicembre 1988;
4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 8 del Decreto Legislativo 22 aprile 1994 n. 320 e di darne esecuzione.
Presidente È aperta la discussione generale. Qualcuno chiede la parola? Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la delibera in oggetto:
Presenti: 27
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 1 (Linty)
Il Consiglio approva