Oggetto del Consiglio n. 2704 del 23 luglio 1997 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1997
OGGETTO N. 2704/X Subconcessione, per la durata di anni trenta decorrenti dalla data del decreto di subconcessione al Consorzio di miglioramento fondiario Rhêmes-Notre-Dame di derivazione d'acqua dal torrente Rio Fos, in Comune di Rhêmes-Notre-Dame, ad uso irriguo ed idroelettrico.
Deliberazione Il Consiglio
Premesso che con domanda in data 25 ottobre 1991 corredata da progetto a firma geom. Bruno Barrel, il C.M.F. Rhêmes-Notre-Dame ha chiesto all'Amministrazione regionale la subconcessione di derivare, nel periodo dal 30 maggio al 30 settembre di ogni anno, dal Rio Fos, tramite l'opera di presa del canale Chantéry, a circa quota 2095 m.s.m., in Comune di Rhêmes-Notre-Dame, moduli costanti e continui 0,70 di acqua per produrre, sul salto di metri 160,00, la potenza nominale media annua di Kw 45,49 da utilizzarsi a servizio degli alpeggi Thumel, Barmaverain, Fos e Chantéry, di cui prima della restituzione nel torrente Dora di Rhêmes, moduli 0,10 da destinare all'irrigazione di circa ha.10 di terreno dell'alpeggio Thumel.
Tenuto presente che:
- Il Magistrato per il Po di Parma, con nota prot. n. 6043 in data 2 luglio 1993, ha rilasciato il proprio nullaosta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;
- l'ENEL Compartimento di Torino, con nota prot. n. 1133 in data 26 luglio 1993 ha fatto presente di non avere alcuna particolare osservazione da formulare, ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. n. 342 del 18 marzo 1965 circa la domanda sopraddistinta;
- l'avviso di presentazione della domanda 25 ottobre 1991 del C.M.F Rhêmes-Notre-Dame è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 31 in data 17 novembre 1993 e riprodotto nel n. 295 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 17 dicembre 1993 senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;
- con ordinanza n. 181 in data 23 febbraio 1994 dell'Assessore ai Lavori Pubblici è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 9 marzo 1994 a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;
- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Rhêmes-Notre-Dame e copia della medesima è stata inviata al Consorzio per la Tutela, l'Incremento e l'Esercizio della Pesca in Valle d'Aosta; al Magistrato per il Po di Parma; al Ministero dei LL.PP., Direzione Generale Difesa Suolo; alla Sezione Idrografica del Po di Torino; all'Associazione d'Irrigazione Est-Sesia di Novara; all'Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia di Vercelli; all'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, Servizio S.I.D.S.; all'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, Servizio Forestazione; all'Assessorato dell'Ambiente, Servizio Tutela dell'Ambiente; all'Assessorato dell'Industria commercio ed Artigianato, Servizio Energia; alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino; all'E.N.E.L., Compartimento di Torino; all'Assessorato del Turismo Sport e Beni Culturali Ufficio Sovraintendenza; all'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma ed al C.M.F. Rhêmes-Notre-Dame;
- la pubblicazione presso il Comune di Rhêmes-Notre-Dame, come risulta dal referto in calce all'ordinanza è avvenuta regolarmente e non ha dato luogo alla presentazione di opposizioni ed esposti.
Visto altresì che la visita locale d'istruttoria è regolarmente avvenuta il 22 aprile 1994 ed alla medesima oltre al funzionario dell'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, sono intervenuti i signori: Lanier Marc, Presidente del C.M.F. Rhêmes-Notre-Dame; il geom. Saravalle Furio e il maresciallo Girri Sandro del Servizio S.I.D.S. dell'Assessorato Agricoltura Forestazione e Risorse Naturali ed il geom. Barrel Bruno, progettista delle opere. I convenuti, di comune accordo, hanno rinunciato ad effettuare il sopralluogo alle località interessate dalla derivazione, in quanto a tutti conosciute e rispondenti, di massima, alle rappresentazioni grafiche di progetto. Da un precedente sopralluogo si è accertato che le opere sono in parte eseguite (condotta forzata e vasca di carico) ad esclusione, comunque, delle opere in alveo per cui la derivazione non può entrare in esercizio.
Tenuto presente che il presidente del C.M.F. Rhêmes-Notre-Dame ha dichiarato, in sede di visita d'istruttoria, che presenterà la rinuncia all'antico diritto di derivazione d'acqua dal torrente Vaudaletta a scopo irriguo, per le sole zone interessate dalla nuova richiesta di subconcessione, impegnandosi a fornire, nel termine di 30 (trenta) giorni, la planimetria e l'elenco delle particelle da irrigare con la derivazione dal Rio Fos.
Visto che i rappresentanti dell'Assessorato dell'Agricoltura Forestazione e Risorse Naturali hanno dichiarato, per quanto di loro competenza, di non avere particolari osservazioni da formulare.
Constatato che in data 5 maggio 1994 è pervenuta, all'Ufficio Concessioni Acque, la nota prot. n. 693/774 - 2/9 - 1/A in data 22 aprile 1994 dell'Associazione di Irrigazione Ovest-Sesia di Vercelli con la quale, a salvaguardia delle dotazioni idriche dei canali Naviglio d'Ivrea, Depretis e Farini, la suddetta Associazione chiede che nel disciplinare di subconcessione vengano inserite le seguenti prescrizioni:
a) il manufatto di derivazione dovrà essere dotato di apposito edificio idoneo alla misura della portata assentita;
b) le manovre di invaso e di svaso del canale di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua pubblica.
Copia del sopramenzionato esposto è stato trasmesso, con nota prot. n. 3251/5 LL.PP. in data 16 maggio 1994, al Presidente del C.M.F. per la formulazione di eventuali osservazioni in merito.
Tenuto presente che il Comando della Regione Militare Nord-Ovest, di Torino, considerato che la costruzione dell'opera in argomento non interferisce con interessi demaniali né con vincoli militari concernenti la difesa del territorio, ha rilasciato il proprio nullaosta con nota prot. n. 545 in data 29 giugno 1994.
Tenuto inoltre presente che:
- la captazione, ubicata a quota 2095 m.s.m., è costituita da una briglia in muratura con incorporato un canale trasversale in cls. delle dimensioni di metri 0,50 x 0,50 e della lunghezza di metri 7,00, da un pozzetto di decantazione ed è stato previsto anche uno stramazzo tale da consentire il rilascio del minimo deflusso vitale;
- l'acqua, una volta derivata, viene convogliata alla vasca dissabbiatrice avente anche funzione di vasca di carico, dapprima tramite un canaletto ricavato nella roccia della lunghezza di metri. 55 ed in seguito tramite un canale in cls.;
- dalla vasca di carico, posta a quota 2070 m.s.m., delle dimensioni di metri 5,80x2,70x2,10, partiranno due tubazioni in PEAD, la prima del diametro di mm. 200 per l'adduzione dell'acqua necessaria al funzionamento della centralina idroelettrica, mentre la seconda del diametro di mm. 100 convoglierà una quantità d'acqua pari a 10 lt./sec. necessaria per l'impianto d'irrigazione a pioggia a servizio dei prati dell'alpeggio Thumel;
- l'edificio di produzione, ubicato a quota 1910 m.s.m. e delle dimensioni interne utili di metri 3,00x4,50, sarà parzialmente interrato e rivestito in pietra per la parte a vista;
- le acque, dopo l'utilizzo, verranno restituite, tramite un ruscello esistente della lunghezza di circa metri 150, nella Dora di Rhêmes a quota 1875 m.s.m..
Rilevato, quindi, in considerazione di quanto sopra esposto che:
1) la derivazione appare tecnicamente ed economicamente ammissibile;
2) la quantità d'acqua da derivare, nella misura costante e continua di moduli 0,70, si può subconcedere avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;
3) l'opera di presa e le successive condotte, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione a tutela dei diritti di terzi, sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici;
4) la restituzione delle acque avviene integralmente senza pregiudizio dei terzi, ad esclusione di mod. 0,10 per l'irrigazione di ha. 10 di terreni dell'alpeggio Thumel;
5) la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione del torrente Rio Fos ed è compatibile con il buon regime idraulico, senza che occorrano, oltre a quelle inserite nel disciplinare di subconcessione, speciali garanzie a tutela di detto regime;
6) il minimo deflusso vitale è stato correttamente calcolato sulla base dei criteri e delle prescrizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1193/X in data 22 febbraio 1995 ed ammonta a 9,6 lt./sec.;
7) per l'uso della derivazione non sono temibili inquinamenti delle acque e quindi non occorrono particolari cautele al riguardo.
Visto infine che il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 5125/97 del 17 marzo 1997 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare;
Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge Costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948 e successive norme di attuazione;
Vista la Legge regionale n. 4 dell'8 novembre 1956;
Vista la Legge n. 36 del 5 gennaio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 1193/X in data 22 febbraio 1995 ed in esecuzione della medesima;
Visto il parere favorevole rilasciato dal titolare delle funzioni di responsabile del Servizio Assetto e tutela del territorio nell'ambito dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e del combinato disposto dagli articoli 13 comma l, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 45/1995, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
Delibera
1) di subconcedere, per la durata di anni trenta, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione, al C.M.F. di Rhêmes-Notre-Dame, giusta la domanda presentata in data 25 ottobre 1991, di derivare, nel periodo dal 30 maggio al 30 settembre di ogni anno, dal torrente Rio Fos, a quota 2095 m.s.m., in comune di Rhêmes-Notre-Dame, moduli costanti e continui 0,70 di acqua per produrre, sul salto di metri 160, la potenza nominale media annua di Kw 45,49, da utilizzarsi a servizio degli alpeggi Thumel, Barmaverain, Fos e Chantèry, di cui, prima della restituzione nella Dora di Rhêmes, moduli 0,10 da destinare all'irrigazione di circa ha. 10 di terreno dell'alpeggio Thumel;
2) di approvare l'allegato schema di disciplinare di subconcessione;
3) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante del C.M.F. di Rhêmes-Notre-Dame;
4) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la tesoreria dell'Amministrazione regionale:
a) lire 465.525 (quattrocentosessantacinquemilacinquecentoventicinque) pari a mezza annualità del canone, ai sensi dell'articolo 11 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, a titolo di cauzione; somma che verrà restituita, ove nullaosti, al termine della subconcessione;
b) lire 43.245 (quarantatremiladuecentoquarantacinque) pari ad quarantesimo del canone di cui all'articolo 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
c) lire 2.000.000 (duemilioni) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazioni di atti, eccetera somma da introitare al Capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione di fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);
5) di stabilire, come specificato nell'articolo 11 del disciplinare di subconcessione, in lire 931.050 (novecentotrentunmilacinquanta) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, somma da introitare al Capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 8 del Decreto Legislativo 22 aprile 1994 n. 320 e di darne esecuzione.
Disciplinare di subconcessione
(... Omissis...)
Presidente È aperta la discussione generale. Qualcuno chiede la parola? Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la delibera in oggetto:
Presenti: 27
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 2 (Linty e Chiarello)
Il Consiglio approva
