Oggetto del Consiglio n. 2703 del 23 luglio 1997 - Verbale

OGGETTO N. 2703/X - NON ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA 24 MAGGIO 1988 DELLA DITTA AYMONOD GIOVANNI E DHERIN ROBERTO, PER SUBCONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAL CANALE "RÛ DE SAINT-VINCENT O DELLA PIANURA", CHE A SUA VOLTA DERIVA LE ACQUE DAL TORRENTE MARMORE, IN COMUNE DI CHÂTILLON, AD USO IDROELETTRICO.

Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 23 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con domanda in data 24.05.1988 corredata da progetto a firma p.i. Lorenzo Rezzaro, la ditta Aymonod Giovanni e Dherin Roberto, ha chiesto all'Amministrazione regionale la subconcessione di derivare dal canale "Rû de Saint-Vincent o canale della Pianura", che a sua volta deriva le acque dal torrente Marmore, in comune di Châtillon, moduli max. 9,00 e medi 4,50 di acqua per produrre, sul salto di mt. 17,00, la potenza nominale media di Kw. 75;

- la domanda prevede la ristrutturazione di un impianto ad acqua fluente, ormai disattivato da diversi decenni, ubicato in sponda sinistra del canale di Saint-Vincent, in località Verdettaz del comune di Châtillon e le opere esistenti, costituite da una paratoia di derivazione, vasca di carico, condotta forzata ed edificio di produzione, sono state costruite in parte direttamente sul canale irriguo ed in parte nelle immediate vicinanze;

- in data 01.07.1987 i manufatti sono stati acquistati dai richiedenti la subconcessione, dall'ENEL che, per evitare gravosi ed inutili oneri derivanti dalla coutenza del canale della Pianura o di Saint-Vincent (del tutto nominale, in quanto l'impianto era dismesso da parecchio tempo), aveva provveduto a rinunciare al diritto di derivazione dell'acqua fin dal 1968;

- esaminati gli elaborati di progetto, i funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque segnalavano verbalmente alla ditta l'opportunità di contattare i responsabili del Rû de Saint-Vincent, al fine di stipulare una convenzione per la regolamentazione dell'uso comune dell'acqua e delle opere, in quanto la derivazione era prevista non alla presa, bensì lungo il canale di adduzione e distribuzione dell'acqua in concessione agli utenti del canale di Saint-Vincent;

- la ditta Aymonod e Dherin faceva rilevare che il Consorzio non aveva un consiglio direttivo, ma era gestito direttamente dagli utenti, per cui era difficile trovare un referente ma che, comunque, avrebbe fatto il possibile per individuare i responsabili dell'amministrazione del Consorzio;

- in pendenza della definizione degli accordi, l'Amministrazione regionale, nell'interesse della ditta, ha dato corso all'istruttoria della pratica.

Tenuto presente che:

- il Magistrato per il Po di Parma, con nota prot. n. 15147 in data 12.12.1988, ha rilasciato il proprio nulla-osta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;

- l'ENEL - Compartimento di Torino, con nota prot. SOR in data 13.01.1989, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 342/1965, ha fatto presente di non avere alcuna osservazione da formulare circa la domanda sopraddistinta;

- l'avviso di presentazione della domanda 24.05.1988 della ditta Aymonod e Dherin è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 29 in data 16.11.1991 e riprodotto nel n. 289 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 10.12.1991 senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;

- con ordinanza n. 152 in data 25.02.1992 dell'Assessore ai Lavori Pubblici è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 16.03.1992 a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Châtillon e copia della medesima è stata inviata al Consorzio per la Tutela, l'Incremento e l'Esercizio della Pesca in Valle d'Aosta; al Magistrato per il Po di Parma; al Ministero dei LL.PP.; alla Sezione Idrografica del Po di Torino; all'Associazione d'Irrigazione Est-Sesia di Novara; all'Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia di Vercelli; all'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, Servizio S.I.D.S.; all'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, Servizio Forestazione; all'Assessorato dell'Ambiente, Servizio Tutela dell'Ambiente; alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino; all'E.N.E.L. - Compartimento di Torino; all'Assessorato del Turismo, Sport e Beni Culturali Ufficio Sovraintendenza; all'Assessorato dell'Industria e Commercio, Servizio Energia ed alla ditta Aymonod e Dherin.

- la pubblicazione presso il Comune di Châtillon, come risulta dal referto in calce all'ordinanza è avvenuta regolarmente ed ha dato luogo alla presentazione, da parte delle associazioni irrigue Est-Sesia di Novara ed Ovest-Sesia di Vercelli di due esposti con i quali, a salvaguardia delle dotazioni idriche del Naviglio d'Ivrea, del Canale Depretis e del Canale Farini, chiedono che nel disciplinare di subconcessione vengano inserite le seguenti prescrizioni:

a) nell'impianto di cui trattasi non si potranno realizzare bacini d'invaso;

b) il manufatto di derivazione dovrà essere dotato di apposito edificio idoneo alla misura della portata assentita;

c) le manovre di invaso e di svaso del canale di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua pubblica.

E' inoltre pervenuta la nota datata 02.04.1992 del sig. Page Clemente, presidente del Consorzio di Miglioramento Fondiario "Rû Courtaud" di Saint-Vincent, il quale, premesso che: a) il consorzio usufruisce della concessione di derivazione d'acqua dal torrente Marmore, riconosciuta con D.M. 27.02.1931 n. 10077 ai comuni di SaintVincent e Châtillon; b) il medesimo consorzio ha realizzato le opere di derivazione e presa dal suddetto torrente, con la costruzione del canale di Saint-Vincent; c) per principio assolutamente pacifico, le opere e gli impianti costruiti dal concessionario, secondo lo scopo per il quale l'utenza è stata richiesta, sono di proprietà del concessionario medesimo; considerato che: a) per l'art. 47 comma 1 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, si può, sentiti gli organi competenti, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la coesistenza ed il compenso che il nuovo utente deve corrispondere al proprietario; b) dall'Ordinanza d'istruttoria n. 152 del 25.02.1992 dell'Assessore ai LL.PP., non risulta essere stata neppure tenuta in conto la proprietà delle opere di canalizzazione, presa e derivazione da parte del consorzio Rû Courtaud; c) non risultano le ragioni tecniche ed economiche tali da rendere necessario avvalersi dell'utenza preesistente, indicate dalla norma, quali presupposti per il rilascio della nuova concessione, né infine risulta acquisito il prescritto parere e disposto il compenso. Peraltro, la subconcessione, in quanto incide su rapporto di concessione principale, si qualifica come atto di natura eccezionale che non può risolversi nel vantaggio di una nuova utenza a svantaggio di altra, tanto più quando la nuova utenza non sembra rispondere alle esigenze di preminente interesse pubblico. Tutto ciò premesso e considerato, il Consorzio di Miglioramento Fondiario Rû Courtaud di Saint-Vincent, si oppone al rilascio della richiesta concessione, perché carente dei necessari presupposti.

Considerato che, in merito alle osservazioni formulate dalle Associazioni Irrigue Est-Sesia ed Ovest-Sesia, non sono da temere turbamenti al regime idraulico del corso d'acqua pubblico, in quanto sia l'opera di presa che quella di restituzione verrebbero ubicate direttamente sul canale irriguo con l'utilizzazione delle acque fluenti nel medesimo, senza la creazione di bacini di invaso o di accumulo e con la vasca di carico di dimensioni modeste e con la semplice funzione di regolazione della portata.

Rilevato, in merito all'opposizione del Consorzio di Miglioramento Fondiario Rû Courtaud, che la portata che la ditta Aymonod e Dherin intende derivare è quella già assentita al canale irriguo e che non sarebbe possibile derivare un maggior quantitativo d'acqua, corrispondente alla somma dei moduli in concessione al consorzio più quelli richiesti dalla ditta, direttamente dalla presa sul torrente Marmore, in quanto la derivazione avviene in un bacino residuo in cui vi è carenza d'acqua e comunque non in grado di soddisfare la richiesta di un maggior prelievo oltre quello regolarmente assentito. Inoltre, da sopralluoghi effettuati lungo il percorso del canale, è stata accertata l'esistenza, a monte della Verdettaz, di almeno una decina di derivazioni secondarie che, quando sono in esercizio, diminuiscono notevolmente la portata disponibile alla presa dell'impianto idroelettrico, con conseguente calo della producibilità del medesimo, rispetto a quella prevista in progetto. Il Canale della Pianura o di Saint-Vincent non fa parte del Demanio della Regione o dello Stato. In effetti, anche le manutenzioni sul medesimo canale non sono mai state eseguite né dall'Amministrazione regionale né tantomeno dallo Stato. La sua utilizzazione, quindi, da parte di un soggetto diverso da quello che ne ha l'utenza regolarmente costituita, rimane subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del legittimo proprietario. Nel caso specifico, non è mai stato raggiunto un accordo tra le parti interessate (Consorzio di Miglioramento Fondiario Rû Courtaud da una parte e ditta Aymonod e Dherin dall'altra) per una pacifica coesistenza tra le utenze, nonostante i ripetuti solleciti ed il lasso di tempo trascorso.