Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2277 del 18 novembre 1996 - Resoconto

SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 1996

OGGETTO N. 2277/X Proposta di regolamento: "Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta".

Titolo I Accesso al pubblico impiego

Capo I Requisiti e definizioni

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica all'Amministrazione regionale e agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in particolare, a:

a) Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca nella Valle d'Aosta, di cui alle leggi regionali 10 maggio 1952, n. 2, 11 agosto 1976, n. 34 e 2 settembre 1996, n. 30;

b) Comitato regionale per la gestione venatoria, di cui alle leggi regionali 27 agosto 1994, n. 64 e 2 settembre 1996, n. 33;

c) Istituto regionale Adolfo Gervasone, di cui alle leggi regionali 30 luglio 1986, n. 36, 24 agosto 1992, n. 54 e 9 agosto 1996, n. 24;

d) Institut Valdôtain de l'Artisanat Typique, di cui alle leggi regionali 10 aprile 1985, n. 10, 24 giugno 1992, n. 30 e 23 febbraio 1993, n. 8;

e) Museo regionale di scienze naturali, di cui alla legge regionale 20 maggio 1985, n. 32;

f) Centro di Ricerche per la Viticoltura montana (CERVIM), di cui alla legge regionale 28 luglio 1987, n. 56;

g) Parco naturale del Mont Avic, di cui alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 31;

h) Aziende di promozione turistica, di cui alla legge regionale 2 marzo 1992, n. 4;

i) Museo minerario regionale, di cui alle leggi regionali 3 marzo 1992, n. 6 e 25 maggio 1995, n. 18;

l) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), di cui alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41.

Articolo 2 (Requisiti generali)

1. Per accedere al ruolo unico regionale è necessario possedere i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 45. Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che siano titolari di un posto di organico presso pubbliche amministrazioni. Per le assunzioni di cui all'articolo 13, comma 1, lett. c), il limite massimo di età coincide con quello previsto per il collocamento a riposo d'ufficio dei dipendenti regionali. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 50 anni di età. Il limite di età di 45 anni è elevato:

1) di un anno per gli aspiranti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente dei predetti aspiranti;

3) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), e successive modificazioni, e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per le assunzioni obbligatorie di personale di cui all'articolo 12, il limite massimo non può superare i 55 anni. Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti non vedenti il limite massimo di età è di 50 anni;

4) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) e della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza). Si prescinde dal limite di età per i candidati:

4.1. dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni;

4.2. per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorità o a domanda;

4.3. per gli ufficiali e sottufficiali e vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e dei corpi di polizia;

c) idoneità fisica alle mansioni richieste per il posto messo a concorso. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di accertamento i vincitori di concorso;

d) conoscenza della lingua francese.

2. Non possono accedere agli impieghi coloro che:

a) siano esclusi dall'elettorato politico attivo;

b) siano stati destituiti o licenziati dall'impiego per accertata colpa grave o dolo presso una pubblica amministrazione;

c) si siano resi responsabili dei reati previsti dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli enti locali), come modificata dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30 (Disposizioni modificative della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali, e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario).

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

4. La carenza di uno solo dei requisiti prescritti, generali o speciali, determina l'esclusione dal concorso. L'esclusione è adottata in ogni momento con provvedimento motivato del dirigente della struttura competente in materia di personale.

Articolo 3 (Cittadinanza italiana)

1. In applicazione dell'articolo 31, comma 3, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificata dalla legge regionale 12 luglio 1996, n. 17, non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana:

a) per il personale del Corpo forestale valdostano;

b) per il personale per il quale è prevista l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza;

c) per i posti relativi all'espletamento di compiti prefettizi;

d) per i posti relativi all'espletamento di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale 45/1995.

Articolo 4 (Accertamento dei requisiti generali)

1. All'accertamento dei requisiti generali provvede la struttura competente in materia di personale.

2. In caso di dichiarazione ovvero documentazione incompleta o irregolare, il dirigente della struttura competente in materia di personale concede al candidato dieci giorni di tempo decorrenti dalla data di spedizione della comunicazione per il completamento o la regolarizzazione della stessa, salvo quanto previsto dall'articolo 22.

Articolo 5 (Titoli di studio e requisiti speciali)

1. Oltre ai requisiti generali di cui agli articoli 2 e 3, per l'accesso alle varie qualifiche funzionali, fatte salve disposizioni particolari, è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio integrati, per particolari profili professionali, da specifiche abilitazioni, patenti o attestati professionali:

a) prima, seconda, terza qualifica funzionale: proscioglimento dall'obbligo scolastico;

b) quarta, quinta e sesta qualifica funzionale: diploma di istruzione secondaria di primo grado;

c) settima qualifica funzionale: titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università;

d) ottava qualifica funzionale: diploma di laurea o diploma universitario.

2. Il bando di concorso indica il titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale o qualifica dirigenziale messo a concorso, ivi compresi i diplomi di laurea o diplomi universitari conseguiti presso le Università dei paesi dell'Unione Europea.

3. Ai concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali di cui al comma 1, può essere ammesso il personale regionale che abbia un'anzianità minima di cinque anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore e in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla medesima.

Articolo 6 (Definizione dei posti per l'indizione dei concorsi)

1. Sono coperti mediante concorso per titoli i posti appartenenti alle qualifiche funzionali prima, seconda e terza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 10 maggio 1985, n. 31 (Norme sullo stato giuridico ed economico del personale non docente delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione).

2. Sono coperti mediante concorso per esami, per titoli ed esami e corso-concorso i posti appartenenti alle qualifiche funzionali quarta, quinta, sesta e settima. I singoli bandi di concorso stabiliscono le modalità di svolgimento del concorso.

3. Sono coperti mediante concorso per esami o per titoli ed esami i posti appartenenti all'ottava qualifica funzionale. I singoli bandi di concorso stabiliscono le modalità di svolgimento del concorso.

Articolo 7 (Accertamento della conoscenza delle lingue italiana e francese)

1. L'accesso al ruolo unico regionale è subordinato al superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato sulla lingua diversa da quella dichiarata dal candidato nella domanda di ammissione al concorso ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lett. n).

2. Per i concorsi e le selezioni fino alla quarta qualifica funzionale l'accertamento consiste in una prova orale.

3. Per i concorsi e le selezioni di quinta, sesta, settima e ottava qualifica funzionale, per l'accesso alla qualifica dirigenziale di cui all'articolo 39, ivi compresi i casi di cui al comma 6 del medesimo articolo 39, l'accertamento di cui al comma 1 consiste in una prova scritta e una orale.

4. In tutti i concorsi e selezioni per le prove orali è data facoltà al candidato di esprimersi sia in lingua italiana che in lingua francese. Almeno una materia, a scelta del candidato, deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella scelta dal candidato.

5. L'accertamento è superato solo qualora il candidato riporti in ogni prova, scritta e orale, una votazione di almeno 18/30 o equivalente. La votazione riportata concorre alla determinazione del punteggio dei titoli nei concorsi per titoli e per titoli ed esami.

6. L'accertamento conseguito con esito positivo conserva validità per quattro anni per l'amministrazione presso cui è stato sostenuto e in relazione alla fascia funzionale per cui è stato superato o fasce inferiori.

7. L'accertamento può essere ripetuto, su richiesta del candidato, anche nel periodo di validità di cui al comma 6; qualora la valutazione del nuovo accertamento sia negativa o inferiore alla precedente, quest'ultima conserva la propria validità.

8. Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta di una commissione tecnica composta di cinque esperti designati dalla Giunta regionale, sono determinati, per ogni fascia funzionale di cui alle leggi regionali 9 settembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione) e 19 agosto 1992, n. 42 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1991-1993 relativa al personale regionale):

a) i programmi d'esame;

b) la tipologia delle prove scritte ed orali;

c) i criteri di valutazione;

d) i casi di esonero da comprovarsi con idonea documentazione.

9. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 8:

a) l'accertamento è superato qualora il candidato riporti una votazione complessiva media, nelle prove di cui al comma 5, di almeno 18/30 o equivalente;

b) gli adempimenti di cui al comma 8, lett. a) e b), sono determinati nel bando di concorso o di selezione;

c) agli adempimenti di cui al comma 8, lett. c) e d), provvede la commissione esaminatrice.

10. I portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono esonerati dalla prova di accertamento della lingua francese e/o italiana.

11. È altresì esonerato dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana il personale dell'amministrazione che bandisce il concorso assunto a tempo indeterminato che abbia già superato l'accertamento presso lo stesso ente e nell'ambito della stessa fascia funzionale per la quale è bandito il concorso. Qualora alla suddetta valutazione non sia stato attribuito alcun punteggio, l'accertamento si intende superato con la votazione minima, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

Articolo 8 (Assunzione mediante corso-concorso)

1. Per l'accesso a profili professionali le cui mansioni richiedono una preparazione specifica, può essere bandito un corso-concorso pubblico consistente in:

a) una selezione per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;

b) un corso di formazione;

c) esami finali.

2. Le modalità di svolgimento della selezione, del corso e degli esami finali sono stabilite dal bando.

3. Il numero dei candidati ammessi al corso-concorso non può superare del cinquanta per cento il numero dei posti messi a concorso. Per l'ammissione al corso-concorso i candidati sono sottoposti ad una selezione sulla base della valutazione dei titoli e di una prova d'esame da sostenersi davanti ad una apposita commissione esaminatrice. Al termine del corso i candidati sono sottoposti agli esami finali relativi al profilo professionale messo a concorso, davanti ad altra apposita commissione.

4. La graduatoria finale è data dalle votazioni ottenute nelle prove di esame finali. Gli esami si svolgono secondo le disposizioni dell'articolo 9. I criteri e le modalità di svolgimento del corso-concorso sono stabilite nel relativo bando.

5. Sono fatte salve le norme speciali vigenti per il Corpo forestale valdostano.

Articolo 9 (Concorso per esami)

1. I concorsi per esami consistono:

a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente;

b) per i profili professionali della quarta, quinta e sesta qualifica: in una o più prove, scritte o teorico-pratiche o tecnico-pratiche, e in una prova orale. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, o tecnico-pratiche o teorico-pratiche e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

2. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 27, 28 e 29.

3. I bandi di concorso possono stabilire che prima della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, vi sia una prova che consiste nella risoluzione di un test psico-attitudinale tendente ad accertare la propensione allo svolgimento delle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.

4. Il superamento del test di cui al comma 3 è condizione indispensabile per l'accesso alle prove successive.

5. Il punteggio finale si ottiene sommando:

a) la media dei voti conseguiti nelle prove scritte;

b) la media dei voti conseguiti nelle prove pratiche o teorico-pratiche;

c) la votazione conseguita nel colloquio.

Articolo 10 (Concorso per titoli ed esami)

1. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli segue le prove d'esame.

2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore al venti per cento del punteggio finale delle prove, come determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 5.

3. Le prove d'esame sono quelle previste all'articolo 9.

4. Il punteggio utile ai fini della graduatoria definitiva è determinato sommando il voto riportato nelle prove d'esame determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, al voto complessivo conseguito nella valutazione dei titoli, da effettuarsi secondo i criteri di cui all'allegato A e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2.

Articolo 11 (Concorso per titoli)

1. La graduatoria è formata sulla base dei titoli nel rispetto dei criteri stabiliti nell'allegato B. Per i cittadini non italiani appartenenti all'Unione europea il punteggio risultante dal superamento delle prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e francese è dato dalla media dei voti riportati nelle due prove.

2. In caso di più servizi è valutato soltanto il servizio più favorevole al candidato. Per i servizi in atto si fa riferimento, quale termine finale, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di concorso. Il punteggio assegnato per ogni categoria e sottocategoria è quello massimo attribuibile ai singoli candidati. I servizi valutabili non possono superare i dieci anni complessivi. Nella valutazione dei servizi per i periodi inferiori all'anno il punteggio è attribuito in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato. I periodi di sedici giorni o superiori sono considerati come mesi interi; i periodi inferiori non sono valutati. Non sono comunque valutati i servizi prestati a fattura, in qualità di consulente o con rapporto di lavoro autonomo.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge regionale 31/1985.

Articolo 12 (Chiamata numerica)

1. L'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette di cui al Titolo I della legge 482/1968, avviene mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere, da effettuarsi da parte degli organi sanitari competenti.

2. La prova di idoneità si svolge secondo le modalità previste da apposito provvedimento della Giunta regionale. Sono esonerati dalla prova di idoneità i soggetti con handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto; in tal caso sono tenuti a frequentare con esito positivo un periodo di tirocinio lavorativo pratico in posti di lavoro, compatibili con l'invalidità, di una struttura dell'Amministrazione regionale con l'uso degli ausili loro necessari e l'assistenza di personale specialistico per l'autonomia e la comunicazione.

Articolo 13 (Assunzioni a tempo determinato)

1. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate, fermo restando il possesso dei requisiti generali e speciali previsti per l'accesso al ruolo unico regionale, secondo il seguente ordine di priorità:

a) secondo l'ordine di graduatoria degli idonei, non assunti a tempo indeterminato, di concorsi banditi per la copertura di posti di corrispondente profilo professionale;

b) mediante selezioni per titoli o per esami bandite, rispettivamente, secondo le modalità di cui agli articoli 11 e 14; la Giunta regionale individua i profili professionali per i quali la prova di selezione si svolge per titoli o per esami;

c) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro.

Articolo 14 (Selezione)

1. Le prove di selezione consistono in una prova scritta o pratica ed una orale i cui contenuti sono determinati nel relativo bando, con riferimento a quelli previsti per il profilo professionale nel quale avviene l'assunzione, previo accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana.

2. La selezione avviene secondo le modalità previste per lo svolgimento dei concorsi per esami e disciplinate nel presente regolamento.

Articolo 15 (Individuazione del fabbisogno)

1. In applicazione dell'articolo 6, comma 1, lett. g), della legge regionale 45/1995 l'Amministrazione regionale adotta una politica del personale ispirata al criterio della programmazione.

2. La programmazione si attua mediante un insieme di attività miranti a realizzare un efficace e continuo adeguamento quantitativo e qualitativo delle risorse umane occorrenti, nonché a favorire la loro collocazione e utilizzazione ottimale nelle varie strutture dell'ente.

3. All'interno di ogni struttura il dirigente competente provvede:

a) alla valutazione, anche mediante carichi di lavoro, qualitativa e quantitativa del personale già esistente nella struttura stessa in relazione ai posti, alle persone ed alle relative prestazioni;

b) all'individuazione di eventuali risorse aggiuntive, in ordine alle quali determina qualifica funzionale, profilo professionale e requisiti.

4. I dirigenti delle strutture regionali trasmettono, entro il 31 ottobre di ogni anno, i dati emersi a seguito della valutazione di cui al comma 3 alla struttura competente in materia di personale, che provvede ad individuare i flussi di uscita ed a operare altresì un bilanciamento tra le risorse necessarie e quelle esistenti.

5. Al fine di cui al comma 4, individuati gli eventuali esuberi e le carenze di organico, la struttura competente in materia di personale procede, in applicazione di quanto previsto all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 45/1995, alla riorganizzazione ed eventuale acquisizione di risorse, secondo il seguente ordine di priorità, ove possibile:

a) attraverso la mobilità interna qualora esistano le figure professionali richieste;

b) attraverso il reclutamento di risorse esterne;

c) attraverso la riqualificazione del personale esistente in relazione all'istituzione di nuovi profili professionali.

Articolo 16 (Programmazione annuale)

1. La struttura competente in materia di personale, dopo l'espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 15, comma 4, e al titolo III redige, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lett. a), della legge regionale 45/1995, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma dei concorsi da approvarsi con provvedimento della Giunta regionale.

2. In assenza del provvedimento di cui al comma 1, l'acquisizione di risorse avviene solo con le procedure di cui all'articolo 15, comma 5, lett. a) e c).

3. Per inderogabili e imprevedibili esigenze di servizio la Giunta regionale può autorizzare in via straordinaria l'indizione di bandi di concorso non previsti nel programma dei concorsi di cui al comma 1.

Articolo 17 (Pubblici concorsi. Modalità)

1. Nell'indire il pubblico concorso il dirigente della struttura competente in materia di personale indica, in applicazione dell'articolo 6, se il concorso debba svolgersi per titoli, per titoli ed esami, per esami o per corso-concorso.

Articolo 18 (Norme speciali per i concorsi del personale del Corpo forestale valdostano)

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al personale del Corpo forestale valdostano.

Articolo 19 (Bando di concorso o di selezione)

1. I bandi sono unici per identiche qualifiche e profili professionali nell'ambito di una stessa area di professionalità e/o specializzazione del ruolo unico regionale nel rispetto della programmazione annuale di cui agli articoli 15 e 16.

2. Il bando di concorso contiene:

a) il termine di presentazione delle domande;

b) le modalità di presentazione delle domande;

c) l'avviso sulle modalità di comunicazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali e, eventualmente, pratiche;

d) le materie oggetto delle prove scritte ed orali, il contenuto di quelle pratiche;

e) le modalità di espletamento delle prove di cui alla lett. d);

f) la votazione minima richiesta per il superamento di ogni prova e per l'ammissione alle prove successive;

g) i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione al concorso;

h) i titoli che danno luogo a riserva e a preferenza a parità di punteggio, di cui all'articolo 34, con i termini e le modalità della loro presentazione;

i) le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie;

l) l'avviso di esclusione nei casi previsti dall'articolo 2, comma 4, e dall'articolo 22;

m) il fac-simile della domanda;

n) l'avviso per i portatori di handicap di specificare l'ausilio necessario e gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove concorsuali.

3. Il bando di concorso determina il criterio di assorbenza del titolo di studio superiore rispetto a quello inferiore.

4. Il bando di selezione contiene quanto previsto dal comma 2, lett. a), b), c), d), e), f), g), l), m) e n).

5. Le disposizioni del bando devono garantire il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro).

Articolo 20 (Pubblicità dei bandi di concorso e di selezione)

1. I bandi devono essere affissi all'albo dell'ente che bandisce il concorso, all'albo notiziario dell'Amministrazione regionale e, per estratto, all'albo pretorio dei comuni e delle Comunità montane della regione, nonché pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. L'affissione del bando all'albo dell'ente che bandisce il concorso deve essere contemporanea alla data del bando, che deve rimanere esposto fino alla scadenza.

3. I bandi di concorso debbono avere sufficiente pubblicità, in relazione all'importanza dei posti messi a concorso; è facoltà dell'Amministrazione regionale di dare più ampia pubblicità ai bandi anche mediante avvisi da inserirsi su pubblicazioni periodiche di categoria e su giornali locali e sul Bollettino nazionale dei concorsi, ovvero da pubblicarsi agli albi di Regioni, di Province e di comuni.

Articolo 21 (Termine e proroga del termine)

1. Il periodo tra la pubblicazione del bando e la scadenza del tempo utile per la presentazione delle domande deve essere, normalmente, di giorni trenta.

2. Il dirigente della struttura competente in materia di personale dispone con provvedimento la proroga della data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, per un periodo massimo di ulteriori trenta giorni, allorché:

a) non vi sia alcuna domanda;

b) vi sia un unico candidato;

c) vi sia un numero di domande inferiore o uguale al numero dei posti messi a concorso.

Articolo 22 (Ammissione al concorso e alla selezione. Domande. Documenti)

1. Nella domanda di ammissione, gli aspiranti debbono dichiarare sotto la loro responsabilità personale:

a) le generalità, la data ed il luogo di nascita. I candidati che abbiano superato il limite massimo di età dovranno, ai fini dell'ammissione, indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

b) il possesso della cittadinanza italiana o l'appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione europea;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se hanno riportato o meno condanne penali e, in caso affermativo, le condanne riportate ovvero se versino nelle condizioni previste dalla legge 16/1992 ovvero se hanno procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) l'eventuale diritto alla riserva ai sensi dell'articolo 23;

h) le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di lavoro privato o pubblico;

i) la precisa indicazione del domicilio o del recapito.

l) i titoli che danno luogo a punteggio, preferenze e riserve;

m) la dichiarazione, per i candidati portatori di handicap, di quanto previsto all'articolo 19, comma 2, lett. n);

n) la lingua, italiana o francese, in cui intendono sostenere le prove di concorso.

2. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 1 esimono il candidato dalla presentazione contestuale di qualsiasi documento, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione) e dell'articolo 16, comma 1, lett. a), del regolamento regionale 17 giugno 1996, n. 3 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2.

3. L'omissione nella domanda di alcune dichiarazioni prescritte ai sensi del comma 1 non dà luogo ad esclusione dal concorso, sempre che dalla domanda, o da documenti eventualmente allegati alla domanda stessa, possa desumersi sufficiente indicazione dell'effettivo possesso del requisito erroneamente non dichiarato, anche con riferimento esplicito ad atti in possesso dell'Amministrazione regionale. Parimenti non dà luogo ad esclusione la dichiarazione di un titolo di studio superiore a quello richiesto, a condizione che il titolo superiore presupponga anche il conseguimento di quello inferiore, secondo i criteri di assorbenza di cui all'articolo 19, comma 3.

4. I candidati portatori di handicap affetti da minorazione psichica devono allegare alla domanda, a pena di esclusione, l'accertamento della capacità lavorativa in relazione al posto messo a concorso e la documentazione rilasciata dagli organi sanitari competenti. La carenza di capacità lavorativa in relazione al posto messo a concorso determina l'esclusione.

Articolo 23 (Categorie riservatarie e preferenze)

1. Le riserve di posti, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione al limite di cui al comma 1, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. La riserva non opera nel caso in cui venga messo a concorso un solo posto.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

a) riserva di posti relativa alle qualifiche funzionali superiori alla sesta a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 482/1968, e successive modificazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nelle percentuali previste dalla citata legge 482/1968;

b) riserva di posti, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale;

c) riserva del due per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi della legge 20 settembre 1980, n. 574 (Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica).

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono di seguito elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

p) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

q) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

t) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

u) gli invalidi ed i mutilati civili;

v) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

5. In armonia con quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), a parità di merito e di titoli di preferenza di cui al comma 4, sono preferiti:

a) i nati in Valle d'Aosta, gli emigrati valdostani e i figli degli emigrati valdostani;

b) i residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni.

6. Ad ulteriore parità di merito e di titoli di preferenza, la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver ottenuto valutazione positiva del servizio prestato nella pubblica amministrazione;

c) dalla maggiore età anagrafica.

Capo II Modalità di svolgimento dei concorsi e delle selezioni

Articolo 24 (Commissione esaminatrice dei concorsi)

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, indetti per la copertura a posti del ruolo unico regionale e delle selezioni, sono nominate dal dirigente della struttura competente in materia di personale.

2. Le commissioni esaminatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti di preferenza tra dirigenti di pubbliche amministrazioni, docenti universitari, ricercatori, insegnanti e liberi professionisti, in numero non inferiore a cinque e, in ogni caso, da un numero dispari di membri di cui uno con le funzioni di presidente. Nella composizione della commissione si ritiene rispettato il criterio della terzietà di cui all'articolo 31, comma 1, lett. d), della legge regionale 45/1995 qualora la maggioranza dei componenti sia estranea all'Amministrazione regionale. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso e di selezione, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'articolo 54, comma 1, lett. a), della legge regionale 45/1995.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che sia stato titolare, durante il servizio attivo, di qualifica uguale o superiore a quella richiesta per far parte delle commissioni stesse.

4. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita:

a) se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, o per licenziamento dall'impiego per accertata colpa grave o dolo;

b) qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data del bando di concorso.

5. Per le prove preliminari di lingua francese e/o italiana e per l'espletamento delle prove orali di cui all'articolo 7, comma 4, della commissione esaminatrice fanno parte uno o più esperti, scelti fra docenti di lingua, in servizio o in quiescenza, con i limiti di cui ai commi 3 e 4, avuto riguardo al numero dei candidati ammessi alle prove.

6. Nel caso di partecipazione al concorso di soggetti handicappati è consentita la presenza di uno specialista in funzione di assistenza per l'autonomia e la comunicazione.

7. Il segretario delle commissioni esaminatrici è scelto tra i dipendenti del ruolo unico dell'Amministrazione regionale di qualifica non inferiore alla settima e, di norma, tra quelli addetti alla struttura competente in materia di personale.

8. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere integrate da un numero di componenti tale da permettere la suddivisione in sottocommissioni che, restando unico il presidente, siano costituite ciascuna secondo i criteri di cui al comma 2 ed integrate da un segretario aggiunto.

9. La suddivisione in sottocommissioni è possibile quando il numero dei candidati ammessi al concorso supera le trecento unità; a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a centocinquanta unità.

10. Della commissione per gli esami finali del corso-concorso di cui all'articolo 8, comma 3, fa parte di diritto un docente del corso.

Articolo 25 (Incompatibilità)

1. Non possono far parte delle commissioni esaminatrici:

a) i componenti degli organi di direzione politica e coloro che ricoprano cariche politiche o sindacali;

b) coloro che si trovino in rapporto di coniugio, convivenza, parentela fino al quarto grado e affinità fino al terzo con uno dei candidati ammessi al concorso;

c) coloro che abbiano lite pendente con uno dei candidati ammessi al concorso.

2. Coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1, lett. b) e c), devono dichiararlo non appena presa visione dell'elenco dei candidati. Qualora, durante l'espletamento del concorso, sia accertato che uno dei componenti della commissione esaminatrice versi in condizione di incompatibilità sopravvenuta prevista nel comma 1, la commissione ne dichiara immediatamente l'esclusione e il dirigente della struttura competente in materia di personale provvede alla sua sostituzione.

Articolo 26 (Cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice)

1. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di lavoro si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione, da adottarsi da parte del competente organo di cui all'articolo 24, comma 1.

Articolo 27 (Svolgimento delle prove)

1. Il diario e il luogo delle prove sono affissi all'albo dell'ente che bandisce il concorso e comunicati ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

2. Le prove non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane), nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

3. L'ammissione ad ogni prova successiva è resa pubblica mediante affissione presso la sede dell'ente che ha bandito il concorso.

Articolo 28 (Espletamento degli esami)

1. La commissione esaminatrice determina i criteri per la correzione e la valutazione delle singole prove in sede di riunione preliminare.

2. La commissione, vagliate le proposte dei membri esperti, formula collegialmente ed unanimemente tre tracce che, numerate progressivamente da uno a tre, vengono deposte in altrettante buste, immediatamente chiuse dal segretario e firmate sui lembi di chiusura dal presidente e da un membro della commissione. Tale operazione è effettuata immediatamente prima dell'inizio di ogni prova. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.

3. All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della commissione esaminatrice fa procedere all'appello nominale dei concorrenti previo accertamento della loro identità personale.

4. Il presidente della commissione fa constatare l'integrità della chiusura delle buste contenenti le tracce e fa sorteggiare da uno dei candidati, scelto a caso, la prova da svolgere.

5. Per lo svolgimento delle prove scritte, teorico-pratiche o tecnico-pratiche la commissione assegna un termine massimo di otto ore, in relazione all'importanza del concorso ed alla natura delle prove.

6. I quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame sono prestabiliti dalla commissione immediatamente prima dell'inizio delle prove orali, con criteri che garantiscono l'imparzialità.

7. I candidati agli esami devono dimostrare la loro identità personale con uno dei seguenti mezzi:

a) carta d'identità;

b) patente;

c) passaporto;

d) fotografia autenticata;

e) conoscenza diretta da parte di un membro della commissione.

Articolo 29 (Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte)

1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri con qualsiasi mezzo, salvo che con i membri della commissione esaminatrice.

2. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del segretario.

3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed i vocabolari autorizzati dalla commissione.

4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano fra loro copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

5. La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami per tutta la durata delle prove.

Articolo 30 (Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte)

1. Al candidato, nelle prove scritte, sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

2. Il candidato, dopo aver svolto la prova, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette l'elaborato con tutti i fogli avuti in dotazione nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna alla commissione. Le buste raccolte vengono chiuse in uno o più plichi sul cui involucro esterno i commissari presenti e il segretario appongono le loro firme.

3. Dopo aver accertato l'integrità dei plichi contenenti gli elaborati si procede all'apertura dei plichi stessi. Accertata l'integrità delle buste contenute nei plichi, che vengono successivamente mescolate, si procede all'apertura della prima busta, che viene contrassegnata con il n. 1. Lo stesso numero viene apposto sulla busta piccola contenente il cartoncino con l'indicazione delle generalità del concorrente e sull'elaborato. Seguendo il medesimo procedimento e con numerazione progressiva si provvede all'apertura delle buste successive.

4. Alla fine della correzione di ogni prova si procede all'identificazione dei candidati i cui elaborati non hanno raggiunto il punteggio di 21/30 o equivalente. Negli altri casi, l'identificazione è fatta a conclusione di tutte le prove d'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti e dopo la valutazione dei titoli.

Articolo 31 (Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie)

1. Di tutte le operazioni di esame e delle decisioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

2. La graduatoria definitiva è data dal punteggio ottenuto dai candidati al termine delle prove concorsuali nonché da quello ottenuto a seguito della valutazione dei titoli ai sensi dell'articolo 32, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste all'articolo 23, commi 4 e 5.

3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 482/1968 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

4. La graduatoria definitiva è approvata dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge regionale 45/1995 ed è affissa all'albo notiziario della Regione e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Per gli altri enti pubblici si provvede ai sensi dell'articolo 64, comma 1, della legge regionale 45/1995.

5. Dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino ufficiale della Regione decorre il termine per le eventuali impugnative.

6. Le graduatorie dei concorsi, dei corsi-concorsi e delle selezioni hanno validità biennale dalla data di approvazione della graduatoria stessa, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 31/1985.

7. Le graduatorie dei concorsi e delle selezioni sono utilizzate anche per la copertura di posti a tempo parziale.

Articolo 32 (Valutazione dei titoli e degli esami nei concorsi)

1. Per l'accesso ai singoli profili professionali mediante concorso per titoli ed esami valgono i seguenti criteri di valutazione dei titoli e degli esami, come esplicitati nell'allegato A:

a) valutazione massima di ciascuna prova di esame: 30/30 o equivalente;

b) valutazione dei titoli di studio e di specializzazione calcolata sul punteggio massimo attribuito alle prove: non oltre il sei per cento a quelli richiesti per l'accesso, non oltre il due per cento a quelli non richiesti per l'accesso, da indicarsi espressamente nel bando;

c) valutazione fino al dodici per cento calcolata sul punteggio massimo attribuito alle prove:

1) frequenza di corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale cui sia seguita valutazione di profitto attraverso il superamento di esame finale o elaborazione di tesi conclusiva; abilitazione all'esercizio professionale purché attinente al posto messo a concorso; idoneità conseguite in concorsi precedenti di equivalente profilo professionale; pubblicazioni regolarmente registrate e attinenti al posto messo a concorso: non oltre il due per cento;

2) esperienza professionale nel settore o in settori affini: non oltre l'otto per cento;

3) valutazione della prova di accertamento della lingua: non oltre il due per cento.

Articolo 33 (Compensi ai componenti delle commissioni)

1. Ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni estranei all'Amministrazione regionale, istituite ai sensi dell'articolo 24, sono attribuiti i compensi lordi nella misura stabilita annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 45/1995.

2. La Giunta regionale definisce, nei limiti stabiliti dal comma 1, i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso all'impiego regionale tenendo conto dei seguenti criteri:

a) previsione di un compenso base in relazione alla qualifica funzionale dei posti messi a concorso;

b) previsione di un compenso a candidato correlato:

1) alla qualifica dei posti messi a concorso;

2) al numero dei candidati esaminati;

3) alla complessità della procedura concorsuale.

3. Il compenso di cui al comma 2, lett. b), può variare da un minimo di lire ottocento ad un massimo di lire trentamila a candidato. Tale compenso unitario è stabilito in maniera decrescente in funzione all'aumento del numero dei candidati.

4. Qualora le modalità concorsuali prevedano più di una prova, esse sono considerate autonomamente ai fini del calcolo del compenso legato al numero di candidati esaminati.

5. I compensi spettanti ai componenti delle commissioni sono aumentati del venti per cento per il presidente.

6. I compensi di cui al comma 2, lett. a), spettanti ai membri esperti per la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana sono ridotti del cinquanta per cento.

7. Ai componenti delle commissioni, quando ne ricorrono le condizioni, compete, in aggiunta ai compensi stabiliti, il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, nella misura e con le modalità previste per il personale della Regione.

8. Ai componenti dimissionari e subentranti competono i compensi in misura proporzionale rispetto alle giornate di effettiva partecipazione al lavoro delle commissioni.

Articolo 34 (Presentazione dei titoli e dei documenti)

1. Nei concorsi per titoli ed esami, i candidati che abbiano superato la prova orale e, nei concorsi per soli titoli, i candidati che abbiano superato la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana devono far pervenire alla struttura competente in materia di personale, entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'Amministrazione regionale, i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva e di preferenza, a parità di valutazione, il diritto ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui l'Amministrazione regionale ne sia già in possesso.

2. Nei concorsi a posti di bidello e accudiente i documenti attestanti il possesso dei titoli di cui al comma 1 devono essere allegati alla domanda di concorso.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della notifica dell'esito del concorso, i concorrenti dichiarati vincitori devono inoltre esibire, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 59/1991, tutti i documenti necessari per l'ammissione in servizio richiesti dal bando, fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione regionale ne sia già in possesso. Decorso inutilmente il termine, il concorrente è escluso dalla graduatoria, salvo legittimo impedimento.

4. Dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, i documenti, i lavori originali e le pubblicazioni, eventualmente allegati alla domanda, possono essere ritirati, ove nulla osti, dal candidato direttamente, o mediante incaricato munito di delega scritta, entro la data di scadenza della validità della graduatoria stessa; nel caso di concorso conclusosi senza candidati idonei, detto termine è ridotto a quattro mesi dalla data dell'ultimo atto della procedura concorsuale. Il candidato può ritirare anche prima dell'espletamento del concorso la documentazione predetta purché rilasci dichiarazione scritta di rinuncia al concorso stesso.

5. Per l'accesso ai documenti del concorso si applica l'articolo 12, comma 2, lett. a), del regolamento regionale 3/1996 o i regolamenti dei singoli enti in materia, se adottati.

Articolo 35 (Assunzione in servizio)

1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati a sottoscrivere il contratto prima dell'effettiva ammissione in servizio.

Articolo 36 (Nullità e annullabilità del contratto)

1. È causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

2. Le assunzioni effettuate in violazione di norme imperative contenute in leggi regionali sono nulle.

3. Le assunzioni di personale a tempo determinato sono nulle se effettuate fuori dai casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988 - 1990 relativa al personale regionale) e dall'articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1 (Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale) e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti dell'articolo 2126 del codice civile.

4. Sono nulli i contratti nei quali manchi un elemento essenziale per la loro validità.

Articolo 37 (Norma di richiamo)

1. Le norme del presente titolo si applicano al personale scolastico non docente per l'accesso all'organico delle istituzioni scolastiche ed educative della Regione, di cui all'articolo 26, comma 1, lett. d), della legge regionale 45/1995.

Titolo II Accesso alla qualifica di dirigente

Capo I Modalità di accesso

Articolo 38 (Requisiti generali)

1. Per accedere alla qualifica di dirigente è necessario possedere i requisiti previsti all'articolo 2 del presente regolamento, nonché quelli previsti all'articolo 16 della legge regionale 45/1995.

Articolo 39 (Concorso per esami)

1. L'accesso alle qualifiche di dirigente nell'Amministrazione regionale, avviene con concorso per esami.

2. Il concorso consiste in almeno due prove scritte ed un colloquio, previo accertamento della conoscenza della lingua francese scritta e orale, secondo le modalità di cui all'articolo 7. Una o più prove scritte sono dirette ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione. L'altra prova verte su materie attinenti alla sfera di competenza professionale per la quale è indetto il concorso. Il colloquio verte sulle materie previste per le prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso.

3. Il colloquio concorre alla valutazione della professionalità del candidato e alla verifica della sua conoscenza delle problematiche delle pubbliche amministrazioni.

4. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione conseguita nel colloquio.

5. A parità di merito trovano applicazione le disposizioni in materia di riserva e preferenza di cui all'articolo 23.

6. Il personale estraneo all'Amministrazione regionale destinatario di incarichi di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lett. b), e comma 3, lett. b), della legge regionale 45/1995, è sottoposto all'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, prima della sottoscrizione del contratto di lavoro di diritto privato, secondo le modalità di cui all'articolo 7.

Articolo 40 (Commissione esaminatrice)

1. Le commissioni sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso in numero non inferiore a cinque ed in ogni caso in numero dispari di cui uno con funzioni di presidente. La maggioranza dei componenti è, di norma, scelta tra docenti e ricercatori universitari. I restanti membri sono scelti, di preferenza, tra dirigenti di pubbliche amministrazioni e liberi professionisti. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla settima.

2. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 24 e 25.

Articolo 41 (Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato in questo Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo I.

Titolo III Procedure di mobilità interna all'amministrazione regionale

Capo I Modalità

Articolo 42 (Ricognizione dei dipendenti collocati in esubero)

1. Non oltre il 15 gennaio di ogni anno, il dirigente della struttura competente in materia di personale redige l'elenco nominativo con qualifica e profili professionali dei dipendenti in esubero al 1° gennaio dello stesso anno, a seguito dei provvedimenti di cui agli articoli 6 e 8 della legge regionale 45/1995, oltre all'elenco dei posti disponibili a tempo pieno e a tempo parziale di ogni singola struttura. Tali elenchi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, contestualmente alla circolare di informazione ai dipendenti sulla mobilità.

2. Il personale in esubero è quello risultante dalle rilevazioni di cui all'articolo 15.

Articolo 43 (Procedure per la mobilità)

1. posti disponibili sono coperti secondo l'ordine di priorità:

a) mobilità per esigenze organizzative, ivi compresa quella per incompatibilità ambientale;

b) mobilità volontaria con le procedure di cui all'articolo 45;

c) mobilità d'ufficio con le procedure di cui all'articolo 50.

2. È inoltre consentita la mobilità mediante lo scambio tra personale appartenente alla medesima qualifica funzionale, a condizione che sia in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al nuovo posto.

3. Sono fatti salvi i diritti e le precedenze previste dall'articolo 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992.

Articolo 44 (Mobilità per esigenze organizzative)

1. La mobilità per esigenze organizzative dell'Amministrazione può essere disposta al di fuori dei tempi previsti dalle procedure di mobilità volontaria e d'ufficio.

2. L'utilizzazione di personale di cui all'articolo 28, comma 5, della legge regionale 45/1995 può essere disposta anche all'interno dello stesso organico.

Articolo 45 (Mobilità volontaria)

1. Possono presentare domanda individuale di mobilità i dipendenti risultanti in esubero ai sensi dell'articolo 15.

2. Possono presentare domanda di trasferimento i dipendenti non rientranti nella previsione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della legge regionale 45/1995.

3. Il personale regionale appartenente all'organico del Corpo forestale valdostano o all'organico delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione può presentare domanda per essere trasferito negli organici di cui all'articolo 26, comma 1, lett. a) e b), della legge regionale 45/1995 secondo le modalità di cui al presente Capo.

Articolo 46 (Modalità di presentazione della domanda)

1. Ciascun dipendente può presentare una sola domanda entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 42 nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La domanda è inviata alla struttura competente in materia di personale.

Articolo 47 (Requisiti della domanda)

1. La domanda contiene le seguenti indicazioni:

a) i dati anagrafici;

b) la qualifica funzionale, il profilo professionale e la struttura di appartenenza;

c) l'individuazione, secondo un ordine di preferenza, di tre posti corrispondenti alla qualifica funzionale di appartenenza;

d) la data di collocamento in esubero;

e) il titolo di studio;

f) il carico familiare;

g) il visto del dirigente della struttura di provenienza.

Articolo 48 (Criteri di priorità per la mobilità volontaria)

1. La struttura competente in materia di personale, non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, compila una graduatoria formata secondo i seguenti criteri, fatta salva la precedenza per i dipendenti in possesso del titolo di studio per il posto richiesto:

a) anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione regionale;

b) incidenza delle condizioni di famiglia in caso di avvicinamento al nucleo familiare.

2. I criteri di cui al comma 1 sono applicati secondo i punteggi riportati nell'Allegato C. La graduatoria è compilata in ordine decrescente rispetto al punteggio ottenuto da ciascun dipendente. La selezione dei dipendenti cui assegnare il posto disponibile avviene a partire dal primo in graduatoria. A parità di punteggio il posto è assegnato al dipendente con maggiore anzianità di servizio complessiva maturata presso l'Amministrazione regionale.

3. La graduatoria è comunicata, per informazione, alle rappresentanze sindacali ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 45/1995.

Articolo 49 (Adempimenti connessi alla graduatoria)

1. Entro dieci giorni dalla formazione della graduatoria, la struttura competente in materia di personale comunica a ciascun interessato l'accoglimento o il rigetto della domanda di mobilità.

2. Entro dieci giorni dalla formazione della graduatoria, la struttura di cui al comma 1 redige un elenco contenente:

a) i posti rimasti disponibili, compresi quelli che si sono liberati per effetto di mobilità volontaria;

b) i posti coperti dal processo di mobilità volontaria;

c) i nominativi dei dipendenti utilmente collocati in graduatoria che non hanno ottenuto l'assegnazione o il trasferimento.

Articolo 50 (Mobilità d'ufficio)

1. Sono soggetti a mobilità d'ufficio i dipendenti collocati in esubero:

a) se non hanno fatto domanda di mobilità;

b) se per nessuno dei posti scelti nella domanda si sono utilmente collocati in graduatoria.

2. I posti disponibili sono quelli risultanti dall'aggiornamento degli elenchi di cui all'articolo 49, comma 2.

Articolo 51 (Criteri di priorità per la mobilità d'ufficio)

1. La graduatoria della mobilità d'ufficio è formata secondo i criteri di cui all'articolo 48, commi 1 e 2.

Articolo 52 (Attuazione della mobilità d'ufficio)

1. La mobilità d'ufficio è disposta dal dirigente della struttura competente in materia di personale, non oltre trenta giorni dall'aggiornamento degli elenchi di cui all'articolo 49, comma 2.

Articolo 53 (Effetti della mobilità)

1. Il dipendente conserva l'anzianità maturata e ad esso spetta il trattamento economico ai sensi dell'articolo 28, comma 8, della legge regionale 45/1995.

Articolo 54 (Prove di idoneità)

1. In applicazione dell'articolo 28, comma 7, della legge regionale 45/1995, nei casi in cui il personale coinvolto nei processi di mobilità non sia in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al nuovo posto, la mobilità è subordinata al superamento di una prova di idoneità professionale, da espletarsi con le modalità di cui all'articolo 9, commi 1, 2 e 5.

Articolo 55 (Part-time)

1. Qualora l'applicazione delle procedure di part-time comporti la mobilità del personale, le procedure di mobilità hanno luogo dopo l'espletamento di quelle previste dal presente Titolo, nei posti rimasti disponibili.

Articolo 56 (Norme finali e transitorie)

1. Le disposizioni di cui ai Titoli I e II non si applicano ai concorsi per i quali sia già intervenuta la pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il primo provvedimento di programmazione annuale di cui all'articolo 16, relativo all'anno 1998, è approvato entro il 31 dicembre 1997. Nelle more dell'emanazione di tale provvedimento non si applica l'articolo 16, comma 2.

3. In attesa della riforma dell'ordinamento professionale, limitatamente all'Amministrazione regionale e agli enti da essa dipendenti, la Giunta regionale individua i profili professionali di quinta qualifica funzionale equiparabili a quelli degli ex ruoli del personale amministrativo per i quali è consentita la partecipazione a concorsi a posti di settima qualifica funzionale equiparabili a quelli degli ex ruoli del personale amministrativo e di ragioneria ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

4. In sede di prima applicazione, ai candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente del concorso a posti di bidello e accudiente è attribuito un punteggio pari a 4 punti per il superamento della prova di accertamento della conoscenza della lingua di cui all'articolo 7.

5. Ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della legge regionale 45/1995, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 72 comma 1, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94 commi 1 e 2, 95 commi 2, 3 e 4, e 96 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3;

b) gli articoli 3, 5 e 6 del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 novembre 1967, n. 335, recante norme regolamentari sull'ordinamento dei servizi di controllo regionale e sulla gestione appaltata della Casa da gioco di Saint-Vincent e sullo stato giuridico ed economico del personale regionale addetto ai servizi stessi;

c) l'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 49;

d) gli articoli 2 e 5 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1;

e) l'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1978, n. 42;

f) l'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1979, n. 15;

g) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 27 marzo 1980, n. 13;

h) l'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 49;

i) la legge regionale 21 aprile 1981, n. 23;

l) gli articoli 6 e 7 della legge regionale 22 giugno 1981, n. 34;

m) l'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 58;

n) l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1° giugno 1982, n. 15;

o) l'articolo 2 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 48;

p) l'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 1983, n. 4;

q) gli articoli 14 e 15 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32;

r) la legge regionale 18 gennaio 1984, n. 1;

s) gli articoli 2, 4 e 5 della legge regionale 28 giugno 1984, n. 29;

t) l'articolo 2, commi 1, 2, 4 e 6, gli articoli 3, 9 e 10 della legge regionale 10 maggio 1985, n. 31;

u) gli articoli 6 e 7 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35;

v) l'articolo 4 della legge regionale 1° aprile 1986, n. 12;

z) la legge regionale 12 dicembre 1986, n. 72;

aa) l'articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 1987, n. 10;

bb) l'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 1988, n. 11;

cc) l'articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 1988, n. 13;

dd) l'articolo 7, comma 3, della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68;

ee) l'articolo 24 della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6;

ff) gli articolo 3 e 4 della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19;

gg) la legge regionale 16 dicembre 1992, n. 70;

hh) l'articolo 16, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84;

ii) l'articolo 4, commi 2 e 3, della legge regionale 16 agosto 1994, n. 45.

Articolo 57 (Modificazioni al regolamento regionale 23 marzo 1992, n. 2)

1. Le lett. b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 23 marzo 1992, n. 2 (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 agosto 1989, n. 64 recante disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale) sono abrogate.

Articolo 58 (Disposizioni per il Consiglio regionale)

1. In attesa della modifica delle norme sull'ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, le disposizioni di cui ai Titoli I e II della parte I del presente regolamento si applicano anche al personale del Consiglio regionale. Le competenze attribuite da tali disposizioni alla Giunta regionale sono esercitate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

2. Ai sensi del combinato disposto degli articolo 31, comma 1, lett. d), 65, comma 4 e 66, comma 1, della legge regionale 45/1995, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 11 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale).

3. Gli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento regionale 16 giugno 1993, n. 2 (Regolamento di organizzazione dei servizi del Consiglio regionale) sono abrogati.

Parte II Norme particolari sull'accesso agli enti indicati all'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 73, e successive modificazioni.

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 59 (Disposizioni particolari per gli enti locali)

1. Le norme della Parte I, con esclusione del Titolo III, relativo alla mobilità, e salvo quanto espressamente disciplinato dai seguenti articoli, si applicano agli enti indicati all'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), e successive modificazioni, e facenti parte del comparto di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 (Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29): comuni, Comunità montane, loro consorzi, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, Istituto autonomo per le case popolari.

Articolo 60 (Competenze)

1. Le competenze attribuite nella Parte I alla Giunta regionale sono esercitate, per gli enti di cui alla Parte II, dalla Giunta comunale, dal Direttivo della Comunità montana o dal corrispondente organo esecutivo per gli altri enti.

2. Le competenze attribuite nella Parte I al dirigente della struttura competente in materia di personale, sono esercitate dal dirigente competente in materia di personale dell'ente che bandisce il concorso o, in caso di mancanza, assenza o impedimento, dal segretario o da altro dirigente dell'ente.

Titolo II Modalità di svolgimento dei concorsi

Articolo 61 (Qualifiche funzionali)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 60, i riferimenti alle qualifiche funzionali di cui ai seguenti articoli della Parte I devono intendersi, per gli enti facenti parte del comparto di cui all'articolo 59, nel modo seguente:

a) articolo 6, comma 2: quarta, quinta e sesta qualifica funzionale;

b) articolo 6, comma 3: settima e ottava qualifica funzionale;

c) articolo 7, comma 2: terza qualifica funzionale;

d) articolo 7, comma 3: quarta, quinta, sesta, settima ed ottava qualifica funzionale;

e) articolo 9, comma 1, lett. a): sesta qualifica funzionale;

f) articolo 9, comma 1, lett. b): quarta e quinta qualifica funzionale;

g) articolo 23, comma 3, lett. a): quinta qualifica funzionale.

Articolo 62 (Titoli di studio e requisiti speciali)

1. Oltre ai requisiti generali di cui agli articoli 2 e 3, per l'accesso alle varie qualifiche funzionali, fatte salve disposizioni particolari, è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio, integrati, per particolari profili professionali, da specifiche abilitazioni, patenti o attestati professionali:

a) prima, seconda, terza qualifica funzionale: proscioglimento dell'obbligo scolastico;

b) quarta qualifica funzionale: diploma di istruzione secondaria di primo grado;

c) quinta qualifica funzionale: diploma di istruzione secondaria di secondo grado per vigili urbani, terminalisti, addetti alla registrazione dati; licenza della scuola dell'obbligo e particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro, per gli altri profili professionali;

d) sesta qualifica funzionale: titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università;

e) settima qualifica funzionale: diploma di laurea o diploma universitario;

f) ottava qualifica funzionale: diploma di laurea e abilitazione professionale, se richiesta.

2. Il bando di concorso indica il titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale o qualifica dirigenziale messo a concorso, ivi compresi i diplomi di laurea o diplomi universitari conseguiti presso le università dei paesi dell'Unione europea.

3. Ai concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali di cui al comma 1 può essere ammesso il personale degli enti di cui all'articolo 59, in servizio negli enti della Valle d'Aosta, che abbia un'anzianità minima di cinque anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore e in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla medesima.

Articolo 63 (Programmazione dei concorsi)

1. Al fine della programmazione annuale dei concorsi, di cui all'articolo 16, i comuni possono delegare alle Comunità montane tutte le fasi del procedimento concorsuale, dall'indizione del concorso all'approvazione della graduatoria.

2. Allo stesso fine di cui al comma 1, gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni fra loro.

Articolo 64 (Commissioni esaminatrici dei concorsi)

1. Si applicano le norme di cui agli articoli 24 e 25, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.

2. Le commissioni esaminatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti di preferenza tra dirigenti di pubbliche amministrazioni, segretari comunali, docenti universitari, ricercatori, insegnanti e liberi professionisti, in numero di tre o di cinque membri; uno dei componenti può essere scelto tra il personale dipendente degli enti locali, appartenente alla qualifica funzionale del posto messo a concorso o superiore. Nella composizione della commissione si ritiene rispettato, di norma, il criterio della terzietà di cui all'articolo 31, comma 1, lett. d), della legge regionale 45/1995 qualora la maggioranza dei componenti sia estranea all'amministrazione che bandisce il concorso. Di norma, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso e di selezione, salva motivata impossibilità, è riservata alle donne, in conformità all'articolo 54, comma 1, lett. a), della legge regionale 45/1995.

3. Nell'atto di nomina della commissione può essere prevista la presenza di membri supplenti.

4. Oltre ai casi di incompatibilità di cui all'articolo 25, non possono far parte delle commissioni esaminatrici i soggetti che hanno nominato le commissioni stesse.

5. Il segretario delle commissioni esaminatrici è scelto tra i dipendenti dell'ente che bandisce il concorso, di qualifica non inferiore alla sesta, di norma tra quelli addetti alla struttura competente in materia di personale. In caso di provata impossibilità, può fungere da segretario un dipendente di altro ente, con gli stessi requisiti.

Articolo 65 (Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie)

1. Si applicano le norme di cui all'articolo 31, con le precisazioni di cui al seguente comma.

2. La graduatoria definitiva è approvata dal soggetto che ha bandito il concorso, ed è affissa all'albo dell'ente e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Articolo 66 (Compensi ai componenti delle commissioni)

1. A ciascun componente ed al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni, estranei all'amministrazione che bandisce il concorso, è corrisposto un compenso, stabilito annualmente dalla Giunta comunale, dal Direttivo della Comunità montana o dal corrispondente organo esecutivo per gli altri enti, non superiore al compenso stabilito per i concorsi e le selezioni banditi dall'Amministrazione regionale, con le modalità di cui all'articolo 33.

Articolo 67 (Valutazione dei titoli)

1. I punteggi attribuiti, negli allegati A e B, al servizio prestato presso l'Amministrazione regionale si intendono riferiti al servizio prestato presso gli enti di cui all'articolo 59.

Articolo 68 (Norme particolari per le popolazioni di lingua tedesca)

1. In armonia con quanto previsto dall'articolo 40bis dello Statuto speciale, gli enti locali ricompresi nel territorio della Comunità montana Walser, di cui alla legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 (Norme concernenti le Comunità montane), e successive modificazioni, possono prevedere di inserire nei bandi di concorso una prova preliminare, facoltativa, di accertamento della conoscenza della lingua tedesca.

2. Il superamento della prova di cui al comma 1 concorre alla determinazione dei titoli, nei concorsi per titoli e per titoli ed esami, entro il limite massimo di valutazione previsto per la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese.

3. Le modalità di svolgimento della prova di cui al comma 1 ed i criteri di valutazione della stessa sono determinati con apposito regolamento adottato dal Consiglio comunale, o organo corrispondente.

Articolo 69 (Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui ai Titoli I e II della Parte II non si applicano ai concorsi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia già intervenuta la pubblicazione del bando all'albo pretorio dell'ente che ha bandito il concorso.

Allegati

(...omissis...)

Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Bavastro.

Bavastro (UV) Questo regolamento è un completamento necessario della disciplina della legge 45/95. Analizzare questo testo normativo, punto per punto, nella sua interezza, e nei suoi dettagli, sarebbe estremamente lungo e complesso, e tutto sommato non mi sembra indispensabile perché in buona misura ricalca le precedenti norme analoghe, che il nostro diritto amministrativo ci presenta. Però contiene alcune novità e alcune particolarità, su cui è senz'altro opportuno soffermarsi.

Innanzitutto il diritto amministrativo ha sempre riservato il pubblico impiego ai cittadini italiani. La normativa europea esige il superamento di questo criterio e in ossequio a questo il regolamento in esame allarga l'accesso al pubblico impiego a tutti i cittadini dell'Unione europea con alcune necessarie eccezioni, in sostanza agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza e i ruoli dirigenziali.

Proprio per questo si è sentita la necessità di introdurre l'accertamento della conoscenza della lingua italiana oltre all'accertamento della lingua francese, e questo aspetto della nazionalità si collega a quello della conoscenza linguistica ed introduce in qualche modo la vexata quaestio del francese e dell'articolo 7.

L'articolo 7 contiene importanti novità: pone su un identico piano le due lingue ufficiali e conseguentemente anche l'accertamento della loro conoscenza, dà un migliore inquadramento alla prova di francese, quindi anche a quella d'italiano: non si farà più la dictée, ma un esame orale fino al quarto livello, orale e scritto dal quinto livello in su. L'esame scritto, come dicevo, non consisterà in una dictée che è considerato uno strumento inadatto, in quanto permette un accertamento della conoscenza dell'ortografia, ma non certo un accertamento della conoscenza linguistica nella sua interezza. Quindi la prova scritta consisterà in una composition. Nell'esame orale almeno una delle materie sarà svolta nella lingua ufficiale diversa da quella prescelta. Sia lo scritto che l'orale concorrono al risultato finale del concorso, il che mi sembra opportuno una volta eliminata la dictée, perché le qualifiche superiori per le quali è previsto l'esame scritto innegabilmente richiedono una conoscenza più approfondita, che si estenda anche all'aspetto della lingua scritta.

Altre interessanti norme sono quelle contenute negli articoli 15 e 16, che in pratica istituiscono un sistema di rilevamento che da tutti i vari uffici convogli le notizie all'Ufficio del personale per avere la possibilità di fare una esatta programmazione di quelle che sono le necessità del personale, quindi i concorsi dell'anno successivo.

Interessante è anche l'articolo 42, che riguarda la mobilità del personale in esubero; fra l'altro il personale in esubero viene individuato proprio in base all'articolo 15.

Mi rendo però conto che oggi qui il tema principale di discussione sarà quello della prova di francese. Così come è congegnata in questo regolamento ci soddisfa, perché salvaguarda e riafferma la difesa del bilinguismo. È evidente che su questo tema non siamo disposti a transigere, conseguentemente non siamo disponibili a modifiche del testo che indeboliscano la portata della norma. Invito quindi chi ci è alleato a non metterci in difficoltà su questo terreno.

Si dà atto che, dalle ore 17,09, presiede il Vicepresidente Aloisi.

Presidente Prima di dare la parola al Presidente della Giunta, devo comunicare al Consiglio che in data 25 settembre 1996 era stato richiesto al CREL il relativo parere, che non è pervenuto, pertanto lo diamo per acquisito.

Ha chiesto la parola al Presidente della Giunta, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Pour tout d'abord remercier le rapporteur et les membres de la IIème Commission, qui se sont penchés avec attention même en présence des membres d'autres commissions sur ce thème.

Il s'agit d'un thème sans doute important, qui veut reconduire dans un contexte unique toutes les dispositions actuelles, réglementant l'accès à la fonction publique. Non seulement l'Administration régionale est concernée, mais aussi les collectivités locales, dans la perspective de la réalisation du secteur unique de la fonction publique au Val d'Aoste, qui est l'un des piliers de la réforme des collectivités locales.

Nous avons sur ce thème entamé une longue négociation avec les organisations syndicales, qui s'est conclue positivement; presque toutes les requêtes avancées par les organisations syndicales ont été acceptées. Je pense que la comparaison du texte origine avec le texte qui est soumis aujourd'hui à votre attention peut démontrer quelle a été la disponibilité de part et d'autre pour arriver à un règlement équilibré. Il reste quelque différend avec les organisations syndicales.

Par contre nous avons l'avis favorable de l'Association des syndics et de l'Association des présidents des communautés de montagne qui, sur ce texte, ont exprimé un avis favorable, ou bien ont vu leurs requêtes intégralement accueillies.

J'ai présenté des amendements au texte qui a été formulé par la IIème Commission, il s'agit uniquement d'amendements techniques que je vais vous présenter lors de l'examen des différents articles. Vous vous rendrez compte qu'il s'agit d'amendements qui ont été formulés par le Bureau du personnel et celui des collectivités locales, et qui prennent en considération simplement des aspects de forme ou des aspects techniques.

Presidente È aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Ferraris.

Ferraris (GV-PDS-SV) Tenuto conto anche da una parte della complessità della materia, della necessità di approfondire ancora alcune questioni, e della conclusione del Consigliere Bavastro, mi permetto di chiedere una sospensione della seduta del Consiglio.

Presidente Il Consiglio viene sospeso per dieci minuti.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 17,17 alle ore 17,54 e che, dalle ore 17,54, riassume la Presidenza il Presidente Stévenin.

Presidente Riprendono i lavori. Ha chiesto la parola il Consigliere Lanivi.

Lanivi (PVA) Solo per presentare un ordine del giorno, che consegnerò alla Presidenza, e un emendamento di cui vorrei in sintesi illustrare i contenuti.

Il primo punto è che, considerando gli apparati pubblici, si fa un'affermazione che si va verso una prospettiva di contenimento quantitativo degli organici, mentre vi è la tendenza al miglioramento qualitativo dei dipendenti pubblici.

In secondo luogo viene ribadito il ruolo e l'importanza dell'uso della lingua francese in Valle d'Aosta, non solo per ciò che ha rappresentato in passato e oggi, ma anche nella prospettiva della costruzione europea. Vengono anche indicate le modalità della gradualità e dell'attenzione rispetto all'evoluzione della realtà attuale.

Vi è ancora un'indicazione, che è quella di individuare una struttura che consenta l'aggiornamento e la qualificazione continua del personale.

Sono contenuti poi alcune proposte e orientamenti, che vanno in questo senso: la sostituzione della prova scritta per l'accertamento della lingua francese e della dictée con un altro strumento che in maniera forse più moderna ed efficace garantisca e accerti la comprensione del francese; la valorizzazione della frequenza nelle scuole e negli istituti della nostra regione, quindi riconoscendo - soprattutto dopo l'applicazione degli articoli 39 e 40 - i risultati scolastici nella nostra regione; una visione di prospettiva per cui, con e a seguito di un'auspicabile riforma degli esami di maturità, che riconosca alla Valle d'Aosta la facoltà di inserire nella sede degli esami di maturità della scuola media superiore di II grado l'accertamento della lingua francese, vi sia l'esonero dell'accertamento di questa prova per questi concorsi.

A nome dei gruppi consiliari Popolari per la Valle d'Aosta, Movimento popolare valdostano, Fédération autonomiste, Riformisti e di Pour la Vallée d'Aoste, consegno alla Presidenza quest'ordine del giorno, insieme ad un emendamento all'articolo 7, che aggiunge un 12° comma dopo il comma 11.

Oltre ad impegnare con coerenza il Governo regionale per quanto di sua competenza, è naturalmente ricordato l'impegno che va ai Parlamentari di agire nelle sedi competenti perché vi sia la modifica nel senso indicato degli esami di maturità in Valle d'Aosta.

Ordine del giorno

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta

In occasione della discussione sul regolamento n. 24 recante "Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici della Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta", avvenuta in data 20 novembre 1996,

Ribadisce la convinzione che l'attuale evoluzione comporti la modificazione del ruolo, della funzione e del modo di operare della Pubblica Amministrazione e, conseguentemente, tra l'altro, debbano correttamente essere perseguiti gli obiettivi del contenimento quantitativo degli organici e nel contempo del miglioramento qualitativo di quello esistente;

Ribadisce, inoltre, che la conoscenza e l'uso della lingua francese in Valle d'Aosta - oltre a rappresentare un dato fondamentale della specificità della Comunità Valdostana e una delle ragioni centrali dell'autonomia riconosciuta alla Regione dallo Statuto Speciale - costituisce una condizione favorevole per una attiva partecipazione della Valle alla costruzione dell'Europa e al rafforzamento della dimensione culturale e sociale francofona;

Sottolinea che il sistema di bilinguismo previsto per la Valle d'Aosta, oltre a rappresentare un concreto arricchimento culturale individuale per ogni singolo Valdostano, può rappresentare un utile strumento di coesione comunitaria, di tutela dell'occupazione locale e di miglioramento qualitativo del sistema educativo-formativo regionale e di rispetto di legittime esigenze popolari;

Ritiene che, alla luce e in coerenza alle sopraesposte affermazioni, devono essere seguite nelle scelte politiche regionali, modalità ispirate alla gradualità e all'attenzione della mutata e mutevole realtà socio-culturale della Valle;

Ciò premesso

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Impegna la Giunta regionale ad assumere decisioni coerenti alle seguenti indicazioni:

A) La sostituzione del tradizionale strumento della "dictée" quale modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese nelle prove scritte dei concorsi pubblici regionali, con altro strumento più moderno ed efficace per verificare la comprensione della lingua francese;

B) L'esonero, in prospettiva, dell'accertamento della conoscenza della lingua francese per coloro che, avendo conseguito in un Istituto scolastico della Valle d'Aosta un diploma di scuola media superiore di 2° grado, concorrano a posti nella Pubblica Amministrazione per i quali è richiesto il diploma di scuola media superiore di 2° grado, e ciò dopo che siano state modificate per la Valle d'Aosta le modalità di effettuazione degli esami di maturità in modo da introdurre in tale sede l'accertamento della conoscenza della lingua francese;

C) L'individuazione di una apposita struttura in Valle d'Aosta che provveda all'aggiornamento e alla qualificazione continua del personale dell'Amministrazione pubblica regionale per valorizzarne le capacità e adeguarlo al cambiamento in atto e a quelli prevedibili in futuro.

Impegna, inoltre, i Parlamentari Valdostani, ad operare concretamente nelle sedi opportune, in occasione del dibattito già avviato sulla riforma della scuola media superiore e, in modo particolare degli esami di maturità, per addivenire a risultati coerenti con il precedente punto C).

F.to: Lanivi - Collé - Marguerettaz - Lanièce - Lavoyer - Aloisi - Viérin M. - Perrin G. C. - Dujany - Piccolo

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Ferraris.

Ferraris (GV-PDS-SV) Questo regolamento, che è stato fonte di un approfondito confronto e di discussione con le forze sociali e con il sindacato, ha innanzitutto il pregio di andare all'applicazione di una legge che va nella direzione di migliorare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione, mi riferisco alla legge 45; definisce delle norme specifiche per quanto riguarda i concorsi; stabilisce, non nell'immediato, ma in prospettiva, il superamento dell'esame per quanto riguarda la lingua francese relativo alla dictée. Tuttavia credo che necessiti di alcuni approfondimenti. Va sottolineato anche il fatto che alcune norme prevedono la possibilità di non ripetere per lo stesso tipo di concorso che concorre allo stesso tipo di qualifica funzionale l'esame di lingua.

Ritengo però che il regolamento, pur avendo degli elementi che sono di novità rispetto al passato, contenga anche dei limiti, e i limiti riguardano anzitutto una questione. Noi dobbiamo in una situazione come questa, visto che si parla di regolamento - lasciando da parte il problema, che non vorrei assolutamente affrontare in questa sede, del ruolo e dell'importanza della lingua francese in Valle -, privilegiare un approccio di tipo concreto e fattuale rispetto a quelle che sono le conseguenze dell'applicazione di questo regolamento per quanto riguarda le assunzioni.

Stabilito che non è assolutamente in discussione il ruolo e l'importanza della lingua francese, ricordato che è stato scritto anche da un autorevole rappresentante dell'Union Valdôtaine su uno degli ultimi numeri del "Peuple" che l'importanza della lingua francese è legata non solo ai problemi storici della Valle, ma anche alla collocazione geografica della Valle, passerei alle questioni più specifiche riguardo al regolamento.

Il problema che abbiamo in questa sede riguarda una questione, l'accennava per certi versi il Consigliere Lanivi, e cioè ci troviamo ad affrontare uno scenario in cui una linea di tendenza che si era affermata in questa regione subirà delle modificazioni, ed è la linea di tendenza legata al fatto che una grossa fetta dell'occupazione giovanile trovava collocazione all'interno dell'amministrazione pubblica e dell'Amministrazione regionale in senso più stretto.

Abbiamo votato una legge che stabilisce che il Consiglio annualmente definisca gli organici, e credo non sia intenzione di alcuna forza politica presente in questo Consiglio, al di là della presenza in maggioranza o in minoranza, di andare ad un'ulteriore dilatazione della pubblica amministrazione; semmai il problema è di migliorarne qualità ed efficienza.

Se questo è vero, e se è vero che l'Amministrazione regionale ha offerto possibilità di lavoro a larghe schiere di giovani - sappiamo qual è l'afflusso ai concorsi nella nostra Regione -, credo che le prove per l'accertamento della lingua (che sappiamo tutti è prevalentemente della lingua francese) debbano tener conto di questo dato. Cioè debbano tener conto del fatto che la lingua francese in questa Regione non deve essere vista come un elemento negativo, nel senso che non si dia adito ad elementi di ripulsa verso la lingua francese, che deve comunque svolgere un ruolo importante nella nostra regione. Da questo punto di vista andare, come per certi versi si va con questo regolamento, ad un incrudimento, ad una maggiore selettività nell'esame di francese rischia di ottenere un risultato contrario a quello che ci si propone.

Quindi gli emendamenti che proporrò andranno in questa direzione, cioè di far sì che l'accertamento della lingua francese ci sia, ma avvenga secondo un criterio di umanizzazione, perché essendo la lingua uno strumento prevalentemente umano dobbiamo anche, nel momento in cui si andrà ad accertarla, utilizzare dei criteri che rispettino questi caratteri di umanità, e non siano degli elementi che creino delle situazioni negative.

Dicevo prima che abbiamo a che fare con dei giovani, che nel loro primo approccio alla pubblica amministrazione - che in prospettiva tenderà a ridurre le proprie offerte di lavoro - rischieranno di essere selezionati su una prova di lingua. Vi lascio dunque immaginare quali potranno essere le conseguenze da un punto di vista non solo emotivo rispetto ad una prova che non solo seleziona rispetto alla possibilità di una conoscenza o meno della lingua, ma seleziona rispetto alla possibilità di avere o meno il lavoro. Quindi si tratta di una questione estremamente delicata.

Gli emendamenti che presenterò insieme ad altri riguardano anzitutto il fatto che la valutazione della prova di lingua deve considerare la media fra la valutazione della prova scritta e la valutazione del voto raggiunto nella prova orale, quindi non va bene l'ipotesi che è presente nel regolamento, per cui ogni prova fa parte a sé, quindi lo scritto ha una propria valutazione, se non è sufficiente la valutazione dello scritto non si accede all'orale. Credo che scritto e orale debbano fare media, come accade in tutte le scuole e in tutto l'ordinamento scolastico non solo nazionale, ma anche al di fuori di questo Paese, nell'Europa in cui vorremmo entrare.

Siccome le prove di accesso alla pubblica amministrazione devono dimostrare la conoscenza e le capacità professionali, ritengo che trasferire un punteggio sia pure limitato al 2 percento della valutazione assunta con la prova di lingua nei titoli non sia assolutamente condivisibile, perché si fa una commistione tra cose diverse, nel senso che un conto è l'accertamento della lingua francese, altro conto è far sì che la conoscenza della lingua francese diventi un elemento squilibrante rispetto alle valutazioni più specificatamente professionali che si devono accertare con quel corso. Per fare un esempio, dare circa il 2 percento in valore alla prova di lingua francese significa che, a parità di esame, questa prova può concorrere con un valore pari a quello di un diploma acquisito con votazione media. Quindi vi rendete conto che l'esame di lingua equivale ad un diploma di scuola media inferiore o superiore. Credo che siano due unità di misura non compatibili.

Per quanto riguarda sempre all'articolo 7 la questione della prova orale da svolgersi in lingua diversa da quella scelta dal candidato, il testo del regolamento così come presentato al Consiglio presenta una novità. Mentre il testo iniziale parlava di prova in lingua diversa da quella scelta dal candidato, il che voleva dire che potevano essere fatte delle domande rispetto alle specifiche materie di esame, fra cui anche materie di carattere scientifico che hanno una certa complessità e difficoltà a tradurre concetti da una lingua all'altra, si dice ora che la prova in lingua diversa deve essere fatta su una materia a scelta del candidato.

Questo significa che la volontarietà farà sì sicuramente che saranno rarissimi i candidati che faranno l'esame in lingua diversa da quella che loro presentano come lingua principale al concorso, che so?, in matematica finanziaria; vedremo invece un proliferare di volontari che andranno a parlare della storia e dell'ordinamento della Valle d'Aosta.

Allora, l'emendamento, così come è stato presentato, rappresenta sì un passo avanti rispetto alla proposizione iniziale, però al tempo stesso conferma che la proposizione dell'esame in lingua diversa da quella richiesta dal candidato è un'operazione per certi versi forzosa, pertanto bisognerebbe avere il coraggio, così come noi chiediamo, di abolirla del tutto perché fare questa ripetitività di esami su storia e ordinamento della Valle d'Aosta in lingua prevalentemente francese credo che non sia di grande aiuto al francese stesso.

In merito agli emendamenti che riguardano questa questione, il Consigliere Lanivi ha proposto un ordine del giorno, dicendo che una soluzione potrebbe essere quella, tenuto conto che c'è una trasformazione della scuola e che in alcuni ordini della scuola si è già andati all'applicazione degli articoli 39 e 40, di fare in modo che nel momento in cui i diplomati da queste scuole dovranno sostenere dei concorsi, venga considerata già accertata la lingua francese per coloro che hanno frequentato scuole in cui l'applicazione degli articoli 39 e 40 si è realizzata.

Questo vuol dire che oggi sarebbe possibile non fare più l'accertamento della conoscenza della lingua francese per coloro che hanno il diploma di scuola media inferiore, per essere chiari, i ragazzi che hanno fatto la scuola media inferiore con l'applicazione degli articoli 39 e 40, ovvero sia i ragazzi che oggi hanno 15 anni.

Capisco le buone intenzioni di quest'ordine del giorno, per certi versi anche condivisibile, ma credo abbia un limite solo: che l'efficacia di quest'ordine del giorno si dilaziona molto nel tempo, anche perché mi auguro che questi ragazzi vadano a fare le scuole medie superiori e magari l'università, visto che nella nostra regione c'è necessità di un miglioramento della formazione delle giovani generazioni. Però credo che al di là delle buone intenzioni non vada questo tipo di emendamento, anche se così diventa difficile dire di essere contrari ad una cosa di questo genere.

Allo stesso modo lo stesso problema riproposto per la scuola media superiore rischia di spostare in tempi quasi biblici la questione, perché oggi l'applicazione dei "39 e 40" è in fase sperimentale, da verificare e realizzare sicuramente con dei tempi che - pur con la migliore volontà di quest'Amministrazione - non saranno inferiori ai 5-6-7 anni.

Quindi ci rendiamo conto che il problema che abbiamo è quello di dare delle risposte concrete alle persone che faranno i concorsi a partire dal momento in cui questo regolamento sarà in vigore, non a coloro che dovranno fare i concorsi di qui a qualche anno. Indubbiamente dobbiamo dare risposte anche a questi, ma abbiamo la necessità di dare risposte anche a quelli che i concorsi li devono fare subito.

Se questo è vero, e se l'intenzione è quella di fare in modo - almeno questa mi pare sia l'intenzione che è possibile cogliere all'interno di quell'ordine del giorno - che la lingua francese venga conosciuta ma non venga vista in termini negativi, credo che gli emendamenti che propongo insieme ad altri vadano in questa direzione. Quindi ritengo che abbiano buone motivazioni per essere condivisi e accolti da quest'aula.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Joseph César Perrin.

Perrin G.C. (UV) Je pourrait peut-être débuter en disant: finalement! Je crois que là nous sommes tous d'accord, ce règlement était nécessaire, il était attendu, il a été longuement discuté, je crois qu'il est bon donc d'arriver à le voter.

Le règlement fixe toute une série de normes précises pour l'admission à l'intérieur de l'Administration régionale pour le futur, c'est un règlement extrêmement précis et clair, et donc il est certainement le bienvenu.

Mais je me rends compte que si tout le monde est d'accord pour le règlement, ce qui partage les opinions de ce Conseil régional est l'article 7 du règlement même.

L'article 7 n'est qu'un perfectionnement de ce que nous avons eu maintenant, et ce que nous avons eu maintenant ce n'est qu'une application d'une loi constitutionnelle, puisque l'article 38 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste demande effectivement qu'il y ait la parité entre les deux langues officielles du Val d'Aoste, italien et français, mais en plus demande que pour l'embauche dans les administrations de l'Etat et à plus forte raison dans celles des collectivités locales et de l'Administration régionale il y ait la préférence pour ceux qui connaissent la langue française. Donc c'est une reconnaissance de la nécessité d'une preuve préliminaire pour savoir si le candidat connaît cette langue.

Jusqu'à maintenant cette épreuve à l'intérieur des concours pour l'Administration régionale mais aussi pour un grand nombre d'autres organismes, voire les collectivités locales, a constitué un barrage, qui a été exécré par les uns et qui a été souhaité par d'autres. Je crois que ce barrage a quand même permis à des milliers de Valdôtains de pouvoir travailler en Vallée d'Aoste, parce que sans ce barrage nous aurions au moment des concours publics ce qui s'avère dans d'autres régions d'Italie, où pour 2 places dans n'importe quelle administration il y a des milliers de concourants. Face à cela évidemment les Valdôtains auraient été très souvent succombants.

Ce barrage a permis d'améliorer notre situation et non seulement de pourvoir de places de travail les Valdôtains. Il suffit de penser, par exemple, avant l'application des articles 39 et 40 du Statut à l'intérieur de l'école, à la différence qu'il y avait entre l'école maternelle et l'école moyenne supérieure.

Bien ou mal à l'intérieur de l'école primaire, avant l'application des articles 39 et 40 du Statut, les enseignants enseignaient le français et souvent enseignaient en français par une sensibilité qui était donnée du fait que la grande majorité de ces enseignants était recrutée en Vallée d'Aoste à travers un concours qui se tenait en Vallée d'Aoste et à l'intérieur duquel il y avait une épreuve écrite et orale de langue française. Cela a permis aux Valdôtains d'accéder à ces postes dans l'enseignement.

Le français a été souvent vu de façon drôle, on a donné à l'enseignement et à l'utilisation de cette langue souvent une vision partitique: il y avait les défenseurs, et comme il y avait certains défenseurs il fallait qu'il y ait des opposants. Pendant de longues années il y avait cet antagonisme dans les forces politiques entre ceux qui soutenaient le français et ceux qui y étaient contre. Je crois pouvoir dire que maintenant heureusement cet antagonisme n'existe plus, au moins il n'est plus déclaré.

Je crois que nous devons donner à la présence du français une vision politique, comme quelqu'un disait ce matin, une politique avec le "p" majuscule, parce que nous devons voir dans le français et donc dans tous les moyens qui peuvent porter à la promotion de la connaissance de la langue française en Vallée d'Aoste cette vision, qui nous fait concevoir le français comme une ressource culturelle, comme une ressource économique, parce que la connaissance du français nous ouvre des portes qui nous seraient fermées ailleurs. Une ressource culturelle non seulement parce que le français fait partie de notre passé historique, mais surtout parce que dans un monde moderne qui doit s'ouvrir, qui ne doit plus avoir des barrières fermées, il nous permet des relations internationales très intéressantes, la langue française étant encore une langue de grande communication internationale.

Le français dans le passé a été vu très souvent comme une langue de discrimination entre Valdôtains et immigrés. J'ai dit que c'était un faux problème, duquel très souvent nous avons été nous, en tel qu'Union Valdôtaine, accusés injustement, parce que nous n'avons jamais voulu faire des différences entre Valdôtains d'origine ou Valdôtains immigrés. Nous considérons qu'être Valdôtains signifie aimer ce pays, respecter ce pays, vouloir travailler pour ce pays et donc n'importe qui aime, respecte et travaille pour ce pays est Valdôtain au-delà de son lieu de naissance.

Ce français a été vu comme un privilège, je ne crois pas qu'il ait été. Nous considérons donc cette langue officielle du Val d'Aoste une langue non discriminante et non privilégiante pour les uns ou pour les autres, mais comme une ressource commune à tout le Peuple valdôtain, à tous ceux qui habitent en Vallée d'Aoste.

Il y a une grande différence entre le Val d'Aoste et le Sud Tyrol, par exemple, où il y a une séparation linguistique; ici à travers un statut qui a voulu la parité des deux langues et donc un bilinguisme paritaire entre les deux langues, la connaissance de ces deux langues constitue un moyen d'union de tous les ressortissants du Val d'Aoste et non de discrimination ou de privilège pour les uns ou pour les autres. En tel que tel nous devons, à mon avis, voir la promotion de la langue française, pour que demain tous ceux qui vivent en Vallée d'Aoste puissent indifféremment employer et l'une et l'autre de ces deux langues.

C'est vrai qu'au moment actuel l'utilisation du français est déficitaire, mais si nous examinons le passé et le présent il y a une connaissance aujourd'hui de la langue française bien supérieure à il y a 40-30 ou 20 ans.

L'introduction de l'enseignement de la langue française, d'abord timidement à l'intérieur de l'école à niveau primaire comme langue instrumentale et non simplement comme d'enseignement, l'application ensuite des articles 39 et 40 du Statut dans les différents niveaux scolaires, fait qu'aujourd'hui ceux qui fréquentent l'école ont une bonne connaissance passive de cette langue. Il faut de cette connaissance passive passer à une connaissance active, cela n'arrive pas encore suffisamment parce qu'il y a un bloc psychologique que l'on a face à toutes les langues. On l'a face au patois, par exemple: plusieurs qui craignent de ne pas parler un patois ou un français parfait, préfèrent ne pas le parler. Mais si on questionne un étudiant en français, cet étudiant sait répondre en français; si des touristes entrent dans un magasin et s'adressent en français aux commerçants, les commerçants savent répondre en français aujourd'hui beaucoup plus qu'il y a 10, 20 ou 40 ans.

Cette mauvaise utilisation est donnée par toute une série de facteurs tout d'abord d'un côté historique: l'Etat italien dès qu'il s'est constitué a comme première chose aboli l'enseignement de la langue française comme langue instrumentale à l'école normale, parce qu'il s'agissait de former des enseignants d'école primaire italophones et donc il a frappé là où il pensait obtenir des résultats. Toutes les phases successives ont porté à un amoindrissement de l'enseignement de cette langue dans l'école, jusqu'à la phase terminale de 1925, quand le Fascisme a aboli toute utilisation publique de la langue française, et il y a eu besoin après la libération d'une phase de réapprentissage de cette langue.

Il s'agit de récupérer aujourd'hui cela, soit à travers l'école soit à travers l'emploi multiple de la langue française. L'école à mon avis fait beaucoup, mais il faut qu'elle soit aidée, parce qu'après avoir formé des étudiants qui connaissent la langue française, il faut que les autres organismes puissent appuyer. Je pense aux média mais je pense aussi aux administrations, dans lesquelles nous avons besoin d'avoir du personnel qui puisse toujours mieux connaître cette langue.

Les modifications prévues par l'article 7 de ce règlement à mon avis, vont dans cette direction et je répète qu'il s'agit uniquement de donner une correcte application de l'article 38 d'une loi constitutionnelle.

Nous avons reçu des amendements proposés par le PDS et par les Verts; ce sont des amendements que nous ne pouvons pas accepter. Nous devons à mon avis permettre qu'il y ait à côté des différentes épreuves aussi l'épreuve orale prévue par l'alinéa 4 de l'article 7. Il ne faut pas abolir le choix donné au candidat qui a choisi la langue principale de son concours de démontrer sa connaissance dans l'autre langue, parce que nous pourrions demain avoir des candidats étrangers.

D'ailleurs l'article 2, dans le respect d'une législation qui désormais dépasse non seulement la Vallée d'Aoste, mais l'Etat italien, oblige à admettre au concours, sauf les exceptions prévues à l'article 3, des candidats venant des Pays de l'Union européenne qui en présenteraient la demande. Il me semble que pour ces candidats le fait de les soumettre à une épreuve écrite et orale soit plus que nécessaire, parce qu'ils doivent démontrer la connaissance et de la langue écrite et de la langue orale. Comme nous sommes favorables au fait qu'il y ait pour la réussite dans les concours l'évaluation séparée de l'écrit et de l'oral et non d'une simple moyenne, parce que si on ne veut pas faire rien de drôle dans l'écrit, tout devient possible dans l'oral et le fait d'accepter une moyenne, 2 écrit et 10 d'oral, fait qu'on est reçu au concours, ce qui est assez drôle.

Comme nous sommes convaincus qu'il faut garder, lorsqu'il y a l'épreuve, l'évaluation finale de cette épreuve de deuxième langue, parce que c'est une prime que l'on donne à qui mieux connaît cette deuxième langue, qu'il ait choisi l'italien ou le français. Cela au moins dans la réalité actuelle, nous pensons qu'on puisse modifier dans le futur.

Les amendements qui ont été présentés pour ce qui concerne l'épreuve pour les élèves qui sortiront de l'école moyenne dans laquelle on applique les articles 39 et 40 nous les partageons, et c'est pour cela que nous les avons souscrits. Comme nous sommes d'accord que lorsque l'école supérieure pourra certifier la connaissance de la langue française, on pourra faire à moins de cette épreuve à l'intérieur des concours. Et là nous avons souscrit en tel que mouvement l'ordre du jour qui est présenté. Ceci va dans une juste valorisation aussi de l'école valdôtaine, une école qui doit former dans les deux langues. Evidemment si elle sera capable d'arriver à cela, il n'y aura plus besoin de soutenir des épreuves supplémentaires pour accéder aux concours des administrations.

Cela n'est pas pour aujourd'hui et donc c'est un souhait, nous savons que le Ministre Berlinguer avait présenté et est en train de représenter un projet de loi pour la transformation des examens du cycle de l'école supérieure de IIème degré. Des contacts ont déjà été établis et si demain il y aura la possibilité pour la Vallée d'Aoste d'avoir à ces examens des épreuves de langue française, la requête de l'épreuve de français dans les concours tomberait automatiquement. Nous sommes donc d'accord.

Pour terminer j'aimerais rappeler une proposition que Anselme Réan, Président de la Ligue Valdôtaine, avait faite au Gouvernement italien vers les années '20. Il disait: si nous avions un Gouvernement italien intelligent, qui sait regarder au futur, c'est le Gouvernement même qui essayerait de toute façon de sauvegarder la langue française au Val d'Aoste et la langue allemande au Sud Tyrol, non seulement de les sauvegarder mais de développer ces deux langues, parce que nous aurions en Italie deux régions bilingues, dans lesquelles les étudiants italiens qui veulent apprendre le français et l'allemand pourraient s'adresser sans devoir s'adresser à l'étranger.

Je me souhaite que le Val d'Aoste, en récupérant la langue française, en redevenant une région parfaitement bilingue, puisse demain permettre aux jeunes étudiants italiens de venir apprendre le français au Val d'Aoste, plutôt que d'aller dans d'autres régions francophones.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Dujany.

Dujany (PVA) Nous réaffirmons le plein soutien de notre groupe Pour la Vallée d'Aoste vis-à-vis de l'ordre du jour qu'on a proposé, qui va vers la valorisation et la diffusion de la langue française dans tout secteur de la vie sociale valdôtaine.

A l'occasion du précédent Conseil on avait invité l'Assesseur à l'instruction publique à élaborer des projets qualifiants dans le secteur de l'école de IIème degré de la Vallée d'Aoste, pour parvenir à un réel enseignement bilingue dans l'école secondaire à travers un processus innovateur, qui demandait la pleine adhésion et la participation du corps enseignant dans la réforme. A cette occasion-là on n'avait pas apprécié l'absence d'un projet de qualité inséré dans un projet global pluriannuel, qui aurait pu faire avancer l'école valdôtaine sur le plan des résultats généraux.

Aujourd'hui, avec cohérence avec nos idéaux finalisés à l'épanouissement de la langue française dans notre communauté, nous n'acceptons pas les amendements proposés par le PDS, qui vont selon nous vers une défense logique italophone, en donnant un rôle secondaire à la langue française pour ce qui concerne la vérification de sa connaissance à l'occasion de l'accès à la fonction publique à niveau régional et auprès des communautés locales.

C'est pour ces motivations que nous exprimons notre avis positif au règlement en discussion et en même temps nous proposons de l'amender en reconnaissant autorité à l'école moyenne valdôtaine qui a déjà donné application aux articles 39 et 40 du Statut spécial, c'est-à-dire en concret qu'il ne sera pas nécessaire de vérifier la connaissance du français pour ces jeunes valdôtains qui seront licenciés dans l'école moyenne de la Vallée d'Aoste à partir de l'année scolaire '96-'97.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Piccolo.

Piccolo (ADP-PRI-Ind) In occasione della discussione sul regolamento n. 24 desidero anzitutto anticipare una dichiarazione di voto che sarà favorevole, per evitare che la posizione del mio gruppo possa essere banalizzata o, ancora peggio, considerata un appiattimento nei confronti di altre forze autonomiste. La nostra è una posizione consapevole, meditata all'interno dei nostri organismi politici.

Questo crediamo sia un argomento di grossa valenza politica per una regione a Statuto speciale come la nostra, dove la lingua ha una rilevanza storico-culturale irrinunciabile, ed è in questo senso che con questo regolamento si sono fatti grossi passi avanti, abbandonando una posizione di retroguardia, senza però assumere un atteggiamento che ci pare esistere in alcune forze politiche, che tende ad annacquare tutto, ragionando in modo strumentale o elettoralistico (vedi alcune posizioni rilasciate da esponenti dell'Ulivo a certi organismi di stampa).

Stiamo vivendo una fase politica caotica, nella quale deve essere ancora più ferma ed attenta la difesa della specialità della Valle d'Aosta, evitando atteggiamenti qualunquisti di chi è abituato a guardare i nostri valori con l'occhio dell'osservatore esterno per lo più molto disinformato.

L'argomento oggi in discussione assume quindi per noi una grossa rilevanza politica, ed è per queste motivazioni, pur ritenendo perfettibile il documento oggi in discussione, che voteremo a favore di una proposta che contiene grossi elementi di novità che si avvicinano per alcuni aspetti alle posizioni che la nostra forza politica ha sempre sostenuto.

Ed è proprio per questa valenza politica che riteniamo di poter accettare alcuni punti che non ci vedono consenzienti, in uno spirito di mediazione che una coalizione di maggioranza composta da forze politiche diverse dovrebbe avere sempre avere presente nel rispetto di posizioni non sempre condivisibili nella loro totalità.

Voglio quindi evidenziare le cose che ci soddisfano di questo provvedimento e che hanno una rilevanza: la valorizzazione e la qualificazione della conoscenza della lingua francese, rispettando il dettato statutario della Valle d'Aosta, prevedendo l'effettivo utilizzo del francese nelle pubbliche amministrazioni. Ricordo qui che in Valle d'Aosta è prevista un'indennità, che è quella del bilinguismo. E ancora: la valutazione dei titoli sull'esito delle prove di accertamento; la validità quadriennale del superamento della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, quindi la non ripetitività della prova; la definizione di nuove tipologie e modalità per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, e mi riferisco in particolare all'importanza del superamento della prova della dictée quale prova di accertamento con i limiti attuali, e che è oggetto di grosse difficoltà per i partecipanti ai concorsi.

Concludo quindi esprimendo un giudizio complessivamente positivo sul regolamento in discussione.

Presidente Ha chiesto la parola il Vicepresidente Aloisi.

Aloisi (RV) Anche noi sottolineiamo l'aspetto positivo contenuto in questa proposta di regolamento, che ci porta, per certi aspetti, ad attenuare le incresciose situazioni che si erano venute a determinare nel passato. Anche in questa prospettiva, un ragionamento di applicazione graduale di quello che è il disposto degli articoli 39 e 40 ci vede ampiamente soddisfatti. Avremmo anche accettato, e meglio gradito, se questo ragionamento fosse stato fatto quando abbiamo approvato la forma di sperimentazione degli articoli 39 e 40 nell'ambito delle scuole superiori di 2° grado.

La gradualità nella fattispecie ci vede consenzienti in merito all'ordine del giorno che è stato presentato, in modo particolare al punto b), là dove in prospettiva viene riconosciuto e quindi esonerato colui che consegue il titolo di studio nell'ambito regionale. Questo per due ordini di considerazioni: perché pone nella condizione di avere la scuola come elemento di riferimento maggiormente qualificato per la preparazione degli alunni e quindi della futura classe dirigente; perché toglie quella specie di lotteria allorquando ogni candidato era soggetto periodicamente all'accertamento della conoscenza della lingua francese, per cui a seconda degli umori dell'insegnante nei giorni pari uno lo superava e nei giorni dispari veniva sistematicamente bocciato, creando tutta una serie di malumori.

Come Riformisti prendiamo atto di questa positiva evoluzione, è una forte apertura di credito anche perché su materia delicata come questa non è assolutamente auspicabile che ci possa essere una contrapposizione, che per certi aspetti ci porterebbe indietro nel tempo. Colgo anche positivamente che su questa proposta di ordine del giorno ci sia la firma del Capogruppo dell'Union Valdôtaine.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Chiarello.

Chiarello (RC) Devo dire che sono abbastanza stanco oggi e questo è un problema grosso per la Valle, però lasciatemi dire una cosa: quando si parte da una legge per parlare di qualunquismo o coerenza e qualcuno dà i punti a chi è più qualunquista o più coerente mi fa un po' ridere, perché non so chi di noi possa dare lezioni di coerenza a qualcun altro, specialmente fra quelli che lo affermano sovente.

Per quanto riguarda il francese, messo in questa maniera, annuncio che presenterò un emendamento all'articolo 7, dove si dice che chi ha frequentato le scuole in Valle d'Aosta e ha superato con esito positivo l'intero corso di studi deve essere esonerato dall'esame di conoscenza di lingua francese. Mi sembra una cosa normale, le scuole le gestisce l'Assessore alla pubblica istruzione, insegnano il francese come lo insegnano ai nostri ragazzi, escono da scuola a luglio, ad agosto fanno un esame in francese.

Faccio un esempio: un geometra o un ragioniere con 56-57/60 fa l'esame di francese e non viene ammesso perché la prova di francese non va bene. Ma il mese prima glielo hanno insegnato a scuola, mica posso insegnarglielo io come genitore... cosa deve fare allora un ragazzo valdostano? Non crea una divisione questo tipo di esami? Uno che ha frequentato le scuole in Valle d'Aosta cosa deve fare: frequentare per sei mesi un corso di francese perché non conosce il francese? Oppure se è un bravo geometra e conosce il francese come glielo hanno insegnato, può fare il geometra in Regione?

È una domanda che pongo all'Assessore, mi sembra normale; insegniamo ai nostri ragazzi il francese così, lo sanno così, non possono saperlo di più!

Qualcuno ha detto che la conoscenza della lingua francese viene retribuita; ebbene, viene retribuita solo ai dipendenti pubblici. Allora in Valle d'Aosta ci sono Valdostani di serie A e Valdostani di serie B: un bidello che conosce il francese viene retribuito per questo, uno che lavora in una ditta di pulizie privata - il privato è bello - invece no.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Linty.

Linty (LNPIAP) Credo che affrontare questo tema richieda comunque un'analisi dei principi fondamentali del nostro Statuto e della nostra realtà istituzionale.

Premetto che sono profondamente contrario all'indennità di bilinguismo, questo lo devo dire per evitare strumentalizzazioni di quanto sto per dire.

Credo sia giunto un momento preciso che richiede molto coraggio a tutte le forze politiche qui rappresentate, molto coraggio perché ci troviamo di fronte ad uno statuto, per quanto per certi versi vetusto, necessario di modificazioni, io uso parlare più spesso di "Costituzione valdostana" che non di "Statuto speciale", comunque abbiamo questo atto che è legge e che ci dice che le lingue ufficiali della Valle d'Aosta sono l'italiano e il francese. La scelta credo che richieda molto coraggio, così come tutte le scelte apparentemente semplici richiedono coraggio, però bisogna farle. Allora, lo teniamo il francese nello Statuto? Se ci esprimiamo favorevolmente al mantenimento della lingua francese come lingua ufficiale affiancata a quella italiana in Valle d'Aosta, poi non possiamo portare avanti determinate istanze quando si parla dell'accesso ai posti di lavoro pubblici.

Dirò di più. Dirò una frase alla Martin Luther King: "I have a dream". In rapporto a quello che diceva prima Chiarello, è vero e l'ho detto prima, sono contrario all'indennità di bilinguismo che è prerogativa esclusiva dei pubblici dipendenti, con mille distinzioni possibili perché non tutti i dipendenti pubblici vengono chiamati a dimostrare la loro conoscenza della lingua francese. Invito tutti, quando si viene fermati, a rivolgersi in francese ai Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza, c'è da farsi delle sonore risate, eppure anche loro percepiscono l'indennità di bilinguismo. Ci sono i dipendenti dell'Ufficio del registro: andate all'Ufficio del registro con il 740 e chiedete spiegazioni in francese, eppure prendono l'indennità di bilinguismo.

Questa è la situazione a dir poco perversa alla quale ci troviamo davanti.

Proprio perché l'intenzione è quella di non avere più di fronte l'indennità di bilinguismo, credo che, nell'ottica di una prova di accertamento da modificare, perché almeno dagli ordini del giorno presentati da alcuni consiglieri oggi mi pare ci sia la volontà di modificare soprattutto la prova scritta per l'accertamento, non ci sarebbe nulla di strano se la prova di conoscenza della lingua francese fosse estesa, senza l'indennità, così come non ci dovrebbe più essere nel settore pubblico, anche nel settore privato. In questo modo raggiungeremmo uno scopo importante, perché riusciremmo a togliere alla Regione autonoma della Valle d'Aosta quell'aurea che ha.

Nel corso della discussione del bilancio di questi giorni molti consiglieri si sono soffermati sul fatto che i giovani di oggi mirano solo a entrare a lavorare in Regione; ecco, se riusciamo a creare delle condizioni equivalenti in tutto il territorio valdostano, perderemmo questa egemonia del "Palazzo" come meta ambita da tanti giovani.

Detto questo, ripeto che se non si condivide l'accertamento della lingua francese o viceversa se trattasi di cittadini francofoni residenti nel territorio dell'Unione europea la prova di accertamento della lingua italiana, si mette in discussione lo Statuto speciale e quanto in esso vi è contenuto; allora bisogna avere il coraggio di dirlo e ci sono forze politiche in Valle d'Aosta che lo hanno detto. Hanno avuto il coraggio di dire: "a noi lo Statuto con il francese non ci va bene, lo vogliamo cambiare"; ma hanno avuto il coraggio di dirlo! A me pare che qui dentro si usino troppo spesso due pesi e due misure: quando fa comodo, siamo tutti francesi, tutti sappiamo il francese, perché magari ci sono i sindacati dietro che spingono, allora l'idioma cambia immediatamente, in altri momenti questo non va bene.

Questo regolamento, per quanto mi riguarda e per la forza politica che qui rappresento, poteva essere integrato da un elemento in più; avrei voluto presentare un emendamento ma non l'ho fatto perché nel remotissimo caso in cui questo emendamento fosse stato approvato da questo Consiglio, avrebbe bloccato il regolamento presso l'organo di controllo.

Perché credo sia giusto, e verrò tacciato di essere anti-europeista o anti-comunitario, che i posti di lavoro pubblici nella fattispecie quelli contemplati da questo regolamento, dovrebbero prevedere nei requisiti per l'accesso o la nascita in questa regione o la residenza da cinque anni.

Questo lo dico chiaramente perché con l'universalità con cui si portano avanti determinati discorsi, ci troviamo nella situazione in cui molti ragazzi valdostani hanno studiato, ci sono costati presso le nostre scuole, si trovano disoccupati - c'è un articolo della "Stampa" di oggi che fa una seria riflessione sui tassi di disoccupazione presenti in Valle d'Aosta - e sovente si vedono limitate le possibilità di entrare a lavorare presso la pubblica amministrazione. Credo che sia un atto doveroso di questo Consiglio, che potrà, se lo riterrà opportuno, modificare con una legge successiva, un atto che diventa necessario per garantire ai ragazzi valdostani un'occupazione.

Per quanto riguarda i nodi che a mio modo di vedere non funzionavano, nella fattispecie il fatto che il francese andava a fare media con le prove tecniche, questa era un'idea che non condividevo, idea che è stata stralciata e modificata con un apporto di punteggio sui titoli. Altra cosa che è stata recepita, di cui mi rallegro, è il penultimo articolo del regolamento sulla possibilità per gli enti locali presenti nella Comunità montana Walser di inserire l'accertamento della lingua tedesca per i posti di lavoro in carico agli enti locali.

Mi riserverò eventualmente altri interventi.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (Ind) Ho ascoltato con attenzione la dissertazione che ha fatto il Capogruppo dell'Union sul francese. Una dissertazione ricca di spunti significativi, di elementi di riflessione, che si rapporta a numerosi riferimenti storici, che ci invita ad avere una visione politica del francese, e così via.

Volevo aggiungere alcune mie considerazioni. Penso che qui siamo tutti consapevoli e d'accordo sul fatto che il francese e l'italiano siano due lingue paritarie: in Valle esiste una parità linguistica riconosciuta dal 1948 che nessuno qua dentro - penso - intenda mettere in discussione.

La lingua francese ha una grandissima valenza culturale, ha una tradizione storica, come d'altronde una tradizione storica aveva in passato in Valle d'Aosta anche il latino e il volgare, dal quale si è sviluppato poi l'italiano. Questo lo sapete tutti. Il francese è stata una lingua che si è insediata ufficialmente verso la metà del XVI° secolo per volere di Emanuele Filiberto. Questa è la radice storica dalla quale abbiamo avuto l'evoluzione nel corso degli anni e il riconoscimento giustamente a livello statutario di queste due lingue e della loro parificazione.

Prima considerazione che mi viene spontanea: se il francese deve essere inteso come fatto culturale e come fatto politico, come elemento di riconoscimento di una popolazione che si insedia in una determinata area geografica, mi chiedo come mai sia stato monetizzato da voi che siete al Governo regionale, ovvero sia stata materializzata la cultura.

Penso che questo sia l'esempio più avvilente e più gretto che si possa dare di una manifestazione di tipo culturale e in questo senso credo che l'indennità di bilinguismo sia un esempio estremamente negativo, e che sia stata così confezionata, portata avanti e voluta per fini politici, ma non per quei fini politici nobili ai quali oggi il Consigliere Perrin voleva far riferimento auspicando che tutti quanti tendessimo le orecchie e facessimo tesoro del suo messaggio. Per fini politici ben diversi, ripeto, che tutti conosciamo, e questo è un fardello pesante che oggi ci portiamo sulle spalle; un fardello pesante perché questa materializzazione della cultura sappiamo che ha causato determinati fenomeni.

In primo luogo mi sembra che ci sia una forma di inversione di quelle che sarebbero delle logiche conseguenze, e mi spiego. Prima la Regione Valle d'Aosta elargisce un beneficio e poi corre ai ripari, cercando di restringere con delle norme la fruizione di questo beneficio perché si è resa conto che questo beneficio ha creato tanti problemi. Fra questi problemi annovero quello - che è stato sottolineato da chi mi ha preceduto - del mercato del lavoro, della corsa all'istituzione regionale o adesso anche agli enti locali, in forza di questo regolamento, dell'inseguimento di un posto che riconosce un quid economico in più.

Questa è la funzione del francese oggi in Valle d'Aosta, una funzione che tutti generalmente, forse più facilmente al di fuori di quest'aula che non in quest'aula riconoscono al francese. Se oggi vai a chiedere ad un Valdostano perché il francese è importante, la prima cosa che ti dice è: 300-400-500mila lire di più in busta paga non fanno male. È questa la valenza che purtroppo si dà oggi in Valle d'Aosta al francese, squisitamente materialistica, e penso che per una lingua, per un fenomeno culturale come l'idioma di Voltaire sia altamente squalificante. Penso che su questo aspetto anzitutto debba ragionare chi oggi è al Governo e chi oggi regge le sorti della Valle d'Aosta, perché questi regolamenti sono d'importanza limitata, sono più una corsa ai ripari che arrivano in un momento successivo.

In secondo luogo, dal 1948 vi è la grande valenza statutaria degli articoli 38, 39 e 40, però bisogna anche tener conto di un altro fattore importante, ovvero i mutamenti socioculturali che ci sono stati nella nostra regione. Ho già avuto occasione una volta di sottolineare questo aspetto, non possiamo calarci continuamente solo e sempre nel passato, abbiamo anche un presente e un futuro, qualcosa sta cambiando. Dobbiamo essere in grado di adeguarci e di adeguare le norme e le nostre scelte politiche e amministrative a questi mutamenti che avvengono ormai ad una velocità impressionante. Questo non vuol dire dover cancellare o svilire il francese; qui nessuno è contro il francese, anzi, ripeto che l'azione più avvilente che è stata fatta nei confronti di questa lingua è quella di volerla materializzare in maniera così gretta.

Per quanto riguarda questa proposta di regolamento, non ho la fortuna di far parte della V Commissione e non ho avuto occasione di partecipare alle riunioni preparatorie. So che ci sono degli emendamenti che verranno presentati, quindi mi riservo di verificarne l'attendibilità, dopo di che mi esprimerò.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Squarzino Secondina.

Squarzino (VA) Credo che il problema essenziale con cui ci dobbiamo confrontare e che è emerso nei diversi interventi sia una discriminante rispetto non alla lingua francese, mi rifiuto di pensare in questi termini, ma rispetto all'approccio alla lingua francese.

Già avevo avuto modo di dire quindici giorni fa come questo dato culturale sia un elemento che arricchisce questa regione, sia una caratteristica che aiuta tutti a crescere, a conoscere di più, ad avere più strumenti comunicativi. Credo che effettivamente la lingua francese sia un valore, una ricchezza, che poi assume significati personali, storici, che fa riferimento a tradizioni, a esperienze personali diverse, però è di fatto una ricchezza e un valore.

Allora quello che mi lascia sempre molto perplessa è quando, di fronte a questo valore della lingua francese, cioè di una maggiore conoscenza linguistica, di una capacità di esprimersi con più codici linguistici, si fa ricorso solo al dettato dello Statuto. Cioè ad una legge che mi impone il bilinguismo, mi impone di usare in modo perfetto le due lingue. Fra l'altro vorrei sapere se esistono delle persone che usano in modo perfetto queste due lingue! Gli stessi esperti di bilinguismo ci dicono che sono rarissimi questi casi, anche perché ciascuno di noi pensa in una lingua e poi nell'altra traduce, oppure pensa alcuni elementi della propria esperienza in una lingua e altri elementi in un'altra lingua. Tutti noi siamo bilingui, trilingui, tutti abbiamo un patois, una lingua materna di comunicazione familiare e alcune cose le pensiamo in questa lingua. Chi conosce oltre al francese anche un po' di inglese e un po' di tedesco, esprimerà alcune conoscenze in queste nuove lingue.

Di fronte al fatto che la lingua francese è una ricchezza, il veder contrapposto un dettato della legge non aiuta nessuno a fare un passo avanti. Se la lingua francese è un valore, vorrei fare una piccola sottolineatura: i valori sono di per sé delle entità che non si possono imporre. È un valore se io lo sento come mio, se io do un peso a questo valore, se lo considero come una cosa per me importante.

Se voglio che la lingua francese continui ad essere, e voglio che sia percepita come un valore e una ricchezza, devo proprio mettermi nell'atteggiamento per cui il valore non si impone ma il valore si condivide, e creare le condizioni per cui effettivamente risulti, in questo caso, anche la lingua francese essere un valore. Allora, se non capisco la validità di comunicare in più codici linguistici, se non capisco che è anche uno strumento utile per leggere, per comunicare, per lavorare, per commerciare, se non capisco che è appunto un valore la conoscenza della lingua francese, non ho fatto nessun passo avanti verso il sostegno ad un'effettiva cultura francofona, di attenzione e di rispetto per questa lingua. Ho l'impressione che stasera dai vari interventi ci sia l'atteggiamento di chi voglia invece imporre, in nome di un principio, il bilinguismo.

Quando come Verdi abbiamo votato, quindici giorni fa, la legge regionale sulle iniziative propedeutiche all'attuazione degli articoli 39 e 40 nella scuola media superiore, abbiamo detto che in modo molto chiaro qual era e qual il nostro intento. Non consideriamo importante creare condizioni che favoriscono l'attivazione di esperienze in cui la lingua francese sia usata a livello comunicativo. Se le scuole, se gli insegnanti - abbiamo aggiunto - hanno dei progetti e delle iniziative che vogliono attuare e che vanno in questo senso, è utile ed è opportuno che siano individuate delle risorse per sostenere queste iniziative.

L'ottica era, ed è anche oggi, quella di fare un'azione positiva nei confronti di tutto quello che è uso della lingua francese, e non un'azione che invece cerca di usare la lingua francese come uno strumento di selezione, come un barrage. Fra l'altro mi stupisco che proprio quelli che oggi sostengono la lingua francese sono gli stessi che solo quindici giorni fa non hanno accolto favorevolmente la proposta di sostenere gli insegnanti in queste iniziative.

Quello che non condividiamo, dicevo, è l'utilizzo della lingua francese come un barrage. Il Consigliere Perrin parlava proprio di un barrage, un barrage utile perché difende i posti di lavoro. Credo che veramente il valore della lingua francese non stia in una difesa dei posti di lavoro delle persone che qui vivono e hanno studiato, tanto più che nei fatti non lo è più.

Tanti dei nostri giovani hanno frequentato la Scuola infermieri, ma poi proprio il barrage ha impedito loro di poter occupare un posto di lavoro, eppure sono persone che vivono e lavorano qui in Valle. Non solo, anche nel campo della scuola gli ultimi concorsi a livello dirigenziale hanno visto superare il concorso da parte di persone esperte, da parte di persone che venivano da fuori Valle. Questo per dire che anche il barrage è uno strumento che non ci serve quando effettivamente pensiamo che possa essere utile, è un barrage che non discrimina e che seleziona in modo indiscriminato, a meno che non selezioni a volte in modo puntuale, ma spero sempre meno, cioè usato come elemento per scartare chi non è gradito.

Mi stupisce ancora pensare alla lingua francese come ad un barrage proprio in un momento in cui, nella prospettiva europea, la lingua è usata come strumento di comunicazione in una Europa in cui noi vogliamo collocarci. Pertanto questo modo di usare la lingua non ci trova consenzienti, noi non siamo d'accordo su questa impostazione.

Per questo motivo abbiamo presentato una serie di emendamenti, che fanno proprie le richieste che i sindacati hanno fatto; sono emendamenti firmati dai Verdi, dal PDS e da Rifondazione, su cui poi tornerò nel momento della votazione per illustrarli uno ad uno, altrimenti così forse non se ne capisce la logica. Sono emendamenti che riguardano l'articolo 7, che cercano di evitare di usare la conoscenza della lingua francese come un elemento in più di valutazione della professionalità di chi in quel momento sta superando una prova di selezione.

C'è anche un emendamento che riguarda il part-time e che cerca di ampliare l'area del part-time, perché tutti sanno come questo tipo di lavoro può consentire soprattutto da parte delle donne, ma non solo, di svolgere anche un'occupazione in casa. Abbiamo poi individuato un emendamento che prende in esame tutto il titolo terzo e tutta la parte che riguarda la mobilità. La mobilità è un argomento che riteniamo sia più da trattare nell'ambito della contrattazione sindacale, per cui la nostra proposta è quella di stralciarlo da questo regolamento e rimandarlo alla contrattazione.

Ancora una notazione per quanto riguarda l'emendamento presentato da Dujany ed altri: faccio notare che la data dell'anno scolastico va anticipata almeno di un anno, non si capisce perché si consideri l'attuazione degli articoli 39 e 40 a partire da un anno dopo che la legge è stata attuata. La legge è stata varata nel '93, l'attuazione è partita nell'anno scolastico '93-'94, non si capisce perché bisogna aspettare un anno in più per considerare conclusa la prima fase di applicazione degli articoli 39 e 40 nella scuola media inferiore.

C'è un elemento positivo nell'emendamento presentato da Dujany ed altri, là dove si riconosce che chi frequenta la scuola in Valle d'Aosta ha la possibilità di conoscere, di imparare, di utilizzare la lingua francese.

Nell'emendamento presentato si vuole anche qui distinguere la scuola pre- e ante-applicazione degli articoli 39 e 40. Credo che sia un modo non reale di osservare quello che avviene nelle scuole, nel senso che un ragazzo della scuola media inferiore nella sua attività scolastica fa dalle 1500 a 2000 ore di lingua francese nel corso degli studi, e un ragazzo della scuola media superiore raggiunge le 2500 o le 3000 ore a seconda del tipo di scuola. Questo per dire che già ora, già prima dell'attuazione piena degli art. 39 e 40, la nostra scuola per fortuna ha tutti gli strumenti per insegnare la lingua francese ai ragazzi e di fatto questo avviene.

La sottoscritta ha frequentato le scuole in Valle d'Aosta prima che si parlasse dell'applicazione degli articoli 39 e 40, e quando si è diplomata come maestra, come prima attività, ha insegnato la lingua francese in corsi serali. Questo vuol dire che c'era questa capacità e la sottoscritta ha insegnato già nelle scuole elementari negli anni '58-'59-'60-'61 facendo tranquillamente una buona parte delle discipline in lingua francese. E come la sottoscritta, moltissimi altri insegnanti hanno fatto questo tipo di operazione anche prima dell'applicazione.

Non solo, ma il fatto che nelle nostre scuole ci sia un numero di ore di lingua francese pari al numero di ore di lingua italiana, consente una preparazione anche approfondita della lingua francese tale per cui, a mio avviso, lo stesso emendamento che Chiarello ha presentato non è da scartare perché coglie l'essenziale, coglie il fatto che la nostra scuola prepara i ragazzi in questo senso.

Ancora una notazione. Un elemento in cui non mi riconosco e che trovo parziale negli interventi di molti colleghi che mi hanno preceduto è il voler considerare tutta la scuola, ma anche il lavoro, la professione e la situazione del concorso, sotto l'ottica del francese.

Il francese, come dicevo prima, è un valore profondo, è una ricchezza, ma non è che la conoscenza della lingua francese possa sostituire tutte le altre conoscenze. Non è sufficiente - come ho già avuto occasione di dire altre volte - potenziare la lingua francese, perché le nostre scuole funzionino meglio!

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.

Marguerettaz (PpVA) Innanzitutto una premessa: da quando abbiamo iniziato a parlare delle norme per l'accesso ai ruoli degli enti pubblici, sempre più il dibattito si è andato incentrando sull'articolo 7 del regolamento, quindi anch'io mi inserirò su quest'onda, facendo alcune considerazioni.

Una considerazione in apertura può essere questa. A fronte di quello che ci apprestiamo a votare bisogna non dimenticare com'era normato finora l'accesso ai ruoli pubblici della Regione per quanto riguarda la conoscenza della lingua francese. Mi è venuta questa riflessione sentendo l'intervento del Consigliere Squarzino un po' a nome dei gruppi politici che appartengono alla Sinistra, che hanno espresso queste riflessioni. Una considerazione che facevo ascoltandola era la seguente. Ciò che veniva affermato dalla collega Squarzino era il frutto di una lunga riflessione, o significa che la situazione così com'era finora era sostenibile, mentre la situazione che si verrà a creare con questo regolamento non è più sostenibile? Tradotto in parole semplici: erano meglio le norme come erano impostate finora, o saranno migliori quelle che entreranno in vigore dopo che avremo approvato questo regolamento? Questa è la domanda sostanziale alla quale dobbiamo rispondere, ed è la domanda che anche noi come forza politica ci siamo posti.

Abbiamo visto in quest'ottica se non altro una riflessione, di cui si deve dare atto, che ha portato a far sì che in particolare questo articolo subisse numerose modificazioni, dall'iniziale approvazione in Giunta all'attuale momento che stiamo vivendo. Una riflessione che ha portato in parte ad un tentativo parzialmente riuscito e di cui comunque va dato riconoscimento di migliorare la situazione preesistente.

Perché queste considerazioni? Per dare delle giustificazioni in questo senso, bisogna forzatamente allargare un po' lo sguardo e abbracciare un discorso più ampio rispetto al mero meccanicismo che regola le norme per l'accesso. Facevo queste considerazioni per quanto riguarda il senso che ha la lingua francese nella nostra regione, alla quale tradizionalmente la nostra forza politica ha sempre dato un senso che non voleva avere un taglio né etnico, né di divisione, né di strumento di difesa dei posti di lavoro: nulla di tutto ciò! Abbiamo sempre detto che il francese era una ricchezza sulla quale bisognava investire e far sì che rimanga come ricchezza.

A fronte di questo principio non possiamo esimerci dal dire che in questi anni, senza dare colpe a nessuno, ma nel prendere atto di una situazione, questa ricchezza rischia via via di scomparire. Perché? Forse perché la gente non parla più francese? Questo credo siano ormai alcuni decenni che succede. Forse perché, come diceva Tibaldi, il discorso è stato monetizzato? Su questo aspetto non mi azzardo a dare un giudizio, ma credo che una riflessione vada fatta, perché questa parte dell'intervento di Tibaldi le forze politiche devono tenerla in considerazione. Guai se la ricchezza che rappresenta il francese fosse equiparata alla ricchezza delle centomila lire, perché la ricchezza del francese va ben al di là di una semplice indennità di bilinguismo.

In realtà l'indennità di bilinguismo è stato come minimo negli anni passati un tentativo, per coloro che hanno fatto questa scelta in buona fede, di cercare di riscattare ponendo una indennità l'immagine della lingua francese agli occhi della gente, tant'è vero che per alcuni - ha ragione Tibaldi - oggi il francese va bene perché permette di avere l'indennità. Ma il lavoro da farsi è assai più ampio.

Bisogna far sì che il francese sia quello che - non voglio con questo essere sentimentale - ha significato per me quando ho iniziato la scuola elementare, scuola che ho avuto la fortuna di fare con delle insegnanti religiose le quali all'epoca mi avevano dato una preparazione egregia. All'epoca non mi ponevo tanti problemi sul significato che aveva il francese, di fatto questo per me rappresentava e rappresenta un'opportunità formidabile rispetto ad altri miei coetanei di altri posti in Italia, quindi mi arricchiva sotto diversi aspetti.

Bisogna quindi che questo francese passi attraverso una maggiore normalità, e in questo senso lo sforzo che viene fatto da alcuni anni dell'applicazione degli articoli 39 e 40 vuole andare in quella direzione. Ma anche qui occorre non essere superficiali. Non pensiamo che, così come ad esempio la forza politica alla quale appartengo ha avuto l'impressione in quel Consiglio a cui faceva riferimento la collega Squarzino di alcune settimane or sono, là dove approvammo l'applicazione di questi articoli nella scuola media superiore, non pensiamo che sia sufficiente una mera applicazione di questi articoli così come è stato fatto a mio avviso troppo sbrigativamente in quel Consiglio, tant'è vero che ci astenemmo dal votare quell'atto, contrariamente ad altri che oggi sono qui che ci richiamano.

Quest'applicazione è un passaggio delicato e importante, che bisogna fare davvero coinvolgendo gli insegnanti perché o rimotiviamo gli insegnanti su questo, oppure ogni operazione può andare persa.

Arrivando al passaggio sul regolamento, dicevo che è migliorativo perché ci sono dei passaggi nuovi. Ci si può chiedere se si poteva fare di più. Sì, a nostro avviso si può fare di più, ma un passo è stato fatto. Dire, così come afferma il regolamento, che finalmente i giovani valdostani non dovranno più preoccuparsi ad ogni piè sospinto, ad ogni concorso pubblico, magari per la stessa qualifica, magari per una qualifica inferiore, di dare continuamente l'esame di francese, perché oggi succede questo, Dina. Tu oggi non hai mai parlato di questo, ma tu sai meglio di me che fino ad oggi un ragazzo che supera la prova di francese, dopo un mese se vuol partecipare ad un altro concorso deve risostenere lo stesso esame, praticamente la prova che ha sostenuto un mese prima non viene più considerata. Quindi oggi è stato fatto un passo avanti, perché se tu passi una volta il francese, almeno per quattro anni sei tranquillo per tutti quei concorsi che vorrai dare in questi enti.

Così come a mio avviso è necessario, oggi non è possibile farlo, ma mi auguro che lo sia in futuro, volevo presentare un emendamento che poi non ho ritenuto opportuno presentare perché negli incontri a livello di commissione mi è stato garantito questo, spero che anche in aula il Presidente lo garantirà, che qualora si andrà all'approvazione del comparto unico degli enti locali e dell'Amministrazione regionale, il valore del superamento di questo accertamento venga attuato nei due enti, Regione e Comune.

Un altro passo avanti che è stato indiscutibilmente fatto è questa riflessione, che si è tentato di fare e che si farà, sulla tipologia della prova. Fare così come è successo fino ad oggi e succederà fino a quando questo regolamento non entrerà in vigore, che la prova scritta sia una dictée, è quanto mai avvilente, è quanto mai difficoltoso per le regole ortografiche, è quanto mai discrezionale per la valutazione degli errori gravi, le dimenticanze, quanto conteggiamo una scorrettezza ortografica piuttosto che un'altra, e via dicendo. Quindi una riflessione così come avviene in questo regolamento e che viene rinforzata dall'ordine del giorno che abbiamo presentato, è altresì un passo avanti rispetto all'esistente.

Un'ultima considerazione su un miglioramento della situazione. Finora un ragazzo che dà questo esame di conoscenza, che si prepara per mesi per superare questo esame, e uno che studia per una settimana, ed entrambi superano la prova di francese, i due ragazzi sono messi sullo stesso identico livello. Questo non è giusto, così come - e qui ho preso atto con soddisfazione del passo indietro che è stato fatto con gli emendamenti successivi - non sarebbe giusto che una conoscenza differenziata della lingua francese incidesse a tal punto da andare a sfalsare quella che è la capacità professionale del ragazzo. Fra questi due estremi la soluzione che viene prospettata è positiva, cioè si attribuisce in maniera simbolica - perché l'incidenza del 2 percento di questo riconoscimento rispetto alla valutazione complessiva non si può non definire che simbolica, ma significativa - un riconoscimento nei titoli e nelle capacità del candidato nel superare la prova di francese.

C'è una questione che ci ha convinti definitivamente ed è stato il passo che secondo noi bisognava fare, quello di rendersi conto che se noi abbiamo un'impostazione della scuola valdostana, così come è stato detto, se stiamo andando progressivamente ad applicare gli articoli 39 e 40 nella scuola, non possiamo, noi per primi come Consiglio regionale, dire che questa scuola fallisce i suoi obiettivi, altrimenti abbiamo una contraddizione di fondo: da una parte diciamo che con l'applicazione degli articoli 39 e 40, con l'impostazione che si vuole dare alla scuola, e via dicendo, siamo certi che le competenze linguistiche ci saranno, dall'altra diciamo che però le vogliamo verificare. Allora questa verifica deve avvenire non per accedere al posto di lavoro, ma deve avvenire in quella scuola. In questo senso oggi cosa è possibile fare? L'unica cosa che a nostro avviso è concretamente possibile fare è questo primo passo che abbiamo indicato nell'emendamento, vale a dire effettuare il riconoscimento della competenza linguistica per la qualifica di competenza a coloro che hanno già ottenuto un titolo di studio, quale la licenza media, studiando nei periodi in cui l'applicazione degli articoli 39 e 40 è stata fatta.

Sembra strano perché qui i ruoli sembrano invertiti, ma se l'opposizione volesse giocare demagogicamente su questo lo potrebbe fare; in realtà questa non è demagogia, qui bisogna dare atto - perché credo che non sia mai successo all'interno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta - che il dire che chi esce dalla scuola media in cui si è insegnato con l'applicazione degli articoli 39 e 40 ha di fatto le competenze per accedere alle qualifiche che richiedono quel titolo di studio, è un passaggio oltremodo significativo.

Chiudo qui, naturalmente subordinando la votazione del regolamento all'accoglimento di questi principi che abbiamo comunemente inserito all'interno dell'ordine del giorno e di questa proposta di emendamento, che riteniamo oltremodo significativa.

Presidente Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Plusieurs conseillers ont déjà eu l'amabilité de mettre en relief les aspects positifs de cette proposition de règlement, donc je m'associe à ces considérations, notamment à celles qui ont été exprimées par M. Marguerettaz. En me réservant d'intervenir quand on abordera l'examen des différents articles, je veux néanmoins apporter deux précisions. L'une, pour souligner à Mme Squarzino que l'accord avec le Ministère de l'instruction publique portant application des articles 39 et 40 à l'intérieur des écoles moyennes, est de juillet 94, donc c'est à partir de l'année scolaire 94-95 qu'officiellement les articles 39 et 40 sont en vigueur à l'intérieur de nos écoles. Avant il n'y avait pas de signature avec le Ministre de l'instruction publique.

Deuxième précision: l'amendement qui a été présenté par Lanivi et d'autres à l'article 7 c'est un amendement que personnellement je partage, au moment de la discussion je présenterai, du point de vue de la formulation, des propositions de modification pour mieux atteindre la finalité et l'objectif qui sont inscrits dans le dit amendement.

Président Je déclare close la discussion générale. Avant de passer à l'examen des différents articles, il y a l'ordre du jour à mettre en votation. Les conseillers sont invités à voter:

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità

Président On passe maintenant à l'examen des différents articles.

Article 1, les conseillers sont invités à voter:

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Président Article 2, là il y a un amendement présenté par le Président du Gouvernement:

Emendamento I punti 1) e 2) della lett. b) del comma 1, sono sostituiti dai seguenti:

"1) di un anno per i candidati coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;".

Président La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) C'est le premier des amendements que j'ai défini "technique". En effet aux points 1 et 2 de la lettre b) du premier alinéa on remplace la formulation précédente, où l'on faisait référence "agli aspiranti coniugati" par "candidati coniugati", parce qu'on aurait pu interpréter que l'aspirant n'était pas celui qui participait en tant que candidat aux concours, mais qui aurait l'intention de se marier: aspirante coniugato.

De la même façon au point 2 on ajouterait "indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno", parce que le fait de repousser la limite d'âge aurait exclu tous ceux qui n'étaient pas mariés. Avec cette précision on peut également faire bénéficier ceux qui ne sont pas mariés de ces dispositions.

Président On vote l'article 2 dans le texte amendé:

Articolo 2 (Requisiti generali)

1. Per accedere al ruolo unico regionale è necessario possedere i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 45. Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che siano titolari di un posto di organico presso pubbliche amministrazioni. Per le assunzioni di cui all'articolo 13, comma 1, lett. c), il limite massimo di età coincide con quello previsto per il collocamento a riposo d'ufficio dei dipendenti regionali. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 50 anni di età. Il limite di età di 45 anni è elevato:

1) di un anno per i candidati coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

3) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), e successive modificazioni, e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per le assunzioni obbligatorie di personale di cui all'articolo 12, il limite massimo non può superare i 55 anni. Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti non vedenti il limite massimo di età è di 50 anni;

4) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) e della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza). Si prescinde dal limite di età per i candidati:

4.1. dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni;

4.2. per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorità o a domanda;

4.3. per gli ufficiali e sottufficiali e vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e dei corpi di polizia;

c) idoneità fisica alle mansioni richieste per il posto messo a concorso. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di accertamento i vincitori di concorso;

d) conoscenza della lingua francese.

2. Non possono accedere agli impieghi coloro che:

a) siano esclusi dall'elettorato politico attivo;

b) siano stati destituiti o licenziati dall'impiego per accertata colpa grave o dolo presso una pubblica amministrazione;

c) si siano resi responsabili dei reati previsti dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli enti locali), come modificata dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30 (Disposizioni modificative della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali, e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario).

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

4. La carenza di uno solo dei requisiti prescritti, generali o speciali, determina l'esclusione dal concorso. L'esclusione è adottata in ogni momento con provvedimento motivato del dirigente della struttura competente in materia di personale.

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Président On vote l'article 3:

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Président On vote l'article 4:

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Président A l'article 5 il y a l'amendement du Président du Gouvernement:

Emendamento Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il bando di concorso indica il titolo di studio e i requisiti speciali richiesti per l'accesso al profilo professionale o qualifica dirigenziale messi a concorso, ivi compresi i diplomi di laurea o diplomi universitari conseguiti presso le università dei paesi dell'Unione Europea.".

Président La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) A l'article 5, "Titoli di studio e requisiti speciali", au deuxième alinéa on n'avait pas précisé que l'avis de concours devait indiquer en plus des titres d'étude également ces conditions spéciales, donc on va ajouter au deuxième alinéa: Il bando di concorso indica il titolo di studio e i requisiti speciali richiesti per l'accesso al profilo professionale, et cetera; par exemple le fait d'avoir le permis de conduire.

Président On vote l'article 5 dans le texte amendé:

Articolo 5 (Titoli di studio e requisiti speciali)

1. Oltre ai requisiti generali di cui agli articoli 2 e 3, per l'accesso alle varie qualifiche funzionali, fatte salve disposizioni particolari, è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio integrati, per particolari profili professionali, da specifiche abilitazioni, patenti o attestati professionali:

a) prima, seconda, terza qualifica funzionale: proscioglimento dall'obbligo scolastico;

b) quarta, quinta e sesta qualifica funzionale: diploma di istruzione secondaria di primo grado;

c) settima qualifica funzionale: titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università;

d) ottava qualifica funzionale: diploma di laurea o diploma universitario.

2. Il bando di concorso indica il titolo di studio e i requisiti speciali richiesti per l'accesso al profilo professionale o qualifica dirigenziale messi a concorso, ivi compresi i diplomi di laurea o diplomi universitari conseguiti presso le università dei paesi dell'Unione europea.

3. Ai concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali di cui al comma 1, può essere ammesso il personale regionale che abbia un'anzianità minima di cinque anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore e in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla medesima.

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Président On vote l'article 6:

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Président Article 7. La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Je demanderai une courte suspension, pour formuler ces modifications de caractère formelle, auxquelles je faisais référence lors de mon intervention.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 19,54 alle ore 20,04.

Presidente Colleghi consiglieri, riprendiamo i lavori. Ha chiesto la parola il Consigliere Joseph César Perrin.

Perrin G.C. (UV) Le Président présentera la nouvelle formulation de l'amendement que M. Lanivi avait présenté.

Quant à moi je déclare l'abstention de l'UV et de ceux qui voudront s'y associer sur les amendements présentés par le PDS et les Verts à l'article 7. J'ai anticipé, je m'excuse, il fallait demander la parole auparavant.

Président Je mets en votation les amendements présentés par M. Ferraris à l'article 7. Je donne lecture des amendements:

Emendamenti - Comma 4, sopprimere "Almeno una materia, a scelta del candidato, deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella scelta dal candidato"

- Sostituire il comma 5 col seguente testo: "L'accertamento è superato qualora il candidato abbia ottenuto complessivamente tra prova scritta e orale, una votazione di almeno 18/30".

- Comma 7, sopprimere

- Comma 9, sopprimere la lettera a)

- Comma 9 sostituire il rinvio al "comma 8" con un rinvio al "comma 7"

- Comma 11 sopprimere il periodo "Qualora alla suddetta valutazione non sia stato attribuito alcun punteggio, l'accertamento si intende superato con la votazione minima, fatto salvo quanto previsto dal comma 7".

Président La parole au Conseiller Tibaldi.

Tibaldi (Ind) Vengono messi in votazione alcuni emendamenti all'articolo 7 che però non sono stati presentati. Ah, avevo capito che si passava alla votazione... il Consigliere Squarzino aveva detto che si riservava di illustrarli.

Président La parole au Conseiller Squarzino Secondina.

Squarzino (VA) Gli emendamenti che proponiamo hanno una logica interna.

Con il primo emendamento si chiede di sopprimere al comma 4 le parole: "Almeno una materia, a scelta del candidato, deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella scelta dal candidato", perché lo Statuto parla di un previo accertamento della conoscenza della lingua francese, per cui, una volta che l'accertamento è avvenuto, non vediamo perché bisogna ancora utilizzare la conoscenza della lingua francese, che è già stata accertata con esito positivo o negativo.

Perché dovrò ancora continuare a verificare questa conoscenza, nel momento in cui affronto delle materie specifiche riguardanti la professionalità? Questo è il senso del primo emendamento, che direi di votare prima di passare ad illustrare il secondo emendamento.

Président On passe à la votation de l'amendement Ferraris au 4ème alinéa:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 8

Astenuti: 24 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Lavoyer, Linty, Louvin, Marguerettaz, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Rini, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M. e Voyat)

Il Consiglio non approva

Président La parole au Conseiller Squarzino Secondina pour illustrer le deuxième amendement.

Squarzino (VA) Questo secondo emendamento riguarda il comma 5, che intendiamo sostituire integralmente. Sono due i concetti presenti nel comma 5: il primo è che l'accertamento della conoscenza della lingua francese è fatto in modo distinto nello scritto e nell'orale, per cui nell'esame di selezione della lingua francese si fa un'ulteriore selezione, prima la prova scritta e poi la prova orale. Noi riteniamo invece che vada accertata la conoscenza complessiva della lingua francese, per cui proponiamo che l'accertamento sia considerato superato se il candidato ottiene complessivamente fra scritto e orale una votazione di almeno 18/30.

Chiediamo poi che sia tolta la seconda parte del comma 5, in cui viene ripresa ancora la conoscenza della lingua francese, per cui il voto ottenuto nella lingua francese viene considerato come uno dei titoli da valutare.

Può sembrare poca cosa, percentuali minime, il calcolo di questi titoli, però in un concorso per diplomati in cui si chiede soltanto il diploma di scuola media superiore, se un candidato ha anche una laurea il punteggio per questo titolo di studio equivale 0,40 o 0,60 a seconda del tipo di valutazione, equivale allo stesso punteggio che viene dato al superamento della prova di lingua francese. Riteniamo che non possano essere messi sullo stesso piano 5 anni di studio o di lavoro, una specializzazione ulteriore, con l'accertamento della conoscenza della lingua francese che è dato da tutti, che è un barrage che è già un elemento che consente di accedere all'altra parte del concorso.

Gli altri emendamenti che riguardano la soppressione del comma 7, la soppressione della lett. a) del comma 9 e la sostituzione del comma 8 con il numero 7, e la soppressione dell'ultima parte del comma 11 sono collegati a queste tre scelte fondamentali che abbiamo fatto.

Cioè in questi commi viene individuato come va utilizzato il punteggio conseguito nella prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, quindi non accettando la valutazione del francese come uno dei titoli, è chiaro che proponiamo di emendare il testo in modo da renderlo adeguato all'impostazione che abbiamo voluto dare.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Perrin Joseph César.

Perrin G.C. (UV) Pour déclarer notre abstension pour les raisons déjà expliquées lors de l'intervention précédente.

Président On vote l'amendement à l'article 7 et illustré par Mme Squarzino:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 8

Astenuti: 24 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Lavoyer, Linty, Louvin, Marguerettaz, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Rini, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M. e Voyat)

Président Par conséquent sont échus tous les autres amendements. On passe à la votation de l'amendement proposé par M. Chiarello:

Emendamento Inserire comma 10bis: "Sono esonerato dall'accertamento della conoscenza della lingua francese coloro che abbiano frequentato con esito positivo l'intero corso di studi nelle scuole della Regione".

Président La parole à M. Perrin Joseph César.

Perrin G.C. (UV) Nous nous abstenons aussi sur cet amendement parce que ce n'est pas le problème de la fréquentation du cours en Vallée d'Aoste, mais l'obtention d'un résultat positif à l'examen final, en application des articles 39 et 40.

Président Les conseillers sont invités à voter:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 2

Astenuti: 30 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Collé, Dujany, Ferraris, Florio, Lanièce, Lanivi, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Marguerettaz, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Stévenin, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M. e Voyat)

Président Il y a l'amendement présenté par M. Lanivi:

Emendamento Dopo il comma 11 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente comma:

12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano a coloro che partecipano a concorsi richiedenti il titolo di scuola media inferiore e che conseguono il titolo di studio richiesto in Valle d'Aosta dall'anno scolastico 1996/1997.

Président La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Si vous me le permettez, je donnerai lecture de la nouvelle formulation de cet alinéa 12 supplémentaire:

"Sono altresì esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana coloro che partecipano a concorsi richiedenti il titolo di scuola media inferiore e che, a partire dall'anno scolastico 1996-1997, abbiano conseguito il titolo di studio richiesto presso una scuola media della Valle d'Aosta.

Per la valutazione del titolo suddetto, l'accertamento si intende superato con la valutazione minima, fatto salvo quanto previsto dal comma 7".

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Ferraris.

Ferraris (GV-PDS-SV) Per dichiarare un voto di astensione sull'emendamento presentato dal Presidente della Giunta. Nel merito l'emendamento è condivisibile perché, nel momento in cui l'applicazione degli articoli 39 e 40 porta alla parificazione delle lingue italiana e francese nelle scuole, è giusto che non si debba procedere successivamente all'accertamento di una delle due lingue, ovviamente in questo caso il francese.

Tuttavia, questa cosa è fatta un po' a futura memoria, nel senso che sarà applicabile dal 2000 in poi così come è stato formulato e soprattutto il motivo della nostra astensione è legato al fatto che nell'emendamento presentato dal Presidente si fa riferimento al comma 7 dell'articolo 7, che faceva riferimento alla possibilità per i candidati di modificare la valutazione del proprio esame di francese, qualora ritenessero che il minimo dei voti garantito da questo emendamento fosse insufficiente e volessero accedere a voti superiori, e avendo noi chiesto l'annullamento di questo emendamento, per coerenza con quel tipo di impostazione per un rispetto della logica ferrea ci asterremo dal votare il comma 1.

Président On passe à la votation de l'amendement Lanivi:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 8 (Chenuil, Chiarello, Ferraris, Florio, Mafrica, Riccarand, Squarzino Secondina e Tibaldi)

Il Consiglio approva

Président La parole au Conseiller Squarzino Secondina.

Squarzino (VA) Per spiegare il senso del nostro voto. Voteremo contro questo articolo, perché così come è stato formulato rappresenta una situazione peggiorativa rispetto all'attuale. Il Consigliere Marguerettaz aveva chiesto nel suo intervento se la situazione migliore era quella prima o quella dopo questa legge. Allora noi diciamo che attualmente chi sostiene le prove di accertamento e di conoscenza della lingua francese prima di tutto non deve sostenere in lingua francese anche una materia nell'orale, quindi questo rispetto alla situazione attuale è peggiorativo, nel senso che è un aggravio rispetto al candidato.

In secondo luogo, si prevede una diversa valutazione della prova scritta e della prova orale, mentre proponevamo la media che è la situazione attuale; quindi è peggiorativo.

Pertanto voteremo contro questo articolo.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (Ind) Per considerazioni analoghe anch'io voterò contro questo articolo. In effetti la formulazione ricordata dal Consigliere Squarzino sul dettato dei comma 4 e 5 introduce elementi che sono decisamente peggiorativi rispetto al passato. Penso che sia sufficiente ipotizzare quante competenze tecniche specifiche o scientifiche rischieremo di perdere, a quante di queste competenze dovremo rinunciare proprio perché c'è questo barrage, che così diventa veramente elevato.

Président On vote l'article 7 amendé:

Articolo 7 (Accertamento della conoscenza delle lingue italiana e francese)

1. L'accesso al ruolo unico regionale è subordinato al superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato sulla lingua diversa da quella dichiarata dal candidato nella domanda di ammissione al concorso ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lett. n).

2. Per i concorsi e le selezioni fino alla quarta qualifica funzionale l'accertamento consiste in una prova orale.

3. Per i concorsi e le selezioni di quinta, sesta, settima e ottava qualifica funzionale, per l'accesso alla qualifica dirigenziale di cui all'articolo 39, ivi compresi i casi di cui al comma 6 del medesimo articolo 39, l'accertamento di cui al comma 1 consiste in una prova scritta e una orale.

4. In tutti i concorsi e selezioni per le prove orali è data facoltà al candidato di esprimersi sia in lingua italiana che in lingua francese. Almeno una materia, a scelta del candidato, deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella scelta dal candidato.

5. L'accertamento è superato solo qualora il candidato riporti in ogni prova, scritta e orale, una votazione di almeno 18/30 o equivalente. La votazione riportata concorre alla determinazione del punteggio dei titoli nei concorsi per titoli e per titoli ed esami.

6. L'accertamento conseguito con esito positivo conserva validità per quattro anni per l'amministrazione presso cui è stato sostenuto e in relazione alla fascia funzionale per cui è stato superato o fasce inferiori.

7. L'accertamento può essere ripetuto, su richiesta del candidato, anche nel periodo di validità di cui al comma 6; qualora la valutazione del nuovo accertamento sia negativa o inferiore alla precedente, quest'ultima conserva la propria validità.

8. Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta di una commissione tecnica composta di cinque esperti designati dalla Giunta regionale, sono determinati, per ogni fascia funzionale di cui alle leggi regionali 9 settembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione) e 19 agosto 1992, n. 42 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1991-1993 relativa al personale regionale):

a) i programmi d'esame;

b) la tipologia delle prove scritte ed orali;

c) i criteri di valutazione;

d) i casi di esonero da comprovarsi con idonea documentazione.

9. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 8:

a) l'accertamento è superato qualora il candidato riporti una votazione complessiva media, nelle prove di cui al comma 5, di almeno 18/30 o equivalente;

b) gli adempimenti di cui al comma 8, lett. a) e b), sono determinati nel bando di concorso o di selezione;

c) agli adempimenti di cui al comma 8, lett. c) e d), provvede la commissione esaminatrice.

10. I portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono esonerati dalla prova di accertamento della lingua francese e/o italiana.

11. È altresì esonerato dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana il personale dell'amministrazione che bandisce il concorso assunto a tempo indeterminato che abbia già superato l'accertamento presso lo stesso ente e nell'ambito della stessa fascia funzionale per la quale è bandito il concorso. Qualora alla suddetta valutazione non sia stato attribuito alcun punteggio, l'accertamento si intende superato con la votazione minima, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

12. Sono altresì esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana coloro che partecipano a concorsi richiedenti il titolo di scuola media inferiore e che, a partire dall'anno scolastico 1996/1997, abbiano conseguito il titolo di studio richiesto presso una scuola media della Valle d'Aosta. Per la valutazione del titolo suddetto, l'accertamento si intende superato con la valutazione minima, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

Presenti e votanti: 32

Favorevoli: 24

Contrari: 8

Il Consiglio approva

Président On vote l'article 8:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président A l'article 9 il y a un amendement présenté par le Président du Gouvernement:

Emendamento Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 27, 28, 29 e 30".

Président La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) On avait oublié de faire référence au deuxième alinéa également à l'article 30.

Président On vote l'article 9:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 10:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 11:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président A l'article 12 il y a l'amendement présenté par le Président du Gouvernement:

Emendamento Il primo alinea del comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le prove di idoneità sono quelle previste per le selezioni per esami di cui all'articolo 14".

Président La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Le texte tel qu'il avait été présenté était en contraste avec l'article 30, alinéa 7, de la loi n° 45. Cet alinéa établit que les épreuves pour le recrutement du personnel en question soient effectuées avec les mêmes modalités prévues pour l'autre personnel de l'Administration régionale.

Avec cet amendement on établit donc que ces épreuves soient les mêmes pour le recrutement du personnel à temps déterminé, sélection par examen, en simplifiant ainsi ces épreuves par rapport aux concours publics.

Président On vote l'article 12 dans le texte amendé:

Articolo 12 (Chiamata numerica)

1. L'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette di cui al Titolo I della legge 482/1968, avviene mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere, da effettuarsi da parte degli organi sanitari competenti.

2. Le prove di idoneità sono quelle previste per le selezioni per esami di cui all'articolo 14. Sono esonerati dalla prova di idoneità i soggetti con handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto; in tal caso sono tenuti a frequentare con esito positivo un periodo di tirocinio lavorativo pratico in posti di lavoro, compatibili con l'invalidità, di una struttura dell'Amministrazione regionale con l'uso degli ausili loro necessari e l'assistenza di personale specialistico per l'autonomia e la comunicazione.

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 13:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 14:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président A l'article 15 il y a un amendement du Président du Gouvernement:

Emendamento La lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

"c) attraverso la riqualificazione del personale esistente;".

Président La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) A l'article 15 on prévoyait au 5ème alinéa, point c): attraverso la riqualificazione del personale esistente in relazione alla istituzione di nuovi profili professionali"; on élimine cette formulation et par la nouvelle on élargit cette possibilité, parce que la formulation précédente limitait cette requalification du personnel uniquement à l'institution de nouveaux profils professionnels, tandis que maintenant on dit: attraverso la riqualificazione del personale esistente, c'est un problème d'ordre général.

Président On vote l'article 15 dans le texte amendé:

Articolo 15 (Individuazione del fabbisogno)

1. In applicazione dell'articolo 6, comma 1, lett. g), della legge regionale 45/1995 l'Amministrazione regionale adotta una politica del personale ispirata al criterio della programmazione.

2. La programmazione si attua mediante un insieme di attività miranti a realizzare un efficace e continuo adeguamento quantitativo e qualitativo delle risorse umane occorrenti, nonché a favorire la loro collocazione e utilizzazione ottimale nelle varie strutture dell'ente.

3. All'interno di ogni struttura il dirigente competente provvede:

a) alla valutazione, anche mediante carichi di lavoro, qualitativa e quantitativa del personale già esistente nella struttura stessa in relazione ai posti, alle persone ed alle relative prestazioni;

b) all'individuazione di eventuali risorse aggiuntive, in ordine alle quali determina qualifica funzionale, profilo professionale e requisiti.

4. I dirigenti delle strutture regionali trasmettono, entro il 31 ottobre di ogni anno, i dati emersi a seguito della valutazione di cui al comma 3 alla struttura competente in materia di personale, che provvede ad individuare i flussi di uscita ed a operare altresì un bilanciamento tra le risorse necessarie e quelle esistenti.

5. Al fine di cui al comma 4, individuati gli eventuali esuberi e le carenze di organico, la struttura competente in materia di personale procede, in applicazione di quanto previsto all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 45/1995, alla riorganizzazione ed eventuale acquisizione di risorse, secondo il seguente ordine di priorità, ove possibile:

a) attraverso la mobilità interna qualora esistano le figure professionali richieste;

b) attraverso il reclutamento di risorse esterne;

c) attraverso la riqualificazione del personale esistente.

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 16:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 17:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 18:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président A l'article 19 il y a un amendement du Président du Gouvernement:

Emendamenti La lettera h) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"h) i titoli che danno luogo a riserva e preferenza a parità di punteggio, di cui all'articolo 23 con i termini e le modalità della loro presentazione;".

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il bando di selezione contiene quanto previsto dal comma 2, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), l), m) e n).".

Président La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Ce sont des oublies: au point h) on avait oublié de faire référence à l'article 23 et au 4éme alinéa on avait oublié la lettre h).

Président On vote l'article 19 dans le texte amendé:

Articolo 19 (Bando di concorso o di selezione)

1. I bandi sono unici per identiche qualifiche e profili professionali nell'ambito di una stessa area di professionalità e/o specializzazione del ruolo unico regionale nel rispetto della programmazione annuale di cui agli articoli 15 e 16.

2. Il bando di concorso contiene:

a) il termine di presentazione delle domande;

b) le modalità di presentazione delle domande;

c) l'avviso sulle modalità di comunicazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali e, eventualmente, pratiche;

d) le materie oggetto delle prove scritte ed orali, il contenuto di quelle pratiche;

e) le modalità di espletamento delle prove di cui alla lett. d);

f) la votazione minima richiesta per il superamento di ogni prova e per l'ammissione alle prove successive;

g) i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione al concorso;

h) i titoli che danno luogo a riserva e preferenza a parità di punteggio, di cui all'articolo 23, con i termini e le modalità della loro presentazione;

i) le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie;

l) l'avviso di esclusione nei casi previsti dall'articolo 2, comma 4, e dall'articolo 22;

m) il fac-simile della domanda;

n) l'avviso per i portatori di handicap di specificare l'ausilio necessario e gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove concorsuali.

3. Il bando di concorso determina il criterio di assorbenza del titolo di studio superiore rispetto a quello inferiore.

4. Il bando di selezione contiene quanto previsto dal comma 2, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), l), m) e n).

5. Le disposizioni del bando devono garantire il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro).

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 20:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 21:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président A l'article 22 il y a l'amendement du Président du Gouvernement:

Emendamento Il comma 4 è soppresso.

Président On vote l'article 22 dans le texte amendé:

Articolo 22 (Ammissione al concorso e alla selezione. Domande. Documenti)

1. Nella domanda di ammissione, gli aspiranti debbono dichiarare sotto la loro responsabilità personale:

a) le generalità, la data ed il luogo di nascita. I candidati che abbiano superato il limite massimo di età dovranno, ai fini dell'ammissione, indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

b) il possesso della cittadinanza italiana o l'appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione europea;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se hanno riportato o meno condanne penali e, in caso affermativo, le condanne riportate ovvero se versino nelle condizioni previste dalla legge 16/1992 ovvero se hanno procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) l'eventuale diritto alla riserva ai sensi dell'articolo 23;

h) le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di lavoro privato o pubblico;

i) la precisa indicazione del domicilio o del recapito.

l) i titoli che danno luogo a punteggio, preferenze e riserve;

m) la dichiarazione, per i candidati portatori di handicap, di quanto previsto all'articolo 19, comma 2, lett. n);

n) la lingua, italiana o francese, in cui intendono sostenere le prove di concorso.

2. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 1 esimono il candidato dalla presentazione contestuale di qualsiasi documento, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione) e dell'articolo 16, comma 1, lett. a), del regolamento regionale 17 giugno 1996, n. 3 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2.

3. L'omissione nella domanda di alcune dichiarazioni prescritte ai sensi del comma 1 non dà luogo ad esclusione dal concorso, sempre che dalla domanda, o da documenti eventualmente allegati alla domanda stessa, possa desumersi sufficiente indicazione dell'effettivo possesso del requisito erroneamente non dichiarato, anche con riferimento esplicito ad atti in possesso dell'Amministrazione regionale. Parimenti non dà luogo ad esclusione la dichiarazione di un titolo di studio superiore a quello richiesto, a condizione che il titolo superiore presupponga anche il conseguimento di quello inferiore, secondo i criteri di assorbenza di cui all'articolo 19, comma 3.

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président A l'article 23 il y a un amendement du Conseiller Ferraris:

Emendamento Commi 5 e 6. Ritornare al precedente ordine, invertendo nel testo emendato i commi 5 e 6.

Président La parole au Conseiller Squarzino Secondina.

Squarzino (VA) Chiediamo che si ritorni al testo precedente. A noi sembra strano che l'elemento del numero dei figli a carico o la maggiore età anagrafica siano elementi secondari, che vengono dopo il fatto di essere nati in Valle d'Aosta. Non credo che un celibe o una persona di stato libero, come si dice adesso, nato in Valle d'Aosta, per il fatto che è giovane e nato in Valle d'Aosta, a parità di titoli, debba precedere una persona sposata o non sposata ma con figli a carico.

Pertanto chiediamo che venga ripristinato l'ordine precedente.

Président La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Cet article a fait l'objet d'une longue discussion avec les organisations syndicales, et c'est sur la base d'une remarque qui avait été formulée par celles-ci qu'il avait été reformulé. La reformulation donne application à l'article 38 du Statut, à savoir qu'en cas d'égalité s'il faut établir des critères de préférence, ces critères donnent une priorité à ceux qui sont nés ou résidants au Val d'Aoste. Donc nous maintenons le texte tel qu'il a été présenté, par conséquent je demande l'abstention sur cet amendement.

Président On vote l'amendement proposé par M. Ferraris:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 8

Astenuti: 24 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Lavoyer, Linty, Louvin, Marguerettaz, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Rini, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M. e Voyat)

Il Consiglio non approva

Président A l'article 24 il y a un amendement présenté par M. Ferraris:

Emendamento Eliminare nel comma 5 l'espressione "... e per l'espletamento delle prove orali di cui all'articolo 7".

Président La parole au Conseiller Ferraris.

Ferraris (GV-PDS-SV) L'emendamento presentato all'articolo 24 decade in conseguenza del voto all'articolo 7, quindi ci asterremo su questo articolo.

Président On vote l'article 24:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 8 (Chenuil, Chiarello, Ferraris, Florio, Mafrica, Riccarand, Squarzino Secondina e Tibaldi)

Président On vote l'article 25:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 26:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président A l'article 27 il y a l'amendement du Conseiller Ferraris:

Emendamento Ripristinare il precedente comma 4

"Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione".

Président La parole au Conseiller Squarzino Secondina.

Squarzino (VA) Chiediamo che venga ripristinato un comma che era previsto nel testo precedente, in quanto ci sembra opportuno prevedere che le prove orali siano pubbliche.

Président La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) La suppression de cet alinéa a été concertée avec les organisations syndicales - ce n'est une raison pour le confirmer, mais je veux simplement expliquer quelles en ont été les raisons -, pour éviter d'introduire des éléments de rigidité. Même sans cet alinéa les épreuves orales sont publiques, et donc il n'y a pas de problème; la commission déjà aujourd'hui, si un candidat lui sollicite la publicité de l'épreuve, est tenue de satisfaire cette requête, mais le fait de le prévoir ainsi aurait créé des rigidités quant à la disponibilité des locaux ou des problèmes de caractère organisationnel.

On a préféré supprimer cet alinéa et donner plus de flexibilité à la commission, sans pour autant enlever un principe ou un droit auquel chaque candidat peut faire référence.

Ferraris (fuori microfono) - Ritiriamo l'emendamento.

Président On vote l'article 27:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 28:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 29:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 30:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président A l'article 31 il y a l'amendement du Président du Gouvernement:

Emendamento Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. La graduatoria definitiva è data dal punteggio ottenuto dai candidati al termine delle prove concorsuali nonché da quello ottenuto a seguito della valutazione dei titoli ai sensi dell'articolo 32, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste all'articolo 23, commi 4, 5 e 6.

Président La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Il n'y avait pas la référence à l'alinéa 6 au 2ème alinéa.

Président On vote l'article 31 dans le texte amendé:

Articolo 31 (Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie)

1. Di tutte le operazioni di esame e delle decisioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

2. La graduatoria definitiva è data dal punteggio ottenuto dai candidati al termine delle prove concorsuali nonché da quello ottenuto a seguito della valutazione dei titoli ai sensi dell'articolo 32, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste all'articolo 23, commi 4, 5 e 6.

3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 482/1968 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

4. La graduatoria definitiva è approvata dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge regionale 45/1995 ed è affissa all'albo notiziario della Regione e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Per gli altri enti pubblici si provvede ai sensi dell'articolo 64, comma 1, della legge regionale 45/1995.

5. Dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino ufficiale della Regione decorre il termine per le eventuali impugnative.

6. Le graduatorie dei concorsi, dei corsi-concorsi e delle selezioni hanno validità biennale dalla data di approvazione della graduatoria stessa, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 31/1985.

7. Le graduatorie dei concorsi e delle selezioni sono utilizzate anche per la copertura di posti a tempo parziale.

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président A l'article 32 il y a deux amendements du Conseiller Ferraris:

Emendamenti Eliminare comma 1, lett. c), punto 3).

Sostituire il 1° comma: nella lettera b) sostituire "6 percento" con "8 percento"; nella lettera c) sostituire "12 percento" con "10 percento".

Président La parole au Conseiller Ferraris.

Ferraris (GV-PDS-SV) Non essendo stati accolti gli emendamenti presentati all'articolo 7, gli emendamenti sono decaduti.

Ci asteniamo.

Président On vote l'article 32:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 8 (Chenuil, Chiarello, Ferraris, Florio, Mafrica, Riccarand, Squarzino Secondina e Tibaldi)

Président On vote l'article 33:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président A l'article 34 il y a un amendement du Président du Gouvernement:

Emendamento Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei concorsi a posti di bidello e accudiente i documenti attestanti il possesso dei titoli devono essere allegati alla domanda di concorso".

Président La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) On a enlevé la référence au premier alinéa, parce que tous les titres doivent être annexés à la demande, donc on ne doit pas faire référence au premier alinéa.

Président On vote l'article 34 dans le texte amendé:

Articolo 34 (Presentazione dei titoli e dei documenti)

1. Nei concorsi per titoli ed esami, i candidati che abbiano superato la prova orale e, nei concorsi per soli titoli, i candidati che abbiano superato la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana devono far pervenire alla struttura competente in materia di personale, entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'Amministrazione regionale, i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva e di preferenza, a parità di valutazione, il diritto ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui l'Amministrazione regionale ne sia già in possesso.

2. Nei concorsi a posti di bidello e accudiente i documenti attestanti il possesso dei titoli devono essere allegati alla domanda di concorso.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della notifica dell'esito del concorso, i concorrenti dichiarati vincitori devono inoltre esibire, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 59/1991, tutti i documenti necessari per l'ammissione in servizio richiesti dal bando, fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione regionale ne sia già in possesso. Decorso inutilmente il termine, il concorrente è escluso dalla graduatoria, salvo legittimo impedimento.

4. Dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, i documenti, i lavori originali e le pubblicazioni, eventualmente allegati alla domanda, possono essere ritirati, ove nulla osti, dal candidato direttamente, o mediante incaricato munito di delega scritta, entro la data di scadenza della validità della graduatoria stessa; nel caso di concorso conclusosi senza candidati idonei, detto termine è ridotto a quattro mesi dalla data dell'ultimo atto della procedura concorsuale. Il candidato può ritirare anche prima dell'espletamento del concorso la documentazione predetta purché lasci dichiarazione scritta di rinuncia al concorso stesso.

5. Per l'accesso ai documenti del concorso si applica l'articolo 12, comma 2, lett. a), del regolamento regionale 3/1996 o i regolamenti dei singoli enti in materia, se adottati.

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 35:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 36:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 37:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 38:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président A l'article 39 il y a deux amendements du Président du Gouvernement:

Emendamenti Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. A parità di merito trovano applicazione le disposizioni in materia di preferenza di cui all'articolo 23".

Al comma 6, sesta riga, sono soppresse le parole: "o italiana".

Président La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) A l'article 39 il y a deux amendements. Au 5ème alinéa on a enlevé la référence aux postes réservés, parce que cette réserve ne s'applique pas aux dirigeants.

Tandis qu'au 6ème alinéa, 6ème ligne, on a supprimé les paroles "o italiana": vu que pour les dirigeants il y a l'obligation de la citoyenneté italienne, cette référence devient inutile.

Président La parole au Conseiller Squarzino Secondina.

Squarzino (VA) Per annunciare che sull'articolo 39 ci asteniamo perché fa riferimento all'ordine di preferenza, articolo 23, su cui non eravamo d'accordo.

Président On vote l'article 39 dans le texte amendé:

Articolo 39 (Concorso per esami)

1. L'accesso alle qualifiche di dirigente nell'Amministrazione regionale, avviene con concorso per esami.

2. Il concorso consiste in almeno due prove scritte ed un colloquio, previo accertamento della conoscenza della lingua francese scritta e orale, secondo le modalità di cui all'articolo 7. Una o più prove scritte sono dirette ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione. L'altra prova verte su materie attinenti alla sfera di competenza professionale per la quale è indetto il concorso. Il colloquio verte sulle materie previste per le prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso.

3. Il colloquio concorre alla valutazione della professionalità del candidato e alla verifica della sua conoscenza delle problematiche delle pubbliche amministrazioni.

4. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione conseguita nel colloquio.

5. A parità di merito trovano applicazione le disposizioni in materia di preferenza di cui all'articolo 23.

6. Il personale estraneo all'Amministrazione regionale destinatario di incarichi di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lett. b), e comma 3, lett. b), della legge regionale 45/1995, è sottoposto all'accertamento della conoscenza della lingua francese, prima della sottoscrizione del contratto di lavoro di diritto privato, secondo le modalità di cui all'articolo 7.

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 8 (Chenuil, Chiarello, Ferraris, Florio, Mafrica, Riccarand, Squarzino Secondina e Tibaldi)

Président On vote l'article 40:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 41:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président Les articles 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 sont tous à supprimer d'après la proposition de M. Ferraris.

Président La parole au Conseiller Ferraris.

Ferraris (GV-PDS-SV) Per spiegare le motivazioni della richiesta di soppressione del titolo III.

L'esigenza è quella che molte volte in quest'aula è stata sottolineata, di fare in modo che si vada verso una progressiva riduzione delle leggi e anche dei regolamenti.

La mobilità credo che sia una delle questioni che, proprio in conseguenza della legge n. 45 e della privatizzazione del rapporto di lavoro, debba far parte di un accordo contrattuale fra le parti e il fatto di votarla all'interno di un emendamento comporta degli elementi di rigidità che sono sotto gli occhi di tutti. Quindi la richiesta nostra è appunto che venga soppresso questo.

Qualcuno potrà dire che questo è stato oggetto di accordo con le organizzazioni sindacali . Ora, se l'accordo con le organizzazioni sindacali è verbo non modificabile, allora anche l'articolo 7 andava modificato e non andava votato come è stato votato questa sera. Per cui, siccome qualcuno ben più autorevole di me si è permesso di derogare dalla volontà delle organizzazioni sindacali, io che in qualche modo ne ho fatto anche parte e credo da questo punto di vista di difenderne anche le prerogative, la richiesta che faccio è legittima sia per quanto riguarda la forma sia soprattutto il merito perché se è vero che vogliamo arrivare ad un'amministrazione più snella, è molto meglio delegare alcune cose alla contrattazione fra le parti, che a regolamenti che ogni volta che devono essere modificati ci devono riportare tutti e 35 in quest'aula.

Président La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Je ne mets certainement pas en doute la légitimité de la requête ou de la procédure, simplement la réflexion que je faisais était la suivante.

Si l'on nous demande de supprimer ce titre III, pour que ces mêmes normes soient discutées avec les organisations syndicales - c'est parce que la requête de renvoyer le tout "alla contrattazione" signifie ouvrir une négociation avec les organisations syndicales pour trouver un accord sur ce texte - c'est une procédure que nous avons déjà suivie et ce n'est pas pour respecter ou non les propositions des syndicats.

C'est un accord avec les syndicats; les représentants des syndicats et les représentants de nos bureaux ont réécrit ensemble toutes ces dispositions.

Il nous semble donc de ce point de vue que la procédure serait la même; la négociation et l'accord ont déjà été effectués, de plus j'ajoute là une considération d'ordre politique, aujourd'hui la mobilité à l'intérieur de l'Administration régionale n'est pas réglementée, et donc par l'approbation de ces dispositions on fixe des règles et des critères généraux pour tout le monde et on met finalement un peu d'ordre à l'intérieur de notre maison. C'est pour ces raisons que je maintiens ces propositions.

Président La parole au Conseiller Ferraris.

Ferraris (GV-PDS-SV) Per mantenere l'emendamento, nel senso che se è vero che l'accordo con il sindacato c'è, nulla vieta di raggiungere domani mattina un testo scritto allegato alla contrattazione e non alla legge, con le rigidità che comporta, tenuto conto del fatto che comunque è aperta tutta la definizione della parte normativa legata al contratto. Quindi direi che le motivazioni del Presidente semmai mi confermano nell'opinione che avevo, per cui confermo l'emendamento.

Président On passe à la votation du premier, si celui-ci tombe, tous les autres tombent.

On vote l'amendement proposé par M. Ferraris, qui demande la suppression de tous les articles, pour éviter de voter après tous les autres:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 7

Astenuti: 25 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Collé, Dujany, Lanièce, Lanivi, Lavoyer, Linty, Louvin, Marguerettaz, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Rini, Stévenin, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M. e Voyat)

Il Consiglio non approva

Président On vote l'article 42 dans le texte proposé par la Commission:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 7 (Chenuil, Chiarello, Ferraris, Florio, Mafrica, Riccarand e Squarzino Secondina)

Président On vote l'article 43:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 44:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 45:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 46:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 47:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 48:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 49:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 50:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 51:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 52:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 53:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 54:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 55:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président A l'article 56 il y a l'amendement du Conseiller Ferraris:

Emendamento Comma 4, sopprimere.

Président La parole au Conseiller Ferraris.

Ferraris (GV-PDS-SV) Questo emendamento decade in conseguenza del fatto che sono decaduti gli emendamenti dell'articolo 7, quindi dichiaro voto di astensione su questo articolo.

Président On vote l'article 56:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 8 (Chenuil, Chiarello, Ferraris, Florio, Mafrica, Riccarand, Squarzino Secondina e Tibaldi)

Président Il y a un amendement proposé par M. Ferraris, qui ajoute l'article 56 bis:

Emendamento Aggiungere comma 2: "Il limite del 20 percento previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 del Regolamento regionale 23 marzo 1992, n. 2 è portato a 25 percento".

Président La parole au Conseiller Squarzino Secondina.

Squarzino (VA) In questo articolo si fa riferimento al regolamento del part-time. Alle lett. b) e c) c'è la volontà di favorire l'applicazione del part-time anche nei servizi in cui ci sono poche persone, perché il regolamento attuale prevede che il limite del part-time sia calcolato all'interno di ciascun servizio, quindi qui giustamente questa parte la condividiamo.

Però chiediamo di fare uno sforzo ulteriore, cioè chiediamo che nel primo comma di questo regolamento che qui viene modificato, si preveda di alzare il limite del 20 percento della dotazione organica del personale da considerare come part-time al 25 percento. Questo nell'ottica di cui parlavo precedentemente, cioè l'ottica di favorire questo strumento di flessibilità del lavoro.

Président Il s'agit là de l'article 57 plutôt que de l'article 56 bis. La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Nous sommes d'accord sur cette modification, nous avons simplement demandé, à part la nécessité de formuler le texte tout entier, de vérifier si sur cette disposition spécifique il y a des normes spéciales qui prévoient l'entente ou l'accord des organisations syndicales.

Président La parole au Conseiller Squarzino Secondina.

Squarzino (VA) ... contratto di lavoro del comparto dei Ministeri si prevede proprio anche il limite massimo del 25 percento, quindi è già previsto questo.

Président On retire l'amendement.

On vote l'article 57:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 58:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 59:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 60:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président A l'article 61 il y a l'amendement du Président du Gouvernement:

Emendamento Dopo la lettera g) del comma 1 è aggiunta la seguente:

"h) articolo 40, comma 1: sesta qualifica funzionale".

Président La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) On avait oublié de faire référence après la lettre g) par la lettre h) à l'article 40, 1er alinéa, sesta qualifica funzionale.

Président On vote l'article 61 dans le texte amendé:

Articolo 61 (Qualifiche funzionali)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 60, i riferimenti alle qualifiche funzionali di cui ai seguenti articoli della Parte I devono intendersi, per gli enti facenti parte del comparto di cui all'articolo 59, nel modo seguente:

a) articolo 6, comma 2: quarta, quinta e sesta qualifica funzionale;

b) articolo 6, comma 3: settima e ottava qualifica funzionale;

c) articolo 7, comma 2: terza qualifica funzionale;

d) articolo 7, comma 3: quarta, quinta, sesta, settima ed ottava qualifica funzionale;

e) articolo 9, comma 1, lett. a): sesta qualifica funzionale;

f) articolo 9, comma 1, lett. b): quarta e quinta qualifica funzionale;

g) articolo 23, comma 3, lett. a): quinta qualifica funzionale;

h) articolo 40, comma 1: sesta qualifica funzionale.

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 62:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 63:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président A l'article 64 il y a l'amendement du Président du Gouvernement:

Emendamento Il comma 3 è soppresso.

Président La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Il y a la suppression du 3ème alinéa; vu que les membres remplaçants dans les commissions de concours ne sont plus prévus au sein des jurys de la Région, on estime nécessaire d'adopter les mêmes modalités pour les jurys des collectivités locales.

Président On vote l'article 64 dans le texte amendé:

Articolo 64 (Commissioni esaminatrici dei concorsi)

1. Si applicano le norme di cui agli articoli 24 e 25, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.

2. Le commissioni esaminatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti di preferenza tra dirigenti di pubbliche amministrazioni, segretari comunali, docenti universitari, ricercatori, insegnanti e liberi professionisti, in numero di tre o di cinque membri; uno dei componenti può essere scelto tra il personale dipendente degli enti locali, appartenente alla qualifica funzionale del posto messo a concorso o superiore. Nella composizione della commissione si ritiene rispettato, di norma, il criterio della terzietà di cui all'articolo 31, comma 1, lett. d), della legge regionale 45/1995 qualora la maggioranza dei componenti sia estranea all'amministrazione che bandisce il concorso. Di norma, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso e di selezione, salva motivata impossibilità, è riservata alle donne, in conformità all'articolo 54, comma 1, lett. a), della legge regionale 45/1995.

3. Oltre ai casi di incompatibilità di cui all'articolo 25, non possono far parte delle commissioni esaminatrici i soggetti che hanno nominato le commissioni stesse.

4. Il segretario delle commissioni esaminatrici è scelto tra i dipendenti dell'ente che bandisce il concorso, di qualifica non inferiore alla sesta, di norma tra quelli addetti alla struttura competente in materia di personale. In caso di provata impossibilità, può fungere da segretario un dipendente di altro ente, con gli stessi requisiti.

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 65:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président On vote l'article 66:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président Article 67, la parole au Conseiller Squarzino Secondina.

Squarzino (VA) Ci asteniamo perché si fa riferimento agli allegati, su cui non concordiamo.

Président On vote l'article 67:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 8 (Chenuil, Chiarello, Ferraris, Florio, Mafrica, Riccarand, Squarzino Secondina e Tibaldi)

Président On vote l'article 68:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 8 (Chenuil, Chiarello, Ferraris, Florio, Mafrica, Riccarand, Squarzino Secondina e Tibaldi)

Président On vote l'article 69:

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Président Il y a l'annexe. Il y a des amendements du Conseiller Ferraris, qui vont échouer, je donne la lecture:

Emendamenti Nell'allegato A è soppressa la quinta pagina, relativa alla "Valutazione dei titoli ex articolo 32, comma 1, lett. c), n. 3".

Allegato A sostituire con il primo testo presentato modificando l'ultima frase della prima pagina.

Nell'allegato B sono soppressi i riferimenti alla prova di piena conoscenza della lingua di cui alle pagine terza e quinta dell'allegato stesso.

Allegato B soppimere la frase "4°) prova piena conoscenza della lingua francese o italiana. "Di conseguenza sono da definire nuovamente i punteggi.

Président La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Pour présenter les modifications techniques. A la première page c'est indiqué: "prova scritta," à la deuxième "prova pratica". Voilà le sens de l'amendement à la première page.

Ensuite, deuxième page, "valutazione dei titoli": c'était indiqué 6 pour cent, il faut mettre: "non oltre il 6 per cento" et même chose 2 pour cent, "non oltre il 2 per cento".

Il n'y a pas de modification jusqu'à: "la valutazione dei titoli ex articolo 32, lett. c), n. 2": on prévoit "servizi prestati presso enti pubblici oppure privati non oltre l'8 per cento".

Enfin les dernières modifications: à l'annexe B, point 1, de l'article 6 il faut ajouter "comma 1; categoria 4," il faut remplacer "prova di piena conoscenza della lingua" avec "prova di accertamento della conoscenza della lingua," et également à la fin, point 3.2, "prova di piena conoscenza della lingua" par "prova di accertamento della conoscenza della lingua".

Président La parole au Conseiller Ferraris.

Ferraris (GV-PDS-SV) L'emendamento presentato in relazione a quanto votato all'articolo 7 decade, per cui ci asterremo sia sull'A che sul B.

Président On vote l'annexe A avec l'amendement proposé par le Président du Gouvernement:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 8 (Chenuil, Chiarello, Ferraris, Florio, Mafrica, Riccarand, Squarzino Secondina e Tibaldi)

Président On vote l'annexe B avec l'amendement proposé par le Président du Gouvernement:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 8 (Chenuil, Chiarello, Ferraris, Florio, Mafrica, Riccarand, Squarzino Secondina e Tibaldi)

Président On vote l'annexe C:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 5 (Chenuil, Chiarello, Ferraris, Florio e Squarzino Secondina)

Président La parole au Conseiller Florio.

Florio (VA) Il modo con cui si è svolto questo dibattito non mi è piaciuto per nulla. La questione di questo regolamento ci ha visti in posizione critica sin dall'inizio e ci siamo comportati sin dall'inizio come sempre abbiamo fatto allorquando ci sono stati sottoposti atti amministrativi o disegni di legge sui quali avevamo osservazioni serie da fare. Lo abbiamo fatto dapprima in Giunta, lo abbiamo fatto nelle commissioni consiliari e abbiamo tentato di farlo anche qui questa sera, senza andare a cercare alleanze, senza tentativi d'imboscata ma a viso aperto, sostenendo con correttezza le nostre ragioni.

Certo che la musica stava cambiando all'interno di quest'aula, la stessa relazione del Consigliere Bavastro, che manifestava una netta chiusura a qualsiasi tipo di ragionamento, stava a dimostrare che non si voleva più discutere sulla bozza di questo regolamento.

Il Consigliere Ferraris ha tentato un'altra soluzione, ma anche da questo incontro è venuta una risposta negativa. E qui si è innestato un fatto nuovo. Il Consigliere Dujany ha presentato un emendamento che non solo era accettabile dal punto di vista del merito, come è stato detto dalla collega Squarzino, ma che sarebbe stato in quella stesura e in quella formulazione sottoscrivibile, e il Consigliere Lanivi ha presentato un ordine del giorno che avremmo sicuramente sottoscritto. Ricordo che nessuno ce lo ha chiesto.

E allora non posso non rilevare una sostanziale uguaglianza rispetto a quello che è accaduto quindici giorni fa in quest'aula fra forze politiche altre, e non posso non chiedermi cosa avrebbe fatto l'Union Valdôtaine allora se i Verdi e il PDS avessero votato l'allora emendamento Dujany. Anche questa volta l'Union ha cercato alleanze diverse, pur comunque di far passare ciò che aveva in mente di far passare. Ne prendiamo atto.

Ma non è tutto, voglio rilevare un'altra cosa. Alcuni degli interventi che sono stati fatti non mi sono piaciuti per niente, li ritengo inaccettabili, uno soprattutto: che i sottoscrittori degli emendamenti che abbiamo presentato e i consiglieri che hanno votato quegli emendamenti vengano definiti "italofoni" solo perché hanno un atteggiamento, a seguito di analisi, diverso da quello di altri, è un'affermazione che mi offende. Rifiuto - personalmente almeno - che all'interno di quest'aula si usi del francese come di una clava fra le forze politiche; rivendico a noi e a qualsiasi altro consigliere di sostenere l'originalità e la dignità della propria lettura della realtà valdostana, così come giustamente l'Union Valdôtaine rivendica dignità e originalità alla sua lettura.

Non credo che questo atteggiamento, l'atteggiamento notato all'interno di quest'aula, possa essere definito come dimostrazione di correttezza di rapporti e di chiarezza di comportamenti. Certo è che prima o poi bisognerà che qualcuno ne prenda atto.

Ci asteniamo sul regolamento.

Président La parole au Conseiller Ferraris.

Ferraris (GV-PDS-SV) Farò anch'io una brevissima dichiarazione di voto di astensione rispetto a questo regolamento.

Almeno nell'intervento iniziale avevo cercato di impostare la discussione, dicendo che dovevamo affrontare il problema di un regolamento, quindi una questione delimitata; nelle mie intenzioni non c'era quella che si svolgesse in quest'aula un dibattito sul ruolo e sulle funzioni della lingua francese. Ognuno è libero di esprimere le cose che ritiene più opportune, però credo che - e con questo concordo con l'intervento di Florio precedentemente - qua siamo italofoni, francofoni, non utilizziamo vecchi fantasmi, prima c'erano...

(interruzione del Presidente della Giunta, fuori microfono)

... lo ha detto il Consigliere Dujany, per fare nomi e cognomi, che c'era una tendenza italofona che cercava di affossare il francese, quindi di fatto c'era qualcuno che, intendendo presentare degli emendamenti che a nostro avviso andavano nella direzione del rafforzamento della lingua francese, ci accusava di una cosa totalmente contraria.

Ma questo per dire che questo clima non piace, è un clima di accuse basato su cose inesistenti. Credo che il confronto debba essere civile, sulle cose; oltretutto un regolamento non è una questione legata a programmi di maggioranza, ma è l'applicazione di una norma, quindi su questo piano si tratta di trarre tutte le conseguenze del caso, e questo vale per ogni forza politica - compresa la mia - però nelle dimensioni delle cose che dicevo.

Dicevo voto di astensione anche perché ritengo che, oltre a delle cose positive nel regolamento, ci siano anche dei limiti che avevo evidenziati nel mio intervento introduttivo e che non sto a ripetere adesso, vista anche l'ora, credo siano evidenti a tutti. Con questo ribadisco il voto di astensione.

Président On vote le règlement:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 8 (Chenuil, Chiarello, Ferraris, Florio, Mafrica, Riccarand, Squarzino Secondina e Tibaldi)

Il Consiglio approva