Oggetto del Consiglio n. 795 del 29 luglio 1999 - Resoconto
OGGETTO N. 795/XI Proposta di regolamento: "Ordinamento dei segretari dei comuni e delle comunità montane della Valle d'Aosta".
CAPO I CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 1 (Composizione e durata del Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta), di seguito denominato Consiglio, è composto:
a) da un dirigente degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 17 (Estensione agli enti locali della Valle d'Aosta dei principi di cui alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45), designato dal Presidente della Giunta regionale;
b) da due Sindaci e da un Presidente di Comunità montana, designati dal Consiglio permanente degli enti locali, di cui all'articolo 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
c) da due segretari comunali, designati dall'Associazione regionale dei segretari comunali;
d) da un segretario di Comunità montana, designato dall'Associazione regionale dei segretari delle Comunità montane.
2. Il Consiglio resta in carica per la stessa durata prevista dalla legge per il mandato elettivo degli organi degli enti locali. I componenti il Consiglio possono essere nominati per non più di due mandati interi consecutivi. Il Consiglio uscente resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
3. Ai componenti il Consiglio può essere corrisposta un'indennità, nella misura stabilita dalla Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.
4. Ai componenti il Consiglio, che non risiedono nel comune in cui ha sede il Consiglio, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per i dirigenti regionali.
Articolo 2 (Nomina e modalità per la designazione dei componenti il Consiglio)
1. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalle designazioni dei componenti. Con lo stesso decreto è convocata la prima riunione, che deve tenersi entro quindici giorni dalla data del decreto stesso.
2. I componenti il Consiglio sono designati entro trenta giorni dalla data di insediamento del Consiglio permanente degli enti locali e, in caso di sostituzione di uno o più dei suoi componenti nel corso del mandato, entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.
3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale provvede alla designazione, in via sostitutiva, nei quindici giorni successivi.
Articolo 3 (Attribuzioni del Consiglio)
1. Il Consiglio gestisce i segretari comunali e delle Comunità montane, nonché l'Albo regionale dei segretari, di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 46/1998, di seguito denominato Albo. In particolare il Consiglio:
a) cura la tenuta dell'Albo, le iscrizioni, le sospensioni e le cancellazioni;
b) definisce le modalità procedurali ed organizzative per la gestione dell'Albo, nel rispetto di quanto stabilito dalla l.r. 46/1998 e dal presente regolamento;
c) definisce i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dei curricula degli iscritti all'Albo;
d) stabilisce l'utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità, secondo le disposizioni del presente regolamento;
e) gestisce i concorsi per l'iscrizione all'Albo;
f) definisce e cura l'attività di formazione dei segretari;
g) adotta i provvedimenti e gli atti relativi alla gestione dei segretari iscritti all'Albo, ad esclusione di quelli di competenza del Sindaco o del Presidente della Comunità montana, ai sensi dell'articolo 18, comma 1;
h) disciplina, con appositi provvedimenti, adottati a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'organizzazione dei propri uffici e del personale e determina la propria dotazione organica;
i) provvede all'irrogazione delle sanzioni disciplinari a conclusione dei procedimenti disciplinari.
Articolo 4 (Modalità di funzionamento del Consiglio)
1. Il Consiglio ha sede presso l'ente locale individuato ai sensi dell'articolo 28, comma 2.
2. La prima riunione del Consiglio è presieduta dal consigliere più anziano di età e le funzioni di segretario sono esercitate dal consigliere più giovane di età.
3. Il Consiglio elegge nella prima seduta, alla presenza della metà più uno dei componenti, il Presidente e il Vicepresidente, con votazione a scrutinio palese, a meno che vi sia richiesta di scrutinio segreto da parte di almeno un consigliere. Risultano eletti alla carica di Presidente e di Vicepresidente i consiglieri che nella prima votazione hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio. In successive votazioni, che possono tenersi anche nella stessa seduta, risultano eletti i consiglieri che hanno ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.
4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
5. Il Consiglio, presieduto e convocato dal Presidente, con le modalità stabilite dal Consiglio stesso, si riunisce, di norma, una volta al mese. Il Consiglio è altresì convocato dal Presidente, su richiesta motivata di almeno tre consiglieri, entro dieci giorni dalla richiesta. Alle sedute assiste un segretario verbalizzante, individuato dal Consiglio, nell'ambito del personale di cui all'articolo 5.
6. Le sedute del Consiglio sono valide se interviene la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate se approvate dalla maggioranza dei presenti.
7. Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche.
8. Le votazioni avvengono a scrutinio palese a meno che vi sia richiesta di scrutinio segreto da parte di almeno un consigliere.
9. I componenti che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.
10. Il segretario cura la redazione del verbale delle riunioni e delle deliberazioni adottate, nonché l'attuazione delle stesse.
11. Le deliberazioni adottate sono immediatamente esecutive e sono affisse all'albo delle pubblicazioni per otto giorni consecutivi. Le deliberazioni di carattere generale e di maggior rilievo, individuate dal Presidente del Consiglio, possono essere pubblicizzate con forme particolari, stabilite dal Consiglio stesso.
Articolo 5 (Personale del Consiglio)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 della l.r. 46/1998, il Consiglio si avvale prioritariamente, per il proprio funzionamento, dei segretari in disponibilità, utilizzandoli, preferibilmente, a rotazione.
2. Il Consiglio si può inoltre avvalere del personale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 45/1995, come modificato dall'articolo 1 della l.r. 17/1996, in posizione di comando.
3. In caso di necessità, il Consiglio può avvalersi di consulenze esterne, finanziate con le modalità di cui al comma 4.
4. Le modalità di utilizzo del personale di cui ai commi 1, 2 e 3, ivi compresa la ripartizione, tra i Comuni e le Comunità montane, delle spese ad esso relative, sono disciplinate con i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h).
CAPO II CLASSIFICAZIONE DELLE SEDI DI SEGRETERIA
Articolo 6 (Classificazione delle sedi di segreteria dei Comuni)
1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 46/1998, le sedi di segreteria dei Comuni sono classificate nelle fasce di cui all'allegato B), sulla base dei seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) popolazione media annua presente, desunta dai dati relativi ai quantitativi di rifiuti solidi urbani conferiti;
c) numero dei dipendenti previsti in pianta organica;
d) media delle spese correnti impegnate negli esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi;
e) media delle spese d'investimento impegnate negli esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi.
2. Gli elementi di cui al comma 1 sono valutati con i criteri e le specificazioni di cui all'allegato A).
3. La classificazione di cui all'allegato B) è aggiornata con provvedimento del Consiglio, entro il 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni comunali generali.
4. Nel corso del quinquennio la classificazione è modificata, con provvedimento del Consiglio, esclusivamente nel caso di costituzione o di scioglimento di segreterie convenzionate, nonché nel caso di modificazione territoriale del Comune.
5. Il punteggio attribuito alle sedi di segreteria di cui all'allegato B) concorre a determinare, in sede contrattuale, l'indennità di posizione dei segretari.
Articolo 7 (Classificazione delle sedi di segreteria delle Comunità montane)
1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 46/1998, le sedi di segreteria delle Comunità montane sono classificate nelle fasce di cui all'allegato D), sulla base dei seguenti elementi:
a) numero dei Comuni facenti parte della Comunità montana;
b) numero dei dipendenti previsti nella pianta organica;
c) media delle spese correnti impegnate negli esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi;
d) media delle spese d'investimento impegnate negli esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi.
2. Gli elementi di cui al comma 1 sono valutati con i criteri e le specificazioni di cui all'allegato C).
3. La classificazione di cui all'allegato D) è aggiornata con provvedimento del Consiglio, entro il 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni comunali generali.
4. Nel corso del quinquennio la classificazione è modificata, con provvedimento del Consiglio, esclusivamente nel caso di costituzione o di scioglimento di segreterie convenzionate, nonché nel caso di modificazione territoriale delle Comunità montane.
5. Il punteggio attribuito alle sedi di segreteria di cui all'allegato D) concorre a determinare, in sede contrattuale, l'indennità di posizione dei segretari.
Articolo 8 (Classificazione della sede di segreteria del Comune di Aosta)
1. La sede di segreteria del Comune di Aosta, in quanto capoluogo di regione, è convenzionalmente classificata nella prima fascia.
Articolo 9 (Classificazione delle sedi di segreteria convenzionate)
1. Le sedi di segreteria convenzionate sono convenzionalmente classificate nella seconda fascia.
2. Il punteggio attribuito alle singole sedi di segreteria convenzionate concorre a determinare, in sede contrattuale, l'indennità di posizione dei segretari.
Articolo 10 (Revisione straordinaria delle classificazioni)
1. Entro il 31 dicembre 2002, gli elementi ed i criteri di classificazione delle sedi di segreteria di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 sono rivisti, con regolamento regionale, in relazione al conferimento di funzioni regionali agli enti locali, ai sensi del titolo terzo della parte prima della l.r. 54/1998 ed in relazione all'esercizio associato delle funzioni comunali da parte delle Comunità montane, ai sensi degli articoli 83, 84 e 85 della l.r. 54/1998.
CAPO III ALBO REGIONALE DEI SEGRETARI
Articolo 11 (Articolazione dell'Albo regionale dei segretari)
1. L'Albo regionale dei segretari, di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 46/1998, costituisce una sezione dell'Albo dei dirigenti, di cui all'articolo 20 della l.r. 45/1995.
2. L'Albo regionale dei segretari è suddiviso in due parti.
3. Nella parte prima sono iscritti i segretari comunali di cui all'articolo 31, comma 1, i segretari delle Comunità montane della Regione, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché i segretari che accedono all'Albo per concorso.
4. Nella parte seconda sono iscritti, con le modalità di cui all'articolo 12, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della l.r. 46/1998.
Articolo 12 (Modalità di iscrizione all'Albo dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della l.r. 46/1998)
1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 4, della l.r. 46/1998, sono iscritti, a cura del Consiglio, nella parte seconda dell'Albo, entro il 1° gennaio di ogni anno.
2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di ottenere l'iscrizione all'Albo, devono presentare al Consiglio apposita domanda, entro il 30 settembre dell'anno precedente il termine di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della l.r. 46/1998, il Consiglio provvede annualmente, con le modalità da stabilirsi con apposito provvedimento, a dare adeguata pubblicità, anche a livello nazionale.
4. Il Consiglio accerta il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti necessari all'iscrizione e provvede, con le modalità di cui all'articolo 16, all'eventuale accertamento della conoscenza della lingua francese. Sono esonerati dall'accertamento i soggetti che abbiano già superato tale prova, con esito positivo e per la stessa fascia funzionale, presso pubbliche amministrazioni.
5. La parte seconda dell'Albo è aggiornata annualmente, dal Consiglio, nel termine di cui al comma 1. La cancellazione dall'Albo dei soggetti non più in possesso dei requisiti o che lo richiedano espressamente, avviene in occasione dell'aggiornamento annuale.
Articolo 13 (Percentuale di sedi di segreteria ricopribili con i soggetti di cui all'articolo 12)
1. Gli incarichi ai soggetti di cui all'articolo 12 non possono superare il limite massimo del quindici per cento delle sedi di segreteria comunali e delle Comunità montane, di cui almeno uno riservato alle Comunità montane.
2. Ai fini di cui al comma 1, in prima applicazione del presente regolamento, le sedi di segreteria comunali sono quelle di cui all'allegato B), le sedi di segreteria delle Comunità montane quelle di cui all'allegato D).
3. Le variazioni delle sedi di cui agli allegati B) e D) sono effettuate dal Consiglio.
4. I soggetti di cui all'articolo 12 possono essere incaricati anche in soprannumero rispetto alle sedi di segreteria di cui ai commi 2 e 3.
5. Qualora il numero dei soggetti incaricati risulti superiore alla percentuale del quindici per cento, a seguito della riduzione del numero delle sedi di segreteria, tali soggetti mantengono comunque il proprio incarico fino al termine del contratto di diritto privato stipulato con l'ente.
CAPO IV MODALITÀ DI INDIZIONE E DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI
Articolo 14 (Modalità di accesso all'Albo per concorso)
1. All'Albo si accede per concorso per esami, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 45/1995, fatta salva l'iscrizione effettuata ai sensi degli articoli 31 e 36 e la possibilità di iscrizione ai sensi dell'articolo 12.
2. Il Consiglio individua, entro il 1° febbraio di ogni anno, il numero delle sedi di segreteria da ricoprire tramite procedura concorsuale, tenuto conto del numero delle sedi vacanti e del numero delle sedi ricoperte dai soggetti di cui all'articolo 12.
3. Il bando di concorso, contenente l'indicazione del numero dei posti da ricoprire, è approvato dal Consiglio, entro il primo semestre di ogni anno, in relazione alle necessità evidenziate ai sensi del comma 2.
4. La graduatoria definitiva è approvata dal Consiglio ed i candidati dichiarati vincitori del concorso sono iscritti nella parte prima dell'Albo, a cura del Consiglio stesso, entro tre mesi dall'approvazione della graduatoria.
5. L'eventuale utilizzo della graduatoria, nel periodo di validità di cui all'articolo 31, comma 6, del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), è disposto dal Consiglio, che non può bandire nuovi concorsi in presenza di graduatorie valide.
6. La commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio. Il segretario della commissione è scelto tra il personale di cui all'articolo 5.
7. Salvo quanto disciplinato dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte prima, ed in particolare nel titolo secondo (Accesso alla qualifica dirigenziale), del regolam. reg. 6/1996.
Articolo 15 (Tirocinio)
1. Gli iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 14, prima dell'accettazione di un incarico presso una sede di segreteria comunale o di Comunità montana, devono aver effettuato un periodo di sei mesi di tirocinio presso un Comune o una Comunità montana a fianco del segretario titolare.
2. L'ente locale presso cui il soggetto presta il tirocinio obbligatorio è individuato dal Consiglio.
3. Durante il periodo di tirocinio, i soggetti di cui al comma 1 sono collocati in disponibilità e il loro trattamento economico accessorio, stabilito dal Consiglio, non può essere superiore a quello dei segretari collocati in disponibilità e utilizzati dal Consiglio stesso.
4. Il periodo di tirocinio, nell'ipotesi in cui il segretario non sia incaricato, può essere prolungato dal Consiglio, anche su richiesta del segretario, per un periodo massimo di sei mesi.
Articolo 16 (Modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese)
1. L'accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, avviene con le modalità di cui all'articolo 7 del regolam. reg. 6/1996, sia per i soggetti che richiedono l'iscrizione all'Albo, ai sensi dell'articolo 12, sia per i segretari che accedono all'Albo, ai sensi dell'articolo 14.
2. L'accertamento della conoscenza della lingua francese per i soggetti di cui all'articolo 12 è effettuato da un'apposita commissione costituita da almeno tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 14, del regolam. reg. 6/1996.
CAPO V RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 17 (Rapporto di lavoro e dipendenza funzionale)
1. I segretari comunali e i segretari delle Comunità montane sono titolari di rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale e dipendono funzionalmente dal Sindaco o dal Presidente della Comunità montana che li ha incaricati. Ai soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 12 possono essere affidati esclusivamente incarichi a termine di diritto privato ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della l.r. 45/1995.
2. Il rapporto di lavoro è gestito dal Consiglio, che adotta i relativi atti, con esclusione di quelli di competenza del Sindaco o del Presidente della Comunità montana, ai sensi dell'articolo 18, comma 1.
Articolo 18 (Incarico)
1. Spettano al Sindaco o al Presidente della Comunità montana le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine all'applicazione degli istituti contrattuali connessi con tale rapporto.
2. Il Sindaco, previa comunicazione al segretario titolare, esercita il potere di incarico del segretario nei termini di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 46/1998. Il Presidente della Comunità montana, previa comunicazione al segretario titolare, esercita il potere di incarico del segretario entro novanta giorni dalla data della sua elezione. In caso di mancato esercizio del potere di incarico nei termini previsti, il segretario in servizio si intende confermato.
3. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione, alla procedura di incarico del segretario si applica il termine finale di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 46/1998, decorrente dalla data della vacanza stessa. Il mancato rispetto del suddetto termine costituisce omissione o ritardo di atti obbligatori per legge.
4. L'incarico ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco o del Presidente della Comunità montana che lo ha conferito. Salvo il caso di revoca, l'incarico, ai fini dell'accettazione di un altro incarico, presso altro Comune o Comunità montana o presso gli altri enti di cui all'articolo 1 della l.r. 45/1995, come modificato dall'articolo 1 della l.r. 17/1996, può, con il consenso del Sindaco o del Presidente della Comunità montana, cessare anticipatamente. In caso di mancato consenso, l'incarico non può cessare prima che siano trascorsi due anni dall'accettazione dell'incarico stesso.
5. L'avvio della procedura di incarico è pubblicizzato nelle forme stabilite dal Consiglio, che fornisce i curricula relativi alle caratteristiche professionali dei segretari che abbiano fatto richiesta e dei segretari collocati in disponibilità.
6. L'incarico ha effetto dalla data stabilita dall'atto di nomina, previa accettazione del segretario.
7. Il segretario collocato in disponibilità, qualora sia incaricato presso una sede di segreteria e non accetti l'incarico, senza giustificato motivo, da valutarsi dal Consiglio, decade automaticamente dall'iscrizione all'Albo con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.
8. Durante il periodo di collocamento in aspettativa per mandato politico o sindacale, malattia e ogni altro caso previsto dalla legge, il segretario mantiene la titolarità della sede, con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio, fino alla scadenza del mandato del Sindaco o del Presidente della Comunità montana che lo ha incaricato.
9. In caso di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) ovvero di astensione obbligatoria o facoltativa per adozione o affidamento di cui all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), il segretario mantiene la titolarità della sede con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio, fino alla scadenza del mandato del Sindaco o del Presidente della Comunità montana che lo ha incaricato, ad eccezione degli eventuali oneri per la supplenza che rimangono a carico del fondo di mobilità di cui all'articolo 28.
Articolo 19 (Revoca)
1. Il segretario può essere revocato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 46/1998, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o in caso di valutazione negativa dei risultati, con riferimento ad almeno due esercizi finanziari, anche non consecutivi.
2. Nel caso di revoca per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, il provvedimento motivato di revoca è adottato dal Sindaco o dal Presidente della Comunità montana, previa deliberazione della Giunta comunale o della Comunità montana e contraddittorio con l'interessato, sentito il nucleo di valutazione, costituito dagli enti locali ai sensi delle disposizioni vigenti. A tal fine, sono preventivamente contestate per iscritto le gravi violazioni ai doveri di ufficio, sono valutate le giustificazioni rese per iscritto, ed è sentito personalmente il segretario, qualora lo richieda, in sede di seduta della Giunta comunale o della Comunità montana.
3. Qualora, in sede di verifica dei risultati, il nucleo di valutazione competente evidenzi risultati negativi imputabili ad incapacità gestionali o negligenze del segretario, il Sindaco o il Presidente della Comunità montana provvede a notificare formalmente al segretario detta valutazione. Il segretario che riceve comunicazione di valutazione negativa ha diritto di presentare osservazioni a giustificazione del proprio operato e del risultato della gestione entro il termine assegnatogli contestualmente alla comunicazione. In caso di permanenza della valutazione negativa da parte del nucleo di valutazione competente, il segretario, quando non vi sia già stata una precedente valutazione negativa, viene formalmente diffidato ed invitato ad ottemperare ai propri compiti d'istituto, nonché al raggiungimento dei risultati prefissatigli. Quando vi sia già stata una precedente valutazione negativa, il Sindaco o il Presidente della Comunità montana adotta il provvedimento di revoca, previa deliberazione della Giunta comunale o della Comunità montana.
4. Qualora la valutazione negativa sia accertata, con le modalità di cui al comma 3, nei confronti di un segretario iscritto nella parte seconda dell'Albo, il Sindaco o il Presidente della Comunità montana dispone immediatamente la risoluzione del contratto.
Articolo 20 (Incarichi ed incompatibilità)
1. Salvo quanto previsto dal presente regolamento, ai segretari comunali e delle Comunità montane si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 della l.r. 45/1995.
2. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 della l.r. 45/1995 sono rilasciate dal Sindaco o dal Presidente della Comunità montana e, nei casi di segretari in disponibilità, dal Presidente del Consiglio. Le autorizzazioni rilasciate dal Sindaco o dal Presidente della Comunità montana sono comunicate al Consiglio.
3. Al segretario comunale che svolge le funzioni di segretario di un'Associazione dei Comuni, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, della l.r. 54/1998, può essere attribuita una maggiorazione dell'indennità di posizione determinata in sede contrattuale in relazione alla complessità organizzativa dell'Associazione stessa.
Articolo 21 (Procedimento disciplinare)
1. Il Consiglio è l'organo competente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
2. Ogni ulteriore aspetto del procedimento e delle sanzioni disciplinari è rimesso alla contrattazione collettiva. In attesa della disciplina contrattuale, ai segretari si applicano le disposizioni vigenti per i dipendenti dell'Amministrazione regionale, contenute nel capo settimo del titolo quarto della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione) e successive modificazioni.
Articolo 22 (Collocamento in disponibilità)
1. I segretari comunali che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 46/1998, i segretari di Comunità montana in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché i segretari che accedono all'Albo per concorso, non confermati, revocati o comunque privi di titolarità di sede, sono collocati in disponibilità presso l'Amministrazione regionale, rimangono iscritti all'Albo e sono utilizzati dal Consiglio, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. I segretari collocati in disponibilità sono utilizzati prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reggenza, sulla base della graduatoria formata dal Consiglio, secondo criteri dallo stesso prestabiliti.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, della l.r. 46/1998, per le supplenze e le reggenze il segretario è incaricato dal Sindaco o dal Presidente della Comunità montana tra coloro che sono collocati in disponibilità, previa comunicazione al Consiglio e nel rispetto dei criteri dallo stesso determinati. Nel caso in cui non vi siano segretari collocati in disponibilità utilizzabili, il Sindaco o il Presidente della Comunità montana può incaricare un segretario in servizio, in accordo con il Sindaco o il Presidente della Comunità montana da cui il segretario stesso dipende, e previa comunicazione al Consiglio.
4. Qualora le procedure di cui al comma 3 siano espletate negativamente, l'incarico di reggenza o supplenza è conferito dal Consiglio.
5. Nei casi di sede vacante, il segretario è sostituito, con le modalità di cui ai commi 3 e 4, per il tempo strettamente necessario ad attivare la procedura di incarico di cui all'articolo 18. La reggenza del vicesegretario, in caso di vacanza della sede di segreteria, qualora vi siano segretari collocati in disponibilità, non può eccedere il termine finale di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 46/1998.
6. I segretari collocati in disponibilità e incaricati di reggenza o supplenza hanno diritto allo stesso trattamento economico previsto dalle norme contrattuali per la sede comunale o di Comunità montana presso cui sono incaricati, con oneri a carico dell'ente presso il quale è effettuata la reggenza o supplenza.
7. Le modalità per la corresponsione del trattamento economico dei segretari di cui al comma 6 sono stabilite dal Consiglio.
8. Nei casi di reggenza o supplenza, per periodi superiori ai trenta giorni consecutivi, da parte di un segretario già incaricato presso una sede di segreteria, allo stesso spetta la maggiorazione dell'indennità di posizione di cui all'articolo 26, comma 3.
9. Il trattamento economico accessorio dei segretari collocati in disponibilità e utilizzati dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 5, è stabilito dal Consiglio stesso.
10. Il Consiglio può concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali anche economici per l'utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità, per il conferimento di incarichi a tempo determinato, ovvero per incarichi di natura professionale o per attività di studio, consulenza o collaborazione.
11. L'accordo definisce gli oneri per le prestazioni di cui al comma 10, che devono essere corrisposti da parte dell'ente presso cui il segretario presta servizio a favore del fondo di mobilità di cui all'articolo 6 della l.r. 46/1998. Il trattamento economico spettante al segretario collocato in disponibilità ed utilizzato ai sensi del comma 10 è il più favorevole tra quello definito dall'accordo e quello in godimento.
12. Il segretario collocato in disponibilità e non utilizzato, ai sensi del presente articolo, per un periodo superiore a quattro anni, nell'ultimo quinquennio, è cancellato dall'Albo e nei suoi confronti vengono attivate le procedure di mobilità d'ufficio ai fini del successivo collocamento presso gli enti del comparto di cui all'articolo 37 della l.r. 45/1995 o, previo accordo, presso altre pubbliche amministrazioni.
13. Il periodo di cui al comma 12, nell'ipotesi di collocamento in disponibilità del segretario, a seguito di due provvedimenti di revoca, è ridotto ad un massimo di un anno nell'ultimo quinquennio.
14. Al segretario collocato in disponibilità e non utilizzato, ai sensi del presente articolo, non compete il trattamento economico accessorio connesso alle funzioni.
15. I periodi di cui ai commi 12 e 13 sono sospesi in caso di aspettativa per maternità, mandato politico o sindacale, malattia e in ogni altro caso previsto dalla legge.
Articolo 23 (Procedimento per la verifica dei risultati)
1. In materia di verifica dei risultati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della l.r. 45/1995, nel rispetto dell'ordinamento e delle competenze dei singoli enti, salvo quanto disposto dall'articolo 19.
2. Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 19 può essere nominato dagli enti locali anche in forma associata.
3. La verifica dei risultati è effettuata a decorrere dall'anno successivo all'attivazione del controllo di gestione di cui al titolo quarto del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta).
Articolo 24 (Attività di formazione)
1. La formazione e l'aggiornamento professionale dei segretari sono strumenti per la valorizzazione delle capacità e attitudini individuali, per un più efficace e qualificato espletamento dell'attività e costituiscono titolo per la valutazione di cui all'articolo 23.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio attiva programmi e iniziative da attuarsi direttamente o avvalendosi di strutture pubbliche o private specializzate nelle discipline richieste ed in particolare dell'Agenzia del lavoro di cui all'articolo 12 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 (Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione), ai sensi dell'articolo 51 della l.r. 54/1998.
3. Il Consiglio può inoltre avvalersi, previo accordo, della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui all'articolo 17, commi 77 e 79, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).
4. Con deliberazione del Consiglio sono definiti i criteri per l'accesso all'attività formativa, le modalità di partecipazione e il limite minimo annuale di impegno individuale nelle attività formative.
Articolo 25 (Mobilità temporanea della dirigenza)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18, comma 4, e in attesa dell'emanazione del regolamento regionale di cui all'articolo 47, comma 1, della l.r. 54/1998, relativo alla disciplina della mobilità del personale degli enti di cui all'articolo 1 della l.r. 45/1995, come modificato dall'articolo 1 della l.r. 17/1996, i segretari inquadrati nella qualifica unica dirigenziale possono essere incaricati di funzioni dirigenziali nell'ambito degli enti di cui all'articolo 1 della l.r. 45/1995 e nei limiti di cui all'articolo 17, comma 7, della l.r. 45/1995, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45.
2. I segretari incaricati ai sensi del comma 1 sono collocati in disponibilità e agli stessi compete, per l'intera durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il posto per cui è conferito l'incarico.
CAPO VI REVISIONI DELLE SEDI DI SEGRETERIA
Articolo 26 (Convenzioni di segreteria)
1. I Comuni e le Comunità montane possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio in forma associata di funzioni, stipulare tra loro convenzioni di segreteria.
2. Le convenzioni di cui al comma 1, oltre a quanto previsto dall'articolo 104, comma 2, della l.r. 54/1998, stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, la possibilità di recesso da parte di uno o più enti partecipanti ed individuano il Sindaco o il Presidente della Comunità montana competente a conferire ed a revocare l'incarico di segretario. Copia degli atti relativi è trasmessa al Consiglio.
3. Il contratto collettivo di lavoro determina la maggiorazione dell'indennità di posizione spettante ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate, in relazione:
a) al numero delle sedi convenzionate;
b) alla complessità organizzativa delle stesse;
c) alla presenza di sedi considerate disagiate.
4. Le convenzioni di segreteria possono essere stipulate o sciolte all'inizio di ogni legislatura o, nel corso del mandato:
a) nei casi in cui la stipulazione della convenzione non comporti la perdita della titolarità di sede da parte di alcun segretario;
b) nei casi di perdita della titolarità di sede, previo parere favorevole del Consiglio e dei segretari titolari delle sedi oggetto della convenzione.
5. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 8 e 9, possono essere stipulate convenzioni di durata non superiore al periodo di assenza del titolare.
CAPO VII SEGRETARI DELLE COMUNITÀ MONTANE
Articolo 27 (Applicazione della l.r. 46/1998 ai segretari delle Comunità montane)
1. Ai segretari delle Comunità montane si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 46/1998, ad eccezione degli articoli 2, commi 1 e 2, 11, 13, 14, e quelle del presente regolamento.
CAPO VIII RISORSE FINANZIARIE E FONDO DI MOBILITÀ
Articolo 28 (Gestione del fondo di mobilità)
1. Alle spese di funzionamento del Consiglio e a quelle occorrenti per la gestione dei segretari e dell'Albo, si provvede mediante le risorse del fondo di mobilità, di cui all'articolo 6, comma 2, della l.r. 46/1998.
2. La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, individua l'ente locale, tra quelli indicati dalla l.r. 54/1998, che gestisce il fondo di mobilità di cui al comma 1, in esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio e senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale.
Articolo 29 (Risorse finanziarie)
1. Le risorse finanziarie necessarie ad alimentare il fondo di mobilità sono a totale carico dei Comuni e delle Comunità montane e sono costituite dai proventi dei diritti di segreteria, di cui all'articolo 6, comma 3, della l.r. 46/1998, versati dai Comuni e dalle Comunità montane, nella misura del dieci per cento dell'importo complessivo riscosso dagli enti stessi, nonché dai fondi versati dai Comuni e dalle Comunità montane, determinati dal Consiglio, previa intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate dai Comuni e dalle Comunità montane, con le modalità stabilite dal Consiglio, all'ente locale individuato ai sensi dell'articolo 28, comma 2. L'Amministrazione regionale provvede a trasferire allo stesso ente i proventi dei diritti di segreteria, versati dai Comuni e dalle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l.r. 46/1998.
CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 30 (Primo Consiglio)
1. I componenti del primo Consiglio sono designati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 31 (Esercizio dell'opzione)
1. I soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della l.r. 46/1998, nonché i segretari comunali in servizio presso i Comuni della Regione Valle d'Aosta nominati dai Sindaci, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, devono comunicare al Consiglio, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la scelta effettuata relativamente al mantenimento dell'iscrizione all'Albo regionale o all'Albo di cui all'articolo 9 del d.p.r. 465/1997.
2. I soggetti di cui al comma 1, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non risultano più iscritti all'Albo di cui all'articolo 9 del d.p.r. 465/1997, devono comunicare, entro la data di cui al comma 1, se intendono mantenere l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 46/1998.
3. I soggetti che optino per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 9 del d.p.r. 465/1997 o che non intendano mantenere l'iscrizione all'Albo regionale sono cancellati dall'Albo regionale.
4. Dell'opzione effettuata viene data comunicazione all'Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 1 del d.p.r. 465/1997, prima di procedere all'inquadramento dei segretari, ai sensi dell'articolo 32, commi 1 e 2.
Articolo 32 (Inquadramento nella qualifica unica dirigenziale dei segretari comunali e delle Comunità montane)
1. Entro trenta giorni decorrenti dalla data in cui l'opzione è stata esercitata da tutti i segretari comunali o, comunque, decorrenti dalla scadenza del termine di cui all'articolo 31, comma 1, i segretari che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo regionale sono inquadrati, con provvedimento del Presidente del Consiglio, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data dell'opzione, nella qualifica unica dirigenziale, di cui all'articolo 12 della l.r. 45/1995, qualora abbiano prestato cinque anni di servizio effettivo in qualità di segretario comunale o qualora siano già inquadrati nella qualifica dirigenziale.
2. I segretari comunali che, alla data di inquadramento, non abbiano prestato cinque anni di servizio effettivo in qualità di segretario comunale o non siano già inquadrati nella qualifica dirigenziale, sono inquadrati, con le modalità e con la decorrenza di cui al comma 1, nella qualifica ad esaurimento di cui all'articolo 11 della l.r. 46/1998 e, al compimento dei cinque anni di servizio effettivo in qualità di segretario comunale, nella qualifica unica dirigenziale.
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i segretari delle Comunità montane sono inquadrati, con provvedimento del Presidente del Consiglio, nella qualifica unica dirigenziale di cui all'articolo 12 della l.r. 45/1995.
Articolo 33 (Comando)
1. Il Presidente del Consiglio, in relazione all'esigenza di garantire la copertura delle sedi di segreteria, può chiedere all'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali il comando dei segretari comunali che, ai sensi dell'articolo 31, abbiano optato per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 9 del d.p.r. 465/1997.
Articolo 34 (Prima iscrizione dei soggetti di cui all'articolo 12)
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento l'iscrizione dei soggetti di cui all'articolo 12 avviene entro sei mesi dall'insediamento del primo Consiglio.
Articolo 35 (Incarichi)
1. Le norme sugli incarichi di cui all'articolo 18 si applicano a decorrere dalle prime elezioni generali comunali successive all'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 36 (Segretari delle Comunità montane)
1. I segretari delle Comunità montane in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti all'Albo con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro venti giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso.
Articolo 37 (Fondo di mobilità)
1. Le spese di funzionamento del Consiglio e quelle occorrenti per la gestione dei segretari e dell'Albo sono a carico del fondo di mobilità di cui all'articolo 28 a decorrere dalla data dell'inquadramento nella qualifica unica dirigenziale dei segretari, ai sensi dell'articolo 32.
2. Dalla data di cui al comma 1, i Comuni e le Comunità montane provvedono ad alimentare il fondo di mobilità come previsto dall'articolo 29.
Articolo 38 (Clausole di salvaguardia)
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il contratto collettivo di lavoro garantisce ai segretari già appartenenti alla qualifica dirigenziale al momento dell'inquadramento di cui all'articolo 32 l'eventuale differenza tra la retribuzione di posizione in godimento secondo la disciplina previgente e la retribuzione di posizione di nuova attribuzione.
2. Nel caso di mutato posizionamento della classificazione della sede di segreteria nel corso dell'incarico, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, e dell'articolo 7, comma 4, il contratto collettivo di lavoro garantisce ai segretari dei Comuni e delle Comunità montane la retribuzione di posizione acquisita con l'incarico, fino al termine dello stesso.
Allegati
(Omissis)
PresidenteLa parola al relatore, Consigliere Rini.
Rini (UV)J'interviens aussi au nom du collègue rapporteur Ottoz.
L'article 5 de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998 prévoit l'approbation d'un règlement régional permettant l'application intégrale des dispositions de ladite loi.
Ce règlement a été élaboré par le groupe de travail constitué au sens de la délibération du Gouvernement n° 2987 du 31 août 1998.
Outre les dirigeants régionaux compétents en la matière, les personnes suivantes ont participé à la rédaction du texte:
- un représentant syndical
- un représentant des présidents des communautés de montagne
- un représentant des secrétaires communaux
- un représentant des secrétaires des communautés de montagne
- les représentants des catégories concernées.
Il a été décidé de faire participer les collectivités et les parties concernées à l'élaboration du règlement, plutôt que de le leur imposer.
Ce document ne répond pas seulement aux indications de l'article 5 de la LR n° 46/1998: il réglemente l'organisation et le personnel du Conseil d'administration, la gestion des fonds de mobilité et envisage, dans la mesure du possible, d'étendre aux secrétaires des communautés de montagne la réglementation applicable aux secrétaires communaux.
En vertu de la LR n° 46/1998 et du présent règlement, le grade des secrétaires des communes et des communautés de montagne est équivalent à celui des dirigeants régionaux et, puisqu'ils sont compris dans le statut unique de la fonction publique, ils seront soumis aux mêmes dispositions et aux mêmes règlements régionaux que les dirigeants de l'Administration régionale et des collectivités locales.
Dans les 180 jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement les secrétaires communaux devront décider soit de demeurer inscrits au Tableau national des secrétaires, soit de s'inscrire au Tableau régional.
Dans les 30 jours suivant ce choix, les secrétaires communaux qui auront décidé de s'inscrire au Tableau régional et les secrétaires des communautés de montagne seront intégrés à la catégorie de direction unique.
A partir de cette date, la LR n° 46/1998 sera totalement applicable.
Le maintien de l'inscription au Tableau régional comportera la résiliation du rapport de travail avec l'Administration nationale, tandis que le maintien de l'inscription au Tableau national comportera l'annulation de l'inscription au Tableau régional et le transfert de l'intéressé dans une commune d'une autre région.
Le Conseil d'administration régional peut, pour pourvoir les postes de secrétaire vacants, demander la mise à disposition de secrétaires ayant choisi l'inscription au Tableau national.
Les secrétaires font partie de l'organigramme de l'Administration régionale et, du point de vue fonctionnel, dépendent du syndic ou du président de la communauté de montagne qui les a nommés.
Les frais inhérents à la gestion du Tableau régional et à la rémunération des secrétaires sont supportés par les collectivités locales. Les ressources financières nécessaires à l'alimentation du fonds de mobilité créé à cet effet seront constituées par les droits perçus par les secrétariats des communes et des communautés de montagne - dans la proportion de 10 pour cent du total des entrées - ainsi que par les fonds que les collectivités locales devront verser et dont le montant sera déterminé par le Conseil d'administration après consultation du Conseil permanent des collectivités locales.
Les actuels secrétaires resteront à leurs postes jusqu'aux prochaines élections communales, en l'an 2000. Les nouvelles nominations seront effectuées par les syndics et les présidents des communautés de montagne qui auront été élus, à partir du Tableau régional des secrétaires, lequel - conformément à la LR n° 46/1998 - comprend deux parties. Dans la première sont inscrits les secrétaires qui sont actuellement en fonctions sous contrat à durée indéterminée, comme ceux qui seront recrutés par voie de concours. La seconde partie est réservée aux personnes qui répondent aux conditions prévues par la LR n° 46/1998 et qui demanderont à y être inscrites.
Ces dernières ne pourront remplir que des fonctions à durée déterminée, relevant du droit privé et, aux termes de la LR n° 45/1995, le pourcentage des secrétaires auxquels elles peuvent être affectées est plafonné à 15 pour cent du total des postes dans les communes et les communautés de montagne.
S'ils n'occupent pas de poste, les secrétaires inscrits dans la première partie du Tableau régional seront placés en disponibilité et c' est à eux que l'on fera appel en priorité pour assurer les intérims et les suppléances au sein des collectivités locales et, ensuite, pour pourvoir au fonctionnement du Conseil d'administration.
Les secrétaires en disponibilité pourront, après qu'un accord ad hoc aura été approuvé, être employés au sein d'autres administrations publiques et des organismes ou établissements publics, même économiques, qui en dépendent. Dans ce cas, les frais seront supportés par les structures au sein desquelles ils exerceront leur activité.
Pour ce qui est des concours, des modalités de vérification de la connaissance de la langue française, de la procédure disciplinaire, des cas d'incompatibilité, de la procédure de vérification des résultats et de l'activité de formation, c'est la réglementation régionale en vigueur pour les fonctionnaires de l'Administration régionale et des collectivités locales qui est appliquée.
Avant d'accepter un mandat, les futurs lauréats de concours pour la couverture des postes de secrétaires des communes et des communautés de montagne devront avoir effectué un stage pratique d'au moins 6 mois dans une collectivité locale en qualité d'assistant du secrétaire titulaire.
Les secrétaires sont classées dans les trois grades de la catégorie de direction unique, en fonction du classement des communes et des communautés de montagne.
Ce dernier classement est établi en fonction non seulement de la population résidante, mais compte tenu également d'autres éléments jugés significatifs, tels que la fréquentation touristique, les données relatives aux quantités d'ordures ménagères apportées au Centre de traitement de Brissogne, le nombre de postes prévus par l'organigramme et la moyenne des dépenses ordinaires et des frais d'investissement engagés au cours de 5 dernières années.
De même, pour ce qui est des communautés de montagne, des paramètres seront pris en compte, qui reflètent le type de collectivité, le nombre des communes qui en font partie, le nombre des postes prévus par l'organigramme et la moyenne des dépenses ordinaires et des frais d'investissement engagés au cours des 5 dernières années.
Le classement sera mis à jour tous les 5 ans par le Conseil d'administration, avant les élections communales générales et pourra faire l'objet d'une révision extraordinaire avant le 31 décembre 2002, lors de l'attribution des fonctions régionales aux collectivités locales.
Durant la première phase d'application du présent règlement, la convention collective garantit aux secrétaires, qui font déjà partie de la catégorie de direction unique, le versement de l'éventuelle différence entre leur rétribution précédente et la nouvelle.
Par ailleurs, les secrétaires sont assurés de la rétribution des acquis liés à leur mandat jusqu'à la fin de ce dernier, même si la position de l'organisme où ils travaillent évolue au sein du classement pendant qu'ils sont en fonctions.
Vorrei ancora aggiungere alcune brevi considerazioni. In occasione delle audizioni fatte dalle competenti commissioni consiliari abbiamo potuto constatare che la delegazione dei segretari comunali non è favorevole al regolamento soprattutto per quanto riguarda l'inquadramento.
Voglio ancora ricordare e ripetere che alla stesura del regolamento hanno lavorato tutte le parti interessate compresi i segretari e i loro rappresentanti sindacali che si dichiarano fra l'altro favorevoli al regolamento stesso.
Il gruppo di lavoro incaricato dalla Giunta regionale per la stesura del regolamento ha effettuato ben 16 riunioni alle quali hanno partecipato anche i segretari e alla fine con le debite mediazioni è giunto alla stesura del documento che stiamo per approvare.
Durante le audizioni i segretari comunali hanno fatto intendere che la Giunta, in particolare il suo Presidente, sia favorevole alla loro posizione per quanto riguarda appunto la classificazione delle sedi.
Credo che la posizione della Giunta sia quella che possiamo ricavare dal regolamento che abbiamo oggi sottomano e che ci viene proposto dalla Giunta stessa. Eventuali altre posizioni o suggerimenti della Giunta facevano o potevano fare parte della fase preliminare e di contrattazione; la stesura definitiva è quella che la Giunta ci sottopone oggi e che ha adottato dopo aver sentito e coinvolto tutte le parti interessate. Alcuni rilievi fatti dalla categoria anche successivamente alla stesura della bozza sono stati recepiti; è ovvio che non sono stati accettati quelli che contrastavano o quanto meno potevano contrastare con la legge n. 46 alla quale oggi dobbiamo con l'approvazione del regolamento dare seguito.
Tornando al problema base, cioè l'inquadramento, è da rilevare che l'unicità della funzione è stata riconosciuta già dalla legge n. 46 con l'inquadramento nella qualifica dirigenziale per cui i tre livelli sono stati già stabiliti dalla legge stessa. Oggi qua stiamo discutendo del regolamento, non stiamo discutendo della legge, questa l'abbiamo già discussa nel 1998.
Vorrei ancora ricordare, e termino, che questo regolamento è il risultato di un confronto democratico che tiene conto al massimo delle esigenze delle parti interessate. È ovvio che in una contrattazione è possibile che qualcosa si debba cedere, in questo caso mi pare che i segretari si stiano battendo su di una questione che essi stessi hanno definito di principio. Fra l'altro i sindaci si sono resi disponibili a rivedere il discorso dell'inquadramento dopo le deleghe che dovranno essere date da qui a due anni.
Come ultima riflessione vorrei ricordare che gli enti locali saranno quelli che si dovranno fare carico degli oneri necessari alla gestione dell'albo, dovranno sostenere anche il costo generale dei segretari, per cui credo, con tutto il rispetto per i segretari e per l'importante opera che questi svolgono nei nostri enti locali, che la posizione dei sindaci sia da tenere particolarmente in considerazione.
PresidenteÈ aperta la discussione generale.
La parola al Consigliere Piccolo.
Piccolo (FA)In merito all'argomento, e a titolo personale, desidero fare alcune considerazioni ad alta voce cercando così di contribuire al dibattito in corso, ovviamente in termini costruttivi, senza alcuna strumentalizzazione e demagogia, in quanto non fanno parte della mia forma "mentis".
Dico questo in quanto mi sono rimasti alcuni dubbi, anche dopo aver sentito le componenti interessate, i sindaci e i segretari comunali, anche se per motivi personali, non ho potuto partecipare ad un'ultima audizione con il Presidente della Giunta e le organizzazioni sindacali, ma mi sono ragguagliato a proposito dell'audizione con i verbali.
Premetto che più volte in quest'aula in occasione di argomenti che riguardavano gli enti locali, ai quali ho sempre dato grande importanza e prestato la massima attenzione, ho sempre ribadito il mio concetto, anche alla luce dell'esperienza vissuta per anni nel contesto comunale, ovvero dare sempre più voce e autonomia gestionale e funzionale agli enti locali riferendomi in particolare oltre che ai comuni più grandi soprattutto a quelli più piccoli oltre che alle comunità montane. E spiego il perché di questa doverosa premessa: perché credo che questa volta proprio i piccoli comuni potranno essere, a seguito della scelta fatta dai sindaci in merito al problema del livello dei dirigenti segretari, a parer mio i più penalizzati in futuro.
E comincio qui con gli interrogativi e i dubbi che mi sono posto, evitando poi di entrare nel merito del rapporto a parità di funzioni, competenza e responsabilità dei segretari comunali con i livelli dirigenziali della Regione, segretari che comunque andranno a completare il comparto unico per il pubblico impiego.
E quali sono gli interrogativi? Primo interrogativo: perché viene riconosciuto il secondo livello funzionale dirigenziale di diritto ai segretari delle comunità montane? Hanno forse i segretari delle stesse più servizi da sovrintendere, più responsabilità e funzioni rispetto ai segretari comunali e dei piccoli comuni? A questi primi interrogativi ho tentato di darmi una risposta.
Secondo interrogativo: forse i segretari dei piccoli comuni non hanno le stesse funzioni, le stesse competenze e responsabilità dei segretari, compresi anche quelli delle comunità montane? Forse le risposte che mi sono date non erano esatte, ma la risposta datami dai segretari nelle audizioni mi ha dato ragione: mi hanno precisato che hanno le stesse funzioni e le stesse responsabilità.
Terzo interrogativo: se è vero che dovrà esserci con le prossime elezioni comunali del 2000 un rapporto fiduciario fra sindaco e segretario comunale, e sottolineo fiduciario, in quanto sarà il sindaco a scegliere da un albo il segretario del proprio comune, non era forse opportuno, anche alla luce della richiesta scritta avanzata dai segretari ai sindaci per avere un incontro chiarificatore, che alla richiesta avanzata venisse almeno data una risposta da parte dei sindaci? E non risulta agli atti nessuna risposta in merito e tantomeno risulta ad oggi che siano stati fissati gli incontri richiesti.
Eppure da più parti si parla spesso di concertazione e questo per me era un argomento che necessitava proprio dell'indispensabile concertazione fra le parti. Secondo me questo è non partire con il piede giusto proprio per le diverse prospettive che si avranno con le prossime elezioni comunali: un albo dei segretari, la possibilità dei sindaci di scegliere i segretari dall'albo, l'instaurazione di un rapporto fiduciario.
E qui l'ennesima domanda: quale rapporto fiduciario si potrà avere se già da quest'ordinamento i segretari si dissociano dall'inquadramento fissato in tre livelli? È vero i segretari erano partiti prima con la proposta di un unico livello, il primo livello, poi per una fase transattiva sono arrivati alla determinazione di proporre due livelli: primo livello a segretario del Comune di Aosta, secondo livello per tutti gli altri 73 comuni, mettendo quindi tutti i segretari allo stesso livello funzionale senza discriminare i comuni piccoli da quelli grandi, tanto le funzioni e le competenze sono le stesse oppure no? Tale proposta aveva trovato anche in prima istanza il consenso del Presidente della Giunta e della Giunta, ribadito fra l'altro con una lettera inviata ai segretari comunali.
Per la verità durante un'audizione alcune risposte, che non mi hanno personalmente troppo convinto, mi erano state date: "Per i piccoli comuni?", dicevano, "? si intendeva incentivare le convenzioni con più comuni da parte dei segretari avendo così un segretario part-time e così con il convenzionamento il segretario del terzo livello acquisisce il diritto al passaggio al secondo livello dirigenziale". Ho sentito anche personalmente alcuni sindaci dei piccoli comuni, alla domanda del perché della scelta del terzo livello ai segretari dei piccoli comuni la risposta datatami è stata: "Abbiamo così deciso di cercare di contenere le spese in quanto i piccoli comuni avrebbero avuto difficoltà di potere con il proprio bilancio pagare uno stipendio pieno a un dirigente segretario". Mi auguro quindi che la scelta fatta sia quella giusta. La responsabilità fra l'altro spettava ai sindaci per quanto riguarda l'indicazione all'inquadramento nei vari livelli e alla classificazione dei comuni.
E continuo con gli interrogativi e con i dubbi. Cosa faranno i piccoli comuni con i segretari part-time quando verranno loro affidati nuovi compiti e funzioni alla luce della piena applicazione della 54? Considerazione questa fra l'altro sottolineata dall'unico sindaco che si è presentato in un'audizione congiunta delle due commissioni in rappresentanza della categoria. Il rappresentante dei sindaci - non era presente alcun rappresentante delle comunità montane - ha infatti affermato che occorreva attendere la piena applicazione della 54 per avere chiaro il quadro delle incombenze dei comuni in base all'applicazione della stessa. Domanda - e mi ripeto -: cosa avverrà? Fra non molto tempo arriveranno le nuove competenze, le relative funzioni, il personale e i relativi finanziamenti e chi dovrà sovrintendere a tutto questo? Potrà essere un segretario a metà tempo convenzionato con più comuni? Secondo me è proprio allora che arriveranno i problemi e credo fra non molto; mi auguro però che ciò che dico non avvenga.
Vi confesso che il problema l'ho seguito con molta attenzione e che potrei continuare con altri quesiti e interrogativi ai quali sarebbe stato interessante avere delle risposte che molto sinceramente non mi sono state date in modo esauriente.
Mi accingo a concludere dicendo che sarebbe stato più opportuno nell'interesse, di tutti, sindaci e segretari, addivenire a una soluzione che avrebbe gratificato e soddisfatto tutte le componenti interessate. Vorrei qui sottolineare che l'aspetto economico dal 3° al 2° livello non era poi così elevato in un rapporto di collaborazione indispensabile per una buona amministrazione. Il tutto nell'interesse, oltre che delle parti, soprattutto dei cittadini valdostani, per i quali tutti cerchiamo di meglio operare.
Sono convinto in buona fede che l'efficacia e l'efficienza, più volte ribadite anche in quest'aula, di una buona amministrazione, oltre che per la capacità politico-amministrativa degli amministratori, sia senza alcun dubbio legata anche alla capacità operativa e organizzativa dell'apparato burocratico amministrativo, in particolare del suo massimo dirigente che lo coordina, il tutto ovviamente nel rispetto dei ruoli, ma con un unico comune denominatore: la stretta collaborazione fra le componenti, gli amministratori, i funzionari, i dipendenti e con la partecipazione dei cittadini nella gestione della cosa pubblica.
Ma affinché tutto quanto sopra esposto avvenga non lo si può certamente legare a problemi di spesa, anche se è giusto ed oculato da parte degli amministratori comunali - e non solo - contenere la spesa pubblica, spesa in più che concerne l'inquadramento nei vari livelli dei segretari, perché spetta appunto agli amministratori dei comuni il pagamento degli stipendi, pertanto a loro la responsabilità della decisione.
A proposito di spesa mi viene in mente un vecchio proverbio: "Chi più spende, meno spende" e sperando di aver scelto il meglio. Vorrei sperare che comunque la spesa in più non sia stata quella che ha condizionato i sindaci per la risoluzione del problema.
Concludo quindi con un auspicio: che al più presto avvenga un incontro chiarificatore fra le parti, sindaci e segretari, al fine di verificare insieme la possibilità della soluzione al motivo del contendere, riallacciando quindi quel sereno rapporto di collaborazione indispensabile e necessario per l'univoco intento di meglio operare nell'interesse dei cittadini valdostani.
Ed è con quest'auspicio che dichiaro il voto favorevole personale all'argomento in discussione oggi, pur con i dubbi sopra esposti, nel rispetto delle decisioni assunte responsabilmente dai sindaci e infine per disciplina di maggioranza, ma con la libertà del movimento, dispiaciuto comunque di non essere riuscito nell'intento a fare incontrare le parti per raggiungere un'intesa.
Chiudo sottolineando che il potere legislativo spetta comunque a questo Consiglio in quanto le leggi e i regolamenti sono votati da questo Consiglio, ma ricordando che tutte le leggi sono perfettibili, pertanto suscettibili di eventuali modificazioni, dopo che le stesse abbiano avuto la verifica nella loro applicazione e per venire così meglio incontro alle giuste istanze dei cittadini ai quali noi dobbiamo rispondere in quanto espressione della loro volontà.
PresidenteLa parola al Consigliere Beneforti.
Beneforti (PVA-cU)Su questa proposta di regolamento ho partecipato alle audizioni che i presidenti delle commissioni competenti hanno organizzato. Dal confronto che è avvenuto nelle commissioni mi sono reso conto che la ragione sta più dalla parte dei segretari comunali che dalla parte dei sindaci.
Devo dire con estrema franchezza che non ho capito fino in fondo neppure il comportamento delle organizzazioni sindacali confederali; quando sono venute qui hanno espresso delle riserve e dei dubbi, pur essendo favorevoli al provvedimento; come non ho capito il comportamento del Presidente della Giunta. In questa vicenda ho notato incertezze, titubanze che non sono comprensibili quando si conduce una trattativa; una trattativa si deve condurre fino in fondo in modo da ricercare il consenso di tutte le parti, poiché se non c'è il consenso, diventa un'imposizione e questo se non è ammissibile per un privato, lo è tanto meno per un ente pubblico come la Regione.
I rappresentanti dei segretari comunali hanno affermato che il Presidente della Giunta era d'accordo per l'inserimento nella seconda fascia di tutti i segretari comunali, inseriva nella prima fascia quello del Comune di Aosta e tutti gli altri nella seconda fascia. In tal senso ci hanno trasmesso copia della lettera del Presidente della Giunta indirizzata al Presidente della CELVA con la quale si dichiarava d'accordo all'inserimento dei segretari comunali nella seconda fascia. Ci hanno anche detto, però, che la CELVA non ha accettato il confronto diretto con la ARESCO, l'Associazione dei segretari comunali.
Da questo cosa si deduce? Si deduce, e non si può dedurre altro che, nonostante la posizione del Presidente della Giunta, della Giunta e dell'Amministrazione regionale, nonostante la posizione dei segretari comunali, chi ha imposto l'inserimento dei segretari comunali in tre fasce è stata l'Associazione dei sindaci. Sono stati i sindaci che non si sono voluti confrontare con i segretari comunali nell'assemblea, che non hanno dato ascolto al Presidente della Giunta e hanno deciso che tutti quanti dovevano andare in tre fasce, hanno detto no! e così doveva essere.
Io rispetto l'autonomia dei sindaci e dei comuni, ma credo che anche le amministrazioni comunali non debbano avere con i segretari comunali un rapporto di conflitto, ma un rapporto di collaborazione. Rapporto che nasce nella misura in cui si realizza un confronto e ci si spiega, ci si parla, ci si dicono le cose e non con frasi precostituite.
In commissione è venuto un rappresentante della CELVA e ha detto che il disegno di legge a lui andava bene, ma questo è chiaro: la Giunta ha accolto le richieste della CELVA e non quelle dei segretari. Ci ha detto che solo in caso di convenzioni questi potevano ambire al secondo livello. Ci ha anche detto che non era un problema di costi, ma che era un problema puramente organizzativo e che occorreva attendere il decentramento delle funzioni dalla Regione ai comuni per riprendere il discorso.
È vero che la legge n. 46 prevede che i segretari dipendano in toto dalle amministrazioni comunali e che fra le due parti ci sia un rapporto di collaborazione, ma non si può permettere, Presidente, che debbano sempre sottostare alle decisioni dei sindaci e delle amministrazioni comunali perché, quando da parte dei sindaci non si accetta il confronto diretto, qualcosa c'è. Se le due parti vogliono andare d'accordo e collaborare per il buon andamento dell'amministrazione comunale, bisogna che si incontrino e, come discutono di ciò che si fa nei consigli comunali, devono discutere dei rapporti di competenza del segretario e di come deve essere classificato. Il segretario, per i compiti che esercita in consiglio comunale, ha un certo peso nel portare avanti l'attività nei consigli comunali come nelle comunità montane, pertanto io dico che meriterebbe un maggiore rispetto.
Presidente, ritengo che occorreva uno sforzo superiore da parte dell'Amministrazione regionale per cercare una soluzione che evitasse lo scontento che ha lasciato. L'altro giorno ho incontrato dei vigili del fuoco che oggi, per così dire, hanno preso fuoco del tutto, in quanto sono scontenti di come è andata avanti la loro regionalizzazione! Il fuoco che hanno dentro non riescono a spegnerlo perché quanto deliberato nei loro confronti lo hanno preso come un'imposizione, come accade per altri provvedimenti, come quello del francese.
A me la lingua batte dove il dente duole: ma cos'è questa maniera di arrivare sempre ad imporre? Qualcuno ha detto stamattina che se alle volte non si impongono le cose, non si riesce a realizzarle, può essere vero, però questo non deve diventare una consuetudine. La Regione non si deve mettere in condizioni tali che non ci sia da parte dei sindaci questa determinazione di non voler trattare; credo che la Giunta regionale abbia in mano le leve per poter far ragionare anche i sindaci, che devono mettersi attorno ad un tavolo e aprire il confronto che si rende necessario.
Non ci sentiamo, Presidente, di avallare questo vostro comportamento. Le riforme e i cambiamenti si devono realizzare, ma non si può passare sopra la testa di coloro che poi queste riforme e questi cambiamenti devono mettere in pratica. Gli stessi segretari delle comunità montane hanno fatto dei rilievi, ci hanno inviato anche delle lettere con le quali si rammaricavano per non avere avuto tutto l'ascolto che avevano richiesto.
Ora, se non tiene conto la CELVA dei segretari comunali, credo che, almeno, ne debba tenere conto l'Amministrazione regionale e svolgendo il ruolo di mediazione che si rende necessario. Mi rifiuto di pensare che, sempre e comunque, l'Amministrazione regionale si debba schierare da parte dei sindaci; in ogni occasione abbiamo visto che lo schieramento è sempre stato più da una parte che dall'altra. Posso comprenderlo, però è anche vero che quando si tratta dell'inserimento di una qualifica, di un trattamento economico, è giusto che con coloro che di quel trattamento sono i destinatari, ci si confronti, anche se si ritarda per cercare di mettere d'accordo le due parti. Sono convinto che quello non era tempo sprecato.
Noi proponiamo un emendamento al comma 1 dell'articolo 9 di questo disegno di legge, che verrebbe così modificato: "Le altre sedi di segreteria, comprese quelle convenzionate sono classificate nella seconda fascia". Riproponiamo in questa sede l'inserimento dei segretari comunali nella seconda fascia, di conseguenza proponiamo la soppressione dell'allegato B. Se l'emendamento viene accettato, votiamo la legge, altrimenti non voteremo questo disegno di legge.
PresidenteLa parola al Consigliere Comé.
Comé (Aut)Vorrei fare anch'io alcune considerazioni su questa proposta di regolamento che riguarda l'ordinamento dei segretari dei comuni e delle comunità montane. Bisogna dire che quando si interviene a seguito d'interventi fatti da alcuni colleghi spesso si rischia di dire cose che sono già state dette da chi mi ha preceduto.
Vorrei sottolineare anch'io che in effetti era stato predisposto un gruppo di lavoro incaricato dalla Giunta al quale avevano partecipato i vari rappresentanti delle diverse categorie e delle organizzazioni sindacali e in una prima stesura sembrava che ci fosse già un accordo fra le parti tant'è vero che in una prima lettera presentata dai segretari vi era un parere positivo con alcuni rilievi, parere che riprendeva anche la lettera presentata dal Presidente della Giunta che aveva riconosciuto, a seguito di un incontro con le parti, l'unicità di funzione dei segretari e quindi aveva anche lui accolto il fatto di classificare le sedi di segreteria e comunali in due fasce: Aosta in prima e tutte le altre in seconda. Mentre invece poi il testo definitivo, chiaramente su proposta, come è già stato sollevato da chi mi ha preceduto, dei sindaci, è stato modificato e si è andati a classificare i comuni in tre fasce con un'agevolazione per i comuni che si convenzionavano.
Infatti i sindaci nell'audizione che abbiamo avuto avevano sollevato la loro preoccupazione in quanto volevano soprattutto capire quali erano i compiti e le funzioni nel momento in cui veniva data piena applicazione alla legge n. 54 e quindi se in tempi brevi agli enti locali arriveranno nuove competenze e funzioni, i comuni avranno sicuramente maggiore autonomia, cosa che è stata richiesta da tutti i comuni, ma anche maggiori oneri e maggiori impegni. Fra l'altro in questo regolamento si va a prospettare anche che nelle prossime elezioni comunali si assisterà a una scelta fiduciaria fra il sindaco e il nuovo segretario che dovrà ricoprire quel ruolo nel comune scelto.
Con questo regolamento invece stiamo assistendo a momenti di frizione, di contrasto, di maretta fra quelle che sono le posizioni dei sindaci e le posizioni dei segretari. Noi riteniamo che forse sarebbe stato opportuno rinviare questo regolamento per permettere intanto ai sindaci, alle amministrazioni locali, di capire quali saranno le conseguenze della piena applicazione della legge 54 e per permettere di giungere ad un'intesa con i segretari.
Ho una certa difficoltà nel trarre le mie conclusioni proprio perché nei banchi della maggioranza ho sentito addirittura gente che dichiara di votare la legge augurandosi però che in tempi molto brevi la si vada a rivedere; questo vuol dire che questa legge oggi è un po' pasticciata, è una legge che non dà quelle attese che tutte le varie componenti si aspettavano.
Secondo noi sarebbe stato opportuno rinviare questo regolamento, pertanto da parte nostra non ci sarà l'appoggio a questa legge, ma ci sarà il voto di astensione.
PresidenteAnnuncio la presentazione di un emendamento, presentato dal Presidente della Giunta, che è in corso di distribuzione e che riguarda l'allegato B. Se nessun altro consigliere chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
La parola al Presidente della Giunta, Viérin Dino.
Viérin D. (UV)Tout en remerciant ceux qui sont intervenus dans la discussion générale en apportant leurs jugements et leurs appréciations au projet de règlement qui est soumis à l'attention de l'Assemblée, je voudrais souligner trois points et ensuite également exprimer les raisons pour lesquelles nous n'avons pas renvoyé ce projet de règlement.
Les trois considérations portent sur des réflexions concernant la concertation, l'attention vis-à-vis des secrétaires de mairie et la portée de ce règlement dans sa première phase d'application, mais aussi en perspective.
Quant à la concertation, nous avons fait de notre mieux pour la réaliser, en respectant les dispositions de la loi n° 46/98 et essayer de trouver un consensus sur ce projet de règlement. Nous avons proposé que ce soit un groupe de travail, composé de toutes les parties concernées, qui rédige la proposition de règlement. Il y a eu déjà au préalable une confrontation, un débat, une discussion entre les différents sujets. Le travail accompli a été positif parce que sur presque tous les articles il y a eu accord.
Il restait le problème de l'insertion des secrétaires dans les différents niveaux, tout en partageant le fait qu'on partait de trois niveaux, mais une seule fonction était exercée. Ce ne sont pas les niveaux en effet qui déterminent la fonction vu que les niveaux font déjà partie de la même fonction et donc c'est un problème d'encadrement du point de vue économique.
Il y avait aussi d'autres remarques, mais les différentes propositions ont été par la suite accueillies. Après la proposition du groupe de travail, aux termes de l'article 5 de la loi n° 46, nous l'avons transmise aux représentants des collectivités locales et aux représentants des organisations et des associations des secrétaires de mairie.
Nous avons recueilli leurs avis; nous avons apporté les modifications que nous estimions opportunes; nous avons accueilli - avec la limite déjà soulignée par M. Rini représentée par la loi n° 46, à savoir qu'un règlement ne pouvait pas modifier cette loi, vu que nous donnions tout simplement application à l'article 5 de la loi n° 46 - presque totalement les requêtes formulées par les représentants des secrétaires des communautés de montagne et pour ce qui est des secrétaires des communes par exemple nous avons modifié les articles 18, 26 et 38.
Nous avions même exprimé, dans cet esprit de recherche d'un consensus en cette phase de concertation, quel était l'avis du Gouvernement - la lettre à laquelle vous avez fait référence. Or, sur la base de ces considérations je ne peux comprendre comment, sur la base du choix que nous avons fait, choix dont nous assumons la responsabilité, l'on puisse nous accuser d'imposition.
Mme Squarzino, elle, a toujours des certitudes. J'ai parfois un peu de jalousie vis-à-vis de Mme Squarzino parce que je suis plein de doutes, elle a des convictions; c'est bon de vivre dans cette perspective.
Nous nous sommes donc trouvés face à des positions différentes. Nous nous sommes trouvés, il est vrai, face à un choix, mais on ne peut pas nous reprocher d'imposer notre choix parce que quel que soit le choix que nous aurions effectué, on aurait eu l'avis favorable d'une partie, l'avis contraire de l'autre.
Pourquoi ce choix? M. Beneforti peut m'accorder sa compréhension . Je ne veux pas aborder tous les problèmes auxquels nous avons été confrontés au cours de ces derniers mois, mais, dans ce cas spécifique, il me semble un peu forcé de nous accuser d'imposition parce que paradoxalement si nous avions accepté les revendications des secrétaires de mairie, nous aurions imposé notre décision aux maires, aux syndics, aux présidents des communautés de montagne. Nous nous serions donc trouvé dans la même situation.
A cet effet on ne peut nous reprocher de ne pas avoir eu de l'attention vis-à-vis des secrétaires de mairie parce qu'il faut également considérer les choix que nous avons faits au Val d'Aoste par rapport à la réalité italienne. L'application des dispositions étatiques amènerait, au Val d'Aoste, à cette situation: le secrétaire général de la Commune d'Aoste aurait un encadrement de dirigeant, tous les autres secrétaires de mairie seraient placés hors des cadres dirigeants.
Le choix que nous avons fait par contre est un choix différent. Il y a la reconnaissance d'un statut particulier vu qu'ils sont tous encadrés dans la fonction de dirigeant et donc il y a de la part de cette Région une attention vis-à-vis des fonctions, vis-à-vis de l'activité, vis-à-vis du travail accompli par les secrétaires de mairie. Mais, même si nous considérons la situation actuelle, avec l'expérience que nous avons tous eue en tant que syndics, le secrétaire communal de Jovençan par exemple n'avait pas le même encadrement que le secrétaire par exemple de Châtillon. Pourtant il n'y a pas eu de changement ni de fonction ou d'autre. C'était déjà un encadrement différent qui était prévu et donc nous n'avons pas appliqué des modalités différentes.
Nous avons essayé par contre d'améliorer la situation actuelle parce que si on renvoyait ce règlement, on aurait la contradiction de voter une loi, de revendiquer une compétence sans l'applique ou l'exercer. La loi prévoit à l'article 5 qu'il y ait un règlement et c'est le règlement qui permet de donner application à la loi. Or, si vous examinez l'article 5, il s'agit de l'article fondamental de la loi n° 46, vu que sans règlement il n'y a pas de possibilité d'établir des critères tels que: nomina, composizione e durata, attribuzioni, modalità, funzionamento consiglio di amministrazione, classificazione sedi di segreteria, requisiti per l'accesso, modalità d'iscrizione dei soggetti all'Albo regionale dei segretari, modalità d'indizione e svolgimento dei concorsi, accertamento conoscenza lingua francese, procedimenti, eccetera. Tout tourne autour de ce règlement et donc en cas de renvoi on met en discussion l'application de la loi et ce par rapport à un paramètre uniquement économique. Si il est vrai que nous avons gardé l'encadrement sur trois niveaux, il est aussi vrai que les communautés de montagne et les consortiums, sont classés au IIème niveau. C'est la raison pour laquelle j'ai présenté un amendement à l'annexe II, vu que les Communes de Pré-Saint-Didier et de Saint-Nicolas ont constitué un consortium. Mais à part les consortiums et les communautés de montagne, il y a 22 communes qui sont déjà classées au IIème niveau et si je considère ces communes et je compare ce classement au IIème niveau avec leur situation actuelle, je vois que dans plusieurs de ces communes il y a une amélioration par rapport toujours à la situation actuelle.
Il est vrai, nous, nous avions formulé un avis différent. Mais, pourquoi ensuite avons-nous adhéré à la position exprimée par les syndics et les présidents des communautés de montagne? Pour respecter - logiquement à notre sens - un raisonnement qui voit aujourd'hui non pas la Région maître de ces problèmes, mais directement les syndics et les présidents des communautés de montagne, car c'est eux qui choisissent et paient les secrétaires.
Je ne peux pas affirmer que les petites communes seront en difficultés quand ce sont les syndics de ces petites communes qui affirment tout le contraire. Nous avons donc choisi. A cet égard, je suis d'accord avec ceux qui ont exprimé cette opinion, nous aurions aimé éviter ce choix. Et là, vous pouvez me croire, nous avons tout fait pour rechercher ce consensus, mais à la fin chacun doit s'assumer ses responsabilités. Nous avons fait notre choix, que aujourd'hui nous vous soumettons surtout parce que ce n'est pas un choix définitif et ce n'est pas non plus un choix qui veut aller contre quelqu'un ou favoriser quelqu'un d'autre; c'est un choix qui tient compte d'une série de paramètres, c'est un choix, qui au delà de la population des communes prend en considération également d'autres éléments: la complexité organisationnelle, la dimension des ressources humaines, financières et instrumentales qui doivent être gérées et qui certainement ne sont pas les mêmes pour toutes nos communes.
Mais il y a plus: ce classement devra être obligatoirement revu dans le délai du 31 décembre 2002 parce qu'à ce moment-là nous aurons la situation définitive concernant compétences et organisation de nos communes, vu que nous disposerons des éléments concernant tous les aspects économiques et contractuels, par exemple ceux des responsables des services. Elément qui n'est pas le moindre, mais qui, par contre, est un problème important dans les rapports entre les administrations communales et les secrétaires de mairie, surtout pour ce qui est des petites communes.
Je suis donc convaincu qu'en fonction des réponses qui seront données aux problèmes de la définition des responsables des services et surtout quand nous aurons complété l'application de la loi portant transfert des compétences aux communes - et nous avons voulu indiquer dans le règlement non pas une éventualité, mais une obligation, le fait de ne pas aller au delà du 31 décembre 2002 pour faire le point de la situation - nous pourrons réexaminer tous ces différents problèmes.
Ce sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement, après avoir examiné les différentes positions et analysé les différents avis, vous a soumis le règlement avec cette prévision d'encadrement et le maintien d'un objectif que nous nous étions fixé déjà au moment de la présentation de la loi n° 46. A savoir, celui de tenir compte de la réalité de nos communes et surtout de nos petites communes et donc d'aider les communes qui veulent se regrouper, parce que nous estimons que ce soit la bonne direction pour apporter non seulement une aide au budget des communes, mais également pour essayer d'aborder les différents problèmes concernant les collectivités territoriales dans un autre esprit et avec possibilité de mieux définir au sein de ces consortiums les aspects organisationnels de nos petites communes.
C'est donc pour ces raisons que nous avons fait ce choix et que nous le soumettons à votre approbation.
PresidenteLa parola al Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (FI)Per dichiarazione di voto. Non entriamo nel merito delle rivendicazioni sindacali di categoria o perlomeno confronti e concertazioni che hanno avuto una loro sede, hanno avuto una loro evoluzione, hanno avuto dei loro protagonisti. Se poi i sindacati hanno fatto la loro parte in maniera legittima e consona alle aspettative della categoria che oggi è destinataria di questi provvedimenti, questo lo sanno loro. Lo sanno loro se hanno curato le aspettative dei segretari comunali o se hanno curato le aspettative di quelli che saranno i loro datori di lavoro ovvero i sindaci.
Riteniamo però opportuno come gruppo di Forza Italia soffermarci su alcune perplessità di carattere più politico e istituzionale relativamente a questo regolamento regionale che oggi va a completare, come diceva anche il Presidente, una legge che è stata varata e approvata lo scorso anno.
Innanzitutto questa legge ha introdotto quel rapporto fiduciario fra sindaco e segretario comunale che è stato più volte ricordato da chi mi ha preceduto che indubbiamente avrà anche degli aspetti positivi forse principalmente per i primi cittadini per quanto concerne l'esercizio della potestà amministrativa che saranno corrisposti in termini economici a livello di responsabilità per quanto concerne le funzioni svolte invece dai segretari comunali.
Un rapporto fiduciario che però a nostro avviso, come già abbiamo detto lo scorso anno in occasione dell'esame della legge madre di questo regolamento, rischia di creare dei veri e propri funzionari di partito che perdono la loro autonomia operativa e decisionale nei canoni della legge e si pongono come elemento critico in quello che è lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte di un comune. Questo, lo ricordo, era il principale elemento sul quale abbiamo fondato le nostre perplessità che ancora oggi permangono.
Per quanto concerne il regolamento in questione, dubbi si possono sollevare anche per quanto riguarda i criteri di classificazione dei vari comuni nelle tre fasce, criteri che prendono in considerazione ad esempio la popolazione residente, ma anche di villeggiatura, criteri che paradossalmente si fondano anche sulla quantità di rifiuti prodotti per cui la professionalità di un segretario comunale diventa direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti prodotti in quel singolo comune. Mi sembra avvilente anche per il destinatario di questi provvedimenti, cioè se il segretario comunale rientra in una fascia di livello superiore, se i rifiuti solidi urbani sono di un livello proporzionalmente superiore.
Altra contraddizione è nelle spese in conto capitale e nelle spese correnti, dove le prime vengono valutate in maniera preponderante rispetto alle seconde, di conseguenza più un comune spende più questa capacità di spesa viene considerata come elemento qualificante per avere un segretario che costi di più. Questo è un criterio che ci ha sollevato delle perplessità, perplessità che non sono state sollevate in I Commissione, sede naturale di esame di questo provvedimento.
Un altro dubbio lo abbiamo sulla mobilità mancata: non è stata riconosciuta la mobilità fra albo regionale e albo nazionale ovvero la scelta che deve essere compiuta nell'arco di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge sarà una scelta vincolante e definitiva e questo è un forte limite alla professionalità acquisita dai segretari comunali.
Sono queste in sintesi le ragioni, la prima politica, la seconda più di carattere tecnico che ci impediscono di votare favorevolmente questo provvedimento regolamentare, di conseguenza il nostro voto sarà di astensione.
PresidenteLa parola al Consigliere Beneforti.
Beneforti (PVA-cU)Prendo la parola oltre che per dichiarazione di voto anche per fare, dopo la risposta del Presidente, alcune riflessioni.
Sappiamo bene che su questo regolamento ha lavorato un gruppo di lavoro dove erano rappresentate tutte le componenti, però il problema dell'inquadramento delle fasce è rimasto e su quest'argomento non si è trovata una risoluzione unitaria.
Il Presidente dice che le posizioni sono state diverse: l'Amministrazione regionale ha espresso la sua posizione e gli altri hanno espresso la loro, per cui bisognava scegliere e così ha scelto. Ha scelto però di stare dalla parte dei sindaci, questo è il problema di fondo, Presidente.
Posso capire che lei abbia simpatia per i sindaci, data anche la natura politica di tanti di loro, però poteva esercitare un maggiore intervento in modo da arrivare ad un'intesa, tanto più che 18 segretari da subito saranno inquadrati nel II livello, viste le convenzioni realizzate; altri 12 segretari per 24 comuni vanno nel II livello, ne restano 31, di cui 1 è quello di Aosta che va nel I livello; rimangono 30 segretari che saranno inquadrati nel III livello in attesa di fare convenzioni.
Avendo di fronte il problema di 30 segretari, si poteva benissimo, anziché scegliere subito da quale parte stare, svolgere un ulteriore ruolo di mediazione per cercare di venire incontro anche a questo gruppo di segretari.
Posso capire tutte le giustificazioni che si sono portate: ancora si deve fare il decentramento, bisogna che i comuni nominino dei responsabili dei servizi, c'è tutto un organico da fare nei comuni, eccetera, però bisogna anche porsi nelle condizioni dei segretari comunali che hanno il problema di giustizia rispetto ad altri segretari, è anche un fatto economico come ricordava anche il Presidente per cui si poteva svolgere una maggiore opera di mediazione fra le parti, pertanto ci sentiamo di mantenere l'emendamento che abbiamo presentato.
PresidenteLa parola al Consigliere Cottino.
Cottino (UV)Molto velocemente per fare alcune considerazioni e per dire in modo chiaro che il fatto di votare questo regolamento e il fatto che in questo regolamento ci siano ancora dei segretari che rimangono in terza fascia non significano nel modo più assoluto non tener conto della professionalità dei segretari.
Lo dico con cognizione di causa anche perché forse sono stato fortunato e ho sempre lavorato con dei segretari altamente preparati.
Detto questo, venire oggi qui a dire che, siccome andremo a votare questo regolamento, andiamo ad imporre sempre e comunque le cose, significa avere della fantasia perché semmai sarebbe stato l'esatto opposto se avessimo imposto questo alla CELVA, l'Associazione dei sindaci, i quali sono poi in definitiva i responsabili di quegli enti che pagano i segretari.
Questo non significa che il discorso è chiuso, qualcuno lo ha ricordato e a livello personale mi auguro due cose: la prima che, essendo passato finalmente il discorso che tutte le sedi di segreteria convenzionate passano in seconda fascia, questo possa essere un incentivo affinché il numero di sedi di segreteria convenzionate aumenti, non ne ho le garanzie, ma mi auguro che questo avvenga; la seconda è che ci saranno dei momenti di verifica, uno è obbligatorio nel 2001, da quella data non siamo così distanti e mi auguro che in quell'occasione magari ci possano anche essere delle modifiche.
Altre due cose vorrei mettere in chiaro. Innanzitutto per quanto riguarda le affermazioni che sono state fatte, vorrei che il collega Beneforti andasse a rileggere l'audizione perché probabilmente il rappresentante del CELVA non ha detto le stesse identiche cose che sono state dette oggi in aula, comunque ci sono i nastri per nostra fortuna ed è possibile riascoltarli?
(interruzione del Consigliere Beneforti, fuori microfono)
? quello che tu hai scritto, possono essere sempre possibili delle incomprensioni.
La seconda cosa è che si dice, e questo è giusto dirlo, che se tutti i segretari andassero in seconda fascia il costo sarebbe minimo. È vero, però non possiamo neanche dimenticarci quando soprattutto vogliamo criticare le organizzazioni sindacali che queste hanno fatto in quest'aula delle affermazioni di un certo tipo che tenevano conto anche di altre categorie collegate, che la categoria dei segretari con la legge n. 46 e con questo regolamento ha avuto un aumento significativo - giusto, non dico sproporzionato, ma giusto -, però il fatto di non tenerne conto mi sembra quanto meno poco corretto.
Ultima cosa: si è detto che forse se avessimo avuto il tempo, le cose potevano andare in modo diverso. Se non avessimo fatto questo, come è già stato precisato, tutti i segretari ci avrebbero comunque rimesso. Il posticipare nel tempo non sarebbe andato a vantaggio dei segretari e questo deve essere chiaro e ancora non dimentichiamo che la prossima primavera ci saranno le elezioni comunali e dunque se avessimo posticipato molto nel tempo, i sindaci avrebbero avuto qualche difficoltà in più ad avere a regime tutta la scelta che possono avere?
(interruzione del Consigliere Beneforti, fuori microfono)
? c'entra eccome. Per cui, pur riconoscendo - e qui non si tratta di arrampicarsi sui vetri, ma di dire le cose fino in fondo e credo che parecchi colleghi la pensino come me - che questo forse non è il massimo o che sicuramente non accontenta e non va a tamponare tutte le aspettative, nell'insieme è sicuramente un regolamento che va incontro a tantissime esigenze ed è solo con questo spirito e con queste precisazioni che ritengo che questo regolamento vada votato anche e non solo, sia ben chiaro, nell'interesse della categoria dei segretari con la speranza che possa anche questo essere migliorato in futuro.
PresidentePongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 2:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 3:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 4:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 5:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 6:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 7:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 8:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
All'articolo 9 siamo in presenza dell'emendamento dei Consiglieri Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina di cui do lettura:
Emendamento Il comma 1) dell’articolo 9 è cosi modificato:
1) Le altre sedi di segreteria, comprese quelle convenzionate sono classificate nella seconda fascia.
Lo pongo in votazione.
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 3
Astenuti: 30 (Agnesod, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Collé, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, La Torre, Lanièce, Lavoyer, Louvin, Marguerettaz, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D.)
Il Consiglio non approva.
Pongo in votazione l'articolo 9:
Consiglieri presenti: 33
Votanti: 27
Favorevoli: 24
Contrari: 3
Astenuti: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 10:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 11:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 12:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 13:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 14:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 15:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 16:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 17:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 18:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 19:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 20:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 21:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 22:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 23:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 24:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 25:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 26:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 27:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 28:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 29:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 30:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 31:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 32:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 33:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 34:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 35:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 36:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 37:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 38:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'allegato A:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
All'allegato B siamo in presenza degli emendamenti. È decaduto l'emendamento del Consigliere Beneforti che recitava:
Emendamento "L’allegato B è soppresso".
L'emendamento del Presidente della Giunta recita:
Emendamento "L'Allegato B Classificazione delle sedi di segreteria comunali (articolo 6, comma 1) è sostituito dal seguente:"
Lo pongo in votazione:
Consiglieri presenti: 32
Votanti: 26
Favorevoli: 23
Contrari: 3
Astenuti: 6 (Collé, Comé, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'allegato C:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Si dà atto che, dalle ore 17,54, presiede il Presidente Louvin.
PrésidentJe soumets au vote l'annexe D:
Conseillers présents: 33
Votants: 24
Pour: 24
Abstentions: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote le règlement dans son ensemble:
Conseillers présents: 33
Votants: 24
Pour: 24
Abstentions: 9 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.