Oggetto del Consiglio n. 3108 del 9 aprile 1998 - Resoconto
SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 9 APRILE 1998
OGGETTO N. 3108/X Disegno di legge: "Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato e delle modalità di utilizzazione delle acque pubbliche".
Capo I Principi Fondamentali
Articolo 1 (Finalità)
1. La Regione garantisce e promuove un'azione generale di tutela e di corretta utilizzazione delle risorse idriche, secondo criteri di solidarietà, di salvaguardia dei diritti delle generazioni future, di rinnovo, riutilizzo e risparmio delle risorse, anche al fine di assicurare il prioritario soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente.
2. In armonia con gli obiettivi di cui al comma 1 ed in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 (Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta), delle competenze assegnate alla Regione Valle d'Aosta dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), la presente legge ha per oggetto:
a) l'organizzazione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
b) le funzioni degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale come individuato dall'articolo 3;
c) le forme di indirizzo e di coordinamento degli organi regionali competenti in materia di risorse idriche;
d) le modalità di utilizzazione delle acque pubbliche, con particolare riferimento alle derivazioni destinate ad uso potabile, irriguo, industriale ed energetico.
3. La Regione assicura una gestione integrata di tutti gli usi della risorsa idrica attraverso il piano regionale delle acque e coordina l'esercizio delle funzioni dei comuni in materia.
Articolo 2 (Patrimonio idrico regionale)
1. I ghiacciai, i laghi, i corsi d'acqua, i canali, le acque sotterranee, le sorgenti e le risorgive fanno parte del patrimonio idrico regionale e sono tutelati per ottenere la qualità e la quantità delle risorse idriche essenziali per la vita e lo sviluppo regionale anche attraverso l'adozione e lo sviluppo di tecnologie che accrescano l'efficienza, razionalizzino migliorando la gestione del rifornimento idrico e consentano un maggiore sviluppo delle energie rinnovabili secondo le finalità e gli obiettivi della presente legge.
2. Fanno parte del demanio idrico regionale tutte le acque pubbliche destinate al consumo umano e quelle utilizzate per scopi irrigui.
3. L'Amministrazione regionale provvede in materia di concessioni e di subconcessioni di acque pubbliche ai sensi degli articolo 5, comma secondo, 7 e 8 dello Statuto speciale, in conformità al piano generale di utilizzazione disposto dal Comitato misto ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, dello Statuto stesso, al piano di bacino dei fiume Po e secondo le norme e le procedure previste dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), dal regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), e dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché dalle norme della presente legge.
Capo II Organizzazione del servizio idrico integrato
Articolo 3 (Delimitazione dell'ambito territoriale ottimale)
1. Il territorio regionale costituisce un unico ambito territoriale ottimale che:
a) rappresenta il luogo di attuazione delle direttive e degli indirizzi della pianificazione regionale per la tutela e la gestione delle acque;
b) è funzionale alla rappresentazione della domanda di servizio integrato delle popolazioni residenti e all'identificazione dei comuni tenuti alle forme e ai modi di cooperazione di cui agli articoli 4 e 5.
Articolo 4 (Esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato)
1. I Comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale esercitano in forma congiunta, nelle forme e nei modi indicati dalla normativa regionale in materia di organizzazione degli enti locali, le funzioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
2. Agli enti territoriali competono:
a) l'individuazione della domanda di servizi, cioè della qualità e della quantità che devono essere garantite dai soggetti gestori a garanzia delle esigenze locali e a salvaguardia degli interessi degli utenti;
b) la predisposizione, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalla Regione, del programma di attuazione riguardante le infrastrutture e le altre opere necessarie per l'erogazione dei servizi e del relativo piano finanziario;
c) la determinazione della tariffa e della destinazione dei proventi tariffari, secondo i criteri indicati all'articolo 6;
d) la scelta delle modalità di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito delle forme previste dalla normativa in materia di autonomia locale;
e) l'approvazione della convenzione con i soggetti gestori;
f) l'affidamento dei servizi ai soggetti gestori e l'instaurazione dei rapporti relativi;
g) la salvaguardia delle gestioni esistenti secondo le modalità di cui all'articolo 5;
h) il controllo tecnico-economico e gestionale sull'attività dei gestori del servizio idrico integrato;
i) l'attuazione, nell'ambito delle direttive, degli indirizzi e degli interventi previsti nella pianificazione regionale in materia di usi delle risorse idriche, di tutela e di salvaguardia della qualità, di risparmio, di rinnovo, di riutilizzo idrico e di uso plurimo delle acque con conseguente recupero energetico;
l) la previsione dell'impiego di tecnologie che accrescano l'efficienza e l'efficacia garantendo le qualità e le quantità dell'acqua e che sviluppino l'utilizzazione delle energie rinnovabili.
3. I Comuni, nelle more dell'approvazione della normativa in materia di autonomie locali, definiscono nell'ambito del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) gli indirizzi, le modalità e i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Regione.
4. Le riunioni del BIM per l'applicazione di quanto previsto dalla presente normativa sono promosse dall'assessore regionale competente in materia di risorse idriche.
5. Le funzioni di segreteria tecnica per gli aspetti disciplinati dalla presente normativa sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di risorse idriche.
6. Le decisioni sono assunte con una maggioranza dei due terzi dei partecipanti e, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei partecipanti.
Articolo 5 (Gestione del servizio idrico integrato)
1. I comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, singolarmente o in forma associata anche per aree territoriali, possono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato anche con una pluralità di soggetti esperti in materia e di forme nell'ambito di quelle previste dalla normativa vigente in materia, al fine di salvaguardare il rispetto delle esigenze locali, nonché le capacità gestionali degli organismi già operanti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
2. Al fine di cui al comma 1, i comuni individuano il soggetto competente per il coordinamento del servizio idrico integrato e adottano ogni misura per l'organizzazione e l'integrazione delle funzioni fra la pluralità dei soggetti gestori.
Articolo 6 (Tariffa del servizio idrico integrato)
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il parere delle commissioni consiliari permanenti competenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La tariffa è determinata in modo da assicurare ai soggetti gestori la copertura dei costi di investimento e di esercizio e deve tenere conto della qualità della risorsa idrica e del servizio erogato, delle opere e degli adeguamenti necessari finanziati direttamente, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito.
3. Per gli usi domestici si prevede una tariffazione scalare che comprenda una fascia sociale fino a centocinquanta litri per abitante al giorno, con recupero sulle fasce successive. Per gli usi produttivi possono essere previste forme di incentivazione tariffaria a seguito di presentazione di piani di risparmio idrico.
4. In sede di prima applicazione, gli enti gestori salvaguardati e i concessionari in atto e mantenuti sono tenuti ad adeguarsi ai criteri di determinazione della tariffa fissati entro un anno dalla deliberazione di cui al comma 1, quanto meno per quella parte di essa riguardante la copertura del servizio di gestione del servizio idrico integrato.
5. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 4 si adeguano ai criteri di determinazione della tariffa di cui al presente articolo.
Articolo 7 (Convenzioni con i soggetti gestori del servizio idrico integrato)
1. I rapporti con i soggetti gestori del servizio idrico integrato sono regolati da apposita convenzione, stipulata sulla base della convenzione tipo e del relativo disciplinare adottati dal Consiglio regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nella convenzione tipo, la Regione prevede, oltre ai contenuti di cui all'articolo 11, comma 2, della l. 36/1994, l'esercizio di poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora siano arrecate gravi inadempienze o irregolarità e in ogni altro caso in cui la gestione del servizio idrico integrato non possa più essere proseguita.
Capo III Modalità di utilizzazione delle acque pubbliche
Articolo 8 (Presentazione delle domande di concessione e di subconcessione)
1. Le domande di concessione e di subconcessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche nel territorio regionale sono presentate alla struttura regionale competente in materia di risorse idriche.
2. Le domande non corrispondenti alle direttive del piano regionale vigente al momento della loro presentazione sono restituite agli interessati con invito a modificare, entro novanta giorni, gli schemi previsti di utilizzazione, al fine di renderli conformi alle direttive di piano; in difetto, e scaduto il termine, le domande si intendono rinunciate.
3. La struttura regionale competente in materia di risorse idriche verifica altresì la completezza delle domande e la conformità di esse e degli elaborati tecnici alle disposizioni di legge, provvedendo, se del caso, all'assegnazione di un termine non superiore a novanta giorni per la presentazione, a cura e spese del richiedente, delle necessarie integrazioni; scaduto tale termine, le domande si intendono rinunciate.
4. Il termine del procedimento relativo al rilascio delle concessioni e delle subconcessioni è fissato in un anno dalla data di presentazione della domanda nei modi indicati ai commi 1, 2 e 3.
5. I termini di cui all'articolo 7, commi nono, decimo e tredicesimo, del r.d. 1775/1933 decorrono dalla pubblicazione dell'avviso di cui allo stesso articolo 7, comma quarto, del r.d. 1775/1933 nel Bollettino ufficiale della Regione.
Articolo 9 (Priorità)
1. Nelle concessioni e subconcessioni, valutate adeguatamente l'affidabilità economica del soggetto richiedente e le possibili ricadute di rilevanza economica sulla collettività locale, fra più concorrenti è preferita la domanda del Comune, della Comunità montana o del consorzio di comuni interessati.
2. Per le derivazioni ad uso idroelettrico con potenze nominali medie superiori a 2000 KW, fra più concorrenti è preferita la domanda che prevede l'utilizzo nel territorio regionale del settanta per cento almeno dell'energia prodotta, al fine di incrementare lo sviluppo di attività produttive, per impieghi di pubblica utilità o di rilevante interesse sociale.
Articolo 10 (Istruttoria delle domande)
1. L'istruttoria delle domande di concessione e di subconcessione è condotta dalla struttura regionale competente in materia di risorse idriche, che richiede e raccoglie tutti i pareri obbligatori per l'approvazione delle domande ai sensi delle leggi vigenti, provvede all'emissione delle ordinanze di ammissione ad istruttoria, anche nel caso di concorrenza eccezionale prevista dall'articolo 10 del r.d. 1775/1933, e procede alla visita dei luoghi, alla quale sono invitati ad intervenire richiedenti ed interessati.
2. Nel corso dell'istruttoria, il richiedente e coloro che, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione), hanno diritto a partecipare al procedimento possono prendere cognizione degli sviluppi istruttori, acquisire copia degli atti e dei pareri resi nonché presentare osservazioni in merito.
3. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di risorse idriche regola lo svolgimento della partecipazione e dell'istruttoria, assicurando la trasmissione della documentazione allegata alla domanda e degli atti istruttori, corredati di una dettagliata relazione tecnica, redatta in seguito alla visita dei luoghi, al Comitato di cui all'articolo 23.
Articolo 11 (Provvedimenti di concessione e di subconcessione)
1. Compete al dirigente della struttura regionale competente in materia di risorse idriche di decidere, con proprio provvedimento, l'accoglimento o la reiezione delle domande di concessione e di subconcessione per l'utilizzazione per qualsiasi scopo delle acque pubbliche, acquisito il motivato parere del Comitato di cui all'articolo 23, formulato sulla base della domanda, degli elementi acquisiti con le osservazioni o le opposizioni, di quelli acquisiti con l'istruttoria, nonché, ove necessario, di quello del Comitato scientifico per l'ambiente, trasmessi a cura della struttura regionale competente in materia di risorse idriche, previa deliberazione della Giunta regionale per quanto concerne le grandi derivazioni ad uso idroelettrico.
2. Il provvedimento di concessione o di subconcessione deve tenere conto del minimo deflusso vitale costante da assicurare nei corsi d'acqua.
3. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di calcolo e di applicazione del minimo deflusso vitale, assicurando criteri tecnici e di salvaguardia ambientale tali da garantire il rispetto dell'equilibrio naturale dei corsi d'acqua, dell'ambiente, nonché, per motivi igienico-sanitari, criteri di salvaguardia dell'ittiofauna e antincendio, fatta salva la valutazione dell'impatto ambientale, secondo le procedure della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), come modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 34.
4. Ai riconoscimenti degli antichi diritti di cui all'articolo 3 del r.d. 1775/1933 si procede con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di risorse idriche, anche quando siano sorte opposizioni, previa deliberazione della Giunta regionale per quanto concerne le grandi derivazioni.
Articolo 12 (Progetti soggetti alla valutazione di impatto ambientale)
1. Le domande concernenti i progetti sottoposti alla valutazione d'impatto ambientale ai sensi della legge regionale 6/1991 sono presentate dal soggetto proponente, corredate della documentazione necessaria per le istruttorie disciplinate dalla legge regionale 6/1991 e dalla legislazione in materia di acque, alla struttura regionale competente in materia di risorse idriche. Tale struttura richiede il relativo parere alla struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente.
2. Copia del rapporto di sintesi è depositato, a cura della struttura regionale competente in materia di risorse idriche, presso tutti i comuni territorialmente interessati i quali provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 6/1991.
3. La struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente acquisisce il parere del Comitato scientifico per l'ambiente secondo la procedura di cui all'articolo 15 della legge regionale 6/1991 e lo trasmette alla struttura regionale competente in materia di risorse idriche che provvede all'emissione dell'ordinanza di ammissione ad istruttoria non prima di aver ricevuto il parere stesso.
4. Se dal parere del Comitato scientifico per l'ambiente emerge la necessità di provvedere a mutamenti nelle opere valutabili come varianti sostanziali, la struttura regionale competente in materia di risorse idriche provvede ai sensi dell'articolo 49 del r.d. 1775/1933, invitando il richiedente alle modificazioni necessarie.
5. Quando le modifiche indicate nel parere siano configurabili come varianti non sostanziali, l'istruttoria è in ogni caso ampliata all'esame dei profili di compatibilità ambientale emersi nel parere stesso.
Articolo 13 (Modificazione, revoca e decadenza delle concessioni e delle subconcessioni)
1. La struttura regionale competente in materia di risorse idriche concedente, con le modalità previste dalla presente legge, ha facoltà di modificare successivamente, salvo adeguato indennizzo o integrazione ove possibile dei quantitativi d'acqua, il disciplinare o il provvedimento di concessione o di subconcessione qualora esigenze di difesa del suolo o delle risorse naturali, della tutela del paesaggio o comunque di pubblico generale interesse lo richiedano, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare a norma di legge.
2. È sempre ammessa la revoca delle concessioni e delle subconcessioni assentite dalla Regione per ragioni di pubblico interesse contrastanti con il prosieguo delle utenze in atto, salvo adeguato indennizzo, ove possibile, dei quantitativi d'acqua.
3. L'estinzione delle derivazioni per revoca o per decadenza nei casi indicati dall'articolo 55 del r.d. 1775/1933 è dichiarata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di risorse idriche.
4. Le modalità di calcolo dell'adeguato indennizzo di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con apposito provvedimento del Consiglio regionale da approvarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Articolo 14 (Trasmissibilità delle concessioni e delle subconcessioni)
1. Le utenze aventi per oggetto piccole e grandi derivazioni non possono essere cedute in tutto o in parte senza che gli interessati abbiano ottenuto il nullaosta della struttura regionale competente in materia di risorse idriche concedente, previa richiesta motivata. I subingressi nelle domande di concessione o di subconcessione sono privi di effetto se effettuati senza il prescritto nullaosta della struttura stessa.
2. Il nullaosta della struttura regionale competente in materia di risorse idriche è rilasciato con provvedimento del dirigente della stessa, previo parere del Comitato di cui all'articolo 23, entro sessanta giorni dal momento in cui è pervenuta la domanda.
Articolo 15 (Subingresso della Regione nelle concessioni ad uso irriguo, potabile o di bonifica)
1. Nelle grandi derivazioni ad uso irriguo, potabile o di bonifica di cui all'articolo 27 del r.d. 1775/1933, in mancanza di rinnovazione della concessione, come anche nei casi di decadenza, rinuncia o revoca, gli impianti indicati al comma 2 passano in proprietà, senza compenso, alla Regione.
2. Nelle piccole derivazioni, in mancanza di rinnovazione, la Regione ha diritto di procedere secondo quanto disposto dall'articolo 30 del r.d. 1775/1933.
Articolo 16 (Licenze di attingimento d'acqua)
1. La licenza di attingimento d'acqua di cui all'articolo 56 del r.d. 1775/1933 si ottiene presentando domanda alla struttura regionale competente in materia di risorse idriche, da pubblicare nell'albo pretorio del Comune ove ha luogo l'attingimento, corredata della relazione descrittiva dei lavori e dimostrativa della salvaguardia dei diritti dei terzi. Sulla domanda decide, con proprio provvedimento, il dirigente della struttura regionale competente in materia di risorse idriche, entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento.
Articolo 17 (Utilizzazioni diverse ed ulteriori)
1. Le domande per l'utilizzazione diversa e per l'uso plurimo con recupero energetico delle acque fluenti nei canali, negli acquedotti e nei cavi consortili di cui all'articolo 27 della l. 36/1994 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di risorse idriche unitamente al progetto preliminare delle opere da realizzare e ad una relazione dimostrativa della innocuità per i diritti dei terzi.
2. L'utilizzazione diversa non deve comunque portare ad un incremento della captazione d'acqua né ad un ampliamento del periodo di captazione.
3. Sulla domanda, da pubblicare nell'albo pretorio dei comuni interessati, si provvede, previa breve istruttoria, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di risorse idriche, nel termine e con le modalità indicati dall'articolo 27, comma 1, della l. 36/1994.
Articolo 18 (Acque sotterranee)
1. Il proprietario di un fondo può esercitare liberamente la facoltà di estrazione e di utilizzazione prevista dall'articolo 93 del r.d. 1775/1933, esclusivamente per gli usi domestici, di abbeveraggio del bestiame e per l'innaffiamento di orti e giardini, nonché di terreni agricoli con qualsiasi tipo di coltura inservienti direttamente al proprietario e alla sua famiglia.
2. Salva la facoltà attribuita al proprietario, chi voglia procedere alla ricerca di acque sotterranee o allo scavo di pozzi nel fondo proprio o altrui, deve chiederne l'autorizzazione alla struttura regionale competente in materia di risorse idriche corredando la domanda del piano di massima dell'estrazione o dell'utilizzazione che si intende eseguire.
3. Salvo il disposto del comma 2, chiunque intenda utilizzare acque sotterranee deve altresì presentare domanda di concessione o di subconcessione ai sensi degli articoli 8 e 11.
Articolo 19 (Provvedimenti di riconoscimento di utilizzo di acque)
1. Chiunque abbia utilizzato acqua pubblica o divenuta pubblica nel trentennio anteriore all'entrata in vigore della l. 36/1994 a scopo irriguo o potabile con portata non superiore a 50 l/s o per l'approvvigionamento di energia, alle abitazioni, rifugi, bivacchi, nonché alpeggi, mayen e strutture similari, con potenza nominale non superiore a 10 KW, senza averne richiesto il riconoscimento o aver ottenuto regolare provvedimento di concessione o di subconcessione, può chiedere il riconoscimento dell'uso limitatamente al quantitativo d'acqua effettivamente utilizzato a norma dell'articolo 11.
2. La domanda in carta libera, corredata delle informazioni essenziali per l'individuazione e la caratterizzazione delle opere, dev'essere presentata entro il termine perentorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per tutte le altre acque che hanno assunto natura pubblica a seguito dell'entrata in vigore della l. 36/1994, al riconoscimento dell'uso, limitatamente al quantitativo effettivamente utilizzato, provvede l'assessore regionale competente in materia di risorse idriche con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
4. La domanda in carta libera, corredata, ove necessario, delle informazioni essenziali per l'individuazione e la caratterizzazione delle opere, dev'essere presentata alla struttura regionale competente in materia di risorse idriche, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, solo da coloro che non vi abbiano già provveduto ai sensi dell'articolo 34 della l. 36/1994.
5. La deliberazione della Giunta regionale deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e, per trenta giorni consecutivi, nell'albo pretorio del Comune ove sono ubicate le derivazioni o le captazioni per le eventuali osservazioni o opposizioni sulle quali dev'essere acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 23, entro novanta giorni dal ricevimento delle osservazioni o opposizioni stesse.
6. Nei sessanta giorni successivi al parere di cui al comma 5 del Comitato, devono essere approvate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, le determinazioni conclusive.
Articolo 20 (Utilizzazioni libere)
1. È consentito l'uso libero di acque superficiali e sotterranee per la produzione e l'approvvigionamento di energia per abitazioni, nonché per agriturismo, rifugi, bivacchi, alpeggi, mayen e strutture similari, purché si tratti di utenze non eccedenti la potenza nominale media annua di 20 KW previa segnalazione alla struttura regionale competente in materia di risorse idriche.
2. È altresì consentito l'uso libero di acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano, previa la verifica delle caratteristiche di qualità e l'adozione delle iniziative di salvaguardia previste dalla normativa vigente in materia, nei quantitativi ragionevolmente necessari per il soddisfacimento delle esigenze di abitazioni sparse, nonché di alpeggi, strutture di agriturismo, rifugi, bivacchi, mayen e strutture similari.
Articolo 21 (Canoni per le subconcessioni idroelettriche)
1. I canoni per le subconcessioni idroelettriche rilasciate dalla Regione sono determinati ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto speciale.
2. L'energia elettrica prodotta da piccoli generatori fino a 30 KW è esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo.
3. Per ciascuna domanda di subconcessione è dovuto un importo forfetario, da stabilire ogni due anni con apposita deliberazione della Giunta regionale, a rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione regionale per l'istruttoria della stessa.
Capo IV Funzioni regionali
Articolo 22 (Piano regionale delle acque)
1. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, approva il piano regionale delle acque, articolato, ai sensi delle rispettive leggi di settore, in piano regionale di risanamento delle acque, piano regolatore generale degli acquedotti e piano di utilizzo delle acque, in armonia con le previsioni della pianificazione di bacino del fiume Po, con le direttive del Comitato misto di cui all'articolo 8, comma terzo, dello Statuto speciale e con il concorso e la collaborazione di tutte le parti interessate all'uso e alla tutela del patrimonio idrico regionale. Il piano regionale fissa i criteri e le direttive generali finalizzati a garantire:
a) la corretta e razionale utilizzazione delle risorse idriche, anche ai fini della tutela ambientale;
b) la tutela e la salvaguardia della qualità delle acque a qualsiasi uso destinate;
c) il rinnovo e il risparmio delle risorse idriche;
d) l'integrazione e la riorganizzazione delle strutture necessarie all'erogazione dei servizi idrici;
e) l'ottimizzazione gestionale del servizio idrico integrato.
2. Il Consiglio regionale può adottare misure di salvaguardia, in attesa dell'approvazione del piano di cui al comma 1 e per un periodo massimo di due anni, e approvare piani stralcio per sottobacini o settori funzionali, purché essi costituiscano fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 1.
3. L'assessore regionale competente in materia di risorse idriche promuove annualmente una conferenza con i comuni, le Comunità montane, gli assessori regionali competenti e il coordinatore del Comitato di cui all'articolo 23, al fine di esaminare lo stato di attuazione dell'organizzazione dei servizi idrici e dei programmi di intervento per il corretto e razionale uso della risorsa idrica in conformità con il piano regionale delle acque.
4. Gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale sono tenuti a fornire alla struttura regionale competente in materia di risorse idriche tutti i dati necessari, o comunque richiesti da quest'ultima, nell'ambito e in accordo con il sistema informativo territoriale regionale.
Articolo 23 (Comitato regionale per l'uso delle risorse idriche)
1. Il Comitato regionale per l'uso delle risorse idriche è istituito presso la struttura regionale competente in materia di risorse idriche ed è composto dai dirigenti, o loro delegati, delle strutture regionali interessate nella tutela e gestione delle risorse idriche.
2. Al Comitato compete:
a) l'elaborazione dei contenuti del piano di cui all'articolo 22;
b) il controllo sull'attuazione del piano, affidato a programmi pluriennali di intervento nell'ambito territoriale ottimale redatti dallo stesso Comitato;
c) la verifica e il coordinamento dell'attività connessa al servizio idrico integrato;
d) l'attività consultiva in materia di risorse idriche;
e) la verifica della regolarità dell'istruttoria delle domande di derivazione di acqua pubblica;
f) l'esame della domanda e delle caratteristiche relative in rapporto al più razionale sfruttamento delle acque, agli interessi pubblici connessi, alla natura e all'attendibilità delle opposizioni od osservazioni formulate, tenuto conto dei pareri espressi dalle amministrazioni competenti;
g) la scelta della domanda da preferire fra più domande concorrenti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 9 del r.d. 1775/1933 e delle priorità indicate all'articolo 10;
h) la formulazione del parere finale sull'accoglimento o la reiezione della domanda e, ove questo sia favorevole, l'indicazione degli elementi che devono essere inclusi nel disciplinare di concessione o di subconcessione, in particolare a tutela del minimo deflusso vitale costante da assicurare al fine delle esigenze di salvaguardia della qualità e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle opportunità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa idrica;
i) la formulazione del parere sulla modificazione dei provvedimenti e dei disciplinari di concessione e di subconcessione, nonché sul subingresso nelle concessioni e nelle subconcessioni di cui agli articoli 11 e 15.
3. Il Comitato è costituito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di risorse idriche, ed è coordinato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di risorse idriche, o suo delegato, che provvede alla sua convocazione ogni qualvolta sia necessario.
4. Il Comitato è legalmente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del coordinatore. Le funzioni di segretario del Comitato, senza diritto di voto, sono svolte da un dipendente della struttura regionale competente in materia di risorse idriche.
5. Il Comitato costituisce altresì organo di garanzia degli interessi degli utenti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della l. 36/1994. A tal fine, definisce i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia dei predetti interessi per il perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità del servizio idrico e coopera con il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui all'articolo 21 della l. 36/1994.
Articolo 24 (Finanziamento regionale di infrastrutture idriche)
1. È sempre consentita la partecipazione finanziaria regionale in favore degli enti locali per la realizzazione di infrastrutture idriche di interesse collettivo dirette al miglioramento e al potenziamento del servizio idrico integrato attraverso la predisposizione di un programma pluriennale di intervento nell'ambito territoriale ottimale.
2. Al fine di favorire la riorganizzazione dei servizi idrici su scala intercomunale, la Regione privilegia nei propri programmi di realizzazione di lavori pubblici gli interventi di costruzione e/o sistemazione delle opere di captazione e delle reti di adduzione e di distribuzione principale di acquedotti comprensoriali, di collettori fognari di adduzione a impianti di depurazione biologici a fanghi attivi delle acque reflue, di collettori fognari e relativi impianti di trattamento dei reflui idrici intercomunali, di costruzione e/o di ampliamento degli impianti di depurazione biologici a fanghi attivi.
3. Il programma di attuazione riguardante le infrastrutture e le altre opere necessarie per l'erogazione dei servizi, di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a), deve comprendere tutti gli interventi di cui al comma 2, gli interventi di cui si richiede il finanziamento e la realizzazione da parte della Regione ai sensi della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), mentre gli altri interventi di interesse prettamente locale o di manutenzione, anche straordinaria, delle reti e dei manufatti sono elencati anche in modo generale solo sotto l'aspetto finanziario e indicandone la fonte di finanziamento.
4. Compete agli enti locali, secondo le modalità previste dalla legge regionale 12/1996, la realizzazione degli interventi di interesse locale o di manutenzione, anche straordinaria, delle reti e dei manufatti connessi con il servizio idrico integrato.
Capo V Norme Transitorie
Articolo 25 (Abrogazioni)
1. La lett. i) del comma primo dell'articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66 (Attribuzioni e competenze del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio, della Giunta regionale e del Presidente della Giunta), è abrogata.
2. L'allegato B alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1193/X del 22 febbraio 1995 (Approvazione dei criteri provvisori di valutazione per l'esame delle domande di concessione e subconcessione di derivazione d'acqua) è abrogato.
Articolo 26 (Disposizioni transitorie)
1. Le domande di concessione, di subconcessione, di attingimento e di utilizzazioni diverse, nonché le altre domande concernenti le variazioni di provvedimenti anzidetti, presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere istruite sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione della relativa domanda.
2. Finché non stabilito diversamente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, il valore del minimo deflusso vitale è determinato secondo le modalità e i principi contenuti nella deliberazione del Consiglio regionale n. 1193/X del 22 febbraio 1995.
Président La parole au rapporteur, Conseiller Borre.
Borre (UV) Questo disegno di legge nasce e si inserisce in un quadro legislativo in evoluzione volto a dare risposta alle esigenze di tutela del territorio e al razionale sfruttamento delle risorse idriche mediante l'introduzione di importanti ed innovativi principi generali, in particolare la pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee, l'utilizzazione delle risorse secondo criteri di solidarietà, risparmio e riutilizzo, la priorità dell'uso dell'acqua al consumo umano.
L'importanza e l'interesse della nostra Regione per le acque fa parte della nostra storia e della nostra cultura; i "ru" che percorrono ogni angolo del nostro territorio per irrigare prati e campi sono una testimonianza che questa risorsa era ed è indispensabile. Proprio da questa necessità può essere data spiegazione del perché delle lotte per rivendicare i diritti e le proprietà delle acque, "ru" compresi.
Poiché l'acqua non serve più solamente ad uso potabile ed irriguo, ma anche come fonte di energia idroelettrica, è importante che questa possibile risorsa venga sempre meglio utilizzata e ridistribuita fra gli abitanti della nostra Regione. La Regione, i comuni, i Valdostani sono proprietari delle acque della Valle d'Aosta. Il disegno di legge n. 287, "Esercizio dei diritti e dei poteri attribuiti alla Valle d'Aosta dagli articoli 7, 8, 9 e 10 dello Statuto speciale per l'utilizzazione delle acque pubbliche a scopo idroelettrico", che stabilisce le competenze della Valle d'Aosta in materia di acque, riporta quest'importante concetto: la liberalizzazione del mercato configura una realtà nuova in gran parte ancora da costruire e ristabilisce i diritti sanciti dallo Statuto, le acque sul territorio sono della Regione.
Proprio in virtù di questa prerogativa la Regione Valle d'Aosta deve proporsi come uno dei protagonisti del processo di cambiamento, aperta al dialogo e al confronto con le altre realtà istituzionali e imprenditoriali, compreso ovviamente l'ENEL, che concorrono oggi alla definizione e domani al funzionamento del nuovo sistema di utilizzo delle acque.
Con questo disegno di legge, che è applicativo della legge Galli n. 36/94, si affronta giustamente solo in modo marginale il tema dell'utilizzazione delle acque pubbliche per la produzione di energia elettrica. La legge Galli disciplina infatti il governo delle risorse idriche indirizzando la politica industriale del settore verso il contenimento del possibile impatto ambientale negativo conseguente alla realizzazione di servizi idrici, l'attività economica del settore con la definizione di un nuovo assetto gestionale e di una più adeguata politica tariffaria.
L'attenzione del primo ordine di problemi, quelli di rilevanza ambientale, può essere riconosciuta nei primi articoli della proposta di legge: al principio di solidarietà che deve ispirare le scelte di utilizzo delle risorse; alla priorità dell'uso dell'acqua per il consumo umano, gli altri usi essendo ammessi quando la risorsa sia sufficiente e a condizione che non ledano le qualità dell'acqua per il consumo umano; alla necessità di equilibrio fra risorse reperibili e fabbisogni; all'attribuzione di un valore economico alla risorsa naturale rinnovabile, ma scarsa; alla pianificazione dell'utilizzo delle risorse affinché sia equamente distribuita nei diversi ambiti territoriali.
Il secondo momento trova forma al capo II che stabilisce le modalità e i criteri per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, costituito dai servizi di acquedotto, fognature, depurazione acque reflue.
L'articolo 3 individua un unico ambito territoriale ottimale regionale per poter rispondere alle domande delle popolazioni locali in modo più razionale e per attuare gli obiettivi e gli indirizzi fissati nella pianificazione regionale.
L'articolo 4 stabilisce che gli enti locali esercitano in forma associata le funzioni per l'organizzazione del servizio integrato.
Con questa proposta di legge si intende dare una concreta risposta anche agli usi produttivi delle risorse idriche soprattutto per quanto attiene all'uso plurimo delle acque irrigue potabili anche per la produzione di energia elettrica. Il riconoscimento del diritto di uso delle acque utilizzate per il consumo umano e per l'agricoltura è facilitato dalla semplificazione dell'istruttoria delle domande: articolo 16, licenze di attingimento d'acqua; articolo 17, utilizzazioni diverse ed ulteriori; articolo 18, acque sotterranee; articolo 19, provvedimenti di riconoscimento di utilizzo delle acque.
È di grande rilievo l'utilizzazione libera delle acque superficiali e sotterranee sia per il consumo umano sia per la produzione e consumo di energia per abitazioni, agriturismo, rifugi, bivacchi, alpeggi, "mayen" e strutture similari fino ad una potenza nominale di 20 KW (articolo 20, utilizzazione libera). Per questa produzione energetica è prevista l'esenzione della relativa imposta erariale sul consumo (articolo 21, comma 2).
La bozza di legge prevede per l'adempimento da parte della Regione delle proprie competenze la redazione di un piano regionale delle acque (articolo 22), articolato come segue: piano di risanamento delle acque, piano regolatore degli acquedotti, piano di utilizzo delle acque. L'elaborazione del piano è affidata ad un comitato di cui all'articolo 23 che è composto dai dirigenti delle strutture regionali interessate alla gestione delle risorse idriche.
Concludendo, con il provvedimento legislativo la Regione non si limita a dare semplice applicazione alla legge n. 36/94, ma affronta il riconoscimento degli usi pregressi, quindi non viene meno al diritto acquisito e nello stesso tempo riconosce l'utilizzo diverso delle acque irrigue potabili, permette cioè la possibilità di produrre e consumare energia fino a 20 KW, utilizzando una delle nostre risorse.
Questa proposta di legge, il disegno di legge n. 287, la delibera per l'approvazione del piano energetico regionale in applicazione dell'articolo 5 della legge n. 10/91 sono tutte indirizzate al ripristino della totalità delle competenze statutarie venute meno a seguito della nazionalizzazione del settore elettrico.
Signor Presidente, Signor Assessore, credo però che sia indispensabile, a seguito di queste iniziative, predisporre un progetto che preveda la nascita di una struttura unica competente ed efficace in grado di avviare quest'importante settore che riguarda le nostre acque e il loro migliore utilizzo per le esigenze della nostra Regione e della nostra gente. Quest'ultima raccomandazione l'avete già sentita diverse volte.
Président La parole au rapporteur, Conseiller Piccolo.
Piccolo (FA) Solo per invitare la Presidenza a consegnare la relazione che avevo predisposto e darla per letta.
Président La discussion générale est ouverte. La parole au Conseiller Tibaldi.
Tibaldi (Ind) Questo disegno di legge si inserisce, come è stato detto dal relatore Borre, nel quadro della cosiddetta legge Galli del ?94 che introduce il principio della pubblicità delle acque e soprattutto dell'utilizzazione secondo quei criteri di solidarietà, risparmio e riutilizzo e della priorità dell'acqua al consumo umano, da una parte, e dall'altra parte di applicazione di norme statutarie che riconoscono determinati diritti della Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di utilizzo e gestione delle acque.
Al di là di quest'applicazione di un principio statutario da una parte e di una legge quadro nazionale dall'altra, questo disegno di legge mi sembra però che vada prevalentemente nella direzione di creare un'ulteriore mole burocratica peraltro abbastanza confusa sul modello di altre leggi che già abbiamo visto stendere ed approvare nel corso di questa legislatura. Soprattutto elenca una serie di principi che peraltro sono mere affermazioni che così come concepite e disegnate in questa legge rischiano di rimanere tali solo sulla carta e nulla più. Mi spiego.
Il presupposto essenziale per l'entrata in funzione di questa legge è quel piano regionale delle acque di cui si fa riferimento all'articolo 22; piano regionale delle acque che dovrebbe essere approvato dal Consiglio regionale ed articolato in piano regionale di risanamento e in piano regolatore generale, piano che comunque dovrebbe essere antecedente all'approvazione di questa legge. Fra l'altro non si fa riferimento nella legge a termini per l'estensione e l'approvazione di questo piano, quindi l'articolo 22 rimane una mera affermazione di principio.
Sempre nell'articolo 22 al comma 3 si fa riferimento all'adozione di misure di salvaguardia in attesa dell'approvazione del piano, ma cosa vuol dire questo? Salvaguardia e tutela di che cosa? Quali misure si possono adottare a salvaguardia di un piano che non c'è? Secondo me questi sono punti interrogativi ai quali questa legge o il relatore o l'Assessore competente avrebbero dovuto dare delle risposte più chiare, se vogliamo creare una normativa in una materia così delicata ed importante come quella della tutela e, soprattutto in questo caso, la gestione delle acque.
Sempre in questa legge si fa riferimento agli enti territoriali, anche qui in maniera abbastanza confusa. All'articolo 4 si parla di comuni nel primo comma e si parla di enti territoriali in maniera generica nel comma successivo. Quali sono questi enti territoriali? Sono i comuni, anche le comunità montane, i consorzi di comuni, rientra anche la Regione in quanto ente territoriale?
Nell'articolo 5 si parla di gestione di servizio idrico integrato e si fa riferimento ad una pluralità di soggetti; anche qui, come abbiamo già visto in altre leggi, in particolare nella legge n. 12 sui lavori pubblici, c'è una proliferazione di soggetti che hanno competenze e funzioni diverse, che devono interagire per cercare di ottimizzare il discorso di gestione in questo caso della risorsa acqua. Ma anche nell'articolo 5 mi sembra che ci sia una sovrapposizione fra quelli che vengono chiamati pluralità di soggetti esperti in materia e di forme nell'ambito di quelle previste dalla normativa vigente in materia, cioè questi soggetti esperti chi sono? Non sono i gestori di cui all'articolo 4 precedente, sono altri soggetti. Come interagiscono i gestori e gli esperti in materia di tutela e gestione dell'acqua? E poi c'è l'introduzione di un soggetto competente per il coordinamento, quindi si capisce solo dall'istituzione di questa molteplicità di figure come si complica e come rischia di vanificarsi un'efficace gestione e salvaguardia della risorsa acqua.
Nell'articolo 9 si fa riferimento alle concessioni e subconcessioni, però genericamente definite. Volevo sapere se nelle priorità che qui sono stabilite, sulle quali poi mi soffermo un attimo, concessioni e subconcessioni sono intese solo quelle a fine idrico o anche quelle ad uso idroelettrico. Si dice in particolare che nelle concessioni e subconcessioni, valutate adeguatamente l'affidabilità economica del soggetto richiedente e le possibili ricadute di rilevanza economica sulla collettività locale, fra più concorrenti è preferita la domanda del comune, della comunità montana o del consorzio di comuni interessati...
(interruzione di un Consigliere, fuori microfono)
... è stato superato? Va bene, purtroppo non possiedo quest'emendamento...
Vedo dall'emendamento che è stata fatta una modificazione che stabilisce delle priorità. Nella formulazione originaria si prevedeva solo la preferenza per domande di enti locali tipo comune, comunità montana, consorzio di comuni interessati, invece nella nuova formulazione si introducono in coda a quest'elenco anche enti di natura non pubblica, quindi enti privati. In particolare si parla di cooperative di utilizzatori, consorzi e società a partecipazione pubblica, consorzi di privati utilizzatori, privati o altri privati.
Benché la legge Galli preveda questo regime di pubblicità delle acque, non significa che la gestione debba essere per forza pubblica. Secondo me in una disciplina di questo tipo non si può privilegiare sempre e comunque solo il sistema pubblico o l'ente pubblico come soggetto gestore; bisognerebbe cercare, a parità di efficienza di un servizio collettivo, di mettere a confronto e l'offerta pubblica e l'offerta privata. Mi pare tuttavia che anche nell'articolo 9, così come è formulato, questa possibilità di concorrenza fra l'offerta di un ente pubblico e l'offerta di un ente privato non sia assolutamente stata presa in considerazione, ma viene riprodotta una scala di priorità che non si discosta assolutamente da quella che era l'originaria formulazione dell'articolo 9.
Sempre in quel monumento burocratico che dicevo è previsto da questa legge, c'è da notare anche la figura della struttura competente in materia di servizio idrico e in particolare del suo dirigente che diventa l'uomo chiave di tutta la procedura. Al funzionario vengono assegnate competenze non indifferenti in quanto regola lo svolgimento di tutta la procedura del rilascio di concessione o subconcessione e soprattutto di verifica e di controllo, una volta rilasciata la concessione, del modo in cui viene utilizzata e gestita questa concessione. Compete al dirigente di decidere con proprio provvedimento per l'accoglimento o per la reiezione delle domande e poi competono al dirigente tutta una serie di funzioni di notevole importanza. C'è da sottolineare quest'accentramento di funzioni e di potere nella figura del funzionario che diventa l'uomo chiave, il soggetto principe della gestione del rilascio e della verifica e del controllo delle concessioni in materia idrica.
In particolare, questo potere del funzionario si evidenzia in maniera spropositata nell'articolo 13, dove si parla di modificazione, revoca e decadenza delle concessioni e subconcessioni. La struttura regionale competente, di conseguenza il dirigente che presiede questa struttura, ha facoltà - così recita l'articolo - di modificare, successivamente al rilascio della concessione e senza obbligo di indennizzo, il disciplinare o il provvedimento di concessione o subconcessione. Questo significa che uno realizza una struttura di prelievo e di distribuzione dell'acqua, dopo un certo numero di anni la struttura competente, quindi il dirigente modifica la sostanza di questa concessione; per esempio, può ridurre sensibilmente il prelievo d'acqua, creando non pochi danni e non poche difficoltà a quelli che vengono definiti in questa legge i soggetti gestori.
Ritengo che questo sia un potere non indifferente e che non sia pertanto sufficientemente tutelata l'attività di gestione che viene svolta da un soggetto che può subire dall'oggi al domani l'attività di una struttura regionale che ha un notevolissimo potere in questa materia. Tant'è che al comma 2 dell'articolo 13 si dice che è sempre ammessa la revoca per ragioni di pubblico interesse, salvo adeguato indennizzo. Anche qui: quale adeguato indennizzo? È il testo della Commissione, a parte l'emendamento n. 9, mi pare che l'articolo 23 non sia stato modificato.
Sull'articolo 24, "Finanziamento regionale di infrastrutture idriche", vorrei sapere dall'Assessore come interagisce la politica tariffaria di cui si parla negli articoli precedenti di questa legge con quelle che sono le modalità di finanziamento concesse da questa legge a favore degli enti locali per la realizzazione delle infrastrutture idriche che sono previste nella medesima legge. Sappiamo che le tariffe possono essere modificate a seconda di quelli che sono i costi di economicità della gestione dell'acqua, d'altro canto la Regione concede delle forme di finanziamento per la realizzazione di queste infrastrutture idriche. Come interagisce questa politica tariffaria, di cui agli articoli 9 e 10, con quest'articolo 24 che prevede queste linee di finanziamento a favore dei soggetti gestori?
Président La parole au Conseiller Viérin Marco.
Viérin M. (Aut) Per aggiungere qualcosa a quanto già richiesto dal collega Tibaldi, precisamente in merito agli articoli 4 e 5 si vorrebbe capire a viva voce da parte dell'Assessore, quando si parla del servizio idrico integrato e si parla poi dell'ambito territoriale ottimale, come viene poi definito quest'ambito territoriale ottimale perché ci possono essere delle ottimizzazioni per uso potabile che possono essere valide per un ente locale e non per un altro. Vorremmo sapere chi definisce questo.
Altra cosa che chiederei all'Assessore, non riferita espressamente agli articoli, è come si intende procedere per quelle domande che proprio l'Assessorato ha richiesto a molti cittadini valdostani in riferimento e in applicazione alla legge Galli. Vorrei sapere se l'Assessore intende farle rifare in base all'articolo 19 che rimanda il tutto all'articolo 11 o se invece ritiene che le domande che proprio l'Assessorato aveva richiesto di formulare in base alla legge Galli, siano idonee.
Invece in senso generale vorremmo chiedere perché proprio l'articolo 22 fa riferimento ad un piano regionale delle acque, ma poi il tutto non è collegato anche al futuro piano energetico che dovrebbe arrivare in quest'aula anche se lo stesso non ha audito in Commissione le categorie interessate, quindi non riesco a capire come questo disegno di legge possa essere poi ben collegato al piano energetico regionale. Mi sembra che qui proprio per la fretta si sia fatto poco o pochissimo in cinque anni e adesso per la fretta facciamo tutta una serie di scatole cinesi con la differenza che le scatole cinesi possono essere inserite una nell'altra, mentre queste non potranno essere compatibili fra loro.
Chiedo un'altra spiegazione, all'articolo 23 si demanda il tutto di nuovo alla burocrazia, il collega Tibaldi ha usato il termine "mole burocratica", concordo in pieno perché l'articolo 23 al di là delle modifiche demanda il tutto ad un comitato di dirigenti, quindi all'apparato, intendendo con il tutto il processo dalla formazione della domanda all'autorizzazione. Non parlo di controllo perché questo mi sembra più che corretto.
Vorrei chiedere, in sintesi, il discorso dell'articolo 23 in merito a quello che ho detto poc'anzi, l'articolo 22, inerente al collegamento fra piano energetico regionale e il piano delle acque che qui si decanta, ma che ancora non si è fatto e il collegamento in merito alle domande fatte da molti privati valdostani, su richiesta dall'Assessore, per dichiarare le loro utilizzazioni di acque pubbliche o già private.
Président La parole au Conseiller Chiarello.
Chiarello (RC) Dalla discussione di questo disegno di legge, su cui sono abbastanza d'accordo anche dopo lunghe discussioni in Commissione, sono anche d'accordo con l'emendamento presentato, emerge che si sta lavorando come i gamberi. Avevamo approvato un piano di criteri provvisori per le concessioni, prima ancora nel 1989 era stato scritto dalla Giunta che non potevano più venir date concessioni in mancanza di un piano energetico regionale. Allora non abbiamo fatto il piano energetico regionale ma, iniziando per così dire dalla coda, abbiamo stabilito i criteri provvisori per le subconcessioni. Adesso non c'è ancora il piano regionale e non c'è neppure il piano delle acque perché anche questa legge sarebbe fatta più a ragion veduta se ci fosse un piano regionale delle acque. Questa legge oltretutto dovrebbe venire, in cascata, dopo il piano energetico regionale perché, in base a quello che questa Regione prevede che sia lo sviluppo energetico negli anni a seguire, si può parlare anche di utilizzazione delle acque pubbliche e sempre in funzione di un piano regionale delle acque. Qui, in assenza del piano regionale delle acque, si fa questa legge; è in arrivo il piano energetico che si richiama ad un piano regionale delle acque che non ha ancora visto la luce quindi, in tutti questi provvedimenti c'è scritto che si deve fare il piano regionale delle acque e, secondo me, la prima cosa da fare sarà quella che si farà per ultima.
Stesso discorso per quanto riguarda il piano energetico. Ho letto delle critiche sul piano energetico perché parla di acque, di utilizzazione di acque senza avere un piano delle acque nel quale si individuino quelle che sono le acque utilizzabili.
Di per sé la legge è importante per la nostra Regione però, doveva arrivare a seguito del piano regionale delle acque e del piano energetico.
Président La parole au Conseiller Dujany.
Dujany (Aut) Molto brevemente, per porre una domanda all'Assessore. È già stato ricordato che questo provvedimento avrebbe dovuto far seguito all'approvazione del piano energetico che doveva contenere i bisogni della nostra popolazione per renderci autonomi in questo settore dell'energia. Siamo in assenza di questo piano energetico, siamo in assenza di un piano regionale delle acque però, nel contempo con questa legge andiamo ad abrogare i criteri provvisori di valutazione dell'esame delle domande di concessione e subconcessione di derivazione d'acqua. Allora cosa succede in questo periodo di passaggio fra l'approvazione di questa legge, che abolisce i criteri seppur provvisori che valevano fino ad oggi, e il momento in cui dovesse sopravvenire lo strumento del piano energetico? Mi sembra davvero inopportuno far luogo ad un'abrogazione di criteri provvisori fintanto che non si arrivi a determinare i criteri definitivi contenuti nel piano energetico perché questa norma rischierebbe di creare, nella transitorietà ed in assenza di criteri, un proliferare di domande che dovranno necessariamente trovare accoglimento da parte dell'Amministrazione in assenza di criteri che nell'interesse generale possano assolvere all'interesse della Pubblica Amministrazione.
Quindi chiederei perlomeno all'Assessore che la normativa transitoria venga totalmente rivista e che perlomeno l'abrogazione dei criteri provvisori debba valere solo nel momento in cui si abbia un piano energetico approvato.
Président On demande de suspendre la séance pour voir le pourquoi la IIIème Commission n'a pas accepté des propositions qui avaient été acceptées en IIème Commission.
Si dà atto che il Consigliere Lanièce, alle ore 12.18, lascia l'aula consiliare.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 12.18 alle ore 12.26.
Président On reprend les travaux du Conseil. L'Assesseur Lavoyer avait annoncé des amendements. La parole à l'Assesseur aux travaux publics, aux infrastructures et à l'aménagement du territoire, Lavoyer.
Lavoyer (FA) Nella sospensione si sono chiariti gli equivoci nella differenziazione dei vari testi delle Commissioni.
Il testo in esame è quello della III Commissione. L'emendamento che presento come Giunta è un emendamento più di carattere formale che sostanziale, nel senso che la legge nell'articolo 4 faceva riferimento nella fase transitoria alla gestione dell'organizzazione da parte del BIM; visto che è iscritta in questo Consiglio anche la legge della riforma degli enti locali che rivede le competenze del BIM stesso, con quest'emendamento togliamo via solo le due parti in corsivo che tolgono il riferimento "... nelle forme e nei modi indicati dalla normativa regionale in materia di organizzazione degli enti locali,..." e diamo per acquisito che la gestione, proprio per non creare altri carrozzoni, venga fatta dal BIM. Non c'è più l'esigenza di creare questa fase transitoria perché andiamo ad approvare la legge sugli enti locali.
Président La parole à l'Assesseur à l'industrie, à l'artisanat et à l'énergie, Mafrica.
Mafrica (GV-DS-PSE) Ad integrazione di quanto già detto dall'Assessore Lavoyer, le Commissioni svolgono il loro lavoro perché apportano modifiche ai testi presentati dalla Giunta, quindi c'è da dire che il lavoro delle Commissioni è stato effettivo.
In una certa fase dei lavori, quando si è riunita la IV Commissione, ed eravamo ancora al 20 marzo, erano stati presentati degli emendamenti per ripristinare l'ordine che era quello già previsto nell'allegato B della delibera regionale che stabiliva i criteri per le subconcessioni. Successivamente la III Commissione, per tener conto di quanto questo Consiglio aveva già approvato con la legge con cui la Regione chiede di tornare nella competenza propria in materia di subconcessioni, ha formulato un testo coerente e compatibile con il testo precedentemente approvato. Quindi l'ordine di priorità è quello dell'articolo 9: "Nelle concessioni e subconcessioni, valutate adeguatamente l'affidabilità economica del soggetto richiedente e le possibili ricadute di rilevanza economica sulla collettività locale, fra più concorrenti è preferita la domanda del Comune, della Comunità montana o del consorzio di comuni interessati". Quindi non c'è più l'ordine che era stato portato nella III Commissione.
Si dice successivamente: "Per le derivazioni ad uso idroelettrico con potenze nominali medie superiori a 2000 KW, fra più concorrenti è preferita la domanda che prevede l'utilizzo nel territorio regionale del settanta per cento almeno dell'energia prodotta, al fine di incrementare lo sviluppo di attività produttive, per impieghi di pubblica utilità o di rilevante interesse sociale".
Quindi il testo su cui si discute è il seguente e permane tutto l'allegato A della delibera delle subconcessioni, la graduatoria invece che era stata stabilita e che era stata presentata in IV Commissione è sostituita da quest'ordine che privilegia in modo particolare gli enti come comuni, comunità montane e consorzi di comuni.
La logica del lavoro delle Commissioni ha portato ad uniformare questo testo con quello che il Consiglio ha approvato nell'ultima seduta.
Président La parole au Conseiller Viérin Marco.
Viérin M. (Aut) Alcune perplessità di metodo e di contenuto che avevamo sollevato il sottoscritto e altri colleghi stanno venendo a galla perché è vero quanto diceva l'Assessore in merito alle Commissioni, l'allegato A e via dicendo, ma abbiamo visto che anche nell'ambito della maggioranza queste cose non erano ben chiare come non sono chiare a noi perché anche adesso all'ultimo minuto si fa riferimento a degli allegati, al testo in cui mancava un pezzo eccetera. Quindi chiediamo una sospensione per permettere alla minoranza di ragionare sulle cose appena dette dall'Assessore.
Président On suspend la séance.
Si dà atto che la seduta è nuovamente sospesa dalle ore 12.32 alle ore 12.45.
Président On reprend les travaux du Conseil. La parole au Conseiller Dujany qui présente des amendements.
Dujany (Aut) Dopo l'intervento dell'Assessore sono aumentate le nostre preoccupazioni poiché, proprio con riferimento al contenuto dell'articolo 9, mi pare che l'articolo 9, così com'è previsto in assenza di piano energetico ed in assenza di piano regionale di sfruttamento delle acque, fa sì che qualunque privato, che presenti un'istanza non contestualmente a quella di una pubblica amministrazione, dovrà veder riconosciuto il diritto alla subconcessione.
Così com'è, la norma prevede che solo nell'ipotesi in cui contestualmente sussistano, relativamente allo sfruttamento di acque, due domande concorrenti, solo in quel caso si faccia luogo alla preferenza della domanda del comune.
Mi pare che veramente questo sia un regalo assurdo tanto più grave che a monte manca un'individuazione di un piano delle acque. Se sapessimo quali sono le acque indispensabili per dare autonomia al fabbisogno della nostra Valle, questa norma potrebbe anche essere accettata, ma così com'è è di una pericolosità estrema.
Quindi l'emendamento va perlomeno nella direzione, per quel che riguarda l'articolo 9 di prevedere un diritto di prelazione delle pubbliche amministrazioni e non la semplice preferenza perché questa, ripeto, richiede necessariamente due domande che provengano rispettivamente dal privato e da una di queste pubbliche amministrazioni. Il diritto di prelazione permette invece alle pubbliche amministrazioni di essere preferite nella realtà al privato tramite il meccanismo della notifica di questo diritto di prelazione, della decorrenza di un certo termine e del mancato sfruttamento da parte delle pubbliche amministrazioni di questo diritto. Questo è il primo aspetto.
Per quel che riguarda invece il diritto transitorio, cioè l'articolo 25, l'emendamento proposto va nella direzione di lasciare in piedi quei criteri provvisori di valutazione per l'esame di concessione e di subconcessione fintanto che non sarà approvato il piano energetico. Altrimenti con quali criteri si va a valutare queste domande in assenza di uno strumento generale?
Purtroppo ha ragione il Consigliere Chiarello, l'Assessore qui ha ribaltato la proposta di questa legge che doveva essere successiva rispetto ai temi fondamentali del piano energetico e del piano di sfruttamento delle acque. Quindi così com'è questo testo che, se successivo poteva avere una logica, presentato oggi appare uno strumento estremamente pericoloso nell'interesse generale.
Président S'il n'y a pas d'autres conseillers qui demandent la parole, je déclare close la discussion générale. La parole à l'Assesseur à l'industrie, à l'artisanat et à l'énergie, Mafrica.
Mafrica (GV-DS-PSE) Quanto all'approvazione del piano energetico, il fatto che la sua approvazione sia successiva è solo una questione di due giorni perché dipende dall'ordine con cui le Commissioni hanno dato il via libera ai testi presentati. È stato nella giornata di ieri da parte della Commissione competente...
Dujany (fuori microfono) ... che garanzia abbiamo che questo venga approvato...
Mafrica (GV-DS-PSE) ... presentato dalla Commissione il piano energetico. Rispetto alle preoccupazioni sollevate da Dujany, non è vero che il privato può fare qualunque cosa perché le norme esistenti prevedono già delle procedure molto rigide di valutazione delle domande.
Comunque, i privati possono fare domanda solo fino a 3000 KW, da 3000 a 30000 KW di potenza sono solo gli enti locali o l'ENEL con la normativa esistente, sopra ai 30000 solo l'ENEL. Per i privati al 2° comma dell'articolo 9 si precisa con una soglia a 2000 KW che l'utilizzo deve avvenire preferibilmente in Valle d'Aosta. Quindi in sostanza il margine di operatività dei privati è ridotto a quanto finora previsto dalle leggi n. 9 e n. 10 del ?91, quindi ad un massimo di 3000 e per la Valle d'Aosta 2000 perché sopra i 2000 mettiamo già delle condizioni. I comuni hanno la preferenza però, leggendo attentamente l'articolo 9, si vede che prima si valuta oltre l'affidabilità del soggetto anche la ricaduta sulla collettività locale.
Quindi credo che le preoccupazioni non abbiano il rilievo sottolineato tant'è vero che dal ?95 ad oggi sono stati concessi meno di 3000 KW in una trentina di subconcessioni, cioè il totale di tutte le subconcessioni autorizzate da questo Consiglio regionale da quando esiste la deliberazione per i criteri non raggiunge i 3000 KW di potenza, il che può significare - per dare un ordine di grandezza - 15 milioni di KW rispetto all'oltre 1 miliardo che è la potenzialità residua ancora disponibile nella nostra Regione. Questo per dire che le ragioni che hanno portato alla stesura proposta dalla III Commissione sono quelle di una coerenza nel disegno complessivo che la Regione porta avanti e per questo motivo gli emendamenti non possono essere accolti.
Président La parole à l'Assesseur aux travaux publics, aux infrastructures et à l'aménagement du territoire, Lavoyer.
Lavoyer (FA) Sulle osservazioni di carattere generale fatte dai Consiglieri Viérin Marco, Tibaldi e Dujany, in merito alla burocratizzazione della legge ed alla complicazione delle norme, mi pare che sia abbastanza contraddittoria la posizione tenuta da coloro che sono intervenuti perché da una parte ci si accusa di burocratizzare e dall'altra ci si accusa addirittura da parte del Consigliere Dujany di abrogare dei criteri. Non mi risulta che la legge abroghi i criteri, la legge semplifica: la seconda parte della legge si prefigge l'obiettivo di semplificare tutte le procedure amministrative per il rilascio della concessione e delle subconcessioni.
Sugli altri aspetti la scelta di individuare un unico ambito ottimale a livello regionale mi sembra che vada proprio nella direzione di fare una scelta ottimale dal punto di vista dell'individuazione proprio perché la Valle deve avere come patrimonio idrico un'impostazione dell'esame di una problematica complessiva.
Il fatto poi di individuare nel BIM l'ente che dovrebbe gestire l'ambito ottimale, questo va proprio nella direzione di non creare ulteriori carrozzoni, ma di utilizzare una struttura che già esiste, in piena sintonia con le esigenze espresse dagli enti locali e dai comuni in questo caso.
Quindi mi pare che questo provvedimento, oltre a dare attuazione a quello che prevede la legge n. 36, vada nella direzione non di burocratizzare, ma di semplificare le procedure burocratiche.
Président On passe à l'examen de la loi. Article 1er, la parole au Conseiller Tibaldi.
Tibaldi (Ind) Prima un'osservazione di forma, di metodo, nel senso che, sulla base degli interventi che sono stati fatti, mi pare di capire che gli equivoci non sono addebitabili all'opposizione, ma proprio a quell'iter amministrativo che si è creato fra gli assessorati e le commissioni per la fretta di venire in aula e proporre un provvedimento di questa portata con pochissimo tempo a disposizione e con le idee confuse da parte dello stesso Assessore che mi pare, in sede di replica alle osservazioni che sono state fatte in questa sede sia dal sottoscritto che da altri colleghi, non abbia dato nessuna risposta esauriente almeno per quanto mi concerne. Mi sembra che tutta una serie di considerazioni, puntualizzazioni, domande, quesiti che sono stati posti all'Assessore non abbiano ricevuto risposta alcuna se non una sommaria presentazione di un emendamento che ci è stato consegnato questa mattina in seguito ad una sospensione richiesta dalla Giunta e di un emendamento che è stato spiegato alla rinfusa e che, secondo l'Assessore, conterrebbe quella modificazione sostanziale e quell'armonia fra gli equivoci che si sono creati nella precedente discussione.
Non ho avuto alcuna risposta in merito alle cose che avevo chiesto. In parte erano equivocate dal fatto che non abbiamo nemmeno avuto la disponibilità degli atti per poterli esaminare in maniera concreta, d'altro canto lo stesso Assessore non ha dato motivazioni sostanziali o convincenti che stanno alla base di questo provvedimento. Il piano idrico di cui all'articolo 22 è solamente citato come affermazione di principio, non se ne parla in maniera più dettagliata, soprattutto non se ne fissa una tempistica per la realizzazione, per la discussione e l'approvazione in sede di Consiglio visto che la competenza viene riconosciuta a quest'Assemblea.
Parimenti, anche per quanto riguarda l'articolo 9, non ritengo assolutamente che quella formulazione che è stata proposta dalla III Commissione sia così diversa da quanto era previsto nella formulazione originaria. Dissento totalmente da quanto è stato detto dal Consigliere Dujany, quella priorità e quella preferenza nei confronti della gestione degli enti pubblici viene comunque mantenuta, è la stessa priorità e preferenza che venne già sancita dal Consiglio regionale nella seduta del 22 febbraio 1995 quando vennero stabiliti quei criteri per il rilascio delle subconcessioni a fronte dei quali feci una considerazione completamente diversa, ritenendo piuttosto valida ed efficace anche per la Valle d'Aosta la normativa piuttosto contenuta nel T.U. sulle acque.
Mi pare fra l'altro che una recente sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche abbia vanificato anche l'efficacia di quei criteri che oggi vengono ripresi dall'allegato B e vengono trasferiti all'articolo 9 perché questa sentenza del dicembre dello scorso anno riconosce la validità dei criteri del T.U. piuttosto che la validità dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale.
La sostanza è che si vuole ripercorrere quella via fortemente burocratica, burocratizzante di quelle che sono le procedure, con una concentrazione di funzioni, di competenze e di responsabilità, che possono modificare dall'oggi al domani, come abbiamo visto nell'articolato, situazioni esistenti, in capo ad un soggetto che è il responsabile di una struttura che diventa l'uomo chiave di una situazione, di una gestione di un sistema idrico integrato che avrebbe dovuto essere sviluppato sulla base di un piano che è un presupposto essenziale per questa legge, ma un piano che non esiste, è solo citato all'articolo 22 e sulla base di un equilibrio di poteri che dovrebbero essere più contemperati fra le parti e non demandati in maniera assoluta ed aprioristica ad un solo soggetto.
Vi è poi un'altra serie di risposte che non sono assolutamente pervenute che riguardano ad esempio il rapporto fra politica tariffaria che deve essere applicata nei confronti dell'utenza e finanziamenti che sono erogati dall'Ente regionale a favore di coloro che realizzano le infrastrutture idriche; anche qui una clamorosa assenza di risposta.
Mi pare quindi che oggi il Consiglio sia chiamato a valutare un provvedimento che dovrebbe essere anzitutto consequenziale a quel presupposto di piano che manca e che è di un'importanza tale, ma a fronte del quale l'Assessore ci lascia senza risposte e senza nemmeno motivazioni valide che possano suffragare la forza di quest'atto che ci viene proposto in chiusura di legislatura.
Presidente Si vota l'articolo 1:
Presenti e votanti: 26
Favorevoli: 20
Contrari: 6
Presidente Si vota l'articolo 2:
Presenti e votanti: 26
Favorevoli: 20
Contrari: 6
Presidente Si vota l'articolo 3:
Presenti e votanti: 26
Favorevoli: 20
Contrari: 6
Presidente All'articolo 4 ci sono gli emendamenti proposti dall'Assessore di cui do lettura:
Emendamenti Vengono cancellate le parti di frase dell'articolo 4 che rinviano alla normativa in materia di enti locali nei commi 1 e 3.
Articolo 4
Il comma 1 è così sostituito:
"1. I Comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale esercitano in forma congiunta le funzioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità."
Il comma 3 è così sostituito:
"3. I Comuni definiscono nell'ambito del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) gli indirizzi, le modalità e i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Regione."
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Viérin Marco.
Viérin M. (Aut) Per rilevare come ci sia confusione anche in questi ultimi emendamenti. L'emendamento al comma 1 dell'articolo 4 dice che i comuni ricadenti nell'ambito ottimale esercitano in forma congiunta le funzioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. L'Assessore mi dice che l'ambito territoriale ottimale è la Valle d'Aosta, a questo punto quando in una comunità montana, in una vallata abbiamo un comune che non è interessato e dice di no, vorrei sapere come si dirime la questione. Qui continuiamo a dire delle cose che poi creano confusione perché l'ambito ottimale è un unico ambito e poi si dice che i comuni in accordo eccetera; sappiamo bene che avremo delle situazioni sulle quali non si potrà procedere perché ci saranno comuni che hanno appena finito di fare l'acquedotto o altre cose, ed è chiaro che qui sorge conflittualità di interessi che non vanno sicuramente verso un discorso generale di un eventuale piano regionale energetico.
L'Assessore mi parla del BIM e poi aggiunge che verrà approvata la nuova legge sull'ordinamento degli enti locali che è iscritta all'ordine del giorno di questo Consiglio; questo non mi pare, non ho visto niente di questo genere.
Quindi se l'Assessore mi vuole fare la battuta che ha detto poc'anzi l'Assessore Mafrica sul piano energetico che arriverà al prossimo Consiglio dopo essere stato approvato in Commissione, chiaramente il Consiglio non conta niente perché si sa già che lo approverà, la Commissione di coordinamento non conta niente perché si sa già che lo approverà, non ci resta che prendere atto che questo Consiglio non serve più a niente, andiamo a casa, facciamo risparmiare dei soldi alla collettività ed aspettiamo che quattro o sei persone della Giunta decidano cosa fare della Valle d'Aosta.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo così emendato:
Articolo 4 (Esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato)
1. I Comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale esercitano in forma congiunta le funzioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
2. Agli enti territoriali competono:
a) l'individuazione della domanda di servizi, cioè della qualità e della quantità che devono essere garantite dai soggetti gestori a garanzia delle esigenze locali e a salvaguardia degli interessi degli utenti;
b) la predisposizione, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalla Regione, del programma di attuazione riguardante le infrastrutture e le altre opere necessarie per l'erogazione dei servizi e del relativo piano finanziario;
c) la determinazione della tariffa e della destinazione dei proventi tariffari, secondo i criteri indicati all'articolo 6;
d) la scelta delle modalità di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito delle forme previste dalla normativa in materia di autonomia locale;
e) l'approvazione della convenzione con i soggetti gestori;
f) l'affidamento dei servizi ai soggetti gestori e l'instaurazione dei rapporti relativi;
g) la salvaguardia delle gestioni esistenti secondo le modalità di cui all'articolo 5;
h) il controllo tecnico-economico e gestionale sull'attività dei gestori del servizio idrico integrato;
i) l'attuazione, nell'ambito delle direttive, degli indirizzi e degli interventi previsti nella pianificazione regionale in materia di usi delle risorse idriche, di tutela e di salvaguardia della qualità, di risparmio, di rinnovo, di riutilizzo idrico e di uso plurimo delle acque con conseguente recupero energetico;
l) la previsione dell'impiego di tecnologie che accrescano l'efficienza e l'efficacia garantendo le qualità e le quantità dell'acqua e che sviluppino l'utilizzazione delle energie rinnovabili.
3. I Comuni definiscono nell'ambito del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) gli indirizzi, le modalità e i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Regione.
4. Le riunioni del BIM per l'applicazione di quanto previsto dalla presente normativa sono promosse dall'assessore regionale competente in materia di risorse idriche.
5. Le funzioni di segreteria tecnica per gli aspetti disciplinati dalla presente normativa sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di risorse idriche.
6. Le decisioni sono assunte con una maggioranza dei due terzi dei partecipanti e, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei partecipanti.
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 19
Contrari: 6
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente Si vota l'articolo 5:
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 19
Contrari: 6
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente Si vota l'articolo 6:
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 19
Contrari: 6
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente Si vota l'articolo 7:
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 19
Contrari: 6
Astenuti: 1 (Chiarello)
Presidente Si vota l'articolo 8:
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 19
Contrari: 6
Astenuti: 1 (Chiarello)
Président A l'article 9 il y a l'amendement présenté par le Conseiller Dujany dont je donne la lecture:
Emendamento Articolo 9, punto 1 modifica
"è previsto il diritto di prelazione del Comune, della Comunità Montana o del Consorzio di Comuni interessati da esercitarsi entro 90 giorni dalla notifica dell'atto".
Punto 2 abrogato.
Président Je dois demander au Conseiller Dujany de préciser son amendement; si j'ai bien compris les mots "è previsto il diritto di prelazione" iraient remplacer "è preferita la domanda del Comune".
Dujany (Aut) Sì, sostituisce quella parte. Volevo intervenire per rispondere all'Assessore perché le parole dell'Assessore mi lasciano esterrefatto perché o non ha in mente i minimi principi di diritto amministrativo che vertono in materia oppure ci vuole prendere un po' in giro perché dice che l'articolo 9, così come è proposto nel testo, tutela già ampiamente la posizione della Pubblica Amministrazione, per l'Assessore Mafrica...
(ilarità dell'Assemblea)
... per i criteri che indica. Ora l'Assessore ci dice che è già prevista a monte una valutazione intorno all'affidabilità economica del soggetto richiedente e del criterio delle possibili ricadute di rilevanza economica sulla collettività locale per cui questi presupposti sono di per sé già strumento di tutela per la Pubblica Amministrazione.
Questa è una grande presa in giro. Intorno all'affidabilità economica del soggetto significa unicamente valutazione della capacità di reddito, punto e basta, nessun altro tipo di valutazione è possibile fare.
Per quel che riguarda le possibili ricadute di rilevanza economica della collettività, è noto che nel diritto amministrativo occorre avere a monte dei criteri che predeterminano esattamente le ricadute di rilevanza economica sulla collettività. In assenza di questi criteri, evidentemente aboliti in base proprio all'articolo 25 che l'Assessore con tanta pervicacia vuole abolire, il cittadino non sarebbe messo in condizioni preliminarmente alla domanda di conoscere questi criteri che l'Assessore ha in testa. Per questa semplice ragione, qualunque richiesta del privato dovrebbe essere soddisfatta.
Quindi la risposta dell'Assessore è totalmente non rispondente ai principi generali del diritto amministrativo e, siccome sono perfettamente cosciente che questi minimi presupposti li conosca perfettamente, mi sento un po' preso in giro e sono costretto a riproporre gli emendamenti.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Chiarello.
Chiarello (RC) Probabilmente mi è sfuggito in Commissione questo cambiamento che c'è stato fra testo della II Commissione e il testo della III Commissione. Al paragrafo 2 è scritto: "Per le derivazioni ad uso idroelettrico con potenze nominali medie superiori a 2000 KW, le concessioni e le subconcessioni sono rilasciate ad enti pubblici valdostani, consorzi e società a maggioranza di capitale pubblico, con sede legale operativa nella regione. Le domande presentate da altri soggetti sono assentite..." - era scritto - "... con vincolo di utilizzo nel territorio regionale del 70 percento almeno dell'energia prodotta,..."; poi nel testo della III Commissione non è più presente quel vincolo del 70 percento. Sono contro questa modifica.
Président On vote l'amendement proposé par Monsieur Dujany à l'article 9:
Présents: 28
Votants: 7
Favorables: 6
Contraires: 1
Abstenus: 21 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Borre, Florio, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas.
Président On vote l'article 9 tel qu'il a été proposé par le nouveau texte de la IIIème Commission:
Présents: 28
Votants et favorables: 21
Contraires: 7
Président On vote l'article 10:
Présents: 28
Votants et favorables: 21
Contraires: 7
Président On vote l'article 11:
Présents: 28
Votants et favorables: 21
Contraires: 7
Président On vote l'article 12:
Présents: 28
Votants et favorables: 21
Contraires: 7
Président On vote l'article 13:
Présents: 28
Votants et favorables: 21
Contraires: 7
Président On vote l'article 14:
Présents: 28
Votants et favorables: 21
Contraires: 7
Président On vote l'article 15:
Présents: 28
Votants et favorables: 21
Contraires: 7
Président On vote l'article 16:
Présents: 28
Votants et favorables: 21
Contraires: 7
Président On vote l'article 17:
Présents: 28
Votants et favorables: 21
Contraires: 7
Président On vote l'article 18:
Présents: 28
Votants et favorables: 21
Contraires: 7
Président On vote l'article 19:
Présents: 28
Votants et favorables: 21
Contraires: 7
Président On vote l'article 20:
Présents: 28
Votants et favorables: 21
Contraires: 7
Président On vote l'article 21:
Présents: 28
Votants et favorables: 21
Contraires: 7
Président On vote l'article 22:
Présents: 28
Votants et favorables: 21
Contraires: 7
Président On vote l'article 23:
Présents: 28
Votants et favorables: 21
Contraires: 7
Président On vote l'article 24:
Présents: 28
Votants et favorables: 21
Contraires: 7
Président A l'article 25 il y a un amendement proposé par le Conseiller Dujany, dont je donne la lecture:
Emendamento Articolo 25 comma 2
modificare:
"sarà abrogato al momento dell'approvazione del piano energetico regionale".
On vote l'amendement:
Présents: 27
Votants: 7
Favorables: 6
Contraires: 1
Abstenus: 20 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Borre, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino S., Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Le Conseil n'approuve pas.
Président On vote l'article 25 tel qu'il a été proposé dans le texte:
Présents: 27
Votants et favorables: 21
Contraires: 6
Président On vote l'article 26:
Présents: 27
Votants et favorables: 21
Contraires: 6
Président La parole au Conseiller Chiarello.
Chiarello (RC) Volevo dichiarare la mia astensione perché ritengo che quello che ho detto sull'articolo 9 sia fondamentale per questa legge. Infatti, si parla all'inizio di possibili ricadute economiche sulla nostra Regione, ma poi non si tiene conto, quando si chiede che almeno il 70 percento venga utilizzata dalla nostra Regione, è inutile che discutiamo di acquisire l'ENEL per i fabbisogni della nostra Regione se permettiamo anche al privato che fa una centrale elettrica di venderla e di fare i suoi interessi. Quali sono le ricadute in questa Regione? Le ricadute saranno il bacino che si vedranno gli abitanti di quella Regione. Quali sono le ricadute economiche per gli abitanti della Valle d'Aosta?
Président La parole au Conseiller Viérin Marco.
Viérin M. (Aut) La nostra posizione è chiara dopo i voti che abbiamo espresso sull'articolato.
Condivido pienamente anche le ultime considerazioni del collega Chiarello, ribadisco però quello che ho detto poc'anzi proprio sul fatto che qui anche gli Assessori hanno riconosciuto che si doveva fare la strada inversa, non quella iniziata oggi: dopo 5 anni si inizia dalla fine, ma nel frattempo non si è dato inizio, cioè non si è fatto niente per il piano regionale delle acque e si è in procinto di mandare avanti, senza audizioni e senza un confronto serio, il piano energetico. Anche l'Assessore ha detto che il piano energetico arriverà considerando la sua approvazione come dato di fatto però, facendo queste dichiarazioni, ha riconosciuto in pratica che si è fatto il cammino inverso e quindi anche le considerazioni di Chiarello sono molto più precise e molto più concrete proprio per questo ragionamento, perché il piano regionale energetico doveva affrontare il problema di qual è il ritorno per i Valdostani e qual è la via migliore per affrontare il tema dell'energia.
E poi c'è ancora il discorso della burocrazia; l'Assessore Lavoyer ha subito messo le mani avanti dicendo che non è vero, che non è un discorso che burocratizzerà ancora di più queste cose però, non ha risposto a nessuna delle mie domande. Ho chiesto rispetto a coloro che hanno già fatto le domande in base alla legge Galli e che non hanno avuto ancora risposta dalla Regione per sapere se quelle domande sono valide oppure no perché non si capisce bene. Sarà un discorso interpretativo perché l'autorizzazione non è ancora arrivata. Su questo problema, sollevato anche dal collega Linty tramite un'interpellanza o una mozione, non si è detto niente; i due Assessori si sono trincerati dietro il silenzio, non hanno voluto sbilanciarsi oppure non sanno cosa dire, io propendo più per la seconda ipotesi perché anche loro non sanno fino in fondo quale sarà la portata di questo disegno di legge. Questa è la realtà purtroppo per i Valdostani.
Assessore Lavoyer, lei ha detto che non è vero che questa legge burocratizza; le stesse cose le aveva dette anche quando fu approvata la legge n. 12, adesso sono arrivate 36 pagine di emendamenti in Commissione per modificare la legge n. 12. Lei disse che non c'era nessun problema, che non burocratizzavamo niente, che c'erano 45 miliardi di lavori fermi all'Assessorato dei lavori pubblici, ma guarda caso, purtroppo per i nostri amministratori e per i cittadini le cose sono andate in modo del tutto diverso.
Per queste considerazioni e per la considerazione soprattutto che abbiamo avuto cinque anni di fronte a noi durante i quali questo Consiglio varie volte ha sollecitato l'intervento della Giunta affinché si portasse il piano regionale delle acque e il piano energetico regionale, visto che nessuno di questi due piani è arrivato in Consiglio per cui si parte in maniera inversa e in maniera confusa, per queste ragioni non possiamo che votare contro a questo modo di procedere.
Président On vote la loi dans son ensemble:
Présents: 28
Votants: 27
Favorables: 21
Contraires: 6
Abstenus: 1 (Chiarello)
Le Conseil approuve.
Président Le Conseil est convoqué aujourd'hui à 16 heures.