Oggetto del Consiglio n. 3109 del 9 aprile 1998 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1998
OGGETTO N. 3109/X Disegno di legge: "Norme per la costituzione e il funzionamento del Fondo regionale per l'abitazione".
Articolo 1 (Costituzione del Fondo regionale per l'abitazione)
1. Presso la struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, è costituito il Fondo regionale per l'abitazione, di seguito denominato Fondo, da utilizzare per la corresponsione di contributi, alle condizioni stabilite dall'articolo 3.
Articolo 2 (Fonti di finanziamento)
1. La dotazione finanziaria del Fondo, di cui all'articolo 9, è alimentata annualmente da:
a) una quota, non inferiore al quaranta percento della quota di cui alla lett. d), dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 40 della legge regionale 39/1995, riscossa dagli enti gestori e da questi versata entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno all'Amministrazione regionale sul capitolo di bilancio regionale indicato all'articolo 9, comma 3;
b) una quota, pari al quaranta percento della quota di cui alla lett. d), dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), percepita dai comuni sul cui territorio sorgono alloggi di edilizia residenziale pubblica, relativa a tali alloggi e versata entro il 31 ottobre e il 31 maggio di ogni anno all'Amministrazione regionale sul capitolo di bilancio regionale indicato all'articolo 9, comma 3;
c) contributi messi a disposizione dagli enti locali, in misura pari al venti percento della quota di cui alla lett. d), versati all'Amministrazione regionale sul capitolo di bilancio regionale indicato all'articolo 9, comma 3;
d) una quota annua di partecipazione regionale nella misura stabilita dall'articolo 9, comma 1;
e) eventuali disponibilità finanziarie non utilizzate nell'esercizio precedente.
2. Le modalità concernenti l'applicazione del comma 1, lett. b) e c), sono organizzate in modo uniforme dai comuni, in analogia a quanto disposto dall'articolo 12 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).
Articolo 3 (Condizioni per la concessione dei contributi)
1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi:
a) agli assegnatari collocati nell'area protetta e nell'area sociale di cui all'articolo 48, comma 1, lett. a) e b), della legge regionale 39/1995, nel caso in cui l'ammontare annuo delle spese per i servizi accessori sia superiore rispettivamente al cinque percento e al dieci percento del reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi della legge regionale 39/1995;
b) agli assegnatari che, indipendentemente dall'area di collocazione di cui all'articolo 48 della legge regionale 39/1995, con esclusione di quelli dell'area di deroga e di quelli collocati nell'area di decadenza di cui all'articolo 37 della legge regionale 39/1995, abbiano segnalato all'ente gestore di trovarsi nell'impossibilità di effettuare il regolare pagamento dei canoni di locazione e/o delle spese per i servizi accessori per i seguenti sopravvenuti gravi problemi:
1) perdita o riduzione documentate di almeno il quaranta percento del reddito conseguenti a disoccupazione per qualsiasi causa, mobilità, cassa integrazione, sospensione dal lavoro, infortunio, grave malattia, ricovero in strutture ospedaliere o di riabilitazione o convalescenza, servizio di leva, detenzione di uno o più membri del nucleo familiare per un periodo superiore a tre mesi consecutivi;
2) perdita o riduzione documentate di almeno il quaranta percento del reddito conseguenti a decesso, divorzio, separazione legale, abbandono del tetto familiare di un membro del nucleo familiare percettore di reddito;
c) agli assegnatari che, indipendentemente dall'area di collocazione e dei casi previsti alle lett. a) e b), siano soggetti all'applicazione della mobilità di cui all'articolo 31 della legge regionale 39/1995, per il pagamento delle spese di trasloco;
d) agli aspiranti assegnatari nei casi previsti alle lett. a) e b), limitatamente al periodo in cui resta in vigore la graduatoria definitiva in cui sono collocati;
e) alle famiglie di nuova formazione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c), che, in qualità di locatarie, abbiano segnalato alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica di trovarsi nell'impossibilità di effettuare al locatore dell'alloggio il regolare pagamento del canone di locazione e/o delle spese accessorie a causa della mancanza o della riduzione, documentate di almeno il trenta percento del reddito.
2. Ai fini della determinazione delle spese accessorie degli assegnatari di cui al comma 1, lett. a) e b), nel caso in cui il riscaldamento non sia in comune, l'ammontare delle spese relative al riscaldamento dell'alloggio è calcolato secondo una valutazione convenzionale effettuata d'ufficio dall'ente gestore che tenga conto della cubatura dei vani e dei periodi di riscaldamento.
3. Il reddito considerato nei casi di cui al comma 1, per gli assegnatari, gli aspiranti assegnatari e le famiglie di nuova formazione, è quello calcolato e determinato con riferimento agli articoli 5, 7 e 42 della legge regionale 39/1995.
4. Le spese per i servizi accessori di cui al comma 1 sono, per gli assegnatari, quelle previste all'articolo 41 della legge regionale 39/1995 e, per gli aspiranti assegnatari e per le famiglie locatarie di nuova formazione, quelle stabilite dall'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).
5. I contributi per gli aspiranti assegnatari e per le famiglie di nuova formazione sono calcolati sulla base di un alloggio adeguato come definito dall'articolo 2 della legge regionale 39/1995.
6. Le spese di trasloco considerate ai fini della presente legge, in dipendenza della mobilità di cui all'articolo 31 della legge regionale 39/1995, devono essere ritenute effettivamente congrue, con proprio visto, dall'ente gestore.
Articolo 4 (Modalità)
1. La domanda per accedere ai contributi, redatta su apposito modulo da parte dell'interessato, dev'essere inoltrata direttamente alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, oppure depositata presso gli enti gestori e locali per il successivo inoltro all'assessorato stesso.
2. Le modalità per l'ottenimento e l'erogazione dei contributi, quelle concernenti la domanda e la documentazione allegata, le condizioni e i termini sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
Articolo 5 (Istruttoria delle domande)
1. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica procede all'istruttoria delle domande con gli accertamenti presso gli enti gestori, i locatari, i comuni, l'Unità sanitaria locale (USL) e la struttura regionale competente in materia di servizi sociali.
2. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica sottopone al parere della Commissione di cui all'articolo 14 della legge regionale 39/1995 specifici casi ai fini della concessione dei contributi.
Articolo 6 (Criteri per la concessione dei contributi)
1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 1 è disposta dall'Amministrazione regionale come segue:
a) agli assegnatari collocati nell'area protetta di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), a copertura delle spese per i servizi accessori per la somma eccedente il cinque percento del reddito annuo del nucleo familiare, determinato ai sensi della legge regionale 39/1995;
b) agli assegnatari collocati nell'area sociale di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), a copertura delle spese per i servizi accessori per la somma eccedente il dieci percento annuo del nucleo familiare, determinato ai sensi della legge regionale 39/1995;
c) agli assegnatari di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), a copertura delle spese per canone di locazione e per servizi accessori fino alla somma pari al trenta percento del reddito annuo del nucleo familiare, determinato ai sensi della legge regionale 39/1995 oppure dell'intera somma in caso di perdita totale del reddito;
d) agli assegnatari di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c), a copertura delle spese di trasloco per l'applicazione della mobilità di cui all'articolo 31 della legge regionale 39/1995;
e) agli aspiranti assegnatari di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d), a copertura delle spese per canone di locazione e per servizi accessori fino alla somma pari al quaranta percento del reddito annuo del nucleo familiare, determinato ai sensi della legge regionale 39/1995 oppure dell'intera somma in caso di perdita totale del reddito, limitatamente al periodo in cui resta in vigore la graduatoria definitiva in cui sono collocati;
f) alle famiglie di nuova formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lett. e), a copertura delle spese per canone di locazione e per i servizi accessori fino alla somma pari al quaranta percento del reddito familiare annuo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, limitatamente ai primi cinque anni dalla data di avvenuto deposito della documentazione di costituzione della famiglia di nuova formazione come disposto dal comma 11.
2. I provvedimenti devono essere adottati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.
3. La concessione dei contributi è disposta nei limiti delle somme di cui è accertata la disponibilità sul fondo di cui all'articolo 9.
4. La liquidazione dei contributi, successivamente al primo versamento, è subordinata alla presentazione di documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli oneri per i quali è stato concesso il contributo.
5. Nel caso di mancato pagamento degli oneri per i quali è stato concesso il contributo, il beneficiario perde la possibilità di presentare ulteriore domanda di contributo e deve restituire i contributi ottenuti con gli interessi al saggio legale.
6. I beneficiari dei contributi sono tenuti a denunciare tempestivamente, non oltre trenta giorni, le intervenute variazioni, per qualsiasi causa, ai requisiti per l'ammissione ai contributi o il mancato pagamento degli oneri per i quali hanno ottenuto i contributi.
7. Dei provvedimenti adottati viene data notizia al richiedente, agli enti gestori e ai locatari interessati.
8. I contributi agli assegnatari sono concessi successivamente alle determinazioni adottate dall'ente gestore ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 39/1995.
9. I contributi non possono essere concessi ai richiedenti che abbiano ricevuto nel corso dell'anno provvidenze assistenziali dall'USL, da comuni o da servizi sociali dell'Amministrazione regionale, dirette esclusivamente alla copertura integrale degli oneri derivanti da canoni di locazione e servizi accessori.
10. Fermi restando i limiti stabiliti al comma 1, la Giunta regionale con proprio provvedimento può modificare e integrare i soli criteri procedurali per la concessione dei contributi.
11. Ai fini della presente legge, il periodo quinquennale di vigenza dell'ammissibilità ai contributi, di cui al comma 1, lett. f), decorre dalla data di avvenuto deposito, presso la struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, dell'atto di notifica, con documentazione, dell'avvenuta formazione di nuova famiglia; la notifica può coincidere con la prima domanda di contributi.
12. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri di priorità nell'ammissione all'erogazione dei contributi in relazione alle risorse disponibili del Fondo.
Articolo 7 (Revoca della concessione dei contributi)
1. L'Amministrazione regionale provvede alla revoca dei contributi quando, direttamente o su segnalazione dell'ente gestore, dell'USL, dei comuni competenti per territorio o dei locatori, accerti l'inesistenza dei requisiti che hanno determinato la concessione. In tali casi, l'ente gestore deve procedere al recupero del contributo corrisposto per tutto il periodo per il quale è stata accertata la mancanza dei requisiti, maggiorato degli interessi legali. Il contributo, così recuperato, dev'essere trasmesso all'Amministrazione regionale con una rendicontazione.
2. L'Amministrazione regionale deve procedere analogamente a quanto disposto dal comma 1 nel caso di accertamento a carico delle famiglie di nuova formazione.
Articolo 8 (Individuazione della struttura competente)
1. La responsabilità complessiva delle funzioni di cui alla presente legge è svolta dalla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.
Articolo 9 (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere a carico della Regione per la partecipazione al Fondo è autorizzato in lire 100 milioni annui e grava sul capitolo 61210 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e sui corrispondenti capitoli di bilancio pluriennale 1998/2000.
2. La rubrica del capitolo 61210 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 è sostituita dalla seguente:
"Quota di partecipazione regionale al Fondo regionale per l'abitazione".
3. Nella parte entrata del bilancio regionale per l'anno 1998 e per gli anni successivi è istituito il capitolo 13050 (programma regionale 6.21 - codificazione 6.1.3. - Gestione del Fondo regionale per l'abitazione), sul quale sono introitate le quote di partecipazione al Fondo di cui all'articolo 2, comma 2.
4. Nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1998 e per gli anni successivi è istituito il capitolo 72530 (programma regionale 4.2. - codificazione 1.1.4.1.3.1.12.32. - Gestione del Fondo regionale per l'abitazione), sul quale imputare gli oneri per i contributi a carico del Fondo.
5. All'eventuale rideterminazione dell'onere di cui al comma 1 si provvede con legge finanziaria.
Articolo 10 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Président La parole au rapporteur, Conseiller Borre.
Borre (UV) Con questo disegno di legge si sostituisce l'articolo 51 della legge n. 39/95 che viene abrogato e si stabilisce la disciplina necessaria alla piena attuazione prevista dal citato articolo 51, fondo sociale, della legge n. 39/95.
Le norme in esame vogliono stabilire con criteri e modalità precise interventi finalizzati a garantire trasparenza e priorità di trattamento nell'ammissione alle provvidenze di cui al disegno di legge.
I contributi di cui al fondo regionale per l'abitazione sono concessi agli assegnatari, agli aspiranti assegnatari, alle famiglie di nuova formazione che vengono a trovarsi in situazioni, per cause di forza maggiore quali disoccupazione, malattia, infortuni, decesso, abbandono del tetto familiare, divorzio, separazione, servizio militare e civile, detenzione e altre cause che determinano una riduzione consistente del reddito del nucleo familiare o la perdita totale dello stesso che, avendo redditi minimi ai sensi della legge regionale n. 39/95 e successive modificazioni, si trovino a dover corrispondere rispetto alle proprie disponibilità un onere troppo gravoso reso tale anche dalle spese per servizi e accessori.
Vengono inoltre ammesse a contribuzione anche le spese di trasloco in conseguenza della mobilità prevista dall'articolo 31 della legge regionale n. 39/95.
I contributi non possono essere concessi ai richiedenti che abbiano ricevuto nel corso dell'anno provvidenze assistenziali dall'USL, da comuni o da servizi sociali dell'Amministrazione regionale dirette esclusivamente alla copertura integrale degli oneri derivanti da canoni di locazione e servizi accessori.
Per consentire l'attivazione del fondo viene costituito un apposito capitolo di bilancio, il numero 61210, individuando le fonti di finanziamento, Regione e comuni, e quota del canone di locazione.
Per concludere, con questa proposta viene inoltre individuata la struttura competente nella struttura regionale responsabile in materia di edilizia residenziale pubblica che ha funzione di sportello unico.
Président La discussion générale est ouverte. La parole au Conseiller Chiarello.
Chiarello (RC) Questa è la prima delle due leggi che andremo a discutere oggi sulla casa. Premetto che se ne discute già da qualche tempo e ad ogni piccolo appiglio diciamo che in Valle d'Aosta c'è emergenza abitativa e c'è mancanza di una legge vera e propria sulla casa per risolvere questa situazione perché nessuno se n'è mai fatto un vero problema. E allora iniziamo da questo disegno di legge che è intitolato: norme per la costituzione e il funzionamento del fondo regionale per l'abitazione. Ho riletto il titolo perché a questo non corrisponde poi il contenuto del disegno di legge. Questo fondo va a favore di chi abita nell'edilizia residenziale pubblica e questo per una parte va bene. Non va bene, come ho detto in Commissione, per un'altra parte. A chi abita da un privato ed è soggetto ad un affitto di un privato, gli succedono le stesse cose che sono previste in questo disegno di legge e sono i casi che presentava prima Borre: perdita di lavoro, malattia però, questa persona non ha nessun diritto di attingere a questo fondo. Non si capisce allora qual è il fondo regionale per l'abitazione o meglio, questo è per qualche abitazione e bisognava precisarlo nella legge e questa è la prima osservazione.
La seconda osservazione è che questo fondo è finanziato per una quota da parte della Regione, per un'altra quota da una percentuale dell'ICI incassata sull'edilizia pubblica residenziale. Cosa vuol dire questo? Che solo i comuni che hanno edilizia pubblica residenziale sono tenuti a partecipare a questa quota. Pertanto il Comune di Aosta e altri comuni, che si sono sobbarcati l'edilizia pubblica residenziale, devono anche versare per questo fondo una parte dell'ICI di quest'edilizia pubblica che dovrebbe andare per la ristrutturazione e il risanamento di quell'edilizia.
Ritenevo più importante che ogni comune della Valle d'Aosta, in base agli abitanti che aveva, destinasse una piccola percentuale del suo bilancio al fondo per le necessità dell'abitazione. Come dicevo prima, tutti quelli che si trovano in necessità dovrebbero poter attingere a quel fondo per cui sarebbe stato utile che tutti i comuni, lasciando perdere l'ICI, avessero partecipato destinando al fondo una parte del loro bilancio in base al numero dei loro abitanti. E spiego perché non l'ICI. Come Partito ci battiamo perché l'ICI sulla prima casa venga tolta in quanto crea un giro un po' strano per cui si sovvenziona l'edilizia pubblica residenziale, poi gli istituti pagano l'ICI su quelle abitazioni. Come il privato che sulla prima casa deve pagare l'ICI, dovrebbe essere la prima casa esentata dall'ICI ed è per questo che dicevo che sul bilancio ogni comune doveva prevedere una quota che poteva essere da stabilire, da destinare al finanziamento di questo fondo. Ritengo che la volontà sia buona, ma sia solo per una parte dei Valdostani.
Président La parole au Conseiller Parisi.
Parisi (Aut) Avrei quasi voglia di non parlare anche perché ormai su questo tema abbiamo parlato e riparlato per cinque anni, quindi è giusto che si finisca in bellezza.
Arriviamo dopo due anni con questo disegno di legge a dare attuazione ad un articolo della legge n. 39 che doveva essere quasi immediatamente esecutivo, ma il proverbio dice meglio tardi che mai.
Purtroppo questo disegno di legge non darà in tempi brevi le risposte per le quali è stato portato in questo Consiglio in quanto il fondo, così come previsto, innanzitutto è completamente insufficiente a soddisfare quelle che sono le richieste attualmente depositate presso il Comune di Aosta e presso l'Istituto Autonomo Case Popolari. Da un sondaggio che ha fatto il Comune di Aosta, le domande o le situazioni di emergenza abitativa, che si trovano nelle condizioni di accedere a questo fondo, ammonterebbero a circa 200 milioni. Invece si prevede in questo disegno di legge da parte della Regione un finanziamento di 100 milioni, che non so se sono già previsti nell'assestamento di bilancio che andremo a discutere o se saranno previsti nel futuro bilancio preventivo. Per quanto riguarda poi le percentuali che sono previste per il Comune, non sono stati fatti accantonamenti per quanto riguarda la percentuale edilizia per cui credo che anche le somme relative alla quota parte che è riferita al Comune e all'Istituto Autonomo Case Popolari non entreranno in questo fondo in tempi brevi.
Poi c'è da dire, come discorso di carattere generale, che questo disegno di legge non ha potuto essere analizzato a fondo e non si è potuto procedere ad un confronto politico per verificare se rispondeva o meno alle esigenze degli utenti che saranno coinvolti. Questa è una protesta, una puntualizzazione che facciamo perché ci siamo trovati in questi ultimi giorni a dover dare dei pareri su una serie infinita di disegni di legge anche di spessore più elevato di questo senza avere la possibilità di capire fino in fondo qual era il contenuto della legge.
Entrando nel merito, non condividiamo che siano soltanto i comuni con presenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica a pagare il 40 percento della quota dell'ICI percepita in quanto questo meccanismo penalizza fortemente il Comune di Aosta il quale, oltre a doversi far carico quasi per intero dei gravi problemi dell'emergenza abitativa, deve anche sobbarcarsi il maggior onere finanziario per il mantenimento del fondo e questo è un ostacolo ad un'eventuale incentivazione che potrebbe essere data agli altri comuni della Valle d'Aosta per fare in modo che prevedano nei loro piani urbanistici la possibilità di realizzare alloggi in edilizia residenziale pubblica. Non so infatti quale comune decida di realizzare degli alloggi sapendo che poi verrà penalizzato perché dovrà versare una quota dell'ICI incassata dagli alloggi che verranno realizzati per il mantenimento di questo fondo.
Questo era un elemento da valutare a fondo perché forse se la quota per il mantenimento del fondo anziché essere riferita soltanto a quella dell'ICI, fosse riferita ad una quota fissa stabilita per tutti i comuni della Valle, probabilmente sarebbe stata una soluzione più equa e senza discriminazione alcuna.
Un altro rilievo è riferito all'articolo 1. In effetti vi è una contraddizione di fondo fra quello che è scritto e quello che viene detto perché questo disegno di legge non risponde a quella che è la richiesta generale di contributo da parte dei cittadini valdostani. Infatti il fondo, secondo noi, non dovrebbe chiamarsi fondo regionale per l'abitazione in quanto esclude una parte dei cittadini che non si trova nelle condizioni di cui all'articolo 3 e sono coloro che occupano alloggi sul libero mercato e che non si trovano in quelle condizioni.
Nel momento in cui si aveva la volontà politica di presentare un disegno di legge per dare una risposta complessiva, sarebbe stato opportuno trovare un meccanismo che realizzasse un'unica cassa, realizzasse un unico soggetto capace di dare le risposte in maniera complessiva. Qui purtroppo è la debolezza di tutto questo settore, lo abbiamo detto più volte e lo vogliamo ribadire. Il problema della casa non può essere affrontato in maniera parziale, in maniera settoriale come è stato fatto, con delle leggi tampone; il problema casa andava affrontato con un progetto complessivo nel quale andava prevista tutta la realtà dei cittadini valdostani. Questa è la debolezza che ha caratterizzato per tutti e cinque gli anni della legislatura questa materia.
Arriviamo ad oggi ad approvare un disegno di legge che sarà inoperativo, sarà inattuale e sarà un disegno di legge che non dà delle risposte complessive.
Vorremmo poi capire qual è il significato del punto 3 dell'articolo 6 laddove viene detto che i contributi vengono concessi nei limiti dell'articolo 9. Questo significa che i contributi verranno dati ad esaurimento del fondo? Significa cioè che, se ci sono 100 milioni, diamo una risposta per 100 milioni mentre a tutti coloro che rimangono fuori non diamo il contributo e dobbiamo attendere tempi migliori per avere gli stanziamenti oppure vuole dire altro? Gradirei che l'Assessore nel suo intervento dicesse qualcosa in merito.
Non ho altro da dire su questo disegno di legge. Ci permettiamo soltanto di dubitare sulla sua efficacia anche perché arriva in un momento particolare e potrebbe dare il sapore o almeno la sensazione di essere un qualcosa legato alle prossime elezioni regionali anche perché lo stesso Assessore sa benissimo che questo disegno di legge non sarà operativo, ripeto, almeno per parecchi mesi. Quindi credo che i cittadini valdostani ancora una volta avranno anche la beffa di essere presi in giro da un provvedimento che non avrà quell'efficacia che tutti si aspettavano.
Président La parole au Conseiller Florio.
Florio (PVA-cU) Intervengo soltanto per richiamare l'attenzione sul fatto che è presente un errore all'articolo 3, 1° comma, lett. e), e per correggerlo presento un emendamento che recita così: dopo le parole "di cui", bisogna cancellare il periodo "all'articolo 1, comma 1, lett. c)" e sostituirlo con "all'articolo 8, comma 1, lett. c), della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1995, n. 44".
L'errore deriva dal fatto che, nel corso della discussione in III Commissione, è stata stralciata una parte dell'articolo 1, quindi non deve più essere richiamata la lettera e), 1° comma, dell'articolo 3.
Président S'il n'y a plus d'autres conseillers qui demandent la parole, je déclare close la discussion générale. La parole à l'Assesseur aux travaux publics, aux infrastructures et à l'aménagement du territoire, Lavoyer.
Lavoyer (FA) Mi pare che il provvedimento all'esame del Consiglio, al di là dell'emendamento tecnico che ha proposto il Consigliere Florio e che invito il Consiglio a votare, sia sufficientemente chiaro, sintetico, preciso, in esecuzione a quanto previsto dalla legge n. 39. Quindi mi pare che il catastrofismo del Consigliere Parisi sia in questo caso fuori luogo anche perché questo testo di legge trova piena soddisfazione di tutte le componenti rappresentative delle categorie interessate che hanno partecipato al gruppo di lavoro per la stesura dello stesso. Allora non si riesce più a capire perché se la Giunta non porta avanti i provvedimenti, viene accusata di immobilismo, se li porta avanti viene accusata di portarli avanti per motivi elettorali anche se questo tipo di provvedimento è inserito nel programma di legislatura.
Quindi, al di là di queste polemicucce sterili, questo è un provvedimento che dà una risposta precisa riferita alla legge n. 39 ed è inutile inserire nel dibattito del fondo sociale, che dà esecuzione ad un articolato della legge n. 39, le problematiche dell'universo come tende a fare spesso il Consigliere Parisi. Di conseguenza, non c'è nessun errore di terminologia nel titolo della legge perché riprende "tout court" quanto è previsto dalla legge n. 39.
Per quanto attiene il fatto che siano i comuni che hanno al loro interno l'edilizia residenziale pubblica, a dover mettere il 40 percento - che è il 40 percento del 50 percento del fondo complessivo - ma non tutti i comuni, mi pare che la cosa non sia solo logica, ma sia giusta e corretta perché qui tutti vogliono il fondo, ma nessuno lo vuole costituire. Quindi c'è un grande controsenso in quanto dichiarato dal Consigliere Parisi, il quale sostiene che questo fondo dovrebbe essere addirittura incrementato, ma che non bisogna farlo mettere ai comuni, ma se bisogna costruire un fondo sociale, la Regione mette la sua parte e l'altra parte viene suddivisa il 40 percento fra i comuni che hanno l'edilizia residenziale pubblica presente e c'è un 20 percento che viene messo da tutti gli enti locali. Mi pare che quest'impostazione sia estremamente corretta, è stata per lo più condivisa dall'Associazione dei sindaci e penso che, oltre alla strada del confronto a trecentosessanta gradi con gli operatori del settore per avere un consenso preliminare alla legislazione che portiamo avanti, altre strade non ci siano.
Sull'articolo 6, comma 3, che stabilisce che la concessione dei contributi è disposta nei limiti delle somme di cui è accertata la disponibilità sul fondo di cui all'articolo 9, rispondo che questo è in linea con la politica di bilancio, cioè che si parli di fondo sociale, che si parli di mutui prima casa, che si parli di qualsiasi tipo di legge, il finanziamento non può essere illimitato, ma l'iniziativa deve essere per forza legata alle previsioni di bilancio, altrimenti rischiamo di creare delle aspettative che poi non possono essere soddisfatte.
Spetta poi alla Giunta o al Consiglio, eventualmente in sede di approvazione di bilancio, incrementarlo se lo riterrà opportuno e se si renderà conto che il fondo previsto non è sufficiente, ma la formula di vincolare alle previsioni di bilancio l'entità del fondo, mi sembra correttissima anche perché con questo tipo di disposizione la regolamentazione della quantità e dell'entità del fondo parte dalla Regione perché la Regione iscrive in bilancio la cifra e pari cifra deve essere poi ripartita fra gli altri vari enti come prevede la legge.
Inviterei il Consiglio ad approvare questo provvedimento di legge, la preoccupazione della Giunta e del Consiglio che lo voterà non è di verificare se la legge sarà attivabile prima del 31 maggio, ma di dare una risposta concreta ad un'aspettativa legittima dei cittadini.
Président On passe à l'examen du projet de loi dans le nouveau texte de la IIIème Commission. On vote l'article 1er:
Présents: 26
Votants et favorables: 23
Abstenus: 3 (Aloisi, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 2:
Présents: 26
Votants et favorables: 23
Abstenus: 3 (Aloisi, Parisi, Tibaldi)
Président A l'article 3 il y a l'amendement présenté par le Conseiller Florio dont je donne la lecture:
Emendamento all'articolo 3, comma 1, lettera e)
dopo le parole "di cui", cancellare "all'articolo 1, comma 1, lett. c)" e sostituire con "all'articolo 8, comma 1, lett. c), della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1995, n. 44".
On vote l'article 3 dans le texte amendé:
Articolo 3 (Condizioni per la concessione dei contributi)
1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi:
a) agli assegnatari collocati nell'area protetta e nell'area sociale di cui all'articolo 48, comma 1, lett. a) e b), della legge regionale 39/1995, nel caso in cui l'ammontare annuo delle spese per i servizi accessori sia superiore rispettivamente al cinque percento e al dieci percento del reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi della legge regionale 39/1995;
b) agli assegnatari che, indipendentemente dall'area di collocazione di cui all'articolo 48 della legge regionale 39/1995, con esclusione di quelli dell'area di deroga e di quelli collocati nell'area di decadenza di cui all'articolo 37 della legge regionale 39/1995, abbiano segnalato all'ente gestore di trovarsi nell'impossibilità di effettuare il regolare pagamento dei canoni di locazione e/o delle spese per i servizi accessori per i seguenti sopravvenuti gravi problemi:
1) perdita o riduzione documentate di almeno il quaranta percento del reddito conseguenti a disoccupazione per qualsiasi causa, mobilità, cassa integrazione, sospensione dal lavoro, infortunio, grave malattia, ricovero in strutture ospedaliere o di riabilitazione o convalescenza, servizio di leva, detenzione di uno o più membri del nucleo familiare per un periodo superiore a tre mesi consecutivi;
2) perdita o riduzione documentate di almeno il quaranta percento del reddito conseguenti a decesso, divorzio, separazione legale, abbandono del tetto familiare di un membro del nucleo familiare percettore di reddito;
c) agli assegnatari che, indipendentemente dall'area di collocazione e dei casi previsti alle lett. a) e b), siano soggetti all'applicazione della mobilità di cui all'articolo 31 della legge regionale 39/1995, per il pagamento delle spese di trasloco;
d) agli aspiranti assegnatari nei casi previsti alle lett. a) e b), limitatamente al periodo in cui resta in vigore la graduatoria definitiva in cui sono collocati;
e) alle famiglie di nuova formazione di cui all'articolo 8, comma 1, lett. c), della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1995, n. 44, che, in qualità di locatarie, abbiano segnalato alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica di trovarsi nell'impossibilità di effettuare al locatore dell'alloggio il regolare pagamento del canone di locazione e/o delle spese accessorie a causa della mancanza o della riduzione, documentate di almeno il trenta percento del reddito.
2. Ai fini della determinazione delle spese accessorie degli assegnatari di cui al comma 1, lett. a) e b), nel caso in cui il riscaldamento non sia in comune, l'ammontare delle spese relative al riscaldamento dell'alloggio è calcolato secondo una valutazione convenzionale effettuata d'ufficio dall'ente gestore che tenga conto della cubatura dei vani e dei periodi di riscaldamento.
3. Il reddito considerato nei casi di cui al comma 1, per gli assegnatari, gli aspiranti assegnatari e le famiglie di nuova formazione, è quello calcolato e determinato con riferimento agli articoli 5, 7 e 42 della legge regionale 39/1995.
4. Le spese per i servizi accessori di cui al comma 1 sono, per gli assegnatari, quelle previste all'articolo 41 della legge regionale 39/1995 e, per gli aspiranti assegnatari e per le famiglie locatarie di nuova formazione, quelle stabilite dall'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).
5. I contributi per gli aspiranti assegnatari e per le famiglie di nuova formazione sono calcolati sulla base di un alloggio adeguato come definito dall'articolo 2 della legge regionale 39/1995.
6. Le spese di trasloco considerate ai fini della presente legge, in dipendenza della mobilità di cui all'articolo 31 della legge regionale 39/1995, devono essere ritenute effettivamente congrue, con proprio visto, dall'ente gestore.
Présents: 26
Votants et favorables: 23
Abstenus: 3 (Aloisi, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 4:
Présents: 26
Votants et favorables: 23
Abstenus: 3 (Aloisi, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 5:
Présents: 26
Votants et favorables: 23
Abstenus: 3 (Aloisi, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 6:
Présents: 26
Votants et favorables: 23
Abstenus: 3 (Aloisi, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 7:
Présents: 26
Votants et favorables: 23
Abstenus: 3 (Aloisi, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 8:
Présents: 26
Votants et favorables: 23
Abstenus: 3 (Aloisi, Parisi, Tibaldi)
Président A l'article 9 il y a un amendement de la IIème Commission dont je donne la lecture:
Emendamento Al comma 1 dell'articolo 9 dopo le parole "... lire 100 milioni annui e grava" sono aggiunte le parole "sugli stanziamenti già iscritti".
On vote l'article 9 dans le texte amendé:
Articolo 9 (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere a carico della Regione per la partecipazione al Fondo è autorizzato in lire 100 milioni annui e grava sugli stanziamenti già iscritti sul capitolo 61210 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e sui corrispondenti capitoli di bilancio pluriennale 1998/2000.
2. La rubrica del capitolo 61210 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 è sostituita dalla seguente:
"Quota di partecipazione regionale al Fondo regionale per l'abitazione".
3. Nella parte entrata del bilancio regionale per l'anno 1998 e per gli anni successivi è istituito il capitolo 13050 (programma regionale 6.21 - codificazione 6.1.3. - Gestione del Fondo regionale per l'abitazione), sul quale sono introitate le quote di partecipazione al Fondo di cui all'articolo 2, comma 2.
4. Nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1998 e per gli anni successivi è istituito il capitolo 72530 (programma regionale 4.2. - codificazione 1.1.4.1.3.1.12.32. - Gestione del Fondo regionale per l'abitazione), sul quale imputare gli oneri per i contributi a carico del Fondo.
5. All'eventuale rideterminazione dell'onere di cui al comma 1 si provvede con legge finanziaria.
Présents: 26
Votants et favorables: 23
Abstenus: 3 (Aloisi, Parisi, Tibaldi)
Président On vote l'article 10:
Présents: 26
Votants et favorables: 23
Abstenus: 3 (Aloisi, Parisi, Tibaldi)
Président La parole au Conseiller Chiarello pour déclaration d'intention.
Chiarello (RC) Come ho detto prima, la Comunità valdostana o almeno una parte di Comunità sta aspettando questo fondo. Il Comune di Aosta ci ha detto di avere già accertato 200 milioni di domande di arretrati, il che vuol dire che è una necessità.
Ritenevo e continuo a ritenere che questo sia una parte di quello che è scritto sulla costituzione del fondo perché nel titolo non c'è scritto costituzione del fondo per l'abitazione riferito solo alla legge n. 31, c'è scritto costituzione del fondo regionale per l'abitazione. Non mi va di dire no a questo fondo, ma spero che anche gli altri cittadini valdostani possano con una legge, che magari abbia lo stesso titolo ma comprenda anche coloro che sono fuori dalla legge n. 39, accedere ad un fondo che li aiuti nei momenti di bisogno a pagare l'affitto o quello che è previsto qui.
Ripeto, non mi sento di votare contro questo progetto di legge, anzi voterò a favore perché doveva essere presentato già un anno e mezzo fa. È vero che non dobbiamo farci campagna elettorale specialmente sui bisogni della gente però, questo mi sa tanto di un momento di campagna elettorale. È passato in Commissione, è passato tanto in fretta che arrivano degli emendamenti velocemente e invece si poteva presentarlo tranquillamente sei mesi fa quando abbiamo fatto dei Consigli che sono durati 4 ore. È solo una volontà elettorale in questo momento però, voterò a favore di questo disegno di legge.
Président La parole au Conseiller Parisi.
Parisi (Aut) Noi ci asterremo invece. Non sono stato a pranzo oggi al ristorante per cui non sono riuscito ad essere convinto di quello che ha detto l'Assessore Lavoyer; fossi andato anch'io forse mi sarei convinto.
A parte le battute mi pare che l'Assessore Lavoyer in tutti questi cinque anni si sia distinto per la sua grande diplomazia. Anche quando in Commissione abbiamo discusso di argomenti ben più pregnanti di questo, ha dimostrato sempre grande apertura verso la Commissione e di questo gliene dobbiamo dare atto e ha trovato forse molto spesso i commissari molto pazienti, altrimenti non so quanti provvedimenti sarebbero andati avanti.
A parte questo, Assessore, lei ha confermato esattamente i miei dubbi. Lei ha detto che il fondo dovrà essere rimpinguato sulla base delle esigenze; io le ho detto che oggi ci sono già delle richieste per 200 milioni, è l'Assessore del Comune di Aosta che è venuto in Commissione e che ha fatto questa dichiarazione. E ora lei mi dice: poi vedremo e faremo. Quindi è una prima ammissione che non si è tenuto conto di questo.
E poi, Assessore, io non faccio del catastrofismo, sono i cittadini che semmai sono preoccupati dei risultati; io non sono preoccupato delle conseguenze dei provvedimenti che lei porta avanti, saranno i cittadini valdostani a dare un giudizio e credo che questo valga per tutti.
Altro discorso, il problema dell'ICI. Questo discorso non l'ho sollevato io, lei ci ha riferito dell'incontro che ha fatto con l'ANCI o con i sindaci della Valle d'Aosta, ma l'Assessore all'urbanistica e responsabile della casa del Comune di Aosta - che, per carità, non è un'autorevole persona, probabilmente non sarà così autorevole com'è il Presidente dei sindaci - è venuto in Commissione e ha sollevato questo problema dicendo che stavamo sbagliando perché non potevamo far carico ai comuni, oltre che della realizzazione degli alloggi, anche del mantenimento del fondo. Ripeto, non l'ho detto io e penso che i compagni del PDS dovrebbero credere al loro vicesindaco che ha sollevato questo problema. Tra l'altro io non l'ho presentato, ma lo aveva presentato lui l'emendamento e diceva esattamente così. Oltre a questo ha fatto anche una serie di altre osservazioni che avevano un fondamento logico, quindi non era una preoccupazione campata in aria.
Quindi, Assessore, non faccio del catastrofismo. Ho cercato in tutto questo tempo di svolgere il ruolo per il quale i cittadini mi avevano delegato; se l'ho fatto bene o l'ho fatto male spetta a loro giudicare però, tutto quello che si dice in quest'aula è per dare un contributo alle soluzioni dei problemi nel migliore dei modi, quindi senza catastrofi e senza preoccupazioni.
Mi auguro che questo disegno di legge, anche se arriva dopo due anni, dia quelle risposte che fino adesso non sono state date.
Président On vote la loi dans son ensemble:
Présents: 28
Votants et favorables: 23
Abstenus: 5 (Aloisi, Dujany, Lanièce, Parisi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.