Oggetto del Consiglio n. 837 del 21 luglio 1994 - Verbale

OGGETTO N. 837/X - APPROVAZIONE DEL RIPARTO FRA IL COMUNE DI LA SALLE E LA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA DEL SOVRACANONE DOVUTO DALLA S.N.C. "IMPRESA ELETTRICA PLASSIER LUIGI, DI CARLO E OTTAVIO PLASSIER" PER LA DERIVAZIONE IDROELETTRICA DAL TORRENTE LINTENEY, IN COMUNE DI LA SALLE.

Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 21 bis) dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra l'Assessore ai Lavori Pubblici FERRERO.

Interviene il Consigliere TIBALDI.

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- la legge 22 dicembre 1980, n. 925, stabilisce che, a decorrere dal 01.01.1980, i sovracanoni previsti dall'art. 53 del T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni, sono conferiti nella misura fissa di £. 1200 per ogni Kw di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a 220 Kw.

- l'art. 3 della stessa legge demanda al Ministero delle Finanze il compito di provvedere, ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta misura del sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita;

- il riparto del gettito annuo può avvenire con accordo diretto, ratificato con Decreto del Ministero delle Finanze, fra i Comuni e le Province beneficiarie del sovracanone (nel nostro caso fra i Comuni e la Regione).

Tenuto presente che l'impianto idroelettrico di Chabodey, in Comune di La Salle, subconcesso alla s.n.c. "Impresa Elettrica Plassier Luigi, di Carlo e Ottavio Plassier", con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14 in data 18/01/1960, aveva inizialmente una potenza nominale media di Kw 210, portata a Kw 521,32 in seguito a varianti autorizzate con D.P.G.R. n. 759 in data 7 dicembre 1979 che hanno mantenuto la scadenza originaria del 17/01/1990. Tale subconcessione è stata rinnovata con D.P.G.R. n. 591 in data 14.06.1994 che ha mantenuto la potenza dell'impianto in Kw 521,32 alla quale corrisponde un sovracanone annuo di £. 625.584 per il biennio 1980-1981, di £. 841.410 per il biennio 1982-1983, £. 1.116.146 per il biennio 1984-1985, £. 1.319.982 per il biennio 1986-1987, £. 1.460.739 per il biennio 1988-1989, £ 1.634.338 per il biennio 1990-1991, £. 1.842.866 per il biennio 1992-1993, £. 2.018.030 per il biennio 1994-1995, in quanto la misura del sovracanone annuo stabilita dall'art. 2 della legge 22/12/1980, n. 925, in £. 1200 per ogni Kw di potenza nominale concessa per il periodo dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1981 è stata elevata con decreto del Ministero delle Finanze in data 24 novembre 1981 a £. 1614 per il periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983, con decreto del Ministero delle Finanze in data 19 novembre 1983 a £. 2141, per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985, con decreto del Ministero delle Finanze in data 26 novembre 1985 a £. 2532 per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987, con decreto del Ministero delle Finanze in data 25 novembre 1987 a £. 2802 per il periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989, con decreto del Ministero delle Finanze in data 25 gennaio 1990 a £. 3135 per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, con decreto del Ministero delle Finanze in data 7 agosto 1992 a £. 3535 per il periodo dal l° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993, con decreto del Ministero delle Finanze in data 1° febbraio 1994 a £. 3871 per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per ogni Kw di potenza nominale media subconcesso.

Dato che sono riconosciuti beneficiari del sovracanone il Comune di La Salle e la Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Rilevato inoltre che, siccome non era ancora stato definito, tra l'Amministrazione Regionale ed il Comune di La Salle, l'accordo diretto per la ripartizione del sovracanone, il giorno 10 agosto 1993, si sono riuniti in Aosta nella sede dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione, i rappresentanti della Regione e del Comune di La Salle, per concordare i coefficienti di ripartizione del sovracanone di cui si tratta. L'accordo in base al quale sarà emesso il decreto di approvazione da parte del Ministero delle Finanze è già stato approvato dal Consiglio Comunale di La Salle con deliberazione n. 88 in data 07.09.1993. Tale accordo prevede i seguenti coefficienti di ripartizione:

Amministrazione Regionale 10%

Comune di La Salle 90%

Considerato che in passato, per casi analoghi l'Amministrazione Regionale si è sempre riservata una percentuale di sovracanoni del 10%.

Visto il parere favorevole rilasciato, in assenza del Dirigente, dal Vice Dirigente del Servizio Assetto e Tutela del Territorio dell'Assessorato dei LL.PP., ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla leggittimità della presente deliberazione;

Con voti favorevoli: ventuno (presenti: venticinque; votanti: ventuno; astenuti: quattro, i Consiglieri BAVASTRO, CHIARELLO, LINTY e TIBALDI);

DELIBERA

1) di stabilire la seguente ripartizione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta ed il Comune di La Salle per il sovracanone dovuto dalla s.n.c. "Impresa Elettrica Plassier Luigi, di Carlo e Ottavio Plassier" per l'impianto idroelettrico di Chabodey, ai sensi dell'art. 53 del T.U. di leggi 11/12/1933, n. 1775 e successive modificazioni, nonché della legge 22/12/1980, n. 925, contenente "Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di energia elettrica":

- Amministrazione regionale 10% (dieci per cento)

- Comune di La Salle 90% (novanta per cento)

2) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.

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